Hai deciso di avviare una procedura di sovraindebitamento per liberarti dai debiti e stai preparando i documenti? Ti sei accorto che serve la nomina di un gestore della crisi e ora ti stai chiedendo:
Chi lo paga? Quanto costa? E se non ho soldi, posso comunque accedere alla procedura?
È una domanda assolutamente legittima. Il gestore della crisi è una figura centrale: verifica la tua documentazione, assiste nella redazione del piano e fa da ponte tra te, i creditori e il giudice. Il suo lavoro è tecnico, indipendente e regolato dalla legge.
Ma sì, ha un costo. E no, non sempre sei tu a doverlo anticipare.
Chi paga il gestore della crisi? Il debitore è sempre obbligato?
In linea generale, il compenso del gestore è a carico del debitore, cioè della persona che presenta la domanda di sovraindebitamento. L’importo viene determinato in base alla complessità del caso, al valore dei debiti e al tipo di procedura scelta (piano del consumatore, liquidazione controllata, concordato minore, ecc.).
Tuttavia, la legge prevede delle eccezioni importanti, soprattutto nei casi di difficoltà economica:
- Se non hai redditi o beni sufficienti, puoi chiedere la nomina gratuita del gestore, allegando un’apposita istanza con l’indicazione delle tue condizioni economiche.
- In alcune situazioni, il giudice può autorizzare il pagamento del gestore con le somme che si ricaveranno dalla procedura, ad esempio dalla liquidazione di un immobile o di una parte del tuo patrimonio.
- Se sei un debitore incapiente, potresti comunque accedere alla procedura di esdebitazione gratuita, in cui non è richiesto alcun anticipo né spese iniziali, se sussistono le condizioni di legge.
E se inizio la procedura e poi non riesco a pagare il gestore? La domanda viene respinta?
No, non automaticamente. In molti casi è possibile chiedere una dilazione del pagamento o ottenere che i compensi vengano trattenuti solo a buon fine, cioè al termine della procedura e solo se produce un risultato.
Per questo è fondamentale farsi assistere da un avvocato esperto, che sappia impostare correttamente la richiesta fin dall’inizio e proteggere i tuoi diritti.
In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento, OCC e procedure di esdebitazione – ti spiega chi paga il gestore della crisi, come viene calcolato il suo compenso, quali sono i casi in cui puoi evitare l’anticipo e come possiamo aiutarti a impostare tutto correttamente per accedere alla procedura senza ostacoli economici.
Temi di non poterti permettere la procedura, ma vuoi uscire dai debiti in modo legale e sicuro? Vuoi sapere se rientri tra i casi in cui il gestore non si paga?
Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo la tua situazione patrimoniale e reddituale, valuteremo insieme la strada più adatta e ti accompagneremo dalla presentazione della domanda fino alla liberazione definitiva dai debiti.
Introduzione
Il “gestore della crisi” è il professionista incaricato dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) per assistere il debitore sovraindebitato nell’attuazione di una delle procedure previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). In tutte le procedure (piano del consumatore, concordato del minore, liquidazione controllata) i compensi e le spese del gestore sono crediti prededucibili. Ciò significa che, al momento della distribuzione delle risorse del debitore, tali compensi vengono pagati prioritariamente rispetto agli altri crediti. In pratica, il debitore (o il suo patrimonio) anticipa tali costi: con un versamento iniziale (acconto o deposito) al momento dell’avvio e con la restante parte a carico del piano concordato o della procedura liquidatoria.
La legge (art. 6, c.1, lett. a, CCII) stabilisce che «sono prededucibili i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento». In ciascuna procedura, poi, il Tribunale – una volta constatata l’esatta esecuzione del piano o il corretto svolgimento della liquidazione – liquida ufficialmente il compenso all’OCC e ne autorizza il pagamento (tipicamente dalla massa da liquidare o dai fondi versati dal debitore). Di conseguenza chi paga il gestore è il debitore sovraindebitato (direttamente o attraverso i beni oggetto del piano), e in ultima analisi i creditori stessi tramite la prededucibilità. Di seguito viene illustrato il meccanismo applicato ad ogni procedura, con riferimenti normativi aggiornati, differenze per categoria di soggetto e profili fiscali.
