Hai avviato la composizione negoziata della crisi d’impresa e ti stai chiedendo quanto può durare questa procedura? Hai il timore che i tempi si allunghino troppo o vuoi sapere entro quando devi chiudere un accordo con i creditori per evitare rischi maggiori?
La durata della composizione negoziata è un elemento fondamentale da tenere sotto controllo. Anche se si tratta di una procedura stragiudiziale, non può andare avanti all’infinito: ha dei limiti precisi, stabiliti dalla normativa, e il rispetto delle tempistiche è determinante per evitare che la situazione si aggravi o che i creditori riprendano le azioni contro l’azienda.
Ma qual è la durata massima della composizione negoziata della crisi?
In linea generale, la durata massima è di 180 giorni, cioè sei mesi a partire dalla nomina dell’esperto da parte della Camera di Commercio. In alcuni casi, se le trattative sono ancora in corso e vi è una concreta possibilità di accordo, può essere concessa una proroga di ulteriori 60 giorni, per un totale complessivo di 240 giorni.
Durante questo periodo, l’imprenditore – assistito dall’esperto – deve avviare un confronto trasparente con i creditori, proporre soluzioni sostenibili e dimostrare che ci sono ancora margini di risanamento. Se tutto procede bene, si può arrivare a:
– un accordo stragiudiziale con i creditori;
– un contratto con effetti protettivi;
– oppure, se necessario, si può chiedere l’accesso a una delle procedure concorsuali semplificate, come il concordato semplificato o la liquidazione controllata.
E cosa succede se non si trova un accordo entro i termini?
Se al termine della composizione negoziata non si è raggiunta alcuna intesa utile, la procedura si chiude automaticamente, e viene meno ogni protezione nei confronti dei creditori. A quel punto, il rischio di azioni esecutive (come pignoramenti, sequestri, decreti ingiuntivi) torna concreto e immediato.
Per questo motivo, è fondamentale gestire con attenzione i tempi, seguire un percorso preciso e farsi assistere da un legale esperto fin dal primo momento, per non sprecare mesi preziosi senza risultati concreti.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in composizione negoziata, diritto d’impresa e procedure di risanamento – ti spiega qual è la durata massima della composizione negoziata, cosa succede se scade e come possiamo aiutarti a sfruttare ogni giorno utile per trovare una soluzione concreta e salvare l’attività.
Hai avviato la composizione negoziata ma temi di non riuscire a chiuderla in tempo? Vuoi sapere quali opzioni hai prima che scadano i termini e torni il rischio di fallimento o di aggressione da parte dei creditori?
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Introduzione
La composizione negoziata della crisi d’impresa è uno strumento volontario introdotto dal D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021) attuativo del nuovo Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019, cosiddetto CCII), in vigore dal 15 novembre 2021. Si tratta di un percorso stragiudiziale e riservato, gestito da un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio. L’imprenditore in squilibrio economico-finanziario può accedere depositando apposita istanza sulla piattaforma telematica nazionale. In questi termini, la durata della procedura – e in particolare il suo termine massimo – è regolata dall’art. 17 del Codice della Crisi (come integrato dal correttivo legislativo), che fissa precise scadenze. L’obiettivo della seguente guida è analizzare in dettaglio la normativa vigente (incluse le modifiche del D.Lgs. 83/2022 e 136/2024), la giurisprudenza più recente e i risvolti pratici relativi alla durata della composizione negoziata.
1. Quadro normativo di riferimento
La disciplina della composizione negoziata è contenuta nel D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, art. 12-25) e negli artt. 2 e 11 del D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021. Tale legge di conversione ha introdotto, a partire dal 15 novembre 2021, la nuova procedura di composizione negoziata, che affianca altri strumenti di regolazione della crisi (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, ecc.). In breve: il legislatore ha voluto mettere a disposizione dell’imprenditore in difficoltà un percorso stragiudiziale e riservato, finalizzato al risanamento mediante trattative dirette con i creditori, assistite da un esperto nominato dal tribunale.
Il Codice della Crisi prevede che il debitore richieda al Segretario Generale della Camera di Commercio competente la nomina di un esperto indipendente; questi verifica preliminarmente la perseguibilità del risanamento e avvia le trattative con i creditori. Durante la procedura, l’imprenditore mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa, con gli obblighi di informare esperto e organi di controllo su atti rilevanti. Il percorso si conclude – favorevolmente – con la stipula di un accordo (contrattuale o convenzionale) o – negativamente – con il deposito della relazione finale dell’esperto che attesta il mancato accordo.
In questo contesto, la durata della procedura è cruciale. Essa è esplicitamente disciplinata dall’art. 17 del CCII, che fissa i termini massimi iniziali e le possibilità di proroga dell’incarico dell’esperto. Le modifiche normative più recenti (ad es. D.Lgs. 136/2024, “Correttivo-ter”) hanno reso più flessibili alcune condizioni per la proroga, ma non hanno mutato i termini complessivi. Di seguito analizziamo dettagliatamente quanto dispone la legge.
2. Durata iniziale e proroghe della composizione negoziata
La normativa vigente stabilisce che la composizione negoziata ha una durata iniziale di 180 giorni (circa 6 mesi) decorrenti dall’accettazione della nomina da parte dell’esperto. Trascorsi 180 giorni, l’incarico si intende concluso, salvo proroga. In altre parole, se entro sei mesi dall’avvio della procedura le parti non individuano una soluzione, l’esperto redige la relazione finale e chiude il procedimento. Questo termine semestrale rappresenta il punto di partenza di tutte le considerazioni sui tempi massimi: da un lato garantisce certezza temporale, dall’altro si può, in casi eccezionali, estendere fino ad un anno complessivo.
2.1 Proroga del termine iniziale (180 giorni)
La legge consente di prorogare per ulteriori 180 giorni l’incarico dell’esperto (portando la durata complessiva a 360 giorni, circa 12 mesi) a condizione che ricorrano determinate situazioni tassative. In particolare, l’incarico può essere prolungato – per non oltre ulteriori 180 giorni – se ricorre una delle seguenti ipotesi:
- Richiesta di proroga da parte delle parti: l’imprenditore o le parti con cui stanno procedendo le trattative possono chiedere la proroga (con il consenso dell’esperto). In pratica, se al termine dei 180 giorni tutte (o anche solo alcune) delle parti coinvolte concordano che serve più tempo per definire l’accordo, si può presentare istanza di prolungamento. Questo meccanismo è stato liberalizzato dal correttivo del 2024: mentre in origine era necessaria la richiesta e l’accordo di tutti i creditori, oggi è sufficiente il consenso dell’imprenditore o delle parti ancora in trattativa. Non è prevista la proroga automatica; l’estensione dell’incarico richiede apposita istanza e parere favorevole dell’esperto.
- Pendenza di misure protettive o cautelari: se al termine dei 180 giorni sono ancora in corso misure protettive (o cautelari) concesse dal tribunale ai sensi dell’art. 19 CCII, l’incarico può proseguire fino a quando tali misure rimangono in vigore. In sostanza, il legislatore ritiene logico che, se una parte della trattativa – ad esempio una proroga delle misure protettive o l’autorizzazione di un atto previsto – è pendente, la composizione negoziata non si interrompa bruscamente: l’esperto potrà continuare il lavoro fino a esaurimento degli effetti di tali interventi giudiziali. Anche in questo caso, però, l’esperto deve acconsentire alla prosecuzione.
- In attesa di autorizzazioni ex art. 22 CCII: analogamente al punto precedente, se è pendente un provvedimento autorizzativo del tribunale (ad es. autorizzazione a finanziamenti prededucibili o cessione d’azienda) richiesto dall’imprenditore ai sensi dell’art. 22, la procedura può estendersi fino all’atto di esecuzione dell’autorizzazione.
In ogni caso, la proroga non può superare i 180 giorni aggiuntivi, per un termine massimo complessivo di 360 giorni. I nuovi correttivi legislativi hanno reso più agevole ottenere l’estensione (per esempio eliminando la richiesta unanimemente concordata di tutti i creditori), ma non hanno allungato oltre un anno il limite finale.
2.2 Durata massima complessiva della procedura
Combinando il termine iniziale e quello di proroga, la durata massima complessiva della composizione negoziata è di 360 giorni (circa 12 mesi). In altri termini, al termine di un anno dall’inizio delle trattative l’incarico dell’esperto deve cessare: a quel punto o è emerso un accordo risolutivo (accordo contrattuale, convenzione di moratoria, ecc.) o la procedura si chiude con esito negativo.
Questa cifra di 360 giorni è confermata dalla dottrina e dalla prassi: ad esempio, una guida specializzata sottolinea che il termine di 180 giorni non è insuperabile, potendo la procedura – in caso di proroga – proseguire fino a un massimo di 360 giorni. Anche la prassi statistica lo conferma: secondo l’Osservatorio Unioncamere (novembre 2024), in circa il 90% dei casi con esito favorevole la composizione negoziata è stata prorogata oltre i 180 giorni (tipicamente fino a 360 giorni), e perfino nel 59% dei casi con esito sfavorevole si è ricorso all’estensione.
In sintesi, il legislatore ha previsto che la durata della composizione negoziata può raggiungere al massimo 360 giorni. È importante tenere ben presenti queste scadenze: superati 180 giorni senza proroga la procedura si chiude, mentre con proroga si arriva a 360 giorni e non oltre. Raggiunta tale soglia, le parti perdono l’esclusività negoziale e l’imprenditore sarà costretto a valutare altri strumenti concorsuali (concordato semplificato, piano attestato, etc.), a meno che non abbia già raggiunto un accordo.
3. Misure protettive e sospensive: termini correlati
La presentazione dell’istanza di composizione negoziata può essere accompagnata – o seguita – dalla richiesta di misure protettive (e sospensive) ai sensi dell’art. 19 CCII. Tali misure hanno una durata autonoma che interagisce con quella della negoziazione.
- Le misure protettive tipiche (sospensione delle azioni esecutive, conservazione del rapporto bancario, ecc.) hanno una durata iniziale compresa tra 30 e 120 giorni. Questo termine è fissato dal tribunale in base alle esigenze del caso (di solito 60-90 giorni, come esempio pratico). Il tribunale conferma le misure con decreto, solitamente in udienza fissata entro circa 10 giorni.
- Il tribunale può prorogare le misure protettive per ulteriori fino a 120 giorni (per un massimo di 240 giorni complessivi). La proroga richiede istanza dell’imprenditore e parere dell’esperto, ma non necessita del consenso di tutti i creditori: si tratta di un provvedimento del giudice che tutela il buon esito delle trattative. In ogni caso, la durata totale delle misure protettive (iniziale + proroghe) non può superare i 240 giorni (circa 8 mesi).
- Vi sono inoltre misure “sospensive” speciali (art. 20 CCII, p.es. sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione) che invece hanno effetto sino all’esito delle trattative di composizione. Queste non hanno un termine prefissato, ma decadono in caso di successo o di chiusura della procedura.
È fondamentale notare che le misure protettive non estendono automaticamente la composizione negoziata: esse garantiscono una copertura temporale alle trattative, ma il termine dell’incarico (180/360 giorni) resta misurato dal decreto di nomina dell’esperto. Tuttavia, la pendenza delle misure protettive (o di un’istanza relativa) fra i motivi legittimi per chiedere la proroga dell’incarico. In pratica, se al sessantesimo giorno la società ha ottenuto una proroga di misure protettive, è lecito chiedere una proroga dell’incarico esperto fino a quando persista la protezione giudiziale.
In conclusione, mentre la composizione negoziata ha una durata massima di 360 giorni, le misure protettive offrono un periodo di “sospensione” delle aggressioni dei creditori che può coprire gran parte della procedura (fino a 240 giorni). L’imprenditore deve però sinergicamente gestire i due cronometri: il termine di sei mesi dell’esperto e la copertura delle misure, che non può travalicare gli 8 mesi complessivi.
4. Giurisprudenza e orientamenti recenti
Sul punto della durata non esistono ancora molte pronunce dei giudici di legittimità, vista la recente introduzione della procedura. Tuttavia, alcune massime e sentenze di merito forniscono spunti interpretativi utili. In particolare, la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio di “neutralità” dell’accesso alla composizione negoziata. Secondo la Cassazione, la semplice attivazione della procedura non può determinare automaticamente effetti pregiudizievoli (come il declassamento dei crediti bancari in sofferenza): il creditore deve valutare l’impresa sulla base della sostenibilità del piano di risanamento e non per il solo fatto di avere attivato la composizione. Questo orientamento sottolinea la funzione protettiva della procedura per l’imprenditore, ma non incide direttamente sul calcolo delle scadenze.
Sul piano pratico, diversi Tribunali italiani stanno affrontando casi concreti. Ad esempio, il Tribunale di Roma (19 marzo 2025) ha precisato che non è ammissibile prorogare le misure protettive utilizzando meccanismi impropri (ribadendo che la proroga va richiesta espressamente nell’ambito dell’istanza di misura)【32†】. Analogamente, casi di merito hanno evidenziato che il termine di 180 giorni e la relativa proroga debbano essere rigorosamente rispettati, evitando “abusi” procedurali e garantendo trasparenza nell’iter. In mancanza di giurisprudenza specifica sui 360 giorni, va considerato che questo termine massimo trova conferma diretta nella norma e nella letteratura specialistica.
5. Tabelle riepilogative delle scadenze
A scopo di sintesi, di seguito alcune tabelle esemplificative relative ai principali termini:
Fase o Termine | Termine/Scadenza | Riferimenti normativi/pratici |
---|---|---|
Istanza di accesso – deposito CCIAA | Giorno 0 (data formalizzazione) | Presentazione su piattaforma telematica |
Nomina esperto (art. 13 CCII) | ~10 giorni dalla domanda | Verifica documentale, decreto nomina |
Durata iniziale incarico esperto | 180 giorni dall’accettazione | Art. 17 CCII |
Proroga incarico esperto | +180 giorni (max) | Solo se ricorrono condizioni legali (richiesta dell’impr., misure pendenti) |
Durata massima incarico esperto | 360 giorni totali | Termine finale legale (180+180) |
Misure protettive iniziali (art. 19 CCII) | Min. 30 – max 120 giorni | Tribunale: conferma misure |
Proroga misure protettive | +120 giorni (max 240 totali) | Solo su ricorso; termina al 240° giorno complessivo |
Misure sospensive (art. 20 CCII) | Fino a esito procedura | Sospendono obblighi civilistici (ricapitalizz., scioglimento) |
Presentazione rel. finale esperto | Al termine dei 180 gg (o proroga) | Dep. in piattaforma telematica |
Tali scadenze vanno valutate congiuntamente. Ad esempio, se l’esperto riceve l’incarico il 1° gennaio, il termine iniziale cade il 30 giugno (180 giorni); in presenza di proroga si arriva al 27 dicembre (360 giorni). Le misure protettive iniziano dal giorno dell’udienza di conferma (di solito pochi giorni dopo il deposito) e, se prorogate, coprono fino a 240 giorni complessivi. Nell’esempio pratico, un periodo di protezione dal 10 gennaio al 10 maggio (120 gg) prorogabile fino al 6 settembre (240 gg) potrà infatti coprire buona parte delle trattative, ma comunque non eccedere un anno complessivo.
6. Domande frequenti (FAQ)
- D: La composizione negoziata può superare 360 giorni?
R: No. Il Codice della Crisi prevede un termine complessivo massimo di 360 giorni (180 + 180). Oltre tale limite l’incarico si conclude automaticamente. In altri termini, non è ammesso prolungare oltre un anno l’intera procedura; il legislatore non ne ha previsto la possibilità. - D: Chi può chiedere la proroga dell’incarico oltre i 180 giorni?
R: Originariamente occorreva la richiesta congiunta di tutte le parti creditrici e il consenso dell’esperto. Con il correttivo 2024 è stato ammesso che basti la richiesta dell’imprenditore (o anche di alcune delle parti già coinvolte nelle trattative) con l’assenso dell’esperto. In ogni caso l’esperto funge da “garante”: se non ritiene opportuna la prosecuzione (o se le prospettive di risanamento sono venute meno), la proroga non viene concessa. - D: Se al 180° giorno persistono misure protettive, cosa accade?
R: Le misure protettive devono essere confermate (o revocate) dal tribunale, ma l’esistenza di un ricorso o di un’istanza pendente per misure giustifica di per sé la richiesta di proroga del termine esperto. In pratica, se si è in attesa del decreto di proroga delle misure protettive o dell’autorizzazione di un atto, l’incarico dell’esperto può continuare fino all’esito di tali procedimenti. Analogamente, in caso di misure sospensive, queste restano efficaci finché la composizione negoziata è in corso, senza effetto automatico sul termine di chiusura. - D: Quali effetti ha la chiusura della composizione negoziata?
R: Al termine (positivo o negativo), l’esperto deposita relazione finale. Con esito positivo viene pubblicato il verbale di accordo o il contratto con creditori; con esito negativo l’impresa perde i benefici della negoziazione (ad es. sospensioni) e dovrà avviare altri rimedi (accordo di ristrutturazione, concordato, liquidazione). Se non è stato concluso un accordo nell’anno di procedura, gli eventuali piani di risanamento dovranno essere riformulati o presentati ex novo nelle altre sedi. - D: I crediti tributari sono tutelati durante la negoziazione?
R: Gli interessi sui debiti tributari vengono ridotti al tasso legale e le sanzioni possono essere ridotte se l’accordo è perfezionato (art. 11 DL 118/2021). Inoltre, dalla firma degli accordi emergono possibili rateizzazioni agevolate. Tali aspetti non incidono sulla durata tecnica, ma rappresentano incentivi premiali per le imprese che concludono la negoziazione positivamente. - D: Come calcolare praticamente la durata?
R: Considerando come “giorno zero” quello dell’accettazione dell’incarico. A 180 giorni occorre verificare l’esito e, se necessario, richiedere proroga. Se concessa, il termine finale sarà +180 giorni. È buona prassi pianificare le scadenze con un cronoprogramma: ad esempio, istanza il 1° gennaio → termine iniziale il 30 giugno; domanda di proroga entro fine maggio; se concessa, termine finale il 27 dicembre. Il rispetto di questi tempi è fondamentale per poter beneficiare delle misure protettive e dei vantaggi fiscali collegati.
7. Simulazioni pratiche e modelli operativi
Esempio operativo – Cronoprogramma di una composizione negoziata:
Immaginiamo la Società Alfa Srl in crisi, che presenta l’istanza di composizione negoziata il 1° gennaio 2025. L’istanza include anche la domanda di misure protettive (sospensione esecuzioni, conservazione rapporti bancari). Il tribunale fissa l’udienza confermativa entro il 15 gennaio. Il 20 gennaio l’esperto accetta l’incarico (giorno zero).
- Entro il 21 giugno 2025 (giorno 180) Alfa Srl convoca gli incontri con i creditori. Se non è ancora stato chiuso l’accordo, entro tale data occorre decidere se chiedere proroga. Supponiamo che i colloqui siano avanzati ma non conclusi e che siano in corso trattative con alcune banche su un piano di ristrutturazione. Alfa formula l’istanza di proroga al tribunale (con parere favorevole dell’esperto) entro fine giugno.
- Il tribunale, valutate le motivazioni, concede la proroga di ulteriori 180 giorni. Ora il termine finale diventa 18 dicembre 2025. Le misure protettive (inizianti 20 gennaio) sono prorogate fino al 19 maggio 2025 (240 giorni complessivi).
- Durante questa seconda fase (luglio–dicembre), Alfa conclude l’accordo con i maggiori creditori. Il 10 dicembre 2025 l’esperto deposita la relazione finale con i dettagli dell’accordo, che prevede ristrutturazione del debito e versamenti rateali.
Fac‑simile di comunicazione – Proroga:
Nel contesto di trattative avanzate, l’esperto ed il legale di Alfa redigono insieme un breve atto di istanza indirizzato al Tribunale e depositato in Camera di Commercio: «L’imprenditore Sig. X, congiuntamente a Y banca e Z fornitore (partecipi alle trattative), chiede la proroga dell’incarico dell’esperto, a norma dell’art. 17 CCII, motivando che le trattative sono a buon punto ma richiedono ulteriori 2-3 mesi per finalizzare l’accordo. Viene acquisito il parere favorevole dell’esperto sull’opportunità di proseguire.» (La presenza del consenso delle parti, unitamente alla situazione economica che continua a mostrare squilibrio attenuabile solo con trattative in corso, giustificano l’istanza ai sensi del comma 7, art. 17 CCII).
Esempio di accordo finale:
In fase conclusiva, l’esperto redige un verbale in cui le parti convengono, ad esempio, la dilazione di parte dei debiti tributari e la conversione di debiti bancari in finanziamenti prededucibili. Tale verbale sarà poi pubblicato e costituirà titolo per gli effetti premiali (ad es. sanzioni ridotte) previsti dall’art. 11 D.L. 118/2021.
Questi esempi mostrano come organizzare concretamente la procedura in funzione delle scadenze normative. Strumenti come la piattaforma telematica nazionale aiutano a gestire le istanze e le comunicazioni fra Tribunale, esperto e parti, ma è sempre necessario pianificare con cura le date cruciali (udienze, termini di istanza, ecc.).
8. Fonti
- Normativa primaria: D.L. 24/8/2021, n. 118, conv. con L. 147/2021 (art. 1-2); D.Lgs. 12/1/2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), in particolare art. 12-25 (composizione negoziata), art. 17 (durata incarico esperto); D.Lgs. 13/9/2024, n. 136 (c.d. Correttivo-ter, art. 17-19 CCII).
- Rassegna statistica: Osservatorio Unioncamere – VI Rapporto semestrale (nov. 2024), con dati sulle durate medie delle composizioni negoziate e l’utilizzo della proroga.
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🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in composizione negoziata e risanamento aziendale
✔️ Autore di procedure avviate e concluse con accordi e rilancio aziendale
✔️ Consulente per SRL, imprese familiari, ditte individuali e startup
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
Conclusione
La durata massima della composizione negoziata è limitata: occorre agire con strategia, precisione e continuità.
Con il giusto supporto puoi concludere nei tempi previsti e salvare la tua attività dalla crisi.
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