Sei sommerso dai debiti e non riesci più a pagare né a trovare un accordo con i creditori? Hai provato ogni strada ma la situazione è ormai insostenibile? In certi casi, l’unica soluzione per ripartire davvero è la liquidazione del patrimonio.
Si tratta di una procedura legale prevista dal Codice della Crisi per chi, non potendo più far fronte ai propri debiti, decide di mettere a disposizione i propri beni per estinguere – per quanto possibile – le proprie obbligazioni. In cambio, si può arrivare alla cancellazione del debito residuo e tornare a vivere senza più pendenze.
Ma chi può accedere alla liquidazione del patrimonio? Quali beni vengono coinvolti? E cosa succede dopo?
Può accedere alla procedura chi è in stato di sovraindebitamento e non ha i requisiti per altri strumenti come il concordato minore. È adatta a privati, piccoli imprenditori, lavoratori autonomi o ex titolari di partita IVA che vogliono chiudere la propria esposizione debitoria in modo trasparente e definitivo.
Per avviare la liquidazione occorre presentare un’istanza al tribunale, con l’assistenza di un avvocato, allegando tutta la documentazione patrimoniale, reddituale e debitoria. Il giudice nominerà un liquidatore, che si occuperà di vendere i beni disponibili (immobili, veicoli, saldi bancari, quote societarie ecc.) e distribuirne il ricavato ai creditori secondo legge.
E se i beni non bastano a coprire i debiti? Cosa succede una volta completata la procedura?
Se la liquidazione avviene regolarmente, e il debitore ha collaborato con correttezza e buona fede, può chiedere l’esdebitazione: cioè la cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti. In questo modo, anche chi non riesce a pagare tutto può chiudere la propria posizione e ripartire da zero, senza più incubi alle spalle.
In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento, crisi da debiti e tutela del patrimonio – ti spiega come funziona la liquidazione del patrimonio, chi può accedervi, quali documenti servono e quali sono i vantaggi concreti per chi vuole uscire dal tunnel dei debiti in modo ordinato e sicuro.
Non hai più nulla da perdere ma vuoi liberarti dai debiti una volta per tutte? Ti chiedi se questa procedura possa essere adatta al tuo caso?
Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo insieme il tuo patrimonio, valuteremo la possibilità di accedere alla liquidazione e ti guideremo in ogni fase, fino alla cancellazione dei debiti e alla piena riabilitazione.
Introduzione
La liquidazione del patrimonio indica il complesso di procedure concorsuali finalizzate alla dismissione degli attivi del debitore insolvente al fine di soddisfare i creditori. Con l’introduzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, c.d. CCII) e i successivi correttivi (in particolare il D.Lgs. 118/2021 conv. L.147/2021 e il D.Lgs. 136/2024), il sistema concorsuale italiano ha previsto diversi strumenti – specifici per imprenditori e debitori non imprenditori – per affrontare lo stato di crisi e insolvenza.
Nota: nell’ambito del Codice della crisi si intende per “sovraindebitamento” lo stato di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’agricoltore, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o coatta amministrativa. La crisi si manifesta quando i flussi di cassa futuri appaiono inadeguati a far fronte agli impegni nell’anno successivo, l’insolvenza quando vi sono inadempimenti del debitore.
1. Quadro normativo e definizioni generali
Il D.Lgs. 14/2019 (CCII) ha riformato la materia, inglobando e aggiornando la precedente L. 3/2012 sulla composizione della crisi da sovraindebitamento. Il codice distingue procedure riservate agli imprenditori (società e ditta individuale) da quelle riservate agli altri debitori (persone fisiche non imprenditori, ex imprenditori, professionisti, ecc.). Le principali novità sono:
- Titolo II-VII CCII – Procedure per imprenditori in crisi (accertamento fallimentare, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo [ordinario e semplificato], amministrazione straordinaria, liquidazione giudiziale e concordato finale).
- Titolo X CCII – Composizione della crisi dei debitori non imprenditori (accordi di ristrutturazione, concordato minore, piano del consumatore, liquidazione controllata).
Le procedure concorsuali sono tutte finalizzate a garantire il principio della par condicio creditorum e, laddove possibile, a premiare il debitore con benefici come l’esdebitazione (cancellazione del debito residuo) qualora collabori e distribuisca alla massa degli attivi sufficienti risorse. In particolare, la liquidazione controllata (Titolo X) è volta non solo a monetizzare il patrimonio del debitore sovraindebitato, ma soprattutto a liberarli dai debiti residui attraverso l’esdebitazione finale. In generale, negli istituti liquidatori i pagamenti preferenziali e gli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore nell’anno precedente all’apertura della procedura sono inefficaci e possono essere revocati (artt. 162-166 CCII).
Esdebitazione. In molte procedure del consumatore e del sovraindebitato (piano del consumatore, liquidazione controllata, concordato del debitore) si prevede che, al termine regolare della procedura, il debitore venga liberato dai debiti residui non soddisfatti. Questa forma di «seconda chance» ha alimentato la scelta di molte procedure (soprattutto liquidazione controllata) quale strumento privilegiato dal debitore per chiudere definitivamente la propria posizione.
