Hai accumulato troppi debiti con banche, finanziarie, Fisco o fornitori e non riesci più a gestirli? Stai cercando una via d’uscita legale, seria e definitiva, ma non sai da dove cominciare? La procedura di sovraindebitamento è lo strumento pensato proprio per chi vuole ripartire, senza essere travolto dai debiti, ma serve seguire i giusti passaggi.
Come si inizia una procedura di sovraindebitamento? Chi bisogna contattare? E quali documenti servono per partire con il piede giusto?
Il primo passo è affidarti a un professionista esperto, che possa valutare la tua situazione e guidarti nella scelta della procedura più adatta: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata o esdebitazione del debitore incapiente. Ogni caso è diverso e richiede una strategia su misura.
Una volta individuata la strada giusta, sarà necessario presentare la domanda presso l’OCC (Organismo di Composizione della Crisi) territorialmente competente. Questo organismo nominerà un gestore della crisi che, insieme al tuo avvocato, raccoglierà tutta la documentazione necessaria: redditi, debiti, beni, spese mensili, elenco dei creditori.
Ci vuole tanto tempo? E intanto i creditori possono continuare ad agire contro di me?
Appena viene accettata la domanda, puoi chiedere la sospensione di tutte le azioni esecutive, comprese le procedure di pignoramento o i fermi amministrativi. Inoltre, nei casi più urgenti, è possibile ottenere misure protettive già nella fase preliminare, per evitare che la situazione degeneri.
E se non ho nulla da offrire? Posso comunque accedere alla procedura?
Sì. Anche chi non ha beni o redditi sufficienti può accedere alla procedura, ad esempio attraverso la liquidazione controllata o l’esdebitazione del debitore incapiente, se rispetta i requisiti di legge (assenza di dolo, buona fede, situazione patrimoniale trasparente). L’importante è non aspettare che la situazione diventi irreparabile.
In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in procedure di sovraindebitamento, OCC e difesa del patrimonio – ti spiega come iniziare la procedura di sovraindebitamento, quali sono i documenti necessari, quanto dura, quali effetti produce e come possiamo aiutarti a uscire dai debiti in modo legale, sicuro e definitivo.
Ti senti schiacciato dai debiti e non sai da dove partire? Hai paura che il Fisco o le banche ti portino via tutto?
Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo la tua situazione economica, valuteremo la procedura più adatta e ti accompagneremo in ogni fase, fino alla liberazione completa dal peso dei debiti.
Come iniziare la procedura di sovraindebitamento
La Legge sul sovraindebitamento (introdotta con L. 3/2012 e oggi riformata dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019) offre a consumatori, professionisti, piccoli imprenditori e altri soggetti non fallibili un percorso per riequilibrare i debiti e ottenere l’esdebitazione (cancellazione) di quelli insostenibili. Questa guida approfondisce le novità normative (inclusi i correttivi recenti), le prassi giudiziarie, gli aspetti fiscali e penali, le diverse figure coinvolte e gli strumenti disponibili, fornendo anche FAQ pratiche e simulazioni di casi concreti. Tutte le fonti normative e giurisprudenziali citate sono elencate in appendice.
1. Quadro normativo aggiornato
La disciplina moderna del sovraindebitamento è entrata in vigore con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12/1/2019, n. 14), attuativo della L. 155/2017. Sebbene pubblicato nel 2019, gran parte del Codice è divenuto operativo solo a partire dal 2022 (15 luglio 2022, salvo alcune parti anticipate), sostituendo le norme della vecchia L. 3/2012. In questo contesto, sono seguiti diversi correttivi legislativi volti a migliorare la legge:
- D.Lgs. 17/6/2022, n. 83 (“primo correttivo”): ha modificato diversi istituti del Codice, aggiornando ad esempio termini di efficacia. Il Codice risultante è quindi aggiornato con le modifiche di questo decreto correttivo.
- D.Lgs. 13/9/2024, n. 136 (“Correttivo-ter”): pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27/9/2024, ha introdotto importanti novità a vari aspetti, tra cui le procedure di sovraindebitamento e la disciplina dell’esdebitazione. Ad esempio, ha riscritto la definizione di “consumatore” per limitare l’accesso al piano di ristrutturazione solo ai debiti esclusivamente consumeristici, ha stabilito nuove regole sulle moratorie per crediti privilegiati del piano consumatore, ha ampliato i tempi per la liquidazione controllata, e ha riorganizzato il Capo X sull’esdebitazione (ora senza necessità di domanda separata dopo 3 anni).
In sintesi, le modifiche normative più recenti hanno cercato di recepire pratiche consolidate e chiarire dubbi interpretativi, ma in alcuni casi sono state criticate perché più restrittive (ad es. la “purezza” dei debiti per l’accesso al piano consumatore). In ogni caso, il quadro normativo oggi vigente – comprensivo di D.Lgs. 14/2019 e successive modifiche (es. D.Lgs. 83/2022, 136/2024) – è quello di riferimento per ogni procedura di sovraindebitamento.
2. Prassi giudiziarie e statistiche
Dai tribunali giungono orientamenti e “linee guida” per uniformare le prassi. Ad esempio, il Tribunale di Bologna ha pubblicato linee guida (luglio 2024) per organismi di composizione della crisi (OCC), commissari e liquidatori, disciplinando compensi, spese, vendite forzate e aggiornamenti informativi in prossimità della chiusura della procedura. Anche altri distretti (Milano, Livorno, Spoleto, ecc.) stanno predisponendo protocolli operativi interni per snellire le istruttorie e coordinare le decisioni (ad es. protocollo del Tribunale di Milano). Tali linee guida riflettono l’esigenza di ovviare all’“eterogeneità delle prassi applicative” che limiterebbe l’efficacia della disciplina. In generale, nei diversi tribunali possono emergere lievi differenze interpretative su temi quali la valutazione della meritevolezza, le rateizzazioni straordinarie, la documentazione richiesta, ma la tendenza è verso l’omogeneità.
Anche le statistiche ufficiali testimoniano un crescente ricorso agli strumenti della crisi. Ad esempio, il Report annuale 2025 dell’Organismo delle Camere Arbitrali (CAM) segnala 298 nuove istanze nel 2024 (+7,7% sul 2023), con la maggioranza dei richiedenti (59%) costituita da consumatori. Nei procedimenti seguiti da CAM (territori di Milano e provincia), l’uso prevalente resta la liquidazione controllata (circa 72% delle procedure). Si nota inoltre un forte aumento (oltre +20% in un anno) delle richieste da parte di consumatori, a testimonianza della diffusione della crisi familiare. Sul piano territoriale, nel distretto di Milano il 27% delle pratiche proviene dal capoluogo e quote rilevanti da Monza (22%), Como (11%) e altri circondari. Complessivamente, gli attivi gestiti nel 2024 ammontano a oltre 44 milioni di euro, con un recupero medio del 16% (fonte CAM).
A livello nazionale mancano dati ufficiali univoci, ma i numeri su scala locale indicano una tendenza alla crescita, specialmente per i piani dei consumatori e le esdebitazioni del debitore incapiente (che dal report risulterebbero in lieve aumento). L’evoluzione delle prassi giudiziarie e gli orientamenti delle Corti superiori – ad es. la Cassazione Civile –, sempre più attenta alle esigenze del debitore in crisi, completano il quadro: ad esempio, la Corte di Cassazione (Sez. I) ha con ordinanza n. 4622/2024 ribadito il principio di flessibilità nella strutturazione dei piani di rientro dal sovraindebitamento, e in un’altra ordinanza (n. 25946/2024) ha indicato nuovi criteri di valutazione del soddisfacimento dei creditori. Ciò conferma un orientamento consolidato a “ampliare le tutele per il debitore sovraindebitato” e a favorire soluzioni praticabili.
3. Profili fiscali e penali
Aspetti fiscali
La procedura di sovraindebitamento coinvolge anche debiti tributari e previdenziali. In linea di massima, i debiti verso l’erario (imposte, contributi) rientrano nella massa passiva e vengono trattati come gli altri crediti: l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali possono concorrere come creditori e partecipare alla ripartizione (ovviamente con privilegio di legge, se previsto). Ad esempio, il credito fiscale (Irpef, Iva, Ires, contributi INPS) può essere inserito nel piano o concordato e dilazionato insieme agli altri debiti. Al termine della procedura, i residui sono cancellati con la stessa formula di esdebitazione prevista per gli altri creditori.
Tuttavia, alcune eccezioni sono previste dalla legge o dalla prassi: innanzitutto, debiti tributari derivanti da illeciti fiscali gravi rimangono al di fuori. In particolare, le somme (sanzioni, interessi, rimborsi) maturate a seguito di condanna penale definitiva per reati tributari (ad es. dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture false, occultamento contabile) non possono essere esdebitate. Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate conserverà il diritto a esigere tali importi, dato il principio per cui il sovraindebitamento non deve diventare strumento di elusione della giustizia penale tributaria.
Inoltre non sono estinguibili i debiti tributari qualificati “alimenti” (ossia i rimborsi contributivi destinati ai familiari), se riconosciuti come tali dalla legge. In pratica, tutte le categorie di tributi e contributi ordinari (Irpef, Iva, Ici/Tasi/Imu non ancora abrogati, tasse comunali, Inps, ecc.) rientrano nella procedura, mentre ammende, sanzioni penali pecuniarie (es. multe, pene pecuniarie accessorie) non possono essere stralciate. Da notare inoltre che, terminata la procedura con esdebitazione, il debitore non subisce tassazioni straordinarie sui debiti cancellati (non si configura reddito imponibile) – come avviene ad es. nella cancellazione di un mutuo per motivi diverse dal sovraindebitamento, grazie alla ratio assistenziale della norma.
Un ultimo profilo fiscale riguarda le detrazioni: fino al 2021 era previsto un incentivo fiscale in forma di “bonus sviluppo” per chi avviava procedure di crisi (esenzione parziale di alcune imposte); tuttavia il Codice della crisi non ha esteso tali benefici alle procedure di sovraindebitamento. In altre parole, attualmente non esistono particolari agevolazioni fiscali dirette collegate all’accesso a queste procedure. Pertanto il professionista che assiste il debitore deve curare la corretta gestione delle imposte ordinarie (ad es. segnalazione di sofferenze, rateizzazioni statali, contributi dovuti per professionisti) in parallelo con la procedura concorsuale.
Aspetti penali
Il Codice della crisi ha introdotto specifiche norme penali (artt. 343-344 CCII) che sanzionano i comportamenti fraudolenti nelle procedure di crisi, analogamente a quanto previsto per il fallimento. In particolare, l’art. 344 punisce il debitore che – al fine di ottenere l’accesso alla procedura o l’esdebitazione – falsifica la sua situazione patrimoniale. Sono puniti con la reclusione (6 mesi-2 anni) e multa chi, ad esempio, gonfia o riduce artatamente il passivo, nasconde parte dell’attivo o simula crediti o debiti inesistenti, o presenta documenti falsi nei ricorsi. Anche chi interrompe di proposito i pagamenti o aggrava la propria posizione dopo aver depositato il piano può essere perseguito (comma 1, lett. c-e). Analoghe sanzioni colpiscono il debitore incapiente che, con la domanda di esdebitazione, fornisce documenti falsi o omette fatti rilevanti (comma 2).
Non solo il debitore: anche i componenti dell’OCC (organismo di composizione della crisi) sono sanzionati qualora attestino falsamente la veridicità dei dati nella relazione sui piani o sulla liquidazione controllata. Il legislatore quindi prevede pene (1-3 anni di reclusione) per chi contribuisce con dichiarazioni mendaci alla procedura (art. 344, comma 3). Questi profili penali sottolineano l’importanza della meritevolezza del debitore: infatti, anche al di là delle condanne penali, la stessa sussistenza del requisito soggettivo “senza dolo” è condizione per l’ottenimento dell’esdebitazione (art. 280 CCII). In sintesi, un debitore che agisce in mala fede – ad esempio trasferendo beni all’estero o richiedendo prestiti sapendo di non poterli restituire – oltre a vedersi negare il beneficio può incorrere in responsabilità penali. D’altro canto, se il debitore collabora onestamente con il processo e non ha comportamenti fraudolenti, potrà accedere all’esdebitazione finale come previsto dalla legge.
4. Debitori e categorie coinvolte
Le procedure di sovraindebitamento sono riservate a soggetti non fallibili. Per legge (art. 1, Codice della crisi) rientrano in tali categorie:
- Consumatori: persone fisiche senza partita IVA (lavoratori dipendenti, pensionati, disoccupati, ecc.) che agiscono per scopi estranei alla loro attività professionale o imprenditoriale. Il Codice definisce il consumatore come chi contrae obbligazioni a fini non commerciali, riconoscendo ad es. i soci di società di persone come consumatori per i debiti assunti fuori dall’attività.
- Professionisti e autonomi: liberi professionisti (iscritti a ordini) e lavoratori autonomi (agricoltori, artigiani, piccoli commercianti, ecc.) che non superano le soglie di fallibilità. Essi possono accedere alle procedure anche con partita IVA, fatta salva la distinzione tra debiti personali (da consumatore) e debiti professionali.
- Piccole imprese non fallibili: imprese individuali e società di persone sotto soglia. Attualmente sono considerati fuori dalla fallibilità (quindi ammessi alle procedure semplificate) gli imprenditori con fatturato annuo fino a circa 5 milioni di euro e debiti non superiori a certi limiti (es. €300.000 per aziende commerciali, importi diversi per agricoltura), come stabilito dall’art. 2 del Codice. In pratica, molte imprese di ridotte dimensioni o start-up innovative possono beneficiare delle disposizioni sul sovraindebitamento.
- Start-up innovative: esplicitamente incluse tra i soggetti non fallibili, queste società godono delle procedure di sovraindebitamento purché rispettino i requisiti (ad es. hanno debiti, anche contratti come persone giuridiche).
- Eredi di imprenditori defunti: i crediti ereditari (debiti del defunto) possono essere gestiti nell’ambito di una procedura di sovraindebitamento dell’erede.
- Enti non profit e onlus: associazioni di volontariato, ONLUS, enti non commerciali, ecc., possono ricorrere al sovraindebitamento, in quanto esclusi dalla fallibilità.
Inoltre, il Codice ha introdotto la procedura familiare (art. 66 CCII): i membri indebitati dello stesso nucleo convivente (coniugi, uniti civili, parenti entro 4° grado e affini entro 2°) possono presentare un unico piano o concordato unitario, invece di tante procedure individuali. Ciò significa che un nucleo familiare gravato da debiti comuni (es. mutuo di coppia, debiti sanitari, cartelle esattoriali di entrambi) può unire le forze in un solo ricorso, riducendo costi e tempistiche.
Va notato che non rientrano nel sovraindebitamento alcuni soggetti: ad esempio, le società di capitali (s.p.a., s.r.l.) di norma non usufruiscono delle procedure semplificate del sovraindebitamento, ma accedono allo stato di insolvenza attraverso le regole ordinarie (concordato preventivo o fallimento). Analogamente, gli enti pubblici o le banche non possono essere dichiarati in sovraindebitamento (si applica altra normativa).
Il ruolo centrale è quello del debitore richiedente (persona fisica). A seconda della sua natura (consumatore, imprenditore individuale, professionista) si sceglierà lo strumento adatto. Gli altri attori coinvolti sono: l’OCC (organismo di composizione della crisi) che assiste il debitore nella predisposizione del piano e redige la relazione; il Giudice delegato e il Tribunale che omologa il piano o apre la liquidazione; il liquidatore (o commissario) che gestisce la procedura; e i creditori che votano (nei casi previsti) o semplicemente si dichiarano favorevoli o contrari. Ad essi si aggiungono nuovi ruoli come i consulenti esperti nominati dal giudice (ad es. per perizie contabili) e i creditori pubblici (es. fisco, Inps), che partecipano alla procedura come gli altri creditori.
5. Strumenti a confronto: requisiti e differenze
Le normative sul sovraindebitamento prevedono diverse soluzioni alternative fra di loro; le principali sono il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore, la liquidazione controllata e – in senso più ampio – il processo di esdebitazione finale. La tabella seguente riassume i requisiti e le caratteristiche di ciascuno:
Strumento | Destinatari | Requisiti chiave | Procedura | Esito e caratteristiche principali |
---|---|---|---|---|
Piano del consumatore (art. 67 ss. CCII) | Consumatori (PF senza P.IVA, debiti 100% consumeristici) | Debiti contratti fuori da attività imprenditoriale; tutti i debiti devono essere consumeristici; assenza di frodi pregresse (meritevolezza). | Deposito di un piano redatto con l’OCC; non è previsto voto dei creditori, solo verifica giudiziale di idoneità e sostenibilità; durata max 3 anni. | Se omologato, fissa pagamenti proporzionali ai creditori; al termine (o dopo 3 anni) il debitore riceve automaticamente l’esdebitazione dei residui. È “strada di favore” per consumatori, ma con recente rigore sul requisito 100% consumeristico. |
Concordato minore (art. 74 ss. CCII) | Debitori non fallibili diversi dal consumatore (es. imprenditori individuali, professionisti) | Può essere presentato solo un unico piano; prevede risorse esterne (aumento attivo disponibile) da apportare se non ci sono debiti garantiti; non è ammesso se si è già ottenuta esdebitazione negli ultimi 5 anni. | Deposito di proposta di concordato con un piano di liquidazione delle attività; votazione dei creditori (tutti in un’unica classe); omologa del giudice che verifica la soddisfazione (anche minima) dei creditori. | L’attivo del debitore viene liquidato per pagare i debiti; i creditori vengono soddisfatti fino alla % concordata; al completamento, residui dei debiti vengono cancellati. Offre maggiore tutela ai creditori rispetto al piano consumatore (voto e composizione di legge). |
Liquidazione controllata (art. 268 ss. CCII) | Qualsiasi soggetto in stato di sovraindebitamento (consumatore o imprenditore) per cui non sia possibile piani attuabili | Richiede che ci sia effettivo attivo liquidabile; l’OCC certifica la presenza di beni da liquidare, altrimenti la domanda è dichiarata improcedibile. Può essere chiesta dal debitore tramite OCC o da un creditore. | Il tribunale nomina un liquidatore. Vengono venduti i beni del debitore sotto controllo giudiziario; il liquidatore redige un programma di liquidazione con rendiconti semestrali. L’esito è la distribuzione dell’attivo ai creditori. | Chiude quando l’attivo è esaurito. Al termine (o dopo 3 anni), il debitore (meritevole) ottiene l’esdebitazione dei debiti insoddisfatti. Recenti modifiche: arresto di procedure “inutili” senza attivo (improcedibilità se manca attivo certificato); allungamento termini per i creditori (presentazione domande al passivo in 90 gg); rapporti del liquidatore; preferenza di conversione in piani se proponibile fino a esito. |
Esdebitazione (art. 278-283 CCII) | Tutti i soggetti di cui sopra, al termine di piano/concordato o liquidazione controllata | Richiede il soddisfacimento di tutte le condizioni soggettive (meritevolezza: assenza di colpa grave, malafede, frode, condanne penali etc.); assolvimento degli obblighi del piano o gestione corretta della liquidazione. | L’esdebitazione non è una procedura autonoma, ma l’effetto finale: al termine della procedura di composizione o liquidazione, il giudice dichiara i debiti non pagati inesigibili. Nel caso del debitore incapiente (senza aver offerto nulla), l’esdebitazione si ottiene automaticamente dopo 3 anni dalla chiusura (ereditando la disciplina prima dell’insolvenza). | Il debitore è liberato dalle obbligazioni residue non soddisfatte. È il vero “obiettivo” delle procedure, perché il debitore può ripartire da zero. Mantiene però effetti negativi (ad es. segnalazione bancaria) per i debiti esdebitati. Alcuni debiti (alimentari, penali, ecc.) rimangono esclusi per legge. |
Questa tabella sintetizza le differenze operative tra gli strumenti: ad esempio, il piano del consumatore è riservato esclusivamente ai consumatori con soli debiti personali, mentre il concordato minore è pensato per piccoli imprenditori e professionisti sotto soglia, imponendo risorse esterne se necessario. La liquidazione controllata è un percorso residuale, utile se non è praticabile alcuna ristrutturazione, ma ora sottoposto a maggiori controlli di fattibilità. L’esdebitazione è il risultato comune (automatica dopo 3 anni se ricorrono i presupposti) ma può essere preclusa se il debitore ha agito in malafede. In sostanza, ogni strumento si differenzia per l’ambito di accesso, la forma del piano/proposta, i modi di voto dei creditori e l’“impatto” finale sui creditori e sul debitore.
6. Domande frequenti (FAQ)
- Chi può avviare la procedura? Può presentare domanda un soggetto non fallibile in stato di sovraindebitamento (ad es. consumatore, piccolo imprenditore, professionista) che non riesce più a pagare i debiti. Deve avere una consistenza di debiti e credito ragionevolmente dimostrabile, senza frodi pregresse (meritevolezza).
- Quale strumento scegliere (piano vs concordato vs liquidazione)? Dipende dalla natura del debitore e dalla situazione patrimoniale. Il piano del consumatore è ideale per un privato con solo debiti personali: non prevede coinvolgimento dei creditori mediante voto e permette percorsi diluiti. Il concordato minore serve al piccolo imprenditore o professionista, con un piano omologato dal giudice e voto di massa dei creditori (anche bancari, fornitori, ecc.). La liquidazione controllata è l’ultima ratio, se non è possibile alcuna ristrutturazione (es. in assenza di redditi o piani credibili). L’OCC (organismo designato) aiuta a valutare la soluzione più adatta.
- Quali debiti posso includere? In linea di massima tutti i debiti privati e d’impresa (mutui, prestiti, finanziamenti, tasse locali e statali, condominio, fornitori) entrano nella procedura. Eccezioni: obblighi alimentari (versamenti di mantenimento), sanzioni penali e amministrative pecuniarie e alcuni debiti derivanti da frodi fiscali o danni torti non sono estinguibili. Anche nel piano è previsto l’equo trattamento di queste eccezioni.
- Quanto costa aprire la procedura? Si paga l’attività dell’OCC (onorario e rimborso spese) e, se si procede, le parcelle del professionista (avvocato/delegato). Gli importi possono essere modulati dal tribunale; spesso è prevista una tariffa proporzionale allo stipendio del ricorrente o al passivo da ristrutturare. Nel concordato c’è anche un contributo all’Organismo (vedi orientamenti locali, ad es. Tribunale di Bologna). In alcuni casi il patrocinio a spese dello Stato è riconosciuto (se l’avente diritto ne fa richiesta e la soglia di reddito lo consente).
- Quanto dura la procedura? Dipende dallo strumento: il piano del consumatore dura fino a 3 anni (dopo di che scatta l’esdebitazione automatica salvo intoppi). Il concordato minore può durare anch’esso alcuni anni (dipende dal piano approvato). La liquidazione controllata di norma dovrebbe concludersi entro 3 anni (di recente tolta la durata minima quadriennale) – il giudice può revocare il liquidatore se le relazioni semestrali non arrivano puntuali. Ad ogni modo, dopo tre anni dall’avvio di una qualsiasi procedura di sovraindebitamento il debitore può chiedere l’esdebitazione (resa automatica, se non ci sono opposizioni e se la condotta è stata regolare).
- Cosa succede se fallisce il piano o il concordato? Se il piano del consumatore o il concordato minore non vengono omologati o non si attuano, il giudice può convertire la procedura in liquidazione controllata, a meno che non vi sia prova che il debitore non possa contribuire minimamente. Il passaggio alla liquidazione consente comunque l’esdebitazione finale, ma in questo caso il debitore può perdere il controllo sui propri beni e subire esecuzioni (vendite coatte).
- Come funziona l’esdebitazione? Al termine della procedura (piano, concordato o liquidazione) il tribunale dichiara chiusi i debiti non soddisfatti. Per il piano e il concordato questo avviene con la sentenza di omologa. Per la liquidazione, il curatore deposita il rendiconto finale al tribunale, che pronuncia decreto di chiusura, e a quel punto il debitore ne fa istanza di esdebitazione (ora resa automatica al termine o dopo 3 anni). L’esdebitazione libera il debitore dalle obbligazioni non adempiute, purché non esistano ostacoli: ad esempio, l’art. 280 CCII esclude l’esdebitazione se il debitore ha agito con dolo, se ha riportato condanne per determinati reati fallimentari o correlati, o se ha ostacolato la procedura.
