Piano Del Consumatore E Esdebitazione: Come Funziona

Hai troppi debiti accumulati e non riesci più a pagare? Ti stai chiedendo se esiste un modo per azzerare i debiti residui dopo aver fatto il possibile per rientrare, magari conservando la casa e il minimo indispensabile per vivere?

Il piano del consumatore, se approvato dal tribunale e portato a termine, può permetterti di ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione legale dei debiti che non sei riuscito a pagare. È una possibilità concreta, prevista dalla legge, per chi si trova in stato di sovraindebitamento e vuole ripartire da zero con dignità e trasparenza.

Vediamo allora come funziona il collegamento tra piano del consumatore ed esdebitazione, chi può beneficiarne e quali sono le condizioni da rispettare.

Cos’è l’esdebitazione?
È la liberazione definitiva dai debiti residui che rimangono dopo il completamento di una procedura. Nel caso del piano del consumatore, significa che – una volta versate tutte le somme previste dal piano approvato dal giudice – i creditori non possono più chiederti nulla: il debito si estingue, anche se non è stato pagato per intero.

Quando si ottiene l’esdebitazione nel piano del consumatore?
Alla conclusione della procedura, se hai rispettato gli impegni presi nel piano e non hai agito in malafede. Non serve aver pagato tutto: ciò che conta è aver versato quanto concordato nel piano, nei tempi previsti. Il giudice, su richiesta, dichiara l’esdebitazione e da quel momento non sei più obbligato a pagare nulla di ciò che è rimasto.

Quali debiti vengono cancellati?
Quasi tutti, tranne:

– multe e sanzioni penali o tributarie;
– obblighi di mantenimento (es. alimenti);
– risarcimenti da responsabilità per fatti gravi (dolosi o con colpa grave).

Tutti gli altri debiti, anche verso banche, finanziarie o il Fisco, vengono cancellati per sempre.

Chi può accedere a questa possibilità?
Il piano del consumatore con esdebitazione è riservato a:

– privati cittadini, lavoratori dipendenti, pensionati, autonomi;
– ex imprenditori non più soggetti al fallimento;
– persone con entrate regolari, ma debiti troppo alti per essere gestiti da soli.

Serve l’aiuto di un avvocato?
Assolutamente sì. La procedura richiede la presentazione di una domanda completa tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), il supporto di un legale, una proposta sostenibile e una relazione tecnica che dimostri la buona fede e la convenienza per i creditori. Solo così puoi ottenere un sì dal tribunale e chiudere con il passato.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in piano del consumatore, esdebitazione e tutela patrimoniale – ti spiega come si arriva all’esdebitazione tramite il piano del consumatore, quali sono i passaggi necessari e come possiamo aiutarti a cancellare i debiti e ripartire con serenità.

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Introduzione

La legge sul sovraindebitamento in Italia è stata introdotta con la L. 3/2012 (c.d. “salva-suicidi”) e poi profondamente riformata e coordinata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 – CCII), con ulteriori correzioni normative (D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024 c.d. “correttivo-ter”). Le procedure “da sovraindebitamento” si rivolgono a soggetti non fallibili (persone fisiche consumatori, ex-imprenditori, piccoli imprenditori agricoli, start-up, ecc.) che versano in una crisi economico-finanziaria. In particolare, il piano del consumatore è lo strumento destinato ai debitori persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività professionale o imprenditoriale, mentre l’esdebitazione (o «discharge») rappresenta la liberazione finale dai debiti residui al termine della procedura (c.d. fresh start).

