Prestito Rifiutato: Dopo Quanto Posso Riprovare

Hai fatto richiesta di un prestito, ma ti è stata rifiutata? La banca o la finanziaria non ti hanno dato spiegazioni chiare e ora ti stai chiedendo:
Quanto tempo devo aspettare prima di poter riprovare? E come faccio a non farmelo rifiutare di nuovo?

Ricevere un rifiuto per un finanziamento può essere frustrante, ma non significa che la tua situazione sia irrecuperabile. Spesso basta capire cosa non ha convinto l’istituto di credito, sistemare la posizione e ripresentare la domanda nel momento giusto.

Ma dopo un rifiuto, quanto tempo bisogna aspettare prima di poter richiedere di nuovo un prestito?

Non esiste una regola fissa, ma in genere è consigliabile attendere almeno 30 giorni prima di riprovare con la stessa banca o con un altro istituto. Questo perché:

  • Ogni richiesta viene registrata nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC);
  • Richieste troppo ravvicinate possono far pensare a una situazione di urgenza economica;
  • I rifiuti ripetuti peggiorano il tuo profilo di affidabilità, rendendo più difficile ottenere credito in futuro.

Hai ricevuto un rifiuto e non conosci il motivo? Vuoi evitare di fare altri errori?

Prima di fare una nuova richiesta, è fondamentale:

  • Verificare la tua posizione creditizia presso CRIF, Experian o CTC;
  • Controllare se ci sono segnalazioni negative (ritardi nei pagamenti, rate non saldate, sconfinamenti);
  • Capire se sei stato classificato come cattivo pagatore e se puoi già chiedere la cancellazione della segnalazione.

E se non risultano segnalazioni? Perché il prestito viene comunque rifiutato?

Le banche valutano anche altri elementi, come:

  • il reddito e la sua continuità;
  • il rapporto tra entrate e debiti esistenti (ad esempio altri prestiti o mutui);
  • il tipo di contratto lavorativo, la residenza, l’età.

In questi casi, il consiglio è quello di ripresentare la domanda solo dopo aver corretto i punti critici, magari con l’aiuto di un avvocato o di un consulente esperto in riabilitazione creditizia.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in protesti, segnalazioni e accesso al credito – ti spiega perché il tuo prestito è stato rifiutato, quanto aspettare prima di riprovare, cosa fare per pulire la tua reputazione creditizia e come possiamo aiutarti a ripresentare la domanda con le carte in regola.

Hai bisogno di ottenere un finanziamento ma temi un altro rifiuto? Vuoi verificare la tua posizione e capire cosa migliorare?

Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo insieme il tuo profilo creditizio, ti spiegheremo se e quando riprovare, e costruiremo una strategia legale e finanziaria per tornare ad avere accesso al credito, in modo sicuro e senza più sorprese.

Introduzione

In Italia non esiste un diritto soggettivo ad ottenere un prestito: la banca può liberamente scegliere se concederlo. Tuttavia la legge (TUB, art. 1176 c.c., Dir. UE 2008/48 recepita dal TUB 124-bis) impone all’istituto di valutare scrupolosamente la richiesta e di motivare il rifiuto in modo non vago. Per il debitore, una decisione negativa può essere fonte di preoccupazione, ma è fondamentale conoscere i motivi del diniego e le conseguenze. In particolare, seguire il cosiddetto “cooling-off period” di norma di almeno 90 giorni (dal rifiuto) può evitare di presentare troppe domande ravvicinate che penalizzerebbero ulteriormente il profilo creditizio. La guida è aggiornata al giugno 2025 e si rivolge a debitori (privati e imprese) che vogliano comprendere perché un prestito è stato respinto, quando e come riprovarci, e quali tutele giuridiche ha il richiedente in caso di diniego ingiustificato.

1. Tipologie di finanziamento e caratteristiche

Ogni tipologia di prestito ha regole specifiche:

  • Prestiti personali e finalizzati: finanziamenti privi di garanzie reali, concessi al consumatore per consumi o acquisti (auto, mobili, ecc.). La banca valuta reddito e scoring. Un prestito finalizzato (p.es. acquisto auto tramite finanziaria convenzionata) richiede spesso solo documenti di reddito e dell’oggetto, ma la banca verifica i dati creditizi come per un prestito tradizionale.
  • Mutui ipotecari: crediti di solito più elevati, garantiti da ipoteca sull’immobile. Oltre ai requisiti di reddito (tipicamente rata ≤30-35% del reddito netto) e affidabilità creditizia, la banca controlla la regolarità urbanistica/catastale dell’immobile. Difformità nell’immobile possono causare rifiuto fino alla loro sanatoria. Anche piccoli incidenti bancari (es. scoperti di conto) o anomalie nell’estratto conto pesano negativamente.
  • Cessione del quinto: riservata a dipendenti e pensionati; le rate vengono trattenute alla fonte. Questo strumento è spesso più accessibile anche a chi ha problemi creditizi passati, perché la garanzia è lo stipendio o la pensione, non il merito del cliente. Tuttavia le banche richiedono busta paga/pensionamento in corso di validità, età entro i limiti di norma, e solitamente non confliggono con altre trattenute. Se il richiedente ha già più “quinti” in corso (o esposizioni elevate), la richiesta può essere negata. Anche la Centrale dei Rischi di Bankitalia registra le operazioni di cessione del quinto come “prestiti autoliquidanti” specifici.
  • Prestiti aziendali: finanziamenti concessi a società e imprese. Oltre alla documentazione aziendale (bilanci, piani industriali ecc.), la banca valuta il merito creditizio dell’impresa (solvibilità, progetti futuri, rating eventualmente disponibile) e, se presenti, le garanzie (ipoteche, pegni). Nel caso di società, vengono considerate anche le posizioni di credito degli amministratori/titolari (in CRIF come legato giuridico) e la storia pregressa del business. L’erogazione può essere subordinata ad autorizzazioni di enti (p.es. prestito garantito dallo Stato – Fondo PMI, Garanzia SACE, ecc.): un diniego può dipendere anche dall’esito di tali procedure esterne.

Ogni tipologia, dunque, può incontrare cause di rifiuto diverse; tuttavia, molte ragioni sono comuni e legate al merito creditizio del richiedente (reddito, storia, indebitamento) o alla completezza della pratica.

2. Principali motivi del rifiuto di un prestito

La banca può negare il finanziamento per vari motivi. Tra i più frequenti si annoverano:

  • Reddito insufficiente o rapporto rata/reddito elevato: la rata calcolata deve essere sostenibile con il reddito netto. In genere le banche vogliono mantenere la rata sotto il 30-35% del reddito disponibile (cfr. mutui). Se il reddito risulta insufficiente a coprire il nuovo impegno (soprattutto se già gravato da altre rate), la richiesta viene respinta.
  • Precedenti segnalazioni negative nei sistemi creditizi: se il richiedente è stato inadempiente in passato (seguito a scadere le rate, protesti, cattivo pagatore nel precedente sistema ecc.), la sua reputazione è compromessa. Ad esempio, una segnalazione in CRIF per ritardi non sanati o un’iscrizione a una lista dei cattivi pagatori (se esistente) fa scattare il rifiuto automatico in molti casi. È bene ricordare che la semplice richiesta negata da un’altra banca (rifiuto CRIF) non è “punitiva”, ma se ci sono ritardi accertati nel rimborso, questo pesa eccome.
  • Elevato indebitamento complessivo: se il richiedente ha già troppi debiti in corso, la banca può ritenere troppo rischioso concedere ulteriore credito. In pratica conta il debito residuo totale rispetto al reddito disponibile. Spesso, il cliente viene invitato a saldare o rinegoziare prestiti esistenti prima di richiedere altro.
  • Documentazione incompleta o irregolare: mancanza di documenti essenziali (es. certificato redditi, ISEE obsoleto, documenti falsi o incongruenti) porta all’automatica bocciatura della pratica. La normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007, artt. 42-43) impone alla banca l’adeguata verifica del cliente (KYC). Se il cliente non fornisce quanto richiesto (copia documenti, spiegazione provenienza fondi, dati aziendali, ecc.), la banca per legge deve rifiutare il prestito. Per esempio, un imprenditore che non esibisce bilanci certificati o un privato che non giustifica depositi consistenti rischiano il diniego anche avendo un buon merito creditizio.
  • Basso scoring creditizio: le banche utilizzano sistemi di credit scoring interni (basati su dati CRIF, bilanci e metriche interne) per classificare i clienti. Un punteggio sotto soglia si traduce in una decisione negativa “di politica interna”. Si tratta di valutazioni tecniche, di cui il cliente può chiedere spiegazioni generali, ma non di norma i dettagli esatti degli algoritmi. Le motivazioni generali fornite (ad es. “scoring insufficiente”) devono comunque essere ricondotte a fenomeni concreti (debiti pregressi, reddito, ecc.).
  • Garanzie non adeguate: se il prestito è garantito (ipoteca, pegno su titolo, fideiussione), il giudizio sulla validità della garanzia influisce. Ad esempio, un immobile ipotecato può essere valutato al di sotto del prezzo d’acquisto o non avere certificati in regola, inducendo la banca a rifiutare il mutuo. Analogamente, una fideiussione richiesta ma considerata “debole” (garante con reddito basso o dati negativi) può far fallire l’istruttoria.
  • Requisiti formali e compliance: le banche applicano norme di vigilanza (antiriciclaggio, sanzioni internazionali, Antitrust) che non sono “trasparenza creditizia” ma vincoli di legge. Per esempio, un cliente sanzionato o trasferimento di denaro di dubbia origine comportano l’obbligo di rifiuto. La comunicazione al cliente spesso resta vaga (“non rientra nelle politiche”), per evitare di svelare sospetti di reato. Dal punto di vista del debitore, occorre sapere che difformità legate alla compliance sono motivo legittimo di no, anche se il merito creditizio è ottimo. In sintesi, i motivi di rifiuto spaziano dall’insolvenza reale a questioni procedurali: il cliente ha comunque diritto a ricevere almeno una motivazione generale del diniego (cfr. punto 3, “Motivazione del rifiuto”).

3. Banche dati creditizie e segnalazioni

Le banche verificano il merito creditizio del richiedente consultando banche dati dedicate, che memorizzano informazioni sui prestiti richiesti, in corso o estinti. I principali sistemi sono:

  • Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) privati, es. CRIF, Experian, Cerved, ecc. Questi database contengono sia dati positivi (finanziamenti rimborsati regolarmente) sia negativi (ritardi di pagamento non sanati). Quando si fa domanda di prestito, l’istituto segnala a CRIF che è in corso una richiesta e, al termine, comunica l’esito (concesso o negato). Di conseguenza, nel profilo CRIF del cliente appare anche la registrazione di un prestito rifiutato: tale segnalazione, per regolamento, viene cancellata automaticamente dopo 90 giorni. Importante: questo non è un marchio a vita, ma un semplice avviso alle banche che si è ottenuto un diniego altrove. Se invece il credito viene concesso e poi rimborsato, la banca segnala i pagamenti: ogni ritardo protratto (oltre 2 rate consecutive) viene avvisato al cliente 15 giorni prima, poi, se non saldato, registrato come anomalia su CRIF. I dati negativi pagati poi saldati scompaiono da CRIF dopo max 12 o 24 mesi, a seconda della gravità; quelli di sofferenza rimangono visibili fino a 36 mesi dalla risoluzione. I dati positivi (prestiti estinti regolarmente) restano indicizzati nei SIC per 36 mesi dalla chiusura del contratto. Nella tabella seguente si riassumono le tempistiche di conservazione nei database privati (SIC) e nei registri pubblici (Centrale Rischi Banca d’Italia):
Tipo di segnalazione negativaDurata nei SIC privatiDurata in Centrale Rischi (Banca d’Italia)
Richiesta di credito rifiutata90 giorni dal rifiutoNon registrata (CR registra solo finanziamenti in corso)
Ritardo pagamento 1-2 rate, poi sanato12 mesi dalla regolarizzazioneNessuna segnalazione specifica; se oltre soglia, il credito può apparire come “scaduto” finché non sanato
Ritardo pagamento ≥3 rate, poi sanato24 mesi dalla regolarizzazioneSimile al caso precedente: segnalato come credito “scaduto/sconfinante” finché non sanato; poi rimane nel registro storico CR per 36 mesi
Sofferenza/grave inadempimento non sanata36 mesi (fino a max 60 mesi) dall’ultimo aggiornamentoRimane segnalata in CR fino a chiusura a perdita o rimborso integrale; i dati storici restano consultabili 36 mesi dopo la chiusura
Informazioni positive (credito regolare)36 mesi dalla chiusura del finanziamentoNei dati attuali finché il credito è aperto; negli storici CR per 36 mesi dopo l’estinzione

Nota: i SIC privati sono regolati dal Codice di condotta previsto dal Garante Privacy: ad esempio, i dati negativi sono conservati per i tempi sopra indicati e in seguito cancellati automaticamente. La Centrale Rischi (sistema pubblico di Banca d’Italia) registra solo crediti ≥30.000€ e non include le semplici richieste rifiutate. Nella CR appaiono solo gli importi ancora in essere (non i pregressi estinti, tranne nella sezione storica).

Oltre a CRIF e Centrale Rischi, esistono altri archivi (Centrale di Allarme Interbancaria CAI per frodi, anagrafi fiscali, ecc.), ma per la maggior parte dei prestiti al consumo bastano CRIF/SIC e CR. Dunque, se dopo un rifiuto il tuo profilo risulta “pulito” (cioè nessuna reale irregolarità), sappi che la segnalazione di diniego in CRIF si autodistrugge in 90 giorni. Di conseguenza, la consuetudine suggerisce di attendere almeno questo lasso di tempo prima di ripresentare la richiesta, così che i futuri istituti non vedano un “NO” recente.

4. Quando riproporre la domanda: tempi consigliati

Non esistono vincoli legali su dopo quanto puoi ripetere la domanda: puoi teoricamente riprovare quando vuoi. Tuttavia, per non peggiorare il profilo creditizio e aumentare le probabilità di esito positivo, è buona prassi seguire alcune indicazioni pratiche:

  • Attendere 90 giorni dopo un rifiuto registrato in CRIF: come visto, la segnalazione del diniego rimane visibile per 90 giorni nei SIC privati. Durante questo periodo ogni nuova domanda sarebbe vista in concomitanza ai precedenti rifiuti, dando l’impressione di un richiedente “disperato” o con problemi di solvibilità. Attendere circa tre mesi fa scomparire automaticamente la registrazione e consente alla banca di valutare la richiesta senza avere un diniego recente nello storico. Alcuni consulenti suggeriscono anche una finestra leggermente più ampia (es. 4-6 mesi) per presentarsi con qualche elemento migliorativo (aumento di reddito, co-obbligato, ecc.).
  • In caso di segnalazioni negative effettive: se il rifiuto è legato a ritardi di pagamento o altri dati negativi in CRIF/CR, occorre risolvere la pendenza e poi attendere i tempi di cancellazione. Ad esempio, se hai saldato un ritardo di 1-2 rate, dovresti aspettare almeno 12 mesi dalla regolarizzazione; se sono 3 o più rate, 24 mesi; un debito ceduto a sofferenza può restare segnalato fino a 36 mesi o oltre. In tali casi non esiste scorciatoia: devi prima riallineare i pagamenti e lasciar passare il tempo necessario prima di ripresentare domanda.
  • Mutui: di solito le banche lo sconsigliano fino alla cancellazione del rifiuto CRIF (90 gg). In più, se il mutuo è stato rifiutato per documenti mancanti (perizia immobiliare, certificati tecnici) ti conviene prima regolarizzare i documenti e appurare che il problema legato all’immobile sia risolto. Ad esempio, se hai presentato un compromesso sull’immobile ma la banca ha riscontrato problemi, risolvili (catasto, ipoteche pregresse, ecc.) e poi riprova.
  • Prestiti aziendali: anche qui vale l’idea di base: se il rifiuto è dovuto a segnalazioni negative o bilanci non convincenti, bisogna prima sanare la situazione (ridurre debiti, migliorare il cash flow) e poi ricandidarsi. Se il rifiuto è legato a elementi esterni (mancata delibera di un garante pubblico, bonifiche ambientali non concluse, ecc.), è opportuno attendere che le condizioni migliorino. In genere, come per i consumatori, non presentare più richieste allo stesso momento presso più enti: ogni nuova domanda apparirà nei database ed è meglio procedere una alla volta.

In sintesi, per un prestito personale o mutuo si consiglia di riprovare non prima di 3 mesi dal rifiuto (tempo utile a «far sparire» la segnalazione di NO). Se invece la causa è una segnalazione negativa, i tempi dipendono dalle tabelle sopra. Naturalmente, prima di ripresentare la domanda conviene chiederne i motivi alla banca e, se possibile, rimediare: aumentare il reddito imponibile (es. deduzioni in più), estinguere debiti esistenti, integrare la documentazione mancante o un coobbligato. Un piccolo ritocco al profilo (anche cambiamento di banca) può favorire l’accoglimento della domanda successiva.

5. Strumenti di tutela del richiedente

Il cliente che subisce un rifiuto ingiustificato o opaco ha a disposizione diversi strumenti di tutela, sia extragiudiziali sia giudiziali. Tra questi:

  • Reclamo interno alla banca: ogni intermediario bancario e finanziario deve prevedere un ufficio reclami per i clienti (Provv. Banca d’Italia 2010 e segg.). Il reclamo va presentato per iscritto (lettera, e-mail o formulario web) all’istituto che ha negato il prestito, chiedendo spiegazioni. La banca ha l’obbligo di rispondere entro 60 giorni dalla ricezione (prima era 30, dal 2020 è stato portato a 60). Se la risposta del reclamo è insoddisfacente o non arriva entro i termini, il cliente può rivolgersi all’ABF.
  • Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): l’ABF è un organo stragiudiziale gestito da Banca d’Italia. Può decidere controversie tra clienti e banche (inclusi prestiti, mutui, carte di credito, finanziamenti) entro limiti di importo (fino a €200.000 dal 2020). Per presentare ricorso all’ABF è necessario aver prima fatto reclamo scritto alla banca e aver atteso 30 giorni (sino al 2020) o aver ricevuto un rifiuto o una risposta negativa. Il ricorso all’ABF deve essere inviato entro 12 mesi dal reclamo. L’ABF può stabilire che la banca ripaghi danni o paghi una somma al cliente se accerta violazioni di legge o impegni. Attenzione: l’ABF non può obbligare la banca a erogare il prestito, ma valuta se la banca abbia agito correttamente (diligenza, trasparenza, motivazione). In diverse decisioni l’ABF ha ribadito che la banca NON ha l’obbligo di concedere il credito se il merito non c’è (ABF Milano 27098/2018), ma deve almeno motivare adeguatamente il rifiuto. Ad esempio, il Coordinamento ABF 6182/2013 ha sancito che il cliente ha diritto a ricevere spiegazioni sul motivo del diniego.
  • Azione giudiziaria per responsabilità precontrattuale: se il rifiuto è chiaramente illecito (ad esempio, promessa di prestito durante negoziati conclusi da lettera di intenti o preliminare firmato, poi ingiustificatamente negato), il cliente può citare in giudizio la banca chiedendo risarcimenti. La giurisprudenza di legittimità (Cass. 27262/2023) ha recentemente ribadito che la banca non può ingenerare false aspettative in fase precontrattuale e poi fare marcia indietro senza valida ragione, pena responsabilità precontrattuale. Analogamente, se la banca ha revocato un credito concesso senza preavviso, l’ABF e i tribunali hanno riconosciuto sanzioni per violazione di buona fede (p.es. ABF Napoli 2019 su revoca di fido senza preavviso).
  • Richiesta di accesso agli atti e dati personali: in qualità di interessato, il cliente ha diritto di accedere e ottenere informazioni sulle proprie segnalazioni nei database creditizi ai sensi del GDPR (art.15 Reg. UE 2016/679) e del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003). Ad esempio, il CRIF mette a disposizione sul suo sito la possibilità di ottenere la propria visura e di inviare richieste di rettifica dei dati. Se rilevi errori (p.es. un ritardo già saldato ancora segnalato), puoi chiedere rettifica o cancellazione dei dati non corretti. Nella pratica si compila un modulo online (o si invia una PEC/email) all’operatore del SIC indicando l’errore. Il Garante Privacy e la normativa UE impongono che i dati personali nei SIC siano «pertinenti, non eccedenti» lo scopo di valutazione creditizia, quindi possono essere rimossi se risultano superflui o errati (ad esempio, rate già saldate).
  • Esposizione alla Banca d’Italia: se la banca o il gestore del SIC non correggono i dati errati o vi è un’illecita segnalazione in Centrale Rischi, il cliente può presentare un esposto alla Banca d’Italia tramite la sua piattaforma online. La Banca d’Italia non giudica il merito creditizio, ma, ricevuto l’esposto, invita l’intermediario segnalante a verificare e correggere i dati se necessario. Ad es. se un prestito risulta in CR come “inadempienza” quando è già estinto, puoi segnalare l’errore. La Banca d’Italia contatterà la banca segnalante affinché rettifichi o dia spiegazioni. L’esposto è gratuito e può essere fatto anche senza avvocato.
  • Segnalazione agli organismi di vigilanza: se sospetti violazioni degli obblighi di trasparenza (ad es. mancanza di motivazione ingiustificata) o pratiche scorrette su larga scala, puoi rivolgerti all’IVASS (solo per assicurazioni), alla CONSOB (per servizi finanziari) o all’AGCM (Antitrust) in casi di comportamenti collettivi anomali delle banche. Per questioni privacy gravi, è possibile segnalare al Garante Privacy.
  • Ricorso al giudice ordinario: come ultima ratio, il cliente può agire in sede civile chiedendo risarcimento danni (materiali e morali) per violazione del dovere di diligenza e buona fede, o anche per danno da perdita di opportunità (se si dimostra che il rifiuto illecito ha impedito di ottenere altri finanziamenti). Ad esempio, se una segnalazione CRIF errata è causa di successive negatività, tribunali hanno riconosciuto danni morali se la condotta della banca è stata manifestamente scorretta.

Riassumendo: la banca non può agire arbitrariamente. Secondo la dottrina e l’orientamento ABF, deve valutare il cliente con diligenza (art.1176 c.c., art.5 TUB) e fornire spiegazioni almeno generali in caso di diniego. Il cliente, dal canto suo, ha diritto di conoscere le motivazioni (anche sommariamente) e può utilizzare tutti i canali sopra elencati per tutelarsi in caso di rifiuto ingiustificato o di segnalazioni errate.

6. Simulazioni e consigli pratici

  • Caso 1 – Prestito personale negato per reddito: Mario, dipendente con busta paga netta di €1.500, chiede €10.000 a tasso fisso, rata mensile €320. La banca rifiuta, indicando “reddito insufficiente”. Mario scopre che la sua rata eccessiva rispetto al 30% del reddito lo rende a rischio. Consiglio: attendere 3 mesi, ridurre l’importo richiesto (o chiedere rata inferiore con durata più lunga) e ricandidarsi. Nel frattempo, saldare eventuali piccole pendenze (es. carte di credito) per abbassare l’indebitamento complessivo.
  • Caso 2 – Mutuo casa bocciato dopo pre-istruttoria: Sofia firma un compromesso per una casa di €200.000 e richiede il mutuo, che viene rigettato con motivazione generica “problemi documentali”. Chiede spiegazioni alla banca e scopre che l’immobile aveva una vecchia ipoteca non estinta. Risolve con il venditore la cancellazione dell’ipoteca e attende 90 giorni prima di nuova domanda. Nel frattempo monitora la sua posizione CRIF e si assicura che nessuna irregolarità compaia.
  • Caso 3 – Cessione del quinto per pensionato segnato in CRIF: Anna ha 65 anni, pensionata con segnalazione CRIF per un ritardo pagato due anni fa. Chiede un quinto ma le viene negato “politica interna”. Sa che la vecchia segnalazione in CRIF sarà cancellata dopo 12 mesi dalla regolarizzazione (pagata l’anno scorso). Attende questo termine, allegando quando richiede un nuovo prestito un certificato di regolarità CRIF appena ottenuto (visura gratuita).
  • Domande frequenti (FAQ):
    • D: Dopo un rifiuto, posso fare subito un’altra richiesta?
      R: No. È consigliabile aspettare almeno 90 giorni perché la segnalazione del “no” non compaia nel sistema informativo (SIC). Se riprovi prima, la nuova banca vedrà entrambe le domande ravvicinate.
    • D: Ho pagato tutti i debiti, ma risulto ancora “cattivo pagatore” per un ritardo: posso chiedere subito un prestito?
      R: Devi prima attendere il termine di cancellazione del ritardo in CRIF, che è 12 mesi dall’avvenuta regolarizzazione (per ritardi di 1-2 rate). Inoltre, chiedi subito una visura CRIF: puoi richiedere gratuitamente correzioni se il pagamento è già stato registrato ma non annotato.
    • D: Mi è stato negato il mutuo senza spiegazioni precise; posso fare ricorso?
      R: Sì. Puoi reclamare alla banca (entro 60 giorni) chiedendo di dettagliarne i motivi. Se non risponde o ti fornisce motivazioni troppo vaghe (“criteria interni”), puoi presentare ricorso all’ABF (entro 12 mesi dal reclamo). L’ABF valuterà se la banca ha rispettato il dovere di spiegare il rifiuto e se ha agito con dovuta diligenza.
    • D: In caso di rifiuto per documenti mancanti, cosa posso fare?
      R: Innanzitutto, ottieni subito i documenti mancanti. Se ritieni di aver subito un torto (p.es. la banca non ti ha dato tempo per procurarteli), puoi inviare un reclamo formale alla banca segnalando la vicenda. Se il reclamo non ottiene esito, rivolgiti all’ABF segnalando che il diniego è risultato da omissioni o da una comunicazione carente.
    • D: Cosa rischio se invio troppe richieste di prestito in breve tempo?
      R: Con ciascuna richiesta viene segnalata al CRIF la sola domanda (non importa se poi negata, è comunque registrata): più richieste ravvicinate faranno apparire il tuo profilo come “troppo richiedente” e potrebbero essere valutate negativamente. Inoltre, ogni rifiuto recente è un fattore che scoraggia. Per questo è consigliabile limitarsi a una richiesta per volta e attendere l’esito prima di tentare altrove.

7. Conclusioni e consigli al debitore

Dal punto di vista del richiedente, è utile affrontare il problema del rifiuto in modo proattivo. Non si tratta solo di chiedersi “dopo quanti giorni posso riprovare”, ma anche di usare il tempo di attesa per migliorare la propria posizione:

  • Verifica e correggi i dati personali: controlla la tua visura CRIF (o esperian) online e richiedi correzioni di eventuali errori. Ad esempio, se una scadenza non pagata risulta ancora aperta, fornisci prova di pagamento alla banca e al gestore del SIC.
  • Richiedi chiarimenti alla banca: esercita il diritto a una spiegazione generale del rifiuto. Chiedi copia del modulo di valutazione (se previsto) o comunque il motivo per cui il tuo merito è risultato insufficiente. Spesso anche una telefonata con il funzionario o un appuntamento col direttore può far emergere dettagli utili.
  • Pianifica il nuovo tentativo: scegli bene il momento. Se sai che il rifiuto dipende da variabili che puoi modificare (portafoglio debiti, piano di ammortamento, aumento reddito), presentati con fattori migliorativi. Se non puoi cambiare nulla, magari valuta un’offerta diversa (ad es. prestito più piccolo, durate diverse, cessione del quinto) o un altro istituto. Le politiche creditizie variano: un diniego da una banca non è sentenza universale.
  • Conserva documenti e comunicazioni: mantieni traccia del rifiuto scritto (lettera raccomandata o email), del reclamo inviato, di ogni contatto con la banca e di qualsiasi esito. Questi elementi saranno utili in caso di controversia o ricorso all’ABF. Ad esempio, se la banca non rispetta i 60 giorni di risposta al reclamo, potrai segnalare anche questa violazione procedurale.
  • Usa gli strumenti previsti dalla legge: se ritieni di essere stato trattato scorrettamente (rifutato senza giustificazione reale, segnalato ingiustamente), non esitare ad attivare le tutele: reclamo, ricorso all’ABF, esposto alla vigilanza. Allo stesso tempo, abbi chiaro che la banca non ha obbligo di concedere il credito se il merito non c’è (C. Cass. 27098/2018; ABF 27098/2018). L’obbligo della banca è di trasparenza, di valutazione diligente e di rispetto degli obblighi informativi (TUB e normative di trasparenza bancarie).

In definitiva, un rifiuto non è una condanna definitiva: spesso è un campanello d’allarme che segnala “aggiustamenti” da fare nel tuo profilo finanziario o semplicemente nelle tue modalità di richiesta. Curando le informazioni personali, correggendo gli errori nei database e presentando domanda con tempi e condizioni migliori, potrai aumentare le chance di successo. Se il rifiuto è fondato su un errore o su prassi scorrette, ricorda che esistono normative e decisioni (ABF e giudici) a tutela del consumatore/debitore.

Fonti normative, dottrinali e giurisprudenziali (aggiornate a giugno 2025)

  • Testo Unico Bancario (TUB): D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in particolare artt. 1176, 1185-1188 (diligenza professionale), art. 120-quater/quinquies (credito immobiliare ai consumatori, attuazione direttiva 2014/17/UE), art. 124-bis (valutazione merito creditizio, recepimento Dir. 2008/48/CE), art. 125 (informativa in caso di rifiuto basato su SIC).
  • Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141: “Attuazione Direttiva 2008/48/CE” – introduce l’art. 124-bis TUB (divieto di credito irresponsabile) e il diritto di informare il consumatore dell’uso di dati da banche dati in caso di rifiuto.
  • Decreto Legislativo 21 aprile 2016, n. 72: “Attuazione direttiva mutui” (MCD 2014/17/UE) – artt. 120-quinquies e segg. TUB, obblighi informativi per mutui immobiliari.
  • Provvedimenti Banca d’Italia: in particolare “Disposizioni Trasparenza” di vari anni (Provv. del 30 dicembre 2008 e succ., sezione XI), in particolare il Provvedimento 19 marzo 2019 (modifica tempi di risposta ai reclami) e il Provvedimento 12 agosto 2020 (allineamento ADR, aumento termini ABF e tempo reclami da 30 a 60 gg); Provvedimento del 6 aprile 2010 (modifica TUB su trasparenza reclami).
  • Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) e Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003, ss.mm.ii.): diritti dell’interessato (accesso, rettifica, cancellazione dei dati personali) in relazione alle banche dati creditizie.
  • Provvedimenti del Garante Privacy: Codice di deontologia dei SIC privati (provvedimento 14/11/2005 e successivi aggiornamenti, ultimo allegato A del 2019) – norma la conservazione e l’informativa pre-segnalazione. Ad es., è previsto l’avviso 15 giorni prima di segnalare ritardi ai SIC privati.
  • Legge 24/2017: (Attuazione D.lgs. 141/2010, ha introdotto una “centrale rischi pubblica” dei cattivi pagatori, poi abrogata). Anche se non più in vigore, ha evidenziato il tema della segnalazione a sofferenza fino a 5 anni.
  • D.Lgs. 231/2007 (antiriciclaggio): obbligo di adeguata verifica cliente (art. 41 e ss.), obbligo di astensione (art. 42) e conseguente rifiuto del rapporto se non soddisfatti i requisiti.
  • Direttiva 2008/48/CE: sul credito ai consumatori (art. 8, recepita nel TUB) – obbliga a informare il consumatore se il rifiuto è basato su dati di un SIC.
  • ABF – Arbitro Bancario Finanziario: Regolamento e disposizioni (Art. 128 TUB e D.Lgs. 130/2015). Decisione Coordinamento ABF n. 6182/2013 – diritto del cliente a ricevere indicazioni sul diniego. Decisioni ABF segnalate: Coordinamento 12815/2017 (giustificazioni di rifiuto), Collegio Milano 27098/2018 (niente obbligo di erogazione creditizia), numerose decisioni su revoca fideiussione e rifiuti dopo predelibera. Relazione annuale ABF, linee guida.
  • Giurisprudenza Cassazione: Sent. Civ. Sez. III, 25/09/2023 n. 27262 – responsabilità precontrattuale banca per mancato erogazione immotivata dopo trattativa. Sent. Civ. Sez. III, 18/05/2024 n. 26248 – applicazione anche ai finanziamenti garantiti dallo Stato, conferma dovere di diligenza bancario nel concedere credito. Altre pronunce sul tema (es. danno da segnalazione illegittima).
  • Regolamenti e circolari Bankitalia: Circolare n. 272/2018 (gestione Centrale Rischi), Comunicazione BI 4/6/2015 su cessione del quinto.
  • Normativa antitrust e assicurativa: (L. 39/2009, Regolamento n. 161/2017 Consob sulla trasparenza nei servizi finanziari, regolamento IVASS 40/2018).
  • Dottrina e prassi: codici delle società finanziarie, contratto standard di prestito personale, modulistica trasparenza (Modulo IEBCC) e credito immobiliare (ESIS). Consulenze di esperti e linee guida CNCU (Consiglio Nazionale Consumatori Utenti).

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