2. Debitori imprenditori: strumenti e passaggi
Per l’imprenditore commerciale (società di persone, S.r.l., S.p.A. o imprenditore individuale), il CCII prevede diverse alternative, dall’accordo negoziato alla liquidazione giudiziale. L’imprenditore deve attivarsi tempestivamente alla prima manifestazione della crisi (art. 5 CCII) o incorre in responsabilità amministrativa e penale.
2.1 Concordato preventivo
Il concordato preventivo è un procedimento giudiziale che permette all’imprenditore in stato di crisi di proporre un piano di ristrutturazione o di liquidazione ai creditori, soggetto all’approvazione assembleare e all’omologazione del tribunale (artt. 57-116 CCII).
- Avvio: il debitore presenta al tribunale un progetto di concordato con il piano (di prosecuzione o liquidazione) e la relazione attestante la fattibilità (art. 57 CCII). La domanda va accompagnata dal bilancio, dalle scritture obbligatorie e da ogni documento utile.
- Moratoria: dal deposito dell’istanza è sospesa ogni azione esecutiva o cautelare nei confronti dell’imprenditore (cfr. art. 56 CCII, derivato dall’art. 161 L.F. previgente).
- Assemblea creditori: il tribunale convoca i creditori per votare la proposta. Occorre il voto favorevole di almeno la metà in valore dei creditori ammessi al voto (art. 101 CCII). I creditori si suddividono in classi omogenee (es. garantiti/non garantiti; privilegiati/chirografari).
- Omologazione: se ottenuti i quorum e il tribunale verifica i requisiti (il concordato non deve arrecare un danno peggiorativo ai creditori rispetto a liquidazione giudiziale; deve essere attuabile), omologa il piano con sentenza. Dal momento dell’omologazione, il piano diventa vincolante per tutti e il debitore è tenuto a eseguirlo.
- Effetti sul debitore: con l’omologazione si estinguono i rapporti concorrenti a meno di ulteriori scadenze (i crediti vengono soddisfatti secondo quanto previsto dal piano). Se il concordato è in continuità aziendale, il debitore può continuare l’esercizio dell’impresa. In caso di concordato di liquidazione, invece, il debitore cessa l’attività imprenditoriale.
- Giurisprudenza recente: ad esempio, la Cassazione ha stabilito che i creditori silenti (che non hanno votato) non possono essere equiparati ai dissenzienti ai fini dell’omologazione; la loro mancata notifica della proposta non determina nullità del procedimenti. In sintesi, la Corte ha escluso che l’assenza di voto da parte di taluni creditori pregiudichi la validità dell’assemblea (Cass. 22/10/2024, n.27345).
2.2 Concordato semplificato
Introdotto dal D.L. 118/2021 (c.d. “Cura Italia”) e disciplinato dagli artt. 25-sexies e ss. CCII, il concordato semplificato è una procedura concorsuale accessibile all’imprenditore che, dopo aver tentato senza esito una composizione negoziata della crisi (con l’OCC), propone un piano di liquidazione del patrimonio dell’impresa. Non esiste assemblea dei creditori né voto: il tribunale valuta di propria iniziativa la congruità della proposta. Le caratteristiche principali sono:
- Requisiti e accesso: può accedere chi ha iniziato una fase di negoziazione (art. 25-sexies, 1° co.) tramite l’Organismo di Composizione (OCC) e non ha ottenuto un accordo; deve depositare la domanda entro 60 giorni dal verbale di mancato accordo. L’imprenditore presenta una proposta di concordato unicamente con piano di liquidazione del proprio patrimonio, senza la facoltà di riproporre la continuità.
- Piano di liquidazione: il piano dev’essere obbligatoriamente liquidatorio. L’art. 25-sexies stabilisce che la proposta sia “accompagnata da un piano di liquidazione”; in altri termini, il decreto-legge richiede la liquidazione di tutti i beni del debitore come esito finale. In pratica, si predispone un programma di vendite (o trasferimenti) di cespiti, a corpo o in blocco, finalizzato a massimizzare il ricavo per i creditori.
- Liquidatore: con la sentenza di omologazione (ove positivamente concessa), il tribunale nomina un liquidatore, di solito l’OCC che ha seguito il debitore. Il liquidatore assolve a tutti i compiti di esecuzione (vendite, riscossioni, azioni giudiziarie, recupero crediti e atti di inefficacia) conformemente al piano e alle disposizioni del codice. Vige il regime del fallimento per quanto applicabile: ad esempio, per le vendite si applicano gli artt. 105-108ter L.F. (stima, pubblicità, offerta competitiva).
- Effetti sul debitore: il concordato semplificato consente una liquidazione gestita rispetto alla liquidazione giudiziale. Viene sospesa l’esecuzione dei creditori (moratoria concesso dalla domanda). Il debitore, tramite il liquidatore, realizza il patrimonio e distribuisce i proventi secondo il piano. Non è previsto automaticamente alcun beneficio di esdebitazione (salvo diversa previsione del piano stesso). Terminata la procedura, il debitore cessa l’attività imprenditoriale, ma in cambio evita una liquidazione caotica e forzata.
- Giurisprudenza e dottrina: secondo gli interpreti, la procedura richiede la distribuzione agli stessi creditori (di grado omogeneo) di un trattamento almeno pari a quello che avrebbero ottenuto con la liquidazione giudiziale dell’attivo residuo, oltre a garantire utilità rispetto alle alternative. È stata affermata la piena compatibilità del concordato semplificato con la cessione dell’azienda (o di rami di essa) in un ottica di continuità indiretta, purché ciò generi maggiore valore per la liquidazione. In pratica, il piano può prevedere sia la vendita atomistica dei beni sia la cessione dell’unità aziendale (diretta o indiretta), sempre sotto la supervisione del liquidatore.
- Normativa citata: D.L. 118/2021 (conv. L.147/2021), art. 19 e artt. 25-sexies/25-septies CCII; art. 182 L.F. (richiamato dal d.lgs. 118/2021 art.19, c.1) per liquidatore, vendite, ecc.
2.3 Accordi di ristrutturazione e piani attestati di risanamento
Gli accordi di ristrutturazione (Titolo II CCII, art. 65 e ss.) e i piani attestati di risanamento (art. 67-bis CCII) offrono all’imprenditore in crisi soluzioni negoziali extragiudiziali (o semigiudiziali) per rinegoziare i debiti preservando l’azienda, senza liquidare l’intero patrimonio. Si segnalano brevemente:
- Accordi di ristrutturazione dei debiti: l’imprenditore (anche in crisi avanzata) può negoziare un accordo con una o più categorie di creditori (privilegiati, chirografari, ecc.) per rateizzare o ridurre i debiti, purché l’accordo sia sottoscritto da creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti (cd. maggioranza qualificata per classi). Il piano è asseverato da un professionista attestatore che ne conferma solidità e correttezza (art. 67, 68 CCII). Non scatta una moratoria generalizzata, ma i creditori aderenti godono di una prelazione prededucibile. Se l’accordo viene registrato in tribunale e approvato (homologato come accordo ex art. 67), blocca le azioni dei creditori coinvolti fino al completamento del piano.
- Piani attestati di risanamento: simili agli accordi, ma coinvolgono una pluralità di creditori e richiedono un progetto di ripianificazione affidabile (art. 67-bis). Hanno efficacia vincolante anche per i creditori dissenzienti (se superate determinate soglie di voto). Queste procedure non portano a liquidazione; mirano a far sopravvivere l’impresa pagandone gradualmente i debiti.
Per completezza, si rammenta che anche per i debitori non imprenditori sono possibili analoghe soluzioni negoziali ex art. 268 CCII e L.n.3/2012 (accordi di ristrutturazione del debitore, concordati del debitore), ma di norma gli strumenti più usati per i privati sono il piano del consumatore e la liquidazione controllata (v. oltre).
2.4 Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
La liquidazione giudiziale corrisponde all’antico fallimento e si applica all’imprenditore commerciale insolvente. È regolata nel CCII dal Capo VIII (artt. 245-268), mantenendo le linee generali della legge fallimentare.
- Istanza: può essere promossa dal debitore stesso o da qualsiasi creditore (anche pressoché per qualsiasi debito), nonché d’ufficio dal pubblico ministero in casi di illecito penale di bancarotta. Se il debitore richiede la liquidazione e il tribunale la respinge (art. 50), è previsto il reclamo alla Corte d’Appello (art. 51); in caso contrario, se ha riscontri di insolvenza, il tribunale dichiara con sentenza l’apertura della liquidazione giudiziale (precedentemente “fallimento”).
- Effetti dell’apertura: dal decreto di apertura scatta una serie di effetti di legge: cessa l’amministrazione dell’impresa da parte del debitore, il patrimonio aziendale e personale del fallito confluisce in un’unica massa passiva, scadono i debiti, vengono sospese tutte le esecuzioni (artt. 49-50 CCII). Il giudice delegato nomina un curatore che prende possesso dei beni e delle attività del fallito (analogo al liquidatore), e può far vendere l’azienda in blocco o i singoli beni (applicando le regole del fallimento).
- Azioni revocatorie e inefficacia atti: in liquidazione giudiziale valgono le stesse tutele del vecchio fallimento. In particolare, ai sensi degli artt. 163-166 CCII (ex artt. 65-67 L.F.), sono inefficaci di diritto gli atti a titolo gratuito e altri atti lesivi del patrimonio compiuti dal fallito nell’ultimo biennio; è altresì possibile l’azione revocatoria ordinaria da parte del curatore per revocare atti quali vendite o pagamenti preferenziali ante-fallimento. La Cassazione ha ribadito che, nell’azione revocatoria, l’eventus damni (danno presunto) è configurato in re ipsa dall’uscita del bene dalla massa fallimentare (Cass. 17/04/2024, n.10433).
- Esame dello stato passivo: il curatore redige l’elenco dei creditori ammessi (stato passivo) e il tribunale fissa una udienza per la verifica delle domande (di norma entro 120 giorni dall’apertura). L’elenco definitvo dei creditori ammissibili determina la distribuzione dell’attivo.
- Distribuzione attivo: i proventi delle vendite (di mobiliare, immobiliare, crediti, ecc.) vengono ripartiti per classi (garantiti, privilegiati, chirografari) secondo il principio di parità tra i creditori della stessa classe. Dopo la liquidazione totale, il fallimento si conclude con sentenza di chiusura. L’imprenditore fallito di regola decade dai pubblici uffici e non può esercitare attività d’impresa (art. 46 CCII).
2.5 Il concordato “finale”
All’interno di una liquidazione giudiziale può essere presentata una proposta di concordato “finale” (Titolo VIII CCII, artt. 240-245), strumento rafforzato dal Correttivo-ter (D.Lgs.136/2024). Il concordato finale è simile a un concordato preventivo, ma tipicamente finalizzato alla conservazione di quanto resta dell’azienda nel fallimento.
- Chi può proporlo: il debitore fallito o i creditori possono depositare una proposta di concordato di gruppo o singolo dopo l’apertura (entro 1 anno dall’apertura, termine estendibile entro 2 anni dallo stato passivo, art.240 CCII). Sono possibili più proposte concorrenti (ad es. da diversi offerenti).
- Contenuto: anche qui si può prevedere continuità aziendale (affitto o cessione dell’azienda) oppure liquidazione di alcuni beni. L’obiettivo è salvare l’impresa in una forma gestionale idonea, se possibile, oppure massimizzare la resa dei beni. Al nuovo concordato finale si richiede che l’attivo generato (anche mediante continuità provvisoria) garantisca un maggiore soddisfacimento rispetto alla pura liquidazione giudiziale.
- Regime di voto: il Correttivo ha introdotto novità su maggioranze e crif-crowd (cram-down). Ad esempio, se vi sono più piani concorrenti, non è necessario l’avvenuta approvazione di tutti; in caso di piano teso a salvare l’azienda, si consente una maggiore flessibilità di voto (cfr. art. 240-245 CCII modificati). Sostanzialmente, il concordato finale mira a creare equilibrio tra la tutela dei creditori e quella dell’impresa, favorendo il rilancio dell’attività quando vi siano prospettive concrete.
- Giurisprudenza: non si citano pronunce specifiche, trattandosi in larga parte di disciplina nuova; va però segnalato che anche in questo ambito i requisiti formali (voti di creditori, conflitti di interesse, apporti finanziari) devono essere rispettati come per gli altri concordati, ma con le agevolazioni di cui al nuovo art. 240 e 243 CCII.
3. Debitori non imprenditori: composizione della crisi da sovraindebitamento
Per i debitori non imprenditori (persone fisiche senza impresa, ex imprenditori individuali, piccoli imprenditori, professionisti, ecc.) il CCII prevede strumenti adattati al loro status patrimoniale ridotto. L’obiettivo è risanare la crisi o liquidare il patrimonio residuo con benefici di esdebitazione. Le principali procedure sono:
3.1 Composizione negoziata e piani del consumatore
- Composizione negoziata: il debitore può tentare accordi di ristrutturazione anche senza essere imprenditore (art. 268 CCII prevede l’applicabilità degli accordi di ristrutturazione con maggioranze semplificate anche per debitori non fallibili). Si tratta di una procedura amichevole dove l’OCC agevola il raggiungimento di un accordo tra debitore e creditori (privilegiati, chirografari, ecc.) con determinati quorum.
- Piano del consumatore: in particolare, il piano del consumatore (ex L.3/2012, art.8-16, integrato nel CCII) è rivolto al consumatore e al piccolo imprenditore che non ha debiti pregressi d’impresa rilevanti. Consiste in un piano di rientro rateizzato (max 6 anni) basato sui redditi futuri del debitore, senza richiedere il pagamento integrale del debito. Il debitore propone i pagamenti che può sostenere (trattenuta sullo stipendio, affitto dell’abitazione, ecc.), e il giudice nomina un commissario (OCC) che valuta la sostenibilità. Durante il piano, il debitore gode della sospensione delle esecuzioni sui beni essenziali (casa di abitazione impignorabile) e, al termine, ottiene l’esdebitazione dei debiti residui non coperti. Queste procedure privilegiano l’aspetto sociale della crisi, preservando il minimo esistenziale del debitore.
- Concordato del debitore (minore): in analogia con il concordato imprenditoriale, esiste anche per debitori sovraindebitati la possibilità di proporre un concordato (detto “minore”) per cedere beni o rateizzare per soddisfare tutti i creditori. In genere si tratta di soluzioni meno formali e a costo minore rispetto al concordato imprenditoriale.
- Giurisprudenza esemplare: si ricorda che anche nei piani del consumatore e nella liquidazione del patrimonio del debitore (vedi oltre) la casa di abitazione resta normalmente impignorabile se destinata alla famiglia. Ad esempio, in L.3/2012 tale esdebitazione sulla “prima casa” era ammessa se il piano prevedeva il pagamento delle sole rate, e anche nel CCII questo principio è preservato (vedi art. 49 CCII).
3.2 Liquidazione controllata
La liquidazione controllata (artt. 268-279 CCII) è il principale strumento liquidatorio riservato ai debitori non imprenditori in stato di crisi/insolvenza (sovraindebitamento). Sostituisce in larga parte la vecchia “liquidazione del patrimonio” della L.3/2012. Le sue caratteristiche salienti sono:
- Destinatari: possono ricorrervi il consumatore, il piccolo imprenditore, l’agricoltore, il professionista, l’ex imprenditore individuale e qualunque altro soggetto non fallibile che versi in crisi/insolvenza. Di fatto è l’unica procedura concorsuale destinata a questi soggetti (oltre all’eventuale piano del consumatore).
- Avvio: la liquidazione controllata si apre su domanda del debitore tramite un Organismo di Composizione (senza necessità di difensore) o su istanza dei creditori se il debitore è insolvente (art. 268-270 CCII). Anche il Pubblico Ministero può intervenire su segnalazione. Se il debitore chiede l’apertura, deve depositare l’istanza con l’OCC e allegare una relazione sull’assetto economico-patrimoniale. Se la domanda proviene dai creditori, l’OCC non è necessario e si richiede un avvocato.
- Accertamenti del tribunale: il tribunale verifica i requisiti (tra cui sovraindebitamento, cioè impossibilità di pagare regolarmente i debiti imminenti). Se accerta uno stato di crisi/insolvenza e non vi sono iniziative di composizione alternativa (Titolo IV CCII, es. piano consumatore o concordato minore in corso), dichiara l’apertura con sentenza (art. 270). Con la stessa sentenza nomina il giudice delegato e il liquidatore (solitamente l’OCC) e dispone la pubblicazione nel Registro delle Imprese. Viene trascritta la sentenza di apertura sugli immobili del debitore.
- Effetti sulla società: per le società di persone, la sentenza di apertura opera automaticamente anche per i soci illimitatamente responsabili (art. 270 CCII rich. art. 256 CCII). Inoltre, dal 15/7/2022 la legge ha stabilito che la dichiarazione di liquidazione controllata costituisce scioglimento di diritto della società (sia di capitali che di persone). In pratica, la società cessa subito le attività e viene liquidata come fallimento.
- Procedura liquidiatoria: una volta aperta, il liquidatore svolge il suo incarico raccogliendo e liquidando i beni del debitore secondo le modalità ordinarie di liquidazione (analogo al curatore). Le vendite di beni si effettuano secondo le regole del fallimento (previa stima, pubblicità ed asta competitiva) e, in generale, ogni liquidazione di crediti e attività del debitore è finalizzata alla distribuzione del ricavato ai creditori. Il liquidatore può proporre piani di liquidazione (anche unitari, con cessione dell’azienda se esistente) ove consentito.
- Obblighi del debitore: il debitore è tenuto a collaborare pienamente, fornendo documenti e consentendo al liquidatore di riscuotere ogni entrata. Durante la procedura cessano tutti i pagamenti pregressi eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di insovvenienza (analogo all’art. 14-decies L.3/12, ora art. 269 CCII).
- Esdebitazione: al termine della liquidazione controllata, se il piano è stato eseguito regolarmente e il debitore ha adempiuto gli obblighi di collaborazione, il tribunale può pronunciare l’esdebitazione (art. 278 CCII), liberandolo dai debiti residui non coperti dagli attivi. Questa è la chiave del procedimento: se il debitore dimostra che anche con risorse minime (ad es. quota dello stipendio) soddisfa almeno parte dei creditori, può chiedere di svincolarsi dal resto.
- Giurisprudenza di merito: anche in liquidazione controllata la casa di abitazione resta tutelata; nonostante si attui una liquidazione dell’attivo, l’abitazione non può essere esclusa a favore dei creditori (analogamente alla liquidazione fallimentare). In sede di apertura, il giudice computa nel soddisfacimento dei creditori solo le risorse eccedenti quelle minime di sussistenza (art. 2740 c.c. e principi UE).
- Tabella di sintesi: a titolo esemplificativo, vedi la tabella comparativa a fine guida.
4. Tabelle comparative
Per agevolare il confronto, la tabella seguente riepiloga in sintesi le principali caratteristiche delle procedure concorsuali descritte.
Procedura | Destinatari | Avvio e condizioni | Contenuto principale | Effetti per il debitore |
---|---|---|---|---|
Concordato preventivo (ordinario) | Imprenditore commerciale | Domanda del debitore o dei creditori; progetto di concordato e piano (continuativo o liquidatorio) depositati; idoneità economica e approvazione creditori (50% V.). | Piano di ristrutturazione o di liquidazione dell’azienda; può contenere continuità diretta/indiretta. | Moratoria generale sulle esecuzioni; se omologato, il debitore esegue il piano; esdebitazione solo se prevista dal piano. |
Concordato semplificato | Imprenditore commerciale (dopo negoziazione OCC) | Debitore deposita la proposta entro 60 gg da esito negoziazione con OCC (senza assemblea); il piano deve essere di liquidazione del patrimonio; no voto creditori. | Piano di liquidazione totale del patrimonio (alienazioni atomistiche o cessione d’azienda). | Sospensione pignoramenti; nomina liquidatore; liquidazione gestita; al termine cessazione attività impr. ed eventuale esdebitazione se previsto. |
Concordato finale (in liquidazione giud.) | Società in liquidazione giudiziale | Proposta (può essere del debitore fallito, dei creditori o di terzi) nel corso della liquidazione; limitazioni temporali (1 anno dall’apertura, 2 anni dall’approvazione stato passivo). | Piano finalizzato a salvare la continuità aziendale residua (affitto/cessione d’azienda) e a soddisfare i creditori secondo un accordo. | Eventuale prosecuzione provvisoria dell’attività; soddisfacimento creditori più efficiente; risoluzione rapida della liquidazione; possibilità di cessione dell’azienda. |
Accordi di ristrutturazione / Piano attestato | Imprenditore con bilanci in crisi (non ancora insolvente) | Intesa negoziale con maggioranza creditori (generali o per classe); attestazione di fattibilità; no moratoria per tutti. | Ristrutturazione del debito (modifica scadenze, riduzioni, conversione); mantengono l’impresa in vita. | Piani vincolanti per aderenti; nessuna sospensione completa delle esecuzioni; il debito residuo viene rinegoziato. |
Piano del consumatore | Debitore non imprenditore (consumatore, piccolo imprend.) | Domanda tramite OCC; piano spese/vocabolario sostenibile su redditi futuri; idoneità economica; notarizzazione da OCC. | Pagamento rateale dei debiti secondo capacità, con protezione dei beni essenziali (es. casa). | Sospensione procedure esecutive sui beni vitali; pagamento dei soli debiti previsti dal piano; esdebitazione dei residui al termine. |
Liquidazione controllata | Debitore non imprenditore insolvente (tutti i sovraindebitati) | Istanza del debitore tramite OCC (o di creditori se insolvente); accertati i presupposti (sovraindebitamento) il tribunale dichiara apertura. | Gestione giudiziale di tutta la liquidazione: vendite di beni, azioni di recupero, revocatoria; attivo distribuito ai creditori; raggiungimento dell’esdebitazione come fine. | Congelamento esecuzioni; eventuale scioglimento società (dal 2022); il debitore può proporre (o deve accettare) cessione di asset per soddisfare creditori; al termine esdebitazione finale. |
Liquidazione giudiziale (fallimento) | Imprenditore commerciale insolvente | Domanda del debitore o dei creditori; accertata insolvenza il tribunale dichiara apertura (sentenza). Viene nominato curatore. | Vendita dell’azienda (o suoi cespiti), realizzazione dell’attivo, azioni revocatorie e di responsabilità del curatore. | Interdizione dall’amministrazione aziendale; sospensione esecuzioni; svolgimento liquidazione dei beni; debiti scaduti dalla dichiarazione; possibile responsabilità degli amministratori. |
(Le procedure rientranti nella composizione della crisi per debitori non imprenditori – come il piano del consumatore o analoghe soluzioni – sono applicate anche a imprenditori minori o ex imprenditori quando non vigono i requisiti della liquidazione giudiziale. Le somme nell’attivo e nei piani sono sempre valutate in funzione del «valore di liquidazione» – il ricavo ottenibile in ipotesi di liquidazione giudiziale – cui si aggiunge il «valore eccedente la liquidazione» se previsto da un concordato di continuità (introdotto dal correttivo CCII).)
5. Simulazioni pratiche
Vediamo come potrebbero applicarsi nella pratica alcune procedure per diversi debitori.
- Caso 1: Mario, lavoratore dipendente privato. Mario ha 40 anni, stipendio netto 1.500 €/mese e debiti complessivi per 50.000 € (prestiti personali, carte di credito). Non possiede immobili significativi né auto di valore. Si trova in stato di sovraindebitamento. In questo caso Mario potrebbe accedere a un piano del consumatore o a una liquidazione controllata. Il percorso potrebbe essere:
- Si rivolge a un OCC specializzato in sovraindebitazione. Costituisce la sua situazione patrimoniale, reddituale e debitoria.
- Piano del consumatore: l’OCC verifica se Mario ha mezzi sufficienti per proporre un piano. Ad esempio, potrebbe impegnare 300 €/mese per 5 anni, con sospensione (esdebitazione) finale dei residui. Il tribunale sospende i pignoramenti sulla casa (abitazione familiare), riconosce il piano e, se accettato dai creditori, Mario paga regolarmente le rate. Al termine, i debiti residui vengono cancellati. Gli creditori non possono agire sulle somme previste dal piano né proporre azioni esecutive durante la procedura.
- Liquidazione controllata: se il piano del consumatore non fosse praticabile (es. debiti troppo elevati per il suo reddito), Mario potrebbe valutare la liquidazione controllata. Chiede al tribunale l’apertura della procedura, tramite OCC, dimostrando che con i suoi 1.500 € netti potrebbe destinare una quota (per esempio 500 €/mese) al pagamento dei creditori. Con la sentenza di apertura, tutti i pignoramenti cessano e l’OCC/liquidatore incamera il flusso mensile. Vengono anche azionate le facoltà di inefficacia verso donazioni o pagamenti preferenziali pregressi. Alla fine della procedura, se Mario ha rispettato gli impegni, ottiene l’esdebitazione dei debiti residui (resta libero dai circa 30.000 € non coperti).
- Caso 2: Carla, titolare di P.IVA. Carla gestisce un negozio di abbigliamento ma da due anni l’attività va male. Ha già accumulato debiti con fornitori e banche per 100.000 €; rischia il fallimento per mancati pagamenti. In questo scenario da imprenditrice commerciale, Carla ha più opzioni:
- Accordo di ristrutturazione o Concordato preventivo: se i numeri tornano con una ristrutturazione, Carla può negoziare un accordo con i creditori (ad es. restituire 60% in 5 anni) con attestazione del professionista. Ciò impedisce l’insolvenza senza ricorrere al tribunale. In alternativa, può chiedere un concordato preventivo ordinario al tribunale proponendo un piano di continuità (es. gestione coatta dall’OCC per un periodo, nuovo finanziatore) o di liquidazione (vendita dell’azienda a un terzo). Se i creditori approvano l’odg, il tribunale omologa e Carla segue il piano.
- Concordato semplificato: se Carla ha già tentato una composizione negoziata senza esito, può depositare una proposta semplificata in tribunale. In tal caso, deve presentare un piano di liquidazione totale del negozio, eventualmente cedendolo a un acquirente esterno. Ad esempio, potrebbe definire un’offerta irrevocabile da parte di un investitore per l’intera attività (art. 25-septies CCII). Se il tribunale omologa, Carla cessa l’attività mentre il liquidatore incassa il prezzo concordato e paga i creditori. Il vantaggio per lei è evitare il caos del fallimento e avere tempi certi.
- Liquidazione giudiziale: se Carla non riesce a fare accordi, un creditore potrebbe chiedere al tribunale l’apertura della liquidazione giudiziale. A quel punto Carla perde i poteri sull’azienda, e un curatore venderebbe i beni. Tuttavia anche in questo caso, dopo l’apertura, Carla potrebbe proporre un concordato finale: ad esempio, dando in affitto o vendendo l’azienda in blocco (con congrua maggiorazione di prezzo) e proponendo un piano per soddisfare i creditori residui. Grazie al recente correttivo, un concordato finale ben strutturato può mantenere l’attività in esercizio provvisorio e massimizzare il valore d’azienda.
- Caso 3: Marco, ex imprenditore agricolo. Marco ha chiuso l’azienda agricola 2 anni fa ma è rimasto con debiti personali (la bancarotta dell’azienda non ha coperto tutto). Ora ha un piccolo reddito da pensione e 40.000 € di debiti. Marco non è più imprenditore (ha cessato ogni attività), ma rientra nella categoria dei “sovraindebitati”. Le sue opzioni pratiche sono simili a Mario (caso 1):
- Se Marco crede di poter conservare la casa e usare una parte della pensione per pagare qualcosa, può richiedere una liquidazione controllata. Ad esempio, potrebbe proporre di versare 200 €/mese da destinare ai creditori per 5 anni. L’OCC valuta la domanda; se il tribunale apre la procedura, Marco non potrà più essere aggredito da alcun pignoramento sul suo reddito o sulla casa nel frattempo (si può chiedere la sospensione anche delle espropriazioni già in corso). Al termine, il residuo debito (quanto non saldato col piano) verrà cancellato.
- Se Marco ha mezzi estremamente limitati, potrebbe valutare una liquidazione del patrimonio anziché del debito: cioè potrebbe offrire ai creditori l’intero ricavato di un bene (ad es. la vendita della casa stessa) in un concordato del debitore previsto dall’ex L.3/2012. Tuttavia, oggi questa via è generalmente ricompresa nella liquidazione controllata, che in effetti può tradursi in un piano dove l’unico “attivo” è proprio la casa da vendere e dividere.
6. Domande frequenti (FAQ)
D: Chi può accedere alla liquidazione controllata?
R: Può accedervi qualsiasi debitore privato (consumatore, imprenditore minore, ex imprenditore, ecc.) in sovraindebitamento (crisi/insolvenza) che non abbia accesso ad altre procedure come il fallimento. La domanda si presenta al tribunale tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC). Anche i creditori possono chiedere di aprire la liquidazione controllata se il debitore è insolvente. Non è necessario attendere che tutti i creditori agiscano: chiunque attesti l’insolvenza può attivarla.
D: Cosa succede ai beni essenziali (prima casa, pensione) durante una procedura concorsuale?
R: In generale, il codice e la giurisprudenza tutelano la cosiddetta “prima casa” e i beni indispensabili della famiglia. Nel piano del consumatore e nel vecchio L.3/2012 il pignoramento della prima casa era vietato se essa è abitazione familiare. Anche nella liquidazione controllata l’abitazione principale resta non aggredibile dall’attivo (non può essere esclusa dalla liquidazione). Anche la Cassazione ha confermato che l’unica abitazione dei debitori gode di impignorabilità specialmente se destinatari di procedure esecutive (Cass. 2024 n. 32759, est. Russo). Per quanto riguarda il reddito, il debitore in concorso deve riservare il minimo vitale (art. 2740 c.c.) al proprio sostentamento: solo la parte eccedente potrà essere vincolata alla procedura. Ad esempio, nella liquidazione del patrimonio ex L.3/2012 il giudice computava nel piano solo il reddito oltre il minimo sociale.
D: È obbligatorio rivolgersi a un OCC o avvocato?
R: Sì, quasi sempre. La legge richiede che l’istanza di composizione (piano del consumatore, liquidazione controllata, concordato del debitore, accordi di ristrutturazione) sia presentata attraverso un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) abilitato. Il debitore non imprenditore non può presentare autonomamente la domanda; il Tribunale neanche avvia d’ufficio la procedura se non c’è un OCC che firma. L’OCC (che può essere un professionista iscritto nell’apposito Registro) fornisce assistenza gratuita e nomina, se del caso, un legale e revisore.
D: Il debitore può proporre la vendita dell’azienda pur essendo in continuità?
R: In alcune procedure sì. Nel concordato ordinario in continuità (art. 84 CCII) e nel concordato semplificato la legge consente espressamente offerte irrevocabili di acquisto dell’azienda (o di rami d’azienda) anche prima dell’omologazione. Nel concordato finale in liquidazione, analogamente, il piano può prevedere un affitto o vendita dell’azienda, privilegiando la continuità operativa. L’importante è che ogni proposta garantisca agli stessi creditori un trattamento almeno pari a quello che avrebbero in una liquidazione pura.
D: Quali poteri ha il debitore dopo l’apertura della procedura?
R: Generalmente, dopo l’apertura di qualsiasi procedura concorsuale, il debitore perde la facoltà di amministrare liberamente il proprio patrimonio. Nel concordato ordinario resta al timone (salvo nominato un commissario in affiancamento), mentre in un concordato semplificato il liquidatore gestisce tutto. Nella liquidazione controllata il debitore conferisce i propri beni al liquidatore, che agisce al suo posto. In liquidazione giudiziale (fallimento) il debitore è privato dei poteri aziendali e deve collaborare con il curatore. Rimane comunque responsabile della verità delle informazioni depositate, pena revoca della procedura e successive responsabilità. Inoltre, in ogni caso il debitore deve fornire documentazione aggiornata e rispondere alle richieste di chiarimento del tribunale e degli organi della procedura.
D: Che differenza c’è tra concordato ordinario e semplificato?
R: Il concordato ordinario è accessibile a tutte le imprese in crisi e richiede assemblea dei creditori e voto di maggioranza (min. 50% in valore). Può prevedere ogni tipo di piano (continuità o liquidazione). Nel semplicato, invece, non c’è assemblea: il debitore presenta direttamente un piano di liquidazione della totalità del suo patrimonio. I creditori non votano; il tribunale valuta l’adeguatezza del piano e omologa. Lo scopo è accelerare e semplificare la liquidazione, specie quando l’impresa non può continuare. Il semplificato è rivolto alle crisi conclamate, in alternativa al fallimento, mentre l’ordinario mira a ristrutturazioni più complesse.
D: Cosa succede se la domanda di liquidazione giudiziale è respinta?
R: Se il tribunale rigetta la domanda di liquidazione giudiziale, ne emette decreto motivato (art. 50 CCII). Il debitore o il PM possono reclamo in Corte d’Appello entro 30 giorni (art. 51 CCII). Se il reclamo è respinto, il decreto del tribunale diventa definitivo. Se invece la Corte d’Appello accoglie, dichiara l’apertura della procedura con sentenza e rimanda gli atti al tribunale, il quale poi nomina curatore e procede come fosse aperta (cfr. art. 51 CCII). Questa garanzia rimane simile a quella del vecchio fallimento.
D: Che fine fanno i debiti tributari o previdenziali?
R: I crediti dello Stato e degli enti previdenziali sono considerati “prededucibili” (art. 111 CCII) se risultanti dalle scritture contabili. Possono essere soddisfatti in via privilegiata prima degli altri creditori concorsuali. Tuttavia, il concordato e la liquidazione controllata non prevedono cancellazione automatica del debito pubblico residuo: il debitore deve comunque proporsi di pagarli (anche se ratealmente). La riscossione coattiva dei tributi sospende anch’essa in caso di concordato o liquidazione, ma al momento della chiusura resta il debito residuo, salvo accordi o piani di soddisfazione.
7. Fonti normative e giurisprudenziali
- Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019): articoli dal Titolo II al Titolo X riguardanti concordato preventivo (capo III), piani di risanamento, liquidazione giudiziale e concordato finale (capo VIII), nonché composizione del sovraindebitamento (Titolo X).
- D.L. 118/2021, conv. L. 147/2021: ha introdotto il concordato semplificato (art. 19) e relative norme (artt. 25-sexies e ss. CCII).
- D.Lgs. 136/2024 (Correttivo-ter): ha potenziato il concordato finale in liquidazione giudiziale e introdotto la nozione di “valore di liquidazione” nei concordati con continuità.
- Legge 3/2012 (“composizione della crisi da sovraindebitamento”): art. 8-16 (piano del consumatore), artt. 13-15 (liquidazione del patrimonio del debitore). Molte disposizioni sono state mantenute o interpretate alla luce del CCII.
- Cassazione civile (fonti giurisprudenziali): ad es.: Cass. 22 ott. 2024 n. 27345 (tema concordato: i creditori non votanti non sono equiparati ai dissenzienti); Cass. 17 apr. 2024 n. 10433 (revocatoria fallimentare: evento di danno è presunto dalla cessione di un bene); Cass. 23 gen. 2013 n. 1521 (Sez. Unite) (sulla nozione di “causa concreta” nelle proposte concorsuali, citata in [13]).
Hai debiti insostenibili? Fatti aiutare da Studio Monardo
La liquidazione del patrimonio è una procedura legale che ti consente di liberarti dai debiti vendendo i beni in modo controllato e trasparente.
Fatti aiutare da Studio Monardo.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Verifica se possiedi i requisiti per accedere alla procedura (sovraindebitamento e impossibilità di far fronte ai debiti)
📑 Ti assiste nella predisposizione dell’elenco dei beni, dei creditori e nella redazione della domanda
⚖️ Presenta l’istanza al tribunale tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) competente
✍️ Redige tutti gli atti necessari per la nomina del liquidatore e per tutelare i tuoi diritti
🔁 Ti segue fino alla chiusura della procedura e alla possibile esdebitazione finale
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in diritto della crisi da sovraindebitamento
✔️ Difensore accreditato presso OCC e tribunali civili
✔️ Consulente legale per famiglie, lavoratori autonomi e piccoli imprenditori
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
Conclusione
Con la liquidazione del patrimonio puoi affrontare i debiti in modo ordinato, chiudere le pendenze e ripartire da zero.
Con la giusta assistenza puoi gestire il percorso in sicurezza e ottenere un nuovo inizio.
📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo: