Quali Sono Le Sanzioni Ridotte Per Una Comunicazione Di Irregolarità

Hai ricevuto una comunicazione di irregolarità dall’Agenzia delle Entrate e ti è salita l’ansia? Ti stai chiedendo se si tratta già di una multa, se puoi contestarla o se pagando subito puoi evitare sanzioni più pesanti?

La comunicazione di irregolarità (modello 36-ter) non è ancora una cartella esattoriale. Si tratta di un avviso che ti segnala errori o incongruenze nei dati della tua dichiarazione (redditi, IVA, IRAP) e ti invita a pagare spontaneamente la differenza dovuta, prima che venga iscritta a ruolo.

Ma cosa succede se decidi di pagare? E le sanzioni vengono ridotte? Conviene farlo subito?

Sì. Se saldi l’importo entro i termini indicati (di solito 30 giorni dalla ricezione), puoi beneficiare di una sanzione ridotta al 10% dell’imposta, anziché subire quella piena del 30% prevista in caso di accertamento definitivo o mancato pagamento.

E se non pago o salto i termini? Possono partire pignoramenti o fermi?

Se ignori la comunicazione o non saldi entro i termini, l’importo viene affidato automaticamente all’Agenzia Entrate Riscossione, che può attivare le procedure esecutive: cartella, pignoramento, fermo amministrativo. Inoltre, la sanzione piena si applica in automatico, aumentando il debito fiscale.

E se ritengo che la comunicazione sia sbagliata? Posso difendermi?

Certo. Se ritieni che i dati contenuti siano errati o incompleti, puoi presentare una memoria difensiva o chiedere un riesame all’Agenzia delle Entrate, allegando la documentazione che dimostra la correttezza della tua dichiarazione. Ma anche in questo caso è fondamentale agire entro i termini, altrimenti si perde la possibilità di contestare.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, contenzioso fiscale e assistenza nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate – ti spiega quali sono le sanzioni ridotte in caso di comunicazione di irregolarità, cosa fare per pagarle in modo agevolato e come possiamo aiutarti a difenderti se l’importo richiesto è ingiusto.

Hai ricevuto una comunicazione dall’Agenzia delle Entrate e non sai se è meglio pagare o contestare? Vuoi evitare che una semplice irregolarità si trasformi in un debito difficile da gestire?

Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo la comunicazione ricevuta, verificheremo se hai diritto alla sanzione ridotta o alla difesa nel merito e ti accompagneremo in ogni fase, per evitare sanzioni inutili e risolvere tutto con sicurezza.

Introduzione

Le comunicazioni di irregolarità (note come “avvisi bonari”) sono atti con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori, omissioni o incongruenze nelle dichiarazioni fiscali dei contribuenti (IRPEF/IRES) o nei versamenti IVA, offrendo la possibilità di correggersi prima di una formale iscrizione a ruolo. Tali comunicazioni si basano sugli articoli 36‑bis e 36‑ter del DPR n.600/1973 (per le imposte sui redditi) e sull’art. 54‑bis del DPR n.633/1972 (per l’IVA). Nel controllo automizzato (art. 36‑bis/54‑bis), l’Amministrazione provvede a liquidare d’ufficio l’imposta sulla base dei dati dichiarati o in Anagrafe tributaria, correggendo calcoli, detrazioni o crediti errati; in caso di maggiore imposta, ne dà comunicazione al contribuente. Nel controllo formale (art. 36‑ter), invece, l’ufficio può contestare vizi “di insieme” nella dichiarazione (ad esempio ritenute, detrazioni o deduzioni irregolari) richiedendo chiarimenti e documenti al contribuente. In entrambi i casi il contribuente ha termini e strumenti per regolarizzare spontaneamente la posizione con sanzioni ridotte, come vedremo. In questa guida, aggiornata a giugno 2025, esamineremo le tipologie di tributi coinvolti (IRPEF, IRES, IVA, redditi separati, ecc.), gli istituti di regolarizzazione (ad esempio il ravvedimento operoso e la definizione agevolata), i cambiamenti normativi 2024-2025 (riforma fiscale, decreti attuativi) e le prassi operative dell’Agenzia, secondo la prospettiva del contribuente che vuole sanare l’irregolarità con sanzioni minori.

Comunicazioni di irregolarità: quadro normativo

Secondo l’art. 36‑bis del DPR 600/1973, con procedure automatizzate l’Agenzia liquida d’ufficio le imposte dei contribuenti e, se riscontra errori (es. calcolo, detrazioni o deduzioni eccessive, omessi versamenti), ne comunica l’esito al contribuente. L’art. 36‑ter disciplinava invece i controlli formali sulle dichiarazioni dei redditi, con invito preliminare a fornire documentazione. Analogamente, l’art. 54‑bis del DPR 633/1972 dispone che l’Agenzia contolli via automatica l’IVA dichiarata e versi, e in caso di maggior imposta comunichi il risultato per consentire chiarimenti. È importante notare che le comunicazioni non costituiscono atti impositivi definitivi né possono essere impugnate direttamente in commissione tributaria (essendo solo «atti meramente istruttori»); tuttavia, esse obbligano l’Agenzia a consentire il contraddittorio e a sospendere l’iscrizione a ruolo finché il contribuente non si pronuncia.

Le tipologie di tributi interessati includono le imposte sui redditi (IRPEF, IRES, ecc.), con possibile estensione ai redditi soggetti a tassazione separata (es. TFR, arretrati): in quest’ultimo caso l’Agenzia liquida separatamente e notifica il tributo dovuto senza sanzioni né interessi, dando un’ulteriore comunicazione di pagamento. Per l’IVA, le comunicazioni avvengono sotto il medesimo schema automatico. In sintesi, ogni volta che dai controlli incrociati dei dati emerge un’imposta non versata, il contribuente riceve una comunicazione che richiede l’adempimento con termini e sanzioni prefissate.

Riduzione delle sanzioni nelle comunicazioni di irregolarità

Per il contribuente che riceve la comunicazione di irregolarità si aprono sostanzialmente due opzioni principali, entrambe conciliabili con una forte riduzione delle sanzioni: (1) fornire chiarimenti/contestazioni al fisco e (2) pagare le somme richieste. In caso di accordo o di correzione completa, non si applica sanzione (l’Agenzia procede a riliquidare), mentre se il contribuente versasse volontariamente l’imposta dovuta (più interessi) entro un termine prefissato, ottiene una sanzione ridotta. Se invece il contribuente resta inerte, l’Agenzia iscrive la pretesa a ruolo con la sanzione ordinaria piena del 30% (o altra misura prevista).

Comunicazione automatica (art. 36‑bis e 54‑bis)

Nel caso di comunicazione da controlli automatizzati (IRPEF/IRES con art. 36‑bis o IVA con art. 54‑bis), il contribuente può sanare pagando imposte, interessi e sanzione ridotta. Secondo le prassi precedenti, se il pagamento avveniva entro il termine ordinario (30 giorni dal ricevimento), la sanzione era pari al 10% (anziché 30%). Con la riforma del 2024 (D.Lgs. 108/2024), questo termine è stato esteso a 60 giorni, e parallelamente l’aliquota base della sanzione per mancati versamenti è scesa dal 30% al 25% (D.Lgs. 87/2024). Pertanto, per comunicazioni ricevute dal 1° gennaio 2025 in poi l’imposta si può pagare entro 60 giorni dal ricevimento (o la prima rata entro 60 giorni se in dilazione), con le seguenti aliquote sanzionatorie ridotte:

  • Controlli automatici (art.36‑bis/54‑bis): sanzione 10% (di norma) per adempimento entro 60 giorni. Dal 1° set 2024, 8,33% (corrispondente a 1/3 di 25%).
  • Controlli formali (art.36‑ter): sanzione 20% (di norma) per adempimento entro 60 giorni, ridotta a 16,67% per infrazioni successive al 1° set 2024 (2/3 di 25%).

Concretamente, il contribuente che regolarizza entro i 60 giorni (paga imposta e interessi) beneficerà della riduzione “un terzo” (controllo automatico) o “due terzi” (controllo formale) della sanzione ordinaria. Ad esempio, per un’imposta di 1.000 € non versata, anziché 300 € di sanzione al 30%, si pagheranno oggi 100 € (sanzione 10%) se si tratta di un controllo 36‑bis. Dopo il 1° set 2024, la stessa sanzione sarebbe di 83,33 € (8,33%). Per il 36‑ter, la sanzione ridotta sarà invece 200 € (dal 30% a 20%), poi 166,67 € (dal 25% a 16,67%). In ogni caso, tali sanzioni ridotte si applicano solo se il pagamento (o l’adesione alla dilazione) avviene entro i termini suddetti.

Se invece il contribuente ignora la comunicazione e non paga entro il termine, l’ufficio procede con l’iscrizione a ruolo delle somme e con l’applicazione della sanzione piena, ossia il 30% dell’imposta (ora ridotto al 25% dal 2024). In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che non esiste “ravvedimento” del pagamento oltre il termine indicato nella comunicazione: chi paga dopo la scadenza perde il diritto alla sanzione ridotta (1/3 o 2/3). Inoltre, dal 1° gennaio al 4 settembre di ogni anno i termini (30 o 60 giorni) sono sospesi.

Comunicazione formale (art. 36‑ter)

Nel controllo formale (art. 36‑ter), l’Agenzia invia uno o più inviti a fornire documentazione e poi, eventualmente, una comunicazione di irregolarità. Anche in tal caso vige il principio della sanzione ridotta se il contribuente paga prontamente. Tradizionalmente, entro 30 giorni dal ricevimento la sanzione era ridotta al 20% (2/3 di 30%). Con l’adeguamento del 2025, il termine si estende a 60 giorni, mantenendo la proporzione (20% prima, 16,67% con base 25%).

Queste comunicazioni formali consentono però anche un contraddittorio istruttorio prima dell’atto: il contribuente può produrre chiarimenti o documenti all’ufficio (anche tramite Civis), e se vengono accolti non si procede alla sanzione. Se invece il contribuente decide di procedere spontaneamente al pagamento dopo aver valutato i rilievi, valgono le stesse riduzioni di cui sopra.

Tassazione separata e altri tributi

Per i redditi soggetti a tassazione separata (es. TFR), l’art. 36‑bis e correlati prevedono che l’Agenzia comunichi l’esito della liquidazione; se ne deriva un’imposta a debito, il contribuente riceve una lettera di addebito senza applicazione di sanzioni o interessi. Tuttavia, per regolarizzare eventuali ritardi in questi versamenti (dopo la comunicazione) si applica il regime ordinario di ravvedimento di cui all’art. 13 D.Lgs. 472/1997. Per gli altri tributi gestiti dall’Agenzia (es. acconti, ritenute di fine anno, ecc.), analoghe regole di comunicazione si applicano in forma di liquidazione preventiva o automatica.

Strumenti di regolarizzazione per il contribuente

Il contribuente ha a disposizione vari strumenti per sanare l’irregolarità, ciascuno con riflessi diversi sulle sanzioni:

  • Ravvedimento operoso “ordinario” (art. 13 D.Lgs. 472/1997): è possibile regolarizzare spontaneamente un’omissione o un ritardo fiscale, pagando la sanzione dovuta ridotta in base alla tempestività del pagamento. Tuttavia, il ravvedimento non è consentito dopo la notifica di atti impositivi. In particolare, come chiarito dall’Agenzia e dalla giurisprudenza, una volta notificata la comunicazione di irregolarità (avviso bonario ex art. 36‑bis/ter o 54‑bis), non si può più utilizzare il ravvedimento operoso. Ciò perché l’avviso bonario è considerato atto assimilabile all’iscrizione a ruolo o all’accertamento in senso stretto (C.M. 23/E/2015). Prima della comunicazione, invece, il contribuente rimane libero di ravvedersi con le aliquote previste (es. 0,2% al giorno fino al 30° giorno, 3,33% dal 31° al 90°, ecc. in base all’art.13), a condizione che l’inadempimento non sia ancora stato contestato.
  • Ravvedimento operoso “speciale” (L.197/2022): con la “tregua fiscale” introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, è stato istituito un ravvedimento agevolato straordinario: dal 27/12/2022 al 20/12/2023 i contribuenti potevano regolarizzare spontaneamente debiti tributari (anche derivanti da 36‑bis e 36‑ter) versando una sanzione pari a 1/18 del minimo edittale. In pratica, per le violazioni soggette a sanzione del 30% normalmente, si pagava circa 1,66%. Va sottolineato però che questa agevolazione non era automatica e si applicava solo se la violazione non era già stata contestata entro la data di versamento. In ogni caso, al 31/3/2023 è decaduta la finestra straordinaria.
  • Definizione agevolata “3%” (L.197/2022, commi 153‑159): il contribuente che ha ricevuto una comunicazione di irregolarità derivante da controlli automatizzati del 2019‑2021 poteva beneficiare di una definizione agevolata: si poteva estendere il piano rateale fino a 20 rate e, pagando la prima rata entro 30 giorni (poi estesi a 60 dal 2025), ottenere una sanzione ridotta al 3% dell’imposta. Questa definizione riguarda solo gli avvisi di irregolarità da controllo automatico (art. 36‑bis e 54‑bis) relativi ai periodi 2019-2021. Le comunicazioni da controllo formale (36‑ter) non rientravano in questo regime agevolato: per queste resta ferma la sanzione standard al 20% (2/3 di 30%), sebbene anche per esse sia stata estesa la dilazione fino a 20 rate.
  • Acquiescenza o ricorso: in caso di disaccordo con la comunicazione, il contribuente può presentare un’osservazione o un’istanza di autotutela all’ufficio (se la comunicazione è da controllo 36‑ter, si fa ricorso al medesimo ufficio; se è automatica, può rivolgersi a qualsiasi ufficio dell’Agenzia). Se le giustificazioni convincono l’ufficio, viene emesso un nuovo calcolo senza sanzione. Se invece le osservazioni vengono respinte, l’Agenzia iscrive a ruolo le somme e le sanzioni piene. Al contribuente conviene infatti sanare prima dell’esito definitivo, grazie alle riduzioni viste sopra, piuttosto che attendere un provvedimento con sanzioni maggiori.
  • Rateazione e autotutela: oltre alle dilazioni ordinarie, può essere possibile integrare la dichiarazione irregolare mediante i modelli integrativi; ciò però generalmente non estingue la sanzione prevista dall’avviso bonario. L’autotutela dell’Agenzia (annullamento d’ufficio) è eccezionale. È tuttavia previsto il diritto a dilazionare il pagamento fino a 8 rate (fino a 5.000 €) o 20 rate (oltre 5.000 €), con decadenza ridotta in caso di lieve inadempimento. Dal 2023 la legge di bilancio ha inoltre ammesso l’estensione delle rateazioni a 20 rate anche per i debiti fino a 5.000 €, neutralizzando in parte la differenza tra piccoli e grandi importi.

Novità normative e giurisprudenziali 2024-2025

Negli ultimi anni la disciplina delle comunicazioni di irregolarità e dei relativi benefici è stata oggetto di importanti aggiornamenti:

  • Riforma fiscale attuata (2024-2025): il D.Lgs. 5 agosto 2024, n. 108 (attuazione della delega fiscale) ha esteso da 30 a 60 giorni i termini per il pagamento delle somme richieste negli avvisi bonari. Ciò si riflette nell’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997 modificato (rata iniziale entro 60 giorni) e negli artt. 36‑bis, 36‑ter e 54‑bis aggiornati (termine per chiarimenti esteso a 60 giorni). Il beneficio della riduzione a 1/3 o 2/3 rimane, ma calcolato sulla nuova aliquota di base del 25%.
  • Riduzione sanzione al 25% (D.Lgs. 87/2024): contestualmente, il D.Lgs. 87/2024 ha modificato l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, riducendo la sanzione base da 30% a 25% per i versamenti in ritardo commessi dal 1° settembre 2024. Ne consegue che le riduzioni “fino al 90° giorno” passano da 15% a 12,5%, e che le riduzioni per avvisi bonari ora si calcolano su 25% anziché 30.
  • Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022): ha introdotto la definizione agevolata (sanzione al 3% per comunicazioni 2019-2021 da controlli automatizzati) e il ravvedimento operoso speciale (commi 174‑178, con sanzione 1/18). Ha anche esteso a 20 rate le dilazioni dei piccoli debiti (≤5.000 €) risultati dalle comunicazioni. Queste novità sono valide per comunicazioni emesse entro il 2023.
  • Giurisprudenza: come visto, la Cassazione (Ordinanza n.36577/2021) ha confermato che la riduzione di sanzione per “ritardo lieve” non si applica agli avvisi bonari emessi ex art. 36‑bis, quindi fuori termine ci si limita alla sola riduzione ex avviso (1/3 o 2/3) se si paga entro il tempo prefissato. Altre pronunce (commiss. trib. regionali) hanno ribadito l’obbligo per l’Agenzia di comunicare l’irregolarità prima di procedere (L.212/2000 art.6, che rende nulle le cartelle emesse senza avviso bonario).
  • Prassi Agenzia: l’Agenzia ha periodicamente aggiornato le linee guida (circolari e guide “Agenziainforma”) sui controlli formali e automatici. Per esempio, la Guida 2019 rimane valida come riferimento: essa specifica le percentuali di sanzione ridotte (10% e 20%) e illustra le possibilità di rateazione con lievi inadempimenti senza decadenza. Dal 2024 l’Agenzia ha pubblicato note esplicative sul sito e tramite Civis informativi sulle nuove scadenze (60 giorni) e sugli adeguamenti di calcolo sanzioni. In ogni caso, occorre sempre fare riferimento al testo vigente delle leggi citate.

Domande e risposte (FAQ)

  • “Ho ricevuto una comunicazione per errori nel mio 730. Cosa devo fare subito?”
    È fondamentale non ignorare l’avviso. Entro 60 giorni (prima era 30) si può regolarizzare pagando le imposte aggiuntive + interessi + sanzione ridotta. In caso di controllo automatico si applica il 10% (1/3 di 30%), in caso di formale il 20% (2/3 di 30%). Se sei in disaccordo, puoi anche presentare chiarimenti all’ufficio. In ogni caso conviene aderire velocemente per usufruire della sanzione ridotta; trascorsi i termini l’ufficio iscriverà a ruolo le somme e applicherà la sanzione piena del 30% (ora 25%).
  • “Posso utilizzare il ravvedimento operoso dopo la comunicazione?”
    No. Dal 2016 le regole del ravvedimento (D.Lgs. 472/1997) prevedono che questo istituto non è ammesso dopo che l’ufficio ha notificato un avviso bonario (così come altri atti impositivi). Una volta ricevuta la comunicazione, è troppo tardi per ravvedersi. L’unica possibilità per ridurre le sanzioni è pagare entro i termini (1/3 o 2/3 della sanzione). Prima della comunicazione, invece, il contribuente poteva sanare autonomamente con i tassi di ravvedimento ordinario.
  • “E se pago solo una parte di quanto richiesto?”
    Per avere la riduzione, devi pagare tutte le somme richieste (imposta, interessi e sanzione) entro i 60 giorni. È possibile suddividere il pagamento in rateizzazioni agevolate: fino a 8 rate trimestrali se il debito è ≤5.000 €, fino a 20 rate se >5.000 €. La nuova legge consente fino a 20 rate anche per debiti minori. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine fa decadere l’agevolazione.
  • “Qual è la differenza tra comunicazione automatica e formale?”
    Nell’automatico (art. 36‑bis per IRPEF/IRES o 54‑bis per IVA) l’Agenzia utilizza incroci tra dichiarazioni e anagrafe tributaria, senza coinvolgimento diretto del contribuente, e invia un unico avviso bonario. Nel formale (art. 36‑ter) l’ufficio esamina nel dettaglio la dichiarazione e può richiedere documenti specifici, poi invia un avviso. Dal punto di vista del contribuente, l’effetto sulle sanzioni è simile ma la sanzione ridotta è maggiore nel caso formale (20% anziché 10% per l’automatico).
  • “Ricevuta la comunicazione, dove trovo i dettagli dell’avviso?”
    Le comunicazioni dell’Agenzia per controlli formali/automatici vengono recapitate attraverso il canale postale o via PEC (se in possesso di domicilio digitale). Dal 2024 sono anche consultabili online nell’area riservata (Civis o sito Entratel); l’Agenzia ha annunciato il potenziamento dei servizi digitali per accedere al “cassetto fiscale” e alle comunicazioni ex artt.36‑bis/54‑bis. È consigliabile accedere subito a tali piattaforme per verificare il contenuto dell’avviso e pianificare la risposta.

Tabelle riepilogative

Tipo di controlloTermine pagamento/regolarizzazioneSanzione ridotta (fino al 31/8/24)Sanzione ridotta (dal 1/9/24, base 25%)Nota
Controllo automatizzato (36‑bis/54‑bis)30 gg (→ 60 gg dal 2025)10% (1/3 di 30%)8,33% (1/3 di 25%)Se non si paga entro termine, sanzione piena (30%→25%).
Controllo formale (36‑ter)30 gg (→ 60 gg dal 2025)20% (2/3 di 30%)16,67% (2/3 di 25%)Riduzione soggetta alle stesse condizioni.
Tassazione separata30 gg0% (no sanzioni)0%Pagamento entro 30 gg senza sanzioni.
StrumentoCondizione di accessoEffetto sulle sanzioni
Ravvedimento ordinarioFino a prima della comunicazione notificataSanzione minima stabilita da art.13 D.Lgs.472/97 (0,2% giornaliero fino al 90° giorno, ecc.)
Ravvedimento speciale (L.197/22)Solo entro il 20/12/2023, per violazioni non contestate previamenteSanzione ridotta a 1/18 del minimo di legge (circa 1,66% invece di 30%).
Definizione agevolata (3%)Solo per avvisi bonari da controllo automatico 2019-2021, se primo pagamento in tempoSanzione fissa al 3%.
Pagamento entro i termini avvisoEntro 60 gg dal ricevimentoSanzione ridotta a 1/3 (auto) o 2/3 (formale) della base (25%).

Conclusioni

Il contribuente destinatario di una comunicazione di irregolarità dispone di opzioni favorevoli soltanto se agisce tempestivamente. Pagando quanto richiesto entro i termini previsti (ora 60 giorni) si beneficia sempre di notevoli sconti sulle sanzioni: normalmente dal 30% al 10% (contro il 20% in caso di controllo formale). Le novità normative recenti (riforma fiscale 2024-25) hanno reso questi termini più ampi e le sanzioni ridotte (aliquota base 25%), incentivando la regolarizzazione spontanea. Superati i termini previsti, invece, il contribuente perde automaticamente il beneficio e resta solo la via del pagamento con sanzioni piene (ora 25%) o della difesa presso il giudice tributario, con maggiori rischi. In ogni caso conviene sempre analizzare con attenzione la comunicazione, valutare gli strumenti alternativi (integrative, contraddittorio) e procedere a sanare l’irregolarità se ritenuta fondata.


Fonti normative e di prassi citate: DPR 600/1973 (artt.36‑bis, 36‑ter); DPR 633/1972 (art.54‑bis); D.Lgs. 462/1997 (art.3‑bis); D.Lgs. 472/1997 (art.13); D.Lgs. 471/1997 (art.13); L.197/2022 (art.1 commi 153-159, 174-178); D.Lgs. 87/2024; D.Lgs. 108/2024; circolari Agenzia Entrate (circ.2/E/2023, 23/E/2015);

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