Hai un’attività che sta attraversando un momento difficile e ti stai chiedendo quali obblighi hai in quanto imprenditore? Vuoi sapere se ci sono doveri specifici da rispettare per non peggiorare la situazione o rischiare conseguenze personali e patrimoniali?
Quando un’impresa entra in crisi, l’imprenditore non può più limitarsi a “resistere” sperando che tutto passi. Ha precisi obblighi legali da rispettare per cercare di salvare l’attività o, se non è possibile, per gestire la crisi in modo ordinato e responsabile.
Vediamo allora quali sono i principali doveri, obblighi e responsabilità dell’imprenditore in crisi, e cosa succede se vengono ignorati.
Quali sono gli obblighi dell’imprenditore in crisi?
Il primo obbligo è quello della rilevazione tempestiva dei segnali di crisi. Significa che devi monitorare costantemente la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della tua impresa, e agire subito se emergono squilibri gravi. Questo non è solo buon senso imprenditoriale: è un dovere previsto dalla legge.
In secondo luogo, c’è l’obbligo di attivare strumenti idonei per superare la crisi, come la composizione negoziata, il piano di risanamento, il concordato o altre procedure. Aspettare troppo, o ignorare la situazione, può aggravare i debiti e portare a conseguenze anche personali.
Quali sono i doveri gestionali?
Devi evitare ogni comportamento che possa danneggiare i creditori. Questo significa, ad esempio:
– non aggravare i debiti contrattando nuove obbligazioni irrealistiche;
– non svendere o cedere beni in modo anomalo;
– non effettuare pagamenti preferenziali, cioè pagare solo alcuni creditori a scapito di altri;
– non prelevare somme dall’azienda senza giustificazioni.
Che responsabilità ha l’imprenditore in caso di crisi?
Se non rispetti questi obblighi, rischi responsabilità civili, patrimoniali e – nei casi più gravi – anche penali. I creditori possono agire sul tuo patrimonio personale se si dimostra che hai gestito male la crisi. Se sei amministratore di una società, puoi essere chiamato a rispondere in proprio dei debiti, soprattutto se hai omesso di intervenire tempestivamente.
E se l’impresa fallisce?
Anche nel caso di una liquidazione giudiziale (ex fallimento), il comportamento dell’imprenditore viene esaminato. Chi ha agito in buona fede e nel rispetto degli obblighi può accedere più facilmente all’esdebitazione. Chi invece ha occultato atti, nascosto beni o favorito alcuni creditori, può essere escluso da ogni beneficio e subire conseguenze penali.
Come tutelarsi e agire correttamente?
La soluzione è agire in tempo, con trasparenza e con l’assistenza di un avvocato esperto in diritto della crisi d’impresa. Un professionista può aiutarti a valutare la situazione, attivare gli strumenti più adatti (come la composizione negoziata) e proteggere il tuo patrimonio personale.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa, responsabilità imprenditoriale e procedure concorsuali – ti spiega quali sono gli obblighi e le responsabilità da non sottovalutare, e come possiamo aiutarti a gestire la crisi nel modo più sicuro.
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Introduzinoe
L’ingresso in uno stato di crisi d’impresa implica una situazione di estrema precarietà: flussi di cassa insufficienti a far fronte agli impegni, difficoltà a pagare dipendenti e fornitori, rischio di fallimento. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – D.Lgs. 12/1/2019, n. 14 – sostituisce l’ex Legge fallimentare del 1942, spostando l’attenzione dalla sola liquidazione al tempestivo emergere delle difficoltà e al salvataggio dell’azienda quando possibile. Il legislatore europeo e italiano (Direttiva UE 2019/1023 e decreti correttivi del 2022 e 2024) hanno rafforzato gli strumenti di composizione negoziata della crisi, incoraggiando l’imprenditore a “non ignorare i segnali” di squilibrio finanziario. Di seguito esaminiamo le fonti normative aggiornate (fino a giugno 2025) e i principali obblighi, doveri e responsabilità che gravano sull’imprenditore in crisi – sia esso artigiano, PMI, società, impresa individuale, startup o cooperativa – con focus sui rapporti verso i creditori, il fisco, i lavoratori e altri terzi.
Definizioni chiave: crisi vs insolvenza
Il CCII definisce la crisi d’impresa come lo «stato del debitore che rende probabile l’insolvenza». In pratica, vi è crisi quando, secondo l’art. 2, comma 1, lett. a), i flussi di cassa prospettici non sono adeguati a coprire gli impegni nei 12 mesi successivi. L’insolvenza, invece, si verifica quando il debitore non può più soddisfare regolarmente i propri obblighi: si manifesta con inadempimenti o altri segnali esteriori che dimostrano l’incapacità a pagare. Questa distinzione è cruciale: l’imprenditore è tenuto ad attivarsi tempestivamente già in fase di crisi, prima che la situazione degeneri in insolvenza conclamata. Dal punto di vista normativo, la crisi non ha punizione di per sé, ma l’omissione delle misure di allerta e prevenzione può causare responsabilità (vedi oltre).
Quadro normativo e aggiornamenti recenti
Il CCII è frutto della riforma italiana della crisi (Legge 155/2017 e D.Lgs. 14/2019) e recepisce la Direttiva UE 2019/1023. È stato più volte corretto: tra i più recenti interventi legislativi ricordiamo il D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 (c.d. “correttivo-bis”) e il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (c.d. “correttivo-ter”), entrato in vigore il 28.9.2024. Questi decreti hanno ribadito e ampliato l’enfasi su strumenti negoziali e allerta precoce, chiarendo ambiti applicativi e doveri delle parti. Ad esempio, il correttivo-ter ha esplicitamente precisato che l’imprenditore – commerciale o agricolo – può chiedere la composizione negoziata non solo quando è già in crisi, ma anche in presenza di un mero squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, purché sia prospettabile un risanamento. Inoltre, è stata introdotta la tutela dei posti di lavoro: l’esperto nelle trattative deve promuovere soluzioni volte a preservare i posti di lavoro, anche tramite il trasferimento dell’azienda.
Tabella 1 riassume gli strumenti previsti dal CCII (fase di allerta, composizione negoziata, accordi stragiudiziali e concorsuali):
Strumento (Titolo/Capo) | Natura | Finalità | Consenso dei creditori |
---|---|---|---|
Allerta e adeguati assetti (Tit. I) | Obblighi interni | Prevenire e intercettare la crisi | – (obblighi interni, senza voto creditori) |
Composizione negoziata (Tit. II, Cap. I) | Stragiudiziale assistita | Risanamento tramite accordi volontari | Consenso volontario dei creditori (negoziazione senza voto formale) |
Piano attestato di risanamento (Tit. III, Cap. I) | Accordo privato con attestazione | Ristrutturazione extragiudiziale con protezione legale | Consenso integrale dei creditori coinvolti |
Accordo di ristrutturazione omologato (Tit. III, Cap. II) | Accordo vincolato dal tribunale | Ristrutturazione con efficacia erga omnes | ≥60% crediti (eventualmente estensibili al 75%) |
Concordato preventivo (Tit. IV, Cap. I e II) | Procedura giudiziale | Risanamento (continuità) o liquidazione concordata | Voto dei creditori in classi, con omologazione giudice (si può far votare anche se non tutti concordi) |
Concordato semplificato (Tit. IV, Cap. III) | Procedura giudiziale | Liquidazione rapida, con piano gestito dal debitore (controprogetto) | Nessun voto creditori (decisione rimessa al tribunale in base all’esito della negoziazione) |
Liquidazione giudiziale (Tit. VI) | Procedura concorsuale | Liquidazione dei beni e chiusura dell’impresa | – (avvio d’ufficio su insolvenza; nessun piano di concordato votato) |
Tabella 1 – Panoramica sintetica degli strumenti del CCII (adattata da [26]).
Doveri generali dell’imprenditore
Dotarsi di adeguati assetti organizzativi e controllo interno
L’art. 2086 c.c. impone tradizionalmente a chi esercita un’impresa collettiva di organizzare l’attività “in modo da permettere l’esatta rilevazione della situazione economica e finanziaria”. Il CCII all’art. 3 riprende e approfondisce questo obbligo: elenca una serie di indici di crisi (liquidità, DSCR, inadempimenti verso creditori, esposizioni bancarie, ecc.) che l’imprenditore deve monitorare. Dopo il correttivo-ter 2024 è stato chiarito che tali segnalazioni sono previsionali, non meri sintomi di dissesto già avvenuto. In pratica, l’imprenditore deve dotarsi di assetti contabili adeguati (bilanci periodici, cash-flow, reporting interno) in grado di “autodiagnosticare” la situazione: ad esempio, monitorare liquidità e margini, rapporto debito/patrimonio, crediti scaduti e debiti tributari scaduti. In presenza di segnali negativi (calo sostenuto del fatturato, DSCR <1, debiti scaduti ecc.), il legislatore impone di non ignorare l’allarme: l’imprenditore deve infatti attivarsi immediatamente per correggere il tiro (ristrutturare il debito, cercare capitali, ridurre costi o avviare formalmente una procedura di risanamento).
Doveri di buona fede e trasparenza
L’art. 4 CCII richiede che, nell’ambito di trattative di composizione negoziata o di accesso a procedure concorsuali, il debitore si comporti secondo “buona fede e correttezza”. In base al combinato disposto di art. 4 e art. 16 CCII, l’imprenditore ha quindi il dovere di rappresentare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo all’esperto, ai creditori e a ogni soggetto interessato tutte le informazioni utili. Non può omettere dati rilevanti o occultare attivi passivi. Inoltre, l’imprenditore deve prendere iniziative tempestive per individuare soluzioni al sovraindebitamento, non protrarsi in inerzia: lo scopo è prevenire il deterioramento dei rapporti con i creditori. Questo include predisporre – se opportuno – documentazione finanziaria aggiornata e un piano di risanamento con ipotesi di copertura debiti. In buona sostanza, l’imprenditore deve partecipare attivamente a qualunque negoziazione o procedura concorsuale, fornendo informazioni e collaborando con l’esperto e gli organi delegati.
Doveri di gestione nell’interesse dei creditori
Anche durante la crisi l’imprenditore conserva la titolarità della gestione aziendale (art. 21 CCII). Tuttavia, l’art. 21 stabilisce limiti e priorità: l’imprenditore deve condurre l’attività in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria e, una volta accertata l’insolvenza con concrete prospettive di risanamento, deve operare “nel prevalente interesse dei creditori”. In pratica, ogni decisione (acquisti, vendite, investimenti) va valutata secondo il criterio che sia coerente con il piano di risanamento e non danneggi sproporzionatamente i creditori. L’imprenditore ha anche l’obbligo di informare preventivamente l’esperto (per iscritto) su qualsiasi atto straordinario o pagamento significativo che non risulti compatibile con le trattative in corso. Se l’esperto segnala per iscritto che l’atto rischia di nuocere ai creditori o alle trattative, e l’imprenditore vi provvede comunque, questi deve avvertire immediatamente l’esperto. In quest’ultimo caso l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle Imprese (atto pubblico), segnalando così formalmente il comportamento anomalo dell’imprenditore.
Altri obblighi specifici
- Obblighi fiscali e previdenziali: L’imprenditore in crisi non è esentato dall’adempiere alle scadenze fiscali, previdenziali e contributive. Deve continuare a presentare dichiarazioni e versare tributi e contributi regolarmente, anche se in difficoltà, salvo eventuali dilazioni concordate con l’Agenzia delle Entrate o l’INPS. In particolare, la legge prevede che, nell’ambito della composizione negoziata, l’imprenditore debba acquisire e allegare alla domanda i certificati aggiornati dei debiti tributari e contributivi (art. 17 CCII). Questo certificato unico (art. 364 T.U. tributi) permette di conoscere esattamente i debiti verso il fisco; analogamente, l’INPS fornisce il certificato dei contributi dovuti. Il mancato reperimento di queste certificazioni entro certi termini può essere supplito da una dichiarazione sostitutiva (art. 47 D.P.R. 445/2000). Durante la negoziazione, le imposte e i contributi scaduti maturano interessi alla misura legale anziché alle aliquote ordinarie (art. 25-bis CCII), e le sanzioni tributarie pregresse possono essere ridotte (art. 25-bis, commi 2-3) qualora la procedura conduca a un accordo omologato. Tuttavia, al termine della crisi l’imprenditore è sempre tenuto a saldare o ristrutturare i debiti fiscali secondo quanto concordato.
- Obblighi verso i lavoratori: L’imprenditore deve continuare a garantire il pagamento degli stipendi, dei contributi previdenziali e di ogni trattamento dovuto ai dipendenti, anche in crisi. Infatti, i crediti dei lavoratori (salari e TFR) godono di privilegi legali e, in caso di fallimento, vengono pagati con priorità su buona parte dei creditori chirografari. Nella fase di negoziazione l’esperto deve considerare soluzioni che salvaguardino i livelli occupazionali. Se l’azienda non versa i contributi, l’INPS può segnalare la situazione (art. 3 della Legge 208/1998), aggravando ulteriormente la posizione. In ogni caso, l’obbligo di versamento di retribuzioni e contributi è inderogabile: violazioni possono dar luogo a sanzioni amministrative (multe, fermi amministrativi) e penali (es. reati di omesso versamento contributivo o appropriazione indebita delle ritenute dei dipendenti).
- Obblighi contrattuali generali: L’imprenditore è tenuto a rispettare i contratti in corso (fornitori, clienti, finanziatori) salvo divieti espressi da una procedura. Ad esempio, nel concordato in continuità i pagamenti eseguiti il giorno della dichiarazione di apertura sono efficaci solo fino all’ammontare delle passività dichiarate (art. 164 CCII). Inoltre, non può stipulare privatamente accordi preferenziali coi singoli creditori in chiave “di preferenza dell’amico”: tali atti possono essere revocati dal curatore o dall’esecutore fallimentare (art. 166-168 CCII).
Strumenti di composizione negoziata della crisi
Il CCII introduce specifici istituti stragiudiziali finalizzati al risanamento. In fase extragiudiziale spicca la composizione negoziata della crisi d’impresa (artt. 12-25 CCII). Essa consente all’imprenditore di chiedere – tramite la piattaforma digitale delle Camere di Commercio – la nomina di un esperto indipendente che aiuti a negoziare con i creditori soluzioni condivise (ristrutturazione del debito, riduzione delle esposizioni, trasferimenti di rami d’azienda, ecc.). Come accennato, con il correttivo ter si è ampliato il diritto di accesso: l’imprenditore può attivare la procedura non appena rilevi squilibri patrimoniali o economico-finanziari tali da render prevedibile una crisi. L’esperto ha il dovere di promuovere soluzioni volte a salvare l’azienda e salvaguardare i posti di lavoro. La nomina avviene attraverso una piattaforma informatica nazionale, dove l’imprenditore carica documentazione e l’esperto viene selezionato secondo ruoli stabiliti da un decreto ministeriale.
Durante la composizione negoziata valgono alcuni obblighi già ricordati: buona fede (art. 4 CCII), trasparenza (il debitore deve fornire tutte le informazioni), gestione nel rispetto dei creditori (art. 21 CCII). È importante notare che l’accesso alla negoziazione non sospende automaticamente i contratti bancari: la legge vieta di considerarla di per sé causa di revoca degli affidamenti. In caso di archiviazione dell’istanza di composizione, l’imprenditore non potrà riproporla per un anno.
Oltre alla composizione negoziata, il CCII prevede i piani o accordi stragiudiziali (art. 67 e ss. CCII). Si tratta di ristrutturazioni concordate con alcuni creditori ma non omologate dal tribunale (il c.d. piano attestato e gli accordi di ristrutturazione ex art. 57-58 CCII). Questi strumenti richiedono il consenso integrale o qualificato (60% o 75%) dei creditori e offrono protezioni legali come la sospensione delle revocatorie. Non trattandosi però di procedure concorsuali, gli obblighi formali dell’imprenditore sono principalmente di buona fede nell’adesione e onestà delle attestazioni. Nei piani attestati, ad esempio, il professionista che attesta il piano verifica coerenza ed è tenuto al segreto professionale (art. 2399 c.c.).
Negli strumenti concorsuali (concordato e liquidazione giudiziale) gli obblighi del debitore sono più stringenti: al deposito dell’istanza di concordato l’imprenditore deve allegare un progetto dettagliato e comunicare tempestivamente ogni variazione (art. 41-47 CCII). Durante il concordato, il debitore conserva l’uso dell’azienda ma deve riferire periodicamente al tribunale e non può alienare beni senza autorizzazione (art. 104-bis L.F., ora in CCII art. 24 e 22). In liquidazione giudiziale, l’imprenditore perde la gestione e i suoi doveri diventano principalmente di collaborazione con il curatore fallimentare.
Tabelle riepilogative
Categoria di dovere/obbligo | Norme di riferimento |
---|---|
Assetti organizzativi adeguati | Art. 2086 c.c. (richiamato in CCII art. 3) |
Segnalazione interna della crisi | Art. 3 CCII; obblighi del collegio sindacale (art. 2497 c.c.) |
Buona fede e trasparenza | Art. 4 CCII, art. 16 CCII |
Non pregiudicare i creditori | Art. 16 CCII (gestione senza pregiudizio); art. 21 CCII (interesse creditori) |
Cooperazione con esperto/creditori | Art. 4 CCII (cura la diligenza) |
Informazioni esaustive | Art. 4 CCII (fornire dati completi sul debito) |
Pagamenti dovuti (stipendi, tributi) | Norme di diritto tributario, civile e previdenziale; art. 2086 c.c.; art. 2223 c.c. (diligenza nell’adempimento) |
Rispettare concordati/concordato | Art. 23 ss. CCII (piano concordato); art. 2457 c.c. (esecuzione in continuità) |
Trasparenza verso creditori pubblici | Art. 25-novies CCII (ADE, INPS etc. devono segnalare), art. 25-octies (banche) |
Tabella 2 – Principali doveri dell’imprenditore in crisi (fonti normative in CCII e c.c.).
Responsabilità dell’imprenditore in crisi
Gli obblighi sin qui descritti implicano conseguenze in caso di violazione. L’imprenditore (o il suo organo amministrativo) può incorrere in responsabilità civile, penale e amministrativa.
- Responsabilità civile: In generale gli amministratori e i legali rappresentanti devono agire con la diligenza richiesta dall’attività imprenditoriale (art. 2392 c.c.). Nel contesto di crisi, un amministratore che omette di adempiere agli obblighi di allerta o di composizione potrebbe essere considerato inadempiente verso i creditori e i soci. Ad esempio, se non convoca gli organi sociali per segnalare la crisi o non conserva documenti aggiornati, rischia di dover rispondere di danni (perdita di valore aziendale) ai creditori o alla società stessa. Il CCII sottolinea che «restano ferme le responsabilità dell’imprenditore»: cioè, il mero ricorso a strumenti di crisi non solleva da responsabilità pregresse. Gli amministratori, inoltre, potrebbero dover rispondere di eventuali danni patrimoniali cagionati dai loro atti (ad es. cessioni di asset sottocosto o in frode ai creditori) attraverso un’azione revocatoria (artt. 165-169 CCII).
- Responsabilità penale: La legge fallimentare (ora CCII) prevede reati specifici per chi opera in stato di crisi avanzata o fallimento. Tra i principali: bancarotta fraudolenta patrimoniale (art. 216 c.p. – distrazione di beni dell’impresa), bancarotta fraudolenta documentale (art. 220 c.p. – falsificazione di libri contabili), omessa denuncia di fallimento (art. 225 c.p. nella vecchia legge, ora art. 38 CCII) e false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.). Nell’ambito fiscale esistono reati penali come l’omessa dichiarazione, le false fatturazioni o l’omesso versamento IVA/contributi: in crisi questi fatti possono sfociare in sequestri patrimoniali anche oltre il fallimento. L’imprenditore deve dunque evitare ogni comportamento illecito – per esempio, vendere beni aziendali a terzi senza dar conto della destinazione dei proventi, oppure compiere pagamenti a creditori chirografari sapendo di dover impiegare quei fondi per obblighi prioritari. Le condotte penalmente rilevanti possono essere punite a titolo di dolo o anche di colpa (in caso di grave negligenza), e non richiedono che i creditori abbiano subito un danno accertabile. Pertanto, la trasparenza e l’impegno a risanare perseguiti anche contro colpe lievi sono fattori di “esonero” da responsabilità penale: come afferma la prassi, se l’amministratore dimostra di aver messo in atto misure di risanamento, può evitarle.
- Responsabilità amministrativa e fiscale: L’imprenditore in crisi può ricevere sanzioni amministrative pecuniarie per inadempienze verso fisco (ritenute non versate, omissioni contributive), ed è soggetto a obblighi di comunicazione verso l’Amministrazione finanziaria. Ad esempio, l’art. 22 CCII prevede che – su istanza dell’imprenditore – il tribunale possa autorizzare atti in deroga alle scadenze (ristrutturazioni debiti tributari previa approvazione del piano). Se l’imprenditore non rispetta le misure autorizzate (ad es. non versa quanto promesso alla CGN o INPS), può decadere dai benefici e subire sanzioni intere. Per gli interventi di composizione negoziata il legislatore ha introdotto incentivi tributari (riduzione interessi e sanzioni); ma se queste condizioni non vengono poi rispettate, l’esecutività degli atti fiscali resta fermo restando che l’imprenditore decade dal beneficio e gli interessi tornano alle misure ordinarie.
- Responsabilità verso terzi specifici: In particolare, i creditori privilegiati (ad es. INPS, fornitori di beni essenziali, erario) sono tutelati: l’imprenditore che ne favorisce altri può essere chiamato a rispondere personalmente. Ad esempio, pagare fornitori privilegiati prima degli altri senza giustificato motivo può configurare bancarotta preferenziale (art. 219 c.p.). Nei piani di concordato, è vietato proporre agli aventi privilegio trattamento peggiore degli altri (art. 160-165 CCII). Analogamente, l’omissione di contributi può configurare reato di evasione contributiva (D.Lgs. 74/2000). Inoltre, gli amministratori che violano obblighi contabili (ad es. omettono di aggiornare i libri sociali) rispondono ex art. 2621 c.c. verso la società e i soci.
Domande e risposte frequenti
- D: Cos’è la crisi d’impresa secondo il Codice e quando devo farmi sentire?
R: Il CCII definisce «crisi» lo stato del debitore in cui l’insolvenza è probabile (dovuta a flussi di cassa insufficienti nei 12 mesi). L’imprenditore deve agire fin da subito alla comparsa di indizi di crisi (utile consultare i professionisti e attivare il sistema di allerta), e non attendere l’insolvenza conclamata, che (art. 38 CCII) può comportare l’obbligo di dichiarare fallimento. In altre parole, alla comparsa di segnali (ritardo pagamenti, fido in sofferenza, ecc.) l’imprenditore deve considerare gli strumenti di risanamento previsti dalla legge. - D: Quali sono i principali doveri dell’imprenditore in crisi verso l’esperto e i creditori?
R: L’imprenditore deve comportarsi con buona fede e correttezza durante le trattative. È tenuto a illustrare la propria situazione in modo completo e trasparente, fornendo all’esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati tutte le informazioni necessarie. Deve attivarsi tempestivamente per trovare soluzioni (p.es. un piano di ristrutturazione) e non ostacolare i diritti dei creditori. Inoltre, deve informare l’esperto circa ogni atto straordinario programmato e pagamenti non consoni al piano di risanamento, ottenendo ogni autorizzazione richiesta dal tribunale se si tratta di atti eccedenti (ad es. cessione d’azienda in concordato). - D: In cosa consistono gli adeguati assetti previsti dall’art. 2086 c.c. e dal CCII?
R: Gli adeguati assetti sono l’insieme di organizzazione amministrativa, contabile e finanziaria che permette di rilevare tempestivamente gli squilibri economico-finanziari. Il CCII (art. 3) precisa indicatori quantitativi e qualitativi da monitorare. Ad esempio, occorre disporre di bilanci annuali e infrannuali, budget, cash-flow, controllo dell’indebitamento bancario e dei crediti insoluti. Nel caso di imprese con organi di controllo (sindaci), questi ultimi hanno il dovere di segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di crisi (art. 25-octies CCII) non appena ne vengano a conoscenza. - D: Devo obbligatoriamente chiedere la composizione negoziata appena entra in crisi la mia impresa?
R: No, la composizione negoziata è uno strumento facoltativo, nato per aiutare l’imprenditore a risolvere volontariamente la crisi con l’aiuto di un esperto. Tuttavia, il Codice incoraggia fortemente l’uso di questo strumento per prevenire il fallimento. L’omissione di strumenti di risanamento non obbliga automaticamente ad attivarsi (salvo gli obblighi previsti per le società pubbliche), ma può aggravare le responsabilità: ad esempio, se in sede civile un creditore dimostra che l’imprenditore non ha messo in atto alcun tentativo di risanamento, l’imprenditore potrebbe essere ritenuto negligente e responsabile dei danni. In pratica, benché non vi sia una sanzione immediata (come per la dichiarazione di fallimento), non attivare nulla è rischioso: la giurisprudenza pone l’accento sull’“interesse dei creditori” che l’amministratore deve tutelare. - D: Cosa succede se non pago stipendi o tributi mentre sono in crisi?
R: Il debito verso dipendenti (stipendi e TFR) è privilegiato: in caso di fallimento, questi crediti si classificano fra i privilegiati di prima categoria. L’omissione del pagamento espone a sanzioni e, soprattutto, non prolunga l’impresa (il fallimento sopravviene comunque). Analogamente, i debiti tributari e previdenziali possono essere ristrutturati parzialmente in concordato, ma fino ad allora vanno onorati: l’omesso versamento dell’IVA o dei contributi dà luogo a responsabilità penale (artt. 10-quaterdecies e 10-septies L. 241/1997) e a sanzioni amministrative. Durante una negoziazione, la legge concede però alcuni benefici premiali: ad esempio, gli interessi sui debiti fiscali si abbassano al tasso legale, ma questi benefici decadono se non si perfeziona alcun accordo. - D: Quali rischi corre l’imprenditore individuale rispetto alla società?
R: L’imprenditore individuale risponde illimitatamente con tutto il suo patrimonio personale per i debiti d’impresa. In crisi, quindi, rischia direttamente le sue proprietà private. Una società di capitali (es. SRL) limita la responsabilità ai conferimenti; tuttavia, i suoi amministratori (anche unici soci) hanno gli stessi doveri di diligenza e possono essere chiamati a rispondere verso i creditori sociali se hanno omesso obblighi di allerta o di segnalazione (art. 375 CCII prevede misure per amministratori negligenti). Le cooperative seguono regole simili alle società, con l’aggravante che gli obblighi mutualistici possono incidere sulla portata delle garanzie sociali. Le startup innovative, per definizione, beneficiano di alcune agevolazioni (es. il concordato semplificato e leggi speciali per la crisi da sovraindebitamento) ma non fanno eccezione rispetto ai doveri generali di trasparenza e diligenza. In ogni caso, l’essere impresa individuale non elimina l’obbligo di segnalazione (in caso di dipendenti, via art. 2126 c.c. il collegio sindacale non c’è, ma la responsabilità ricade sul singolo titolare).
Esempi pratici (simulazioni)
- Caso 1: Mario, titolare di una piccola impresa edile individuale, nota che il fatturato è sceso del 30% nell’ultimo anno mentre i fornitori sollecitano pagamenti. I conti correnti sono andati in rosso e l’erogazione creditizia della banca è bloccata. Mario ha anche arretrati fiscali e contributivi per circa 4 mesi. Cosa deve fare Mario? Innanzitutto, deve mettere ordine ai numeri: con l’aiuto del commercialista, redige uno stato patrimoniale aggiornato e un cash-flow di 12 mesi. Rileva segnali di crisi (art. 2 CCII) e contatta subito i creditori qualificati (Agenzia Entrate, INPS) per acquisire le certificazioni debitorie. Valuta tutte le possibili soluzioni: prima di tutto cerca di negoziare con la banca nuovi affidamenti o un piano di rientro (strumenti previsti dal codice della crisi). In parallelo, verifica la possibilità di avviare una composizione negoziata: presenta sull’apposita piattaforma domanda di nomina dell’esperto, allegando i bilanci, un piano di risanamento e i certificati tributari richiesti. Nel frattempo, Mario informa i dipendenti sulle difficoltà aziendali e cerca accordi sindacali per ammortizzatori sociali (ad es. cassa integrazione). Se le trattative sfociano in un accordo con la banca e i fornitori (gestito dall’esperto), Mario si impegna a vendere un suo immobile personale non necessario all’attività per pagare le passività; in tal caso informa l’esperto di questa operazione straordinaria in anticipo. Grazie a questi passi, Mario dimostra di aver seguito gli obblighi di buona fede e organizzazione, diminuendo il rischio di contestazioni future.
- Caso 2: La “Coop Pescatori di Caorle”, con 50 soci lavoratori, è in crisi dopo 5 anni di perdite consecutive dovute a calo delle vendite del pesce e aumento dei costi. Il collegio sindacale rileva segnali di crisi (debiti oltre 3 mesi verso INPS e fornitori) e segnala immediatamente la situazione agli amministratori, come previsto dall’art. 25-octies CCII. La cooperativa, essendo sotto la soglia di cui all’art. 25-quater (meno di 3M di debiti), accede alla composizione negoziata a costo contenuto. Viene nominato un esperto che organizza incontri con tutti i creditori: il piano proposto prevede riduzioni concordate sui debiti contributivi, un ristrutturazione del mutuo bancario e un parziale concordato biennale con i fornitori. Nel frattempo, la cooperativa si impegna a vendere un’imbarcazione non strategica e a ridurre stipendi agli amministratori (in qualità di soci). L’esperto, informato di ogni mossa straordinaria (es. vendita dell’imbarcazione), comunica eventuali dissensi alla Camera di Commercio. Al termine della negoziazione, il piano raggiunge il consenso dei creditori più rilevanti e viene sottoscritto; la cooperativa ottiene così protezioni legali sui pagamenti effettuati nel piano e riprende gradualmente attività in utile. Qui i soci hanno eseguito i doveri di informazione (bilanci aggiornati), trasparenza (tutta la situazione debitoria è stata presentata) e ricerca di soluzioni condivise (tasselli fondamentali per evitare pesanti responsabilità).
Conclusioni
L’imprenditore in crisi deve muoversi con cautela e tempestività. Da un lato deve rafforzare i controlli interni e rispondere proattivamente a ogni segnale di squilibrio; dall’altro deve rispettare l’insieme di doveri di buona fede, trasparenza e collaborazione previsti dal Codice della Crisi (artt. 4, 16, 21, 25-octies, ecc.). Inoltre, non può dimenticare le normali scadenze civilistiche e fiscali: il debito tributario e contributivo resta dovuto, benché il legislatore preveda agevolazioni in caso di effettivo risanamento. In caso contrario l’imprenditore si esporrebbe a molteplici responsabilità (dal danno civile al reato penale), sia verso i creditori sia verso l’erario e i lavoratori. La scelta migliore è affidarsi a professionisti (commercialisti, avvocati, esperti di ristrutturazione) non appena i problemi insorgono, per costruire insieme un percorso di risanamento.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 – Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in G.U. n. 38 del 14.2.2019 (aggiornato con D.Lgs. 83/2022 e 136/2024).
- Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83 (correttivo-bis CCII, attuazione Direttiva UE 2019/1023).
- Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (correttivo-ter CCII).
- Codice Civile (art. 2086 sulla gestione diligente dell’impresa; art. 2392 su responsabilità degli amministratori).
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 46 (dichiarazioni sostitutive utili nelle procedure).
- Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio (19/6/2019) sui quadri di ristrutturazione preventiva.
- Cass. Civ. Sez. V, 31 maggio 2025, n. 14664 (impresa in crisi – registro prezzi nelle vendite fallimentari).
- Trib. Napoli, 7 maggio 2025 (composizione negoziata – vendita immobile funzionale al risanamento, no autorizzazione in tribunale).
- Trib. S. Maria Capua Vetere, 18 aprile 2025 (concordato preventivo – non è richiesto accertamento giudiziale preliminare dei crediti).
- Legge 147/2021 (commi 755-768, conversione DL “Sostegni-bis”: adegua norme transitorie del CCII).
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✔️ Esperto in segnalazione tempestiva e gestione anticipata della crisi
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Conclusione
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