Qual È La Differenza Tra Ravvedimento Operoso E Accertamento Con Adesione?

Hai commesso un errore fiscale e vuoi rimediare prima che arrivi un controllo? Oppure hai ricevuto un avviso dall’Agenzia delle Entrate e ti chiedi se puoi chiudere la questione senza andare davanti a un giudice? In entrambi i casi ti sarai imbattuto in due strumenti: ravvedimento operoso e accertamento con adesione. Ma qual è la vera differenza tra i due?

Capirla è fondamentale per scegliere la strada più utile in base alla tua situazione e ridurre al minimo sanzioni e conseguenze fiscali.

Cos’è il ravvedimento operoso?

È un istituto che ti consente di regolarizzare spontaneamente un errore o un’omissione (ad esempio una dichiarazione tardiva, un’imposta non versata o versata in ritardo), prima che l’Agenzia delle Entrate intervenga.

Puoi farlo pagando l’importo dovuto, gli interessi e una sanzione ridotta, che varia a seconda di quanto tempo è passato dalla scadenza. Prima intervieni, meno paghi. L’importante è che non ti sia ancora arrivato un atto formale di accertamento.

E l’accertamento con adesione, invece?

L’accertamento con adesione si attiva dopo che l’Agenzia ha già emesso un atto di accertamento (ad esempio un avviso di accertamento o un PVC). In questo caso puoi negoziare direttamente con l’Ufficio per trovare un accordo sulla somma da pagare, ottenendo:

  • una riduzione delle sanzioni;
  • la possibilità di rateizzare il pagamento;
  • la chiusura della controversia senza ricorrere alla giustizia tributaria.

In sintesi: qual è la differenza vera?

  • Il ravvedimento operoso è spontaneo e preventivo: intervieni tu, prima che il Fisco ti contesti qualcosa.
  • L’accertamento con adesione è successivo: ti viene contestato qualcosa e tu puoi scegliere di chiudere la questione in via agevolata, senza causa.

E quale conviene di più?

Dipende tutto dal momento in cui ti trovi. Se non hai ancora ricevuto nulla, il ravvedimento è la via più veloce ed economica. Se invece hai già un atto in mano, l’adesione ti consente di chiudere il contenzioso con condizioni più favorevoli rispetto a una causa.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario e gestione delle controversie fiscali – ti spiega la differenza tra ravvedimento operoso e accertamento con adesione, quando si possono usare e come possiamo aiutarti a ridurre le sanzioni e risolvere le pendenze fiscali.

Hai commesso un errore fiscale o ricevuto un atto dall’Agenzia delle Entrate e non sai come reagire?

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1. Introduzione

Il ravvedimento operoso e l’accertamento con adesione sono due importanti strumenti deflattivi del contenzioso tributario italiano, finalizzati entrambi a evitare o chiudere controversie fiscali con vantaggi per il contribuente. Il primo è un rimedio volontario e anticipato che consente al contribuente di regolarizzare spontaneamente errori o omissioni tributari con sanzioni ridotte, mentre il secondo è una procedura concordata tra contribuente e Amministrazione finanziaria dopo l’inizio di un controllo o la notifica di un avviso, che permette di definire consensualmente le somme dovute. Questa guida approfondisce in dettaglio entrambi gli istituti, illustrandone funzionamento, condizioni d’accesso, benefici e differenze, con un linguaggio giuridico ma divulgativo adatto ad avvocati, imprenditori e privati.

Il confronto si estende ai principali tributi (IVA, IRPEF, IRES, IMU) e ai vari profili soggettivi (imprenditori individuali, società di capitali, professionisti). Saranno fornite tabelle riepilogative, sezioni di domande/risposte, esempi pratici e strategie difensive in contenzioso. Tutti i riferimenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali – aggiornati alla situazione legislativa di giugno 2025 – saranno indicati con precisione nelle fonti finali.

2. Quadro normativo di riferimento

  • Ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 18/12/1997 n. 472): disciplina le sanzioni amministrative per violazioni tributarie, prevedendo il ravvedimento come istituto premiale (riduzione delle sanzioni) per le violazioni fiscali sanate in forma spontanea. L’articolo 13 è stato più volte modificato, in particolare dalla L. 190/2014 (legge di stabilità 2015) che ne ha ampliato i termini e le modalità di applicazione, e dal D.Lgs. 87/2024 (decreto sulle sanzioni tributarie) che ha ridotto le aliquote sanzionatorie a regime (per le dichiarazioni infedeli, dal 90% al 70%; per omesso versamento, dal 30% al 25%).
  • Accertamento con adesione (D.Lgs. 19/06/1997 n. 218): disciplina la definizione consensuale degli accertamenti tributari. In particolare, l’art. 1 stabilisce che gli accertamenti delle imposte sui redditi e dell’IVA possono essere definiti con adesione del contribuente. Le norme sull’accertamento con adesione sono state anch’esse aggiornate da interventi legislativi successivi (es. D.Lgs. 13/2024 che ha regolato l’ambito applicativo a partire dal 2024), ma il principio base della riduzione sanzionatoria non è sostanzialmente mutato.
  • Normativa integrativa e tributi locali: per i tributi locali (IMU, TARI, etc.), l’adesione è ammessa solo se prevista da apposito regolamento comunale (art. 50 L. 449/1997). Il ravvedimento operoso, invece, trova applicazione anche per questi tributi attraverso le disposizioni generali dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997.
  • Principi generali: le normative di riferimento si integrano con altre fonti, come il D.P.R. 600/1973 (artt. 36-bis e 36-ter sul controllo formale delle dichiarazioni), il D.Lgs. 196/2003 sulla riscossione, e i codici di procedura tributaria (D.Lgs. 546/92) per le regole processuali. Le circolari e la giurisprudenza della Cassazione completano il quadro interpretativo; ad esempio, la Cass. n. 23409/2024 ha chiarito aspetti del ravvedimento e della dichiarazione tardiva, e Cass. n. 22330/2018 e n. 19017/2015 hanno ribadito l’obbligo di versamento integrale delle somme dovute per usufruire della sanzione ridotta.

3. Il ravvedimento operoso

Definizione e scopo: Il ravvedimento operoso è un istituto di adempimento volontario che consente al contribuente di regolarizzare, spontaneamente e senza invito o accertamento, errori o omissioni commessi nelle dichiarazioni fiscali o nei versamenti. Si attua tramite il pagamento tardivo del tributo dovuto, degli interessi legali e di una sanzione ridotta rispetto a quella piena prevista dalla legge. L’obiettivo è incentivare la compliance fiscale, riducendo il contenzioso e sanzionando meno gravemente chi si autocorregge. Gli effetti sono retroattivi: la violazione tributaria si considera non più sussistente (compresi gli effetti penali), ai fini del tributo e degli interessi futuri.

Condizioni di accesso: In linea generale, l’art. 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997 consente il ravvedimento purché “la violazione non sia stata già constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento di cui il contribuente non abbia avuto formale conoscenza”. Grazie alla modifica introdotta dalla L. 190/2014, questo blocco è stato sostanzialmente eliminato: oggi il contribuente può regolarizzare le violazioni anche dopo l’inizio di una verifica fiscale, fino alla scadenza dei termini di accertamento. In sostanza: fino alla notifica di un atto formale di liquidazione o accertamento (ivi comprese le comunicazioni ex artt. 36-bis, 36-ter D.P.R. 600/1973), il ravvedimento rimane ammesso. Superati questi termini formali (es. avviso di accertamento notificato), non è più possibile avvalersene.

Il ravvedimento si perfeziona solo con il versamento tempestivo di quanto dovuto. In particolare, il contribuente deve rimuovere la violazione (ad es. versando il tributo omesso o presentando la dichiarazione tardiva, se consentita) e pagare contemporaneamente la sanzione ridotta (sul minimo edittale) e gli interessi moratori calcolati al tasso legale (con maturazione giorno per giorno). Le condizioni precise (percentuali di riduzione, scaglioni temporali, ecc.) sono descritte nel dettaglio dal combinato disposto dell’art. 13, co. 1 e delle sue lettere (a, a-bis, b, b-bis, b-ter, b-quater) del D.Lgs. 472/1997, come modificato dalle leggi che si sono susseguite negli anni. In sintesi:

  • Ravvedimento entro 14 giorni dalla violazione (lett. a): sanzione ridotta al 1/10 del minimo (0,1% di sanzione giornaliera anziché 1% in caso di omesso versamento).
  • Entro 30 giorni (sempre lett. a): sanzione ancora a 1/10 (complessivamente 1,5% anziché 15% per ravvedimento tardivo, e 0,1% di sanzione giornaliera anziché 1%).
  • Entro 90 giorni (lett. a-bis): sanzione ridotta a 1/9 del minimo (circa 1,67% al posto di 15%).
  • Entro la scadenza per la dichiarazione (lett. b): sanzione ridotta a 1/8 del minimo (30%→3,75%).
  • Oltre la scadenza ma entro l’anno successivo (lett. b-bis): sanzione a 1/7 (circa 4,29% vs 30%).
  • Dopo l’anno successivo fino a prima della constatazione (lett. b-ter): 1/6 del minimo (5% anziché 30%).
  • Dopo l’avvio di attività ispettiva ma prima di atto (lett. b-quater): 1/5 del minimo (riduzione ulteriore).

In pratica, più si dilunga nel tempo la regolarizzazione, meno rilevante è lo sconto sanzionatorio. Resta il vincolo fondamentale che il versamento debba essere integrale: la sanzione ridotta si applica solo se il contribuente paga per intero tributo, sanzione e interessi dovuti. In caso contrario (pagamento parziale), la riduzione non spetta – come confermato dalla giurisprudenza (Cass. n. 22330/2018, n. 19017/2015). L’unica eccezione è il “ravvedimento frazionato” (art. 13-bis del D.Lgs. 472/97), che consente di rateizzare l’adempimento nei tempi previsti, ma con conseguenze sanzionatorie diverse (vedi par. dedicato più avanti).

Benefici del ravvedimento: Il principale vantaggio è la sostanziale eliminazione della sanzione maggiorata: con l’adempimento spontaneo si paga infatti solo la sanzione minima ridotta, anziché la multa piena (che può raggiungere il 120% dell’imposta per certi reati fiscali). Inoltre, il ravvedimento estingue la violazione senza procedimenti aggiuntivi; dal punto di vista penale, il ravvedimento fa perdere efficacia alla violazione, rendendo inattaccabile (in linea di principio) l’imputazione fiscale e potenzialmente facendo venir meno la rilevanza penale. In altri termini, il contribuente «rimuove l’irregolarità costituente violazione» e ottiene lo “sgravio” della maggiorazione sanzionatoria previsto dall’art. 13.

Ravvedimento “sprint” e ravvedimento ordinario: La normativa conosce diverse sottoforme di ravvedimento. Il ravvedimento ordinario è quello generale sopra descritto. Il ravvedimento sprint (art. 13, comma 1, lett. a, D.Lgs. 472/1997) si applica quando il contribuente versa la somma dovuta entro 14 giorni dall’omissione, comportando l’ulteriore sconto del 90% sul coefficiente ordinario (1/10 del minimo, ossia 0,1% al giorno). Va segnalato che dal 2023 è stata introdotta anche una definizione agevolata «straordinaria» per rottamazione delle cartelle (c.d. “ravvedimento sprint extra”), ma essa rientra nelle misure di definizione agevolata di controversie (ved. L. 197/2022) e differisce dal ravvedimento tradizionale. In questa guida ci riferiamo al ravvedimento codificato nel D.Lgs. 472/97 e nelle circolari di prassi (come la Circolare AE 23/E/2015) e alle sue modifiche.

4. L’accertamento con adesione

Definizione e scopo: L’accertamento con adesione è un istituto di definizione consensuale dei rapporti tributari che rientra tra gli strumenti deflattivi del contenzioso (insieme a conciliazioni e procedure negoziali). Prevede una intesa formale tra contribuente e Amministrazione finanziaria per definire un avviso di accertamento (o di rettifica) prima che si instauri il contenzioso giurisdizionale. In pratica, dopo che l’Agenzia delle Entrate (o altro ente impositore) notifica un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio, il contribuente può richiedere di avviare la procedura di accertamento con adesione, cercando un accordo con l’ufficio sulla determinazione delle basi imponibili e delle imposte dovute.

Nel verbale di adesione risultano le somme concordate (tributo, sanzioni ridotte, interessi) e le modalità di pagamento. L’accordo, una volta sottoscritto, ha effetto vincolante: il contribuente rinuncia irrevocabilmente a impugnare l’avviso in giudizio sulla parte definita, mentre l’Agenzia si impegna a non applicare ulteriori sanzioni oltre a quelle ridotte di legge. La procedura evita l’instaurazione di un contenzioso (o lo estingue) e permette di chiudere la vicenda in tempi brevi, con un sensibile risparmio economico e burocratico.

Ambito di applicazione: L’accertamento con adesione, per il dettato dell’art. 1 D.Lgs. 218/1997, si applica agli accertamenti riguardanti “imposte sui redditi e sull’IVA” e, per estensione, anche a imposte sostitutive o collegate (IRAP, addizionali comunali/regionali, etc.) quando la disciplina tributaria rimanda al regime delle imposte sui redditi. Quindi rientrano tipicamente IRPEF, IRES, IRAP, IVA (incluse eventuali indagini su IVA), tributi di registro, successioni, imposte indirette correlate. Per i tributi locali (come IMU, TASI, TARI), l’adesione è ammessa solo se prevista dal regolamento comunale ex L. 449/1997 (art. 50). In assenza di norma regolamentare, tali tributi possono comunque essere regolarizzati con ravvedimento, ma non definiti con l’adesione in forma codificata.

Modalità di inizio e termine per l’istanza: Il contribuente può proporre istanza di adesione all’avviso di accertamento nei termini di impugnazione previsti (generalmente entro 60 giorni o 90 giorni se preceduto da contraddittorio). L’art. 6, comma 2, D.Lgs. 218/97 stabilisce che l’istanza deve pervenire “quando riceve l’avviso di accertamento” purché non sia già stato notificato in precedenza il cosiddetto invito a comparire di cui all’art. 5 (il contraddittorio preventivo). In pratica, se il contribuente ha già ricevuto un invito del tipo “invito a comparire” ex art. 5 D.Lgs. 218/97, deve concludere la definizione con adesione entro quella fase; altrimenti, una volta notificato l’avviso, può presentare domanda di adesione entro i termini di ricorso. L’istanza non ha contenuti formali rigidamente precisi: serve manifestare l’intenzione di definire l’accertamento e indicare (facoltativamente) eventuali posizioni da concordare. La presentazione dell’istanza sospende i termini di impugnazione dell’atto di accertamento (il contribuente ottiene infatti 90 giorni supplementari per valutare se continuare con l’adesione o impugnare).

Contraddittorio e verbale di adesione: Entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, l’ufficio convoca il contribuente (o il suo delegato) a comparire presso l’ufficio stesso. Durante l’incontro vengono esaminati i rilievi dell’accertamento e gli elementi posti dal contribuente, al fine di arrivare a un’intesa sulle basi imponibili. Se si raggiunge un accordo, si redige un verbale di adesione (art. 7 D.Lgs. 218/97) in cui si quantificano le imposte dovute, le sanzioni ridotte e gli interessi. Il verbale deve essere firmato da tutte le parti (ufficio e contribuente) e ha valore di titolo esecutivo. Da quel momento la definizione è irrevocabile: il contribuente rinnuncia a ogni ulteriore impugnazione relativa alla materia definita (art. 7, comma 2), mentre l’ufficio si impegna a non iscrivere a ruolo o pignorare per le somme oggetto dell’adesione.

Riduzione delle sanzioni: Il vantaggio più rilevante dell’adesione risiede nella riduzione delle sanzioni: il contribuente paga solo 1/3 del minimo edittale della sanzione originaria, a prescindere dall’aliquota piena irrogata nell’accertamento (che può essere anche massimo). Le sanzioni penali previste per i reati tributari vengono ridotte fino a un terzo e le sanzioni accessorie (es. accertamento penale, indagini finanziarie, monitoraggi) non si applicano. Ciò significa, come sottolinea la dottrina, che l’adesione permette di «negoziare la pretesa tributaria e ottenere la riduzione delle sanzioni al terzo del minimo». Ad esempio, se l’accertamento applica una sanzione del 90% dell’imposta (come spesso accade per omessa dichiarazione), in adesione si pagherà solo il 30% sul minimo.

Versamenti post-adesione: Dopo la firma del verbale, il contribuente deve versare le somme pattuite. Il D.Lgs. 218/97 prevede che il pagamento avvenga in un’unica soluzione entro 20 giorni dalla redazione del verbale. In alternativa, il contribuente può chiedere il pagamento rateale senza prestare garanzie, fino a 8 rate trimestrali (o 16 se l’importo supera 50.000 €). L’importo della prima rata va versato entro i 20 giorni e le successive entro ogni trimestre, con applicazione di interessi legali sulle rate successive. Se il contribuente non paga o non rispetta il piano, l’adesione decade e si torna allo stato di imposta originario. Entro 10 giorni dal pagamento della prima rata o dell’intero importo, il contribuente consegna la quietanza all’ufficio, che rilascia copia dell’atto di adesione come ricevuta definitiva.

Adesione parziale: Diversamente dal ravvedimento, l’adesione è sempre complessiva rispetto all’atto notificato: il contribuente non può definire solo una parte delle osservazioni, firmando un verbale che riguardi uno solo dei tributi o anni contestati. L’adesione riguarda l’atto nel suo complesso e sulle somme complessive dovute per ciascun tributo (non è ammesso un “adesione parziale” per singoli punti di accertamento).

5. Differenze generali tra ravvedimento e adesione

  • Iniziativa e tempistica: Il ravvedimento operoso è un istituto fiscale intrapreso dal contribuente in via spontanea, prima della notifica di un accertamento o di un atto formale (anche se, dalla riforma 2015, rimane disponibile fino alla scadenza dei termini di accertamento purché non si sia ricevuta la notifica formale). L’accertamento con adesione, invece, è sempre innescato dall’Agenzia: il contribuente può promuoverlo solo dopo aver ricevuto un avviso di accertamento o un invito al contraddittorio, e deve farlo entro i termini di impugnazione (di solito entro 60-90 giorni). In sintesi: ravvedimento = prima del contenzioso; adesione = dopo l’avviso, prima del giudizio.
  • Modalità di definizione: Nel ravvedimento basta il versamento spontaneo di tributo, sanzione e interessi; non occorre alcuna procedura formale né atto scritto da parte dell’Amministrazione. Nell’adesione, invece, serve un vero e proprio procedimento amministrativo: domanda formale, convocazione a contraddittorio, verbale scritto e firmato, con effetti vincolanti per entrambe le parti. L’accertamento con adesione richiede quindi tempi e formalità maggiori, ma offre anche l’opportunità di negoziare la pretesa.
  • Ambito soggettivo e oggettivo: Entrambi gli istituti si applicano alle stesse materie tributarie di base, ma con alcune differenze: il ravvedimento si può usare per qualsiasi tipologia di violazione tributaria (imposte dirette, IVA, tributi locali, contributi previdenziali, ecc.) fino al momento dell’avviso. L’adesione, invece, è espressamente prevista per le imposte sui redditi, sull’IVA e tributi collegate; per altri tributi (es. IRAP, tributi locali) si dovrà verificare la compatibilità normativa o la previsione regolamentare. In pratica, ravvedimento = tutti i tributi; adesione = principalmente redditi e IVA (con estensioni a IRAP, imposte patrimoniali collegate, etc.).
  • Sanzioni ridotte: Nel ravvedimento le sanzioni vengono ridotte in misura decrescente a seconda dei tempi (da 1/10 a 1/5 del minimo). Nell’adesione, le sanzioni amministrative vengono ridotte fino a 1/3 del minimo edittale, con garanzia di non applicare ulteriori sanzioni accessorie. In termini pratici, l’adesione offre generalmente una riduzione molto più ampia (1/3 vs. 1/5) ma soltanto dopo che l’atto impositivo è stato emesso. Il ravvedimento, invece, richiede un’azione preventiva, ma frutta comunque livelli di sconto elevati (ad es. 1/6 o 1/5 del minimo se ravvedimento oltre l’anno).
  • Interessi e pagamento: Entrambi gli istituti prevedono il calcolo degli interessi moratori al tasso legale a decorrere dal giorno di ritardo (ex art. 1284 c.c.). Nel ravvedimento, gli interessi decorrono dal giorno della violazione fino al pagamento. Nell’adesione, gli interessi decorrono dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata e sono calcolati annualmente. L’adesione consente esplicitamente la rateazione (fino a 8 o 16 rate trimestrali), mentre il ravvedimento ordinario prevede in genere il pagamento immediato dell’importo totale (ad eccezione del ravvedimento frazionato ex art.13-bis, che consente rate fino a 5 annualità).
  • Effetti sul contenzioso: Il ravvedimento operoso, essendo un atto volontario e definitivo, non genera contenzioso: il contribuente “estingue” la violazione pagando quanto dovuto, e non può successivamente contestare quel medesimo debito (salvo profili penali eventualmente venuti meno). Non vi è, infatti, alcun atto impugnabile: l’avviso si considera inefficace e l’obbligo tributario sorge unicamente come regolarizzato. L’adesione, invece, si sostituisce al contenzioso instaurato: dal verbale di adesione il contribuente non può più fare ricorso (rinuncia all’impugnazione) sull’oggetto definito (ad es., imposta, interessi, sanzioni). In cambio, l’amministrazione rinuncia a richiedere somme ulteriori o a contestare ciò che è stato concordato.
  • Rischi e vincoli: Nel ravvedimento il pericolo è solo quello di perdere l’agevolazione sanzionatoria se non si paga correttamente e per intero. Tuttavia, l’amministrazione può comunque effettuare verifiche e controlli successivamente (per esempio valutare correttamente la violazione o individuare nuove omissioni), pur non potendo riapplicare le sanzioni già sanate. Nell’adesione, il rischio principale è che non si raggiunga l’accordo e debba seguire il contenzioso; inoltre, si è vincolati al verbale e non si può più difendere in giudizio quanto definito (si mantiene la possibilità di contestare altri atti o altri anni).

Tabella riassuntiva delle principali differenze:

CaratteristicaRavvedimento operosoAccertamento con adesione
Momento di applicazioneAdempimento spontaneo prima di un atto impositivo (o entro i termini di accertamento se non notificato l’atto)Procedura dopo l’avviso o l’invito al contraddittorio (entro termini di ricorso)
IniziativaAvviato dal contribuente.Può essere richiesto dal contribuente, ma solitamente su invito dell’Agenzia.
FormalitàNessuna formalità specifica (presentazione tardiva modello dichiarazione o versamento tardivo F24).Domanda formale, contraddittorio con l’ufficio, verbale scritto.
Tributi applicabiliQualsiasi tributo amministrato (IVA, imposte sui redditi, locali, ecc.).Principalmente imposte sui redditi e IVA (ex art.1 D.Lgs.218/97) (esteso anche a IRAP, imposte indirette legate, ecc.).
Condizione di accessoNon deve essere stato notificato l’avviso di accertamento o di liquidazione (anche se dal 2015 è possibile sanare violazioni già sottoposte a verifica, purché non notificata).L’avviso deve essere già stato notificato; l’istanza va presentata dopo la notifica (o in seguito a invito art.5).
Riduzione delle sanzioniPercentuale decrescente (da 1/10 a 1/5 del minimo) a seconda dei giorni di ritardo.Fissa al 1/3 del minimo edittale per le violazioni definite (riduzione molto più ampia).
InteressiTasso legale, calcolati giorno per giorno sul periodo di ritardo.Tasso legale, applicati sulle rate successive al primo versamento.
PagamentoImmediato e integrale (salvo ravv. frazionato art.13-bis), senza garanzie.Entro 20 giorni dall’accordo (oppure rataizzazione fino a 8 o 16 trimestri).
Effetto sulle sanzioni penali/accessorieEstinzione della violazione; gli effetti penali decadono. L’adempimento spontaneo è valutato come collaborazione (circostanza attenuante).Estinzione della parte definita; le sanzioni penali sono attenuate (sconto al 1/3) e non si applicano accessorie (es. confisca).
ContenziosoNon avviene, l’atto potenziale decade.Comporta la rinuncia ad impugnare l’avviso di accertamento definito.
Partecipazione al contraddittorioNessuna procedura formale.Contraddittorio obbligatorio, con facoltà di negoziare.

6. Aspetti per i principali tributi

6.1 IVA

  • Ravvedimento IVA: Il contribuente può sanare omissioni o errori sull’IVA (omesso o insufficiente versamento, errata liquidazione, non presentazione della dichiarazione IVA) attraverso il ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997. In caso di omesso versamento IVA, la sanzione minima standard (30% + interessi) si riduce secondo le aliquote di ravvedimento già indicate. Ad esempio, un’IVA dovuta di € 10.000, pagata con ravvedimento entro 90 giorni, comporterebbe il pagamento del tributo integrale, degli interessi legali maturati e di una sanzione pari al 1/9 del minimo (circa il 1,67% di 10.000 = €167). Se il ravvedimento avviene entro 30 giorni, la sanzione scende a 1/10 del minimo (15% → 0,1%). In ogni caso, il contribuente deve regolarizzare anche gli interessi legali dal giorno di scadenza.
  • Adesione IVA: L’accertamento con adesione può riguardare l’IVA se è collegato a un accertamento sui redditi o è specificatamente proposto (ad es. rettifica di costi non deducibili o di margini di redditività). In sede di adesione, le contestazioni IVA (come utilizzo illegittimo di crediti o omissioni di operazioni imponibili) vengono concordate con l’Amministrazione. Se, ad es., l’Agenzia contesta un’IVA non dichiarata di € 20.000 più sanzione (30% → € 6.000), in adesione il contribuente pagherebbe solo € 2.000 di sanzione (1/3 di 6.000) e gli interessi. Può inoltre compensare il debito IVA definito con eventuali crediti futuri, cosa non vietata dall’adesione. Viene mantenuta la possibilità di rateazione in 8 o 16 rate.

6.2 IRPEF e addizionali

  • Ravvedimento IRPEF: Gli individui che hanno omissioni o errori sul modello Redditi (omesso versamento di acconti o saldo IRPEF/IRAP, omissione dichiarazione, etc.) possono correggerli con ravvedimento. Ad esempio, un lavoratore autonomo con reddito dichiarato ma saldo non versato di € 5.000, facendo ravvedimento entro 30 giorni pagherà € 5.000 + interessi + sanzione 1/10 (0,1% al giorno, qui circa €5 al giorno). Se il ravvedimento è oltre i 90 giorni, la sanzione sale a 15% (ridotta a 1/7 o 1/6 in caso di ravvedimento ritardato fino all’anno successivo o oltre). Importante: se si versa oltre 90 giorni, non si può regolarizzare tramite ravvedimento (diventa sanzione fissa del 30%); in tal caso si parla di «dichiarazione tardiva senza ravvedimento» (che produce sanzioni ordinarie).
  • Adesione IRPEF: L’accertamento con adesione si applica alle contestazioni IRPEF. Tipicamente riguarda analitiche su redditi non dichiarati, studi di settore e redditometro. In adesione, le sanzioni IRPEF (ad es. 90% per omessa dichiarazione) si riducono a 1/3 del minimo. Ad esempio, se l’Agenzia chiede € 10.000 di IRPEF dovuta + 90% sanzione (= € 9.000) + interessi, in adesione pagherà € 10.000 + soli € 3.000 di sanzione + interessi. Le addizionali IRPEF comunali/regionali seguono lo stesso trattamento perché rientrano nella base IRPEF accertabile. Da notare che l’adesione e il ravvedimento sono incompatibili: se si riceve un avviso IRPEF relativo a determinati anni, non è più possibile usare il ravvedimento per quegli anni; l’unica strada è l’adesione o il contenzioso.

6.3 IRES e IRAP (società di capitali)

  • Ravvedimento IRES/IRAP: Le società di capitali (S.p.A., S.r.l., ecc.) sanano con ravvedimento le violazioni relative all’IRES e all’IRAP. L’art. 13 D.Lgs. 472/97 si applica anche agli omessi versamenti di IRES/IRAP. Le modalità di calcolo sono analoghe: sanzione ridotta secondo i termini di ravvedimento e interessi legali. Ad esempio, una S.r.l. con un’IRES non versata di € 50.000 entro il termine, esegue ravvedimento entro un mese, pagherà € 50.000 + interessi + sanzione (0,1% per ciascun giorno di ritardo). Se ravvede oltre l’anno successivo ma prima dell’eventuale atto, pagherà il 5% (1/6) di € 50.000. In caso di rateizzazioni (art. 13-bis) o omissioni pluriennali, occorre valutare i termini di prescrizione e le quote di ravvedimento frazionato.
  • Adesione IRES/IRAP: L’accertamento con adesione copre anche le imposte sui redditi delle società (IRES) e, analogamente, l’IRAP. Un avviso di accertamento IRES (ad esempio per ricavi non dichiarati o ricostruiti) può essere definito in adesione entro il termine previsto. Le sanzioni calcolate dall’Agenzia (massime) vengono ridotte a 1/3. Le società di capitali hanno spesso maggiori risorse e organizzazione per affrontare l’adesione (assumendo consulenti tributari), ma anche interessi più consistenti da sanare. L’adesione IRES è favorita dall’introduzione del contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 5 D.Lgs. 218/97, come integrato da L. 58/2019 e D.L. 34/2019), che impone all’ufficio di invitare il contribuente prima dell’accertamento definitivo per negoziare un’eventuale adesione. Questo invito previsto a partire dal 2020 in casi ordinari di ricostruzione dei redditi (redditometro, studi di settore, ecc.) rende l’adesione ancora più centrale nella strategia difensiva delle imprese.

6.4 IMU e tributi locali

  • Ravvedimento IMU: L’Imposta Municipale Unica (IMU) è regolata dal D.Lgs. 504/1992 e successive modifiche, ma nulla vieta di regolarizzare omissioni con l’istituto del ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997). In pratica, se un contribuente (proprietario di immobili) omette di versare l’acconto IMU o il saldo, può utilizzare il ravvedimento pagando l’imposta dovuta, gli interessi legali e la sanzione ridotta (secondo le aliquote generali dell’art. 13). Ad esempio, un cittadino con IMU di € 2.000 non versati può correggersi con ravvedimento entro 90 giorni dall’omissione, pagando € 2.000 + interessi e € (2.000×1,67%)≈€33 di sanzione. Le modalità di calcolo degli interessi seguono gli schemi ordinari (capitali × tasso legale × giorni/365). Il ravvedimento speciale (per tributi locali, non qualificato dall’art. 13 ordinario) non esiste, quindi si applicano le regole generali (ad eccezione dei nuovi “ravvedimenti sprint” previsti per IMU dalle leggi di bilancio 2021-2022, che però esulano dall’ambito di confronto attuale). In sintesi, dal punto di vista del contribuente l’IMU si sanerà allo stesso modo di un tributo erariale con ravvedimento: senza contenzioso e con sanzioni ridotte.
  • Accertamento con adesione IMU: Di regola l’IMU e gli altri tributi locali non sono definiti tramite il D.Lgs. 218/1997, ma esistono strumenti simili solo se introdotti dai regolamenti comunali. L’adesione non è prevista di massima per l’IMU: come evidenzia la dottrina, “alcune materie, come quelle dei tributi locali (es. IMU, TARI), seguono regole diverse”. Se un Comune ha istituito una procedura analoga all’adesione nel suo regolamento (art. 50 L. 449/1997), il contribuente potrà definire la controversia. Altrimenti, il controllo IMU deve seguire le procedure ordinarie di accertamento locale (accertamento diretto ai sensi dell’art. 1 D.Lgs. 504/92). In conclusione, il contribuente IMU potrà solo sanare spontaneamente con ravvedimento; se riceve un invito o accertamento IMU, potrà negoziare la definizione purché il Comune lo permetta per iscritto, ma in assenza di norma vigente l’istituto tradizionale non si applica.

7. Aspetti procedurali e strategie difensive

7.1 Procedura e calcolo del ravvedimento

  • Fasi del ravvedimento: Non esiste una «istanza» formale: il ravvedimento si attua semplicemente effettuando il versamento con lo specifico codice tributo previsto per il ravvedimento operoso (dipende dal tributo, es. 8919 per IVA, 8533 per IRPEF, ecc.), e utilizzando il codice tributo “ravvedimento operoso” corrispondente. Il contribuente deve autocertificare, normalmente in modo documentale, di aver commesso l’errore e di volerlo sanare. Nel caso di omessa dichiarazione, il ravvedimento si perfeziona con la presentazione tardiva della dichiarazione (“domanda integrativa” nel caso di ravvedimento della dichiarazione) entro 90 giorni. In tutti i casi, il pagamento deve comprendere il tributo stesso, le sanzioni ridotte ed gli interessi legali maturati per ogni giorno di ritardo (spesso calcolati con la formula: debito × tasso legale × giorni di ritardo / 365).
  • Ravvedimento frazionato (art. 13-bis): Se il contribuente decide di rateizzare il versamento del tributo, può avvalersi del ravvedimento frazionato (art. 13-bis D.Lgs. 472/97). In questo caso il contribuente versa il tributo in più rate entro i termini previsti dall’art. 13, ma paga comunque la sanzione come se avesse versato tutto in ritardo (i. e. aliquota piena fino al completamento del pagamento). L’aliquota sanzionatoria agevolata (ad es. 1/6 del minimo) si applicherà solo al momento in cui verrà versato integralmente tutto il dovuto. In altre parole, fino all’estinzione del debito gli interessi sono calcolati sull’intero periodo di ritardo e la sanzione applicata è quella massima; una volta completato il pagamento, la riduzione di sanzione si applica retrospettivamente. Questo meccanismo garantisce la possibilità di fruire del ravvedimento anche con pagamento dilazionato, pur riconoscendo all’erario il completo recupero degli interessi sul ritardo.
  • Strategie difensive con il ravvedimento: Dal punto di vista del contribuente conviene ravvedersi al più presto possibile: a ogni «scaglione temporale» minore corrisponde una sanzione significativamente ridotta. Inoltre, il ravvedimento “scioglie” la posizione fiscale: il contribuente non sarà più soggetto a questionamenti sulle stesse violazioni sanate (anche se restano possibili ulteriori accertamenti su altre violazioni). In contenzioso, se il contribuente ha già effettuato il ravvedimento e l’Agenzia tenta di applicare sanzioni maggiori, egli potrà semplicemente opporsi dimostrando di aver regolarizzato per tempo. L’unica cosa da verificare attentamente è il rispetto della tempistica e delle condizioni: ad esempio, se una verifica è in corso ma ancora non è stato notificato alcun atto, è lecito ravvedersi. Se invece l’avviso è già emesso (anche solo “telematico”), l’accesso al ravvedimento è precluso dall’art. 13. La giurisprudenza più recente (Cass. 23409/2024) ha ribadito che, sebbene il ravvedimento non sia più permesso dopo l’inizio delle verifiche, rimane possibile presentare una dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza (senza ravvedimento) anche dopo l’inizio della verifica.

7.2 Procedura di accertamento con adesione

  • Domanda e contraddittorio: Dopo aver ricevuto l’avviso, il contribuente deve presentare istanza di adesione per iscritto all’ufficio che ha emesso l’atto. La domanda dovrebbe contenere i riferimenti dell’avviso, l’indicazione che si intende definire l’accertamento con adesione e (eventualmente) le proprie proposte o osservazioni. Non vi è un modulo standard, ma è consigliabile motivare in breve eventuali contestazioni, pur lasciando margini negoziali. Fatto ciò, l’ufficio convoca entro 15 giorni (anche telefonicamente) il contribuente a un incontro di contraddittorio (art. 6, co. 4). In sede di contraddittorio si discutono punto per punto le motivazioni dell’avviso: il contribuente può produrre documenti o spiegazioni, l’ufficio può chiarire come ha calcolato. Il tutto avviene con la presenza di funzionari autorizzati.
  • Stesura e firma del verbale: Se al termine del contraddittorio si raggiunge un punto di intesa, si redige il verbale di adesione (art. 7). Nel verbale vanno riepilogati: l’oggetto dell’accertamento, gli anni di imposta definiti, i redditi imponibili (o basi IVA) concordati, l’imposta, gli interessi ed esclusivamente la sanzione ridotta pattuita. È opportuno che il verbale faccia riferimento alle normative applicate (es. art. 5 D.Lgs. 218/97) e precisi che il contribuente rinuncia ad ogni ulteriore azione sulle somme oggetto di definizione. Una volta firmato dalle parti (funzionario e contribuente), il verbale diventa titolo esecutivo. Se invece non si giunge ad accordo, l’adesione decade e l’avviso rimane impugnabile (il contribuente potrà eventualmente contestarlo in giudizio).
  • Pagamento e rateazione: Firmato il verbale, il contribuente deve pagare secondo le modalità concordate. Come detto, può liquidare tutto entro 20 giorni oppure richiedere una dilazione (fino a 8 o 16 rate trimestrali). Anche in caso di adesione, si applicano interessi legali sul debito residuo (il verbale può indicare esplicitamente il piano di ammortamento). Rispettati i pagamenti, il contribuente ottiene dal funzionario copia dell’atto di adesione come quietanza definitiva. In caso di inadempienza (mancato versamento entro i termini), l’accordo decade e l’atto torna pienamente efficace: l’Amministrazione potrà agire con la riscossione forzata per l’intero importo originario, sanzioni comprese.
  • Strategie difensive con l’adesione: L’adesione è spesso conveniente quando il contenzioso appare difficile da vincere in giudizio o il carico fiscale contestato è significativo. Consente di chiudere la partita tributaria in via amministrativa e di eliminare in un colpo solo le sanzioni e gli interessi, pagando solo 1/3 del massimo. Una strategia difensiva è quindi: dopo un avviso di accertamento, valutare se accettare alcune contestazioni (almeno parzialmente) per dimezzare la sanzione piuttosto che rischiare di pagarla piena in giudizio. Inoltre, l’adesione blocca subito l’esecuzione della pretesa (sospende la riscossione). In ambito accertativo ordinario (senza adesione), il contribuente ha 60 giorni per impugnare; se nel frattempo entra in adesione, ottiene altri 90 giorni di sospensione della decadenza (art. 21 D.Lgs. 546/92). È cruciale comunque valutare caso per caso: se il contribuente ritiene di avere ragione su tutta la linea o su punti che superano il risparmio 1/3 delle sanzioni, può preferire andare in giudizio. In alcuni casi (es. errori di fatto o di calcolo facilmente documentabili) conviene litigare. Ma se gli indizi a carico sono forti e la definizione al 1/3 appare più favorevole, l’adesione diventa la soluzione migliore. Va infine ricordato che una volta avviata la causa giudiziaria (ordinaria o tributaria) non è più possibile porre rimedio con l’adesione: l’adesione è un istituto extragiudiziale. Analogamente, se il contribuente ha presentato ricorso (anche solo notificato), ciò equivale a rinunciare tacitamente all’adesione (art. 6, co. 3 D.Lgs. 218/97).

8. Domande frequenti (FAQ)

  • D: Posso fare ravvedimento operoso dopo aver ricevuto un avviso di accertamento?
    R: No. Una volta notificato l’avviso di accertamento (o comunicazioni esecutive come quelle degli artt. 36-bis/36-ter DPR 600/73), non è più possibile utilizzare il ravvedimento operoso per sanare quelle violazioni. In tal caso l’unica strada per chiudere il contenzioso senza fare ricorso è l’accertamento con adesione.
  • D: E se la notifica è stata un “invito a comparire” ex art. 5 (contraddittorio preventivo)?
    R: In questo caso l’adesione può essere iniziata già in fase di contraddittorio: il contribuente può, anche di propria iniziativa, proporre di definire la controversia in sede di invitato a comparire (art. 5 D.Lgs. 218/97). Se non viene fatto l’accordo, si passa all’avviso di accertamento, al quale si potrà fare formale istanza di adesione entro i termini. Non c’è incompatibilità: l’invito al contraddittorio è lo stesso meccanismo che favorisce l’adesione, ma va richiesto esplicitamente.
  • D: Che differenza c’è tra una dichiarazione tardiva e il ravvedimento operoso?
    R: La dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dal termine) è semplicemente la presentazione di una dichiarazione omessa, senza alcuna riduzione sanzionatoria (in alcuni casi la normativa la prevede come possibile adempimento, ma con sanzioni ordinarie). Il ravvedimento operoso comprende la presentazione tardiva con il pagamento delle sanzioni ridotte. Se un contribuente presenta tardivamente la dichiarazione (entro 90 giorni) e paga a pieno regime, otterrà lo stesso risultato di ravvedimento; ma se la presenta tardivamente senza provvedere al ravvedimento (o oltre i 90 giorni), subirà sanzioni piene (30% sull’imposta). La Cass. 23409/2024 ha confermato che anche dopo aver iniziato una verifica è sempre possibile presentare la dichiarazione integrativa entro 90 giorni, ma in tal caso non si ottiene il beneficio del ravvedimento (si paga la sanzione piena).
  • D: Come si calcolano gli interessi moratori nel ravvedimento?
    R: Gli interessi moratori vengono calcolati al tasso legale (art. 1284 c.c.) per ogni giorno di ritardo, sull’importo del tributo non versato. Formalmente, la formula è: imponibile non versato × tasso legale (ad esempio 3,00% annuo) × giorni di ritardo / 365. Alcuni calcolatori online (o le circolari comunali) forniscono griglie di interesse applicabili, ma in sostanza basta moltiplicare il giorno di ritardo. Ad esempio, se il ritardo è di 30 giorni con un tasso legale 3%, gli interessi su €1.000 sarebbero circa €1,00 (1000×0,03×30/365). Attenzione: il tasso legale può variare; nel 2025 è al 2,00%.
  • D: Posso chiedere l’adesione per tributi locali come IMU o TARI?
    R: Solo se il Comune in questione ha regolamentato l’adesione ai tributi locali (art. 50 L. 449/1997). In assenza di tale regolamento, non è previsto il ricorso all’accertamento con adesione per IMU, TARI, ecc. In questi casi, l’unica soluzione per regolarizzare la posizione è il ravvedimento operoso.
  • D: Quali garanzie o visti fiscali servono per l’adesione?
    R: L’adesione connota un accordo consensuale, pertanto di norma non sono richieste garanzie specifiche come fideiussioni (diversamente da altre definizioni agevolate). È sufficiente firmare il verbale e versare secondo le scadenze concordate.
  • D: Cosa succede se presento ricorso in giudizio durante l’adesione?
    R: L’art. 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997 prevede che se il contribuente propone ricorso riguardo l’avviso (anche se depositato tardivamente), rinuncia implicitamente all’istanza di adesione. In pratica, non è possibile contemporaneamente impugnare e definire; il ricorso comporta l’annullamento della negoziazione.
  • D: Con l’adesione posso negoziare su più anni o tributi insieme?
    R: L’accordo di adesione definisce l’atto notificato, che può coprire più imposte o anni (es. avviso cumulativo per IRPEF, addizionali e IVA). In linea di principio, l’adesione vale per l’intero atto: si negoziano insieme tutti i punti ivi contenuti. Non è possibile escludere un tributo o un anno senza estendere l’esito a tutto l’atto di accertamento.
  • D: Ravvedimento o adesione: quale conviene?
    R: Non c’è una risposta univoca; dipende dal momento in cui ci si rende conto dell’errore e dalla convenienza economica. In generale: se la violazione è scoperta prima di un controllo, conviene il ravvedimento perché elimina l’errore con sanzioni ridotte (anche se inferiori al 1/3 dell’adesione) e senza dialogare con l’Amministrazione. Se invece si riceve un accertamento, il ravvedimento non è più possibile per le stesse fattispecie; a quel punto si valuta l’adesione, che garantisce comunque un abbattimento (1/3) anche più favorevole. A volte si fa ravvedimento per alcuni tributi e adesione per altri, a seconda di priorità e ambiti soggettivi.

9. Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Ravvedimento IRPEF (imprenditore individuale): Un libero professionista ha omesso di versare il saldo 2024 dell’IRPEF pari a € 10.000. Se effettua il ravvedimento entro 30 giorni dalla scadenza, deve pagare:

  • imposta dovuta: € 10.000
  • sanzione ridotta (lettera a-bis): 1/9 del minimo (15%/9 ≈ 1,67% di € 10.000) = € 167
  • interessi legali: supponiamo 0,5% annuo per 15 giorni di ritardo: ~€2
    In totale verserà circa € 10.169, anziché € 10.000+€ 1.500+€ (interessi) di un ravvedimento tardivo senza sconto. Se invece avesse ravveduto entro 14 giorni, la sanzione sarebbe stata di 1/10 dei 14 giorni, ossia 0,1% al giorno (circa €14 in totale). Se avesse omesso la dichiarazione e l’avesse presentata entro 90 giorni, la sanzione sarebbe del 15% ridotto a 1/9 (ancora 1,67%). Ma oltre i 90 giorni il ravvedimento non è più possibile per la dichiarazione (dichiarazione tardiva con sanzione del 30%).

Esempio 2 – Adesione IRPEF + IVA (società di capitali): Una società riceve un avviso di accertamento relativo al 2023 per IVA (€ 50.000 non dichiarati) e IRPEF (€ 30.000 di utili reinvestiti non tassati). Sanzioni originarie calcolate rispettivamente al 90% (IVA) e al 90% (IRPEF), e interessi al 3%. L’Avviso chiede: IVA 50.000 + 45.000 (sanzione 90%) + interessi, IRPEF 30.000 + 27.000 (sanzione) + interessi. La società propone l’adesione. In contraddittorio concorda l’eliminazione dei maggiori ricavi presunti (dimezzando l’imponibile IVA a 25.000) e l’ammissione di alcune spese (riducendo l’utile IRPEF a 20.000). Nel verbale risultano: IVA dovuta 25.000, sanzione 1/3 di (25.000×90%) = € 7.500; IRPEF dovuta 20.000, sanzione 1/3 di (20.000×90%) = € 6.000; interessi calcolati sui residui. Il contribuente paga subito (o dilaziona) queste somme. In pratica ha risparmiato il 66% delle sanzioni originarie e ha chiuso la controversia in via definitiva. Se non avesse accettato l’adesione, avrebbe rischiato di pagare 72.000 di sanzioni (45.000+27.000) oltre alle imposte maggiorate.

Esempio 3 – Ravvedimento IVA (professionista): Un commercialista ha sbagliato a calcolare l’IVA trimestrale di luglio 2024: la sua imposta effettiva è € 4.000, ma ne ha versati solo € 3.000 (mancano 1.000). Scoperto l’errore entro 10 giorni, procede a ravvedimento sprint: versa i € 1.000 mancanti con codice ravvedimento (oltre € 9 di sanzione = 0,1%×1.000×(10 giorni) e interessi per 10 giorni ~€1). Se avesse aspettato 20 giorni, la sanzione sarebbe stata circa €18. Se avesse aspettato 100 giorni, la sanzione sarebbe del 30% ridotta a 1/6 (5%), cioè €50. Il ravvedimento tempestivo ha evitato che la sanzione salisse troppo.

Esempio 4 – Tentativo di adesione fallito: Un professionista riceve un avviso per IRPEF con contestazione di redditi per € 20.000. Contesta la legittimità, ma chiede comunque di negoziare per ridurre i costi. L’Agenzia propone un accordo con adesione sulla base di € 15.000 di reddito (rinunciando a € 5.000) con imposte e sanzioni ridotte su tale importo. Il contribuente rifiuta perché ritiene di non dover ammettere nulla e decide di ricorrere. L’istanza di adesione decade per mancata sottoscrizione. A questo punto il contribuente potrà impugnare l’avviso nel contenzioso tributario; tuttavia, perderà il diritto alla riduzione amichevole delle sanzioni (pagherà le sanzioni ordinarie, a meno che non lo comprenda la definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022 per le liti fino al 31/12/2022). In fase difensiva, si sarà sconsigliato l’uso di adesione perché il contribuente credeva di poter ottenere ancor più in giudizio.

10. Analisi per tipologia di contribuente

10.1 Imprenditori individuali

Gli imprenditori individuali sono soggetti Irpef (e Irap, se previsto) e Iva. Per loro valgono le considerazioni generali su IRPEF/IRAP/IVA di cui sopra, con alcune specificità pratiche: spesso l’imprenditore deve gestire autonomamente la contabilità, quindi può essere più portato a regolarizzare con ravvedimento piccoli errori di sua iniziativa. Il ravvedimento, in questo ambito, è un valido strumento per regolarizzare omissioni di dichiarazioni o versamenti (ad es. l’omesso pagamento di un F24 entro il 30 novembre dell’anno successivo). Dal lato dell’adesione, l’imprenditore può stipulare l’accordo con l’Agenzia (o con le Entrate in sede locale) per definire eventuali riscontri della verifica. Le addizionali IRPEF locali, se coinvolte, seguono lo stesso iter IRPEF. Spesso, per gli imprenditori individuali di modeste dimensioni conviene evitare contenziosi lunghi e preferire il ravvedimento o adesione se i benefici sono chiari (meno sanzioni, costi ridotti).

10.2 Società di capitali

Le società di capitali (S.r.l., S.p.A.) sono soggette a IRES e IRAP (oltre a IVA). Per esse l’adesione è particolarmente rilevante: hanno spesso oggetto e complessità di contenzioso maggiori, quindi chiudere con l’1/3 può far risparmiare cifre considerevoli. Negli ultimi anni è stato introdotto per legge il contraddittorio preventivo obbligatorio (art. 5 D.Lgs. 218/97) proprio per le imprese di medie/grandi dimensioni, che vincola l’Agenzia a invitare il contribuente in caso di accertamenti complessi (redditometro, studi di settore, accertamenti sintetici). Ciò significa che molte società si trovano già in fase pre-accertamento ad affrontare un possibile accordo. Dal punto di vista del ravvedimento, le società, come gli altri contribuenti, possono regolarizzare entro i termini d’accertamento. Data la burocrazia interna più strutturata (ufficio contabilità, commercialista, ecc.), spesso hanno procedure interne per il calcolo immediato di ravvedimenti prima delle scadenze.

10.3 Professionisti

I professionisti (avvocati, commercialisti, architetti, ecc.) sono soggetti Irpef (e talvolta Irap) e Iva, e talvolta versano anche ingenti contributi Inps. Le regole sono analoghe agli imprenditori individuali, con un rilievo specifico per la componente di ritenute e contributi. Ad esempio, un professionista che omette di versare le ritenute d’acconto subisce sanzioni proprie (art. 11 D.Lgs. 471/1997, non oggetto diretto di ravvedimento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997), ma può sanare la posizione direttamente presentando modelli F24 tardivi (anche se in tal caso la sanzione relativa alle ritenute è autonoma). Le ritenute d’acconto non ricadono nell’adesione ordinaria (che riguarda imposte dovute dal professionista stesso). Dal punto di vista difensivo, i professionisti tendono a preferire ravvedimenti tempestivi, anche perché il loro contenzioso (frequentemente derivante da verifiche sui ricavi o addirittura dall’Agenzia delle Entrate stessa) può essere ridotto tramite adesione, ma spesso operano singolarmente come l’imprenditore individuale. Le associazioni di categoria (ad es. ordini professionali) spesso diffondono circolari esplicative su come usare ravvedimento e adesione per i professionisti.

11. Conclusioni

Ravvedimento operoso e accertamento con adesione sono istituti normativi distinti ma complementari, utili per il contribuente che voglia sanare volontariamente posizioni irregolari o chiudere un contenzioso prima del giudizio. Il ravvedimento è strumento più semplice, rapido e “alla portata di mano” (basato sul mero pagamento), ma richiede di agire autonomamente prima di ricevere contestazioni formali. L’adesione è una procedura negoziale, più complessa dal punto di vista amministrativo, ma che permette di ottenere forti riduzioni sanzionatorie anche in fase già di contenzioso. La scelta migliore dipende dal contesto: se l’errore emerge in autonomia conviene quasi sempre ravvedersi; se invece l’Amministrazione ha già mosso rilievi, l’adesione può essere preferibile per evitare il lungo e incerto iter giudiziario. In ogni caso, è fondamentale conoscere tempi, condizioni e benefici di ciascun istituto: l’analisi approfondita della normativa, della giurisprudenza e della prassi (riassunta in questa guida) costituisce una base solida per affrontare ogni fattispecie.

Fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali

  • Normativa primaria: D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (sanzioni tributarie, art. 13 sul ravvedimento operoso); D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione, art. 1-8); legge 23 dicembre 2014, n. 190 (stabilità 2015, art. 1, comma 637, sulla riforma del ravvedimento); D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (nuovo codice delle sanzioni tributarie); legge 27 dicembre 2022, n. 197 (definizioni agevolate e rottamazioni) e decreti attuativi; normativa IVA, DPR 600/1973 (artt. 36-bis, 36-ter), D.Lgs. 446/1997 (IRAP), D.Lgs. 504/1992 (IMU).
  • Giurisprudenza: Cass. civ. 28.6.2024, n. 23409 (dichiarazione tardiva dopo avvio della verifica); Cass. civ. 9.3.2021, n. 7968; Cass. civ. 15.12.2021, n. 40170 (in tema di garanzie per adesione); Cass. civ. 22330/2018 e 19017/2015 (integrazione ravvedimento e pagamento integrale); Cass. civ. 11298/1998 (principi generali sull’accertamento).

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