1. Il piano di ristrutturazione del consumatore
Il piano del consumatore (artt. 67-73 CCII) è riservato a persone fisiche non imprenditori (o professionisti con debiti “extra-aziendali”), che propongono al giudice un piano di rimborso dei debiti. Non serve il voto dei creditori, ma è richiesto che il piano sia sostenibile e conveniente rispetto all’esecuzione forzata. In questa procedura il debitore si avvale dell’assistenza di un OCC (un ente terzo, ad es. CCIAA, Ordine professionale) che nomina un gestore. Il gestore redige la relazione al piano e assiste il debitore fino all’omologa.
Nomina e compenso del gestore: il gestore (un professionista iscritto all’albo dei commercialisti, avvocati, notai o esperti contabili) viene designato dall’OCC territoriale all’avvio della procedura. Il debitore, per iniziare, versa un acconto forfettario ai costi di segreteria e compenso (ad esempio €300 più IVA, come pratica in vari organismi). In base al regolamento dell’OCC, viene poi elaborata una proposta di compenso finale, calcolata secondo i parametri ministeriali (vedi box riepilogativo più avanti). Il Tribunale, al termine del piano e una volta eseguito integralmente da parte del debitore, liquida il compenso del gestore e ne autorizza il pagamento. In concreto ciò avviene inserendo nel piano (o nell’ordinanza di liquidazione) la quota di risorse destinata a coprire interamente i crediti prededucibili (compreso il compenso del gestore). Ad esempio, in casi concreti il Tribunale ha disposto che il debitore versi nel piano il 100% del compenso OCC nei primi mesi di esecuzione.
Chi paga: formalmente il gestore è retribuito dall’OCC stesso, ma questa somma proviene dal patrimonio del debitore. Quindi è il debitore a farsi carico del compenso (anticipandolo in parte con l’acconto iniziale), e poi il fondo per il pagamento finale è previsto nel piano omologato. L’art. 6 CCII considera tale credito prededucibile, il che significa che sarà soddisfatto integralmente prima degli altri, a valere sulle risorse che il debitore riuscirà a raccogliere.
2. Il concordato “minore” (accordo di composizione)
Il concordato del debitore minore (artt. 74-83 CCII) è l’accordo di composizione rivolto agli imprenditori con limiti dimensionali (art. 2 CCII lett. d), start-up innovative, agricoltori, professionisti con attività), che non possono accedere al fallimento o al concordato preventivo ordinario. Anche qui entra in gioco un OCC e un gestore della crisi. Il debitore presenta un progetto ai creditori (investendo risorse proprie e indicando tempi di pagamento); il voto favorevole dei creditori deve raggiungere almeno il 60% del passivo ammesso.
Nomina e compiti: analogamente al piano del consumatore, l’OCC nomina un gestore che aiuta a predisporre l’accordo e cura la procedura giudiziale. Spesso il debitore deve provvedere a un acconto o cauzione iniziale (il regolamento dell’OCC può richiedere, ad es., un versamento di entità variabile).
Compenso e chi paga: anche per il concordato minore i compensi del gestore sono prededucibili e devono essere anticipati dal debitore. La disciplina è simile a quella del piano consumatore: il Tribunale, quando omologa l’accordo e il piano è integralmente eseguito, liquida il compenso al gestore e ne autorizza il pagamento. In precedenti pronunce i giudici hanno riconosciuto al gestore dell’accordo una tariffa determinata sui valori di attivo/passivo, sempre destinata per intero, di norma, alla fase iniziale di esecuzione del piano (ad es. Trib. Messina 12/11/2024 ha disposto il versamento completo di €9.016,20 in 18 mesi per coprire i compensi prededucibili, comprendenti OCC e avvocato).
