Riscossione Coattiva Agenzia Delle Entrate: La Guida

Hai ricevuto una cartella o un’intimazione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e temi che possano partire pignoramenti, fermi amministrativi o ipoteche? Ti stai chiedendo cosa significa davvero “riscossione coattiva” e se puoi ancora difenderti prima che sia troppo tardi?

La riscossione coattiva è la fase in cui l’Agenzia, dopo averti notificato un debito, può agire direttamente per recuperare le somme dovute. Non serve alcun passaggio in tribunale: bastano i termini scaduti e un atto valido per dare il via all’esecuzione forzata. E se non ti muovi in tempo, rischi seriamente di vedere pignorato il conto, lo stipendio o l’auto.

Ma cosa succede davvero quando inizia la riscossione coattiva?

Tutto parte da una cartella di pagamento o da un avviso esecutivo: se non paghi nei termini indicati (di solito 60 giorni), l’Agenzia può agire con strumenti molto invasivi. Parliamo di pignoramento del conto corrente, trattenute sullo stipendio o sulla pensione, fermo dell’auto, ipoteca sulla casa. Azioni che partono anche senza il tuo consenso e senza che tu possa opporti dopo che sono già iniziate.

E se il debito non fosse più dovuto? O fosse prescritto?

Molti non sanno che spesso queste cartelle contengono errori: notifiche irregolari, somme già pagate, importi prescritti da anni. Eppure, se non contesti per tempo, queste richieste diventano esecutive e il Fisco può procedere comunque.

Hai ancora possibilità di difenderti?

Sì, ma serve agire subito. Puoi presentare un’istanza di sospensione, se hai prove che il debito non è dovuto. Oppure puoi chiedere la rateizzazione per bloccare temporaneamente la procedura. In certi casi, puoi avviare una procedura di sovraindebitamento per chiudere o ridurre legalmente il debito e sospendere ogni azione esecutiva. Ma ogni opzione ha tempi precisi: aspettare significa perdere diritti e aumentare i rischi.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in riscossione, contenzioso tributario e difesa patrimoniale – ti spiega cosa significa la riscossione coattiva dell’Agenzia delle Entrate, cosa puoi ancora fare per fermarla e come possiamo aiutarti a proteggere i tuoi beni da pignoramenti e blocchi improvvisi.

Hai ricevuto un atto e temi che la riscossione coattiva sia già iniziata?

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Introduzione

La riscossione coattiva è il meccanismo con cui lo Stato, attraverso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione (AdER) o altri enti, recupera forzatamente i crediti non pagati dai contribuenti. La normativa di riferimento è il D.P.R. n. 602/1973 (meccanismi di riscossione) integrato dal Codice del processo tributario (d.lgs. 546/1992) e dalle più recenti modifiche legislative. L’ente creditore (es. Agenzia delle Entrate) iscrive il debito in ruolo – elenco esecutivo di debitori e somme – che costituisce titolo esecutivo. Sulla base di questo ruolo l’agente di riscossione stampa e notifica la cartella di pagamento, atto di precetto che intima il pagamento entro un termine prestabilito (di norma 60 giorni dalla notifica). La cartella deve contenere le somme dovute per imposte, interessi e sanzioni, con gli estremi degli atti presupposti. Da tale notifica decorrono i termini per pagare spontaneamente oppure per impugnare l’atto. In assenza di pagamento o opposizione nei termini, la cartella diventa titolo esecutivo per avviare le misure coattive.

Iscrizione a ruolo e cartella di pagamento

L’iscrizione a ruolo è la fase preparatoria: l’Amministrazione finanziaria iscrive in ruolo il debito ormai accertato (dopo accertamenti o controlli). L’estratto di ruolo è documentazione contabile, ma non è di per sé impugnabile (art.12, c.4-bis DPR 602/1973): come confermato dalla Cassazione (ord. 8682/2025), l’estratto è atto non impugnabile in proprio. Solo il ruolo o la cartella di pagamento possono essere direttamente contestati, e solo se il contribuente dimostra un pregiudizio concreto derivante dall’iscrizione a ruolo (ad es. pignoramenti già in corso).

  • Cartella di pagamento: atto di AdER che intima al pagamento del debito iscritto in ruolo. È informativamente vincolata: indicazione dettagliata di tributo, interessi, sanzioni, spese di riscossione e termini di pagamento (tipicamente 60 giorni).
  • Notifica: la cartella può essere notificata tramite posta raccomandata con A/R o PEC (per imprese/partite IVA), o mediante ufficiale giudiziario/messo. La ricezione (o la giacenza, in caso di irreperibilità) fa decorrere i termini utili (60 gg per pagare/opporsi).
  • Avviso di intimazione: se entro 1 anno dalla cartella non sono iniziate esecuzioni, l’AdER deve inviare un avviso di intimazione al pagamento (art.50 DPR 602/1973). Tale atto sollecita il debitore a pagare entro 5 giorni. La motivazione dell’intimazione può semplicemente richiamare la cartella precedente, come ribadito dalla Cassazione (ordinanza 10692/2024). Se il contribuente non paga entro questo breve termine, l’agente può procedere ai fermi, ipoteche e pignoramenti.

Fasi esecutive: misure cautelari e pignoramenti

Verificato il mancato pagamento o decorso dei termini, l’AdER può avviare le misure esecutive. Gli strumenti principali sono:

  • Fermo amministrativo: provvedimento (art.86 DPR 602/1973) sui veicoli del debitore, impedendo la loro circolazione fino al pagamento del debito (imposte non versate, multe, ecc.). In alternativa, l’AdER può richiedere all’ACI il fermo tramite trascrizione.
  • Ipoteca: trascritta sugli immobili del debitore (art.77 DPR 602/1973), impone il divieto di alienazione o gravame senza estinzione del credito. L’ipoteca viene annotata per l’importo residuo dei debiti iscritti a ruolo. Importante: l’ipoteca non è un atto definitivosanzionato: entro 60 giorni dalla notifica dell’ipoteca il contribuente può impugnarla presso la Commissione Tributaria Provinciale competente (come sottolineato dalla prassi). Nell’opposizione si possono contestare vizi di forma o di merito.
  • Pignoramento: espropriazione coattiva delle cose del debitore (conti correnti, stipendio, mobili, immobili).
    • Conto corrente e stipendio: il pignoramento di somme sul conto o di quote di stipendio/pensione segue le regole ordinarie (riduzione su stipendio massimo 1/5, salvo legge speciale).
    • Immobili: viene eseguito l’iter di vendita forzata (con decreto di trasferimento). La Cassazione (sent. 32759/2024) ha ribadito che l’unica casa di abitazione resta in linea di massima impignorabile, anche per processi pendenti nel periodo storico.
      Tutte le azioni esecutive richiedono un valido titolo (cartella o atto equipollente); se la notifica del titolo è nulla o gravemente viziata, anche i successivi fermi/ipoteche/pignoramenti possono essere invalidi per mancanza di titolo.

Sospensioni e difesa del debitore

Il debitore dispone di vari strumenti per sospendere le esecuzioni o difendersi in giudizio:

  • Ricorsi tributari: il contribuente può impugnare la cartella o altri atti (ad es. avvisi di accertamento esecutivi) entro 60 giorni dalla notifica davanti alla Commissione Tributaria Provinciale (art.19 D.lgs. 546/1992). In caso di regolari pignoramenti o fermi, si procede con l’opposizione esecutiva al Tribunale (art.615 c.p.c.) entro 40 giorni. L’opposizione all’ipoteca va proposta al giudice tributario entro 60 giorni (su vizi formali o quant’altro). Un’occasione di sospensione processuale è costituita dall’istanza di sospensione cautelare ai sensi dell’art. 67-bis del D.Lgs. 546/1992: il contribuente (o il giudice) può chiedere la sospensione dell’atto impugnato se sussistono fumus e periculum.
  • Effetti del ricorso: la presentazione del ricorso tributario interrompe la prescrizione ed è spesso indispensabile per evitare di perdere i benefici di eventuali dilazioni o definizioni agevolate. In presenza di procedure concorsuali o accordi (ad esempio concordato o sovraindebitamento) si applicano regimi speciali di sospensione.
  • Strumenti deflattivi e autotutela: se è in corso una procedura di definizione agevolata (rottamazione, saldo e stralcio) o il debitore ha chiesto un piano rateale, l’ordinamento prevede che le azioni coattive siano sospese. In particolare, la legge stabilisce che durante la definizione agevolata (rottamazione) non si eseguono nuovi pignoramenti e quelli già iniziati vengono sospesi (e alla fine della definizione estinti).
  • Rateizzazione: il debitore in difficoltà economica può chiedere un piano di rateazione delle somme iscritte a ruolo. Con il D.lgs. 110/2024 (entrato in vigore nel 2025) è stata prevista una estensione dei termini di dilazione: per debiti fino a 120.000€ si possono ottenere fino a 84 rate con semplice dichiarazione, e fino a 120 rate (10 anni) se si documenta la temporanea difficoltà economica; per debiti superiori a 120.000€ il piano può comunque arrivare fino a 120 rate previa documentazione. La domanda di rateizzazione si presenta con appositi modelli online, seguendo le istruzioni ministeriali (DM 27/12/2024 con allegati e moduli dedicati). La rateizzazione ordinaria comporta il pagamento di un interesse legale ridotto (attualmente pari al 0,2% mensile) sul debito residuo. La rateizzazione in corso non sospende automaticamente le esecuzioni (a meno che non rientri in un più ampio accordo con l’ente creditore), ma evita decadenze finché il piano è rispettato. È possibile chiedere in seguito una proroga o un nuovo piano, ma con decadenza se si perde la rateizzazione in corso (il mancato pagamento di una rata fa decadere dai benefici e ripristina il debito con sanzioni e interessi originali).
  • Definizioni agevolate: negli ultimi anni sono stati istituiti diversi «saldi e stralci» e «rottamazioni»: opportunità per estinguere i debiti con condizioni favorevoli. Ad esempio, la L.145/2018 (art.184-199) introdusse il saldo e stralcio per persone fisiche in difficoltà (pagamento agevolato di una percentuale – 16%,20%,35% – dei debiti iscritti a ruolo se l’ISEE familiare è basso). La L.197/2022 (Bilancio 2023) ha istituito la “rottamazione-quater” con definizione agevolata per i carichi affidati dal 1°1°2000 al 30/6/2022 (senza sanzioni né interessi di mora, ad es. da ruoli pregressi). In pratica, se il debitore aderisce e paga le rate, non subisce ulteriori azioni esecutive sul debito definito. L’adesione alla definizione agevolata sospende altresì i termini di prescrizione sul debito (i pignoramenti non possono partire). Importante: i benefici delle definizioni valono solo se le rate vengono pagate. Se si salta una scadenza, si decade automaticamente dalla definizione e il debito residuo rifluisce nel ruolo con sanzioni e interessi originali.

Crediti inesigibili e riforma del magazzino debiti

La riforma della riscossione (D.lgs. 110/2024, in vigore dall’estate 2024) ha introdotto meccanismi di alleggerimento per crediti ormai «inesigibili». In particolare:

  • Discarico automatico (art.3): le quote di ruolo affidate all’AdER dal 1°1°2025 e non riscosse entro il 31/12 del quinto anno successivo all’affidamento saranno automaticamente cancellate dall’amministrazione. In pratica, l’Agente non agirà oltre un quinquennio di inutili tentativi di riscossione. Ci sono eccezioni: il discarico è rinviato se sussistono sospensioni (concordato, accertamenti parziali, ecc.) o pagamenti rateali in corso. Tale provvedimento riflette l’esigenza di liberare gli archivi da carichi antichi inconcludenti.
  • Diferimento del discarico (art.4): è previsto che, ove sussistano specifiche situazioni (es. accordi crisi o dilazioni in essere), il discarico possa essere anticipato o differito.
  • Riaffidamento carichi (art.5-6): fino alla prescrizione, l’ente creditore può rilanciare all’AdER carichi inutilizzati fornendo nuovi dati reddituali. Se il recupero resta infruttuoso in due anni, l’eventuale nuovo affidamento è anch’esso soggetto a eventuale discarico quinquennale.
  • Commissione di revisione del “magazzino” (art.7): istituisce una Commissione con compiti di studiare soluzioni di stralcio o saldi dei vecchi carichi (ad es. affidati dal 2000 in poi), con target di cancellazione totale/pari entro scadenze fissate (es. carichi 2000-2010 entro fine 2025, ecc.).

Infine, è bene ricordare la prescrizione. In generale i crediti tributari (IRPEF, IVA, IRES, IRAP, etc.) si prescrivono in 10 anni (art.2934 c.c. e norme speciali). Alcuni tributi e contributi minori (ad es. contributi Gestione Separata, tributi locali come IMU, multe stradali) hanno prescrizione quinquennale. L’ordinamento applica il principio della “prescrizione solenne” per i tributi, salvo norme particolari. La recente giurisprudenza di legittimità (Sez.U. 2098/2025) ha confermato che anche le eccezioni di prescrizione sollevate dopo la notifica della cartella debbono essere decise dal giudice tributario. Se un credito si prescrive, il relativo ruolo è inefficace e non può più essere riscosso.

Responsabilità solidale

Esistono ipotesi di responsabilità solidale per i debiti tributari, che allargano il cerchio dei soggetti coobbligati. Ad esempio, l’art.2560 del Codice civile stabilisce che chi acquista un’azienda risponde solidalmente dei debiti fiscali del venditore inerenti all’azienda, per l’anno di cessione e i due precedenti (sia imposte che sanzioni). Analogamente, la legge fiscale (ad es. art.12, c.3 DPR 600/1973 modificato dalla L.197/2022) dispone che il cessionario di quote o azienda risponda per i tributi del cedente. In pratica, anche soci, eredi o acquirenti possono vedersi richiesti i debiti inevasi del contribuente originario. È quindi importante valutare tali aspetti – in caso di successioni o cessioni d’azienda – ai fini della riscossione coattiva.

Tabelle riepilogative (termine, autorità, strumenti)

  • Termini di pagamento/impugnazione: la cartella concede 60 giorni per il pagamento; il contribuente ha 60 giorni (dalla notifica) per fare ricorso tributario; l’avviso di intimazione intima il pagamento entro 5 giorni; l’opposizione civile (pignoramento) va proposta entro 40 giorni dal precetto (art.615 c.p.c.). L’ipoteca può essere impugnata entro 60 giorni (con ricorso tributario).
  • Autorità competente: Commissione Tributaria Provinciale (CTP) giudica cartelle, atti endoprocedimentali e iscrizioni ipotecarie; Tribunale ordinario giudica le opposizioni esecutive (contro fermi/pignoramenti); se vi sono contestazioni di merito sulle imposte alla base, il giudice tributario ha invece ampia cognizione (Sez.U. 2098/2025).
  • Strumenti di tutela: ricorso tributario (CTP), opposizione esecuzione (Tribunale), opposizione ipoteca (CTP), sospensione cautelare (CTP). Strumenti deflattivi: rateazione, rottamazione, saldo e stralcio, compensazione debiti (tra crediti PA e debiti fiscali), accordi concordatari. Vizi comuni da rilevare: notifica nulla, carenza motivazionale, difetto di titolo, illegittima iscrizione a ruolo, calcolo errato di importi, mancata considerazione di pagamenti già versati, ecc.

Domande frequenti (FAQ)

  • D: Posso impugnare subito l’estratto di ruolo che mi è stato notificato?
    R: No. L’art. 12, comma 4-bis, del DPR 602/1973 stabilisce che “l’estratto di ruolo non è impugnabile”. La Cassazione (ordinanza 8682/2025) ha confermato che eventuali vizi di notifica della cartella possono essere fatti valere solo direttamente sul ruolo o la cartella, e solo se il contribuente dimostra un pregiudizio concreto dall’iscrizione a ruolo. In pratica, non si può impugnare l’estratto come tale; occorre esperire ricorso tributario sulla cartella o una successiva esecuzione che arrechi un danno (ad es. un pignoramento).
  • D: Entro quando devo presentare ricorso contro una cartella?
    R: Il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla notifica della cartella per proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (art. 19, D.lgs. 546/1992). L’atto di impugnazione (di solito un ricorso) deve indicare i motivi di illegittimità o illegittimazione del debito. Entro gli stessi termini (60 gg) vanno impugnati anche l’avviso di accertamento esecutivo o altri atti di riscossione. In mancanza del ricorso nei termini, la cartella diventa esecutiva.
  • D: Cosa succede se aderisco alla rottamazione/quater? Le esecuzioni si fermano?
    R: Sì. Presentando domanda di definizione agevolata (rottamazione) le procedure coattive sono sospese. La legge prevede infatti che “finché si pagano le rate non si eseguono atti espropriativi” e che le esecuzioni in corso vengano sospese ed estinte una volta completato il pagamento. In pratica, durante la definizione agevolata (rottamazione-ter, -quater, ecc.) non partiranno pignoramenti nuovi sui debiti definiti. Attenzione però: il debitore deve rispettare i piani di pagamento. Se si salta una rata, si decade dalla definizione e si torna alla situazione ordinaria con il debito più sanzioni originali.
  • D: Quali vantaggi offre la rottamazione-quater 2023?
    R: La rottamazione-quater (Legge 197/2022, art.1 c.231-252) ha permesso di definire agevolmente i debiti iscritti a ruolo fino al 30/6/2022. Chi aderisce paga le somme dovute senza sanzioni né interessi di mora (sono dovute solo le somme tributarie e gli interessi legali, oltre a poche spese). Ad esempio, se al 2023 si aveva una cartella di 10.000€ di tributo + 3.000€ di sanzioni + 2.000€ di interessi, si poteva saldare tutto con 10.000€ + alcuni euro di interessi legali (sanzioni annullate) e poi dilazionarlo in rate (fino a 5 anni). La scadenza ordinaria per aderire era il 30/6/2023; tuttavia il “Milleproroghe 2023” (D.L. 34/2023, conv. L.14/2023) ha riaperto i termini per i decaduti (domande entro 30/4/2025, pagamenti da completare entro 31/7/2025).
  • D: Cos’è il saldo e stralcio?
    R: Introdotto dalla L.145/2018 (art. 184-199), il saldo e stralcio consente alle persone fisiche (o enti assimilati) con ISEE basso di pagare solo una percentuale ridotta dei debiti iscritti a ruolo. Il legislatore ha previsto tre quote: 16%, 20% o 35% a seconda dell’ISEE. Se il contribuente rientra nei requisiti e aderisce, si salda il debito con la percentuale dovuta e il residuo viene stralciato (annullato). Anche in questo caso, la definizione sospende le esecuzioni durante il pagamento. È un’agevolazione stabile (non riferita ad una singola finestra temporale) e richiede la presentazione di domanda, seguita dal versamento delle somme nel termine stabilito.
  • D: Quando si estingue la cartella per prescrizione?
    R: La prescrizione del credito tributario ordinario è decennale. Questo significa che, in assenza di atti interruttivi o definizioni agevolate, il diritto a riscuotere si estingue trascorsi 10 anni dalla data in cui il credito è divenuto definitivamente esigibile (ad esempio dalla fine del termine di pagamento volontario, o dalla cartella). Alcuni tributi hanno termini diversi: ad es. molti tributi locali (IMU, TARI, TASI), contributi minori e multe stradali si prescrivono in 5 anni. Dal 2019 la regola generale è comunque il decennio. È importante sapere che il ricorso tributario o altri atti interruttivi (es. la pubblicazione in G.U. della sentenza di primo grado) sospendono e azzerano il termine di prescrizione. Se una cartella cade in prescrizione, l’AdER non può più esigerla. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 2098/2025) hanno confermato che l’eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica della cartella va proposta al giudice tributario.

Modelli e fac-simile utili

La pratica del debitore in riscossione coattiva può avvalersi di vari modelli e istanze. Ad esempio:

  • Domanda di rateazione (mod. RS, RDF, RDG, RDP) per chiedere il piano di dilazione. Il modello deve indicare il debito, il numero di rate richieste e, se necessario, la documentazione di difficoltà (ISEE, indice di liquidità, ecc.).
  • Istanza di sospensione provvisoria (Tribunale ordinario) da depositare con l’opposizione a fermo o pignoramento, chiedendo il blocco cautelare dell’espropriazione in attesa dell’udienza (art. 669-bis c.p.c.).
  • Ricorso trib. (Cartella/ ruolo): va redatto in forma di atto di citazione tributaria, con enunciazione delle cause di impugnazione (prescrizione, vizi formali, ecc.).
  • Opposizione ipotecaria: facsimile per contestare la validità dell’iscrizione ipotecaria (ad. es. per difetto di notifica del titolo).
  • Ricorso per Cassazione: schema di ricorso per impugnare una sentenza sfavorevole in sede di legittimità (tempi stretti, rilevanza di diritto).
  • Richiesta di esdebitazione/sovraindebitamento: modelli per accedere alle procedure fallimentari o stragiudiziali quando il debitore è insolvente.

Questi modelli (normalmente disponibili presso studi legali specializzati o sull’area riservata dell’Agenzia delle Entrate) aiutano il debitore a predisporre correttamente le domande. È consigliabile farsi assistere da un professionista per redigere atti efficaci e rispettare i termini processuali.

Conclusioni

La riscossione coattiva pone il contribuente in una fase di espropriazione forzata dei propri beni da parte dello Stato. Tuttavia, il debitore dispone di numerosi diritti e strumenti di difesa, tanto di natura processuale (ricorsi, opposizioni) quanto amministrativa e negoziale (rateizzazioni, definizioni agevolate). È fondamentale agire tempestivamente: leggere attentamente gli atti ricevuti, conservare le scadenze e, se del caso, presentare ricorso nei termini. Le recenti novità legislative (riforma 2024, rottamazione-quater, saldo e stralcio) ampliano gli strumenti a disposizione del debitore e introducono la cancellazione automatica dei ruoli “vecchi” non riscossi. La giurisprudenza più recente (Cassazione e Consulta) ha confermato i principi chiave, quali l’impignorabilità della prima casa e la legittimità dell’estratto di ruolo inammissibile. Per affrontare efficacemente la riscossione coattiva è spesso necessaria una strategia complessiva che combini impugnazioni mirate, istanze di sospensione e accordi di pagamento. Questa guida fornisce un panorama delle regole aggiornate e dei rimedi pratici; i professionisti (avvocati, consulenti, imprenditori) potranno approfondire i singoli aspetti normativi e applicativi con i testi di legge e le sentenze indicate.

Fonti normative e giurisprudenziali principali (aggiornate a giugno 2025): D.P.R. n. 602/1973 (art. 36-50 ss.), D.Lgs. n. 546/1992, Legge 160/2019 (saldo e stralcio), Legge 197/2022 (rottamazione-quater), D.Lgs. 110/2024 (riforma riscossione), Legge 145/2018 (saldo-stralcio), oltre a numerose sentenze della Corte di Cassazione (Sezioni Unite n.12459/2024, n.2098/2025, Cass. ord. 8682/2025, sent. n.32759/2024, tra le altre). Altre novità regolatorie e di prassi sono reperibili sui siti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e nella dottrina specialistica.

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Conclusione

La riscossione coattiva non è sempre legittima: molti atti possono essere bloccati o annullati.
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