Hai avviato una composizione negoziata della crisi e ora ti stai chiedendo come si conclude questa procedura? Quali sono i possibili esiti? E, soprattutto, cosa succede alla tua azienda quando la procedura finisce?
Chiudere correttamente la composizione negoziata è fondamentale per evitare strascichi legali, bloccare le iniziative dei creditori e capire se hai effettivamente risolto la crisi o se è il caso di passare a un’altra soluzione.
Ma come si chiude, in concreto, una composizione negoziata della crisi?
La procedura può concludersi in due modi principali: positivamente, con un accordo che salva l’impresa, oppure senza successo, quando le trattative non portano a un’intesa sostenibile.
Cosa succede se la composizione va a buon fine?
Hai raggiunto un accordo con i creditori? Bene. In questo caso, l’esperto nomina una relazione finale e la procedura viene formalmente chiusa. L’azienda può proseguire la propria attività sulla base dell’intesa raggiunta, che può prevedere rientri dilazionati, stralci, moratorie o nuovi finanziamenti. È una conclusione positiva, che consolida il salvataggio aziendale.
E se invece la procedura fallisce?
Può succedere. Se l’esperto certifica che non ci sono le condizioni per arrivare a un accordo, la composizione viene chiusa per esito negativo. Ma attenzione: non è automaticamente la fine dell’impresa.
Da qui si possono avviare, senza perdere tempo, altre strade legali, come:
- il concordato minore, per imprese sotto soglia che vogliono continuare l’attività;
- la liquidazione controllata, se non ci sono più prospettive di continuità;
- oppure, in alcuni casi, una trattativa stragiudiziale con i creditori.
E i creditori possono riprendere le azioni esecutive?
Solo dopo la chiusura ufficiale della procedura, e se non viene attivato nessun altro strumento protettivo. Per questo è importante valutare immediatamente cosa fare dopo la chiusura, per non esporsi a pignoramenti, sequestri o decreti ingiuntivi.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in composizione negoziata, gestione della crisi e procedure concorsuali – ti spiega come si chiude la composizione negoziata, cosa succede in base all’esito e cosa possiamo fare per aiutarti a scegliere il passo successivo in modo rapido e sicuro.
Hai avviato una composizione negoziata e vuoi sapere se sei vicino alla conclusione? Vuoi capire cosa fare subito dopo, in base a come andrà a finire?
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Introduzione
La composizione negoziata della crisi d’impresa è una procedura stragiudiziale introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/1/2019, n. 14) per consentire all’imprenditore in squilibrio economico-finanziario di negoziare con i creditori ed elaborare un piano di risanamento. Il percorso, avviato tramite piattaforma telematica, è guidato da un esperto indipendente e normalmente ha durata massima di 180 giorni. Al termine delle trattative, la procedura si chiude secondo modalità diverse a seconda dell’esito delle negoziazioni. Le possibili modalità di chiusura – positive o negative – sono previste dal legislatore ed elencate nell’art. 23 e articoli seguenti del Codice della Crisi (CCII). La seguente guida illustra in dettaglio tutte le modalità di conclusione della composizione negoziata aggiornate al giugno 2025, con particolare attenzione alle novità normative del 2024-2025, corredando l’analisi con tabelle riepilogative, esempi pratici, riferimenti giurisprudenziali e una sezione FAQ per chiarire i dubbi più comuni.
Quadro normativo e aggiornamenti recenti
La composizione negoziata è stata disciplinata dal Titolo II, Capo I del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). L’iter di entrata in vigore è stato articolato: la procedura avrebbe dovuto decollare nel 2020, ma è stata effettivamente operativa a partire dal 16 maggio 2022 (D.L. 24/8/2021, n. 118, conv. L. 21/10/2021, n. 147). Dal 2022 in poi la disciplina è stata oggetto di varie modifiche:
- D.Lgs. 17/6/2022, n. 83: ha recepito la Direttiva UE 2019/1023, introducendo la definizione di “strumenti di regolazione della crisi” e modificando alcuni termini (ad es. sostituendo “procedure di regolazione” con “strumenti di regolazione”). Ha confermato l’impostazione generale della composizione negoziata.
- Decreto “Correttivo-ter” 13/9/2024, n. 136: di notevole rilievo, ha riscritto diverse disposizioni del Codice, anche in materia di composizione negoziata. In particolare, è entrato in vigore il 28/9/2024 e ha:
- Semplificato i requisiti di accesso alla procedura (ad es. eliminando dubbi interpretativi sull’accesso in pendenza di liquidazione giudiziale).
- Introdotto la transazione fiscale in composizione (art. 23, comma 2-bis) consentendo una risoluzione concordata dei debiti tributari e contributivi emersi dalle trattative.
- Riscritto l’art. 25-sexies (concordato semplificato post-composizione), chiarendo la fattispecie di ammissibilità del concordato per cessione dei beni.
- Integrato norme sulla misura premiale degli interessi passivi (art. 25-bis) e sugli obblighi delle banche (art. 16, c.5), stabilendo che le banche non possono penalizzare l’impresa solo per l’avvio della composizione negoziata.
Le modifiche normative, anche alla luce della giurisprudenza più recente, rendono il quadro legislativo in continua evoluzione. Nella disamina delle modalità di chiusura occorre pertanto considerare sia il testo vigente del CCII sia gli interventi implementativi fino al 2025.
Modalità di chiusura della procedura
La composizione negoziata può concludersi in vari modi, a seconda che le trattative abbiano successo, insuccesso o si verifichino situazioni di interruzione anticipata. Si possono in sintesi individuare le seguenti ipotesi:
- Conclusione positiva (soluzione condivisa): le parti raggiungono un accordo concreto volto al risanamento o alla liquidazione concordata. In questo caso si parla genericamente di accordo finale o soluzione di chiusura positiva.
- Fallimento delle trattative (insuccesso) e archiviazione: se l’esperto conclude che non ci sono prospettive concrete di risanamento, la procedura si chiude senza alcun accordo. In tali casi l’esperto redige una relazione finale di insuccesso e l’istanza viene archiviata.
- Ritiro o abbandono da parte dell’imprenditore: se l’imprenditore rinuncia a proseguire o non collabora (ad es. non si presenta agli incontri), l’esperto dichiara la fine anticipata della procedura, con archiviazione (casistica assimilabile all’insuccesso).
- Scadenza del termine massimo (180 giorni) senza esito: la legge prevede che, se dopo 180 giorni dall’accettazione della nomina non si è trovato alcun accordo concreto, l’incarico si considera concluso e l’istanza viene chiusa. In pratica, al termine dei sei mesi (salvo proroghe volontarie) si perviene a conclusione negativa se non è stato possibile attuare una soluzione.
- Cessazione d’ufficio e divieto di nuova istanza: in caso di archiviazione con esito negativo non è possibile richiedere immediatamente una nuova composizione negoziata: l’imprenditore dovrà attendere almeno un anno. Se invece l’imprenditore chiede lui stesso di archiviare entro i primi due mesi, il termine massimo di 180 giorni si riduce a 120 giorni (una sola volta).
- Accesso a strumenti alternativi di regolazione: ad esito della composizione (positiva o negativa), l’imprenditore può ricorrere alle procedure concorsuali previste dal Codice (accordi di ristrutturazione, concordato preventivo, liquidazione controllata ecc.), esercitando i diritti che la legge gli riconosce in ciascuna evenienza (vedi schema più avanti).
Le sezioni seguenti descrivono in dettaglio ciascuna di queste modalità, con riferimenti agli articoli di legge e alla prassi applicativa.
1. Esito positivo: accordi finali condivisi
Se le trattative vanno a buon fine, la composizione negoziata si conclude con un accordo finale che delinea le modalità concrete di risanamento o di ristrutturazione del debito. L’art. 23 del CCII elenca possibili soluzioni di chiusura positiva, tra cui:
- Contratto biennale di risanamento (art. 23, comma 1, lett. a): le parti stipulano un contratto (uno o più contratti) che garantisce la continuità aziendale per almeno due anni. Tale “contratto biennale” può ad esempio prevedere il rimborso dilazionato dei debiti, eventuali partecipazioni al capitale di nuovi investitori, modifiche contrattuali strutturali, ecc. Importante: questo contratto produce effetti premiali di natura fiscale. In particolare, se l’esperto attesta l’idoneità del contratto a garantire la continuità biennale, si applica la detrazione del 50% degli interessi passivi maturati sui debiti tributari (misura premiale di cui all’art. 25‑bis, comma 1 CCII). Come osserva la Cassazione, la disposizione mira ad incentivare accordi che consentano un effettivo “superamento” dello stato di crisi garantendo solidità almeno biennale.
- Convenzione di moratoria con i creditori (art. 23, comma 1, lett. b): l’imprenditore concorda con i creditori una sospensione (moratoria) delle scadenze o una ristrutturazione del debito secondo condizioni predeterminate. In pratica si negozia una dilazione dei pagamenti (ad es. concordando esenzioni o riduzioni di sanzioni, interessi ecc.) nell’ambito della composizione. Anche in questo caso possono applicarsi misure premiali (come l’esonero da revocatoria di garanzie acquisite). La convenzione di moratoria richiede generalmente l’adesione della maggioranza dei creditori secondo criteri stabiliti dall’art. 62 CCII, tenendo conto delle categorie di creditori e delle misure “estensibili”.
- Transazione fiscale e contributiva: introdotta dal D.Lgs. 136/2024, questa modalità consente di regolare con l’Agenzia delle Entrate e con l’Inps (o enti previdenziali) i debiti emergenti dalle trattative. Di solito l’esperto può predisporre piani di rimborso agevolato di imposte (IVA, IRPEF, imposte sostitutive) e contributi, in accordo con le normative specifiche. Se l’accordo raggiunto prevede tale “transazione fiscale”, si otterrà l’annullamento delle sanzioni e degli interessi (o la loro riduzione), purché le condizioni siano conformi ai criteri previsti dal CCII (cfr. art. 25‑ter e sgg.). Questo strumento consente di inserire nel patto finale anche la componente pubblica dei debiti. È importante che l’accordo di transazione sia contenuto nella relazione finale dell’esperto e, se approvato dal giudice nel concordato semplificato, vincoli anche l’erario e gli enti previdenziali.
- Accordi di ristrutturazione dei debiti: nelle trattative si possono raggiungere intese private con i creditori (banche, fornitori, investitori, ecc.) volte a ristrutturare il debito secondo l’art. 67 della L. fall. (art. 57 e 58 CCII). Tali accordi, se rispettano la soglia di maggioranza (ad es. 75% del debito complessivo) e sono sostenibili, possono essere incorporati nella soluzione finale; tuttavia, si tratta di strumenti che restano comunque formalizzati come atti extraconcorsuali. In alcuni casi, l’esito positivo della composizione negoziata può coincidere con la completa realizzazione di un piano di risanamento attestato (art. 56 CCII), trasformando la semplice trattativa in un accordo operativo.
- Liquidazione concordata (concordato semplificato): anche il concordato preventivo, previsto dall’art. 25-sexies e ss. del CCII, può essere considerato un modo per chiudere la composizione in modo positivo (anche se si tratta di liquidazione). In particolare, se l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte in buona fede ma non sono state individuate soluzioni di risanamento praticabili (art. 23, comma 1 lett. a-b), l’imprenditore può presentare al tribunale una proposta di concordato semplificato per cessione dei beni e liquidazione del patrimonio. Tale concordato semplificato è una procedura giudiziale che mira alla liquidazione dell’impresa, ma evita il fallimento formale. Se il tribunale lo omologa (verificando la fattibilità del piano di liquidazione e il rispetto dei criteri di par condicio creditorum), esso si sostituisce alla semplice archiviazione. Questa è un’uscita “positiva” nel senso che garantisce un riallineamento controllato, anche se attraverso la vendita dei beni aziendali. Il passaggio dalla composizione al concordato semplificato è previsto dall’art. 25-sexies CCII.
In tutti i casi di chiusura con esito positivo, l’esperto redige la relazione finale descrivendo gli accordi raggiunti e, se l’iter è terminato positivamente, comunica tale esito (con eventuale apposito modello) al segretario generale della Camera di Commercio, affinché l’istanza sia chiusa con provvedimento di archiviazione in senso favorevole. In sintesi, il “successo” della procedura significa che è stato definito un percorso concreto di superamento della crisi (ristrutturazione o liquidazione concordata), con la formale chiusura amministrativa dell’istanza.
2. Esito negativo: insuccesso o interruzione anticipata
Quando le trattative si concludono senza un accordo condiviso, la composizione negoziata si chiude con esito negativo. Ciò accade in particolare nei seguenti casi:
- Assenza di prospettive di risanamento (archiviazione d’iniziativa): secondo l’art. 17, comma 5 CCII, l’esperto, dopo aver incontrato l’imprenditore, valuta se sussistono concrete possibilità di risanamento. Se non ravvisa prospettive concrete, deve darne notizia all’imprenditore e al segretario generale della Camera di Commercio, che provvede all’archiviazione dell’istanza entro 5 giorni lavorativi. In pratica, l’esperto può certificare fin da subito l’impossibilità di trovare soluzioni (ad es. per un quadro finanziario talmente deteriorato che nessun creditore accetterebbe un riassetto al di fuori di una procedura concorsuale). In tali situazioni la procedura si chiude immediatamente con esito negativo, senza consumare tutto il termine dei 180 giorni. Anche l’inserimento della dichiarazione di insuccesso nella relazione finale comporta l’archiviazione. Questo caso è simile al c.d. “fallimento stragiudiziale delle trattative”.
- Ritiro o mancata collaborazione dell’imprenditore: se è l’imprenditore a rinunciare alla composizione (per esempio perché opta per un’altra via) o non partecipa agli incontri, l’esperto annota tale circostanza nella relazione finale e dichiara conclusa la procedura. Non essendovi un accordo, segue l’archiviazione per insuccesso. In altre parole, senza la fattiva collaborazione del debitore la composizione negoziata non può proseguire; di fatto la legge non disciplina espressamente questa ipotesi, ma in pratica l’esperto provvede come nei casi di “assenza prospettive” citando la volontà di abbandono. Le statistiche del Ministero indicano che in alcuni casi (ad es. cambio di strategia dell’imprenditore) la composizione si interrompe per questo motivo, con conseguente chiusura anticipata.
- Scadenza naturale del termine (180 giorni senza accordo): la legge prevede che l’incarico dell’esperto si consideri concluso se, decorsi 180 giorni dall’accettazione, non è stata individuata alcuna soluzione adeguata per superare la crisi. In questo scenario, dopo sei mesi di trattative infruttuose la procedura si chiude automaticamente. L’esperto redige la relazione finale (indicando l’insuccesso e lo stato in cui versano le posizioni creditorie) e comunica al segretario della Camera di Commercio di archiviare l’istanza. Non è necessario attendere ordinanze giudiziali: l’archiviazione viene iscritta d’ufficio sul Registro delle Imprese. L’impresa può aver utilizzato tutte le opzioni stragiudiziali previste, ma in mancanza di un accordo si passa alla chiusura naturale.
- Fallimento (liquidazione giudiziale) o altra procedura avviata durante la composizione: se nel corso della composizione negoziata viene presentata domanda di fallimento (liquidazione giudiziale) da un creditore o se l’imprenditore stesso avvia un’altra procedura concorsuale (ad es. accordo di ristrutturazione o concordato preventivo), la composizione negoziata cessa. In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che la mera pendenza di misure protettive o della composizione negoziata non sospende l’udienza di fallimento. Pertanto, se il pubblico ministero o i creditori richiedono la dichiarazione di fallimento, il tribunale non è obbligato a rinviare l’udienza in attesa dell’esito della composizione. In tali casi, l’archiviazione della composizione si inserisce tra gli atti successivi alla dichiarazione di fallimento; l’esperto può segnalare nello stato passivo del fallimento l’avvenuta composizione (o tentativo) negoziata.
In tutti gli scenari negativi l’esito è l’archiviazione dell’istanza senza accordo attuabile. Dopo l’archiviazione, l’imprenditore dovrà valutare se rivolgersi a una delle procedure concorsuali tradizionali. Il Codice, infatti, consente al debitore, conclusa negativamente la composizione negoziata, di chiedere tempestivamente l’accesso a procedure come il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o la liquidazione controllata. In molti casi, la transizione avviene entro pochi mesi dalla chiusura, come illustrato negli esempi pratici che seguono.
3. Altre situazioni di cessazione
Oltre alle modalità descritte, occorre ricordare:
- Cessazione per decorso del termine di riserva dell’imprenditore: l’imprenditore ha facoltà di revocare l’istanza nei primi due mesi; in tal caso la procedura si conclude anticipatamente. Come anticipato, tale scelta comprime il termine massimo (passa a 120 giorni una sola volta), ma comunque comporta la chiusura con esito negativo.
- Sostituzione dell’esperto: se per qualsiasi ragione (incompatibilità, dimissioni, decesso) l’esperto viene sostituito, il termine di 180 giorni riparte dalla data di accettazione del nuovo esperto. In questo caso non si parla di chiusura, bensì di differimento dei termini.
- Cessazione delle misure protettive: se erano state richieste misure protettive (artt. 18-19 CCII) e l’istanza di composizione si chiude (positiva o negativa), il giudice emette decreto di cessazione degli effetti protettivi (c.d. revoca dello “scudo”). L’archiviazione della composizione segnala tale evento, come previsto dall’art. 17, comma 8 (l’esperto comunica al giudice emittente, che dichiara cessate le misure).
Tabelle riassuntive e schemi esplicativi
Tabella 1 – Modalità di chiusura della composizione negoziata
Modalità di chiusura | Condizioni | Riferimenti normativi | Effetti principali |
---|---|---|---|
Successo con accordi finali | I creditori concordano soluzioni di risanamento (contratto biennale, moratoria, ecc.) | Art. 23 CCII (lett. a, b); Art. 25-bis; D.Lgs 136/2024 (transazioni) | Archiviazione positiva; effetto premiali fiscali (art.25-bis) |
Transazione fiscale/contributiva | Accordo con Erario e Inps per dilazione/stralcio dei debiti tributari/contributivi | Art. 23, c.2-bis CCII (introdotto dal D.Lgs. 136/2024) | Estinzione o riduzione di debiti fiscali/contributivi |
Accordi di ristrutturazione | Intese con banche/creditori sotto art. 67 L.F. (accordi di ristrutturazione decentrati) | Art. 57-58 CCII | Ristrutturazione del debito con consenso; cessione crediti fiscalmente privilegiati |
Concordato semplificato (liquidazione) | Esperto segnala soluzione impreparabile ma trattative corrette; proposta concordato dai liquidatori | Art. 25-sexies CCII (D.Lgs.136/2024 modifica) | Piano di cessione dei beni, liquidazione concordata in tribunale |
Insussistenza prospettive (archiviazione d’ufficio) | Esperto rileva impossibilità di risanamento sin dalle prime fasi (assenza di prospettive) | Art. 17, c.5 CCII | Immediata archiviazione dell’istanza (con esito negativo) |
Ritirata/mancata collaborazione | Imprenditore rinuncia o non collabora (non si presenta agli incontri) | / | Archiviazione anticipata per “insuccesso”; impresa resta libera di accedere a procedure concorsuali |
Scadenza termine (180 gg senza accordo) | Termine di 180 giorni trascorso senza raggiungere accordo | Art. 17, c.7-8 CCII | Archiviazione naturale dell’istanza (esito negativo) |
Apertura fallimento o altra procedura | Domanda di liquidazione giudiziale (fallimento) presentata da creditore o debitore | Art. 8 CCII (coordinato con L.Fall.) | Composizione termina; Tribunale prosegue con la procedura concorsuale |
Schema 1 – Cronologia tipica delle fasi
- Avvio della procedura (giorno 0): l’imprenditore presenta istanza e ottiene nomina dell’esperto; l’istanza e le eventuali misure protettive (es. sospensione esecuzioni) vengono iscritte nel Registro delle Imprese.
- Periodo di trattative (0 – 180 giorni): l’esperto convoca incontri periodici. Se entro breve tempo constata l’inefficacia delle trattative, archivia l’istanza; altrimenti prosegue fino all’accordo o alla scadenza.
- Situazioni intermedie: in ogni fase l’imprenditore può abbandonare o decidere di chiedere archiviazione (entro 60 giorni) riducendo il termine massimo a 120 giorni; oppure può domandare proroga d’incarico se vicino a un’intesa.
- Finalizzazione degli esiti: raggiunto un accordo valido o esaurito il tempo, l’esperto redige la relazione finale.
- Se l’esito è positivo, la relazione riporta gli accordi (contratto biennale, moratoria, piani di pagamento, transazioni fiscali, ecc.) e l’istanza viene archiviata positivamente.
- Se l’esito è negativo, la relazione evidenzia l’insuccesso (assenza di prospettive o archiviazione d’iniziativa), e segue l’archiviazione senza accordi.
- Esito della procedura: l’imprenditore e i creditori attuano ciò che è stato concordato. In caso di successo, si realizzano i piani di risanamento; in caso di insuccesso, l’impresa decide se accedere a procedure concorsuali ordinarie (concordato preventivo, liquidazione coatta, piani attestati, ecc.).
Esempi pratici di chiusura
- Caso 1 – Risanamento con contratto biennale: L’Impresa Alfa ha un debito complessivo di 1 milione €. Avvia la composizione negoziata; dopo alcuni mesi l’esperto valuta che, pur in presenza di difficoltà, è possibile rimodulare il debito. L’azienda sottoscrive un contratto biennale con i creditori bancari, che prevede la riduzione degli interessi passivi e la dilazione dei pagamenti, garantendo la continuità aziendale per almeno 2 anni. L’esperto attesta gli accordi nella relazione finale: la Camera di Commercio archivia l’istanza e all’impresa si applicano gli effetti premiali dell’art. 25-bis (es.: dimezzamento interessi fiscali). Le banche continuano ad erogare affidamenti in base al piano concordato (Cass. 30/1/2025).
- Caso 2 – Transazione fiscale concordata: La Startup Beta presenta istanza di composizione con debiti fiscali di 200.000 €. Durante le trattative, grazie all’intervento dell’esperto, l’azienda e l’Agenzia delle Entrate concordano una transazione fiscale: pagamento di 70% del dovuto (IVA e imposte) in 10 anni, con cancellazione di sanzioni e interessi. L’esperto inserisce tale proposta in relazione finale e alla scadenza ottiene l’archiviazione positiva. I creditori pubblici aderiscono: l’Impresa ottiene uno sgravio sostanziale sui debiti tributari. Questo tipo di accordo è consentito dal correttivo-ter 2024 (art. 23 c.2‑bis CCII).
- Caso 3 – Concordato semplificato post-composizione: L’Impresa Gamma, dopo 160 giorni di trattative senza trovare un accordo di risanamento, riceve un parere negativo dall’esperto. Quest’ultimo nella relazione finale dichiara correttezza delle trattative ma impossibilità di saldare i debiti (soluzioni art. 23 non praticabili). Nei 60 giorni successivi, Gamma presenta al tribunale una domanda di concordato semplificato per cessione dei beni (art. 25-sexies CCII). Il tribunale, acquisiti la relazione e il parere dell’esperto, nomina un ausiliario e fissa udienza di omologazione. Alla fine il concordato viene omologato: i beni dell’impresa vengono liquidati secondo il piano, garantendo almeno l’utile minimo a ciascun creditore. La procedura di composizione si chiude così con un passaggio controllato in liquidazione, senza dichiarazione di fallimento.
- Caso 4 – Insuccesso e liquidazione giudiziale: L’Impresa Delta è in gravi difficoltà finanziarie e apre composizione negoziata. Dopo alcuni incontri, l’esperto accerta che non ci sono possibilità di risanamento (tutti i creditori chiedono pagamenti anticipati senza scambiarne prospettive). Viene dunque dichiarata archiviazione dell’istanza (art. 17 c.5). Subito dopo, un creditore deposita domanda di fallimento: il tribunale procede alla dichiarazione di liquidazione giudiziale senza attendere alcun rinvio. L’impresa cessa l’attività; la composizione negoziata termina automaticamente all’apertura del fallimento, con archiviazione in senso negativo.
Domande frequenti (FAQ)
- Cosa succede se l’imprenditore decide di ritirare l’istanza durante la composizione negoziata?
Se l’imprenditore rinuncia all’istanza entro 60 giorni dall’accettazione dell’esperto, la procedura si chiude anticipatamente. L’art. 17, comma 9 CCII prevede che, in tal caso, il termine massimo per la chiusura si riduce una sola volta a 120 giorni. Naturalmente, l’archiviazione decorre dalla richiesta di rinuncia e comporta esito negativo: l’imprenditore non ottiene alcuna forzatura negoziale e può ricorrere (subito o dopo aver atteso l’adeguato periodo di blocco di un anno) alle normali procedure concorsuali se necessario. - Il fallimento sospende la composizione negoziata?
No. Come chiarito di recente dalla Cassazione, la mera pendenza di una procedura di composizione negoziata (o delle sue misure protettive) non obbliga il tribunale a rinviare l’udienza di fallimento. Anzi, se il PM o un creditore ottengono la dichiarazione di fallimento dell’impresa, la composizione negoziata si estingue automaticamente: l’istanza viene archiviata e il tribunale procede al fallimento. In altre parole, la possibilità di chiudere la composizione in un “accordo” non può essere usata per ritardare indefinitamente una procedura concorsuale già avviata da terzi. - Quanto dura la composizione negoziata e come si prolunga oltre i 180 giorni?
La procedura dura al massimo 180 giorni dall’accettazione della nomina dell’esperto. Tuttavia, l’incarico può essere prorogato per un periodo aggiuntivo (fino a ulteriori 180 giorni) con il consenso dell’imprenditore, dell’esperto e delle parti coinvolte. In pratica, se verso la fine del termine iniziale emerge la concreta possibilità di chiudere un accordo ma serve più tempo, le parti possono concordare la proroga. Inoltre, se l’imprenditore presenta istanza di accesso a procedure giudiziali (ad es. concorso preventivo in bianco) o se il tribunale ha già concesso misure protettive (artt. 18-19 CCII), la durata può estendersi fino a ulteriori 180 giorni. L’esperto registra la proroga in piattaforma e ne informa le controparti; il termine complessivo dall’inizio non può superare i 360 giorni. - Che effetti hanno gli accordi raggiunti nella composizione negoziata?
Se le trattative hanno esito positivo, gli accordi realizzati producono effetti equivalenti a quelli previsti per gli specifici strumenti omologati. Ad esempio, il contratto biennale produce gli effetti premiali di cui all’art. 25-bis CCII (meglio trattamento fiscale sui debiti). La convenzione di moratoria può beneficiare della disciplina di legge (ad es. esenzione da revocatoria per i pagamenti effettuati) se soddisfa i requisiti. Importante: gli accordi decisi in composizione negoziata vincolano solo le parti che li sottoscrivono, ma il legislatore ha voluto incentivare l’adesione al trattamento di favore (art. 25-bis e art. 62 CCII). Nel caso del concordato semplificato (liquidazione), gli effetti sono quelli tipici del concordato stesso: il tribunale omologa la liquidazione concordata dei beni con le modalità stabilite, evitando il fallimento. In tutti i casi, la chiusura positiva comporta l’archiviazione amministrativa della procedura. - Cosa succede in caso di fallimento dopo la composizione?
Se non è stato raggiunto alcun accordo (archiviazione negativa) e successivamente viene dichiarato il fallimento, la composizione negoziata si chiude automaticamente. L’esperto comunica la relazione finale al tribunale fallimentare, che la valuta ai fini del passivo (per eventuali crediti o revocatorie). A quel punto si applicano le regole del fallimento: la liquidazione procede secondo i criteri dell’art. 107 L.F. o, in caso di concordato semplificato omologato, viene data esecuzione al piano concordatario. - Quali sono i limiti di accesso successivamente alla chiusura?
Dopo l’archiviazione negativa per insuccesso, l’imprenditore non può riproporre subito una nuova composizione negoziata: deve attendere almeno un anno dall’archiviazione. Questo periodo di blocco è previsto per evitare riavvii seriali della procedura. Se invece la chiusura è positiva, non esistono limiti ulteriori: in realtà dopo un esito positivo l’imprenditore continua l’esecuzione degli accordi concordati e gli strumenti di aiuto premiale restano validi (ad es. non decade il beneficio fiscale per gli interessi dimezzati). - Come si concilia la composizione negoziata con gli affidamenti bancari?
Ai sensi del Codice (art. 16, comma 5, riscritto dal D.Lgs.136/2024), le banche non possono revocare o sospendere arbitrariamente le linee di credito soltanto perché l’impresa ha avviato la composizione negoziata. In pratica, lo scopo è non trasformare l’accesso alla composizione in una marcia forzata verso il fallimento per effetto delle azioni bancarie. La Cassazione ha ribadito che le banche devono valutare il merito creditizio dell’azienda in crisi alla luce del piano di risanamento elaborato e che solo gravi violazioni di diligenza giustificano il declassamento automatico del credito. Questo principio è importante per la chiusura positiva: se l’accordo è valido, le banche devono garantire al piano concordato la possibilità di attuazione, mantenendo i fidi in modo coerente con l’andamento aziendale pattuito.
Fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali utilizzate
- Normativa: Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12/01/2019, n. 14), in particolare Titolo II (art. 17-25 CCII) che disciplina la composizione negoziata; Decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 (conv. L. 147/2021) di prima attuazione; Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83; Decreto legislativo 13 settembre 2024, n. 136 (correttivo-ter); Codice civile (art. 2468-bis e 2545-septies c.c. relativi alle misure premiali); disposizioni fiscali di settore sulle transazioni (D.Lgs. 26/10/1995, n. 472, art. 9-ter).
- Giusprudenza: Cass. Civ., Sez. I, ord. 12.02.2025, n. 3634 (in materia di misure protettive e fallimento); Cass. Civ., Sez. I, ord. 30.01.2025, n. 3730 (massimario su composizione negoziata e affidamenti bancari); Cass. Civ., 04.11.2024, n. 28320 (risarcimento per concessione abusiva di credito); Cass. Civ., 12.04.2023, n. 9730; Trib. Monza, 17.04.2023 (transazione fiscale in composizione); Cass. SS.UU. 23.12.2021, n. 36168 (estensione norme fiscali alla transazione).
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✔️ Difensore accreditato presso tribunali e organismi specializzati nella crisi aziendale
✔️ Consulente per imprenditori, PMI, cooperative e professionisti
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Conclusione
La composizione negoziata può concludersi con successo, ma serve una strategia chiara e documentazione impeccabile.
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