Hai un’impresa in difficoltà o sei coinvolto in una procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento) e ti stai chiedendo chi sono i creditori privilegiati e come viene stabilito l’ordine con cui i debiti vengono pagati? Temevi di essere tra i primi a ricevere quanto ti spetta e invece hai scoperto che altri vengono prima di te?
Nella liquidazione giudiziale, i creditori non sono tutti sullo stesso piano: la legge stabilisce un ordine preciso di soddisfazione. Alcuni creditori hanno un privilegio legale, cioè un diritto di precedenza sugli altri, e vengono pagati prima con il ricavato della liquidazione dei beni dell’impresa.
Ma chi sono esattamente i creditori privilegiati?
I creditori privilegiati sono quelli tutelati dalla legge in modo particolare, perché i loro crediti sono considerati più urgenti o più “sensibili”. Esistono due grandi categorie:
– Creditori privilegiati generali: hanno diritto di prelazione su tutti i beni del debitore. Rientrano in questa categoria:
- l’Agenzia delle Entrate, per crediti da imposte dirette e IVA;
- l’INPS e gli enti previdenziali, per i contributi non versati;
- i lavoratori, per stipendi e TFR non pagati, che sono tutelati in modo particolare anche in caso di crisi.
– Creditori privilegiati speciali: hanno diritto di prelazione solo su determinati beni, come ad esempio:
- chi ha un credito assistito da ipoteca, come le banche per i mutui;
- chi ha un pegno o privilegio su specifici beni mobili o immobili dell’impresa;
- il venditore con riserva di proprietà, per merci non ancora saldate.
E tutti gli altri creditori?
I creditori chirografari, cioè quelli privi di garanzie o privilegi, vengono pagati solo se resta qualcosa dopo aver soddisfatto tutti i privilegiati. Spesso ricevono solo una parte, o nulla, a seconda delle risorse disponibili nella massa fallimentare.
Perché è importante sapere se sei un creditore privilegiato?
Perché da questo dipende la possibilità di recuperare, in tutto o in parte, il tuo credito. Chi ha un privilegio ha più probabilità di essere soddisfatto, e in tempi più rapidi. Inoltre, è importante verificare il corretto riconoscimento del tuo privilegio nella fase di ammissione al passivo.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in procedure concorsuali, crisi d’impresa e tutela dei creditori – ti spiega chi sono i creditori privilegiati nella liquidazione giudiziale, come vengono trattati e cosa possiamo fare per tutelare il tuo credito o assisterti nella gestione della crisi.
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Introduzione
La liquidazione giudiziale (ex “fallimento”) è una procedura concorsuale finalizzata a vendere il patrimonio del debitore insolvente e a ripartirne il ricavato tra i creditori secondo un ordine di priorità legale rigoroso. In base al Codice civile (art. 2741 e ss.) e al nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 14/2019 – CCII), i creditori si dividono in tre classi principali:
- Creditori prededucibili: hanno diritto assoluto di essere pagati prima di tutti, in quanto i loro crediti sorgono in occasione o per finalità della procedura (ad es. onorari del curatore, spese di giustizia, pareri tecnici). I crediti prededucibili sono disciplinati dall’art. 6 CCII e assorbono prioritariamente le risorse della procedura.
- Creditori privilegiati: vantano un diritto di prelazione sui beni del fallito. In pratica, la legge riconosce loro un privilegio generale o speciale sui beni del debitore. Essi vengono soddisfatti subito dopo i prededucibili, con le proprie garanzie (pegno, ipoteca o privilegi) e con il loro rango di prelazione.
- Creditori chirografari: non hanno alcuna garanzia legale speciale. Vengono soddisfatti solo all’esaurimento delle risorse residue, in proporzione alle rispettive pretese. Spesso, in liquidazione giudiziale, questi creditori – come fornitori, clienti, e altri soggetti senza cauzione – ricevono solo una quota parziale (se non nulla) dei loro crediti.
In sintesi, l’ordine delle distribuzioni è: (1) prededucibili, (2) privilegiati, (3) chirografari. I privilegiati, dunque, occupano una posizione intermedia ma molto tutelata: i loro crediti vengono pagati con preponderanza rispetto ai chirografari e spesso con prelazione su beni specifici.
Principi generali del privilegio (art. 2745‑2746 c.c.)
Ai sensi del Codice civile, il privilegio è una causa di prelazione legale, che la legge accorda in considerazione della particolare causa del credito. Si distinguono:
- Privilegio generale sui mobili (art. 2745 c.c.): si esercita su tutti i beni mobili del debitore. Ad esempio, molti crediti dei lavoratori (stipendi, TFR) godono di privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro. Il privilegio generale si fonda unicamente su norma di legge (non può essere pattuito) e tutela il credito indipendentemente da specifici beni.
- Privilegio speciale sui beni mobili (art. 2746 c.c.): riguarda solo beni determinati (o generi di beni) specifici; in sede di riparto, il ricavato di quel bene serve in via prioritaria a soddisfare il credito privilegiato. A differenza del privilegio generale, il privilegio speciale vincola solo i beni su cui nasce, esaurendosi con il ricavato di questi. Ad esempio, il venditore di un macchinario può avere privilegio speciale sul ricavato della vendita di quel macchinario (art. 2762 c.c.).
Il Codice della crisi (CCII) richiama queste regole: in particolare l’art. 153 CCII stabilisce che i creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio esercitano il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati. Se il ricavato di tali beni non basta a saldare interamente il credito privilegiato, la parte residua concorre con i creditori chirografari nella ripartizione del resto dell’attivo. Questo principio corrisponde al vecchio art. 52, comma 2, l.fall. e ribadisce la gerarchia concorsuale.
Categorie di creditori privilegiati
La legge elenca numerose categorie di crediti privilegiati, sia generali sia speciali. Possiamo suddividerle come segue, con principali esempi e riferimenti normativi:
- Dipendenti e lavoratori subordinati. I crediti di lavoro dipendente – salari e stipendi arretrati, indennità di fine rapporto (TFR), ecc. – godono in genere di privilegio generale sui mobili. In particolare, l’art. 2751-bis c.c. stabilisce che “le retribuzioni dovute … ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro…” hanno privilegio generale sui mobili. In pratica, stipendi e TFR dei lavoratori (fino all’ultimo biennio di prestazione) occupano il primo posto nella graduatoria generale (dopo i crediti prededucibili) e devono essere saldati dal ricavato patrimoniale disponibile. La Cassazione ha confermato che tale privilegio spetta in via esclusiva al lavoratore persona fisica, escludendo le società (ad es. cooperative) con attività agricola. In aggiunta, i lavoratori dipendenti licenziati (o datori di lavoro insolventi) possono rivalersi sul Fondo di Garanzia INPS per ottenere gli arretrati di retribuzione, TFR e contributi, ove il patrimonio del debitore sia insufficiente.
- Professionisti e lavoratori autonomi assimilati. Sempre l’art. 2751-bis c.c. riconosce privilegio generale ai crediti dei professionisti (avvocati, medici, ingegneri, ecc.) per le retribuzioni maturate negli ultimi due anni. Sono altresì privilegiati i crediti per contributi previdenziali dovuti alle rispettive Casse di previdenza obbligatoria. Questo favorisce l’iter di pagamento di parcelle e compensi professionali legati all’attività di fine successione.
- Agenti di commercio. L’art. 2751-bis, n.3, c.c. include nel privilegio generale le provvigioni maturate dall’agente per l’ultimo anno di contratto e le eventuali indennità di fine rapporto. Anche queste somme vengono dunque soddisfatte con precedenza sui beni mobili dell’impresa.
- Coltivatori diretti e soggetti agricoli. Il legislatore attribuisce un privilegio speciale in favore del coltivatore diretto e dei suoi coadiuvanti (mezzadri, coloni, ecc.) per i corrispettivi dalla vendita dei prodotti agricoli. In particolare, l’art. 2751-bis, n.4, c.c. recita: “Hanno privilegio generale sui mobili i crediti del coltivatore diretto […] per i corrispettivi della vendita dei prodotti…”. In passato questo privilegio era stato esteso anche alle imprese agricole collettive, ma la Cassazione (sent. 35314/2023) ha precisato che valgono solo per soggetti persone fisiche. Nel contesto concorsuale, tali crediti concorreranno alla distribuzione prima dei chirografari in base al valore dei beni mobili liquidati.
- Imprese artigiane e cooperative. L’art. 2751-bis, n.5, c.c. riconosce privilegio generale sui mobili alle imprese artigiane (e alle cooperative di produzione e lavoro) per i crediti derivanti da servizi prestati o vendita di manufatti. In pratica, l’artigiano che fornisce merci o servizi all’azienda insolvente gode di prelazione sui beni mobili aziendali. Una pronuncia recente (Cass. 24011/2023) ha confermato che, nelle procedure concorsuali di società in liquidazione coatta o concordato, non è richiesta la preventiva conferma della qualifica artigiana per riconoscere il privilegio, purché l’azienda svolga effettiva attività artigianale.
- Crediti per spese di giustizia e proceduralità (prededuzione). Sebbene non rientrino tra i “privilegi” civilistici, è importante ricordare che le spese necessarie della procedura concorsuale (onorari e spese del curatore, consulenze, imposte di bollo etc.) sono prededucibili (art. 6 CCII). Essi godono di priorità assoluta e vengono pagati prima di ogni altro credito. Solo dopo l’esaurimento di queste spese possono intervenire i privilegiati. Tale aspetto è sancito dall’art. 6 del Codice della crisi, che assegna a tali crediti una prelazione assoluta.
- Privilegi mobiliari particolari (art. 2751 c.c.). Tra i privilegi speciali sui beni mobili vi sono quelli per specifiche spese correlate alla persona del debitore. L’art. 2751 c.c. prevede che siano privilegiati in generale sui mobili, nell’ordine indicato: (1) le spese funebri necessarie, (2) le spese d’infermità sostenute negli ultimi sei mesi di vita del debitore, (3) le somministrazioni vitto/vesti/alloggio all’occorrenza negli ultimi sei mesi, (4) i crediti di alimenti dovuti negli ultimi tre mesi. In altre parole, se l’impresa aveva anticipato somme per i bisogni alimentari del titolare (o della sua famiglia) o per cure mediche, tali crediti ricevono un privilegio di primo rango rispetto ad altri creditori.
- Contributi previdenziali e assistenziali. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti dall’impresa (ad enti previdenziali statali o fondi integrativi) sono privilegiati sul patrimonio mobiliare. Ad esempio, l’art. 2754 c.c. attribuisce privilegio generale ai crediti per contributi di tutela previdenziale, limitando al 50% gli interessi/accessori. Analogamente, l’art. 2753 c.c. tutela i contributi agli istituti speciali (invalidità, vecchiaia, superstiti). La giurisprudenza (Cass. 16593/2010) ha confermato che tali privilegi (codici 2778, nn.1 e 8) operano senza limiti temporali anche per i crediti INAIL. In sintesi, debiti contributivi verso INPS, INAIL, casse agricole ecc. vengono soddisfatti con priorità, fino alle soglie stabilite dalla legge.
- Tributi erariali e locali. L’Erario e gli enti pubblici locali vantano privilegi specifici. In particolare, i tributi indiretti (come IVA, accise: art. 2758 c.c.) e le imposte sul reddito (art. 2759 c.c.) sono privilegiati sui mobili. Inoltre l’art. 2752 c.c. riconosce privilegi immobiliari per i crediti dello Stato (es. IMU, tasse ipotecarie) e i crediti degli enti locali per tributi catastali o similari. Di fatto, i crediti tributari (imposte, tasse e relative sanzioni) dello Stato vengono in alcuni casi equiparati a privilegi: ad esempio, Cass. 23808/2008 ha stabilito che i crediti dell’Erario per IVA e sanzioni (art. 62 DPR 633/1972) godono di privilegio generale sui beni mobili, in grado subalterno rispetto ai privilegi ordinari.
- Privilegi su opere e beni reali speciali. Infine, il Codice civile disciplina privilegi su determinati beni o progetti legati a immobili: ad es. l’art. 2775 c.c. prevede privilegio immobiliare per crediti di miglioramento fondiario, mentre l’art. 2775-bis tutela i promissari acquirenti in caso di preliminari non eseguiti. L’ordine di prelazione sugli immobili è descritto nell’art. 2780 c.c.; in sintesi, se più privilegiati gravano su uno stesso immobile, la prelazione segue l’ordine indicato dagli artt. 2777, 2782 e 2783 c.c., prima delle ipoteche. In ogni caso, anche questi privilegi immobiliari, in sede di riparto, sono coordinati con gli altri privilegi secondo il meccanismo generale di concorrenza di cui all’art. 153 CCII.
In conclusione, tutte le categorie di creditori privilegiati – dai dipendenti ai professionisti, dai creditori pubblici a quelli muniti di garanzie reali – devono essere evidenziate nei libri matricola delle procedure concorsuali e soddisfatte con le risorse del patrimonio secondo l’ordine stabilito dalla legge. Una tabella riepilogativa può aiutare a inquadrare sinteticamente i privilegi principali (vedi oltre).
Il Codice della crisi d’impresa (D.lgs. 14/2019) e successive novità
Il Codice della crisi (in vigore dal 1° settembre 2022) ha unificato e riformato le norme concorsuali, ma non ha stravolto il sistema dei privilegi previsto dal Codice civile. Le principali novità rilevanti sono:
- Gerarchia confermata: il CCII ribadisce l’ordine di prelazione tradizionale con conferma della priorità dei crediti prededucibili e privilegiati. In particolare, l’art. 153 CCII riprende la disciplina della L.Fall. (art. 111) stabilendo che i creditori con ipoteca, pegno o privilegio esigono il ricavato del bene gravato come prelazione, e partecipano alla distribuzione dei residui solo se il credito non viene integralmente soddisfatto. Quindi, anche col nuovo ordinamento, i privilegiari “prevalgono” sui creditori chirografari per i beni su cui insistono.
- Procedura telematica e trasparenza: sono state introdotte regole più stringenti di documentazione del passivo e della ripartizione. Ad esempio il curatore deve riportare dettagliatamente la collocazione di ogni credito (capitale, interessi, spese e causa di prelazione) nel piano di riparto. Anche gli accordi in concordato in liquidazione devono indicare come verranno trattati i crediti privilegiati (speciale in asta o sul ricavo del bene, ecc.).
- Strumenti di allerta e continuità: sebbene non direttamente collegati ai privilegi, il CCII enfatizza la prevenzione della crisi. La procedura di liquidazione è “potenziata” per favorire accordi di ristrutturazione o composizione negoziata in continuità. Ciò significa che, in futuro, alcune imprese dovranno “trattare” con i creditori privilegiati anche in sede preventiva. Ad es., in un accordo di ristrutturazione omologato, i creditori privilegiati possono essere soddisfatti (anche parzialmente) attraverso piano di rientro specifico, secondo regole di cranim-down previste dal CCII (art. 87 e ss.) e successive interpretazioni.
- Decreti correttivi: i correttivi al CCII (D.lgs. 136/2024 “secondo correttivo” e D.lgs. 227/2024 “terzo correttivo”) hanno rimodulato aspetti procedurali (accertamento del passivo, prededucibilità, disciplina dei concordati in liquidazione). Tuttavia, non hanno modificato sostanzialmente chi siano i creditori privilegiati. Ad esempio, il D.lgs. 136/2024 ha ridefinito i limiti della prededucibilità dei compensi professionali (rafforzando la necessità di specifica causalità concorsuale), ma i criteri di prelazione legale sono rimasti invariati. Analogamente, il terzo correttivo (227/2024) prevede che un piano di ristrutturazione si sciolga di diritto se fallisce la liquidazione, ma non tocca i privilegi di cui all’art. 153 CCII.
In definitiva, l’entrata in vigore del nuovo Codice e delle sue modifiche non ha eliminato né creato nuove categorie di privilegiati: il legislatore delegato ha esplicitamente conservato il “vecchio” sistema dei privilegi del codice civile. Al massimo, la ratio è quella di velocizzare i pagamenti (es. tempi stringenti per i rilievi dei creditori) o di allineare le procedure (come la liquidazione controllata per i piccoli imprenditori), ma i trattamenti economici (qualora siano privilegio) seguono le stesse regole di sempre.
Ripartizione dell’attivo: soddisfazione dei privilegiati
La distribuzione dell’attivo ai creditori avviene sempre per fasce. In base all’art. 153 CCII (che richiama la vecchia legge fallimentare), i creditori privilegiati (in particolare quelli assistiti da pegno, ipoteca o privilegio) fanno valere il diritto di prelazione sul prezzo dei beni garantiti. Concretamente:
- Crediti garantiti da pegno o ipoteca. Il creditore che detiene un pegno o un’ipoteca si fa soddisfare innanzitutto sul ricavato del bene assicurato: ad es., se ha ipoteca su un immobile, riceve dal prezzo di vendita dell’immobile il capitale dovuto, gli interessi e le spese collegate, secondo l’ordine di iscrizione delle garanzie. Questo vale anche per i beni mobili dati in pegno. Se il ricavato non è sufficiente ad estinguere l’intero credito garantito, la parte residua di debito non pagata rientra nella graduatoria dei crediti “privilegiati-chirografari” (vedi oltre).
- Crediti assistiti da privilegio (generale o speciale). Per tutti i privilegiari non garantiti da pegno/ippoteca, l’art. 153 CCII stabilisce che sono soddisfatti “per capitali, interessi e spese” con i beni su cui insiste il privilegio. Ad esempio, il creditore portatile di spese funebri (art. 2751 c.c.) fa valere il suo privilegio sul complesso dei beni mobili venduti, ma in pratica l’importo di queste spese viene pagato con le risorse residue mobili dopo i crediti prededucibili. Se anche qui il ricavato (dopo aver liquidato ogni bene) non basta a coprire il credito privilegiato, il residuo viene equamente diviso – concorre – tra tutti i creditori chirografari.
- Concorrente con i chirografari. In definitiva, la parte di credito privilegiato non coperta da apposita garanzia (o dall’intero attivo vincolato) si colloca in bassa graduatoria. L’art. 153 CCII chiarisce che tale residuo “concorre, per quanto ancora dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell’attivo”. Ciò significa che il creditore privilegiato che non è stato integralmente saldato perde parte della prelazione residua, ottenendo da quel momento trattamenti identici a quelli dei creditori ordinari. Tali previsioni trovano riscontro nella giurisprudenza recente: in caso di fallimento del debitore di un terzo datore di garanzia, la Cassazione ha ricordato che il creditore ipotecario “può intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo” per recuperare ciò che spetta dalla vendita del bene; eventuali contestazioni (es. validità dell’ipoteca) possono essere sollevate in reclamo sul piano di riparto.
- Esempio numerico. Per chiarire l’effetto pratico: ipotizziamo un attivo mobiliare pari a 140. Supponiamo un creditore prededucibile di 10 (per spese di procedura), un lavoratore dipendente con credito privilegiato di 30 (salari arretrati), l’Erario con credito privilegiato di 20 (imposte) e una banca ipotecaria con credito privilegiato di 100. Nel riparto: si pagano innanzitutto i 10 prededucibili. Restano 130. Di questi 130, la banca incassa i 80 provenienti dalla vendita dell’immobile ipotecato (capitale + interessi), esaurendo il ricavato dell’immobile e lasciando 20 di debito bancario insoddisfatto. Sul residuo dei beni mobili (130 − 80 = 50), si applicano i privilegi generali: 30 vanno al lavoratore (stipendi), 20 all’Erario (tasse). Rimane tutto il credito privilegiato soddisfatto. Dei 50 inizialmente mobili, ora azzerati, non resta nulla per i creditori chirografari. Se invece ai beni mobili fossero rimasti 10 dopo aver pagato stipendi e tasse, quei 10 sarebbero ripartiti in proporzione fra i crediti chirografari (es. fornitori non garantiti). Questo esempio illustrativo conferma: il debitore si libera dalle cause di prelazione passo passo, ma se il patrimonio non copre i privilegi, i chirografari recuperano solo ciò che residua, spesso poco o nulla.
Privilegi fiscali e previdenziali
Nel panorama dei privilegi meritano specifica attenzione i crediti di natura pubblica:
- Crediti previdenziali: come accennato, contributi INPS, INAIL, casse pensionistiche ecc. godono di privilegi sui mobili. In particolare, i contributi per la previdenza obbligatoria (art. 2754 c.c.) sono privilegiati per il 50% (quota accessori). Cassazioni recenti (es. Cass. 16593/2010) hanno esteso questo privilegio senza termine temporale anche ai versamenti INAIL. Quindi l’INPS/INAIL viene soddisfatto (al netto di alcuni limiti) prima dei fornitori comuni.
- Crediti fiscali: i tributi indiretti (IVA, accise, ecc.) sono privilegiati sui mobili (art. 2758 c.c.), così come le imposte sul reddito (art. 2759). Inoltre, l’art. 2752 c.c. conferisce privilegi sugli immobili per tributi catastali o ipotecari. Nonostante la natura “pubblicistica”, anche i crediti fiscali delle pubbliche amministrazioni sono privilegiati; ad esempio la Cassazione ha riconosciuto privilegio generale (sui beni mobili) ai crediti dello Stato per IVA, sanzioni e soprattasse dovute (art. 62 DPR 633/1972), di grado immediatamente successivo ai privilegi “ordinari”. In pratica, le somme erariali rientrano nella graduatoria privilegiata (sebbene, in mancanza di beni mobili sufficienti, vengano acquisite in subordine dal prezzo degli immobili, sempre prima dei chirografari).
Il risultato è che il debitore che accumula debiti previdenziali o fiscali deve tenerne conto per tempo: questi creditori saranno tra i primi ad essere soddisfatti dalla procedura, eventualmente anche mediante espropri mirati (es. ipotecari) o compensazioni. La loro posizione privilegiata è sancita dalla legge ed è stata confermata da numerose sentenze.
Principali pronunce giurisprudenziali (aggiornate a giugno 2025)
Negli ultimi anni la Cassazione ha affrontato questioni legate ai privilegi in contesti concorsuali complessi. Citiamo le più significative:
- Cass. 27/3/2023 n. 8557 (Sez. Un.) – Rientra tra le decisioni più importanti: la Corte si è occupata del «terzo fallimento», ossia quando il credore procede a esecuzione forzata su beni del debitore (con ipoteca o pegno) ma l’obbligazione è di un terzo insolvente. La Cassazione ha chiarito che tali creditori non sono ammessi al passivo perché non creditori del fallito, ma hanno il diritto di intervenire in riparto per la sola proporzione delle somme ricavate dalla vendita dei beni su cui insisteva la loro garanzia. In pratica, il giudizio ha sancito: “i creditori titolari di ipoteca o pegno su beni compresi nel fallimento, costituite in garanzia di debiti verso terzi, possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell’attivo e partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dai beni a loro vincolati”. Inoltre, ha affermato che l’accertamento del credito garantito (e della validità della garanzia) avviene in via endoconsorsuale (ossia all’interno del fallimento) e non richiede la partecipazione del debitore terzo, essendo tale accertamento ininfluente nei confronti di quest’ultimo (sent. 8557/2023, § 4, c.c.). In sintesi, la sentenza ha consolidato il principio: i creditori privilegiati reali provenienti da debiti altrui non possono chiedere l’ammissione al passivo, ma hanno diritto a soddisfarsi dal ricavato dei beni vincolati.
- Cass. 19/8/2024 n. 22914 (Prima Sez.) – Privilegio processuale fondiario. La Suprema Corte si è confrontata per la prima volta con il quesito se l’art. 41 c.2 del TUB (Testo Unico Bancario) – che consente alle banche fondiarie di procedere con l’espropriazione anche dopo il fallimento – fosse applicabile alla liquidazione giudiziale e alla liquidazione controllata. Con ampio ragionamento, la Cassazione ha risposto affermativamente: il privilegio processuale fondiario sopravvive alla riforma della crisi. In particolare, ha stabilito che, benché il testo dell’art. 41 TUB menzioni la parola “fallimento”, tale norma si applica anche alla liquidazione giudiziale e controllata. Ne consegue che le banche con ipoteca su immobili con mutuo fondiario possono proseguire (o iniziare) l’azione esecutiva nonostante l’apertura della procedura concorsuale maggiore o controllata. La motivazione è che l’art. 150 CCII (che vieta le esecuzioni individuali dopo la liquidazione “salvo diverse disposizioni di legge”) rimanda implicitamente all’art. 41 TUB come deroga speciale. Questo orientamento ha importante rilievo pratico: il debitore in liquidazione deve comunque confrontarsi con i privilegi processuali delle banche fondiarie fino al secondo anno dal decreto attuativo della crisi.
- Cass. 18/12/2023 n. 35314 (Sez. I) – Il privilegio dei coltivatori diretti. Questa sentenza ha precisato che il privilegio di cui all’art. 2751-bis, n.4, c.c. (crediti da vendita di prodotti agricoli) spetta esclusivamente al coltivatore diretto persona fisica. In pratica, un’azienda agricola organizzata in società semplice o cooperativa non può esercitare tale privilegio nell’insinuazione al passivo. La Cassazione ha confermato la linea di giurisprudenza che considera eccezionale l’estensione del privilegio e lo riserva alla persona fisica che coltiva il fondo in prima persona. Tale pronuncia ribalta precedenti interpretazioni di merito (che estendevano il privilegio anche alle imprese agricole collettive) e chiarisce chi rientra nelle “categorie privilegiate” del settore agricolo.
- Altre pronunce. Vi sono numerosi altri arresti che, pur non essendo specifici della liquidazione giudiziale, chiariscono aspetti dei privilegi in generale. Ad esempio:
– Cass. 8541/2023 ha escluso il privilegio ex art. 2751-bis n.2 c.c. per compensi derivanti da fonogrammi musicali (diritti d’autore).
– Cass. 23808/2008 – già citata – ha qualificato come privilegiati i tributi (imposte e sanzioni) previsti dalla legge sull’IVA.
– Cass. 2659/1976 ha stabilito che gli accessori dei crediti di lavoro subordinato (indennità di fine rapporto ecc.) seguono il credito principale al primo posto, mentre gli accessori previdenziali seguono al quinto posto nell’ordine di art. 2778. Tali massime sono richiamate anche in dottrina e restano attuali.
Tutte queste pronunce confermano l’importanza del privilegio come istituto di tutela concorsuale e aiutano a interpretare correttamente le voci di passivo in liquidazione.
Tabelle riepilogative
Di seguito alcune tabelle sintetizzano i privilegi più rilevanti e il loro ambito di applicazione.
Tabella 1: Principali privilegi generali sui beni mobili (art. 2745 e 2751-bis c.c.)
Art. c.c. | Causa del credito | Tipo di privilegio |
---|---|---|
2751-bis, n.1 | Retribuzioni lavoratori subordinati (stipendi, TFR, ecc.) | Privilegio generale sui mobili |
2751-bis, n.2 | Retribuzioni professionisti (ultimi 2 anni) | Privilegio generale sui mobili |
2751-bis, n.3 | Provvigioni agenti (ultimo anno) e indennità fine rapporto | Privilegio generale sui mobili |
2751-bis, n.4 | Crediti coltivatore diretto per vendita prodotti agricoli | Privilegio generale sui mobili |
2751-bis, n.5 | Crediti imprese artigiane/cooperative per vendita manufatti | Privilegio generale sui mobili |
Tabella 2: Esempi di privilegi speciali sui beni mobili (artt. 2751, 2753‑58, 2760‑2768 c.c.)
Art. c.c. | Crediti privilegiati | Ambito del privilegio |
---|---|---|
2751 | Spese funebri necessarie; spese di infermità ultimi 6 mesi; vitto/vesti/alloggio; alimenti ultimi 3 mesi | Privilegio generale sui mobili |
2753 | Crediti per contributi a istituti speciali (invalidità, guerra, vecchiaia, superstiti) | Privilegio generale sui mobili (n.1 art.2778) |
2754 | Crediti per contributi a istituti di previdenza e assistenza (INPS, ecc.) | Privilegio generale sui mobili (n.8 art.2778) |
2756 | Crediti per spese di conservazione e miglioramento di beni mobili | Privilegio speciale sui beni migliorati (n.4 art.2778) |
2757 | Crediti per retribuzioni lavori agricoli (opere coltivazione e raccolta) | Privilegio speciale (n.5 art.2778) |
2757 | Crediti per sementi, fertilizzanti, lavori di raccolta/cultivazione | Privilegio speciale (n.6 art.2778) |
2758, 2759 | Tributi indiretti (IVA, accise) e imposte sul reddito | Privilegio speciale (n.7 art.2778) |
2760 | Crediti dell’albergatore (attrezzature, profitti, ecc.) | Privilegio speciale (n.12 art.2778) |
2761 | Crediti del vettore, depositario, sequestratario (servizio di trasporto, custodia) | Privilegio speciale (n.13 art.2778) |
2762 | Crediti del venditore di impianti/macchinari o del finanziatore con pegno macchinari | Privilegio speciale (n.14 art.2778) |
2763 | Crediti per canoni enfiteutici | Privilegio speciale (n.15 art.2778) |
2764, 2765 | Crediti del locatore; crediti del concedente di mezzadria o colonia | Privilegio speciale (n.16 art.2778) |
2767 | Crediti di risarcimento del danno o compensi | Privilegio speciale (n.11 art.2778) |
2768 | Crediti di condanna penale (multe pecuniarie) | Privilegio speciale (n.10 art.2778) |
2752 | Tributi dello Stato (imposte dirette, ipotecarie) e tributi locali (art. 66, DPR 30/1969) | Privilegio su immobili; prelazione (nn.18‑20 art.2778) |
Nota: la Tabella 2 si basa sul testo dell’art. 2778 c.c., che elenca tutti i privilegi speciali (vedi). Per ciascun privilegio speciale, alla liquidazione giudiziale si applicano le relative norme codicistiche di prelazione. Gli esercenti questi privilegi devono far valere il proprio diritto sul ricavato dei beni mobili vincolati (o sugli immobili nel caso specifico dei tributi ipotecari) e partecipano alla ripartizione con i criteri dell’art. 153 CCII sopra richiamato.
Esempi pratici
Caso 1: Attivo e passivo di liquidazione. Supponiamo che un’impresa in liquidazione vanti un attivo di €140 totali (es. €80 ricavati da un immobile e €60 da beni mobili). Il passivo è così composto: €10 di spese di procedura (prededucibili), €100 di debito bancario garantito da ipoteca sull’immobile, €30 di salari arretrati (privilegi generali), €20 di imposte dovute all’Erario (privilegio fiscale), €50 di forniture (chirografari). Si procede alla ripartizione come segue:
- Si liquidano subito i €10 prededucibili. Rimangono €130.
- Dall’immobile si ricavano €80: questa somma viene incassata dal creditore ipotecario (capitale e interessi); il resto dei beni immobili (se ne esistessero) sarebbe destinato agli altri privilegi. Dopo il pagamento, rimangono €20 di debito bancario non soddisfatto.
- Dalla vendita dei beni mobili si ricavano €60: di questi €30 vanno ai dipendenti (stipendi arretrati) per esaurire il loro privilegio, i restanti €30 ne coprono €20 di tasse all’Erario. Ora i privilegiati sono interamente pagati (il lavoratore e il Fisco). Non rimane ricavo per i chirografari. In definitiva, ai fornitori chirografari restano €0 (su €50 crediti), in quanto la somma a disposizione è già interamente assorbita dai privilegi. Questo esempio dimostra come il debitore non debba più nulla ai privilegiati (dopo l’attivo versato), e i creditori non privilegiati percepiscano solo eventuali residue.
Caso 2: Privilegio insufficiente e concorso con chirografari. Se nell’esempio precedente i beni mobili avessero fruttato solo €40 invece di €60, la ripartizione sarebbe stata: €10 prededucibili; €80 all’ipoteca; quindi €40 rimasti. Di questi, €30 al lavoratore e €10 all’Erario, saturando il privilegio fiscale solo per metà. Rimangono ancora €10 di imposte non pagate: questa parte residua (e i €20 di salari rimanenti se fossero stati più alti) concorrerebbe con i chirografari per la distribuzione delle somme residue. Tuttavia, non esistendo somme residue nei beni, quei debiti rimarrebbero insoluti e non entrerebbero in alcun riparto ulteriore. In altre parole, il creditore fiscale risulterebbe in parte chirografario per i €10 insoddisfatti.
Questi esempi evidenziano due regole chiave: i privilegiati vengono pagati per quanto possibile dal ricavo dei beni a loro riferiti, ma se ciò non basta “il resto” del loro credito compete con gli altri creditori chirografari.
Domande frequenti (FAQ)
1. Qual è la differenza tra creditori prededucibili e privilegiati?
I creditori prededucibili (art. 6 CCII) sono quelli i cui crediti sorgono per effetto della procedura stessa (es. parcelle del curatore, spese processuali). Essi vengono pagati prima di tutti ed esclusivamente con il ricavato della liquidazione (anche sottratto alla prelazione dei privilegiati). I creditori privilegiati, invece, sono coloro che vantano cause di prelazione legali sui beni del debitore. Essi si collocano subito dopo i prededucibili: vengono soddisfatti con risorse dedicate (pegno, ipoteca o privilegio sui beni) o con prelazione sulle sue vendite, prima che i creditori chirografari possano partecipare.
2. I dipendenti hanno sempre i privilegi per gli stipendi arretrati e il TFR?
Sì. La legge pone i crediti dei lavoratori subordinati in posizione privilegiata. In particolare, l’art. 2751-bis c.c. assicura che “le retribuzioni dovute … ai prestatori di lavoro subordinato” (comprensive di indennità di fine rapporto) abbiano privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro. Ciò significa che, in liquidazione, salari e TFR arretrati vengono pagati per primi, subito dopo i prededucibili. Se l’attivo non è sufficiente, tali crediti possono essere coperti dal Fondo di Garanzia INPS entro certi limiti, così da garantire almeno parte del trattamento economico dei lavoratori.
3. I crediti previdenziali e fiscali sono privilegiati?
Sì. I contributi previdenziali (ad es. INPS, INAIL) godono di privilegi sul patrimonio mobiliare: l’art. 2754 c.c. riconosce privilegio generale ai contributi previdenziali (con un limite del 50% sugli accessori). In pratica, l’INPS/INAIL viene soddisfatto prima degli altri creditori ordinari. I crediti fiscali (tributi) sono anch’essi privilegiati: per esempio, i tributi indiretti (IVA, accise: art. 2758 c.c.) e le imposte sul reddito (art. 2759 c.c.) vantano un privilegio sui beni mobili. Inoltre, lo Stato ha privilegi anche sugli immobili per tributi catastali o ipotecari (art. 2752 c.c.). Una decisone storica (Cass. 23808/2008) ha confermato che persino le sanzioni fiscali (art. 62 DPR 633/1972) diventano privilegi generali sui beni mobili, con un grado subordinato rispetto ad altri privilegi. In sintesi, nella gerarchia concorsuale Stato e INPS siedono ai primi posti tra i privilegiati.
4. Che differenza c’è tra privilegio generale e speciale?
Il privilegio generale (art. 2745 c.c.) si esercita sul complesso dei beni mobili del debitore. Questo significa che il creditore privilegiato in via generale si fa “reperire” la propria soddisfazione non su un bene specifico, ma sul ricavato globale degli asset mobili. I privilegi speciali (art. 2746 c.c.) riguardano invece beni determinati: il creditore può rivendicare la prelazione solo sul ricavato di quel bene o categoria di beni su cui il privilegio gravava fin dall’origine. Ad es., le spese funebri (art. 2751) godono di privilegio generale (sul totale dei mobili), mentre il venditore di un macchinario (art. 2762) ha privilegio speciale proprio sul macchinario venduto. Questo influisce sul riparto: un privilegio generale compete sempre su tutto l’attivo mobiliare, mentre uno speciale si esaurisce nel bene specifico.
5. Un creditore con ipoteca o pegno partecipa al concorso?
Sì, ma con le regole del privilegio. Se un creditore è munito di ipoteca o pegno su un bene del patrimonio, egli esercita il diritto di prelazione sul ricavato di quel bene. Non è ammissibile come creditore ordinario nel passivo: non si “iscrive” tra i chirografari, ma agisce direttamente al momento della vendita del bene garantito. La sentenza Cass. 8557/2023 ha sottolineato che questi crediti – specie se sorti per debiti di terzi – non partecipano alla verifica del passivo bensì solo alla distribuzione del ricavo. In pratica: chi ha garanzia reale viene rimborsato al momento della vendita del bene garantito e, se necessario, interviene reclamando (ex art. 110 L. fall.) sulla ripartizione.
6. Cosa accade se il valore del bene garantito è insufficiente?
Se un creditore privilegiato (ad esempio ipotecario) non viene integralmente soddisfatto dal prezzo del bene vincolato, il residuo di credito entra in concorso con gli altri creditori non garantiti. L’art. 153 CCII stabilisce esattamente che la parte di credito non pagata dalla vendita del bene “concorre… con i creditori chirografari”. Quindi, nella ripartizione finale, quel creditore privilegiato in difetto recupera una quota come se fosse chirografario per la parte non coperta. Ad esempio, se una banca ha un’ipoteca di €100 ma l’asta frutta solo €80, i restanti €20 di debito bancario non coperti parteciperanno, insieme agli altri chirografari, alla distribuzione proporzionale dell’eventuale avanzo dell’attivo. Ciò significa che il privilegio ha esaurito il suo effetto, e la restante pretesa è trattata alla pari con gli altri creditori privi di garanzie.
7. Il sistema dei privilegi è cambiato con la riforma?
No, i privilegi previsti dal Codice civile sono rimasti intatti. Il nuovo Codice della crisi ha semplicemente ribadito l’ordine di pagamento e aggiornato la terminologia (es. “liquidazione giudiziale” al posto di “fallimento”). Ad oggi, le disposizioni specifiche dei privilegi (artt. 2745‑2778 c.c.) continuano a trovare piena applicazione nelle liquidazioni giudiziali. Le modifiche legislative recenti (correttivi del 2024) non hanno abolito o creato nuovi privilegi, ma solo chiarito procedure. Un esempio formativo: la Cassazione (sent. 22914/2024) ha chiarito che anche con il nuovo codice resta opponibile il privilegio processuale fondiario delle banche. Quindi, dal punto di vista del debitore e dei creditori, i criteri di prelazione non sono mutati.
8. Posso contestare la graduatoria dei privilegiati?
Sì, i creditori privilegiati che si vedano esclusi o trattati in modo non conforme alla legge possono impugnare il piano di riparto. In particolare, contro il provvedimento del curatore che deliberi la ripartizione, il creditore privilegiato può proporre reclamo (ex art. 110 L.Fall) entro 5 giorni dalla comunicazione. Può contestare l’esistenza, validità o opponibilità al fallimento della garanzia (pegno/ippoteca), nonché l’an e il quantum del debito garantito. Se il giudice delegato accoglie il reclamo, potrà modificare il piano di riparto. È importante sapere che l’istruttoria su tali reclami avviene in via “endoconsorsuale”: il debitore originario (o terzo debitore della garanzia) non è parte necessaria e la decisione interna non è opponibile a lui.
Fonti normative e giurisprudenziali
- Codice Civile (artt. 2741‑2795): titoli riguardanti i privilegi generali e speciali sui beni mobiliari e le graduatorie di prelazione.
- Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019): in particolare artt. 6 (prededuzione dei crediti), 150, 151 (azione esecutive dopo liquidazione) e 153 (diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell’attivo).
- Cassazione civili: principali pronunce aggiornate al 2025 citate in testo, tra cui Cass. Sez. Un. 27 marzo 2023, n. 8557; Cass. 19 agosto 2024, n. 22914; Cass. 18 dicembre 2023, n. 35314; Cass. 15 luglio 2010, n. 16593; Cass. 18 settembre 2008, n. 23808; Cass. 7 agosto 2023, n. 24011 (massime in), ecc.
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Conclusione
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