Hai accumulato troppi debiti come famiglia e non riesci più a far fronte alle rate? Le spese per mutuo, bollette, prestiti e carta di credito si sono sommate fino a diventare insostenibili? Ti stai chiedendo se esiste una soluzione legale per uscire da questa situazione senza perdere tutto?
Il Piano del Consumatore Familiare è una procedura prevista dalla legge sul sovraindebitamento che permette alle famiglie in difficoltà economica di ristrutturare o cancellare parte dei debiti in modo controllato, con la garanzia di un giudice e la protezione da azioni dei creditori.
Cos’è esattamente il Piano del Consumatore Familiare?
È una proposta che può essere presentata dal nucleo familiare – marito e moglie, conviventi o anche genitori e figli – che si trova in uno stato di sovraindebitamento, cioè quando i debiti superano le possibilità reali di pagamento. Il piano viene validato dal tribunale e consente di pagare solo quello che è effettivamente possibile, in base al reddito familiare.
Chi può accedere al Piano del Consumatore?
Può accedervi chi ha debiti derivanti da esigenze familiari o personali, come mutui, prestiti al consumo, bollette arretrate, spese mediche, canoni di locazione, ma non debiti legati a un’attività imprenditoriale. È necessario dimostrare di essere in difficoltà economica incolpevole, cioè non causata da dolo o colpa grave.
Cosa succede se il piano viene approvato?
Una volta omologato dal giudice:
– tutti i creditori vengono vincolati al piano, anche se non sono d’accordo;
– cessano pignoramenti, azioni esecutive e segnalazioni negative;
– la famiglia potrà versare un’unica rata mensile proporzionata alle proprie possibilità reali;
– al termine del piano, i debiti residui vengono cancellati.
E se ci sono beni di proprietà, come una casa?
Anche con beni intestati è possibile accedere alla procedura, valutando caso per caso. Spesso il piano prevede di salvaguardare l’abitazione familiare, soprattutto se ci sono minori o persone fragili. In altri casi, si può prevedere la vendita assistita per coprire parte del debito.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto del sovraindebitamento e tutela delle famiglie – ti spiega cos’è il Piano del Consumatore Familiare, quando puoi utilizzarlo per risolvere i tuoi debiti e come possiamo aiutarti a ripartire senza più il peso delle rate e delle minacce dei creditori.
La tua famiglia è sommersa dai debiti e non sai più come pagare tutto? Vuoi sapere se puoi ridurre o cancellare legalmente le somme dovute?
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Introduzione
Aggiornata a giugno 2025, la presente guida illustra in maniera chiara e completa il piano del consumatore familiare previsto dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12/1/2019, n.14) e successive modifiche, con particolare riguardo alle novità legislative del 2022-2024 e alla giurisprudenza recente italiana. Il linguaggio è giuridico ma divulgativo, pensato per avvocati, privati e imprenditori, con il punto di vista del debitore. Si approfondiscono anche i casi particolari (monoreddito, figli a carico, mutuo ipotecario, creditori pubblici, ecc.) con simulazioni pratiche rilevanti in Italia. Vengono inoltre fornite FAQ e tabelle riassuntive.
1. Quadro normativo e definizioni
- Codice della Crisi d’Impresa (CCI) – Il D.Lgs. n.14/2019 ha riformato la disciplina delle insolvenze. Le procedure per persone fisiche non fallibili (sovraindebitamento dei non imprenditori) sono riportate negli artt. 65‑83 (Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, CCI). Tali norme hanno sostituito la previgente Legge 3/2012 e successive modifiche, recependo la direttiva UE n.1023/2019. Le recenti leggi di attuazione e i correttivi (D.Lgs. 83/2022, n.149/2022, D.Lgs. 136/2024) hanno introdotto specifiche integrazioni (es. definizioni, termini, esdebitazione, liquidazione controllata).
- Consumatore – Per accedere al piano, tutti i proponenti devono qualificarsi come consumatori. Secondo l’art.2 lett. e) CCI, consumatore è «la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta… e accede agli strumenti della crisi per debiti contratti nella qualità di consumatore». Il correttivo-ter (D.Lgs.136/2024) ha precisato che il socio illimitatamente responsabile (es. in S.n.c., S.a.s. o S.a.p.a.) è consumatore per i debiti personali non connessi all’impresa. La Cassazione ha recentemente confermato che se nel piano compare anche un solo debito non consumeristico (ad es. da garanzia aziendale), il piano va dichiarato inammissibile, a meno di soluzioni alternative (escludere quel debito o procedere con la liquidazione o il concordato minore). Tuttavia, alcuni tribunali (Reggio Emilia, Napoli, Trani, Grosseto, Spoleto) hanno omologato piani familiari con debiti misti, ritenendo possibile l’accesso se i debiti personali risultano “prevalenti” in termini quantitativi o qualitativi. Il quadro resta dunque contraddittorio: si consiglia sempre di escludere i debiti non-consumeristici o di valutare le altre procedure (concordato minore o liquidazione controllata).
- Nucleo familiare – L’art.66 CCI consente che più membri di uno stesso nucleo familiare presentino insieme una procedura. Il Codice identifica come «familiari» il coniuge, parenti entro il 4° grado, affini entro il 2° grado, nonché parti di unione civile e conviventi di fatto (L.76/2016). I patrimoni e debiti dei singoli membri restano distinti, anche se gestiti nel piano comune; i compensi dell’OCC (Organismo di composizione) sono ripartiti proporzionalmente all’ammontare dell’attivo di ciascun partecipante. Se più membri presentano istanze separate, il giudice coordina le procedure (competenza al primo adito).
- Procedure disponibili – In base all’art.66 CCI, un nucleo familiare può accedere unitariamente a una qualsiasi delle procedure di risoluzione del sovraindebitamento:
- Accordo di composizione della crisi (il “concordato minore” ex art.74‑80 CCI) – riservato al nucleo se almeno uno dei componenti NON è consumatore. È una procedura partecipativa, con piano predisposto dall’OCC, voto delle classi di creditori (maggioranza almeno 50% valore, con valutazione di testa se un creditore ha oltre 50%) e omologa giudiziale.
- Piano di ristrutturazione del consumatore (art.65-73 CCI) – riservato a nuclei in cui tutti i membri sono consumatori. Consente di rinegoziare i debiti, ivi compresi quelli privilegiati (mutuo ipotecario, trattenute sullo stipendio/pensione, crediti alimentari), fino al loro “presunto ricavato” in esecuzione, e di ottenere l’esdebitazione residua. Non richiede continuità d’impresa.
- Liquidazione controllata (artt.268-283 CCI) – adatta a persona fisica non soggetta a fallimento (ad es. imprenditore individuale cancellato) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza, è accessibile anche in forma familiare. Prevede vendita dei beni e ripartizione ai creditori sotto supervisione del tribunale.
2. Requisiti soggettivi e ammissibilità
- Debitori ammissibili: possono accedere alla procedura familiare congiunta solo persone fisiche con debiti personali non soggetti a procedure concorsuali ordinarie (art.66, co.1 CCI). Tutti i componenti devono essere consumatori se si vuole presentare un piano del consumatore; se invece anche un solo componente è imprenditore o professionista, l’unica via è quella del concordato minore o della liquidazione (art.66, co.1 e 67 CCI). Il correttivo-ter ha chiarito che il piano consumatore è inammissibile se almeno un soggetto non è consumatore (art.66, co.1 sostituito).
- Origine comune del sovraindebitamento: ai sensi dell’art.66, co.1 CCI, la domanda congiunta è ammessa quando i componenti sono conviventi o quando hanno un’indebitamento “con origine comune”. La giurisprudenza interpreta questo requisito in modo estensivo: ad esempio, il Tribunale di Forlì (19/1/2024) ha accettato un piano familiare proposto da coniugi separati perché i debiti (mutuo casa cointestato) avevano una radice familiare comune. Dunque anche coppie non più conviventi ma con obblighi finanziari condivisi possono accedere alla procedura unica, evitando duplicazioni di procedura.
- Stato di sovraindebitamento: il debitore deve dimostrare di trovarsi in crisi o insolvenza (incapacità di onorare regolarmente i debiti). Non serve un fatto imprevisto straordinario: il nuovo codice richiede solo l’assenza di “colpa grave, dolo o frode” del debitore (art.69 CCI, introdotto dal correttivo 2022). In sintesi, l’ammissibilità prescinde da un minimo pagamento obbligatorio ai creditori; conta invece che l’insolvenza non dipenda da comportamenti gravemente colposi. L’OCC (gestore della crisi) e il Tribunale valuteranno la condizione reddituale e patrimoniale del nucleo e l’elenco dettagliato di debiti, crediti e spese, per verificare l’effettivo squilibrio finanziario e la sufficienza dei proventi futuri al piano di rimborso.
- Documentazione richiesta: la domanda deve essere corredata da una relazione redatta dall’OCC con l’indicazione di tutti i debiti, creditori, beni e redditi del nucleo. Occorre allegare elenco creditori con importi dovuti, elenco dettagliato dei beni posseduti, atti di disposizione patrimoniale degli ultimi 5 anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni, elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare (con certificato di stato di famiglia). In pratica, l’OCC analizza i redditi familiari e le esigenze vitali (alloggio, cibo, scuola, cure), certificando la fattibilità del piano sulla base del “ricavato presunto” in esecuzione coatta dei beni (in particolare, valore di mercato di casa o altri beni pignorabili) rispetto ai debiti privilegiati.
3. Iter procedurale e fasi
- Presentazione dell’istanza – Il debitore (singolo o la famiglia congiunta) presenta in Tribunale competente (in genere dove ha residenza o volontariamente individuato) un ricorso con la relazione dell’OCC. Il ricorso spiega le ragioni del sovraindebitamento e la richiesta del piano (o liquidazione) familiare. Il Tribunale nomina un giudice delegato e l’OCC (già designato nella domanda) e fissa l’esame dell’istanza.
- Predisposizione del piano – L’OCC formula la proposta di piano della durata determinata (fino a 5 anni in linea generale), con dettaglio di pagamenti rateali o stralci e possibile moratoria. Nel piano si indicano le modalità di rimborso ai creditori (es. % dei debiti, termini, eventuali cessioni di beni), inclusi i pagamenti per i crediti privilegiati fino al valore di realizzo degli stessi. Per gli oneri di primo grado (mutuo ipotecario prima casa, pignoramenti di stipendio), il piano può prevedere dilazioni, moratoria e interessi legali (il correttivo 2024 consente addirittura una moratoria fino a 2 anni dall’omologazione per i crediti privilegiati). Nel caso di concordato minore familiare, si può altresì continuare il pagamento del mutuo prima casa senza stralcio (art.75, co.2-bis CCI) a beneficio del nucleo. Il piano deve altresì includere un prospetto dei costi e compensi OCC, proporzionato all’attivo recuperabile.
- Pubblicazione e notifiche – In base al correttivo 2024 (modifica art.70, co.1 CCI), il giudice, se l’istanza è ammissibile, dispone con decreto la pubblicazione del piano in un’area pubblica online del Tribunale (o del Ministero) e ordina all’OCC di comunicare il piano a tutti i creditori entro 30 giorni. Il debitore e l’OCC possono integrare entro 15 giorni per eventuali documenti aggiuntivi. I creditori (anche il Fisco e l’Inps) devono comunicare un indirizzo PEC all’OCC e possono proporre contestazioni motivate entro il termine prefissato.
- Decisione di omologa –
- In caso di concordato minore, si passa alla votazione in assemblea (se occorre); il piano si omologa con decreto se rispetta i quorum di legge (50% importo dei debiti di ciascun debitore o maggioranze per testa introdotte dal correttivo 2024). Anche nel concordato familiare, ogni proponente resta soggetto alle maggioranze individuali: ad esempio, se in un nucleo uno è consumatore e uno no, il Tribunale di Nola (12/6/2024) ha rigettato un piano perché il creditore non ha raggiunto la maggioranza prevista per il debitore consumatore (art.75 CCII). Il correttivo ha previsto regole semplificate per certe maggioranze di testa (art.74, c.2-bis CCII) ma va fatta estrema attenzione alle approvazioni separate. Se voti positivi, il tribunale omologa con sentenza.
- In caso di piano consumatore, non c’è votazione dei creditori. Il giudice, dopo le osservazioni raccolte, accerta l’ammissibilità e la congruità del piano. In particolare verifica che i creditori opposti al piano (anche solo uno) verrebbero soddisfatti in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Come stabilito dalla legge e confermato dal correttivo 2024, il giudice omologa il piano se ritiene che, anche per il creditore opponente, il rimborso previsto non sia inferiore a quello ottenibile in una liquidazione controllata. In caso contrario (o se non ammissibile), pronuncia il rigetto con decreto motivato. Non essendo previsto reclamo, la decisione è immediatamente esecutiva (salvo impugnazione in cassazione).
- Esecuzione del piano – Con la sentenza di omologa il piano diventa vincolante. L’OCC (o il professionista delegato) vigila sull’andamento dell’adempimento e gestisce eventuali incassi per ripartirli. Durante l’esecuzione, le azioni esecutive e cautelari già pendenti sui beni del debitore rimangono sospese (art.67, c.4-bis CCI). Se il piano prevede pagamenti nel tempo, il debitore dovrà versare puntualmente le rate stabilite; in caso di concordato familiare può essere autorizzata la vendita dei beni previsti. Terminato il piano secondo le modalità concordate, l’OCC redige relazione finale; infine il tribunale emette decreto di chiusura ed esdebitazione per il residuo (se richiesto).
- Esdebitazione finale – Al termine della procedura (o anticipatamente per l’incapiente ai sensi dell’art.283 CCI), il debitore può chiedere l’esdebitazione dei debiti residui. La disciplina ora prevede due forme:
- Esdebitazione ordinaria (art.269 CCI): Il debitore dimostra buona fede (assenza di colpa grave) e la soddisfazione integrale dei creditori secondo il piano (anche minima); non serve aver pagato una quota minima. La Cassazione ha affermato che nemmeno aver soddisfatto parzialmente i creditori impedisce il discharge finale.
- Esdebitazione da incapienza (art.283 CCI): Se il debitore è nullatenente (incapiente) e non può offrire alcuna utilità ai creditori, può ottenere subito la cancellazione “a zero” dei debiti, dopo una verifica giudiziale (senza liquidazione). Il debitore rimane obbligato per 4 anni a segnalare ogni sopravvenuta utilità (eredità, vincita, ecc.) e destinarla al pagamento dei debiti, pena la revoca dell’esdebitazione. L’esdebitazione familiare segue gli stessi principi: la Cassazione ha ribadito che le regole generali sulle esdebitazioni si applicano anche alle procedure familiari.
Debiti esclusi da esdebitazione (anche finale) sono quelli tipicamente imperativi: obblighi alimentari, sanzioni penali/pecuniarie, crediti risarcitori per danni (fra cui multe), oneri previdenziali gestiti da società pubbliche, etc. La giurisprudenza e la CGUE (sent. C-20/23 del 8/5/2024) confermano che lo Stato può escludere taluni debiti “di interesse pubblico”. In Italia, tuttavia, i tributi non sono esclusi dall’intera disciplina, ed è ammessa la falcidia parziale anche dell’IVA e delle imposte dirette nel piano (fermo il vincolo che il Fisco non ottenga un risultato peggiore della liquidazione).
4. Casi particolari e consigli operativi
- Monoreddito e figli a carico – Se il nucleo ha un solo percettore di reddito e/o più figli a carico, il piano deve garantire il minimo vitale al nucleo. L’OCC calcola le esigenze reali (mutui, utenze, alimenti, spese scolastiche) e propone rate compatibili con il residuo utile del reddito. Ad es., se vi sono figli minorenni, nelle spese correnti rientrano gli oneri per l’istruzione, cura e mantenimento (art.67, c.2 lett. d CCI). I tribunali tengono conto di tali fattori: nel piano familiare, la quota di reddito dedicata al mantenimento dei minori deve essere preservata, e le somme fissate per i creditori vanno calibrare di conseguenza. Ad esempio, in una liquidazione familiare tipica, il giudice può disporre di “commissariare” solo la parte di redditi oltre il necessario per il mantenimento di un bambino (vedi Esempio 1).
- Mutuo ipotecario sulla prima casa – Il debitore può chiedere nel piano di continuare a pagare il mutuo senza stralcio del capitale. Nell’ambito del piano consumatore, l’art.67, c.5 CCI consente di includere il mutuo ipotecario per la casa principale: il debitore può offrire un piano che preveda le rate residue (anche rateizzate) anziché cedere l’immobile. Il correttivo 2024 ha portato tale facoltà anche al concordato minore (art.75, c.2-bis CCI). Dal punto di vista pratico, l’OCC deve attestare che il valore del piano soddisfi almeno il presunto ricavato del bene ipotecato. In caso di liquidazione controllata familiare, la vendita della casa avviene solo se non è tassello essenziale del sostentamento: spesso i tribunali escludono la casa dal patrimonio liquidato (come nel caso pratico della Guida) per garantire la stabilità abitativa. In ogni caso, se il debitore intende conservare l’immobile, deve impegnarsi a rispettare le scadenze del mutuo.
- Debiti fiscali e pubblici – L’inclusione di imposte e contributi nel piano è consentita. Nonostante l’art.278 CCI (ex art.142 LF) escluda in via generale i crediti pubblici dall’esdebitazione, nel piano del consumatore è ammessa la falcidia anche dei debiti tributari. Ciò significa che il piano può prevedere sconti su cartelle esattoriali e IVA non interamente pagate, a condizione che l’Agenzia delle Entrate (o altro ente) riceva almeno il valore del recupero che otterrebbe in liquidazione. La giurisprudenza (Trib. Campobasso, Trib. Cagliari e altre) e la dottrina confermano questa lettura: anche il Fisco può essere oggetto di adeguamento della crisi, purché le sue ragioni siano tutelate adeguatamente (senza necessità del suo consenso formale all’atto, se riceve quanto in liquidazione). Ad ogni modo, in caso di stralcio fiscale, il debito residuo verso l’erario non viene esdebitato: rimane dovuto alla chiusura (con trattamento ordinario, es. scadenza imposte non versate).
- Garanzie prestate da terzi – Spesso accade che uno dei coniugi/soci abbia garantito debiti aziendali o abbia debiti sociali di società di persone. Se tali debiti vengono contestati o ripudiati dal consumatore, la questione ricade nel tema dei “debiti misti”. La Cassazione 22699/2023 è molto ferma nel vietare il piano consumatore in presenza di debiti derivanti da attività aziendale (anche se garantiti da terzi). Tuttavia, come visto, alcuni tribunali hanno fatto salvi questi casi ammettendo la procedura familiare basata sulla prevalenza dei debiti personali. In ogni caso, se un debito di garanzia aziendale non può essere stralciato, la strategia difensiva deve valutarne l’esclusione dal piano (coprendo i creditori con liquidazione) o, se ciò non è praticabile, dev’essere segnalata subito e si potrebbe considerare il ricorso alla liquidazione controllata (dove il creditore privilegiato mantiene la prelazione sul bene).
- Procedure concorsuali pregresse – Se uno dei familiari ha già beneficiato di altra procedura o di un fallimento/prescrizione, occorre valutare i limiti all’esdebitazione (es. art.280 CCI vieta la discharge se si è già usufruito di esdebitazione nei 10 anni precedenti). Inoltre, il correttivo ter permette di proporre la liquidazione controllata anche se uno dei debitori del nucleo sarebbe incapiente (art.283 CCI), purché per almeno un altro componente resti un attivo distribuibile. Ciò significa che un nucleo misto (incapiente + altro debitore con attivo) non esclude l’accesso alla LC familiare. Se invece ci sono stati accordi di composizione vecchio tipo (L.3/2012), oggi il debitore può riproporre la soluzione (aggiornata al CCI) senza preclusioni, tenendo conto dei limiti delle regole transitorie e dei termini decennali per l’esdebitazione.
5. FAQ (Domande frequenti)
Q1: Cos’è esattamente il “piano del consumatore familiare”?
È un piano di ristrutturazione dei debiti congiunto presentato da più membri di un nucleo familiare (conviventi o con origine comune di indebitamento), tutti qualificati come consumatori. Questa procedura unifica l’istruttoria per il sovraindebitamento di tutti i familiari, consentendo di trattare organicamente i debiti di coppie o famiglie. Se invece almeno un membro non è consumatore, si deve ricorrere al concordato minore familiare (accordo di composizione).
Q2: Chi è considerato “consumatore” e quali debiti posso includere?
Come definito, consumatore è chi contrae debiti per scopi non professionali. Pertanto, nel piano vengono inclusi i debiti personali (mutui casa, prestiti al consumo, cessione quinto, etc.) e i debiti alimentari (assegni familiari). Non possono includersi debiti sociali dell’attività imprenditoriale. L’OCC deve verificare che tutti i debiti inseriti rientrino nella qualità di consumatore; in caso di dubbio grave (anche un debito da garanzia aziendale), il piano rischia di essere dichiarato inammissibile.
Q3: Quali documenti servono per la domanda?
Si allega l’elenco dettagliato di redditi, beni, debiti e spese: ad esempio, copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 5 anni di ogni membro, autocertificazione dello stato di famiglia, liste dei creditori con cifre, elenco dei beni immobili e mobili rilevanti, stati di famiglia, autovalutazioni dei costi mensili del nucleo. Fondamentale anche il documento “elenco spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo” (comprese utenze, mutuo, alimenti figli). Tali dati permettono all’OCC di redigere il piano e al giudice di valutare l’ammissibilità.
Q4: Cosa succede se il piano non viene omologato?
Se il Tribunale ritiene che il piano non soddisfi i requisiti di fattibilità o convenienza (ad es. un creditore privilegiato viene pagato meno di quanto otterrebbe in liquidazione), respinge l’istanza. In tale caso il debitore può rivolgersi all’alternativa delle altre procedure di sovraindebitamento (concordato o liquidazione) o verificare eventuali errori procedurali. Non è prevista una seconda chances diretta; tuttavia, è possibile proporre istanza di liquidazione familiare o nuovi accordi con i creditori, sempre sotto il coordinamento del tribunale. In ogni caso, finché non si accede a nessuna procedura attiva, i creditori possono procedere individualmente con i loro strumenti esecutivi (fatta eccezione per la breve sospensione prevista).
Q5: Quanto costa avviare un piano familiare?
I costi principali sono i compensi dell’OCC e, se del caso, del liquidatore. Questi compensi sono calcolati in percentuale sull’attivo recuperato (non sul passivo) secondo il DM Giustizia 24/9/2014, n.202. Tuttavia, nel concordato minore familiare il Tribunale può ridurre i compensi fino al minimo del 40%. Inoltre ci sono spese di cancelleria e, talvolta, costi notarili per eventuali passaggi patrimoniali. Generalmente si segue la tariffa ministeriale. In via orientativa, l’OCC proporrà un preventivo totale al debitore che copra la propria retribuzione (ridotta se piano approvato). Il legislatore incentiva la riduzione dei costi quando l’attivo è basso.
Q6: In che misura possono essere “falcidiati” i debiti?
Nel piano del consumatore familiare è possibile offrire pagamenti rateali anche molto bassi (o stralci parziali) ai creditori. L’OCC assicura che i debitori privilegiati (es. banca ipotecaria) ricevano almeno il “presunto ricavato esecutivo” dei loro beni (cioè quanto si prevede di incassare vendendo la casa). In pratica, se una banca ha €100.000 di mutuo sulla casa, il piano può pagare solo il valore stimato di vendita (ad es. 60.000), facendo pagare un tasso di interesse legale e moratoria fino a 2 anni (introdotta dal 2024). Analogamente, gli assegni familiari o cessioni su stipendio possono essere parzialmente stralciati rispetto al debito originario. I creditori chirografari (personali) ricevono quote proporzionali in base all’attivo reale del debitore. In concordato minore è possibile garantire tutele analoghe, incluse alleanze di classe; ad es., la Cassazione 30543/2024 ha ammesso il “cram-down fiscale”: lo Stato può essere soggetto a sconto purché riceva almeno quanto in liquidazione ordinaria.
Q7: Come proteggere l’abitazione principale?
Se l’abitazione principale è ipotecata, il piano può includere il proseguimento del pagamento del mutuo (come spiega l’art.67 c.5 e l’art.75 c.2-bis introdotto nel 2024). Ciò significa che l’immobile resta di proprietà del nucleo e non viene venduto, a patto che la banca sia soddisfatta del piano. Spesso, specialmente nel piano consumatore, l’OCC certifica un rimborso integrale o posticipato del mutuo fino alla scadenza originaria. Se invece si sceglie la liquidazione controllata familiare, i tribunali tendono a salvaguardare comunque la casa: ad esempio, escludendo l’immobile dalle vendite se è il solo bene della famiglia. In ogni caso, l’obbligo di pagare il mutuo resta, quindi il piano deve prevedere versamenti specifici alle scadenze.
Q8: A quali criteri di merito il tribunale presta attenzione?
Oltre a quelli formali (condizione di consumatore, incapacità di pagare, completezza documentale), il giudice valuta la “convenienza comparata” del piano: se il credito del creditore opponente può essere soddisfatto almeno tanto quanto in una liquidazione controllata. Inoltre si verifica la “buona fede” del debitore: non sono richiesti minimi pagamenti, ma la condotta pregressa viene vagliata per accertare assenza di frodi o cessioni fittizie. Le recenti modifiche rendono meno rigido questo esame: non serve dimostrare un evento catastrofico, ma solo che il sovraindebitamento non è frutto di dolo. Il Tribunale esamina anche la reale sostenibilità del piano con i redditi familiari dichiarati, e può richiedere integrazioni se necessario.
6. Simulazioni di casi pratici
Per illustrare l’applicazione operativa, vediamo due esempi tipici (tratti da casi giuridici):
- Esempio 1: Coppia con figlio minorenne e debiti misti. Mario (ex ristoratore) e Anna (impiegata) hanno un figlio di 8 anni. Mario ha debiti tributari da una ditta fallita, Anna ha prestiti personali e una fideiussione su un prestito aziendale (poi fallito). Hanno inoltre debiti comuni (mutuo casa, bollette). Entrambi sono consumatori (esclusi i debiti aziendali). Su consiglio dell’OCC, presentano domanda congiunta di liquidazione controllata familiare. L’OCC verifica redditi complessivi appena sufficienti al sostentamento; non hanno beni significativi (solo un’auto d’epoca). Il tribunale ammette la LC familiare (conviventi e debiti comuni). Dispone il commissariamento del surplus di reddito oltre le spese minime (mantenimento del figlio compreso). L’auto viene esclusa dalla vendita per non ledere la mobilità del nucleo. I creditori verranno ripagati con il ricavato di eventuali beni futuri o con una percentuale del reddito residuo. Questo esempio mostra come la liquidazione controllata familiare possa tutelare la stabilità della famiglia, concentrando il rimborso sui redditi disponibili senza vendere i beni essenziali.
- Esempio 2: Coniugi separati con mutuo cointestato. Luca e Maria sono divorziati ma entrambi responsabili del mutuo sulla casa familiare. Vivono separatamente e non hanno redditi elevati. Nonostante la separazione, sussiste un’origine comune dell’indebitamento (mutuo in comune). Il Tribunale di Forlì (19/1/2024) ha ammesso in analoghe fattispecie la procedura congiunta. Se entrambi sono consumatori, propenderebbero per un piano consumatore familiare; se invece Maria fosse imprenditrice, si applicherebbe il concordato minore. In questo caso ipotetico (entrambi consumatori), i due potrebbero beneficiare di un’unica procedura di composizione, evitando duplicazione di tempi e costi. Il piano potrebbe prevedere, ad esempio, la rinegoziazione del debito ipotecario con pagamento solo del valore di mercato dell’immobile (moratoria di 2 anni e rateizzazione), salvaguardando l’abitazione per eventuali future riconciliazioni o per i figli.
Questi esempi dimostrano come valutare le alternative in base alla composizione familiare e alla natura dei debiti. Le simulazioni aiutano a scegliere lo strumento più idoneo (piano del consumatore o liquidazione) e a costruire un piano sostenibile.
7. Giurisprudenza e orientamenti recenti
La casistica giurisdizionale italiana sui piani familiari è in evoluzione. Di seguito alcuni indirizzi rilevanti (giurisprudenza di merito):
- Tribunale di Napoli, sent. n.78/2025 (5 maggio 2025) – Ha omologato un piano consumatore familiare nonostante debiti misti (mutuo prima casa + fideiussione aziendale), affermando che “l’accesso al piano del consumatore non è precluso in presenza di debiti misti, purché quelli personali siano prevalenti”. Questo orientamento “garantista” (giudice De Gennaro) rientra in una tendenza che privilegia l’effetto sociale della procedura.
- Tribunale di Reggio Emilia (20/10/2022 e 2/2/2023), Trani (20/4/2023, 2/5/2023), Grosseto (22/6/2021), Spoleto (23/12/2022), Napoli Nord (26/3/2021) – Hanno condiviso il criterio della prevalenza: accolgono piani consumatore anche con alcuni debiti “non consumatori”, valutando caso per caso il peso dei debiti personali.
- Tribunale di Forlì (19/1/2024) – Ha ammesso la procedura congiunta per coniugi separati non conviventi, basata su un “intreccio causale” dei debiti familiari (mutuo cointestato). Fondamentale il concetto di radice comune dell’indebitamento.
- Tribunale di Nola (12/6/2024) – In un concordato minor familiare, ha ritenuto necessario raggiungere le maggioranze di approvazione per ciascun debitore; ha bocciato un piano perché mancava il quorum per il componente consumatore. Segnala l’importanza delle maggioranze separate (non ancora completamente superata, nonostante il nuovo art.74 c.2-bis CCI).
- Tribunale di Verona (6/10/2022) e di Ferrara (16/12/2022) – Hanno ammesso piani familiari in forma di liquidazione controllata congiunta. Hanno applicato l’art.66 CCI anche alle LC, consentendo la commissione unica dei redditi dei debitori (masse separate) in un’unica procedura.
- Cassazione Civile – Finora non esistono pronunce specifiche sull’art.66 CCI. Cass. 22699/2023 e 1869/2016 si riferiscono a piani consumatore individuali, confermando la definizione rigorosa di “consumatore abilitato” (tutti i debiti devono derivare da esigenze personali). In merito all’esdebitazione, la Cassazione ha chiarito (Cass. 7775/2022) che l’assenza di colpa grave del debitore è l’unico limite alla cancellazione dei debiti, indipendentemente dalla percentuale pagata.
In sintesi, la giurisprudenza di merito favorisce un approccio pratico per affrontare organicamente il sovraindebitamento familiare, mentre le corti superiori invitano cautela sui requisiti soggettivi (Cassazione sui requisiti di “consumatore” e “meritevolezza”).
8. Fonti
La guida è basata su fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali aggiornate:
- Normativa: D.Lgs. 12/1/2019, n.14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza), artt.65‑83 (procedure di sovraindebitamento familiare); D.Lgs. 83/2022, n.149/2022 (Decreto Legislativo correttivo); D.Lgs. 136/2024 (Correttivo-ter); Legge 3/2012 (preesistente disciplina sovraindebitamento, ora abrogata ma tuttora rilevante in casistiche transitorie); Decreto Dir. Giust. 24/9/2014, n.202 (compensi OCC); Legge 20/5/2016, n.76 (convivenze di fatto); ecc.
- Giurisprudenza: Cass. Civ. sez. I, 28/6/2023, n.22699; Cass. Civ. sez. I, 22/2/2016, n.1869; Cass. Civ. sez. I, 10/3/2022, n.7775; Cass. Civ. sez. I, 19/12/2022, n.30543; Trib. Napoli (7ª civ.) 5/5/2025, n.78; Trib. Forlì 19/1/2024; Trib. Nola 12/6/2024; Trib. Reggio Emilia 20/10/2022 e 2/2/2023; Trib. Trani 20/4/2023 e 2/5/2023; Trib. Grosseto 22/6/2021; Trib. Spoleto 23/12/2022; Trib. Verona 6/10/2022; Trib. Ferrara 16/12/2022; Trib. Napoli Nord 18/5/2018; Trib. Milano 6/12/2017.
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