Hai deciso di avviare la composizione negoziata della crisi ma non sai quali documenti servono per presentare la domanda? Ti stai chiedendo se hai tutto il necessario per attivare la procedura o rischi che venga bloccata per mancanza di allegati?
Quando si presenta istanza di composizione negoziata, la completezza documentale è fondamentale: serve per dimostrare la reale situazione economico-finanziaria dell’impresa e consentire all’esperto nominato di svolgere il suo ruolo in modo efficace. Un errore, un allegato mancante o un dato incompleto può rallentare tutto e compromettere le trattative con i creditori.
Vediamo insieme quali sono i documenti obbligatori, come prepararli nel modo corretto e perché è importante essere affiancati da un legale e da un professionista contabile sin dall’inizio.
Quali sono i documenti da allegare alla domanda?
Quando si presenta la richiesta sulla piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata, è necessario allegare:
- visura camerale aggiornata;
- elenco dei creditori e dei debitori, con importi e scadenze;
- bilanci degli ultimi tre esercizi o, se non presenti, rendiconti di gestione;
- dichiarazioni fiscali e modelli F24;
- analisi finanziaria prospettica e check-up aziendale (da redigere con l’aiuto di un esperto contabile);
- dichiarazione sulla presenza di procedimenti in corso;
- dati relativi a conti correnti, immobili, beni mobili, leasing, mutui e altri impegni finanziari.
In alcuni casi, può essere utile allegare contratti rilevanti (con fornitori, banche, clienti strategici), piani di rientro in essere e analisi dei flussi di cassa.
A cosa servono questi documenti?
Non solo a ottenere l’accesso alla procedura, ma a:
- far comprendere all’esperto la reale portata della crisi;
- dimostrare che l’imprenditore ha ancora intenzione concreta di risanare l’azienda;
- permettere un’analisi realistica delle possibilità di accordo con i creditori;
- prevenire contestazioni da parte dei soggetti coinvolti (banche, fornitori, Fisco, INPS).
Cosa succede se manca un documento?
La piattaforma può bloccare l’istruttoria o chiedere integrazioni. Ma attenzione: in mancanza di documenti fondamentali o se i dati sono incompleti, la procedura potrebbe non essere ammessa oppure l’esperto potrebbe concludere che non esistono margini per il risanamento.
Chi ti può aiutare a raccogliere tutto?
È importante non improvvisare. Serve un lavoro coordinato tra:
- l’avvocato, che cura l’aspetto legale, analizza le responsabilità e tutela l’imprenditore;
- il commercialista o il consulente finanziario, che predispone i dati contabili e i flussi economico-patrimoniali;
- l’imprenditore stesso, che fornisce tutte le informazioni operative e strategiche.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in composizione negoziata e crisi d’impresa – ti spiega quali documenti servono per attivare la procedura, come prepararli nel modo corretto e in che modo possiamo aiutarti a entrare nella composizione con un piano concreto, chiaro e credibile.
Vuoi attivare la composizione negoziata ma non sai se hai tutta la documentazione necessaria? Vuoi evitare errori che potrebbero rallentare la procedura o farla fallire?
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Introduzione
La composizione negoziata della crisi d’impresa è un istituto introdotto dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019, novellato dal D.L. 118/2021) che consente all’imprenditore commerciale o agricolo in grave squilibrio economico-finanziario di cercare, tramite un esperto indipendente, una soluzione negoziata coi creditori. L’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale dedicata. In tale istanza il debitore (imprenditore) deve allegare una serie di documenti che fotografano in modo completo la sua situazione economico-patrimoniale e le prospettive di risanamento, come previsto dall’art. 17, comma 3, del Codice della crisi. La presente guida, redatta in linguaggio giuridico ma divulgativo, illustra in dettaglio tali documenti per tutti i tipi di debitori (imprese individuali, società di persone, società di capitali), descrive il funzionamento della piattaforma telematica (accesso, caricamenti, firma digitale, notifiche) e offre riepiloghi, FAQ e simulazioni pratiche.
Soggetti ammessi alla procedura
La composizione negoziata è riservata agli imprenditori commerciali e agricoli (titolari di partita IVA e iscritti al Registro delle Imprese) che si trovino in condizione di pre-crisi o crisi (squilibrio finanziario). Sono ammessi sia imprenditori individuali, sia società di persone (es. SNC, SAS), sia società di capitali (es. Srl, SpA). Non rientrano invece nel modello gli enti non commerciali o i consumatori; per i debitori non imprenditori esistono altre procedure (es. sovraindebitamento). La domanda può essere presentata anche se l’impresa è già insolvente, purché rimangano concrete prospettive di risanamento. Sulla possibilità di accesso dell’insolvente la giurisprudenza è divisa (Trib. Siracusa 2022 ne ha escluso la fattibilità, mentre Trib. Bologna 2022 e Trib. Lecco 2024 hanno invece ritenuto ammissibile l’accesso in presenza di un Piano credibile).
Documentazione richiesta all’istanza
La norma principale (art.17, c.3, Codice della crisi) elenca espressamente i documenti da allegare. In sintesi, l’istanza di nomina dell’esperto deve includere:
- Documenti contabili e fiscali:
- Bilanci degli ultimi 3 esercizi approvati (se depositati in Camera di commercio) oppure, in loro assenza, dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi 3 anni. Ad esempio, per una società di capitali si allegano i bilanci approvati; per un’imprenditore individuale o una società di persone (che non depositano bilanci) si allegano le dichiarazioni dei redditi (UNICO/730) e IVA relative agli ultimi tre periodi d’imposta. In caso di mancata approvazione di un bilancio, si può allegare il progetto di bilancio o una situazione economico-patrimoniale aggiornata.
- Situazione economico-patrimoniale aggiornata: uno stato patrimoniale sintetico aggiornato a non oltre 60 giorni prima della domanda. Tale documento serve a mostrare i cespiti, i debiti e la liquidità più recenti.
- Piano di risanamento e relazione: un progetto di piano di risanamento redatto secondo la lista di controllo ministeriale, accompagnato da una relazione chiara e sintetica sull’attività dell’impresa con un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative di risanamento. In pratica va predisposta una bozza di piano che illustri come l’impresa intende riallineare la propria finanza (ad esempio mediante ristrutturazione dei debiti o nuove entrate). La lista di controllo (DM 21/3/2023, sezione II) fornisce indicazioni dettagliate sui contenuti minimi del piano.
- Elenco dei creditori: lista completa dei creditori dell’impresa (anche quelli con crediti futuri o non ancora scaduti), con l’indicazione di crediti scaduti e a scadere, e l’eventuale esistenza di garanzie reali o personali (ipoteche, pegni) che li assistono. Ad esempio, vanno elencati fornitori, banche, Agenzia delle Entrate, INPS, etc., specificando se hanno ricevuto garanzie (ipoteca su un fabbricato, fideiussioni, ecc.).
- Certificazioni tributarie e contributive: documenti ufficiali che attestano i debiti dell’impresa: il certificato unico dei debiti tributari (art. 364 CCII) rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, la situazione debitoria complessiva (modello RD1 dell’Agenzia Entrate – Riscossione), e il certificato dei debiti contributivi e assicurativi (art. 363 CCII) rilasciato dall’INPS/INAIL. Questi certificati sono indispensabili: ad esempio, il certificato unico tributi indica l’ammontare di IVA, IRPEF e altre imposte dovute al Fisco, mentre il certificato contributivo riporta i debiti verso previdenza e assicurazioni. L’imprenditore deve richiederli almeno 10 giorni prima di presentare domanda; in alternativa, in attesa del rilascio, può allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art.46 DPR 445/2000) attestando di averne fatto richiesta.
- Estratto della Centrale dei Rischi: documento della Banca d’Italia (Consulta Centrale Rischi) non più vecchio di 3 mesi dalla presentazione. L’estratto centrale rischi (tale documento su richiesta) mostra i finanziamenti bancari e gli eventuali sofferenze dell’impresa. Serve a valutare il debito verso il sistema bancario.
- Autocertificazioni: due dichiarazioni sostitutive (ai sensi del DPR 445/2000) relative a situazioni personali e procedurali: (i) l’assenza di procedure fallimentari pendenti (non deve essere già stata depositata domanda di fallimento o concordato fallimentare); (ii) l’assenza di accesso ad altri strumenti regolativi (ad es. concordati o transazioni straordinarie in corso). Tali autocertificazioni non sostituiscono i certificati (che devono comunque essere richiesti o prodotti).
- Altri documenti utili/atti rilevanti (facoltativi): non previsti esplicitamente dalla norma, ma spesso consigliati per chiarezza informativa. Ad esempio, può essere opportuno allegare la visura camerale aggiornata, una copia dell’atto costitutivo e dello statuto (o la visura catastale dei beni immobili), i contratti principali in essere (appalti, forniture, contratti di garanzia), o un elenco di fatti gestionali rilevanti (cessioni di azienda, fusioni, concordati in passato, ecc.). Tali allegati aiutano l’esperto e i creditori a valutare la storia aziendale. Non sono obbligatori ma possono rafforzare la trasparenza.
Al termine è obbligatorio allegare la ricevuta di pagamento del diritto di segreteria (252 €) e dell’imposta di bollo (16 €) tramite PagoPA. L’istanza non sarà accettata se mancano i pagamenti o i documenti fondamentali.
Tipo di debitore | Documenti contabili | Altri documenti chiave |
---|---|---|
Impresa individuale | Dichiarazioni fiscali IVA/IRPEF/IRAP degli ultimi 3 anni | Situazione patrimoniale aggiornata; elenco creditori; certificati fiscali e contributivi; piano di risanamento |
Società di persone (SNC/SAS) | Dichiarazioni fiscali e bilanci di esercizio (non depositati) degli ultimi 3 anni | Stessi documenti di cui sopra (stato patrimoniale, elenco creditori, certificati, piano) |
Società di capitali (Srl/SpA) | Ultimi 3 bilanci approvati (in mancanza, prospetti contabili); dichiarazioni reddituali dei soci se richieste | Stessi documenti di cui sopra, più eventuali relazioni di sindaci/revisori se in carica |
Piattaforma telematica: aspetti digitali e operativi
L’istanza si presenta esclusivamente online attraverso la piattaforma nazionale di composizione negoziata (raggiungibile via Unioncamere o dal sito di ogni Camera di Commercio). Alcuni aspetti pratici da conoscere:
- Accesso: per accedere all’area riservata della piattaforma l’imprenditore (o il suo delegato) deve autenticarsi con SPID, CNS o CIE (identità digitale) e possedere una firma digitale personale. Senza firma digitale non è possibile completare l’invio dell’istanza.
- Compilazione online: la piattaforma offre un modulo guidato da compilare (informazioni sull’impresa, situazione economico-finanziaria, scopi dell’istanza). Durante la compilazione è possibile caricare gli allegati previsti. Il sistema fornisce anche il “test pratico” facoltativo (verifica di perseguibilità del risanamento) e la lista di controllo del piano (strumenti formativi).
- Caricamento degli allegati: i documenti vanno trasformati in PDF prima del caricamento. I file devono essere firmati digitalmente in formato PADES o CAdES (PDF con firma elettronica avanzata), come richiesto per la trasmissione telematica. Ogni allegato non può superare 1 MB; in caso di file voluminosi è consigliato ottimizzare il PDF (ad es. tramite compressione immagini) o scinderlo in parti.
- Ordine e descrizione degli allegati: la piattaforma impone un ordine logico di upload. Il rappresentante dell’impresa dovrà allegare tutti i documenti obbligatori previsti dall’art. 17, c.3 CCII, inserendo per ciascuno una breve descrizione (es.: “bilancio 2023”, “elenco creditori aggiornato”). Alcuni campi descrittivi facilitano la visione dei contenuti.
- Firma elettronica dell’istanza: una volta caricati tutti i documenti, l’istanza deve essere firmata elettronicamente (firma digitale su tutto il pacchetto o firma del modulo finale) prima dell’invio definitivo. In questo modo il rappresentante legale dichiara la veridicità dei dati inseriti.
- Pagamenti integrati: la piattaforma consente di collegarsi via PagoPA ai servizi della Camera di Commercio di competenza per il pagamento dei diritti di segreteria e del bollo. È obbligatorio allegare copia della ricevuta telematica al momento dell’invio; senza pagamento l’istanza è considerata nulla.
- Ricezione e notifiche: al completamento della presentazione l’utente riceverà via PEC una conferma di avvenuta ricezione e un numero di protocollo assegnato dalla Camera. Successivamente, l’esito della verifica documentale da parte della segreteria (integrità, completezza) viene comunicato sempre via piattaforma o PEC. In caso di difformità, l’istanza può essere respinta con motivazione. Invece, quando la documentazione è completa, la Camera indice la commissione e nomina l’esperto (art.13, c.6) entro 5 giorni. Tutte le comunicazioni (accettazione esperto, convocazioni, archiviazione) transitano poi attraverso la piattaforma con avviso all’impresa.
Simulazioni pratiche
- Caso 1 – Impresa individuale artigiana: Mario Rossi è un artigiano con partita IVA (ditta individuale) in crisi di liquidità. Per l’istanza allega le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre anni (non essendo obbligato a depositare bilanci). Prepara poi una situazione patrimoniale aggiornata (60 giorni) evidenziando contanti, crediti, magazzino e debiti bancari. Redige un piano semestrale di rientro debiti, spiega perché la sua attività è risanabile e quali azioni intraprenderà (es. nuovi clienti, riduzione costi). Compila la lista dei creditori (fornitori, banca, Fisco, INPS) con i rispettivi importi e garanzie eventualmente prestate. Richiede il certificato unico tributi all’Agenzia delle Entrate e il certificato contributivo all’INPS, allegando le ricevute. Firma tutto con la sua smart card (CNS) e invia l’istanza via SPID.
- Caso 2 – S.r.l. in crisi: “XYZ S.r.l.”, società di capitali con bilanci depositati fino al 2023, si trova in perdita. L’amministratore delegato carica gli ultimi 3 bilanci approvati della S.r.l.. Prepara la situazione patrimoniale, l’elenco soci aggiornato e i verbali assembleari recenti (atti di rilievo). Redige il piano di risanamento richiesto (rifinanziamento mutui, cessione di ramo d’azienda, ristrutturazione debiti). Compila l’elenco creditori includendo banche, Agenzia Entrate, fornitori, dipendenti (Stato, INPS, clienti). Richiede i certificati di debito (unitario e contributivo) e allega anche l’estratto della Centrale dei Rischi (scaricabile online via servizi Banca d’Italia). In piattaforma indica il rappresentante legale, firma e invia l’istanza.
- Caso 3 – Società di persone (SNC): “Alfa SNC” ha tre soci e non deposita bilanci. I soci decidono di accedere alla composizione negoziata. All’istanza allegano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni relative alla società (che può presentarli unitari). Preparano la situazione patrimoniale, il piano finanziario e l’elenco dei creditori (inclusi i soci come eventuali coobbligati). Analogamente agli altri casi, richiedono certificati tributari e contributivi. Essendo micro-imprese sotto soglia, possono evitare allegati non obbligatori come il progetto di bilancio, ma non il piano e gli altri principali.
Domande frequenti (FAQ)
- Quali bilanci devo allegare? Se sei una società di capitali, allega gli ultimi 3 bilanci approvati. Se sei impresa individuale o società di persone (no deposito bilanci), allega le dichiarazioni dei redditi/IVA degli ultimi 3 anni. In caso di bilancio non approvato, puoi allegare un progetto di bilancio o la situazione patrimoniale aggiornata.
- Cosa succede se manca un documento? La piattaforma segnalerà i documenti mancanti. Se invii l’istanza incompleta, la Camera può chiedere integrazioni o archiviare l’istanza. È essenziale allegare tutti i documenti obbligatori (bilanci/dichiarazioni, piano, elenco creditori, certificati) per non incorrere in rigetto.
- Come ottengo i certificati fiscali e contributivi? Il certificato unico tributi si richiede collegandosi all’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate o tramite il proprio commercialista (servizio disponibile online). Il certificato contributivo si richiede online su INPS (Conto Comunicazione) o con servizio Equifax_INPS. Devono essere richiesti almeno 10 giorni prima della domanda. In attesa del rilascio si può allegare un’autocertificazione di richiesta.
- Cos’è il test pratico? È uno strumento facoltativo sulla piattaforma che aiuta a verificare in autonomia la ragionevole perseguibilità del risanamento. Contiene domande e linee guida per preparare il piano. Non è obbligatorio per l’invio dell’istanza, ma è consigliabile prima di procedere.
- Ho un piccolo artigiano con ricavi sotto soglia, devo allegare comunque il piano? Anche le micro-imprese possono presentare il piano di risanamento, ma alcune semplificazioni normative (art.25‑quinquies CCII) li dispensano da allegare il piano dettagliato e altri documenti “non essenziali”. Ad ogni modo va sempre fornita una relazione chiara sulla crisi e sugli impegni futuri, e gli atti fiscali obbligatori.
- Sono già in concordato o fallimento: posso fare composizione negoziata? No. L’accesso alla composizione negoziata è precluso se esiste già una procedura concorsuale dichiarata o pendente. Dovresti prima concludere il concordato/fallimento prima di eventuali nuove misure.
- Dopo l’invio, cosa succede? La Camera di Commercio verifica la completezza dei documenti. Se tutto è regolare, la commissione nomina un esperto entro pochi giorni e l’esperto comunica via piattaforma l’accettazione. L’esperto convocherà l’imprenditore e poi le parti interessate. L’esito finale (risanamento riuscito, accordo, archiviazione) non è previsto in questa fase.
- Cosa include la relazione chiara e sintetica? Va descritto brevemente che cosa fa l’impresa (settore, attività), l’andamento recente (es. perdite, ritardi pagamenti) e le iniziative previste per risolvere la crisi (es. nuovi finanziamenti, ristrutturazione, vendita di asset). Si devono indicare i punti di forza/punti di debolezza dell’azienda e le strategie future.
- Cosa sono gli “atti rilevanti” da allegare? Non è un termine normativo nella composizione negoziata, ma normalmente in procedure concorsuali include gli atti di straordinaria amministrazione (compravendite di beni, trasferimenti di quote, ecc.). Nella composizione negoziata si consiglia comunque di fornire copia dei contratti più importanti (ad es. contratti di affitto, comodato, fusioni) se utili a comprendere la posizione dell’impresa.
- Quali documenti allegare per chiedere misure protettive patrimoniali? Le misure protettive (art.18 CCII) si richiedono con apposita sezione della piattaforma. In tal caso occorre allegare anche il modulo delle misure e il versamento dei relativi diritti (costi di registrazione in RI). La lista dei documenti è la stessa sopra indicata, più l’istanza firmata e i moduli previsti dall’art.18 (si vedano le istruzioni della Camera di Commercio).
Approfondimenti normativi e giurisprudenziali
- Fonti normative principali: il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) disciplina la composizione negoziata nel Titolo II, Capo I (artt. 12-25 quater). L’art. 17 CCII dettaglia i documenti obbligatori dell’istanza. Le modalità attuative sono state precisate nel decreto dirigenziale 28/09/2021 e dal decreto ministeriale 21/03/2023 (lista di controllo del piano). Il D.L. 118/2021 (conv. L.147/2021) ha esteso alcune agevolazioni (misure protettive e rivedute ipotesi di insolvenza). Altri riferimenti normativi: il DPR 445/2000 sulle autocertificazioni (art.46) e la normativa sul Registro Imprese (per la pubblicazione dell’istanza di misure protettive).
- Giurisprudenza: la dottrina e i tribunali hanno esaminato diversi aspetti della composizione negoziata. Sulle condizioni d’accesso, Trib. Siracusa (14/9/2022) ha negato l’accesso a imprenditori già insolventi, mentre Trib. Bologna (8/11/2022) e Trib. Lecco (2024) hanno ammesso l’accesso se vi sono prospettive di risanamento concrete. Tribunali di Milano, Modena e Arezzo hanno precisato che la procedura non prevede un vaglio di ammissibilità da parte del giudice, e che la valutazione finale compete alla Camera ed all’esperto. Altri giudici hanno esaminato casi concreti (es. Trib. Mantova 2021, Trib. Modena 2022, Trib. Arezzo 2022) su questioni come prolungamento dell’incarico, effetti delle misure protettive e limiti del piano. È emerso il principio che l’onere probatorio del risanamento grava sull’impresa (art. 12 CCII e 13 CCII). In sede di misure protettive e sospensione (artt. 18-20 CCII) il Tribunale valuta i documenti allegati per confermare la ragionevolezza del piano e la continuità dell’impresa. (Per ulteriori approfondimenti si vedano le sentenze citate e la dottrina specializzata in materia.)
Fonti normative e giurisprudenziali
- Normativa: D.Lgs. 12/01/2019, n.14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) – artt. 12-25 quinquies (presentazione istanza, documenti, ruolo del tribunale). Legge 21/10/2021, n.147 (convert. D.L. 118/2021) – modifiche al Codice della crisi. DPR 28/12/2000, n.445 (testo unico autocertificazioni – art.46). D.M. 10/03/2022 (diritti di segreteria e importi). D.M. 21/03/2023 (lista di controllo del piano di risanamento – art.13 CCII).
- Giurisprudenza di merito (esempi): Trib. Siracusa, 14/09/2022 (posizione dell’insolvenza); Trib. Bologna, 08/11/2022 (criteri per ammissione); Trib. Lecco, 2024 (risanabilità vs. insolvenza); Trib. Modena, 03/12/2022; Trib. Arezzo, 16/04/2022; Trib. Mantova, 25/02/2021 (accesso del debitore). Per aspetti processuali: Trib. Milano (Giud. delegato Rossetti, 3/4/2023) e Trib. Siracusa (Milone, 2022), nelle riviste specializzate. Nota: la giurisprudenza è in continua evoluzione a causa della novità dell’istituto.
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– Elenco dei creditori e debitori
– Relazione sulla situazione aziendale e cause della crisi
– Piano finanziario e prospettive di continuità
– Dichiarazioni fiscali, bilanci, contabilità e libro giornale
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✍️ Cura il deposito telematico della domanda e degli allegati in modo conforme
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in composizione negoziata e diritto della crisi d’impresa
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
Conclusione
Una domanda incompleta o mal compilata può compromettere l’accesso alla composizione negoziata e la protezione dell’azienda.
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