Come Funziona La Procedura Presso L’OCC?

Hai deciso di affrontare i tuoi debiti attraverso una procedura di sovraindebitamento e ti stai chiedendo come funziona la procedura presso l’OCC? Non sai da dove iniziare, a chi rivolgerti o quali documenti servono per avviare tutto in modo corretto?

L’OCC – Organismo di Composizione della Crisi – è il punto di partenza per chi vuole risolvere i debiti con uno strumento legale e uscire da una situazione insostenibile. È qui che si presenta la domanda, si elabora il piano e si avvia l’intera procedura, sotto il controllo di un gestore nominato.

Ma come funziona concretamente la procedura presso l’OCC?

Il primo passo è presentare una richiesta formale all’OCC competente per territorio, cioè quello della tua residenza (se sei un consumatore) o della sede legale della tua attività (se sei un imprenditore, autonomo o professionista). Insieme alla richiesta, devi allegare:

– un elenco completo dei debiti e dei creditori;
– la documentazione reddituale e patrimoniale (buste paga, CUD, saldo conti, visure);
– eventuali atti giudiziari già ricevuti (pignoramenti, precetti, cartelle);
– un’ipotesi di piano di rientro o liquidazione (anche solo preliminare).

L’OCC nomina un gestore della crisi, una figura imparziale (avvocato, commercialista o notaio) che ti segue passo dopo passo. Il suo compito è verificare la documentazione, ricostruire la tua situazione economica e, se ci sono i presupposti, proporre al giudice uno dei tre strumenti previsti dalla legge:

Piano del consumatore, se i tuoi debiti sono solo personali;
Concordato minore, se hai debiti da attività economica;
Liquidazione controllata, se non puoi offrire un piano ma vuoi chiudere tutto in modo ordinato.

In alcuni casi, se non hai nulla da offrire e agisci in buona fede, puoi chiedere anche l’esdebitazione del debitore incapiente.

Cosa succede dopo il deposito della proposta?

Il giudice fissa un’udienza, valuta i documenti, ascolta le parti (se necessario) e poi omologa la procedura, cioè la rende effettiva. Da quel momento i creditori sono vincolati al piano approvato e non possono più agire contro di te, salvo che nei limiti stabiliti.

E se il piano viene rispettato?

Alla fine della procedura, ottieni l’esdebitazione definitiva, cioè la cancellazione di tutti i debiti residui non pagati secondo il piano. Un nuovo inizio, con una situazione pulita e senza più incubi economici.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in OCC, esdebitazione e procedure da sovraindebitamento – ti spiega come funziona la procedura presso l’OCC, quali sono i passaggi da seguire e come possiamo aiutarti a presentare una domanda completa, efficace e protetta.

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Introduzione

Questa guida illustra in dettaglio la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC), alla luce del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) e delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 (c.d. “Correttivo-ter”). Si rivolge ad avvocati, professionisti, imprenditori e privati, con approfondimenti giuridici, fiscali e bancari, esempi pratici, tabelle riepilogative e modelli di atti indicativi.

1. Quadro normativo e definizioni generali

Il sovraindebitamento è definito come “lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. Questa nozione è sancita dall’art. 2, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi). Lo stato di crisi comporta l’impossibilità di far fronte ai debiti nei successivi 12 mesi, come indicato dallo stesso codice. In tale quadro normativo, la procedura presso l’OCC è pensata per i debitori “non fallibili” – cioè esclusi dalle procedure concorsuali ordinarie – che vivono una situazione di grave squilibrio finanziario (sovraindebitamento) causata da debiti non più sostenibili. Il legislatore ha infatti stabilito che tali soggetti (es. consumatori, piccoli imprenditori, professionisti, start-up, famiglie) possano accedere a procedure ad hoc per ristrutturare i debiti e ottenere la cancellazione finale degli stessi (esdebitazione).

L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è un ente terzo (istituito presso le Camere di Commercio e altri enti autorizzati) che gestisce queste procedure. In pratica, il debitore in difficoltà presenta all’OCC un’istanza motivata accompagnata da documentazione economico-finanziaria; l’OCC riceve la domanda, verifica i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla legge, e nomina un professionista esperto (Gestore della crisi) che assisterà il debitore nel piano di ristrutturazione. Durante l’istruttoria il Gestore valuta il piano o l’accordo proposto (analisi del patrimonio, budget di rientro, ecc.) e, se del caso, lo sottopone all’approvazione dei creditori (nei casi previsti). Infine il giudice delegato omologa il piano o l’accordo (o dispone la liquidazione), e al termine della procedura residua tutti i debiti vengono cancellati nei termini previsti. Si noti che l’OCC non eroga alcun finanziamento: tutte le risorse necessarie devono essere reperite dal debitore o da terzi (accordi con investitori, vendite, ecc.).

Requisiti di ammissione: L’istanza di composizione è inammissibile se il debitore è già sottoposto a procedure concorsuali liquidatorie ordinarie (fallimento, concordato preventivo liquidatorio, amministrazione controllata, liquidazione coatta, ecc.), o se ha già ottenuto l’esdebitazione nei 5 anni precedenti oppure ne ha beneficiato due volte. Deve inoltre escludersi il ricorso a tali procedure in caso di comportamenti gravemente dolosi o fraudolenti del debitore.

2. Soggetti ammessi alla procedura OCC

Possono rivolgersi all’OCC i debitori non fallibili che versano in sovraindebitamento. In particolare, la legge individua le seguenti categorie:

  • Consumatori: persone fisiche con debiti contratti per fini personali e familiari (escluse attività imprenditoriali o professionali), compresi gli eredi che continuano a pagare debiti imprenditoriali dell’impresa ereditata. In base all’art. 2, lett. e) CCII, il consumatore può usare il piano del consumatore (art. 67 CCII). Il piano del consumatore consente di ridurre o dilazionare i debiti familiari senza voto dei creditori (solo omologazione giudice).
  • Libero professionista e lavoratore autonomo: persone fisiche titolari di partita IVA (es. avvocati, architetti, artisti, artigiani) che hanno contratto debiti nell’ambito della propria attività o personali. Questi soggetti, pur avendo P.IVA, non sono considerati “imprenditori commerciali” e possono accedere alle procedure di sovraindebitamento (e.g. concordato minore o liquidazione controllata).
  • Imprenditori agricoli: soggetti (in forma individuale o societaria) che svolgono attività di coltivazione del fondo, allevamento, selvicoltura e attività connesse secondo l’art.2135 c.c. L’art. 7 L.3/2012 estendeva esplicitamente loro la procedura. Possono accedere a tutte le procedure possibili per i debitori minori (concordato, liquidazione, ecc.).
  • Imprenditori minori (sotto soglia): imprese che rispettano congiuntamente i seguenti limiti dimensionali (art. 1 L.Fall. e 2 lett. d) CCII): attivo patrimoniale annuo ≤ €300.000; ricavi annui ≤ €200.000; debiti complessivi (anche non scaduti) ≤ €500.000. Questi imprenditori (anche individuali o società) non sono soggetti a fallimento e possono avvalersi del concordato minore o della liquidazione controllata.
  • Start-up innovative: società di capitali innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese (D.L. 179/2012, art.29). Essendo escluse dalle procedure ordinarie, possono ricorrere agli strumenti da sovraindebitamento (ad esempio un concordato minore se rientrano nei limiti).
  • Imprese cessate da oltre 1 anno: chi ha chiuso l’attività imprenditoriale da almeno un anno, purché rispettino i requisiti dimensionali sopra indicati, può richiedere il concordato minore o la liquidazione controllata.
  • Soci illimitatamente responsabili e enti non commerciali: società di persone (o professionali) in cui i soci rispondono col patrimonio personale (SNC, SAS, società semplici o professionali, etc.) rientrano tra i “debitori non fallibili”. Sono assimilati i soci di SRL che hanno riserve illimitate. Allo stesso modo, ONLUS, associazioni, fondazioni di diritto privato ecc. con debiti (inclusi tributari) sono esenti da fallimento e possono accedere a questa procedura.
  • Debitore incapiente: persona fisica “meritevole” che non possiede alcun bene utile ai creditori e ha redditi talmente bassi da non poter fare offerte. A essa è riservata una procedura speciale di esdebitazione (una tantum) che, se concessa, estingue tutti i debiti residui (cfr. infra). Di norma il reddito mensile dovrebbe risultare molto contenuto (circa < €800-900).

In sintesi, sono ammessi persone fisiche, lavoratori autonomi e micro-imprese non soggette a fallimento ordinario. Non sono ammessi invece i grandi soggetti economici (società di capitali con numerosi creditori, banche, pubbliche amministrazioni) o chi ha già utilizzato ripetutamente lo strumento senza meriti.

3. Procedure previste e loro caratterizzazioni

Il Codice della crisi (CCII) distingue quattro procedure principali per risolvere lo stato di sovraindebitamento:

  1. Piano dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) – Ristrutturazione dei debiti del consumatore: destinato esclusivamente al debitore consumatore (persona fisica che non esercita impresa). Il consumatore propone ai creditori un piano di rientro che può contenere riduzioni (falcidia) o dilazioni delle somme dovute, in base alle sue capacità reddituali. Non serve il voto dei creditori: il piano va omologato dal Tribunale verificandone la sostenibilità economica e la “meritevolezza” del debitore. In mancanza di frode, il piano può superare l’insolvenza garantendo il rimborso (anche parziale) dei crediti impignorabili (pensioni, salari, contributi) e degli altri crediti, riducendo al contempo il carico fiscale quando permesso. Una volta omologato, si sospendono le esecuzioni sui beni non oggetto di piano: se il debitore adempie al piano, al termine della procedura ottiene l’esdebitazione di tutte le passività non pagate.
  2. Concordato minore del sovraindebitato (artt. 74-83 CCII) – Concordato del debitore non imprenditore: riservato a piccoli imprenditori, lavoratori autonomi o professionisti indebitati, start-up innovative e imprenditori agricoli (tutti rientranti tra i non fallibili). È precluso ai consumatori. L’obiettivo è consentire, se possibile, la prosecuzione dell’attività: il piano (proposta libera) può prevedere un apporto di nuove risorse o semplicemente il rimborso del debito secondo una tabella dilazionata. Diversamente dal piano del consumatore, richiede il voto favorevole di una maggioranza di creditori (simile al concordato preventivo). In ogni caso la proposta deve risultare più vantaggiosa dell’alternativa liquidatoria (Cass. n.30543/2024). Se approvato dall’assemblea dei creditori, il Tribunale omologa il concordato e sospende le azioni sui beni; al termine dei pagamenti residui (in genere entro 3 anni) si realizza l’esdebitazione finale.
  3. Liquidazione controllata dei beni del sovraindebitato (artt. 268-277 CCII) – Liquidazione volontaria assistita: aperta a tutti i debitori in sovraindebitamento non fallibili, quando non risulti praticabile un piano di rientro o un concordato minore. Simile a una liquidazione giudiziale, comporta la messa a disposizione del patrimonio del debitore (beni mobili, immobili, e quote di reddito futuro eccedenti il minimo vitale) per pagare pro quota i creditori secondo l’ordine legale. È nominato un liquidatore giudiziario (su proposta del Gestore dell’OCC) e non richiede il voto creditori. La procedura ha durata massima di 3 anni. Al termine, se i creditori non sono soddisfatti per intero, il residuo del debito può essere cancellato per esdebitazione se ricorrono i requisiti (si applica l’analogo regime del concordato minore ex art. 279 CCII).
  4. Piano e progetto di risoluzione della crisi dei debiti familiari (art. 66 CCII) – Consiste in un unico piano presentato da tutti i membri di una stessa famiglia che condividano l’abitazione o abbiano un’origine comune di indebitamento. In pratica consente di aggregare i bilanci di coniuge, convivente e parenti stretti entro il 4° grado (o affini entro il 2° grado, comprese unioni civili). Se tutti i componenti sono consumatori, si applica il modello del piano del consumatore (art.67) unico; se almeno uno è imprenditore, si applicano regole analoghe al concordato minore. Tra le novità introdotte nel 2024 figurano strumenti di tutela (es. attestazione OCC per il mutuo sulla prima casa, che permette di proseguire il pagamento senza subire spoliazioni dell’abitazione principale). Lo scopo è evitare l’espulsione dalla prima casa in presenza di debiti familiari comuni. Anche questa procedura segue un arco temporale di circa 3 anni e può sfociare nell’esdebitazione finale.
  5. Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) – Si tratta di uno strumento straordinario e residuale. Viene concesso una sola volta nella vita a una persona fisica meritevole che in sede di apertura della procedura non può offrire alcun bene utile ai creditori (attivo patrimonio nullo o quasi e redditi molto bassi). In pratica, se il Giudice Delegato riconosce che il debitore non ha utilità né presente né futura, emette subito decreto di esdebitazione che estingue tutti i debiti rimasti (ma impone, in caso di redditi futuri rilevanti, il versamento del 10% di quanto risparmiato). Tale strumento è riservato a debitori senza patrimonio alienabile e con redditi sotto soglia (indicativamente < ~800 € mensili).

In ciascuna di queste procedure la conclusione comune è l’esdebitazione: dopo il periodo previsto (in genere 3 anni) i debiti residui (non soddisfatti con versamenti) sono definitivamente cancellati. Questo è il principale vantaggio competitivo rispetto alle procedure concorsuali: ottenere la liberazione di tutte le passività antecedenti la domanda.

Tabelle riepilogative – Requisiti e differenze:

ProceduraDestinatariVoto creditoriDurata tipicaCaratteristiche principali
Piano del consumatore (art.67 CCII)Consumatori (debiti personali)No3 anni maxPiano di rientro senza voto, omologato dal Tribunale. Può ridurre o dilazionare i debiti familiari, inclusi tributi (se esigibili). Al termine esdebitazione residui.
Concordato minore (artt.74-83 CCII)Micro-imprenditori, professionisti, agricoltori, startup3 anni maxProposta libera per continuare l’attività (o con nuove risorse). Richiede quorum e voto in assemblea. Dev’essere più favorevole rispetto a una liquidazione alternativa (Cass. 30543/2024). Omologa giudice e esdebitazione finale.
Liquidazione controllata (268-277 CCII)Consumatori, micro-imprenditori, professionisti (stesso bacino)No3 anni maxVendita dei beni mobili/immobili del debitore e destinazione di quote di reddito (eccedente il minimo vitale) ai creditori. Non richiede voto. Al termine, se residuano debiti, può scattare l’esdebitazione (previa valutazione di meritevolezza).
Procedura familiare (art.66 CCII)Famiglie conviventi o con indebitamento comuneVaria3 anni maxUnico piano familiare. Se tutti sono consumatori, piano-consumatore unico; altrimenti si applicano regole concordato minore. Prevista protezione per la casa (mutuo proseguito con attestato OCC).
Esdebitazione dell’incapiente (art.283 CCII)Persona fisica senza patrimonio né reddito (sotto soglia)Non previstoImmediataConcesso solo una volta. Il Giudice Delegato, constatata l’assenza di utilità per i creditori, emette subito decreto di esdebitazione (libera da tutti i debiti).

Le tabelle sintetiche sopra riepilogano destinatari, durata e requisiti principali di ciascuna procedura (v. anche tabella “Categorie di soggetti ammessi” più avanti).

4. Iter procedurale e adempimenti essenziali

4.1 Avvio della procedura OCC

Per avviare la procedura è necessario compilare un’apposita istanza di composizione della crisi da sovraindebitamento e trasmetterla all’OCC territorialmente competente (ad esempio all’OCC della Camera di Commercio di residenza o altra sede abilitata), corredata dei documenti richiesti dalla legge (certificati fiscali, scritture contabili, stato patrimoniale, elenco creditori, elenchi immobiliare, ecc.). L’istanza deve essere in bollo e sottoscritta dal debitore. In fase di deposito è previsto il pagamento di un acconto di € 366,00 a titolo di prima tranche degli oneri di procedura. Questo versamento (tramite pagoPA o altro canale indicato dall’OCC) deve essere documentato mediante ricevuta allegata all’istanza.

All’arrivo dell’istanza, l’OCC effettua un rapido esame formale dei presupposti (verifica dei requisiti soggettivi e dell’assenza delle cause di inammissibilità). Se tutto è regolare, l’OCC nomina un Gestore della crisi (professionista iscritto nell’apposito albo) che assumerà il ruolo di consulente del debitore. Dal quel momento il Gestore ha il mandato di valutare compiutamente la situazione del debitore, convocare l’interessato e fornire assistenza continua.

4.2 Attività del Gestore e coinvolgimento dei creditori

Il Gestore della crisi svolge le seguenti attività fondamentali:

  • Esame documentale: analizza il patrimonio del debitore, i rapporti con i creditori, i flussi reddituali. In genere redige un rapporto sulle cause del sovraindebitamento e sugli effetti delle misure proposte.
  • Predisposizione del piano o accordo: sulla base delle informazioni raccolte, il Gestore formula una proposta di piano di rientro o di concordato. Nel caso del piano del consumatore si definisce una tabella rateale (con eventuali abbattimenti), mentre nel concordato minore si indica come ripartire risorse e garanzie (es. proventi di un’immobile, rinnovo attività, finanziamenti esterni). Nel piano familiare viene predisposto un unico progetto congiunto.
  • Dialogo con i creditori: il Gestore presenta la proposta preliminare agli attori coinvolti (creditori, unioni dei consumatori, club dei creditori, fiscali). Se si tratta di un concordato minore, convoca l’assemblea dei creditori secondo il quorum richiesto dalla legge; se è il piano consumatore, comunicherà la proposta al Tribunale per omologazione (non serve voto).

Durante questa fase, non esistono scadenze automatiche di legge, ma il Gestore deve agire tempestivamente. La normativa non prevede un termine massimo per la proposta, ma è consuetudine dare qualche mese al Gestore per formulare il piano. Spesso si predilige negoziare accanto all’esperto del debitore anche un accordo di ristrutturazione amichevole con i principali creditori (banche, fornitori, Erario) per massimizzare la soddisfazione; tuttavia, il risultato definitivo si raggiunge con la procedura formale omologata dal Tribunale.

4.3 Omologazione e conclusione

Una volta completato l’iter istruttorio, la proposta viene sottoposta all’autorità giudiziaria:

  • Piano del consumatore: il Gestore deposita il piano in Tribunale (art. 67 CCII) senza voto dei creditori. Il Giudice Delegato verifica che il debitore sia “meritevole” e che il piano sia sostenibile; quindi emette decreto di omologazione entro breve termine. Dal giorno successivo all’omologa si sospendono le esecuzioni coattive sui beni non destinati al piano. Il debitore deve rispettare i pagamenti concordati per la durata stabilita (fino a 3 anni). Se paga puntualmente, alla fine ottiene l’esdebitazione.
  • Concordato minore: il Gestore convoca l’assemblea dei creditori entro 30 giorni dall’istanza (art. 76 CCII) e svolge la votazione. La proposta è approvata se superano le maggioranze di legge. Successivamente, il Tribunale fissa un’udienza di omologazione (analogamente al concordato preventivo). Se il Tribunale ritiene l’accordo più vantaggioso rispetto alla liquidazione, emette il decreto di omologazione e dichiara l’estinzione del debito residuo non pagato al termine (art. 280 CCII).
  • Liquidazione controllata: il Gestore (o debitore) presenta istanza di apertura della liquidazione; il Tribunale nomina un liquidatore giudiziario che procede alla vendita dei beni mobili/immobili e alla riscossione dei crediti del debitore. Le somme ricavate vengono distribuite ai creditori secondo l’ordine di prelazione. Se al termine del periodo (3 anni) rimangono debiti non soddisfatti, il Giudice Delegato può disporre l’esdebitazione dei residui se il debitore è meritevole.
  • Procedura familiare: segue iter analogo a quello applicabile al consumatore o concordato (a seconda dei casi) ma con un unico piano unitario presentato da tutti i familiari. Viene altresì riconosciuto il pagamento dei mutui sulla casa principale (l’OCC rilascia attestazione che consente di continuare a pagare il mutuo, a tutela della prima casa).
  • Esdebitazione incapiente: viene concessa contestualmente all’apertura dell’istanza se il giudice delegato accerta l’assenza di patrimonio e reddito utili. In tal caso, senza necessità di altre fasi procedurali, emette decreto di esdebitazione che azzera tutti i debiti (con la sola obbligazione di versare il 10% dei futuri redditi eccedenti, se presenti).

All’esito positivo (omologazione o esdebitazione), tutte le azioni esecutive e i gravami (ipoteche, pignoramenti) antecedenti la presentazione dell’istanza sono inefficaci, realizzando la piena liberazione del debitore.

4.4 Costi e compensi

L’avvio della procedura all’OCC comporta il pagamento di oneri e compensi previsti dalla normativa. In sede di domanda è richiesto un anticipo iniziale (tipicamente € 366). Il compenso del Gestore, nonché eventuali contributi unionali e spese, sono disciplinati dal D.M. 202/2014 (artt. 14 ss.) e da regolamenti camerali. Una volta nominato, il Gestore fornisce al debitore un preventivo complessivo di costo e spese. In linea generale, le spese giudiziarie sono contenute (l’istruttoria OCC non prevede contributo unificato e si limita al modulo in bollo da € 16), e gran parte dei costi gravano sul debitore (o sui familiari nel caso di piano di gruppo).

Tabella riepilogativa – Requisiti soggettivi per l’accesso all’OCC:

CategoriaRequisiti principali
ConsumatoriPersone fisiche con debiti per fini personali/familiari (no debiti “aziendali”). Non soggetti a liquidazione coatta.
Professionisti e autonomiPersone fisiche con P.IVA (es. avvocati, architetti, artisti, artigiani) che hanno debiti professionali o personali. Possono usare le procedure da sovraindebitamento.
Imprenditori agricoliEsercitano attività agricole come definito dall’art. 2135 c.c. (coltivatori diretti, allevatori, ecc.).
Imprenditori minoriImprese (indiv., società di persone o cap.) con: attivo patrimoniale annuo ≤ €300.000; ricavi annui ≤ €200.000; debiti totali (anche futuri) ≤ €500.000. Non fallibili.
Start-up innovativeSocietà di capitali “innovative” iscritte nel registro speciale (DL 179/2012, art.29). Escluse da procedure fallimentari.
Imprese cessateSoggetti che hanno chiuso un’attività da >1 anno, con parametri sotto soglia (vedi sopra). Possono chiedere concordato minore o liquidazione.
Soci illimitatamente resp.Soci di SRL o SAS illimitatamente responsabili, o associati professionali, in cui i soci rispondono col proprio patrimonio. Soggetti non fallibili.
Enti privati non commercialiONLUS, associazioni riconosciute, fondazioni ecc. che hanno contratto debiti (anche tributari). Anche se persone giuridiche, non rientrano nelle procedure concorsuali ordinarie.
Debitore incapientePersona fisica “meritevole” senza patrimoni né redditi significativi (sotto soglia di sussistenza, ca. €800/mese). Ottiene esdebitazione una sola volta (art.283 CCII).

Queste informazioni aiutano a orientare il professionista nella scelta della procedura più idonea in base alla qualifica giuridica del debitore.

5. Aspetti fiscali e bancari collegati

5.1 Trattamento tributario dei debiti

Un aspetto cruciale nel sovraindebitamento riguarda i debiti tributari e contributivi. Le norme consentono generalmente di includere nel piano o nell’accordo anche i debiti con Agenzia delle Entrate e INPS/INAIL, purché esigibili alla data dell’istanza. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che «nei debiti risanabili attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento rientrano anche quelli di natura tributaria». Ciò significa che imposte come IRPEF, IVA (nazionale e regionale), IMU/TASI, IRAP, tributi locali, contributi previdenziali ecc. possono essere ristrutturate nel piano.

Tuttavia esistono limitazioni normative: alcuni tributi indisponibili (come le risorse proprie UE, e in passato parte dell’IVA di importazione) non possono essere oggetto di negoziazione o riduzione. In particolare, la Cassazione ha ribadito che l’IVA in quanto entrata di risorse proprie UE va pagata integralmente e non può essere ridotta dal piano. Di conseguenza, pur potendo dilazionare l’IVA, non si può applicare la “falcidia” sui suoi importi.

Il D.Lgs. 136/2024 (Correttivo-ter) ha però alleggerito tali vincoli: da un lato ha ampliato la definizione di creditore federato e reso accessibile l’istituto del cram down fiscale anche ai tributi riscossi da Agenzia delle Entrate, purché accompagnato da un piano realmente sostenibile. In concreto, è ora possibile prevedere una rateizzazione o persino una riduzione del carico fiscale (con apposita relazione del professionista attestante la compatibilità) anche per debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Rimangono esclusi gli oneri previsti come pagamento obbligatorio alla pubblica amministrazione senza margini di contrattazione (accise su benzina, IRAP regionale in taluni limiti, ecc.). La giurisprudenza richiede sempre che i creditori statali non siano danneggiati oltre misura: un piano che prevede trattamenti più sfavorevoli per l’Erario rispetto all’alternativa liquidatoria sarà rigettato.

Dal punto di vista fiscale, è infine importante che l’esdebitazione finale non genera reddito tassabile. La legge prevede che la cancellazione del debito non costituisce reddito imponibile (art. 90 TUIR, ex L.3/2012) e che il consumatore o imprenditore estinto non debba pagare imposte sul debito non corrisposto. In sostanza, le somme “perse” dai creditori non diventano ricavo per il debitore; ciò preserva il soggetto sovraindebitato da un aggravio fiscale. Al contrario, le agevolazioni fiscali vere e proprie (come le perdite di credito deducibili) non si applicano tipicamente a queste procedure, essendo pensate per imprese in crisi differenti.

5.2 Aspetti bancari e finanziamenti in composizione della crisi

Sul versante bancario e finanziario, le nuove disposizioni e le linee guida europee sollecitano una gestione “proattiva” del credito. In genere, quando un debitore è in trattativa con l’OCC, le banche sono invitate a trattare i crediti come “in bonis” (performing) fintanto che la composizione negoziata è in corso regolarmente. In pratica, se il debitore dimostra di procedere verso l’accordo con l’assistenza dell’OCC, non si dovrebbe classificare subito il credito come deteriorato (non performing), evitando così ingenti accantonamenti prudenziali. Questo approccio è confermato dalle indicazioni di vigilanza (p. es. EBA LOM GL) e dallo IAS/IFRS9, che suggeriscono di rivalutare dinamicamente gli impatti sui bilanci bancari durante la negoziazione.

Il D.Lgs. 136/2024 ha migliorato anche la trasparenza informativa: l’art. 68 c.4-bis CCII permette agli OCC di consultare pubblicamente l’Anagrafe Tributaria e le centrali di rischio bancario. Ciò significa che l’esperto della crisi può accedere ai dati di affidamento e alle segnalazioni sul debitore, così da valutare con maggior precisione la sua esposizione (creditore per creditore). Questa novità è volta a garantire una pianificazione più accurata, mentre al contempo le banche possono attingere a tabelle e previsioni aggiornate per decidere se aderire o meno alla proposta del debitore.

Sul piano del nuovo credito in procedura, si apre la questione dell’accesso al Fondo di Garanzia PMI (FdG): secondo la dottrina specializzata è ammissibile che il debitore in composizione negoziata richieda e ottenga finanziamenti garantiti dal FdG, a patto che la ristrutturazione proceda correttamente. Ciò fornirebbe risorse fresche all’impresa in crisi consentendole di onorare meglio il piano. In pratica, sia imprese che banche potrebbero stipulare nuove linee di credito garantite (o estendere quelle esistenti) durante l’iter OCC, trattando però i nuovi affidamenti come rettifiche contabili ordinarie fintanto che la ristrutturazione è in corso.

6. Domande e risposte (FAQ)

D1. Chi può presentare domanda all’OCC? – Possono presentare istanza le persone fisiche consumatrici indebitate per scopi personali, i liberi professionisti e gli artigiani con partita IVA (pur non essendo imprenditori commerciali), gli imprenditori agricoli, le micro-imprese sotto soglia (come sopra definita), le start-up innovative e gli enti privati non fallibili. Non può chiedere l’OCC un’impresa normale non piccola (oltre soglia), un ente pubblico o un istituto finanziario, né chi è già in fallimento o concordato preventivo. Gli imprenditori cessati da oltre un anno rispettando i limiti dimensionali sono equiparati ai “minori” e possono anch’essi chiedere.

D2. Cos’è il “gestore della crisi” e chi lo paga? – È un professionista (commercialista, avvocato, consulente commerciale) iscritto all’Albo dei Gestori della Crisi, nominato dall’OCC per affiancare il debitore. Viene nominato subito dopo l’accettazione dell’istanza, previo pagamento dell’acconto. Il compenso del Gestore è dovuto dal debitore (o dai familiari per il piano unitario). Non è retribuito dallo Stato; in genere all’incontro iniziale il Gestore emette un preventivo dettagliato secondo i criteri di legge (D.M. 202/2014). L’OCC stesso non finanziaria il Gestore: il debitore versa gli anticipi con i crediti futuri o con nuove risorse (familiari o investitori).

D3. Cosa succede se i creditori non approvano il piano? – Nel caso del piano del consumatore non c’è votazione: l’omologazione è una decisione del Tribunale. Se l’onere del piano è proibitivo, il giudice può bocciare il piano del consumatore e invitare a riproporre un piano sostenibile (Cass. 34158/2024). Nel concordato minore, se la maggioranza dei creditori respinge la proposta, il debitore può formulare una nuova proposta entro 90 giorni (termine ex L. 167/2020 modificato), oppure chiedere di aprire una liquidazione controllata. Dal punto di vista pratico, la giurisprudenza suggerisce che un decreto di inammissibilità di una proposta non preclude il riesame e non può essere impugnato in Cassazione come sentenza definitiva. Ciò significa che il debitore può correggere e ripresentare il piano.

D4. Come viene tutelata la prima casa? – Gli interventi più recenti garantiscono che la casa principale del nucleo familiare non possa essere immediatamente persa. In particolare, nella procedura familiare il pagamento del mutuo sulla prima casa può essere proseguito durante la crisi (tramite un’apposita attestazione dell’OCC). In ogni caso, se un creditore ipoteca la casa, la vendita forzata non può avvenire finché dura il piano approvato. L’impianto garantisce la prosecuzione della casa, soprattutto se il debitore sta adempendo al piano.

D5. Che differenza c’è tra concordato minore e piano consumatore? – Il piano consumatore è riservato ai consumatori (persone fisiche non imprenditori): prevede un piano di rientro ratificato dal giudice senza il voto dei creditori. L’accordo richiede solo meritevolezza del debitore. Il concordato minore invece è rivolto a piccoli imprenditori/professionisti: è simile al concordato preventivo classico ma con vincoli semplificati. Richiede la votazione in assemblea (quorum tipico del 60% sul passivo) ed è finalizzato soprattutto a mantenere in piedi l’attività produttiva.

D6. Cosa succede alle cartelle e agli atti esecutivi già avviati? – Una volta che il piano (o l’accordo) è omologato, tutte le esecuzioni e iscrizioni ipotecarie anteriori diventano inefficaci. Nella fase di trattativa (ancora prima dell’omologazione) le azioni ordinarie dei creditori non si bloccano automaticamente, ma il nuovo Codice introduce meccanismi di protezione: ad esempio il debitore può chiedere al Tribunale la sospensione temporanea di alcune azioni (pignoramenti, ipoteche su bene primario) in attesa dell’esito. Nel piano del consumatore/ concordato minore vero e proprio, invece, l’esdebitazione al termine cancella ogni debito residuo.

D7. L’OCC come analizza la situazione finanziaria del debitore? – A partire dal “Correttivo-ter” 2024 l’OCC può accedere formalmente alle banche dati pubbliche, come l’Anagrafe Tributaria e la Centrale dei Rischi di Bankitalia. Questo consente all’esperto di ottenere informazioni su esposizioni bancarie, segnalazioni di insolvenza pregresse, e posizioni fiscali, facilitando valutazioni trasparenti e approfondite. Tali dati devono essere trattati con riservatezza, ma offrono all’OCC un quadro completo della salute finanziaria del debitore per costruire il piano di rientro ottimale.

7. Simulazioni pratiche su casi reali

Caso 1: Sovraindebitamento familiare

Scenario: Mario e Lucia sono coniugi quarantenni. Mario ha perso il lavoro da due anni e percepisce solo la disoccupazione, Lucia lavora part-time con reddito modesto. Hanno un mutuo sulla prima casa (rate totali €450 mensili), un prestito personale di €15.000 e debiti di cartelle esattoriali per IRPEF e IVA non pagati pari a €20.000. In totale, creditori privati e pubblici maturano circa €35.000 di debiti. Non ci sono altri beni di valore se non la casa principale. Nessuna delle due cariche precedenti (Mario o Lucia) è stata esdebitata.

Soluzione consigliata: Procedura familiare unitaria. In base all’art.66 CCII, Mario e Lucia presentano congiuntamente un progetto di composizione familiare. Poiché entrambi sono consumatori, il progetto segue il modello del piano del consumatore unificato. Il Gestore designato studia i loro redditi (stipendio di Lucia + indennità di Mario) e propone un piano triennale. Ad esempio: sospende le rate del mutuo per 6 mesi (grazie al programma di sospensione bancario che alcuni accordi consentono), poi riprende con quote ridotte (dato l’aumento di reddito) garantendo il pagamento completo entro fine piano. Il prestito personale e i tributi (IRPEF, IVA) vengono rimborsati con rate più basse per 3 anni (ad es. €200 mensili complessivi al posto di 450). Si ottiene così un’accettabile copertura dei crediti garantiti (mutuo) e parziale di quelli impignorabili (IRPEF – da fine procedura).

In fase di omologazione, il Tribunale valuta il progetto familiare e, constatata la sostenibilità (basata sui mini-budget presentati e sul fatto che alla fine del piano Lucia avrà un contratto a tempo pieno), omologa il piano. Grazie alla procedura unitaria, Mario e Lucia possono continuare a pagare regolarmente il mutuo sulla casa (circostanza certificata dall’attestazione OCC), evitando l’esecuzione immobiliare. Dopo 3 anni, i debiti residui (per esempio l’IVA che era stata rateizzata) vengono cancellati con esdebitazione. Confronto alla liquidazione coatta (in cui la casa sarebbe stata venduta con soddisfazione parziale dei creditori), la procedura familiare ha permesso alla coppia di mantenere la casa e rientrare gradualmente nelle piene capacità economiche.

Caso 2: Crisi dell’impresa individuale di un artigiano

Scenario: Luca è un artigiano edile con P.IVA, con piccoli guadagni stabili ma recentemente ha accumulato debiti per €80.000 verso fornitori e banca a causa di pagamenti arretrati. Ha un laboratorio e un magazzino (del valore di circa €50.000), oltre a macchinari per €20.000. Il suo fatturato annuo (ultimi 3 anni) è intorno a €100.000, ben sotto la soglia, per cui è un imprenditore “sotto soglia”. Luca non è stato mai esdebitato.

Soluzione consigliata: Concordato minore del sovraindebitato. Dato che Luca è un imprenditore individuale sotto soglia, può proporre il concordato minore (art.74 CCII). Con l’aiuto del Gestore, prepara un piano che prevede il rilancio graduale dell’attività: accetta una rinegoziazione con la banca estendendo il mutuo dei macchinari (con un contributo iniziale di €10.000 proveniente da un prestito privato) e concorda con i fornitori una dilazione pluriennale. Propone ai creditori una offerta complessiva di €50.000 (pari al valore dei beni realizzabili subito), distribuita in percentuali in base alle categorie (ad es. il credito della banca coperto dal valore macchinari, fornitori pagati per il 50% entro 2 anni).

Convocata l’assemblea, i creditori approvano la proposta (superando le maggioranze di legge). Il Tribunale omologa il concordato. Luca può mantenere il laboratorio aperto: l’omologa sospende i pignoramenti sui beni, e gli consente di riprendere serenamente l’attività. Nei tre anni successivi, Luca incassa i lavori e versa le rate concordate. A fine piano, i debiti in parte non pagati (per esempio alcuni fornitori che accettarono dilazioni ulteriori) vengono cancellati mediante l’esdebitazione del concordato minore. In confronto a una liquidazione (dove tutti i beni sarebbero stati venduti con proventi netti forse inferiori al debito), il concordato con continuazione aziendale produce un soddisfacimento maggiore dei creditori (come richiesto da Cass. 30543/2024) e garantisce la continuità di reddito per Luca.

8. Fonti normative e giurisprudenziali

Le disposizioni normative fondamentali per queste procedure sono:

  • D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) – Titolo VI del Libro V c.c., in particolare articoli 65-68, 74-83, 268-277, 283, 346-353.
  • Legge 3/2012 (“Legge Salva-suicidi”), integrata nel D.Lgs. 14/2019, che introdusse originariamente le procedure di composizione della crisi.
  • D.Lgs. 83/2022 e D.Lgs. 136/2024 (decreti “correttivi” del Codice della crisi), che hanno modificato e ampliato la disciplina (in particolare art. 2, 33, 65, 66, 68, 74-83 CCII).
  • Decreto Ministeriale 202/2014 – disciplina l’organizzazione degli OCC e i criteri per la determinazione dei compensi dei gestori.
  • Direttiva UE 2019/1023 – recepita dal Codice italiano, fornisce il quadro concorsuale europeo che ispira la composizione negoziata della crisi.

Tra le pronunce giurisprudenziali di rilievo (biennio 2024-2025), si segnalano: le sentenze della Corte di Cassazione n. 34150/2024 e 31790/2024 (10.12.2024) sul piano del consumatore e sui crediti prelatizi; n. 34158/2024 (23.12.2024) sui termini di reclamo; n. 30543/2024, 30542/2024, 30538/2024, 30529/2024 (27.11.2024) in materia di accordi di composizione ex L.3/2012 (improponibilità del reclamo, criteri meritevolezza, rilevanza del voto su crediti tributari). Inoltre, segnaliamo Cass. n. 22699/2023 (17.07.2023) sulla qualificazione dei “debiti misti” e su soggetti legittimati alla procedura. Queste decisioni chiariscono aspetti come la validità di moratorie ultrannuali e le cause di inammissibilità (vedi Riferimenti normativi in nota).

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