Cos’è La Composizione Negoziata Della Crisi Per Un Professionista?

Sei un professionista in difficoltà economica e stai cercando una soluzione per rientrare dai debiti senza essere travolto da pignoramenti, decreti ingiuntivi o richieste aggressive da parte dei creditori? In questi casi, lo strumento giusto potrebbe essere la composizione negoziata della crisi.

Ma in cosa consiste esattamente? È adatta anche ai professionisti? E cosa puoi ottenere avviando questa procedura?

La composizione negoziata è un percorso previsto dal Codice della Crisi, pensato per aiutare imprenditori, artigiani e professionisti a superare momenti di squilibrio economico e finanziario prima che la situazione diventi irreversibile. È una procedura volontaria, che non implica subito la chiusura dell’attività, ma punta piuttosto a gestire i debiti con una trattativa protetta.

Come funziona, concretamente, per un professionista?

Si parte da una domanda da presentare attraverso una piattaforma telematica. Una volta attivata, viene nominato un esperto indipendente che affianca il professionista nella trattativa con i creditori, cercando soluzioni sostenibili: proroghe, rinegoziazioni, rateizzazioni o anche ristrutturazioni più profonde del debito.

Durante la procedura, è possibile ottenere la protezione da azioni esecutive, bloccare pignoramenti e sospendere contratti in perdita, ma anche valutare, con l’assistenza dell’esperto, se conviene proseguire l’attività o adottare soluzioni alternative come il concordato minore o la liquidazione controllata.

Serve essere in crisi grave per accedere? O basta un disequilibrio temporaneo?

La composizione negoziata si può attivare anche in fase iniziale, quando il disequilibrio non è ancora diventato una vera insolvenza. E proprio per questo, è uno strumento prezioso per chi vuole agire per tempo, evitando il collasso e salvando ciò che ha costruito con fatica.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in crisi da sovraindebitamento, ristrutturazioni e tutela dei professionisti – ti spiega cos’è la composizione negoziata per un libero professionista, come funziona passo dopo passo e come possiamo aiutarti a usarla per fermare i debiti e rilanciare la tua attività.

Hai difficoltà a pagare i debiti legati alla tua attività professionale? Cerchi una via legale per trattare con i creditori senza subire pressioni o perdere tutto?

Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: valuteremo insieme la tua posizione economica e fiscale, ti aiuteremo ad attivare la composizione negoziata e ti accompagneremo fino alla soluzione più sicura per salvare la tua attività.

Introduzione

La Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa è un nuovo strumento introdotto nell’ordinamento italiano per aiutare le imprese in difficoltà finanziaria a risanarsi prima di precipitare nell’insolvenza. Si tratta di una procedura volontaria, stragiudiziale e confidenziale, avviata su iniziativa del debitore imprenditore (anche individuale) allo scopo di trovare un accordo con i creditori grazie all’assistenza di un esperto indipendente. Introdotta inizialmente col D.L. 118/2021 (convertito con L. 147/2021) come risposta alle crisi post-pandemiche, la Composizione Negoziata è stata integrata nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) – D.Lgs. 14/2019 – ed è oggi disciplinata nel Titolo II di tale Codice, dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 83/2022 (attuativo della Direttiva UE 2019/1023) e dal D.Lgs. 136/2024 (c.d. “terzo correttivo” del Codice). La Guida che segue fornisce un quadro avanzato e aggiornato a giugno 2025 di questo istituto, dal punto di vista del debitore, con un linguaggio tecnico-giuridico ma accessibile a professionisti, imprenditori e consulenti non specializzati in diritto fallimentare.

Cos’è in breve la Composizione Negoziata? È un percorso assistito in cui l’imprenditore in crisi, affiancato da un esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio, negozia con i creditori possibili soluzioni di risanamento o ristrutturazione dei debiti, beneficiando eventualmente di alcune misure protettive (il “ombrello” di sospensione delle azioni esecutive) e di misure premiali (agevolazioni soprattutto fiscali) previste dalla legge. A differenza delle tradizionali procedure concorsuali (come il fallimento o il concordato preventivo), la Composizione Negoziata non comporta la spossessamento del debitore, non implica l’apertura di una procedura giudiziale di insolvenza e non richiede il coinvolgimento di tutti i creditori in modo paritario. L’imprenditore rimane in carica e può proseguire l’attività “in bonis” (cioè senza dichiarazione formale di insolvenza), effettuando anche pagamenti selettivi ai fornitori essenziali, poiché non vige la regola della parità di trattamento dei creditori tipica delle procedure concorsuali. Proprio in ciò risiede la natura “negoziale” e non concorsuale dell’istituto: è un tentativo bonario e flessibile di soluzione della crisi, ritagliato sulle esigenze dell’impresa, da condurre al riparo (per un periodo limitato) dalle pressioni dei creditori e senza il peso delle rigidità formali delle procedure giudiziali.

Nei paragrafi seguenti approfondiremo tutti gli aspetti principali della Composizione Negoziata, con riferimenti normativi aggiornati al 2025 (Codice della Crisi, D.Lgs. 83/2022 e 136/2024, ecc.), orientamenti giurisprudenziali recenti, prassi applicative, esempi operativi, tabelle riepilogative e risposte alle domande frequenti. In particolare, la Guida copre: chi può accedere e con quali requisiti; il ruolo dell’esperto indipendente; l’uso della piattaforma telematica nazionale; la predisposizione del piano di risanamento e della relativa check-list; le misure protettive e cautelari a tutela del patrimonio del debitore; la conduzione delle trattative con i creditori; i possibili esiti (accordi stragiudiziali, accordi omologati, concordato semplificato, ecc.); l’accesso a nuova finanza durante la procedura; il ruolo del tribunale (limitato ma fondamentale in specifiche fasi); la compatibilità con altre procedure o con l’eventuale fallimento; le responsabilità del debitore e i vantaggi di un ricorso tempestivo a questo strumento. Sono inoltre fornite tabelle di sintesi (procedure passo-passo, confronto con altri strumenti, elenco misure protettive/premiali), simulazioni pratiche di casi reali (un libero professionista e un’impresa individuale in crisi) e alcuni modelli utili (bozza di istanza, schema di piano, comunicazione ai creditori). Infine, chiude la guida una sezione di Bibliografia e Normativa con tutti i riferimenti a leggi, decreti, sentenze e articoli citati.

1. Soggetti Ammessi e Requisiti di Accesso

Chi può accedere alla Composizione Negoziata? L’istituto è aperto a una ampia platea di debitori imprenditori, in linea col principio di inclusività e flessibilità perseguito dal legislatore. In sintesi, tutte le imprese – di qualsiasi dimensione, settore e natura giuridica – possono avvalersi della Composizione Negoziata, fatta eccezione soltanto per i soggetti non imprenditori. Vediamo i dettagli:

  • Imprese commerciali soggette a fallimento: qualsiasi imprenditore commerciale in attività, sia esso una PMI o una grande impresa, può attivare la Composizione Negoziata. Sono incluse sia le imprese cosiddette “sopra soglia” (cioè quelle che superano i parametri dimensionali dell’art. 2, co.1, lett. d, CCII, e dunque in astratto assoggettabili a liquidazione giudiziale/fallimento), sia le imprese “sotto soglia” (piccoli imprenditori commerciali non fallibili ai sensi dell’art. 2 CCII). Il CCII prevede infatti espressamente l’applicabilità dell’istituto anche agli imprenditori minori, con alcune varianti procedurali semplificate (art. 25-quater CCII) per tenere conto delle loro ridotte dimensioni.
  • Imprenditori agricoli: anche l’imprenditore agricolo – tradizionalmente escluso dal fallimento – è ammesso in Composizione Negoziata, come esplicitato dall’art. 12, co.1 CCII. Ciò consente anche alle aziende agricole in crisi di tentare un risanamento negoziato, nonostante restino esonerate dalle procedure concorsuali ordinarie.
  • Grandi imprese soggette ad amministrazione straordinaria: il legislatore ha chiarito che anche le grandi imprese in potenziale A.S. (ai sensi delle leggi Prodi e Marzano) possano fruire della Composizione Negoziata. Infatti l’art. 18, co.4 CCII stabilisce che dalla pubblicazione dell’istanza di nomina dell’esperto non può essere dichiarato lo stato di insolvenza (né quindi avviata l’A.S.), il che implicitamente invita a utilizzare la via negoziale anche per aziende di rilevanti dimensioni, in quanto la Composizione Negoziata non è qualificata come “procedura concorsuale” e quindi non rientra tra quelle escluse per banche, assicurazioni, ecc..
  • Settori speciali (banche, assicurazioni, finanziarie): come accennato, sono ammessi anche soggetti operanti nei settori bancario, finanziario e assicurativo. Queste entità hanno procedure concorsuali proprie (liquidazione coatta, A.S. bancaria, etc.) e non potrebbero accedere a concordato preventivo o fallimento, ma possono tentare una Composizione Negoziata perché essa, non avendo natura concorsuale, non è preclusa dalla normativa di settore. Ad esempio, una banca in crisi potrebbe utilizzare informalmente la Composizione Negoziata per negoziare con alcuni creditori (es. altre banche) soluzioni di riequilibrio.
  • Imprese appartenenti a un gruppo: il CCII prevede disposizioni ad hoc per il caso di gruppi di imprese (art. 25, co.3-9 CCII). In tali ipotesi, più società dello stesso gruppo possono accedere congiuntamente alla procedura con nomina di un unico esperto e trattative coordinate. È anche possibile coinvolgere nel negoziato società del gruppo che non avrebbero i requisiti autonomi di accesso, estendendo a queste ultime gli effetti protettivi e incentivanti, purché partecipino unitariamente alle trattative. Il gruppo può infine concludere un accordo o contratto unitario con i creditori (o più accordi coordinati) per risolvere la crisi in modo integrato.

In termini negativi, come anticipato, sono esclusi solo i “non imprenditori”. Ciò significa che un privato consumatore o un professionista intellettuale che non esercita attività d’impresa in forma organizzata non può attivare direttamente questa procedura (restando eventualmente assoggettabile alle procedure di sovraindebitamento, oggi denominate concordato minore, piano del consumatore, ecc.). Questa esclusione pone la questione dei liberi professionisti (avvocati, commercialisti, medici, ingegneri, ecc.): tali soggetti non sono qualificati come “imprenditori” dal codice civile, per via della prevalente natura intellettuale della loro attività. Un libero professionista può accedere? – In linea di principio no, se opera esclusivamente come persona fisica nell’esercizio della professione, poiché non rientra tra gli “imprenditori commerciali o agricoli” menzionati dall’art. 12 CCII. Tuttavia, occorre distinguere alcuni casi pratici:

  • Se il professionista svolge la sua attività mediante una società di professionisti (es. una STP, o una s.r.l./s.a.s. che offre servizi professionali), allora è la società – che ha natura di impresa – a poter accedere alla Composizione Negoziata. Molti studi professionali oggi operano in forma societaria, e non vi è dubbio che tali entità siano “imprese” ai fini dell’accesso.
  • Se invece il professionista opera come ditta individuale con partita IVA, senza iscrizione al Registro Imprese (in quanto non obbligato), ci si trova in una zona grigia. Formalmente non è un imprenditore commerciale, ma la sua situazione potrebbe essere equiparabile a quella di un piccolo imprenditore. In attesa di indicazioni chiare, la prassi suggerisce che un professionista con debiti legati alla propria attività possa comunque trovare tutela tramite le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (ai sensi della L. 3/2012, ora integrate nel CCII per i debitori civili). Ad esempio, un avvocato oberato di debiti potrà ricorrere al concordato minore (artt. 74-83 CCII) piuttosto che alla Composizione Negoziata, a meno che abbia effettivamente un’organizzazione imprenditoriale.
  • Va detto però che, sul piano pratico, diversi artigiani, ditte individuali e piccoli operatori (che magari rientrano per dimensioni tra i “non fallibili”) hanno fatto ricorso alla Composizione Negoziata sin dalla sua introduzione nel 2021. La legge infatti non richiede un capitale minimo o altre soglie: anche la più piccola impresa individuale commerciale può attivare la procedura. Per analogia, si ritiene che un professionista equiparabile a una micro-impresa (ad esempio un consulente con dipendenti e struttura organizzativa) possa accedere, magari registrandosi come impresa al Registro delle Imprese. In caso di dubbio, è consigliabile valutare con un esperto se il soggetto rientra tra gli “imprenditori” e, in alternativa, considerare gli strumenti di sovraindebitamento.

Requisiti oggettivi – Quando si può attivare? Il presupposto oggettivo è che l’impresa si trovi in uno stato di difficoltà economico-finanziaria tale da far prevedere una crisi o insolvenza futura, ma che risulti ancora ragionevolmente reversibile tramite adeguate misure. L’art. 12, co.1 CCII, dopo il correttivo 2022-2024, recita che l’imprenditore può chiedere la nomina dell’esperto quando si trova “nelle condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) o b), oppure anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, ed è ragionevolmente perseguibile il risanamento”. In altre parole:

  • “Pre-crisi” e “crisi”: sono coperti gli stati di pre-crisi e crisi (art. 2, co.1, lett. a) CCII definisce la crisi come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza”). Anche un’impresa semplicemente in squilibrio (p.e. con indici di bilancio deteriorati, perdite in aumento, tensioni di liquidità) rientra nel perimetro, purché ci siano prospettive concrete di risanamento. L’idea è favorire un intervento tempestivo, prima che la situazione diventi irreparabile.
  • Insolvenza reversibile: interessante è che, con la riforma, la Composizione Negoziata può essere utilizzata anche se l’impresa è già tecnicamente insolvente (art. 2, co.1, lett. b) definisce l’insolvenza come “incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni”), a condizione però che vi siano concrete prospettive di risanamento. Ciò allinea la norma alla Direttiva UE: anche chi è in uno stato di insolvenza iniziale ma recuperabile può tentare il risanamento negoziato, invece di precipitare subito in fallimento. In tal caso, tuttavia, il debitore insolvente dovrà gestire l’impresa nell’interesse prioritario dei creditori (vedi §1.1 più avanti) e sarà fondamentale ottenere misure protettive dal tribunale per sospendere le azioni esecutive immediate.
  • Prospettive di risanamento: la legge richiede appunto che il risanamento sia “ragionevolmente perseguibile”. Ciò implica che l’imprenditore debba avere già individuato, almeno in linea generale, delle possibili soluzioni (ad esempio: ristrutturazione debiti, nuovi finanziatori, taglio costi, dismissione di rami d’azienda, ecc.) e che, sulla base dei dati disponibili, tali soluzioni abbiano una concreta fattibilità. Questo aspetto viene verificato attraverso strumenti come il test pratico e la check-list di autodiagnosi (v. §3), che aiutano a capire il grado di difficoltà e le azioni necessarie.
  • Impresa in attività: va da sé che occorre un’impresa in bonis, ossia ancora esistente e operativa. Un’azienda già liquidata o cessata non ha senso che acceda (dovrebbe piuttosto valutare la liquidazione controllata ex CCII). Inoltre la norma (art. 25-quinquies) pone un limite temporale se ci sono altre procedure in corso: ad esempio, non si può presentare istanza di Composizione Negoziata mentre è pendente una domanda di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione. Né la si può presentare se, nei 4 mesi precedenti, l’imprenditore ha rinunciato a tali domande. Questa clausola anti-abuso impedisce di saltare da una procedura all’altra allo scopo di guadagnare tempo (ad es. presentare un concordato in bianco e poi passare a Composizione per allungare i termini – cosa vietata).

In sintesi, ogni imprenditore commerciale o agricolo che intraveda il rischio di una crisi e voglia agire per tempo può attivare la Composizione Negoziata, indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone, società di capitali) e dalla dimensione. L’importante è che ci sia qualcosa da salvare (un core business ancora vitale) e una strategia percorribile per farlo. Questo strumento è pensato proprio per intervenire prima che sia troppo tardi, offrendo una “corsia di risanamento” assistita e flessibile. Nei prossimi capitoli vedremo come funziona concretamente la procedura e quali attori e fasi sono coinvolti.


2. Natura e Finalità dell’Istituto

Prima di entrare nel vivo della procedura, è utile comprenderne la natura giuridica e le finalità dichiarate. Ciò aiuterà a inquadrarne correttamente i meccanismi anche pratici.

2.1 Una procedura negoziale, non concorsuale: come già accennato, la Composizione Negoziata non è una procedura concorsuale in senso tecnico. Non comporta una cristallizzazione formale dello stato d’insolvenza, né l’apertura di un procedimento giudiziario di massa verso tutti i creditori. Piuttosto, è un percorso volontario di negoziazione assistita, attivato e condotto dall’imprenditore stesso con l’ausilio di un esperto terzo. Questa caratteristica comporta alcune differenze fondamentali rispetto alle procedure concorsuali tradizionali:

  • Nessun obbligo di coinvolgere tutti i creditori: il debitore può scegliere con quali creditori negoziare e quali debiti ristrutturare. Non vi è necessità – né obbligo – di estendere le trattative all’universalità dei creditori. Ad esempio, se un’impresa ha difficoltà solo verso le banche, potrà limitare la negoziazione agli istituti di credito, continuando a pagare regolarmente fornitori e dipendenti. Questa flessibilità è confermata dalla giurisprudenza: “Poiché la Composizione Negoziata non costituisce una procedura concorsuale, non c’è alcun obbligo a carico dell’imprenditore di coinvolgere tutti i creditori nelle trattative”. L’imprenditore può quindi “spegnere gli incendi” dove necessario, senza essere costretto ad un accordo globale con chiunque vanti un credito.
  • Libertà nei pagamenti e niente par condicio: durante la Composizione Negoziata il debitore rimane solvibile (“in bonis”) e conserva la libertà di effettuare i pagamenti che ritiene opportuni. Non essendo aperta alcuna procedura concorsuale, non opera la regola della par condicio creditorum (parità di trattamento): il debitore può pagare alcuni creditori e non altri, se ciò è funzionale alla continuità aziendale o al buon esito delle trattative. Ad esempio, potrà pagare fornitori strategici per assicurarsi forniture essenziali, anche mentre chiede alle banche una moratoria sul debito. Ovviamente tali atti devono essere compiuti in buona fede e in coerenza col piano (pagare un creditore “amico” a scapito di altri senza motivo sarebbe scorretto), ma la legge volutamente non li vieta. Una pronuncia ha sottolineato: “non a caso non sono inibiti pagamenti e il debitore rimane in bonis”, evidenziando come il legislatore abbia escluso i tipici divieti concorsuali (es. divieto di pagamento dei crediti anteriori) per favorire soluzioni di mercato snelle.
  • Nessun ordine legale di distribuzione: conseguentemente, se la negoziazione porta alla disponibilità di certe somme da ripartire, non vige alcun ordine di distribuzione legale. Non essendo una procedura concorsuale, non si deve rispettare la graduazione formale dei crediti (privilegi, chirografi, ecc.) – a meno che tale graduazione non venga volontariamente riconosciuta nelle trattative. In pratica, l’imprenditore è libero di proporre accordi anche differenziati ai diversi creditori (ad esempio, può offrire un pagamento integrale ai fornitori strategici e un taglio del 20% alle banche), senza incorrere in violazioni di legge. Saranno i creditori, caso per caso, ad accettare o meno la proposta. Questo consente soluzioni molto personalizzate. Di contro, se poi si dovesse passare ad una procedura concorsuale (concordato, fallimento), allora sì che subentrerebbero le regole di par condicio e graduazione.
  • Debitore in possesso dei beni (no spossessamento): l’imprenditore conserva la gestione e la disponibilità del proprio patrimonio. Non c’è un commissario o curatore che si sostituisce a lui. L’esperto nominato non ha poteri sostitutivi né dispositivi: il suo ruolo è di facilitare, ma le scelte gestionali restano al debitore (salvo dover informare l’esperto per atti straordinari, come vedremo). Questo assetto “debtor in possession” è volto a minimizzare traumi all’attività d’impresa, a differenza per esempio del fallimento dove il debitore viene spossessato. La fiducia è che il debitore, opportunamente assistito, possa condurre in porto il risanamento meglio di chiunque altro, non essendoci ancora stato un default conclamato.
  • Intervento limitato del tribunale: la Composizione Negoziata è concepita come stragiudiziale. Il tribunale entra in gioco solo in punti specifici: se il debitore richiede misure protettive o autorizzazioni (es. finanziamenti prededucibili), oppure se alla fine si opta per un concordato semplificato (che richiede omologa dal tribunale). Per il resto, non vi è un “procedimento pendente” davanti al giudice durante le trattative: queste si svolgono privatamente tra imprenditore, esperto e creditori. Ciò riduce costi e formalità. In pratica, il tribunale funge da supporto (concede protezione quando serve e omologa eventuali esiti giudiziali), ma non dirige la procedura in senso stretto.

2.2 Finalità principali: la finalità della Composizione Negoziata è duplice: da un lato favorire il risanamento dell’impresa in difficoltà (quindi la continuazione dell’attività aziendale quando possibile), dall’altro evitare che crisi temporanee evolvano in default irreversibili trascinando l’impresa al fallimento. Il legislatore, ispirandosi anche alla direttiva UE, ha voluto creare uno strumento di allerta precoce e soluzione tempestiva. Vediamo gli obiettivi chiave:

  • Superare lo “stato di squilibrio” prima dell’insolvenza: in sede parlamentare si è evidenziato che l’obiettivo è “superare la situazione di squilibrio dell’impresa prima che si arrivi all’insolvenza”. Ciò indica chiaramente che la Composizione va attivata appena emergono segnali di squilibrio patrimoniale o finanziario, e mira a riportare in equilibrio l’azienda (tramite ristrutturazione del debito, iniezioni di liquidità, riorganizzazione operativa, ecc.) scongiurando la crisi conclamata. È dunque uno strumento di prevenzione.
  • Conservare la continuità aziendale quando possibile: la legge incoraggia soluzioni in continuità. L’esperto, nello svolgere il suo mandato, deve valutare le “ipotesi di risanamento” e individuare una soluzione entro 180 giorni per assicurare la continuità. Se necessario, può considerare anche la “trasferimento dell’azienda o di rami di essa” come via per il salvataggio, preservando per quanto possibile i posti di lavoro. Dunque la salvaguardia dell’attività produttiva e dell’occupazione è al centro: l’azienda può essere ristrutturata o, se il debitore non è in grado, venduta a terzi più solidi, evitando però la dispersione dei valori che un fallimento comporterebbe.
  • Evitare default disordinati e ridurre l’impatto delle crisi: un ulteriore scopo è evitare che le difficoltà di una singola impresa si traducano in un effetto domino su altre (fornitori, dipendenti, banche). La Composizione Negoziata limita le azioni dei creditori contro il debitore per un certo periodo, in modo da creare uno spazio di dialogo protetto e prevenire l’aggressione immediata al patrimonio dell’impresa. Questo “periodo di respiro” può impedire che, ad esempio, un creditore impaziente pignori i macchinari bloccando la produzione, o che vi sia una corsa scomposta ai beni aziendali. L’idea è che tutti possano ottenere di più cooperando per il risanamento, rispetto a quanto otterrebbero liquidando frettolosamente l’impresa. Ciò è in linea con l’interesse collettivo alla conservazione dei valori aziendali.
  • Favorire soluzioni stragiudiziali concordate: la Composizione negoziata è stata pensata anche per ridurre il contenzioso giudiziario in materia di crisi d’impresa. Incentivando gli accordi volontari, si punta a diminuire il ricorso ai tribunali per fallimenti e concordati, che sono lunghi e costosi. La procedura presso la Camera di Commercio è infatti molto più rapida e meno onerosa: tempi contenuti (il percorso base è di 6 mesi, estensibile al massimo a 12), costi limitati (non ci sono contributi unificati da pagare, solo il compenso dell’esperto) e gestione agile. In un’ottica di sistema, ciò allevia il carico sui tribunali e consente di destinare le risorse giudiziarie ai casi più complessi o irrisolvibili consensualmente.

In definitiva, possiamo dire che la finalità ultima è riportare l’imprenditore “in bonis” – ossia ristabilire condizioni di equilibrio finanziario tali da permettere la prosecuzione dell’attività – oppure, se ciò non è possibile, agevolare una liquidazione ordinata (tramite il concordato semplificato) piuttosto che un fallimento. L’istituto è quindi duale: rescue se c’è salvataggio, liquidation se non c’è altra via, ma in entrambi i casi con un percorso più guidato e negoziato rispetto alle alternative classiche.

Nel prossimo paragrafo passeremo agli attori in gioco, in primis la figura chiave dell’Esperto indipendente, e poi alla descrizione passo-passo della procedura pratica. Capiremo come si avvia la Composizione Negoziata e quali sono le fasi operative.


3. Ruolo dell’Esperto Indipendente nella Composizione Negoziata

Chi è l’Esperto e perché è fondamentale? L’Esperto Indipendente è il professionista nominato per affiancare l’imprenditore nelle trattative con i creditori. Rappresenta uno degli elementi innovativi e portanti della Composizione Negoziata. La sua figura è stata disegnata per garantire terzietà, competenza e buon andamento delle negoziazioni. Vediamo in dettaglio:

  • Nomina e requisiti: l’esperto viene nominato dal Segretario Generale della Camera di Commercio competente, su designazione di una Commissione apposita istituita presso ciascuna Camera (composta da tre membri: uno nominato dal Presidente del Tribunale, uno dalla CCIAA e uno dal Prefetto). La nomina avviene a seguito dell’istanza dell’imprenditore, secondo le modalità dell’art. 13 CCII. Possono essere designati solo professionisti iscritti in un apposito Elenco nazionale degli Esperti tenuto presso le Camere di Commercio. I requisiti per l’iscrizione (stabiliti dal D.M. 28/09/2021, modificato poi) includono: essere dottore commercialista, avvocato o consulente del lavoro con esperienza almeno quinquennale in ristrutturazioni aziendali, o manager/direttore d’azienda con esperienza specifica in gestione di crisi, eventualmente integrati da corsi di formazione dedicati. In pratica, nella quasi totalità dei casi gli esperti nominati sinora sono commercialisti o avvocati d’affari con competenze in procedure concorsuali e risanamenti aziendali.
  • Terzietà e imparzialità: l’esperto deve essere indipendente dalle parti. Non deve avere conflitti d’interesse né rapporti di consulenza pregressi con l’imprenditore o con i principali creditori. La normativa e il codice etico forniscono criteri per valutare l’indipendenza, simili a quelli per i commissari giudiziali. L’idea è che sia una figura super partes, credibile agli occhi dei creditori e in grado di valutare oggettivamente la situazione. Egli opera come un “facilitatore negoziale”: “un professionista negoziatore, terzo e imparziale, deputato ad assistere l’imprenditore nello svolgimento delle trattative, facilitandole e stimolando gli accordi”. Questa frase, tratta da un’ordinanza del Tribunale di Milano, ben riassume il ruolo: un mediatore di interessi contrapposti, che aiuta le parti a comunicare, comprendere i rispettivi problemi e trovare un punto d’incontro.
  • Poteri e funzioni: è cruciale chiarire che l’esperto non ha poteri decisori vincolanti. Non può imporre accordi ai creditori né obbligare il debitore a compiere atti. La sua funzione è di consulenza e mediazione. In concreto, l’esperto:
    • Analizza la situazione aziendale: esamina i bilanci, i debiti, il piano di risanamento proposto dall’imprenditore e la check-list di cui all’art. 13, co.2 CCII. Valuta la fattibilità delle ipotesi di soluzione (es. se il piano di risanamento è realistico). Deve “valutare le ipotesi di risanamento” come dice la legge. Spesso l’esperto redige una relazione iniziale dopo aver studiato i dati, in cui dà un primo giudizio sulla perseguibilità del risanamento e indica linee guida per le trattative.
    • Facilita le trattative con i creditori: convoca (d’intesa col debitore) incontri con i creditori, conduce le riunioni cercando di smussare le divergenze, suggerisce possibili soluzioni tecniche (ad esempio spiega ai creditori i benefici di un accordo rispetto al fallimento, propone strutture di pagamento). L’esperto “coadiuva le parti nella comunicazione e nella comprensione dei problemi”, aiutandole a “comporre e mediare gli interessi contrapposti”. Ha quindi un ruolo simile a un mediatore professionale: mantiene il dialogo costruttivo e orientato al risultato.
    • Garantisce correttezza e trasparenza: l’esperto funge anche da “garante” del fatto che la procedura sia svolta seriamente, senza intenti dilatori o abusi. Deve vigilare che l’imprenditore agisca con correttezza e buona fede, e altrettanto i creditori (ricordiamo che l’art. 4 CCII stabilisce specifici “doveri di lealtà e buona fede” per entrambe le parti nella composizione negoziata). Se nota comportamenti scorretti – ad esempio un debitore che nasconde informazioni o dissipa risorse durante le trattative – ha il compito di segnalarlo e, se necessario, di farlo presente al tribunale (nei casi in cui ci siano misure protettive attive, v. infra). Importante: l’esperto deve mantenere il segreto e la riservatezza su tutte le informazioni acquisite. La legge gli impone il dovere di riservatezza per tutelare il debitore: i dati aziendali sensibili condivisi con lui non devono finire sul mercato o presso concorrenti. Questo incoraggia l’imprenditore ad “affidarglisi in toto, fornendogli tutte le informazioni necessarie […] e non omettendo nulla”. L’esperto è quindi un confidente fiduciario dell’impresa in crisi, e nello stesso tempo un monitor che assicura trasparenza verso i creditori.
    • Relaziona sugli esiti: al termine del suo incarico, l’esperto redige una Relazione Finale che viene caricata sulla piattaforma nazionale e comunicata all’imprenditore (ed eventualmente al tribunale, se coinvolto). In tale relazione, egli dichiara se le trattative si sono svolte correttamente e in buona fede, e soprattutto se si è trovata una soluzione idonea per superare la crisi oppure no. Questa relazione finale è molto importante, perché:
      • Se l’esito è positivo (raggiunto un accordo o altro), l’esperto ne dà atto e ciò costituisce un elemento di attestazione di meritevolezza del debitore.
      • Se l’esito è negativo, l’esperto può comunque attestare che il debitore ha agito correttamente e che purtroppo nessuna soluzione praticabile è emersa. Questa certificazione consente, entro 60 giorni, all’imprenditore di accedere al Concordato semplificato (ne parleremo in §8.3), presentando una proposta liquidatoria al tribunale. In pratica, l’esperto “apre la porta” alla scorciatoia del concordato senza voto, ma solo se certifica la buona fede e l’impraticabilità di altre soluzioni.
      • La relazione finale può inoltre essere utilizzata in futuri procedimenti concorsuali: ad esempio, se l’imprenditore finisce in liquidazione giudiziale, la relazione dell’esperto potrà evidenziare se ha agito diligentemente (il che può influire su valutazioni di responsabilità).
  • Durata dell’incarico: per legge l’esperto ha inizialmente 180 giorni di tempo per svolgere la sua funzione. Questo termine (circa 6 mesi) può essere prorogato su accordo delle parti fino a un massimo di altri 180 giorni, raggiungendo così un tetto di 12 mesi totali. L’esperto può anche concludere prima se le trattative si chiudono (in positivo o in negativo). Se decorre il termine massimo di 12 mesi, la Composizione Negoziata termina automaticamente. Da notare: il termine di 180 giorni non è perentorio in senso stretto – se verso la scadenza vi sono buone prospettive, il debitore può chiedere un’estensione. Tuttavia, la durata complessiva non può eccedere i 12 mesi (240 giorni) per precisa previsione normativa, in linea con la Direttiva UE che mira a procedure brevi. L’esperto dunque lavora sotto questa dead-line: ciò lo incentiva a spingere le parti a decisioni senza trascinarsi indefinitamente.

2.3 Gestione dell’impresa durante la Composizione e poteri dell’esperto: come anticipato, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa anche dopo l’avvio della Composizione Negoziata (art. 21, co.1 CCII). Vi sono però alcune regole di condotta importanti:

  • Innanzitutto, l’imprenditore deve gestire senza pregiudicare la sostenibilità economico-finanziaria dell’attività. Significa che non può aggravare la situazione: niente nuove spese folli o azzardi che peggiorino il deficit. Se l’impresa risulta già insolvente ma con prospettive di risanamento, la gestione deve avvenire “nel prevalente interesse dei creditori”. Questo è un concetto cruciale: se sei insolvente (anche se protetto temporaneamente), devi mettere al primo posto i creditori, ad esempio evitando di pagare impropriamente soci o parti correlate a scapito dei creditori, e in generale preservando l’integrità del patrimonio.
  • Obbligo di informare l’esperto per atti straordinari: l’art. 21, co.2 CCII impone al debitore di informare preventivamente per iscritto l’esperto ogniqualvolta intenda compiere atti di straordinaria amministrazione, o effettuare pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. In pratica, se l’imprenditore vuole, ad esempio, vendere un immobile aziendale, assumere un finanziamento importante, concedere garanzie, oppure pagare un creditore particolare in via anticipata, deve avvertire l’esperto prima di procedere. L’esperto esaminerà il caso e se ritiene che quell’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori o al buon esito della composizione, deve segnalare per iscritto il suo dissenso al debitore (ed eventualmente all’organo di controllo interno, come il collegio sindacale). Questa è una sorta di “semaforo giallo”: l’esperto avvisa che secondo lui l’operazione è dannosa.
  • Dissenso dell’esperto e sue conseguenze: se nonostante la segnalazione l’imprenditore compie ugualmente l’atto contestato, deve informarne subito l’esperto. A quel punto l’esperto, entro 10 giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle Imprese. L’iscrizione formale del dissenso ha due funzioni: crea pubblicità legale (i creditori e terzi potranno sapere che l’atto è stato compiuto contro il parere dell’esperto) e tutela l’esperto da corresponsabilità. Inoltre, se quell’atto prejudica gli interessi dei creditori, l’iscrizione del dissenso diventa obbligatoria. In presenza di misure protettive o cautelari concesse dal tribunale, l’esperto – dopo aver iscritto il dissenso – deve anche segnalare la cosa al Tribunale. In tal caso il giudice, venuto a sapere che il debitore ha compiuto un atto potenzialmente lesivo, potrebbe revocare le misure protettive o adottare provvedimenti (in teoria potrebbe anche anticipare la fine della composizione se ravvisa abuso). Dunque, l’imprenditore ha facoltà di agire ma a suo rischio: ignorare l’esperto può portare a perdere la protezione giudiziaria e a minare la credibilità verso i creditori.
  • Atti autorizzati con parere esperto: di contro, se l’esperto concorda sulla necessità di un certo atto straordinario (es. vendere un cespite per far cassa), quell’atto – se compiuto – dovrebbe beneficiare di alcune tutele. In base all’art. 22 CCII e seguenti, determinati atti effettuati durante la Composizione con il placet dell’esperto possono essere autorizzati dal tribunale (si pensi a nuove finanziamenti, pegno su beni, affitto d’azienda etc.) e diventano “protetti” da azioni revocatorie in caso di successivo fallimento. Approfondiremo questo nel §7 sul accesso al credito, ma anticipiamo che una delle funzioni cruciali dell’esperto è esprimere pareri di conformità per operazioni finanziarie durante le trattative. Ad esempio, l’esperto può certificare che un nuovo finanziamento è funzionale al piano di risanamento, e ciò consente al tribunale di attribuirgli lo status di credito prededucibile (prioritario). Senza l’esperto, il debitore non avrebbe questa chance.

In sintesi, l’Esperto è un advisor indipendente e un vigilante: consiglia, media, ma al contempo controlla e certifica. La sua presenza è garanzia per i creditori che il risanamento non sia una farsa, e supporto per il debitore nell’elaborare soluzioni credibili. La legge prevede che la sua partecipazione debba essere costante per tutta la procedura, non limitata a un incontro iniziale. Ciò significa che l’esperto segue passo passo l’andamento delle negoziazioni, partecipa ai vari incontri e monitora fino alla conclusione: “il suo coinvolgimento deve protrarsi per tutta la durata della procedura, non potendosi arrestare al solo primo incontro”. Questa continuità assicura un presidio attivo sull’evoluzione della crisi.

Compenso dell’esperto: l’esperto ha diritto a un compenso per l’opera prestata. L’art. 25-ter CCII stabilisce che il compenso è determinato tenuto conto dell’opera svolta, della complessità e dell’utilità dei risultati, e liquidato dal Segretario Generale della Camera di Commercio a fine incarico. In pratica è un compenso negoziato e poi ufficializzato. Di solito, l’imprenditore e l’esperto concordano all’inizio (anche sulla base di tariffari indicativi) l’entità e le modalità di pagamento del compenso. Non esiste un tariffario fisso nazionale, ma Unioncamere ha fornito delle linee guida. Spesso il compenso è in parte fisso e in parte variabile legato all’esito. Chi paga? – Il compenso è a carico dell’impresa debitrice. Se l’impresa ha problemi di liquidità, nulla vieta che un terzo finanziatore o un partner lo sostenga, ma formalmente resta un debito dell’impresa. Non vi è attualmente un fondo pubblico che copra tali costi (tranne per alcune micro-imprese dove inizialmente era previsto un contributo, poi non rifinanziato). Da notare: il compenso dell’esperto è considerato credito prededucibile in caso di successivo fallimento (ex art. 6 D.L. 118/2021 conv.), quindi verrà pagato con priorità.

Conclusione su questo paragrafo: l’Esperto è la figura centrale che può fare la differenza tra una Composizione Negoziata di successo e un fallimento delle trattative. Scegliere un esperto qualificato, collaborare pienamente con lui e seguire le sue indicazioni sono elementi essenziali per massimizzare le chance di risanamento.


4. Piattaforma Telematica Nazionale e Avvio della Procedura

La Composizione Negoziata si svolge in gran parte attraverso una piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema camerale (Unioncamere), sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del MISE. Questa piattaforma è il fulcro operativo: è l’ambiente online dove l’imprenditore carica i documenti, effettua test, presenta l’istanza e interagisce con l’esperto e, se del caso, con il tribunale. In questa sezione descriveremo come avviare concretamente la procedura e quali passi preliminari compiere sulla piattaforma.

4.1 Registrazione e accesso alla piattaforma: ogni Camera di Commercio offre, dal 15 novembre 2021, accesso al portale dedicato (raggiungibile anche da https://composizionenegoziata.camcom.it). L’imprenditore o un suo delegato (es. il commercialista aziendale) dovrà autenticarsi con identità digitale (SPID o CNS) e accedere alla sezione Composizione Negoziata. La piattaforma è progettata per essere facilmente utilizzabile anche dalle PMI: l’interfaccia guida passo dopo passo nel fornire le informazioni richieste.

4.2 Checklist e test pratico di autodiagnosi: uno degli elementi chiave è la presenza sulla piattaforma di una “lista di controllo particolareggiata” (check-list) e di un test pratico previsti dall’art. 13, co.2 CCII. Vediamoli:

  • La Check-list è un questionario strutturato, predisposto con decreto dirigenziale ministeriale (aggiornato da ultimo al 21 marzo 2023), contenente indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento e per analizzarne la coerenza. In pratica, è un elenco di domande e voci su tutti gli aspetti del business: situazione finanziaria, cause della crisi, posizioni debitorie, prospettive di mercato, potenziali interventi di ristrutturazione, ecc. L’imprenditore, con l’aiuto di eventuali consulenti, deve compilare la check-list rispondendo ai vari punti. Questo esercizio serve a strutturare un progetto di piano completo. Dal 2023 è previsto che già al momento dell’istanza introduttiva sia presente almeno un abbozzo di piano compilato secondo la check-list. Quindi la check-list non è più facoltativa o posticipabile: va utilizzata sin dall’inizio per allegare un “piano, o quantomeno un progetto di piano” al fine di accedere alla procedura.
  • Il Test pratico è uno strumento di autodiagnosi quantitativa. Consiste in una serie di indici e parametri di bilancio (liquidità, indebitamento, redditività, ecc.) che l’imprenditore deve inserire; il sistema elabora questi dati e restituisce un esito che indica il grado di difficoltà e la probabilità di risanamento. Il test aiuta a capire se la crisi è gestibile con misure di discontinuità o se è troppo grave. Il nuovo decreto del 2023 ha confermato la funzione del test come “strumento di diagnosi del grado di difficoltà dell’impresa e di quanto il risanamento dipenda da iniziative in discontinuità”. In sostanza, il test segnala se l’impresa può salvarsi con piccoli aggiustamenti (crisi leggera) o se servono interventi drastici e cambio di rotta (crisi profonda ma recuperabile), oppure se i numeri suggeriscono già insolvenza irreversibile (in tal caso, la convenienza della composizione sarebbe dubbia). L’esito del test non impedisce comunque di accedere: è un ausilio decisionale per l’imprenditore.

In pratica, prima di presentare la domanda, l’imprenditore compila la check-list e svolge il test sulla piattaforma. Questi strumenti hanno un doppio scopo: da un lato aiutano l’imprenditore a prendere consapevolezza della propria situazione (self assessment), dall’altro producono per l’esperto (quando sarà nominato) una base informativa già strutturata per partire velocemente nell’analisi.

4.3 Documenti da predisporre: insieme alla check-list e al test, l’imprenditore deve caricare sulla piattaforma una serie di documenti obbligatori (elencati dall’art. 17 CCII). In genere sono richiesti:

  • Gli ultimi bilanci d’esercizio approvati e depositati (o, per imprese non tenute al bilancio, le ultime dichiarazioni dei redditi e situazione contabile).
  • Una situazione patrimoniale ed economica aggiornata (es. ultimo bilancino trimestrale, elenco dei debiti scaduti e dei crediti da incassare).
  • Un elenco di tutti i creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione (privilegi, ipoteche).
  • Un elenco dei contratti in corso e, se rilevanti, dei rapporti di lavoro (per valutare eventuali esuberi o costi fissi da rinegoziare).
  • Una relazione che illustri le cause della crisi e le strategie di risanamento ipotizzate. Questa può coincidere in parte col progetto di piano di risanamento elaborato seguendo la check-list. Deve comunque delineare quali misure l’imprenditore intende adottare (es.: ristrutturazione del debito bancario, aumento di capitale, vendita di immobili non strategici, taglio di rami d’azienda in perdita, accordi con l’Erario per debiti fiscali, ecc.).
  • (Eventuale) la richiesta di misure protettive o cautelari al tribunale, se il debitore ritiene di aver bisogno immediato di protezione dai creditori. Tale richiesta può essere presentata contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto (indicandolo sulla piattaforma) oppure anche successivamente, ma prima la presenta più efficacemente blocca iniziative esterne.

La piattaforma prevede moduli preimpostati per inserire queste informazioni, riducendo per quanto possibile il caricamento di file liberi. Ad esempio, l’elenco creditori va inserito tramite un form che raccoglie i dati strutturati (nome creditore, importo, eventuale garanzia, ecc.). Ciò renderà poi più agevole all’esperto consultare e estrarre dati.

4.4 Presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto: una volta caricati tutti i dati e i documenti, l’imprenditore può formalizzare l’istanza di accesso. In pratica, sempre via piattaforma, genera ed invia la richiesta di nomina dell’esperto. L’istanza conterrà: i dati dell’impresa, il nominativo dell’eventuale esperto indicato (se l’imprenditore ha preferenze, può suggerire un nominativo dall’elenco, ma la scelta finale spetta alla commissione), la dichiarazione di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 12 CCII (squilibrio/ crisi) e l’indicazione se si chiede subito l’attivazione delle misure protettive.

Bozza di Istanza – Esempio (impresa individuale Alfa S.r.l.):

Istanza di nomina dell’esperto indipendente ex art. 17 D.Lgs 14/2019
Impresa istante: Alfa S.r.l., con sede in …, C.F./P.IVA …, iscritta al Registro Imprese di … n°…, rappresentata dal legale rappresentante Sig. …
Situazione dell’impresa: La società versa in condizioni di squilibrio economico-finanziario che rendono probabile lo stato di crisi o insolvenza, come da documentazione allegata. In particolare, presenta debiti scaduti per € … verso banche e fornitori, a fronte di tensioni di liquidità causate da … (breve descrizione cause della crisi). Tuttavia vi sono concrete prospettive di risanamento mediante … (es. rinegoziazione debiti e apporto di nuovi capitali).
Richiesta: Ai sensi dell’art. 17 CCII, si chiede la nomina di un Esperto indipendente che assista la società nella Composizione Negoziata per la soluzione della crisi d’impresa. Si indica come possibile esperto il Dott. … (eventuale), iscritto all’Elenco degli Esperti. In difetto, si rimette la scelta alla Commissione nominante.
Misure Protettive: (Se del caso) La società richiede sin d’ora l’applicazione delle misure protettive di cui all’art. 18 e 19 CCII, come da ricorso allegato, in particolare l’inibitoria di azioni esecutive e cautelari da parte dei creditori sino al … .
Documenti allegati: bilanci 2022-2023, situazione patrimoniale al …, elenco creditori, relazione illustrativa e piano di risanamento (progetto), documentazione fiscale, ecc.
Data e firma digitale.

(NB: Questo è un modello semplificato a solo scopo esemplificativo. L’istanza reale è generata in parte automaticamente dalla piattaforma con i campi compilati dall’utente.)

Una volta inviata, l’istanza viene protocollata e resa visibile (in area riservata) alla Commissione di nomina e al Segretario Generale della CCIAA competente. Da questo momento decorrono i tempi per la nomina.

4.5 Nomina dell’Esperto e comunicazione: entro pochi giorni (di norma 2 o 3, massimo 5-7), la Commissione designa l’esperto e il Segretario Generale emette il provvedimento di nomina. L’esperto viene scelto dall’Elenco regionale/nazionale degli esperti, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia dell’impresa (ad es. se è un’azienda agricola, potrebbe essere preferito un esperto con esperienza nel settore agrifood; se l’impresa è piccola, verrà forse nominato un professionista locale). La nomina è comunicata via piattaforma e via PEC all’imprenditore e all’esperto stesso. Contestualmente, l’esperto ottiene le credenziali per accedere all’area riservata dell’impresa sul portale, dove potrà consultare tutti i documenti caricati.

L’esperto nominato deve entro 2 giorni accettare l’incarico dichiarando di non avere conflitti di interesse e di possedere i requisiti. Dopodiché, formalmente, la Composizione Negoziata ha inizio. Da notare che, fino a questo momento, tutta la procedura è riservata: non c’è pubblicità legale dell’avvio (a meno che non siano state chieste misure protettive, che richiedono un decreto del tribunale e l’iscrizione nel Registro delle Imprese, vedi §6). Se l’imprenditore ha agito con discrezione, l’esterno (clienti, fornitori non coinvolti) potrebbe non sapere nulla dell’istanza presentata.

4.6 Incontro iniziale e piano definitivo: entro pochi giorni dall’accettazione, l’esperto organizza un primo incontro con l’imprenditore (e i suoi consulenti). Questo primo meeting – spesso di persona o via videoconferenza – serve a: conoscersi, chiarire le rispettive aspettative e definire un “protocollo di conduzione” della Composizione Negoziata (menzionato nell’art. 13, co.2 CCII). Si stabilisce come procedere: ad esempio, quali creditori convocare, quali informazioni aggiuntive raccogliere, etc. L’esperto probabilmente chiederà integrazioni documentali se qualcosa manca e aiuterà l’imprenditore a perfezionare il piano di risanamento. Infatti, il piano allegato all’istanza spesso è un progetto di massima: compito dell’esperto è affinare i numeri, verificarne la tenuta e magari suggerire modifiche per renderlo più accettabile ai creditori. Anche la check-list caricata verrà rivista insieme per accertarsi che tutti gli aspetti siano coperti.

In questa fase l’esperto potrà fare una due diligence rapida: analisi dei debiti, valutazione di mercato, individuazione delle attività da porre a garanzia, etc. Egli deve formarsi un quadro solido per poi approcciare i creditori in modo credibile. Se ravvisa che in realtà il risanamento non è possibile (es. debiti enormi e nessuna prospettiva di cash), potrebbe già suggerire di interrompere la procedura (a volte succede che la Composizione Negoziata si chiude precocemente se appare chiaramente inutile).

4.7 Calendario delle trattative: definito il piano di massima, l’esperto e l’imprenditore predispongono un calendario di incontri con i creditori ritenuti rilevanti. Solitamente si inizia con incontri separati con le categorie di creditori (banche, fornitori principali, fisco/INPS se rilevanti) per capire le rispettive posizioni. Poi si può organizzare un incontro congiunto o plenarie se opportuno. Tutto dipende dal caso concreto: c’è massima flessibilità negoziale. L’esperto gestisce le convocazioni e spesso predispone lui stesso le comunicazioni da inviare ai creditori.

Esempio di comunicazione ai creditori (a firma congiunta imprenditore/esperto):

Oggetto: Procedura di Composizione Negoziata ex D.Lgs. 14/2019 – Convocazione incontro
Gentile Creditore,
la società Alfa S.r.l. ha avviato una procedura di Composizione Negoziata della crisi d’impresa ai sensi del D.Lgs. 14/2019, nominando il dott. Beta in qualità di Esperto indipendente. Lo scopo della procedura è raggiungere un accordo di risanamento che consenta alla società di superare l’attuale fase di difficoltà finanziaria, assicurando la continuità aziendale e la tutela dei creditori.
Con la presente La invitiamo a un incontro che si terrà il giorno … alle ore … presso …, nel quale verranno illustrate le prospettive di risanamento e discusse possibili soluzioni relative al credito da Lei vantato (€ …).
Si precisa che, a tutela della par condicio tra i creditori coinvolti nelle trattative, la società ha richiesto ed ottenuto dal Tribunale di … l’applicazione di misure protettive ex art. 18 CCII, efficaci fino al … (salvo proroga), che sospendono le azioni esecutive individuali. Resta inteso che l’adesione alle trattative è volontaria e nulla pregiudica i diritti di credito qualora non si pervenga ad un accordo.
Certi della Sua partecipazione, porgiamo distinti saluti.
Firma dell’ImprenditoreFirma dell’Esperto

(NB: questo testo è generico; nella pratica le comunicazioni possono variare. Spesso l’esperto contatta preliminarmente i creditori telefonicamente per sondare la disponibilità, e poi invia comunicazioni formali.)

Da questo momento la Composizione Negoziata entra nel vivo: iniziano le trattative vere e proprie, di cui parleremo dettagliatamente nel §6. Ma prima di ciò, occorre approfondire un aspetto parallelo molto importante: le Misure Protettive e Cautelari che il debitore può ottenere per congelare le azioni dei creditori durante il negoziato. È un tema che si interseca con l’avvio della procedura, perché spesso la richiesta di misure protettive viene presentata contestualmente o subito dopo l’istanza iniziale.


5. Misure Protettive e Cautelari: come il debitore si tutela dai creditori durante le trattative

Una caratteristica cruciale che rende efficace la Composizione Negoziata è la possibilità per l’imprenditore di ottenere, su autorizzazione del tribunale, delle misure protettive e cautelari a salvaguardia del patrimonio e della continuità aziendale durante le trattative. Queste misure fungono da “scudo” temporaneo contro aggressioni dei creditori e situazioni che potrebbero vanificare il risanamento.

5.1 Misure Protettive (art. 18-19 CCII): le misure protettive sono assimilabili a una sorta di “automatic stay” di derivazione anglosassone. In sostanza, una volta concesse, impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, per la durata stabilita dal tribunale. Più nel dettaglio:

  • Contenuto tipico: la misura protettiva per eccellenza è la sospensione di tutte le azioni esecutive (pignoramenti, esecuzioni immobiliari, ecc.) e delle procedure cautelari (sequestri) da parte dei creditori chirografari e anche privilegiati. Inoltre viene normalmente vietata la dichiarazione di fallimento o di insolvenza su istanza dei creditori durante la pendenza della protezione (in base all’art. 18, co.4 CCII per le grandi imprese, e principio analogo vale per le altre). Ciò significa che se, ad esempio, un creditore aveva già depositato un’istanza di fallimento, questa non può essere decisa finché la protezione è attiva; oppure se stava per partire un’asta immobiliare su un bene dell’impresa, viene congelata.
  • Durata: la legge fissa una durata massima di 120 giorni, prorogabile una sola volta fino a complessivi 240 giorni (8 mesi). Questo tetto è importante: anche sommando più misure protettive successive non si può superare 240 giorni in totale. Di solito il tribunale concede inizialmente 30, 60 o 90 giorni, riservandosi di prorogare se le trattative progrediscono. La prassi frequente è concedere 4 mesi (120g) direttamente, e poi eventualmente estendere di altri 4 mesi se necessario e giustificato. In ogni caso, la protezione non può eccedere la durata massima della Composizione (che abbiamo visto è 12 mesi). Spesso, se la composizione viene chiusa prima, le misure decadono contestualmente.
  • Effetti principali: durante le misure protettive, il debitore non può essere aggredito dai creditori. I pignoramenti sono sospesi; i termini di prescrizione sono congelati per evitare decadenze a sfavore dei creditori; eventuali rate di mutuo scadute non possono portare all’escussione immediata delle garanzie (salvo autorizzazioni particolari). Importante: le misure protettive non implicano blocco dei pagamenti volontari da parte del debitore. L’imprenditore può, se vuole e se è utile, pagare comunque taluni creditori durante la protezione – semplicemente i creditori non possono forzare il pagamento se lui non paga. Questa è una differenza rispetto, ad esempio, al concordato preventivo, dove dal deposito domanda scatta il divieto di pagare i creditori anteriori.
  • Esclusioni: alcune pretese sono escluse per legge dallo scudo protettivo. In particolare, i creditori con privilegio sui beni mobili registrati o immobili (es. ipoteche) possono comunque avviare o proseguire azioni esecutive salvo diversa disposizione del tribunale (questo assetto è stato modificato dal correttivo 83/2022 e 136/2024, integrando la direttiva UE: di regola i privilegiati possono essere inclusi nello stay se giustificato). Inoltre, le azioni di riscossione tributaria e contributiva: la legge ha previsto che anche Equitalia/Agenzia Entrate Riscossione e INPS rientrino nelle misure protettive, sospendendo fermi amministrativi, pignoramenti fiscali ecc., ma restano esclusi atti dovuti come l’iscrizione di ipoteca legale sugli immobili per ruoli esattoriali (che potrebbe avvenire se i ruoli non pagati raggiungono certe soglie). Comunque, in generale, l’obiettivo è blindare l’azienda da qualsiasi aggressione individuale così da evitare la “soddisfazione individuale” e favorire la “soddisfazione negoziata collettiva”.
  • Procedura per ottenerle: le misure protettive si richiedono con ricorso al tribunale (sezione specializzata in materia di impresa) territorialmente competente. Il ricorso può essere depositato contestualmente all’istanza di Composizione o anche dopo, purché la composizione sia in corso. In genere conviene chiedere subito le misure se c’è pericolo imminente (es. aste in calendario o pressioni forti dei creditori). Il tribunale, ricevuto il ricorso, può emettere un decreto immediato di concessione provvisoria delle misure (soprattutto se il ricorso è ben documentato e urgente), e fissa l’udienza per conferma entro 30 giorni. Alla conferma, i creditori possono fare opposizione se ritengono ingiusto lo stay. Il giudice conferma, revoca o modifica le misure sulla base dell’andamento delle trattative e del comportamento del debitore/esperto. Ad esempio, se scopre che il debitore non collabora, può revocare lo scudo.
  • Pubblicità e conoscenza: la concessione delle misure protettive viene iscritta nel Registro delle Imprese e pubblicata sul sito del tribunale (portale della crisi). Ciò la rende opponibile e nota a tutti. Viene anche comunicata da parte dell’imprenditore ai creditori (nel nostro esempio di lettera sopra, c’è un paragrafo che avvisa i creditori che sono protetti). Inoltre, la banca d’Italia ha chiarito che in caso di misure protettive con sospensione pagamenti, le banche non devono segnalare a sofferenza il debitore in Centrale Rischi solo per effetto di questa sospensione (questo grazie anche a un espediente di alcune ordinanze, vedi oltre misure cautelari specifiche).

Misure Protettive – Riepilogo:

Cosa sonoSospensione temporanea di azioni esecutive e iniziative individuali dei creditori verso l’impresa debitrice. Include il blocco dei pignoramenti e la protezione da istanze di fallimento.
NormeArtt. 18-19 CCII (misure protettive e relativa procedura di conferma).
DurataMax 240 giorni (120 iniziali + 120 proroga). Spesso concesse per 4 mesi, prorogabili altri 4. Non oltre la durata delle trattative.
EffettiCreditori non possono avviare né proseguire esecuzioni o cautelari. Sospese anche azioni reali su beni (in certi limiti). Creditore non può chiedere fallimento. Il debitore resta in bonis (può continuare pagamenti volontari).
LimitiAlcuni atti dovuti (es. iscrizione ipoteche fiscali) possono avvenire. I creditori ipotecari possono essere esclusi se non coperti dal valore del pegno. Necessaria buona fede del debitore: se abusa, misure revocabili.
ProceduraRicorso al tribunale con indicazione situazione debitoria e necessità dello stay. Decreto inaudita altera parte possibile. Conferma entro 30gg con eventuale audizione creditori. Iscrizione presso Registro Imprese.
ScadenzaAlla scadenza, i creditori riacquistano piena libertà di azione, salvo che nel frattempo si avvii altra procedura (accordo omologato, concordato, ecc.).

5.2 Misure Cautelari (art. 17 CCII): accanto alle misure protettive generali, la legge consente al tribunale di adottare anche misure cautelari specifiche, modellate sulle esigenze concrete della vicenda. Queste sono provvedimenti ad hoc, volti a prevenire che certe situazioni pregiudizievoli si verifichino durante le trattative. Esempi di misure cautelari possono essere:

  • L’ordine ad un creditore di non alterare rapporti contrattuali in essere. Ad esempio, se un fornitore essenziale minaccia di sospendere la fornitura per pregressi insoluti, il tribunale può ordinargli di continuare a fornire l’impresa alle stesse condizioni per un certo periodo, se ciò è vitale per il risanamento (ovviamente tutelando anche il fornitore, ad es. con pagamento corrente garantito).
  • L’ordine ad una banca di non revocare fidi e linee di credito durante la composizione. Questo evita che il sistema creditizio peggiori la crisi restringendo liquidità proprio mentre si cerca di risolverla.
  • L’ordine al debitore stesso di astenersi da atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione (in realtà questo è già previsto di default con l’obbligo di informare l’esperto, ma il tribunale può formalizzarlo).
  • In casi peculiari, misure a tutela della riservatezza o del know-how: es. un provvedimento che consenta al debitore di omettere dalle comunicazioni ai creditori alcuni contratti riservati. (Nell’esempio del Tribunale di Verona 19/6/2023, il giudice ha ritenuto legittimo, per ragioni di segretezza industriale, che l’impresa non divulgasse integralmente all’esperto e ai creditori certe commesse riservate durante la fase iniziale).

Le misure cautelari, dunque, sono molto flessibili e calibrate sul caso. Si richiedono anch’esse col ricorso ex art. 17 al tribunale, spesso insieme alle protettive. La differenza chiave è che mentre le protettive hanno un contenuto tipico (stop azioni), le cautelari hanno contenuto atipico, come qualsiasi provvedimento cautelare.

Tuttavia, attenzione: le misure cautelari non possono mai sovrapporsi alle protettive tipiche. Il Tribunale di Milano ha chiarito che “le misure cautelari, nella Composizione Negoziata, non possono avere un contenuto e degli effetti sovrapponibili a quelli tipici delle misure protettive”. In un caso del novembre 2023, infatti, una società aveva chiesto come misura cautelare di sospendere fino a 12 mesi l’efficacia esecutiva di alcuni titoli di credito vantati da specifici creditori. Il tribunale ha dichiarato inammissibile tale istanza, motivando che: (a) cautelari e protettive sono istituti diversi con finalità differenti; (b) le protettive hanno durata massima 240g, mentre le cautelari possono durare quanto le trattative, ma non possono servire ad ottenere surrettiziamente uno stay più esteso o diverso da quello protettivo. In quel caso, peraltro, il debitore aveva già consumato i 240 giorni di protettive, e tentava di estendere la sospensione dei creditori per altri mesi tramite le cautelari – il giudice lo ha impedito. Dalla massima di quella decisione: “Le misure cautelari […] non possono avere un contenuto e degli effetti sovrapponibili a quelli, tipici, delle misure protettive.”.

In pratica, il tribunale può emanare misure cautelari solo per tutelare esigenze diverse dallo stop generalizzato delle azioni (che è materia delle protettive). Ad esempio, può ordinare alla banca di non segnalare il debitore in Centrale Rischi come cattivo pagatore durante la sospensione concordata dei pagamenti – questo è esattamente accaduto in un provvedimento del Tribunale di Lodi (2024) dove il giudice ha concesso, come cautelare, il divieto per le banche di segnalare in Centrale Rischi la sospensione dei pagamenti accordata, ritenendo tale inibitoria “necessaria e complementare” alla sospensione stessa. Il Tribunale di Verona (24/4/2023) invece aveva negato una simile inibitoria, giudicando che non fosse strumentale al buon esito delle trattative perché la notizia della crisi sarebbe comunque emersa dall’iscrizione al Registro Imprese della conferma delle protettive. Ciò dimostra come vi siano orientamenti diversi sulla portata delle misure cautelari.

Riassumendo differenze Protettive vs Cautelari:

Misure Protettive (art. 18-19)Misure Cautelari (art. 17)
Sospendono in via generale le azioni esecutive e le istanze fallimentari dei creditori.Provvedimenti specifici volti a prevenire/precludere atti pregiudizievoli particolari (contratti, segnalazioni, revoche fidi, ecc.).
Durata massima 240 giorni (normata rigidamente).Durata commisurata alle esigenze delle trattative (possono durare quanto la composizione).
Effetto erga omnes: tutti i creditori (o una generalità di essi) sono bloccati.Effetto mirato: indirizzate a soggetti specifici o situazioni specifiche.
Contenuto tipico (standardizzato dalla legge).Contenuto atipico (flessibile), deciso dal giudice caso per caso.
Esempio: stop a pignoramenti, sequestri, vendite forzate, ecc.Esempio: ordine a fornitore di proseguire contratto essenziale; divieto a banca di revocare affidamenti; autorizzazione a non divulgare un segreto industriale, ecc.
Richieste con ricorso; generalmente concesse in breve tempo se ne ricorrono i presupposti (specie se crisi già evidente e trattative in corso).Richieste con ricorso; il giudice può fissare apposita udienza se misure complesse. Necessaria prova del periculum specifico da evitare.
Limite: non protegge da atti interni (es. dissipazioni del debitore); non può eccedere 8 mesi.Limite: non duplicare gli effetti delle protettive (no estensione surrettizia dello stay oltre 240g). Devono avere scopo diverso.

5.3 Come decidere quali misure richiedere? Dipende molto dalla situazione:

  • Se l’impresa è bersagliata da decreti ingiuntivi e pignoramenti, sarà opportuno chiedere subito le misure protettive globali, per congelare tutto.
  • Se l’impresa ha particolari rapporti contrattuali delicati (forniture vitali, leasing, affitti), e c’è rischio di interruzione o decadenza, andrà valutata una misura cautelare ad hoc (es. sospensione di diritto di recesso del locatore, etc.).
  • Spesso le misure cautelari vengono chieste insieme alle protettive nel ricorso al tribunale: il ricorso può elencare tanto le une quanto le altre, spiegando motivi specifici per ciascuna. Il giudice può concederne alcune e negarne altre.

Va evidenziato che ottenere misure protettive non è automatico: occorre dimostrare al tribunale che esistono concrete trattative in corso o in programma e che la protezione serve a portarle avanti con successo, senza pregiudizio eccessivo per i creditori. In sede di conferma, il giudice valuterà se il debitore sta trattando con impegno e se la proroga dello stay è giustificata. Un abuso (ad es. usare le protettive solo per guadagnare tempo senza cercare accordi) può portare alla revoca immediata.

5.4 Effetti sulle banche e su altri contratti: è importante notare che, mentre le misure protettive bloccano le azioni esecutive, non obbligano le banche a mantenere aperti i fidi se questi sono a revoca. Cioè, la banca teoricamente potrebbe ancora ridurre gli affidamenti concessi (questo atto non è un’esecuzione ma l’esercizio di una facoltà contrattuale). Tuttavia, come visto, un provvedimento cautelare può impedire anche la revoca di fidi se considerata un atto contra fidem durante la composizione. Inoltre, spesso gli esperti negoziano con le banche una moratoria di fatto. Lo stesso vale per contratti di fornitura: la legge (art. 18, co.3 CCII) prevede che i contratti pendenti non possano essere risolti dal contraente per il solo fatto della domanda di composizione o per pregresse morosità minori. Quindi se l’impresa, ad esempio, aveva un contratto di locazione e la banca proprietaria vorrebbe risolverlo perché c’è stato un ritardo nel pagamento canoni, non può farlo automaticamente invocando la crisi. Questa norma tutela il going concern dell’azienda.

5.5 Fine delle misure protettive: una volta scaduto il periodo protetto (o revocate le misure), i creditori riacquistano piena libertà. Se a quel punto non c’è un accordo o un’altra procedura in corso, potrebbero riprendere le esecuzioni e anche presentare istanza di fallimento. Per questo, è fondamentale utilizzare il periodo protetto per arrivare a un qualche esito (accordo stragiudiziale, deposito di un concordato preventivo o semplificato, accordo di ristrutturazione). Se si arriva a un accordo stragiudiziale privato prima della scadenza, in teoria il debitore potrebbe rinunciare anticipatamente alle misure protettive (ad es. se tutti i creditori rilevanti firmano un accordo, non serve più il mantenimento dello stay). In caso invece di fallimento del negoziato, alla scadenza i creditori potranno di nuovo aggredire: l’imprenditore dovrà valutare se presentare lui stesso istanza di concordato preventivo “classico” (o la liquidazione controllata) prima che arrivi un’istanza esterna di fallimento.

