Cosa Fa Il Curatore Nella Liquidazione Giudiziale?

Hai scoperto che la tua azienda è stata sottoposta a liquidazione giudiziale o sei un creditore coinvolto nella procedura e ti stai chiedendo chi è il curatore e che cosa fa? Hai il timore che tutto venga gestito senza trasparenza o senza possibilità di controllo?

Capire il ruolo del curatore nella liquidazione giudiziale è fondamentale per chiunque sia parte coinvolta – sia come imprenditore, socio, fornitore, creditore o lavoratore. Il curatore è la figura centrale della procedura e gestisce tutto il patrimonio dell’impresa, ma opera sotto precise regole e con obblighi ben definiti.

Chi è il curatore?

Il curatore (detto oggi “curatore della liquidazione giudiziale”) è un professionista nominato dal tribunale nel momento in cui viene aperta la procedura. Di norma è un avvocato o un commercialista esperto in diritto fallimentare, selezionato per la sua competenza e indipendenza.

Cosa fa concretamente il curatore?

Subito dopo la nomina, il curatore prende in carico la gestione del patrimonio dell’impresa fallita. Le sue attività principali sono:

  • inventariare i beni dell’impresa (immobili, conti, merci, crediti, beni mobili);
  • prendere il controllo delle sedi, dei conti correnti e della contabilità aziendale;
  • gestire l’attività residua dell’impresa, se autorizzato;
  • vendere i beni, anche all’asta, secondo le regole stabilite dal tribunale;
  • verificare i crediti dei fornitori, dipendenti, banche e altri soggetti;
  • redigere il programma di liquidazione e gli aggiornamenti periodici;
  • distribuire le somme ai creditori secondo l’ordine previsto dalla legge.

Può anche agire in giudizio?

Sì. Il curatore può:

  • impugnare atti sospetti fatti dal fallito prima della procedura (es. donazioni, vendite simulate);
  • recuperare crediti non incassati;
  • difendersi da eventuali azioni di terzi;
  • denunciare irregolarità o comportamenti dolosi dell’imprenditore.

Il curatore risponde di ciò che fa?

Sì. Anche se agisce per conto della procedura, il curatore ha responsabilità precise. Se causa danni per negligenza o omissione, può essere chiamato a rispondere civilmente e penalmente.

Come puoi tutelarti se sei un creditore o un ex amministratore?

È importante monitorare l’operato del curatore, chiedere chiarimenti quando necessario e, se serve, opporti agli atti che ritieni lesivi dei tuoi diritti. Anche come debitore, puoi collaborare per accelerare la chiusura della procedura e, alla fine, chiedere l’esdebitazione, se hai i requisiti.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto della crisi d’impresa e procedure concorsuali – ti spiega cosa fa il curatore nella liquidazione giudiziale, quali sono i suoi poteri, e come possiamo aiutarti a vigilare sulla procedura o a difendere i tuoi interessi.

Sei parte di una liquidazione giudiziale e vuoi sapere se il curatore sta operando correttamente? Hai dubbi sui tuoi diritti o su come partecipare alla distribuzione dei beni?

Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Verificheremo insieme la tua posizione, analizzeremo gli atti della procedura e ti guideremo passo dopo passo per tutelarti al meglio e non restare fuori dai giochi.

Introduzione

La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale introdotta dal D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) in sostituzione del precedente fallimento. Il curatore è l’organo incaricato di amministrare il patrimonio del debitore insolvente e di curarne la liquidazione nell’interesse dei creditori. Il presente approfondimento, aggiornato a giugno 2025, espone in dettaglio funzioni, poteri, obblighi e responsabilità del curatore nella liquidazione giudiziale, con riferimento alle innovazioni normative e giurisprudenziali più recenti.

Quadro normativo e fonti aggiornate

La liquidazione giudiziale trova disciplina negli articoli 39-53 del CCII (D.Lgs. 12/01/2019, n. 14) e seguenti, come modificati dai successivi correttivi. In particolare il “decreto correttivo-ter” D.Lgs. 13/09/2024, n. 136 (in vigore dal 28/09/2024) ha introdotto varie integrazioni, confermando la sostituzione formale dei termini “fallimento” con “liquidazione giudiziale” e “fallito” con “debitore”. Per orientarsi fra la nuova normativa e la previgente legge fallimentare (R.D. 267/1942), si possono consultare tabelle di raccordo: ad esempio, l’accettazione dell’incarico di curatore è ora regolata dall’art. 126 CCII (in luogo dell’art. 29 L.F.) e l’esercizio delle funzioni dal 129 (ex art.32 L.F.). Altro intervento recente è il D.L. 118/2023, convertito con modificazioni, che ha previsto incentivi e semplificazioni per gli operatori delle procedure concorsuali.

Di seguito si riassumono le fonti normative e giurisprudenziali principali:

  • D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, CCII) – disciplina organica delle procedure concorsuali, inclusa la liquidazione giudiziale.
  • D.Lgs. 13/09/2024, n. 136 (Correttivo-ter) – modifiche integrative al CCII (entrato in vigore 28/09/2024).
  • R.D. 16/03/1942, n. 267 (Legge Fallimentare) – abrogata per i nuovi procedimenti ma rilevante per i casi in corso.
  • Articoli chiave del CCII: art. 126 (accettazione del curatore), art. 129 (esercizio delle funzioni), art. 130 (relazione iniziale), art. 136 (responsabilità), art. 213 (programma di liquidazione), art. 220 (riparto parziale).
  • Giurisprudenza: Cass. civ., sez. I, 13 marzo 2024, n. 6642 – principio di non interruzione del processo di Cassazione con l’intervento del curatore; Cass. civ., 17 ottobre 2023, n. 30785 – possibilità per il curatore di intervenire in Cassazione a tutela della massa.
  • Prassi e dottrina: linee guida e commenti (es. FiscoOggi, riviste giuridiche, interventi di professionisti).

Tutti i riferimenti alla nuova normativa qui utilizzati si intendono aggiornati alle modifiche successive al 2019, inclusi i decreti correttivi e le prassi emesse fino al 2025.

Nomina e accettazione del curatore

Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale il Tribunale nomina congiuntamente il giudice delegato e il curatore. Il curatore deve essere scelto tra soggetti iscritti all’Albo fallimentari (avvocati, commercialisti, ecc., ovvero professionisti o società specializzati). Non possono essere nominati curatori coloro che siano legati al debitore da rapporti di parentela entro il quarto grado, legami di lavoro dipendente nell’ultimo biennio, o che rivestano già ruoli in procedure in cui sussistano conflitti di interesse.

Una volta notificato l’incarico, il curatore deve accettarlo entro due giorni. L’art.126 CCII prescrive che l’accettazione – da depositare in cancelleria – contenga la conferma della propria disponibilità di tempo e risorse adeguate al tempestivo svolgimento dell’incarico. Se il curatore nominato non adempie a questo obbligo entro i termini (o si dichiara non idoneo), il Tribunale nomina d’urgenza un altro curatore. Dopo l’accettazione, entro ulteriori due giorni egli comunica telematicamente alla cancelleria e al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale (PEC) della procedura, ormai obbligatorio per ogni organo della procedura concorsuale.

Tabella: articoli di nomina/accettazione (CCII vs L.Fall):

AspettoD.Lgs. 14/2019 (CCII)R.D. 267/1942 (L.Fall)Contenuto principale
Nominaart. 49 c.3art. 16 c.1Tribunale dichiara apertura e nomina organi
Accettazione incaricoart. 126 c.1-2art. 29Deve pervenire in 2 giorni, risorse adeguate
Comunicazione dom. digit.art. 126 c.2Curatore comunica domicilio digitale

Domande e risposte – Nomina del curatore

  • Chi nomina il curatore? Il curatore è nominato dal Tribunale, con la stessa sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.
  • Quali requisiti deve avere? Deve essere iscritto all’Albo speciale per procedure concorsuali (avvocati, commercialisti, ecc.) e non deve avere le incompatibilità previste (parentela con il debitore, rapporti di dipendenza, ecc.).
  • Entro quanto deve accettare l’incarico? Entro due giorni dalla comunicazione della nomina, depositando in cancelleria la dichiarazione di accettazione.
  • Che informazioni deve fornire nell’accettazione? Deve attestare di avere tempo e risorse adeguate allo svolgimento dell’incarico.
  • Cosa succede se non accetta in tempo? Il tribunale può nominare un altro curatore d’urgenza.
  • Quali obblighi informativi immediati ha il curatore? Al momento dell’accettazione, comunica alla cancelleria il proprio domicilio digitale (PEC) della procedura, che sostituisce la precedente scelta del domicilio e deve essere usato per tutte le notifiche elettroniche.

Incarichi iniziali del curatore

Dopo l’accettazione dell’incarico, il curatore inizia immediatamente una serie di adempimenti iniziali propedeutici alla gestione efficiente della procedura. In linea generale deve:

  • Comunica apertura ai creditori: raccogliere dalla documentazione in suo possesso l’elenco dei potenziali creditori (in base agli scritti contabili e alle informazioni disponibili) e inviare loro un avviso dell’apertura della liquidazione, indicando data e tribunale di riferimento. Questo atto serve a informare i creditori e i titolari di diritti reali/personali (su beni del debitore) della possibilità di presentare domanda di insinuazione al passivo. Il termine per presentare le domande è solitamente 30 giorni prima dell’udienza di verifica passivo. Il curatore può accedere ai registri fiscali e bancari dell’impresa insolvente per integrare l’elenco dei creditori. L’onere di informativa verso i creditori (art. 92 L.F.) è oggi assorbito da quest’obbligo di comunicazione.
  • Presa in consegna del patrimonio: deve prendere possesso dei beni e dei locali del debitore, adottando misure di custodia (es. apporre sigilli se necessario). Contestualmente procede alla ricognizione e inventario dei beni dell’impresa insolvente. In questa fase stila l’inventario patrimoniale, indicando natura, stato e valore approssimativo degli asset, dal quale dipende l’organizzazione della successiva liquidazione.
  • Conservazione della gestione: se il Tribunale ha disposto la continuazione dell’attività d’impresa nell’interesse dei creditori, il curatore ne garantisce l’ordinario svolgimento cercando di minimizzare perdite per i creditori. Deve adottare ogni misura necessaria per evitare pregiudizi (ad esempio estinguere contratti essenziali, incassare crediti in scadenza, salvaguardare beni deperibili).
  • Adempimenti amministrativi: regolarizzare la trasmissione della corrispondenza (il Ministero della Giustizia provvede a intestare la posta al curatore) e richiedere – se del caso – l’assegnazione di credenziali per PEC e accesso agli uffici giudiziari telematici. Deve inoltre gestire i conti correnti e i rapporti fiscali: ad esempio, può chiedere alle banche o all’Agenzia delle Entrate l’indicazione di debiti fiscali e dichiarare nella relazione iniziale le omissioni contabili rilevate.

Esempio di adempimenti iniziali: Entro pochi giorni dalla nomina, il curatore invia l’avviso ai creditori e deposita l’inventario degli asset. Consulta banche dati fiscali, acquisisce l’elenco dei debitori e dei fornitori, e appone i sigilli sui locali aziendali. Comunica il nuovo domicilio digitale al Registro delle Imprese e chiede copia delle scritture contabili al commercialista del debitore.

Domande e risposte – Incarichi iniziali

  • Deve il curatore avvisare i creditori personalmente? Sì: egli ha l’onere di informare tutti i soggetti individuati come aventi crediti o diritti reali su beni del debitore, spedendo loro un avviso con le istruzioni per insinuarsi al passivo entro il termine stabilito.
  • Quali banche dati può consultare? Il curatore può interrogare l’Anagrafe Tributaria e il Casellario Giudiziale, ottenere l’elenco clienti/fornitori e richiedere documenti bancari (art. 366-367 CCII) per ricostruire l’attivo e il debito.
  • Deve subito redigere l’inventario? Sì, appena possibile il curatore deve inventariare i beni mobili e immobili dell’impresa, indicando la descrizione e il valore stimato. Se necessario, affida la perizia a tecnici. L’inventario è propedeutico alla predisposizione del programma di liquidazione.
  • Cosa succede se emergono creditori non noti? Se nuovi creditori vengono individuati dopo l’inizio della procedura (ad es. scoperti tramite documenti ex fondo), il curatore li informa e permette loro di presentare domanda; dopo la formazione dello stato passivo, gli eventuali crediti ultratempestivi possono essere presi in considerazione se giustificati.
  • Il curatore può delegare azioni specifiche? Sì, l’art. 129 CCII ammette che il curatore delega operazioni (ad es. stime o vendite) ad altri, previo consenso del Comitato dei Creditori e con oneri a carico del compenso. Può anche farsi coadiuvare da tecnici specializzati, inclusi il debitore o gli ex-amministratori, sotto la sua responsabilità.

Accertamento del passivo

Nella fase di accertamento del passivo, il compito del curatore è quello di verificare i crediti da ammettere al concorso e preparare lo “stato passivo” della procedura. In pratica:

  • Formazione dell’elenco creditori: basandosi sull’inventario iniziale e sulla contabilità, il curatore redige un elenco dei creditori noti e dei loro crediti. Deposita l’elenco in cancelleria e invia l’avviso ai creditori (art. 92 L.Fall). Questo garantisce la pubblicità della procedura e informazione ai potenziali creditori, come previsto anche dall’art. 17 R.D. 267/1942.
  • Raccolta delle domande di insinuazione: i creditori interessati devono presentare domanda di ammissione al passivo (detta “insinuazione”) presso la cancelleria del Tribunale entro il termine perentorio fissato (almeno 30 giorni prima dell’udienza). In base al nuovo CCII, il termine di 30 giorni è tassativo e volto a consentire la necessaria istruttoria del curatore. Domande presentate dopo questo termine possono comunque essere ammesse in separata udienza.
  • Esame delle domande e progetto dello stato passivo: il curatore deve vagliare attentamente ciascuna domanda, controllando la documentazione allegata. Redige le proprie conclusioni motivando l’accoglimento totale o parziale, o il rigetto di ciascun credito. Sulla base di questo esame, elabora il progetto di stato passivo. Tale progetto è un elenco strutturato dei creditori ammessi (suddivisi per classe di privilegio), corredato delle note esplicative del curatore su ciascuna domanda.
  • Deposito e udienza di verifica: il progetto di stato passivo, corredato delle domande di insinuazione, deve essere depositato in cancelleria almeno 15 giorni prima dell’udienza di accertamento passivo (principio analogo a quello della L.Fall art.95). Il Tribunale convoca udienza di verificazione passivo: in tale udienza il giudice delegato decide definitivamente su ogni domanda, proclamando lo stato passivo esecutivo e redigendo un apposito decreto con l’elenco dei crediti ammessi (integrali o parziali) e quelli rigettati. Lo stato passivo così formato è la base legale per la successiva distribuzione dell’attivo.

In sintesi, in questa fase il curatore agisce come “parte processuale” responsabile di provvedere all’ammissione dei crediti. La legge attuale attribuisce grande importanza alle sue annotazioni: il giudice delegato emette decreto di approvazione solo dopo aver valutato le osservazioni del curatore.

Domande e risposte – Accertamento del passivo

  • Cos’è lo stato passivo? È l’elenco dei crediti ammessi al concorso fallimentare (ora liquidazione) ordinati per categoria (privilegiati, chirografari, ecc.). Diventa esecutivo con decreto del giudice delegato al termine della verifica passiva.
  • Entro quando vanno presentate le domande di ammissione? Entro 30 giorni prima dell’udienza di verifica (termine perentorio). Domande oltre questo termine possono essere presentate con modalità semplificate, ma soggette ad eventuali contestazioni da parte del curatore.
  • Chi deve predisporre lo stato passivo? Il curatore ha l’onere di formulare e depositare il progetto di stato passivo, elencando i crediti e motivando eventuali esclusioni o riduzioni.
  • Cosa accade nell’udienza di accertamento? Il giudice delegato esamina il progetto e le domande; dopodiché emette decreto che approva lo stato passivo, rendendolo vincolante. I creditori ammessi potranno concorrere al riparto dell’attivo con i loro crediti riconosciuti.
  • Il curatore subisce rilievi? Se il curatore rigetta ingiustificatamente un credito legittimo, il creditore può proporre opposizione o reclamo. Viceversa, se il curatore omette di riconoscere un privilegio, può essere chiamato a risponderne (cfr. art. 201 CCII per beni ipotecati).
  • Il curatore può liquidare l’attivo prima della verifica passiva? No: fino alla formazione dello stato passivo non si liquidano i beni se non per casi urgenti autorizzati dal giudice delegato. Dopo la verifica, la liquidazione può procedere contestualmente al riparto anche in corso d’opera (art. 220 CCII).

Il Comitato dei creditori

Durante la liquidazione giudiziale è previsto un Comitato dei creditori che assiste il curatore e vigila sulla procedura. Entro 30 giorni dall’apertura, il giudice delegato nomina (tra i creditori ammessi) un comitato composto da 3-5 membri rappresentativi delle classi creditorie. Il Comitato svolge funzioni consultive e di controllo: approva il programma di liquidazione (se previsto), autorizza transazioni e atti straordinari su beni significativi, vigila sul rispetto dei tempi procedurali. Le decisioni del Comitato – debitamente motivate – integrano e suppliscono quelle del giudice delegato in caso di inerzia. In mancanza del Comitato (o se non si costituisce) assume le sue competenze il giudice delegato.

Ruolo del curatore con il Comitato: il curatore deve coinvolgerlo ogni volta che la legge lo richiede (es. programma di liquidazione, transazioni rilevanti) e tenere informati i membri circa l’andamento della procedura. Di fatto, nel sistema attuale il Comitato ha un ruolo spesso informale, ma resta un organo previsto e complementare al controllo giudiziale.

Domande e risposte – Comitato dei creditori

  • Quando si costituisce il Comitato? Subito dopo l’apertura, in tempo per partecipare all’approvazione del programma di liquidazione. Deve essere nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dall’avvio della procedura.
  • Quali poteri ha? Vigila sull’operato del curatore, esprime pareri motivati e ne autorizza alcuni atti (transazioni, vendita di beni straordinaria) nei casi previsti dalla legge. In caso di inerzia o di impossibilità di funzionamento, il giudice delegato supplisce.
  • Il curatore deve riferirsi al Comitato? Sì, specialmente per decisioni importanti. Il curatore sottopone al Comitato (o al giudice delegato se il Comitato manca) il programma di liquidazione e le proposte di transazioni.
  • Cosa succede in caso di contrasto con i creditori? Se il Comitato contesta un’azione del curatore (o il curatore disattende un parere vincolante), può proporre reclamo al giudice delegato; in definitiva il giudice decide in via di riesame delle operazioni compiute.

Programma di liquidazione e vendite dei beni

L’attività di liquidazione dell’attivo – ossia la conversione dei beni in denaro – è guidata da un programma di liquidazione che il curatore deve predisporre e far approvare. L’art. 213 CCII stabilisce i termini e i contenuti fondamentali di tale programma: il curatore ha 60 giorni dall’inventario per redigere il programma e comunque non oltre 180 giorni dall’apertura della liquidazione. Il programma elenca le modalità di vendita dei beni (mercato libero o aste), la raccolta dei crediti, i tempi stimati di realizzo, i rischi di contenzioso e i costi previsti. Il rispetto del termine dei 180 giorni è cruciale: l’inosservanza ingiustificata di tale scadenza costituisce causa di revoca del curatore.

Una volta formulato, il programma è trasmesso al giudice delegato che ne valuta la coerenza e ne autorizza la sottoposizione al Comitato dei creditori. Dopo l’approvazione da parte del Comitato (o del giudice in sua vece), gli atti di liquidazione (ad esempio bandi di asta, contratti di vendita) possono essere effettuati conformemente al piano. Prima dell’approvazione, il curatore non può compiere vendite di beni, se non in casi urgenti che richiedono provvedimento motivato del giudice delegato. Dopo l’approvazione, invece, agisce autonomamente entro i limiti del programma: ogni singola vendita viene comunque sottoposta al vaglio del giudice delegato, che ne verifica la conformità al piano.

Tecniche di vendita: il curatore può vendere i beni tramite offerte in forma competitiva (pubbliche aste, evidenze, trattative private) secondo quanto previsto dal CCII e dal Regolamento UE. Le vendite vanno pubblicizzate a norma di legge e affidate a professionisti competenti (periti, bancari, o agenzie specializzate). In caso di emergenze di mercato sfavorevole, può valutare formule alternative (es. concordato con cessione, contratto “quadro di negoziazione”) concordate con il Comitato. In ogni caso, deve massimizzare il ricavato nel minor tempo possibile, tenendo conto di ragionevolezza e trasparenza.

Tabella: Programma di liquidazione (art. 213 CCII)

Aspetti principali del programmaTermini e vincoliNote
Termine di redazione60 giorni dall’inventario; comunque entro 180 giorni dall’aperturaScadenza cruciale (inadempienza = revoca)
Contenuti obbligatoriModalità di vendita dei beni; modalità di riscossione crediti; tempi stimati di realizzazione; rischi e costiDettaglia obiettivi di liquidazione
Approvazione del programmaAutorizzazione del giudice delegato e del Comitato dei creditoriSenza approvazione niente vendite ordinarie
Vendite prima dell’approvazioneProibite, salvo urgenza autorizzata dal giudiceLe uniche vendite consentite pre-approvazione sono quelle urgenti per evitare danni gravi
Atti successivi all’approvazioneIl giudice delegato autorizza ogni vendita/atto di liquidazione conforme al pianoIl curatore esegue il programma approvato

Domande e risposte – Liquidazione dei beni

  • Cos’è il programma di liquidazione? È il piano dettagliato delle modalità e tempistiche di vendita dei beni dell’impresa insolvente. Deve essere redatto entro 60 giorni dall’inventario (sempre prima di 180 giorni dall’apertura) e approvato dal Comitato dei creditori.
  • Cosa succede se il curatore non rispetta i termini del programma? Il mancato rispetto del termine di 180 giorni (senza giustificato motivo) è considerato giusta causa di revoca.
  • Il curatore può vendere beni subito dopo la nomina? No, prima dell’approvazione del programma di liquidazione in via ordinaria il curatore non può procedere a vendite. Solo con provvedimento urgente del giudice possono essere venduti beni il cui deterioramento imminente recherebbe grave pregiudizio ai creditori.
  • Chi autorizza le vendite dei beni? Ogni vendita (asta o trattativa) deve essere autorizzata dal giudice delegato, che verifica la conformità delle condizioni di vendita al programma approvato. Il Comitato dei creditori ne segue l’iter informandosi e potendo esprimere parere.
  • Cosa deve contenere un bando d’asta? In caso di vendita competitiva, il curatore deve redigere un regolamento o bando che indichi descrizione del bene, prezzo base, modalità di gara, cauzione richiesta e termini per partecipare. Il verbale d’asta riepiloga i partecipanti e la risultante aggiudicazione.

Simulazione: Programma di liquidazione

Esempio di Programma di liquidazione (sintetico):

  • Data redazione: 10 giugno 2025 (entro 60 gg. dall’inventario del 12 aprile 2025).
  • Obiettivo generale: Realizzare proventi almeno pari al 50% del passivo accertato, entro 12 mesi.
  • Beni mobili registrati (automezzi, macchinari): vendita all’asta pubblica con prezzo base pari alle ultime perizie di mercato, con inizio procedura entro 30 giorni dall’approvazione.
  • Immobili (capannone in proprietà e terreno commerciale): valutazione tramite due perizie; successiva vendita attraverso trattativa privata anche con preliminare concordato; termine realizzazione stimato 180 giorni.
  • Crediti (verso clienti): incasso stragiudiziale o, se necessario, recupero giudiziale affidato a legale; scadenza prevista 240 giorni.
  • Ulteriori indicazioni: piano di incasso mensile dei canoni di locazione dell’immobile commerciale fino alla vendita; stima costi legali e peritali (tot. €15.000).

Riparto delle somme e chiusura della procedura

Dopo (o durante) le vendite, il curatore liquida i proventi e li distribuisce ai creditori secondo l’ordine stabilito dalla legge (artt. 2743 e segg. c.c.). Riparto parziale: il CCII incoraggia riparti parziali anche prima della conclusione definitiva, quando il montante del passivo accertato sia già significativo. In particolare, ogni quattro mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo (o altro termine stabilito dal giudice) il curatore può presentare un progetto di riparto parziale delle somme disponibili. I creditori ricevono il progetto e possono reclamare entro 15 giorni; il giudice delegato li approva con decreto vincolante, accantonando eventuali somme per crediti contestati.

Riparto finale: una volta conclusa la liquidazione e raccolti i proventi da tutti i beni realizzabili, il curatore redige il piano di riparto finale, rispettando le categorie di prelazione. Ad esempio, prima si soddisfano i creditori garantiti (ipotecari, pegno su beni specifici, privilegi speciali), poi i creditori chirografari. Il piano finale indica l’ammontare spettante a ciascuna classe e i residui della cassa finale. Una volta approvato dal giudice delegato, gli importi vengono effettivamente corrisposti ai creditori.

Comunicazione ai creditori: ad ogni riparto parziale e al riparto finale il curatore invia i relativi progetti ai creditori ammessi, garantendo trasparenza. Solo dopo l’approvazione del rendiconto finale può essere liquidato il compenso del curatore. Al termine dell’ultima distribuzione, il curatore deposita in cancelleria il rendiconto finale di gestione (contiene riassunto delle entrate/uscite e delle operazioni eseguite) e formula il piano di riparto finale. Il giudice delegato, valutate le operazioni e le osservazioni pervenute, emette il decreto di chiusura della procedura.

Domande e risposte – Riparto delle somme

  • Quando si fanno i riparti ai creditori? In generale, il curatore può effettuare riparti parziali periodici quando l’attivo liquefatto lo consente (ad es. ogni quattro mesi). Questi riparti intermedi servono a soddisfare subito i creditori e a ridurre l’impegno di cassa finale. Il riparto finale avviene una volta concluse le vendite e incassati i proventi rimanenti.
  • Qual è l’ordine di prelazione? Per il riparto si segue l’ordine di legge: crediti con privilegio generale (es. Erario) e privilegi speciali (su singoli beni), crediti ipotecari in quota, crediti chirografari. Se un credito è protestuale o titolato da cambiale protestata, ha privilegi speciali (ad es. nell’ambito dei crediti chirografari).
  • Cosa succede se un credito è contestato? Se un credito ammesso parzialmente o contestato, si accantona la parte corrispondente nel fondo di massa. Il creditore potrà poi proporre opposizione al giudice delegato, il quale deciderà con successivo decreto e incluso nel rendiconto finale. Nel frattempo, agli altri creditori viene corrisposta la quota non contestata.
  • Cosa contiene il rendiconto finale? Il rendiconto (art. 231 c.c.) elenca analiticamente tutte le attività compiute (incassi, pagamenti, vendite), con giustificazione documentale. Deve essere chiaro e dettagliato per essere approvato. Solo dopo l’approvazione del rendiconto si liquida il compenso al curatore.
  • Il curatore resta in carica dopo la chiusura? Formalmente no: con il decreto di chiusura si conclude la procedura. Tuttavia il curatore conserva la legittimazione attiva e passiva in sede giudiziale per gestire controversie sorte durante la procedura. Deve anche depositare un rapporto riepilogativo finale al Ministero (art. 233 CCII).

Simulazione: Rendiconto e chiusura

Esempio di Rendiconto finale (sintetico):

  • Periodo di gestione: dal 15/02/2024 (data apertura) al 30/09/2025 (stato passivo esecutivo).
  • Entrate complessive: vendita impianti (€ 80.000), vendita immobili (€ 120.000), incasso crediti (€ 30.000). Totale: € 230.000.
  • Uscite complessive: spese aste e perizie (€ 10.000), onorari professionisti legali (€ 5.000), spese di custodia beni (€ 3.000). Totale: € 18.000.
  • Saldo netto: € 212.000 da distribuire.
  • Distribuzioni effettuate: 1° riparto (aprile 2025) = € 100.000 (parziale); 2° riparto (settembre 2025) = € 112.000 finale.
  • Compenso curatore: liquidato nella misura del 5% delle somme distribuite (€ 10.600).
  • Osservazioni: conferma la correttezza del concorso dei creditori, dettaglia le attribuzioni delle spese e chiede la chiusura della procedura.

Obblighi contabili e responsabilità del curatore

Il curatore è tenuto a svolgere le proprie funzioni con diligenza qualificata, pari al grado di professionalità richiesto dall’incarico. L’art. 136 CCII stabilisce espressamente che “il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio… con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”. Ciò implica che deve usare tutta la cautela e le competenze tecniche necessarie: ad esempio, deve valutare correttamente i beni, gestire senza sprechi le vendite e i pagamenti, e agire sempre nell’interesse collettivo dei creditori.

Inoltre l’art. 136 impone specifici obblighi documentali: il curatore deve tenere un registro informatico delle operazioni di gestione. Mensilmente firma digitalmente il registro e vi appone marca temporale, consentendo il controllo continuativo da parte del giudice delegato e del Comitato dei creditori. Al termine della procedura (o in caso di sostituzione), egli deve rendere il conto finale della gestione al giudice delegato, consentendo al nuovo curatore di sollevare osservazioni.

La responsabilità civile e penale del curatore è strettamente regolata. In caso di colpa grave o dolo, egli può essere chiamato a rispondere per danni (art. 136 c.1, 4) verso i creditori o verso l’attivo della procedura. Ad esempio, negligenze nella custodia dei beni, inadempimento doloso degli obblighi informativi o comportamento antieconomico in vendite possono costituire motivo di revoca (giustificato dalla sua gravissima inadempienza) e fondare azioni risarcitorie. Il curatore, pur svolgendo funzioni di natura concorsuale, viene equiparato a incaricato di pubblico servizio e quindi può incorrere anche in reati fallimentari (es. sottrazione, distrazione di beni dell’attivo).

La giurisprudenza ha più volte precisato che il curatore agisce come un mandatario speciale ex lege, con dovere di imparzialità e cura. Cassazioni recenti hanno ribadito che il fallimento/liquidazione non sospende gli obblighi di procedere ed anzi attribuisce al curatore un ruolo di legittimato a tutelare la massa in ogni sede (incluse le impugnazioni).

Domande e risposte – Responsabilità del curatore

  • Quale diligenza è richiesta? L’art. 136 CCII parla di “diligenza richiesta dalla natura dell’incarico”: una diligenza elevata, propria di un professionista esperto che gestisce il patrimonio di terzi.
  • Il curatore può essere revocato per colpa? Sì: se omette gravemente i suoi doveri (es. non stila i conti, non inizia le vendite, non adempie obblighi informativi), il Tribunale può revocarlo “per giusta causa”. La sua sostituzione può essere richiesta anche dal Comitato o dai creditori.
  • Chi è responsabile per un danno da mancanza del curatore? In caso di danno conseguente a colpa del curatore, questi può essere chiamato a risarcire il danno subito dalla massa dei creditori. L’azione di responsabilità del curatore revocato o sostituito viene esercitata dal nuovo curatore (previa autorizzazione del giudice).
  • Il curatore può delegare le sue responsabilità? No: egli rimane responsabile delle deleghe e dei coadiutori che impiega. Anche se affida compiti a terzi (ad es. vendita, perizia), resta rispondere di un’eventuale mala gestio. Il compenso dei delegati è comunque dedotto dal compenso stesso del curatore.
  • Cosa implica il registro informatico? Il registro è obbligatorio e attesta giorno per giorno ogni operazione (incassi, vendite, pagamenti). La sua mancata tenuta o falsificazione configurerebbe un illecito: è infatti espressamente previsto dalla legge e vigilato dal giudice delegato.
  • Esistono responsabilità penali? Sì. Il curatore, come ogni pubblico ufficiale concorsuale, può rispondere penalmente per reati quali peculato fallimentare (es. distrazione di beni), omessa vigilanza fiscale, false comunicazioni. Ad esempio, l’occultamento intenzionale di un bene dell’attivo è perseguibile.

Elenco delle principali fonti normative e giurisprudenziali

  • D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) – norme fondamentali su liquidazione giudiziale, curatore (artt. 39-53, 126, 129, 130, 136, 213, 220, ecc.).
  • D.Lgs. 13/09/2024, n. 136 (decreto correttivo-ter) – modifiche al CCII (es. art. 126-129-136), entrato in vigore il 28/09/2024.
  • R.D. 16/03/1942, n. 267 (Legge Fallimentare) – normativa previgente richiamata per procedure pendenti; termini e concetti (es. art. 33, 34, 37 LF) ricondotti nel nuovo CCII.
  • Art. 136 CCII – responsabilità del curatore.
  • Cass. civ., sez. I, 13 marzo 2024, n. 6642 – principio di prosecuzione del processo in Cassazione anche se interviene la liquidazione giudiziale.
  • Cass. civ., sez. I, 17 ottobre 2023, n. 30785 – conferma legittimazione del curatore ad intervenire in Cassazione per tutelare la massa.
  • Cass. civ., sez. II, 25 giugno 2022, n. 19787 – precisazioni sui criteri di liquidazione coatta e curatore (analoghe ai curatore della liquidazione).

Hai subito una liquidazione giudiziale o sei coinvolto come creditore? Fatti aiutare da Studio Monardo

Nel corso della liquidazione giudiziale (ex fallimento), il curatore ha un compito centrale: gestire l’intero patrimonio del debitore e tutelare gli interessi dei creditori. Ma cosa fa esattamente e quali poteri ha?
Fatti aiutare da Studio Monardo per conoscere i tuoi diritti e controllare che la procedura sia svolta correttamente.

🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo

📂 Ti spiega in modo chiaro le funzioni e i limiti operativi del curatore
📑 Verifica la regolarità degli atti di gestione, inventario e vendita dei beni
⚖️ Ti assiste nei rapporti con il curatore, sia come debitore sia come creditore
✍️ Ti tutela da eventuali azioni revocatorie o responsabilità personali
🔁 Ti segue in tutto il percorso fino alla chiusura della liquidazione e all’eventuale esdebitazione

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in procedure concorsuali e crisi d’impresa
✔️ Consulente per creditori interessati a partecipare attivamente alla procedura
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia

Conclusione

Il curatore ha poteri ampi ma deve rispettare la legge e i diritti di tutte le parti. Conoscere il suo ruolo è fondamentale per non subire passivamente la procedura.
Con l’assistenza giusta puoi intervenire, controllare e difenderti in ogni fase della liquidazione.

📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo:

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

My Agile Privacy
Privacy and Consent by My Agile Privacy

Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. 

Puoi accettare, rifiutare o personalizzare i cookie premendo i pulsanti desiderati. 

Chiudendo questa informativa continuerai senza accettare. 

Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito!