Dove Trovo Gli Avvisi Di Pagamento Dell’Agenzia Delle Entrate?

Hai ricevuto una comunicazione poco chiara oppure temi di avere qualche avviso di pagamento dell’Agenzia delle Entrate che ti è sfuggito? Ti stai chiedendo dove puoi trovarli, se sono ancora attivi o se hai già superato i termini per pagarli o impugnarli?

Sapere dove trovare gli avvisi di pagamento è essenziale per tenere sotto controllo la tua posizione fiscale, evitare sanzioni, interessi o addirittura il blocco del conto o il pignoramento dei beni. Oggi gli strumenti digitali ti permettono di verificare tutto in autonomia, ma devi sapere dove guardare.

Dove si trovano gli avvisi di pagamento dell’Agenzia delle Entrate?

Puoi trovarli principalmente accedendo alla tua area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (sono due enti distinti). Per farlo ti servono SPID, CIE o CNS. All’interno troverai:

  • gli avvisi bonari, che derivano da controlli automatici sulle dichiarazioni fiscali;
  • gli avvisi di accertamento esecutivi, che valgono già come titolo per la riscossione coattiva;
  • le cartelle esattoriali eventualmente già emesse;
  • lo storico dei pagamenti e la situazione aggiornata.

Non riesci a trovare nulla online?

Se non hai accesso all’area riservata, puoi:

  • recarti fisicamente in un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate;
  • inviare una richiesta tramite PEC;
  • affidarti a un avvocato o professionista abilitato, che potrà fare accesso in tuo nome e fornirti tutta la documentazione ufficiale.

Per quanto tempo restano visibili gli avvisi?

Dipende dal tipo di atto. Gli avvisi bonari sono disponibili finché non vengono saldati o decadono. Gli avvisi esecutivi e le cartelle restano visibili fino alla loro prescrizione o fino alla conclusione di eventuali piani di pagamento.

E se trovi un avviso già scaduto?

Non è detto che non si possa più fare nulla. In alcuni casi è ancora possibile:

  • pagare con maggiorazioni;
  • rateizzare il debito, anche dopo la scadenza;
  • contestare l’avviso se viziato o prescritto;
  • chiedere la sospensione della riscossione, se ci sono motivi validi.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in cartelle esattoriali, contenzioso tributario e riscossione – ti spiega dove trovare gli avvisi di pagamento dell’Agenzia delle Entrate, cosa significano, e come possiamo aiutarti a gestirli, contestarli o saldarli nel modo più vantaggioso.

Non sai se hai avvisi pendenti o notifiche che ti sono sfuggite? Vuoi capire se puoi ancora difenderti o evitare il peggio?

Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Verificheremo insieme la tua posizione, controlleremo se ci sono atti in sospeso e ti aiuteremo a risolvere la situazione prima che si aggravi.

Introduzione

In Italia il fisco utilizza diversi tipi di atti amministrativi per comunicare debiti tributari o contributivi e chiederne il pagamento. Questi atti – emessi dall’Agenzia delle Entrate, dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione (ex Equitalia) e dall’INPS – possono essere notificati sia con modalità tradizionali (posta cartacea, raccomandata) sia con canali telematici (PEC, Cassetto fiscale, app IO, SPID/CNS, etc.). La presente guida, rivolta ad avvocati, imprenditori e cittadini, descrive in dettaglio tutte le principali tipologie di avvisi di pagamento (avvisi bonari, cartelle, avvisi di accertamento esecutivo, avvisi di addebito INPS, ecc.), ne analizza il contenuto, i termini e le vie di opposizione, e spiega come e dove reperirli. Il documento è aggiornato alla normativa e alla giurisprudenza in vigore a giugno 2025.

1. Tipologie di atti pre-esecutivi ed esecutivi

Gli atti di riscossione coattiva si distinguono principalmente tra atti presupposti (o pre-esecutivi) e atti esecutivi. Esempi comuni sono:

  • Comunicazioni/avvisi bonari (di irregolarità): atti informativi dell’Agenzia delle Entrate che segnalano errori o omissioni nella dichiarazione fiscale, offrendo al contribuente la possibilità di rettificare e pagare quanto dovuto spontaneamente prima che il debito venga accertato ufficialmente. Sono regolati dal D.Lgs. 462/1997 e consistono in un “invito” al pagamento o alla presentazione di chiarimenti. In pratica, un avviso bonario contiene gli importi contestati, un termine (attualmente 60 giorni dall’avviso) per il pagamento agevolato o la richiesta di chiarimenti, e le istruzioni su come agire. Se ignorato o non accettato, può dare luogo all’iscrizione a ruolo e all’invio di una cartella esattoriale.
  • Avvisi di accertamento (non esecutivi): provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che fissano un debito d’imposta (IVA, IRPEF, etc.) accertato a seguito di controlli o verifiche. L’avviso di accertamento diventa titolo esecutivo (iscrizione a ruolo) solo dopo il decorso del termine per il ricorso (60 giorni dal ricevimento). Fino ad allora, è impugnabile con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (C.T.P.). L’avviso contiene la motivazione del debito, i tributi e sanzioni contestati, nonché il termine per il ricorso (60 giorni) e, di norma, non è immediatamente esecutivo finché non viene confermato o iscritto a ruolo.
  • Avviso di accertamento esecutivo: introdotto per i tributi locali con la Legge n. 160/2019 (e richiamato dall’art. 29 del D.L. n. 78/2010), è un atto che rende immediatamente esigibile l’imposta accertata, senza attendere l’iscrizione a ruolo. È utilizzato principalmente da Comuni e altri enti locali per tributi come IMU, TASI e addizionali. Come evidenziato, la legge n. 160/2019 ha esteso questo istituto (precedentemente usato solo per le entrate statali dall’art. 29 del D.L. 78/2010) anche alle entrate locali. Tuttavia, l’applicazione pratica è complessa e spesso riservata a specifici regolamenti locali. Anche in questo caso, è possibile impugnare l’avviso esecutivo dinanzi al giudice tributario (C.T.P.) nei termini ordinari, senza attendere l’atto successivo.
  • Cartella di pagamento (ruolo): l’atto esecutivo classico per il recupero coattivo dei tributi (erariali, locali e anche contributivi) affidati all’Agente della Riscossione. È emessa dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AER), ente pubblico che dal 2006 si occupa della riscossione dei ruoli tributari e contributivi. La cartella riporta i debiti iscritti a ruolo (imposte, sanzioni, interessi) e, a differenza dell’avviso di accertamento, è da subito esecutiva trascorso il termine per il pagamento spontaneo (60 giorni). In passato poteva includere una commissione di riscossione (aggio), ma dal 2022 tale onere è stato abolito: attualmente l’unica somma aggiuntiva a carico del contribuente sono le spese di notifica e le eventuali spese esecutive. La cartella deve essere impugnata in Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica (Art. 18, D.Lgs. 546/92), o può essere opposta – fino a 60 giorni dopo l’iscrizione a ruolo – con procedimento amministrativo (autotutela, definizione agevolata, ecc.).
  • Avviso di addebito INPS: specifico per i contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS (Gestione Separata, commercianti, artigiani, etc.). L’avviso di addebito è equiparato alla cartella esattoriale: è “immediatamente esecutivo” e sostituisce quest’ultima. Viene emesso dopo una verifica degli uffici INPS che rilevino debiti contributivi. L’INPS può notificare gli avvisi tramite PEC, raccomandata R/R o notificazione in proprio (ad esempio tramite messi comunali). Il pagamento va effettuato con il bollettino RAV allegato, entro 60 giorni dalla notifica. Entro 40 giorni dalla notifica è possibile impugnare l’avviso di addebito (di norma al Giudice del Lavoro). Gli avvisi di addebito mostrano i contributi, sanzioni e interessi, e fino al 2021 includevano una commissione di riscossione (3% o 6% a seconda del ritardo), ma tale commissione è stata soppressa dal 2022 in poi.
  • Altri atti: in ambito tributario e contributivo esistono poi notifiche come intimazioni di pagamento, solleciti, ingiunzioni ed espropriazioni, che però derivano dai principali sopra citati. Ad esempio, dopo 60 giorni dal mancato pagamento della cartella o dell’avviso di addebito l’Agenzia delle Entrate–Riscossione può procedere con misure cautelari (fermi amministrativi, ipoteche) o pignoramenti. Anche questi atti sono formalmente notificati e impugnabili, ma sono oltre la fase “di preavviso” trattata in questa guida.

2. Canali telematici e tradizionali di notifica e consultazione

Negli ultimi anni il sistema fiscale italiano ha fortemente spinto verso la digitalizzazione. Per questo gli avvisi di pagamento possono arrivare al contribuente sia con canali tradizionali (posta cartacea) sia con modalità telematiche. In particolare:

  • Posta tradizionale (raccomandata A/R cartacea). È ancora utilizzata soprattutto per i soggetti privati non muniti di PEC o per avvisi delle Camere di Commercio, Enti locali, ecc. Ad esempio, se l’Agenzia Entrate–Riscossione deve notificare una cartella a un’impresa priva di PEC o che non ha fornito altra mail certificata, invierà una raccomandata. Lo stesso vale per atti degli enti locali. Tuttavia, dal 2014 il DPR 600/1973 (art. 60) prevede obbligatoriamente la notifica via PEC agli indirizzi delle imprese e dei professionisti iscritti al Registro delle Imprese o che hanno dichiarato una PEC. Dunque:
    • Le imprese individuali, le società di persone e di capitali, i professionisti iscritti ai relativi albi, ricevono tipicamente le cartelle e gli altri atti tramite PEC all’indirizzo registrato. Come spiega la Camera di Commercio di Pistoia-Prato, “Agenzia delle Entrate–Riscossione notifica […] le cartelle […] alle imprese […] soltanto tramite posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo presente nella visura Registro Imprese.”.
    • Se la PEC è assente, errata o piena, l’Agente della Riscossione deposita il documento sull’apposita piattaforma online “AttiDepositati” ed invia una raccomandata informativa per far sapere al contribuente dove scaricarlo. Dal lato utente, è quindi possibile recuperare le cartelle depositate collegandosi al portale AttiDepositati (https://attidepositati.infocamere.it/) con SPID o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). La cartella resta disponibile per 6 mesi dalla pubblicazione.
  • PEC (Posta Elettronica Certificata). Come accennato, la PEC è ora il canale principale per imprese e professionisti. Anche l’INPS utilizza la PEC per notificare gli avvisi di addebito, se il contribuente ha una casella PEC registrata. In pratica: un’azienda troverà i propri avvisi bonari, le proprie cartelle e comunicazioni fiscali direttamente nella casella PEC del legale rappresentante, se correttamente indicata nei registri ufficiali. L’Agenzia delle Entrate invia inoltre a valle di controlli automatici o formali le “comunicazioni di irregolarità” direttamente via PEC.
  • Cassetto fiscale – Area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Il Cassetto Fiscale (ex Fisconline) è il servizio telematico che consente a contribuenti, professionisti e intermediari di consultare tutti i propri dati fiscali. Recentemente è stata implementata l’area “L’Agenzia scrive”, dove il contribuente può trovare in consultazione le comunicazioni ricevute dall’Agenzia (avvisi bonari, comunicazioni di irregolarità, inviti, ecc.). Dal 20 novembre 2024 il contribuente vede gli esiti dei controlli automatici direttamente nella sezione “L’Agenzia scrive” del Cassetto. Quando arriva un nuovo documento in “L’Agenzia scrive”, il sistema invia una notifica personale all’utente loggato. Inoltre – novità 2025 – viene inviata notifica push sull’App IO (l’app dello Stato) se il destinatario è una persona fisica registrata. In altri termini, anche se non ho ricevuto una PEC, troverò in Area riservata (accedendo con SPID/CNS/CIE/CNS) l’avviso bonario o altro atto emesso. Il contribuente può quindi visualizzare l’atto, scaricarlo, pagare direttamente (con il nuovo pulsante di pagamento istantaneo) oppure inviare un’istanza di assistenza o chiarimento (servizio CIVIS). In ogni caso, dopo la notifica telematica sul Cassetto “L’Agenzia scrive” rimane valida anche la notifica tradizionale (PEC o raccomandata) dell’atto.
  • SPID / Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Per accedere al Cassetto fiscale, al portale di Agenzia Entrate–Riscossione e ad altri servizi pubblici online (es. AttiDepositati), si utilizza l’identità digitale SPID o la CNS/CIE. Lo SPID è ormai requisito per l’accesso a tutti i canali telematici fiscali. Ad esempio, per scaricare una cartella depositata occorre SPID o CNS (non basta la sola registrazione tradizionale).
  • App IO (Italia Online). È l’app ufficiale delle PA italiane per smartphone. Dall’app IO è possibile ricevere notifiche di pubblica utilità, tra cui quelle fiscali. In base al provvedimento AdE del 19 novembre 2024, quando l’Agenzia invia un nuovo avviso bonario o comunicazione di irregolarità, oltre che nel Cassetto fiscale il contribuente (persona fisica) riceve una notifica attraverso l’app IO. Questo permette di essere avvisati immediatamente sul cellulare di nuove comunicazioni fiscali (assicurandosi di avere autorizzato le notifiche dell’app).
  • Portale Agenzia delle Entrate–Riscossione (AdER). Sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili vari servizi online, come “Paga online” (per il pagamento delle cartelle con il codice pagoPA), “Rateizza il debito” (istanza online di dilazione) e “Situazione debiti” (consultazione dello stato del proprio carico). Chi ha ricevuto cartelle può accedere con SPID/CNS per gestirle: in un unico ambiente sicuro è possibile pagare, sospendere o chiedere rateizzazione, seguendo le indicazioni del portale. In pratica, oltre ai versamenti tramite home banking o applicazioni bancarie aderenti a pagoPA, l’Agenzia fornisce un servizio online per saldare immediatamente le cartelle dal proprio conto corrente.
  • Banca dati di Entratel/Fisconline. Gli intermediari abilitati (commercialisti, CAF, ecc.) possono accedere con credenziali Entratel/Fisconline (o tramite delega nel Cassetto) per scaricare avvisi e recuperare documenti dei clienti. Grazie al sistema Civis, gli intermediari possono anche consultare i risultati dei controlli e inviare comunicazioni agli uffici fiscali per conto dei contribuenti.

In sintesi, per “trovare” gli avvisi di pagamento occorre controllare: (i) la propria casella PEC (se azienda/professionista); (ii) il proprio Cassetto fiscale su sito AdE – sezione “L’Agenzia scrive”; (iii) l’app IO sullo smartphone (notifiche di nuovi documenti); (iv) il portale di Agenzia Entrate–Riscossione (per cartelle e rateizzazioni); (v) il portale AttiDepositati (per cartelle depositate); oppure (vi) la casella email ordinaria se si tratta di Avvisi bonari spediti come semplici mail (alcuni avvisi bonari “light” o Comunicazioni di anomalia vengono inviati in posta elettronica semplice all’indirizzo privato). Infine, è buona prassi verificare periodicamente il Cassetto fiscale anche dopo scadenze di dichiarazioni o notifiche, poiché molte comunicazioni di esiti controllo arrivano esclusivamente lì.

3. Contenuto tipico degli avvisi di pagamento

Gli avvisi di pagamento, pur variando nella forma a seconda del tipo, contengono di solito:

  • Dati del destinatario: ragione sociale, nome e cognome, codice fiscale/partita IVA e indirizzo (PEC o fisico) del contribuente o del legale rappresentante.
  • Tributo e periodo di imposta: l’anno o gli anni di competenza e la natura del tributo (es. IRPEF 2021, IVA 3° trim. 2022, IMU 2023, contributi INPS 2022, ecc.).
  • Motivazione del debito: ad esempio “importo residuo IRPEF 2021 non versato” o “eccedenza IVA” o “omissione contributiva INPS”. In avvisi bonari si descrive l’errore rilevato sulla dichiarazione; in cartella può comparire un riferimento sintetico (es. “Ruolo n. X dell’anno Y, art. Z del DPR 602/1973”).
  • Dettaglio degli importi: in base di calcolo si vedono tributi, sanzioni, interessi di mora (calcolati fino alla data di notifica o sino al presunto pagamento), e altri oneri. Ad esempio, in una cartella potrebbero apparire righe distinte per tributi, sanzioni e interessi, con i codici tributo corrispondenti (codici avvisi/codici tributi).
  • Modalità di pagamento: indicazione del bollettino RAV allegato o del Codice del modulo pagoPA da usare. Le carte di pagamento indicate sono standard per i ruoli: oggi viene sempre fornito un modulo elettronico pagoPA precompilato. L’avviso specifica anche che il pagamento deve avvenire entro 60 giorni (termine ordinario) e come eseguire il versamento (online o presso banca/ufficio postale/agenzie convenzionate). Per gli avvisi di addebito INPS, viene allegato un bollettino RAV con scadenza 60 giorni.
  • Consulenza e scadenze: spesso è indicato il termine di pagamento (60 gg) e il termine per impugnare (di solito 60 gg, salvo diverso termine straordinario). Vengono fornite indicazioni generali sul ricorso (ad es. “Il contribuente può presentare ricorso alla Commissione Tributaria entro 60 giorni” per avvisi bonari o cartelle di natura tributaria, o “entri 40 giorni al Giudice del Lavoro” per avvisi INPS). Sono citati i riferimenti normativi di base (spesso DPR 602/1973, art. 17 D.Lgs. 112/1999, ecc.) e il recapito dell’Agenzia, con avvertenza che dal 2022 non sono più dovuti gli “oneri di riscossione”.
  • Codice atto e numero di ruolo: ogni atto è identificato da un numero di riferimento univoco. Ad esempio, una cartella riporta un numero di ruolo (es. “089/2023”) che indica la provincia di riferimento (089 per Pistoia, 136 per Prato secondo la prima parte del numero).

Importante: il contenuto esatto può variare a seconda del tipo di tributo e di debitore (privato, impresa, professionista) e del soggetto erogatore (AdE, Entrate-Riscossione, INPS). Tuttavia, in ogni caso l’atto deve contenere gli elementi essenziali del debito e le istruzioni per pagare o opporsi. Per esempio, le nuove cartelle digitali evidenziano l’assenza di oneri di riscossione a carico del debitore e specificano di pagare entro 60 giorni. Gli avvisi bonari spesso incoraggiano il pagamento in un’unica soluzione o il ravvedimento. È fondamentale leggere attentamente ogni dettaglio dell’avviso per evitare errori nei versamenti o perdite dei termini.

4. Termini di scadenza, decadenza e impugnazione

Ogni avviso di pagamento ha termini precisi per pagare o per proporre opposizione. Questi termini sono assoluti (“perentori”) e non eccepibili se decorrono. In particolare:

  • Avvisi bonari (comunicazioni di irregolarità): a partire dal 1° gennaio 2025 i termini per rispondere ad un avviso bonario sono di 60 giorni dalla notifica (in passato erano 30 giorni). Il contribuente entro 60 giorni può pagare spontaneamente, chiedere chiarimenti, fare ravvedimento oppure impugnare l’avviso (ricorso alla CTP). Se non agisce nei 60 giorni, l’avviso acquista efficacia esecutiva: l’Agenzia può iscrivere a ruolo il debito e notificare la cartella. Ricorrere subito contro l’avviso bonario (entro i 60 giorni) serve a bloccare la riscossione (pur pagando gli eventuali importi in favore del giudice). Importante: non è necessario attendere l’entrata in ruolo per impugnare un avviso bonario; l’immediata opposizione è spesso strategica per tutelare il contribuente.
  • Cartelle di pagamento (ruoli): per le cartelle emesse dall’Agenzia Entrate–Riscossione il termine ordinario è di 60 giorni dalla notifica per proporre ricorso alla CTP (Tribunale tributario provinciale). In effetti, la Cassazione conferma che “appartiene al giudice tributario la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento”. Chi non ha impugnato entro 60 giorni può ancora utilizzare strumenti amministrativi (ad es. istanza di autotutela, definizione agevolata) entro limiti fissati dalla legge. Nel passato recente (2013-2014) il termine era stato ridotto a 30 giorni, ma la L. 23/2014 ha riportato il termine a 60 giorni, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 546/92. Anche per le cartelle vale che per versare entro il 60° giorno non maturano interessi di mora, mentre dopo i 60 giorni si applicano gli interessi legali e le spese di procedura (quest’ultima esente da commissioni).
  • Avvisi di accertamento/ruolo: l’avviso di accertamento (non esecutivo) può essere impugnato con ricorso all’Agenzia delle Entrate (reclamo) o alla CTP entro i termini ordinari (60 gg). Se si impugna immediatamente, la cartella può essere bloccata (in attesa del giudizio). In mancanza di ricorso, trascorsi 60 gg l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo e notifica la cartella – con conseguenti termini come sopra.
  • Avvisi di addebito INPS: la legge prevede che l’avviso di addebito INPS sia impugnato entro 40 giorni dalla notifica, ma non davanti alla CTP: al contribuente viene infatti attribuita una competenza “sovrapposta” al Giudice del Lavoro. Quindi, se un dipendente o professionista riceve avviso INPS, ha 40 giorni per ricorrere (o rateizzare / chiedere sospensione) presso i tribunali del lavoro.
  • Tempi di pagamento: quasi tutti gli avvisi danno un termine di 60 giorni dalla notifica per pagare con ravvedimento agevolato (più breve per il ravvedimento del 30%). Trascorso questo termine, il debito diventa immediatamente esigibile e l’Agenzia Riscossione può avviare le procedure coattive. Ad esempio, la cartella di pagamento invita a pagare entro 60 giorni, pena interessi di mora e azioni esecutive. L’avviso di addebito INPS ha anch’esso un termine di 60 giorni per il versamento tramite bollettino RAV.
  • Decorrenze ulteriori: in passato l’Agenzia doveva attendere 180 giorni dall’iscrizione a ruolo prima di pignorare (art. 48 del DPR 602/73), ma la legge di bilancio 2022 (L. 234/2021) ha introdotto una sospensione di 180 giorni per il primo invio del pignoramento o fermo amministrativo su carichi affidati dopo il 2021. Al di là di questo dettaglio, è cruciale agire entro i termini citati: una volta decorso il termine senza impugnazione, il credito è definitivo e il contribuente perde il diritto ad ogni contestazione sulle questioni tributarie già notificate.

Riferimenti giurisprudenziali: numerose sentenze della Cassazione confermano la competenza della giurisdizione tributaria (commissioni) per le controversie sulle cartelle di pagamento e sugli avvisi coattivi. La Corte di Cassazione (Sezioni Unite) ha stabilito che “in caso di liti su atti di riscossione coattiva di entrate tributarie, alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa”. In particolare, la Cass. SS.UU. n. 16986/2022 ha affermato che perfino la prescrizione del debito tributario è di competenza tributaria se sorta dopo notifica della cartella. Ancora più di recente (Cass. SS.UU. n. 4227/2023) si ribadisce che il giudice tributario decide su tutte le questioni sostanziali sorte fino alla notifica della cartella, mentre il giudice ordinario si limita a vizi formali del pignoramento.

5. Tabelle riepilogative

Per aiutare la consultazione, di seguito alcune tabelle riassuntive fondamentali.

5.1 Scadenze principali

Tipo di attoTermine pagamentoTermine per ricorso (Trib. Tributario/Lavoro)
Avviso bonario (Irregolarità)60 gg dalla notifica (versamento o ravvedimento)60 gg dalla notifica (ricorso innanzi alla CTP)
Avviso di accertamento (non esecutivo)60 gg dalla notifica (per pagare o ricorrere)60 gg dalla notifica (ricorso innanzi alla CTP)
Cartella di pagamento (ruolo)60 gg dalla notifica (pagamento, senza interessi)60 gg dalla notifica (ricorso innanzi alla CTP)
Avviso di addebito INPS60 gg dalla notifica (pagamento con bollettino RAV)40 gg dalla notifica (ricorso al Giudice del Lavoro)
Avviso di accertamento esecutivo (es. tributi locali)60 gg dalla notifica (pagamento)60 gg dalla notifica (ricorso innanzi alla CTP)
Richiesta di rateazioneLa domanda va presentata al 60° giorno (o prima) dalla notifica; la risposta dell’AER è successiva.

5.2 Tipi di atto e soggetti coinvolti

Tipo di attoEmittenteSoggetto creditoreEnte riscossore
Avviso bonario (Irregolarità)Agenzia delle EntrateStato / Erario– (non esecutivo)
Avviso di accertamento (non esecutivo)Agenzia delle EntrateStato / Erario– (non immediatamente)
Cartella di pagamento (Ruolo)Agenzia Entrate–RiscossioneStato (o Enti locali / assicurazioni)AER (UNICA)
Avviso di accertamento esecutivo (tributi locali)Enti locali (Comuni, Province)Enti localiAER (ad es. Agenzia Entrate–Riscossione)
Avviso di addebito INPSINPSINPS (Gestione contributiva)AER (per la riscossione coattiva)
Cartella INPS (ruolo INPS)Agenzia Entrate–RiscossioneINPSAER

5.3 Modalità di notifica e consultazione

Canale / ServizioAtti gestitiNote
PECCartelle (imprese), Avvisi Entrate, Avvisi INPSObbligatoria per imprese (DPR 600/1973 art.60); occorre tenere libera la casella.
Raccomandata A/RCartelle (privati), Avvisi INPSSoggetti senza PEC o in caso di esaurimento PEC o mancata notifica.
Cassetto fiscaleAvvisi bonari, Comunicazioni di irregolarità, Cartelle (se create)?Sezione “L’Agenzia scrive” in area riservata AdE; notifiche push via App IO.
App IONotifica nuove comunicazioniPush ai cittadini registrati.
Portale AdE–RiscossioneCartelle di pagamento, Rateizzazioni, PagamentiAccesso riservato SPID/CNS: servizi online di pagamento e situazioni debiti.
Portale AttiDepositatiCartelle depositate (PEC non recapitata)Accesso con SPID/CNS: download cartella entro 6 mesi.
Email ordinariaAlcuni avvisi bonari “light”Iniziativa AdE: notifiche automatiche in posta comune (es. “comunicazioni di anomalie”), inviate al contatto email dichiarato.

5.4 Modalità di pagamento

AttoMetodo di pagamentoNote
Cartella di pagamento (Ruolo)PagoPA (smartphone, home banking, portale AdER, sportelli)Da qualche anno sostituisce i vecchi bollettini RAV. Si inserisce il Codice del modulo pagoPA indicato nella cartella.
Avviso bonarioPagamento diretto o F24L’Agenzia consente di pagare tramite Addebito diretto su conto corrente (codice IBAN) o con F24 per tributi, se previsto.
Avviso di addebito INPSBollettino RAV (allegato)Deve essere effettuato entro 60 giorni.
Altre procedure (p.es. IMU, TARI)PagoPA o mod. F24 (a seconda dei casi)I tributi locali come IMU oggi si versano via PagoPA con i codici tributo Unico.
Rateizzazione a 72 mesiRata (frazionamento cartella)Si paga ogni rata mensile mediante pagoPA.

Le modalità di versamento sono quindi integrate con PagoPA per garantire tracciabilità. Ricordiamo che, dopo il 2021, non è dovuto alcun “aggio” o percentuale aggiuntiva sul debito principale, salvo le sole spese di notifica ed eventuali spese di procedura (fermo/fermo). Se si paga dopo la scadenza dei 60 giorni, il sistema PagoPA aggiunge automaticamente gli interessi di mora calcolati (all’aliquota legale corrente).

6. Domande frequenti (Q&A)

D: Come faccio a sapere se ho ricevuto un avviso di pagamento?
R: Verifica innanzitutto la tua casella PEC (per imprese/professionisti) e il Cassetto fiscale (area “L’Agenzia scrive”). Se sei registrato a IO, controlla le notifiche app dopo l’accesso. L’Agenzia delle Entrate informa i contribuenti dell’arrivo di una nuova comunicazione fiscale tramite notifica in area riservata e, per i privati, tramite App IO. In ogni caso, anche se arrivi notifica elettronica, può esserci invio simultaneo cartaceo: per sicurezza controlla anche la posta ordinaria.

D: Ricevo un avviso bonario: come e dove posso pagare subito?
R: Se accetti l’avviso bonario, puoi pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla notifica. Dal 2024 puoi pagare direttamente online dal Cassetto fiscale (nuova funzione “Pagamento diretto”) oppure tramite il servizio PagoPA sul portale dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agenzia della Riscossione. In alternativa, puoi pagare con F24 se l’avviso indica i codici tributo appropriati, oppure seguendo le istruzioni specifiche sullo stesso avviso. Il pagamento puntuale evita l’iscrizione a ruolo e l’applicazione di interessi.

D: Qual è la differenza tra avviso bonario e cartella di pagamento?
R: L’avviso bonario è un mero invito a regolarizzare un’ipotetica irregolarità prima che diventi cartella. Non è immediatamente esecutivo e può essere impugnato autonomamente. La cartella di pagamento, invece, è già un titolo esecutivo (effetto concreto sulle finanze del contribuente) emesso dall’Agente della Riscossione. Se non rispondi all’avviso bonario nei termini (60 gg), questo “trasforma” il tuo debito in cartella, con conseguente apertura di procedimenti esecutivi se non paghi.

D: E se non ricevo avvisi (PEC, cartelle ecc.) pur avendo debiti?
R: È responsabilità del contribuente verificare la propria posizione fiscale. Se hai SPID/CNS, accedi regolarmente al Cassetto fiscale: in essa verranno caricate le comunicazioni fiscali appena pubblicate. Nel caso di cartelle depositate (PEC mancante), usa SPID per il portale AttiDepositati. Puoi inoltre consultare la banca dati dell’AdER (Servizi online > Situazione debiti) per vedere se risultano ruoli a tuo carico. Se hai dubbi, rivolgiti a un professionista o agli uffici competenti. Ricorda che la Cassazione stabilisce che l’ignoranza della notifica non priva la Commissione Tributaria della propria competenza: le questioni sostanziali sorte fino alla notifica rientrano comunque nell’ambito tributario.

D: Che succede se pago una cartella dopo 60 giorni?
R: Pagando entro il sessantesimo giorno dalla notifica, il debito si estingue senza interesse di mora (la cartella indicava già la scadenza e l’ammontare corretto da versare). Se paghi oltre 60 giorni, pagherai oltre ai tributi dovuti anche gli interessi legali di mora e le spese di procedura sostenute (per es. il fermo o pignoramento). Il sistema PagoPA normalmente ricalcola l’importo in ritardo e include automaticamente interessi e spese. Assicurati comunque di seguire la procedura di pagamento indicata nella cartella (ad es. usando il bollettino pagoPA allegato o il servizio online).

D: Ho ricevuto un avviso INPS per 1.000€ di contributi: cosa devo fare?
R: Innanzitutto hai 60 giorni dal ricevimento per pagare l’Avviso di addebito utilizzando il bollettino RAV allegato. Puoi pagare anche presso gli sportelli INPS o online tramite MyINPS, seguendo il codice RAV. Se ritieni inesatto l’importo, entro 40 giorni devi impugnare l’avviso (giudice del lavoro). Se invece paghi, l’avviso “scade” e l’INPS trasmette comunque il debito all’Agente della riscossione, che può esigere il credito (anche con espropri) se non hai pagato. Nota: dal 2022 non paghi più alcuna percentuale aggiuntiva oltre ai contributi e alle spese di notifica.

D: L’avviso parla di “ruolo” e “numero cartella”: che significato hanno?
R: Gli importi contestati vengono iscritti a ruolo (cioè inseriti in un elenco dei debiti da riscuotere). All’atto di riscossione (cartella) corrisponde un numero di ruolo unico, che inizia con le tre cifre dell’ufficio (es. 089 per Pistoia) e prosegue con il numero progressivo. Serve per ogni pratica amministrativa (pagamenti, ricorsi, rateizzazioni). Se contesti un debito, nei ricorsi è fondamentale riportare sempre tale numero di ruolo/cartella.

D: Posso chiedere una rateizzazione di una cartella senza pagare subito?
R: Sì, entro i 60 giorni dalla notifica della cartella (scadenza ordinaria), il contribuente può presentare domanda di rateazione (massimo 10 anni) all’Agenzia delle Entrate–Riscossione. L’istanza si effettua online nel proprio account sul portale AdER o con modulo cartaceo: in ogni caso, per non decadere dalla rateazione si deve formulare la richiesta entro 60 giorni. In caso di approvazione, è possibile rinviare l’immediato versamento del debito, evitando procedura coattiva. Se invece la rateazione viene respinta, l’Agenzia può procedere dopo 60 giorni, come con una cartella normale.

7. Simulazioni pratiche

Caso 1 – Avviso bonario IRPEF: Mario Rossi ha inviato con ritardo il Modello Redditi PF 2024, dichiarando €5.000 di imposta dovuta. L’Agenzia effettua un controllo automatico e scopre che da dati incrociati Mario doveva dichiarare €6.000 (quindi €1.000 non pagati). Il 1° giugno 2025 Mario riceve un avviso bonario contenente un debito di €1.000 (differenza IRPEF 2024) con sanzioni di €60 e interessi fino al 31/5/2025. Nell’avviso si dice: “In caso di accettazione, versare €1.060 entro il 30 luglio 2025 (60 giorni). In alternativa, è possibile impugnare entro il 30 luglio 2025 con sospensione della riscossione.” Mario può:

  • Pagare subito €1.060 entro il 30/7/2025, regolarizzando la posizione con un piccolo risparmio (sanzione ridotta). Verrà comunque attribuita al debito una serie storica (accumulo di interessi fino alla data di pagamento).
  • Opporsi presentando ricorso alla CTP entro il 30/7/2025 (60 gg), motivando l’errore di calcolo: nel frattempo, a contributi pagati, la riscossione viene sospesa. Se il giudice dà torto a Mario, dovrà saldare i €1.060 e le spese giudiziarie; se ha ragione, l’avviso viene annullato.

Caso 2 – Cartella per IMU/TARI: L’Impresa Alfa S.r.l. riceve il 10 maggio 2025 una cartella di pagamento emessa da Agenzia Entrate–Riscossione per violazioni degli anni 2019-2020: importo totale €3.000 (€2.000 di TARI + €1.000 di sanzioni e interessi). La cartella contiene un modulo pagoPA precompilato. Alfa legge che deve pagare entro il 9 luglio 2025 (60 giorni) senza applicazione di interessi. Se paga entro quella data (ad esempio usando online il numero PagoPA indicato), salda €3.000 e la pratica si chiude. Se paga il 10 luglio 2025 (un giorno dopo), dovrà versare €3.000 + interessi di mora (ad es. 0,05% al giorno; circa €1,50 in più) e spese di notifica. In alternativa, entro il 9 luglio Alfa può proporre ricorso alla CTP per contestare la cartella: se il ricorso è accolto, le somme versate le verranno rimborsate. Dal 2022 Alfa non dovrà nulla di extra (nessun aggio). Dopo il 9 luglio, se non paga né ricorre, la cartella diventa esecutiva: l’AER potrà iscrivere ipoteche sui beni dell’azienda o procedere a fermi amministrativi.

Caso 3 – Avviso di addebito INPS: La dott.ssa Bianchi riceve il 5 marzo 2025 un avviso di addebito INPS perché nel 2022 risultano €800 di contributi Gestione Separata non versati. L’avviso specifica che l’importo (compresi €50 di sanzioni e €20 di interessi) deve essere versato entro il 4 maggio 2025 tramite il bollettino RAV allegato. Bianchi provvede al pagamento di €870 il 1° aprile usando l’home banking (tramite pagamento online del RAV). Poiché ha pagato entro 60 giorni, non ci sono ulteriori interessi. L’avviso viene comunque trasmesso telematicamente all’Agenzia Riscossione, ma considerato estinto. Se invece Bianchi avesse ignorato l’avviso, l’INPS entro il 5 aprile 2025 invierebbe l’incarico di riscossione al concessionario, e da allora l’importo sarebbe gestito come una qualsiasi cartella (con eventuali interessi calcolati dal 5/5/2025 in poi). Dato il pagamento, il debito è saldato e nessuna azione coattiva verrà intrapresa. In caso di contestazione (ad es. Bianchi ritiene di aver già pagato altrove), poteva ricorrere entro il 4 aprile 2025 al Tribunale di Torino (competente per il lavoro) richiedendo la sospensione.

Caso 4 – Intimazione di pagamento e rateazione: Il contribuente Rossi ha diversi debiti. Il 1° marzo 2025 riceve un’intimazione coattiva (invito formale a pagare) per €500, scadenza 60 giorni. Rossi, in difficoltà, presenta un’istanza di rateazione il 29 aprile (entro 60 gg) chiedendo 10 rate mensili. L’Agenzia allunga i termini e gli comunica che la richiesta è accolta: Rossi dovrà pagare 10 rate mensili di €50 ciascuna, senza obbligo di pagamento immediato dei €500. Finché rispetterà le rate, non scatterà alcun pignoramento. Se invece Rossi avesse atteso oltre il 60° giorno e fosse decaduto dalla rateazione, dopo i 60 gg l’Agenzia avrebbe potuto procedere al pignoramento di beni (art. 48 DPR 602/73) pur in presenza di attiva opposizione (secondo Cass. n. 8465/2022).

Questi esempi mostrano come, malgrado le differenze tra atti, le regole di base – notifiche entro 60 giorni, pagamento entro 60 giorni o impugnazione – si ripetano con logica coerente. È sempre consigliabile controllare il Cassetto fiscale e gli altri canali online dopo aver ricevuto comunicazioni in proprio nome, e reagire ai termini indicati per evitare aggravi.

8. Fonti normative e giurisprudenziali

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602“Disciplina della riscossione delle imposte sul reddito”, Titoli I e II (ruoli e cartelle).
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60 – (Notifica via PEC alle imprese iscritte al RI).
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (attuazione art. 111 Cost.) – “Tribunale e commissioni tributarie”, artt. 18-21 (termine 60 gg per ricorso).
  • D.Lgs. 6 settembre 1977, n. 374 – Abroga l’affidamento in concessione (accertamento/riscossione a Equitalia).
  • D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 462, artt. 2-3 – Previsione delle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari).
  • D.Lgs. 6 settembre 1977, n. 446, art. 52 – (Tributi locali, potestà regolamentare).
  • D.Lgs. 24 novembre 2006, n. 286 – Disciplina delle modalità di versamento online (PagoPA) per la P.A.
  • D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 – (Tributo su immobili – IMU, TASI; se aggiornato).
  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1-bis – Notifiche digitali Amministrazione (spesso rif. su PEC).
  • D.Lgs. 7 settembre 2011, n. 150 – Razionalizzazione dell’Accertamento/ruoli (Accertamenti esecutivi, ecc.).
  • Legge 11 dicembre 2012, n. 212 (Statuto del Contribuente) – Principi generali di notificazione e garanzie.
  • Legge 23 ottobre 2014, n. 158, art. 1, commi 19-23 – Ripristino del termine 60 gg per il ricorso contro cartelle.
  • Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, co. 15-18 – Legge di bilancio 2022: abolizione dell’aggio e sospensione 180 gg.
  • D.Lgs. 3 luglio 2024, n. 108 – (In attuazione delega Fisco 2022, art. 3 estende al 60 giorni i termini avvisi bonari).
  • D.Lgs. 1° gennaio 2024, n. 1“Riforma del processo tributario”, art. 23 (integrazione servizi cassetto fiscale, nuove notifiche digitali).
  • Codice del Processo Tributario (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546) – Procedura di impugnazione degli atti impositivi.
  • Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) – (riferimento a procedure di composizione stragiudiziale da sovraindebitamento).
  • Cass. Sez. U. 22 maggio 2022, n. 16986 – Confirma la competenza tributaria sulla prescrizione della pretese dopo notifica cartella.
  • Cass. Sez. U. 10 febbraio 2023, n. 4227 – Stabilisce competenze giurisdizionali per questioni inerenti alle cartelle.
  • Cass. Sez. U. 28 luglio 2021, n. 21642 – (sul potere tributario in relazione a notifiche).
  • Cass. Sez. U. 15 marzo 2022, n. 8465 – (sim. competenza in opposizioni a pignoramenti tributari).
  • Cass. Sez. U. 14 aprile 2020, n. 7822 – (gestione della giurisdizione tributaria).
  • Cass. Sez. I civ., 4 aprile 2017, n. 9325 – (validità cartella di pagamento anche se contiene importi calcolati meccanicamente).
  • Provv. Direttore AdE 18 gennaio 2022 – Approvazione nuovo modello di cartella post-aggi.
  • Circolare INPS 10 gennaio 2022 – (spiega abolizione oneri di riscossione sugli avvisi INPS dal 2022).
  • Provvedimento AdE 19 novembre 2024 – Dettagli sulle nuove funzionalità del Cassetto fiscale e “L’Agenzia scrive”.

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