In conclusione, le misure protettive e cautelari sono uno strumento potentissimo a disposizione del debitore in Composizione Negoziata, ma vanno usate con responsabilità. Offrono tempo e spazio protetto, ma il conto alla rovescia scorre: bisogna impiegarlo bene, e guai abusarne perché la fiducia del tribunale e dei creditori verrebbe meno, compromettendo l’intera operazione.


6. Svolgimento delle Trattative con i Creditori

Entriamo ora nel cuore della Composizione Negoziata: le trattative con i creditori. In questa fase l’imprenditore, affiancato dall’esperto, cerca di raggiungere accordi o comunque un consenso sufficiente da permettere il risanamento. Analizzeremo il modus operandi delle trattative, gli obblighi di lealtà, i possibili contenuti degli accordi e come vengono formalizzati.

6.1 Approccio graduale e strategia negoziale: non esiste un protocollo rigido su come condurre le trattative; tutto è demandato al buon senso e all’abilità negoziale dell’esperto e dell’imprenditore. Tuttavia, per prassi, si segue spesso un approccio graduale e per cerchi concentrici: prima si sondano informalmente i creditori principali (quelli il cui assenso è indispensabile) per capire margini di manovra, poi si formalizzano proposte via via più definite, arrivando idealmente a un accordo finale scritto.

  • Fase di ascolto: inizialmente l’esperto potrebbe avere colloqui riservati one-to-one con alcuni creditori (es. la banca principale, o il fornitore strategico) per raccogliere le loro istanze e disponibilità. Questa fase serve a mappare il campo: capire chi è collaborativo e chi ostile, quali richieste i creditori hanno (ad esempio una banca può volere garanzie aggiuntive, un fornitore può accettare uno sconto ma pretende pagamento cash etc.). Il vantaggio della Composizione Negoziata è che, essendo confidenziale, i creditori sono spesso più disponibili a dialogare senza paura di precedenti (non c’è pubblicità come in un concordato, quindi una banca può negoziare un taglio senza timore di fare da apripista ad altri formalmente).
  • Ruolo dell’esperto come mediatore attivo: l’esperto utilizza la propria autorevolezza e neutralità per convincere i creditori della bontà del piano di risanamento. Egli può fornire ai creditori informazioni aggiuntive – sempre nel rispetto della riservatezza – per rassicurarli. Ad esempio, può presentare simulazioni: “Se facciamo l’accordo proposto, recupererete il 60%; se invece la società fallisce, le stime indicano un recupero del 20%. Conviene trattare.”. Questo genere di argomentazione è frequente.
  • Buona fede e obbligo di partecipare: il CCII (art. 4, come modificato) impone tanto al debitore quanto ai creditori doveri di correttezza e buona fede durante le trattative. Ciò significa niente trucchi, dilazioni ingiustificate, ostruzionismi. In particolare, i creditori hanno il dovere di collaborare lealmente col debitore e con l’esperto. Non esiste un obbligo legale di aderire alle proposte, ma un dovere comportamentale: ad esempio, un creditore dovrebbe quantomeno sedersi al tavolo e valutare seriamente le opzioni, anziché disertare del tutto. Se un creditore agisce in malafede (es. sfrutta le informazioni ricevute per danneggiare il debitore anziché trattare), ciò potrebbe essere segnalato in futuro – anche se non ci sono sanzioni immediate previste nella Composizione Negoziata, un atteggiamento non collaborativo potrebbe poi portare il tribunale, in sede di eventuale concordato, a negare certi benefici al creditore (è più una pressione morale/di contesto).
  • Coinvolgimento non universale: come già detto, non tutti i creditori devono necessariamente essere coinvolti. L’imprenditore può decidere di escludere dalle trattative i creditori secondari o quelli già soddisfatti. L’importante è che il piano di risanamento, per essere valido, risolva le situazioni che minacciano la continuità. Se ci sono micro-creditori che si possono pagare integralmente senza problemi, non serve negoziare con loro; li si paga e basta. Viceversa, se c’è un grosso creditore cruciale (una banca con ipoteca su capannone), va assolutamente coinvolto. In genere, i creditori strategici con cui trattare sono: le banche/finanziatori, l’Erario (se debiti fiscali ingenti), gli enti previdenziali (per contributi arretrati), i fornitori essenziali (materie prime, utilities), eventuali locatori di immobili aziendali e i soci dell’azienda (se la crisi richiederà nuovi capitali, i soci devono essere al tavolo). I dipendenti solitamente non sono coinvolti come creditori, a meno che vi siano stipendi arretrati da dilazionare (situazione da maneggiare con cura per ovvie ragioni sociali).

6.2 Contenuti possibili delle proposte ai creditori: il ventaglio è molto ampio, e dipende dallo strumento finale che si ipotizza: accordo stragiudiziale privato, accordo omologato, piano attestato, ecc. Tra le possibili soluzioni da negoziare:

  • Dilazioni di pagamento: si può proporre ai creditori di allungare le scadenze. Esempio: i debiti che erano a 6 mesi vengono rimborsati in 36 mesi a rate. Questa è la forma più semplice, talvolta accompagnata da un congelamento temporaneo degli interessi. Le banche spesso accettano moratorie se vedono prospettive di rimborso integrale spostato nel tempo.
  • Ristrutturazione del debito con stralcio (riduzione): soprattutto i creditori chirografari possono essere chiamati a “fare un sacrificio”, accettando di rinunciare a una percentuale del credito. Ad esempio, pagare il 70% del dovuto e stralciare il restante 30%. Questa è una tipica proposta di haircut. Ovviamente serve convincerli che quel 70% è più di quanto vedrebbero in fallimento. Magari l’esperto commissiona una perizia di liquidazione per dimostrare che, vendendo tutto in tribunale, il ricavato sarebbe basso, dunque conviene prendere 70 subito.
  • Consolidamento del debito con nuova finanza: può darsi che qualche finanziatore sia disposto a mettere nuovi fondi (ad esempio una banca eroga un nuovo prestito) a condizione di rientrare anche del vecchio esistente su un orizzonte più lungo. Questo comporta trattative per definire importo del nuovo finanziamento, garanzie collaterali, condizioni di rimborso. Spesso serve anche l’ok di altre banche se vi sono clausole di pari passu.
  • Conversione del debito in capitale o strumenti partecipativi: in alcuni casi (soprattutto se creditori sono banche o fornitori molto coinvolti), si può proporre di convertire una parte del credito in quote di partecipazione. Ad esempio, la banca rinuncia a parte del credito ma acquisisce una partecipazione societaria (equity) o uno strumento finanziario partecipativo che le darà ritorni futuri se l’azienda risorge. Ciò richiede ovviamente la disponibilità del creditore a diventare “socio” in qualche modo. Non è frequente ma possibile per crediti importanti.
  • Cessione di asset per soddisfare creditori: il piano potrebbe prevedere che l’imprenditore venda certi beni (immobili, un ramo d’azienda) e il ricavato vada ai creditori. I creditori allora vogliono capire tempi e modalità della vendita, e magari avere voce sul prezzo minimo o sull’acquirente. Si tratta di costruire accordi in cui i creditori chiave accettano di attendere l’esito di un’operazione di dismissione, impegnandosi a considerare il loro credito estinto in base a quel realizzo (magari parziale). Questo può preludere, se i creditori sono molti, a un concordato semplificato di liquidazione dove sarà il tribunale a gestire la cessione.
  • Interventi sul personale e sui costi: se la crisi impone esuberi o cassa integrazione, bisogna negoziare con le rappresentanze dei lavoratori. Queste trattative avvengono spesso in parallelo. Non si tratta di creditori in senso classico (salvo TFR maturandi), ma sicuramente sono stakeholder importanti. L’esperto può aiutare l’azienda a interfacciarsi con i sindacati, spiegando come l’accordo con i creditori è condizionato a una riduzione costi del personale per evitare il fallimento che travolgerebbe tutti. Spesso si ricorre a contratti di solidarietà, CIGS per crisi, ecc., con autorizzazioni ministeriali da ottenere (è un ambito esterno alla Composizione, ma contestuale).
  • Trattamento dei crediti fiscali e contributivi: con il correttivo 136/2024, trattare con il Fisco è diventato più concreto. Ora l’impresa in Composizione Negoziata può raggiungere un accordo transattivo con l’Erario per il pagamento parziale e dilazionato dei debiti tributari (art. 23, comma 2-bis CCII). Prima questo non era possibile: senza una procedura concorsuale, l’Agenzia Entrate non poteva formalmente “scontare” il debito. Oggi invece, su precisa richiesta del mondo imprenditoriale, la legge consente all’Agenzia di chiudere un accordo stragiudiziale col debitore anche in Composizione, prevedendo ad esempio il pagamento di una parte delle imposte dovute e lo stralcio di sanzioni e interessi. Sono esclusi però gli enti previdenziali da questa facoltà (stranamente, dice il commentatore, senza chiara ragione). In ogni caso, è un importante passo avanti. Inoltre restano applicabili le cosiddette “misure premiali” fiscali (art. 25-bis CCII) in base all’esito (vedi §7.3): se l’accordo riesce, gli interessi maturati durante la Composizione si riducono al tasso legale; se si va in concorsuale successiva, sanzioni e interessi pregressi sono ridotti della metà; se si produce un contratto idoneo a dare continuità 2 anni, si può dilazionare il residuo debito fiscale in 72-120 rate. Quindi il Fisco ha comunque un incentivo normativo a cooperare.

6.3 Formalizzazione degli accordi e strumenti “in uscita”: supponiamo che le trattative abbiano successo e si giunga a un’intesa con (la maggioranza de)i creditori. Come si “cristallizza” tale risultato? Ci sono vari scenari:

  • Accordo stragiudiziale privato: se tutti i creditori rilevanti sono d’accordo e l’impresa è in grado di proseguire senza necessità di omologare nulla, si può semplicemente redigere un accordo transattivo (o più accordi bilaterali) firmati tra l’impresa e i creditori. Saranno contratti disciplinati dal codice civile (transazione ex art. 1965 c.c. o accordi novativi ex 1230 c.c.). Ad esempio: “Banca X accetta di ristrutturare il debito di €1.000.000 prevedendo nuovo piano di ammortamento a 5 anni, rinunciando agli interessi moratori e riducendo il tasso al X%. Fornitore Y accetta pagamento del 80% del credito in 12 mesi, a saldo e stralcio.” E così via. Tali contratti andranno pubblicati nel Registro delle Imprese (lo richiede l’art. 23 CCII) se vogliono beneficiare delle misure premiali fiscali e di efficacia verso terzi. Non serve un’omologazione dal tribunale: la Composizione Negoziata potrebbe concludersi qui, con l’esperto che nella relazione finale attesta che “è stato raggiunto un accordo idoneo a garantire la continuità per almeno 2 anni” (condizione per applicare talune premialità). Questo è l’esito migliore: l’azienda esce dal tunnel con contratti nuovi e, se tutto va bene, prosegue l’attività risanata.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (omologato): se invece l’accordo raggiunto non coinvolge la totalità dei creditori e l’azienda vuole garantirsi che resti efficace anche rispetto ad eventuali dissenzienti minoritari, conviene “incapsularlo” in uno strumento giudiziale di omologazione. Tipicamente, se si ha il consenso di almeno il 60% dei crediti, si può ricorrere all’Accordo di Ristrutturazione dei Debiti ex art. 57 CCII (ex art. 182-bis l.f.). Con le modifiche recenti, esistono vari tipi di accordo omologabile: quello “standard” al 60%, quello “agevolato” al 30% (dove basta il 30% ma devi pagare integralmente i dissenzienti) e l’accordo ad efficacia estesa a tutte le banche o a tutti i tributari, ecc. Se durante la Composizione Negoziata si raccoglie il consenso necessario, l’impresa può depositare in tribunale la domanda di omologa dell’accordo. In tal caso la Composizione Negoziata termina perché sfocia in una procedura di regolazione (l’accordo omologato). L’esperto nella sua relazione finale attesterà che l’accordo produce gli stessi effetti di un piano attestato di risanamento (che è un requisito per alcune premialità) e a quel punto l’accordo seguirà il suo iter di omologa (abbastanza spedito, da 2 a 6 mesi di solito). Le misure protettive concesse possono essere mantenute fino all’omologa (il CCII in tal senso ha previsto continuità di protezione se si deposita subito l’accordo ex art. 23 co.1 lett. a)). In parole semplici, la Composizione Negoziata può fungere da “incubatrice” per costruire un accordo 182-bis: finché lo si costruisce i creditori sono fermi; quando è pronto, si passa al tribunale per blindarlo giuridicamente.
  • Piano attestato di risanamento: un altro possibile esito è redigere un piano attestato ex art. 56 CCII (ex art. 67, co.3, lett. d, l.f.), che è un piano di risanamento asseverato da un professionista indipendente, idoneo a riportare l’equilibrio. Questo strumento è del tutto stragiudiziale ma ha l’effetto di proteggere gli atti compiuti in esecuzione del piano da revocatoria fallimentare. Se, ad esempio, l’accordo con i creditori è meno del 60% e non si vuole/potere fare un accordo omologato, l’impresa può comunque far attestare da un professionista (che potrebbe essere lo stesso esperto o un altro) che il piano è fattibile e risanerà l’impresa. Pubblicando questa attestazione nel registro imprese, il piano acquista efficacia di esenzione da revocatorie. In Composizione Negoziata, l’esperto stesso produce una relazione finale sul piano: tale relazione non sostituisce formalmente l’attestazione di un professionista ex art. 56, ma quasi sempre l’imprenditore incarica contestualmente un attestatore per avvalorare il piano finale. Questo scenario è utile quando si raggiungono accordi bilaterali con i principali creditori, e serve solo un “sigillo” di terzietà sul piano complessivo.
  • Concordato Preventivo “classico”: è un’opzione di fallback. Se durante le trattative emerge che un accordo stragiudiziale non è possibile perché magari troppi creditori non collaborano, l’imprenditore potrebbe decidere di preparare un Concordato Preventivo (ordinario, in continuità o misto) da sottoporre a voto dei creditori. La Composizione Negoziata in questo caso avrà funzionato come preludio: l’esperto aiuta a predisporre la bozza di piano di concordato, a convincere il maggior numero di creditori a votare sì, etc. Terminata la composizione, l’impresa deposita la domanda di concordato (che potrà essere un concordato in continuità se l’attività prosegue, oppure liquidatorio se vuole liquidare ma con regole standard). Questa scelta di solito avviene se il livello di dissenso tra i creditori è tale che solo una procedura concorsuale (che vincola le minoranze al volere della maggioranza) può risolvere. È comunque un esito meno preferito rispetto a un accordo, perché i costi salgono (commissario, voto, omologa) e i tempi si allungano. Ma resta una via aperta: nulla vieta di partire in composizione e poi finire in concordato preventivo.
  • Concordato Semplificato per la liquidazione del patrimonio: questo merita un paragrafo a sé, data la sua specificità, che infatti affrontiamo subito nella sezione successiva (§7). È l’esito riservato ai casi in cui le trattative falliscono e l’unica soluzione è liquidare l’impresa, ma per premiare il tentativo virtuoso, si consente un concordato senza voto molto più rapido.

In ogni caso, qualunque sia l’esito scelto, la Composizione Negoziata si conclude formalmente con la relazione finale dell’esperto. Se c’è un accordo stragiudiziale, la relazione ne dà atto e la procedura viene dichiarata chiusa dalla piattaforma. Se si va verso un concordato o accordo di ristrutturazione, la composizione termina quando viene depositata la domanda di accesso a tali strumenti (ex art. 23, co.1 CCII). Se invece va male, termina per decorso del termine o per recesso del debitore.

6.4 Cram-down e posizioni dissenzienti: e se un singolo creditore non ci sta? La Composizione Negoziata di per sé non può imporre un accordo ad un creditore dissenziente (non essendo concorsuale). Tuttavia, se la stragrande maggioranza di creditori ha aderito e uno solo (o pochi) si oppongono, l’imprenditore ha due alternative: convincerli con ulteriori concessioni, oppure passare a uno strumento concorsuale che permetta il cram-down, cioè di forzare il dissenziente ad accettare la soluzione decisa dalla maggioranza. Ad esempio, se il 80% dei creditori concorda su un certo piano e il 20% no, la via sarà fare un concordato preventivo in cui quell’80% voterà a favore e il tribunale approverà anche contro il parere del 20%. Oppure un accordo di ristrutturazione ad efficacia estesa: la normativa prevede che se in certe classi (come banche finanziarie) si raggiunge un’adesione significativa, l’accordo possa essere esteso anche ai non aderenti della stessa classe purché non peggiori la loro posizione rispetto a un fallimento. Insomma, la Composizione Negoziata mette sul tavolo il consenso ampio; se resta fuori qualche franco tiratore, si userà la forza del tribunale per piegarlo, scegliendo lo strumento opportuno.

È però essenziale, in questi casi, che la proposta che verrà forzatamente imposta rispetti i diritti essenziali di quel creditore secondo la legge (principio di best interest test: non può ricevere meno di quanto otterrebbe in liquidazione e se ha cause di prelazione devono essere considerate). L’esperto e i legali dell’impresa calibreranno quindi il piano in modo che anche i dissenzienti abbiano un trattamento equo in base alle regole concorsuali, altrimenti il tribunale potrebbe non omologare.

6.5 E se le trattative falliscono? Purtroppo non tutti i percorsi di Composizione Negoziata conducono a un salvataggio. Se non si raggiunge alcun accordo e l’impresa rimane insolvente, l’esito naturale è l’avvio di una procedura liquidatoria. In tal caso la legge, come anticipato, offre la scorciatoia del Concordato Semplificato per la liquidazione (vedi §7.2) come premio di consolazione per l’imprenditore che ha tentato. L’esperto nella relazione finale deve attestare che “le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma le soluzioni individuate non sono praticabili”. Con quella relazione, entro 60 giorni, il debitore può depositare una proposta di concordato liquidatorio senza voto dei creditori. Questo permette di evitare il fallimento e liquidare i beni sotto controllo del tribunale ma con maggiore speditezza e qualche vantaggio (ad esempio nessuna soglia del 20% di pagamento chirografi, possibilità di trasferire l’azienda in blocco più facilmente).

Se l’imprenditore non fa nemmeno questo (può succedere per rassegnazione o perché mancano i presupposti), a trattative fallite i creditori possono attivarsi: l’esposizione debitoria ormai nota li spingerà probabilmente a presentare istanza di fallimento. In tal caso, comunque, aver percorso la Composizione Negoziata può tornare utile al debitore per dimostrare, in sede di valutazione successiva, che ha tentato tutto il possibile (il che può mitigare accuse di mala gestio, e permette di sfruttare quelle misure premiali come la riduzione delle sanzioni fiscali del 50% in fallimento).

6.6 Riservatezza delle trattative: un ultimo aspetto da rimarcare è la confidenzialità del processo negoziale. La Composizione Negoziata, di per sé, non è pubblica (salvo misure protettive). Ciò consente alle parti di discutere liberamente, scambiarsi proposte anche “senza impegno”, e di “pensare l’impensabile” (ad esempio una banca può dire: “in via confidenziale, potrei accettare un saldo e stralcio al 50%”) senza che questo sia immediatamente visibile sul mercato o nei bilanci (finché non c’è accordo definitivo). Questo clima di fiducia è fondamentale per il successo: l’esperto deve curare che non trapelino all’esterno informazioni che potrebbero ledere l’impresa (p.es. notizie di crisi che fanno scappare i clienti). Abbiamo visto il caso Verona in cui addirittura alcune informazioni non sono state comunicate ai creditori per segretezza industriale. Ci dev’essere un equilibrio: abbastanza trasparenza da permettere ai creditori di valutare correttamente la proposta, ma abbastanza riservatezza da proteggere l’azienda e i terzi coinvolti (es. se c’è un investitore interessato ma si svelasse il nome prematuramente, si rischia di compromettere la trattativa).

Per la riservatezza, ogni esperto e creditore coinvolto di solito sottoscrive un accordo di riservatezza (NDA): di solito la piattaforma stessa, all’accesso del creditore ai documenti, fa accettare una clausola di confidenzialità. I verbali degli incontri di composizione non sono pubblici, restano custoditi dall’esperto. La stessa relazione finale dell’esperto viene depositata in piattaforma e comunicata solo alle parti e al tribunale se necessario, non è un documento pubblico a tutti (diverso dalle relazioni di un commissario giudiziale, ad esempio).

In conclusione, la fase delle trattative è un momento “di arte più che di diritto”: servono capacità negoziali, creatività nelle soluzioni, costruzione di fiducia reciproca. La cornice normativa predisposta – misure protettive, esperto terzo, incentivi fiscali – è lì per facilitare il dialogo. Ma alla fine tutto dipende dalla volontà del debitore e dei creditori di venire a patti. Quando ciò accade, la Composizione Negoziata si rivela uno strumento efficacissimo per risolvere crisi altrimenti letali, con soddisfazione di tutti (il debitore salva l’impresa, i creditori recuperano più di quanto avrebbero recuperato in un fallimento).

Nel prossimo paragrafo, analizziamo uno degli esiti particolari di questo percorso, ovvero il Concordato Semplificato per la Liquidazione, che merita un approfondimento specifico.


7. Esiti Possibili: Concordato Semplificato e Altre Soluzioni Post-Negoziazione

Come accennato, la Composizione Negoziata può sfociare in diversi esiti. Abbiamo già menzionato gli accordi stragiudiziali e i possibili accordi omologati. Qui focalizziamo due esiti in particolare: il Concordato Semplificato per la liquidazione del patrimonio – una procedura concorsuale speciale introdotta proprio a valle della Composizione Negoziata – e, brevemente, l’Accesso a nuova finanza (finanziamenti durante la composizione) e le misure premiali che incentivano il debitore virtuoso.

7.1 Il Concordato Semplificato per la Liquidazione del Patrimonio

Il Concordato Semplificato è una novità assoluta introdotta originariamente dal D.L. 118/2021 e oggi prevista dall’art. 25-sexies CCII. Si tratta di un particolare tipo di concordato preventivo liquidatorio, riservato all’ipotesi in cui la Composizione Negoziata non abbia portato ad alcuna soluzione stragiudiziale. È definito “semplificato” perché presenta alcune semplificazioni procedurali notevoli rispetto al concordato ordinario:

  • Niente voto dei creditori: la caratteristica principale è che i creditori non votano sulla proposta. In un concordato preventivo normale, i creditori devono essere convocati in adunanza e deliberare se approvare la proposta (con maggioranze di legge). Nel concordato semplificato, questo passaggio è saltato: i creditori possono solo eventualmente opporsi in sede di omologazione, ma non c’è una votazione. Ciò riduce drasticamente i tempi ed elimina il rischio di esito negativo del voto (che, considerato che qui siamo in scenario di fallimento delle trattative, sarebbe scontato).
  • Condizioni di accesso semplificate: non bisogna rispettare le “rigide condizioni di accesso previste per il concordato liquidatorio ordinario”. Ad esempio, nel concordato liquidatorio tradizionale l’art. 84 CCII richiede un apporto di risorse esterne almeno pari al 10% dell’attivo e il pagamento di almeno il 20% ai chirografari. Nel concordato semplificato questi requisiti non si applicano. L’art. 25-sexies, comma 1, consente al debitore di presentare proposta di concordato con cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione, senza necessità di soddisfare la percentuale minima del 20% (si ritiene non richiamata, vista la natura speciale) e senza obbligo di risorse esterne.
  • Procedura accelerata: il tribunale, ricevuta la proposta e verificato che vi è la relazione finale dell’esperto che ne attesta i presupposti, nomina direttamente un liquidatore giudiziale con il decreto di omologa (non c’è un commissario prima né un giudice delegato come nella procedura ordinaria). La fase di omologazione è semplificata e rapida: il tribunale acquisisce la relazione finale dell’esperto e il parere dell’esperto sulla proposta (l’esperto può esprimersi sui presumibili risultati della liquidazione) e valuta la regolarità della proposta; può nominare un ausiliario per pervenire all’accettazione dell’incarico di liquidatore entro 3 giorni (questo dettaglio è un po’ tecnico: in pratica il tribunale può chiedere a un professionista di dare disponibilità come liquidatore in tempi brevissimi). Non c’è l’adunanza dei creditori; eventuali creditori possono presentare opposizione all’omologa entro 30 giorni dalla pubblicazione, ma l’omologazione può essere concessa anche in presenza di opposizioni se il giudice ritiene la proposta conforme a legge e più vantaggiosa del fallimento.
  • Oggetto della proposta: è sempre un concordato “con cessione dei beni”. Quindi il debitore si spoglia di tutti (o parte) dei suoi beni che vengono liquidati a beneficio dei creditori. Può essere prevista la vendita in blocco dell’azienda o di suoi rami, come anche la liquidazione frazionata. L’azienda può essere trasferita in esercizio, salvando l’avviamento (ecco perché è meno traumatico del fallimento dove spesso l’attività si arresta). La proposta può prevedere classi di creditori se opportuno (ad es. separare i privilegiati dai chirografari), ma non c’è un voto per classi, serve più che altro per trattare diversamente categorie diverse. Ad esempio, si può proporre ai chirografari una certa percentuale e ai privilegiati l’integrale (fin dove arriva il ricavato). La legge prevede che in sede di omologa il tribunale valuti anche la corretta formazione delle classi e la fattibilità della proposta con riferimento ai risultati attesi della liquidazione.
  • Liquidatore e garanzie di trasparenza: per rassicurare i creditori, benché non votino, il tribunale nomina un liquidatore indipendente e applica al liquidatore le norme anti-frode (antimafia, etc.) e quelle sulle vendite competitive (artt. 120 CCII e seguenti). Quindi i beni verranno liquidati tramite procedure competitive (aste, ecc.) sotto il controllo del liquidatore e con la supervisione del tribunale, per assicurare il miglior realizzo. In più, il tribunale può richiedere integrazioni o modifiche della proposta al debitore fissando un termine breve (max 15 giorni), prima di decidere sull’omologa, se ritiene che piccole correzioni possano renderla più equa o completa.

In sintesi, il concordato semplificato è un modo per liquidare rapidamente l’impresa evitando il fallimento, mantenendo però delle garanzie di controllo giudiziale. È riservato a chi ha tentato la composizione negoziata con correttezza: condizione di accesso imprescindibile è infatti la relazione finale positiva dell’esperto (quanto a buona fede del debitore). Non è accessibile a debitori che non hanno fatto la Composizione Negoziata. In tal senso, costituisce un potente incentivo: anche se non riesci a trovare un accordo, se hai agito bene, lo Stato ti concede un’uscita di sicurezza più agevole rispetto al fallimento.

Quali vantaggi per il debitore? Principalmente, la tempistica e gestione: si evita la dichiarazione di insolvenza pubblica e il fallimento con tutte le sue conseguenze (ad es. la possibilità di esercizio provvisorio è più complicata in fallimento, mentre col concordato semplificato si può vendere l’azienda in continuità senza passare per aste interminabili, perché magari c’è già l’acquirente individuato durante la composizione). Inoltre, l’organo amministrativo rimane in carica almeno fino all’omologa, e può concordare col liquidatore le modalità di realizzo. Infine, un eventuale esdebitazione dell’imprenditore (nelle imprese individuali) potrebbe essere più veloce post-concordato rispetto al post-fallimento (questo dipende anche dal futuro sviluppo della giurisprudenza).

Dal lato dei creditori, chiaramente non avere voto è uno svantaggio, ma in teoria se si arriva al semplificato è perché non c’era altra soluzione e comunque in fallimento loro non avrebbero voce ugualmente. Almeno qui il debitore ha predisposto un piano di liquidazione potenzialmente più efficiente, e i creditori risparmiano i tempi morti di una procedura concorsuale tradizionale. Il tribunale però farà un controllo di merito: omologherà solo se convinto che i creditori ricevano non meno di quanto riceverebbero in fallimento (best interest test) e che il piano sia eseguibile.

7.2 Accesso al Credito durante la Composizione e Finanziamenti Prededucibili
Una componente essenziale del risanamento è spesso la necessità di nuova finanza. Un’impresa in crisi, per risollevarsi, può aver bisogno di liquidità aggiuntiva (per esempio per acquistare materie prime, pagare fornitori strategici, avviare un nuovo progetto). Tuttavia, ottenere credito quando si è in crisi è arduo: banche e investitori sono riluttanti per via del rischio di insolvenza. La Composizione Negoziata cerca di mitigare questo problema attraverso due strumenti: la prededucibilità dei nuovi finanziamenti (che li tutela in caso di insolvenza successiva) e la possibilità di accedere a garanzie pubbliche speciali.

  • Finanziamenti prededucibili (art. 22 CCII): l’imprenditore, con parere favorevole dell’esperto, può chiedere al Tribunale di autorizzare determinati atti di straordinaria amministrazione che comportino nuova finanza o nuova esposizione durante le trattative. Ad esempio, l’imprenditore individua un investitore disposto a erogare un prestito di €500.000 per 18 mesi, finalizzato a sostenere la continuità durante l’attuazione del piano; oppure ha bisogno di ottenere un nuovo affidamento bancario per ordini in corso. In tali casi, presenta ricorso al giudice affinché autorizzi il contratto di finanziamento richiesto e ne dichiari la prededucibilità (ossia che, se anche l’impresa poi dovesse fallire o entrare in concordato, quel credito verrà pagato con precedenza su tutti gli altri). La ratio è incentivare i finanziatori a prestare denaro, perché sanno che, male che vada, avranno un super-privilegio (la prededuzione significa essere pagato prima dei privilegiati, al livello dei costi di procedura). L’art. 22 prevede che l’esperto debba dare parere motivato che il finanziamento è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Il Tribunale valuta, e se del caso autorizza con decreto. Esempio: Alfa S.r.l. è in composizione negoziata e ha bisogno di €200.000 per completare una commessa essenziale. Un investitore privato offre la somma in prestito al tasso X, ma solo se gli viene riconosciuta prededucibilità. L’esperto valuta che senza quei €200.000 la commessa sfuma e i creditori perderebbero un’opportunità. Quindi dà parere favorevole, Alfa deposita ricorso e il Tribunale autorizza il finanziamento, dichiarando che, se entro 1 anno Alfa finisse in procedura concorsuale, quel debito di €200.000 sarà prededucibile ex art. 22. L’investitore è così rassicurato e concede il prestito. Oltre ai nuovi finanziamenti, la norma consente di autorizzare anche linee di credito autoliquidanti (fidi per anticipi su contratti, ecc.) con prededuzione, e di confermare eventualmente garanzie prestate da terzi per ottenere quei finanziamenti (es. un socio garantisce la banca per il nuovo fido; su autorizzazione, la sua garanzia sarà anch’essa con privilegio di regresso prededucibile).
  • Garanzie pubbliche e supporto statale: per facilitare l’afflusso di credito, il legislatore aveva previsto (nel 2021-22) alcune misure temporanee, come la possibilità per le imprese in Composizione Negoziata di accedere al Fondo Centrale di Garanzia PMI con una percentuale di copertura potenziata. Ad esempio, il D.L. 152/2021 (PNRR) prevedeva garanzie fino al 80% su finanziamenti accordati nell’ambito di composizioni negoziate. Tali misure andavano coordinate con la normativa UE sugli aiuti di stato. Al giugno 2025, è atteso un riordino di questi incentivi nel contesto del nuovo Codice della Crisi. In ogni caso, l’imprenditore dovrebbe informarsi presso Mediocredito Centrale e MISE se esistono bandi o fondi specifici. Spesso, poi, le Regioni (con fondi POR) hanno attivato strumenti ad hoc (es. contributi per pagare la parcella dell’esperto, o fondi rotativi per prestiti in composizione). È opportuno verificare localmente.

Il punto chiave è: se l’impresa ha bisogno di nuova liquidità, la Composizione Negoziata non glielo preclude affatto, anzi gliela facilita offrendo al finanziatore garanzie giuridiche (prededucibilità) e, nei limiti, aiuti pubblici di contorno. Ciò è fondamentale perché molte ristrutturazioni falliscono per “mancanza di benzina” – qui invece si cerca di mettere carburante per arrivare al traguardo.

7.3 Misure premiali e incentivi per il debitore virtuoso (art. 25-bis CCII): abbiamo accennato nel §6 alle misure premiali fiscali. Raccogliamole qui in un unico quadro: l’art. 25-bis CCII, introdotto prima dal DL 118 e poi modificato dai correttivi, prevede che se l’imprenditore attiva la Composizione Negoziata e le trattative seguono determinati esiti, egli beneficia di agevolazioni in ambito fiscale. Le principali sono:

  • Riduzione interessi maturati: se la Composizione Negoziata si conclude con una soluzione interamente stragiudiziale (contratto con creditori) oppure con un accordo di ristrutturazione omologato, gli interessi che maturano sui debiti tributari dall’apertura alla chiusura della composizione sono dovuti solo al tasso legale. Questo è rilevante: normalmente i debiti fiscali in ritardo generano interessi di mora ben più alti del legale; qui invece durante il periodo coperto si “congelano” al minimo. È come dire: lo Stato ti accompagna facendoti pagare interessi ridotti mentre ti stai risanando.
  • Sanzioni ridotte al minimo: se vi sono violazioni tributarie con sanzioni amministrative, e il termine per pagarle in misura ridotta scade dopo la presentazione dell’istanza di composizione, tali sanzioni sono dovute solo nella misura minima edittale, indipendentemente dall’esito finale. Questa norma è tecnica ma importante: spesso l’Agenzia notifica atti con sanzioni ad esempio al 100% dell’imposta; se il termine per il pagamento ridotto (di solito 30 o 60gg per pagarla a 1/3) cade durante la composizione, il debitore non perde lo sconto, anzi paga solo il minimo (che è di regola 1/3 del massimo). E ciò a prescindere se poi la composizione riesce o no.
  • Sanzioni e interessi dimezzati se si passa a procedura concorsuale: se la Composizione Negoziata non porta ad accordo stragiudiziale ma l’imprenditore accede a una procedura di regolazione della crisi (concordato preventivo, liquidazione giudiziale, ecc.), allora le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari che erano oggetto della composizione sono ridotti alla metà. In altre parole, se finisci in concordato o fallimento, lo Stato ti “abbuona” il 50% di sanzioni e interessi accumulatisi prima. Questo chiaramente agevola la chiusura della procedura perché alleggerisce il debito fiscale residuo. Va evidenziato: questo sconto 50% opera solo se la Composizione Negoziata è stata attivata ma non è andata a buon fine (misura per non scoraggiare dal provare).
  • Rateazione extra-lunga dei debiti fiscali: se all’esito delle trattative viene pubblicato al Registro Imprese un contratto che assicura la continuità aziendale per almeno 2 anni oppure un accordo equipollente a un piano attestato, allora i debiti fiscali non ancora iscritti a ruolo (imposte dirette, IVA, ritenute, IRAP) possono essere rateizzati fino a 72 rate mensili (6 anni) – estendibili a 120 rate (10 anni) in caso di situazione di difficoltà comprovata. Questa è una misura eccezionale rispetto alle normali dilazioni fiscali (che sono di 6 anni salvo casi speciali). Significa che se l’azienda, grazie alla composizione, definisce un piano con i creditori privati e resta viva, lo Stato le dà fino a 10 anni di tempo per pagare i suoi debiti fiscali arretrati. Ciò chiaramente può fare la differenza per la sostenibilità post-risanamento. Tale beneficio è condizionato all’attestazione dell’esperto che l’accordo/piano assicura continuità per almeno 2 anni.

Oltre alle misure fiscali, si possono considerare premialità ulteriori: per esempio, la giurisprudenza tende a considerare che l’imprenditore che attiva per tempo la Composizione Negoziata adempie al dovere di adottare assetti adeguati e rilevare tempestivamente la crisi (ex art. 3 CCII). Ciò potrebbe proteggerlo da azioni di responsabilità dei soci o dei creditori per tardiva emersione della crisi. Inoltre, sotto il profilo penale, se l’imprenditore gestisce la crisi in trasparenza con l’esperto, difficilmente incorrerà in reati di bancarotta preferenziale o distrattiva, poiché l’esperto stesso vigilerebbe e segnalerebbe eventuali atti anomali prima che diventino reato. In caso di successivo fallimento, aver seguito le indicazioni di un esperto e aver tentato il risanamento è spesso visto come indice di buona fede, il che può pesare favorevolmente ad esempio su una richiesta di esdebitazione.


8. FAQ – Domande Frequenti sulla Composizione Negoziata (dal punto di vista del debitore)

Di seguito, una serie di domande ricorrenti poste da imprenditori, professionisti e consulenti in merito alla Composizione Negoziata, con risposte concise basate sulla normativa vigente a giugno 2025 e sulla prassi finora sviluppata.

D1: Un libero professionista (es. avvocato, dentista) che ha debiti legati alla sua attività può accedere alla Composizione Negoziata?
R: In linea generale no, perché la Composizione Negoziata è riservata agli imprenditori commerciali o agricoli. Un professionista intellettuale non è considerato “imprenditore” per legge. Tuttavia, se il professionista svolge attività in forma d’impresa (ad esempio tramite una società, oppure di fatto con un’organizzazione di tipo imprenditoriale), potrebbe rientrare. In caso contrario, il professionista in crisi può utilizzare gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (come il “concordato minore” o il “piano del consumatore” nel nuovo Codice). In pratica: un avvocato individuale con debiti personali userà il concordato minore; una STP di avvocati indebitata può invece attivare la Composizione Negoziata.

D2: Attivare la Composizione Negoziata è obbligatorio prima di fallire?
R: No, è una scelta volontaria del debitore. Non esiste (più) alcun obbligo legale di tentare la composizione prima di accedere a procedure concorsuali. Certo, è fortemente consigliabile farlo se ci sono margini di risanamento, anche perché l’amministratore ha il dovere di attivarsi per tempo di fronte alla crisi. Ma se la situazione è disperata o il debitore preferisce un concordato preventivo subito, può farlo senza passare dalla Composizione Negoziata. L’istituto è quindi facoltativo, sebbene lo spirito del Codice della Crisi spinga a utilizzarlo come prima opzione di fronte allo “stato di crisi”.

D3: Durante la Composizione Negoziata, devo smettere di pagare i fornitori e gli altri debiti?
R: Assolutamente no, anzi, la legge incentiva a proseguire la gestione ordinaria nel modo più regolare possibile. Non c’è un divieto di pagare i debiti antecedenti (diversamente dal concordato preventivo). Se l’impresa ha la liquidità e ritiene opportuno pagare alcuni fornitori (magari per mantenere rapporti cruciali) può farlo. L’importante è che tali pagamenti siano coerenti col piano e non danneggino la sostenibilità. Ad esempio, se ho cassa sufficiente, posso continuare a pagare stipendi, fornitori strategici e utenze, mentre magari chiedo la sospensione del pagamento alle banche. Ogni pagamento “non coerente” col piano deve essere segnalato in anticipo all’esperto, che potrebbe dissentire se lo considera pregiudizievole. Quindi va valutato caso per caso con l’aiuto dell’esperto. Ma in linea generale, pagare quelli che posso pagare è visto di buon occhio, perché riduce l’esposizione debitoria e migliora i rapporti.

D4: Cosa succede se un creditore rifiuta di partecipare alle trattative o di accettare qualsiasi accordo?
R: Il creditore non può essere costretto a negoziare né ad aderire, poiché la Composizione Negoziata è volontaria. Tuttavia, il suo rifiuto non blocca la procedura: il debitore può comunque trovare soluzioni con gli altri creditori. Se il creditore dissenziente è minoritario, si potrà magari procedere ugualmente tramite un accordo omologato (forzando la sua posizione attraverso il meccanismo di cram-down, v. §6.4). Se invece è un creditore fondamentale (es. la banca con ipoteca su tutti i beni), il suo rifiuto di fatto impedirà il risanamento extragiudiziale e il debitore dovrà orientarsi verso un concordato preventivo ordinario o altre procedure. In ogni caso, l’esperto cercherà di coinvolgerlo e capirne le ragioni: forse il rifiuto iniziale può ammorbidirsi offrendo condizioni migliori a quel creditore. Ma se rimane fermo sul no, la legge non prevede sanzioni per lui, a parte il giudizio morale negativo di non aver collaborato lealmente.

D5: Quanto costa, indicativamente, la Composizione Negoziata?
R: I costi principali sono:

  • Il compenso dell’esperto, che può variare molto in base alla complessità e dimensione aziendale. Per una PMI semplice potrebbe essere qualche migliaio di euro; per un’azienda più grande decine di migliaia. Viene di norma concordato all’inizio con l’impresa (magari in base a tariffari consigliati da Unioncamere) e poi liquidato dalla Camera di Commercio.
  • Eventuali consulenti che l’impresa decide di coinvolgere (es. il proprio commercialista per preparare il piano, un legale per i contratti): questi costi dipendono dai contratti che l’azienda ha con loro e dall’impegno richiesto.
  • Tribunale: non ci sono spese vive di giustizia come contributi unificati, perché non si apre un procedimento giudiziario formale (a parte se si fanno ricorsi per misure protettive, in quel caso va pagato il contributo unificato ridotto per procedura concorsuale di € circa). Non c’è un commissario da pagare, né curatore.
  • Altre spese: se serve una perizia o valutazione (es. valutazione di un immobile da vendere), l’impresa ne sopporta il costo.
    In sintesi, costa molto meno di un concordato preventivo o fallimento. Spesso si tratta di cifre sostenibili rispetto all’alternativa. E ricordiamo che eventuali finanziamenti ottenuti per pagare questi costi possono essere prededucibili. Alcune Camere di Commercio poi hanno convenzioni per cui, ad esempio, l’impresa minore può godere di un voucher a copertura parziale del compenso esperto.

D6: La procedura è pubblica? I miei clienti/concorrenti sapranno che la mia azienda è in Composizione Negoziata?
R: La procedura nasce riservata. Fino a quando non richiedi misure protettive al tribunale, non viene iscritta nel Registro delle Imprese né pubblicata altrove. L’esperto nominato è tenuto alla riservatezza. I creditori coinvolti saranno informati, ma anch’essi di solito sottoscrivono impegni di riservatezza. Quindi, se riesci a gestire le trattative rapidamente, potresti risolvere la crisi senza che il mercato se ne accorga. Diverso è se chiedi le misure protettive: in tal caso la concessione del tribunale va iscritta al Registro delle Imprese, e quell’annotazione è pubblica. Spesso contiene la frase “impresa in composizione negoziata ex art… con misure protettive fino al…”. Quindi professionisti e banche potranno vederla. Inoltre, come notato, le banche vengono informate (per via delle cautelari eventuali) di non segnalare negativamente ma comunque sapranno del procedimento. In pratica, la riservatezza assoluta esiste solo se non hai bisogno del “paracadute” giudiziale. Se invece attivi lo scudo, devi mettere in conto che qualche controparte di mercato lo verrà a sapere. In molti casi, però, lo status di “in composizione negoziata” è percepito meglio di uno stato di insolvenza conclamata: comunica che l’azienda sta facendo qualcosa per risolvere i problemi, con l’ausilio di esperti e sotto monitoraggio. Non è un marchio di fallimento, insomma. Ad ogni modo, è consigliabile nel limite del possibile informare proattivamente i partner chiave (clienti grossi, fornitori chiave) spiegando la situazione, anziché farglielo scoprire dal Registro Imprese – questo per mantenere la fiducia.

D7: Se durante la Composizione Negoziata mi rendo conto che non c’è speranza di risanamento, posso interrompere tutto?
R: Sì. L’imprenditore può recedere liberamente dalla Composizione Negoziata in qualsiasi momento, comunicandolo all’esperto e facendo chiudere la procedura. Non ci sono penali o ulteriori vincoli (a parte pagare l’esperto per l’opera svolta fino a quel punto). È ovviamente un’eventualità da evitare se c’è ancora qualche chance, ma se davvero il quadro precipita (es. perdita di un contratto fondamentale che rende inutile il piano di risanamento), tanto vale prendere atto e non consumare oltre tempo. In tal caso l’imprenditore dovrebbe valutare di attivarsi subito per una procedura concorsuale classica (ad esempio un concordato preventivo, o se non vi sono alternative una richiesta di autofallimento) per evitare aggravamenti. Nota: se recedi volontariamente dalla composizione (senza depositare altre procedure), la legge ti impedisce di ripresentare una nuova istanza di composizione per i successivi 4 mesi, per evitare che uno usi la composizione a intermittenza come stratagemma dilatorio.

D8: L’esperto può impormi decisioni sulla gestione aziendale?
R: No, l’esperto non ha poteri di amministrazione. La gestione ordinaria e straordinaria resta nelle mani degli amministratori. L’esperto può influire nel senso che darà consigli pressanti e che se non lo ascolti su questioni critiche potrebbe dissociarsi (vedi meccanismo di dissenso), ma non può firmare atti al posto tuo né obbligarti legalmente. Tuttavia, ignorare l’esperto su questioni importanti è molto rischioso, perché porta a quei contrasti da segnalazione che possono far saltare la protezione e minare la fiducia dei creditori. Quindi, di fatto, l’esperto va considerato quasi come un co-pilota: non guida lui, ma se tu stai per andare a sbattere contro un muro, ha il freno di emergenza. In breve: formalmente non può imporre nulla, ma nella sostanza conviene attenersi alle sue indicazioni, a meno di ragioni davvero valide e condivise.

D9: Posso ottenere nuovi finanziamenti bancari durante la procedura o le banche bloccheranno tutto?
R: Puoi ottenere nuova finanza e la legge lo favorisce. Le banche, se vedono un piano credibile, potrebbero anzi essere disponibili a supportarlo. Come visto (§7.2), puoi ottenere dal tribunale la dichiarazione che il nuovo finanziamento è prededucibile, quindi la banca avrà una garanzia in più. Inoltre puoi offrire garanzie ulteriori (ad es. pegno su beni personali, garanzia di un confidi, ecc.) con autorizzazione del giudice. Certo, non tutte le banche sono collaborative: alcune in pratica congelano ogni nuovo credito finché l’azienda non è risanata. Però, altre lo fanno se opportunamente garantite. In parallelo, esistono i fondi di garanzia pubblici: per PMI in composizione, Mediocredito Centrale negli anni scorsi concedeva garanzia statale gratuita su prestiti finalizzati al rilancio. Informati con il tuo istituto e attraverso l’esperto: se spieghi che quei soldi servono per salvare l’impresa e magari la banca vede l’impegno dell’esperto e l’adesione di altri creditori, può convincersi. La banca vuole ridurre il suo rischio: se tu glielo abbassi (garanzie + prededucibilità), un nuovo prestito può essere concesso. In caso estremo, se la tua banca dice no, potresti trovare un diverso investitore (es. un socio, un fondo private) disposto a intervenire con finanziamento o capitale: anche a loro puoi offrire prededuzione o quote societarie. Insomma, le strade ci sono.

D10: Che differenza c’è tra Composizione Negoziata e Concordato Preventivo?
R: In sintesi:

  • La Composizione Negoziata è informale e volontaria, senza spossessamento, e non porta di per sé a nessun esito predefinito se non quello negoziato tra le parti. Nessun voto dei creditori, nessuna omologa (salvo se la usi per accordi omologati). È assistita dall’esperto, non da organi nominati dal tribunale. Dura al massimo 1 anno.
  • Il Concordato Preventivo è una procedura concorsuale giudiziale: il debitore propone un piano (liquidatorio o in continuità), i creditori votano, il tribunale omologa. C’è un commissario nominato dal tribunale, c’è un controllo più stringente e per il liquidatorio i creditori chirografari devono avere almeno il 20%. Dura di solito più di un anno.
    In pratica, la composizione è più flessibile e rapida, ma richiede la collaborazione volontaria dei creditori. Il concordato è più rigido e lungo, ma permette di superare il dissenso imponendo un piano per via giudiziale. Molto spesso la Composizione Negoziata viene definita “concordato preventivo light”: ne condivide l’obiettivo (risanare o liquidare evitando il fallimento), ma lo fa fuori dalle aule di tribunale, con meno formalità. Idealmente, se la Composizione ha successo, eviti proprio di entrare in concordato. Se invece fallisce, ti rimane la carta del concordato (oppure del concordato semplificato, che è un ibrido).

D11: La Composizione Negoziata copre anche i miei debiti personali (non legati all’azienda)?
R: No, riguarda la crisi d’impresa. Quindi i debiti considerati sono quelli dell’impresa. Se sei un imprenditore individuale, c’è coincidenza tra persona e impresa, quindi tutti i tuoi debiti (anche fiscali personali derivanti dall’attività) rientrano. Ma se sei socio di società di persone con debiti personali estranei, quelli non entrano nel perimetro. La composizione non è un fresh start per la persona fisica come l’esdebitazione: è uno strumento per l’impresa. Se hai debiti personali (ad es. mutuo casa, finanziamento auto privato) quelli restano al di fuori, e i creditori personali potrebbero agire se non li paghi – non essendo bloccati dalle misure protettive, che proteggono solo i beni dell’impresa. Se però sei imprenditore individuale, distinguere è difficile: in pratica proteggi tutti i beni destinati all’attività. Se hai beni estranei (la villa di famiglia non ipotecata per l’attività) e debiti personali di natura diversa, quelli seguono la loro via.

