Cancellazione Automatica Debiti Fiscali: Come Funziona

Hai ricevuto una cartella esattoriale, ma hai sentito parlare della cancellazione automatica dei debiti fiscali? Ti stai chiedendo se puoi beneficiare di questa misura, senza dover pagare nulla e senza presentare domanda?

Negli ultimi anni, lo Stato ha introdotto delle misure straordinarie di stralcio automatico per alleggerire il carico fiscale delle persone fisiche e delle imprese in difficoltà. In alcuni casi, infatti, alcuni debiti vengono cancellati d’ufficio, senza che tu debba fare nulla.

Ma quali debiti si cancellano automaticamente? E serve presentare una richiesta o si fa tutto da solo?

La cancellazione automatica riguarda i carichi affidati all’Agenzia Entrate Riscossione fino a una certa data, generalmente con importo residuo molto basso. In passato, per esempio, sono stati cancellati:

  • i debiti affidati fino al 2015;
  • con importo residuo inferiore a 1.000 euro;
  • appartenenti a persone fisiche o imprese non sottoposte a procedure concorsuali.

Queste misure vengono previste di anno in anno da appositi provvedimenti normativi, e una volta approvate, l’Agenzia delle Entrate provvede in automatico alla cancellazione, senza bisogno di presentare domande o fare ricorsi.

E se ho debiti più alti o fuori dai limiti? Posso comunque ottenere uno sconto o una cancellazione?

Sì. Se non rientri nella cancellazione automatica, puoi valutare le altre forme di definizione agevolata, come la rottamazione dei ruoli o l’adesione a un piano di rateizzazione, oppure – nei casi più gravi – puoi accedere a una procedura di sovraindebitamento, che ti consente di ristrutturare o addirittura annullare i debiti fiscali.

Come posso sapere se il mio debito è stato cancellato? Devo controllare da qualche parte?

L’Agenzia Entrate Riscossione comunica la cancellazione attraverso il proprio portale e aggiornando lo stato delle cartelle nel tuo cassetto fiscale. In ogni caso, è consigliabile verificare con l’assistenza di un avvocato esperto o di un consulente, per capire se hai diritto allo stralcio e se ci sono altri debiti da gestire.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in debiti fiscali, cartelle esattoriali e procedure di definizione agevolata – ti spiega come funziona la cancellazione automatica dei debiti, chi può beneficiarne, quali cartelle vengono eliminate e cosa possiamo fare per aiutarti a risolvere anche i debiti non cancellati.

Hai ricevuto una cartella e vuoi sapere se verrà annullata automaticamente? Vuoi uscire dal peso del debito fiscale senza errori e nel rispetto della legge?

Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: controlleremo insieme le tue cartelle, verificheremo se rientrano nello stralcio automatico o in una rottamazione, e ti guideremo verso la soluzione più efficace per ripulire la tua posizione fiscale.

Introduzione

La cancellazione dei debiti fiscali – nota anche come stralcio o più popolarmente come parte della “pace fiscale” – comprende una serie di misure legislative che consentono ai contribuenti di eliminare in tutto o in parte i carichi debitori verso l’erario senza dover pagare l’intero importo originariamente dovuto. Negli ultimi anni, il legislatore italiano è intervenuto ripetutamente con provvedimenti ad hoc per alleggerire il peso delle cartelle esattoriali pendenti, specialmente quelle risalenti a molti anni fa, introducendo sia annullamenti automatici (senza necessità di domanda) sia definizioni agevolate su istanza (che richiedono un’adesione da parte del contribuente). Questa guida offre un’analisi completa e aggiornata a giugno 2025 di tali misure, con un taglio giuridico ma accessibile, orientato soprattutto ai debitori (cittadini, imprenditori e professionisti) interessati a capire come sanare o vedersi annullare i propri debiti fiscali.

Contesto: Le cartelle esattoriali – ovvero gli atti con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) richiede il pagamento di tributi, contributi o sanzioni non versati spontaneamente – possono cumularsi nel tempo e gravare pesantemente su contribuenti in difficoltà. Dal 2016 ad oggi, complice anche la crisi economica e la pandemia, sono state varate diverse “tregue fiscali”, ovvero provvedimenti legislativi che permettono di regolarizzare la propria posizione debitoria a condizioni agevolate. In particolare, il Parlamento ha previsto:

  • Cancellazioni automatiche di vecchi ruoli di importo modesto, disposte d’ufficio dall’amministrazione finanziaria (senza bisogno di domanda del contribuente), al ricorrere di determinate condizioni. Queste misure si applicano in modo generalizzato e hanno l’effetto di annullare del tutto o in parte i debiti iscritti a ruolo entro specifici intervalli temporali.
  • Stralci su istanza (Definizioni agevolate), ovvero procedure – spesso denominate “rottamazione delle cartelle” – a cui il contribuente deve aderire presentando apposita domanda entro una scadenza fissata. In caso di adesione, è possibile estinguere i debiti versando solo una parte di quanto dovuto (tipicamente il solo capitale, spesso senza sanzioni né interessi) e godere di una dilazione di pagamento, con conseguente condono delle somme restanti. Un caso particolare è stato il “saldo e stralcio” del 2019, riservato ai contribuenti in comprovata difficoltà economica, che ha consentito di estinguere i debiti pagando soltanto una percentuale ridotta del capitale dovuto.

Scopo di questa guida: Fornire un quadro aggiornato a giugno 2025 della normativa vigente in materia di cancellazione dei debiti fiscali, tenendo conto delle ultime novità introdotte dalle Leggi di Bilancio più recenti (2023 e 2024) e dai decreti collegati, nonché dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. La guida coprirà in dettaglio:

  • Le misure di annullamento automatico dei ruoli esattoriali, con particolare attenzione ai carichi affidati tra il 2000 e il 2015 (periodo oggetto di importanti provvedimenti di stralcio) e alle eventuali estensioni a periodi successivi.
  • Le definizioni agevolate su istanza del contribuente (rottamazioni e saldo e stralcio), incluse le condizioni, i vantaggi, le scadenze e gli effetti per il debitore, fino alle ultime riaperture di termini e possibilità di riammissione per chi era decaduto dai benefici.
  • Aspetti pratici dal punto di vista del debitore: come verificare se i propri debiti rientrano nello stralcio automatico, come presentare le domande di adesione alle rottamazioni, quali cautele considerare (ad esempio in presenza di contenziosi tributari) e quali effetti producono queste sanatorie (sospensione delle azioni esecutive, scomparsa di sanzioni e interessi, impatto su eventuali DURC, ecc.).

Troverete inoltre tabelle riepilogative che sintetizzano le varie misure (ambito di applicazione, soglie di importo, anni di riferimento, condizioni e scadenze) e alcune simulazioni pratiche per comprendere meglio i benefici concreti per il debitore. Una sezione di FAQ (Domande frequenti) chiarirà i dubbi più comuni. In chiusura, viene fornito un elenco completo delle fonti ufficiali utilizzate – normative (leggi, decreti), circolari esplicative e sentenze rilevanti – utile per eventuali approfondimenti o verifiche.

Nota sul taglio della guida: pur trattando temi giuridici complessi, il linguaggio adottato sarà il più possibile chiaro e divulgativo, in modo che anche un non addetto ai lavori possa orientarsi tra le disposizioni. I dettagli tecnici e normativi saranno accompagnati da spiegazioni semplificate. Questo documento è pensato per avvocati e professionisti (che troveranno riferimenti normativi puntuali), ma anche per imprenditori e cittadini alle prese con cartelle esattoriali, interessati a conoscere dal punto di vista del debitore quali opportunità offre la legge per liberarsi dei debiti fiscali.

Quadro Normativo Aggiornato (2019-2025)

Negli ultimi anni diversi provvedimenti hanno affrontato il tema delle cartelle esattoriali pregresse. Di seguito richiameremo brevemente i principali interventi normativi in ordine cronologico, che verranno poi analizzati nelle sezioni dedicate:

  • Legge di Bilancio 2019 (Legge n. 145/2018): ha introdotto il cosiddetto “saldo e stralcio” per persone fisiche in difficoltà economica (ISEE fino a 20.000 €) relativo ai carichi 2000-2017, permettendo di estinguere i debiti pagando solo una percentuale del capitale (aliquote 16%, 20% o 35% a seconda dell’ISEE). Contestualmente, veniva confermata la Definizione agevolata 2018 (c.d. rottamazione-ter prevista dal DL 119/2018) estesa ai carichi fino al 2017. La stessa legge 145/2018, all’art. 1 commi 792-807, dispose inoltre l’annullamento automatico dei mini-debiti fino a 1.000 € affidati dal 2000 al 2010 (anticipando in parte misure successive).
  • Decreto-Legge “Sostegni” (DL 41/2021, convertito con L. 69/2021): in risposta alla crisi pandemica, l’art. 4 di questo decreto ha previsto lo stralcio automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 € riferiti ai carichi affidati dal 2000 al 2010, a beneficio dei contribuenti con reddito 2019 inferiore a 30.000 €. Si è trattato di una cancellazione totale, attuata d’ufficio entro il 31 ottobre 2021. Lo stesso decreto ha prorogato i termini di pagamento delle rate 2020 della rottamazione-ter e saldo e stralcio, già oggetto di precedenti sospensioni dovute al COVID.
  • Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022): ha introdotto un pacchetto organico di misure di “tregua fiscale”. Due in particolare ci interessano:
    • Lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 € affidati dagli anni 2000-2015, con effetto al 31 marzo 2023 (poi posticipato al 30 aprile 2023). Questa misura – di portata generale – distingue tra crediti di enti statali (annullati integralmente) e crediti di enti non statali (annullati limitatamente a sanzioni e interessi).
    • Una nuova Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 30 giugno 2022, denominata rottamazione-quater, che consente ai debitori (senza limiti di reddito) di estinguere i ruoli versando solo le somme dovute a titolo di imposta/capitale e poche spese, senza interessi, sanzioni né aggi. L’adesione doveva inizialmente avvenire entro il 30 aprile 2023, poi prorogata al 30 giugno 2023, con pagamenti fino a 5 anni (18 rate). Questa misura ha riaperto di fatto i termini anche per debiti già inclusi in precedenti rottamazioni decadute.
  • Decreto “Bollette” (DL 34/2023, convertito con L. 56/2023): ha apportato importanti modifiche operative alle misure della L.197/2022. In particolare, ha esteso la possibilità di stralcio e rottamazione anche ai tributi locali (Regioni, Province, Comuni) inizialmente non inclusi, prevedendo che tali enti potessero deliberare entro il 31 luglio 2023 la partecipazione allo stralcio 1.000 € e alla definizione agevolata. Inoltre, il DL 34/2023 ha prorogato i termini della rottamazione-quater: nuova scadenza per la domanda al 30 giugno 2023, invio delle comunicazioni delle somme dovute da parte dell’ADER entro il 30 settembre 2023, e primo pagamento (unica soluzione o rata iniziale) entro il 31 ottobre 2023 (anziché 31 luglio). A seguire, il Decreto Alluvioni (DL 61/2023) ha ulteriormente prorogato di 3 mesi tutte le scadenze per i contribuenti delle zone colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana.
  • Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023): pur non introducendo nuovi condoni generalizzati, ha mantenuto l’impianto della tregua fiscale 2023 e apportato alcune novità in materia di riscossione. In particolare, la legge 213/2023 (art. 1 commi 93-100) ha delegato una riforma delle rateizzazioni ordinarie, poi attuata nel 2024, che estende i piani di dilazione fino a 120 rate in taluni casi (vedi più avanti). Inoltre, è stato confermato il divieto di compensazione in F24 di crediti fiscali in presenza di debiti iscritti a ruolo oltre 5.000 € non pagati, rafforzando l’incentivo a regolarizzare i ruoli pendenti.
  • Decreto “Milleproroghe 2024” (DL 198/2023) e relativa legge di conversione (Legge n. 15/2025): hanno introdotto una misura di particolare rilievo per i debitori che avevano aderito alla rottamazione-quater ma non sono riusciti a rispettare le scadenze 2023-2024. L’art. 3-bis della Legge 15/2025 ha previsto la riammissione alla definizione agevolata per i contribuenti decaduti dal beneficio al 31/12/2024. In sostanza, chi non ha pagato (in tutto o in parte) le rate della rottamazione-quater previste nel 2023 e 2024 ha la possibilità di presentare entro il 30 aprile 2025 un’istanza per essere riammesso al piano agevolato, versando le somme arretrate secondo un nuovo calendario dilazionato. Approfondiremo più avanti dettagli e condizioni di questa “sanatoria nella sanatoria”.

