Agenzia Entrate Rateazione Avviso Bonario: La Guida

Hai ricevuto un avviso bonario dall’Agenzia delle Entrate e non riesci a pagare l’intero importo in un’unica soluzione? Ti stai chiedendo se è possibile rateizzarlo, come funziona la richiesta e cosa succede se salti una rata?

L’avviso bonario è un invito a pagare dopo un controllo automatico o formale su una dichiarazione dei redditi. Non è ancora una cartella esattoriale, ma se non reagisci in tempo può trasformarsi in una vera procedura di riscossione, con interessi più alti e possibili azioni esecutive.
Per questo motivo, chiedere la rateazione è spesso la scelta più saggia per evitare complicazioni.

Ma si può sempre chiedere la rateazione? Quante rate sono concesse? E cosa succede se si salta un pagamento?

Sì, l’Agenzia delle Entrate consente di rateizzare un avviso bonario fino a un massimo di 8 rate trimestrali, oppure fino a 20 se l’importo supera i 5.000 euro. La domanda va presentata nei termini indicati nell’avviso, spesso entro 30 giorni, e non richiede particolari garanzie o documentazione, a meno che non siano già state fatte altre richieste.

Una volta accettata, il pagamento delle rate blocca gli interessi ulteriori e impedisce il passaggio all’Agenzia Entrate Riscossione, cioè la fase in cui potrebbero partire pignoramenti o fermi amministrativi.
Ma attenzione: se salti anche solo una rata (oltre la tolleranza di sette giorni), perdi il diritto alla rateazione e l’intero debito diventa immediatamente esigibile, con aggravio di interessi e sanzioni.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, avvisi bonari e contenzioso fiscale – ti spiega come funziona la rateazione dell’avviso bonario, quali passi seguire per richiederla, come evitare la decadenza e come possiamo aiutarti a gestire il rapporto con il Fisco in modo sicuro e sostenibile.

Hai ricevuto un avviso bonario e non sai come comportarti? Temevi fosse solo un avviso “soft” e ora ti stai accorgendo che può diventare un problema serio?

Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: esamineremo insieme l’avviso ricevuto, verificheremo se puoi ottenere la rateazione e ti accompagneremo in ogni fase, evitando errori e tutelando il tuo patrimonio.

Introduzione

Introduzione – Avviso bonario e autodifesa del contribuente: L’avviso bonario (o comunicazione di irregolarità) è un atto formale con cui l’Agenzia delle Entrate segnala al contribuente un’inesattezza nei versamenti o nelle dichiarazioni fiscali (art. 36-bis DPR 600/1973 per imposte dirette, art. 54-bis DPR 633/1972 per IVA). Si tratta di una fase “bonaria” di pre-accertamento: l’Amministrazione notifica al contribuente l’importo delle imposte, sanzioni ed interessi dovuti a seguito del controllo automatizzato o formale delle dichiarazioni, concedendogli un termine per regolarizzarsi spontaneamente. Pagando entro i termini o avanzando controdeduzioni, il contribuente evita l’iscrizione a ruolo e beneficia di sanzioni ridotte (tipicamente 10% dell’imposta anziché 30%). In caso contrario (omissione o ritardo), le somme contestate vengono iscritte a ruolo e si genera automaticamente una cartella esattoriale esecutiva. Da gennaio 2025 il termine per pagare o presentare le proprie ragioni è stato allungato a 60 giorni (90 giorni se l’avviso è trasmesso a intermediari abilitati). L’obiettivo di questa guida – aggiornata a giugno 2025 – è fornire un quadro completo della rateazione degli avvisi bonari, illustrando normative, procedure, simulazioni pratiche, conseguenze del mancato pagamento e strategie difensive del contribuente.

1. Premessa normativa e termini di pagamento

L’obbligo di notifica di una comunicazione preventiva di irregolarità prima di ogni iscrizione a ruolo era introdotto dallo Statuto del Contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212). Tuttavia, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’invio dell’avviso bonario non è sempre obbligatorio per ogni tipo di irregolarità. In particolare, secondo la Cassazione (ord. n. 18078/2024) la comunicazione preventiva serve solo in presenza di errori o incongruenze nella dichiarazione fiscale: se invece la pretesa deriva dal mancato versamento (ad esempio, omesso acconto) o da una semplice divergenza aritmetica, la cartella è valida anche senza avviso. In sostanza, le leggi istitutive degli avvisi bonari (art. 36-bis, art. 54-bis) e la L.212/2000 non richiedono la comunicazione di irregolarità in caso di omissioni nel versamento: è una mera formalità finalizzata alla “collaborazione” col contribuente.

Il termine ordinario per regolarizzare l’avviso bonario (cioè per pagare l’importo accertato o inviare osservazioni) è fissato in 60 giorni dalla notifica per gli atti elaborati dal 1° gennaio 2025. Se l’avviso è trasmesso telematicamente all’intermediario (commercialista), il termine è 90 giorni (60 giorni per l’intermediario + 30 giorni per informare il contribuente). Prima del 2025 il termine era di 30 giorni (o 60 in caso di intermedio), ma la riforma fiscale del 2024 (DLgs. 108/2024) lo ha esteso. Nello stesso tempo, le sanzioni applicate restano contenute: il contribuente paga l’imposta con la sanzione ridotta di un terzo del minimo (circa 10%). Inoltre, in alcune definizioni agevolate ad hoc le sanzioni possono scendere addirittura al 3%. Gli interessi di mora sull’intero importo accertato (prima dell’eventuale rateizzazione) sono conteggiati dal giorno successivo alla scadenza ordinaria: in genere sono dovuti gli interessi legali dall’1 gennaio dell’anno successivo (2,5% dal 2025, in precedenza 2,0%) o quelli stabiliti da specifiche norme.

Tabella 1: Tempi di regolarizzazione degli avvisi bonari.

  • Termine per pagamento/risposta: 60 giorni dalla notifica (90 giorni se avviso telematico via intermediario).
  • Sanzione per ritardato pagamento (senza definizione): 30% dell’imposta (ridotta a 10% se pagata entro termine).
  • Rinvio in autotutela o opposizione: possibile entro 60 giorni.

2. Rateazione dell’avviso bonario: regime ordinario

Un caposaldo dello Statuto del Contribuente è il diritto del contribuente a dilazionare il pagamento dell’avviso bonario in rate trimestrali, senza garanzie. Il riferimento normativo è l’art. 3‑bis del D.Lgs. 462/1997: esso prevede che, su richiesta del contribuente, le somme indicate nell’avviso bonario possono essere suddivise in rate trimestrali di pari importo. In pratica:

  • La prima rata (o l’intero importo, se si sceglie il pagamento in unica soluzione) va versata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso (nella formulazione attuale).
  • Le rate successive (bimestrali, o da gennaio 2025 trimestrali) scadono ogni tre mesi. Ogni rata posticipa il pagamento delle imposte, pagando però gli interessi di dilazione.
  • Gli interessi di dilazione sulle rate successive alla prima sono pari al 3,5% annuo (tasso legato al tempo passato dalla data di elaborazione dell’avviso). Dal 2025 questo tasso è stato ridotto al 2,5% annuo.
  • Non sono richieste cauzioni né dimostrazione di effettiva difficoltà economica per ottenere la rateizzazione. Il solo presupposto è riconoscere il debito e fare domanda (ad esempio tramite il portale online “Rateizza adesso” di Agenzia Entrate-Riscossione).

Storicamente, fino al 2022 il numero massimo di rate era limitato in base all’importo: avvisi fino a 5.000 € potevano essere dilazionati in max 8 rate trimestrali, oltre tale soglia in max 20 rate. Grazie alla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 159, L. 197/2022) tale limite è stato uniformato: oggi qualsiasi contribuente può chiedere fino a 20 rate trimestrali indipendentemente dall’importo. Si ha quindi ampia flessibilità temporale (fino a 60 mesi), ferma restando l’applicazione degli interessi sulle rate posticipate. La modalità tipica è concordare rate di pari importo che includono ogni volta una quota di capitale più gli interessi maturati su residuo, calcolati secondo le formule di ammortamento. Ad esempio, un debito di €5.000 rateizzato in 4 quote trimestrali costanti con interessi al 3,5% può avere rate di circa €1.277,46 ciascuna (di cui inizialmente €43,75 di interessi sul residuo) – vedi simulazione infra.

Punto chiave (decadenza): la rateazione dell’avviso bonario è un beneficio disciplinato dagli artt. 3-bis D.Lgs. 462/97 e 15‑ter DPR 602/73. Il contribuente deve prestare la massima diligenza nei pagamenti: la decadenza dal beneficio scatta in caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine stabilito oppure di qualsiasi rata successiva non versata entro il termine di scadenza. In caso di decadenza, l’intero residuo dell’imposta contestata (e l’eventuale sanzione già ridotta applicata fino a quel momento) passa a ruolo e si applicano le sanzioni ordinarie complete. In particolare, se il debitore decade si vedrà applicare la sanzione piena (di regola 30%) sul debito residuo, e le somme verranno affidate a Agenzia Riscossione per azioni coattive. Tuttavia, la legge prevede degli istituti di “lievi inadempimenti” che scusano ritardi contenuti: ad esempio, se il ritardo nel pagamento di una rata successiva alla prima viene sanato entro il termine della rata seguente, si applica solo una sanzione ridotta del 15% (art. 13 D.Lgs. 471/97) anziché la decadenza. Analogamente, non vi è decadenza se l’insufficiente versamento non supera il 3% (e comunque 10.000 €) o se la prima rata è tardiva di massimo 7 giorni. Ciò significa che piccoli ritardi (entro i limiti indicati) non interrompono automaticamente il piano, anche se è sempre prudente sanare tempestivamente ogni scadenza. In caso di decadenza invece, l’avviso bonario perde efficacia come definizione: è come se non fosse mai stato definito, e il debito (imposta + sanzioni minime residuali + interessi legali) viene definitivamente iscritto a ruolo.

3. Rateazioni «straordinarie» e def. agevolata

Nell’ambito più generale delle dilazioni tributarie esistono misure straordinarie riservate a situazioni di grave difficoltà (es. calamità, crisi economiche) che ampliano le condizioni ordinarie. In particolare, per le cartelle di pagamento è prevista la possibilità di richiedere una rateizzazione straordinaria fino a 120 rate mensili (10 anni) sui debiti tributari, documentando compiutamente la situazione critica. Per i debiti derivanti dagli avvisi bonari che si trasformano in cartella (vedi oltre), questo significa che, una volta affidati ad Agenzia Riscossione, il contribuente può chiedere un piano fino a 10 anni se l’istanza è ben motivata (art. 4 DPR 602/1973). In ambito di avviso bonario, non esistono (ad oggi) regole speciali “straordinarie” analitiche: al più, l’eccezionalità si riscontra nelle misure di definizione agevolata. Ad esempio, le recenti manovre fiscali (c.d. “pace fiscale”) hanno introdotto due definizioni agevolate degli avvisi bonari: una in Legge di Bilancio 2023, con pagamento in due quote annuali al 3% di sanzioni, e un’altra dal 1° gennaio 2025 per gli avvisi 2019-2021, sempre con sanzioni “stralciate” al 3%. Queste procedure consentono di estinguere il debito (in tutto o in parte) beneficiando di aliquote sanzionatorie ridotte come misura straordinaria.

Punti essenziali:

  • La rateazione straordinaria (art. 4 DPR 602/73) è tipica delle cartelle: consente di estendere il piano fino a 120 rate mensili (10 anni) a condizione di grave crisi documentata.
  • Le definizioni agevolate (ad es. rottamazioni) permettono di chiudere l’avviso bonario con sanzioni ridotte (3% invece di 10%), richiedendo il pagamento in unica soluzione o in due annualità.

4. Dalla comunicazione alla cartella: conseguenze del mancato pagamento

Se il contribuente non paga l’avviso bonario entro i termini e senza chiedere rateizzazione, si applica direttamente l’iscrizione a ruolo. Analogamente, se la dilazione concessa decade, l’Agenzia delle Entrate trasferisce l’intero debito residuo (imposte + interessi legali + sanzioni minime) ad Agenzia Entrate-Riscossione. Da quel momento scattano le conseguenze tipiche della riscossione coattiva.

Le sanzioni fiscali applicate in caso di mancata definizione o decadenza sono quelle ordinarie: in genere il 30% dell’imposta non pagata (ex art. 13 D.Lgs. 471/1997), anziché il 10% ridotto di cui si sarebbe goduto. Se, invece, il contribuente ha tardivamente corrisposto una rata dopo il termine senza scadere, gli si applica una sanzione ridotta del 15% sull’importo tardivo. Gli interessi legali riprenderanno a decorrere fino a saldo. L’iscrizione a ruolo produce inoltre oneri aggiuntivi come l’interesse di riscossione (attualmente circa lo 0,2% mensile) fino al pagamento.

Immagine d’archivio (via Pixabay) evocativa dell’azione penale/fiscale: la decadenza dal piano di rateizzazione può esporre al recupero forzoso dei tributi e, in casi estremi, anche a profili penali per omesso versamento nelle mani del debitore.

Dal punto di vista patrimoniale, il debito iscritto a ruolo può dar luogo a misure cautelari e espropriative. Ad esempio, l’Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca sugli immobili di proprietà se il credito complessivo supera €20.000: l’ipoteca è limitata al doppio del debito e richiede un avviso preventivo di 30 giorni al contribuente. Dopo 6 mesi, se il debitore non ha saldato o rateizzato nuovamente, si può procedere al pignoramento immobiliare (con ulteriori restrizioni di legge). Parallelamente, AdER può avviare il pignoramento presso terzi: secondo l’art. 72-ter DPR 602/73, può essere pignorato fino a un quinto del salario netto (fino al 50% per importi molto elevati) e analoghi limiti si applicano agli stipendi e ai crediti bancari del debitore. In ogni caso, le norme offrono alcune tutele: ad esempio, l’Agente deve comunicare 30 giorni prima l’intenzione di iscrivere ipoteca, e l’esecuzione immobiliare è vietata se si tratta di abitazione principale con requisiti di legge.

Dal lato penale, la situazione è più complessa. In linea generale, il mancato pagamento di tributi può integrare il reato di omesso versamento (artt. 5 e 10-bis L. 74/2000) se le soglie di legge sono superate (ad esempio omesso versamento di IVA oltre €25.000 per trimestri consecutivi). Tuttavia, un avviso bonario segnala già l’inesattezza; pertanto il contribuente non compie un’“occlusione” prolungata, ma ha beneficiato di una procedura collaborativa. Di norma, il semplice ritardo nel pagare l’avviso bonario non genera automaticamente responsabilità penale se il debito viene poi saldato nella fase di riscossione. Attenzione però: se il mancato versamento è volontario e supera le soglie (es. evasione d’IVA o di ritenute elevate), il quadro cambia. In ogni caso, finché il processo è nella fase bonaria non si fa rapporto penale, ma nel passaggio a ruolo l’Agenzia può trasmettere gli atti alla Procura se sussistono i presupposti di legge. Un avvocato tributarista potrà consigliare se il caso concreto potrebbe essere qualificato come violazione penale e, in caso di iscrizione al ruolo, valutare la prescrizione del reato o proporre istanze dilatorie (ravvedimento) se contemplate. In sintesi, le conseguenze penali restano circoscritte ai casi gravi di omesso versamento sistematico, mentre le sanzioni fiscali e patrimoniali (anche patrimoniali personali) sono automaticamente legate al mancato pagamento dell’avviso bonario.

5. Strategie del debitore: difesa e tutela

Chi riceve un avviso bonario ha vari strumenti di tutela. In primo luogo, va verificata la fondatezza della pretesa: se si sospetta un errore dell’Amministrazione (es. cifre sbagliate, acconti già versati non considerati, ecc.) si può sollevare prontamente eccezioni. L’avviso bonario, pur non consentendo formale contraddittorio preventivo, è impugnabile giudizialmente entro 60 giorni come qualsiasi atto tributario. Prima di ricorrere si può anche utilizzare il servizio di assistenza “Civis” dell’Agenzia Entrate per chiarimenti online, oppure presentare istanza di autotutela evidenziando le ragioni (ad esempio con F24 integrativi o ricostruzione dei versamenti) al fine di sospendere o annullare l’avviso. Se invece il contribuente concorda con l’irregolarità (ad esempio ha omesso un acconto), conviene definire subito con pagamento e rateizzazione: oltre a evitare sanzioni maggiori, si dà prova di buona fede.

Se si decide per la rateazione, è fondamentale rispettare le scadenze. L’iscrizione online è semplicissima tramite il sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione: non servono documenti particolari, basta possedere SPID/CIE e compilare la domanda. In tal modo si ottiene il piano e un nuovo calendario di scadenze. È consigliabile, per ogni cautela, calendarizzare con attenzione le date delle rate e provvedere qualche giorno prima a effettuare il pagamento via F24. In caso di pagamento in ritardo, gli istituti sopra descritti (tolleranza del 3% o 7 giorni) possono essere utili per farsi annullare l’estrema contestazione (ad esempio facendo ricorso in caso di ingiusto provvedimento di decadenza).

Se la rateazione decade, oggi il debitore non è del tutto senza opzioni. La recente riforma della riscossione (DLgs 110/2024) ha introdotto la possibilità di richiedere una nuova rateizzazione anche per debiti già decaduti, senza dover prima saldare tutte le quote arretrate. Ciò vuol dire che un contribuente in buona fede che ha perso il piano per problemi temporanei (malattia, ecc.) può ripresentarsi con nuovi dati economici e ottenere un nuovo piano, anche dopo il ruolo. In ogni caso, la strategia migliore è evitare la decadenza: se i pagamenti stanno diventando difficili, meglio contattare subito l’Agenzia Entrate-Riscossione per chiedere soluzioni (ad es. dilazione straordinaria, modifica del piano, inserimento in “riclassificato” PNRR). In ogni fase, l’assistenza di un professionista (commercialista o avvocato tributarista) è preziosa sia per orientarsi tra le norme che per formulare le domande di rateizzazione o proporre ricorso in opposizione.

6. Casi pratici e simulazioni

Caso 1 – Privato con debito IRPEF €5.000: Supponiamo che il signor Rossi riceva un avviso bonario per un saldo IRPEF di €5.000 relativo all’anno precedente. Decide di rateizzare in 4 rate trimestrali costanti. Con interessi al 3,5% annuo (0,875% a trimestre) e piano ordinario, calcoliamo la rata costante R con la formula finanziaria. Otteniamo circa €1.277,46 a trimestre. Il piano di ammortamento risulta:

  • Rata 1 (3 mesi): interessi 5000×0,00875=€43,75; quota capitale ≈€1.233,71; residuo €3.766,29.
  • Rata 2: interessi su €3.766,29 (€32,96); quota capitale ≈€1.244,51; residuo €2.521,78.
  • Rata 3: interessi su €2.521,78 (€22,07); quota capitale ≈€1.255,40; residuo €1.266,38.
  • Rata 4: interessi su €1.266,38 (€11,08); quota capitale ≈€1.266,38; residuo €0,00.
    In totale il signor Rossi verserà interessi per circa €110 (più 5.000 di capitale) in 12 mesi, evitando l’iscrizione a ruolo. Se invece avesse pagato in un’unica soluzione entro 60 giorni, gli sarebbe bastato versare €5.000 più interessi legali su breve periodo (molto più basso dell’interesse di dilazione) e solo il 10% di sanzioni anziché il 30%.

Caso 2 – Impresa con debito IVA €50.000: L’impresa Bianchi Srl riceve un avviso bonario IVA di €50.000. Data l’entità, opta per 10 rate trimestrali. Con interessi trimestrali al 0,875%, la rata costante risulta circa €5.243,77. Il piano (semplificato) è:

  • Rata 1: interessi 50.000×0,00875=€437,50; quota capitale ≈€4.806,27 (residuo €45.193,73).
  • Rata 2: interessi su €45.193,73 (€395,45); quota capitale ≈€4.848,32 (residuo €40.345,41).
  • Rata 10: interessi su €5.198,28 (€45,48); quota capitale ≈€5.198,28 (residuo €0).
    In 30 mesi l’azienda avrà così ripianato €50.000 di IVA con solo €2.254 di interessi complessivi. Se non avesse chiesto la rateazione e versato oltre i termini, avrebbe ricevuto sanzioni sul 30% (€15.000) e il debito sarebbe stato affidato a Equitalia/Ader.

Esempio di piano di dilazione: un’impresa può estinguere un debito IVA di €50.000 in 10 rate da €5.243,77 l’una, versando circa €2.254 di interessi (tasso 3,5%) anziché dover pagare €15.000 di sanzioni (30% del debito) in caso di mancata definizione entro 60 giorni.

7. Tabelle riepilogative

Tabella 2: Rateizzazione Avvisi Bonari – Requisiti e limiti

AspettoAvviso Bonario (comunicazione irregolarità)
Termine pagamento definizione60 giorni dalla notifica (avvisi dal 2025) (30 gg fino al 2024; 90 gg se telematico)
Pagamento anticipato/solo prima rataPrima rata (o saldo intero) entro il termine sopra; senza rate si iscrive a ruolo
Numero max rate20 trimestrali (indipendentemente dall’importo) (in passato 8 se <€5k)
Interessi di dilazione3,5% annuo sulle rate successive (dal 2025: 2,5%)
Garanzie richiesteNessuna richiesta di garanzie
Sanzioni in definizione10% dell’imposta (1/3 della minima); in definizione agevolata (rottamazione) può scendere al 3%
Decadenza dilazionePrima rata oltre termine o rata successiva non pagata entro scadenza ⇒ decadenza
Casi di esonero decadenzaInadempimenti ≤3% (€10.000) o ritardo prima rata ≤7 gg (nessuna decadenza)
Conseguenze decadenzaDebito residuo iscritto a ruolo con sanzioni piene (di norma 30%)
Note per il debitorePossibile nuova rateazione dopo decadenza (DLgs. 110/2024); diritto di impugnare l’avviso entro 60 gg

Tabella 3: Cartella vs Avviso Bonario (confronto essenziale)

CaratteristicaAvviso Bonario (comunicazione)Cartella di pagamento
Atto emittenteAgenzia Entrate (controllo dichiarazioni)AdE-Riscossione (esattore)
Termine definizione60 gg dalla notifica (2025)60 gg dalla notifica (per imposte e arretrati)
Sanzione se pagato in tempoRidotta (10% di norma)Nessuna sanzione nuova; sanzioni già caricate (30%)
Rateizzazione possibileSì, fino a 20 trimestraliSì (art.19 DPR602) fino a 72-120 mensili (4-10 anni)
Decorrenza decadenza60 gg prima rata, 90 gg per intermediari (post 2025)60 gg prima rata, rate mensili successive
VincoliNessuna documentazione richiestaCondizioni reddituali/patrimoniali per piani lunghi
Nullità per mancata comunicaz.Cartella ritenuta valida se avviso non obbligatorio (Cass. 2024)Se manca obbligo di avviso (art.6 comma5 L.212) non invalida

8. FAQ (Domande frequenti)

  • È obbligatorio l’avviso bonario prima della cartella? No. Secondo Cassazione 18078/2024, la cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato è legittima anche se non preceduta da avviso bonario, perché la comunicazione preventiva serve solo per errori di dichiarazione. Se comunque l’avviso era dovuto e non è stato inviato, il contribuente potrà esercitare gli stessi diritti (rateazione, definizione agevolata) direttamente in fase di cartella.
  • Quando decade la rateazione dell’avviso bonario? La decadenza scatta se la prima rata non viene pagata entro il termine fissato (60 o 90 giorni) oppure se una rata successiva non viene saldata entro la sua scadenza trimestrale. Attenzione: inadempienze minori (pagamento parziale ≤3% o ritardo ≤7 giorni della prima rata) non provocano la decadenza. Se decadi, il debito residuo va a ruolo con sanzione piena (di norma 30%).
  • Posso chiedere una nuova rateizzazione dopo la decadenza? Sì, grazie alle novità normative 2024-2025 il contribuente decaduto può presentare un’istanza di riammissione alla dilazione senza versare tutte le rate arretrate. In altre parole, è oggi possibile riprendere il piano di dilazione dopo un default purché si forniscano dati aggiornati e il nuovo piano ottenga l’accordo dell’Ente riscossore.
  • Quali documenti servono per richiedere la rateazione? In genere non servono documenti specifici per gli avvisi bonari: basta la semplice richiesta telematica nel portale rateizzazioni dell’Agenzia Entrate-Riscossione, attestando di volersi avvalere della dilazione. Per piani straordinari (elevato numero di rate) potrebbero però essere richiesti documenti economico-finanziari (redditi, bilanci, ISEE, ecc.) a supporto della gravità della crisi.
  • Quali sono le conseguenze fiscali del mancato pagamento dell’avviso bonario? Se non si paga né si rateizza, entro 60 gg scatta l’iscrizione a ruolo. Il contribuente dovrà allora pagare l’imposta dovuta con sanzioni ordinarie (30%) e gli interessi legali. Inoltre si attivano le procedure esecutive (pignoramenti, ipoteche) descritte sopra.
  • Cosa succede se pago l’avviso bonario in ritardo? Se il ritardo è di pochi giorni e in pratica sanato prima della scadenza successiva, non decade la rateazione: si applica un’unica sanzione ridotta del 15% sulle somme tardate. Tuttavia, ogni giorno di ritardo aumenta gli interessi di mora fino all’iscrizione a ruolo, quindi conviene pagare con puntualità.
  • Qual è la differenza tra definizione agevolata e rateazione? La definizione agevolata (es. rottamazione) è un’opzione straordinaria in base a specifiche leggi che consente di chiudere l’avviso bonario con modalità semplificate (riduzione sanzioni al 3%, pagamento in soluzione o in due quote annuali). La rateazione è invece il normale frazionamento del debito, concedibile entro i limiti visti. Possono coesistere: ad es. si può rateizzare un avviso bonario da definire agevolatamente, rispettando i termini di quell’istituto.
  • Se contesto l’avviso bonario, ho diritto a rateizzarlo? Sì. Il mero fatto di avere presentato opposizione o reclamo non incide sul diritto alla rateazione. Anche se il contribuente ritiene l’avviso infondato, può comunque chiedere la dilazione delle somme eventualmente dovute con la sanzione ridotta, evitando la decadenza durante la fase di contestazione.
  • La rateazione degli avvisi bonari rientra nella tregua fiscale? Sì. La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una “tregua” agevolata per gli avvisi bonari 2019-2021: si può aderire alla definizione versando l’intero ammontare (imposte + soli interessi al 3%) in due soluzioni annuali. Durante i contatti con il debitore l’Agenzia deve informare delle possibilità di tali definizioni, ma la richiesta di rateazione ordinaria rimane valida anche durante la “pace fiscale”.

9. Conclusioni e fonti

La rateazione degli avvisi bonari è uno strumento cruciale per il contribuente che riceve una comunicazione di irregolarità. Essa consente di diluire il debito in tempo, riducendo le sanzioni e mantenendo l’azione di riscossione nelle fasi bonarie. Le normative recenti (Legge di Bilancio 2023, riforma della riscossione 2024, ecc.) hanno ulteriormente ampliato i margini di flessibilità: oggi qualsiasi contribuente può dilazionare fino a 20 rate trimestrali, con possibilità di piani ancora più lunghi in presenza di documentazione (via piani ordinari fino a 108 mesi, o straordinari fino a 120). Il termine per pagare o contestare è stato portato a 60 giorni, dando più tempo di riflessione.

Sul fronte del debitore, è importante attivarsi subito: ottenere la rateazione, pagare puntualmente, o in alternativa contestare l’avviso nei modi previsti. Le conseguenze del mancato adempimento (sanzioni piene, pignoramenti, possibili profili penali) sono gravi e vanno evitate con ogni mezzo legittimo. Anche in caso di difficoltà, le nuove norme offrono strumenti (riammissione di un piano decaduto, piani straordinari) a difesa del contribuente. È sempre consigliabile farsi assistere da un consulente tributario per valutare ogni strada: ad esempio, verificare se l’avviso bonario sia effettivamente dovuto (Cass. 18078/2024), esplorare definizioni agevolate (pace fiscale) e progettare la dilazione più conveniente.

Fonti: La presente guida è basata su fonti normative e prassi aggiornate a giugno 2025, tra cui il D.Lgs. 462/1997 (art. 2, 3, 3‑bis), il DPR 600/1973 (art. 36-bis, 15-ter), la Legge 212/2000, le Leggi di Bilancio 2023 e 2024 (artt. 159, 162 L. 197/2022; DLgs. 108/2024), circolari dell’Agenzia delle Entrate (es. Circ. 1/E/2023), e sentenze della Cassazione (es. ordinanze nn. 8318/2018, 18078/2024). Si rinvia alle fonti giurisprudenziali e normative indicate per ulteriori approfondimenti.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali utilizzati:

  • D.Lgs. 462/1997 (artt. 2, 3-bis) – regime avvisi bonari.
  • DPR 600/1973 (artt. 36-bis, 36-ter, 15-ter, 25) – controllo automatizzato e rateizzazione tributi.
  • L. 212/2000 (Statuto del Contribuente), art. 6 – comunicazioni di irregolarità.
  • L. 197/2022 (Legge Bilancio 2023), commi 153-159 – definizioni agevolate avvisi bonari.
  • DLgs. 108/2024 – riforma fiscale (termine avvisi bonari 60 gg).
  • DLgs. 110/2024 – riforma riscossione (nuova rateizzazione dopo decadenza).
  • Circolare Agenzia Entrate n. 1/E/2023 – chiarimenti definizioni avvisi bonari.
  • Cass. Sez. Trib. n. 18078/2024 – legittimità cartella senza avviso bonario.
  • Cass. ord. n. 8318/2018 – (già citata in dottrina) avviso bonario non obbligatorio.

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L’avviso bonario è il primo passo nella riscossione fiscale, ma puoi evitarne gli effetti peggiori chiedendo la rateazione nei tempi giusti.
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📂 Verifica l’esattezza dell’avviso bonario e degli importi richiesti
📑 Ti assiste nella presentazione della domanda di rateazione all’Agenzia delle Entrate
⚖️ Ti guida nella scelta tra rateazione ordinaria o semplificata, in base all’importo e alla tua situazione
✍️ Redige eventuali istanze in autotutela se l’avviso presenta errori o duplicazioni
🔁 Ti segue in caso di decadenza dalla rateazione o ripresa delle azioni di riscossione

🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo

✔️ Avvocato esperto in diritto tributario e riscossione fiscale
✔️ Difensore in contenziosi contro l’Agenzia delle Entrate
✔️ Consulente legale per privati, lavoratori autonomi e imprese
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia

Conclusione

L’avviso bonario non va ignorato: puoi chiedere la rateazione e bloccare sanzioni e interessi.
Con l’assistenza giusta puoi affrontare il debito fiscale con serenità e senza rischi.

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  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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