Decreto Ingiuntivo Contro Erede Con Beneficio Di Inventario: Come Opporsi

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo come erede e ti stai chiedendo se sei obbligato a pagare, anche se hai accettato con beneficio di inventario? Hai paura che il creditore possa agire contro di te personalmente, magari con un pignoramento, e non sai come difenderti?

Quando si accetta un’eredità con beneficio di inventario, si gode di una protezione fondamentale: si risponde dei debiti del defunto solo entro il valore dei beni ereditati, e mai con il proprio patrimonio personale, se si rispettano le regole. Ma se arriva un decreto ingiuntivo contro l’erede, è fondamentale non rimanere in silenzio.

Si può fare opposizione a un decreto ingiuntivo ricevuto come erede con beneficio?

Sì, assolutamente. Se ricevi un decreto ingiuntivo relativo a un debito del defunto, hai diritto di opporti e dimostrare che:

– hai accettato l’eredità con beneficio di inventario;
– il credito richiesto non è certo, liquido o esigibile;
– o il creditore sta chiedendo più di quanto l’attivo ereditario consenta.

L’opposizione va presentata entro 40 giorni dalla notifica, con l’assistenza di un avvocato, attraverso un atto di citazione in tribunale.

E se non fai opposizione in tempo?

Il decreto diventa esecutivo. E se non hai rispettato tutti i doveri formali legati al beneficio di inventario (come la corretta gestione dei beni, la separazione dei patrimoni, l’autorizzazione per vendere), rischi che il creditore possa agire anche sul tuo patrimonio personale.

Quando il creditore può sbagliare bersaglio?

Capita spesso che i creditori notifichino decreti ingiuntivi senza sapere se l’eredità è stata accettata con beneficio. In quel caso, è tua responsabilità dimostrare l’accettazione beneficiata, l’esistenza dell’inventario e i limiti dell’attivo. Solo così puoi evitare azioni illegittime o eccessive.

Cosa puoi fare concretamente se ricevi un decreto ingiuntivo come erede con beneficio?

Non ignorarlo mai: il silenzio equivale ad accettazione
– Verifica con un avvocato la validità del credito e l’importo richiesto
– Dimostra il beneficio di inventario e il valore dell’attivo ereditato
– Presenta opposizione nei termini e blocca l’esecuzione forzata

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto successorio, tutela patrimoniale e opposizione a decreti ingiuntivi – ti spiega come difenderti se ricevi un decreto ingiuntivo come erede con beneficio di inventario, cosa puoi contestare e come possiamo aiutarti a proteggere il tuo patrimonio personale.

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo per un debito del defunto? Non sai se devi pagare o come opporsi legalmente?

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Introduzione

  1. Il decreto ingiuntivo è un provvedimento del giudice (artt. 633–642 c.p.c.) che ingiunge al debitore il pagamento di una somma di denaro o la consegna di una cosa mobile, sulla base di un titolo che, in apparenza, fonda il credito (pagherà in via esecutiva entro 40 giorni se non opposto). Una volta divenuto definitivo, il decreto ingiuntivo è titolo esecutivo ed equivale a una sentenza (esecuzione forzata ex art. 642 c.p.c.). L’opposizione al decreto ingiuntivo (art. 645 c.p.c.) si propone con atto di citazione davanti allo stesso tribunale che ha emesso il decreto: la notifica del citazione genera una annotazione sull’originale del decreto e ne sospende l’esecutorietà. L’opposizione instaura un giudizio di cognizione piena (quasi ordinario) in cui il convenuto contesta il diritto vantato dal creditore.
  2. L’erede beneficiato (art. 484 c.c.) è chi accetta l’eredità “con beneficio d’inventario”: in tal modo l’erede paga i debiti del de cuius solo entro il valore dei beni ereditari (art. 490 c.c.) e non anche con il proprio patrimonio personale. L’effetto essenziale del beneficio è quindi mantenere separato il patrimonio del defunto da quello dell’erede. L’erede beneficiato “subentra in universum ius defuncti”, acquisendo tutti i diritti e debiti del defunto, ma risponde dei debiti ereditari solo con i beni ereditati (cum viribus hereditatis). In altri termini, l’erede beneficiato succede nei rapporti attivi e passivi del de cuius, ma gode di un’autonomia patrimoniale imperfetta: i creditori ereditari aggrediscono in via preferenziale il patrimonio ereditario, mentre i creditori personali dell’erede possono rivalersi solo dopo (Cass. 5067/1993 cit. in).
  3. Effetti della qualità di erede: ai sensi degli artt. 475 e 476 c.c., l’accettazione (anche tacita) dell’eredità è irrevocabile. In particolare, ogni attività fatta “come erede” (ad esempio intervenire in giudizio come chiamato all’eredità) costituisce accettazione tacita dell’eredità (art. 476 c.c.). Di recente la Cassazione ha ribadito che l’opposizione a un decreto ingiuntivo da parte di chi agisce nella qualità di erede configura accettazione tacita dell’eredità (Cass. 3.6.2024 n. 15504). La decisione osserva che tale opposizione, anche se inammissibile, è atto irrevocabile che implica il riconoscimento della qualità di erede. Quindi l’erede, opponendosi, assume la veste di erede e non potrà poi rinunciare all’eredità: è principio consolidato che l’atto di accettazione non può essere revocato (Cass. 15504/2024).

1. Effetti del beneficio d’inventario in sede civile

  1. Responsabilità limitata e oneri successori: L’art. 490 c.c. enuncia gli effetti chiave del beneficio d’inventario. Esso prevede che l’erede con beneficio «non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti». In pratica, l’erede beneficiato risponde dei debiti del de cuius “cum viribus hereditatis”: potrà soddisfare i creditori ereditari soltanto con i beni dell’eredità (intra vires). Nell’interpretazione prevalente, questo significa che i debiti ereditari sono pagati solo con i beni ereditati e non anche con il patrimonio personale dell’erede (responsabilità limitata pro viribus). Cassazione 6488/2007, 4633/1992 e molte altre confermano che l’erede beneficiato succede nei debiti del de cuius, ma risponde nei limiti delle masse ereditarie.
  2. Separazione patrimoniale: l’accettazione beneficiata crea due patrimoni distinti: il patrimonio proprio dell’erede (destinato ai creditori personali) e quello dell’eredità (destinato ai creditori ereditari). Gli obblighi tributari del de cuius si trasferiscono sull’erede come sul suo debitore (anche l’Agenzia delle Entrate può emettere cartelle di pagamento per imposte del defunto nei confronti dell’erede), ma l’erede paga solo nei limiti dell’eredità. In particolare, Cass. 23019/2016 ha affermato che l’erede beneficiato non perde la responsabilità patrimoniale per i debiti tributari: la cartella esattoriale indirizzata all’erede è legittima, posto il diritto dell’erede di rispondere “ultra vires” (cioè solo con i beni ereditari).
  3. Rilievo nel giudizio di cognizione: secondo Cassazione, la limitazione di responsabilità dell’erede beneficiato assume rilievo solo nella fase di accertamento del credito (fase di cognizione) e non in quella esecutiva. In concreto, ciò significa che il creditore deve eccepire il beneficio d’inventario nel giudizio di cognizione (per esempio in una causa di accertamento del debito), altrimenti l’erede potrebbe rimanere gravato del debito. I giudici di merito, d’altronde, sono tenuti a valutare il beneficio d’inventario nei termini di legge. Tuttavia, se il titolo esecutivo è già formato, la Cassazione (n. 9099/2018) ha precisato che, se il termine per inventario non è ancora scaduto al momento del decreto, la redazione tardiva dell’inventario può essere sollevata anche nell’esecuzione o nell’opposizione al precetto come fatto successivo alla formazione del titolo. In altre parole, per Cass. 9099/2018, quando il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo prima della scadenza del termine per l’inventario, l’erede potrà far valere la limitazione di responsabilità come eccezione nell’esecuzione.
  4. Giurisprudenza contrastante: si noti tuttavia che una pronuncia recente della Seconda Sezione (Cass. 23398/2022) ha ribadito il principio secondo cui la limitazione di responsabilità dell’erede beneficiato ha effetto “unicamente nel giudizio di cognizione” e non in quello esecutivo. Nella fattispecie, i giudici di merito avevano accolto l’opposizione di un erede beneficiato a un decreto ingiuntivo, ma la Cassazione ha cassato tale decisione, osservando che l’accettazione beneficiata incide sulla posizione dell’erede solo quando si discute del diritto di credito (fase cognitiva). Questo orientamento contrasta con Cass. 9099/2018: la questione rimane delicata in giurisprudenza. Per gli scopi pratici, è fondamentale che l’erede faccia sempre emergere il beneficio d’inventario sin dalla fase cognitiva (ad es. nella causa principale), onde evitare preclusioni successive.
  5. Conseguenze dell’accettazione tacita: come detto, interventi in giudizio dell’erede, anche per difendersi, sono considerati atti di accettazione tacita (Cass. 8529/2013). Pertanto, se l’erede beneficiato si costituisce in opposizione al decreto, implicitamente ammette di essere chiamato all’eredità ed esercita la sua qualità. Ciò ha effetto di stabilità: una volta accettata l’eredità (anche tacitamente), tale qualità non può più essere rimessa in discussione in giudizio (Cass. 15504/2024).

2. L’opposizione a decreto ingiuntivo: procedura e termini

  1. Termini e forma: l’opposizione deve essere proposta entro 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo (art. 645, I comma, c.p.c.). La forma è quella dell’atto di citazione ordinario: si notifica al creditore ingiungente una citazione (con doppia copia, curata da ufficiale giudiziario o PEC) e si deposita al Tribunale che ha emesso il decreto. La notifica della citazione genera l’annotazione sull’originale del decreto, impedendo che, trascorsi i termini, il decreto divenga esecutivo (diventerebbe titolo esecutivo solo se l’opposizione non viene proposta o viene respinta).
  2. Contenuto dell’atto di opposizione: nell’atto devono essere indicati il giudice, le parti (creditore e debitore come originari del decreto ingiuntivo) e le ragioni dell’opposizione. L’opponente (debitore) espone le proprie difese: ad esempio contestare la sussistenza del credito, chiedere prova documentale, sollevare l’eccezione di prescrizione o pagamento, o dichiarare che il credito è già stato compensato da un debito del creditore. Può inoltre rammentare la propria qualità di erede beneficiato e allegare le dichiarazioni di accettazione e inventario. Non occorre sanare il decreto: si chiede semplicemente che il giudice annulli o revochi il decreto ingiuntivo perché infondato (art. 650 c.p.c. non consente opposizione in esecuzione, salvo viceversa proporre opposizione all’esecuzione). L’opponente può in aggiunta domandare la chiamata in giudizio di terzi responsabili (ad esempio altri coeredi), in forza del terzo comma dell’art. 645 c.p.c. e degli artt. 106 o 292 c.p.c.: questi istituti consentono di far intervenire in causa soggetti che concorrono alla responsabilità del debito. Di norma, però, gli altri coeredi possono essere chiamati solo come terzi (senza effetti di litispendenza).
  3. Deposito della fideiussione e sospensione: se il decreto ingiuntivo è dichiarato esecutivo per mancata opposizione o dopo il rigetto, l’erede può chiedere la sospensione dell’esecuzione provvisoria versando una cauzione (art. 642, II comma, c.p.c.). In particolare, l’art. 642 c.p.c. consente di sospendere l’esecuzione provvisoria in attesa della decisione di opposizione a condizione che il debitore depositi un’adeguata garanzia (solitamente fideiussione bancaria o assicurativa).
  4. Convocazione in udienza e giudizio: il giudice fissa l’udienza per la comparizione delle parti entro 60–90 giorni dalla scadenza dei termini (attualmente le disposizioni di attuazione Cartabia impongono fissazione entro 30 giorni dall’esaurimento del termine minimo, art. 163-bis C.p.c.). All’udienza, le parti discutono in forma orale e possono depositare memorie integrative. Decorso il termine per l’opposizione senza opposizione, il decreto si dichiara definitivo e diventa titolo esecutivo. Se invece l’opposizione è proposta, il giudice deve decidere nel merito (procede quindi come in causa ordinaria).
  5. Ricorso per Cassazione: se il giudice di prime cure o di appello conferma o respinge l’opposizione, la parte soccombente può ricorrere in Cassazione (artt. 360 e ss. c.p.c.) entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza. In Cassazione si verificano questioni di legittimità (interpretazione di legge e principio di diritto), non di fatto. Recenti pronunce delle Sezioni Unite (Cass. n. 19711/2020, 15229/2017) e delle sezioni semplici hanno delineato i limiti per l’ammissione di nuove domande nel giudizio di opposizione, ad es. azioni riconvenzionali (ammissibili solo entro la causa principale, art. 645). In ogni caso, per le opposizioni a decreto ingiuntivo seguono regole analoghe ad un giudizio ordinario di cognizione.

3. Contenuti giuridici dell’opposizione

  1. Eccezioni principali: nell’opposizione l’erede beneficiato può sollevare tutte le difese ordinarie del debitore: contestare la validità del titolo (mancanza di prova, vizio del contratto, ecc.), eccepire la prescrizione del credito, l’avvenuto pagamento o la compensazione, e ogni fatto impeditivo o estintivo. Sul punto, non costituisce una causa di sospensione del decreto il solo fatto di aver accettato l’eredità con beneficio, se l’inventario non era stato redatto prima (Cass. 9099/2018). In realtà, come detto, tale eccezione può essere proposta nell’esecuzione se l’inventario avviene dopo il titolo. Tuttavia, è opportuno far valere il beneficio quanto prima, perché se non viene dedotto in primo grado non potrà essere rimesso in discussione in Cassazione.
  2. Chiamata dei coeredi: se il decreto ingiuntivo riguarda debiti ereditari, è possibile chiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. L’art. 645 c.p.c. consente all’opponente di chiamare in causa un terzo responsabile, in genere obbligato in solido (comma finale), purché sussistano i requisiti dell’art. 269 c.p.c. (titolo giuridico di responsabilità contro il terzo). In pratica, l’erede che difende potrebbe richiedere di includere in causa gli altri eredi del defunto (così da condividere la responsabilità e disputare il credito collettivamente). Tale istanza è un mezzo processuale tipico nel giudizio di opposizione: se accolta, gli altri coeredi diventano litisconsorti e rispondono del credito entro le rispettive quote【26†】.
  3. Rinuncia all’eredità dopo opposizione: occorre ricordare che l’opposizione, come già evidenziato, è considerata atto di accettazione tacita. Ne consegue che, dopo avere opposto, l’erede non può più rinunciare all’eredità (la Cassazione ha affermato che l’accettazione è «atto puro e irrevocabile»). Pertanto, anche in caso di successiva opposizione, la posizione di erede rimane stabile e la rinuncia postuma sarebbe inefficace nei confronti del processo in corso.
  4. Prescrizione e usucapione: il termine di prescrizione ordinario del credito segue le regole generali (10 anni per debiti civili) ma scatta dal diritto alla prestazione del defunto. Se il credito è già prescritto alla morte, la successione non rinnova il termine e il creditore ha perso il diritto (l’opposizione potrà eccepire la prescrizione). L’usucapione di beni immobili succeduti alle successioni mortis causa prosegue il corso iniziato dal defunto, ma questa è materia catastale piuttosto che oppositiva (soltanto nell’inventario possono essere dedotte spese di voltura o trascrizioni).

4. Aspetti fiscali e tributari

  1. Dichiarazione di successione e imposte: l’apertura della successione (generalmente la data del decesso) obbliga gli eredi alla presentazione della dichiarazione di successione entro 12 mesi (art. 12 D.lgs. 346/1990). L’accettazione con beneficio non esonera tale obbligo. Nell’attuale disciplina (aggiornata al 2025 dal D.lgs. 139/2024), l’imposta sulle successioni si assolve con modalità autoliquidatoria: gli eredi calcolano imposta, tasse ipotecarie/catastali e le versano entro 90 giorni dalla dichiarazione. Solo successivamente l’Agenzia può verificare ed emettere conguagli. Dal 1° gennaio 2025, il pagamento dell’imposta di successione avviene entro 90 giorni dalla dichiarazione (che va presentata entro 12 mesi).
  2. Successione come soggetto passivo: fino alla divisione dell’eredità, l’ente fiscale considera l’eredità stessa come un soggetto passivo separato (tassazione separata del reddito del de cuius, art. 50 TUIR). L’erede beneficiato è onerato di assolvere gli obblighi fiscali residui del defunto: deve presentare l’ultima dichiarazione Irpef del defunto e pagare eventuali debiti tributari con i beni ereditari. Come visto, la Cassazione ha stabilito che l’erede beneficiato succede nei debiti tributari del de cuius, ma paga solo fino al valore dell’attivo (non con denaro personale). In particolare, la norma successorio-tributaria (art. 36, comma 2, D.lgs. 346/1990) dispone solidarietà passiva pro quota tra coeredi, limitata alle masse ereditate: se l’erede rinuncia o decade dal beneficio, gli altri coeredi rispondono secondo le quote ereditarie.
  3. Plusvalenze e agevolazioni: dall’aprile 2025 è prevista la deducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi 6 mesi di vita se documentati (nuovo art. 22 del TUS). Ciò interessa in particolare le spese mediche e di mantenimento sostenute dal de cuius e legate a familiari a carico. Per quanto riguarda le imposte indirette, la riforma ha confermato l’esenzione per la prima casa per i trasferimenti mortis causa tra parenti in linea retta. Nessuna specifica agevolazione fiscale spetta all’erede beneficiato in particolare; tuttavia, dovrà considerare che la donazione indiretta (trasferimento mortis causa) segue le regole del TUIR solo se il bene viene alienato dopo la successione (si possono calcolare eventuali plusvalenze come differenza tra valore di successione e prezzo di vendita).
  4. Effetti fiscali dell’opposizione: l’atto di opposizione in sé non ha conseguenze dirette sui tributi. Tuttavia, bisogna prestare attenzione al fatto che gli atti compiuti dall’erede beneficiato (compresa l’opposizione stessa) determinano il momento di acquisto dei beni ereditari: per esempio, la presentazione della dichiarazione di successione e la divisione degli eredi (art. 58 d.P.R. 131/1986) possono spostare la tassazione di plusvalenze o decurtazioni di imposte ipotecarie/catastali a favore degli eredi. La Cassazione ha precisato che anche in ambito tributario l’erede beneficiato risponde solo intra vires: ciò implica, in caso di contenzioso fiscale (ad es. accertamento per redditi del defunto), l’esistenza di due soggetti passivi distinti – de cuius ed erede – gestiti dal giudice tributario. Sul fronte degli accertamenti, l’Agenzia delle Entrate agirà nei confronti dell’erede per le imposte del defunto, nei limiti delle sue quote (art. 36 TUS come modificato).

5. Simulazioni pratiche

  1. Caso familiare – manutenzione post-matrimonio: Tizio muore lasciando debiti per assegni di mantenimento alla ex moglie. Gli eredi sono i figli, che accettano con beneficio d’inventario e rilasciano ai creditori i beni ereditari. L’ex moglie ottiene un decreto ingiuntivo contro un figlio beneficiato che non ha ancora diviso l’eredità. Il figlio può opporsi contestando il vizio del decreto: ad esempio eccepire che la signora non ha dimostrato la qualità di erede (Tizia) sul figlio, oppure che il credito non è stato debitamente quantificato. Nel merito, l’erede farà presente di aver accettato con beneficio e sta redigendo l’inventario. Se il tempo non è scaduto, potrebbe anche sollevare la mancanza dell’inventario come fatto successivo (Cass. 9099/2018). In ogni caso, dovrà agire in opposizione con decreto, e non potrà farlo valere dopo (Cass. 23398/2022). Se l’opposizione è dichiarata inammissibile (per vizi formali), l’erede ha comunque già accettato eredità (Cass. 15504/2024). Nel ricorso in opposizione potrebbe chiedere altresì che vengano chiamati altri eredi (gli altri fratelli) come terzi responsabili: se il debito è condominiale o personale, allargare la platea degli obbligati è possibile.
  2. Caso aziendale – successione di impresa familiare: Mario possiede una ditta individuale. Dopo la morte, la moglie e il figlio accettano con beneficio e continuano temporaneamente l’attività (cosa che consente di mantenere talune agevolazioni fiscali, ad esempio per la continuità nel settore agricolo). I debiti aziendali (mutui, fornitori) gravano sull’eredità. Un creditore otterrà un decreto ingiuntivo contro entrambi gli eredi per il pagamento. Gli eredi possono opporsi impugnando la somma richiesta (magari la ridimensionano in base ai beni disponibili) e reclamando il diritto di pagare solo in proporzione alle quote ereditarie. Potranno anche richiedere cessione agevolata del ramo d’azienda se il governo ha emanato incentivi (non ancora esplicitati). Nell’opposizione, oltre ai motivi generali, potrebbero eccepire l’illegittimità della procedura (ad es. mancata notifica agli altri eredi se necessario) e il rispetto dei patti successori in azienda. Sotto il profilo fiscale, l’erede continuatore dovrà fare attenzione alla tassazione del personale del de cuius: in base al TUIR, gli utili dell’impresa (continuata o in liquidazione) saranno attribuiti agli eredi, ma scaglionati o con i benefici fiscali del caso (es. superammortamenti se in vigore).
  3. Caso immobiliare: Il padre detiene un immobile locato. Alla sua morte, lascia due figli che accettano entrambi con beneficio. L’immobile è gravato da un mutuo. Il creditore ipotecario ottiene un decreto ingiuntivo contro l’erede beneficiato che abita nell’immobile. Questi può opporsi sostenendo che il mutuo gravava l’eredità e va rimborsato con la vendita di quell’immobile, ma non può essere escusso personalmente oltre l’attivo ereditario. In pratica proporrà (nell’atto di opposizione) che il giudice consideri il mutuo estinto con il riscatto del patrimonio ereditario (liquidazione dell’eredità). Sul piano fiscale, gli eredi devono presentare la dichiarazione di successione indicando l’immobile e il mutuo residuo: l’importo a debito del mutuo è deducibile (art. 22 TUS, circ. 3/E 2025) nella misura della quota di spettanza. Inoltre, l’imposta ipotecaria e catastale sull’abitazione (di solito al 2% e 1%) è calcolata sul valore catastale convenzionale in successione, con aliquota ridotta (usufruiscono dell’aliquota fissa prima casa se ricorrono i presupposti). Se gli eredi dovessero vendere l’immobile ereditato entro 5 anni, beneficerebbero dell’esenzione della plusvalenza (se prima casa).

6. Tabelle riepilogative

Rimedi processualiDescrizione
Opposizione (art. 645 c.p.c.)Atto di citazione notificato al creditore, instaurando giudizio di cognizione ordinario. Chiede l’annullamento del decreto ingiuntivo.
Deposito cauzionale (art. 642 c.p.c.)Se disposto, sospende l’esecuzione del decreto. Richiede costituzione di garanzia adeguata (es. fideiussione bancaria).
Chiamata terzo (art. 645 c.p.c.)L’opponente può chiedere di includere in causa terzi responsabili (es. altri eredi, il curatore dell’eredità, il condominio) per la responsabilità solidale.
Riconvenzionale/domande aggiunteNel giudizio di opposizione, l’opponente può fare domande riconvenzionali connesse al titolo principale (solo se connesse al decreto).
Appello e CassazioneContro la sentenza di opposizione è ammesso appello (tribunale → corte d’appello) e ricorso per Cassazione (soltanto su questioni di legge).
Tempi e scadenzeRiferimento normativo
Presentazione opposizione: 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivoArt. 645 c.p.c.
Fissazione udienza di opposizione: entro 30 giorni dal termine di comparizione (minimo)Art. 163-bis c.p.c. (d.lgs. 164/2024)
Deposito garanzia (sospensione esecutiva) entro 30 giorni dalla notifica del precettoArt. 642 c.p.c.
Accettazione con beneficio – presentazione inventario: 3 mesi dalla accettazioneArt. 484 c.c.
Dichiarazione di successione: 12 mesi dall’apertura della successioneArt. 1 TUS (d.lgs. 346/1990)
Pagamento imposte successione: entro 90 giorni dalla dichiarazioneArt. 27, c.2 TUS; Circ. 3/E/2025
Impugnazione sentenza: 30 giorni (Cassazione); 30 giorni (appello) dalla notifica della decisioneArt. 325 c.p.c., 360 c.p.c.
Aspetti fiscaliEffetti sull’erede beneficiato
Responsabilità tributi erede/de cuiusL’erede risponde con l’eredita dei debiti fiscali del de cuius, nei limiti del patrimonio ereditario. Deve presentare la dichiarazione finale IRPEF del de cuius.
Imposta di successione (TUS)Liquidazione in autoliquidazione: gli eredi calcolano e pagano entro 90 giorni dalla dichiarazione (massimo 12 mesi+90 gg. dal decesso). Tariffe e franchigie come da TUS.
Oneri deducibili dall’eredità (art. 22)Nuove norme 2025: deducibilità dei debiti contratti dal de cuius negli ultimi 6 mesi (es. spese mediche, mantenimento familiari).
Spese di amministrazione (art. 507 c.c.)Le spese di inventario e rilascio beni (cancellazioni ipoteche, volture ecc.) sono a carico dell’eredità e non incidono sulla quota ereditaria personale.
Plusvalenza su immobile ereditatoEsenzione per cessione di prima casa avvenuta entro 5 anni; altrimenti TUIR impone tassazione della plusvalenza (differenza valore in successione – prezzo vendita).

7. FAQ – Domande frequenti

  • Quando posso oppormi al decreto ingiuntivo come erede beneficiato? Si oppone entro 40 giorni dalla notifica con atto di citazione (art. 645 c.p.c.). Nell’opposizione si illustrano i motivi di merito (es. inesistenza del credito, compensazione, prescrizione) e le circostanze fattuali come l’accettazione con beneficio. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che l’eccezione del beneficio d’inventario va presentata preferibilmente in sede di cognizione, altrimenti (ex Cass. 9099/2018) è inammissibile in esecuzione se l’inventario non è ancora redatto. Ciò non toglie che, se l’inventario viene fatto dopo il decreto, l’opponente può comunque invocarlo come fatto sopravvenuto (Cass. 9099/2018).
  • Che effetto ha l’opposizione sul processo di successione? In linea di principio, l’opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio autonomo. Tuttavia, intervenendo come erede (anche per difendersi) si compie un atto di accettazione tacita dell’eredità (art. 476 c.c.), il che significa che l’eredità si considera già accettata e vincolante. Cass. 15504/2024 ribadisce che l’opposizione erode irrevocabilmente il diritto alla rinuncia: l’accettazione (anche tacita) non può essere retrocessa. Quindi, chi si oppone è come se avesse “messo piede” nell’eredità: potrà agire nei limiti che la legge gli consente, ma non potrà sottrarsi poi all’eredità stessa.
  • Cosa succede se non presento l’inventario nel termine legale? Se il chiamato all’eredità dichiara di volerne fare uso ma non redige l’inventario entro i termini (3 mesi o proroghe), decade dal beneficio e diventa erede pieno. Cass. 9099/2018 ha sottolineato che l’efficacia dell’inventario è condizione formativa della responsabilità limitata; senza di esso l’erede è considerato semplice e risponde con tutto il suo patrimonio. Nel processo, questo significa che se l’inventario manca, l’erede non può pretendere di limitare la responsabilità (cioè il creditore potrà colpire anche i suoi beni personali).
  • Si può fare opposizione per parte di solo un coerede? Sì, qualsiasi coerede beneficiato può agire in proprio per difendere la quota ereditaria. Tuttavia, gli altri coeredi potrebbero volersi chiamare in causa: ad esempio, l’opponente può chiedere di chiamare in causa gli altri eredi come “terzi responsabili” per la parte di debito a loro attribuibile (art. 645 c.p.c.). In tal modo tutti i coeredi concorrono al giudizio e al soddisfacimento del credito. Se l’opposizione viene decisa per un coerede, ne beneficia l’intera comunione ereditaria, salvo diversa decisione di divisione (con effetti anche fiscali).
  • Quali sono gli effetti fiscali dell’accettazione con beneficio? In sede tributaria l’erede beneficiato paga l’imposta di successione e ogni debito fiscale del de cuius entro i limiti del patrimonio ereditario. È tenuto a presentare la dichiarazione di successione (entro 12 mesi) e a provvedere al pagamento delle imposte autoliquidate. Eventuali debiti tributari del defunto (IRPEF, IVA non versata) possono essere contestati e recuperati dall’Agenzia verso l’erede, ma solo nei limiti del patrimonio ereditato. Se gli eredi optano per il beneficio, conservano il diritto alla detrazione e a eventuali crediti fiscali del defunto (ad esempio, l’eventuale rimborso IRPEF spettante). Recenti disposizioni (TUS modif. 2024-2025) hanno introdotto ulteriori agevolazioni: ad esempio gli unici eredi giovani (sotto 26 anni) possono ottenere lo svincolo delle attività bancarie ereditate per pagare imposte ipocatastali, e si prevede la deducibilità dei debiti contratti negli ultimi sei mesi di vita (utile in caso di oneri familiari sostenuti dal de cuius).
  • Cosa succede se un erede rifiuta di partecipare all’opposizione? La partecipazione di uno solo dei coeredi non estingue l’azione, ma può lasciare scoperta una parte del debito. In ogni caso il decreto ingiuntivo, se emesso correttamente, rimane efficace verso tutti i coeredi, che sono coobbligati. Un erede che non si opponga può subire esecuzione sul proprio patrimonio (salvo che gli altri pagheranno la loro parte). Se invece il decreto ha difetti di notifica verso qualche coerede, chi lo ritiene colpito può proporre opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. per riaprire il giudizio.

8. Modelli di atti processuali

8.1 Modello di atto di opposizione a decreto ingiuntivo (Trib. [–] – Sez. civ.; atto notificato al creditore X, rappresentato dall’Avv. Y, e depositato in cancelleria).

«Il sottoscritto Avv. [Nome], in proprio e quale procuratore di [Nome Erede], nato a [–] il [–] (C.F. _______) – elettivamente domiciliato in [città], via [–], presso il mio studio – espone:

Fatti. – In data [–] è stato notificato al mio assistito il decreto ingiuntivo n. [–]/[anno] emesso dal Tribunale di [–] in favore del Sig. [Nome Creditore] per € [–], relativo a presunte somme dovute dal defunto [Nome de cuius]. Si osserva che il mio cliente è erede beneficiato del de cuius, con dichiarazione resa il [data] e inventario ancora in corso di redazione.

Diritto. – Il decreto ingiuntivo è infondato e merita revoca. In primo luogo il creditore non ha fornito prova sufficiente del titolo (mancano documenti probanti lo stato di debito). Il credito risulta inoltre prescritto ai sensi dell’art. 2946 c.c., avendo decorso inutilmente [–] anni dall’obbligazione vantata. Si eccepisce peraltro che l’eredità è stata accettata con beneficio d’inventario: l’art. 490 c.c. stabilisce che l’erede beneficiato risponde dei debiti del defunto solo entro i beni ereditari. In assenza di inventario tempestivo (il termine dei 3 mesi non è trascorso), la limitazione di responsabilità può essere sollevata come fatto sopravvenuto (Cass. 9099/2018).

Nelle more, l’opponente chiede che si disponga la chiamata in causa di [N.N. e M.M.], quali coeredi del de cuius, ex art. 645 c.p.c. e art. 269 c.p.c., affinché partecipino al giudizio.

Conclusioni. – Per questi motivi, l’opponente chiede che il Tribunale di [–]:

  1. dichiari l’accoglimento dell’opposizione e, per l’effetto, l’annullamento del decreto ingiuntivo opposto;
  2. ogni altro provvedimento di giustizia e l’esclusione del pagamento delle somme ingiunte;
  3. condanni il creditore alla rifusione delle spese (art. 91 c.p.c.) e al risarcimento danni ai sensi dell’art. 96 c.p.c.

Si allegano: dichiarazione di accettazione con beneficio del [data], atti istruttori (contratti, quietanze), procura alle liti.

Luogo, data _______________
Firma Avvocato
»

8.2 Modello di memoria difensiva (udienza di opposizione, Trib. [–] [data]):

«On.le Giudice,

l’avv. [Nome] per [Nome Erede], già comparso, difende; espone quanto segue.

1. Qualità di erede – Come è pacifico, il mio cliente ha accettato l’eredità del de cuius con beneficio di inventario (atto datato [–]). Ciò comporta, ai sensi dell’art. 490 c.c., la responsabilità limitata ai beni ereditari. Tale status è intervenuto prima della notifica del decreto: il mio assistito è dunque debitore del solo patrimonio ereditario e meritevole di protezione giurisdizionale.

2. Mancanza di titolo – Sul merito, il creditore non ha provato il credito come richiesto dal decreto. Si ribadisce che gli atti contrattuali esibiti sono apocrifi / incompleti e non legittimano l’intimazione. Il giudice deve verificare di persona tutti i documenti.

3. Eccezione di difetto del presupposto – L’obbligazione oggetto del decreto era subordinata ad un condizione risolutiva legata al negozio estinto dal decesso. In ogni caso il termine di prescrizione decennale era già esaurito al momento della domanda.

4. Normativa applicabile – Si richiamano, tra gli altri, gli artt. 490, 473 c.c. e 645, 642 c.p.c. Inoltre, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “l’accettazione con beneficio comporta la limitazione della responsabilità dell’erede entro il valore dei beni a lui pervenuti”, eccepibile in cognizione. Anche se il decreto fosse erroneamente divenuto esecutivo, è fatto noto che l’art. 490 c.c. impone al creditore di agire pro quota sui coobbligati (coeredi).

Conclusioni – Per tutti questi motivi, il Tribunale vorrà disporre l’immediato rigetto dell’opposizione, confermando la nullità del decreto ingiuntivo opposto o condannando il creditore a quant’altro di giustizia. Si chiede altresì il prosieguo della causa con nuova fissazione di udienza per esaminare documenti e testimoni, ai sensi del procedimento ordinario introdotto con l’opposizione.

Luogo, data _______________
Firma Avvocato
»

8.3 Modello di istanza di chiamata in causa di altri coeredi:

«Al Tribunale di [–] – Sezione Civile – Il sottoscritto Avv. [Nome], in qualità di difensore di [Nome Erede], già resistente nell’opposizione a D.I. n. [–]/[anno], rappresenta:

Istanza. – Ai sensi dell’art. 645 c.p.c. (ultimo comma) e art. 269 c.p.c., chiede che siano chiamati in causa come litisconsorti attivi con l’attuale controricorrente i Sigg. [Nome Coerede 1] e [Nome Coerede 2], altri coeredi del defunto [Nome de cuius], tutti con domicilio eletto in questo processo. Essi risultano titolari, per legge, delle rispettive quote ereditarie del patrimonio del de cuius.

Motivi. – Considerato che il decreto ingiuntivo opposto riguarda debiti del patrimonio ereditario, è necessario estendere l’azione ai sensi della solidarietà parziale prevista dall’art. 36 d.lgs. 346/1990. In particolare, l’on. 645 consente di chiamare in causa i coeredi come terzi responsabili del debito suddiviso. Ciò eviterà disparità di trattamento tra eredi e permetterà al giudice di accertare congiuntamente l’eventuale responsabilità in solido nel limite di ciascuna quota.

Conclusioni. – Visti i motivi di fatto e di diritto di cui sopra, il richiedente

Chiede che il Tribunale voglia ammettere la presente istanza, ordinando l’immediata chiamata dei Sigg. [Coerede 1] e [Coerede 2] nel presente giudizio di opposizione, attribuendo loro il termine previsto per costituirsi e depositare memorie difensive. In subordine, si chiede di riservare decisione in merito alla chiamata in causa in udienza.

Luogo, data _______________
Firma Avvocato
»

9. Norme e sentenze di riferimento

  • Codice Civile: artt. 476–477 (accettazione tacita), 484–485 (accettazione beneficiata e inventario), 490–492 (effetti beneficio d’inventario), 501–507 (inventario e rilascio dei beni ai creditori). Art. 2740 c.c. (principio responsabilità patrimoniale).
  • Codice di Procedura Civile: artt. 633–642 (decreto ingiuntivo), art. 645 (opposizione: procedimento ordinario, chiamata terzo), art. 646 (opposizione lavoro), art. 648 (giudice competente). Art. 642 (fideiussione e sospensione esecuzione). Artt. 498–503 (divisione ereditaria) se applicabili.
  • TUIR e imposte: artt. 1, 27, 28, 22 del D.lgs. 346/1990 (Testo unico successioni e donazioni). Artt. 50 TUIR (tassazione Separata del de cuius). Artt. 12, 14 del TUIR (reddituali relative a successione).
  • Legislazione: D.Lgs. 139/2024 (riforma TUS successioni, introdotto principio autoliquidazione), Legge 53/1994 art. 9 (notifica e comunicazioni in udienze civili).
  • Cassazione: ordinanza Cass. 3.6.2024 n. 15504 (opposizione come accettazione tacita); Cass. 27.7.2022 n. 23398 (accettazione beneficiata e opposizione, rilevanza solo in cognizione); Cass. 30.1–12.4.2018 n. 9099 (accettazione con beneficio: eccepibile successivamente se inventario dopo titolo); Cass. 11.11.2016 n. 23019 (debiti tributari e accettazione beneficiata); Cass. 8529/2013 (intervento giudizio = accettazione tacita); Cass. 6488/2007 e altre su responsabilità erede beneficiato. Sezioni Unite Cass. 14.6.2022 n. 15229 (domande riconvenzionali in opposizione) e n. 19711/2020.
  • Giurisprudenza di merito: C.d’App. Bari 30.10.2023 n. 1614 (sul termine dell’inventario nel giudizio di opposizione); Trib. Taranto 23.10.2023 n. 2519/2023 (ammissione opposizione nonostante inventario tardivo); Ordinanze di Cass. 32828/2018, 30212/2021 confermano responsabilità limitata pro quota.

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Conclusione

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