Oltre a questi interventi chiave, ricordiamo che il tema dei debiti fiscali è stato interessato anche da una riforma strutturale della riscossione (attuata con D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110, in attuazione della delega fiscale) che ha modificato le regole ordinarie di rateizzazione (art. 19 DPR 602/1973) portando a 120 il numero massimo di rate ottenibili e allentando i requisiti per le dilazioni. Tali modifiche, sebbene non costituiscano uno “stralcio” in senso tecnico, offrono un ulteriore strumento per i debitori di alleggerire la pressione delle cartelle e saranno brevemente illustrate in chiusura per completezza.

Nel prosieguo della guida analizzeremo separatamente: (1) le misure di cancellazione automatica dei debiti fiscali (condoni automatici), e (2) le varie definizioni agevolate su istanza (rottamazioni e saldo e stralcio), includendo per ciascuna ambito di applicazione, funzionamento, esempi e indicazioni pratiche.

Cancellazione Automatica dei Debiti Fiscali

In questa sezione esaminiamo le disposizioni che annullano d’ufficio (automaticamente) taluni debiti tributari senza necessità di una richiesta da parte del contribuente. Tali misure mirano in genere a ripulire il “magazzino” della riscossione dai ruoli di modesto importo risalenti a molti anni addietro, il cui recupero risulta antieconomico o particolarmente gravoso per i contribuenti. La caratteristica principale è che il contribuente non deve attivarsi: l’annullamento viene operato dall’Agente della riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione) entro termini stabiliti dalla legge, a condizione che il debito rientri nei requisiti normativi. Esamineremo di seguito le due principali operazioni di stralcio automatico degli ultimi anni: quella del 2021 (DL Sostegni) e quella del 2023 (Legge di Bilancio 2023), evidenziando anche l’ambito temporale coperto (2000-2010 e 2000-2015) e le differenze tra le due.

Stralcio 2021 – Debiti fino a 5.000 € (DL Sostegni)

Come misura di sollievo post-pandemia, il Decreto Sostegni (D.L. 41/2021, art. 4 commi 4-9) ha previsto l’annullamento automatico di una vasta platea di vecchi debiti. In particolare, è stato disposto l’annullamento di tutti i debiti di importo residuo fino a 5.000 € risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Per “importo residuo fino a 5.000 €” si intende la somma ancora dovuta alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni – in altre parole, l’importo del singolo carico iscritto a ruolo al netto di eventuali pagamenti già effettuati.

Condizione del reddito: Lo stralcio del DL Sostegni non si applicava indistintamente a tutti, ma solo ai debiti riferiti a soggetti con un reddito imponibile 2019 non superiore a 30.000 €. In particolare, la norma prevedeva che lo stralcio automatico operasse a condizione che il contribuente avesse conseguito nel periodo d’imposta 2019 un reddito imponibile fino a 30.000 € (per persone fisiche) ovvero – per i soggetti diversi dalle persone fisiche – avesse avuto nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 un reddito imponibile fino a 30.000 €. Questa limitazione aveva lo scopo di indirizzare il beneficio ai contribuenti in maggiori difficoltà economiche. Sono stati esclusi dallo stralcio, di conseguenza, i debiti di società e enti con redditi oltre soglia, nonché quelli di contribuenti facoltosi.

Debiti interessati: La misura copriva una grande varietà di carichi iscritti a ruolo tra 2000 e 2010, ad esempio: imposte erariali (Irpef, Iva, Irap) e relative sanzioni, tributi locali (come IMU, TASI) o bollo auto, multe stradali, contributi previdenziali, ecc., purché rientranti nel limite di importo e affidati nel periodo considerato. Era irrilevante la data di notifica della cartella: contava l’anno di affidamento del carico all’esattore. Inoltre, lo stralcio si applicava anche ai debiti che in passato erano già stati oggetto di rottamazione o di saldo e stralcio: la circolare attuativa (Circ. Ag. Entrate n. 11/E del 2021) chiarì infatti che il limite di 5.000 € andava riferito ai singoli carichi e non all’intera cartella. Ciò significa, ad esempio, che una cartella contenente più voci per un importo totale anche superiore a 5.000 € poteva comunque essere annullata parzialmente o integralmente: venivano infatti condonati i singoli ruoli con importo residuo ≤ 5.000 €, mentre eventuali altri carichi superiori a tale soglia restavano dovuti. In alcuni casi, dunque, la stessa cartella è stata oggetto di stralcio per alcune partite e di riscossione per altre.

Procedura e tempistiche: Lo stralcio 2021 è avvenuto d’ufficio. La legge ha fissato una tabella di marcia precisa: entro il 20 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha individuato e trasmesso all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali potenzialmente beneficiari (quelli con carichi ≤5.000 € nel periodo indicato); l’Agenzia delle Entrate ha quindi verificato i requisiti reddituali dei contribuenti (incrociando le dichiarazioni dei redditi 2020 relative all’anno 2019) ed entro il 30 settembre 2021 ha comunicato all’ADER l’elenco dei soggetti esclusi perché eccedenti il limite di reddito. Infine, l’annullamento dei debiti è divenuto effettivo entro il 31 ottobre 2021. Tutto il processo è stato automatico: ai contribuenti non è stato richiesto di presentare alcuna domanda né autocertificazione.

Esito dello stralcio: Per i debiti rientranti nei criteri, alla data del 31/10/2021 l’Agente della riscossione ha provveduto a cancellarli dai propri archivi. In pratica, tali cartelle sono state annullate e non più esigibili. È importante sottolineare che le somme eventualmente già versate prima dello stralcio non sono state rimborsate al contribuente (principio confermato anche per gli stralci successivi): i pagamenti effettuati restano definitivamente acquisiti dall’Erario. D’altro canto, per chi aveva in corso una rateizzazione o una definizione agevolata riguardante quei carichi, è stato previsto un meccanismo di ricalcolo: l’Agenzia Riscossione ha messo a disposizione un servizio online (“Verifica lo stralcio debiti nella tua Definizione agevolata”) per stampare i nuovi bollettini al netto delle somme condonate. In sostanza, se uno aveva una rottamazione-ter e alcune delle cartelle incluse rientravano nello stralcio 5.000 €, il piano di pagamento è stato ridotto eliminando le rate relative a quelle cartelle.

Impatto per il debitore: Lo stralcio 2021 ha rappresentato un sollievo significativo soprattutto per i contribuenti con vecchie pendenze di piccolo importo. Ad esempio, multe stradali, bolli auto o imposte locali del periodo 2000-2010 non pagati e rimasti a “pendere” per oltre un decennio sono stati cancellati, a patto che il debitore non superasse il tetto di reddito. Dal punto di vista pratico, i debitori hanno potuto verificare l’avvenuto annullamento consultando la propria situazione debitoria sul portale dell’ADER (area riservata) oppure attendendo eventuali comunicazioni di avvenuto stralcio. In generale, dopo il 31 ottobre 2021, i carichi condonati non compaiono più come attivi e non possono essere oggetto di nuove azioni esecutive. È bene ricordare che questo provvedimento non copriva i debiti oltre 5.000 € né quelli affidati dopo il 2010; inoltre, chi non rispettava il requisito di reddito non ha beneficiato della cancellazione, dovendo provvedere al pagamento o fruire di altre misure (es. rottamazioni). Complessivamente sono stati annullati circa 16 milioni di vecchie cartelle per un controvalore di qualche miliardo di euro (dati MEF).

Riepilogo Stralcio 2000-2010 (DL 41/2021): Di seguito una tabella riassuntiva di questa misura:

Stralcio 2021 (DL 41/2021)Periodi RuoliSoglia ImportoBeneficiariDebiti CancellatiScadenza Effetto
Annullamento automatico dei debiti fino a 5.000 €2000 – 2010≤ 5.000 € (importo residuo al 23/03/2021, per singolo carico)Contribuenti con reddito 2019 ≤ 30.000 € (persone fisiche e soggetti assimilati)Intero importo (capitale + sanzioni + interessi) di ciascun carico ≤ 5.000 € annullato. Esclusi: carichi di importo superiore, e soggetti oltre soglia di reddito.31 ottobre 2021 (annullamento eseguito entro questa data) (sospensione della riscossione nei mesi precedenti)

*(Fonti: art. 4 DL 41/2021 conv. L.69/2021; Circ. AE 11/E 2021) *

Stralcio 2023 – Debiti fino a 1.000 € (Legge di Bilancio 2023)

Con la Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022), il Parlamento è tornato a occuparsi di stralcio automatico, questa volta prendendo di mira i mini-debiti fino a 1.000 € relativi a carichi più recenti. La ratio dichiarata era duplice: da un lato alleggerire i contribuenti da vecchie micro-pendenze (spesso costituite più da sanzioni e interessi che da tributi), dall’altro permettere all’Agente della riscossione di concentrare le risorse sui crediti di importo più significativo.

Ambito dello stralcio: Ai sensi dei commi 222-230 dell’art. 1 L.197/2022, è stato previsto l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023 (poi prorogata al 30 aprile 2023), di tutti i debiti di importo residuo fino a 1.000 € riferiti ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Anche in questo caso la soglia dei 1.000 € va calcolata per singolo carico iscritto a ruolo, considerando la somma di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni ancora dovuta al 1° gennaio 2023. Sono esclusi dal conteggio della soglia l’aggio di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura. In sostanza, per valutare se un debito rientra nel limite, si sommano l’imposta (o sanzione amministrativa pecuniaria, se si tratta ad es. di una multa), le sanzioni e gli interessi iscritti a ruolo, e se il totale non supera 1.000 € si qualifica per lo stralcio. Questa regola implica, ad esempio, che all’interno di un’unica cartella di importo complessivo elevato possono esservi alcuni carichi “stralciabili” ed altri no: ogni partita va valutata singolarmente.

Stralcio “integrale” vs “parziale”: A differenza dello stralcio 5.000 €, la legge del 2023 ha introdotto un distinguo importante relativo alla natura dell’ente creditore:

  • Per i carichi affidati dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti previdenziali pubblici (ossia crediti rientranti nel cosiddetto “perimetro Stato”), lo stralcio fino a 1.000 € opera in modo integrale, ovvero l’intero importo residuo del debito viene annullato. In pratica, se ad esempio un contribuente aveva un debito IRPEF di € 800 riferito all’anno 2015, questo viene completamente cancellato, capitale compreso, trattandosi di un tributo erariale (Stato) sotto soglia.
  • Per i carichi affidati da enti creditori diversi (enti territoriali come Comuni, Province, Regioni, oppure altri enti pubblici non statali), lo stralcio opera in modo parziale e riguarda solo le sanzioni e gli interessi. In particolare, vengono azzerati: gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, gli interessi di mora e le sanzioni iscritti sul debito. Restano invece dovuti: il capitale (la quota di tributo o multa originaria), le eventuali spese di procedura esecutiva già maturate e i diritti di notifica della cartella. In altri termini, per gli enti non statali il legislatore ha disposto solo la cancellazione degli oneri accessori, mantenendo in vita l’importo base. Un caso tipico è quello delle multe stradali dei Comuni: le sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, essendo sanzioni “non tributarie”, nello stralcio 2023 sono trattate come capitale e non vengono condonate. Ciò che si annulla sono gli interessi eventualmente maturati (inclusi gli interessi legali o le cosiddette “maggiorazioni” previste per i ritardati pagamenti delle multe) e l’aggio, ma la multa in sé (la sanzione principale) rimane dovuta. Stesso discorso per tributi locali come IMU/TARI: la quota capitale dell’imposta resta in essere, mentre vengono abbuonate sanzioni e interessi.

Facoltà di annullamento integrale degli enti locali: La legge ha tuttavia lasciato agli enti creditori non statali la facoltà di estendere lo stralcio anche al capitale. In particolare, era consentito a Comuni, Province, Regioni e altri enti diversi dallo Stato di adottare, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento (delibera) per applicare l’annullamento integrale dei propri crediti fino a 1.000 €, includendo quindi la quota capitale e le spese. In assenza di tale delibera, sarebbe invece rimasto in vigore lo stralcio parziale di legge. Questa possibilità ha riguardato principalmente i Comuni per le proprie entrate (multe, tributi locali): molti enti locali hanno valutato se aderire allo stralcio totale (rinunciando definitivamente anche al tributo) oppure incassare almeno il capitale. Alcuni grandi comuni inizialmente manifestarono la volontà di non stralciare il capitale, per non perdere gettito, ma successivamente il DL “Bollette” di marzo 2023 ha reso più organica la disciplina (come vedremo a breve).

Esecuzione e tempi dello stralcio: La norma fissava al 31 marzo 2023 la data in cui effettuare l’annullamento dei debiti interessati. Tale termine è stato successivamente prorogato al 30 aprile 2023 in sede di conversione del Decreto Milleproroghe 2023 (DL 198/2022). Dunque, entro il 30/04/2023 l’Agente della riscossione ha provveduto a cancellare dai propri archivi tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo. Nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge (inizio 2023) e la data effettiva di annullamento, la riscossione di quei debiti è stata sospesa: ciò significa che, ad esempio, se un contribuente aveva una cartella sotto i 1.000 € in scadenza, il pagamento è stato congelato in attesa dello stralcio, e allo stesso modo eventuali azioni esecutive in corso su quei ruoli sono state temporaneamente bloccate. Il 30 aprile 2023 gli importi condonati sono stati azzerati. Attenzione: analogamente allo stralcio precedente, nessun rimborso spetta per le somme che il contribuente avesse già versato prima dell’annullamento. Chi ad esempio avesse pagato una piccola cartella nel 2022 non può richiedere la restituzione, anche se quella cartella sarebbe rientrata nello stralcio automatico: il condono opera solo per i debiti ancora pendenti.

Interazione con la Definizione agevolata 2023: Un aspetto importante chiarito dalle norme attuative (Circ. Agenzia Entrate n. 2/E del 27/01/2023) è che i debiti oggetto di stralcio automatico vengono esclusi dal calcolo di quelli definibili con rottamazione-quater. Nella comunicazione delle somme dovute inviata dall’ADER ai contribuenti che hanno presentato domanda di rottamazione, gli importi fino a 1.000 € per il 2000-2015 sono stati automaticamente stornati (se condonati), in modo che il contribuente non dovesse pagarli né in rottamazione né separatamente. In pratica, la rottamazione-quater ha riguardato solo i carichi non già annullati dal comma 222.

Esempi pratici sullo stralcio 1.000 €:

  • Esempio 1: Mario ha una cartella del 2012 contenente: €300 di IRPEF non pagata, €150 di sanzioni e €50 di interessi. Essendo un carico erariale (Stato) con importo residuo totale €500, inferiore a 1.000 €, l’intera cartella rientra nello stralcio e viene annullata integralmente al 30/4/2023. Mario non deve più pagare nulla. Eventuali interessi di mora e aggi sono anch’essi annullati. Se Mario avesse già versato, poniamo, €100 prima del 2023, quei €100 restano acquisiti e il debito residuo (€400) è cancellato.
  • Esempio 2: Lucia ha una cartella del 2015 per una multa stradale comunale: importo originario della multa €200, maggiorazioni e interessi per ritardato pagamento €100, totale €300. Trattandosi di sanzione amministrativa locale, lo stralcio 2023 cancella solo gli interessi/maggiorazioni (€100), mentre la sanzione base (€200) è considerata “capitale” e rimane dovuta. Al 30/4/2023, dunque, la cartella di Lucia viene ridotta da €300 a €200. Il Comune avrebbe potuto deliberare di cancellare anche il capitale; se non lo ha fatto, Lucia deve comunque pagare i €200 (eventualmente tramite rottamazione-quater se il Comune ha aderito, oppure in via ordinaria).
  • Esempio 3: Paolo ha 5 cartelle IRPEF dal 2000 al 2015, ciascuna con importo residuo sui €800. Tutte e 5 rientrano nello stralcio automatico (essendo crediti erariali sotto soglia) e vengono annullate. Il beneficio totale per Paolo è aver eliminato circa €4.000 di debiti senza alcun esborso.
  • Esempio 4: Azienda X ha una cartella del 2014 per contributi INPS non versati di €1.200 (capitale) più sanzioni €300. Il singolo carico (contributi previdenziali) è di €1.200, quindi superiore a 1.000 €: di conseguenza non rientra nello stralcio automatico. L’azienda dovrà regolare questo debito tramite altre soluzioni (rottamazione-quater, rateazione ordinaria, ecc.), ma non beneficia dell’annullamento ex lege.

Coinvolgimento degli enti locali e Decreto “Bollette”: Come anticipato, la formulazione originaria della L.197/2022 creava qualche incertezza per i tributi locali. Il successivo DL 34/2023 è intervenuto disponendo in modo chiaro che gli enti territoriali potessero decidere entro il 31/07/2023 se applicare lo stralcio parziale (di diritto) o deliberare lo stralcio totale dei carichi di loro competenza. Inoltre, lo stesso decreto ha reso accessibile la rottamazione-quater per i tributi locali (anche quelli riscossi tramite ingiunzioni fiscali da concessionari privati), previa delibera dell’ente. In pratica, Comuni, Regioni e altri enti locali sono stati chiamati a scegliere se:

  • aderire allo stralcio 1.000 € cancellando solo interessi e sanzioni (ipotesi di default prevista dalla legge statale), oppure deliberare di estendere la cancellazione anche al capitale;
  • aderire o meno alla definizione agevolata permettendo ai contribuenti di “rottamare” anche le loro entrate.

Molti enti locali hanno optato di partecipare alla rottamazione-quater e di applicare almeno lo stralcio parziale. Alcuni hanno deliberato lo stralcio integrale dei propri crediti sotto 1.000 €, altri no. Per sapere cosa è avvenuto nel proprio Comune, il debitore può consultare le delibere pubblicate sul sito istituzionale dell’ente o chiedere informazioni all’ufficio tributi locale. In ogni caso, per i carichi affidati all’ADER (anche se crediti locali), l’annullamento parziale al 30/4/2023 è avvenuto ovunque in automatico, e l’eventuale capitale residuo rimasto continua a figurare come dovuto nelle comunicazioni di Agenzia Riscossione.

Situazione post-stralcio: Dopo il 30 aprile 2023, tutti i carichi 2000-2015 di importo ≤1.000 € hanno cessato di esistere o sono stati ridotti (nel caso di enti non statali). L’ADER non chiederà più il pagamento di sanzioni/interessi su quei debiti. I contribuenti possono verificare la propria posizione: i carichi annullati risulteranno con saldo zero nell’area riservata o nell’estratto di ruolo. Se invece permane un importo (es. il capitale di una multa), quello rimane attivo e potrà essere oggetto di successiva riscossione (salvo definizione agevolata se attivata). Importante: l’annullamento automatico non produce una “certificazione di regolarità” immediata, nel senso che se ad esempio un contribuente aveva uno di questi debiti e richiede un DURC, potrebbe dover attendere qualche giorno/settimana dopo il 30/4/2023 affinchè gli archivi vengano aggiornati ed eliminata la posizione debitoria. In generale però, una volta effettuato lo stralcio, il debitore risulta liberato dall’obbligazione per la parte annullata.

Riepilogo Stralcio 2000-2015 (L. 197/2022):

Stralcio 2023 (L. 197/2022)Periodi RuoliSoglia ImportoBeneficiariDebiti CancellatiDecorrenza
Annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 €2000 – 2015≤ 1.000 € (importo residuo al 1° gennaio 2023, per singolo carico)Tutti i debitori (nessun limite di reddito previsto) – NB: enti locali potevano optare per stralcio integrale con deliberaCrediti enti “Stato”: annullamento integrale fino a 1.000 €. – Crediti enti locali/Altri: annullamento parziale (solo sanzioni e interessi), capitale escluso (salvo delibera ente per includerlo). – Esclusi da stralcio: carichi >1.000 €.31 marzo 2023 (rinviato al 30 aprile 2023) come data di efficacia. Riscossione sospesa fino a tale data.

*(Fonti: art. 1 commi 222-230 L.197/2022; art. 1 DL 29/12/2022 n.198 conv. L.14/2023; Circ. AE 2/E 2023) *

Considerazioni finali sugli stralci automatici e periodi post-2015

Con le due operazioni sopra descritte, il legislatore ha coperto l’arco temporale 2000-2015 (oltre al pregresso 2000-2010 già oggetto di precedenti interventi minori). Vi sono stati stralci automatici per periodi successivi? Al momento, no. Per i ruoli affidati dal 2016 in poi, non sono previste cancellazioni d’ufficio generalizzate (fatta salva la possibilità per singoli enti locali di deliberare condoni ad hoc, evenienza piuttosto rara e puntuale). I debiti dal 2016 in avanti possono semmai essere stati inclusi in definizioni agevolate su istanza (vedi rottamazioni) ma non risultano annullati automaticamente da norme vigenti. Lo stralcio 1.000 € si ferma ai carichi 2015; il periodo 2016-2022 è coperto dalla rottamazione-quater (adesione volontaria). Alcuni commentatori avevano ipotizzato possibili futuri stralci automatici per carichi più recenti, ma al giugno 2025 nessuna legge ha esteso il condono automatico oltre il 2015. Dunque, i ruoli dal 2016 in poi restano integralmente esigibili salvo adesione a rottamazione o altri strumenti.

È utile sapere che l’ordinamento prevede comunque dei meccanismi ordinari di annullamento dei crediti per inesigibilità o prescrizione: ad esempio, la Legge di stabilità 2015 (L. 190/2014) aveva stabilito che i ruoli sotto 300 € affidati fino al 1999 fossero automaticamente annullati, e in generale l’Agenzia Riscossione può annullare d’ufficio i crediti prescritti o inesigibili (ma ciò avviene caso per caso, non con provvedimento di condono generale). In questa sede, tuttavia, ci siamo concentrati sui condoni ex lege. In conclusione, se un contribuente oggi (2025) ha cartelle risalenti agli anni 2000-2015 di piccolo importo, molto probabilmente il debito è già stato cancellato da queste disposizioni – in caso di dubbio conviene fare un controllo online sul proprio estratto conto fiscale. Resta eventualmente dovuto il solo capitale per i crediti locali, come visto. Se invece il contribuente ha debiti di importo superiore a 1.000 € (o oltre 5.000 € per i più vecchi 2000-2010) o relativi ad anni successivi al 2015, dovrà valutare le alternative offerte dalle definizioni agevolate o dalle dilazioni di pagamento, che analizziamo nella prossima sezione.

Definizioni Agevolate su Istanza del Contribuente (Rottamazioni e Stralci su domanda)

Passiamo ora alle misure di “saldo e stralcio” su richiesta, ovvero quelle iniziative in cui il contribuente deve attivamente aderire presentando un’istanza per ottenere la riduzione o la cancellazione parziale del debito. In generale, queste misure – introdotte a più riprese dal 2016 in avanti – offrono al debitore la possibilità di regolarizzare i carichi affidati all’agente della riscossione beneficiando di sconti su sanzioni e interessi (talvolta anche sul capitale, come nel saldo e stralcio 2019) e di piani di rateazione agevolati. A differenza dello stralcio automatico, qui il debito non viene perdonato integralmente d’ufficio, ma il contribuente deve versare una parte (spesso consistente) del dovuto. Tuttavia, il vantaggio può essere notevole in termini di riduzione dell’esborso totale e di azzeramento di sanzioni e oneri accessori.

Esamineremo dapprima il concetto generale di rottamazione delle cartelle, per poi passare in rassegna le varie edizioni succedutesi (Rottamazione 2016, bis, ter, quater) e il Saldo e Stralcio 2019. Ci soffermeremo in particolare sulla rottamazione-quater (ancora attuale nel 2025, grazie alle proroghe e riaperture) e sulle ultime novità per i decaduti, senza tralasciare di spiegare gli effetti pratici di un’adesione a tali definizioni (sospensione delle procedure esecutive, necessità di rinuncia ai ricorsi pendenti, ecc.).

Cos’è la “rottamazione delle cartelle” e come funziona

Il termine “rottamazione delle cartelle” è entrato nell’uso comune per indicare le procedure di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. Si tratta di misure straordinarie tramite cui lo Stato offre ai debitori la possibilità di estinguere i debiti pagando solo il capitale (e poche altre voci) ed evitando il pagamento di sanzioni, interessi di mora e altri oneri. In pratica, aderendo alla rottamazione, il contribuente paga l’importo “base” dovuto (imposta o contributo originario non versato) e le sole spese vive di notifica ed eventuali procedure, ma non paga le sanzioni per omesso pagamento, né gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, né gli interessi moratori, né l’aggio di riscossione. L’agevolazione consiste dunque in un condono di tutte le penalità e degli interessi, che spesso rappresentano una quota rilevante del debito totale. Inoltre, il pagamento può essere rateizzato con interessi agevolati (tipicamente 2% annuo) e durante la rateazione l’Agente della riscossione sospende le azioni di recupero forzoso.

In cambio di questi benefici, al contribuente è richiesto di rinunciare ad eventuali contenziosi in atto relativi alle cartelle che intende definire: presentando la domanda di rottamazione, infatti, si assume l’impegno a rinunciare ai ricorsi pendenti riguardanti quei debiti. Se il debito definito è oggetto di una causa in corso davanti alle Commissioni Tributarie o altro giudice, il contribuente dovrà abbandonare la lite (di solito il giudizio viene dichiarato estinto dopo la definitiva perfezione della definizione agevolata). Questa rinuncia è il “prezzo” da pagare per ottenere lo sconto: lo Stato chiude il contenzioso evitando l’incertezza dell’esito e incassa (almeno il capitale).

Procedura generale: Ogni “rottamazione” è stata disciplinata da una legge che ne ha stabilito l’ambito (anni dei ruoli ammessi), il termine entro cui presentare la domanda, il piano di pagamenti e le cause di decadenza. In linea di massima, la sequenza è:

  1. Domanda di adesione da inviare all’Agenzia Entrate-Riscossione entro la data fissata dalla legge (solo online tramite area riservata o PEC, secondo le istruzioni dell’ADER). Il contribuente può scegliere quali carichi includere nella definizione (non è obbligatorio rottamare tutte le proprie cartelle: si può selezionare, ad esempio, solo quelle più onerose o quelle che si è in grado di pagare). Nella domanda va indicato il numero di rate desiderate (nei limiti previsti) e dichiarata la volontà di rinunciare ai ricorsi pendenti sulle somme definite.
  2. Comunicazione degli importi dovuti: l’Agente della riscossione, ricevuta la domanda, elabora il prospetto delle somme dovute in definizione (sostanzialmente la somma dei soli capitali e spese) e lo comunica al contribuente entro una certa data, insieme ai bollettini per il pagamento rateale. Ad esempio, per la rottamazione-quater, l’ADER aveva tempo fino al 30/06/2023 (poi 30/09/2023) per inviare la “Comunicazione delle somme dovute”. In questa comunicazione sono indicati il totale da pagare e le eventuali scadenze delle rate, al netto di eventuali importi oggetto di stralcio automatico (come visto).
  3. Pagamento: il contribuente perfeziona la definizione effettuando il pagamento nei termini previsti. Si può optare per il pagamento in un’unica soluzione oppure per la rateizzazione (quando consentita, quasi sempre lo è). Tipicamente, il mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della definizione agevolata, con conseguente ripristino di sanzioni e interessi come se nulla fosse. È prevista di solito una breve tolleranza (5 giorni) oltre la scadenza, trascorsa la quale il ritardo non è sanabile.
  4. Effetti: una volta pagato integralmente quanto dovuto, il debito si intende estinto a tutti gli effetti con conseguente annullamento delle cartelle. Durante il periodo dall’adesione al completamento dei pagamenti, comunque, la legge prevede una serie di effetti “di sollievo” per il debitore: sono sospese le azioni esecutive e cautelari da parte dell’Agente della riscossione sui debiti definibili; non si applicano ulteriori interessi di mora (si applicano però interessi ridotti sulle rate dilazionate); il contribuente in regola con i pagamenti non è considerato inadempiente per il rilascio del DURC (Documento di regolarità contributiva) né per la compensazione volontaria crediti-debiti con la PA ex art. 48-bis DPR 602/1973. In pratica, la rottamazione produce un effetto simile a una rateizzazione amministrativa, con in più il vantaggio dell’abbattimento di sanzioni e interessi. Da notare che eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti prima dell’adesione rimangono formalmente in essere (non vengono cancellati fino al saldo finale), ma l’ADER non avvierà nuove procedure e quelle esecutive pendenti vengono congelate.

In sintesi, la rottamazione è una transazione fiscale di tipo amministrativo: il Fisco rinuncia a una parte del credito (interessi/multe) purché il contribuente versi velocemente il resto. Per il debitore, è un’opportunità di chiudere i debiti risparmiando potenzialmente anche percentuali elevate del totale. Ad esempio, se una cartella era di 10.000 € di cui 6.000 di imposta e 4.000 tra sanzioni, interessi e aggio, definendola potrebbe pagare solo i 6.000 € (magari rateizzati) con uno sconto del 40%. La Tabella seguente illustra un caso concreto di beneficio da rottamazione rispetto al pagamento integrale:

Voce del debitoPagamento OrdinarioPagamento con Rottamazione-quater
Imposta dovuta (capitale)€60.000€60.000 (interamente dovuti)
Sanzioni per omesso versamento€20.000€0 (condonate)
Interessi di mora€15.000€0 (condonati)
Aggio di riscossione (ca. 5%)€5.000€0 (condonato)
Totale da pagare€100.000€60.000 (in 5 anni, interessi 2%)
Risparmio complessivo€40.000 (riduzione del 40%)

Esempio basato su scenario reale: Beta S.p.A. con cartelle per €100.000, di cui €60.000 imposte e €40.000 oneri accessori, ottiene un risparmio del 40% aderendo alla rottamazione-quater.

Va evidenziato che se il debitore manca una scadenza della rottamazione, i benefici decadono: il debito ritorna esigibile per intero (al netto di quanto già versato a titolo di acconto) e vengono revocate le sospensioni, con ripresa delle azioni di recupero. Inoltre, se nel frattempo aveva rinunciato a un ricorso in tribunale, quella contestazione non può essere riaperta (il contribuente ha perso sia lo sconto sia la chance di vittoria in giudizio). La Corte di Cassazione ha chiarito, ad esempio, che l’adesione alla rottamazione produce effetti processuali definitivi: il giudizio tributario si estingue anche se poi il contribuente non completa i pagamenti, poiché la definizione agevolata è considerata una scelta irrevocabile del contribuente di definire il debito. Dunque, prima di aderire, occorre valutare bene la propria capacità di rispettare il piano di pagamenti.

Dopo questa panoramica generale, esaminiamo le successive edizioni di definizione agevolata che si sono succedute:

Le varie “rottamazioni” dal 2016 al 2022 – breve cronistoria

  • Rottamazione 2016 (definizione agevolata DL 193/2016): introdotta dal governo Renzi con il DL 193/2016 (conv. in L. 225/2016), riguardava i carichi affidati dal 2000 al 2016. Era la prima “rottamazione” e permetteva di estinguere i debiti senza sanzioni e interessi di mora, con domanda entro marzo 2017 e pagamento in max 5 rate entro il 2018. Ha avuto una forte adesione.
  • Rottamazione-bis 2017 (DL 148/2017): il governo Gentiloni riaprì i termini nel 2017 con il DL 148/2017 (conv. L. 172/2017). Questa “edizione bis” aveva un duplice scopo: consentire anche ai debiti del 2017 di essere rottamati e, soprattutto, riammettere chi non era riuscito a pagare tutte le rate della prima rottamazione. Si poteva aderire entro aprile 2018; i pagamenti furono poi scaglionati fino al 2018 (per vecchi carichi non ancora rottamati) e 2019 (per i nuovi 2017).
  • “Stralcio” 2018 (DL 119/2018, art.4): il governo Conte I (Lega-M5S) con il DL 119/2018 – oltre a varare la rottamazione-ter – incluse un annullamento automatico dei debiti fino a 1.000 € relativi ai ruoli 2000-2010 (una sorta di precursore dello stralcio 2023). Questo stralcio mini-cartelle 2000-10 fu eseguito a gennaio 2019 e anticipava l’intento di alleggerire i ruoli minori. Tale misura fu poi oggetto di questioni di legittimità costituzionale (alcuni giudici rilevarono possibili profili di disparità di trattamento e lesione del diritto di azione, per l’annullamento indiscriminato basato solo sull’importo e sull’anno). La Corte Costituzionale, con sentenza n. 66/2022, ha però sostanzialmente confermato la legittimità di quella misura, respingendo le censure generali allo stralcio automatico dei mini-ruoli (la sentenza ha dichiarato illegittimo solo un aspetto relativo a società scorporate, ma non ha bocciato lo stralcio in sé). Questo precedente ha di fatto avallato la possibilità per il legislatore di condonare piccoli debiti per ragioni di efficacia amministrativa.
  • Rottamazione-ter 2018/19 (DL 119/2018): sempre il DL 119/2018 (conv. L. 136/2018) istituì la terza definizione agevolata, detta rottamazione-ter, per i carichi affidati dal 2000 al 2017. Era prevista domanda entro aprile 2019, con pagamento in 18 rate spalmate fino al 2021 (poi prorogate al 2022). La rottamazione-ter ha avuto un impatto molto ampio (circa 1,7 milioni di domande). La legge di Bilancio 2019 (L.145/2018) integrò questa misura introducendo anche il Saldo e stralcio (che vedremo tra poco). Durante la pandemia, i termini di pagamento delle rate rottamazione-ter sono stati sospesi e differiti più volte; l’ultima scadenza effettiva è stata fissata al 14 dicembre 2021 per tutte le rate arretrate, pena decadenza. Chi non ha versato entro tale ultimissimo termine è decaduto dal beneficio e si è visto ripristinare i debiti con sanzioni e interessi originari. Tali soggetti hanno poi potuto aderire alla rottamazione-quater nel 2023, essendo previsto che quest’ultima fosse accessibile anche ai carichi di precedenti definizioni non perfezionate.
  • Saldo e Stralcio 2019 (L. 145/2018): come accennato, è un caso a parte di definizione su istanza, mirata a situazioni di grave difficoltà economica. Ne parliamo in dettaglio più avanti, ma anticipiamo che riguardava solo persone fisiche con ISEE fino a 20.000 €, permettendo di pagare solo una frazione del debito (16%, 20% o 35%) con abbattimento totale di sanzioni e interessi. I debiti ammessi erano quelli dal 2000 al 2017 derivanti principalmente da omessi versamenti (es. imposte dichiarate e non pagate). Non erano ammessi debiti di società né di altri enti. La scadenza per la domanda fu il 30 aprile 2019 e i pagamenti si sono conclusi nel 2021. Il saldo e stralcio è stato una misura una tantum; ad oggi non c’è un saldo e stralcio “bis”.
  • Definizioni liti e avvisi (2019): vale la pena menzionare, a margine, che nel 2019 il DL 119/2018 e la L. 145/2018 introdussero anche altre forme di definizione agevolata, come la definizione delle liti pendenti (con pagamento percentuale sull’esito in primo/secondo grado) e la definizione degli avvisi di accertamento (cd. “rottamazione degli accertamenti”), ma queste riguardavano direttamente il rapporto con l’Agenzia delle Entrate (fase pre-ruolo) e non le cartelle esattoriali già affidate alla riscossione. Sono quindi fuori dal perimetro di questa trattazione, che si concentra sui debiti in fase di riscossione coattiva.

Alla luce di questa cronistoria, arriviamo all’ultima e più attuale edizione: la rottamazione-quater del 2023, su cui ora ci concentriamo.

Rottamazione-quater (Legge di Bilancio 2023)

La Definizione agevolata 2023, detta comunemente rottamazione-quater, è stata introdotta dall’art. 1 commi 231-252 della L.197/2022. Si tratta della quarta iterazione delle rottamazioni e, per dimensioni, ambito temporale e numero di aderenti, rappresenta una delle più rilevanti operazioni di sanatoria fiscale degli ultimi anni. Vediamone i dettagli:

Ambito oggettivo – quali debiti include: La rottamazione-quater consente di definire i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Questo significa che copre una platea amplissima di debiti, praticamente tutti quelli dal 2000 sino ai ruoli emessi nella prima metà del 2022. È irrilevante la data di notifica della cartella: quel che conta è che il ruolo (l’iscrizione a ruolo del debito) sia stato formato e affidato entro il 30/6/2022. Dunque rientrano anche cartelle notificate nel 2023, se il loro ruolo era del 2022 o precedente. Allo stesso modo, eventuali debiti più vecchi non ancora notificati ma già a ruolo entro il 2022 rientrano. Viceversa, sono esclusi dalla rottamazione-quater i debiti affidati dal 1° luglio 2022 in poi – per questi al momento non c’è definizione agevolata e dovranno essere pagati integralmente o in futura ipotesi di una “rottamazione-quinquies” se mai ci sarà.

Beneficio – cosa si abbuona: Definendo un carico con rottamazione-quater, il contribuente paga solo: (a) la quota capitale del tributo o contributo, (b) le eventuali spese di notifica e di procedure esecutive già maturate. Non deve invece pagare nessuna somma a titolo di sanzioni, né di interessi (sia interessi “da ritardata iscrizione a ruolo” già computati sul ruolo, sia interessi di mora maturati dopo) e nemmeno il aggio di riscossione dell’ADER. In pratica, come le precedenti, la rottamazione-quater abbatte totalmente le sanzioni e gli interessi. Ciò vale per i debiti tributari. Per i debiti non tributari (es. multe stradali), l’agevolazione consiste nell’eliminazione degli interessi e delle eventuali “maggiorazioni” previste (come quella del 10% semestrale sulle multe ex L.689/81), nonché dell’aggio. Invece le sanzioni amministrative in sé non sono annullate (una multa resta dovuta nel suo importo originario). Questa distinzione è identica a quella già vista per lo stralcio automatico: l’agevolazione fiscale non può toccare la punizione per l’illecito amministrativo, ma può togliere gli interessi di mora e i costi accessori.

Esempio: se Tizio ha una cartella per IVA non pagata di €10.000 (di cui €7.000 imposta, €1.500 sanzioni e €1.500 interessi/aggio), aderendo paga solo €7.000 (anche a rate) e risparmia €3.000. Se Caio ha una cartella per multe stradali di €2.000 (di cui €1.200 importo contravvenzioni e €800 interessi/maggiorazioni), aderendo pagherà €1.200 e non dovrà i €800 accessori.

Esclusioni – quali debiti non rientrano: Sono esclusi dalla rottamazione-quater alcuni tipi di carichi considerati “non condonabili” per ragioni europee o di politica sanzionatoria, in continuità con le edizioni precedenti. In particolare NON rientrano nella definizione agevolata:

  • Le risorse proprie tradizionali UE (dazi doganali) e l’IVA all’importazione. Questi sono tributi comunitari per i quali l’UE vieta espressamente condoni.
  • I recuperi di aiuti di Stato da restituire in esecuzione di decisioni UE. Anche qui, lo Stato non può rinunciare a riscuoterli.
  • I crediti derivanti da condanne della Corte dei Conti per danno erariale. Sono sanzioni di natura diversa, fuori ambito.
  • Multe, ammende e sanzioni pecuniarie penali dovute a seguito di sentenze di condanna penale. Lo Stato non “perdona” le sanzioni penali pecuniarie tramite rottamazione.

Inoltre, la legge ha escluso dalla rottamazione i carichi affidati dagli enti locali che riscuotono tramite ingiunzione fiscale (strumento alternativo alla cartella, spesso usato da Comuni con concessionari privati) – inizialmente tali crediti non potevano essere rottamati. Tuttavia, come detto, il DL 34/2023 ha aperto la porta anche a queste situazioni, dando facoltà agli enti locali di aderire. Infine, va da sé che non sono rottamabili i debiti non ancora affidati all’agente della riscossione (ad esempio un avviso bonario o un avviso di accertamento non diventato cartella): per questi c’erano altre misure nella tregua fiscale (come la definizione agevolata degli avvisi), ma non rientrano nel concetto di “rottamazione cartelle”.

Adesione – come e quando presentare domanda: La scadenza originaria fissata dalla L.197/2022 era il 30 aprile 2023, poi prorogata al 30 giugno 2023 dal Decreto Bollette. Dunque, i contribuenti interessati hanno avuto tempo fino al 30/06/2023 per inviare telematicamente la domanda di definizione. La domanda poteva essere trasmessa tramite il portale dell’ADER, utilizzando il servizio online dedicato (accessibile con SPID/CIE) oppure via PEC con modello predisposto. Era necessario indicare il numero di rate scelto (fino a 18) e l’eventuale volontà di compensare crediti commerciali con la PA (opzione possibile ma poco diffusa). La platea potenziale era enorme: l’ADER ha ricevuto oltre 1,5 milioni di domande entro il termine, indice dell’ampio interesse suscitato.

NB: per i contribuenti residenti nei territori alluvionati (Emilia-Romagna e parte di Marche/Toscana), il termine di adesione è stato spostato al 30 settembre 2023 dal DL 61/2023. Ciò per dare più tempo data la situazione di emergenza.

Piano di pagamenti: La rottamazione-quater prevede fino a 18 rate in 5 anni. Le rate sono così strutturate: le prime due rate, ciascuna pari al 10% del totale dovuto, con scadenza (dopo proroghe) al 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023. Le successive 16 rate rappresentano il restante 80%, suddiviso in quattro rate all’anno nel 2024, 2025, 2026 e 2027, con scadenze 31 maggio, 31 luglio, 30 novembre e 28 febbraio di ogni anno. Su queste rate dilazionate si applicano interessi agevolati del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023. In sede di conversione del DL 34/2023 è stata concessa una proroga ulteriore per le prime rate: inizialmente dovevano essere luglio/novembre 2023, poi spostate a ottobre/novembre, infine un ulteriore decreto (DL 148/2023) ha permesso di considerare valide le prime tre rate se pagate entro il 15 marzo 2024. In sostanza si è data un’ampia flessibilità iniziale. Dopo il 2024, le scadenze si assestano regolarmente su quelle 4 date annue. Dunque, il piano va dal 2023 al 2027. È sempre consentito il pagamento anticipato: il debitore può estinguere prima l’intero debito residuale se vuole, senza attendere le rate successive.

Per fare un esempio di calendarizzazione (ordinaria, esclusi differimenti speciali):

  • 31/10/2023: 1ª rata (10%);
  • 30/11/2023: 2ª rata (10%);
  • 28/02/2024: 3ª rata (il 5% circa, considerando interessi) – ma come detto questa fu poi accorpata al 15/03/2024 come tolleranza;
  • 31/05/2024: 4ª rata;
  • 31/07/2024: 5ª rata;
  • 30/11/2024: 6ª rata;
  • 28/02/2025: 7ª rata;
  • … e così via fino al 30/11/2027 (18ª rata).

Effetti per il debitore durante la rottamazione: Appena presentata la domanda (e fino a eventuale diniego, ma nel caso di rottamazione-quater praticamente tutte le domande in regola sono accolte), l’Agenzia Entrate-Riscossione sospende immediatamente le azioni di recupero su quei debiti. In particolare non verranno avviati nuovi pignoramenti o fermi, e quelli in corso (salvo casi in cui es. un’asta immobiliare sia già stata aggiudicata) vengono congelati. Come detto, ipoteche e fermi già formalizzati restano ma senza nuove iniziative finché si paga. Inoltre, finché si è in regola con il piano, il contribuente non è considerato inadempiente verso la PA ai fini di eventuali compensazioni e può ottenere il DURC regolare. Questi effetti sono preziosi per chi, ad esempio, rischiava di vedersi bloccare i conti o negare certificazioni di regolarità contributiva: la rottamazione offre una “protezione” analoga a una rateizzazione ordinaria, ma con il vantaggio del forte sconto sulle somme.

Se il debitore non paga o paga in ritardo: La regola, come nelle precedenti edizioni, è molto netta: il mancato, insufficiente o tardivo pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla definizione. In caso di decadenza:

  • Tutti i benefici vengono persi, quindi tornano dovute per intero le sanzioni e gli interessi come se la rottamazione non fosse mai avvenuta (ovviamente al netto di quanto versato a titolo di acconto, che viene imputato a capitale). L’ADER ricalcolerà il debito residuo pieno e riprenderà le azioni di recupero.
  • Non è ammessa dilazione ordinaria per quelle somme: infatti, i carichi rottamati decaduti sono di norma immediatamente riscuotibili in unica soluzione (il legislatore in alcuni casi ha poi consentito rateizzazioni ordinarie, ma si perde l’agevolazione).
  • Come accennato prima, se c’erano ricorsi pendenti chiusi con la rottamazione, restano chiusi (non si riaprono le cause). Il contribuente si trova quindi senza più sconti e senza più difese legali: una situazione chiaramente da evitare.

Proprio per la severità di questa conseguenza, nella rottamazione-quater il legislatore ha cercato di mitigare i rischi prevedendo tempi lunghi e la possibilità di riammissione straordinaria (come vedremo tra poco). Ad esempio, ha concesso 5 giorni di tolleranza su ogni scadenza (già previsto dalle norme precedenti), per cui un pagamento effettuato entro 5 giorni dalla data ufficiale è comunque considerato tempestivo. Inoltre, visto l’elevato numero di decadenze registrate nelle rottamazioni-ter post-Covid (molti saltarono le ultime rate), si è deciso di offrire una seconda chance per i ritardatari della quater, di cui parliamo subito.

Rottamazione-quater: Riapertura Termini e Riammissione (2024-2025)

Sebbene la finestra di adesione alla rottamazione-quater si fosse chiusa a metà 2023, le difficoltà economiche e alcuni ritardi nei pagamenti delle prime rate hanno spinto il legislatore a intervenire nuovamente tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025. Ci sono due profili da distinguere: (a) la riapertura dei termini di adesione per chi non aveva presentato domanda, e (b) la riammissione per chi aveva aderito ma era decaduto per mancato pagamento.

Riapertura 2024? Alcune fonti (e.g. la piattaforma normattiva in itinere) indicavano la volontà di riaprire le adesioni alla definizione agevolata per i carichi non rottamati nel 2023. In realtà, non vi è stata (finora) una riapertura generalizzata per nuovi debiti o per chi non aveva aderito. La Legge di Bilancio 2024 non ha previsto una “rottamazione-quater bis” per ruoli 2023 o per i ritardatari che non avevano fatto domanda. Dunque, se un contribuente non ha presentato domanda entro giugno 2023, al giugno 2025 non ha la possibilità di aderire ora (salvo futuri provvedimenti). Attenzione però: per alcuni territori colpiti da calamità (alluvione) c’è stata come detto una proroga al 30/9/2023, ma oltre a ciò nessuna nuova finestra di adesione ex novo.

Riammissione per i decaduti 2023-2024: Questa è invece la novità reale approvata col Milleproroghe 2024. L’art. 3-bis della L. 15/2025 (conversione DL 198/2023) ha stabilito che i debitori che al 31 dicembre 2024 risultavano decaduti dalla rottamazione-quater (per non aver pagato in tutto o parte le rate 2023 e/o 2024) possono presentare un’istanza di riammissione entro il 30 aprile 2025. È, per usare le parole della relazione, un “perdono per i ritardatari”. In pratica, chi aveva aderito e magari non è riuscito a pagare le rate di ottobre/novembre 2023 o febbraio 2024 (o le ha pagate insufficienti/in ritardo oltre i 5 giorni) ha la chance di rientrare nei benefici.

Come funziona la riammissione: L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha predisposto a febbraio 2025 un apposito modulo telematico per la richiesta. Il contribuente interessato deve inviare la domanda di riammissione entro il 30/04/2025 attraverso i canali telematici dell’ADER, indicando anche il nuovo piano di rate desiderato (fino a un massimo di 10 rate semestrali). Entro il 30 giugno 2025, l’ADER comunicherà al richiedente l’ammontare complessivo dovuto per la definizione e il dettaglio delle nuove rate con relative scadenze. Le somme da versare comprenderanno naturalmente le rate scadute non pagate e quelle future non ancora versate, con applicazione degli interessi al 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023 (in sostanza come se il piano fosse proseguito). Il debitore potrà scegliere se pagare in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 oppure in un massimo di 10 rate di pari importo. Le scadenze di queste 10 rate sono fissate al: 31 luglio 2025, 30 novembre 2025, 28 febbraio 2026, 31 maggio 2026, 31 luglio 2026, 30 novembre 2026, 28 febbraio 2027, 31 maggio 2027, 31 luglio 2027 e 30 novembre 2027. Si tratta di un piano semestrale che si cumula con l’eventuale piano originario: ad esempio, il 31/7/2025 chi è riammesso dovrà pagare sia la rata del nuovo piano di riammissione sia la rata del piano originale prevista per luglio 2025. Questo perché il piano originale (per chi aveva rate anche nel 2025-27) è stato sospeso e differito ma non annullato. In pratica, il debitore dovrà sostenere un doppio onere nei periodi di sovrapposizione, ma otterrà così di mettersi in pari.

Importante: La riammissione è concessa anche se il contribuente non ha pagato nemmeno una rata del 2023, o se ne ha pagate solo alcune. Quindi è molto ampia: basta aver presentato la domanda di rottamazione-quater nel 2023 ed essere decaduti entro 2024 per qualsiasi motivo. Invece, come detto, chi non aveva mai aderito non può usare questa via (la riammissione presuppone un’adesione decaduta).

Effetti della riammissione: Presentare l’istanza di riammissione consente di ottenere di nuovo tutti i benefici della definizione agevolata, come se non si fosse decaduti. In particolare, vengono riattivate le sospensioni di legge: niente nuove esecuzioni o misure cautelari su quei debiti, e possibilità di avere DURC regolare ecc., già a decorrere dalla presentazione della domanda. Inoltre, con la riammissione sono automaticamente revocate eventuali nuove rateizzazioni che il contribuente decaduto avesse nel frattempo ottenuto per quei debiti. In pratica, si torna nello status della rottamazione. Naturalmente, anche la riammissione prevede che se si saltano le nuove rate, si decade di nuovo, senza altre chances.

Caso particolare – “rata 5 marzo”: Si segnala che inizialmente vi era un dubbio interpretativo riguardo alla quinta rata originaria (scadenza 28/02/2025, prorogata al 05/03/2025 per i 5 giorni di grazia): se un contribuente avesse saltato quella, era dubbio se fosse considerato decaduto al 31/12/2024 (visto che la rata cade nel 2025). La norma parla di decaduti “al 31 dicembre 2024”. Secondo l’interpretazione dell’ADER e dottrina (es. Fisco7) è sufficiente che al 31/12/2024 risultasse non pagato quanto dovuto fino a quella data. Quindi la rata scadente nel 2025 non rileva per la riammissione (chi ha pagato tutte le 2023-2024 ma salta quella di marzo 2025 purtroppo non rientra nella riammissione e decadrebbe senza appello, a meno di future estensioni). La formulazione è stringente: solo i decaduti entro fine 2024 beneficiano.

Impatto della riammissione: Questa misura è stata pensata per evitare che migliaia di aziende e persone decadessero definitivamente dopo uno o due mancati pagamenti. Di fatto, il legislatore ha “riaperto i termini” per costoro, chiedendo però di mettersi in regola entro metà 2025. È un compromesso: non si concede un ulteriore sconto, ma solo più tempo per pagare le rate arretrate. Per molti debitori in difficoltà di liquidità nel 2024, è un’ancora di salvezza: potranno diluire gli importi persi su un paio d’anni extra. Dal lato del Fisco, aumenta la probabilità di incassare almeno il capitale da soggetti che altrimenti avrebbero abbandonato il piano.

Esempio pratico di riammissione: Alfa S.r.l. aveva €50.000 da pagare con rottamazione-quater su 18 rate. Non è riuscita a pagare le prime due rate del 2023 e quindi a fine 2023 era decaduta. Grazie alla riammissione, fa domanda a febbraio 2025. L’ADER calcola che restano €50.000 (non avendo pagato nulla) + piccoli interessi da 1/11/2023. Alfa sceglie 10 rate. Le verrà comunicato di pagare 10 rate semestrali da circa €5.050 ciascuna, con scadenze 31/7/2025, 30/11/2025, 28/2/2026, … 30/11/2027. Inoltre, Alfa deve riprendere a pagare anche le rate originarie del 2025-27 (perché il piano originale prevedeva comunque altre rate oltre il 2024). Quindi il 31/7/2025 pagherà €5.050 (rata riammissione) + magari €3.000 (rata piano originario), e così via. Uno sforzo maggiore sul breve, ma in cambio riottiene l’abbattimento di interessi e sanzioni e non subisce azioni esecutive. Alfa torna regolare e potrà ottenere il DURC, etc.

Conclusione sulla rottamazione-quater: Questa definizione agevolata, con le sue proroghe e la riammissione, resterà in essere fino al 2027 (anno entro cui andranno ultimate le rate per chi sfrutta al massimo i piani). È possibile che nei prossimi anni il legislatore vari nuove edizioni per i debiti dal 2023 in poi, ma al momento chi ha ruoli recenti non ha strumenti analoghi. La rottamazione-quater ha rappresentato una occasione imperdibile per moltissimi debitori di lungo corso: di fatto quasi ogni carico dal 2000 al 2022 poteva essere definito. Chi ne è rimasto fuori dovrà confidare in eventuali future “rottamazioni-quinqies” oppure gestire i debiti diversamente (rateazione ordinaria o attesa della prescrizione, col rischio di azioni esecutive nel frattempo).

Il “Saldo e Stralcio” 2019 per persone fisiche in difficoltà

Una trattazione a parte merita il Saldo e Stralcio introdotto dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1 commi 184-199 L.145/2018). Questa misura, attiva nel 2019, è stata anch’essa una definizione agevolata su istanza, ma con caratteristiche peculiari: consentiva non solo di abbonare interessi e sanzioni, ma anche di pagare solo una percentuale ridotta del capitale dovuto. In sostanza era un condono parziale del debito principale, riservato però a contribuenti in comprovata difficoltà economica.

Ecco i punti salienti:

  • Soggetti ammessi: solo persone fisiche. Erano esclusi a priori i debiti di società, enti o altre persone giuridiche. Inoltre, il contribuente persona fisica doveva trovarsi in “grave e comprovata difficoltà”: la legge definiva tale una persona fisica con ISEE del nucleo familiare non superiore a 20.000 € oppure una persona fisica per la quale, alla data di presentazione della domanda, fosse già pendente una procedura di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento (ex art. 14-ter L.3/2012). Questi requisiti andavano provati allegando l’ISEE o la documentazione della procedura concorsuale. Chi non rientrava in queste condizioni non poteva accedere.
  • Debiti definibili: i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 rientranti in specifiche tipologie. In particolare, erano ammessi i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (es. IRPEF dichiarata e non pagata), dall’omesso versamento di contributi dovuti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni INPS (ad eccezione di quelli già trattenuti dal sostituto e non versati), e in generale i debiti rientranti nella rottamazione-ter per le persone fisiche (escluse quindi, ad esempio, le risorse UE, le multe penali, ecc.). Erano esclusi i debiti da IVA dovuta in base all’UE come split payment o per importazioni, nonché i debiti per le ritenute non versate (in quanto somme trattenute a terzi). In pratica, il saldo e stralcio abbracciava molti debiti fiscali “privati” (Irpef, Iva, contributi) purché la PF li avesse accumulati per difficoltà economiche e non per comportamento fraudolento.
  • Beneficio con aliquote ridotte: A differenza delle rottamazioni classiche (dove capitale intero va pagato), qui anche il capitale veniva in parte condonato. Le somme da pagare venivano determinate applicando tre aliquote percentuali sul capitale dovuto, in base all’ISEE del contribuente:
    • 16% del debito residuo (quota capitale) per i contribuenti con ISEE fino a €8.500;
    • 20% del debito per ISEE da €8.500 a €12.500;
    • 35% del debito per ISEE oltre €12.500 e fino a €20.000.
      In ogni caso, sanzioni e interessi di mora venivano azzerati (non erano dovuti). Quindi, ad esempio, se una persona con ISEE €10.000 aveva una cartella di €10.000 di cui €7.000 imposte e €3.000 tra sanzioni/interessi, col saldo e stralcio doveva versare solo il 20% di €7.000 = €1.400, risparmiando il restante €8.600 (7000-1400 di imposte + tutti i 3000 di sanzioni/interessi condonati). Il beneficio poteva arrivare a coprire ben oltre il 80-90% del debito complessivo in certi casi. Era quindi estremamente vantaggioso per il debitore in difficoltà, ma calibrato su chi era in condizioni economiche critiche.
  • Modalità e termini: La domanda di adesione al saldo e stralcio andava presentata entro il 30 aprile 2019 (termine poi prorogato al 31 luglio 2019 dal DL Crescita). L’Agente della riscossione avrebbe risposto entro il 31 ottobre 2019 con l’esito (accoglimento con calcolo delle somme dovute, o diniego). Il pagamento poteva avvenire in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019, oppure in max 5 rate così suddivise: 35% entro 30/11/2019, 20% entro 31/3/2020, 15% entro 31/7/2020, 15% entro 31/3/2021, 15% entro 31/7/2021. Sulle rate si applicavano interessi 2% annuo a partire dal 1/12/2019. Anche qui valevano le regole di decadenza analoghe (5 giorni di tolleranza, ecc.). Le scadenze 2020-2021 sono poi state prorogate per Covid di alcuni mesi, ma entro fine 2021 tutto si è concluso.
  • Esiti e confronto con rottamazione-ter: Il saldo e stralcio 2019 è stato una misura mirata: ne hanno beneficiato circa 195.000 contribuenti (meno delle rottamazioni generaliste, che contavano milioni di aderenti). Molti di questi hanno avuto un condono parziale significativo. Il lato negativo è che chi non possedeva i requisiti ISEE non ha potuto accedere, e per loro c’era solo la rottamazione-ter (che però chiedeva il 100% del capitale). Il saldo e stralcio è stato quindi percepito come un gesto di equità verso i più deboli, affiancato alla rottamazione-ter per la generalità.

Attualmente (2025) non esiste un saldo e stralcio in vigore. La rottamazione-quater non prevedeva sconti sul capitale, quindi per chi è in difficoltà economica non c’è stata un’agevolazione simile post-2019. Tuttavia, si segnala che con la riforma del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019) e la legge 176/2020 sul sovraindebitamento, sono state introdotte procedure giudiziali che permettono a privati e imprese di proporre stralci di debiti (incluse imposte) in sede concorsuale. Ma questo esula dalla trattazione corrente (si tratta di transazione fiscale e concordati in tribunale, non di condono legislativo unilaterale).

Riepilogo sintetico Saldo e Stralcio 2019:

  • Chi: Persone fisiche con ISEE ≤ 20.000 € (o in liquidazione da sovraindebitamento).
  • Cosa: Carichi 2000-2017 di imposte dichiarate e non versate e contributi non versati (esclusi debiti societari, IVA all’import e altri esclusi).
  • Quanto si paga: percentuale del 16% / 20% / 35% del capitale, a seconda dell’ISEE. Sanzioni e interessi zero.
  • Scadenze principali: Domanda entro 30/4/2019; risposta ADER entro 31/10/2019; pagamento unico 30/11/2019 o 5 rate fino a 31/7/2021.

Tabelle riepilogative delle Definizioni Agevolate (2016-2025)

Per maggiore chiarezza, riportiamo una tabella comparativa delle varie “rottamazioni” e saldo-stralcio:

MisuraAnni dei ruoliSoggetti ammessiVantaggiScadenza adesioneRateNote
Rottamazione 2016 (DL 193/2016)2000-2016Tutti i contribuentiNo sanzioni né interessi di mora. Capitale intero + aggio e spese.Apr 2017Max 5 rate (fino 2018)Prima edizione, alte adesioni.
Rottamazione-bis 2017 (DL 148/2017)2000-2017Tutti (riapre termini e include 2017)Come sopra.Apr 2018Varie rate fino 2019Riammette chi decaduto 1ª ediz.
Rottamazione-ter 2018 (DL 119/2018)2000-2017TuttiNo sanzioni/interessi mora/aggio. Paga capitale + spese.Apr 2019Max 18 rate (5 anni, 2019-2023)Prorogata per Covid al 2022.
Saldo e Stralcio 2019 (L.145/2018)2000-2017PF con ISEE ≤20k (o sovraindebit.)Pagamento % capitale: 16-20-35%. No sanzioni né interessi.Apr 20195 rate (2019-2021)Solo PF disagiate; condono parziale del debito.
Stralcio mini-ruoli 2019 (DL 119/2018)2000-2010– (auto)Cancellazione debiti ≤ €1.000 (capitale+interessi+ sanz)Automatico (gen 2019)Condono automatico precedente (previsto art.4 DL 119).
Rottamazione-quater 2023 (L.197/2022)2000-2022 (fino 30/6/22)Tutti (enti locali su delibera)No sanzioni, no interessi, no aggio. Paga capitale + spese. Multe: no interessi/maggioraz.30 Giu 2023 (domanda)Max 18 rate (2023-27)Include anche decaduti da precedenti. Riammissione prevista per decaduti entro 2024 (istanza entro 30/4/25).
Stralcio automatico 2023 (L.197/2022)2000-2015– (auto)Debiti ≤ €1.000: annullamento interessi e sanzioni (tutto se ente statale)Automatico al 30 Apr 2023Condono automatico (visto sopra).

(Legenda: PF = persona fisica; ISEE = indicatore situazione economica equivalente.)

Esempi pratici di cancellazione e definizione

Di seguito presentiamo alcuni casi concreti per illustrare l’applicazione delle norme esaminate dal punto di vista del debitore.

Caso 1: Stralcio automatico di vecchie cartelle – Il sig. Bianchi aveva 3 cartelle per multe stradali del periodo 2005-2010, rispettivamente di €200, €450 e €1200. Come si è evoluta la sua situazione? Le prime due cartelle, avendo importo residuo sotto 1.000 € e riferite a crediti comunali, sono state annullate parzialmente al 31/10/2021 (DL 41/2021) se rientravano nei 5.000 € e Bianchi aveva reddito <30k, oppure al 30/4/2023 (L.197/2022) in ogni caso per la parte di interessi. In concreto, Bianchi si è visto cancellare integralmente le prime due (nel 2021, se rispettava requisito reddito) oppure almeno gli interessi e maggiorazioni (nel 2023). La terza cartella da €1200, essendo sopra soglia, non è stata annullata automaticamente. Bianchi dovrà ancora pagarla, ma dal 2023 su di essa non gravano più gli interessi di mora né le sanzioni accessorie, perché la parte accessoria è stata comunque condonata (la cartella da €1200 avrebbe dovuto ridursi a circa €800 di capitale se, ad esempio, €400 erano sanzioni e interessi). Il Comune però pretende il pagamento dei €800 di multa base. Bianchi può chiedere una rateizzazione ordinaria su quell’importo o, se il Comune ha aderito, potrebbe aver chiesto la rottamazione-quater per pagare i €800 senza ulteriori interessi.

Caso 2: Azienda con debiti fiscali rottamati – La Alfa S.p.A. nel 2022 aveva €100.000 di cartelle esattoriali, compresi debiti IVA, IRAP e INPS dal 2015 al 2019. Nel 2023 ha aderito alla rottamazione-quater includendo tutto. Il conteggio ADER ha mostrato che di quei €100.000, la quota capitale era €60.000 e il resto €40.000 tra sanzioni, interessi e aggio. Aderendo, Alfa deve pagare €60.000 (in 18 rate quinquennali) risparmiando €40.000. Finora (2023-2024) Alfa è riuscita a pagare solo le prime due rate da €6.000 ciascuna, ma ha saltato la scadenza di febbraio 2024. Questo l’avrebbe fatta decadere, ma grazie alla norma del Milleproroghe 2024 Alfa ha presentato istanza di riammissione entro aprile 2025. Ora potrà versare i circa €48.000 rimanenti in 10 rate semestrali fino al 2027, mantenendo lo sconto ottenuto. Durante tutto il piano, l’Agenzia Riscossione ha sospeso le procedure: per esempio, un pignoramento sul conto che era stato minacciato è stato congelato e rimarrà così finché Alfa paga regolarmente. Alfa inoltre ha potuto ottenere certificazioni DURC per appalti grazie alla regolarità nel piano.

Caso 3: Persona fisica in difficoltà – La sig.ra Rossi, disoccupata, aveva cartelle per €15.000 (tra IRPEF e contributi non pagati negli anni 2010-2014). Il suo ISEE familiare era €10.000. Nel 2019 ha aderito al Saldo e Stralcio. L’ADER le ha comunicato che, rientrando nella fascia ISEE 8.500-12.500 €, doveva pagare il 20% del capitale. Supponendo che dei €15.000 totali, €12.000 fossero imposte e €3.000 sanzioni/interessi, la sig.ra doveva pagare solo €2.400 (20% di 12.000) suddivisi in 5 rate (dal 2019 al 2021). Ha diligentemente pagato ogni rata. Alla fine, il suo debito di €15.000 è stato dichiarato estinto pagando appena €2.400: uno sconto complessivo dell’84%! Senza il saldo e stralcio, anche con la rottamazione-ter avrebbe dovuto pagare €12.000. Questo caso mostra come il saldo e stralcio abbia aiutato chi era veramente in gravi condizioni, condonando larga parte del dovuto. Oggi (2025) la sig.ra Rossi ha un nuovo debito di €3.000 di IRPEF 2018 non pagato: purtroppo non c’è un saldo e stralcio attivo, quindi se non riesce a pagarlo dovrà valutare una rateazione o aspettare eventuali futuri provvedimenti.

Caso 4: Contribuente con contenzioso tributario – Il sig. Verdi aveva fatto ricorso in Commissione Tributaria contro una cartella per IRAP ritenuta non dovuta (€5.000 di imposta + sanzioni). Nel 2023, preoccupato per esito incerto e volendo evitare ulteriori spese, ha aderito alla rottamazione-quater su quella cartella. Così facendo, ha dovuto rinunciare al ricorso pendente (il contenzioso viene chiuso per cessata materia appena il pagamento si perfeziona). Verdi paga in due anni la quota capitale di €5.000 rateizzata e risparmia €1.500 di sanzioni/interessi. Tuttavia, poniamo che dopo aver pagato metà delle rate Verdi si fermi e decada. A quel punto, la cartella “rivive” per intero e l’Agenzia Riscossione riprende le azioni per l’importo residuo comprensivo di sanzioni e interessi iniziali. Verdi non potrà riaprire il vecchio ricorso per contestare la cartella (lo aveva abbandonato volontariamente). Dunque si trova nella situazione peggiore: debito intero da pagare e nessuna difesa legale. Questo esempio avverte che aderire a una definizione agevolata conviene solo se si è determinati a portarla a termine. In caso di dubbi sulla legittimità del debito e capacità di pagamento, bisogna valutare con attenzione se proseguire il contenzioso o chiuderlo accettando la definizione.

FAQ – Domande Frequenti

D1: Come posso sapere se una mia vecchia cartella è stata cancellata automaticamente?
R: Puoi verificarlo tramite l’Estratto conto online dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (area riservata sul sito). Se la cartella rientrava nei parametri degli stralci automatici (ad esempio, cartella fino €1.000 affidata 2000-2015), dopo la data di efficacia del provvedimento (31/10/2021 per stralcio DL 41/2021, 30/04/2023 per L.197/2022) dovrebbe risultare come annullata o con saldo zero. In alternativa, l’ADER ha spesso inviato una comunicazione al contribuente (via PEC o posta ordinaria) attestante l’avvenuto annullamento. Se hai difficoltà, puoi rivolgerti a uno sportello ADER chiedendo un prospetto della situazione: le posizioni annullate non compariranno più come debiti attivi.

D2: Lo stralcio automatico richiede qualche domanda o comunicazione da parte mia?
R: No, è tutto automatico. Il contribuente non deve presentare alcuna istanza per ottenere l’annullamento dei debiti previsti dalle norme di stralcio. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto d’ufficio ad identificare i carichi e ad annullarli entro le scadenze di legge. Qualora ritenessi che un tuo debito rientrante nei requisiti non sia stato condonato, puoi segnalarlo all’ADER, ma in genere il processo è stato centralizzato senza bisogno di intervento del singolo.

D3: Avevo già pagato una cartella che sarebbe rientrata nel condono: posso ottenere il rimborso di quanto pagato?
R: No. Le norme sugli stralci stabiliscono espressamente che le somme versate prima dell’annullamento restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. Quindi, se ad esempio hai pagato nel 2020 una cartella da €800 che nel 2023 sarebbe stata stralciata, non potrai chiedere indietro i soldi. Il condono vale solo per i debiti residui non pagati. In altre parole, “premia” (o aiuta) i morosi, non chi ha già pagato spontaneamente. È duro da accettare per chi si è sacrificato pagando, ma è la logica di questi provvedimenti.

D4: Ho una cartella 2018 di €900: si applica lo stralcio automatico?
R: No, lo stralcio automatico 2023 copre solo i ruoli 2000-2015. La tua cartella del 2018 non rientra. Tuttavia, essa poteva rientrare nella rottamazione-quater 2023 su tua istanza, ossia avresti potuto definirla pagando solo il capitale senza sanzioni/interessi. Se hai aderito entro giugno 2023, bene, altrimenti attualmente (2025) non c’è uno stralcio automatico né altra sanatoria per il 2018. Dovrai quindi pagarla integralmente, magari chiedendo una rateizzazione all’ADER, a meno che in futuro il governo vari un ulteriore condono includendo quegli anni (ipotesi incerta).

D5: I debiti verso i Comuni (multe, IMU, TARI ecc.) sono inclusi negli stralci e rottamazioni?
R: Sì, ma con alcune particolarità. Per gli stralci automatici, i debiti di enti locali sotto €1.000 hanno avuto l’azzeramento di interessi e sanzioni ma non del tributo principale, salvo deliberazione dell’ente. Molti Comuni non hanno condonato il capitale, quindi ad esempio le multe stradali: gli interessi di mora sono stati tolti ma l’importo della multa resta dovuto. Per le rottamazioni, il legislatore ha incluso in generale anche i tributi locali affidati all’ADER. Tuttavia, occorreva una delibera di adesione del Comune per confermare la rottamazione-quater sui propri crediti (e molti l’hanno fatta entro luglio 2023). Quindi se avevi cartelle per IMU/TARI o multe gestite da Agenzia Riscossione, hai potuto rottamarle nel 2023 se il tuo Comune ha aderito. In mancanza di adesione, quei debiti non hanno potuto essere definiti in via agevolata e dovranno essere pagati normalmente. Inoltre, se il Comune riscuoteva tramite ingiunzioni con concessionari privati, la rottamazione era possibile solo se deliberata (il DL 34/2023 ha aperto anche a questi). In sintesi: ogni ente locale aveva una scelta, quindi devi verificare caso per caso sul tuo Comune. Molti capoluoghi hanno aderito alla rottamazione-quater, dando chance ai contribuenti locali.

D6: Quali sono i debiti completamente esclusi da ogni condono?
R: Non sono mai stati oggetto né di stralcio né di rottamazione:

  • I dazi doganali e l’IVA all’importazione (per vincoli UE);
  • I recuperi di aiuti di Stato dichiarati illegittimi (lo Stato deve riscuoterli integralmente);
  • Le somme dovute per condanne erariali (Corte dei Conti);
  • Le sanzioni penali (multe e ammende da reati);
  • In genere le somme dovute a titolo di risarcimento danni allo Stato o pecuniarie derivanti da sentenze penali o civili non rientrano.
  • Inoltre, per design specifico: i contributi previdenziali dovuti alle casse professionali private potevano essere rottamati solo se la Cassa deliberava l’adesione (alcune lo hanno fatto, es. Cassa Forense sì, altre no).
  • I debiti delle società non potevano accedere al saldo e stralcio 2019 (ma potevano alla rottamazione-ter/quater).

In pratica, la stragrande maggioranza di debiti fiscali e contributivi “ordinari” (tasse, IVA, contributi INPS, multe CdS) è stata inclusa nelle definizioni, mentre queste categorie speciali no.

D7: Cosa succede se aderisco a una rottamazione e ho una causa in corso su quella cartella?
R: Come detto, devi dichiarare la rinuncia al ricorso relativo. Se la definizione va a buon fine (paghi tutto), il processo tributario viene estinto senza spese. Attenzione però: la giurisprudenza ha chiarito che la rinuncia è efficace subito e incondizionata. Dunque anche se poi non completi i pagamenti e decadi, il giudizio non potrà essere riattivato. In altre parole, scegliendo la rottamazione abbandoni la strada del contenzioso. Valuta quindi bene: se hai ottime chance di vincere in Commissione e annullare totalmente il debito, magari la rottamazione (che comunque ti fa pagare il capitale) potrebbe non essere la scelta migliore. Viceversa, se il ricorso è rischioso, la rottamazione ti dà certezza di uno sconto (su sanzioni/interessi) e chiusura definitiva.

D8: Non ho presentato la domanda di rottamazione-quater entro giugno 2023. Posso rimediare ora?
R: Purtroppo no, non direttamente. La finestra ordinaria si è chiusa. Al giugno 2025, non c’è una nuova finestra aperta per aderire se non l’hai fatto. L’unica “riapertura” decisa è quella per chi aveva aderito ma è decaduto (riammissione entro aprile 2025), non per chi non ha mai aderito. Potrai solo attendere se in futuro verrà varata una rottamazione-quinquies o simili per i ruoli più recenti. Nel frattempo, puoi utilizzare gli strumenti ordinari: rateizzazione classica fino a 72 rate (ora estesa a 120 rate in certi casi dalla riforma 2024), oppure se il debito è contestabile potresti avviare un procedimento in autotutela o un ricorso se ne hai i presupposti e i termini non sono scaduti. Ma al momento, chi ha perso il treno della definizione 2023 non ha un recupero, se non pagare in proprio o sperare in nuove normative.

D9: Ho aderito ma sono decaduto perché non sono riuscito a pagare le rate del 2024. Devo rassegnarmi a pagare tutto con sanzioni?
R: Fortunatamente, no. Grazie alla legge di conversione del Milleproroghe 2024, hai la possibilità di presentare la domanda di riammissione entro il 30/4/2025. Questo ti consentirà di riprendere il beneficio della rottamazione-quater, pagando le rate non versate in un nuovo piano fino a 10 rate semestrali (luglio 2025 – novembre 2027). È fondamentale però che tu presenti l’istanza nei termini e poi onori le scadenze del nuovo piano, altrimenti non ci saranno ulteriori proroghe. In sintesi, lo Stato ti sta dando una seconda ed ultima opportunità di non perdere lo sconto: coglila, riorganizza la tua situazione finanziaria e cerca di rispettare questo nuovo calendario.

D10: Sto pagando la rottamazione-quater regolarmente. Posso richiedere la cancellazione di un’ipoteca o di un fermo auto che erano stati messi prima?
R: No, fino a saldo completato. Durante il pagamento rateale della definizione, i fermi amministrativi e le ipoteche restano formalmente in vigore (non vengono cancellati), sebbene l’ADER non avvii nuove azioni e quelli esistenti siano “congelati”. Questo significa, ad esempio, che se hai un fermo auto iscritto prima, quel fermo rimane, impedendoti di vendere l’auto o circolare (in teoria si potrebbe chiedere un’uso limitato). Solo quando avrai pagato tutto il dovuto e la definizione sarà perfezionata, potrai ottenere la cancellazione del fermo o dell’ipoteca. In alcuni casi l’ADER consente, a fronte dell’adesione, di sospendere gli effetti (es. un pignoramento dello stipendio viene sospeso), ma per gli atti come ipoteche/fermi già iscritti la cancellazione avviene a saldo concluso. Dunque, armati di pazienza: il vantaggio è che non maturano nuovi interessi elevati e non iniziano ulteriori esecuzioni, ma quei vincoli già presenti li toglierai solo a fine percorso.

D11: Questi condoni verranno segnalati da qualche parte? Ho un credito bancario in corso, la banca può vederlo?
R: L’adesione a una definizione agevolata o la fruizione di uno stralcio non è oggetto di registrazione in banche dati creditizie (tipo CRIF) né di per sé comporta pregiudizi legali. Non è come un fallimento o un’insolvenza giudiziale. È semplicemente un’opzione di legge che hai sfruttato. Tuttavia, indirettamente, la tua esposizione debitoria verso il Fisco potrebbe emergere se la banca effettua un controllo approfondito: ad esempio, i ruoli a carico di un’impresa sopra certe soglie potrebbero venir fuori da certificati camerali (c’è l’iscrizione a ruolo) o nelle procedure di bilancio. Ma in generale, non c’è un “pubblico registro dei condoni”. Anzi, se porti a termine la definizione, risulterai in regola con il Fisco per quei debiti, il che è meglio che averli insoluti. Quindi, ai fini reputazionali, aderire a una rottamazione ed estinguere i debiti è visto positivamente (hai risolto la pendenza), mentre avere debiti esattoriali non pagati può bloccare appalti, DURC, ecc. In conclusione, non temere “liste di proscrizione”: le sanatorie tributarie sono strumenti legali e comuni.

D12: Dopo la rottamazione-quater, è prevista una “rottamazione-quinquies” per debiti 2023-2024?
R: Al momento (giugno 2025) non ci sono provvedimenti in tal senso. La Legge di Bilancio 2024 non ha introdotto una nuova definizione per i ruoli 2023-24, probabilmente confidando che il sistema vada verso la normalizzazione e usando altri strumenti (come l’estensione delle rateizzazioni). Ci sono state proposte o discussioni politiche su una possibile nuova pace fiscale magari nel 2026, ma nulla di concreto è stato approvato. In generale, dato il susseguirsi di rottamazioni (4 in 7 anni) e stralci, non è escluso che in futuro si intervenga ancora, ma non è garantito. Quindi, chi ha debiti dal 2023 in poi, per ora dovrebbe procedere con gli strumenti ordinari (pagamento o rateazione). Tenere d’occhio le prossime manovre finanziarie resta comunque consigliabile, perché la storia recente insegna che condoni e definizioni tornano ciclicamente.

D13: In alternativa ai condoni, quali altre soluzioni ho per gestire debiti fiscali se sono in difficoltà?
R: Fuori dalle misure straordinarie di condono, restano a tua disposizione:

  • La rateizzazione ordinaria con Agenzia Entrate-Riscossione: oggi, grazie alle modifiche normative (D.Lgs 110/2024), puoi ottenere piani fino a 120 rate (10 anni) se il tuo debito supera certe soglie o se dimostri esigenze (prima era massimo 72 rate) e puoi anche ottenere piani fino a 120 rate senza prova di difficoltà per importi fino a €120.000, e fino a debiti di €100.000 senza decadenza per mancato pagamento di 8 rate (ora portate a 10). Insomma, la rateizzazione è stata resa più flessibile e lunga. Certo, pagherai tutto l’importo con interessi (tassi circa 4% annuo), però eviterai azioni esecutive e diluirai il peso.
  • Le procedure da sovraindebitamento o fallimentari: se sei persona fisica sovraindebitata o un’impresa insolvente, puoi valutare le procedure previste dal Codice della Crisi (piani di ristrutturazione, concordato preventivo, esdebitazione). In tali sedi, è possibile proporre stralci anche sui debiti fiscali (la cosiddetta transazione fiscale). È però un percorso giudiziale complesso, da intraprendere con l’ausilio di un professionista e di un OCC (Organismo composizione crisi). Ha senso solo per situazioni di insolvenza grave, non per dilazionare piccoli importi.
  • La compensazione crediti/debiti: se vanti crediti certi verso la PA, potresti utilizzarli per compensare cartelle esattoriali (è previsto dall’art. 28-quater DPR 602/73), evitando esborsi. Ad esempio, un fornitore dello Stato può chiedere compensazione con ruoli fino a concorrenza. Attenzione però: la L. 213/2023 ha vietato la compensazione se hai debiti > €5.000 non in regola. Quindi devi prima regolarizzare eventuali ruoli mediante rateazione o definizione, altrimenti non puoi compensare.
  • Infine, non dimentichiamo la prescrizione: le cartelle esattoriali hanno termini di prescrizione (in genere 5 anni per tributi locali, contributi; 10 anni per erariali salvo atti interruttivi). Se l’ADER non compie atti di recupero per lungo tempo, il debito può estinguersi per prescrizione. Questo però non è un “strumento” da attivare, ma un’eccezione da far valere eventualmente in giudizio se ti richiedono somme prescritte. I condoni invero servono proprio a evitare di dover litigare sulla prescrizione, che è un terreno incerto.

In sintesi, la via ordinaria più efficace resta la dilazione: con le nuove norme puoi ottenere fino a 10 anni di tempo senza andare in Tribunale. Non c’è lo sconto su sanzioni, ma evita il peso di pagarle tutte insieme e ti mette al riparo da ganasce fiscali purché rispetti i pagamenti.

D14: Quali sono le fonti ufficiali per approfondire queste misure?
R: Trovi i riferimenti normativi precisi alla fine di questa guida, ma in generale:

  • Le Leggi di Bilancio 2019, 2023 e 2024 sono state alla base di molte misure (L.145/2018, L.197/2022, L.213/2023).
  • I Decreti-Legge 119/2018, 41/2021, 34/2023, 198/2023 (e relative leggi di conversione) contengono disposizioni chiave su rottamazioni e stralci.
  • L’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia Entrate-Riscossione hanno emanato circolari esplicative importantissime: ad es. la Circolare AE n. 2/E del 27/1/2023 illustra dettagliatamente la tregua fiscale 2023; la Circolare AE-Riscossione n. 11/2021 spiegava lo stralcio 5.000 €; la Circolare MEF n. 1/2019 spiegava saldo e stralcio.
  • L’Agenzia Entrate-Riscossione sul suo sito pubblica FAQ e guide per i contribuenti, in italiano chiaro. Ad esempio, la sezione “Stralcio debiti fino 1000 euro” e “Definizione agevolata 2023” contiene guide pratiche. (Si cita a riguardo: il portale ADER ha sezioni “Per saperne di più” con le normative e moduli).
  • Sentenze rilevanti: la Corte Costituzionale n. 66/2022 (sul mini-stralcio 2018); varie Ordinanze della Cassazione sul rapporto tra rottamazione e contenzioso (ad es. Cass. 21/10/2020 n. 23150 sul giudizio estinto con adesione).

In conclusione, per approfondire puoi consultare le fonti normative e i documenti ufficiali elencati di seguito.

Fonti Normative e Riferimenti Ufficiali (Elenco)

  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) – commi 184-199: Introduzione del Saldo e Stralcio per contribuenti in difficoltà (ISEE ≤20.000) e norme correlate.
  • Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119, conv. in Legge 17 dicembre 2018, n. 136 – art. 3: Definizione agevolata 2018 (rottamazione-ter); art. 4: Stralcio automatico dei debiti fino 1.000 € affidati 2000-2010 (mini-condono 2019).
  • Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (DL “Sostegni”), conv. in Legge 21 maggio 2021, n. 69 – art. 4 commi 4-9: Stralcio automatico dei debiti fino €5.000 affidati 2000-2010 per contribuenti con reddito 2019 ≤ €30.000. – Circolare attuativa: Agenzia Entrate n. 11/E del 22 luglio 2021.
  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) – commi 222-230: Annullamento automatico debiti fino €1.000 (2000-2015); commi 231-252: Definizione agevolata “rottamazione-quater” (2000-30/6/2022).
  • Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Milleproroghe 2023), conv. in Legge 24 febbraio 2023, n. 14 – art. 4: proroga al 30/04/2023 dell’efficacia stralcio 1.000 €.
  • Circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 27 gennaio 2023 – “Tregua fiscale 2023” chiarimenti: contiene sezioni sullo stralcio 1.000 € (commi 222-230) e sulla definizione agevolata quater (commi 231-252).
  • Decreto-Legge 30 marzo 2023, n. 34 (DL “Bollette”), conv. in Legge 26 maggio 2023, n. 56 – art. 17: Estensione a enti locali di stralcio parziale 1.000 € e rottamazione-quater; proroga termini: domanda definizione al 30/06/2023, prima rata al 31/10/2023.
  • Decreto-Legge 1 giugno 2023, n. 61 (DL “Alluvioni”), conv. in Legge 31 luglio 2023, n. 100 – art. 11: proroga di 3 mesi dei termini rottamazione-quater per contribuenti di zone alluvionate (domanda al 30/9/2023, pagamenti da 2024).
  • Decreto-Legge 29 dicembre 2023, n. 198 (Milleproroghe 2024), conv. in Legge 21 febbraio 2025, n. 15 – art. 3-bis: Riammissione ai benefici rottamazione-quater per decaduti al 31/12/2024; istanza entro 30/4/2025; nuovi piani max 10 rate entro 11/2027.
  • Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024) – commi 93-95: Delega riforma riscossione e modifiche compensazione (divieto compensazione con debiti >€5.000 se non regolarizzati). (Attuazione: D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 – modifiche a DPR 602/1973 art.19 aumentando a 120 rate i piani e a 10 le rate non pagate prima di decadenza).
  • Sentenza Corte Costituzionale n. 66/2022 (deposito 1 aprile 2022) – ha scrutinato la legittimità costituzionale dello stralcio automatico mini-ruoli (DL 119/2018 art.4) e delle proroghe inesigibilità, confermando in larga parte la possibilità di tali condoni.
  • Giurisprudenza di Cassazione: Ordinanza Cass. n. 28072/2021 e altre – sul rapporto tra definizione agevolata e giudizio: affermano che l’adesione alla rottamazione comporta rinuncia al giudizio e estinzione dello stesso, indipendentemente dal successivo pagamento integrale. Cass. SS.UU. n. 34447/2019 – sull’impugnabilità della cartella in caso di rottamazione (temi procedurali).
  • Documentazione Agenzia Entrate-Riscossione: “FAQ” e guide sul sito ADER relative a “Stralcio debiti fino €1000 – L.197/2022”, “Definizione agevolata 2023”, “Riammissione rottamazione-quater – L.15/2025”. (Disponibili su www.agenziaentrateriscossione.gov.it)
  • Circolare Agenzia Entrate-Riscossione n. 1/2019 (15 gennaio 2019) – istruiva su rottamazione-ter e saldo-stralcio; Circolare AE n. 6/E 2019 – chiarimenti su definizioni 2019.
  • Rapporti e dati ufficiali MEF/AER: Relazione MEF su risultati stralcio 2021, dati ADER su adesioni rottamazione-quater (comunicati stampa gennaio 2023 e successivi).

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