Hai ricevuto un pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e ti stai chiedendo se puoi ancora chiedere una rateizzazione per evitare il blocco dello stipendio o del conto corrente? Hai paura che il tuo datore di lavoro, l’INPS o la banca possano trattenere somme ogni mese senza che tu possa intervenire?
Il pignoramento presso terzi è uno strumento potente in mano all’Agenzia Entrate-Riscossione: blocca direttamente alla fonte ciò che ti spetta – stipendio, pensione, conti, crediti – senza passare da un giudice. Ma anche in questa fase avanzata, la legge ti dà una possibilità: chiedere la rateizzazione per sospendere il pignoramento e riprendere il controllo.
Ma si può davvero rateizzare un debito già pignorato dall’Agenzia Entrate?
Sì, ma bisogna muoversi in fretta. La richiesta di rateazione va presentata subito dopo la notifica dell’atto di pignoramento, e solo se il debito non è già stato interamente incassato dal terzo. In molti casi, la riscossione viene sospesa temporaneamente, in attesa dell’accoglimento del piano.
Se la rateazione viene approvata, il pignoramento si blocca automaticamente, e tu puoi saldare il debito a rate mensili secondo la tua reale capacità economica, evitando prelievi forzosi.
Quali sono i requisiti per ottenere la rateizzazione?
– Il debito deve essere iscritto a ruolo e notificato regolarmente
– La richiesta va presentata all’Agenzia con i moduli ufficiali e la documentazione reddituale
– L’importo può essere rateizzato fino a 72 rate mensili, o 120 rate in caso di comprovata difficoltà
– È fondamentale non avere già una rateizzazione decaduta per lo stesso debito
Cosa succede se non chiedi la rateizzazione in tempo?
Il terzo (datore di lavoro, banca, INPS) sarà obbligato a versare le somme pignorate direttamente all’Agenzia, e non potrai più intervenire. Più aspetti, più è difficile bloccare o ridurre i danni. Ecco perché è fondamentale agire subito, con l’aiuto di un avvocato esperto.
E se la richiesta viene respinta o il piano non è sostenibile?
Esistono altre soluzioni legali: dalla sospensione del ruolo per errori, alla composizione della crisi da sovraindebitamento, fino alla definizione agevolata o allo stralcio, se ne ricorrono i presupposti.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in riscossione coattiva, pignoramenti e soluzioni per debiti fiscali – ti spiega come funziona la rateizzazione del pignoramento presso terzi da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione, quali sono i requisiti, i tempi e le alternative se hai già subito il blocco.
Hai ricevuto un pignoramento e vuoi fermarlo subito con un piano a rate? Non sai se sei ancora in tempo per evitare trattenute su stipendio o pensione?
Richiedi, in fondo alla guida, una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Analizzeremo il tuo caso, verificheremo le condizioni per la rateizzazione e ti accompagneremo passo dopo passo per bloccare il pignoramento e riprendere il controllo della tua situazione.
Introduzione
La presente guida offre un’analisi completa e aggiornata a giugno 2025 sull’istituto della rateizzazione in presenza di un pignoramento presso terzi avviato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). L’obiettivo è di fornire, dal punto di vista del debitore, gli strumenti giuridici, fiscali e pratici per comprendere e gestire efficacemente una situazione di esecuzione forzata da parte del Fisco italiano quando sono coinvolti terzi (come banche, datori di lavoro, enti pensionistici, clienti, ecc.).
Il taglio sarà tecnico-giuridico, adatto a lettori esperti (avvocati, consulenti, imprenditori e privati informati), ma con approccio divulgativo: ogni concetto normativo verrà spiegato in modo chiaro e corredato da esempi pratici, modelli di atti e riferimenti normativi. La guida adotta sempre la prospettiva del debitore esecutato, evidenziando i suoi diritti, le tutele previste dall’ordinamento e le strategie difensive attuabili.
Saranno esaminati tutti i principali tipi di debiti oggetto di riscossione coattiva – imposte erariali (IVA, IRPEF, IRES), contributi previdenziali (INPS), tributi locali, sanzioni amministrative, etc. – evidenziandone le peculiarità in fase di pignoramento e di eventuale rateizzazione. Verranno approfonditi gli aspetti giuridici (norme, procedure, giurisprudenza), fiscali (interessi, sanzioni, implicazioni contabili) e amministrativi (circolari, prassi) rilevanti, con particolare attenzione agli aggiornamenti normativi più recenti (riforma della riscossione 2024/2025).
La guida si articolerà in sezioni tematiche con intestazioni chiare e paragrafi brevi, per agevolare la consultazione. Troverete anche tabelle riepilogative (ad es. sui limiti di pignorabilità e sulle condizioni di rateazione) e una sezione di Domande e Risposte frequenti, utile a chiarire i dubbi pratici più ricorrenti. Inoltre, sono inclusi fac-simili di atti e istanze (come l’istanza di sospensione del pignoramento per avvenuta rateizzazione, modelli di opposizione, ecc.), oltre a esempi di compilazione e simulazioni di casi reali (es. calcolo della quota pignorabile dello stipendio e delle rate sostenibili).
In conclusione, verrà presentata una raccolta completa di fonti normative, giurisprudenziali e amministrative citate nel testo – con riferimenti a leggi, articoli del Codice di procedura civile, decreti, circolari e sentenze rilevanti – così che il lettore possa approfondire ulteriormente ogni aspetto.
Avvertenza sul lessico: utilizzeremo termini come “debitore” (il soggetto che subisce la riscossione), “Agente della Riscossione” o “Agenzia Entrate-Riscossione” (il soggetto pubblico che procede all’incasso coattivo, ex Equitalia), “pignoramento presso terzi” (il vincolo esecutivo su crediti del debitore in mano a terzi) e “rateizzazione” o “dilazione” (il pagamento rateale del debito). Tali termini saranno man mano chiariti nel testo.
Passiamo ora ad esaminare nel dettaglio come funziona il pignoramento presso terzi da parte di Agenzia Entrate-Riscossione e in che modo è possibile ottenere una rateizzazione del debito anche dopo l’avvio di tale pignoramento, illustrando normative e procedure vigenti al 2025.
Che cos’è il Pignoramento presso Terzi dell’Agenzia Entrate-Riscossione
Il pignoramento presso terzi è una forma di esecuzione forzata attraverso la quale il creditore (in questo caso l’Agente pubblico della riscossione) aggredisce i beni o crediti del debitore detenuti da un soggetto terzo. In altre parole, invece di pignorare direttamente un bene del debitore, si va a colpire somme di denaro o altri diritti del debitore che si trovano presso altri soggetti. Nel contesto fiscale italiano, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) può ricorrere a questo strumento per recuperare coattivamente imposte, contributi o altre entrate non pagate, bloccando – ad esempio – il conto bancario del debitore, una parte del suo stipendio presso il datore di lavoro, la sua pensione presso l’INPS, oppure crediti che vanta verso clienti o committenti.
Dal punto di vista giuridico, il pignoramento presso terzi avviato da AdER presenta alcune peculiarità rispetto al pignoramento presso terzi ordinario previsto dal Codice di procedura civile. In particolare, grazie a disposizioni speciali contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (che disciplina la riscossione delle imposte), l’Agente della Riscossione può procedere in via amministrativa senza necessità di ottenere un preventivo titolo esecutivo giudiziale né un’ordinanza del tribunale. Tutto avviene in via automatica: non vi è udienza né autorizzazione del giudice, e dopo un breve termine le somme pignorate possono essere incamerate direttamente dal Fisco. Ciò rende questa procedura particolarmente rapida e incisiva, spesso mettendo il debitore di fronte al fatto compiuto con poco margine di reazione.
Vediamo dunque in sintesi come si avvia un pignoramento presso terzi fiscale. Prima di tutto, l’Agenzia Entrate-Riscossione deve essere in possesso di un titolo esecutivo per le somme dovute. Nella prassi, questo è rappresentato dalla cartella di pagamento notificata al contribuente (per debiti da ruoli esattoriali) oppure da un avviso di accertamento esecutivo o altro atto definito per legge immediatamente esecutivo. Se il debitore non paga volontariamente quanto dovuto, AdER invia generalmente un’intimazione di pagamento (ex art. 50 D.P.R. 602/73), ossia un sollecito formale che dà un termine finale di 5 giorni per effettuare il pagamento prima di intraprendere azioni esecutive. Decorsi inutilmente i 5 giorni dalla notifica dell’intimazione, l’Agente della Riscossione è legittimato ad attivare misure cautelari (come ipoteche o fermi amministrativi) e procedure esecutive, tra cui appunto il pignoramento presso terzi.
È importante evidenziare che il pignoramento presso terzi promosso da AdER non richiede, a differenza delle esecuzioni civili ordinarie, l’intervento immediato di un giudice dell’esecuzione. In virtù dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, l’Agente pubblico può notificare direttamente un atto di pignoramento al terzo (ad esempio alla banca o al datore di lavoro) e contestualmente al debitore, senza dover passare per un tribunale. Tale atto intima al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore e di trattenerle a favore dell’Erario, nei limiti del credito vantato. In sostanza, l’atto di pignoramento presso terzi dell’AdER ha già in sé la funzione di un’ordinanza di blocco delle somme e – decorso un certo termine – di assegnazione delle medesime all’Agente della Riscossione, il tutto in via amministrativa.
Riassumendo le caratteristiche chiave di questa procedura:
- Nessun passaggio immediato in tribunale: l’AdER procede in via diretta, notificando l’atto al terzo e al debitore, senza chiedere autorizzazioni giudiziali.
- Efficacia immediata: appena notificato, il pignoramento vincola i beni/crediti presso il terzo, che li deve “congelare” a disposizione del Fisco.
- Termine breve per l’assegnazione: se il debitore non reagisce, dopo 60 giorni l’Agente della Riscossione può riscuotere le somme dal terzo senza ulteriori formalità.
- Comunicazioni: il debitore riceve l’atto di pignoramento (spesso via raccomandata PEC o cartacea), ma può accadere che la comunicazione gli pervenga in ritardo rispetto alla banca/terzo, creando sfasamenti temporali che riducono il tempo a sua disposizione per intervenire. Spesso, infatti, il contribuente viene a sapere del pignoramento solo quando ad esempio il conto corrente risulta già bloccato.
- Oggetto dell’atto: l’atto indica l’importo dovuto (capitale, sanzioni, interessi e spese) e intima al terzo di non disporre delle somme del debitore fino a concorrenza di tale importo, pena responsabilità diretta. Al debitore viene ingiunto di astenersi da atti di disposizione atti a sottrarre i crediti pignorati.
- Nessuna convocazione del debitore: non essendovi un’udienza iniziale, il debitore non viene sentito prima del blocco delle somme. Ha però la possibilità di attivarsi dopo la notifica, come vedremo, attraverso opposizioni o cercando un accordo di dilazione.
In definitiva, il pignoramento presso terzi avviato da Agenzia Entrate-Riscossione si configura come procedura esecutiva rapida e aggressiva, che consente di colpire direttamente denaro e crediti del debitore “là dove si trovano” (in banca, in busta paga, presso i committenti). Tuttavia, l’ordinamento prevede anche per il debitore esecutato una serie di mezzi di tutela per difendersi o attenuare gli effetti del pignoramento – tra i quali spicca la possibilità di ottenere una rateizzazione del debito e quindi la sospensione dell’azione esecutiva. Nei paragrafi successivi analizzeremo in dettaglio sia il funzionamento di queste procedure (pignoramento e rateizzazione) sia le strategie difensive attivabili.
Tipologie di Debiti Riscossi dall’AdER e Terzi coinvolti nei Pignoramenti
Prima di entrare nel vivo della procedura, è utile delineare il perimetro dei debiti che possono dare luogo a pignoramenti presso terzi da parte di Agenzia Entrate-Riscossione e le categorie di terzi tipicamente coinvolti. Questo perché le regole di dettaglio possono variare leggermente a seconda della natura del debito (ad es. fiscale vs. contributivo) e del tipo di terzo pignorato (banca, datore di lavoro, ente pensionistico, privato, ecc.).
Categorie di debiti interessate (tributi, contributi, sanzioni, ecc.)
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, in qualità di ente pubblico preposto alla riscossione coattiva, agisce su una vasta gamma di crediti vantati da enti pubblici. Le principali categorie di debiti che possono essere oggetto di pignoramento presso terzi (previa iscrizione a ruolo o formazione di titolo esecutivo) includono:
- Imposte erariali: tasse e imposte dovute allo Stato e gestite dall’Agenzia delle Entrate, quali ad esempio IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche), IRES (imposta sul reddito delle società), IVA (imposta sul valore aggiunto), IRAP, ritenute non versate, ecc. Tipicamente, se il contribuente non paga spontaneamente a seguito di avviso di accertamento, l’importo viene iscritto a ruolo e affidato ad AdER per la riscossione forzata. Anche le somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali (artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/73), come il mancato pagamento di imposte dichiarate, possono sfociare in cartelle esattoriali e pignoramenti.
- Contributi previdenziali e assistenziali: contributi dovuti alle gestioni INPS (es. contributi obbligatori per lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata) o premi assicurativi INAIL non versati. Questi crediti, se non pagati nei termini, vengono anch’essi iscritti a ruolo – spesso su iniziativa dello stesso INPS/INAIL – ed Equitalia/AdER procede alla riscossione. Ad esempio, un’azienda che non versa i contributi dipendenti riceverà un Avviso di Addebito INPS esecutivo; trascorsi i termini, AdER potrà agire anche con pignoramento presso terzi. Più avanti tratteremo anche la rilievanza del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e come la rateizzazione dei contributi possa evitare il DURC negativo.
- Tributi locali: imposte e tasse locali (IMU, TARI, TASI, bollo auto regionale, multe stradali, ecc.) qualora gli enti locali si avvalgano di AdER per la riscossione. Molti Comuni e Regioni affidano infatti le proprie ingiunzioni fiscali ad AdER, che agisce con i medesimi poteri. In altri casi gli enti locali usano concessionari privati con la procedura dell’ingiunzione fiscale (R.D. 639/1910), ma quando invece c’è ruolo AdER, anche il debito locale può portare a un pignoramento presso terzi in via esattoriale.
- Sanzioni amministrative statali: ad esempio, sanzioni irrogate da Autorità statali (Antitrust, Agenzia Dogane e Monopoli, Ministeri) o verbali prefettizi non pagati, che vengono iscritti a ruolo.
- Altre entrate pubbliche: ogni somma dovuta a un ente pubblico che sia iscritta a ruolo per la riscossione coattiva. Ad esempio, somme dovute per restituzione di aiuti di Stato, per indebito percettore di prestazioni, contributi revocati, ecc., se affidate ad AdER, seguono lo stesso iter.
Pur nella diversità delle fonti del debito, la procedura di pignoramento presso terzi è in larga parte uniforme. Tuttavia, vanno segnalate alcune differenze di regime in base alla natura del debito:
- Termini di decadenza e prescrizione: ogni credito ha i suoi termini (ad es. i tributi erariali prescrivono generalmente in 10 anni se non riscossi; i contributi previdenziali 5 anni, ecc.). Se il debito è prescritto, il pignoramento è ipso iure illegittimo e va contestato (es. eccependo la prescrizione). Inoltre, alcune cartelle potrebbero decadere se AdER non agisce entro certi termini.
- Giurisdizione delle opposizioni: per contestare la legittimità del debito sottostante, la competenza varia. Ad esempio, contestare la debenza di un tributo (vizi dell’accertamento) spetta alle Commissioni Tributarie (Corti di Giustizia Tributaria); contestare contributi INPS spetta al Tribunale ordinario – sezione Lavoro. Mentre le questioni sulle modalità dell’esecuzione forzata (vizi del pignoramento in sé) sono devolute al Giudice ordinario dell’esecuzione. Approfondiremo più avanti queste distinzioni di competenza.
- Interessi e sanzioni: la composizione del debito può includere interessi moratori e sanzioni differenti a seconda della materia (es. sanzioni tributarie, sanzioni civili INPS). In sede di pignoramento, l’importo intimato comprende tutte le somme accessorie dovute.
- Soglie e misure cautelari: alcuni debiti attivano misure specifiche. Ad esempio, per IVA non versata oltre certe soglie può scattare il blocco compensazioni o segnalazioni penali; per contributi INPS scoperti c’è il DURC irregolare; per multe stradali gli interessi si fermano al doppio dell’importo (Legge 689/81). Sebbene queste particolarità non incidano direttamente sul meccanismo del pignoramento presso terzi, sono elementi di cui il debitore deve tenere conto nel complessivo quadro delle sue obbligazioni.
In questa guida, focalizzata sul pignoramento e rateazione, daremo rilievo soprattutto agli aspetti comuni. Tuttavia, quando opportuno, segnaleremo le peculiarità – ad esempio, differenze nel contestare un atto di pignoramento per debiti tributari (dinanzi al giudice tributario se atti presupposti nulli) rispetto a debiti contributivi (dinanzi al giudice ordinario), oppure le possibilità di definizioni agevolate (come rottamazioni delle cartelle) che hanno riguardato alcune tipologie di debiti negli anni recenti. Ad giugno 2025, ad esempio, è appena terminata la fase di adesione alla rottamazione-quater dei ruoli (introdotta dalla L. 197/2022) e i contribuenti che non vi hanno aderito possono valutare la rateizzazione ordinaria come unica via per evitare il pignoramento.
Principali tipologie di terzi pignorati (banche, datori di lavoro, enti pensionistici, clienti, ecc.)
Vediamo ora chi sono i “terzi” presso cui l’Agenzia Entrate-Riscossione può eseguire il pignoramento, e con quali modalità specifiche nei casi più frequenti. I terzi pignorati più comuni nelle procedure fiscali sono:
- Istituti bancari o postali – quando il debitore possiede conti correnti, depositi o titoli. Il pignoramento del conto corrente è uno scenario tipico.
- Datori di lavoro del debitore – nel caso in cui il debitore sia un lavoratore dipendente, pubblico o privato, il pignoramento può riguardare lo stipendio o il salario mensile dovuto.
- Enti previdenziali (INPS) – se il debitore percepisce una pensione, l’atto può essere notificato all’INPS (o altro ente pensionistico) per pignorare una quota della pensione.
- Clienti/committenti/partner commerciali – nel caso di un imprenditore, libero professionista o società che vanta crediti verso terzi privati (es. fatture emesse e non ancora incassate, canoni di locazione da inquilini, crediti da forniture), AdER può notificare il pignoramento a quei debitori del nostro debitore, obbligandoli a pagare direttamente allo Stato quanto dovuto.
- Pubbliche amministrazioni – se il debitore deve ricevere pagamenti da enti pubblici (es. un rimborso, un compenso per appalti, un contributo), interviene la segnalazione ex art. 48-bis DPR 602/73: l’ente pubblico sospende il pagamento e AdER può pignorare quelle somme. In particolare, se un debitore ha un credito verso una PA superiore a €5.000, l’ente è obbligato a verificare con AdER l’eventuale inadempienza e, in caso affermativo, a bloccare il pagamento segnalato.
- Altri terzi – praticamente chiunque detenga beni o denaro del debitore può essere destinatario. Ad esempio, una società finanziaria se il debitore ha diritto a un saldo da un investimento, un notaio se sta trattenendo somme per conto del debitore, ecc.
Analizziamo separatamente le fattispecie principali (conto corrente, stipendio, pensione, crediti commerciali), perché ognuna ha regole particolari quanto a limiti di pignorabilità, obblighi del terzo e modalità operative.
Pignoramento di Conti Correnti e Depositi Bancari
Il pignoramento del conto corrente bancario è uno degli strumenti più utilizzati da AdER, poiché consente di colpire direttamente la liquidità del debitore. La procedura, disciplinata dall’art. 72-bis DPR 602/1973, si svolge come segue in linea generale:
- Notifica dell’atto al banco: AdER notifica un atto di pignoramento alla banca o Poste Italiane presso cui il debitore ha uno o più conti. La notifica può avvenire tramite PEC alla direzione generale della banca o alla filiale competente. Contestualmente, una copia è inviata al debitore (all’indirizzo PEC risultante dall’INI-PEC, se presente, o via raccomandata A/R).
- Congelamento dei fondi: appena ricevuto l’atto, la banca è obbligata a vincolare immediatamente tutte le somme disponibili sul conto del debitore fino a concorrenza dell’importo indicato (comprensivo di capitale, interessi di mora e spese). In pratica il conto viene “bloccato”: il debitore non può più disporre dei saldi pignorati.
- Dichiarazione della banca: la banca, in qualità di terzo pignorato, dovrebbe comunicare all’Agente della Riscossione l’ammontare delle somme effettivamente disponibili e vincolate (la c.d. dichiarazione del terzo). Nel procedimento esattoriale, questa comunicazione spesso avviene in modo informale o tramite gli uffici legali degli istituti bancari.
- Trasferimento delle somme dopo 60 giorni: decorso il termine di 60 giorni dalla notifica senza interventi sospensivi, la banca deve trasferire le somme bloccate ad AdER fino a soddisfo del credito. L’art. 72-bis consente infatti all’Agente della Riscossione di incassare direttamente trascorsi 60 giorni, senza bisogno di un’ordinanza di assegnazione del giudice. Se le somme vincolate coprono integralmente il debito, questo si estingue; se sono inferiori, AdER potrà proseguire su altri beni.
- Comunicazione al contribuente: l’AdER invia al debitore una comunicazione dell’avvenuto pignoramento del conto. Tuttavia, come accennato, tale comunicazione può giungere dopo qualche tempo, mentre il blocco del conto è immediato. È possibile che il debitore scopra del pignoramento direttamente dalla banca (ad esempio vedendo il saldo indisponibile) prima ancora di leggere l’atto.
Esempio: Tizio ha un conto corrente con saldo di €10.000. Ha un debito tributario di €7.000 risultante da cartelle esattoriali. AdER notifica alla banca di Tizio l’atto di pignoramento per €7.000 + accessori. La banca, ricevuto l’atto, blocca subito €7.000 sul conto di Tizio (rendendoli indisponibili). Trascorsi 60 giorni, se non accade nulla, la banca bonificherà €7.000 all’Agente della Riscossione, liberando l’eventuale eccedenza residua (i €3.000 restanti tornano disponibili a Tizio). Se invece Tizio reagisce (ad esempio ottenendo una sospensione o una rateizzazione, come vedremo), il trasferimento potrebbe essere sospeso.
Nel pignoramento di conti correnti vi sono alcuni limiti e tutele specifiche da considerare:
- Ultimo stipendio o pensione accreditati: la normativa tutela l’eventuale somma relativa all’ultimo emolumento da lavoro o ultima mensilità di pensione affluita sul conto. In base all’art. 72-ter DPR 602/73, gli obblighi del terzo pignorato (la banca) non si estendono all’ultimo stipendio o pensione accreditati sul conto. Ciò significa che, se sul conto di Tizio è stato appena versato lo stipendio del mese, quella somma (corrispondente all’ultima busta paga) non deve essere toccata dal pignoramento, per garantire al debitore il sostentamento minimo. La banca dovrà quindi scorporare l’importo equivalente all’ultimo stipendio/pensione e lasciarlo disponibile a Tizio, bloccando eventualmente solo l’eccedenza. Questa disposizione garantisce un “minimo vitale” al debitore, analogo a quanto previsto dall’art. 545 c.p.c. (vedi oltre).
- Soglia di impignorabilità per depositi di pensione: se il conto contiene somme derivanti da pensione, vale quanto previsto per le pensioni in generale: un importo pari al minimo vitale (oggi €1.000) è impignorabile, anche se giacente in banca. In pratica, se sul conto ci sono esclusivamente accrediti pensionistici, la banca deve assicurare che €1.000 restino comunque disponibili al pensionato.
- Conti cointestati: se il conto è cointestato tra il debitore e terzi, normalmente si presume che le somme appartengano pro quota (50%) al debitore pignorato, salvo prova contraria. Il terzo cointestatario non debitore potrà eventualmente proporre opposizione per liberare la propria quota.
- Strumenti finanziari: il pignoramento presso terzi può riguardare non solo conti liquidi ma anche dossier titoli, depositi di investimento, ecc. In tal caso l’istituto dovrà liquidare i titoli (se necessario) e trattenere somme fino a concorrenza.
- Rapporti di conto sopravvenuti: un dubbio è se il pignoramento colpisca anche somme che affluiscono sul conto dopo la notifica. In genere, il pignoramento blocca ciò che è presente al momento della notifica. Se successivamente arrivano altri accrediti (es. nuovi bonifici), questi di norma non sono vincolati automaticamente, salvo che l’atto venga nuovamente notificato o esteso. Nel caso di stipendio/pensione, invece, esiste la procedura specifica sulla fonte (datore/INPS) per i flussi futuri, come vedremo.
- 60 giorni di “stand-by”: come detto, la banca attende 60 giorni prima di versare ad AdER. Questo periodo può dare al debitore uno spazio per reagire (ad es. pagando o ottenendo un provvedimento di sospensione). È fondamentale che il debitore utilizzi attivamente questi 60 giorni presentando eventuali istanze (rateizzazione, ricorsi, opposizioni) perché, decorso tale termine, recuperare le somme una volta versate al Fisco diventa molto difficile.
Per dare un’idea concreta, riportiamo una breve tabella riepilogativa relativa al pignoramento di conti correnti:
Aspetto | Descrizione |
---|---|
Normativa di riferimento | Art. 72-bis D.P.R. 602/1973 (pignoramento amministrativo presso terzi – conti correnti). |
Effetto immediato | Blocco delle somme sul conto fino all’importo pignorato (vincolo immediato per la banca). |
Trasferimento al Fisco | Dopo 60 giorni dalla notifica, la banca deve versare ad AdER le somme vincolate. |
Ultimo stipendio/pensione | Non pignorabile su conto: l’ultimo accredito a tale titolo va lasciato al debitore. |
Importo minimo non pignorabile (pensione) | €1.000 (somme fino a 1.000 € su conto derivanti da pensione sono impignorabili). |
Comunicazione al debitore | AdER invia atto al debitore (potrebbe arrivare dopo il blocco). Si consiglia di monitorare il conto e attivarsi immediatamente. |
Ruolo della banca | Deve dichiarare l’importo disponibile e congelarlo, rispettare i limiti di legge, versare dopo 60gg. Inadempienza può comportarne la responsabilità. |
Pignoramento dello Stipendio presso il Datore di Lavoro
Un’altra forma frequente di pignoramento presso terzi è quella rivolta al datore di lavoro del debitore, per prelevare una parte dello stipendio o salario mensile. In questo caso il “terzo” è l’azienda (o ente pubblico) per cui lavora il debitore. Questa procedura è disciplinata in parte dal Codice di procedura civile (artt. 543 e 545 c.p.c.) e, per la riscossione esattoriale, dall’art. 72-ter DPR 602/1973.
Quando AdER decide di pignorare lo stipendio di un contribuente debitore, notifica l’atto di pignoramento sia al datore di lavoro che al debitore (analogamente a quanto visto per la banca). L’atto intima al datore di lavoro di accantonare una quota dello stipendio netto ad ogni pagamento e di versarla direttamente ad Agenzia Entrate-Riscossione, fino a soddisfazione del credito indicato.
Ecco i punti chiave:
- Limite pignorabile: la legge prevede una soglia massima pari a 1/5 (20%) dello stipendio netto mensile che può essere pignorata. Questa è la regola generale stabilita dall’art. 545 c.p.c. sia per i crediti tributari che per altri crediti. Tuttavia, per i pignoramenti fiscali, interviene l’art. 72-ter DPR 602/73 che introduce limiti ancor più favorevoli per i redditi medio-bassi. In particolare, attualmente valgono queste soglie progressive in base all’importo dello stipendio****:
- Se lo stipendio netto è fino a €2.500 mensili, la quota massima pignorabile è un decimo (1/10).
- Per stipendi netti da €2.500 a €5.000, la quota sale a un settimo (1/7) (circa il 14,28%).
- Per stipendi oltre €5.000, si applica il limite ordinario di un quinto (1/5) (20%).
- Minimo vitale impignorabile: la legge tutela in ogni caso una soglia di sussistenza. L’art. 545 c.p.c. stabilisce che lo stipendio non può essere pignorato per la parte necessaria a garantire il minimo vitale, fissato pari all’assegno sociale aumentato della metà. Nel 2024 l’assegno sociale è €534,41 mensili, quindi la soglia è circa €801. Di fatto, per stipendi molto bassi (fino a ~€800 netti) non è possibile alcuna trattenuta. In pratica il datore di lavoro non può prelevare nulla se il netto è sotto tale soglia. Questo minimo si aggiorna annualmente. (NB: Tale protezione si applica di rado perché gli stipendi minimi netti di solito superano €800, ma è cruciale per chi avesse contratti ridotti.)
- Procedure interne: una volta ricevuto l’atto, il datore di lavoro è tenuto:
- a comunicare all’AdER l’eventuale esistenza del rapporto di lavoro e l’entità dello stipendio;
- a iniziare a trattenere la quota pignorata ad ogni pagamento mensile, accantonandola;
- a versare regolarmente tali somme ad Agenzia Riscossione, tipicamente con cadenza mensile o secondo le indicazioni ricevute.
- Cumulo di pignoramenti: può accadere che sul medesimo stipendio insistano più pignoramenti (ad esempio uno per crediti alimentari, uno per debiti fiscali). In tal caso la legge prevede che complessivamente non si possa pignorare oltre la metà dello stipendio. Inoltre, pignoramenti per cause diverse (es. uno per alimenti, uno per tributi) possono coesistere fino a tale limite, mentre due pignoramenti della stessa natura non possono eccedere il quinto unico. Ad esempio, se Tizio ha già un pignoramento del quinto per un prestito bancario insoluto, AdER potrà pignorare un ulteriore quinto (perché i crediti bancari e quelli fiscali sono di diversa categoria, consentendo 2/5 totali). Ma non potrebbe arrivare a tre quinti.
- Decorrenza e durata: il pignoramento sullo stipendio si attiva sul primo stipendio utile dopo la notifica e prosegue su ogni mensilità fino a quando il debito non è saldato. Non c’è un termine prestabilito di durata; di fatto dura fino a estinzione del debito (o eventuale revoca/sospensione dell’esecuzione). Va segnalato però che di recente è stato introdotto un limite decennale all’efficacia dei pignoramenti presso terzi: l’art. 551-bis c.p.c. (introdotto dal DL 19/2023) stabilisce che il pignoramento di crediti perde efficacia automaticamente dopo 10 anni dalla notifica al terzo, se nel frattempo non è intervenuta un’ordinanza di assegnazione o un atto estintivo. AdER, per prudenza, potrebbe quindi rinnovare l’atto prima del decennio ove il debito non fosse ancora estinto.
- Esempio pratico: Caio, dipendente, stipendio netto €2.200. Debito fiscale €15.000. AdER pignora presso il suo datore di lavoro. Poiché €2.200 rientra tra €0 e €2.500, la quota pignorata è 1/10 = €220 al mese. Ogni mese Caio riceverà €1.980 e €220 saranno accantonati e versati al Fisco. In circa 68 mesi (poco meno di 6 anni), il debito si esaurirà (ipotizzando zero interessi futuri per semplicità). Se Caio cambiasse lavoro, l’obbligo cesserebbe e AdER dovrebbe notificare un nuovo atto al nuovo datore (se conosciuto). Se invece Caio venisse licenziato, il pignoramento sullo stipendio si interromperebbe (ma AdER potrebbe tentare di pignorare l’eventuale TFR – trattamento di fine rapporto – presso il datore, altra forma di credito).
Una tabella di sintesi per il pignoramento dello stipendio:
Aspetto | Dettagli |
---|---|
Normativa chiave | Art. 72-ter DPR 602/73 (limiti su stipendi per AdER); Art. 545 c.p.c. (regole generali pignoramento di crediti da lavoro). |
Quote pignorabili | < €2.500: max 1/10; €2.500–5.000: max 1/7; > €5.000: max 1/5 dello stipendio netto. |
Minimo vitale | Impignorabile l’importo pari a |
Decorrenza | Dalla retribuzione successiva alla notifica. |
Versamento | Il datore trattiene e versa ad AdER periodicamente (solitamente mensilmente). |
Cumulo pignoramenti | Max metà stipendio totale; crediti di diversa natura possono concorrere fino a 50%. |
Cessazione rapporto | Se il rapporto cessa, il pignoramento si estingue sui futuri stipendi (ma AdER può pignorare TFR). |
Limite temporale | Pignoramento perde efficacia dopo 10 anni se non rinnovato (ex art. 551-bis c.p.c.). |
Da notare che in caso di stipendio pubblico (dipendente statale), la procedura è analoga ma coinvolge spesso il MEF – servizio Tesoreria o l’amministrazione pubblica competente come terzo pignorato. I limiti di importo sono identici. Un’ulteriore peculiarità: per i dipendenti pubblici è previsto che se il debito tributario supera €5.000, il pignoramento possa avvenire direttamente in busta paga con le suddette percentuali, grazie a protocolli tra AdER e le amministrazioni (questo rientra sempre nell’art. 72-ter applicato ai datori di lavoro pubblici).
Pignoramento della Pensione presso l’INPS
La pensione del debitore può essere pignorata con meccanismi affini a quelli dello stipendio, ma con qualche garanzia aggiuntiva a tutela di chi è percettore di trattamenti pensionistici. Il terzo in questo caso è l’INPS (o altro ente pensionistico erogatore), che riceve l’atto di pignoramento dall’Agente della Riscossione e dovrà trattenere parte della pensione mensile.
Punti fondamentali:
- Limite pignorabile mensile: come per gli stipendi, la regola generale sarebbe il limite di 1/5 della pensione netta. Inoltre, l’art. 72-ter DPR 602/73 con le soglie 1/10, 1/7, 1/5 si applica anche alle pensioni pignorate da AdER. Dunque:
- Pensione fino €2.500: massimo 1/10 dell’importo (al netto delle esclusioni di base).
- Pensione €2.500–5.000: massimo 1/7.
- Pensione oltre €5.000: massimo 1/5.
- Soglia di impignorabilità fissa (€1.000): la legge prevede espressamente un minimo vitale non pignorabile sulle pensioni, pari – come visto – al doppio dell’assegno sociale, ma con un minimo assoluto di €1.000. Questo significa che una pensione non può mai essere pignorata per la parte che la rende inferiore a €1.000 mensili. In pratica:
- Se la pensione è di €1.000 o meno, non può essere toccata.
- Se è ad esempio €1.200, la parte pignorabile va calcolata solo su €200 (eccedenza oltre i 1.000).
- Se è €1.600, la parte eccedente i 1.000 è €600; su questi €600 si applica il 20% (1/5) = €120 se fosse un creditore ordinario. Ma con AdER e 72-ter, siccome €1.600 < 2.500, si applicherebbe il limite più favorevole di 1/10 sull’intera pensione (che darebbe €160). In realtà, prevale il criterio che prima si esenta il minimo (€1.000) e poi si applica la percentuale sull’eccedenza. Quindi, nel caso di pensione €1.600: eccedenza €600, limite 1/5 di 600 = €120 (che è inferiore a 1/10 di 1.600). Il risultato finale è che verranno pignorati €120 al mese.
- Se la pensione fosse €3.000: eccedenza oltre 1.000 = €2.000. Poiché €3.000 rientra tra 2.500 e 5.000, la percentuale AdER è 1/7. 1/7 di 3.000 ≈ €428. Tuttavia bisogna confrontare con il meccanismo dell’eccedenza: 1/5 di 2.000 = €400. Probabilmente, per non ledere il minimo vitale, verranno prelevati €400 (il minore tra i due calcoli). In pratica, il calcolo delle trattenute pensionistiche segue parametri leggermente diversi in dottrina, ma la regola pratica è: mai scendere sotto €1.000 e mai prelevare più delle percentuali di legge su ciò che eccede tale soglia.
- Procedura: l’INPS, ricevuto il pignoramento, verifica l’importo della pensione:
- Determina la quota impignorabile (€1.000) e la quota pignorabile.
- Applica la percentuale consentita su quest’ultima.
- Comunica ad AdER l’ammontare che verrà trattenuto.
- Inizia a trattenere la quota ogni mese sul rateo pensionistico, versandola ad AdER.
- Esempio: Sempronio, pensionato INPS, assegno mensile €1.200 netti. Debito Equitalia €5.000. INPS, in ottemperanza all’atto, calcola: minimo €1.000 intoccabile, eccedenza €200. 1/5 di 200 = €40 al mese pignorabili. Quindi a Sempronio verranno pagati €1.160 e €40 andranno al Fisco ogni mese. (Notiamo che €40 è meno del 1/10 di 1.200 = 120, quindi la regola dell’eccedenza si rivela più restrittiva – e favorevole al debitore – in questo caso).
- Pluralità di pensioni: se il debitore ha più pensioni (es. vecchiaia + reversibilità), il minimo vitale di €1.000 si calcola sommando i trattamenti. Non si può rendere impignorabile €1.000 su ciascuna separatamente.
- Pensioni “particolari”: alcune prestazioni previdenziali non sono pignorabili per legge in alcun caso, perché di natura assistenziale: ad es. pensioni di invalidità civile, assegni sociali stessi, accompagnamento. Tali somme non possono essere toccate né alla fonte né una volta accreditate (riconosciute come impignorabili per destinazione). Se AdER pignorasse per errore un conto contenente solo queste somme, il debitore può opporsi.
- Durata e limiti temporali: vale quanto detto per lo stipendio, incluso il limite decennale di efficacia del pignoramento (551-bis c.p.c.) se applicabile.
Ricapitolando le tutele sulle pensioni:
- Importo fino a €1.000 mensili: impignorabile totalmente.
- Solo la parte eccedente €1.000 può essere pignorata, e comunque entro le percentuali di 1/10, 1/7 o 1/5 a seconda dell’entità della pensione.
- Esempio confermato: pensione €1.600 -> pignorabile €120 al mese (che è 1/5 dell’eccedenza di 600).
- Pensione bassa, es. €900 -> niente pignoramento (sotto soglia).
- Pensione elevata, es. €5.500 -> eccedenza €4.500; ma rientra nella fascia >5000, quindi max 1/5 di €5.500 = €1.100 al mese. Verificando l’eccedenza: €4.500 con 1/5 = €900, quindi in realtà verranno €900 (perché una volta escluso il minimo di €1.000, la percentuale su ciò che resta – 1/5 di 4.500 – è €900, che rientra anche nel limite di 1/5 dell’intera pensione).
Va da sé che, per importi di pensione molto alti, il limite del doppio assegno sociale (oggi ~€1.070) diventa meno influente percentualmente, e il tetto effettivo è il 20%.
Pignoramento di crediti verso terzi (clienti, committenti, locatari, ecc.)
La terza macro-categoria di pignoramenti presso terzi riguarda i crediti generici che il debitore ha verso altri soggetti privati o enti. Tipicamente:
- Un libero professionista o imprenditore che deve incassare pagamenti da clienti/committenti per fatture emesse.
- Un locatore (proprietario) che deve ricevere i canoni d’affitto dall’inquilino.
- Un appaltatore che deve ricevere SAL (stati avanzamento lavori) da un committente (in ambito privato).
- Qualsiasi altro credito di denaro certo, liquido ed esigibile che il debitore vanta contro qualcuno.
In questi casi, il pignoramento presso terzi da parte di AdER segue la disciplina generale: l’atto viene notificato al terzo debitore (es. il cliente, l’inquilino) e al debitore principale. Il terzo è tenuto a dichiarare se deve effettivamente somme al debitore e in quale misura, e nel caso non può pagare al debitore ma deve trattenere le somme dovute a disposizione dell’Agente della Riscossione.
A differenza di banca e stipendio, qui non ci sono soglie percentuali predefinite: in genere si pignora l’intero credito dovuto, fino concorrenza dell’importo del debito fiscale.
Esempi tipici:
- AdER pignora crediti verso i clienti di una ditta individuale debitrice: invia l’atto a uno o più clienti noti, intimando di pagare a AdER (fino all’importo dovuto dal debitore) invece che alla ditta.
- AdER pignora il canone di locazione: notifica al conduttore (inquilino) l’atto, imponendogli di versare i successivi canoni direttamente all’Erario anziché al locatore debitore, fino a coprire il debito.
- AdER pignora un credito verso un’assicurazione (ad es. indennizzo dovuto al debitore) o verso un professionista che deve restituire una cauzione, etc.
Obblighi del terzo: se il terzo riconosce di dovere somme, deve non solo astenersi dal pagarle al proprio creditore, ma depositarle o corrisponderle all’Agente di Riscossione quando richiesto. Se il terzo non adempie, AdER può agire contro di lui (in via giudiziale) per ottenerne il pagamento forzoso, essendo il terzo diventato obbligato direttamente (inadempiente all’ordine di pagamento).
Procedure speciali per Pubbliche Amministrazioni (art. 48-bis): un caso particolare è quello in cui il debitore attende pagamenti da una Pubblica Amministrazione. Qui entra in gioco l’art. 48-bis del DPR 602/73, che impedisce alle PA di pagare crediti superiori a €5.000 se il beneficiario risulta inadempiente verso l’Erario. La PA deve interrogare la piattaforma Equitalia/AER prima di pagare: se c’è morosità, sospende il pagamento e lo segnala. L’Agente della Riscossione, entro 60 giorni, può procedere al pignoramento di quelle somme. In caso di rateizzazione poi concessa, l’eventuale pignoramento ex 48-bis rimane però valido per le somme segnalate: la norma prevede infatti che se è stata fatta segnalazione 48-bis, un’eventuale dilazione viene concessa al netto di quelle somme. Ciò significa che se, ad esempio, una ditta vantava €100.000 da un Comune e aveva debiti fiscali per €30.000, la segnalazione 48-bis bloccherà €30.000. Se poi la ditta chiede una rateizzazione, potrà ottenerla solo per l’ammontare residuo, perché quei €30.000 saranno trattenuti dalla PA e versati al Fisco.
Limiti di pignorabilità: per i crediti verso terzi non rientranti in stipendi/pensioni, non vi sono limiti di legge analoghi al quinto. L’unico limite generale è che il pignoramento non può eccedere ciò che il terzo deve. Ad esempio, se un cliente deve €5.000 al debitore e AdER ha un credito di €10.000, potrà prendere al massimo quei €5.000 (l’atto spesso pignora “ogni somma dovuta sino alla concorrenza di €10.000”, quindi nei fatti incasserà 5.000 e resterà un debito residuo).
Crediti futuri e continuativi: se il credito pignorato è un credito continuativo (es. canoni di locazione mensili, corrispettivi periodici di un contratto in corso), allora il pignoramento si estende alle prestazioni successive fino a soddisfo. In pratica, l’ordine al terzo (es. inquilino) vale non solo per il canone immediatamente dovuto ma anche per quelli futuri man mano che maturano, fino a che il debito fiscale è pagato. L’inquilino quindi pagherà le mensilità direttamente al Fisco per tot mesi e poi tornerà a pagare al locatore una volta ricevuto lo stop.
Dichiarazione negativa del terzo: se il terzo pignorato dichiara di non dovere nulla (ad esempio il cliente contesta di non avere debiti col nostro contribuente, o l’inquilino afferma di aver già pagato tutti i canoni), la situazione può complicarsi. In assenza di importi da vincolare, AdER non ottiene nulla da quel pignoramento. L’agente può però, in teoria, contestare la dichiarazione del terzo in sede giudiziale (secondo le regole ordinarie ex art. 549 c.p.c., con giudizio di accertamento) se ritiene che il terzo stia mentendo sull’esistenza del debito. Sono questioni che esulano dalla procedura automatica e portano il caso dinanzi a un giudice.
Esempio pratico: la ditta Alfa Srl deve ricevere €20.000 dalla ditta Beta per una fornitura. Alfa però ha un debito con AdER di €15.000. AdER notifica a Beta atto di pignoramento intimando di non pagare Alfa. Beta conferma di dovere €20.000 e, se nulla avviene entro il termine, versa €15.000 ad AdER al 60° giorno (coprendo il debito) e poi i restanti €5.000 li pagherà ad Alfa. Se Alfa nel frattempo rateizza il debito prima del termine, Beta potrebbe ricevere comunicazione di sospendere il trasferimento.
Riassumendo il pignoramento di crediti generici:
- Non ci sono percentuali fisse di legge (si pignora l’intero credito dovuto, eventualmente in più riprese se è periodico).
- Il terzo potrebbe non collaborare se il credito non è certo; in quel caso AdER deve valutare se intraprendere azioni giudiziarie.
- Se il debitore contesta di non aver mai ricevuto, ad esempio, la notifica della cartella su cui si basa il pignoramento, questa è questione di legittimità del titolo (che come vedremo va portata al giudice competente, spesso tributario per tributi).
- Interessi: sui crediti pignorati, se tra notifica e riscossione passano mesi, potrebbero maturare interessi in favore del debitore; questi però, essendo il credito bloccato, di solito vengono anch’essi assegnati al creditore procedente entro i limiti del dovuto.
Abbiamo fin qui descritto che cos’è il pignoramento presso terzi nelle sue forme più comuni (conto, stipendio, pensione, crediti vari) e quali vincoli/limiti prevede la legge per tutelare il debitore. In tutti i casi esaminati, il denominatore comune è che il debitore subisce un prelievo forzoso di risorse economiche per soddisfare il credito vantato dall’Erario. Questo può mettere in crisi la liquidità e la gestione finanziaria di famiglie e imprese. Cosa può fare dunque il debitore per difendersi o attenuare questo impatto?
Le strade possibili sono essenzialmente due:
- Reagire per vie legali, contestando il pignoramento o il debito sottostante (se ritenuto illegittimo) attraverso gli strumenti di opposizione e ricorso che l’ordinamento prevede.
- Trovare un accordo di pagamento col Fisco, tipicamente tramite la rateizzazione del debito, in modo da sospendere l’azione esecutiva in corso e diluire l’importo dovuto in comode rate.
Entrambe le strade possono essere perseguite congiuntamente: ad esempio il debitore può chiedere subito la rateazione per bloccare gli effetti immediati del pignoramento, e contemporaneamente avviare un ricorso per far valere eventuali vizi di fondo. Nei prossimi capitoli approfondiremo la rateizzazione (dilazione) delle cartelle nei suoi vari aspetti, e successivamente i rimedi oppositivi. Iniziamo dal tema cruciale di questa guida: come funziona la rateizzazione con Agenzia Entrate-Riscossione e cosa accade quando c’è di mezzo un pignoramento presso terzi già avviato.
La Rateizzazione dei debiti con Agenzia Entrate-Riscossione
La rateizzazione – o dilazione di pagamento – è l’istituto che consente al debitore di pagare il proprio debito iscritto a ruolo in più rate periodiche, anziché in unica soluzione. Ottenere una rateizzazione significa trasformare un debito immediatamente esigibile in un piano di pagamento graduale, normalmente con applicazione di interessi dilatori, ed evitare (o sospendere) le azioni esecutive nel frattempo, purché si rispettino le scadenze.
La disciplina generale è contenuta nell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, più volte modificato e aggiornato (da ultimo dal D.Lgs. n. 110/2024, attuativo della riforma fiscale). Inoltre, vi sono disposizioni nei decreti recenti (es. D.L. 50/2022 convertito) che hanno innalzato soglie e modificato condizioni di decadenza. Vediamo i punti principali aggiornati al 2025:
- Importo ammissibile e tipi di piano: in teoria non esiste un limite massimo di debito rateizzabile; anche debiti molto elevati possono essere dilazionati. Viene però distinta la rateizzazione “ordinaria” da quella “straordinaria”:
- Fino a un certo importo, la richiesta è concessa in modo semplificato e può prevedere un numero di rate standard (piano ordinario).
- Oltre tale importo, o se si chiedono più rate del normale, occorre documentare una situazione di difficoltà e si può ottenere un piano straordinario (più lungo).
- Soglia senza necessità di prova: attualmente, per effetto delle ultime riforme, fino a €120.000 di debito complessivo si può ottenere la dilazione “su semplice richiesta”, senza dover fornire prova della difficoltà economica. Questa soglia era €60.000 fino al 2022, poi elevata a €120.000 dal 2023 (D.L. 50/2022). Significa che se il debito con AdER rientra sotto 120k, il contribuente ha diritto a una rateazione automatica.
- Numero di rate (durata): la durata massima di un piano ordinario (senza documentazione) è stata recentemente portata a 72 o 84 rate a seconda dei casi. In particolare, dopo le modifiche del D.Lgs. 110/2024:
- Fino a 120 mila €: si possono ottenere fino a 84 rate mensili (7 anni) senza istruttoria.
- Se il debitore chiede meno rate (es. 18, 36), sarà libero di scegliere un numero inferiore.
- È previsto in futuro l’aumento a 120 rate ordinarie per alcune categorie, ma ad oggi 84 è il limite ordinario automatico.
- Rateizzazione “straordinaria”: per importi superiori a €120.000 o per chi, pur sotto 120k, abbia necessità di più di 84 rate, è possibile richiedere un piano fino a 120 rate mensili (10 anni). Questa è la dilazione straordinaria, concessa solo in presenza di comprovata e grave difficoltà economica:
- I privati e ditte individuali in contabilità semplificata devono allegare l’ISEE del nucleo familiare come parametro per valutare la difficoltà.
- I soggetti diversi (società, ditte ordinarie) devono fornire documentazione contabile da cui risultino l’Indice di Liquidità e l’Indice Alfa (parametri finanziari introdotti dal DM 27/12/2024) atti a misurare la sostenibilità del piano. I condomìni devono presentare l’Indice Beta.
- In base a tali indici, AdER determina se concedere fino a 120 rate o un numero intermedio (es. 96, 108).
- Interessi di dilazione: sulle rate concesse si applicano gli interessi dal momento della dilazione. Il tasso è determinato periodicamente (per il 2023-2025, a seguito dell’aumento dei tassi BCE, si attesta intorno al 3-4% annuo). Ad esempio, a marzo 2025 il tasso di dilazione INPS era 8,65% (per piani contributivi), mentre AdER applica un tasso attorno al 3,5-4% annuo per i ruoli, basato sulle determinazioni ministeriali. Gli interessi sono calcolati su ogni rata residua al momento del pagamento, ma suddivisi nelle varie rate (il piano che AdER comunica già include l’ammontare degli interessi in ciascuna rata).
- Importo minimo di rata: di solito AdER prevede un importo minimo per ogni rata (attorno a €50 per le persone fisiche, €100 per giuridiche), ma con i nuovi importi elevati anche rate inferiori sono possibili, purché il numero di rate non superi i massimi.
- Presentazione della domanda: la richiesta di rateizzazione si presenta tramite appositi moduli o servizi online:
- Online: sul sito AdER esiste il servizio “Rateizza adesso” che consente, per dilazioni fino a €120.000 (84 rate), di ottenere immediatamente il piano. Basta autenticarsi (SPID/CIE) nell’area riservata e seguire la procedura guidata, ottenendo un piano con relativo bollettino della prima rata.
- PEC / Mail: si può inviare il modulo Modello R1 o RS (Rateizzazione Semplificata) compilato e firmato via PEC all’ufficio AdER competente (indicato sul modulo stesso).
- Sportello: è ancora possibile presentare la richiesta cartacea agli sportelli AdER sul territorio, anche se le vie telematiche sono incentivate.
- Documentazione: per piani straordinari, come detto, servono allegati (ISEE o bilanci). Il modulo in tal caso è R2 o RD (Rateizzazione con Difficoltà) e va corredato dai documenti richiesti.
- Accoglimento e perfezionamento: la presentazione della domanda di rateazione avvia un procedimento amministrativo ex L. 241/1990. AdER rilascia una ricevuta (se online) e poi emette un provvedimento formale:
- Accoglimento totale: se concede il piano per l’intero importo e numero di rate richiesto. Viene comunicato un piano di ammortamento con l’elenco delle rate (di solito con scadenza ultima giorno di ogni mese).
- Accoglimento parziale: se, ad esempio, alcuni carichi non erano rateizzabili (casistiche particolari, es. debiti esclusi per legge dal beneficio) o se concede meno rate di quelle chieste (magari perché dai parametri risulta sostenibile un numero inferiore).
- Rigetto: se non sussistono i requisiti (ad es. documentazione mancante o indice non rispettato). In caso di diniego, AdER prima invia un preavviso di rigetto, dando 30 giorni per eventuali controdeduzioni.
- La comunicazione di accoglimento contiene l’importo della prima rata e la scadenza (in genere 30 giorni dalla data di protocollazione). Attenzione: la rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata entro la scadenza. Se la prima rata non viene pagata tempestivamente, la dilazione decade prima ancora di iniziare.
- Effetti della richiesta sui pignoramenti e le azioni esecutive: questo è un punto cruciale. La legge prevede che dalla presentazione dell’istanza di rateizzazione derivino precisi effetti sospensivi:
- Innanzitutto, Agenzia Entrate-Riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o cautelari durante l’istruttoria. In particolare, non potrà iscrivere nuovi fermi auto, ipoteche né notificare nuovi pignoramenti mentre la domanda è pendente e poi, in caso di accettazione, per tutta la durata del piano purché in regola con i pagamenti. Ci sono eccezioni: ad esempio, se vi è in corso una segnalazione ex art. 48-bis (pagamenti da PA), quella procedura segue il suo corso; oppure se AdER era intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare iniziata da altri, può mantenere l’intervento. Ma in via generale la dilazione blocca nuove iniziative esecutive.
- Le misure cautelari già esistenti rimangono: ad esempio un’ipoteca su immobile o un fermo auto già iscritto non viene rimosso solo perché ottenete la dilazione. Rimane a garanzia finché non pagate tutto (poi andrete voi a chiederne la cancellazione).
- Le azioni esecutive già in corso proseguono: questo significa, importantissimo, che se un pignoramento è stato già notificato prima della richiesta di rateazione, non si arresta automaticamente al solo presentare l’istanza. In assenza di altri interventi, quel pignoramento andrà avanti (la banca trascorsi i 60 giorni verserà, il datore continuerà a trattenere). Per fermarlo occorre un passo ulteriore, ossia attendere l’esito positivo e soprattutto il pagamento della prima rata, come vedremo in seguito. La regola “azioni esecutive in corso proseguono” è esplicitata chiaramente nei vademecum AdER.
- Decadenza della rateizzazione: una volta ottenuto il piano, il debitore è tenuto a pagare con puntualità le rate. La normativa vigente (rif. D.L. 50/2022 e D.Lgs. 110/2024) prevede che la dilazione decada in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive. Questo è un aspetto migliorativo introdotto nel 2022 (prima il limite era 5 rate non pagate, poi elevato a 8). Significa che il piano resiste anche a qualche difficoltà temporanea: si possono saltare fino a 7 rate complessive nell’arco del piano, all’ottava rata non pagata si perde il beneficio. È comunque fortemente consigliato non accumulare ritardi, sia per gli interessi di mora sulle rate scadute (circa 4% annuo aggiuntivo), sia perché dopo decadenza sarà molto più arduo evitare nuove azioni esecutive.
- Effetti della decadenza: se la rateizzazione decade, il debito residuo torna immediatamente riscuotibile in unica soluzione. L’AdER invia una comunicazione di decadenza e può riprendere le azioni esecutive interrotte (o avviarne di nuove) senza bisogno di ulteriori notifiche di intimazione. Inoltre, in caso di decadenza, per legge non è più ammessa una nuova dilazione sullo stesso carico, salvo interventi normativi eccezionali. Il debitore decaduto dovrebbe pagare tutto o sperare in qualche condono futuro. (Ad esempio, in passato vi sono state “riaperture” straordinarie per riammettere ai piani decaduti – ciò rientra però in normative speciali).
- Possibilità di più piani e parziali: novità importanti del 2022-2023:
- Oggi è possibile rateizzare solo una parte dei debiti iscritti a ruolo. Prima vigeva l’obbligo di includere nell’istanza tutti i ruoli affidati scaduti; ora il contribuente può scegliere di dilazionare solo alcuni carichi e non altri (ad esempio paga alcuni e rateizza altri).
- Piani multipli: è ammesso avere più di una rateizzazione attiva contemporaneamente, ad esempio una per vecchie cartelle e un’altra per debiti più recenti. In passato, se non si unificava, chiedere un secondo piano mentre il primo era in corso poteva essere rifiutato. Ora invece ogni istanza fa storia a sé, il che offre più flessibilità.
- Riammissione dopo decadenza: la legge di bilancio 2023 ha previsto una chance di riammettere ai piani i decaduti del 2019-2021 pagando le rate arretrate entro certi termini. Al di fuori di questi casi speciali, resta non automatica la riammissione di chi decade.
Vantaggi della rateizzazione: Dal punto di vista del debitore, ottenere una rateazione con AdER comporta diversi benefici:
- Sospensione di nuove azioni esecutive e cautelari: come detto, nessun nuovo pignoramento, fermo o ipoteca può essere avviato da AdER una volta presentata l’istanza e poi durante il piano (in regola coi pagamenti). Questo mette al riparo il patrimonio del debitore da ulteriori aggressioni, consentendogli di proseguire l’attività lavorativa/imprenditoriale con maggiore serenità.
- Eventuale sblocco di azioni in corso: se gestita correttamente (pagando la prima rata e comunicando ad AdER), la rateizzazione permette spesso di far sospendere pignoramenti già avviati, come vedremo tra poco, evitando il concretizzarsi del danno (es. sbloccando il conto corrente).
- Dilazione dell’impatto finanziario: il debito viene spalmato nel tempo, riducendo l’esborso mensile e facilitando la gestione del bilancio familiare o aziendale. Ad esempio, €60.000 in 72 rate significano circa €833 + interessi al mese invece di dover trovare 60k subito.
- Regolarità contributiva/fiscale: un beneficio spesso sottovalutato è che un debito rateizzato viene considerato “in regola” ai fini dei certificati di regolarità (DURC, ecc.). Finché si pagano le rate, il DURC risulta regolare anche se formalmente si hanno debiti. Ciò consente a imprese e professionisti di continuare a partecipare ad appalti, ottenere pagamenti da PA (previa attestazione del piano), evitare sospensioni di attività, ecc.
- Nessun ulteriore aggravio: se si rispetta il piano, non maturano ulteriori sanzioni o interessi di mora oltre quelli di dilazione (che sono generalmente inferiori agli interessi di mora pieni). Inoltre, il debitore evita le spese esecutive che nuove azioni comporterebbero.
- Flessibilità di pagamento: si può anche estinguere anticipatamente la dilazione pagando il residuo in qualsiasi momento. Ad esempio, se dopo 10 rate si ha la liquidità per saldare il rimanente, si può fare (basta rivolgersi ad AdER per il ricalcolo interessi). Oppure è possibile compensare le rate con eventuali crediti d’imposta in alcune circostanze (per contribuenti titolari di crediti verso la PA certificati).
- Tranquillità psicologica: infine, per molti debitori la rateizzazione offre la tranquillità di avere un piano concordato e di evitare l’ansia di possibili pignoramenti improvvisi, a patto di rispettare le scadenze.
Svantaggi o aspetti da considerare: naturalmente ci sono anche fattori da ponderare:
- Gli interessi di dilazione fanno lievitare l’importo totale pagato nel lungo termine (ma generalmente meno degli interessi di mora che maturerebbero su un debito non pagato).
- Chiedere la dilazione implica riconoscere il debito: attenzione, in ambito tributario, la giurisprudenza considera la richiesta di rateazione come atto di implicita acquiescenza al debito. Questo può precludere la possibilità di impugnare in seguito il merito della pretesa tributaria (non si può dire “rateizzo ma non devo pagare”). Dunque, prima di rateizzare, valutare se si intende fare un ricorso sul merito. Se sì, di solito conviene almeno presentare il ricorso e chiedere sospensione, oppure fare istanza di sospensione amministrativa, perché una volta dilazionato è come ammettere il dovuto.
- Decadenza: se poi non si riesce a sostenere il piano e si decade, la situazione può peggiorare (meno tempo, Fisco più rigido). Quindi è fondamentale calibrare la rata in base alle proprie capacità effettive. Meglio chiedere più rate all’inizio che poi non riuscire a pagarle.
- Garanzie: normalmente AdER non chiede garanzie per concedere la rateazione (tranne che in passato per importi davvero ingenti si poteva richiedere fideiussione, ma oggi non più previsto se non oltre certe soglie altissime). Tuttavia, l’ipoteca o il fermo eventualmente già esistenti restano a garanzia finché non finite di pagare. E se il debito supera €50.000, AdER iscrive ipoteca (anche durante il piano) se vi sono immobili liberi: questo possono farlo come cautela (la rateizzazione non impedisce di mantenere iscritte ipoteche sui beni, perché non rientra tra le azioni vietate, essendo l’ipoteca iscritta considerata cautelare già trascritta e quindi “mantenuta”).
- Durata e situazioni personali: un piano lungo (10 anni) risolve nell’immediato ma implica un impegno decennale. Bisogna essere consapevoli del peso prolungato e di possibili imprevisti futuri (perdita reddito, ecc.). In alcuni casi, se l’importo è enorme, può essere più opportuno valutare soluzioni di saldo e stralcio giudiziale (sovraindebitamento) piuttosto che impegnarsi per decenni.
Fatte queste considerazioni generali, siamo pronti ad esaminare il cuore della nostra trattazione: cosa succede quando c’è già un pignoramento presso terzi in atto e il debitore richiede la rateizzazione del debito. Quali sono i passi da seguire, come bloccare il pignoramento, quali modelli utilizzare e come cambia la situazione pratica.
Rateizzazione in presenza di un Pignoramento presso Terzi: procedura e effetti
In questa sezione analizziamo il caso in cui il debitore, dopo aver ricevuto un atto di pignoramento presso terzi da parte di Agenzia Entrate-Riscossione (ad esempio il blocco del conto in banca o la trattenuta sullo stipendio), decida di ricorrere alla rateizzazione del debito per gestire la situazione. L’obiettivo è capire come la concessione della dilazione incide sul pignoramento in corso e come procedere correttamente per ottenere la sospensione o revoca del pignoramento stesso.
Come anticipato, la semplice presentazione dell’istanza di rateazione non blocca di per sé un pignoramento già avviato. Infatti, le azioni esecutive in corso possono proseguire fino a un intervento formale di sospensione/revoca. Tuttavia, vi è un meccanismo preciso che, se seguito diligentemente, consente al debitore di far cessare gli effetti del pignoramento grazie alla rateizzazione. Vediamolo passo per passo.
Passaggi operativi per sospendere il pignoramento con la rateizzazione
Supponiamo che il contribuente abbia ricevuto un atto di pignoramento e voglia “salvarsi” attraverso un piano di dilazione. Questi sono i passaggi da compiere:
1) Presentazione immediata della domanda di rateizzazione: appena ricevuto l’atto di pignoramento (o anche l’intimazione di pagamento se precedente), il debitore dovrebbe richiedere quanto prima la rateizzazione del debito iscritto a ruolo. Come visto, se il debito è sotto 120 mila €, può farlo online in pochi minuti, ottenendo subito l’accoglimento provvisorio. È importante agire rapidamente per sfruttare la finestra temporale dei 60 giorni prima che le somme vengano assegnate al creditore.
Ad esempio, se il conto è pignorato, la banca aspetta 60 giorni prima di inviare i soldi ad AdER. Questi 60 giorni devono essere usati dal debitore per avviare e perfezionare la dilazione. La stessa cosa vale per stipendio/pensione: meglio chiedere la rateazione prima che il datore o l’INPS inviino la prima quota pignorata.
2) Attesa dell’esito e pagamento della prima rata: nella maggior parte dei casi, se la richiesta è ammissibile, l’AdER accoglie la dilazione (anche immediatamente online per gli importi entro 120k). All’atto dell’accoglimento viene generato un piano di pagamento. È fondamentale a questo punto pagare tempestivamente la prima rata del piano. Solo il pagamento della prima rata produce l’effetto sospensivo/risolutivo sull’esecuzione in corso. Come afferma esplicitamente AdER, la domanda di dilazione produce effetti solo a partire dal momento in cui la prima rata viene versata.
Nota: Alcuni credono che già la presentazione blocchi tutto, ma, ripetiamo, finché il debitore non inizia a pagare, il pignoramento in essere non viene fermato. Dunque non basta ottenere il provvedimento di accoglimento – occorre pagare la prima rata immediatamente (o comunque entro la scadenza indicata, di solito 30 gg). Se possibile, pagare addirittura lo stesso giorno in cui arriva l’esito, per poi procedere subito al passo successivo.
3) Istanza di sospensione dell’esecuzione (revoca del pignoramento): una volta pagata la prima rata, il debitore deve attivarsi per comunicare ufficialmente ad Agenzia Entrate-Riscossione l’avvenuto pagamento e chiedere la sospensione (o revoca) del pignoramento. Nella prassi operativa, si redige una formale istanza di sospensione dell’esecuzione indirizzata all’AdER. Questa istanza va inviata preferibilmente tramite PEC all’indirizzo PEC dell’ufficio dell’Agente della Riscossione competente. AdER stessa fornisce un indirizzo PEC generale per le comunicazioni inerenti ai pignoramenti: ad esempio [email protected] (validO per alcune regioni, ma conviene usare l’indirizzo indicato sull’atto di pignoramento). Nell’istanza bisogna indicare gli estremi del pignoramento (numero di riferimento, data, terzo pignorato), dichiarare che si è ottenuta la rateizzazione del debito e che la prima rata è stata pagata, allegando la prova del versamento.
È importante corredare l’istanza con la ricevuta di pagamento della prima rata e con copia della comunicazione di accoglimento del piano. Questo perché l’AdER deve poter verificare subito che la dilazione è effettiva e in regola.
L’istanza può intitolarsi ad esempio: “Istanza di sospensione della procedura esecutiva ex art. 19 DPR 602/73 – pignoramento presso terzi n. …”. Nella sostanza, si chiede all’Agente della Riscossione di prendere atto della rateizzazione e di disporre l’estinzione della procedura esecutiva ai sensi delle norme sulla dilazione.
Di seguito, forniamo un fac-simile di istanza di sospensione da utilizzare in questi casi.
Fac-simile Istanza di Sospensione/Revoca del Pignoramento presso Terzi per intervenuta Rateizzazione
Destinatario:
Agenzia delle Entrate-Riscossione – Direzione Regionale di [__]
(PEC: [indirizzo PEC ufficio AdER])Oggetto: Istanza di sospensione dell’esecuzione forzata (pignoramento presso terzi n. ______) a seguito di concessione di rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73.
Istante: [Nome e Cognome debitore], C.F. [codice fiscale], residente in [indirizzo], in qualità di debitore esecutato.
Riferimenti del pignoramento: Atto di pignoramento presso terzi n. ______ notificato in data //__, importo €____, terzo pignorato: [es. Banca XYZ / Datore di lavoro ABC].
Premesso che:
– In data //____ lo scrivente ha ricevuto l’atto di pignoramento indicato in oggetto, relativo alle cartelle/ai debiti iscritti a ruolo n. ______ per un importo complessivo di €;
– In data //__ ha presentato istanza di rateizzazione ai sensi dell’art. 19 DPR 602/73 in relazione a detto debito, per un numero di __ rate mensili;
– In data // Agenzia Entrate-Riscossione ha comunicato l’accoglimento della richiesta di dilazione, con concessione di un piano di rateazione di n. __ rate (importo rata €____);
– In data //__ è stata regolarmente pagata la prima rata del piano di dilazione, come da ricevuta di pagamento che si allega;Tutto ciò premesso, il sottoscritto istante chiede che codesta Spett.le Agenzia delle Entrate-Riscossione voglia:
- Disporre la sospensione immediata dell’esecuzione forzata in corso relativa al pignoramento presso terzi n. ______, per effetto dell’intervenuta rateizzazione del debito ai sensi dell’art. 19 DPR 602/73;
- Comunicare formalmente al terzo pignorato [nome terzo] la revoca del predetto pignoramento, avendo il debitore ottemperato al pagamento della prima rata della dilazione concessa (circostanza che determina l’estinzione della procedura esecutiva, salva riattivazione in caso di decadenza dal piano);
- Confermare al sottoscritto, all’indirizzo PEC indicato, l’avvenuta emissione del provvedimento di sospensione, nonché trasmettere copia dello stesso.
Si allegano: copia della comunicazione di accoglimento rateizzazione; ricevuta pagamento prima rata; copia documento identità istante.
Distinti saluti.
Firma [debitore]
[Luogo, Data]
Nell’istanza abbiamo citato che, in virtù dell’art. 19 DPR 602/73, l’esecuzione dev’essere sospesa: infatti, mentre la legge in sé non dice espressamente “sospendi il pignoramento in corso”, l’AdER con propria prassi considera che una volta incassata la prima rata, la procedura esecutiva debba essere fermata per non pregiudicare il rapporto di dilazione.
4) Comunicazione al terzo pignorato: contestualmente, può essere utile (specie nel caso di pignoramento del conto) che il debitore o il suo legale informi direttamente il terzo (banca, datore) di quanto sta avvenendo. Ad esempio, inviare copia dell’istanza di sospensione e della ricevuta prima rata alla banca, segnalando che AdER è stata investita della richiesta di revoca. Questo perché la banca, se opportunamente informata, potrà sospendere il trasferimento in attesa di istruzioni dall’Agente della Riscossione. In letteratura è consigliato farlo: la contestuale comunicazione all’istituto bancario dell’avvenuta dilazione e pagamento aiuta a evitare che, per tempi tecnici, la banca versi comunque i soldi prima di ricevere la revoca. Nel nostro esempio, Beta Banca trattiene 60 giorni: se entro quei 60 giorni riceve dall’AdER una PEC di revoca, non eseguirà il bonifico al Fisco.
5) Provvedimento di AdER e revoca formale: ricevuta l’istanza, l’Agente della Riscossione verifica il pagamento e quindi emette un provvedimento di sospensione/revoca del pignoramento. Si tratta di una comunicazione ufficiale, trasmessa sia al debitore sia al terzo pignorato, che dichiara l’estinzione della procedura esecutiva in virtù della rateizzazione accordata. Il testo tipicamente recita: “Con riferimento al pignoramento in oggetto, si comunica l’estinzione della procedura esecutiva avviata con lo stesso per saldo della prima rata della dilazione concessa…”. In tale comunicazione AdER precisa anche che restano impregiudicati gli effetti del pignoramento per le somme già dichiarate dal terzo fino alla data del pagamento. Vediamo il significato di ciò.
6) Effetti della revoca sul pignoramento: con la revoca notificata:
- Il terzo è liberato dall’obbligo di trattenere ulteriormente. Se è la banca, sblocca il conto (fatta salva la parte di somme eventualmente già prelevate). Se è un datore, interrompe le trattenute da quel momento in poi. Se è un cliente, può pagare il debitore nelle future scadenze.
- Somme già vincolate o versate: la revoca non restituisce al debitore le somme eventualmente già prelevate fino a quel momento. Ad esempio, se la banca aveva già congelato €5.000 e dichiarato positivamente prima del pagamento della rata, quell’importo rimane destinato al credito. In pratica, come specifica AdER, “restano salvi gli effetti del pignoramento per le somme e crediti dichiarati positivi fino alla data di pagamento della prima rata”. Ciò significa che quelle somme già bloccate confluiranno nel pagamento del debito tramite la rateizzazione, invece di essere restituite al debitore.
- Esempio: conto con €10.000, pignorato per €8.000, prima rata pagata €500. La banca aveva congelato €8.000. AdER, revocando, dirà di tenere efficaci gli €8.000 fino alla data rata1. Probabilmente la banca verserà ad AdER €500 (prima rata) e sbloccherà il resto? In pratica, come da formula, rimangono vincolate fino alla data X e dopo quell’istante la procedura è estinta, quindi la banca può sbloccare. Ma se aveva già trasferito, li tengono. La interpretazione è: se il terzo aveva già eseguito una dichiarazione positiva (cioè ha detto “ho tot del debitore”), quell’importo rimane come garanzia fino alla prima rata. Una volta pagata la prima rata, quell’importo può essere utilizzato per compensare le prime rate.
- Nel caso del datore di lavoro, ad esempio, se ha già trattenuto 2 mensilità prima della revoca, quelle due trattenute verranno comunque versate e andranno a scalare il debito (magari coprendo le prime due rate).
- Sospensione e non estinzione definitiva: l’atto di AdER parla di estinzione della procedura esecutiva avviata, ma è sotto condizione: se il debitore non rispetta la rateizzazione, l’Agenzia potrà riprendere le azioni esecutive, compreso magari ripetere il pignoramento. Quindi la revoca è valida finché le rate si pagano. In caso di futura decadenza dal piano, quell’atto di pignoramento specifico è estinto, ma AdER potrà notificarne uno nuovo. Diciamo che la sospensione è “congelata” fintanto che il piano vive.
Ricapitoliamo questi punti in una tabella di procedura per bloccare pignoramento con rateazione:
Fase | Azione del debitore | Effetto sul pignoramento |
---|---|---|
1. Richiesta rateazione (giorno X) | Presenta istanza (online/PEC) non appena ricevuto atto. | AdER sospende nuovi pignoramenti, ma quelli già notificati restano attivi. |
2. Accoglimento (giorno X + qualche) | Ottenuta risposta positiva, debitore paga prima rata entro scadenza. | Il pignoramento in corso è ancora formalmente attivo fino a provvedimento AdER. Però il debitore ha ora titolo per chiedere la sospensione. |
3. Istanza sospensione (subito dopo 1ª rata) | Invia PEC ad AdER con prova pagamento, chiede revoca pignoramento. (Informa anche la banca/terzo) | AdER elabora la richiesta; il terzo in genere attende entro i 60gg l’ok. |
4. Revoca/estinzione (entro 60gg dal pignoramento) | AdER invia a terzo e debitore comunicazione di revoca pignoramento. | Stop all’esecuzione: il terzo sblocca future erogazioni. |
Somme già prese | (Eventuali importi già prelevati prima della revoca) | Non restituiti al debitore: restano imputati al debito (riducendo il dovuto o coprendo rate successive). |
5. Proseguo piano | Debitore paga regolarmente le rate residue. | Nessun nuovo pignoramento né azione finché in regola. |
Decadenza (ipotesi) | Debitore salta >7 rate -> decadenza. | AdER può riprendere esecuzioni (nuovo pignoramento su stessi o altri terzi). |
In pratica, se il debitore segue questa procedura diligentemente, riesce a “convertire” il pignoramento in una rateizzazione: il Fisco ottiene comunque soddisfazione (perché incassa la prima rata e ha garanzie sulle successive) e il debitore riacquista la disponibilità dei propri beni e redditi, evitando gli effetti più drammatici (conto bloccato, stipendio decurtato).
Esempi pratici di applicazione
Vediamo alcuni casi frequenti per chiarire:
- Esempio 1: Conto corrente bloccato – Maria aveva €15.000 in conto; AdER pignora €12.000. Maria presenta subito domanda di rateazione per €12.000 in 72 rate. Viene approvata, prima rata €200 pagata. Manda PEC a AdER e banca. La banca, che aveva vincolato €12.000, riceve dopo 15 giorni la revoca da AdER: sblocca il conto, mantenendo però €200 per versarli all’AdER (oppure se li aveva già scalati). Maria può nuovamente usare il suo conto (le restanti somme). Dovrà pagare €200 al mese. I €200 eventualmente già prelevati dalla banca coprono la prima rata, quindi Maria di fatto aveva già “pagato” attraverso il blocco.
- Esempio 2: Stipendio pignorato – Luca subisce pignoramento del quinto sullo stipendio di €1.500 (1/10 perché <2500: €150). Il suo datore ha già trattenuto una mensilità. Luca chiede rateazione per il debito di €5.000 in 20 rate (250 €/mese). Paga la prima da 250, invia istanza. AdER revoca il pignoramento; il datore cessa di trattenere dallo stipendio dal mese successivo. La trattenuta già effettuata (€150) verrà inviata ad AdER e scalerà parte del debito (Luca dovrà comunque corrispondere per intero le rate ma di fatto quel 150 andrà a ridurre magari l’ultima rata).
- Esempio 3: Cliente debitore – La ditta Alfa ha un cliente Gamma che deve pagarle €10.000 a fine mese. AdER pignora presso Gamma €8.000 (debito di Alfa). Alfa ottiene dilazione e paga prima rata. AdER comunica a Gamma di non proseguire il pignoramento: Gamma potrà pagare Alfa normalmente. Se Gamma aveva già trattenuto qualcosa (es. stava per fare bonifico a AdER), viene fermato in tempo.
Quando la rateizzazione NON ferma il pignoramento
È doveroso segnalare anche situazioni in cui, per ragioni temporali o procedurali, la rateizzazione potrebbe non evitare il prelievo:
- Pagamento del terzo già eseguito: se il terzo ha già versato le somme ad AdER prima che arrivi la sospensione (es: banca che allo scadere dei 60gg ha mandato i soldi il mattino e la revoca arriva il pomeriggio), il debitore dovrà poi farseli imputare al debito. Difficilmente AdER restituisce volontariamente (anche perché oramai il debito è ridotto di quell’importo). Sarà come aver pagato anticipatamente alcune rate. Non c’è un danno definitivo, ma il debitore ha perso liquidità subito.
- Ritardo nel chiedere rateazione: se il debitore attende troppo e la procedura di pignoramento si completa (es. ordinanza di assegnazione in tribunale per pignoramenti non 72-bis, o datore che ha già versato tot mensilità), la dilazione bloccherà le ulteriori azioni, ma quanto già preso rimane preso.
- Pignoramento immobiliare o intervento: se AdER è intervenuta in un pignoramento immobiliare iniziato da una banca, ad esempio, la rateizzazione non obbliga AdER a uscire dalla procedura (possono mantenere l’intervento ). Però, se il debitore paga a AdER le rate, quell’intervento potrebbe estinguersi per AdER quando riceve il suo dovuto – ma la procedura prosegue per gli altri creditori.
- Mancata comunicazione: se il debitore paga la rata ma non comunica e AdER non emette in tempo la revoca, può capitare che il terzo non sia informato e proceda. Dunque è essenziale la comunicazione.
- Carichi non rateizzabili: raramente, alcuni debiti potrebbero non poter essere dilazionati (ad es. risorse proprie UE, multe in casi particolari, ecc.). Se il pignoramento si riferiva anche a quelli, la rateazione parziale potrebbe non sospendere l’azione su quella parte. In pratica AdER in accoglimento parziale potrebbe dire: “ti dilaziono X, ma per Y (non dilazionabile) proseguo”. Questo è raro e di solito parliamo di somme modeste o particolari.
In conclusione, la combinazione pignoramento + rateizzazione va gestita con tempestività e precisione. Se fatto correttamente, il debitore ottiene un duplice risultato: evita gli effetti immediati del pignoramento (sblocco di conti, stipendi, ecc.) e diluisce il debito nel tempo, riprendendo il controllo della propria situazione finanziaria. Si tratta quindi di uno strumento di tutela importante e pragmatico per chi, pur riconoscendo il debito, non può pagare tutto subito.
Nei paragrafi successivi esamineremo gli altri mezzi di opposizione e difesa che il debitore può utilizzare, ma prima proponiamo una sezione di Domande e Risposte per chiarire i dubbi pratici più comuni su pignoramenti e rateizzazioni.
Domande Frequenti (FAQ) su Pignoramento presso Terzi e Rateizzazione
Di seguito una serie di quesiti pratici ricorrenti, con risposte sintetiche basate su quanto esposto:
D: Ho ricevuto un atto di pignoramento del conto: posso ancora chiedere la rateizzazione?
R: Sì. Puoi chiedere la rateizzazione del debito anche dopo la notifica del pignoramento (purché il debito non sia già stato totalmente incassato). È anzi consigliato farlo immediatamente: presentando l’istanza di dilazione e pagando la prima rata, potrai ottenere la sospensione del pignoramento in corso. Assicurati di seguire la procedura: richiesta, pagamento prima rata, invio istanza di sospensione ad AdER e comunicazione alla banca.
D: Se rateizzo dopo il pignoramento del conto, i soldi bloccati mi vengono restituiti?
R: In generale, le somme già dichiarate dal terzo fino alla data di pagamento della prima rata restano vincolate al debito. Non ti vengono restituite in mano, ma vengono utilizzate per pagare il debito stesso. In pratica andranno a scalare le rate dovute. Il vantaggio della rateizzazione è evitare che ulteriori somme vengano prelevate: il blocco cessa per il futuro. Ma se ad esempio la banca aveva già congelato 1.000€, quei 1.000€ saranno trattenuti e conteggiati nel piano di pagamento.
D: Quanto tempo ho per attivarmi prima che la banca invii i soldi ad AdER?
R: La banca deve attendere 60 giorni dalla notifica prima di trasferire le somme pignorate. Entro questo termine dovresti aver: ottenuto la dilazione, pagato la prima rata e fatto arrivare la revoca del pignoramento. Quindi disponi di circa due mesi. Non aspettare l’ultimo momento: a volte le comunicazioni possono tardare. Ideale è risolvere tutto entro 30-40 giorni al massimo.
D: L’azione esecutiva si blocca già con la presentazione della domanda di rateazione?
R: Solo parzialmente. La presentazione della domanda impedisce ad AdER di intraprendere nuove azioni (nuovi pignoramenti, fermi, ipoteche), ma non sospende automaticamente quelle già avviate. Quindi un pignoramento in corso non si ferma al solo presentare l’istanza. È necessario arrivare al pagamento della prima rata e alla formale sospensione per fermarlo. Attenzione: se però stai nei 60 giorni, AdER in genere non affretta il prelievo (attende comunque quel termine).
D: Posso evitare il pignoramento dello stipendio chiedendo subito la rateizzazione appena ricevo l’intimazione di pagamento?
R: Sì, questa è una buona strategia. Se hai ricevuto un’intimazione (il preavviso 5 giorni) o temi un pignoramento imminente, presentando subito domanda di rateazione eviti che AdER possa iniziare il pignoramento. Una volta accolta la dilazione, l’Agente non potrà procedere con l’azione esecutiva. Quindi muoversi prima è sempre preferibile che farlo dopo l’avvio del pignoramento.
D: Ho già in corso un pignoramento dello stipendio da parte di un altro creditore privato (es. finanziaria). Possono pignorarmi anche per le tasse contemporaneamente?
R: Sì, ma con limiti. Se hai già un quinto dello stipendio trattenuto per un credito ordinario, AdER può pignorare un ulteriore quinto per il credito fiscale, perché sono di natura diversa. Tuttavia la somma delle trattenute non può superare la metà dello stipendio netto. Quindi, ad esempio, potresti avere due quinti trattenuti (40% in totale) e ti resterebbe il 60%. Se invece avevi già due pignoramenti (alimentare e finanziaria ad es.), un terzo non potrà essere effettuato se supererebbe il limite del 50%. In quel caso AdER dovrebbe attendere che uno termini.
D: Se l’Agente della Riscossione mi pignora lo stipendio e poi ottengo la sospensione con rateizzazione, le trattenute già fatte dal datore mi vengono restituite?
R: No, le trattenute già effettuate (ad esempio sul cedolino di uno o più mesi) verranno comunque versate ad AdER e conteggiate nel tuo debito. Nei fatti ridurranno il debito residuo o copriranno alcune rate. Dal momento della revoca in poi, però, il tuo datore non effettuerà più ulteriori trattenute sulla busta paga.
D: Che succede se non pago più le rate della dilazione? Il pignoramento riprende?
R: Se salti troppe rate (oggi la soglia è 8 rate non pagate in totale) il tuo piano decade. A quel punto decade la sospensione: AdER può attivare nuovamente le azioni esecutive. Non “riprende” esattamente lo stesso pignoramento (perché quello era stato revocato), ma può notificartene un altro subito dopo la decadenza, sul medesimo terzo o su altri. In pratica torni nella situazione iniziale ma con meno opzioni (difficilmente ti daranno un’altra dilazione). Quindi sì, se non rispetti le rate, verrai di nuovo pignorato, presumibilmente.
D: Posso avere due rateizzazioni contemporaneamente su debiti diversi?
R: Sì. Dal 2022 è stato chiarito che si può chiedere la dilazione per singole cartelle o insiemi di carichi separatamente. Quindi potresti avere, ad esempio, un vecchio piano in corso e richiederne un altro per nuove cartelle. Oppure rateizzare solo alcune cartelle e altre no. L’importante è che se ne fai più di una, ogni piano avrà il suo conteggio di 8 rate di tolleranza. Valuta bene però la sostenibilità cumulativa di più piani.
D: Il mio debito supera 120 mila €, posso comunque evitare il pignoramento chiedendo una rateizzazione?
R: Sì, ma in quel caso devi presentare un’istanza documentata per ottenere un piano straordinario fino a 120 rate. Finché l’istruttoria è in corso, AdER sospende nuove azioni. Se poi viene accettata (dovrai provare la difficoltà finanziaria), pagando la prima rata avrai la sospensione anche dei pignoramenti in corso. Tieni presente che per importi molto elevati l’Agente potrebbe già aver iscritto ipoteca o prendere altre cautele. Quelle (come l’ipoteca) resteranno durante la dilazione, ma almeno eviterai espropriazioni o pignoramenti di crediti ulteriori.
D: Ho una cartella relativa a una multa stradale/non tributaria. Vale lo stesso iter di pignoramento presso terzi e rateazione?
R: Sì, se la cartella è riscossa da AdER, la procedura esecutiva è la medesima (possono pignorare stipendio, conto ecc.). Anche la rateizzazione segue le stesse regole generali dell’art. 19 DPR 602/73. L’unica differenza è che alcune sanzioni amministrative potrebbero non beneficiare di dilazioni oltre un certo limite (ma attualmente no, valgono le stesse soglie). Quindi puoi dilazionare multe allo stesso modo e sospendere eventuali pignoramenti in corso.
D: Dopo quanti giorni dall’ultima rata pagata tolgono l’ipoteca o il fermo amministrativo?
R: Se hai finito di pagare tutte le rate, devi tu presentare istanza di cancellazione ipoteca/fermo all’AdER o attendere che lo facciano d’ufficio. In teoria, entro 30 giorni dall’estinzione del debito dovrebbero cancellare ipoteche e fermi. Nella pratica, conviene segnalare e seguire. Durante la rateizzazione invece ipoteca e fermo restano registrati (non esercitati attivamente, ma restano “a garanzia”). Perciò, solo al completamento del pagamento ottieni la piena liberazione dei beni con le relative cancellazioni.
D: Ho scoperto che il pignoramento è avvenuto perché non mi era arrivata la cartella (vizio di notifica). Posso farlo annullare per questo?
R: Questo attiene alle opposizioni legali: se la cartella non fu notificata regolarmente, puoi proporre ricorso al giudice competente (di solito Giudice Tributario per tributi, Giudice di Pace per multe, ecc.) per far annullare l’atto presupposto. In parallelo dovrai chiedere al Giudice dell’esecuzione la sospensione del pignoramento per vizio di notifica (opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.). Non è semplice, perché i termini di opposizione ai ruoli sono stringenti. Se riesci però a dimostrare che il titolo è nullo, decadrà anche il pignoramento. Attenzione: se rateizzi, riconosci il debito, e perdi la chance di contestare questo vizio in molti casi (vedi sopra: dilazione implica rinuncia alle liti pendenti salvo eccezioni).
D: Il pignoramento presso terzi può riguardare anche altre cose oltre i soldi?
R: Presso terzi si possono pignorare solo cose del debitore in possesso di terzi. Tipicamente sono crediti di denaro. Beni mobili fisici in possesso di terzi si possono teoricamente pignorare (es. la tua merce presso un deposito di un terzo), ma AdER raramente lo fa. Quindi praticamente parliamo di denaro, conti, crediti, eventualmente titoli. Non si pignora la casa con “presso terzi” (quello è pignoramento immobiliare classico). Non si pignora l’auto con “presso terzi” (c’è il fermo auto come cautelare).
D: Sono un coobbligato in solido per un debito fiscale (es. socio di snc): possono pignorare anche a me?
R: Sì. Se due persone sono obbligate in solido per un debito (caso di società di persone, eredi per imposte del de cuius, coobbligati per sanzioni, ecc.), AdER può agire contro entrambi congiuntamente o separatamente, fino a soddisfazione. Ciò significa che potrebbe pignorare il conto di uno e anche dello stesso altro se il primo non copre tutto, ad esempio. Se tu paghi delle rate, ovviamente riduci il debito anche per l’altro. Ma attenzione: la rateizzazione va richiesta da ciascun coobbligato per la sua posizione. In genere l’AdER tratta la società e i soci come soggetti diversi; se uno rateizza la sua cartella, conviene chiedere estensione all’altro (a volte lo fanno automaticamente, ma meglio coordinarsi).
D: Ho perso la rottamazione-ter e ora AdER mi minaccia pignoramento: posso rateizzare quel residuo?
R: Sì, le norme hanno previsto che i debiti “revived” dalla decadenza di rottamazioni possano essere rateizzati secondo le regole ordinarie. Dunque se non hai pagato la rottamazione entro i termini e il debito è di nuovo esigibile, puoi presentare istanza di dilazione normale su quel carico (il piano avrà importo comprensivo di sanzioni/ interessi riaddebitati). In tal modo eviti che partano pignoramenti. C’era anche la possibilità di una riapertura rottamazione-quater entro il 30 giugno 2023 (norma ad hoc), ma ora siamo oltre. Quindi la via è rateizzare.
D: La rateizzazione copre anche le spese di un eventuale avvocato di AdER nel pignoramento?
R: In genere nei pignoramenti presso terzi di AdER non vi è avvocato, sono atti stragiudiziali, quindi non ci sono spese legali da rifondere. Ci sono però le spese esecutive che AdER addebita (diritti di notifica, compensi vari) che sono già incluse nell’importo della cartella. Se invece il pignoramento era transitato per un giudice (caso raro, es. AdER costretta a intervento in causa), potrebbero esservi spese di giudizio, ma normalmente non applicabili. Quindi la rateizzazione comprende tutto il dovuto iscritto a ruolo, incluse eventuali spese di procedimento.
D: Durante la rateizzazione il fermo auto sul mio veicolo viene tolto?
R: No, il fermo amministrativo (blocco del veicolo al PRA) è considerato atto cautelare e, se già iscritto, viene “mantenuto” durante la dilazione. Non ne iscriveranno di nuovi, ma quello esistente rimane a garanzia. AdER di solito rimuove il fermo solo a debito completamente saldato (o se si opta per un pagamento integrale anticipato). C’è però una facoltà: alcuni chiedono sospensione del fermo per necessità lavorative presentando il piano di rateazione, ma non è un diritto sancito (era stato proposto ma non passato). Quindi, per ora, il fermo resta finché non finisci di pagare.
D: Cos’è la conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c. e posso usarla con AdER?
R: La conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) è un meccanismo che consente al debitore, in una esecuzione civile, di evitare la vendita depositando una somma pari al debito più spese e chiedendo di pagare il residuo a rate (massimo 18 rate mensili). Tuttavia, questo istituto è concepito per il pignoramento mobiliare/immobiliare in sede giudiziaria ordinaria. Nel caso di pignoramento presso terzi gestito amministrativamente da AdER, la conversione in senso tecnico non trova applicazione diretta, perché non c’è un giudice dell’esecuzione coinvolto. In pratica, l’equivalente funzionale è proprio la rateizzazione con AdER di cui abbiamo parlato: depositare una somma (prima rata) e poi pagare a rate il resto, ottenendo sospensione. Quindi, se sei già in ambito AdER, userai la rateizzazione. L’art. 495 c.p.c. potrebbe tornare utile solo se, ad esempio, AdER ti pignorasse un immobile e la procedura fosse in tribunale: allora potresti tentare la conversione lì (versando 1/5 subito e il resto a rate max 18 mesi). Ma in pignoramenti presso terzi non giudiziali, fai riferimento alle norme esattoriali.
D: Se ho un piano di sovraindebitamento (ristrutturazione debiti) approvato dal Tribunale, il pignoramento AdER si blocca?
R: Sì. L’apertura di una procedura da sovraindebitamento (ai sensi del Codice della Crisi o legge 3/2012) comporta la sospensione di tutte le azioni esecutive individuali, quindi anche i pignoramenti fiscali vengono sospesi automaticamente. Se poi il piano viene omologato prevedendo ad esempio un pagamento parziale del debito fiscale, AdER dovrà adeguarsi a quello (spesso con un taglio o un pagamento dilazionato differente). Queste procedure sono più complesse ma offrono sollievo immediato appena il giudice le ammette.
D: Ho bisogno di sbloccare il conto per pagare i fornitori e continuare l’attività: rateizzo, ma la banca intanto potrebbe farmi protestare assegni o simili sul conto bloccato?
R: Purtroppo, durante il periodo in cui il conto è bloccato (prima della revoca), eventuali pagamenti disposti potrebbero essere respinti. È un effetto collaterale grave: se hai assegni o RID in uscita rischiano di non passare. È cruciale agire velocemente con AdER e possibilmente informare la banca della prospettiva di revoca. Alcune banche, se vedono che la procedura verrà revocata a breve (e magari hai fondi sufficienti oltre il pignorato), potrebbero concordare di onorare i pagamenti urgenti. Ma formalmente finché c’è il vincolo legale, non potrebbero. Se c’è il rischio di protesti, valuta di coinvolgere subito un legale per eventualmente ottenere un provvedimento d’urgenza dal giudice (non comune in queste materie, ma estrema ratio) o altri accorgimenti di saldo. In sintesi: la rateizzazione ti sbloccherà il conto, ma cerca di gestire i pagamenti critici nei 60 giorni di blocco (magari usando altri conti se li hai, o accordandoti coi creditori nel frattempo).
Queste FAQ coprono le domande più comuni. In caso di dubbi specifici sulla propria situazione, è sempre consigliabile consultare un professionista (avvocato tributarista o commercialista) fornendo tutta la documentazione ricevuta, in modo da valutare la strategia migliore (ricorso, rateazione, ecc.).
Strumenti di Opposizione al Pignoramento e Rimedi per il Debitore
Dopo aver esaminato la via “conciliativa” della rateizzazione, affrontiamo ora i rimedi giuridici che il debitore ha a disposizione per contestare o limitare il pignoramento presso terzi. Questi strumenti sono da valutare soprattutto quando si ritiene che l’azione esecutiva sia illegittima o errata (ad esempio perché il debito non è dovuto, o sono stati violati i limiti di pignorabilità, o vi sono vizi procedurali).
Le opposizioni in materia di esecuzione fiscale combinano regole del processo esecutivo civile con aspetti del diritto tributario. Distinguendo in sintesi:
- Opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.): contesti il diritto stesso di procedere ad esecuzione, ad esempio perché “il debito non esiste o non è più esigibile”. Tipici motivi: prescrizione del credito sopraggiunta, avvenuto pagamento della cartella, sgravio mai registrato, ecc.. In sostanza sostieni che AdER non aveva titolo per pignorare.
- Opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.): contesti la regolarità formale degli atti della procedura, ad esempio “il pignoramento è nullo perché la cartella non fu notificata” oppure “non mi hanno notificato l’intimazione 5 giorni prima”, o ancora “l’atto di pignoramento è privo dei requisiti di legge”. Sono vizi procedurali che colpiscono l’atto in sé.
- Opposizione per eccesso di pignoramento: a metà strada tra le due, è il caso in cui contesti “l’importo pignorato supera i limiti di legge”, ad esempio ti hanno pignorato più di 1/5 dello stipendio, o su una pensione minima. Questo può essere visto come violazione di norme (quindi atto esecutivo viziato) e trattato in sede di opposizione agli atti.
- Istanza di sospensione al giudice: sia nell’opposizione ex 615 che 617 puoi chiedere al Giudice dell’esecuzione di sospendere provvisoriamente l’esecuzione per gravi motivi. Ciò serve a congelare gli effetti (come ulteriore paracadute se rateizzazione non fattibile o in parallelo) mentre si decide sul merito della tua opposizione.
Occorre inoltre chiarire chi è competente a decidere queste opposizioni:
- In linea generale, le contestazioni relative alla fase esecutiva (come ammontare pignorato, procedure, atti di AdER) spettano al Giudice Ordinario (Tribunale civile), sezione esecuzioni. Precisamente, andrebbero proposte dinanzi al tribunale del luogo dove ha sede il terzo pignorato (per competenza territoriale dell’esecuzione mobiliare presso terzi).
- Tuttavia, quando la contestazione investe la validità del titolo di credito tributario (es. nullità della cartella, prescrizione del tributo, ecc.), la giurisprudenza ha affermato che la cognizione spetta alle Commissioni Tributarie (ora Corti di Giustizia Tributaria), trattandosi in sostanza di far valere questioni sul rapporto tributario. Ad esempio, Cass. n. 22678/2022 ha stabilito che se deduci “mai notificata la cartella, dunque il debito non è esigibile”, ciò rientra nel campo tributario (vizio dell’atto impositivo presupposto), competenza giudice tributario. Se deduci “la cartella è stata pagata/non dovuta”, idem. Viceversa, se deduci “il pignoramento è procedimentalmente nullo” (ad es. notifica viziata dello stesso pignoramento), la giurisdizione è ordinaria.
Quindi spesso il debitore si trova di fronte a un sdoppiamento: alcune eccezioni deve sollevarle al giudice tributario (con ricorso entro 60 gg dalla notifica dell’atto successivo che ne dà contezza, come il pignoramento stesso), altre al giudice dell’esecuzione civile (con ricorso 615/617 c.p.c.). Non è raro che si attivino entrambi i fronti in parallelo: ricorso tributario per far annullare il debito, e contestuale istanza al giudice civile per sospendere l’esecuzione in attesa.
Riassumiamo i principali rimedi:
Opposizione all’Esecuzione (art. 615 c.p.c.)
- Cosa contesta: il diritto di AdER di eseguire, quindi l’esistenza/validità del debito. Esempi: debito prescritto; cartella nulla perché sgravata; pagamento già effettuato; non sei tu il debitore (scambio di persona); difetto di preventiva intimazione se obbligatoria, ecc.
- Termini: non c’è un termine fisso di decadenza, ma va fatta prima che l’esecuzione sia terminata. Se il pignoramento è già concluso con pagamento, sei tardivo (salvo chiedere ripetizione indebito altrove). Conviene comunque agire entro i 60 giorni dal pignoramento, perché poi l’iter va avanti.
- Come si propone: con atto di citazione o ricorso al Tribunale competente. In materia esattoriale c’è dibattito se usare il rito camerale; molti presentano ricorso in bollo al giudice dell’esecuzione del Tribunale, iscrizione a ruolo esecuzioni.
- Procedura: il giudice fissa udienza, discute e decide con sentenza se l’esecuzione è improcedibile o meno. Nel frattempo, puoi chiedere una sospensione urgente. Nel contesto fiscale, se la questione riguarda il merito tributario, il giudice civile potrebbe dichiararsi incompetente in favore del giudice tributario.
- Esempio caso: Mario oppone l’esecuzione dicendo “la cartella è nulla perché emessa oltre i termini di decadenza, ergo il debito non esiste più”. Questo è più materia tributaria (termine decadenza), quindi quel motivo in realtà andrebbe al tributario. Se dice invece “non ho avuto la cartella, quindi il titolo esecutivo manca”, Cassazione dice va dal giudice tributario comunque. Difficile uno scenario puramente civile di inesistenza debito, se non per questioni extratributarie (es. un contributo previdenziale già condonato per legge, etc.).
Opposizione agli Atti Esecutivi (art. 617 c.p.c.)
- Cosa contesta: irregolarità formali dell’atto di pignoramento o degli atti connessi. Esempi: mancanza della previa intimazione (obbligatoria se la cartella è stata notificata da oltre un anno, ex art. 50 DPR 602/73, pena nullità del pignoramento); notifica del pignoramento viziata; atto di pignoramento privo degli elementi essenziali (importo, avvertenze di legge); violazione delle forme (pignoramento eseguito su beni impignorabili come l’ultimo stipendio intero, ecc.).
- Termine: strettissimo, 20 giorni dalla notifica dell’atto che si vuole opporre. Quindi se contesti il pignoramento stesso, 20 gg da quando te lo hanno notificato. (Attenzione: se hai scoperto il pignoramento dal conto bloccato e la raccomandata ti arriva dopo, il termine decorre dalla conoscenza legale; di solito fa fede la data di notifica dell’atto).
- Come: con atto di citazione in opposizione atti davanti al Tribunale competente, o ricorso se si preferisce (il rito incertezza, ma meglio citazione entro 20 gg).
- Procedura: anche qui puoi chiedere sospensione immediata degli effetti (ex art. 617, secondo comma, d’urgenza). Il giudice valuta se il vizio c’è e annulla l’atto se fondato.
- Esempio caso: Luigi eccepisce che il pignoramento è nullo perché non gli è stata notificata l’intimazione necessaria (in effetti l’art. 50 DPR 602 richiede intimazione entro 180 gg dalla cartella prima di pignorare, pena nullità atto). Quindi ricorre entro 20 gg per annullare il pignoramento. Il giudice ordinario è competente su questo atto esecutivo e potrebbe dargli ragione, invalidando il pignoramento (AdER dovrà eventualmente rinotificarlo da capo dopo aver sanato l’intimazione).
Opposizione per Eccesso di Pignoramento
- Cosa contesta: la violazione dei limiti quantitativi fissati dalla legge. Ad esempio: pignorata una pensione oltre il quinto o sotto il minimo vitale; sul conto è stato prelevato l’ultimo stipendio che era impignorabile; pignorati 2/5 dello stipendio per lo stesso tipo di credito, ecc.
- Termine: 20 giorni dalla conoscenza dell’atto (perché è assimilata a un vizio dell’atto esecutivo).
- Come: ricorso/citazione ex art. 615 o 617 (ci sono discussioni se eccesso rientra nel 615 – vizi sostanziali – o 617 – vizi formali; l’importante è fare qualcosa entro 20 gg). Nella prassi spesso si configura come opposizione atti.
- Esito: se hai ragione, il giudice riduce il pignoramento alla quota lecita. Ad esempio, dichiara che l’atto è valido ma va limitato a 1/10 stipendio invece che 1/5, ordinando la restituzione dell’eccedenza eventualmente prelevata.
- Esempio caso: Carla, pensionata €1.200, vede pignorati €160 al mese (che sarebbe 1/10 dell’intera pensione). Invece il giudice può stabilire che dovevano pignorarle solo €120 (1/5 di 600 eccedenza) e quindi 40 € in più sono oltre il limite. Carla in 20 gg dalla notifica ricorre per eccesso di pignoramento. Il giudice riconosce l’errore e limita l’atto.
Sospensione amministrativa e autotutela
Oltre alle opposizioni giudiziali, esistono strumenti amministrativi:
- Istanza di sospensione legale della riscossione (L. 228/2012): come accennato, il contribuente può inviare ad AdER una dichiarazione sostenendo che il debito è inesigibile per determinati motivi (pagato, sgravato, annullato in giudizio, prescrizione maturata, ecc.). Questa istanza va inviata entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione (cartella o intimazione o pignoramento). AdER sospende le azioni per 220 giorni e chiede riscontro all’ente creditore. Se l’ente conferma che il debito è dovuto, la riscossione riprende (il contribuente dovrà eventualmente fare ricorso). Se l’ente non risponde o riconosce l’errore, il debito viene annullato. Questo è uno strumento importante: ad esempio, se ti pignorano il conto e tu hai prova che avevi pagato quella cartella, puoi invocare questa procedura allegando la prova di pagamento. AdER sospenderà e non incasserà finché l’ente (Agenzia Entrate, INPS o altro) non chiarisce. NB: È una sospensione amministrativa, che non richiede giudice. Se sei nei 60 giorni dall’atto, si può fare.
- Autotutela: in senso lato, puoi presentare un’istanza di autotutela all’ente titolare del credito (es. Agenzia Entrate per tributo, INPS per contributi) segnalando errori (es: “mi avete iscritto a ruolo somme sgravate”) e chiedendo l’annullamento. L’ente può sospendere l’invio a ruolo o chiedere ad AdER di sospendere. Spesso però queste istanze vengono ignorate o rifiutate se non c’è un errore pacifico. Non sospende automaticamente nulla, è discrezionale.
- Conciliazione o accordi transattivi: con AdER praticamente non esistono (salvo procedure concorsuali). Non c’è possibilità di transare l’importo: o paghi o rateizzi o fai rottamazioni se previste. In ambito tributario l’Agenzia Entrate permette conciliazioni in giudizio, ma una volta a ruolo, AdER non può ridurre sanzioni o interessi per accordo privato.
- Procedura di sovraindebitamento o concordato: come detto, se il debitore accede a una procedura giudiziaria di composizione della crisi (ad esempio Piano del Consumatore se persona fisica non fallibile, o Concordato Preventivo se imprenditore fallibile), allora ottiene un effetto di stay su tutte le azioni esecutive. Il pignoramento fiscale verrà sospeso appena il giudice ammette la procedura, e poi eventualmente decadrà se il piano viene omologato e prevede modalità diverse di pagamento del debito tributario (o stralcio). Queste soluzioni sono complesse e richiedono l’ausilio di OCC (Organismi Composizione Crisi) e professionisti, ma rappresentano l’ultima spiaggia se i debiti sono insostenibili – si punta a tagliare parte del debito. Da notare che dal 2021 i debiti fiscali possono essere trattati nelle procedure di sovraindebitamento con consenso dell’ente (o anche cram-down di recente introduzione). In pratica: se proprio non puoi pagare nemmeno a rate, valuta con un legale la strada del sovraindebitamento.
Giurisprudenza rilevante
Chiudiamo questa sezione segnalando alcune pronunce utili:
- Cass., Sez. Un., 31/05/2016 n. 11331: ha delineato i confini di giurisdizione: opposizioni sulla legittimità della riscossione in senso sostanziale = giudice tributario; vizi formali esecutivi = giudice ordinario.
- Cass. 18/11/2022 n. 34151: ha confermato che l’omessa notifica della cartella presupposta si fa valere col ricorso tributario e che l’opposizione ex 615 innanzi al giudice ordinario va dichiarata inammissibile se il contribuente deduce ciò (difetto originario del titolo).
- Cass. 14/11/2022 n. 33408: su pignoramento pensione, ribadisce soglia 1000 euro introdotta dal DL 83/2015 conv. L.132/2015 e succ. mod., e che il quinto si calcola sull’eccedenza.
- Cass. 15/04/2019 n. 10405: ha annullato un pignoramento perché la PA creditrice non aveva rispettato art. 72-bis (notifica via PEC errata al terzo).
- Corte Cost. n. 114/2018: ha dichiarato legittimo l’art. 72-bis DPR 602 (nessun giudice), ritenendo non contrastante col diritto di difesa perché comunque il debitore può opporsi successivamente.
In sintesi, il debitore ha un armamentario di difesa ampio: dal negoziale (rateizzare, rottamare) al giudiziale (opposizioni di vario tipo). Quale strada scegliere dipende dalle circostanze:
- Se il debito è corretto ma non riesci a pagare subito, rateizzazione è la scelta primaria.
- Se il debito è contestabile, valuta ricorso giudiziario, magari abbinato a una sospensione (giudiziale o amministrativa) per fermare l’incasso nel frattempo.
- Se il debito è enorme e sei insolvente su più fronti, considera procedure di crisi (con l’aiuto di esperti).
L’importante è agire tempestivamente: i termini per opporsi sono brevi e le azioni esecutive procedono rapidamente. Ignorare il problema porta a perdita di somme e opportunità.
Aspetti Fiscali, Contabili e Ulteriori Considerazioni
Volgendo lo sguardo agli impatti fiscali e contabili del pignoramento e della rateizzazione, trattiamo brevemente alcuni punti:
- Trattamento fiscale degli interessi e sanzioni: Le somme pagate a titolo di sanzioni tributarie non sono deducibili dal reddito d’impresa (sono un penalità). Gli interessi di mora e interessi di dilazione, invece, per le imprese costituiscono oneri finanziari deducibili, in quanto inerenti al debito fiscale (il pagamento tardivo di imposte genera interessi passivi deducibili ai fini IRES/IRPEF, salvo norme antielusive). Quindi se una società paga €10.000 di cartella di cui €2.000 interessi, quei 2.000 li deduce come costo finanziario nell’esercizio di pagamento. Contabilmente vanno rilevati pro-quota per competenza negli esercizi di maturazione.
- Accantonamenti in bilancio: un’azienda che riceve un avviso di accertamento potrebbe accantonare a fondo rischi se intende impugnare. Ma se poi quella somma viene iscritta a ruolo (cartella) ed eseguita, andrà iscritta tra i debiti. Quando si ottiene una rateizzazione, il debito verso AdER rimane un debito finanziario da esporre in bilancio: la parte esigibile entro 12 mesi come debiti correnti, la parte oltre 12 mesi come debiti non correnti. Gli interessi di dilazione futuri si possono contabilizzare rateo per rateo o tenere conto nel piano di ammortamento effettivo.
- Impatto sul DURC e su appalti: l’abbiamo già detto ma ribadiamo: un debito contributivo o fiscale iscritto a ruolo e non pagato rende l’azienda irregolare. Ciò preclude partecipazione ad appalti pubblici, e le PA non possono pagarla (art. 48-bis). Con la rateizzazione, l’azienda torna regolare (il DURC risulta positivo). Dunque per imprese ciò è fondamentale a livello contabile (continuità aziendale) e strategico.
- Registro delle procedure esecutive: per le imprese, subire pignoramenti può essere un segnale di allerta (Crisi di impresa). Occorre monitorare gli indicatori: troppi pignoramenti potrebbero far scattare segnalazioni in Centrale Rischi o verso OCRI (se creditori pubblici segnalano persistente inadempienza). La rateizzazione interrompe situazioni di inadempienza conclamata (purché poi pagata).
- Conto corrente bloccato e operatività: un’azienda con conto pignorato può trovarsi in difficoltà a pagare fornitori e stipendi. Dal punto di vista contabile, le somme pignorate potrebbero essere trattate come una uscita (debito verso AdER) e finché bloccate come crediti vs AdER? Non esattamente: finché non trasferite, restano disponibilità vincolate. Molte imprese in tali casi aprono un altro conto per proseguire i pagamenti, mentre quello pignorato viene “accantonato” in attesa di esito. Questo va considerato nel cash flow.
- Costo della rateizzazione vs altre soluzioni: in termini finanziari, la rateizzazione applica interessi moderati (3-4%). È generalmente più conveniente che subire un pignoramento del 1/5 su un credito che maturerà interessi di mora (il tasso di mora può essere simile comunque). Però, un pignoramento sullo stipendio ha quasi funzione di “rateizzazione forzata” senza interessi di dilazione formalmente (ma il debito residuo in ruoli continua comunque a maturare interessi di mora fino a saldo, quindi in realtà paghi interessi comunque). Dunque conviene rateizzare attivamente: blocchi interessi di mora e li sostituisci con interessi dilatori più organizzati.
- Sopravvenienze attive da stralcio: se per ipotesi parte del debito viene annullata (esito di ricorso, condono, ecc.), per un’azienda ciò può generare una sopravvenienza attiva tassabile. Ma attenzione: se era un debito di imposta mai dedotta a conto economico, la sopravvenienza è esente (art. 88 TUIR). Se invece l’azienda aveva dedotto quel costo (ad es. contributi INPS evasi ma dedotti, poi condonati), la sopravvenienza sarebbe imponibile. Caso specifico e raro, ma da sapere in contesto di definizioni.
- Compensazione crediti/debiti fiscali: mentre con AdER non si possono compensare crediti tributari con importi a ruolo (salvo crediti PA certificati per art. 28-quater), durante la rateizzazione l’azienda che maturasse crediti IVA o imposte non può usarli direttamente sulle rate. Deve chiederne rimborso o compensarli con altre imposte correnti, poi destinare la liquidità alle rate. Non c’è meccanismo di compensazione automatica a meno di procedure speciali (il legislatore in passato consentì compensare crediti PA con ruoli, ma servono norme ad hoc).
In ogni caso, una buona pratica contabile è:
- Riconciliare ogni anno il debito residuo verso AdER (ottenere estratto conto Equitalia).
- Accantonare in bilancio interessi di dilazione maturati.
- Evidenziare eventuali pignoramenti in corso nelle note integrative, perché rappresentano un vincolo sulle disponibilità e una incertezza.
Conclusioni
Abbiamo attraversato l’intero percorso che un debitore italiano può trovarsi a compiere quando affronta un pignoramento presso terzi ad opera dell’Agenzia Entrate-Riscossione e desidera gestirlo tramite rateizzazione. Si tratta di una situazione complessa ma non priva di soluzioni: il nostro ordinamento, pur tutelando le ragioni del Fisco, prevede importanti garanzie per il contribuente, offerte sia sul piano procedurale (limiti di pignorabilità, necessità di atti formali) sia su quello sostanziale (dilazioni, sospensioni, mezzi di opposizione).
Riassumiamo i messaggi chiave emersi:
- Prevenire è meglio: se sai di avere debiti, cerca di intervenire prima che scattino i pignoramenti (ad esempio chiedendo una rateizzazione subito dopo la cartella o l’intimazione). Ciò eviterà misure traumatiche sui tuoi beni.
- In caso di pignoramento attivo: non farti prendere dal panico. Analizza la situazione: il debito è dovuto? Puoi pagarlo a rate? Ci sono vizi? In base a ciò, decidi se rateizzare (per bloccare il pignoramento) o fare opposizione (se c’è illegittimità). Spesso fare entrambe le cose in parallelo è la scelta prudente.
- Tempestività: muoviti rapidamente. I termini per agire (20 giorni, 60 giorni) sono stringenti. Inoltre, il “termine di grazia” di 60 giorni per evitare l’assegnazione delle somme è un’opportunità da cogliere.
- Chiedi aiuto se necessario: procedure come opposizioni giudiziali o sovraindebitamento richiedono competenze legali. Non esitare a rivolgerti a professionisti qualificati se la posta in gioco (casa, lavoro, impresa) è alta. Una strategia sbagliata può costare caro – ad esempio, rateizzare un debito magari già prescritto significa resuscitarlo, oppure fare un ricorso tardivo è inutile.
- Mantieni gli impegni: se entri in un piano di rateazione, rispettalo rigorosamente. È un patto con lo Stato: finché lo onori, sarai protetto; se lo violi, la posizione peggiorerà (meno chances di dilazione, fiducia persa, possibili pignoramenti immediati).
- Conosci i tuoi diritti: sapere dei limiti (1/10 stipendio, 1.000 € pensione intoccabili) può evitare abusi; conoscere la possibilità di sospensione legale (L.228/2012) può risolverti un caso di errore clamoroso; essere consapevole che l’assenza di giudice nel pignoramento AdER non significa assenza di difese – puoi sempre far valere le tue ragioni nelle sedi opportune.
In ultimo, un cenno alle fonti normative e di prassi: il panorama normativo, come si è visto, è in continuo aggiornamento (si pensi alle riforme 2022-2024 su rateazioni e pignoramenti). È essenziale fare riferimento a testi aggiornati e a circolari esplicative. Ad esempio, AdER pubblica vademecum e guide (come la Guida 2025 sulla rateizzazione) che chiariscono molti dubbi pratici. Anche le circolari INPS (es. circ. 38/2023 sul minimo vitale pensioni) e le sentenze più recenti offrono chiarimenti fondamentali.
Con questa guida speriamo di aver fornito un quadro completo e chiaro di come funziona la rateizzazione in presenza di un pignoramento presso terzi dell’Agente Riscossione, mettendo il debitore in grado di navigare con maggior consapevolezza e sicurezza in un momento delicato. Affrontare il Fisco può sembrare una sfida impari, ma con le giuste informazioni e tempestività è possibile difendere i propri diritti e trovare soluzioni sostenibili.
Di seguito troverete una sezione con tutte le fonti normative, giurisprudenziali e amministrative citate, per eventuali approfondimenti o verifiche puntuali.
Fonti Normative, Giurisprudenziali e Amministrative (agg. Giugno 2025)
Normativa primaria (leggi, decreti):
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 – Art. 19 (Rateazione delle somme iscritte a ruolo); Art. 50 (Intimazione di pagamento); Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti presso terzi senza intervento del giudice); Art. 72-ter (Limiti di pignorabilità di stipendi e salari da parte dell’Agente della Riscossione); Art. 48-bis (Pagamenti delle PA superiori a €5.000 e obbligo di verifica inadempimenti).
- Codice di Procedura Civile: Artt. 543–546 c.p.c. (Pignoramento presso terzi – forma e dichiarazione del terzo); Art. 545 c.p.c. (Limiti di pignorabilità di stipendi, salari, pensioni – contiene il minimo vitale e il limite del quinto); Art. 551-bis c.p.c. (Perdita di efficacia del pignoramento presso terzi dopo 10 anni); Art. 615 c.p.c. (Opposizione all’esecuzione); Art. 617 c.p.c. (Opposizione agli atti esecutivi); Art. 495 c.p.c. (Conversione del pignoramento).
- D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 – Art. 72 (facoltà di intervento nelle procedure esecutive altrui).
- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) – Art. 1 commi 537–544: Sospensione legale della riscossione su richiesta del debitore entro 60 gg.
- D.L. 21 giugno 2022, n. 73 (Decreto Semplificazioni fiscali 2022, conv. L.122/2022) – Art. 15-bis D.L.50/2022: aumento soglia a 120mila€ per rateazioni senza prova, decadenza 8 rate.
- D.Lgs. 8 ottobre 2021, n. 149 (Riforma Cartabia del processo civile, in vigore dal 2023) – Ha introdotto art. 543 co.4 e 551-bis c.p.c. sui termini decennali nei pignoramenti.
- D.Lgs. 14/2019 e D.Lgs. 83/2022 – Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: procedure di composizione sovraindebitamento (piani del consumatore, accordi di ristrutturazione) che comportano sospensione delle azioni esecutive.
- D.Lgs. 7 ottobre 2024, n. 110 (attuazione delega fiscale sulla riscossione) – Ha modificato art. 19 DPR 602/73: estensione rate fino 120, criteri ISEE/Alfa/Beta.
- Decreto MEF 27/12/2024 – Criteri per valutare temporanea difficoltà ai fini delle rate straordinarie (introduce Indice Liquidità, Indice Alfa per imprese, ISEE per persone).
- Codice Tributario (D.Lgs. 546/1992) – Art. 2: riparto di giurisdizione tributaria vs ordinaria sulle controversie da riscossione (interpretato dalle Sezioni Unite nelle sentenze richiamate sotto).
- D.L. 2 marzo 2023, n. 19 (riforma processo esecutivo) – conferma termini decennali e minimi impignorabili, ecc. (rif. in [24]).
Circolari e Prassi:
- Circolare INPS n. 38 del 3/4/2023 – “Pignoramento delle pensioni: nuovo limite di impignorabilità” – innalza minimo vitale a €1.000 dal 2022.
- Agenzia Entrate-Riscossione – Vademecum Rateizzazioni (2025) – (pdf ufficiale) linee guida su soglie, moduli, effetti sospensivi.
- Circolare AdER 13/2018 – Chiarimenti su decadenza piani da 5 a 10 rate (in precedenza per emergenza COVID portate a 10, poi stabilizzate a 8 nel 2022).
- Messaggio INPS 4689/2021 – Adeguamento procedure a soglia 1000€ impignorabilità pensioni.
Giurisprudenza:
- Cass., Sez. Unite, 5/06/2017, n. 13913: competenza giudice tributario per eccezione mancata notifica cartella (conferma orientamento).
- Cass., Sez. Unite, 25/07/2022, n. 21979: principi su riparto opposizioni esecuzione vs atti in materia fiscale.
- Cass., 21/09/2022, n. 27677: conferma impignorabilità pensioni minime e modalità calcolo quinto su eccedenza.
- Cass., 29/10/2021, n. 30900: nullità pignoramento AdER senza intimazione 5gg ex art.50 DPR 602/73.
- Cass., 11/05/2018, n. 11491: validità notifica cartella via PEC e decadenza.
- Cass., 04/11/2015, n. 22448: legittimità art. 72-bis DPR 602 (questione di costituzionalità rigettata) – in combinato con Corte Cost. 114/2018.
- Corte Costituzionale, 22/05/2019, n. 99: su pignoramento stipendi presso terzi e tutela minimo vitale (ha confermato l’adeguatezza delle soglie previste).
- Tribunale di Napoli, ord. 13/07/2020: sospensione ex art. 615 cpc concessa per pignoramento su somme COVID (caso particolare: intervento legislativo di sospensione pignoramenti durante pandemia, riconosciuto applicabile).
Ti hanno pignorato lo stipendio o il conto? Fatti aiutare da Studio Monardo per bloccare il prelievo e riprendere il controllo della tua situazione
Quando l’Agenzia Entrate-Riscossione avvia un pignoramento presso terzi (stipendio, conto corrente, pensione), puoi chiedere la rateizzazione del debito, ma solo seguendo una procedura precisa.
Fatti aiutare da Studio Monardo per bloccare il prelievo e riprendere il controllo della tua situazione.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Verifica la legittimità del pignoramento e la possibilità di sospensione automatica
📑 Ti assiste nella presentazione dell’istanza di rateazione in corso di esecuzione
⚖️ Ti difende in caso di rigetto o inadempienze precedenti con l’Agenzia
✍️ Ti supporta nel dimostrare la sostenibilità del piano di rientro e le condizioni economiche
🔁 Ti segue fino alla revoca del pignoramento e alla corretta esecuzione del piano
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in pignoramenti presso terzi e riscossione coattiva
✔️ Difensore di lavoratori, pensionati e partite IVA in difficoltà
✔️ Consulente per contenziosi con l’Agenzia Entrate-Riscossione
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
Conclusione
Anche dopo l’avvio del pignoramento, puoi rateizzare il debito e sospendere i prelievi.
Con un’adeguata assistenza legale puoi recuperare liquidità, evitare blocchi e proteggere il tuo reddito.
📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo: