Fermo Amministrativo Auto Bene Strumentale Del Professionista: Cosa Fare

Hai ricevuto un fermo amministrativo sull’auto che usi ogni giorno per lavorare come professionista o titolare di partita IVA? Ti stai chiedendo se è possibile bloccare o revocare il provvedimento, visto che si tratta di un bene strumentale alla tua attività?

Il fermo amministrativo può creare gravi danni operativi e professionali, specialmente se il veicolo è indispensabile per raggiungere i clienti, effettuare sopralluoghi o svolgere l’attività quotidiana. In alcuni casi, però, la legge permette di opporsi, proprio perché si tratta di un mezzo essenziale al lavoro.

Vediamo quando e come puoi difenderti.

Un’auto usata per lavoro può essere sottoposta a fermo amministrativo?
In linea di massima sì, ma con delle eccezioni importanti. Se il veicolo è effettivamente un bene strumentale all’attività professionale o imprenditoriale, è possibile chiedere l’annullamento del fermo o evitarne l’iscrizione.
Tuttavia, il solo fatto di avere la partita IVA non basta: bisogna dimostrare concretamente che l’auto è indispensabile per lavorare.

Cosa fare se hai ricevuto il preavviso di fermo?
Se l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ti ha notificato un preavviso di fermo (di solito con 30 giorni di tempo), puoi:

  • presentare opposizione, allegando documentazione che provi la natura strumentale del veicolo;
  • chiedere la rateizzazione del debito, che sospende l’iscrizione del fermo;
  • verificare la legittimità del debito, perché in alcuni casi la cartella è prescritta o viziata.

Cosa succede se il fermo è già stato iscritto?
In questo caso, puoi ancora:

  • chiedere la revoca dimostrando che il veicolo è strumentale all’attività;
  • avviare un ricorso davanti al giudice competente;
  • rateizzare il debito: con il pagamento della prima rata, il fermo può essere sospeso.

Quali prove servono per dimostrare che l’auto è strumentale?
Sono fondamentali:

  • visura camerale con codice attività coerente (es. agente, tecnico, artigiano);
  • documenti che attestino l’utilizzo professionale del mezzo (fatture, contratti, trasferte);
  • dichiarazione sostitutiva in cui si attesta che il veicolo è indispensabile per l’attività.

E se non fai nulla?
Con il fermo attivo, non puoi circolare legalmente, l’auto perde valore commerciale e non può essere venduta o radiata. Inoltre, il debito continuerà ad aumentare con interessi e sanzioni.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in riscossione, fermi amministrativi e tutela del professionista – ti spiega cosa fare in caso di fermo sull’auto strumentale, come bloccarlo o farlo revocare e in che modo possiamo aiutarti a salvare il tuo veicolo e la tua attività.

Hai ricevuto un preavviso o un fermo già iscritto? L’auto è essenziale per il tuo lavoro e vuoi sapere come proteggerti?

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Introduzione

Il fermo amministrativo è un provvedimento cautelare previsto dall’ordinamento fiscale italiano che blocca un veicolo intestato a un debitore per garantire il pagamento di un credito pubblico (tasse, tributi locali, multe ecc.). L’atto viene trascritto nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e impedisce la circolazione, vendita o demolizione dell’auto finché il debito non viene estinto. Va distinto da altre misure (es. sequestro penale, ipoteca immobiliare): resta di proprietà del debitore, ma ne è limitata gravemente la disponibilità.

Chi dispone il fermo. In genere l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER, ex Equitalia) iscrive il fermo per debiti tributari iscritti a ruolo (imposte, contributi previdenziali, bolli auto ecc.). Anche enti locali (Comune, Regione) possono far iscrivere un fermo su delega di AdER per tributi locali (es. TARI, IMU) o sanzioni amministrative gestite da concessionari della riscossione. Infine, il Codice della Strada prevede che le forze di polizia possano disporre il fermo/“sequestro amministrativo” del veicolo in caso di gravi infrazioni (es. circolazione senza assicurazione, guida in stato di ubriachezza).

Quando scatta. Per l’auto del professionista il fermo può partire dopo:

  • Cartella esattoriale tributaria: se il contribuente non paga tasse o imposte (anche bollo o IVA) iscritte a ruolo entro i termini, AdER può notificare un preavviso di fermo (art. 86 DPR 602/1973), dando 30 giorni per mettersi in regola. Decorso tale termine senza pagamento né rateizzazione, AdER iscrive il fermo al PRA sul veicolo del debitore.
  • Multe e sanzioni (Codice Strada): se non paghi le multe e l’accertamento diventa definitivo, la polizia stradale può sottoporre il veicolo a fermo (art. 214 C.d.S.). Anche qui esiste un termine di preavviso (di norma 60 giorni per fare opposizione al Prefetto o al Giudice di Pace).
  • Tributi locali e altri crediti: analogamente, se il Comune o altro ente trasferisce un debito a ruolo (es. TARI, COSAP, multe comunali), anche in questo caso l’Agenzia di riscossione segue la procedura di preavviso e fermo. Nota: per debiti di piccola entità (fino a 1.000 €), la legge impone di attendere almeno 120 giorni dall’invio di uno specifico sollecito prima di iniziare cautelari come il fermo.

Effetti del fermo. Finché il veicolo è soggetto a fermo non può circolare né essere rottamato, ceduto o esportato. Chi lo guida è soggetto a sanzioni fino a circa 8.000 € (art.214, comma 8, C.d.S. per circolazione di veicoli fermati). Il fermo resta annotato al PRA: ciò significa che chiunque consulti la targa vedrà il vincolo, e la vendita dell’auto senza cancellazione del fermo è nulla. Il veicolo può inoltre essere affidato a un custode esterno. Se, alla fine, il debitore paga il dovuto o ottiene un provvedimento favorevole, l’Agenzia deve cancellare il fermo dal PRA. In pratica, non è necessario chiedere esplicitamente la cancellazione: quando il debito viene estinto o un ricorso ha successo, l’AdER provvede di norma a cancellarlo d’ufficio (anche se talvolta conviene sollecitare).

Il veicolo strumentale all’attività professionale

Una circostanza centrale è se il veicolo sia strumentale all’attività lavorativa del professionista. La legge (art.86, co.2, DPR 602/1973) prevede infatti una clausola di non procedibilità: entro 30 giorni dal preavviso il debitore può dimostrare con documenti che l’auto “è strumentale all’attività di impresa o della professione” esercitata. In tal caso l’AdER non iscrive il fermo sul mezzo. Se invece il fermo è stato già iscritto erroneamente, il contribuente potrà chiederne subito la cancellazione. Gli esempi tipici di veicolo strumentale sono camions o furgoni di imprese di trasporto, taxi/NCC, macchinari edili (escavatore) e altri mezzi indispensabili alla produzione di reddito. Diversamente, per una professione intellettuale il mero utilizzo promiscuo dell’auto (per recarsi in studio o per visite) è considerato non indispensabile dalla giurisprudenza più recente: la Cassazione ha infatti stabilito che il semplice utilizzo dell’auto per raggiungere uffici non basta a renderla strumentale.

Per il professionista il risultato pratico è che non è sufficiente dichiarare genericamente che l’auto viene usata per lavoro. Occorre produrre prove concrete: iscrizione del veicolo nel registro dei beni ammortizzabili, fatture di acquisto o manutenzione riferite all’attività, contratti in cui serve il mezzo ecc. ad attestare un “legame stretto” tra auto e produzione di reddito. Recenti pronunce (Cass. nn. 34813/2024 e 7156/2025) hanno ribadito che il debitore deve dimostrare l’indispensabilità del veicolo per la propria attività. Ciò significa dimostrare che senza quell’auto l’attività professionale non potrebbe svolgersi. Ad esempio la Corte ha citato il caso del camion per un’impresa di trasporti o dell’escavatore per un’impresa edile: solo se l’auto serve in modo analogo all’attività svolta può considerarsi strumentale. In altri termini, non basta intestare l’auto alla ditta o dedurne i costi: deve emergere dall’insieme delle risultanze (visura camerale, libri contabili, contratti) che l’uso del mezzo è funzionale e necessario all’attività lavorativa.

Tuttavia, alcune commissioni tributarie (es. CTP Milano 2023, Latina 2021) hanno adottato criteri meno rigorosi, valorizzando il contesto concreto del lavoro. In passato qualche pronuncia (ad es. CTP Reggio Emilia 2019) aveva addirittura richiesto in modo restrittivo l’”indispensabilità” (vedi Casistica 1 sotto). In pratica, se il giudice ha riconosciuto la strumentalità, il fermo va annullato: una recente sentenza CGT ha affermato che “se si tratta di beni mobili registrati, questi non possono essere oggetto di fermo amministrativo quando il contribuente dimostri che è un bene strumentale per lo svolgimento della sua attività”. Il debitore può far valere questo diritto in sede giudiziaria anche dopo l’iscrizione del fermo: sufficiente provare la correlazione tra veicolo e professione (es. depositando visura camerale, certificato di proprietà del veicolo e registro cespiti con l’auto) per ottenere l’annullamento del provvedimento.

Auto intestata a terzi (leasing, comodato, noleggio)

Se l’auto è intestata a terzi (familiari, società, leasing, noleggio), il fermo va valutato diversamente. In linea generale l’Agenzia delle Entrate può iscrivere il fermo solo su veicoli intestati al debitore iscritto a ruolo. Questo significa che un’auto in leasing o noleggio (quindi formalmente di proprietà della società di leasing o noleggiatore) non può essere bloccata da AdER per un debito del professionista utilizzatore. In pratica, veicoli non di proprietà del debitore non rientrano nei beni mobili registrati soggetti a fermo fiscale. Di conseguenza, se il professionista utilizza in comodato o leasing un veicolo non intestato a lui, può segnalare questo fatto all’Agenzia (conformemente al requisito “di proprietà”) e far cancellare il fermo.

Dal punto di vista del Codice della Strada (infrazioni stradali), la situazione è simile: se un’auto presa a noleggio o concessa in comodato circola senza che il proprietario (locatore) lo sapesse, la polizia deve restituirla al legittimo titolare. Per esempio, in caso di guida con patente sospesa la normativa prevede che il veicolo non venga sottoposto a fermo definitivo in capo al conducente (locatario); se è chiaro che ha circolato contro la volontà del proprietario, l’auto viene immediatamente restituita al proprietario stesso. In altre parole, il fermo cd. “automobilistico” (ex art. 214 C.d.S.) non può ledere i diritti del vero proprietario: l’organo di polizia riconsegna subito l’auto al titolare registrato se il conducente non ne aveva il consenso.

Caso di leasing o noleggio: un professionista guida un’auto aziendale presa in leasing o a noleggio (intestata alla società di leasing). Se l’AdER riceve un accertamento intestato a lui, non potrà iscrivere il fermo su quell’auto (non risulta a lui intestata). Anche in caso di fermo disposto dalla polizia per infrazione, l’auto – se è chiaro che appartiene alla società – non resterebbe bloccata in capo al professionista (gli verrà data subito). In sintesi, un veicolo in leasing/noleggio utilizzato dal professionista è tutelato: l’iscrizione del fermo sarebbe illegittima.

Cosa fare dopo il preavviso: opposizione e termini

Alla notifica del preavviso di fermo, il professionista/debitore dispone di 30 giorni per evitare l’iscrizione del fermo. Entro questo termine può pagare il debito o chiedere rateizzazione/sospensione (se prevista), oppure produrre documenti che provino la strumentalità del veicolo (istanza con mod. F2) o la disabilità del proprietario (mod. F3). Se il fermo è ingiusto, è opportuno agire con tempestività: la Cassazione ha recentemente chiarito che il contribuente deve impugnare entro 60 giorni dalla notifica del preavviso di fermo. Trascorso questo termine, anche se il fermo definitivo non è stato ancora notificato, il diritto a ricorrere si estingue. In altri termini, il preavviso è l’atto decisivo da impugnare: se il contribuente non lo contesta in tempo, non avrà una “seconda chance” dopo l’iscrizione.

Ricorsi giurisdizionali: l’opposizione dipende dalla natura del debito sottostante. Se il fermo deriva da cartelle tributarie (fiscali o tributi locali iscritti a ruolo), il ricorso va al giudice tributario (Commissione Tributaria Provinciale) entro 60 giorni dalla notifica del preavviso. Se invece il fermo deriva da sanzioni del Codice della Strada (multe), l’impugnazione è ordinaria: si può ricorrere al Prefetto (art.203 C.d.S.) entro 60 giorni dalla notifica del verbale di fermo, oppure al Giudice di Pace entro 30 giorni (art.205 C.d.S.), in alternativa. Anche la Cassazione ha confermato che l’opposizione all’iscrizione del fermo di violazioni stradali rientra nella competenza del Giudice di Pace (entro i limiti di valore di legge).

Tempistiche chiave:

  • Entro 30 giorni dal preavviso: pagare o dimostrare strumentalità/disabilità per bloccare il fermo (mod. F2/F3).
  • Entro 60 giorni dal preavviso: se il fermo non viene ritirato, va proposto ricorso al giudice competente. Per debito tributario, ricorso in Commissione Tributaria; per cartella multe o fermo richiesto da ente locale, giudice di pace (o tribunale ordinario). Per provvedimenti di fermo eseguiti da agenti di polizia, ricorso al Prefetto entro 60 gg (oppure al Giudice di Pace entro 30 gg in alternativa).
  • Prescrizione del debito: il fermo dipende dalla esigibilità del credito. Se l’imposta/sanzione si è prescritta, il fermo è illegittimo e il debitore può impugnare l’atto invocando la prescrizione.

In sede di opposizione occorre dimostrare i vizi dell’atto: ad esempio il mancato pagamento o l’errore nel conteggio, la prescrizione, la notifica irregolare della cartella/verbale o del preavviso. Se il giudice accoglie il ricorso, il fermo viene revocato e annotato nel PRA lo sblocco del veicolo.

Cancellazione del fermo e altre soluzioni

Se il fermo è già iscritto e non si è riusciti a evitarlo, le opzioni per il professionista includono:

  • Pagamento integrale: la strada più diretta. Una volta pagato tutto il dovuto (o rateizzato regolarmente), l’Agenzia è tenuta a cancellare il fermo.
  • Accordo o dilazione: chiedere la rateizzazione del debito (fino a 72 rate per somme >120 €). La domanda (online o presso AdER) sospende l’esecuzione del fermo già iscritto fino al rimborso del piano.
  • Opposizione giudiziaria: come visto, se si accerta che il fermo è illegittimo (debito non dovuto, prescrizione, mancata notifica, strumentalità provata ecc.), il giudice ordina la cancellazione del vincolo.
  • Accertamenti emessi dall’ente locale: se il fermo riguarda tributi comunali (es. TARI), si può chiedere in autotutela al Comune la verifica della legittimità, oppure proporre ricorso al giudice tributario avverso la cartella.

Domande e risposte (FAQ):

  • Il fermo si prescrive? No, il fermo in sé non si prescrive, ma se si prescrive il credito sottostante, il vincolo va tolto (viene riconosciuto il difetto di giuridicità dell’atto). In tal caso il contribuente può opporsi chiedendo accertamento negativo del credito.
  • Posso vendere l’auto fermata? No: la vendita dopo l’iscrizione del fermo è nulla. Solo prima del vincolo è possibile alienare il veicolo.
  • Quali sanzioni rischio se uso l’auto nonostante il fermo? Chi circola con veicolo fermato va incontro a sanzioni fino a 7.937 € e confisca dell’auto.
  • Il decreto del fare (DL 69/2013) cos’ha cambiato? Ha introdotto (art.52, co.1 lett. m-bis) l’esenzione automatica del fermo per veicoli strumentali: di fatto ha dato rango di legge alla possibilità di utilizzare il mod. F2 per evitare il fermo.
  • E se l’auto è intestata a mio coniuge o familiare? Se è a nome loro ma strumentale alla tua attività e risultano ben di famiglia, in alcuni casi si può eccepire la responsabilità limitata (per esempio presentando dichiarazioni che provano l’uso professionale); tuttavia la legge parla di “intestatario”. Di norma un veicolo non del debitore non dovrebbe essere fermato per debiti suoi, salvo eccezioni soggettive (es. famigliari ditte individuali).

Tabelle riepilogative

Situazione / DebitoAutorità procedenteRimedi per il debitoreProcedura di opposizione
Debito tributario (cartella fiscal)Agenzia Entrate/Riscossione – AdER– Pagamento integrale o rateizzato– Istanza di strumentalità (mod. F2)– Opposizione in Commissione Tributaria– Ricorso davanti alla CTP competente entro 60 gg dal preavviso
Tributi locali (TARI, IMU ecc.)Agente riscossione su delega Ente localeStesse opzioni del tributo (come sopra)Ricorso in Commissione Tributaria provinciale entro 60 gg dal preavviso (o dal decreto ingiuntivo)
Contravvenzioni/ multe (cartelle)AdER (cartella da multa) o Polizia StradalePagamento/sospensione; opposizione per errori; dimostrazione strumentalità– Ricorso al Prefetto entro 60 gg (art.203 C.d.S.)– oppure al Giudice di Pace entro 30 gg (art.205 C.d.S.)
Veicolo in leasing/comodato– (Non intestato al debitore)Segnalare l’estraneità di proprietà: il fermo va cancellatoNei casi anomali, segnalare al Prefetto o proporre ricorso civile per tutela del possesso secondo art. 948 c.c.
Proc. Prefettizia (fermo ex art.214 CdS)Polizia Municipale/Carabinieri– Pagamento ammenda o sospensione patente (se previsto)– Ricorso al Prefetto– Ricorso al Prefetto (art.203 C.d.S.) entro 60 gg– In alternativa, opposizione al Giudice di Pace entro 30 gg

Casi pratici

  • Caso 1: Il commercialista Rossi riceve un preavviso di fermo per un debito fiscale di 15.000 € e la sua auto è intestata alla sua ditta. L’auto viene usata principalmente per recarsi dai clienti. Rossi può subito presentare (entro 30 gg) istanza con mod. F2 dimostrando che il veicolo è inserito nel bilancio aziendale come bene ammortizzato. Se l’Agenzia rifiuta, dovrà impugnare il preavviso davanti alla Commissione Tributaria entro 60 gg, chiedendo accertamento dell’errato presupposto (il fermo illegittimo per bene strumentale). Fino a quell’esito, può anche tentare di rateizzare il debito (che sospende il fermo).
  • Caso 2: L’avvocato Bianchi utilizza un’auto di lusso intestata alla moglie solo occasionalmente per lavoro. L’Agenzia gli notifica un fermo su quell’auto per un suo debito di professione. Qui si evidenzia l’uso promiscuo: secondo la Cassazione, recarsi in studio in auto privata non è prova di strumentalità. Se Bianchi vuole evitarlo, deve dimostrare con fatture e ordini l’uso indispensabile dell’auto (es. in assenza di altre soluzioni di trasporto). In passato una CTP (Reggio Emilia) negò tale strumentalità in un caso simile. Se non riesce e il fermo viene iscritto, potrà agire a tutela dimostrando (ad esempio) che l’auto compare nel registro dei beni ammortizzabili dello studio.
  • Caso 3: Il titolare di una partita IVA guida un’automobile presa in leasing. AdER, per errore, iscrive comunque il fermo sul veicolo. In questo caso l’auto non è di sua proprietà, per cui il fermo è illegittimo ab origine. Dovrà informare l’ufficio (inviare documentazione del contratto di leasing) e chiedere la cancellazione immediata. Se il fermo fosse stato già annotato al PRA, potrà farlo rimuovere dimostrando che il bene non rientra nei suoi patrimoni. In nessun caso potrà essere costretto a pagare con un bene di terzi.
  • Caso 4: Il professionista Verdi utilizza un’auto in comodato dal padre. Riceve un preavviso di fermo per una cartella di TARI insoluta. Anche qui il veicolo non è suo. Può far valere che «i beni di terzi non possono essere aggrediti»: l’auto deve restare all’avente titolo (padre). Se l’AdER ha comunque iscritto il fermo, Verdi dovrà chiedere la cancellazione mostrando la situazione di comodato. In parallelo potrebbe fare opposizione alla cartella tributarista (in Commissione) sostenendo il difetto di legittimazione passiva.

Fonti normative e giurisprudenziali

La disciplina principale è contenuta nel DPR 602/1973 (art. 86, comma 2 per i veicoli strumentali). Rilevanti anche: Codice della Strada (art. 214 ss. per fermi eseguiti dalla polizia), art. 203-205 C.d.S. (ricorsi al Prefetto/GdP), e L. 228/2012 (art.1, c.544 sulla soglia di €1.000). Fra le pronunce chiave si segnala Cass. civ. n. 6790/2024 (ferm complexità dell’opposizione, competenza del Giudice di Pace) e Cass. n. 10820/2024 (termine di 60 giorni per impugnare il preavviso di fermo). Di recente la Cassazione (ord. n. 34813/2024 e 7156/2025) ha chiarito la nozione di strumentalità del veicolo. Importanti sono anche decisioni di merito: ad es. CTP Salerno n.3444/2024 che ha annullato il fermo per veicolo strumentale, e CTP Reggio Emilia 323/02/2019 che invece ha ritenuto illegittima la strumentalità di un’auto non indispensabile. In prassi l’Agenzia Entrate-Riscossione fornisce istruzioni via circolari e guide (cfr. volantino e sito ADE) sul modello F2/F3 da usare per le istanze, nonché sulle tempistiche.

Fonti: DPR 602/1973 art.86; D.lgs. 285/1992 (Codice Strada) art.214 e art.203 ss.; Cass. 14/3/2024 n.6790; Cass. 17/4/2024 n.10820; Cass. SS.UU. 34813/2024 e 7156/2025; CTP Reggio Emilia 323/02/2019; CGT Salerno 3444/2024; Agenzia Entrate-Riscossione (guide operative); prassi amministrative e dottrina specializzata.

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