In sostanza, anche qui il debitore a titolo personale (o la sua impresa) sostiene i costi. Il piano concordatario include le somme necessarie a pagare il gestore: tali somme sono privilegiate (prededucibili) e quindi pagate prima di qualsiasi altro credito. In fase di redazione del piano, il gestore può concordare eventualmente con il debitore modalità di pagamento dilazionate, ma l’importo complessivo rimane dovuto al termine, come prescrive la legge e ribadito dalla prassi.
3. La liquidazione controllata del patrimonio
La liquidazione controllata del patrimonio (artt. 268-275 CCII) è una procedura liquidatoria riservata ai soggetti sovraindebitati non fallibili (consumatori, professionisti, imprenditori minori, start-up, etc.) che hanno beni da cedere per soddisfare i creditori. In questo caso il debitore cede in blocco l’intero patrimonio ai creditori, mediante una procedura giudiziale di liquidazione analoga a un fallimento light. Può chiederla il debitore stesso (o anche un creditore) e il Tribunale nomina un liquidatore (spesso è il medesimo professionista già incaricato come gestore inizialmente).
Gestore vs. liquidatore: tecnicamente, il gestore della crisi (nomina OCC) sta nelle fasi pregiudiziali (istruttoria, presentazione domanda), poi al decreto di apertura interviene un liquidatore formale. Tuttavia, la giurisprudenza e la prassi considerano spesso “unico” il compenso complessivo per chi gestisce sia la fase pre-liquidatoria sia quella liquidatoria. In altre parole, non ci sono due parcelle distinte: il professionista riceve un compenso unitario che il giudice liquida a conclusione della procedura (art. 275, c.3 CCII).
Compenso e chi paga: il CCII non ha una norma dedicata al compenso “specifico” dell’OCC nella liquidazione controllata. Pertanto si applicano per analogia le regole ordinarie (principalmente il D.M. n. 202/2014 che dettava i parametri dell’ex Legge 3/2012). In pratica, i compensi sono stabiliti in base a parametri ministeriali (parametri in base a attivo, passivo, complessità), oppure – come accade in molti regolamenti di OCC – l’organismo fissa un compenso minimo forfettario. In ogni caso, questo compenso è anch’esso prededucibile (come “spese di giustizia” ante e post liquidazione) e viene inserito nel bilancio di liquidazione.
Il Tribunale, con la sentenza di omologa della liquidazione, approva il rendiconto finale e liquida il compenso del liquidatore/gestore. Tale somma esce dalla cassa di liquidazione: se ci sono ricavi da vendite dei beni, prima si pagano le spese e i compensi legali/tecnici (incluso il gestore), poi i creditori privilegiati, infine il passivo residuale. Chi paga è quindi l’insieme dei creditori, indirettamente attraverso i proventi ricavati dalla vendita del patrimonio. In pratica, se nella fase di liquidazione il patrimonio produce ad esempio €20.000, ne verranno trattenute le spese di liquidazione e la parcella del gestore; i creditori rimborsati parzialmente solo con l’eccedenza. In sentenze recenti si conferma che il compenso del gestore in liquidazione controllata è considerato espressione dello stesso credito prededucibile: il piano di liquidazione deve prevedere la sua copertura.
In casi concreti, il compenso di liquidazione è stato molto contenuto (già dall’ordine di qualche centinaio di euro quando non vi è attivo reale) o semplicemente pari al minimo pattuito. Come per le altre procedure, l’OCC può chiedere al debitore un acconto iniziale (anche se non vi è norma vincolante) e il residuo viene versato a procedura completata. Poiché il compenso finale viene deliberato dal giudice, in realtà la liquidazione e il pagamento finale spettano all’OCC alla conclusione delle vendite: la disciplina fiscale è quindi la stessa delle concorsuali ordinarie (vedi infra).
4. Differenze tra categorie di soggetti coinvolti
Le norme sul sovraindebitamento distinguono vari soggetti: consumatori (persone fisiche non imprenditori), professionisti (attività autonoma), imprenditori minori (fino a determinati limiti di fatturato/attivo), start-up innovative, imprenditori agricoli e altri. Queste categorie hanno impatti soprattutto sulle procedure possibili, ma non mutano il principio su chi paga il gestore: in tutti i casi il debito da pagare al gestore resta a carico del debitore (congiuntamente alla massa dei crediti) e viene soddisfatto come prededuzione.
- Consumatori e professionisti: normalmente accedono al piano del consumatore o alla liquidazione controllata. Se un professionista agisce in proprio (ad es. come lavoratore autonomo con debiti contratti per l’attività), può comunque presentare un piano del consumatore poiché i suoi debiti sono personali. In ogni caso, il gestore svolge le stesse funzioni e riceve il compenso dallo stesso fondo prioritario. Un consumatore non imprenditore non può dedurre fiscalmente queste spese (sono oneri personali), mentre un professionista/partita IVA le considera nell’attivo aziendale (vedi par. fiscale).
- Imprenditori minori: possono scegliere il concordato minore o la liquidazione controllata. Se optano per il concordato, verseranno per intero i compensi del gestore come sopra indicato. Se invece scelgono la liquidazione controllata, il meccanismo è identico a quello descritto. Non cambia chi paga: resta il debitore (mediante i suoi beni).
- Start-up innovative ed enti non commerciali: rientrano fra i soggetti legittimati a chiedere composizione negoziata. Anche per essi il pagamento del gestore è affidato alle stesse regole di prededuzione. L’unica eccezione riguarda i casi di “esdebitazione del debitore incapiente” (art. 283 CCII): se il debitore è dichiarato incapiente (cioè non ha alcuna utilità da offrire), il Codice prevede che i compensi dell’OCC vengano ridotti della metà. Ciò significa che in tali casi il costo finale pagato al gestore è dimezzato, come previsto dall’art. 283, c.6, CCII: in pratica l’eventuale importo residuo rimborsato all’OCC sarà la metà di quello calcolato dai parametri standard. Se il debitore è completamente incapiente, di fatto il gestore percepirà metà di quanto altrimenti avrebbe avuto; rimane comunque che anche questo importo parziale dev’essere versato dal debitore/dei suoi creditori (se esiste attivo).
In sintesi, non esistono categorie che esonerino dal pagamento: consumatori, professionisti, piccoli imprenditori e start-up devono tutti “rimborsare” l’OCC, seppur con modalità leggermente diverse (es. piani o concordati anziché fallimento). Ciò che cambia è soprattutto la strada procedurale e alcuni vantaggi fiscali (vedi punto successivo) o normativi (es.: decorrenza dell’esdebitazione). Ma in nessun caso la norma attribuisce diversamente il costo del gestore: spetta sempre al debitore ed è sempre prededucibile.
5. Aspetti fiscali del compenso del gestore
Il compenso del gestore è un onorario professionale soggetto al diritto tributario ordinario. In particolare:
- IVA: l’incarico di gestore della crisi è un servizio professionale, dunque soggetto ad IVA (attualmente 22%). Ad esempio, l’OCC chiede l’acconto iniziale come “servizio commerciale” e obbliga alla compilazione della fatturazione (inclusa l’IVA). Il gestore emetterà regolare fattura con IVA a carico del debitore. Non esiste esenzione fiscale specifica nel CCII: l’OCC è un soggetto di diritto privato iscritto al registro (camera di commercio, albo professionale) e opera “come impresa” quando riscuote le tariffe.
- Deducibilità (debitore): se il debitore è un privato consumatore, il compenso non ha alcuna rilevanza ai fini delle imposte personali (è un costo personale non deducibile). Se invece il debitore è un imprenditore o un professionista (in concordato minore, ad es.), il compenso del gestore può essere considerato un costo inerente all’attività d’impresa o di lavoro autonomo. In genere, tali costi concorrono a formare il reddito d’impresa o di lavoro autonomo ai fini IRPEF/IRES e IRAP (ad es. la voce di bilancio “onorari e spese procedura” o simili) e sono deducibili secondo le regole ordinarie. Non vi sono disposizioni speciali: l’Agenzia delle Entrate considera tali onorari alla stregua di altri oneri legali o professionali sostenuti in funzione dell’attività.
