Hai un’impresa in difficoltà e ti stai chiedendo se puoi guadagnare tempo per bloccare i creditori senza avere ancora un piano pronto? Hai sentito parlare del concordato preventivo in bianco ma non sai esattamente come funziona e se può fare al caso tuo?
Il concordato in bianco (o “con riserva”) è uno strumento che permette all’imprenditore di presentare una domanda di concordato incompleta, ottenendo immediatamente una protezione legale dai creditori. È una vera e propria “ancora di salvezza” quando non c’è più tempo da perdere, ma serve una strategia precisa.
Vediamo come funziona e cosa puoi fare per usarlo correttamente.
Cos’è il concordato preventivo in bianco?
È una domanda che si presenta al tribunale senza allegare subito il piano e la proposta ai creditori, ma con l’impegno a depositarli in un secondo momento. Serve a bloccare sul nascere azioni esecutive, pignoramenti o istanze di fallimento, mentre si lavora con i consulenti per costruire una soluzione concreta.
Cosa succede dopo la presentazione?
Il tribunale, se la domanda è ammissibile, concede un termine (fino a 60 giorni, prorogabili a 120) per depositare il piano, la proposta e la documentazione completa. Durante questo periodo:
- i creditori non possono avviare o proseguire esecuzioni;
- l’impresa può continuare a operare, sotto controllo;
- viene nominato un commissario giudiziale, che vigila sulla gestione.
A chi conviene presentarlo?
È uno strumento utile per aziende che:
- hanno una crisi improvvisa (es. revoca di affidamenti, blocco fornitori);
- sono vicine a una procedura esecutiva o istanza di liquidazione giudiziale;
- non hanno ancora un piano pronto ma vogliono evitare il fallimento immediato.
Quali sono i rischi?
Il concordato in bianco non è una protezione automatica e definitiva. Se non si presenta la documentazione nei tempi previsti, il tribunale dichiara l’inammissibilità e può aprire la liquidazione giudiziale (ex fallimento). Inoltre, è necessaria massima trasparenza e correttezza nella gestione durante il periodo di riserva.
È obbligatorio arrivare poi a un concordato?
No. In alcuni casi, durante il periodo concesso, si può decidere di trasformare la procedura in un’altra più adatta, come un accordo di ristrutturazione dei debiti, un concordato semplificato o una composizione negoziata, se ci sono i requisiti.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa e procedure concorsuali – ti spiega come funziona il concordato preventivo in bianco, quando conviene davvero usarlo e in che modo possiamo aiutarti a salvare l’azienda, evitare il fallimento e gestire i rapporti con i creditori.
Sei sotto pressione dai creditori e non hai ancora un piano pronto? Hai bisogno di una protezione immediata per non perdere il controllo dell’impresa?
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Introduzione e quadro normativo
La domanda di concordato preventivo “in bianco” (oggi formalmente domanda di accesso con riserva ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 14/2019, c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) è uno strumento previsto a favore dell’imprenditore societario in crisi o insolvente. In sostanza, consente di ottenere dal Tribunale un termine per predisporre in seguito il piano concordatario o accordi di ristrutturazione, beneficiando fin da subito degli effetti di sospensione delle azioni esecutive e cautelari dei creditori (c.d. effetto lockdown, art. 54 c.c.i.). Il debitore presenta quindi un’istanza di concordato in bianco accompagnata da una documentazione contabile minima, rinviando a un secondo momento il deposito del piano e degli allegati completi.
Questo istituto trae origine dall’art. 161, comma 6, della vecchia Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) introdotto dal D.L. 83/2012 (conv. L. 134/2012) e successivamente regolamentato in modo organico dal Codice della crisi (d.lgs. 14/2019) entrato in vigore il 15 luglio 2022. Dal 2022 la “prenotativa” sostituisce il vecchio concordato in bianco, come confermato dalla dottrina. In particolare, l’art. 44 c.c.i. (modificato dal d.lgs. 136/2024) disciplina l’accesso con riserva: si tratta di una domanda in cui il debitore si riserva di presentare in seguito la proposta di concordato, il piano e gli accordi. Lo scopo pratico è quello di congelare le azioni dei creditori e guadagnare tempo per elaborare un piano di ristrutturazione adeguato.
In questa guida esamineremo in dettaglio la procedura del concordato preventivo con riserva di deposito, dedicando attenzione alle criticità operative, alle strategie difensive, al rapporto con il Tribunale e i creditori, nonché all’uso del termine per depositare il piano. Verranno inoltre illustrate simulazioni pratiche, tabelle riepilogative di norme e scadenze, e una sezione domande&risposte sui dubbi più frequenti, con riferimento alla normativa e giurisprudenza attuale (aggiornata a metà 2025).
Soggetti interessati e presupposti di accesso
La domanda “in bianco” può essere proposta solo da imprenditori societari (costituiti sia come società di capitali sia persone) in stato di crisi o insolvenza. Non è destinata a persone fisiche titolari di impresa (che hanno strumenti separati) né si applica a procedure di liquidazione volontaria. Il legislatore richiede infatti che il debitore sia commercialmente insolvente o in predissesto, in linea con il presupposto generale del concordato preventivo. L’accesso è riservato al solo debitore (“modalità di accesso all’organo unitario”): diversamente dal passato, non sono previsti casi in cui altri soggetti possano richiederlo (solo il debitore di norma presenta l’istanza, e il pubblico ministero interviene a tutela, ex art. 40 c.c.i.).
Un punto fondamentale è che l’istanza deve essere completa nei suoi requisiti formali, ma il debitore si riserva di depositare in un secondo tempo la proposta e il piano. Per l’accesso è richiesta la documentazione essenziale prevista dall’art. 39, co. 3, c.c.i., mentre gli ulteriori documenti (piano, proposta, rendiconto, allegati dell’art. 39 co.1 e 2) si presentano entro il termine fissato dal Tribunale. Questo consente al debitore di ottenere da subito il beneficio del blocco delle azioni esecutive, purché l’istanza sia tempestiva e corrispondente ai requisiti formali.
Documentazione necessaria all’istanza
Per poter chiedere il concordato in bianco, il debitore deve allegare all’istanza i documenti contabili minimi previsti dal Codice: in particolare, bilanci degli ultimi tre esercizi (o, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e IRAP degli ultimi tre periodi d’imposta) e l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione. Va inoltre, in base all’art. 45 c.c.i., depositata una certificazione della regolare tenuta della contabilità.
In concreto, il decreto del fare (2012) e l’art. 161 L.F. stabilivano analoghi obblighi, tuttora richiamati nel Codice della crisi. In sintesi, al momento della domanda “in bianco” il debitore deve presentare:
- bilanci (o dichiarazioni fiscali) degli ultimi tre anni,
- elenco dettagliato dei creditori (crediti e prelazioni),
- eventuale istanza di misure protettive (fermi, sequestri, ecc.) se richiesta.
L’omissione di tali documenti comporta gravi conseguenze: secondo la Corte di Cassazione, la mancata presentazione degli ultimi tre bilanci può rendere inammissibile la domanda (già sotto la vecchia legge). In altre parole, è fondamentale rispettare scrupolosamente le prescrizioni dell’art. 44 c.c.i. e art.39 c.c.i., senza le quali la procedura non può iniziare regolarmente.
Il decreto di fissazione del termine
Entro un giorno dalla presentazione della domanda, il Cancelliere del Tribunale iscrive l’istanza nel Registro delle Imprese. Il Tribunale, acquisito il parere del Pubblico Ministero (art. 40 c.c.i.), con decreto determina quindi l’avvio formale della procedura con riserva. In particolare, il Tribunale fissa un termine iniziale perentorio, variabile tra 30 e 60 giorni (calcolati dalla data di iscrizione nel registro), entro il quale il debitore dovrà depositare la proposta di concordato, il piano e i relativi allegati. Su istanza motivata del debitore e in assenza di richieste concorrenti di liquidazione, il termine può essere prorogato di altri 60 giorni (quindi massimo 120 giorni complessivi), ma solo in presenza di giustificati motivi comprovati dalla predisposizione di un progetto di regolazione della crisi.
Il decreto del Tribunale contiene altresì le seguenti disposizioni:
- Nomina del commissario giudiziale: viene nominato un giudice delegato (commissario) incaricato di vigilare sul patrimonio e sulle attività del debitore finché perdura il termine. Il commissario dovrà riferire immediatamente al Tribunale «su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi». In virtù dell’art. 49, co. 3, lett. f) c.c.i., il commissario ha poteri di indagine rafforzati (accesso a banche dati fiscali, rapporti con banche, fornitori, etc.).
- Obblighi informativi: il debitore deve fornire al commissario resoconti periodici mensili sulla gestione finanziaria e sull’attività svolta per predisporre il piano. In concreto, con periodicità almeno mensile, il debitore deposita in Cancelleria una relazione aggiornata sulla propria situazione economico-patrimoniale e finanziaria (iscritta nel Registro delle Imprese).
- Fondo spese: il Tribunale ordina il deposito di una somma, entro 10 giorni, a garanzia delle spese di procedura (oneri del commissario, notifiche, ecc.), calcolata fino alla scadenza del termine assegnato. L’istanza deve contenere una dettagliata valutazione di tali oneri.
Il decreto assegnazione del termine e i relativi obblighi producono immediatamente effetti protettivi. In particolare, dal giorno del deposito della domanda fino al termine assegnato decorrono gli effetti di cui all’art. 46 c.c.i.: tra l’altro, il debitore resta spossessato attenuato (amministra il patrimonio solo dietro autorizzazione per gli atti non di ordinaria amministrazione) e i creditori non possono escutere i beni del debitore. Inoltre, non si applicano gli obblighi di ricostituzione del capitale (artt. 2446-2447 e 2482-bis c.c.) né si verificano le cause di scioglimento per perdite di capitale. È però essenziale che il decreto di ammissione venga emesso in presenza dei presupposti di legge; in caso contrario la sua inottemperanza può essere impugnata.
Termini, proroghe e sospensione feriale
Come detto, il termine iniziale è compreso tra 30 e 60 giorni e può essere prorogato di ulteriori 60 solo se il debitore dimostra valide ragioni tramite un progetto di regolazione della crisi. Nella prassi l’allungamento del termine è quasi sempre richiesto e concesso fino a 120 giorni complessivi. Questo periodo viene calcolato a partire dalla data di iscrizione dell’istanza nel registro (art. 45 c.c.i.), quindi non subisce la sospensione feriale: i termini non sono sospesi per la pausa estiva. Ciò significa che anche il termine maggiorato decorre senza interruzione nei mesi estivi (art. 44 co.3 c.c.i.).
Durante il periodo in bianco il debitore lavora con urgenza allo sviluppo di un piano fattibile. È buona pratica utilizzare tempestivamente ogni giorno disponibile, magari predisponendo sin dall’inizio un progetto di concordato preliminare o un piano di ristrutturazione interno anche non definitivo, da presentare al Tribunale in sede di proroga. L’allegazione di tale progetto già alla domanda o alla richiesta di proroga rafforza la motivazione e aumenta le chance di ottenere tempo extra. In ogni caso, va sottolineato che l’istanza di proroga deve essere supportata dalla “predisposizione di un progetto” credibile, come richiesto dalla legge.
Obblighi del debitore e gestione dell’impresa
Dal deposito della domanda con riserva fino alla scadenza del termine, il debitore subisce uno spossessamento attenuato. In sostanza, pur conservando formale titolarità dell’impresa, può compiere atti di straordinaria amministrazione solo previa autorizzazione del Tribunale (art. 46 c.c.i. cit., come interpretato dalla giurisprudenza). Gli atti di ordinaria amministrazione restano liberi. In caso di atti urgenti di straordinaria amministrazione posti in essere senza autorizzazione, essi sono inefficaci e il Tribunale revoca il decreto concesso.
Parallelamente, il debitore è soggetto agli obblighi informativi mensili descritti sopra. Queste relazioni obbligatorie sono fondamentali per mantenere la trasparenza verso il Tribunale e il commissario, dimostrando progressi concreti nell’elaborazione del piano. La mancata osservanza degli obblighi informativi può comportare la revoca del termine (comma 1, lett. c, art. 44 c.c.i.) e, nei casi gravi, la dichiarazione di inammissibilità del procedimento in bianco.
Va inoltre versato, entro i 10 giorni stabiliti, il fondo spese disposto dal Tribunale. L’inosservanza di tale ordine (fondo insufficiente o non versato) costituisce motivo di revoca del termine (art. 44 co.2 lett. d) e può far scattare l’inammissibilità della domanda o la dichiarazione di fallimento. In sintesi, nei mesi di vita della procedura il debitore deve cooperare pienamente: fornire dati veritieri, non compiere operazioni fraudolente o fuori dai poteri, e rispettare gli obblighi di deposito richiesti.
Possibili opzioni alternative dell’imprenditore
Entro il termine fissato, il debitore ha l’obbligo di depositare una delle seguenti opzioni (ex art. 44, comma 1, lett. a, c.c.i.):
- Concordato preventivo con piano: depositare la proposta (lettera d’incarico e piano) corredati dall’attestazione di veridicità e fattibilità e da tutta la documentazione prevista dagli artt. 39 co.1 e 2 c.c.i..
- Accordi di ristrutturazione dei debiti: depositare la domanda di omologazione di accordi con creditori, con documentazione art.39, comma 1, c.c.i. (nota bene: per l’accordo non è richiesta la relazione quinquennale sugli atti di straordinaria).
- Piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione (c.d. PRO, art. 64-bis c.c.i.): depositare la domanda di omologa del piano straordinario con documentazione di cui all’art.39 co.1 e 2, c.c.i..
L’impresa può scegliere liberamente quale strada adottare, in base alla propria situazione: mantenere in vita l’azienda (concordato in continuità), limitarsi a una liquidazione pianificata (concordato liquidatorio), oppure sfruttare strumenti privatistici (accordi o PRO). Se, per esempio, l’imprenditore ritiene di avere un business ancora sostenibile, proverà a depositare un piano in continuità. In altri casi, dove tale prospettiva è incerta, potrebbe optare per un accordo o piano esterno (PRO).
L’ampia scelta in itinere è una delle prerogative del “prenotativo”: il nuovo comma 1‑quater dell’art. 44 c.c.i. consente infatti all’imprenditore di “cambiare strada” rispetto allo strumento inizialmente ipotizzato, purché depositi un progetto di crisi conforme al nuovo strumento (ad es. passare da un ipotizzato concordato a un accordo di ristrutturazione). Tale flessibilità riflette un approccio pragmatico: finché il termine con riserva non scade, il debitore può scegliere lo strumento più adatto, passando liberamente a uno meno invasivo di sorveglianza (accordo o PRO) per la restante fase. Ovviamente, cambi di rotta “contraddittori” e abusivi saranno scrutinati dal Tribunale secondo il principio di buona fede.
Rischi operativi e criticità
Il concordato con riserva presenta alcune criticità pratiche. Innanzitutto, una gestione difettosa degli obblighi informativi o una presentazione tardiva del piano possono portare a revoca del termine da parte del Tribunale (art. 44, comma 2). Gli eventi che legittimano la revoca includono atti fraudolenti a danno dei creditori, gravi violazioni informative o mancata costituzione del fondo spese. Il Tribunale agisce in contraddittorio, sentendo debitore e parti interessate (creditori o P.M.) prima di revocare.
Un altro rischio è l’uso abusivo della procedura. Come conferma la giurisprudenza di legittimità, se l’istanza in bianco viene presentata solo per dilazione, senza reale finalità di risanamento, il Tribunale può dichiararla inammissibile e pronunciare il fallimento. Ad esempio, la Cassazione (ordinanza n. 17532/2020) ha ribadito che il giudice può svolgere un vaglio preliminare di ammissibilità in concreto, per escludere l’abuso di un concordato “in bianco” spinto da finalità dilatorie. In quel caso il piano era stato giudicato strumento usato “per intenti eminentemente dilatori e lesivi della par condicio creditorum”. Questa pronuncia sottolinea che il debitore deve agire con buona fede: proposte vaghe o ritardi immotivati possono tradursi in responsabilità e preclusione dell’accesso al concordato.
Sul versante operativo, alcune questioni concrete riguardano il mantenimento dell’attività d’impresa: il debitore in bianco continua ad amministrare, ma deve richiedere autorizzazioni per gli atti di straordinaria gestione (art.46 c.c.i.). Gestire con prudenza il flusso di cassa è cruciale: se la sospensione feriale (vacanze estive) non sospende il termine, neppure interrompe l’obbligo di produrre rapporti mensili e versare il fondo. Inoltre, può sorgere il problema della scioglimento societario: l’art. 44-bis c.c.i. (comma 1‑bis) esclude nel periodo in riserva le cause di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, ma se al termine il concordato non va in porto, valgono di nuovo le regole ordinarie.
Infine, va considerata la partecipazione degli stakeholder. Se l’imprenditore tarda a comunicare strategie o non coinvolge i creditori principali, si crea sfiducia. Tale isolamento può spingere gli stessi creditori a richiedere la liquidazione giudiziale d’urgenza. Un processo participativo e trasparente è spesso un antidoto all’ostilità dei creditori stessi: incontri informali o accordi di massima possono facilitare l’approvazione finale.
Strategie difensive del debitore
Per sfruttare al meglio il concordato in bianco e superare la crisi, il debitore dovrebbe adottare strategie mirate:
- Preparazione del progetto di ristrutturazione: anche se il piano completo non è ancora pronto, è consigliabile predisporre un progetto di massima che indichi obiettivi finanziari, risanamenti e ipotesi di piano. Questo è utile sia per motivare la proroga del termine (garantendo i 60 gg supplementari con “giustificati motivi”), sia per rassicurare subito Tribunale e commissario sulla serietà dell’iniziativa.
- Aggiornamenti periodici trasparenti: adempiere scrupolosamente ai depositi mensili con relazioni economico-finanziarie (come imposto dall’art. 44, co.1, lett. c)) dimostra buona fede. Un andamento positivo della gestione, anche nel breve periodo, aumenta la fiducia dei creditori e del giudice.
- Classificazione dei creditori: preparare con cura la bozza di classificazione dei creditori (prevista per l’eventuale ammissione al concordato) e coinvolgere le principali categorie (ad esempio tramite preliminari contatti con banche o fornitori chiave). Ciò evita contestazioni in fase di ammissione (art. 47 co.2 c.c.i.) e facilita la composizione del piano finale.
- Contenimento dei costi ed efficacia operativa: monitorare il patrimonio per evitare spese improduttive e, se necessario, cedere tempestivamente asset non strategici per generare liquidità o ridurre l’indebitamento. L’obiettivo è migliorare i margini di soddisfazione dei creditori nel futuro piano.
- Tutela del patrimonio: evitare atti che possano configurarsi come fraudolenti (favori a soci, distrazioni di beni, fittizie vendite a congiunti, ecc.). La nomina del commissario comporta un controllo rafforzato; un comportamento scorretto sarebbe immediatamente segnalato.
- Conservazione delle relazioni commerciali: ove possibile, mantenere in piedi i rapporti con clienti e fornitori essenziali. Un’impresa percepita come affidabile ha più chance di continuare vendite e incarichi, rafforzando così la concreta fattibilità del piano di continuità.
- Ricerca di supporto esterno: considerare l’assistenza di advisor finanziari o legali specializzati in ristrutturazioni, che possano suggerire soluzioni innovative (es. accordi di ristrutturazione settoriali o strumenti di finanza agevolata) e preparare simulazioni economiche del piano realistiche.
In sintesi, il debitore in bianco deve bilanciare la necessità di salvaguardare l’azienda col vincolo del regime concordatario. Agire tempestivamente, con trasparenza e diligenza, è la strategia migliore per arrivare alla chiusura positiva del concordato.
Dialogo con il Tribunale e i creditori
Un aspetto cruciale è mantenere un dialogo costante con il Tribunale e con i creditori. È consigliabile che l’imprenditore si presenti all’udienza ex art. 162 c.p.c. (obbligatoria all’ammissione) preparato e motivato, così da illustrare il progetto di risanamento già nella prima fase del procedimento. I Tribunali apprezzano la buona fede e la collaborazione: la nuova legge impone principi di «leale collaborazione» e correttezza (art.4 c.c.i.), estesi dal 2024 anche a terzi coinvolti.
Con i creditori principali, potrebbe essere utile instaurare una fase negoziale parallela: pur in assenza di una procedura formale d’accordo (che richiede atti specifici), è prassi informare le banche, i fornitori chiave o gli enti contributivi sul programma di risanamento. Ciò non solo consente di anticipare resistenze o proposte migliorie, ma può tradursi in un voto più favorevole al piano (anche grazie ai “benefici aggiuntivi” offerti ai creditori rispetto alla liquidazione).
Il Tribunale, dal canto suo, valuta soprattutto la correttezza formale e la gravità degli atti compiuti. Ad esempio, se emergono dubbi su frodi o gravi omissioni, può sospendere il termine o revocare. Per questo, la stesura del ricorso con riserva (con eventuale istanza di misure protettive) va curata in ogni dettaglio: la mancata menzione di pignoramenti già disposti o di pregiudizi manifesti può alimentare sospetti. Un dialogo sereno e professionale con il giudice delegato (il commissario) agevola l’esame del merito e riduce i rischi di conflitto.
Simulazioni pratiche e casi d’uso
- Piccola impresa manifatturiera in crisi di liquidità: un’azienda di settore moda con indebitamento bancario e fornitori insoddisfatti deposita istanza in bianco. Porta in Tribunale i bilanci degli ultimi 3 anni e l’elenco creditori. Il Giudice concede 60 giorni prorogabili. Nei due mesi seguenti, la società decide di cedere parte della produzione a terzi (atto di ordinaria amministrazione libero) per incassare, aggiornando puntualmente il commissario. Contemporaneamente redige un progetto di concordato in continuità che prevede pagamenti dilazionati al 50% dei crediti e mantenimento dei contratti commerciali con i fornitori, presentandolo al Tribunale insieme alla richiesta di proroga (con la giustificazione del progetto). Il termine viene così esteso di ulteriori 60 giorni. Alla scadenza, depositano il piano concordatario completo, allegando la relazione del consulente attestatore. Grazie ai preparativi, ottengono l’omologazione: i creditori incassano più del liquidatorio e l’azienda continua l’attività.
- Società di servizi con difficoltà temporanea: una S.r.l. che gestisce servizi informatici ha contratto un debito di difficile copertura. Il management opta per un PRO (piano di ristrutturazione soggetto ad omologa). In fase di iscrizione, presenta domanda “in bianco” con bilanci e creditori, e pochi giorni dopo presenta al Tribunale il progetto di un accordo riprogrammato di debiti con 4 banche creditrici. Il Tribunale fissa il termine a 30 giorni senza proroga. Entro il termine, la società deposita la domanda di omologa del PRO con il proprio piano: i creditori eleggono rapidamente un comitato che negozia con successo una ristrutturazione del debito in bianco (senza passare per il voto dei creditori separati). Il procedimento prosegue come PRO, senza passare per il concordato vero e proprio.
- Azienda edilizia in perdita e progetto alternativo: una cooperativa di costruzioni in forte crisi decide di usare l’”in bianco” come ponte per un’operazione di ristrutturazione complessa. Presenta domanda con riserva depositando i bilanci e i creditori; il Tribunale assegna 60 giorni. Il debitore, con l’aiuto di un advisor, redige un progetto di risanamento che include la cessione di alcuni immobili alla società controllante, migliorando la liquidità. Pur non potendo ancora formalizzare accordi, deposita il progetto al Tribunale come motivazione per proroga, ottenendo altri 60 giorni. Nel frattempo, prepara il piano concordatario con cessione parziale dei beni e pagamenti rateizzati. Grazie alla tempestività, completa i documenti entro il nuovo termine e il concordato viene ammesso.
Questi esempi mostrano come il concordato in bianco si adatti a realtà diverse (dall’industria manifatturiera ai servizi, fino alle cooperative) e come le decisioni sul deposito di piano, accordi o PRO dipendano dalla volontà aziendale e dalla fattibilità economica. In ogni caso, l’obiettivo comune è sfruttare il periodo di sospensione per negoziare soluzioni sostenibili, nell’interesse sia dell’impresa che dei creditori.
Tabelle riepilogative
Fasi procedurali del concordato con riserva
Fase | Descrizione | Termini normativi |
---|---|---|
Deposito domanda | Il debitore presenta al Tribunale istanza di concordato con riserva con bilanci 3 anni e elenco creditori. Iscrizione al Registro Imprese il giorno successivo. | Immediato (art. 40-44 CCII) |
Decreto di ammissione | Il Tribunale fissa un termine (30-60 gg) per depositare il piano completo, nomina commissario, ordina versamento fondo e obblighi informativi. | Subito dopo (art. 44 CCII) |
Proroga del termine | Su istanza debitore motivata dal progetto, termine prorogabile di altri 60 gg (max 120 totali). | Entro termine iniziale (art. 44) |
Deposito del piano/proposta | Entro il termine assegnato il debitore deposita: ① concordato con piano (e attestazione) + doc art.39 co.1-2; ② o accordi di ristrutt.; ③ o piano PRO (art.64-bis). | Entro termine (art. 44) |
Controlli e possibili revoche | Commissario verifica gestione; Tribunale può revocare il termine se (atti fraudolenti, violazioni info, mancato fondo). Il termine non sospeso per ferie. | In corso (art. 44 commi 2-3) |
Eventuali esiti | – Se piano depositato: inizia la fase di ammissione ai sensi art. 47 CCII; se accordi: fase di omologazione accordi; se PRO: fase PRO. – Se nulla depositato: possibile dichiarazione fallimentare. | – (art. 47, art. 64-bis) |
Documenti richiesti (art. 39 e 44 CCII)
- All’istanza “in bianco” (art. 44, c.1):
• Bilanci ultimi 3 esercizi (o dichiaraz. redditi/IRAP).
• Elenco creditori con crediti e prelazioni.
• Certificazione regolare tenuta contabilità.- (Facoltativi ma utili: progetto di piano, istanze urgenti).
- Al deposito del piano (art. 39, co.1-3):
• Proposta e piano (oltre a quelli già elencati).
• Relazione sulla situazione aggiornata.
• Elenco di chi vanta diritti reali su beni, atto di cessione di ramo, ecc.
• Relazione sui 5 anni precedenti sugli atti straordinari (NO per accordi di ristrutt.).
• Attestazione del professionista sulla fattibilità.
Termini essenziali e fasi
Termine procedurale | Durata/Scadenza | Riferimento normativo |
---|---|---|
Decorrenza termine di deposito | Iscrizione Registro imprese (art. 45, c.2) | Art. 44 c.1 CCII |
Termini iniziale | 30–60 giorni, prorogabili a 120 totali | Art. 44 c.1 CCII |
Sospensione feriale | Non applicabile: termini non sospesi | Art. 44 c.3 CCII |
Relazioni mensili del debitore | Depositare ogni mese bilancio aggiornato fino a scadenza | Art. 44 c.1 lett. c) |
Istanza proroga | Entro scadenza termine iniziale (entro 60 gg) | Art. 44 c.1 CCII |
Versamento fondo spese | Entro 10 giorni dall’ordine del Tribunale | Art. 44 c.1 lett. d) |
Istanza omologa piano/accordi | Entro termine assegnato (max 120 gg totali) | Art. 44 c.1 lett. a) |
Udienza di ammissione ai sensi art.162 c.p.c. | Fissata dal Tribunale dopo deposito (data variabile) | Art. 162 c.p.c. |
Voto delle classi creditori | Normalmente entro 100–120 gg dall’ammissione | Art. 105-111 CCII |
Omologazione / Fallimento | Successivamente (termine procedura concordato) | Art. 113-120 CCII |
Domande e risposte frequenti
D: Che differenza c’è fra concordato “in bianco” e concordato tradizionale?
R: Il concordato “in bianco” (oggi domanda con riserva) permette di ottenere subito l’accesso alla procedura (con blocco degli atti dei creditori) presentando solo parte dei documenti richiesti: gli obblighi più gravosi (piano, proposta, rendiconto) sono rinviati alla scadenza del termine concordato. Nel concordato ordinario il piano e tutti gli allegati devono essere depositati già in prima battuta. In sostanza, il “bianco” dà al debitore tempo extra per preparare la ristrutturazione, a patto di rispettare poi i termini impartiti.
D: Quali sono i requisiti soggettivi e oggettivi per poter chiedere il concordato in bianco?
R: Possono accedere gli imprenditori societari (di capitali o persone) in stato di crisi o insolvenza, purché l’istanza rispetti le regole formali (deposito dei bilanci e elenco creditori). È escluso un debitore già soggetto a fallimento ovvero altre procedure liquidatorie in corso. Non ci sono vincoli di settore specifici: sia aziende industriali, commerciali, servizi, che cooperative o imprese familiari possono utilizzare lo strumento.
D: Cosa succede se non deposito il piano entro il termine?
R: Se il debitore non deposita alcun piano o accordo entro il termine assegnato (anche prorogato), il Tribunale può ordinare la declaratoria di fallimento. Inoltre, è suscettibile che il Tribunale dichiari inammissibile la domanda, soprattutto se vi sono stati indizi di abuso del tempo (vedi Cass. n. 17532/2020). In pratica, non consegnare nulla equivale a far venire meno la procedura concordataria; il primo passo conseguente è l’apertura della liquidazione giudiziale.
D: I termini per il concordato in bianco sono sospesi per ferie?
R: No. Il Codice della crisi stabilisce espressamente che i termini fissati per il deposito del piano, della proposta o degli accordi non sono soggetti a sospensione feriale. Di conseguenza, anche se il termine cade in piena estate, esso continua a decorrere. È quindi fondamentale pianificare con attenzione le scadenze estive (es. ferragosto) e considerare che i 60 o 120 giorni totali sono calendari senza interruzioni.
D: Cosa comporta il “termine con riserva” per il capitale sociale?
R: Dal deposito della domanda al termine assegnato, non opera la causa di scioglimento della società per perdite di capitale (artt. 2482-bis c.c.) né gli obblighi di ricostituzione del capitale (artt. 2446-2447 c.c.). Ciò significa che una riduzione o perdita di capitale non fa scattare automaticamente lo scioglimento in questa fase. Tuttavia, se al termine la procedura concordataria fallisce, torneranno in vigore tutte le normali cause di scioglimento (il fenomeno va gestito subito nel piano per evitare crisi irreversibili).
D: È necessario l’attestazione di un professionista già alla domanda in bianco?
R: No, non è richiesta l’attestazione (professionalizzata) di fattibilità alla presentazione dell’istanza con riserva. L’art. 44 CCII non la menziona. L’attestazione diventa obbligatoria solo al momento del deposito del concordato con piano completo (art. 44, comma 1 lett. a) richiede l’attestazione di veridicità e fattibilità, “depositata insieme alla proposta e al piano”). Questo è un vantaggio pratico: l’imprenditore guadagna tempo prima di dover pagare il professionista attestatore.
D: Posso usare il termine semplicemente per prolungare le azioni difensive senza fare un piano?
R: No, la legge mira a scoraggiare gli usi dilatori. Come precisato dalla Cassazione, il termine va utilizzato con finalità reali di ristrutturazione; l’abuso è sanzionato. Il Tribunale può verificare se il “concordato in bianco” è un pretesto per congelare le azioni dei creditori (come avvenuto in Cass. 17532/2020) e dichiarare l’istanza inammissibile. In altre parole, il beneficio della sospensione si ottiene solo se esiste un serio intento di risanamento dell’impresa.
D: Che differenza c’è tra concordato in bianco e accordo di ristrutturazione?
R: Il concordato in bianco è una procedura giudiziale preventiva che può sfociare in diversi esiti (concordato con piano, accordi, PRO). L’accordo di ristrutturazione (art. 182-bis L.F. oggi art. 67 sesto co. c.c.i.) è invece uno strumento negoziale privato tra debitore e creditori (principalmente obbligazionisti o banche) che si omologa in Tribunale. La domanda “in bianco” può condurre all’omologazione di un accordo di ristrutturazione (depositando la relativa domanda entro il termine). La differenza sostanziale è che nell’accordo il debitore presenta subito l’accordo finale per omologa, mentre nel concordato in bianco inizialmente non deposita alcuna soluzione concreta.
D: Posso chiedere un ulteriore prolungamento oltre 120 giorni?
R: No. La norma prevede un unico termine iniziale (30-60 gg) e una sola eventuale proroga di 60 giorni, per un massimo di 120 gg. Oltre tale limite non sono previste ulteriori estensioni. Se i 120 giorni si avvicinano e il piano non è pronto, il debitore è chiamato a depositare comunque il miglior progetto possibile o a rimettere in discussione le sue strategie, altrimenti la procedura può naufragare.
D: Un concordato in bianco può essere proposto anche in pendenza di un procedimento concorsuale?
R: No. L’art. 44 prevede che l’accesso con riserva non sia consentito se sono già state depositate domande concorrenti di liquidazione giudiziale (fallimento). In pratica, non si può chiedere il concordato in bianco se contemporaneamente è pendente un’istanza di fallimento per la stessa impresa (salvo compensazione di istanze). Il Codice ha unificato i procedimenti preventivi, ma garantisce che non si attivino due procedure alternative in conflitto.
Fonti normative e giurisprudenziali
- R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare): art. 161, comma 6 (previgente disciplina del concordato “in bianco”).
- L. 7 agosto 2012, n. 134 (decreto-legge Sviluppo), convertito, art. 1, comma 2, lett. u-quinques (introduzione concordato con riserva).
- D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) – artt. 39, 44, 45, 46, 47, 54, 84 c.c.i. (disciplina del concordato preventivo con riserva e del procedimento unitario).
- D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 (c.d. Correttivo 2020) – modifiche al Codice della crisi relative agli strumenti di regolazione.
- D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 (attuativo Direttiva UE 2019/1023) – aggiornamenti procedurali (applicazione trasversale delle regole del Codice).
- D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. Correttivo 2024) – ulteriori modifiche al Codice, in particolare art. 44 c.c.i. (rinvio conferma che la domanda con riserva sostituisce il vecchio “in bianco”).
- Cassazione Civ. Sez. VI, ord. 21 agosto 2020, n. 17532 (in re Tecnotherm) – definisce i limiti dell’abuso del “concordato in bianco”: il Tribunale può verificare l’ammissione se lo strumento è utilizzato solo per finalità dilatorie.
- Cassazione Civ. Sez. VI, 11 novembre 2021, n. 33594 – stabilisce che la mancata deposizione dei bilanci obbligatori causa l’inammissibilità della domanda di concordato in bianco.
- Cassazione Civ. (ord.) 14 novembre 2018, n. 29142 – (sul dibattito in tema di concordato in bianco, principio pre-Codice).
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