Stai pensando di cedere le quote di una SRL che ha dei debiti, oppure vuoi acquistare una società ma temi di ritrovarti addosso le sue passività? Ti stai chiedendo se è possibile vendere o acquistare quote anche in presenza di debiti, e soprattutto quali rischi corrono venditore e compratore?
La cessione di quote di una SRL è perfettamente legittima anche se la società ha debiti in corso, ma attenzione: è un’operazione che va gestita con estrema cautela, perché può comportare gravi conseguenze patrimoniali e legali, soprattutto per l’acquirente.
Ma cosa comporta, in concreto, vendere o acquistare quote di una SRL con debiti?
Quando si acquistano le quote, si acquisisce anche la posizione nella società, con tutto il suo patrimonio attivo e passivo. Questo significa che i debiti non restano in capo al vecchio socio, ma continuano a pesare sulla società stessa. Il nuovo socio, pur non essendo personalmente obbligato per i debiti pregressi, si ritrova a gestire una società indebitata, con tutte le responsabilità che ne derivano.
Il venditore, invece, si libera da ogni obbligo?
Sotto il profilo societario sì, ma non sempre sotto quello fiscale e penale. Se la vendita è fittizia, o se è avvenuta per sottrarsi a responsabilità, l’ex socio o amministratore può comunque essere chiamato a rispondere, ad esempio per mala gestio, distrazione di beni o omesso pagamento di imposte.
E allora, come si fa a vendere o acquistare quote di una SRL con debiti senza rischi?
Serve una due diligence accurata, cioè un’analisi preventiva di:
- debiti fiscali e previdenziali (Agenzia Entrate, INPS, INAIL);
- esposizioni bancarie e con fornitori;
- eventuali contenziosi in corso;
- bilanci e scritture contabili.
Sulla base di questa analisi si può:
- valutare se procedere con l’acquisto;
- prevedere garanzie contrattuali a tutela dell’acquirente (come clausole di manleva o escrows);
- definire un prezzo equo, tenendo conto dell’esposizione debitoria.
Cosa succede se si salta questo passaggio?
L’acquirente potrebbe trovarsi a gestire una società non risanabile, rischiando di diventare amministratore di una SRL già destinata alla crisi o alla liquidazione. In certi casi, può essere perfino accusato di aver contribuito a un disegno distrattivo o elusivo.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in cessioni societarie, responsabilità da debito e tutela dell’impresa – ti spiega come cedere o acquistare quote di una SRL con debiti in modo sicuro, quali verifiche fare prima dell’atto e come possiamo aiutarti a tutelare il tuo interesse economico e legale in ogni fase.
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Introduzione
La cessione di quote di S.r.l. comporta la cessione della titolarità di una partecipazione societaria, ma non dei beni e debiti aziendali: la società rimane debitore delle proprie passività, limitando il rischio del venditore al conferimento versato. Tuttavia, quando la società presenta debiti (tributari, bancari, commerciali, contenziosi, ecc.), l’operazione va gestita con estrema cautela. Sebbene la responsabilità del socio sia in linea di principio limitata al capitale investito, in concreto occorre valutare attentamente ogni tipo di debito e prevenire responsabilità accessorie. Questa guida spiega come operare dal punto di vista del venditore (debitore), illustrando tipologie di debito, rischi post-cessione, strategie di tutela (due diligence, clausole contrattuali, ecc.), con modelli di contratto e casi pratici.
Debiti della S.r.l.: tipologie e rischi
Prima di cedere le quote, il socio deve esaminare i debiti esistenti e potenziali della società, che possono essere di vario tipo:
- Debiti fiscali/tributari: imposte, IVA, ritenute, IRES/IRPEF, tributi locali e sanzioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate può applicare sanzioni o pignoramenti (anche patrimoniali personali) se i crediti fiscali non vengono soddisfatti in tempo. In caso di cessione di quote, non sussistono regole speciali di successività (diversamente dall’asset deal aziendale), ma l’acquirente “assume, indirettamente, tutti i rischi attuali e potenziali relativi alla precedente gestione… di natura fiscale”. In pratica, l’acquirente eredita il rischio di contestazioni tributarie pendenti, anche se formalmente debito rimane della società.
- Debiti bancari e finanziari: finanziamenti, mutui, scoperti di conto, leasing. In genere sono obbligazioni della società: il creditore può escutere i beni sociali o le garanzie reali/consensuali offerte dalla società (es. ipoteche su immobili). Il socio cedente di norma non è direttamente responsabile per i debiti bancari, a meno di eventuali garanzie personali prestate (es. fideiussioni). Se il venditore ha garantito personalmente il debito societario, rimane obbligato anche dopo la cessione delle quote, salvo negoziazione diversa con la banca.
- Debiti commerciali (fornitori): fatture non pagate e ordini inevasi. Anche qui, resta debitore la società. Il nuovo socio non “subentra” automaticamente alle obbligazioni passate, ma continuerà ad ereditare i debiti dell’azienda nella misura in cui ne eredita la gestione (come evidenzia la Suprema Corte: “con la cessione delle quote… i debiti della società gravano su di essa con totale liberazione del soggetto che ha ceduto la partecipazione”). In altre parole, i fornitori non possono pretendere il pagamento dal cedente dopo la vendita delle quote.
- Debiti verso dipendenti (retributivi, TFR, contributi INPS/INAIL): obblighi verso il personale. Anche questi rimangono in capo alla società; in caso di crisi, adempimenti come il TFR spettano alla società. Tuttavia, a fini cautelativi, i compratori controllano l’esistenza di contenziosi del lavoro e accantonamenti TFR precedenti, inserendo garanzie contrattuali appropriate.
- Debiti da contenzioso (accertamenti o cause in corso): crediti giudiziali vantati contro la società o passività legali (cause in tribunale). Questi debiti restano della società. È fondamentale verificare i contenziosi aperti (ad esempio cartelle esattoriali, ingiunzioni, atti di pignoramento) prima di vendere le quote, affinché l’acquirente possa negoziare adeguate garanzie contrattuali.
In sintesi, il trasferimento delle quote non trasferisce i debiti societari. Ciò significa che il venditore cede solo i diritti di partecipazione, mentre le passività rimangono con la società. Questa distinzione giuridica è confermata dalla Cassazione (sent. n.7470/2024): la cessione di partecipazioni non equivale a cessione di azienda e non obbliga il cedente a rispondere dei debiti sociali. Se invece si volesse trasferire azienda e debiti, si adotterebbe la figura della cessione d’azienda (regolata dall’art. 2560 c.c. e dall’art. 14 D.Lgs. 472/97), con disciplina fiscale e responsabilità ben diversa.
Tuttavia, il venditore deve cautelarsi: alcuni debiti o rischi possono emergere anche dopo il closing. Ad esempio, debiti tributari accertati dopo la cessione (entro i termini di legge) o cause sorte in passato possono ricadere sull’azionista divenuto subentrante, e la società chiederà al nuovo socio di adempiere. Inoltre, talvolta in sede di cessione si includono debiti contabili o finanziari (ad esempio, il cessionario può farsi carico del debito verso il socio per versamenti infruttiferi, come visto in dottrina). Di qui l’importanza di strategie di protezione del venditore.
Responsabilità post-cessione e vincoli legali
Limitazione di responsabilità del socio
L’art. 2467 c.c. stabilisce che “i soci rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alle quote possedute”, ossia ciascun socio è responsabile solo per il valore della propria partecipazione. In pratica, il socio non è chiamato a pagare debiti oltre il proprio conferimento. Ciò significa che, superati i rischi legati ai contributi dovuti (v. infra art. 2472 c.c.), il cedente non rimane obbligato verso i creditori della società dopo la vendita della quota. La dottrina e la giurisprudenza ribadiscono che, dopo il closing, solo la società risponde dei debiti contratti durante la sua esistenza, mentre il cedente conserva i diritti patrimoniali sino al perfezionamento della vendita. Come osservano gli esperti: “la S.r.l. limita la responsabilità degli amministratori e dei soci al capitale investito, per cui in linea generale i debiti della società non ricadono sul patrimonio personale dei soci”.
Tuttavia, esistono eccezioni specifiche, in particolare relative ai versamenti ancora dovuti. Infatti, per i conferimenti obbligatori non eseguiti, l’art. 2472 c.c. prevede una responsabilità solidale tra il cedente ex socio e l’acquirente, limitata ai conferimenti ancora da effettuare. In base a tale norma, se al momento della cessione risultano ancora quote di capitale non versate, il socio venditore è solidalmente obbligato con il nuovo socio al pagamento di tali somme per tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese. Il venditore può essere escusso solo dopo l’inefficacia del recupero nei confronti del nuovo socio. In altre parole, se il socio non aveva versato integralmente il suo conferimento, la società può pretendere la parte mancante anche dall’ex socio che ha ceduto la quota. D’altro canto, l’alienante che salda il debito può rivalersi sul cessionario. Se la partecipazione è stata trasferita più volte, tutti i precedenti cedenti rimangono obbligati in solido verso l’ultimo acquirente per l’adempimento dei conferimenti.
Divieto di riqualificazione come cessione d’azienda
Il venditore deve anche fare attenzione a non vedere la cessione di quote riqualificata come vendita dell’azienda. La Cassazione ha chiarito che, anche nel caso di cessione totalitaria delle quote, non scatta il regime dell’art. 2560 c.c. (cessione d’azienda) che impone al venditore di astenersi dall’attività concorrente e crea responsabilità di tipo commerciale per i debiti antecedenti all’atto. La Corte ha affermato che il trasferimento di quote non configura un trasferimento dell’azienda (complesso organizzato di beni). Ne consegue che il cedente non assume gli obblighi tipici del cessionario d’azienda, e non è obbligato “a rispondere dei debiti sociali ai sensi dell’art. 2560 c.c.”. Questa distinzione giuridica garantisce al venditore libertà d’azione (anche nell’ambito della stessa attività) una volta uscita la partecipazione, e la libertà contrattuale fiscale (imposta di registro in misura fissa sulla cessione quote).
Garanzie contrattuali di legge
Infine, va ricordato che il contratto di cessione di quote è soggetto alle comuni regole contrattuali e di garanzia, in particolare quelle sul venditore disconoscente del peso delle passività. Con la cessione il cedente dichiara di vendere un «bene» (la partecipazione) che presuppone assenza di vizi occultati (art. 1490 e segg. c.c. sulle garanzie). Sebbene non vi siano norme speciali che impongano al venditore di garantire l’insussistenza di debiti societari (diversamente dalle cessioni di beni mobili o immobili, cfr. art. 1477 c.c.), le parti possono prevederlo contrattualmente. La giurisprudenza interviene comunque per interpretare le clausole di contratto: ad esempio, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto validità a una “clausola di garanzia” in cui il venditore si impegnava a farsi carico di passività non risultanti dai libri sociali.
Strategie di tutela del venditore
Di seguito si illustrano gli strumenti di protezione del venditore/debitore nella cessione di quote S.r.l., suddivisi in due categorie principali: due diligence e clausole contrattuali.
1. Due diligence legale e fiscale
Prima di tutto, occorre condurre una approfondita due diligence sullo stato giuridico-contabile-fiscale della società target. L’obiettivo è identificare tempestivamente passività note o potenziali, in modo da negoziare il contratto di cessione con le necessarie cautele. La due diligence (DD) legale-fiscale mira a fornire all’acquirente (e potenzialmente anche al venditore che la commissioni) tutte le informazioni sulle caratteristiche del target e sui rischi insiti. In particolare, si devono verificare:
- Situazione contabile: bilanci degli ultimi esercizi, libro giornale, libro degli inventari, note integrative, scritture contabili obbligatorie. Si cerca di accertare l’esistenza di passività non contabilizzate (ad es. fornitori non ancora rilevati, debiti verso fornitori esterni) e di creditività reali della società.
- Posizione fiscale: dichiarazioni dei redditi, IVA, IRAP, ritenute d’acconto; pagamenti/versamenti effettuati; eventuali avvisi di accertamento o contenziosi pendenti con l’Agenzia delle Entrate. Importanti sono anche le certificazioni: il certificato dei carichi pendenti tributari (o certificato carichi pendenti AG) che attesta tributi non pagati o contestati. Il venditore può fornire all’acquirente (o quest’ultimo può chiedere direttamente) tale certificato, che se negativo esonera l’acquirente da responsabilità fiscali passate. Per debiti tributari, rilevanti sono anche le norme di cui al D.Lgs. 18/12/1997 n.472 (art. 14: responsabilità del cessionario di azienda, con preventiva escussione del venditore entro il valore dell’azienda). Benché art. 14/97 riguardi la cessione d’azienda, la prassi applica analoghi principi per i pacchetti azionari, con obbligo di rilasciare il certificato fiscale liberatorio entro 40 giorni.
- Posizione previdenziale e lavoro: situazioni INPS/INAIL, scadenze contributive, contenziosi con dipendenti. Si controllano le buste paga e i cedolini contributivi e si valuta l’accantonamento dei TFR nei bilanci.
- Partecipazioni e rapporti contrattuali: si raccolgono visure camerali, perizie (se l’atto costitutivo prevede quote non proporzionali ai conferimenti, si verifica se risultino versamenti inferiti). Si verifica l’assenza di vincoli o garanzie reali pregiudizievoli (ad esempio quote gravate da pegno). Ogni statuto o accordo tra soci (clausole di prelazione, gradimento, patto di sindacato, limiti allo statuto, etc.) va esaminato per definire i requisiti formali del trasferimento.
- Contenziosi in corso: si chiedono al venditore informazioni sui giudizi pendenti (tributari, civili, penali) che coinvolgono la società. Gli esiti possono comportare debiti futuri non rilevati a bilancio.
I risultati della due diligence permettono di decidere se procedere con l’operazione e a quali condizioni. Ad esempio, possono spingere il cedente a prendere misure preventive (come la ricapitalizzazione o ristrutturazione) oppure a negoziare un prezzo adeguato agli oneri eventuali. In generale, la due diligence serve a definire modalità operative e garanzie contrattuali dell’operazione. Come sottolinea la dottrina fiscale, nell’acquisto di partecipazioni si utilizzano strumenti negoziali quali due diligence fiscale, dichiarazioni e garanzie (representations & warranties) e obblighi di indennizzo (clausola di manleva), meccanismi di price adjustment o deposito cauzionale per il risarcimento di eventuali passività sopravvenute*.
Tabella 1 – Esempi di elementi controllati in due diligence legale/fiscale:
Ambito verifica | Elementi da esaminare | Rilevanza per l’acquirente |
---|---|---|
Contabilità e bilanci | Bilancio (stabilità, perdite), scritture contabili, casse | Identificazione passività nascoste, coerenza patrimoniale, determinazione del fair value delle quote |
Fiscale/tributario | Dichiarazioni IVA, IRES, IRAP; certificato carichi pendenti; atti di contestazione | Debiti tributari non pagati, sanzioni, procedure accertative pendenti |
Bancario/finanziario | Contratti di mutuo, affidamento, leasing; garanzie personali dei soci | Importo debiti finanziari, obbligazioni di garanzia residua da parte di soci amministratori |
Forfettari e lavoristici | Ruoli contributivi INPS, TFR, accantonamenti; cause del lavoro | Debiti verso enti previdenziali, contenziosi (mancati pagamenti contributivi o retributivi) |
Contratti societari | Atto costitutivo, statuto, patti parasociali; deleghe di firma | Verifica limiti alla cessione (clausole prelazione/gradimento) e quote non liberate |
Contenzioso | Cause civili/penali in corso, fermi/bancari/pignoramenti iscritti | Possibili perdite future, rischi legali non ancora contabilizzati |
2. Clausole contrattuali di salvaguardia
Dopo la due diligence, il contratto di cessione quote va redatto con particolare attenzione alle clausole di garanzia e protezione, per ripartire i rischi emersi tra venditore e acquirente. Di seguito le principali clausole raccomandate:
- Dichiarazioni e garanzie (W&I): il cedente rilascia una serie di garanzie sulla società e sulle quote, ossia dichiara che la società è libera da passività non rivelate, che i libri contabili sono regolari, che non vi sono debiti sconosciuti, contenziosi irrisolti, ecc. Ad esempio, si può inserire che “la società ha adempiuto a tutti gli obblighi fiscali e contributivi e non risulta alcuna passività non contabilizzata antecedente alla data della cessione”. In caso di violazione di tali garanzie, l’acquirente potrà chiedere il risarcimento o l’adempimento. La dottrina sottolinea che la legge non impone un obbligo generale di manleva del venditore per i debiti pregressi; tuttavia, la “funzione delle clausole di garanzia è proprio quella di mantenere indenne l’acquirente da future passività”.
- Clausola di indennizzo (manleva): collegata alle garanzie, prevede che il cedente manlevi l’acquirente da certe passività specificate. Ad esempio, si può pattuire che il venditore rimborsi l’acquirente di somme pagate in futuro dovute a violazioni contabili anteriori (es. imposte evase, controversie fiscali, contenzioso verso fornitori). La decisione del Tribunale di Bologna n.2178/2017 ha ribadito l’efficacia di una clausola in cui il venditore “si impegna a rimborsare al cessionario eventuali debiti della società che emergano successivamente alla cessione”.
- Clausola di price adjustment o escrow: è utile per gestire incertezze sul valore finale. Prevede che una parte del prezzo di acquisto sia trattenuta in un conto vincolato (escrow) per un periodo determinato, in attesa dell’emerger di eventuali passività. Se, entro lo scadere del periodo, non si verificano passività impreviste, l’importo vincolato viene corrisposto al venditore. Viceversa, serve a coprire eventuali scoperti scoperti emersi. In alternativa, si può prevedere un prezzo aggiuntivo (earn-out) legato a determinati criteri, o una clausola risolutiva se emergono debiti rilevanti.
- Rinvio agli organi sociali e formalità: il contratto deve prevedere l’aggiornamento del libro soci e il deposito dell’atto notarile nei termini (art. 2470 c.c.). Spesso si inserisce anche l’obbligo che il cedente richieda per tempo la cancellazione delle eventuali ipoteche o pegni sulla quota.
- Garanzie contrattuali aggiuntive: se lo statuto prevede limiti alla trasferibilità, si riportano in contratto le dichiarazioni di sblocco (ad esempio, ottenimento del consenso degli altri soci). Si può anche stabilire che il cedente consegni un’attestazione del notaio di regolarità dell’atto, o una consulenza legale sulla validità della transazione.
Le clausole vanno formulate con cura: ad esempio, secondo orientamenti consolidati, l’interpretazione delle obbligazioni contrattuali è rimessa all’autonomia delle parti, per cui spetta al contratto definire a chi spetti l’onere dei debiti non estinti (ad esempio il Tribunale di Bologna ha affermato che la ripartizione di obbligazioni pregresse è questione di volontà delle parti). In definitiva, il contratto dev’essere coerente con quanto rilevato in DD e con le normative (rinviando agli art. 2472 c.c. se esistono conferimenti inadempiuti).
3. Altre misure di protezione
Oltre alle clausole negoziali, possono essere adottate altre misure:
- Riduzione del capitale sociale: se la società ha perdite, l’art. 2446 c.c. consente di ridurre il capitale per eliminare i debiti. Ciò “purgerebbe” i debiti con le risorse sociali (in pratica, si usa patrimonio sociale per pagare debiti), facilitando la vendita futura. Tuttavia, la riduzione di capitale richiede delibera assembleare e può richiamare creditori.
- Fusione o scissione: come suggerito da alcuni autori, la cessione dei debiti può avvenire mediante operazioni straordinarie (fusione o scissione in entrata/uscita). Ad esempio, fusione inversa con una società debitrice potrebbe trasferire i debiti a una realtà diversa.
- Stipula contestuale di fideiussione: in attesa del certificato tributario, si può richiedere al venditore un’immediata garanzia (fideiussione bancaria) o depositare subito parte del prezzo come cauzione. Questo strumento solleva il compratore da rischi imprevisti (il cedente mette “denaro fresco” a garanzia).
- Comunicazione ai creditori: in alcuni casi si informa formalmente i creditori noti (per esempio l’Agenzia delle Entrate) dell’operazione, per evitare che i creditori esercitino azioni (ma non è previsto per legge e serve accertarsi delle regole antielusive).
Modelli e fac-simile contrattuali
Di seguito riportiamo alcuni schemi indicativi di clausole contrattuali che possono essere inserite nell’atto di cessione quote, a titolo esemplificativo:
- Garanzia generale: «Il Cedente garantisce che alla data di sottoscrizione non esistono passività della Società non risultanti dai bilanci regolarmente approvati e non vi sono cause pendenti o eventi straordinari sopravvenuti che possano comportare oneri a carico della Società».
- Clausola di manleva: «Il Cedente si impegna a manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi richiesta di pagamento o contestazione relativa a debiti tributari, contributivi o di altra natura inerenti alla gestione della Società riferiti a periodi antecedenti alla data di trasferimento delle quote».
- Price adjustment/escrow: «Le parti convengono che €[] del prezzo pattuito saranno vincolati in un conto escrow per [] mesi a garanzia di eventuali passività non emerse alla data di conclusione dell’accordo. Trascorso tale termine senza contestazioni, il residuo bloccato sarà versato al Cedente. In caso di scoperti accertati entro i termini previsti, l’importo di tale scoperto sarà imputato al conto vincolato e rimborsato dal Cedente al Cessionario entro [] giorni».
- Informatica del notaio: «Il presente atto, redatto per scrittura privata autenticata, è stipulato a norma degli artt. 2464, 2470 e segg. c.c. ed è presentato agli effetti della pubblicità nel Registro Imprese. Il Notaio rogante provvederà al deposito dell’atto entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione».
Tabella 2 – Tipiche clausole di salvaguardia nel contratto di cessione quote S.r.l.:
Clausola | Finalità | Riferimento normativo tipico |
---|---|---|
Dichiarazioni e garanzie | Il venditore conferma di aver fornito tutte le informazioni e di aver adempiuto obblighi (fiscali, contabili, ecc.), sollevando l’acquirente da rischi noti. | – (contrattuale; art. 1490 c.c. in generale) |
Manleva (indennizzo) | Il venditore si obbliga a risarcire l’acquirente per passività future relative a eventi pregressi (es. debiti fiscali scovati dopo la cessione). | – (contrattuale) |
Price adjustment/escrow | Prevede variazioni del prezzo finale o trattenute (deposito cauzionale) a garanzia di passività scoperte nel tempo. | – (contrattuale) |
Recesso condizionato | Facoltà di recesso del cessionario se emergono debiti o vizi gravi (non risolti con l’atto). | – (contrattuale, artt. 1452 c.c. se espressa clausola risolutiva) |
Clausole statutarie | Richiamo delle condizioni statutarie (prelazione, gradimento) e relative dichiarazioni di avvenuto adempimento. | Art. 2468 c.c. (libera trasferibilità salvo limiti statutari) |
Simulazioni pratiche
Caso 1: Debiti tributari non evidenziati
Mario vende il 100% delle quote della sua S.r.l. a un investitore. Durante la due diligence emerge che la società ha una cartella esattoriale non pagata di €50.000 relativa a IVA di due anni fa (oltre a sanzioni). L’acquirente insiste perché il venditore si faccia carico di questa passività, avendo ammesso di non averla comunicata. Le parti concordano di inserire una clausola di garanzia/indennizzo: Mario si impegna a rimborsare all’acquirente ogni esborso dovuto alla cartella entro 30 giorni dalla richiesta. Inoltre, parte del prezzo (€20.000) viene vincolata in escrow fino all’esaurirsi delle verifiche fiscali successive (si anticipa inoltre che, se la cartella non fosse rinvenuta in DD, Mario non ne risponderebbe). Grazie alla clausola, l’investitore si tutela sul debito fiscale, mentre Mario “paga” di tasca propria quell’onere.
Caso 2: Prestito bancario con garanzia personale
Anna cede le sue quote di una società sottoposta a crisi finanziaria. La S.r.l. ha un mutuo di €200.000, garantito da ipoteca su un immobile societario e da fideiussioni rilasciate da Anna. L’acquirente rileva che la banca concede il subentro per mutuo solo se Anna rimane garante. In questo caso, Anna rimane coobbligata personalmente per il mutuo nonostante la vendita delle quote, a meno che non negozi diversamente con la banca. Strategie possibili: Anna potrebbe cercare di liberarsi dalla fideiussione (ottenere estinzione del mutuo o rifinanziamento con altre garanzie) prima del closing; in alternativa, nell’atto di cessione potrebbe riflettere la garanzia residua (ad es. tramite una corrispondente riduzione del prezzo). In ogni caso, il debito bancario non si estingue vendendo solo le quote: resta della società (e del garante Anna).
Caso 3: Fusione e riassetto societario
Una società presenta un’ingente perdita patrimoniale. Il socio intende vendere le quote ma vorrebbe anzitutto “pulire” il bilancio. Un’opzione è chiamare in assemblea dei soci una proposta di riduzione del capitale sociale (art. 2446 c.c.) per assorbire le perdite. Il capitale ridotto verrebbe trasferito in riserva, coprendo così i debiti. Al contempo, il socio può valutare di trasferire le quote della società risultante in bonis. In alternativa, il socio può valutare una fusione inversa: far confluire la propria S.r.l. (in perdita) in un’altra società, magari a capitale sano, trasferendo i debiti e non le quote. In tal caso, le quote da vendere alla fine sarebbero quelle della società risultante dalla fusione, libera dalle perdite (o che ha avuto patrimonializzazione). Queste operazioni straordinarie vanno studiate con attenzione fiscale e societaria, ma offrono strategie di discontinuità con il passato debitorio.
Domande e Risposte (FAQ)
D. Se vendo le mie quote S.r.l. sono esonerato dai debiti della società?
R. Sì, in linea di principio la cessione delle quote non trasferisce i debiti societari: tali debiti restano in capo alla società e gravano sul suo patrimonio. La Suprema Corte ha precisato che, contrariamente alla cessione d’azienda, “con la cessione delle quote… i debiti della società gravano su di essa con totale liberazione del soggetto che ha ceduto la partecipazione”. Ciò significa che i creditori sociali non possono chiamare in causa il venditore una volta che le quote sono passate a terzi, salvo che sussistano garanzie personali del socio venditore (es. fideiussioni) o conferimenti inadempiuti (v. Q° successivo).
D. Allora posso vendere anche se la società ha debiti?
R. Sì, ma a condizioni. La limitazione di responsabilità del socio vale in generale, ma i debiti possono ridurre il valore delle quote e scoraggiare l’acquirente. Per questo si usa la due diligence e si stipulano clausole di tutela: l’acquirente può pretendere uno sconto del prezzo, garanzie di pagamento futuro, o una clausola di indennizzo del venditore. In pratica, benché non vi sia una norma che obblighi il venditore a pagare i debiti pregressi, nella contrattazione si negozia un equilibrio tra prezzo e rischi residui (garanzie e manleve).
D. Il venditore è responsabile per i conferimenti non versati?
R. Sì, la responsabilità solidale per versamenti ancora dovuti (art. 2472 c.c.) obbliga il cedente e il cessionario in solido a pagare ciò che il socio non aveva versato al capitale. Questo rischio dura tre anni dall’iscrizione del trasferimento. È un caso peculiare: non riguarda debiti verso terzi, ma mancate obbligazioni del socio verso la società (conferimenti di capitale non effettuati).
D. L’azienda è in rosso, posso rivolgermi ai soci?
R. No, salvo i casi di conferimenti non versati. I soci rispondono delle obbligazioni sociali fino all’ammontare del conferimento versato. Se la società non paga un fornitore, quest’ultimo potrà escutere il patrimonio sociale, ma non potrà pretendere il residuo dai soci (salvo l’ipotesi del conferimento mancante). Perciò il debito “rosso” non va a colpire i soci personalmente dopo la cessione delle quote.
D. E se i soci hanno prestato garanzie personali?
R. L’unica eccezione è quando un socio (o amministratore) ha garantito con il proprio patrimonio il debito della società (es. firma di fideiussione). In tal caso, a prescindere dalla cessione delle quote, rimane efficace la garanzia personale: il creditore potrà escutere il garante anche dopo la vendita delle sue quote. Se intendeva liberarsi da tale garanzia, il socio venditore dovrà negoziare la liberazione col creditore prima della cessione.
D. Con la cessione delle quote, trasferisco i debiti bancari o tributari?
R. No, la cessione di quote non trasferisce automaticatamente alcun debito: i debiti rimangono nella società. Tuttavia, in pratica l’acquirente di una partecipazione subentra nella “titolarità indiretta” dell’azienda e ne eredità gli attivi e passivi nella misura della quota acquistata. Pertanto, in un share deal l’acquirente sopporta i rischi fiscali o bancari connessi agli anni passati della società. Non esistono norme tributarie che escludano questa responsabilità, ma la legge ammette strumenti di tutela, quali il certificato dei carichi pendenti ai fini fiscali (libera il cessionario da responsabilità se negativo). In pratica: il venditore non cede formalmente i debiti, ma l’acquirente li deve considerare nel valutare il prezzo e nelle garanzie del contratto.
D. Devo ottenere il consenso di altri soci?
R. Dipende dallo statuto. L’art. 2468 c.c. prevede che le quote siano liberamente trasferibili salvo patti contrari. Se esistono clausole statutali di prelazione o gradimento, occorre rispettare le regole interne (notificare la proposta di cessione, attendere esercizio della prelazione entro termini, ecc.). L’atto notarile di cessione deve poi essere notificato alla società e depositato presso il Registro Imprese entro 30 giorni (art. 2470 c.c.). In molti casi pratici lo statuto consente la libera cessione a terzi, ma conviene verificarlo in sede di due diligence statuto-scritture sociali.
D. Quali garanzie chiederà l’acquirente?
R. Oltre al prezzo adeguato allo stato dei debiti, l’acquirente solitamente chiede dichiarazioni e garanzie sulla situazione contabile/fiscale e clausole di manleva in caso di scoperti futuri. Inoltre può richiedere l’eventuale rilascio di un certificato di regolarità fiscale (certificazione negativa dai crediti tributari), o inserire penali se emergono inadempienze rilevanti. Spesso si trattiene parte del prezzo (escrow) proprio per coprire i rischi individuati in due diligence. In ogni caso, l’accordo finale rifletterà gli accordi raggiunti sulle passività preesistenti e sui meccanismi di controllo (come descritto sopra).
D. E se cambio idea e non voglio vendere?
R. La due diligence spesso avviene dopo una lettera di intenti o un preliminare con clausole penali (earnest money). Se emergono criticità inaccettabili, si può prevedere di sciogliere l’accordo (right to withdraw) o pagare penali minime. In definitiva, la due diligence è anche un’opportunità di valutazione: se i debiti della società sono tali da rendere proibitiva la cessione alle condizioni concordate, l’acquirente potrà ritirarsi (oppure rinegoziare). È sempre consigliabile includere nell’accordo clausole di risoluzione o vincoli all’obbligo di conclusione qualora non si raggiunga l’intesa sulle condizioni economiche o sulla chiarezza della documentazione.
Conclusioni
La cessione di quote S.r.l. con debiti richiede un attento bilanciamento tra l’esigenza del venditore di distaccarsi dai debiti e la comprensibile cautela dell’acquirente. In sintesi: i debiti rimangono nella società, quindi il cedente gode generalmente di un margine di protezione. Tuttavia, per evitare sorprese e contenziosi successivi, è fondamentale esaminare tutte le passività attraverso una due diligence completa e articolare il contratto con clausole che ripartiscano i rischi concordemente. Soltanto così si potrà concludere l’operazione in modo efficace, tutelando entrambe le parti: il venditore potrà “sganciarsi” con serenità dai debiti della società, e l’acquirente potrà assumersi le quote senza timori nascosti.
Fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali
- Codice Civile: artt. 2467 (responsabilità soci S.r.l.), 2468 (trasferibilità quote), 2470-2474 (trasferimento quote), 2472 (responsabilità solidale versamenti ancora dovuti), 2560 (cessione di azienda), 2558 ss. (cessione partecipazioni S.p.A.).
- Decreti tributi: D.Lgs. 18.12.1997 n.472, art. 14 (responsabilità del cessionario d’azienda per imposte, con escussione preventiva del cedente).
- Giurisprudenza: Cass. Civ., sez. unite, sent. n. 7470/2024 (conferma distinzione tra cessione quote e cessione d’azienda, liberazione del cedente dai debiti sociali); Trib. Bologna 2017 n. 2178 (clausola di garanzia manleva il venditore da passività sopravvenute).
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Conclusione
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