Hai accumulato debiti che non riesci più a pagare e ti chiedi se, pur non avendo reddito né beni, puoi comunque liberarti legalmente dai debiti? Magari vivi in una prima casa intestata a te, ma non hai entrate sufficienti per offrire un piano di rientro? In questi casi, la legge ti permette di accedere a una procedura straordinaria: l’esdebitazione del debitore incapiente.
Ma che cos’è esattamente? E cosa succede alla prima casa se chiedi l’esdebitazione?
Si parla di debitore “incapiente” quando una persona non ha beni da liquidare, né un reddito sufficiente per proporre un piano ai creditori. È il caso, ad esempio, di chi ha perso il lavoro, ha un reddito minimo o è in una condizione di oggettiva fragilità economica.
La legge oggi consente anche a queste persone di ottenere la cancellazione dei propri debiti, purché rispettino determinati requisiti: buona fede, assenza di condotte fraudolente, e nessuna possibilità reale di pagare. È una seconda possibilità pensata per chi vuole ripartire pulito, senza più incubi sulle spalle.
E se ho solo la prima casa? Rischio di perderla per accedere alla procedura?
No, l’esdebitazione del debitore incapiente non comporta automaticamente la vendita della prima casa. Se l’immobile non è gravato da mutuo o ipoteca e non può essere considerato un bene disponibile da liquidare, può rimanere nella disponibilità del debitore. Ogni caso va però valutato con attenzione, perché se la casa ha un valore rilevante o ci sono altri beni, la strada da seguire potrebbe essere diversa (ad esempio una liquidazione controllata).
In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in esdebitazione, sovraindebitamento e tutela del patrimonio – ti spiega come funziona l’esdebitazione per il debitore incapiente, cosa succede alla prima casa, quali documenti servono e come possiamo aiutarti a ottenere la cancellazione definitiva dei debiti senza perdere ciò che è essenziale per te.
Non hai nulla da offrire ai creditori ma vuoi chiudere con il passato? Hai una casa di proprietà e temi di doverla sacrificare per ottenere l’esdebitazione?
Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo insieme la tua situazione patrimoniale e familiare, verificheremo se puoi accedere a questa procedura straordinaria e ti accompagneremo in ogni passo, per uscire dai debiti e proteggere ciò che conta davvero.
Introduzione
L’esdebitazione del debitore persona fisica incapiente (dunque privo di attivo liquidabile) è una procedura speciale introdotta dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII, D.Lgs. 12/2019, e s.m.i.) al fine di garantire un “fresh start” anche ai soggetti sovraindebitati senza alcuna utilità da offrire ai creditori. Diversamente dall’esdebitazione derivante dalla liquidazione giudiziale o controllata (disciplinate rispettivamente dagli artt. 278-281 e 282 CCII), l’art. 283 CCII disciplina un percorso a costo zero riservato al “sovraindebitato meritevole” persona fisica che non può offrire alcuna utilità ai creditori (né attuale né futura).
Quadro Normativo ed Evoluzione
- CCII (D.Lgs. 12/1/2019 n.14, vigente dal 15/8/2020 con successive modifiche). Il Codice ha raccolto e riformato le norme sul sovraindebitamento, integrandole nel contesto delle riforme concorsuali. In particolare:
- Art. 278-281 CCII – disciplinano l’esdebitazione al termine o nell’ambito della liquidazione giudiziale (ex “fallimento”).
- Art. 282 CCII – esdebitazione nell’ambito della liquidazione controllata, procedura riservata a piccoli imprenditori, professionisti o consumatori (equiparata alla “liquidazione” della L.3/2012).
- Art. 283 CCII – esdebitazione del debitore persona fisica incapiente (istituto nuovo introdotto dal CCII, c.d. “incapienti” o “a costo zero”).
“Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti in qualsiasi forma erogati”.
Dalla lettura:
- Destinatari: il beneficio è riservato al debitore persona fisica sovraindebitato che rientra tra i soggetti ammessi alle procedure di composizione del sovraindebitamento (art. 2, co.1, lett. c CCII – tipicamente consumatori, professionisti, imprenditori individuali non soggetti alle procedure concorsuali ordinarie). In altre parole non ne possono beneficiare società o imprese soggette alla liquidazione giudiziale, né chi dispone di attivo liquidabile.
- Meritevolezza: il debitore deve aver agito in buona fede, senza dolo o colpa grave nell’assunzione delle obbligazioni, e aver adempiuto correttamente agli obblighi di trasparenza e collaborazione (es. allegando la documentazione completa sui debiti e sull’indebitamento).
- Incapienza: condizione chiave. Significa assenza di qualsivoglia attivo liquidabile o redditi eccedenti le spese vitali, nonché incapacità di generare, nei prossimi anni, flussi utili ai creditori. Ad esempio, il Tribunale di Torino ha confermato che l’incapienza consiste nell’“impossibilità di offrire alcuna utilità ai creditori, nemmeno in prospettiva futura”, intesa come assenza di attivo attuale e incapacità di generare flussi da destinare ai creditori nel triennio successivo. L’art. 283, co.2 (come novellato dal “Correttivo-ter” D.Lgs. 136/2024) fornisce un criterio di reddito netto: si calcola il reddito annuo del nucleo familiare, dedotte spese di produzione del reddito e di mantenimento familiare, e questo non deve superare «l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare (scala di equivalenza ISEE)». In pratica, ad esempio per il 2025 l’assegno sociale è di €538,68 al mese (circa €7.003 annui); aumentato della metà fa circa €10.504, moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo familiare. Se il reddito residuo annuo rientra in questo limite, il debitore è “incapiente” ai fini dell’art. 283 CCII.
Il CCII ha subito diversi correttivi recenti (D.Lgs. 147/2020 “Correttivo I”, D.Lgs. 83/2022, D.Lgs. 136/2024 “Correttivo-ter”) che hanno inciso sull’esdebitazione:
- Cambio di terminologia: la rubrica originaria “Debitore incapiente” è divenuta “Esdebitazione del sovraindebitato incapiente”, sottolineando l’esclusivo focus sul sovraindebitato persona fisica.
- Rimozione del pagamento parziale: il “Correttivo-ter” ha definitivamente eliminato ogni riferimento alla necessità di soddisfazione minima dei creditori (p.es. la soglia del 10%), in linea con l’orientamento giurisprudenziale favorevole al favor debitoris.
- Termini di verifica: è stato introdotto l’obbligo di comunicazione delle sopravvenienze reddituali/patrimoniali entro 3 anni (anziché 4) dall’esdebitazione, in attuazione del principio europeo di concedere “fresh start” entro tre anni.
- Assistenza legale facoltativa: la giurisprudenza recente (Trib. Torino 11.03.2025) ha chiarito che la domanda di esdebitazione è di natura non contenziosa e può essere presentata validamente tramite l’OCC senza obbligo di avvocato, a tutela dei debitori più vulnerabili.
Infine, in confronto con la L. 3/2012 (“Legge salva-suicidi”), la disciplina dell’esdebitazione si è notevolmente alleggerita: l’art. 14-terdecies L.3/2012 richiedeva, per l’”esdebitazione del debitore incapiente”, che il debitore avesse parzialmente soddisfatto i creditori e avesse dimostrato lunga continuità lavorativa o ricerca di lavoro (oltre a vietare l’istituto a chi avesse già beneficiato di analogo beneficio negli 8 anni precedenti). Oggi, viceversa, l’unico criterio di merito è la buona fede e la correttezza (meritevolezza) del debitore; il CCII esclude l’obbligo di qualunque rateizzazione o pagamento ai creditori come condizione preliminare. Anche le tutele sulla prima casa hanno subito evoluzioni: la L.3/2012 prevedeva esplicitamente che il piano potesse includere il rimborso del mutuo sulla abitazione principale a scadenze convenute (se il debitore era stato puntuale nei pagamenti). Il CCII attuale non copia pedissequamente questa norma, ma introduce comunque misure analoghe: ad esempio, l’art. 70 CCII consente di sospendere le esecuzioni sull’immobile principale durante la fase di omologa del piano, evitando così la vendita forzata della casa.
Requisiti e Condizioni per l’Esdebitazione dell’Incapiente
La procedura di esdebitazione “a costo zero” richiede il soddisfacimento simultaneo di più condizioni oggettive e soggettive. Di seguito le principali (Tab. 1):
Requisito | Fonte/Descrizione |
---|---|
Debitore persona fisica | Dev’essere un individuo (non impresa) con accesso alle procedure di composizione. Persone fisiche non incluse nei fallimenti. |
Sovraindebitazione | Aver debiti superiori alle proprie possibilità di rimborso. Non possono accedervi soggetti non insolventi o con attivo liquidabile. |
Incapienza (assenza di utilità) | Nessun attivo liquidabile, né redditi al netto delle spese vitali tali da poter generare almeno il fabbisogno familiare. Cfr. soglia reddituale indicata da art.283(2). |
Meritevolezza del debitore | Il debitore deve aver agito in buona fede e con correttezza: niente dolo o frode nelle obbligazioni, consapevolezza piena della propria situazione e completa trasparenza (OCC valuta diligenza e causa dell’indebitamento). |
Una tantum | Il beneficio può essere concesso una sola volta nella vita del debitore. Se in passato ha già usufruito di esdebitazione, non può ottenerla di nuovo. |
Istanza documentata | Domanda presentata tramite l’OCC con allegazione di tutta la documentazione sui redditi, patrimoni, debiti e cause del sovraindebitamento (art.283 c.4-5 CCII). |
Nessuna procedura pendente | Non deve essere in corso un’altra procedura concorsuale alternativa (fallimento, liquidazione coatta, concordato, etc.) in capo al debitore. |
Tab. 1 – Principali requisiti per l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Le condizioni riflettono il favor debitoris: l’unico pagamento richiesto è quello eventuale entro 3 anni in caso di sopravvenienza di risorse, non è previsto alcun pagamento parziale ai creditori al momento dell’esdebitazione (sintesi da normativa e dottrina).
Nella valutazione dell’incapienza patrimoniale e reddituale occorre un calcolo puntuale: si detrae dal reddito annuo lordo gli oneri previdenziali, fiscali e le spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare. Il risultato netto non deve superare la soglia di legge. Ad esempio, se un nucleo di 2 persone ha un reddito annuo lordo di €12.000, oneri e spese pari a €5.000, il reddito disponibile è €7.000. Per il 2025 la soglia per un nucleo di 2 è circa €10.504×1,57≈€16.500; essendo €7.000 < €16.500, il debitore sarebbe ritenuto incapiente. Viceversa, un debitore con reddito netto di €18.000 annui non potrebbe qualificarsi incapiente.
Va inoltre considerata la composizione del nucleo familiare: il parametro ISEE moltiplica la soglia base, aumentando il reddito ammissibile (p.es. param. ≈1,00 per 1 persona; ≈2,00 per 3 persone; ≈2,46 per 4 persone). Il calcolo esatto può essere complesso e va sempre riferito al testo normativo vigente (attuazione DPCM 159/2013 sui parametri). In ogni caso, incapienza implica assenza di patrimonio vendibile e redditi scarsi, confermata dai tribunali come “impossibilità oggettiva di soddisfare i creditori”.
Esclusioni e Effetti (Inesigibilità dei Debiti)
L’esdebitazione comporta l’inesigibilità dei debiti residuali, ossia l’automatica cancellazione dei debiti rimasti alla fine della procedura (salvo le eccezioni di legge). In base al disposto dell’art. 283 c.7 CCII (confermato dalla prassi giudiziale recente), non sono soggetti all’esdebitazione i debiti:
- di mantenimento e alimentari (pensioni di mantenimento, alimenti, etc.);
- risarcitori da fatto illecito extracontrattuale;
- sanzioni penali e quelle amministrative non accessorie;
- (ulteriori eccezioni del CCII: p.es. debiti previdenziali coattivamente accertati dopo l’istanza).
Ad esempio, il Tribunale di Torino ha concesso l’esdebitazione escludendo esplicitamente dal beneficio i debiti indicati in istanza “con esclusione di quelli di mantenimento, alimentari, risarcitori da fatto illecito e penali”. Analogamente, la L.3/2012 (art.14-terdecies) escludeva tali debiti e quelli tributari successivamente accertati. In sintesi: i debiti personali di mantenimento (famiglia), i risarcimenti civili (danni) e le sanzioni penali non vengono mai cancellati dall’esdebitazione. Tutti gli altri debiti concorsuali ante-procedura (compresi tributi, contributi previdenziali, mutui, ecc.) restano invece inesigibili con la decretazione di esdebitazione.
Procedura e Adempimenti
La procedura si svolge innanzitutto tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) competente, al quale il debitore affida il mandato di presentare l’istanza al Tribunale (T.U. art. 382-ter c.p.c.). L’OCC controlla i requisiti soggettivi/oggettivi e redige la relazione motivata allegata alla domanda. La domanda deve contenere l’esposizione del patrimonio (se presente), del passivo complessivo e dei redditi attuali e prospettici, nonché le spiegazioni sulle cause dell’indebitamento e sulla condotta del debitore (art. 283, co.4 CCII).
L’istanza, depone il giudice, è presentata senza necessità di patrocinio legale: il Tribunale di Torino ha precisato che il procedimento per esdebitazione è di natura non contenziosa (decreto senza contraddittorio) e amministrativo, per cui “in assenza di espresso obbligo normativo, il ricorso al patrocinio di un difensore non è necessario, potendo la domanda essere validamente presentata dal debitore tramite l’OCC”. Di conseguenza, le parcelle legali sono esclusivamente un onere del debitore, non prededucibile. L’OCC svolge di fatto il ruolo di assistenza al debitore (verifica meritevolezza, completa documentazione).
Decorsi i termini per contraddittorio (ove previsto) e verificati i presupposti, il tribunale provvede con decreto motivato (art. 283, co.3-7 CCII). Il decreto di esdebitazione “rende inesigibili i crediti residui” come detto. Inoltre, condiziona l’efficacia al rispetto dell’obbligo di trasparenza: il debitore deve comunicare all’OCC ogni eventuale sopravvenienza reddituale o patrimoniale (anche extralavorativa, eredità, vincite, ecc.) annualmente per un periodo (4 anni originariamente, oggi 3 anni) a pena di revoca. In concreto, si prescrive l’obbligo di trasmettere dichiarazioni e documenti fiscali fino a una data prefissata (es. il Trib. Torino 2025 ha imposto comunicazioni annuali fino al 30.06.2028). Se emerge poi un surplus di risorse superiore alla soglia stabilita (assegno sociale +50% per ogni componente) l’OCC può chiedere al giudice di revocare l’esdebitazione.
Imputazione sul Debito Ipotecario e Prima Casa
Sebbene l’esdebitazione propriamente detta non preveda interventi specifici sulla prima casa (essendo destinata a soggetti senza attivo), il CCII tutela la residenza principale del debitore in altri modi. In primo luogo, la definizione di “incapienza” implica di fatto che il debitore non possieda immobili rilevanti. Chi possiede ancora un’abitazione principale, seppure gravata da mutuo, difficilmente potrà essere considerato incapiente e sarà di norma indirizzato verso un piano di ristrutturazione piuttosto che l’esdebitazione.
Tuttavia, il legislatore ha introdotto forme di protezione indiretta. Ad esempio, la ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex art. 67 CCII, antesignana dell’ex “piano del consumatore”) consente di includere i debiti ipotecari sulla prima casa con speciali garanzie. In particolare, l’art. 8, comma 1-ter della L. 3/2012 – ora supersato dal CCII – prevedeva che il piano del consumatore “può prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se il debitore, alla data del deposito della proposta, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.”. In altre parole, il piano poteva dilazionare la prosecuzione del mutuo prima casa senza estinguere immediatamente il debito residuo. Il CCII attuale non contiene una norma identica, ma la ratio è preservata attraverso altri meccanismi: per esempio l’art. 70 CCII, comma 4, consente al giudice di sospendere le vendite forzate sull’immobile (fino all’omologazione del piano) per non compromettere la fattibilità dell’accordo. Così, in pendenza di un piano o accordo, anche la prima casa resta protetta dall’esproprio: il Tribunale di Nola ha mostrato che, con l’apertura del piano, il giudice dispone automaticamente la sospensione delle esecuzioni immobiliari e il divieto di nuove azioni esecutive o cautelari sull’abitazione principale.
In sintesi, la “tutela della prima casa” nel nuovo sovraindebitamento è garantita da:
- Sospensione delle esecuzioni: art. 70(4) CCII impedisce la vendita all’asta della casa principale fino all’omologa definitiva del piano. Ciò consente al debitore di mantenere l’abitazione durante il rientro pianificato dei debiti.
- Piano di rientro flessibile: in alternativa al fallsimento, il debitore può proporre piani di ristrutturazione (arts. 67 ss. CCII) che prevedono modalità sostenibili di pagamento (falcidia dei crediti, rateizzazione, etc.), inclusi i mutui ipotecari (da restru- turare secondo criteri di valore di mercato dell’immobile). L’art. 67(5) CCII, ad esempio, consente di ridurre i crediti garantiti (ipoteca) fino al valore di realizzo atteso.
- Divieto di discriminazione del debito ipotecario: la giurisprudenza e la dottrina sottolineano che non può essere penalizzato il creditore ipotecario (specialmente se è banca mutuataria sulla prima casa) nel piano: il credito ipotecario deve ricevere almeno il valore di mercato dell’immobile, garantendo così che l’abitazione non venga svalutata indebitamente.
Esempio pratico (tutela prima casa):
Un consumatore con mutuo casa di €150.000 e altri debiti può proporre un piano con capitale residuo del mutuo ridotto alla stima di realizzo immobiliare (es. €120.000) e rimanenza del mutuo rateizzata a parte. Nel frattempo, il tribunale sospende l’asta sulla casa (art. 70 CCII) finché il piano è in esame, tutelando il suo diritto di restare nell’abitazione principale.
Simulazioni di Applicazione
Vediamo ora esempi concreti di come l’esdebitazione si applica a diversi profili di debitore incapiente:
- Consumatori: Sig. Rossi, impiegato 45enne, divorziato con due figli. Reddito annuo (lordo) €18.000; spese vive (affitto, luce, cibo) €8.000. In pratica, reddito netto disponibile €10.000/anno. In base alla normativa 2025, soglia di incapienza per un nucleo di 3 è circa €10.504×2,00≈€21.008. Il suo reddito netto (€10.000) è ben al di sotto della soglia: Rossi è dunque incapiente. Si presenta al piano del consumatore (art. 67 CCII), ma la mancanza di patrimonio lo rende inidoneo anche alla liquidazione controllata – ottiene così esdebitazione per incapacità di garantire utilità.
- Ex imprenditori individuali: Sig.ra Bianchi, ex titolare di P.IVA ora cessata, con debiti da fornitori e banche per complessivi €120.000. Ha venduto tutte le attrezzature dell’attività senza ricavo significativo e vive di pensione sociale (€7.000/anno) e sussidi. Non possiede immobili né risparmi. Calcola il suo reddito netto e lo confronta con la soglia per persona singola (~€10.504): rientra pienamente. Anche se i debiti sono elevati, la sua condizione di totale assenza di beni e basso reddito la qualifica come debitore incapiente. La sua domanda di esdebitazione (art. 283 CCII) può essere accolta, dato che non ha altro da liquidare ai creditori e agisce in buona fede.
- Lavoratori dipendenti: Sig. Verdi, operaio con stipendio modesto, €15.000/anno lordi. Spese familiari e previdenziali riducono a €9.000/anno di disponibilità netta. In una famiglia di tre persone (lui, moglie casalinga, un figlio piccolo), soglia di incapienza ~€21.000. Con €9.000 netti annui, Verdi rientra nell’incapienza. Non possiede immobili (vive in affitto). Anche se ha un debito residuo di mutuo estinto dall’affitto, non ha attivo sufficiente; potrebbe dunque essere ammesso all’esdebitazione del debitore incapiente.
- Pensionati: Sig.ra Neri, 70enne pensionata, riceve pensione INPS di €7.500/anno (lordo). Le sue spese personali (inclusa mutua medica) assorbono gran parte del reddito; il suo reddito netto disponibile scende sotto la soglia minima per una persona singola (~€10.500). Se a fine vita non le restano proprietà (ha venduto la casa, vive in affitto), rientra chiaramente nella categoria degli incapienti. Anche se ha debiti consistenti (es. prestiti non pagati), può richiedere l’esdebitazione ex art. 283 CCII. Essendo vedova senza eredi prossimi, l’effetto è azzerare definitivamente i suoi debiti residui (salvo l’IMU, che comunque non rileva su domicilio in affitto).
In tutte queste simulazioni, appare chiaro come il reddito dopo le spese familiari sia il parametro discriminante: se è inferiore alla soglia legale, il debitore è “meritevolmente incapiente”. Inoltre, in ogni caso il giudizio soggettivo (meritevolezza) entrerà in gioco: si valuterà la correttezza complessiva del debitore (assenza di fraudolenza, onestà, impegno a liquidare il poco che si ha, completezza della documentazione).
Domande Frequenti (FAQ)
- Chi può ottenere l’esdebitazione del debitore incapiente?
Solo la persona fisica debitore soggetto al regime di sovraindebitamento (non rientrante nel fallimento) che soddisfi i requisiti di meritevolezza e incapienza. In pratica, un consumatore, un piccolo imprenditore individuale, un libero professionista senza attivo, ecc., che abbia agito in buona fede. Non può ottenerla un’azienda, né chi possiede beni liquidabili significativi (anche la prima casa esclude il criterio di “assenza di utilità”). - Quali debiti vengono cancellati dall’esdebitazione?
Tutti i debiti residuali concorsuali anteriori alla procedura, ad eccezione di quelli espressamente esclusi dalla legge (obblighi alimentari e di mantenimento, risarcimenti da fatto illecito, sanzioni penali/amministrative). In pratica, a seguito del decreto di esdebitazione i crediti non soddisfatti vengono dichiarati inesigibili. I crediti ipotecari sul bene principale possono essere ristrutturati, ma non vengono cancellati. - Quanti anni dura l’obbligo di comunicare nuove entrate?
Dal 2024 è previsto un triennio. Il debitore deve informare l’OCC di ogni nuova risorsa reddituale o patrimoniale emergente per 3 anni dopo il decreto (in analogia con la direttiva UE sul fresh start). Se emergono risorse oltre la soglia, l’OCC può chiedere la revoca dell’esdebitazione. - Cosa succede se entro 3 anni trovo un lavoro o una rendita?
Se il reddito disponibile supera la soglia legale (assegno sociale+50% per parametro ISEE), l’OCC può notificare al tribunale il cambiamento. Il giudice può revocare l’esdebitazione, obbligando il debitore a rimborsare una parte dei debiti. Fino al limite della soglia, invece, i debiti restano estinti. - Il piano del consumatore garantisce la salvezza della prima casa?
Indirettamente sì. Il piano può includere il pagamento delle rate del mutuo sulla casa principale alle scadenze concordate; inoltre, il tribunale sospende le aste immobiliari fino all’omologa (art. 70 CCII). In questo modo la casa principale non viene messa all’asta durante il piano, garantendo al debitore il mantenimento dell’abitazione. Tuttavia, i mutui ipotecari non vengono cancellati con l’esdebitazione (si devono continuare a pagare o ristrutturare tramite piano). - C’è l’obbligo di avvocato per chiedere l’esdebitazione?
No. Come confermato dal Tribunale di Torino (11.03.2025), il procedimento di esdebitazione è di volontaria giurisdizione e non richiede l’assistenza legale obbligatoria. La domanda può essere presentata direttamente per il tramite dell’OCC. Questo alleggerisce i costi per il debitore incapiente. - Qual è la differenza tra esdebitazione dell’incapiente e liquidazione controllata con esdebitazione?
Nell’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII) non c’è alcuna fase di liquidazione: il debitore non ha attivo da liquidare, e il beneficio è “automatico” se sussistono i requisiti. Nella liquidazione controllata (art. 282 CCII) invece, il debitore presenta un piano di liquidazione (simile al vecchio art. 14-quaterdecies L.3/2012) e alla fine, se il piano è eseguito correttamente, i debiti rimanenti sono cancellati. In pratica, l’esdebitazione dell’incapiente è una via semplificata dedicata a chi di fatto non può nemmeno liquidare alcunché.
Conclusioni e Comparazione
La disciplina attuale dell’esdebitazione a costo zero è profondamente orientata al favor debitoris. A differenza dell’assetto L.3/2012, il CCII tratta in modo uniforme e semplificato il sovraindebitamento estremo: se il debitore è meritevole e incapiente, ha di diritto la cancellazione dei debiti senza necessità di pagare una minima percentuale. Le modifiche legislative più recenti (in particolare il D.Lgs. 136/2024) confermano questa direzione, accentuando lo scopo sociale dell’istituto. Allo stesso tempo, rimangono solide tutele per i creditori più esposti (attività fraudolente, garanzie reali, debiti inderogabili come alimentari) e meccanismi di verifica (OCC, comunicazioni annuali).
Infine, si segnala che, nonostante l’attenzione sulla prima casa, il CCII non considera prioritariamente l’immobile come “bene non aggredibile” nell’esdebitazione; piuttosto, la tutela dell’abitazione principale è perseguita mediante il piano di ristrutturazione e le sospensioni esecutive previste dal Codice (art.70 CCII). In ogni caso, il debitore meritevole e incapiente ha ora uno strumento di estrema importanza che, se applicato correttamente, può garantire una vera seconda occasione nella vita economica.
Fonti Normative e Giurisprudenziali
- Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII): D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, in particolare artt. 278-283 (come modificati dai D.Lgs. 147/2020, 83/2022, 136/2024).
- Legge 3/2012 (“salva-suicidi”): artt. 8 e 14-terdecies L.3/2012 (disciplinavano moratorie e esdebitazione incapienti).
- Giurisprudenza: Cass. civ. Sez. Unite n. 3819/2021 (sul diritto UE e IVA), Cass. civ. 2024 (varie pronunce su meritevolezza), Trib. Torino 11.03.2025 (Migliettta, niente obbligo difesa tecnica), Trib. Torino 23.04.2025 (Mandico, meritevolezza con debiti tributari), Trib. Ferrara 10.03.2025 (Mancini, criterio reddito), Trib. Rimini 06.02.2025 (Mancini, limiti di reddito), Trib. Cassino 14.05.2025 (decreto di esdebitazione), ecc.
- Fonti normative complete: D.Lgs. 12/2019; D.Lgs. 147/2020; D.Lgs. 83/2022; D.Lgs. 136/2024; L. 3/2012 e ss.mm.ii. Le fonti specifiche citate nel testo indicano gli articoli e i commi di volta in volta rilevanti.
Hai troppi debiti e nessun reddito? Fatti aiutare da Studio Monardo
La legge ti consente di essere liberato dai debiti anche se non hai beni da offrire, ma con importanti tutele sulla casa di abitazione.
Fatti aiutare da Studio Monardo.
🛡️ Come può aiutarti l’Avvocato Giuseppe Monardo
📂 Verifica se rientri tra i debitori incapienti: nessun patrimonio e redditi insufficienti
📑 Ti assiste nella redazione dell’istanza per ottenere l’esdebitazione “secca”
⚖️ Valuta se e come la prima casa può essere esclusa dalla procedura
✍️ Redige tutti gli atti da presentare al tribunale tramite l’OCC competente
🔁 Ti segue fino alla decisione del giudice e alla liberazione completa dai debiti
🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in esdebitazione e tutela del patrimonio familiare
✔️ Difensore accreditato presso OCC e tribunali civili
✔️ Consulente legale per soggetti senza reddito o beni aggredibili
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
Conclusione
Anche se non hai nulla da offrire ai creditori, puoi essere sollevato dal peso dei debiti.
Con la consulenza giusta puoi ottenere l’esdebitazione e salvaguardare la tua casa.
📞 Richiedi ora una consulenza riservata con l’Avvocato Giuseppe Monardo: