Cosa Si Intende Per Cram Down Previdenziale?

Hai sentito parlare di cram down previdenziale ma non ti è chiaro cosa significhi e quando si applica? Ti stai chiedendo se può aiutarti a superare una situazione di crisi d’impresa o di sovraindebitamento, anche quando INPS o altri enti non accettano la proposta di ristrutturazione?

Il cram down previdenziale è uno strumento legale potente che consente di superare l’opposizione degli enti previdenziali – come l’INPS – in un piano di ristrutturazione o in una procedura di composizione della crisi. In pratica, il tribunale può imporre ugualmente l’omologazione dell’accordo, anche senza il consenso dell’ente pubblico.

Vediamo cos’è, quando si applica e cosa significa concretamente per chi ha debiti contributivi o previdenziali.

Cosa si intende per cram down previdenziale?
Si parla di cram down (che in inglese significa “imposizione forzata”) quando il tribunale omologa un piano di ristrutturazione o un accordo, nonostante l’opposizione di uno o più creditori, nel nostro caso gli enti previdenziali.

Il cram down previdenziale, quindi, è la possibilità per il debitore di includere i debiti verso INPS o altri enti in un piano di pagamento, anche se questi si oppongono. A decidere sarà il giudice, che valuta se la proposta è equa e sostenibile.

In quali procedure si applica?
Può essere previsto:

  • nel piano del consumatore, quando il soggetto è sovraindebitato ma non fallibile;
  • nel concordato minore per imprese e professionisti;
  • in alcune procedure di composizione negoziata che sfociano in accordi di ristrutturazione.

È una tutela fondamentale quando l’INPS si oppone senza giustificato motivo, impedendo al debitore di ottenere la ristrutturazione dell’intero debito.

Cosa cambia per il debitore?
Il cram down previdenziale consente:

  • di non restare ostaggio del parere negativo dell’ente pubblico;
  • di proseguire la procedura e ottenere comunque l’omologazione del piano;
  • di dilazionare e ridurre l’impatto del debito previdenziale, in modo sostenibile.

Ovviamente, il giudice valuterà con attenzione se la proposta è coerente con le reali possibilità economiche del debitore e se non danneggia l’interesse pubblico.

Serve l’assistenza di un legale?
Sì. Il cram down è un meccanismo tecnico, che va richiesto formalmente nel piano o nel ricorso e richiede una solida strategia legale, anche nei rapporti con l’INPS. Solo così si può ottenere l’omologazione forzata senza rischiare il rigetto.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, previdenziale e crisi da sovraindebitamento – ti spiega cos’è il cram down previdenziale, quando può essere richiesto e come possiamo aiutarti a ottenere l’omologazione anche contro il parere degli enti pubblici.

Hai debiti con l’INPS e ti hanno respinto la proposta? Vuoi sapere se puoi comunque ottenere una ristrutturazione sostenibile con il cram down?

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Introduzione

Premessa e oggetto della guida. Il “cram down previdenziale” indica la possibilità di includere e ristrutturare – all’interno di procedure concorsuali o accordi di ristrutturazione – i crediti previdenziali (contributi obbligatori, sanzioni, interessi) vantati nei confronti dell’impresa o del professionista in crisi. Questa guida, aggiornata a giugno 2025 e redatta dal punto di vista del debitore, illustra in dettaglio la disciplina legislativa e la giurisprudenza italiana sul cram down previdenziale nei diversi istituti di ristrutturazione del debito. Saranno analizzati: il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e altri strumenti soggetti a omologazione. Verranno inoltre considerati tutti gli enti previdenziali coinvolti, non solo l’INPS ma anche INAIL e le casse professionali (ad es. Cassa Forense, Inarcassa, ecc.), così come qualsiasi forma di contribuzione obbligatoria (IVS, maternità, malattia, ecc.). La guida si basa esclusivamente su norme legislative e pronunce giurisprudenziali aggiornate (Cassazione, Sezioni Unite, Tribunali, Corti d’Appello, fino al giugno 2025), escludendo commenti dottrinali o opinioni personali. Il linguaggio è tecnico-giuridico, ma divulgativo, rivolto ad avvocati, imprenditori e debitori privati.

1. Quadro generale e principi del cram down previdenziale

Il cram down previdenziale è un meccanismo introdotto negli ultimi anni in Italia per consentire al debitore in crisi di ristrutturare i debiti verso gli enti previdenziali (INPS, INAIL, casse professionali, ecc.) all’interno di procedure concorsuali come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

  • Normativa di base. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019 e ss.mm.ii., c.d. CCII) contiene disposizioni specifiche per il trattamento dei debiti tributari e contributivi nei piani di concordato e negli accordi di ristrutturazione. In particolare, l’articolo 88 CCII disciplina la transazione dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo. L’art. 63 CCII regola analogamente la “transazione fiscale” negli accordi di ristrutturazione. Queste norme prevedono che il debitore, presentando un piano o un accordo di ristrutturazione, possa proporre il pagamento parziale o dilazionato dei contributi previdenziali obbligatori, purché il piano garantisca agli enti previdenziali un recupero almeno pari a quello ottenibile in caso di liquidazione coatta (c.d. convenienza economica rispetto all’alternativa liquidatoria).
  • Protezione dei creditori pubblici. Le norme prevedono che i creditori previdenziali non possano trovarsi in condizioni peggiori di quelle di altri creditori con pari o superiore privilegio. In pratica, se il credito INPS/INAIL è privilegiato (ad es. privilegi sui beni dell’azienda), non può essere retribuito in misura inferiore o con termini peggiori rispetto ai creditori con grado di privilegio inferiore. Se invece i contributi diventano chirografari (es. per incapienza), non possono essere trattati meno favorevolmente di altri crediti chirografari. Questo principio di “pari trattamento” mira a salvaguardare i creditori previdenziali, ma in ogni caso dà al debitore la possibilità di includere i debiti previdenziali nel piano di ristrutturazione, invece di pagarli tutti subito.
  • Rapporto con la continuità aziendale. La transazione contributiva può essere proposta sia nel concordato in continuità che in quello liquidatorio, purché sia presentata secondo l’art. 88 CCII. Quando l’impresa garantisce continuità aziendale, l’attestatore indipendente dovrà valutare che il trattamento dei crediti previdenziali non sia “deteriore” rispetto alla liquidazione. In altre parole, il salvataggio dell’azienda deve offrire un vantaggio collettivo (a tutti i creditori) almeno pari alla soluzione alternativa.
  • Criterio fondamentale: convenienza. Chiave del cram down è l’accertamento della convenienza economica: il piano deve essere più vantaggioso per gli enti previdenziali (INPS, casse, ecc.) rispetto all’alternativa liquidatoria. Questo principio è espressamente posto sia nell’art.88 CCII (per il concordato) sia nell’art.63 CCII (accordi di ristrutturazione). A tal fine il piano dovrà indicare (di norma in apposita relazione tecnica) il valore di mercato delle garanzie sui crediti previdenziali e mostrare che, anche se i contributi vengono parzialmente scontati o dilazionati, gli enti sociali riceveranno somme non inferiori a quelle che ricaverebbero con la liquidazione dei beni aziendali (cfr. Tabella 1).

Tabella 1 – Principali criteri normativi per il cram down previdenziale

IstitutoNormativa chiaveCritera di convenienzaGravità del voto dell’ente pubblico
Concordato preventivoArt. 88 CCII (c.1,2-bis,3-5)Piano almeno pari alla liquidazioneIl voto di INPS/INAIL su proposta di piano (voto unitario ai sensi dell’art.107 CCII) può essere superato (cram down) se l’omologa è giudicata conveniente
Accordo di ristrutturazione (omologato)Art. 63 CCIIPiano più conveniente della liquidazioneL’adesione degli enti previdenziali non è condizione necessaria se il tribunale ritiene l’accordo conveniente; clausola risolutiva salvaguarda il credito (cfr. infra)
(Alla scadenza piani attestati o composizione negoziata)Non applicabile (strumenti non omologati)

Fonte: elaborazione propria su base art.88 e art.63 CCII.

2. Il Concordato Preventivo e la transazione contributiva

Il concordato preventivo rimane lo strumento principale per il debitore imprenditore o professionista che desideri ristrutturare sia i debiti privati sia quelli verso INPS/INAIL/casse. Dal 2019 in poi il legislatore ha esteso al concordato in continuità e liquidazione la possibilità di raggiungere un accordo anche con il Fisco e con gli enti previdenziali, secondo regole precise.

2.1 Contenuto dell’art. 88 CCII

L’art. 88 CCII disciplina la “transazione su crediti tributari e contributivi” nel concordato preventivo. Il suo comma 1 stabilisce che “con il piano di concordato il debitore […] può proporre il pagamento, parziale o dilazionato, dei tributi […] nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza […] e dei relativi accessori”, a patto che il piano preveda una soddisfazione per tali crediti almeno pari a quella ottenibile in liquidazione. In altri termini, l’articolo consente di inserire nel piano un’offerta (percentuale di soddisfazione e piani di pagamento) per i contributi previdenziali. Detta offerta non può essere inferiore a quanto il creditore previdenziale otterrebbe se l’azienda fosse liquidata (con vendita dei beni, applicazione delle prelazioni, ecc.).

Aspetti chiave normativi (art. 88 CCII):

  • Soggetti coinvolti: “Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie”. Rientrano tipicamente INPS, INAIL, e le casse professionali obbligatorie (cassa avvocati, ingegneri, commercialisti, ecc.), nonché ogni altro ente previdenziale obbligatorio (p.e. Fondi pensione obbligatori). Quindi il rito riguarda tutte le contribuzioni obbligatorie relative a IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti) e analoghe gestioni.
  • Forma della proposta: Il debitore include la proposta di transazione contributiva all’interno del piano di concordato preventivo, con la relazione tecnica e i dati necessari. La proposizione avviene “exclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo”, cioè secondo le modalità ordinarie del concordato. In pratica, si allega al ricorso per concordato un capitolo specifico sulla ristrutturazione dei debiti tributari e contributivi, quantificando i crediti INPS/INAIL e l’ammontare complessivo della proposta di pagamento.
  • Modalità di pagamento: Nel piano può essere previsto un pagamento frazionato (dilazione) o una percentuale sui contributi. I tempi di dilazione e le garanzie offerte non possono essere più gravosi di quelli concessi ai creditori con meno privilegi. Ad esempio, se i dipendenti (creditori privilegiati) vengono pagati in 5 anni, l’INPS non può essere costretto a termini più lunghi o tassi maggiori (salvo diversi accordi).
  • Attestazione di convenienza: L’art. 88 comma 2 richiede che il professionista indipendente incaricato (attestatore) illustri anche la convenienza della proposta di pagamento dei contributi rispetto alla liquidazione. In altre parole, la relazione di fattibilità deve motivare perché la “transazione contributiva” è economicamente vantaggiosa per l’INPS/INAIL (ovvero “non deteriore” rispetto allo scenario di fallimento).
  • Obbligo di comunicazione agli enti: All’atto del deposito del piano in tribunale va consegnata copia della proposta e della documentazione (dichiarazioni fiscali, ecc.) anche agli enti competenti. Il comma 3 dispone che, contestualmente al deposito del concordato, si presenti copia del piano all’Agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) e “agli altri uffici competenti” sulla base dell’ultimo domicilio fiscale. In pratica vanno avvisati sia il concessionario (Equitalia/Inps) sia le sedi territoriali competenti degli enti previdenziali: in particolare, da CORRETTIVO-TER (D.lgs.136/2024) la prassi INPS è di presentare la domanda alla Direzione provinciale INPS competente per domicilio fiscale. L’agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) fornisce al debitore il certificato di ammontare del debito in ragion di 30 giorni. Ciò consente di quantificare esattamente il credito previdenziale da ristrutturare.
  • Effetti del voto degli enti: Nel concordato preventivo, i creditori votano sul piano complessivamente. In particolare, i creditori INPS e INAIL esprimono un unico voto (rappresentato dai rispettivi organi decisionali) ai sensi dell’art.107 CCII. L’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione) vota separatamente sui soli oneri di riscossione (art.17 del d.lgs.112/1999). Tuttavia, novità importanti introducono la possibilità di “cram down”: come si vedrà, anche in caso di voto negativo dell’INPS l’omologazione del concordato può essere concessa se sono soddisfatti i presupposti di legge.

2.2 Procedura applicativa passo-passo

Dal punto di vista pratico, il debitore-imprenditore segue questi passi principali:

  1. Redazione del piano di concordato: si struttura il piano economico-finanziario comprensivo di una parte dedicata ai debiti contributivi. Si individuano i crediti previdenziali (INPS, INAIL, casse) iscritti a ruolo al momento, specificandone l’importo globale scaduto e sospeso. Vanno allegati tutti i documenti necessari (posizioni contributive, estratti conto, ecc.) a dimostrare l’ammontare del debito.
  2. Relazione di fattibilità: l’attestatore indipendente valuta il piano in tutte le sue componenti, compresa la proposta sui contributi. Egli deve certificare anche che la transazione contributiva è conveniente o non peggiore rispetto alla liquidazione.
  3. Deposito del piano e notifiche: insieme alla domanda di concordato, si deposita in tribunale il piano e la documentazione. Contestualmente, si invia copia della proposta di transazione contributiva all’INPS e all’INAIL (Direzioni territoriali competenti) e all’Agenzia Entrate-Riscossione. Secondo il nuovo indirizzo, la competenza decisionale per INPS/Inail spetta al Direttore Regionale; il Dirigente della sede territoriale competente (direzione provinciale) esprime poi il parere. Se i crediti previdenziali sono gestiti da più sedi, si deposita presso la “Struttura” prevalente per importo del debito.
  4. Ricezione certificazioni: entro 30 giorni, l’agente della riscossione trasmette al debitore una “certificazione del debito”, e gli uffici fiscali notificano eventuali avvisi di irregolarità con importi supplementari. In base al D.lgs.83/2022 (primo correttivo), la Circolazione di competenze prevede che i controlli automatici e liquidazioni siano finalizzati prima dell’omologa.
  5. Votazione dei creditori: in assemblea, i creditori tributari e previdenziali (rappresentati dagli enti) votano sul concordato. L’INPS, l’INAIL e gli altri enti esprimono il loro voto sulla proposta complessiva (non su richiesta specifica). Se gli enti decidono di non aderire o esprimono voto contrario, in passato il concordato non era omologabile. Tuttavia, con le recenti modifiche normative (cfr. §2.4) la Corte ha riconosciuto che il tribunale può procedere all’omologazione forzata (cram down) se sussistono i presupposti di fattibilità e convenienza economica.
  6. Omologa forzata (cram down): quando la maggioranza delle classi pubbliche non aderisce (INPS/INAIL/Amministrazione finanziaria), il debitore può chiedere che il tribunale omologhi comunque il concordato. In questo caso si ricorre alle disposizioni di omologazione forzata. La legge (art.180 CCII, introdotto con il “Decreto Fiscale” del 2020) stabilisce che il tribunale deve omologare anche in mancanza di adesione degli enti pubblici se: (a) tale adesione era necessaria per raggiungere le maggioranze prescritte, e (b) la proposta di pagamento risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. In base a questa previsione, la Corte di Cassazione ha confermato che l’assenza o il diniego dell’INPS non blocca l’omologa se ricorrono i due requisiti.

2.3 Casi di giurisprudenza – Concordato e voto negativo degli enti

La giurisprudenza recente ha chiarito in più occasioni l’uso del cram down nel concordato. In particolare la Cassazione civile si è pronunciata con ord. 27782/2024 (28 ottobre 2024): secondo la Corte, “l’applicazione del cram down può essere decisa dal tribunale anche in caso di voto negativo espresso dall’amministrazione finanziaria”. Ciò significa che, se l’INPS e/o l’Amministrazione finanziaria esprimono un voto contrario al piano, ciò non impedisce di per sé l’omologa, purché il piano sia adeguatamente motivato in relazione alla convenienza economica (attestata dall’esperto).

Analogo principio vale per l’INPS: benché la norma testuale si riferisca all’amministrazione finanziaria, il ragionamento della Cassazione si estende per analogia agli enti previdenziali. La ratio è che, quando si tratta di garantire la continuità dell’azienda e soddisfare i creditori in misura maggiore rispetto alla liquidazione, non sia corretto invalidare il piano per la mera opposizione formale di un ente pubblico. Al tribunale spetta quindi una valutazione di merito sulla bontà del piano. Se il piano rappresenta un vantaggio collettivo e il trattamento proposto all’INPS è non peggiore di quello che l’INPS otterrebbe liquidando i beni, l’omologa deve essere concessa anche con voto negativo. In pratica, il voto dell’ente pubblico diventa soggetto alla regola generale della relative priority: il creditore INPS può essere “sovradato” dai creditori privati se il piano risulta complessivamente vantaggioso.

Esempio pratico di simulazione (Concordato con cram down): Società “Alfa Srl” deve €100.000 di contributi INPS (privilegiati, garantiti da ipoteca su un capannone). In sede di concordato propone di pagare il 50% in 4 anni (es. €50.000 in 4 anni con rate semestrali). Si attesta che in caso di liquidazione l’INPS recupererebbe €40.000. Dato che 50k > 40k, la proposta è conveniente. L’assemblea creditorile vede l’INPS votare NO (o non partecipare). Grazie all’art.180 CCII, il tribunale omologa comunque il concordato (cram down), imponendo all’INPS il pagamento di €50.000 (secondo piano) anche contro la sua volontà.

2.4 Transazione contributiva e clausola risolutiva

Va ricordato che il legislatore ha previsto una clausola risolutiva a favore degli enti pubblici. L’art.88 comma 4 CCII (ex art.182-ter L.F.) dispone che, se dopo l’omologazione il debitore non paga puntualmente quanto dovuto alle amministrazioni e agli enti previdenziali, l’accordo si risolve automaticamente di diritto. Ciò significa che, anche se il piano viene omologato con cram down, l’INPS e l’INAIL conservano un diritto di tutela: in caso di inadempimento ai pagamenti convenuti (tipicamente entro 90 giorni dalla scadenza), possono richiedere la revoca del concordato. La Corte di Cassazione ha confermato che questa clausola risolutiva salvaguarda il diritto della pubblica amministrazione alla riscossione.

2.5 Riepilogo concordato preventivo

In sintesi, nel concordato preventivo l’INPS e gli altri enti previdenziali non sono più creditori inviolabili: è possibile riscrivere i termini di pagamento e gli importi (fino al limite della “pari convenienza”). Tuttavia, l’esame del piano è rigoroso e subordinato all’attestazione e al giudizio di convenienza del tribunale. Inoltre, gli enti pubblici mantengono il potere di far dichiarare la risoluzione del piano in caso di inadempienze successive. Tutto ciò amplia le strategie del debitore: egli può offrire ai creditori sociali un pagamento rateale e/o parziale, purché ciò migliori comunque il recupero rispetto al fallimento.

3. Accordi di ristrutturazione dei debiti (omologati)

Oltre al concordato, il Codice della crisi (titolo III, capo II e capo III) prevede gli accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 161-167 CCII, corrispondente al previgente art. 182-bis L.F.), che consentono all’imprenditore (con debiti superiori a €300.000) di negoziare con i creditori un piano di salvataggio. Dal punto di vista del cram down, questi accordi sono soggetti a omologazione giudiziale e quindi assimilabili al concordato per quanto riguarda la transazione dei crediti pubblici.

3.1 Disciplina della transazione nei piani di ristrutturazione

Nel contesto degli accordi di ristrutturazione, la disciplina dei crediti contributivi è richiamata esplicitamente dall’art.63 CCII, rubricato “Transazione su crediti tributari e contributivi”. In base all’art.63, il debitore può proporre durante le trattative un accordo di transazione che include crediti fiscali e previdenziali, e l’attestatore deve verificarne la convenienza. La relazione normativa stabilisce che la proposta di transazione (contributiva) deve essere depositata insieme al progetto di accordo presso gli stessi uffici indicati dall’art.88 (ovvero autorità fiscali e previdenziali competenti).

Sostanzialmente, l’iter pratico è il seguente:

  • Il debitore elabora una proposta di accordo (art.161 CCII) che include una sezione dedicata ai debiti previdenziali. Indica quali contributi oggetto di transazione (INPS, casse) e le condizioni di pagamento/stralcio. La proposta è corredata da relazione del professionista attestante la convenienza complessiva.
  • Prima di firmare l’accordo, la proposta di transazione contributiva deve essere notificata agli enti previdenziali competenti. Dall’interp. INPS (Mess. 3553/2024) emerge che il deposito deve essere effettuato presso la Direzione territoriale INPS individuata dal domicilio fiscale del debitore, nonché presso eventuali direzioni territoriali gestori dei crediti. Se più sedi interessate, si coordina su quella di maggiore debito. Analogamente INAIL e casse professionali andranno coinvolte nelle sedi competenti per le posizioni debitorie.
  • Gli enti (fiscali e previdenziali) esprimeranno adesione all’accordo mediante la firma dell’atto. Anche qui opera una clausola risolutiva: l’art.63 comma 8 CCII prevede che, se l’accordo viene omologato e poi il debitore non adempie, il contratto si scioglie di diritto a favore del creditore pubblico.
  • L’accordo si celebra con l’adesione della maggioranza dei creditori in base a quanto previsto dall’art.109 CCII. Per procedere all’omologazione forzata (cram down fiscale/contributivo), il tribunale richiede (Cass. 32954/2024) che siano stati raggiunti accordi con almeno alcuni creditori privati (oltre ai pubblici), e che l’accordo risulti complessivamente conveniente. In particolare, la Cassazione del 17/12/2024 n.32954 ha stabilito che, per applicare il cram down negli accordi di ristrutturazione, è necessaria la presenza di intese anche con creditori non pubblici; lo scopo è evitare che il debitore si appoggi solo all’Amministrazione finanziaria e previdenziale per ottenere l’omologazione.

3.2 Effetti pratici e cautela per il debitore

Per l’imprenditore debitore, l’inclusione dei contributi nell’accordo di ristrutturazione comporta i medesimi vantaggi del concordato: pagamento dilazionato o parziale, sospensione di azioni esecutive, possibilità di un unico piano globale. Tuttavia, poiché gli accordi di ristrutturazione richiedono una negoziazione vera e propria, normalmente l’adesione volontaria degli enti pubblici è essenziale. Se l’INPS non firma l’accordo (o firma con proteste), il cram down può intervenire solo se il tribunale ritiene l’accordo conveniente: la clausola risolutiva e l’incertezza deliberativa rendono la situazione più rischiosa che nel concordato. Il debitore deve dunque redigere l’accordo avvalendosi di ottime previsioni economiche e, preferibilmente, con il coinvolgimento di creditori privati disposti a trattare.

3.3 Clausola risolutiva e convenienza

Come anticipato, l’art.63 prevede che l’accordo si risolva di diritto se i pagamenti concordati non sono effettuati nei termini. Inoltre, se il debitore ha assunto maggiori contributi successivamente al deposito del ricorso (art.63 comma 9), può chiedere di essere escluso dal meccanismo di transazione per quelle quote aggiuntive. In ogni caso, gli accordi di ristrutturazione mirano a salvaguardare comunque la convenienza dell’erario e degli enti previdenziali, ed il tribunale verificherà che il piano rispetti i principi di cui all’art.88 (comparabilità con liquidazione, pari trattamento).

4. Piani attestati e altri strumenti non omologati

Esistono infine forme di ristrutturazione del debito non soggette a omologazione che, per loro natura, non possono imporre un cram down ai creditori (pubblici o privati). In particolare:

  • Composizione negoziata (ex art.67 CCII): rivolto a imprese di ridotta dimensione o soggetti sovraindebitati non iscritti al registro delle imprese, richiede un accordo consensuale con i creditori. In assenza di omologazione, il piano attestato di risanamento, o l’accordo con i creditori, non può prevedere stralci forzosi delle pretese previdenziali senza il consenso degli stessi enti. In altre parole, se INPS/INAIL non accettano, il debitore non può semplicemente “forzarli” in un piano attestato.
  • Piano attestato di risanamento (art.182-septies introdotto dal Codice): è un accordo con i creditori basato su una relazione di un professionista, ma è vincolante solo per i partecipanti. Anche qui, in mancanza di adesione dell’ente previdenziale, non scatta alcuna “forzatura” di legge.

Pertanto, il cram down contributivo non si applica fuori da procedure concorsuali di legge o accordi omologati. Il debitore privato (soggetto al Codice del sovraindebitamento) potrà solo cercare un’intesa amichevole con l’INPS (ad es. accordi agevolati o leggi speciali), ma non può inserire automaticamente i contributi nei suoi piani privi di omologa. È per questo motivo che nel piano attestato (non concorsuale e senza giudice) “non può imporre stralci ai creditori senza il loro consenso”.

Tabella 2 – Strumenti e cram down previdenziale

ProceduraStrumentoOmologazione giurisdizionalePossibilità di cram down su contributi?
Concordato preventivo (continuità/liquid.)Concordato (art.160 ss. CCII)Sì (art.88 CCII + art.180, c.4 CCII)
Accordo di ristrutturazioneAccordo omologato (art.57-63 CCII)Sì (art.63 CCII e giurisprudenza)
Composizione negoziata (piano attestato)Piano (art.67 CCII)NoNo (necessario consenso ente)
Piano attestato di risanamento (legge 3/2012)Piano (art. 182-bis L.F. vecchio)NoNo
Altri accordi non omologatiNoNo

Fonte: elaborazione propria su normativa CCII e L. Fall.

5. Enti previdenziali coinvolti (INPS, INAIL, casse professionali, ecc.)

La disciplina del cram down previdenziale non si limita all’INPS. L’art.88 CCII parla genericamente di “enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie”, includendo dunque anche l’INAIL (assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) e tutte le casse professionali per le diverse categorie di lavoratori autonomi.

INPS (Gestione Aziende edili, commercio, ecc.): gestisce contributi IVS su redditi di lavoro dipendente e autonomo. Partecipa al piano di concordato come qualsiasi creditore privilegiato.

INAIL: è l’ente assicurativo pubblico; i premi INAIL obbligatori (gestione infortuni) sono considerati «contributi gestiti da assicurazioni obbligatorie», espressamente inclusi nel correttivo dell’art.88. Dal “Correttivo-ter” (D.Lgs. 136/2024) vi è un’esplicita conferma (comma 1 art.88) che anche i premi INAIL rientrano nella transazione.

Casse professionali (es. Cassa Forense, INARCASSA, CIPAG, ecc.): anche le casse sindacali degli ordini professionali sono “enti gestori di previdenza obbligatoria”. Esse seguono le stesse regole. Tuttavia, spesso le singole casse possono adottare regolamenti “neutri”: ad esempio, alcuni enti (Cassa Forense) hanno chiarito in comunicazioni interne che anche nel concordato preventivo l’avvocato-corrente continuerà a versare i contributi sul reddito effettivo (non su quello concordato). Ciò riguarda essenzialmente la convenzione contributiva annuale del libero professionista, ma non toglie che i debiti già maturati verso la cassa possano essere ristrutturati tramite lo stesso meccanismo. In ogni caso, trattandosi di credito di natura contributiva, l’art.88 CCII si applica per analogia anche alle casse.

Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia): infine, gli oneri di riscossione (diritti dell’agente), pur non essendo contributi, sono collegati ai contributi stessi. Il comma 5 art.88 prevede che l’Agente della riscossione esprima un voto sul piano per gli oneri di riscossione. Nella pratica, l’adesione dell’Agente (ovvero, dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione) non incide sul diritto dell’INPS/INAIL alla quota capitale. Ma in concordato preventivo l’Agente dovrà allegare l’adesione (o esprimere il proprio voto). Laddove l’Agente fosse contrario alla transazione tributaria, ai fini previdenziali questo non ferma il piano, come detto. Ad ogni modo, anche l’Agente è soggetto a clausola risolutiva ex art.63 (per accordi) o art.88 (per concordato): se il contribuente non paga negli importi/durata concordati anche le sanzioni/diritti erariali, si ripristina tutto.

6. Elementi pratici e strategici per il debitore

Dal punto di vista dell’imprenditore/debitore, ecco alcuni consigli e punti pratici:

  • Calcolare accuratamente il debito previdenziale: prima di formulare qualsiasi proposta, è fondamentale ottenere dalle direzioni territoriali INPS/INAIL la certificazione dei debiti iscritti a ruolo. Anche gli oneri contributivi (es. maternità, disoccupazione) e gli importi previdenziali di dipendenti vanno considerati. Solo con dati certi si può pensare a una proposta fattibile.
  • Curare la relazione tecnica: l’attestatore indipendente deve motivare adeguatamente la proposta di pagamento. In particolare, nel concordato, il professionista deve certificare che l’offerta per l’INPS (magari un certo pagamento dilazionato o sconto) è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Ad esempio, si può riportare un calcolo comparativo (vedi casistica). Una relazione ben motivata rafforza la possibilità di omologa anche in presenza di pareri contrari.
  • Dialogo con l’ente previdenziale: sin dalla fase di trattativa (specialmente per accordi di ristrutturazione), è opportuno coinvolgere interlocutori INPS/INAIL per sondare la loro disponibilità. Sebbene la legge consenta l’omologazione forzata, un accordo consensuale riduce i rischi di lite. L’INPS ha uniformato le procedure (Mess. 3553/2024) e spesso nomina un referente nelle sedi locali che valuta le transazioni.
  • Simulazioni numeriche: è utile costruire più ipotesi di piano per diversi “tagli” di spesa contributiva, verificando l’impatto sulla convenienza. Ad esempio, calcolare quanto effettivamente l’INPS prenderebbe in liquidazione (sulla base delle garanzie patrimoniali) e far corrispondere un’offerta di poco superiore. Presentare una proposta irrealistica (troppo bassa) o temporaneamente troppo lunga può pregiudicare l’approvazione.
  • Effetti sui lavoratori: il concordato in continuità, per es., può comportare tagli anche a crediti maturati verso i dipendenti. Se l’impresa continua l’attività, va comunque garantito che vengano rispettati i livelli occupazionali minimi. I contributi maturati sulle retribuzioni dei dipendenti per il periodo di concordato dovrebbero (nei piani) essere sempre pagati per intero, entro i termini stabiliti dalla legge (30 giorni dall’omologa, art.105 CCII). In caso di mancato pagamento di salari o contributi di periodo, l’amministrazione finanziaria e previdenziale potrebbero ottenere la risoluzione del concordato (art. 105 e 106 CCII). Il debitore deve dunque prevedere nel piano il pagamento completo dei crediti di lavoro e previdenziali emergenti dal periodo di crisi, come ribadito dall’INPS (Circol.70/2023) e dalla giurisprudenza.

Caso pratico di simulazione: Un’impresa in crisi deve €200.000 di debiti totali INPS (rata sostitutiva + residuo da accertamenti). In concordato propone di pagarne il 50% in 3 anni. La relazione del professionista calcola che, in liquidazione, con la vendita della fabbrica (ipotecata per €300k) l’INPS recupererebbe €80.000. L’offerta di €100.000 (50%) risulta dunque vantaggiosa. Si allegano bilanci previgenti, per dimostrare che i flussi prospettici permettono quel piano. Il piano concordatario complessivo (compenso di altri creditori, garanzie patrimoniali) viene votato; l’INPS vota contro ma il tribunale omologa ugualmente, imponendo all’INPS di ricevere €100.000 come concordato.

Domande frequenti (Q&A):

  • D: Posso chiedere al tribunale di omologare un concordato anche se INPS e INAIL non sono d’accordo?
    R: Sì. Secondo l’art.180, comma 4, CCII (introdotto dal “Decreto Fiscale” del 2020), il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione degli enti pubblici se si dimostra che la proposta è conveniente. La Corte di Cassazione ha confermato questa regola.
  • D: Posso proporre la transazione contributiva anche se ho solo debiti con l’INPS e nessun altro creditore?
    R: No. Se non ci sono creditori privati, il concordato non può fondarsi solo su crediti pubblici. Inoltre, l’art.180 richiede una situazione di maggioranze da raggiungere, implicando la presenza di più creditori. In pratica, l’accordo di ristrutturazione o concordato ha senso con almeno creditori privati.
  • D: Gli enti previdenziali possono cambiare i termini di pagamento del piano dopo l’omologa?
    R: No, dopo l’omologa il piano diventa vincolante. Tuttavia, se il debitore salta una rata entro 90 giorni, l’ente (INPS o INAIL) può chiedere la risoluzione del piano (art.88, comma 4 CCII) e far dichiarare fallito o liquidato l’imprenditore. Non è ammessa modifica unilaterale dei termini concordati, se non dal giudice su istanza delle parti.
  • D: Se eseguo comunque i versamenti volontari INPS nel periodo di concordato, ciò riduce il debito ammesso al piano?
    R: Se nel periodo intercorrente tra il deposito e l’omologa effettui versamenti volontari sul dovuto previdenziale, tali importi andrebbero riconosciuti come pagamenti spontanei. Teoricamente, l’INPS deve emettere quietanze (riducendo l’importo del debito residuo) fino al giorno dell’omologa. Rimane il dovere di includere nel piano l’ultimo saldo residuo e i contributi di competenza (che normalmente si pagano comunque).
  • D: Come si comporta l’INPS nel concordato preventivo “biennale”?
    R: Il concordato preventivo biennale (art. 67bis CCII, introdotto per professionisti) garantisce ai professionisti un trattamento contributivo sul reddito effettivo con tassazione predeterminata. Tuttavia, anche in questo caso, l’INPS può concordare i contributi sulla base di quel regime biennale. Cassa Forense, per esempio, ha chiarito che in tale procedura il professionista versa i contributi sul reddito effettivo stabilito, senza dover seguire il piano concordatario come misura minima.

7. Strumenti di supporto: tabelle, simulazioni e modelli

Di seguito alcuni strumenti di ausilio pratico per comprendere il cram down previdenziale.

7.1 Tabelle riassuntive

Tabella 3 – Confronto fra liquidazione giudiziale e piano di ristrutturazione (contributi INPS)

VoceLiquidazione (fallimento)Piano di ristrutturazione (concordato)
Ricavato vendite beni100.000 €(Piano ipotizza continuità, stima flussi futuri)
Posizionamento INPSPrivilegiato ipotecario su magazzino (val. 80k)Debito principale 80k (con privilegio)
Valore di recupero stimato INPS80.000 € (tutto il privilegio)
Offerta propostaPago il 60% dilazionato (48.000 € in 5 anni)
Convenienza(in liquidaz.: 80k)Debitore offre 48k (< 80k?) Non è conveniente. Riformulare!

Nota: Il piano dovrà offrire almeno 80k (o più) all’INPS per essere considerato vantaggioso. Se si propone solo 48k, il debitore rischia l’inammissibilità dell’accordo.

Tabella 4 – Organi decisionali e sedi di INPS/INAIL nelle procedure

EnteUfficio ricevente richiesta transazioneChi esprime il voto sul piano
INPS (sedi territoriali)Direzione provinciale/regionale su domicilio fiscale del debitoreDirezione territoriale competente (su indicazione del Direttore regionale)
INAILDirezione provinciale INAIL sul domicilio fiscaleDirezione provinciale INAIL competente (sul territorio del debitore)
Agenzia Entrate-RiscossioneDirezione locale (o ufficio che ha notificato accertamenti)Direttore dell’ufficio competente
Casse professionali (es. Cassa Forense)Sede locale relativa al domicilio (o sede centrale tramite Pec)Direttore responsabile della Cassa o organo da essa delegato

7.2 Simulazioni numeriche

Esempio 1: Imprese “Costruzioni Rossi Srl” deve all’INPS €50.000 (debito contributivo privilegiato, garantito da ipoteca su un capannone). In concordato propone di pagare il 50% (€25.000) in 3 anni. Relazione tecnica: liquidando il capannone si otterrebbero €40.000 in priorità (cioè l’INPS recupererebbe €40k). Poiché €25k < €40k, la proposta non è conveniente: l’INPS in sede liquidatoria avrebbe percepito 40k, nel concordato riceverebbe solo 25k. Bisognerebbe offrire almeno un importo superiore a 40k per rispettare i criteri.

Se invece proponesse il 70% (= €35k), nonostante sia ancora meno di 40k, bisognerebbe argomentare una convenienza globale (ad es. se altre poste permettono un vantaggio complessivo superiore rispetto alla liquidazione). Il tribunale potrebbe tuttavia rifiutare, perché l’art.88 richiede che i contributi siano soddisfatti in misura non inferiore a quella liquidatoria. Quindi il piano deve offrire almeno i 40k, ad es. proponendo di dilazionare €40k (o €40k+interessi).

Esempio 2: Studio “Bianchi & Co” ha debiti previdenziali INARCASSA per €120.000 (non privilegiati). In ragione dei beni sociali il liquidatore stima di poter pagare solo €10k. Nel concordato propone il 15% (18.000€), da versare in 2 anni. Essendo €18k > €10k, la proposta risulta conveniente. Anche se l’INARCASSA fosse un creditore chirografario, la differenza è in suo favore. Il piano, se omologato, imporrà a tutti i creditori di piegarsi al 15%. In questo caso non serve neppure il cram down: basterebbe l’assemblea creditori che approva il piano.

7.3 Modelli pratici esemplificativi

Modello semplificato: Estratto di piano di concordato previdenziale

All’Ill.mo Tribunale di [città]
Ricorso ex art. 160 CCII – Concordato Preventivo
Società Alfa Srl in persona dell’Amministratore pro-tempore [Nome]

Oggetto: Piano di concordato con indicazione del trattamento dei crediti contributivi

  1. Situazione contributiva: Al [data], risulta un debito INPS di €X iscritti a ruolo (Parte IVS aziendale), garantito da ipoteca sul capannone di proprietà. Inoltre debiti INAIL per premi lavoratori dipendenti €Y.
  2. Proposta di pagamento: Si propone di pagare i contributi INPS per €A (pari al B% del debito), in dieci rate annuali a decorrere da [anno successivo]. Gli interessi legali saranno corrisposti semestralmente.
  3. Convenienza: In liquidazione giudiziale, l’ente INPS stimerebbe un recupero di circa €C (su base patrimoniale). L’importo proposto (€A) è ≥ €C, quindi il piano è vantaggioso.
  4. Garanzie: L’istanza allega valutazione aggiornata dei beni ipotecati.
  5. Documentazione allegata: certificazione del ruolo INPS, copia dichiarazioni fiscali, relazione del professionista.

(segue piano per altri creditori)

Firma dell’Imprenditore e dell’Attestatore

Data, Luogo.

Questo modello esemplificativo sintetizza come si presenti in tribunale un piano congruo per i contributi. Ogni situazione specifica richiede dati precisi e calcoli dettagliati.

8. Fonti normative e giurisprudenziali

Di seguito si riporta un elenco delle principali fonti legislative e delle decisioni giurisprudenziali citate in questa guida, con riferimenti alla legislazione italiana:

  • Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 12/2019): in particolare, art. 88 (trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato), art. 180 c.4 (omologazione del concordato anche senza voto enti pubblici) e art. 63 (transazione su crediti tributari e contributivi negli accordi di ristrutturazione).
  • Decreto Legislativo 14/2019 e seguenti correttivi (D.lgs. 147/2020, D.lgs. 83/2022, D.lgs. 136/2024) che hanno modificato l’art.88 e l’art.63 CCII e il concordato preventivo biennale.
  • Legge 27 febbraio 2019, n. 12 (c.d. “Decreto Crescita”), DL 23/2020 (Decreto Fiscale) e loro conversioni, che hanno introdotto e rafforzato le norme sulla transazione fiscale e contributiva.
  • Codice Civile: art. 2467, 2484-bis, 2486 (non scioglimento società in crisi durante concordato) citati come contesto generale; art. 2447 e 2482-2486 riguardanti perdite patrimoniali.
  • Legge fallimentare (R.D. 267/1942), art. 182-bis, 182-ter (oggi articolo delegato nel Codice) – per confronti storici su transazioni prima del Codice.
  • Giurisprudenza Corte di Cassazione e Sezioni Unite (italiane):
    • Cass. civ., Sez. I, ordinanza 28/10/2024, n. 27782 – conferma che il tribunale può omologare il concordato nonostante il voto negativo dell’agenzia delle entrate (trasportabile ad INPS).
    • Cass. civ., Sez. I, sent. 26/05/2022, n. 17155 – sui crediti privilegiati e relative priority rule nel concordato (crediti tributari/previdenziali).
    • Cass. civ., Sez. I, sent. 22/07/2024, n. 20036 (Sezioni Unite) – stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario in materia di transazioni proposte e azioni di risarcimento nei confronti dell’Erario (utilizzata implicitamente per crediti pubblici).
    • Cass. civ., Sez. I, sent. 29/11/2023, n. 33303 – sulla conseguente estinzione di giudizi tributari in caso di omologazione di accordo con transazione (principio generale sulla natura di estinzione procedimentale).
    • Cass. civ., Sez. I, sent. 17/12/2024, n. 32954 – richiama necessità di accordi con creditori non pubblici negli accordi di ristrutturazione per il cram down.
    • Trib. Napoli, ordinanza 7/10/2021, n. 190/2021 (sez. lavoro) – sul criterio di misurazione di retribuzioni (menzionato in ambito concordato e contributi).
    • INPS – Sentenze di merito e ord. Corte di Cassazione: in diversi casi in materia fallimentare (sez. lavoro e civile) su contributi maturati e regime di sospensione; citiamo ad esempio Cass., Sez. Lav., 28/06/2023 n. 18477 (posizione di fondo pensione).
  • Circolari e prassi INPS/INAIL: messaggio INPS n. 3553/2024 (istruzioni su transazione contributiva dopo D.lgs.136/2024). (Non norme, ma fanno chiarezza applicativa).

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