Hai ricevuto una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate e non sai se si tratta di un semplice avviso bonario o di un vero e proprio avviso di accertamento? Ti stai chiedendo quali sono le differenze, cosa comportano e come devi reagire in ciascun caso?
Molti contribuenti confondono questi due atti, ma la differenza è fondamentale: uno ti offre la possibilità di rimediare senza sanzioni pesanti, l’altro può portare a un contenzioso e, se ignorato, a una cartella esattoriale o a un pignoramento.
Ecco cosa cambia davvero tra avviso bonario e avviso di accertamento.
Cos’è l’avviso bonario?
L’avviso bonario è una comunicazione amichevole e non ancora definitiva che segnala delle irregolarità emerse da controlli automatici o formali sulla tua dichiarazione dei redditi, IVA o altri tributi. Ti viene inviato per invogliarti a pagare spontaneamente, con sanzioni ridotte e senza ulteriori conseguenze, se saldi entro i termini indicati.
In pratica: è un’occasione per mettere tutto in regola a costi contenuti, evitando accertamenti veri e propri.
Cos’è invece l’avviso di accertamento?
L’avviso di accertamento è un atto formale e definitivo con cui l’Agenzia delle Entrate contesta un debito fiscale già ritenuto certo. Ha valore esecutivo: se non viene impugnato entro 60 giorni, diventa definitivo e può portare direttamente alla riscossione forzata, senza ulteriori passaggi.
Contiene sanzioni più elevate, interessi e – in certi casi – anche le motivazioni che giustificano la rettifica della dichiarazione o l’imposizione d’ufficio.
Cosa cambia nei tempi di reazione?
Con l’avviso bonario hai più margine: se paghi subito, ottieni uno sconto sulle sanzioni. Se invece ricevi un avviso di accertamento, i tempi sono strettissimi: 60 giorni per fare ricorso, oppure in alternativa puoi tentare l’accertamento con adesione per trattare l’importo.
Si possono entrambi impugnare?
L’avviso bonario non è impugnabile, perché è solo una proposta. Puoi ignorarlo, ma a tuo rischio: se non paghi, seguirà l’avviso di accertamento.
L’avviso di accertamento, invece, è impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria entro 60 giorni dalla notifica.
Qual è il rischio se si ignorano entrambi?
Ignorare l’avviso bonario porta alla perdita degli sconti e all’avvio di un procedimento più severo. Ignorare l’avviso di accertamento significa farlo diventare definitivo, con possibilità per il Fisco di procedere direttamente con il pignoramento.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in contenzioso tributario e difesa fiscale – ti spiega le differenze concrete tra avviso bonario e avviso di accertamento, quando conviene pagare, impugnare o trattare e cosa possiamo fare per proteggerti da errori, sanzioni e riscossioni aggressive.
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Introduzione
L’avviso bonario e l’avviso di accertamento sono due atti ricorrenti nell’ambito del contenzioso tributario italiano, ma rispondono a finalità e modalità differenti. L’avviso bonario – disciplinato dagli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n.600/1973 (per le imposte dirette) e dall’art. 54-bis del D.P.R. n.633/1972 (per l’IVA) – è un comunicato di regolarizzazione “amichevole” che l’Amministrazione finanziaria invia quando, a seguito di controlli automatici o formali, emergono discordanze tra quanto dichiarato dal contribuente e i dati incrociati dall’Agenzia delle Entrate. L’avviso bonario invita il contribuente a correggere l’errore entro 60 giorni, con il vantaggio di pagare sanzioni ridotte (tipicamente un terzo del 30%, cioè il 10% in caso di controllo automatico, o il 20% in caso di controllo formale).
Al contrario, l’avviso di accertamento è un atto formale di imposizione tributaria (atto impositivo) con il quale l’Amministrazione determina definitivamente imponibile e imposte dovute. È utilizzato quando emerge “nuova” materia imponibile non dichiarata o comunque non coperta da versamenti dovuti. L’avviso di accertamento è un documento motivato, firmato dal responsabile dell’ufficio o suo delegato, e contiene il calcolo dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi. Esso deve essere notificato al contribuente, che può impugnarlo entro 60 giorni. In assenza di impugnazione o pagamento, diventa titolo esecutivo (accertamento esecutivo) e dà luogo all’iscrizione a ruolo.
Nelle sezioni seguenti descriviamo natura, contenuto, termini e conseguenze di ciascun atto, illustrando le differenze sostanziali e procedurali. In particolare tratteremo i casi relativi sia alle imposte dirette (IRPEF, IRES) sia a quelle indirette (IVA), facendo riferimento a fonti normative e giurisprudenziali aggiornate al 2025 e suggerendo strategie difensive dal punto di vista del contribuente (debitor).
1. Avviso bonario: natura e caratteristiche
- Definizione e finalità: L’avviso bonario è un atto informale (o comunicazione) con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente una irregolarità riscontrata nelle dichiarazioni o nei versamenti. Nasce da controlli automatici o formali che evidenziano discrepanze tra quanto dichiarato e quanto risulta pagato. L’obiettivo è prevenire errori ripetuti consentendo una correzione volontaria prima dell’iscrizione a ruolo. In pratica, è un’occasione di “ravvedimento” prima dell’atto coattivo. Il contribuente ha dunque la possibilità di versare l’imposta contestata con sanzioni ridotte (di regola pari al 10% del tributo dovuto, anziché il 30% ordinario) se paga entro 30 giorni. L’avviso bonario può riguardare diverse imposte (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, ecc.). Se non viene pagato entro il termine, il debito viene iscritto a ruolo con sanzioni piene (30%) e interessi.
- Normativa di riferimento: Ai fini delle imposte dirette, l’avviso bonario trova base nell’art. 36-bis del D.P.R. n.600/1973, che prevede al comma 3 la comunicazione preventiva al contribuente quando dai controlli emerge una maggiore imposta. Per l’IVA, analogamente, l’art. 54-bis del D.P.R. n.633/1972 stabilisce che i risultati delle verifiche automatiche sono comunicati al contribuente per consentire la regolarizzazione entro sessanta giorni. Tali disposizioni sono state recentemente aggiornate (in particolare con il D.Lgs. n.108/2024) ma confermano il principio della comunicazione preventiva nei casi di discordanze. Inoltre, lo Statuto del contribuente (L. 212/2000, art.6, comma 5) obbliga l’Amministrazione a richiedere chiarimenti quando esistono «incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione».
- Contenuto e struttura: L’avviso bonario non è un atto impositivo formale e non deve riportare il calcolo analitico del debito (né è richiesto doppia sottoscrizione). Solitamente contiene l’elenco delle voci soggette a verifica, l’ammontare delle differenze riscontrate, il tributo aggiuntivo dovuto (o il minor rimborso), e gli interessi. Al contribuente può essere inviato un modulo F24 precompilato per versare quanto indicato. Il documento ha natura di mero invito alla regolarizzazione e non costituisce titolo esecutivo. Dal punto di vista giuridico, infatti, l’avviso bonario è impugnabile in via facoltativa davanti al giudice tributario (come confermato dalla Cassazione, ad es. con l’ordinanza n.3466/2021); tuttavia la prassi consiglia generalmente di non impugnarlo prima di ricevere l’atto esecutivo, poiché tale ricorso non sospende né impedisce l’emissione di cartelle di pagamento. Il contribuente può comunque presentare istanze di rettifica o autotutela entro 30 giorni dall’avviso bonario, allegando la documentazione giustificativa; se respinta, dovrà impugnare l’eventuale cartella entro 60 giorni dalla notifica.
- Efficacia ai fini prescrizionali: L’avviso bonario, essendo atto non impositivo e informale, non interrompe la prescrizione del credito tributario. L’unico effetto è di fissare il termine di 60 giorni (tre mesi) entro i quali il contribuente può reagire. Se non si procede alla regolarizzazione, l’agente della riscossione iscrive il debito a ruolo al termine del periodo, e a partire da tale iscrizione scatteranno i termini ordinari di decadenza e prescrizione per l’azione riscossoria. In sintesi, l’avviso bonario è un tentativo di composizione bonaria senza generare un nuovo termine legale, ma condiziona il procedimento (limitando le sanzioni e dando avviso dell’irregolarità).
2. Avviso di accertamento: natura e caratteristiche
- Definizione e finalità: L’avviso di accertamento è l’atto tipico di imposizione tributaria previsto dall’ordinamento. Con esso l’Amministrazione comunica ufficialmente al contribuente l’esistenza di elementi imponibili non dichiarati o inferiori rispetto alla realtà e calcola le imposte supplementari dovute. Nasce da attività di accertamento sostanziale – controlli documentali, ispezioni, verifiche contabili, selezioni mirate, verifica sostituti d’imposta – non da controlli automatici semplici. È un atto impositivo motivato: deve indicare la base imponibile, le aliquote applicate, le imposte calcolate (lordo e netto delle detrazioni e crediti), nonché la motivazione giuridica e fattuale che spiega come si è arrivati alla rettifica. Deve essere sottoscritto da un dirigente dell’Amministrazione finanziaria. L’avviso di accertamento dà origine a un debito tributario immediatamente esecutivo una volta divenuto definitivo.
- Normativa di riferimento: Per le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) è disciplinato dagli artt. 42 e seguenti del D.P.R. n.600/1973. In particolare, l’art. 42 impone che l’avviso di accertamento «sia sottoscritto dal capo dell’ufficio o delegato» e contenga l’indicazione dell’imponibile, delle aliquote, delle imposte, nonché una motivazione comprensiva dei criteri adottati (compresi eventuali metodi induttivi o sintetici). L’avviso è nullo se manca la firma autografa, i dati richiesti o la motivazione. Per l’IVA l’avviso di accertamento segue le regole generali del processo di liquidazione dell’imposta e si basa sulle verifiche eseguite (anche qui il legislatore riconosce la possibilità di «mini liquidazioni» con comunicazione preventiva, ma l’avviso di accertamento IVA segue analoghi requisiti di forma quando occorre recuperare imponibili sottratti).
- Contenuto e termini: L’avviso di accertamento elenca i maggiori imponibili accertati, applica le sanzioni ordinarie (di regola il 30% delle imposte evase, salvo riduzioni), e calcola gli interessi di mora. Deve essere notificato al contribuente secondo le regole di notifica degli atti tributari. Dal momento della notifica decorre il termine di 60 giorni per il ricorso in commissione tributaria (Termine caducatorio). In quei 60 giorni il contribuente può impugnare l’atto oppure chiedere rateazione del debito (il pagamento può essere dilazionato come previsto dalle norme di riscossione coattiva). L’avviso di accertamento è quindi un atto definitivo, a differenza dell’avviso bonario. Una volta trascorso il termine di impugnazione, se nessun ricorso è stato proposto, l’atto si perfeziona e l’iso deve incassare.
- Altre caratteristiche: L’avviso di accertamento è un atto avente efficacia di iscrizione a ruolo (“accertamento esecutivo”) qualora vi venga allegata anche l’intimazione di pagamento di cui all’art. 25 del D.P.R. n.602/1973. In tale caso, in mancanza di impugnazione il fisco può procedere immediatamente all’iscrizione e riscossione. Rispetto all’avviso bonario, l’accertamento non prevede sanzioni ridotte: la sanzione minima resta quella ordinaria (30% dei tributi evasi) a meno di diverse norme (es. ravvedimento successivo al processo verbale). Infine, l’avviso di accertamento interrompe la prescrizione del credito tributario poiché è atto idoneo a determinare il carico (art. 2943 c.c.).
3. Differenze sostanziali e procedurali
Di seguito si riassumono le principali differenze tra avviso bonario e avviso di accertamento. Una sintesi comparativa è riportata anche nella tabella più avanti.
- Natura giuridica: L’avviso bonario è un atto endoprocedimentale informale, volto alla regolarizzazione spontanea: non è un atto impositivo definitivo né titolabile per la riscossione. Al contrario, l’avviso di accertamento è un atto impositivo formale, con effetto di accertare e stabilire l’obbligo tributario.
- Presupposto e scopo: L’avviso bonario si attiva quando dai controlli (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73, art. 54-bis DPR 633/72) emerge una differenza formale o un errore nella dichiarazione. Serve a far conoscere la discrepanza e permette al contribuente di correggere senza sanzioni maggiori. L’avviso di accertamento si emette invece quando l’amministrazione scopre elementi tassabili nuovi o omissioni (redditi non dichiarati, IVA non versata, ecc.) dopo attività di verifica: ha la finalità di recuperare tali imposte con sanzioni ordinarie.
- Contenuto: L’avviso bonario indica semplicemente la natura dell’anomalia e l’importo richiesto, senza dover motivare dettagliatamente (non serve citare la norma di riferimento né tutta la ragion d’imposizione). L’avviso di accertamento deve invece esporre chiaramente l’intero percorso logico-giuridico (dati imponibili, aliquote, deduzioni disconosciute, metodi usati). La mancanza di motivazione o dei dati essenziali rende l’accertamento nullo, mentre l’avviso bonario non è soggetto a tali requisiti di forma rigorosi.
- Termini di impugnazione: L’avviso bonario non prevede un termine di decadenza per essere “impugnato” in sé: esso è infatti facoltativamente impugnabile ma non deve (normativamente) essere challenge immediatamente. Il contribuente può tuttavia inserirlo in un giudizio futuro (ad es. contestando la cartella). L’avviso di accertamento, invece, fissa esplicitamente il termine di 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso tributario.
- Effetti sulla prescrizione: L’avviso bonario non interrompe la prescrizione del credito tributario (non è atto conclusivo dell’accertamento). Al contrario, l’avviso di accertamento interrompe i termini prescrizionali dal momento della notifica. Pertanto, l’Agenzia deve inserire il debito a ruolo entro il termine di prescrizione rimasto valido.
- Interruzione prescrizione e obbligo di comunicazione: In base all’art.6, comma 5, dello Statuto del contribuente (L.212/2000), l’avviso bonario è obbligatorio solo se esistono incertezze rilevanti della dichiarazione o maggiori imposte accertate. Se invece l’ufficio riscontra semplicemente un omesso versamento del dichiarato (ad esempio mancato versamento dell’IVA o dell’acconto IRPEF già calcolato), non sussiste l’obbligo dell’avviso bonario. In tal caso l’iscrizione a ruolo può procedere subito, come conferma la Cassazione (Cass. n.5981/2024) e l’Agenzia Entrate.
- Sanzioni e agevolazioni: Se il contribuente regolarizza con l’avviso bonario, usufruisce di sanzioni ridotte (10% per controllo automatico, 20% per formale). In caso di mancato pagamento, la sanzione sale al 30% ordinario (oltre a interessi). L’avviso di accertamento, al contrario, prevede immediatamente la sanzione ordinaria (salvo benefici di ravvedimento); non c’è alcuna “riduzione” prevista per pagamento spontaneo dopo la notifica dell’avviso.
- Notifica e formalità: L’avviso bonario può essere trasmesso con modalità semplificate (spesso in via telematica o per email certificate) e non necessita di doppia firma. L’avviso di accertamento deve essere notificato con le forme legali (r.a.r.) e recare la firma autografa del responsabile. L’assenza di firma o allegati richiesti (calcolo, documenti) determina la nullità dell’avviso di accertamento.
Le differenze sono riassunte nella tabella seguente:
Caratteristica | Avviso bonario | Avviso di accertamento |
---|---|---|
Normativa | DPR 600/73, art.36-bis e 36-ter; DPR 633/72 art.54-bis; Statuto (L.212/2000, art.6 comma 5) | DPR 600/73, art.42-43; DPR 633/72 (generale); Statuto (L.212/2000, art.7 motivazione) |
Finalità | Comunicazione preventiva di errori o omissioni formali nelle dichiarazioni | Determinare imponibile non dichiarato o maggiori imposte dovute |
Natura giuridica | Atto informale o comunicazione interna (non titolo esecutivo) | Atto impositivo formale, titolo esecutivo (se notificato con intimazione) |
Contenuto | Sommario: tipo di errore, importo richiesto, F24 precompilato (no motivazione legale completa) | Dettagliato: base imponibile, aliquote, imposte, motivazione giuridica |
Sanzioni | Ridotte: 10% (controllo automatico) o 20% (controllo formale) se pagato entro 30 gg; 30% se non pagato | Piena: 30% (salvo ravvedimento); il pagamento tempestivo dell’avviso non prevede riduzioni particolari (a differenza del ravvedimento) |
Termine di regolarizzazione | 30 giorni (fascia di 60 gg per fornire chiarimenti) per pagare l’importo con sanzioni ridotte; altrimenti iscrizione a ruolo | 60 giorni per impugnare; la riscossione può essere differita (ad es. rateizzazione cartella) |
Impugnabilità | Facoltativamente impugnabile (giudice tributario), ma il ricorso non sospende la riscossione | Impugnabile (ricorso tributario obbligatorio entro 60 gg) |
Effetti sulla prescrizione | Non interrompe la prescrizione del credito (è mera informativa) | Interrompe la prescrizione dall’atto esecutivo/notifica |
Obbligo di notifica preventiva (statuto) | Necessario solo se errori sostanziali di dichiarazione; non obbligatorio se la posizione dichiarativa è regolare ma mancato versamento | Non applicabile (è atto finale dell’accertamento) |
4. Strumenti di tutela e strategie difensive per il contribuente
Dal punto di vista del debitore, è fondamentale sapere come reagire a un avviso bonario o a un accertamento. Le strategie possono differire a seconda dell’atto:
- In caso di avviso bonario: il contribuente deve innanzitutto verificare la fondatezza della contestazione. Può:
- Pagare entro 30 giorni (utilizzando l’F24 allegato) per chiudere subito la questione con sanzioni ridotte (10% o 20% a seconda del caso). Eventualmente può chiedere rateazione fino a 8 (o 20) rate trimestrali se l’importo supera i 5.000€. Questo annulla ogni mora ulteriore sul tributo specifico.
- Presentare istanza di rettifica o chiarimenti entro 60 giorni dall’avviso: mediante accesso all’ufficio o istanza online, allegando documenti che dimostrano l’errore da parte dell’Agenzia o la corretta applicazione delle norme. Se l’ufficio riconosce l’errore, il bonario viene annullato.
- Opporsi solo sulla cartella: molti contribuenti, in caso di dubbi sulla richiesta, possono decidere di non pagare subito l’avviso bonario e attendere la notifica della cartella di pagamento (atto esecutivo). In questo modo si potrà contestare direttamente l’atto finale. Attenzione: se non si agisce subito, il ruolo verrà comunque iscritto (con sanzione piena) e bisogna ricorrere entro 60 giorni dalla cartella. Recenti pronunce di Cassazione (es. ord. 2092/2025) confermano infatti che il ricorso contro l’avviso bonario non impedisce alla riscossione di notificare la cartella, e che appellare la cartella rende inammissibile il ricorso al bonario per sopravvenuta carenza d’interesse. In sintesi, sfidare subito l’avviso bonario può ritardare la difesa, mentre impugnare la cartella finale è sempre necessario per evitare la convalida del debito.
- In caso di avviso di accertamento: l’atto essendo impositivo segue la procedura ordinaria di contenzioso. Le difese includono:
- Controllo formale dell’atto: verificare che l’avviso sia valido. Controllare la sottoscrizione del dirigente (art.42 DPR 600/73), la presenza di tutti i dati prescritti (imponibili, aliquote, aliquote, motivazione), e che i conteggi siano corretti. Eventuali vizi formali (mancata firma, errori di calcolo, motivazione insufficiente) possono costituire cause di nullità o annullabilità dell’atto.
- Termini di decadenza: verificare che l’Agenzia abbia operato entro i termini di decadenza previsti (di norma 5 anni dall’anno di imposta per IRPEF/IRES; 4 anni per IVA; terminii specifici per registri, successioni, ecc.), in base agli artt.42 e 43 del TUIR e alle specifiche leggi. Se la prescrizione/decadenza è maturata, l’avviso è nullo.
- Giudizio tributario: depositare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica. Nel ricorso si possono contestare sia i fatti (ad es. redditi non dovuti, pagamenti già effettuati) sia i vizi di diritto. È consigliabile allegare tutta la documentazione utile (dichiarazioni, quietanze, perizie, ecc.). Durante il giudizio, l’accertamento non è bloccato, ma se il contribuente ha diritto verrà rimborsato in caso di vittoria.
- Autotutela e ravvedimento: prima di ricorrere, si può valutare una istanza di autotutela (art.2 D.Lgs. 546/1992) se emergono errori palesi, chiedendo la revoca o rettifica dell’atto da parte dell’Agenzia. In alternativa, se si decide di pagare (anche per usufruire di sgravi su interessi o dilazioni), è possibile ricorrere comunque o chiedere applicazione del ravvedimento operoso (qualora previsto).
- Rateizzazione e dilazione: se il debito è ingente, si può richiedere la rateazione del ruolo o attendere strumenti straordinari (es. definizioni agevolate, ristrutturazione del debito) previsti dall’Amministrazione.
- Consulenza professionale: vista la complessità, è spesso opportuno farsi assistere da un professionista (commercialista o avvocato tributarista) per valutare la migliore linea difensiva e calcolare correttamente il debito.
In ogni caso, il contribuente deve agire tempestivamente. Ignorare un avviso bonario o un avviso di accertamento comporta iscrizione a ruolo e azioni esecutive (fermi, pignoramenti). Se notificata, la cartella va impugnata nei termini oppure pagata (con eventuali sanatorie) per evitare conseguenze gravi.
5. Scenari pratici (simulazioni)
Per chiarire le differenze nei diversi contesti, ecco alcuni esempi pratici:
- Professionista (IRPEF+IVA) – Il commercialista X presenta la dichiarazione IVA, ma dimentica di indicare un incasso su cui ha già fatturato. L’Agenzia, con controllo automatico (art.54-bis), scopre la differenza di 5.000€ e invia un avviso bonario: nel documento X legge che deve versare 5.000€ di IVA non versata, più interessi e sanzione ridotta del 10% (500€). X può decidere di pagare subito €5.500 per chiudere. Se invece sospetta un errore da parte dell’ufficio (ad es. l’incasso è stato già versato in altro modo), può contestare chiedendo chiarimenti. Se non paga, dopo 30 giorni riceverà una cartella con l’intero debito (€5.000 + 30% = €1.500 di sanzioni + interessi), e potrà ricorrere.
- PMI (IRES) – L’azienda Y dichiara €100.000 di ricavi imponibili, ma l’ufficio trova (dopo un accertamento sostanziale) €20.000 di fatture omesse. In questo caso l’Agenzia emette un avviso di accertamento, calcolando imposta aggiuntiva su €120.000 (es. €4.400 di IRES supplementare), più sanzioni e interessi. Non esiste alcuna “lettera bonaria” in questo caso perché l’imposta è nuova. Y può impugnare l’accertamento entro 60 giorni (contestando le motivazioni o le cifre), oppure pagare per scongiurare la riscossione coattiva. L’entità del debito rende necessaria una difesa (verifica dei motivi e termini di decadenza).
- Imprenditore individuale (IVA) – Z è titolare di un’azienda individuale che versa trimestralmente IVA. In sede di controllo annuale ex art.54-bis, l’Agenzia riscontra che Z ha dimenticato di versare l’IVA di un trimestre (ammontare €3.000 dichiarato, €0 versato). Viene inviato un avviso bonario per €3.000 + 10% di sanzione ridotta (300€). Z può regolarizzare con €3.300 entro 30 giorni, oppure chiedere la rateizzazione. Se non lo fa, il debito passa a ruolo con €900 di sanzione.
- Lavoratore autonomo senza partita IVA (IRPEF) – T per errore non versa l’IRPEF netta dovuta su un reddito di lavoro autonomo (€2.000). Il sistema di controllo incrocia le ritenute versate e nota il mancato pagamento. Poiché non è stata omessa dichiarazione, l’amministrazione può applicare la procedura di controllo automatico (36-bis). Se il caso ricade tra quelli in cui non serve bonario (omesso versamento del dichiarato), T potrebbe ricevere direttamente la cartella con €2.000 + 30% senza avviso bonario, come chiarito da Cass. n.5981/2024.
Questi esempi illustrano come: (i) l’avviso bonario compare in genere solo quando l’errore è rintracciabile nei dati dichiarativi (e allora conviene pagare la sanzione ridotta); (ii) l’avviso di accertamento interviene quando serve recuperare imposte non dichiarate. In ogni caso il contribuente deve esaminare le cifre, valutare l’opportunità del pagamento ridotto o prepararsi a contestare l’atto successivo.
6. FAQ (Domande frequenti)
- D1. Che cos’è esattamente l’avviso bonario e quando lo ricevo?
L’avviso bonario è una comunicazione preventiva inviata dall’Agenzia delle Entrate in caso di discordanze riscontrate nella tua dichiarazione fiscale (IRPEF, IRES, IVA, ecc.) o nei versamenti. Viene emesso quando dai controlli risulta che devi imposte aggiuntive o hai qualche dato errato. Lo scopo è di farti regolarizzare la posizione in modo facile (versando subito con sanzioni ridotte) invece di passare direttamente all’azione coattiva. - D2. Qual è la differenza tra avviso bonario e cartella di pagamento?
L’avviso bonario non è una cartella: è solo un invito alla regolarizzazione, senza efficacia esecutiva. La cartella di pagamento (dopo l’avviso bonario) è un provvedimento esecutivo che iscrive il debito a ruolo. In pratica, l’avviso bonario è facoltativo e consente di evitare sanzioni maggiori, mentre la cartella è definitiva e va pagata o impugnata entro 60 giorni come atto tipico. - D3. L’avviso bonario è obbligatorio prima dell’accertamento?
No, non sempre. È previsto solo quando emergono errori significativi nella dichiarazione (maggiori imposte liquide). Se invece il contribuente ha semplicemente dimenticato di versare quanto già dichiarato (omesso pagamento), l’Amministrazione non deve inviarti l’avviso bonario e può iscrivere subito a ruolo la cartella. Questo è l’orientamento confermato anche dalla Cassazione. - D4. Cosa succede se pago l’avviso bonario?
Se versi quanto richiesto entro i termini (di solito 30 giorni dalla notifica), il debito si estingue con sanzione ridotta (generalmente il 10% anziché il 30%). Dopo il pagamento non arriverà alcuna cartella per lo stesso importo. È spesso la soluzione più rapida per chi ammette l’errore. Puoi anche dilazionare il pagamento in rate trimestrali se l’importo supera €5.000. - D5. Cosa succede se ignoro l’avviso bonario e non pago?
Se non paghi entro i 30 giorni, l’Agenzia iscrive il debito a ruolo con sanzione piena (30% + interessi). A quel punto riceverai la cartella di pagamento coattiva, contro cui potrai finalmente proporre ricorso in Commissione Tributaria entro 60 giorni. - D6. Posso impugnare l’avviso bonario?
Sì, è considerato facoltativamente impugnabile. La Cassazione ha chiarito che l’avviso bonario costituisce un atto autonomo impugnabile in giudizio (se contiene una pretesa chiara). Tuttavia, di norma non conviene farlo subito, perché – come affermato da Cassazione – impugnare l’avviso bonario non impedisce comunque che la cartella di pagamento venga emessa; e se poi impugni la cartella, il ricorso all’avviso bonario diventa inammissibile per mancanza di interesse. In pratica, più utile è attendere la cartella e contestarla direttamente. - D7. Quali sanzioni devo pagare con l’avviso bonario?
Dipende dal tipo di controllo. Per i controlli automatizzati l’avviso bonario prevede il pagamento di una sanzione ridotta al 10% del tributo dovuto (un terzo del 30%). Se invece l’irregolarità viene da un controllo formale (art.36-ter DPR 600/73), la sanzione è ridotta al 20% (due terzi del 30%). Questo beneficio vale solo se versi entro 30 giorni. In caso di mancato pagamento, scatterà la sanzione piena del 30%. - D8. Quanti giorni ho per fare ricorso contro un avviso di accertamento?
Contro l’avviso di accertamento devi proporre ricorso tributario entro 60 giorni dalla notifica. Non esistono altri termini più lunghi: decorso il termine non potrai più contestare l’atto. Durante quei 60 giorni puoi anche chiedere rateazione, che però non sposta la scadenza dell’impugnazione. - D9. L’avviso bonario interrompe la prescrizione del tributo?
No. L’avviso bonario non ha natura di atto conclusivo dell’accertamento e quindi non interrompe i termini prescrizionali. La prescrizione decorre regolarmente fino all’iscrizione a ruolo o alla notifica dell’accertamento (atto conclusivo), che invece interrompe la prescrizione. - D10. Dove trovo le norme di riferimento?
Le regole sugli avvisi bonari si trovano nel D.P.R. n.600/73 (artt. 36-bis e 36-ter per le imposte dirette) e nel D.P.R. n.633/72 (art. 54-bis per l’IVA). Le norme sull’avviso di accertamento sono negli artt. 42-43 del D.P.R. 600/1973 (TUIR). Lo Statuto del contribuente (L. 27/2000, art.6-7) disciplina l’obbligo di preventiva informazione e i requisiti di motivazione. Le giurisprudenza (Cassazione) e i commentari aggiornati forniscono ulteriori chiarimenti (ad es. Cass. n.5981/2024, Cass. n.2092/2025, Cass. n.31630/2024).
7. Fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali consultate
- Normativa tributaria: D.P.R. 29/9/1973, n.600 (artt. 36-bis, 36-ter, 42-43; art. 7 Statuto del contribuente), D.P.R. 26/10/1972, n.633 (art. 54-bis), D.Lgs. 546/1992 (Codice di procedura tributaria), Legge 27/7/2000, n.212 (Statuto del contribuente, art.6 e 7).
- Giurisprudenza di legittimità: Cass. civ. Sez. V, ord. n.2092/2025; Cass. civ. Sez. V, n.31630/2024; Cass. civ. Sez. V, n.5981/2024; Cass. civ. Sez. V, ord. n.3466/2021; Cass. civ. Sez. V, n.33344/2019; Cass. civ. Sez. V, ord. n.28311/2021; Cass. civ. Sez. V, n.22035/2010; Cass. civ. Sez. V, n.3366/2013 (richiamate in fonti).
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– L’avviso bonario è un invito al pagamento, non è ancora un atto esecutivo
– L’avviso di accertamento ha valore esecutivo e può portare a cartelle e pignoramenti
⚖️ Ti assiste nel presentare istanze, richieste di rateizzazione o eventuali ricorsi
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✔️ Difensore di contribuenti privati, aziende e liberi professionisti
✔️ Consulente per la gestione di debiti con il Fisco in via stragiudiziale o giudiziale
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Conclusione
Avviso bonario e avviso di accertamento non sono la stessa cosa. Sapere cosa hai ricevuto ti permette di agire in modo tempestivo e strategico per evitare sanzioni e riscossioni forzate.
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