Quanto Dura La Segnalazione Di Un Cattivo Pagatore?

Hai scoperto di essere stato segnalato come cattivo pagatore e ti stai chiedendo quanto tempo resterai bloccato? Temi che questa segnalazione stia danneggiando il tuo profilo creditizio e ti impedisca di ottenere prestiti, finanziamenti o anche solo un bancomat?

La buona notizia è che le segnalazioni non durano per sempre. Ma è fondamentale capire quanto possono restare registrate, da cosa dipende la durata e cosa puoi fare per uscirne prima.

Quanto dura davvero una segnalazione nei registri dei cattivi pagatori?

Dipende dal tipo di ritardo o insolvenza. Se il ritardo è lieve e paghi entro breve, la segnalazione può durare 12 mesi. Ma se la morosità è più grave o non viene sanata, può restare fino a 36 mesi dalla data dell’aggiornamento, o anche oltre in casi specifici.

In particolare:

  • 12 mesi per pagamenti in ritardo poi regolarizzati;
  • 24 mesi se la posizione è stata saldata dopo più tempo;
  • fino a 36 mesi per segnalazioni non sanate.

E se la segnalazione è sbagliata o non aggiornata?

Hai il diritto di chiedere la cancellazione o la rettifica. Molte volte capita che le banche o le finanziarie non aggiornino la posizione, lasciando un segnalazione attiva anche dopo il pagamento. In questi casi, puoi agire per ottenere la correzione o la rimozione immediata.

Posso fare qualcosa per uscire prima dalla segnalazione?

Sì. Puoi presentare un’istanza di cancellazione, se dimostri che la posizione è stata risolta o che la segnalazione è illegittima. In certi casi, con l’aiuto di un avvocato, è possibile ottenere la riabilitazione anche in tempi brevi, ripulendo la tua immagine creditizia e tornando ad accedere a mutui e finanziamenti.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in segnalazioni, protesti e difesa creditizia – ti spiega quanto dura la segnalazione di cattivo pagatore, cosa fare per anticiparne la cancellazione, quando puoi opporti e come possiamo aiutarti a recuperare la tua affidabilità finanziaria.

Hai scoperto una segnalazione e vuoi sapere se è ancora valida? Vuoi capire come uscire da questa situazione prima del tempo?

Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo insieme la tua posizione nei registri creditizi, verificheremo la legittimità della segnalazione e ti aiuteremo a rientrare nel circuito finanziario in modo pulito e sicuro.

Introduzione

La segnalazione come “cattivo pagatore” avviene attraverso banche dati private (SIC) o archivi pubblici, e resta registrata per un tempo limitato, variabile a seconda del tipo di inadempimento e delle normative vigenti. In Italia i principali sistemi di informazione creditizia (SIC) privati sono gestiti da CRIF, Experian, CTC e simili: essi raccolgono dati positivi e negativi sui finanziamenti richiesti o in corso. Esistono poi archivi pubblici come la Centrale Rischi di Banca d’Italia (CR, con segnalazioni obbligatorie sopra certe soglie) e la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) per assegni e carte irregolari. Infine vi sono registri ufficiali non creditizi rilevanti, come il Registro dei Protesti (cambiali e assegni protestati) e le pubblicazioni legali (fallimenti, procedure concorsuali, ipoteche, pignoramenti) presso Camere di Commercio o Conservatorie.

Partecipanti e segnalatori: Alle banche dati SIC private aderiscono volontariamente banche, finanziarie, società di leasing, noleggio a lungo termine, factoring, istituti di pagamento, e anche soggetti privati (es. imprese o professionisti) che concedono dilazioni di pagamento per beni o servizi. Questi “Partecipanti” inviano mensilmente i dati dei propri clienti. Accedono in sola consultazione anche società telefoniche, assicurazioni, fornitori di energia e altri “Accedenti”. Altri archivi comunicano tramite obbligo di legge: ad es. in Centrale Rischi la segnalazione avviene oltre i 30.000 € o per sofferenze ≥250 €, mentre alla CAI notificano banche e Poste ogni assegno emesso senza provvista. Il Registro dei Protesti, gestito dalle Camere di Commercio, raccoglie i protesti di titoli di credito (assegni, cambiali) a carico di persone fisiche o giuridiche. Le pubblicazioni ufficiali (fallimenti, procedure concorsuali, ipoteche, pignoramenti) sono registrate pubblicamente (in Gazzetta Ufficiale, Registro delle Imprese, Conservatoria Immobiliare) e spesso consultabili anche da SIC privati.

Durata delle segnalazioni nei SIC

I sistemi informativi creditizi privati (SIC) seguono regole precise – stabilite dal Codice di condotta SIC approvato dal Garante Privacy – sui tempi di conservazione delle segnalazioni. In generale:

  • Richieste di finanziamento: restano nel database fino a 180 giorni dalla domanda (o massimo 6 mesi se in istruttoria) e, in caso di diniego o rinuncia, per 90 giorni dall’esito.
  • Prestiti o mutui regolarmente rimborsati: un rapporto di credito chiuso positivamente (tutti i pagamenti effettuati) rimane visibile 60 mesi (5 anni) dalla data di estinzione del debito. Dopo tale termine il dato viene automaticamente cancellato.
  • Ritardi saldati (breve durata): se si fanno ritardi fino a 2 rate (o 2 mesi) consecutivi, poi sanati pagando quanto dovuto, la segnalazione negativa per i ritardi resta visibile 12 mesi dalla data in cui è stato registrato il pagamento che regolarizza la posizione, a condizione che nei successivi 12 mesi non si verifichino ulteriori ritardi. In pratica, dopo aver saldato il debito, l’archivio conserva traccia di quei ritardi per 1 anno; se entro l’anno successivo rimangono tutti i pagamenti puntuali, la segnalazione scompare.
  • Ritardi saldati (grave mora): se si registrano ritardi superiori a 2 rate (o 2 mesi) consecutivi, poi regolarizzati, il periodo di conservazione si estende a 24 mesi dalla data di regolarizzazione (sempre a condizione di assenza di ulteriori eventi negativi nel periodo). Anche qui, dopo due anni di pagamenti regolari successivi il database azzera l’annotazione di quei ritardi.
  • Inadempimenti non sanati: in caso di morosità grave non sanata (es. debito residuo non pagato, sofferenza), l’evento negativo resta registrato per 36 mesi dalla data di scadenza del contratto o dall’ultimo aggiornamento, comunque non oltre i 60 mesi (5 anni) dal termine contrattuale. Ciò significa che dopo 3 anni dalla chiusura del rapporto insoluto (o dall’ultimo aggiornamento importante), la segnalazione cessa, e in ogni caso comunque entro 5 anni dal termine originario del contratto.
  • Dati positivi: i dati “buoni” (ad es. periodi di regolare rimborso) in assenza di eventi negativi sono mantenuti per 60 mesi dalla chiusura del rapporto.

I termini sopra si riferiscono alle regole comuni a CRIF, Experian, CTC, ecc., come stabilito dal Codice di condotta SIC. Ad esempio, CRIF e CTC prevedono 12 mesi per ritardi brevi e 24 per quelli gravi sanati, così come Experian (6 mesi richieste, 90 giorni esiti, 12 e 24 mesi per i ritardi).

Nota: queste cancellazioni avvengono automaticamente trascorsi i termini. Un operatore non può spedire prima i dati: la norma garantisce i tempi minimi di rettifica (detti “tempistica necessaria”, eventuale detto “notice period”) per dare tempo al consumatore di reagire. In particolare, prima di segnalare un ritardo CRIF e altri enti inviano un preavviso di mora (15 giorni) al cliente (c.d. “Codice di condotta”, art.6). Se entro 15 giorni l’utente salda, la segnalazione non viene trasmessa; altrimenti si attiva il periodo di conservazione come sopra.

Tipo di eventoDurata in SIC (CRIF/CTC/Experian)
Richiesta di finanziamento (istruttoria)Fino a 180 giorni (max. 6 mesi)
Rifiuto o rinuncia alla richiesta90 giorni dall’esito
Rapporto chiuso positivamente (zero debiti)60 mesi dalla chiusura del contratto
Ritardi saldati ≤ 2 rate (o 2 mesi)12 mesi dalla regolarizzazione (se poi non ci sono altri ritardi)
Ritardi saldati > 2 rate (o > 2 mesi)24 mesi dalla regolarizzazione (se poi non ci sono altri ritardi)
Morosità/insoluti non sanati36 mesi dalla scadenza del rapporto, fino a max 60 mesi dal termine contrattuale
Fonti pubbliche (fallimenti, ipoteche, ecc.)fino a 10 anni (fallimenti) o 10 anni (ipoteche); 2 anni dall’annotazione di cancellazione

Per i protesti di cambiali e assegni, la legge (L. 386/1990) prevede che rimangano iscritti per 5 anni dall’iscrizione (art. 7), salvo estinzione anticipata se il protesto viene saldato entro tale termine. Tali dati, pur non trattati come tipiche “segnalazioni creditizie”, sono spesso registrati nella CAI e nelle banche dati delle Camere di Commercio (registro imprese/protesti). Analogamente, le pubblicazioni legali (procedure concorsuali, fallimenti, iscrizioni ipotecarie, pignoramenti) vengono mantenute fino a 10 anni (per procedure e ipoteche, secondo il Codice di condotta), con alcune eccezioni in caso di annotazioni di cancellazione (2 anni).

Come cancellare o correggere le segnalazioni

Le segnalazioni corrette vengono cancellate automaticamente al termine dei periodi sopra indicati; non serve (né è lecito) pagarle. Qualora tuttavia si ritenga che siano presenti errori, inesattezze o situazioni da rimuovere, il debitore può esercitare i propri diritti. In particolare:

  • Contatto diretto con il segnalatore: il primo passo è inviare una richiesta di rettifica/cancellazione all’ente che ha fornito i dati (ad es. la banca o finanziaria). È consigliabile inviare una lettera raccomandata (o PEC) con i propri dati identificativi, copia del documento d’identità, spiegazione dei fatti e relativa documentazione (contratto, ricevute di pagamento, estratto conto, ecc.) che dimostrino l’errore o l’avvenuta estinzione del debito. Ad esempio, se il dato è inesatto o è già avvenuto il rimborso totale, occorre allegare prove del pagamento. L’ente segnalante ha obbligo di verificare e correggere eventuali errori.
  • Richiesta al gestore del SIC: in alternativa (o successivamente) si può inoltrare un’istanza al gestore della banca dati (CRIF, CTC, Experian, ecc.). Ogni gestore mette a disposizione moduli online o indirizzi a cui inviare la richiesta (spesso tramite l’area riservata del sito o mail PEC dedicata). Ad esempio, CRIF consente di compilare un modulo di “sicurezza nell’accesso ai dati” e di allegare documenti; CTC mette a disposizione un form online e risponde entro 30 giorni. Nella richiesta al gestore del SIC è utile indicare il “codice di condotta SIC” e il diritto alla correzione ai sensi del GDPR (artt. 16-18), specificando gli articoli pertinenti (es. il CdC dispone che i dati inesatti vanno rettificati).
  • Tempi di risposta: i gestori dei SIC hanno l’obbligo di rispondere entro 30 giorni dalla richiesta di rettifica. In caso di mancata risposta nei termini, il Codice di condotta prevede che la segnalazione contestata venga sospesa dalla consultazione (cioè nascosta agli altri partecipanti) fino a esito definitivo. Se l’errore viene confermato, la cancellazione o correzione avverrà immediatamente.
  • Cancellazione automatica: i gestori non possono anticipare i termini di conservazione automatici a propria iniziativa. Se i dati sono corretti, la cancellazione avverrà soltanto al termine naturale (ad es. 36 mesi per inadempimenti). Non bisogna mai pagare terzi per ottenere una cancellazione: è un diritto gratuito dell’interessato. CRIF e CTC avvertono che molti soggetti pubblicizzano finti servizi di “cancellazione veloce”, ma in realtà si limitano a percepire denaro per richieste che ciascuno può fare gratuitamente.
  • Furto d’identità o frode: in caso di segnalazione derivante da furto di identità o frodi (es. qualcun altro ha stipulato un finanziamento a tuo nome), è opportuno presentare denuncia penale o querela subito. Nel contempo, va comunicato il fatto al segnalatore e al gestore del SIC. CRIF specifica che, allegando la denuncia, il dato segnalato per frode deve essere cancellato.
  • Organismo di Monitoraggio (OdM): se il creditore o gestore del SIC non risponde adeguatamente, l’interessato può presentare reclamo all’OdM per i SIC (Organismo di Monitoraggio Dati Creditizi). L’OdM è un ente autoregolamentato istituito proprio dal Codice di condotta SIC. Dopo aver inoltrato senza esito la richiesta di rettifica ai sensi dell’art. 9 del Codice, si può rivolgersi all’OdM entro 20 giorni. L’OdM può sollecitare l’ente segnalatore a sanare l’errore e, in casi gravi, segnalare la violazione al Garante.
  • Diritti GDPR: il trattamento dei dati creditizi è lecitamente basato sul legittimo interesse (art. 6 GDPR), ma l’interessato gode di tutti i diritti del GDPR (artt. 15-22): accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità. In particolare, ai sensi dell’art. 16 GDPR si può ottenere la rettifica di dati inesatti, e ai sensi dell’art. 17 GDPR (diritto all’oblio) la cancellazione quando non sussistano motivi di interesse prevalente a conservarli. Tuttavia, in ambito creditizio la cancellazione ex art. 17 può essere limitata dagli obblighi di conservazione tecnica e legali (ad es. motivi legali, prescrizione dei termini, finalità di accertamento o difesa di un diritto in sede giudiziaria). In ogni caso, qualunque richiesta si formuli, il titolare deve rispondere entro 30 giorni (prorogabili a 2 mesi per complessità) secondo art. 12 GDPR.
  • Esempio pratico: se Banca Alfa ha segnalato erroneamente che Mario ha saltato una rata di mutuo già saldata, Mario invia subito a Banca Alfa (e per conoscenza a CRIF) una richiesta scritta con prova del pagamento. Se dopo 30 giorni la segnalazione è ancora presente, contatta CRIF via modulo online e fornisce copia della comunicazione a Banca Alfa: CRIF bloccherà la visibilità dell’annotazione e, una volta confermato l’errore, eliminerà il dato.

Foto: Una donna consulta preoccupata i dati sul proprio laptop. Anche se risultasse erratamente segnalata, ha diritto a ottenere gratuitamente la correzione o la cancellazione della segnalazione.

Rimedi stragiudiziali e giudiziali

Se la rettifica informale fallisce, il debitore può attivare ulteriori rimedi legali per tutelare i propri diritti:

  • Reclamo al Garante della Privacy: è possibile inviare un’istanza motivata al Garante Privacy (email PEC protocollo@pec.gpdp.it o raccomandata a Piazza Venezia, Roma). Il Garante può aprire un’istruttoria e, in caso di illecito trattamento (es. mancato preavviso o mancata cancellazione entro termini), irrogare sanzioni. Ad esempio, il Garante ha multato una banca per aver segnalato un cliente senza il previsto preavviso di 15 giorni. Dopo aver promosso reclamo al Garante, il procedimento amministrativo sospende eventuali azioni all’OdM su medesimo oggetto.
  • Reclamo all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): l’ABF (Collegi di Milano, Roma, Napoli, Bari) è un organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie fra clienti e banche/finanziarie aderenti. Il debitore può rivolgersi all’ABF in caso di segnalazione illegittima nella Centrale Rischi o in un SIC, specie se derivante da inadempimento del contratto di credito. Ad esempio, si può denunciare la banca che ha segnalato senza il preventivo avviso o che non ha corretto i dati. L’ABF valuta ragioni e prova del consumatore e può ordinare la cancellazione dell’annotazione, risarcire il danno patrimoniale (es. mancato accesso al credito) e, in alcuni casi, erogare un piccolo rimborso forfettario. Diversi Collegi ABF hanno riconosciuto la responsabilità degli intermediari per mancata comunicazione o cancellazione errata, applicando il principio del “giusto rimedio” al cliente. (Esempi: ABF Milano 23/6/2020 n.11165 sul preavviso; ABF Roma 30/12/2024 n.13374 sulla legittimità della segnalazione).
  • Ricorso in sede giudiziaria: se le vie stragiudiziali falliscono, il debitore può agire in giudizio (Tribunale civile). È possibile chiedere la rimozione della segnalazione e il risarcimento dei danni subiti (patrimoniali e non) per violazione del Codice Privacy e/o del Codice Civile (art. 2043 c.c. per fatto illecito). La Cassazione ha chiarito che la segnalazione ingiustificata genera un danno che deve essere provato (non è automatico), ma se comprovato il tribunale può condannare il responsabile. Le sentenze più recenti (es. Cass. 13/11/2024 n.29252) riconoscono il risarcimento nei casi gravi di illegittima segnalazione.
  • Mediazione e conciliazione: in linea con l’obbligo di “tentare la mediazione” (art. 5 D.Lgs. 28/2010) in controversie civili (in particolare per lamentele relative a contratti bancari/finanziari), si può attivare una procedura di mediazione presso organismi abilitati. Anche molte banche richiedono la mediazione come premessa al giudizio.

Casi pratici

  • Caso 1 – Prestito con 2 rate saltate: Giovanna ha saltato due rate di un prestito, viene preavvertita per raccomandata e non paga entro 15 giorni. Dopo il termine, la banca la segnala a CRIF. Giovanna decide però di saldare tutto. Entro 1 anno dalla regolarizzazione, la segnalazione rimarrà visibile ai futuri finanziatori (durata 12 mesi). Una volta passato l’anno senza altri ritardi, CRIF cancellerà la segnalazione. Nel frattempo, Giovanna potrebbe chiedere il documento di visura CRIF per accertarsi della cancellazione e, se dovesse risultare ancora, sollecitare la banca a inviare l’aggiornamento di avvenuto pagamento.
  • Caso 2 – Mancato pagamento grave: Marco ha contratto un finanziamento ed è entrato in sofferenza (non paga più nulla). Al termine del rapporto, la banca lo segnala. In questo caso l’informazione negativa rimarrà in CRIF per 36 mesi dalla data di scadenza (quindi 3 anni), e comunque non oltre 60 mesi. Marco potrà accedere al credito solo quando la segnalazione scomparirà automaticamente. Se invece nel frattempo chiudeva la sofferenza con un accordo, resterebbe comunque il precedente negativo per 3 anni, dal momento dell’accordo.
  • Caso 3 – Segnalazione errata: Sofia scopre di essere segnalata in CRIF per un prestito che in realtà non ha mai richiesto. Contatta subito la banca segnalante, che verificherà e riconoscerà l’errore. Sofia scrive un reclamo formale alla banca (allegando un’auto-dichiarazione di estraneità) e contatta CRIF via modulo online. In pochi giorni CRIF sospende la visibilità della segnalazione, e poi la cancella definitivamente. In futuro, se avrà subito danni (negativi su altri contratti), potrà rivalersi in sede civile.
  • Caso 4 – Protesto: Paolo ha avuto un protesto per mancato pagamento di un assegno. Il protesto resterà iscritto nel Registro per 5 anni. Trascorso tale termine (o se salda il protesto pagando entro 5 anni), potrà chiedere la cancellazione al Conservatore (in base all’art. 7 L.386/90). Il protesto non è un “SIC” privato, ma il suo effetto negativo (difficoltà di credito) si attenua trascorsi 5 anni dalla data del protesto.

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Durata delle segnalazioni nei SIC:

EventoDurata in CRIF/CTC/Experian
Richiesta in istruttoria180 giorni (fino a 6 mesi); respinte/ritirate: 90 giorni
Finanziamento regolarmente estinto60 mesi dalla chiusura del rapporto
Ritardi saldati ≤2 rate12 mesi dalla regolarizzazione (senza altri ritardi)
Ritardi saldati >2 rate24 mesi dalla regolarizzazione (senza altri ritardi)
Insoluti non sanati36 mesi dalla scadenza del rapporto (max 60 mesi in ogni caso)
Dati positivi senza eventi negativi60 mesi dalla cessazione
Fonti pubbliche (fallimenti)10 anni dalla data di apertura
Fonti pubbliche (ipoteche)10 anni dalla trascrizione; 2 anni dall’annotazione di cancellazione
Protesti (assegni/cambiali)5 anni dall’iscrizione (L. 386/90, art.7)

Tabella 2 – Organismi e rimedi:

LivelloCosa fare/Chi contattareNote
Creditor/segna­mentInvia reclamo formale con prova a banca/finanziaria.La banca deve verificare e aggiornare i dati; obbligo di rispondere in 30 gg.
Gestore SIC (CRIF, CTC, Experian)Istanza di rettifica/cancellazione (modulo online o pec).Risposta entro 30 giorni; in caso di mancata risposta, sospendono visibilità.
OdM (Organismo Monitoraggio)Reclamo formale (dopo infruttuoso tentativo col SIC)Valuta violazioni del Codice di condotta; sollecita correzioni, può segnalare al Garante.
Garante PrivacyIstanza scritta (PEC o raccomandata)Procedura amministrativa; può comminare sanzioni (es. per mancato preavviso).
ABF (Arbitro Bancario)Ricorso online (se contraente aderente)Processo gratuito; può ordinare cancellazione, risarcimento danni (es. preavviso).
Tribunale civileRicorso con avv. (danni, diffamazione dati)Art. 2043 c.c. per danni; onere della prova sul cliente (Cass. ord. 207/2019).

Domande frequenti (FAQ)

  • Come faccio a sapere se sono segnalato? Puoi richiedere una visura personale al gestore del SIC (CRIF, CTC, Experian: di solito a pagamento) oppure utilizzare servizi gratuiti. Ad esempio, puoi chiedere a ciascun creditore iscritto al SIC (banca/finanziaria) se ti ha segnalato. Inoltre, per la Centrale Rischi di Banca d’Italia esiste un servizio online gratuito di accesso ai propri dati. In ogni caso l’interessato ha diritto ai propri dati (art. 15 GDPR).
  • Quanto tempo servono per cancellare un ritardo che ho pagato? Dopo aver saldato il debito, servono i tempi di conservazione normali: se erano due rate o 2 mesi di ritardo, la segnalazione sarà cancellata 12 mesi dopo la regolarizzazione; se più gravi, 24 mesi. Fintanto il termine non è trascorso, il tuo profilo risulterà ancora “macchiato” anche se hai pagato.
  • È vero che devo pagare per cancellare la segnalazione? No. La cancellazione dei dati inesatti o già scaduti avviene gratuitamente all’accesso dei termini previsti. Chi offre “servizi di cancellazione veloce” chiedendo denaro è un truffatore. CRIF e CTC ribadiscono che richiedere la cancellazione è un diritto gratuito. Per esercitare i tuoi diritti non devi pagare nulla.
  • Cosa succede se la banca non mi ha avvisato del ritardo? Per legge (Codice condotta SIC, art. 6), la banca deve avvertire il cliente almeno 15 giorni prima di segnalare il ritardo. L’assenza di tale preavviso può rendere illegittima la segnalazione. In questi casi si può contestare la segnalazione sia in sede di reclamo all’ABF sia presso il Garante. Spesso l’ABF riconosce un danno patrimoniale da risarcire (Cass. 8/1/2019 n.207). Ad esempio, il Garante ha multato nel 2022 una banca che aveva segnalato un cliente senza preavvisarlo.
  • Posso essere segnalato dopo il rientro di un fido? Se sei andato in mora su un fido bancario e poi hai rientrato (pagando tutto), la segnalazione del ritardo resterà per i tempi sopra indicati (12 o 24 mesi). Una volta passato questo periodo senza nuove irregolarità, la segnalazione scompare e il fido viene ritenuto “pulito”.
  • Quali azioni posso fare per ottenere la cancellazione? Oltre al reclamo informale, puoi: (i) contattare il Garante Privacy con un esposto; (ii) rivolgere ricorso all’Arbitro Bancario (se la segnalazione deriva da una banca/finanziaria associata) chiedendo la cancellazione ed eventuale risarcimento (ABF – Collegio di Milano e altri hanno emesso sentenze in proposito); (iii) promuovere una mediazione civile prima di andare in giudizio; (iv) in ultima istanza, citare in giudizio il responsabile (banca o gestore del SIC) per illecita diffusione di dati personali, chiedendo il risarcimento del danno secondo gli artt. 2043 e 15 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003).
  • Il mio nominativo è sparito ma il debito non esiste più: ho diritto a un risarcimento? La semplice cancellazione al termine previsto non dà diritto a risarcimenti, poiché è un effetto normale del Codice di condotta. Se invece la segnalazione è stata illegittima (es. segnalazione di debito inesistente, o senza preavviso), allora si configura un illecito. Il cliente dovrà dimostrare il danno subito (es. rifiuto di un finanziamento) per ottenere risarcimento dalla banca.

Fonti normative e giurisprudenziali (aggiornate al 2025)

  • Regolamenti e codici: Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e D.Lgs. 101/2018 (adeguamento al GDPR); Codice Civile artt. 15 (diffamazione a mezzo stampa) e 2043 (illecito civile); Codice del Consumo (informazioni precontrattuali, art. 50-51); Codice di condotta SIC (Garante Privacy, Provv. 30/7/2008, n. 319; rev. Provv. 12/6/2019, n.127; Provv. 12/9/2019, n.163).
  • Leggi settoriali: Legge 15/12/1990 n.386 (Disciplina dei protesti di cambiali e assegni); D.Lgs. 231/2007 (riordino toxicità dei dati bancari); Legge 28/2006 (mediazione civile obbligatoria); Normativa ABI/Banca d’Italia sui servizi di pagamento (es. provvedimenti su CAI, circolari sul credito al consumo).
  • Provvedimenti Banca d’Italia: Provv. 25/3/2021 (Regolamentazione della CAI); Lettera-circolare 27/12/2017 (obbligo di preavviso sui fidi); normativa sul Conto Corrente (antiriciclaggio, 231/2007, etc. – riguarda pure la conservazione dei dati contabili).
  • Provvedimenti Garante Privacy: Provv. 30/7/2008 (codice di deontologia SIC); Provv. 6/10/2017 n.438 (limitazione a 5 anni per negative non sanate); Provv. 12/6/2019 n.127 e 12/9/2019 n.163 (nuovo Codice di condotta SIC); Provv. 16/6/2022 n.226 (sanzione per segnalazione senza preavviso).
  • Giurisprudenza: Corte di Cassazione sez. I civile, ord. 8/1/2019 n.207 (onere della prova in caso di segnalazione illegittima); Cass. sez. I, ord. 25/5/2021 n.14382 (previo avviso obbligatorio solo per credito al consumo); Cass. sez. III, 13/11/2024 n.29252 (risarcimento danni da illegittima segnalazione); varie sentenze Corte d’Appello e Tribunale sui termini di conservazione; delibere del Collegio di Coordinamento ABF su casi analoghi.

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✔️ Consulente legale per privati, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia

Conclusione

La segnalazione come cattivo pagatore dura da 12 a 36 mesi, ma può essere cancellata prima in molti casi.
Con la giusta assistenza puoi ripulire la tua posizione e tornare affidabile agli occhi delle banche.

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