Quadro normativo e definizioni di base

  • Consumatori e sovraindebitati. La definizione normativa di consumatore è contenuta nell’art. 2 CCII (cfr. D.Lgs. 14/2019): il consumatore è «persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta», limitatamente ai debiti estranei all’attività d’impresa. In altre parole, un soggetto può avere debiti connessi alla sua precedente attività imprenditoriale, purché questa sia cessata, e tuttavia essere trattato come consumatore se attualmente vive solo di redditi personali. Lo stato di sovraindebitamento è definito come l’impossibilità di far fronte regolarmente alle obbligazioni creditorie (art. 2, c.1, lett. c) CCII).
  • Normativa di riferimento. La procedura di composizione dei debiti del consumatore è disciplinata dal Capo II, Sezione II, del Titolo IV del CCII (artt. 66-73), in particolare dall’art. 67 e seguenti. Il CCII ha assorbito e coordinato le norme della L. 3/2012 (piano del consumatore e accordi di composizione), introducendo procedure analoghe anche per ex-imprenditori e start-up. Il legislatore ha più volte aggiornato la disciplina per adeguarla alle direttive UE (c.d. “preventive restructuring” e “fresh start” – Direttive 2019/1023 e 2019/1024). Il terzo decreto correttivo (D.Lgs. 136/2024) ha introdotto novità importanti, tra cui la riorganizzazione del Capo X CCII (esdebitazione) e modifiche puntuali agli artt. 67 ss. (piano consumatore), nonché chiarimenti su requisiti e misure protettive. Ad esempio, è stata ribadita la possibilità di ottenere moratorie fino a due anni per i crediti garantiti (privilegi, ipoteche) inclusi nel piano e ridefinite alcune formule normative (cfr. modulo “non inferiore a misura realizzabile in liquidazione controllata”).
  • Ambito soggettivo. Possono accedere al piano del consumatore i debitori consumatori sovraindebitati, cioè persone fisiche con debiti personali (familiari o previdenziali, escluse complicazioni di attività d’impresa). Nella prassi giurisprudenziale recente è stato chiarito che chi abbia cessato un’attività imprenditoriale può ancora fruire del piano consumatore anche se permangono debiti residuali d’impresa. In particolare, Tribunale L’Aquila (11/10/2023) ha ammesso la procedura a consumatori con debiti misti, imponendo però che nel piano debbano essere inclusi anche i debiti d’impresa pregressi, con soddisfacimento complessivo di tutte le posizioni creditorie. In tal modo si evita un’arbitraria disparità di trattamento tra consumatori “puri” e “misti”. Lo stesso orientamento è seguito da diverse pronunce di merito (Trib. Pesaro 20/9/2023, Trib. La Spezia 5/6/2024, Trib. Matera 9/6/2023, Trib. Messina 18/4/2023) che, nel respingere l’esclusione per i debiti “promiscui”, hanno sottolineato che va tutelato il favor debitoris e che il piano del consumatore deve coprire tutte le posizioni debitorie elencate. Invece, soggetti come imprenditori individuali ancora operanti o esercenti impresa sociale non rientrano in questa procedura (possono utilizzare, se ammessi, il concordato minore ex art. 74 CCII).
  • Requisiti soggettivi e ostativi. Il debitore-consumatore non deve aver già abusato precedenti procedure di esdebitazione: per legge non può aver ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti o più di due volte in assoluto. Inoltre deve assumere condotte di buona fede e non aver commesso frodi o colpe gravi. L’art. 280 CCII elenca condizioni ostative per l’esdebitazione: ad esempio vieta il beneficio se il debitore ha commesso reati fallimentari o delitti contro l’economia, se ha distratto attivo, esposto passività inesistenti o ostacolato la procedura. Tali comportamenti, anche se non impediscono di accedere al piano, possono poi portare a rigetto dell’esdebitazione finale. In linea con i principi costituzionali e di favor debitoris, la giurisprudenza interpreta i requisiti con larghezza: Cass. 15246/2022 ha affermato che il piano soddisfacente definito irrisorio è quello che non raggiunge neanche minime percentuali «affatto irrilevanti»; analogamente Cass. 27562/2024 ha escluso ogni soglia minima prestabilita per la liberazione dei debiti, invitando il giudice a valutare nel complesso «tutte le risultanze della procedura» e la condotta del debitore. Infine, il Tribunale valuta la meritevolezza anche rispetto a comportamenti colposi (ad es. dipendenza patologica, errori nella gestione del credito, come ammesso da Trib. Avellino 28/10/2024 e Trib. S.M. Capua Vetere 23/10/2024), escludendo la colpa grave se il debitore ha agito in buona fede nell’errato piano finanziario (v. giurisprudenza citata).

Il piano del consumatore: contenuto e procedura

Finalità e contenuto del piano

L’art. 67 CCII stabilisce che “il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento”. La proposta ha contenuto libero: non vi sono quote prestabilite da legge, e si può proporre soddisfacimento parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma (riconoscendo cioè differenti percentuali di rimborso a seconda dei crediti). Il piano può prevedere agevolazioni specifiche, ad esempio tagli di quota o allungamenti di scadenza. In particolare, è ammesso il cosiddetto “kit del piano del consumatore”: si possono inserire tagli alle rate future (falcidia) anche per debiti da cessione del quinto, prestito su pegno o TFR in anticipo (art. 67, c.3); per i crediti garantiti (privilegi, ipoteche) la soddisfazione può non essere integrale purché «non inferiore a quella realizzabile» dalle garanzie in una ipotetica liquidazione. Inoltre, il debitore può prevedere una moratoria fino a 2 anni dall’omologazione per il pagamento dei crediti privilegiati o ipotecari (con applicazione degli interessi legali). Il piano può altresì mantenere in vita contratti in corso: ad esempio, l’art. 67, c.5, consente di continuare a pagare il mutuo ipotecario sulla propria abitazione principale, se il debitore era in regola e l’abitazione è funzionale al suo sostentamento.

Allegati e documentazione

Allo scopo di valutare la proposta, il debitore deve allegare alla domanda formale una serie di documenti obbligatori (art. 67, c.2 CCII), in particolare:

  • l’elenco di tutti i creditori con l’indicazione dei crediti vantati, delle cause di prelazione (privilegi, pegni, ipoteche) e delle somme dovute;
  • lo stato patrimoniale dell’attivo (immobili, titoli, beni mobili, liquidità) e del passivo del debitore;
  • l’elenco delle operazioni straordinarie (vivaci) poste in essere negli ultimi 5 anni;
  • le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
  • l’indicazione di salari, pensioni, redditi di qualsiasi natura del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l’ammontare delle spese necessarie per il sostentamento.

Questo insieme di documenti serve sia all’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) per valutare l’accesso alla procedura, sia al giudice per appurare completezza e meritevolezza. Se mancanti, l’OCC potrebbe rigettare l’istanza. È quindi prassi inserire nell’istanza anche una relazione illustrativa (non obbligatoria, ma consigliata) in cui il debitore, assistito dal professionista OCC, spiega la causa del dissesto, sintetizza l’andamento del patrimonio e illustra le ragioni di meritevolezza.

Iter procedurale

La procedura si svolge davanti al Tribunale ordinario in composizione monocratica. Di norma i passaggi sono:

  1. Istanza iniziale – Il debitore presenta presso un OCC autorizzato (spesso associato alle Camere di Commercio) la domanda di apertura del piano del consumatore, corredata da tutta la documentazione di cui sopra. L’OCC verifica i requisiti formali (documentazione completa, qualità di consumatore del debitore, esistenza di sovraindebitamento) e meritevoli (assenza di comportamenti elusivi). In caso di esito positivo, si procede alla fase successiva; altrimenti l’istanza viene respinta con atto motivato.
  2. Nomina del gestore / perito – L’OCC nomina un professionista (il gestore della crisi o curatore di sovraindebitamento) che affianca il debitore. Il gestore predispone il piano tenendo conto delle risorse disponibili (dalle entrate familiari) e dei debiti in elenco. Coordina la raccolta dei consensi (ove previsti) e eventualmente negozia con i creditori. Spesso il gestore convoca il debitore e acquisisce ulteriori dichiarazioni (ad es. informazioni su mutui, rate, contratti). Il gestore non finanzia il debitore ma verifica la sostenibilità del piano, attesta la correttezza delle scritture contabili e redige la documentazione economico-finanziaria da presentare al giudice.
  3. Deposito e apertura procedura – Completata la bozza di piano, il debitore chiede al Tribunale l’omologazione del piano ex art. 67. In particolare, il giudice fissa un’udienza di comparizione. Durante l’udienza, il giudice esaminerà la completezza formale e verificherà che il piano sia conforme ai requisiti di legge (insolvenza del debitore, ratio economicità, meritevolezza e convenienza). Non essendovi voto formale del ceto creditorio, il Tribunale può omologare il piano anche in assenza di consenso formale dei creditori (ad esempio se nessuno si oppone entro i termini o se gli oppositori non hanno ragioni fondate). In tale udienza si potrebbe disporre l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio (se chiesto) e, se necessario, il versamento di una cauzione o contributo unificato, che verrà quantificato dal giudice secondo parametri ministeriali.
  4. Omologazione del piano – Il Tribunale, verificati i presupposti, emette decreto di omologazione del piano. Da questo momento scattano gli effetti protettivi: i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni inseriti nel piano (simile all’effetto sospensivo dei concordati). In particolare, la legge prevede già nell’ambito della L. 3/2012 che dal momento dell’omologazione decorra un termine di sospensione delle esecuzioni, al fine di preservare il patrimonio del debitore durante l’attuazione del piano. Questo “sigillo” giudiziario è paragonabile al concordato minore per imprenditori cancellati, ma con tutele ancor più spiccate: spesso si blocca qualsiasi azione giudiziaria su beni (esecuzioni, ipoteche, pignoramenti) fino alla chiusura del piano.
  5. Esecuzione del piano – Il debitore, avvalendosi del piano omologato, effettua i pagamenti nei termini concordati (rate mensili, semestrali, ecc.). Il gestore invia periodicamente rendicontazioni al Tribunale e all’OCC. Se il piano si basa su un contributo di redditi futuri, il debitore deve dimostrare di destinare effettivamente al rimborso la quota concordata (ad es. spesa massima mensile residua). Nel piano si può anche prevedere alienazione controllata di alcuni beni, vendite concordate o pignoramenti volontari, purché si rispettino le modalità approvate dal giudice. L’OCC continua a vigilare sull’adempimento del piano e segnala al giudice eventuali ritardi gravi.
  6. Chiusa dell’esecuzione – Compiuto il piano (in genere entro il termine concordato, che mediamente varia da 3 a 5 anni), l’OCC trasmette al Tribunale l’attestazione finale di avvenuto adempimento. La legge non richiede necessariamente la chiusura formale in Tribunale, ma in pratica la procedura si considera conclusa con la completa esecuzione del piano. A questo punto il debitore rimane proprietario dei beni non alienati e può avanzare l’istanza di esdebitazione per chiedere la liberazione dai debiti residui (vedi oltre).

Misure protettive e effetti del piano

Fin dall’omologazione, il piano del consumatore gode di una serie di protezioni normative volte a salvaguardare l’interesse del debitore alla riabilitazione economica. In particolare:

  • Stop alle azioni esecutive – I creditori inclusi nel piano (e, di norma, tutti i creditori indicati nell’elenco) non possono agire esecutivamente sui beni del debitore finché il piano è in corso. Questa regola deriva dalle disposizioni di protezione codificate nella L. 3/2012 (artt. 12 e 14): dal momento dell’omologazione, il debitore gode di un blocco generale delle esecuzioni sui beni del patrimonio “asciugato” dal piano.
  • Divieto di concordato forzoso – L’adempimento del piano consente di evitare il ricorso a procedure liquidatorie. Se per qualche motivo il piano fallisce (per esempio il debitore non paga o il giudice revoca l’omologazione), il legislatore ha eliminato la vecchia “conversione automatica” in liquidazione controllata (cfr. art. 73 CCII modificato). La nuova logica è che il piano del consumatore sia un percorso alternativo e, se si interrompe, non vi sia passaggio automatico ad altro strumento senza nuova delibera. Così, l’eventuale accesso alla liquidazione (giudiziale o controllata) richiede una nuova istanza e decisione motivata.
  • Effetto liberatorio – Il risultato finale ambito dal piano consumatore è ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui. In base all’art. 282 CCII (come risistemato dal corr.-ter), trascorso il periodo di liquidazione minimo (generalmente 3 anni, salvo chiusura anticipata per adempiuto) il Tribunale concede l’esdebitazione. In sintesi, l’omologa del piano dà il via alla fase di osservazione: se tutto va a buon fine, il debitore è “ripulito” dei debiti concorsuali non soddisfatti, secondo l’impostazione europea del fresh start.

Giurisprudenza di riferimento

La disciplina del piano consumatore ed esdebitazione è ancora in evoluzione, con diversi interventi giurisprudenziali recenti da citare:

  • Cassazione 12 maggio 2022 n. 15246 – Sui criteri di accesso all’esdebitazione (disciplina transitoria della legge fallimentare), le Sezioni Unite hanno ribadito che non esiste una soglia fissa di soddisfazione dei creditori. Si considera irrisorio il riscontro economico solo se i creditori sono stati soddisfatti in misura «affatto irrilevante». Pertanto, anche un basso rimborso percentuale non esclude il beneficio, purché si valuti nel complesso la proporzione tra attivo realizzato e passività. Questo orientamento viene mutuato nelle procedure del nuovo Codice, orientando a favore del debitore.
  • Cassazione 26 luglio 2023 n. 22699 – In tema di “qualifica di consumatore”, ha confermato che la natura dell’obbligazione (personale o d’impresa) è il criterio decisivo. Chi proponga il piano del consumatore conserva la qualifica di consumatore se i debiti da ristrutturare sono principalmente estranei all’attività imprenditoriale, anche se residuano passività d’impresa. In altre parole, non serve un “puliscise” totale dalle passività aziendali pregresse: basta che il soggetto non svolga più attività d’impresa e che il piano riguardi prevalentemente debiti personali. La Cassazione ha inoltre precisato che il divieto di concordato minore ex art. 33 CCII (per imprenditori cancellati) non toglie al debitore il diritto all’esdebitazione, che anzi diventa un vero diritto dopo 3 anni.
  • Corte di Giustizia UE 8 maggio 2024 (C-20/23) – Ha interpretato la Direttiva UE sul fresh start, stabilendo che gli Stati membri possono escludere categorie di debiti dall’esdebitazione solo se motivato dal diritto nazionale. In pratica, l’elenco UE non è tassativo: è ammessa l’esclusione di debiti tributari o previdenziali se la legge nazionale la giustifica esplicitamente. Questo principio consente quindi una certa discrezionalità, nel rispetto di una «giustificazione legittima di interesse pubblico».
  • Tribunali di merito (2022-2024) – Vari Tribunali hanno confermato i principi di diritto sopra esposti. Ad es.: Trib. Pesaro 20/9/2023 ha giudicato ammissibile il piano del consumatore anche con «debitoria c.d. promiscua» (debitore con debiti personali e alcuni residui fiscali) se i debiti d’impresa sono marginali. Trib. La Spezia 5/6/2024 ha omologato un piano con presenza di debiti tributari di impresa, ritenendolo conforme ai requisiti legal-formali. Trib. Matera e Trib. Messina (giugno-aprile 2023) hanno ritenuto che il giudizio di convenienza del piano rispetto alla liquidazione debba riguardare l’intero ceto creditorio (orientamento che contrasta con altri Tribunali come Torino 1/6/2023, i quali limitavano la comparazione al solo creditore opponente). Tribunali come Napoli 24/7/2024, Verona 21/11/2023, Udine 1/6/2023 e altri (cfr. [47]) hanno discusso in via analogica l’apertura della liquidazione controllata per imprenditori cancellati con debiti da impresa.

In sintesi, la giurisprudenza recente conferma che il piano del consumatore è orientato al “favor debitoris”: vanno accolte soluzioni che consentano al debitore di ripartire con onere di rimborso ragionevole, tenendo conto delle sue risorse e della ratio sociale delle norme.

Confronto tra strumenti di crisi

StrumentoSoggetti ammessiOrgani proceduraCaratteristiche principaliEsdebitazione
Piano del consumatorePersona fisica consumatore (anche ex-imprenditori cessati)OCC (admissione) + Tribunale monocraticoPiano a contenuto libero, ribassi parziali e/o dilazioni dei debiti; richiede elenco completo creditori; sospende esecuzioni sui beni; organo di controllo (gestore).Sì, dopo esecuzione e periodo di osservazione (di regola 3 anni)
Concordato minore (art.74 ss. CCII)Imprenditore individuale (ditta) cancellatoOCC + Tribunale monocratico (art.74)Forma di concordato semplificato con richiesta di liberi voti o senza; si applicano i criteri di convenienza rispetto alla liquidazione; non prevede esdebitazione immediata (si accede alla LC post revoca).No (il debitore può comunque chiedere esdebitazione se apre liquidazione controllata)
Liquidazione controllataImprenditore (es. ditta individuale cancellata, start-up)Tribunale in composizione collegialeProcedura liquidatoria speciale per piccoli imprenditori o società liquidate; prevede curatore e piano di liquidazione dei beni; può essere «familiare» per soci di società semplici.Sì, dopo 3 anni dall’apertura (art.282 CCII)
Accordo di composizione della crisi (art. 14 L.3/2012 o negoziazione assistita)Varie (compreso consumatori, soci illimitati)Composizione privata (OCC) o scrivania giudiceStrumento stragiudiziale (accordo bonario) o concorsuale ad hoc con benefici di trattenimento agevolati; meno rigorosi di un piano formale; spesso usato in alternativa al piano o prima di esso.No (non prevede esdebitazione)

(Tabella comparativa sintetica)

Domande frequenti (FAQ)

D. Chi può chiedere il piano del consumatore?
R. Un soggetto persona fisica che sia in stato di sovraindebitamento, ovvero non riesca regolarmente a far fronte ai debiti. Deve agire “per scopi estranei” all’attività imprenditoriale o professionale (art.2 lett.e CCII). Anche un ex-imprenditore può accedere se ha cessato l’attività e i debiti da ristrutturare sono in gran parte personali.

D. Il piano del consumatore è a pagamento?
R. No: l’assistenza degli organismi di composizione della crisi e del gestore è gratuita (a carico di fondi pubblici), ai sensi dell’art. 12-bis L.3/2012. Il debitore sostiene solo le spese vive (diritti camerali, contributo unificato del tribunale, ecc.). La legge tutela il consumatore anche da potenziali frodi garantendo gratuità e controllo pubblico.

D. Cosa succede se non include tutti i debiti nel piano?
R. La domanda deve contenere l’elenco completo dei creditori. La giurisprudenza (cfr. Trib. AQL, Trib. LSpezia) ha sottolineato che è obbligatorio definire tutte le posizioni debitorie, includendo anche i debiti derivanti da un’attività d’impresa pregressa. Una proposta di piano non valida per alcuni debiti rischia di essere considerata incompleta e potrebbe non essere omologata.

D. Serve il consenso dei creditori per omologare il piano?
R. No, la procedura del consumatore è negotiata ma culmina in un decreto di omologazione da parte del giudice monocratico. Non è previsto un voto formale come nel concordato. Eventuali creditori contrari possono depositare memorie fino all’udienza, dopodiché il giudice valuta l’opportunità economica del piano. L’appello Matera 2023 ha detto che la convenienza va valutata riguardo a tutto il ceto creditorio, anche se altri Tribunali insistevano su un confronto solo con il creditore opponente.

D. Cosa succede dopo l’omologazione?
R. Dal decreto di omologazione scattano effetti protettivi sui beni del debitore: i creditori non possono agire esecutivamente sui beni compresi nel piano. Inizia l’esecuzione del piano: il debitore paga le rate o segue il programma approvato. Al termine, se i pagamenti sono stati effettuati regolarmente (normalmente entro 3 anni), il debitore può chiedere al tribunale l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti residui.

D. Cos’è l’esdebitazione e come si ottiene?
R. L’esdebitazione è la pronuncia di cancellazione dei debiti non soddisfatti rientranti nella procedura. Nel CCII è disciplinata agli artt. 280-284: a fronte di un piano eseguito positivamente, se il debitore ha mantenuto comportamenti corretti, il tribunale concede l’esdebitazione trascorsi tre anni dall’apertura della procedura. Le norme vietano l’esdebitazione solo in casi di gravi illeciti (art. 280 CCII), e recenti pronunce Cassazione hanno ribadito che non serve un risultato minimo in % per i creditori: basta che non siano stati totalmente esclusi dal piano.

D. Cosa non è incluso nel piano/esdebitazione?
R. Il piano del consumatore può ristrutturare solo i debiti privati (non quelli sociali di società o concordati pregressi). Inoltre, l’esdebitazione non si estende a tutti i crediti: restano esclusi i crediti alimentari di minori, alcune erariali (in certi casi), e i crediti che il debitore deve comunque soddisfare anche dopo (es. multe, danni non patrimoniali) secondo il CCII. La Corte UE (C-20/23) ha consentito ai paesi di escluse categorie specifiche (come tributi o previdenza) se adeguatamente giustificato nel proprio ordinamento.

Esempi pratici

Esempio 1: Famiglia consumatori con mutuo attivo – Sig. Bianchi, 50 anni, stipendio netto €1.500/mese, ha debiti complessivi di €80.000 (mutuo residuo casa €60.000, finanziamenti personali e carte di credito €20.000). Con il contributo famigliare (€1.500 totali) può stanziare €400 mensili al piano. Prepara un piano biennale: paga regolarmente €400/mese ai creditori non garantiti; per il mutuo (ipotecario sulla prima casa) chiede la prosecuzione alle condizioni originarie (art.67 c.5). L’OCC attesta sostenibilità e richiede l’omologa del piano completo di allegati. Il Tribunale omologa: da quel momento nessun creditore può pignorare la casa. Bianchi onora puntualmente le rate; a scadenza (24 mesi) il piano si estingue. Poiché ha rispettato il piano e non ha compiuto atti dolosi, può chiedere l’esdebitazione: i restanti €20k di debiti personali (non coperti dal piano) vengono cancellati.

Esempio 2: Ex-imprenditore con debiti promiscui – Sig. Verdi, ex titolare di una ditta artigiana chiusa nel 2020, oggi vive di pensione €1.200/mese. Vanta debiti verso banche (€30.000, alcuni garantiti) e rimanenze fiscali d’impresa (€10.000). Si qualifica come consumatore (attività d’impresa cessata). Stila un piano quadriennale: impegna €300/mese per crediti bancari e assegna €100/mese alle pendenze tributarie (in base al residuo reddito disponibile). L’OCC include tutti i creditori e allega la situazione patrimoniale familiare. In udienza il Tribunale omologa il piano con moratoria di 2 anni sui debiti ipotecari secondo art.67 c.4. Verdi rispetta il piano fino al 2027; alla fine ottiene esdebitazione, azzerando i debiti fiscali residui (la GAUE UE permette l’esclusione solo se giustificata, ma in questo caso lo Stato italiano ha motivato l’esclusione per le imposte in base alla L.3/2012 trasformata nel CCII).

Esempio 3: Reduci di over-indebitamento familiare – Famiglia Rossi: due coniugi con tre figli, reddito complessivo €2.500/mese (entrate da lavoro dipendente e assegni). Debiti: mutuo casa €100k, finanziamenti €20k, bollette arretrate €5k. La famiglia presenta un piano triennale al Tribunale (OCC e curatore), impegnando €600/mese alle rate complessive (oltre le spese di sussistenza). Include nel piano tutti i creditori: banche, Enel, finanziaria. Omologato il piano, da quel momento nessun creditore esegue più pignoramenti (art.14 L.3/2012). La famiglia onora le rate e al termine, verificata la condotta integra (nessuna frode), ottiene l’esdebitazione: il residuo dei debiti non pagati (ad es. i pochi finanziamenti di carta di credito restanti) viene annullato, permettendo una ripartenza finanziaria.

Modelli esemplificativi

Modello di istanza – Apertura del piano del consumatore

Al Tribunale di [Città] – Sezione Fallimentare Monocratica
Ricorso ex art. 67 CCII

Ricorrente: [Nome, cognome, codice fiscale, domicilio]
Qualifica: consumatore (art.2 lett.e CCII) in stato di sovraindebitamento.
Oggetto: domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti (art.67 CCII).
Il sottoscritto [Nome Cognome], nato/a …, CF …, residente in …, espone:

  • Di trovarsi in condizione di insostenibile sovraindebitamento: dai miei redditi netti attuali (€… mensili) non riesco a far fronte a tutti i debiti.
  • Elenca i creditori con relativi importi e garanzie (vedi Allegato A).
  • Propone un piano di ristrutturazione triennale, che prevede il pagamento di €…/mese distribuiti ai creditori come segue: [descrizione distinte aree, es. rata mutuo €X, finanziarie €Y, bollette €Z].
  • Garantisce il pagamento dei debiti privilegiati entro 2 anni dall’omologazione (interessi legali), come consentito dall’art.67(4) CCII.
  • Ai sensi dell’art. 67, c.2 CCII allega: elenco dei creditori, stato patrimoniale e passivo, redditi ultimi 3 anni, atti di straordinaria amministrazione (elenco Al. A-E).

Istanza: Si chiede che il Tribunale, esaurita ogni opportuna istruttoria, omologhi il piano sopra esposto ex art.67 CCII e nomini il debitore a gestore della crisi.
Allegati: A) Elenco creditori con debiti e prelazioni (art.67 c.2); B) Stato patrimoniale e passivo; C) Dichiarazioni redditi; D) Atti straordinari ultimi 5 anni; E) Proposta di piano (piano finanziario).
Si dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.
[Firma del debitore] – [Data]

Struttura di un piano del consumatore (proposta di ristrutturazione)

  1. Introduzione: dati anagrafici del debitore e breve ricostruzione storica della crisi (es. perdita di lavoro, eventi imprevisti).
  2. Quadro dei debiti: elenco sintetico dei debiti (confluirà nell’Allegato A). Suddivisione tra debiti privilegiati (es. mutuo ipotecario) e chirografari.
  3. Risorse disponibili: redditi mensili del debitore e familiari, spese fisse minime.
  4. Proposta di rimborso: impegni di pagamento suddivisi per classi di credito. Ad es.: “Pagherò €… mensili al mutuo in corso (rate regolari) e €… mensili ai finanziatori chirografari; eventuale bonario pagamento di €… annui all’Agenzia Entrate”. Prevede moratoria di 2 anni per il mutuo ipotecario (interessi legali), come permesso dall’art.67(4).
  5. Condizioni complementari: se previsto, mantenimento di contratto in essere (es. il piano prosegue il contratto di mutuo), modalità di vendita di beni eventualmente alienabili, destinazione del quinto dello stipendio, ecc.
  6. Motivazioni di meritevolezza: breve spiegazione della buona fede, ad es. inconsapevolezza usuraia, irreversibilità eventi negativi, dipendenze patologiche (se rilevanti), esclusione di dolo o grave colpa.
  7. Conclusioni: richiesta di omologazione e di ammissione alla procedura, con invocazione espressa del favor debitoris e dei principi di proporzionalità. Allegati al piano: stesso elenco citato nell’istanza (A-E sopra), più eventuali bilanci (per piccoli imprenditori) o consulenze che attestano valore di beni immobili (se utili per determinare le garanzie).

Fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali

  • Normativa primaria: Legge 3/2012 (disciplinante i piani e accordi dei debitori non fallibili); D.Lgs. 12/1/2019 n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, artt. 66-73 CCII per il piano del consumatore); D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter al CCII, in particolare artt. 19, 33, 56 e aggiornamenti nel Titolo V CCII).
  • Normativa correlata: Direttiva UE 2019/1023 (ristrutturazione e fresh start, recepita dal CCII), Direttiva 2019/1024; Riforma Cartabia (novità esecuzioni 2022-2024).
  • Casi giurisprudenziali (2022-2025): Cass. civ. Sez. I, 12 mag. 2022 n. 15246 (soddisfacimento irrisorio nei piani); Cass. civ. 26 lug. 2023 n. 22699 (nozione di consumatore e debiti misti); Cass. civ. 24 ott. 2024 n. 27562 (criteri di accesso all’esdebitazione); Corte UE, 8 mag. 2024 (C-20/23) – esclusione categorie di debiti; Tribunale di Pesaro 20 set. 2023 (piano consumatore ammesso con debiti promiscui); App. L’Aquila 11 ott. 2023 (debiti promiscui nel piano consumatore); Tribunale La Spezia 5 giu. 2024 (piano consumatore ammesso nonostante debiti tributari); Trib. Matera 9 giu. 2023 e Trib. Messina 18 apr. 2023 (criteri di valutazione della convenienza del piano).

Tali fonti sono state utilizzate per descrivere la disciplina vigente, l’orientamento applicativo dei tribunali e i contenuti tipici dei piani del consumatore e delle domande di esdebitazione.

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