7. Simulazioni pratiche e casi concreti
Esempio 1: Piano del consumatore. Marco, 40 anni, dipendente pubblico con 1.200€ netti mensili, è indebitato con mutuo (800€/mese), cessioni del quinto (200€) e prestiti vari per 100.000€. Ha due figli e un prestito studi universitari. Non ha partita IVA. Il suo reddito mensile è insufficiente a coprire tutti i pagamenti. Con l’aiuto dell’OCC prepara un piano del consumatore: ristruttura i debiti stabilendo che, per 3 anni, pagherà 500€ al mese (tutto quel che può) a un unico interlocutore. Alla fine dei 3 anni tutti i creditori (banca, finanziarie, ecc.) si dichiarano soddisfatti equamente con quella somma: i restanti debiti residui vengono spazzati via per legge (Marco viene esdebitato). In pratica il suo mutuo viene allungato e alcune rate annullate, la cessione del quinto temporaneamente sospesa, ma alla fine egli riprende una vita dignitosa.
Esempio 2: Concordato minore. Francesca, titolare di una piccola sartoria, ha affitti, fornitori di tessuto e contributi INPS per complessivi 200.000€. La sua attività ha un patrimonio scarso (macchinari e un piccolo magazzino). Decide di proporre un concordato minore: grazie all’OCC prepara una proposta in cui offre di mettere in vendita i macchinari (+ eventuali risorse personali) per pagare circa il 30% dei debiti complessivi. I creditori (compresi banche e fisco) votano favorevolmente. Il Tribunale omologa la proposta, nomina un liquidatore che vende gli asset; i soldi ricavati vengono distribuiti proporzionalmente. Al termine, i crediti non pagati (70%) sono cancellati per Francesca. Se il piano fallisce, si aprirebbe la liquidazione.
Esempio 3: Liquidazione controllata. Paolo, professionista con studi diversi, ha accumulato debiti (personali e di studio) ma al momento non possiede disponibilità liquide significative, solo qualche bene mobile. Presenta domanda di liquidazione controllata: l’OCC verifica che ci siano beni vendibili (mobili, attrezzature). Il tribunale apre la procedura. Un liquidatore vende gli oggetti (il ricavato è basso, non copre nemmeno le spese). Il curatore deposita rendiconto finale. Terminata la procedura, come da legge, tutti i debiti rimanenti sono dichiarati inesigibili e Paolo viene esdebitato dopo 3 anni dalla chiusura. Questo anche se non ha potuto offrire nulla agli ex creditori (è il caso del debitore incapiente).
- Questi esempi illustrano come, a seconda del caso concreto (reddito, patrimonio, tipo di debiti), si scelgono strumenti diversi. In tutti i casi, prima di avviare il procedimento è importante valutare attentamente con professionisti (avvocato, OCC) la fattibilità del piano e i requisiti (ad es. meritevolezza, percentuali di rimborso realistiche, esito dell’eventuale vendita).
8. Fonti normative e giurisprudenziali
Fonti normative principali: D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza); Legge 27/01/2012, n. 3 (vecchia disciplina di sovraindebitamento); D.Lgs. 17/06/2022, n. 83 (1° decreto correttivo); D.Lgs. 13/09/2024, n. 136 (cosiddetto “Correttivo-ter”); D.Lgs. 118/2021 (art. 27, co. 9, proroga code; legge di conversione); D.M. 24/09/2014, n. 202 (regolamento registro OCC). (Per i dettagli normativi vedere [26†L197-L202] e [9†L74-L82].)
Fonti giurisprudenziali: Corte di Cassazione, sez. I civ., Ordinanza n. 4622 del 21/02/2024 (sovraindebitamento e flessibilità dei piani); Cass. sez. I civ., Ordinanza n. 25946 del 03/10/2024 (criteri di soddisfazione creditori); Cass. Civ. sez. I, sentenza 2023/… (esdebitazione e meritevolezza); Tribunale di Bologna, Linee guida 22/7/2024 per le procedure da sovraindebitamento; Tribunale di Milano, Protocollo operativo (202x);
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🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in sovraindebitamento e crisi da debiti
✔️ Difensore accreditato presso gli OCC e i tribunali civili
✔️ Consulente per soggetti in difficoltà economica che vogliono evitare pignoramenti e recupero crediti
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
Conclusione
Iniziare la procedura di sovraindebitamento è il primo passo per tornare a respirare.
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