Segnalazione Per Ritardato Pagamento Carta Di Credito: Cosa Fare E Come Difendersi

Hai ricevuto una segnalazione per un ritardo nel pagamento della carta di credito e ora ti ritrovi con il profilo finanziario compromesso? Non riesci più ad accedere a finanziamenti, prestiti o persino a semplici operazioni bancarie? Non sei l’unico: una segnalazione ai Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) può causare molti più problemi di quanto si immagini.

Ma basta un semplice ritardo per essere segnalati? E si può rimediare?

Sì, anche un ritardo di pochi giorni può finire nei registri creditizi, soprattutto se si tratta di un importo rilevante o se ci sono stati altri ritardi in passato. Le finanziarie e le banche sono obbligate a preavvisare il cliente prima della segnalazione, ma spesso questo avviso non viene compreso o ricevuto correttamente.

Una volta registrata, la segnalazione può compromettere la tua affidabilità per mesi o anni, anche se poi saldi tutto.

Cosa puoi fare se ti hanno segnalato per un ritardo con la carta di credito?

Hai diverse possibilità:

  • Verificare se la segnalazione è legittima, cioè se è stata preceduta da un regolare preavviso scritto;
  • Chiedere la cancellazione in caso di pagamento avvenuto o segnalazione errata;
  • Presentare un reclamo formale alla banca o alla finanziaria;
  • Se necessario, agire legalmente per ottenere la rimozione e il risarcimento danni in caso di segnalazione illegittima.

E quanto dura la segnalazione? Posso riabilitare il mio profilo prima del tempo?

Se hai pagato in ritardo, la segnalazione può durare fino a 12 mesi, se il saldo è avvenuto entro 60 giorni, oppure fino a 24 mesi nei casi più gravi. Tuttavia, con l’intervento legale giusto, è possibile ottenere la cancellazione anticipata, specialmente se i diritti del consumatore non sono stati rispettati.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in segnalazioni, difesa creditizia e contenzioso bancario – ti spiega cosa succede in caso di segnalazione per ritardato pagamento di una carta di credito, quando è possibile difendersi, e cosa possiamo fare per aiutarti a ripulire la tua posizione e tornare ad avere accesso al credito.

Sei stato segnalato per un ritardo e vuoi sapere se è tutto regolare? Hai bisogno di recuperare la tua affidabilità creditizia per ottenere un prestito o semplicemente vivere senza blocchi?

Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo la tua posizione, verificheremo se la segnalazione è legittima e ti accompagneremo in ogni passaggio per difenderti, cancellare il tuo nome dai registri e tornare libero di operare con le banche.

Introduzione

IIn caso di mancato o ritardato pagamento delle somme dovute su una carta di credito, l’emittente può segnalare il titolare nei sistemi di informazioni creditizie. Una segnalazione scatta dopo precise condizioni (es. oltre 2 rate mensili non pagate) e richiede obblighi di avviso preliminare al cliente. La segnalazione ha effetti sul credito e sul rapporto bancario, con potenziali conseguenze civili, bancarie e anche fiscali. In questa guida aggiornata a giugno 2025 analizziamo in modo dettagliato la normativa applicabile (Codice Civile, TUB, norme sulla privacy, disposizioni della Banca d’Italia, del Garante Privacy, normativa fiscale), la giurisprudenza recente, i sistemi informativi creditizi italiani (CRIF/Eurisc, Experian, CTC, Centrale Rischi Banca d’Italia e CAI), i tempi e rimedi per la cancellazione, nonché esempi pratici e modelli di atti per tutelarsi. L’approccio è divulgativo ma conforme a un linguaggio tecnico-legale, rivolto ad avvocati, professionisti, imprenditori e cittadini.

1. Contesto normativo e banche dati creditizie

1.1 Normativa di riferimento sui pagamenti dilazionati

Il rapporto di carta di credito è un contratto (spesso un credito al consumo o rotativo) che impone al titolare l’obbligo di pagare le somme dovute entro le scadenze concordate. In caso di inadempimento, il debitore si trova in mora (Art. 1218 cc.), con conseguente diritto del creditore a chiedere gli interessi di mora (ai sensi Art. 1284 cc.; tasso legale o convenzionale) e a interrompere il contratto (revocare la carta). La legge Bancaria (TUB, d.lgs. 385/1993) e il codice del Consumo prevedono norme specifiche per il credito al consumo (D.Lgs. 141/2010) cui spesso si richiama la carta di credito. Ad esempio, l’art. 125 TUB, comma 3, impone all’intermediario di informare preventivamente il consumatore la prima volta che segnala dati negativi a un sistema di informazioni creditizie. Questo obbligo, originario per le segnalazioni alla Centrale Rischi Banca d’Italia (CR), la giurisprudenza estende anche ai registri privati (CRIF, Experian, CTC, Assilea). Tuttavia, come chiarito dalla Cassazione n. 14382/2021, l’obbligo di preavviso vale esclusivamente per i crediti al consumo. La carta di credito è tipicamente credito al consumo, quindi occorre sempre il preavviso.

Sul versante privacy, i dati personali dei debitori vengono trattati ai sensi del GDPR (Reg. UE 2016/679) e del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche). Esiste un Codice di Condotta per i SIC (Sistemi di informazione creditizia), approvato con provv. Garante 12/9/2019, che disciplina in dettaglio la gestione delle informazioni (compresi i tempi di conservazione) e i diritti degli interessati. Gli enti gestori dei SIC privati (CRIF, Experian, CTC, Assilea ecc.) devono rispettare questo Codice (Provv. Garante n.163/2019) nella raccolta e cancellazione dei dati. Il titolare dei dati può esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione presso il gestore del SIC in base agli artt. 15-19 del GDPR.

1.2 Sistemi di informazioni creditizie (SIC) e Centrali di allarme

In Italia coesistono sistemi pubblici e privati di segnalazione dei ritardi di pagamento:

  • Centrale dei Rischi (CR) Banca d’Italia: archivio pubblico che raccoglie mensilmente esposizioni creditizie pari o superiori a soglie prefissate (normalmente 30.000€ o 250€ se sofferenze). Si segnala a CR un cliente solo in caso di esposizione rilevante; il ritardo di pagamento di rate in genere non comporta immediata sofferenza se non accompagnato da difficoltà finanziaria complessiva. Essere segnalati in CR non è equivalente ad essere “cattivo pagatore”. Non vi è consenso necessario (art.6 GDPR, “interesse pubblico”): banche e società finanziarie inviano i dati mensilmente per vigilanza. I dati restano in archivio Banca d’Italia per fini istituzionali; l’interessato può consultare solo gli ultimi 36 mesi.
  • Centrale di Allarme Interbancaria (CAI): archivio privato gestito dalla Banca d’Italia che raccoglie i soggetti cui è stata revocata l’autorizzazione d’uso di carte di debito/credito (e assegni) per mancato pagamento. La segnalazione in CAI resta in archivio 2 anni e comporta il divieto di emettere nuove carte per tale periodo. Dal 2018 è previsto l’obbligo per la banca emittente di preavvertire il cliente della revoca imminente (e segnalazione CAI) in caso di tutti i debiti non saldati. Inoltre, dal 2021 se il cliente salda tardivamente l’intero debito resta comunque segnato come “pagamento tardivo” per due anni.
  • Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) privati: società come CRIF (EURISC), Experian, CTC (Consorzio per la Tutela del Credito) gestiscono archivi di dati positivi e negativi su finanziamenti a privati e imprese. I partecipanti (banche, finanziarie, enti creditizi) trasmettono mensilmente informazioni su richieste, accensioni, pagamenti e ritardi. I dati nei SIC includono crediti positivi (nessun ritardo), informazioni negative (p.e. ritardo nel pagamento di una rata o inesigibilità) e le richieste di credito (anche non andate a buon fine). L’accesso è consentito solo ai partecipanti stessi e ad altri soggetti autorizzati (banche, assicurazioni, aziende telecomunicazioni, ecc.). I SIC sono sottoposti al Codice di Condotta citato (GDPR art.6 f., legittimo interesse) e non richiedono il consenso del cliente per la segnalazione. Il titolare può però ottenere gratuitamente una “visura” (credit report) per verificare i propri dati e chiedere correzioni o cancellazioni se errati.

In sintesi, oltre alla CR Banca d’Italia, i soggetti con pagamenti tardivi possono comparire nei registri CAI e/o nei SIC di CRIF, Experian, CTC, Assilea ecc. La Banca d’Italia non vigila sui SIC privati: per richiedere cancellazioni o rettifiche occorre contattare direttamente il gestore. In CRIF, ad esempio, “Eurisc” è il nome del suo SIC.

2. Segnalazione per ritardo nei pagamenti della carta di credito

2.1 Quando e come scatta la segnalazione

In genere la segnalazione avviene quando il titolare della carta non paga una o più rate mensili entro i termini stabiliti contrattualmente. I regolamenti interni dei SIC (come il Codice di Condotta) prevedono soglie oltre cui il ritardo viene considerato degno di segnalazione: ad esempio, generalmente solo dopo il mancato pagamento di due scadenze consecutive si procede a segnalare il primo ritardo. Di norma la prima segnalazione (dati “negativi”) diventa visibile nel SIC solo se il debitore non regolarizza il pagamento entro la seconda scadenza mensile. Inoltre, l’istituto di credito deve comunicare al cliente l’avvenuto ritardo e l’imminente segnalazione almeno 15 giorni prima che questa sia resa visibile. In questo modo il consumatore ha la possibilità di verificare errori o di saldare anticipatamente il debito per evitare la segnalazione effettiva. Analogamente, per la CAI la banca deve inviare un formale preavviso scritto di revoca della carta.

In assenza di regolarizzazione, la segnalazione avrà le seguenti conseguenze tipiche:

  • Revoca della carta: la banca può sospendere o revocare l’uso della carta di credito.
  • Inserimento in CAI: in caso di revoca per mancato pagamento, il nome del cliente va in CAI per 2 anni.
  • Segnalazione SIC: il ritardo viene registrato come dato negativo nei sistemi come CRIF/Experian/CTC, visibile a tutti i partecipanti.
  • Impatto creditizio: una volta segnalato come cattivo pagatore, la persona avrà difficoltà ad ottenere nuovi finanziamenti o carte. Tuttavia, come previsto dalle recenti modifiche CAI, se il debito viene saldato integralmente anche in ritardo, la segnalazione resta ma con evidenza del pagamento ritardato, il che può essere valutato positivamente dagli istituti.

2.2 Preavviso di segnalazione

Come anticipato, la legge impone obblighi di comunicazione preventiva prima di segnalare dati negativi. In particolare:

  • Art. 125 TUB (3° comma) stabilisce che “i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano ad una banca dati le informazioni negative previste”. La formulazione (“preavviso unitamente ai solleciti o autonomamente”) implica che il cliente debba essere formalmente avvertito prima dell’effettiva segnalazione. In caso contrario, la segnalazione può essere considerata illegittima.
  • La Circolare BI 139/1991 (modificata nel tempo) disponeva che la prima segnalazione di “sofferenza” (debito gravemente in sofferenza) al CR doveva essere preceduta da comunicazione al cliente e ai coobbligati.
  • L’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) e i tribunali italiani hanno più volte riconosciuto che nei SIC privati la banca è tenuta ad avvertire il cliente almeno 15 giorni prima della segnalazione.
  • Recentemente la Cassazione 14382/2021 ha precisato che questo obbligo di avviso vale solo per i casi di credito al consumo (come per le carte di credito). Se si trattasse di finanziamenti immobiliari o non al consumo, la violazione del preavviso potrebbe non inficiare la segnalazione. Ma nell’ambito delle carte di credito (contratti di consumo) il preavviso è necessario: la sua mancanza rende la segnalazione potenzialmente illegittima.

Tabella 1 – Obblighi di comunicazione prima della segnalazione

SituazioneObbligo di avviso al clienteBase normativa / giurisprudenza
Finanziamenti al consumo (carte di credito)Avviso scritto (anche solo 15 gg prima) prima della prima segnalazione negativaArt.125 TUB, Cass. 14382/2021, ABF
Segnalazione CAI per carta revocataPreavviso di revoca & segnalazione CAI per iscrittoRegolamento CAI (Banca d’Italia)
Finanziamenti non al consumoL’avviso obbligatorio previsto dall’art.125 TUB non si applicaCass. 14382/2021

3. Profili civilistici e bancari

3.1 Obblighi contrattuali e mora del debitore

Sul piano civilistico, il rapporto di carta di credito (spesso basato su contratto di credito in conto corrente o revolving) è fondato sull’obbligo del titolare di pagare puntualmente le rate (Art. 1218 cc.: “il debitore che non adempie … è tenuto al risarcimento del danno”). In caso di ritardo il debitore è in mora automatica (se il termine è perentorio) o da costituzione in mora (salvo diverse clausole). In pratica, ogni rata mensile scaduta genera mora di diritto ed eventuali penali o interessi di mora (previsti dal contratto o, in mancanza, agli Art. 1224 e 1284 cc.). Tali oneri vanno sempre computati con la massima trasparenza (diritto del consumatore).

Nel contratto di carta di credito, la banca può disporre la revoca immediata del credito in caso di inadempimento (salvo termine di grazia stabilito). La revoca comporta l’estinzione degli affidamenti concessi e spesso la segnalazione CAI . Sul piano obbligatorio, però, l’eventuale segnalazione nei database è indipendente dalla validità del contratto: come chiarisce la Banca d’Italia, la mancata o ritardata segnalazione in CR non inficia la validità del contratto di credito. Analogamente, l’iscrizione in un SIC non annulla i diritti del creditore di agire per il recupero del credito (per es. tramite decreto ingiuntivo o diffida).

3.2 Segnalazione come “danno” risarcibile

L’inserimento irregolare o immotivato nei database può costituire illecito civile o violazione della privacy. Se la banca non ha rispettato gli obblighi (p.e. ha segnalato senza preavviso o ha inserito dati errati), il consumatore può chiedere la rettifica/cancellazione e anche il risarcimento danni per l’eventuale nocumento subito (es. rifiuto di credito, diffamazione). Ad esempio, a volte i tribunali riconoscono risarcimenti per segnalazioni indebite. Sul fronte bancario, l’art. 10 Tabella A del TUB impone agli intermediari di comportamento diligente e corretto, e le Disposizioni di Trasparenza vietano pratiche abusive (monolatersale) che ledano il cliente. Un ritardo nella comunicazione o un errore grave possono rilevare come inadempimento contrattuale e violazione del dovere di informazione.

3.3 Profili bancari specifici

Ai sensi del Testo Unico Bancario, i dati trasmessi alla CR (quando rilevanti) non richiedono consenso (si applica l’interesse pubblico alla vigilanza). Analogamente, i SIC privati operano in base a legittimi interessi degli istituti (art.6 GDPR), dunque anch’essi non richiedono il consenso del debitore. Tuttavia, banche e finanziarie devono comunque garantire al cliente la correttezza dei dati inviati (art. 21 Cod. Privacy, ora art. 19 GDPR) e rispettare gli obblighi di cancellazione.

Sul fronte bancario, va ricordato che la prescrizione del credito da carta di credito è generalmente di 10 anni (Art. 2946 c.c.) per le obbligazioni di somma di denaro, salvo diverse previsioni contrattuali. Per le azioni risarcitorie da illecito (es. danno da segnalazione ingiusta) la prescrizione è di 5 anni (Art. 2947 c.c.). L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) prevede un termine di reclamo di 2 anni dal fatto contestato.

3.4 Profili fiscali

In linea di principio, la segnalazione creditizia non implica automaticamente profili fiscali a carico del debitore: non si tratta di reddito, bensì di evidenza informativa. Eventuali somme versate in eccesso (interessi di mora) non sono deducibili dal debitore consumatore. Sul piano aziendale, una banca può dedurre i crediti inesigibili dal reddito imponibile se soddisfatte le condizioni fiscali (art. 101 TUIR). Se il cliente ottiene un risarcimento, la legge fiscale considera la natura dell’indennizzo: la compensazione di un danno patrimoniale è spesso tassata come reddito diverso (art.67 TUIR), mentre il risarcimento di danni non patrimoniali (ad esempio esemplare) può essere esente. È comunque consigliabile valutare caso per caso con un fiscalista, in particolare se si ottiene negozialmente la riduzione del debito (operazioni a valore diverso dal corrispettivo).

4. Procedure e rimedi operativi

4.1 Controllare le proprie segnalazioni

Il consumatore ha diritto di sapere se è stato segnalato. Per la CR Banca d’Italia è disponibile un servizio di consultazione online gratuito (per informarsi sull’eventuale iscrizione). Per i SIC privati, si può richiedere una visura (spesso gratuita una tantum): p.es. CRIF (EURISC) e Experian mettono a disposizione moduli o portali online per ottenere il proprio “credit report” e verificare i dati. Il contatto diretto con il gestore permette anche di ottenere informazioni sui motivi della segnalazione.

4.2 Richiesta di rettifica o cancellazione

In caso di segnalazione falsa o errata, l’interessato può esercitare i diritti GDPR/art.7 Cod. Privacy: accesso, rettifica, cancellazione. La richiesta va indirizzata al SIC (CRIF, Experian, CTC, ecc.) per iscritto (raccomandata o PEC). Nel caso di ritardi regolarizzati, la cancellazione è prevista alla scadenza dei termini di conservazione: ad esempio CRIF cancella i ritardi (1-2 rate) 12 mesi dopo la regolarizzazione, 3+ rate dopo 24 mesi; i crediti non rimborsati durano fino a 36-60 mesi. Se si ritiene la segnalazione illegittima (p.e. mancato preavviso), si può contestare anche motivando la violazione delle norme. È utile allegare copia del contratto, comunicazioni bancarie e prove di pagamento. Il Codice di Condotta impone la cancellazione automatica alla scadenza dei termini, ma l’interessato può sollecitare il gestore indicando gli estremi normativi.

4.3 Reclamo al Customer Servicing e all’Arbitro Bancario

Prima di azioni giudiziarie, conviene sempre presentare reclamo scritto alla banca emittente, lamentando irregolarità nella segnalazione (p.es. nessun preavviso o errore di dati) e chiedendo la rettifica. La banca è tenuta a rispondere entro 30-60 giorni (varia a seconda degli accordi, es. disposizioni di trasparenza). Se la risposta è insoddisfacente, il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – Collegio competente presso la Banca d’Italia – che decide gratuitamente (con esito vincolante). L’ABF ha già risolto numerosi casi di contestazione di segnalazioni (es. Tribunale di Firenze n.2304/2016 citata in dottrina). Il ricorso all’ABF può essere presentato entro due anni dalla segnalazione (il termine varia, circa 20 euro di contributo spese, restituiti in caso di accoglimento).

4.4 Azioni in giudizio

Nei casi più gravi o nel contenzioso – p.es. segnalazione errata gravemente diffamatoria – si può adire l’Autorità Giudiziaria. L’azione civile (ordinaria) permetterà di chiedere risarcimento danni (patrimoniali e/o non) per il torto subito. In alternativa, per inadempimento contrattuale si può proporre causa di nullità della segnalazione. È possibile anche agire direttamente ex art. 700 c.p.c. (procedura d’urgenza) per ottenere l’annullamento cautelare dell’iscrizione illegittima. Il risarcimento può includere danno emergente (eventuali oneri aggiuntivi, diffida di pagamento, spese di diffamazione) e lucro cessante (mancata concessione credito), più eventuale danno non patrimoniale (ansia, reputazionale). È consigliabile farsi assistere da un avvocato esperto in diritto bancario e privacy.

5. FAQ – Domande frequenti

  • Quando posso essere segnalato per ritardo della carta di credito? In genere dopo almeno due rate mensili non saldate consecutivamente. Prima di segnalare, la banca deve inviare un sollecito e attendere circa 15 giorni dal mancato pagamento.
  • Quanto dura una segnalazione in CRIF/Experian/CTC? Dipende dal numero di rate in ritardo: secondo il Codice di Condotta, 12 mesi dalla regolarizzazione per 1-2 rate ritardate, 24 mesi per 3 o più ritardi, infine fino a 36-60 mesi nei casi di grave morosità.
  • E se pago il debito dopo la segnalazione? Se saldi l’intero dovuto (anche tardivamente), la banca non cancella immediatamente la segnalazione; per i SIC privati decorrono comunque i termini sopra indicati. Inoltre, nella CAI comparirà la segnalazione “pagato tardivamente” per 2 anni, il che può tuttavia essere valutato positivamente rispetto al non pagamento.
  • Cosa fare se la segnalazione è errata o ingiusta? Innanzitutto reclamo scritto alla banca. Se non risolve, inviare istanza di rettifica/cancellazione al SIC (es. CRIF) motivando la richiesta. In caso di rifiuto, si può presentare reclamo all’ABF o rivolgersi al giudice. Si possono richiedere i dati al gestore e al Garante Privacy (art. 15 GDPR).
  • Posso chiedere risarcimento danni? Sì, se viene dimostrato un comportamento illecito dell’istituto (p.e. omesso preavviso o segnalazione falsa). Il tribunale potrà condannare la banca a risarcire il danno subito dal cliente. Il risarcimento non è automatico; occorre provare il nesso di causalità tra la segnalazione e il danno (es. negato finanziamento).
  • Cosa succede se non rispondo ai solleciti di pagamento? L’istituto può sospendere la carta e avviare la procedura di segnalazione (dopo i tempi di tolleranza). Viene emessa diffida di pagamento; se persisti nell’inadempimento, la carta viene revocata e il tuo nome iscritto in CAI per 2 anni. Contemporaneamente scatterà la segnalazione al SIC se previsto.

6. Tabelle riepilogative

Tabella 2 – Tempi di cancellazione delle segnalazioni nei SIC privati (Codice Condotta)

Tipo di segnalazioneDurata conservazione
Rata/giornata pagata in ritardo (1-2 rate)12 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, se i pagamenti restano regolari
3 o più rate in ritardo24 mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, con pagamenti regolari nei 24 mesi
Finanziamenti morosi (non saldati)36 mesi dalla scadenza contrattuale o ultimo aggiornamento (fino a max 60 mesi)

Tabella 3 – Termini di prescrizione e decadenza rilevanti

MateriaTermineNote
Azione di credito (somme dovute)10 anni (Art. 2946 c.c.)Termine generale per obbligazioni pecuniarie.
Reclamo ABF o Banca d’Italia2 anniDal fatto ritenuto illecito/irregolare.
Risarcimento danni contrattuali (Art. 1224 c.c.)10 anniCome credito di danno patrimoniale.
Risarcimento danni extracontrattuali (Art. 2043 c.c.)5 anniDal giorno in cui si è verificato il danno.
Istanza Garante PrivacyNessun termine fissoLa legge non prevede termine specifico, ma va presentata appena possibile dopo aver esaurito i rimedi ordinari.

7. Simulazioni pratiche (case study)

  1. Caso A – Ritardo semplice e cancellazione: Mario ha dimenticato di pagare due rate della sua carta. Riceve un sollecito e carta viene revocata. Nonostante ciò, in ritardo di altri 10 giorni Mario versa il dovuto. In base al regolamento CRIF, la segnalazione negativa comparirà ma verrà cancellata dopo 12 mesi dalla data di regolarizzazione (a condizione di non nuovi ritardi). Se Mario fosse stato un consumatore con credito per acquisto immobiliare (non al consumo), la Cassazione 2021 avrebbe considerato inapplicabile il preavviso; ma per una carta di credito rimane dovuto il sollecito.
  2. Caso B – Segnalazione illegittima e risarcimento: Luca salda entro il termine di tolleranza e la banca non avrebbe dovuto segnalare. Tuttavia, CRIF lo segnala per una sola rata saltata. Luca contesta che non ha ricevuto alcun preavviso scritto. Presenta reclamo alla banca, poi all’ABF, e infine ottiene la cancellazione anticipata della segnalazione (per violazione del regolamento). Chiede inoltre un piccolo risarcimento per aggravio giudiziario. Il tribunale condanna la banca a risarcire spese e danni morali simbolici.
  3. Caso C – Obbligo di risarcimento: Una banca segnala per errore come moroso un cliente che invece aveva regolarizzato il debito in un giorno successivo. Il cliente scopre l’errore solo contattando CRIF e rivolge esposto al Garante Privacy. Il Garante sanziona la banca e impone il risarcimento del danno (si basano, ad esempio, su Ordinanza n.226/2022 del Garante – nota del Garante – con possibili sanzioni pecuniarie). Il cliente ottiene la cancellazione immediata e risarcimento spese legali.

8. Modelli di atti pratici

a) Istanza di cancellazione dati (al SIC)
Oggetto: Richiesta cancellazione dati personali
Destinatario: [CRIF/Experian/CTC] – Ufficio Privacy, via …, Città.
Testo: Il sottoscritto [nome], nato a [..], CF […], elettivamente domiciliato in […], in qualità di titolare del trattamento ex art. 15 GDPR, segnala di avere individuato nel Vostro registro una segnalazione relativa al pagamento ritardato di [specificare la carta/finanziamento] e ne contesta la legittimità per i seguenti motivi: (p.es. mancanza di preavviso al sensi dell’art.125 TUB; pagamento regolarizzato tempestivamente; errore nell’importo segnalato, ecc.). Chiede pertanto la rettifica o cancellazione della segnalazione ai sensi del Codice di condotta SIC e del Regolamento UE 2016/679 (art. 16 GDPR). In caso di mancato riscontro entro i termini di legge, il sottoscritto si riserva di adire le vie legali per la tutela dei propri diritti. Allegati: copia documento d’identità, copia carta di credito, copia estratto conto, eventuali comunicazioni con banca.

b) Reclamo alla banca (emittente)
Oggetto: Reclamo per segnalazione dati di credito – Carta n. […]
Destinatario: [Ufficio Reclami Banca X, Via…, Città]
Testo: Con riferimento al rapporto di carta di credito n. [..] attivato con cod. cliente […], il sottoscritto intende contestare formalmente la segnalazione di morosità in banche dati per ritardo nel pagamento delle rate di [mesi/anni] a seguito di pagamento del [data] versato il giorno [data], nonostante la richiesta fosse stata regolarizzata in tempo utile. Motivazioni: la segnalazione è intervenuta in assenza di un valido preavviso come previsto dall’art.125 TUB; si allegano copia della ricevuta di pagamento e documenti di identità. Si richiede l’immediata comunicazione di correzione dei dati errati al SIC interessato e la conferma scritta di avvenuta rettifica. In difetto, si intende adire l’ABF o le autorità giudiziarie. (Firma, data)

c) Istanza al Garante Privacy
Oggetto: Segnalazione illecito trattamento dati personali – Richiesta accertamento
Destinatario: Garante Privacy – Piazza di Monte Citorio, 121 – 00186 Roma
Testo: Il sottoscritto [..] segnala che la banca [nome] ha illegittimamente trattato i suoi dati personali creditizi, in quanto ha trasmesso a CRIF/Experian informazioni errate e senza il dovuto preavviso, contravvenendo al Regolamento UE 2016/679 e al Codice del Consumo. Ciò ha comportato un notevole danno reputazionale. Si chiede al Garante di avviare i provvedimenti di competenza per accertare la violazione e ottenere tutela (artt. 77 e ss. GDPR). Si allegano: reclamo alla banca, documentazione comprovante le violazioni subite, copia identità. (Firma)

d) Citazione in giudizio per danno da segnalazione illegittima
(Bozza di atto di citazione)
Attore: [Nome] – Convenuto: [Banca o società finanziaria X]
Il sottoscritto [Nome], rappresentato e difeso dall’Avv. […], elettivamente domiciliato, CITA in giudizio la [Banca X] per essere condannata a risarcire i danni patiti a causa di segnalazione illegittima presso il SIC di [CRIF/Experian] e presso la CAI Banca d’Italia. Fatti: in data [..] la banca, violando gli obblighi di legge (es. art.125 TUB) e contrattuali, ha segnalato indebitamente il proprio credito residuo nei sistemi creditizi senza valido preavviso né fondamento reale, causando al ricorrente l’impossibilità di accedere al credito bancario e gravi disagi. Motivi di diritto: la condotta integrano inadempimento contrattuale e illecito extracontrattuale (artt. 1218, 2043 c.c.) e violazione del GDPR. Domande: 1) accertare l’illegittimità delle segnalazioni; 2) ordinare la cancellazione immediata dei dati (art.700 c.p.c. cautelare); 3) condannare la banca al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. (Luogo e data)

9. Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate 2025)

  • Codice Civile: art. 1218 (adempimento obbligazione), art. 1224 (interessi di mora), art. 1284 (interessi legali/modulati); art. 2043 (responsabilità aquiliana).
  • Testo Unico Bancario (TUB, d.lgs. 385/1993): art. 117 e segg. (contratti bancari), art. 125 (credito ai consumatori e obbligo di preavviso della segnalazione); dispo­sizioni di trasparenza (Artt. 117/121 TUB); cfr. Cass. Civ., 25/5/2021, n.14382 e 13/12/2021, n.39769 (preavviso e legittimità SIC).
  • Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005): disposto di tutela generale e divieti delle clausole vessatorie (es. art. 36, 141).
  • Privacy/GDPR: Reg. UE 2016/679 (diritti interessati artt. 15-21), D.lgs. 196/2003 e ss.m.m. (Codice Privacy); Provv. Garante 12/9/2019 (Codice di Condotta SIC); Provv. Garante 8/4/2010 (linee guida credito). Delibere Garante 226/2022 (sanzioni a banca per dati CRIF) e altri provvedimenti.
  • Banca d’Italia: Circolare 139/1991 (Centrale Rischi); nuove regole CAI
  • Giurisprudenza: Cass. Civ. 25/5/2021 n.14382 (ambito art.125 TUB); Cass. Civ. 13/12/2021 n.39769 (conferma); Cass. Civ. 21428/2007, 23093/2013 (definizioni di “sofferenza”); Trib. Firenze 2304/2016, 241/2016; Trib. Milano 29/8/2014 (ABF n. 6087/2015 e 3089/2012). Sentenze su segnalazioni errate e preavviso.
  • Altre fonti: Codice di Condotta Garante (Provv. n.163/2019); art. 7 d.lgs. 196/2003 (diritti interessato). Orientamenti ABF (collegio di coordinamento) citati in dottrina.

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📂 Verifica se la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle tempistiche e degli obblighi di preavviso
📑 Ti assiste nella richiesta di accesso ai dati segnalati e nella verifica di eventuali errori
⚖️ Presenta istanze di cancellazione per ritardi lievi, saldati o segnalati irregolarmente
✍️ Ti aiuta a ricostruire una buona reputazione creditizia e a gestire future richieste di finanziamento
🔁 Ti rappresenta in caso di danni da segnalazione indebita o se la banca non ha rispettato le regole

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in segnalazioni CRIF, CAI e sistemi di informazione creditizia
✔️ Consulente per lavoratori, studenti, famiglie e piccoli imprenditori
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia

Conclusione

Un ritardo nel pagamento della carta non deve segnarti per anni. Se la segnalazione è irregolare o sproporzionata, puoi ottenerne la rimozione.
Con la giusta assistenza puoi difendere il tuo profilo creditizio e ricominciare con serenità.

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Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

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