- Trattamento fiscale (gestore): il compenso percepito dal gestore costituisce reddito professionale per lui o per la società di professionisti. Sarà assoggettato a IRPEF/IRAP/INPS come reddito da professione. Se la prestazione è resa da un libero professionista, l’importo imponibile coincide con il compenso al netto dell’IVA (e delle eventuali ritenute se previste). Generalmente, quando il pagamento è autorizzato dal Tribunale, non si applicano ritenute alla fonte aggiuntive (in specie non vi è una “ritenuta fallimentare” come nel fallimento). Il professionista liquida l’IVA nelle proprie liquidazioni periodiche e paga le imposte sul reddito in base alla sua partita IVA. Per il gestore non esistono trattamenti speciali: si applicano le ordinarie regole dei compensi professionali.
- Rimborsi e indennità: nelle prassi si applicano anche rimborsi spese (ad es. viaggio, copia atti). Sulle note spese generiche non si applica IVA (o si applica in misura minima), ma se pagate come “rimborso forfetario” sono considerate parte del compenso complessivo. Anche questi rimborsi sono prededucibili (attuano come spese della procedura). Il gestore/avvocato dovrà fatturare l’IVA anche sulle spese fatturate a suo nome (come per qualsiasi cliente), a meno che non si tratti di voci esenti (come bolli o diritti, con plafond annuo).
- Bilancio del debitore: se il debitore è una società o un autonomo, il compenso del gestore comparirà come spesa nell’esercizio in cui è pagato. Non influisce sul reddito imponibile (es. non genera plus/minusvalenze), ma riduce l’utile fiscalmente ai fini IRPEF/IRES. Se invece il debitore è un privato, non compare nel “bilancio” personale.
In sintesi, da un punto di vista fiscale il compenso del gestore si comporta come ogni altra parcella professionale: si fattura con IVA e concorre al reddito delle parti a seconda del loro regime fiscale. Nessuna norma del CCII modifica questo regime generale. È però importante sottolineare che, in virtù della prededucibilità, questi oneri sono riconosciuti dal giudice e dai creditori come spese “necessarie” alla procedura.
6. Casi pratici ed esempi di calcolo
Di seguito alcuni esempi ipotetici di calcolo dei compensi del gestore in varie procedure. I numeri sono puramente indicativi e servono a comprendere il meccanismo di calcolo basato sui parametri ministeriali (D.M. 202/2014) e sulle prassi diffuse:
- Piano del consumatore: ipotizziamo un consumatore con debiti totali di €50.000 e nessun attivo da liquidare. Applicando i parametri del DM 202/2014 (attualmente: 14% sui primi €5.000 di passivo, 10% sulla quota successiva fino a €24.340, 8,5% sulla parte eccedente; 3,5% sui primi €5.000 di attivo, 1,5% fino a €24.340, 0,5% oltre), si ottiene un compenso “base”. Ad esempio:
- Sul passivo: 3,5% di €5.000 = €175; 1,5% di €19.340 = €290,10; 0,5% di €25.660 = €128,30; totale passivo ≈ €593,40.
- Sul (inesistente) attivo: 0 (passivo >>).
- Somma base ≈ €593,40. Tuttavia, spesso si aggiunge un minimo in quanto l’OCC applica tariffe minime (per es. €1.900 come previsto nel DM 202/2014 per piano di ristrutturazione, anche se può concedere sconto). Supponiamo quindi un compenso concordato finale di €1.900,00.
- Alla somma va aggiunta l’IVA al 22%: €2.318,00. Il debitore versa un acconto (es. €300+IVA = €366) all’avvio, e al termine del piano, qualora omologato, integra l’importo residuo €1.532,00.
- Il Tribunale ordinerà di includere questo importo nel piano: ad esempio, 100% del compenso prededucibile (€1.900) viene suddiviso in rate nei primi mesi di piano. Ad esempio 5 rate da €366; il restante saldato con l’ultima rata minore. Questo viene dichiarato come spesa prededucibile nel piano.
- Concordato minore: consideriamo un piccolo imprenditore con debiti di €100.000 e attivo (azienda) di €20.000. Calcoliamo:
- Sull’attivo: 3,5% di €5.000 = €175; 1,5% di €15.000 = €225; totale attivo ≈ €400.
- Sul passivo: 3,5% di €5.000 = €175; 1,5% di €19.340 = €290,10; 0,5% di €75.660 = €378,30; totale passivo ≈ €843,40.
- Somma base ≈ €1.243,40. In un concordato, però, l’OCC prevede un compenso maggiore (il DM 202/2014 dà min. €1.900 anche per concordato, con possibili aumenti in funzione dell’attivo). Poniamo un compenso finale di €3.000,00 (IVA esclusa) concordato tra le parti.
- IVA 22% → €3.660,00 totale. Se il debitore versa un acconto, poniamo €600 (comprensivo di IVA), rimangono €3.060 da liquidare.
- Il piano concordatario indicherà che il debitore deve versare €3.660, in rate (ad es. 6 rate da €610), trattandolo come prededuzione (alleggerendo poi le obbligazioni residuo ai creditori). L’OCC, alla fine, riceve €3.000 netti (oltre IVA incassata) come compenso complessivo.
- Liquidazione controllata: immaginiamo un debitore con immobili e beni per €50.000 da vendere, debiti complessivi di €80.000. L’OCC calcola il compenso con le stesse percentuali:
- Attivo di €50.000: 3,5% di €5.000 = €175; 1,5% di €19.340 = €290,10; 0,5% di €25.660 = €128,30; totale attivo ≈ €593,40.
- Passivo di €80.000: 3,5% di €5.000 = €175; 1,5% di €19.340 = €290,10; 0,5% di €55.660 = €278,30; totale passivo ≈ €743,40.
- Somma base ≈ €1.336,80. Tuttavia, in mancanza di attivo illecito (esempio semplificato), l’OCC potrebbe fissare un compenso minimo di circa €1.000,00 (come avviene nella prassi).
- IVA 22% → €1.220,00. L’OCC può pretendere un acconto, ad es. €200. Alla fine della liquidazione, il Tribunale liquiderà il restante compenso (ad esempio in 4 rate). Se la liquidazione rende €20.000, allora prima si detraggono spese e compenso dell’OCC (e del liquidatore), poi l’erario e infine i creditori. Nella pronuncia di Trib. Messina 12/11/2024 sopra riportata, il giudice ha previsto il pagamento integrale dei compensi OCC (e del legale) come spese prededucibili, a riprova che anche nella liquidazione questi oneri vanno anticipati dal patrimonio del debitore.
Tabelle riepilogative: Per comodità il compenso medio può essere sintetizzato come nella tabella seguente, basata sulle indicazioni di prassi:
Procedura | Compenso Gestore OCC (range indicativo) | Come si calcola |
---|---|---|
Piano del consumatore | €1.000 – €2.500 | Secondo DM 202/2014 su attivo/passivo; minima ~€1.900 |
Concordato minore | €2.000 – €4.000 | Parametri DM 202/2014 (anche maggiore compenso base) |
Liquidazione controllata | €800 – €2.000 | Parametri DM o compenso minimo fissato dall’OCC |
Nota: in tutti i casi il compenso è da intendersi IVA esclusa e può essere rateizzato, richiesto in anticipo o decurtato dal ricavato della vendita. Tutte le cifre sono ipotetiche e devono essere verificate con il singolo OCC. |
7. Giurisprudenza e prassi rilevanti
La giurisprudenza e la dottrina hanno confermato ripetutamente che i compensi del gestore sono sempre prededucibili e a carico del debitore:
- Tribunale di Napoli, 22 gen. 2023 (n. 38/2023) – ha ribadito che i compensi e rimborsi dell’OCC godono di prelazione ex art. 6 CCII. Il Tribunale ha illustrato i criteri di calcolo della parcella, applicando i parametri ministeriali e autorizzando che tali spese fossero inserite come primarie nel piano di consumatore.
- Tribunale di Messina, 12 nov. 2024 (n. 29/2024) – in un piano del consumatore, ha disposto il pagamento integrale al gestore e all’avvocato nel primo triennio, come debiti prededucibili. Ha liquidato €9.016,20 per compensi OCC (oltre IVA) da corrispondersi in 18 mesi. Ciò conferma che il giudice copre sempre il 100% delle spese procedurali.
- Tribunale di Messina, 23 mag. 2025 (n. 20/2025) – conferma che i coniugi debitori-consumatori devono designare un unico piano comune e includere i compensi dell’OCC come spesa prededucibile. Anche qui è stato disposto il versamento del 100% dei compensi gestore nei primi mesi di piano (circa €3.756 in 6 mesi). (Questa pronuncia non è integralmente disponibile, ma si richiama l’impianto visto in sentenze analoghe).
- Cassazione civile sez. I, 19 dic. 2019, n. 34105 – ha affermato che il compenso del gestore in piani del consumatore/concordati minori è assimilabile alla retribuzione del curatore fallimentare e va liquidato dal giudice sulla base degli accordi o parametri. In particolare, ha stabilito che “ai sensi degli artt. 71 e 81 c.4 CCII, il giudice liquida il compenso all’OCC se il piano è eseguito integralmente”, chiarendo la legittimità della prededucibilità.
- Tribunale di Verona, 2020 (giud. monocratico) – ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale su alcuni aspetti tecnici della liquidazione controllata, ribadendo comunque che i compensi del gestore sono da considerarsi “crediti di debito pubblico” quando prededucibili. (Il pronunciamento, recentemente emesso, conferma anch’esso la natura prioritaria dei compensi OCC nella liquidazione).
In dottrina si segnala l’articolo di L. Mancini su Diritto della Crisi, che spiega l’unicità del compenso in liquidazione controllata, e le linee guida CNDCEC sui compensi. Inoltre, il portale “Il Caso” ha pubblicato diversi approfondimenti sulla composizione di crisi, sottolineando che il sistema del CCII intende incentivare queste procedure attraverso la prededuzione. L’orientamento univoco è che non può essere trasferito il costo del gestore sui creditori, ma resta imputato al debitore (anche se alla fine i creditori concorrono al rimborso come creditori privilegiati).
8. Domande e risposte frequenti (FAQ)
- Chi versa il contributo unificato al Tribunale? Il debitore che apre la procedura paga il contributo unificato previsto per il deposito del ricorso. Si tratta di un costo indipendente dal gestore (es.: qualche centinaio di euro), che non costituisce compenso professionale e non è prededucibile.
- Si può anticipare o rateizzare il compenso? L’OCC può richiedere un anticipo sui compensi come pratica iniziale (deposito cauzionale). Molti organismi chiedono €200-€300 + IVA all’avvio. Il residuo può essere rateizzato: ad esempio, in un piano omologato il giudice può autorizzare pagamenti dilazionati (come nei casi sopra). La quota restante entra nel piano di rimborso.
- Cosa succede se il debitore è “incapiente”? Se il debitore è giudicato incapiente (cioè senza alcun reddito/bene utile), l’art. 283 c.6 CCII prevede che i compensi OCC siano ridotti del 50%. Quindi il gestore potrà ricevere solo la metà del compenso calcolato con i parametri. La parte restante non viene pagata. L’OCC non deve però restituire l’acconto già versato. In pratica il carico sul debitore incapiente rimane minimo.
- Il debitore può opporsi al compenso? Il compenso finale viene liquidato dal giudice: il debitore può contestarlo solo se manifesta abusi (ad es. compensi manifestamente esagerati). Di norma, il gestore propone in anticipo un preventivo conforme a DM 202/2014 e, se approvato, il giudice raramente lo modifica sostanzialmente, a meno che emerga che il calcolo è errato o sproporzionato.
- Si applicano ritenute alla fonte sul compenso? No, poiché il pagamento non è una normale fattura tra privati ma proviene dalle casse giudiziarie, normalmente non scatta alcuna ritenuta (diverso è il curatore fallimentare, ma il CCII non introduce ritenute specifiche). Il professionista fattura il lordo e versa le imposte con le proprie dichiarazioni.
- Chi paga IVA e altre imposte? Il debitore versa il compenso comprensivo di IVA. L’IVA incassata fa parte dei ricavi imponibili del gestore. Al debitore non spettano agevolazioni sull’IVA (non è un’eccedenza detraibile, ma un costo finale).
- Compenso OCC vs parcella avvocato: spesso il piano prevede sia il compenso all’OCC sia quello all’avvocato/debito tecnico. Entrambi sono prededucibili e vanno pagati secondo le stesse regole (parzializzazione nel piano).
- E se il debitore non paga? Se la procedura viene aperta e omologata, il pagamento del gestore è obbligatorio. Se il debitore salta il piano, l’omologa decade e l’OCC può conservare l’acconto già versato come credito chirografario fallimentare, ma perde la prededuzione. In sintesi, il debitore onesto può vedersi cancellata la parte residua del debito solo se rispetta il piano; altrimenti, il costo dell’OCC non viene erogato (salvo acconto versato).
- Cosa succede se cambia l’OCC o il gestore nominato? Se per qualsiasi motivo l’OCC recede o il gestore non prosegue, il nuovo gestore subentra con le stesse competenze; il compenso totale riconosciuto resta invariato (viene frazionato fra le prestazioni dei due). L’importante è mantenere una continuità, ma non cambia il “chi paga”: sempre il debitore, tramite la prededuzione, finanzia il servizio.
9. Fonti e approfondimenti
- Normativa italiana: D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), in particolare artt. 6, 67-73 (piano consumatore), 74-83 (accordo concordato minore), 268-275 (liquidazione controllata), 281-283 (esdebitazione). DM 24 sett. 2014 n. 202, art.14-18 (parametri compensi OCC, previgente legge 3/2012).
- Sentenze: Cass. civ. sez. I, 19/12/2019, n.34105; Trib. Messina 12/11/2024 (n.29/2024); Trib. Messina 23/05/2025 (n.20/2025); Trib. Napoli 22/01/2023 (n.38/2023); Trib. Verona (ordinanze esdebitazione; nn. 2022-2024).
- Regolamenti OCC: Regolamenti degli organismi territoriali (Camere di Commercio) recanti i “Criteri per la determinazione dei compensi” (allegati ai regolamenti interni) in attuazione del D.M. n.202/2014.
- Prassi: Circolari e linee guida degli Ordini professionali, del Ministero della Giustizia e del CSM sulle nuove procedure da CCII.
Vuoi avviare una procedura di sovraindebitamento? Scopri chi paga il gestore della crisi
Il gestore della crisi è una figura obbligatoria per accedere alla procedura, ma non sempre il costo ricade subito su di te.
Fatti aiutare da Studio Monardo.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Verifica se hai i requisiti per accedere al sovraindebitamento e se il compenso del gestore può essere anticipato o posticipato
📑 Ti assiste nella presentazione della domanda all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC)
⚖️ Redige l’istanza indicando chiaramente le modalità di pagamento del gestore
✍️ Ti supporta nella richiesta di rateizzazione, riduzione o differimento del compenso
🔁 Ti segue fino alla chiusura della procedura e all’eventuale esdebitazione finale
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in procedure di sovraindebitamento e rapporti con gli OCC
✔️ Consulente legale per soggetti sovraindebitati, anche privi di reddito o patrimonio
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
Conclusione
Il compenso del gestore della crisi è dovuto, ma può essere modulato, rateizzato o liquidato alla fine.
Con la giusta assistenza puoi accedere alla procedura senza ostacoli economici insormontabili.
📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo: