Quando Vanno In Prescrizione I Debiti Con Il Comune E Le Tasse Comunali?

Hai ricevuto una richiesta di pagamento dal Comune per tasse arretrate come TARI, IMU o multe di anni fa? Ti stai chiedendo se questi debiti sono ancora validi o se magari sono già prescritti e non più esigibili?

I debiti verso il Comune e le tasse comunali – come tributi locali, sanzioni amministrative o servizi pubblici non pagati – non sono eterni, ma si prescrivono entro determinati termini. Tuttavia, molti cittadini non sanno quando inizia e quando si interrompe la prescrizione, rischiando di pagare anche somme non più dovute.

Vediamo insieme quali sono i termini di prescrizione, come si calcolano, e quando puoi davvero far valere l’estinzione del debito.

Quali sono i debiti comunali soggetti a prescrizione?
Parliamo di:

  • IMU, TARI e tributi locali;
  • sanzioni per violazioni del codice della strada (multe);
  • canoni, contributi o rette comunali;
  • bollette dell’acqua, se gestite da società municipalizzate.

Quando si prescrivono?
La regola generale è:

  • 5 anni per tributi locali e multe, se non ci sono atti interruttivi;
  • 10 anni per obbligazioni che derivano da contratti o rapporti convenzionali, come affitti o concessioni.

Il termine decorre dal giorno in cui il Comune avrebbe dovuto chiedere il pagamento, ma si interrompe ogni volta che ricevi un sollecito, un avviso o un’intimazione formale. Da lì, i termini ricominciano a contare da capo.

Attenzione ai cosiddetti atti interruttivi: basta una notifica valida – anche se non ritirata ma regolarmente inviata – per azzerare il conteggio.

Come capire se un debito è davvero prescritto?
È fondamentale ricostruire con precisione:

  • la data dell’ultima notifica ricevuta;
  • se ci sono stati solleciti, cartelle o atti di riscossione;
  • se il Comune ha rispettato i termini per notificare la richiesta.

A volte gli enti notificano fuori tempo massimo, oppure senza rispettare le regole formali, rendendo contestabile la pretesa.

Cosa puoi fare se il debito è prescritto?
Puoi:

  • presentare un’istanza di annullamento in autotutela;
  • impugnare l’atto entro i termini, se ti viene notificata una cartella;
  • bloccare l’azione coattiva se il credito non è più esigibile per legge.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in tributi locali, opposizione a cartelle e riscossione coattiva – ti spiega quando i debiti con il Comune si prescrivono, come verificare se è ancora possibile farli valere, e cosa possiamo fare per aiutarti a difenderti da richieste illegittime.

Hai ricevuto una cartella per vecchie tasse comunali? Vuoi sapere se puoi evitare il pagamento perché il debito è prescritto?

Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo i tuoi atti, ricostruiremo i termini di prescrizione e ti aiuteremo a bloccare ogni richiesta non più dovuta, tutelando il tuo patrimonio e i tuoi diritti.

Guida alla prescrizione dei debiti con il Comune e tributi comunali

Principi generali di prescrizione e interruzione dei termini

La prescrizione è l’istituto giuridico che estingue il diritto del creditore a esigere un’obbligazione decorso un certo periodo di tempo. In linea generale l’art. 2946 c.c. fissa il termine ordinario in dieci anni; tale termine può essere ridotto per i casi specifici previsti dall’art. 2948 c.c. Tra questi, il n. 4 dell’art. 2948 c.c. prevede una prescrizione quinquennale per “ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. La giurisprudenza ha stabilito che i tributi locali (IMU, TARI, TASI, ecc.) sono inquadrabili come prestazioni periodiche annuali, soggette quindi a prescrizione in 5 anni. In particolare la Cassazione (ordinanza 9/11/2023 n. 31260) ha ribadito che i tributi comunali “si prescrivono in cinque anni”. Al contrario, i tributi erariali (come IRPEF, IVA, ecc.) seguono l’ordinario termine decennale (art. 2946 c.c.). Le Sezioni Unite della Cassazione (n. 23397/2016) hanno chiarito che la mancata impugnazione di un atto impositivo non trasforma il termine breve in quello ordinario. In sintesi: tributi locali (IMU, TARI, COSAP, ecc.) 5 anni; tributi statali 10 anni.

Il decorso della prescrizione inizia generalmente dal giorno in cui l’obbligazione diventa esigibile (ad es. dal primo giorno dell’anno successivo a quello di imputazione del tributo). Se, nei cinque anni successivi, il comune non compie alcun atto legittimo (avviso di accertamento, cartella, intimazione formale, pignoramento, ecc.), il debito può considerarsi estinto. Tuttavia, ogni atto interruttivo valido riespande il termine da zero. In particolare, fanno scattare l’interruzione a tutti gli effetti (r.i.p.o. reset) gli atti notificati che esprimono la volontà del comune di riscuotere il credito: ad esempio avvisi di accertamento, cartelle esattoriali, intimazioni o pignoramenti. Dopo l’interruzione, il conteggio dei 5 anni ricomincia dal giorno successivo all’atto. Anche un pagamento parziale o rateale volontario da parte del debitore interrompe la prescrizione (costituisce riconoscimento del debito ex art. 2944 c.c.). Al contrario atti unilaterali interni (iscrizioni a ruolo senza notifica, solleciti informali, ecc.) NON interrompono la prescrizione se non validamente notificati. È importante rilevare che il ricorso tributario non sospende né interrompe la prescrizione: ad opporlo è infatti il debitore, mentre solo gli atti del creditore ne causano l’interruzione (art. 2943 c.c.).

Esempio pratico: un Comune notifica avviso di accertamento TARI per l’anno 2018 in data 1/7/2019; il diritto di riscuotere quel tributo si prescrive il 31/12/2024 (5 anni dall’anno d’imposta). Se entro questa data il Comune non emette una cartella né altri atti, il contribuente potrà eccepire prescrizione. Se invece, ad esempio, il Comune notifica una cartella il 1/1/2023, l’interruzione rinnoverà il termine quinquennale da tale data; il calcolo ripartirà da capo, rendendo ancora possibile l’azione coattiva successiva.

Principali imposte e tributi comunali

I tributi comunali più rilevanti e i termini di prescrizione correlati sono i seguenti:

  • IMU (Imposta Municipale Unica): imposta patrimoniale dovuta dal possessore di immobili (eccezioni per prima casa, ecc.). È un tributo annuale; la Cassazione ha confermato la prescrizione quinquennale. Ad esempio, la Cass. 17/06/2021 n. 17363 e Cass. 13683/2020 hanno ribadito che l’IMU è soggetta a prescrizione in 5 anni, in virtù della periodicità annuale dell’imposta (art. 2948, n.4 c.c.). Il termine decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione dell’imposta. Il Comune deve notificare gli avvisi di accertamento (o la dichiarazione IMU) entro 5 anni dall’anno d’imposta (L. 296/2006, c.161).
  • TARI (Tassa sui Rifiuti): imposta comunale dovuta per la raccolta/smaltimento dei rifiuti urbani (basata su possesso/detenzione dell’immobile). Anche la TARI si prescrive in 5 anni. La Cassazione 26/6/2024 n. 17667 ha espressamente ribadito che “la TARI è soggetta a prescrizione quinquennale” (contrariamente ai tributi statali a 10 anni). Il Comune deve inviare avviso di accertamento TARI entro 5 anni dall’anno non pagato. Dopo l’eventuale iscrizione a ruolo (cartella), l’obbligazione si estingue dopo 5 anni se non intervengono atti interruttivi. Dal 2020 l’avviso di accertamento comunale TARI ha efficacia esecutiva (per cui le cartelle ex L.296/06 non erano più necessarie). In ogni caso, il termine di prescrizione resta quinquennale.
  • TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili): tributo comunale per servizi come illuminazione, strade, scuole; dal 2020 abolito e incorporato nell’IMU. Fino al 2019 era dovuta annualmente dai proprietari. Valgono i medesimi termini della TARI/IMU: 5 anni.
  • Sanzioni amministrative tributarie: multe o maggiorazioni applicate per omesso/ritardato versamento di tributi locali (es. incremento del 30% D.Lgs. 471/1997). Se iscritte a ruolo in cartella (non impugnata), valgono 5 anni. L’art. 20, c.3 D.Lgs. 472/1997 prevede che “in caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su sentenza, il termine di prescrizione delle sanzioni è quinquennale”, decorrente dall’iscrizione a ruolo. Solo le sanzioni divenute esecutive per sentenza definitiva (titolo giudiziale) seguono l’ordinario termine decennale (art. 2953 c.c.). In sintesi: sanzioni tributarie locali non contestuali a giudizio = 5 anni; da sentenza = 10 anni.
  • Multe e sanzioni stradali: le violazioni del Codice della Strada (contravvenzioni al CDS) costituiscono sanzioni amministrative. La giurisprudenza di legittimità ha confermato che, quando il credito è richiesto con una cartella di pagamento, si applica il termine quinquennale (Cass. ord. 7.12.2018 n. 31817). Il Codice della Strada (art. 209) prevede infatti 5 anni per la riscossione coattiva delle multe. Quindi, anche per le cartelle che comprendono multe non opposte si segue la prescrizione breve.
  • COSAP/TOSAP (occupazione di suolo pubblico): canone dovuto per l’occupazione di aree pubbliche (ad es. tavolini, cantieri, insegne). La Cassazione ha stabilito che questo tributo (c.d. canone COSAP) non rientra nella natura di pagamento periodico annuale: pertanto vi si applica il termine decennale di prescrizione (come per i canoni e concedimenti) e non il quinquennale dell’art. 2948 c.c.. L’ordinanza Cass. 12482/2022 ha chiarito che il COSAP non è assimilabile a un tributo annuale, ma a un corrispettivo di concessione d’uso, con conseguente prescrizione 10 anni.
  • Imposta Comunale sulla Pubblicità e diritti sulle affissioni (ICP/CIMP): imposta comunale dovuta per le pubblicità sui beni pubblici. È considerata imposta annuale “locali” (parte dell’IUC). Va quindi presumibilmente prescriversi in 5 anni come gli altri tributi locali. In mancanza di una pronuncia chiara di legittimità contraria (come per COSAP), si ritiene applicabile la prescrizione quinquennale dell’art. 2948 c.c.
  • Tributi minori (diritti di segreteria, permessi, imposte di soggiorno, ecc.): in genere anch’essi periodici o annuali, seguono la prescrizione quinquennale.

Riassumendo i termini normativi principali:

  • Art. 2948 n.4 c.c.: prescrizione 5 anni per pagamenti periodici.
  • Art. 2946 c.c.: prescrizione 10 anni (default).
  • Art. 20 D.Lgs. 472/1997: prescrizione 5 anni per sanzioni tributarie non giudiziali.
  • Codice della Strada, art. 209: prescrizione 5 anni per multe.
  • L. 296/2006 (Finanziaria 2007): stabilisce i termini di decadenza per accertamento (5 anni) e riscossione (3 anni ante-2020), che coincidono con la prescrizione ordinaria dei tributi locali.

Casi particolari

Oltre ai casi generali, esistono situazioni particolari in cui la posizione del debitore e i termini prescrizionali assumono caratteristiche specifiche:

  • Immobili in comodato d’uso: in questo caso, la legge tributaria prevede che i tributi comunali siano dovuti dal soggetto che effettivamente detiene l’immobile (comodatario o usufruttuario) e non dal semplice proprietario, salvo diversa disposizione del regolamento comunale. Ad esempio, il comodatario d’uso di un immobile urbano è tenuto a pagare l’IMU e la TARI (in generale i tributi riferibili alla detenzione). Se l’IMU su quell’immobile non è versata, il comune potrà chiedere il pagamento al comodatario (qualora vincolato a tale obbligo) o, in subordine, al proprietario. Da un punto di vista prescrizionale, le regole sono le medesime: una volta individuato correttamente il debitore (sia comodatario sia proprietario), il termine di prescrizione è comunque quinquennale, decorrente dagli anni d’imposta di competenza. Se il Comune invia una cartella al comodatario oltre 5 anni dai periodi d’imposta contestati, il comodatario potrà eccepire la prescrizione. In mancanza di atti interruttivi, anche il proprietario può sollevare l’eccezione se destinatario della richiesta.
  • Successioni ereditarie: i debiti tributari del defunto (ancorché locali) si trasferiscono agli eredi, ma solo fino a concorrenza del valore dell’eredità (art. 754 c.c.). Le modalità di notifica al nuovo debitore sono regolate dagli artt. 65 e 477 del DPR 600/1973 (applicate anche ai tributi locali). La Cassazione n. 15437/2019 ha confermato che gli enti locali possono notificare gli atti tributari ai singoli eredi o “impersonalmente” all’ultimo domicilio del defunto. In ogni caso la prescrizione del tributo locale continua a decorrere normalmente, calcolata sulle annualità d’imposta residue. È importante però ricordare che le sanzioni amministrative tributarie non sono trasmissibili agli eredi, in quanto riconosciute come di natura afflittiva. La Cassazione (sentenza n. 25315/2022) ha affermato che eredi non possono essere chiamati a pagare le sanzioni erariali o amministrative inflitte al de cuius, perché tali sanzioni sono personali e non trasferibili. Di conseguenza, gli eredi rispondono dei tributi (IMU, TARI, ecc.) entro i limiti dell’eredità, ma non delle eventuali multe amministrative collegate a tali tributi.
  • Procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale, concordato, sovraindebitamento): anche in queste situazioni i tributi locali rientrano fra i crediti da includere nel passivo del debitore. L’apertura del fallimento o di altre procedure concorsuali determina una sospensione delle azioni esecutive, ma non una estinzione automatica del debito fiscale. L’art. 160 L.F. prevede la conversione dei debiti del fallito e delle società in liquidazione in crediti verso la massa; il Comune diventa così creditore concorsuale (generalmente chirografo). In linea generale i termini prescrizionali non subiscono una estensione automatica: se un debito comunale è già prescritto prima dell’apertura del fallimento (ad es. decorsi 5 anni senza atti interruttivi), non potrà essere risolto ex post. Nel concordato preventivo, l’eventuale transazione fiscale (art. 182-ter L.F.) può ridefinire l’ammontare del debito tributario, ma il regime prescrizionale dei singoli crediti rimane quello ordinario (5 anni per tributi locali, 10 per statali). Analogamente, negli accordi di composizione della crisi (sovraindebitamento) l’art. 6 del D.L. 202/2014 consente di cancellare o ristrutturare i debiti, ma ciò non incide sui termini già maturati. In sostanza, in sede concorsuale si verifica caso per caso se i debiti tributari pregressi siano prescritti: è prassi controllare la documentazione (avvisi, cartelle, ecc.) per valutare se i 5 anni siano trascorsi senza interruzioni. In definitiva, anche in caso di fallimento o concordato, il debitore (o i suoi creditori) dovranno sempre riferirsi ai termini prescrizionali ordinari (quinquennali) per i tributi locali, con la medesima possibilità di eccepire prescrizione come in regime ordinario.

Prassi operative e modalità di riscossione

Gli Enti locali possono organizzare la riscossione dei tributi in maniera diversa a seconda delle proprie scelte organizzative. In generale esistono due modalità principali:

  • Riscossione diretta (in economia): il Comune gestisce internamente l’iter di riscossione coattiva. Ciò significa che il Comune stesso iscrive i crediti a ruolo e notifica gli atti esecutivi (avviso di accertamento, ingiunzione fiscale, cartella) al contribuente. Alcuni grandi comuni (ad es. Milano, Torino) utilizzano società in house o uffici dedicati che operano come concessionari. A partire dal 2020 l’avviso di accertamento comunale (IMU, TARI, ecc.) è titolo esecutivo di per sé, quindi in questo caso può venire notificato direttamente dal Comune in sostituzione della cartella, accelerando i tempi. Con la riscossione diretta gli atti (avvisi e cartelle) portano con sé l’effetto interruttivo della prescrizione come previsto dalla legge.
  • Riscossione tramite concessionario (Agenzia Entrate – Riscossione): dal 2017 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (già Equitalia) è il principale concessionario statale per la riscossione dei tributi locali e erariali. In tal caso il Comune affida i crediti iscritti a ruolo all’Agenzia che provvede alla notifica delle cartelle esattoriali e all’esecuzione coatta (fermi, pignoramenti, ecc.). Dal punto di vista del debitore la differenza è essenzialmente operativa: ad esempio, in caso di riscossione da parte di AER, la cartella di pagamento è notificata dall’Agente (ma contiene la causale del Comune creditore) e anch’essa interrompe la prescrizione. La Cassazione riconosce infatti valore interruttivo parificato a qualsiasi atto di riscossione notificato dall’Agenzia. Non cambia, quindi, il calcolo dei 5 anni: la notifica di cartella da AER opera come quella effettuata dal Comune. In sede di rateazione o dilazione del pagamento, il debitore generalmente si rivolge al Comune (per IMU, TARI, ecc.), ma spesso gestita anch’essa in accordo con AER.

Nella pratica, esistono lievi differenze tra enti. Alcuni Comuni minori possono emettere ancora ingiunzioni fiscali “fai-da-te” (ex art. 1 L. 408/1990) anziché affidare la fase esecutiva a AER. Con la riforma 2020 l’iter ordinario richiede la formazione del ruolo e la notifica del blocco unico esattoriale (cartella) o dell’avviso esecutivo. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione gestisce poi l’intero processo (bollettini, fermi, ecc.), trattando il Comune come beneficiario delle somme riscosse. In ogni caso il debitore deve distinguere chiaramente tra ente creditore (Comune) e ente esattore (Agenzia o concessionario). Nei ricorsi tributari entrambi vanno chiamati in causa.

È importante ricordare che la modalità di riscossione non incide sul termine prescrizionale, come già sottolineato: un atto di riscossione notificato dall’agente vale come un atto del comune, e per legge interrompe e rilancia da capo i 5 anni. Ad esempio, la sentenza Cass. SU 23397/2016 ha affermato che la mancata opposizione di una cartella iscritto a ruolo non converte il termine in 10 anni: la regola dell’art. 2953 c.c. non trova applicazione in assenza di un titolo giudiziale definitivo. Nei fatti, se l’Agenzia notificherà una cartella TARI per il 2015 nel 2022 (dopo 7 anni), il contribuente potrà opporre prescrizione e ottenere l’annullamento della cartella (salvo che nel frattempo non sia giunta alcuna notifica nel quinquennio precedente).

Tabelle riepilogative dei termini

Di seguito sono riportate tabelle riassuntive dei termini di prescrizione e di decadenza relativi ai principali tributi e atti comunali:

Tributo/AttoPrescrizione ordinariaRiferimenti normativi/Giurisprudenziali
IMU (ex-ICI)5 anni (tributo locale annuale)Art. 2948 n.4 c.c.; Cass. 20956/2019; Cass. 13683/2020
TARI (tassa rifiuti)5 anniArt. 2948 n.4 c.c.; Cass. 17667/2024; Cass. 20956/2019
TASI5 anniArt. 2948 n.4 c.c.; Cass. 13683/2020
ICP/CIMP (pubblicità e affissioni)5 anni (tributo locale annuale)Art. 2948 n.4 c.c.; prassi conforme (CCRR 47/2017)
Sanzioni tributarie locali5 anni (10 se da sentenza)Art. 20 D.Lgs. 472/1997; Cass. 7486/2022; Cass. 16099/2011
Multe stradali (su ruolo)5 anniCass. ord. 31817/2018
COSAP/TOSAP10 anniCass. 12482/2022
Tributi erariali (IRPEF, IVA ecc.)10 anniArt. 2946 c.c.; Cass. SS.UU. 11676/2024
Prescrizione decadenza accertamento5 anni (IMU, TARI ecc.)Legge 296/2006, c.161
Decadenza riscossione coattiva3 anni (ante 2020, da definizione acc.)Legge 296/2006, c.163 (abrogato dal 2020)
Decorrenza prescrizione tributi localidal 1° gennaio anno successivoCass. 31260/2023; Cass. 20956/2019

Nota: Le tabelle tengono conto delle riforme intervenute (ad es. la decadenza coattiva di 3 anni prevista prima del 2020 e la validità esecutiva degli avvisi comunali dall’1/1/2020). Le fonti normative (art. 2948 c.c., L. 296/2006, D.Lgs. 472/1997) e giurisprudenziali (Cassazione sezioni unite, sentenze ordinarie, Commissioni tributarie) confermano i termini sopra esposti.

Domande frequenti (FAQ) dal punto di vista del debitore

  • D: Dopo quanti anni le tasse comunali (IMU, TARI) si prescrivono?
    R: In generale i tributi locali si prescrivono in 5 anni. Ciò significa che, trascorsi cinque anni dall’anno d’imposta senza che il Comune abbia notificato alcun atto esecutivo (avviso di accertamento, cartella, ecc.), il debito può considerarsi estinto. Se l’atto viene notificato oltre il termine, il contribuente può fare valere la prescrizione per ottenere l’annullamento della pretesa.
  • D: Cosa interrompe la prescrizione di un tributo comunale?
    R: Tutti gli atti formali di riscossione notificati al contribuente interrompono la prescrizione. In pratica, la notifica di un avviso di accertamento, di una cartella di pagamento, di un intimazione scritta o di un pignoramento azionato dal Comune (o dal concessionario) azzera il conteggio dei 5 anni, che ricominciano da capo dal giorno dopo l’atto. Anche un pagamento spontaneo o rateale costituisce un riconoscimento di debito che interrompe la prescrizione. Al contrario, solleciti generici non notificati validamente (es. estratti conti, PEC senza firma digitale) non hanno efficacia interruttiva. In sintesi: per interrompere la prescrizione serve un atto notificato.
  • D: Serve un avviso di accertamento prima della cartella?
    R: Fino al 2019 la legge richiedeva che il Comune notificasse al contribuente un avviso di accertamento (atto motivato) prima di iscrivere il debito a ruolo e mandare la cartella. Se ciò non avveniva, la cartella era nulla per difetto di provvedimento presupposto. Dal 2020, per IMU e TARI, l’avviso di accertamento ha forza esecutiva e svolge anche funzione di cartella; nei fatti oggi spesso il Comune emette direttamente l’avviso esecutivo e si rivolge ad AER per la riscossione. Quindi è comunque essenziale che il Comune abbia quantomeno adottato un provvedimento impositivo valido nei 5 anni previsti dalla decadenza; in assenza, il tributo non è legittimo.
  • D: Se pago in ritardo o chiedo rateizzazione, perdo la difesa della prescrizione?
    R: Il pagamento parziale o l’istanza di rateazione possono implicare un riconoscimento del debito (art. 2944 c.c.), interrompendo la prescrizione. Tuttavia, ciò non significa automaticamente dover rinunciare all’eccezione prescrizionale: se si è già incorsi in prescrizione, anche pagando l’importo dovuto non si reintegrano i termini. In pratica, chi intende difendersi può anche pagare un acconto ma potrà eventualmente richiederne restituzione se poi emergerà che il credito era prescritto. È consigliabile fare presente l’eccezione di prescrizione nel ricorso tributario prima di pagare.
  • D: La prescrizione viene rilevata d’ufficio dal giudice tributario?
    R: No. Secondo l’art. 2938 c.c. la prescrizione deve essere eccepita dal debitore: il giudice non può dichiararla d’ufficio in assenza di espressa eccezione. In fase di ricorso tributario il contribuente deve quindi inserire il motivo di eccezione di prescrizione, indicando gli anni e dimostrando l’inesistenza di atti interruttivi nel quinquennio. Se l’eccezione è fondata, spetta poi al Comune dimostrare che la prescrizione è stata interrotta in tempo. In sintesi, è fondamentale far presente la prescrizione in sede di difesa.
  • D: Posso non pagare la cartella TARI avendo superato i 5 anni?
    R: Sì, purché si verifichino le condizioni: cioè non sia arrivato alcun avviso o cartella valido nei 5 anni precedenti. In tal caso il debitore può presentare ricorso tributario o istanza di autotutela chiedendo l’annullamento della cartella per prescrizione. La Cassazione afferma che “IMU e TARI non pagate, decorsi 5 anni, non si pagano più”. Prima di pagare, accertare sempre la propria posizione e, se necessario, sollevare l’eccezione di prescrizione.
  • D: Cosa succede se il Comune cambia gestore della riscossione?
    R: Il cambio di gestore (da Equitalia a Agenzia Entrate-Riscossione o viceversa) non incide sui termini: a tutti gli effetti gli atti emessi dall’Agenzia sono considerati come provenienti dal Comune stesso. L’Agente trasferisce periodicamente alle casse comunali le somme riscosse. Se ricevete una cartella da AER, gli effetti sul computo dei 5 anni sono identici a quelli di una cartella comunale (interruzione, nuovo decorso ecc.).
  • D: Cosa succede in caso di fallimento o sovraindebitamento del contribuente?
    R: In queste ipotesi i debiti tributari entrano nel passivo concorsuale o nell’accordo di composizione: il Comune diventa creditore chirografo. Se il procedimento va a buon fine e i debiti vengono “saldati” o persino cancellati (come in certi accordi di sovraindebitamento), i rapporti con l’erario locale si estinguono secondo le regole della procedura. Tuttavia, va sempre tenuto presente il decorso del termine prescrizionale ordinario. Ad esempio, se il comune notificò una cartella 6 anni prima dell’apertura del fallimento (senza atti nel frattempo), tale credito era già prescritto prima dell’insolvenza. In pratica: verificare sempre le tempistiche pre-concordato, ma considerare che l’apertura di una procedura concorsuale non azzera i termini già scaduti. Di conseguenza la prescrizione quinquennale può essere fatta valere anche in sede concorsuale.

Simulazioni pratiche

Per chiarire il calcolo dei termini, ecco due esempi di cronologia:

  1. Esempio – TARI. Mario Rossi riceve un avviso di accertamento TARI relativo al 2015 il 1° marzo 2017. Dal 1° gennaio 2016 decorre il diritto del Comune di riscuotere quella tassa. Il termine di 5 anni scade il 31/12/2020. Il Comune però non invia nulla fino al 2021. Il 10 aprile 2021 Mario riceve una cartella TARI 2015. In questo caso Mario può eccepire che la prescrizione quinquennale si era già perfezionata il 31/12/2020 (nessun atto interruttivo in 2016–2020). Dunque la cartella è irregolare e annullabile. Se invece il Comune avesse notificato un sollecito scritto o un secondo avviso di accertamento entro il 2020, la prescrizione si sarebbe interrotta e i 5 anni sarebbero ricominciati da tale data.
  2. Esempio – IMU in successsione. Anna è proprietaria di un immobile e muore nel 2018. Ella aveva debiti IMU del 2014 e 2015 non ancora riscossi. Nel 2022 il Comune decide di agire e notifica insieme una cartella IMU 2014–2015 agli eredi (procedura impersonale). Gli eredi verificano: il tributo 2014 si prescriveva il 31/12/2019 e il tributo 2015 il 31/12/2020. Se nei 5 anni precedenti nessun atto (cartella, avviso) era stato notificato, i debiti sono prescritti. Inoltre, se la cartella includesse sanzioni (aliquota aggiuntiva), gli eredi potrebbero eccepire che le sanzioni afflittive non possono essere loro richieste (Cass. 25315/2022). Quindi l’eccezione di prescrizione estinguerebbe l’obbligo di pagare quelle somme.
  3. Esempio – Riscossione tramite AER. Luigi deve IMU 2016. L’avviso di accertamento comunale esecutivo è notificato via AER il 15/9/2021. Il termine quinquennale decorreva dal 1/1/2017 al 31/12/2021: la cartella ricevuta entro il 15/9/21 è tempestiva. Se invece Luigi avesse ricevuto l’avviso solo nel 2022, avrebbe potuto eccepire prescrizione perché l’ultima attività del Comune risale al 31/12/2021. Una volta notificato l’avviso nel 2021, Luigi paga la somma dovuta, interrompendo comunque la prescrizione (riconoscimento), ma la sua posizione viene così regolarizzata.

Questi esempi mostrano come, per ogni tributo, sia cruciale stabilire la data di maturazione dell’imposta e se nei 5 anni successivi sono giunti atti interruttivi. La chiave è riconoscere tempestivamente l’eccezione di prescrizione per ogni annualità imputata non richiesta tempestivamente.

Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate al 2025)

  • Codice Civile – Art. 2946 (termine ordinario 10 anni); art. 2948, n.4 (prescrizione 5 anni per pagamenti periodici).
  • D.Lgs. 472/1997 – art. 20 c.3 (prescrizione quinquennale per sanzioni tributarie non divenute giudiziali).
  • L. 296/2006 (Finanziaria 2007) – commi 161-163 (termini di decadenza di 5 anni per accertamento tributi comunali e 3 anni per riscossione ante-2020).
  • D.Lgs. 546/1992 – art. 47 (sospensione della riscossione coattiva in caso di impugnazione, e termini del processo tributario).
  • Statuto del Contribuente (L. 212/2000) – tutela della fiducia del contribuente in tema di nuovi tributi e di ritardi di pubblicazione delle delibere comunali.
  • Codice della Strada – art. 209 (decadenza 5 anni per riscossione sanzioni stradali).
  • Codice di Procedura Penale – art. 477 (notifica degli atti tributari al defunto, esteso anche ai tributi locali).
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 17/11/2016 n. 23397 – principio generale sulla prescrizione breve per i crediti tributari.
  • Cassazione civile, 6/12/2019 ord. n. 20956 – prescrizione tributi locali 5 anni (IMU, TARI).
  • Cassazione civile, 7/07/2020 n. 13683 – conferma natura periodica annuale di IMU/TASI e prescrizione quinquennale.
  • Cassazione civile, 8/03/2022 n. 7486 – conferma prescrizione 5 anni per sanzioni tributarie non giudiziali.
  • Cassazione civile, 6/12/2022 n. 35769 – ulteriore conferma dell’orientamento quinquennale.
  • Cassazione civile, 9/11/2023 n. 31260 – ribadisce prescrizione 5 anni per IMU/TARI in cartelle coattive.
  • Cassazione civile, 26/06/2024 n. 17667 – ribadisce quinquennale per TARI e tributi locali.
  • Cassazione civile, sezione unite, 15/02/2024 n. 11676 – conferma distinzione 10 anni per tributi statali, 5 per locali (salvo sentenze).
  • Cassazione civile, 7/12/2018 n. 31817 – prescrizione 5 anni per cartelle multe stradali.
  • Cassazione civile, ord. 15/11/2018 n. 30362 – conferma prescrizione breve anche se cartella non impugnata (da Cass. SU 23397/2016).
  • Cassazione civile, 19/4/2022 n. 12482 – prescrizione COSAP decennale.
  • Cassazione civile, 24/1/2023 n. 2095 – (ribadisce regole sulle sanzioni tributarie).
  • Cassazione civile, 24/8/2022 n. 25315 – intrasmissibilità delle sanzioni tributarie agli eredi.
  • CTR Lazio 47/2017 – conferma prescrizione 5 anni per tributi locali.
  • Sentenze commissioni tributarie e Corti Regionali – es. Cass. 17/11/2016 SU 23397 citata da CTR, etc.

Hai debiti con il Comune per TARI, multe o altre imposte locali? Fatti aiutare da Studio Monardo

I debiti con il Comune per tasse come TARI, IMU, multe o COSAP non durano per sempre. Dopo un certo periodo di tempo, se l’ente non agisce, il debito si prescrive e non può più essere richiesto.
Fatti aiutare da Studio Monardo per verificare se il tuo debito è ancora valido o è ormai prescritto.

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Analizza gli atti ricevuti (ingiunzioni, solleciti, cartelle) e verifica i termini di prescrizione
📑 Verifica se il Comune ha notificato correttamente gli atti interruttivi
⚖️ Presenta ricorso per contestare debiti prescritti o illegittimi
✍️ Ti assiste nella redazione di memorie e opposizioni per bloccare le azioni esecutive
🔁 Ti difende anche in caso di pignoramento, fermo amministrativo o iscrizione ipotecaria

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in contenzioso tributario e riscossione locale
✔️ Difensore di privati e imprese contro richieste di Comuni e concessionari
✔️ Consulente per la gestione di debiti TARI, IMU, multe, canoni e tributi locali
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia

Conclusione

Le tasse comunali e i debiti verso il Comune hanno un termine di prescrizione, spesso di 5 anni.
Con la giusta assistenza puoi far valere la prescrizione e liberarti da richieste non più dovute.

📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo:

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

My Agile Privacy
Privacy and Consent by My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!