D12: Cosa succede se un creditore durante la Composizione presenta ugualmente istanza di fallimento?
R: Se hai ottenuto le misure protettive, il tribunale non può dichiarare il fallimento (liquidazione giudiziale) fino alla scadenza della protezione. Quindi quell’istanza rimane sospesa. Se invece non hai misure protettive e un creditore prova a portarti in tribunale, puoi ancora correre ai ripari: richiedere subito d’urgenza le misure protettive (se sei ancora nei termini) e far presente al tribunale fallimentare che hai attivato la Composizione. Di norma, i tribunali tendono a non aprire un fallimento se sanno che è in corso una Composizione Negoziata promettente – magari rinviano l’udienza fallimentare per vedere l’esito. Tuttavia, nulla lo vieterebbe formalmente in assenza di protezione. Quindi è una situazione da evitare: se hai creditori aggressivi, meglio chiedere la protezione subito all’inizio. In ogni caso, se malauguratamente venissi dichiarato fallito mentre la Composizione è in corso (caso limite, magari perché non hai chiesto protezione e un giudice non ha atteso), la Composizione finirebbe perché non avrebbe più senso (il controllo passerebbe al curatore fallimentare). Ma questo scenario è raro perché i giudici comunicano tra loro in genere.


9. Simulazioni Pratiche

Per rendere più concreto quanto esposto, presentiamo di seguito due casi ipotetici, ispirati a situazioni reali, di utilizzo della Composizione Negoziata. Uno riguarderà un libero professionista e l’altro una piccola impresa individuale. I nomi sono di fantasia e i dati semplificati, ma le dinamiche riflettono quelle affrontate nella prassi.

9.1 Caso 1: Studio Ingegner Rossi – Libero professionista con debiti fiscali e bancari

Profilo: L’ingegner Rossi è un libero professionista (ingegnere edile) che opera con partita IVA individuale. Ha uno studio con 3 dipendenti e svolge direzione lavori e progettazione. Negli ultimi anni ha accumulato debiti significativi: circa 100.000 € con l’Agenzia delle Entrate (IVA e IRPEF non versata), 50.000 € di contributi non pagati alla Cassa di previdenza e un fido bancario di 80.000 € utilizzato e scaduto. Le cause della crisi: alcuni clienti importanti non hanno pagato, e due grossi progetti sono saltati durante la pandemia, riducendo drasticamente gli incassi. L’ing. Rossi inoltre ha dovuto anticipare spese di cantiere rimaste scoperte. Ora lo studio ha ripreso lavori, ma è schiacciato da cartelle esattoriali e dalla banca che minaccia revoca fido.

Problema: Formalmente, Rossi non è “imprenditore commerciale”. Tuttavia, il suo studio ha caratteristiche aziendali (dipendenti, organizzazione). Lui è molto preoccupato che la banca escuta la garanzia ipotecaria che ha sulla casa o che il Fisco gli ipotechi lo studio. Vorrebbe diluire i debiti e continuare l’attività, perché ha nuovi contratti promettenti.

Soluzione valutata: Dopo essersi confrontato con un legale, Rossi decide di tentare la Composizione Negoziata, anche se non è sicuro di rientrare. In accordo col legale, costituisce una S.r.l. unipersonale (“Rossi Engineering S.r.l.”) a cui conferirà l’avviamento dello studio, in modo da avere un soggetto imprenditoriale. In parallelo chiede di accedere alla Composizione Negoziata come imprenditore minore (anche se la qualifica è borderline, punta sull’aspetto organizzato della sua attività). Nella check-list evidenzia che ha “concrete prospettive di continuità”: infatti ha in portafoglio nuovi contratti per 200.000 € nei prossimi 18 mesi, con margini buoni.

Avvio procedura: Il 15 settembre 2024 Rossi (tramite la neo-s.r.l.) presenta istanza. Gli viene nominato l’esperto, dott.ssa Bianchi, commercialista. Rossi carica i dati:

  • Debiti: AE 100k, Cassa 50k, Banca 80k (quest’ultima con ipoteca su casa del professionista come garante).
  • Crediti: 40k di fatture da incassare da clienti pubblici.
  • Attività: pochi beni (arredi ufficio) ma c’è l’avviamento dello studio e i contratti futuri.

Trattative: L’esperto vede che la chiave è negoziare con il Fisco e la banca. Imposta questa strategia:

  • Proporre all’Agenzia Entrate un pagamento parziale del debito con dilazione lunga. Grazie al nuovo art. 23 co.2-bis, è possibile. Rossi punta a ottenere uno sconto su sanzioni e interessi.
  • Trattare con la banca per mantenere il fido: magari trasformarlo in mutuo a medio termine garantito.
  • La Cassa previdenza purtroppo non può stralciare per legge, però si può chiedere un piano di rientro in 5 anni.
  • Valutare se serve nuova finanza: forse no, se i clienti pagano 40k e se la banca non revoca il fido, la liquidità basta per la gestione corrente.

Misure protettive: Rossi chiede misure protettive subito per bloccare possibili azioni. Il tribunale concede: sospende i pignoramenti delle cartelle e azioni esecutive, e vieta alla banca di revocare il fido in pendenza delle trattative (quest’ultima come misura cautelare).

Negoziazione:

  • Con Agenzia Entrate: l’esperto convoca una riunione con dirigente locale AE. Presentano un piano: pagare 60% del dovuto (60k) in 6 anni, con abbattimento integrale di sanzioni e interessi. Grazie all’art. 23, AE può accettare un accordo del genere. Trattano e l’Agenzia chiede almeno il 70%. Chiudono l’intesa a 65k da pagare in 72 rate (sei anni), partendo da marzo 2025. Nel frattempo, sanzioni e interessi maturati saranno ridotti a metà per legge.
  • Con Banca: l’esperto fornisce alla banca il piano di riscossione dei crediti futuri e fa leva sul fatto che se collaborano la banca rientrerà meglio. Propongono: il fido di 80k viene convertito in un mutuo a 5 anni, interessi commerciali standard, con ipoteca confermata su casa Rossi. La banca accetta, chiedendo però che un terzo soggetto (es. confidi o parenti) aggiunga una garanzia. Rossi ottiene un confidi locale che copre il 50% del rischio col Fondo Centrale (questo era previsto dal DL 152 per comp.negoziata). La banca quindi è soddisfatta e non segnala a sofferenza il credito (di fatto la misura cautelare glielo impediva comunque).
  • Con Cassa di previdenza: poco da negoziare, devono applicare la legge. Rossi presenta domanda di dilazione 5 anni come da regolamenti, che viene accolta (questi enti spesso concedono piani se vedono serietà). Nessun taglio su sanzioni, ma grazie a art. 25-bis comma 3, se andasse male, in fallimento le sanzioni sarebbero dimezzate.

Esito: In circa 4 mesi, entro fine gennaio 2025, Rossi ha i tre accordi pronti sulla carta. L’esperto Bianchi redige la relazione finale in cui attesta che gli accordi raggiunti sono idonei a garantire la continuità aziendale per almeno 2 anni (lo studio potrà operare e generare reddito per pagare le rate). Infatti: debito fiscale dilazionato 6 anni, debito banca 5 anni, contributi 5 anni. Le nuove commesse genereranno flussi sufficienti a onorare queste rate (primo anno forse stentato ma poi migliora).

Gli accordi vengono pubblicati nel Registro Imprese a febbraio 2025, come richiesto per attivare le premialità. Subito scattano: interessi ridotti al legale sul periodo sett-dic 2024 di trattative; le sanzioni di alcune cartelle (che scadevano a breve) restano al minimo. La Composizione Negoziata viene dichiarata conclusa positivamente. Rossi continua la sua attività tramite la s.r.l. unipersonale, che ora ha un piano di rientro spalmato negli anni. La casa è salva (l’ipoteca resta ma il mutuo la soddisferà se pagato). I dipendenti non hanno risentito di nulla.

Considerazioni: Questo caso dimostra come anche un professionista possa di fatto sfruttare l’istituto, magari attraverso qualche accorgimento giuridico (costituire una società). Il successo qui è dipeso da: cooperazione della banca e del Fisco, fattibile grazie alle norme nuove; tempestività (Rossi non ha aspettato che la banca revocasse e il Fisco pignorasse); coinvolgimento di un confidi (ha aiutato la banca a dire sì). Ora Rossi dovrà rispettare i piani, altrimenti gli accordi verranno meno. Ma almeno non è fallito né oberato da decreti ingiuntivi e può lavorare serenamente.

Se Rossi non fosse riuscito a trovare accordo con la banca (per es. banca diceva no a tutto), probabilmente l’esperto avrebbe attestato l’impossibilità di risanamento e Rossi avrebbe potuto valutare un concordato minore o, più probabile, una liquidazione controllata (ex sovraindebitamento) cedendo i beni e chiedendo esdebitazione. Ma grazie alla Composizione, ha evitato la liquidazione.

9.2 Caso 2: Impresa individuale Bianchi – Negozio di arredamenti in crisi, esito col Concordato Semplificato

Profilo: Maria Bianchi è titolare di un negozio di arredamenti (impresa individuale, 5 dipendenti). Negli ultimi due anni ha accumulato perdite pesanti a causa del calo di vendite e di investimenti sbagliati in magazzino. Ora si trova con debiti totali per 600.000 €: 200k verso fornitori (mobilifici), 100k verso banche (un mutuo residuo e un fido utilizzato), 150k di debiti fiscali vari, 30k verso dipendenti (stipendi arretrati) e 120k verso il proprietario dei locali (affitti arretrati). L’attivo dell’impresa consiste sostanzialmente nel magazzino mobili (valore a libro 400k, realizzabile forse 200k), e nell’avviamento del negozio (modesto) e arredi. Non possiede immobili; ha poco liquido in cassa.

Situazione: Maria comprende che la sua attività non è più sostenibile: il mercato è cambiato (concorrenza di e-commerce), e lei dovrebbe forse chiudere. Vorrebbe però evitare il fallimento, anche per cercare di vendere il magazzino senza svenderlo all’asta e pagare il più possibile i creditori, magari salvare i posti di lavoro trovando un acquirente per l’attività. Decide di tentare la Composizione Negoziata, sperando magari in un investitore interessato al negozio.

Avvio procedura: Istanza a giugno 2023. Nominato esperto il dott. Verdi. Maria allega un progetto di piano in cui prospetta due opzioni: trovare un investitore che subentri e rilanci il negozio (ipotesi A, risanamento in continuità), oppure, se fallisce, liquidare tutto in modo ordinato (ipotesi B). Il test pratico mostra che l’insolvenza è probabile (difatti già non paga fornitori da 6 mesi) ma forse reversibile con discontinuità.

Trattative: Verdi parte con energia contattando possibili competitor interessati a rilevare l’avviamento e le location. Purtroppo, dopo 2 mesi, nessuna trattativa di cessione va a buon fine: i competitor preferiscono aspettare e prendere la clientela a fallimento avvenuto, credendo di spuntare prezzi minori. Nel frattempo, i fornitori non consegnano più merci, i dipendenti scioperano per gli arretrati. L’esperto capisce che non c’è possibilità di risanamento in continuità: il negozio va chiuso.

Maria e l’esperto allora virano su un piano di liquidazione: propongono ai creditori uno scenario di vendita del magazzino a stock e chiusura dell’attività, offrendo di ripartire il ricavato pro-quota. Fanno due conti: vendendo i mobili con sconti aggressivi ai concorrenti, ricaveranno circa 200k. Offrono quindi ai creditori chirografari (fornitori, affittante) un pagamento del ~30% entro 6 mesi dalla cessione, alle banche (garantite da pegno sul magazzino?) l’intero ricavato fino a concorrenza (in realtà la banca con mutuo aveva garanzia sui mobili, quindi prenderà parte di quei 200k). I dipendenti verrebbero pagati in prededuzione col ricavato iniziale delle vendite (comunque c’è il privilegio sui TFR e ultime 3 mensilità). L’Erario prenderebbe quel che resta, ma per ora è chirografario anch’esso per buona parte.

Misure protettive: sono state chieste e ottenute all’inizio, per evitare pignoramenti sul magazzino. Questo ha funzionato, nessuno ha potuto toccare i mobili. Sennò i primi fornitori avrebbero già pignorato.

Esito delle trattative: i creditori, interrogati su questa proposta di liquidazione volontaria, si mostrano scettici: molti preferirebbero che un curatore fallimentare gestisse la vendita, così magari avrebbero l’IVA detraibile sulle perdite o in generale non si fidano della stima di 200k (pensano sia ottimistica). Di fatto, non c’è unanimità né il 60% di consenso per fare un accordo. Qualcuno (il locatore, arrabbiato) minaccia di fare istanza di fallimento appena finisce la protezione.

A questo punto, l’esperto Verdi prende atto che un accordo stragiudiziale non è raggiungibile. Nella relazione finale (ottobre 2023) dichiara che “le trattative si sono svolte corrette e in buona fede, ma nessuna soluzione in continuità o accordo è praticabile”. Ciò apre la strada a Maria per il Concordato Semplificato Liquidatorio.

Concordato Semplificato: entro 60 giorni (novembre 2023) Maria, assistita dal suo legale, deposita al Tribunale una proposta di concordato semplificato ex art. 25-sexies. La proposta prevede: cessazione immediata dell’attività, vendita entro 3 mesi di tutto il magazzino mobili tramite procedure competitive sotto controllo liquidatore, incasso stimato 200k, distribuzione seguendo l’ordine delle prelazioni: dipendenti e fisco privilegiato per primi (una parte dei 150k fiscali sono IVA quindi privilegiati, andranno a loro un pezzetto), banca prenditrice di pegno su mobili (ha privilegio contrattuale, soddisfa residuo mutuo 80k), residuo pro-quota a fornitori e locatore (stima 20-25% per loro), sanzioni fiscali abbuonate per metà per via premialità. In più c’è un’offerta vincolante di un grossista di rilevare in blocco l’intero stock a 180k subito, altrimenti si faranno aste. I dipendenti verranno licenziati ma il TFR lo pagherà il Fondo di Garanzia INPS anticipando e surrogandosi (questo non rientra nei 200k, è a parte).

Il tribunale apre il fascicolo, non c’è voto dei creditori. Nomina l’ausiliario-liquidatore (scelgono il dott. Verdi stesso data la conoscenza del caso). Pubblica la domanda ed entro 30gg arrivano tre opposizioni: una dall’erario (Agenzia Entrate contesta che la percentuale sul chirografo è bassa), una dal locatore (che sostiene malafede, benché infondata), una da due fornitori. All’udienza di omologa (gennaio 2024) il tribunale esamina: la relazione esperto è positiva (buona fede), il parere dell’esperto sui risultati di liquidazione dice che 200k è realistica e in un fallimento forse si otterrebbe anche meno per via dei costi e tempi. Il giudice verifica che i privilegiati sono trattati correttamente e che i chirografari non prenderebbero di più in fallimento (in fallimento stima 15-20% dopo 5 anni, qui 25% in pochi mesi). Rigetta le opposizioni e omologa il concordato semplificato.

A febbraio 2024 il liquidatore conclude la vendita in blocco del magazzino al grossista per 180k + IVA, e vende arredi e furgone per altri 20k, incasso totale 200k. Distribuisce entro aprile 2024 le somme secondo piano: la banca si soddisfa del tutto (80k), i dipendenti prendono il privilegio (INPS surroga), il fisco privilegiato prende una piccola parte (diciamo 20k su 50k di IVA, il resto nulla), i chirografari incassano circa 25% dei loro crediti (ossia ~60k su 240k totali). A tutti viene comunicato fine liquidazione. La procedura si chiude.

Esito finale: Maria Bianchi ha dovuto chiudere la sua impresa, ma ha evitato il fallimento. Ha potuto gestire la liquidazione in tempi brevi (in un anno ha risolto tutto) e con costi contenuti. Non c’è stata la lunga trafila di un fallimento che magari sarebbe durato 3-4 anni. Alcuni creditori sono insoddisfatti (in primis il locatore, che aveva 120k e ne vede forse 30k), ma probabilmente neanche in fallimento avrebbe ottenuto di più, solo avrebbe atteso più tempo e speso in insinuazioni e avvocati. Maria, da parte sua, come persona fisica potrà chiedere l’esdebitazione del debito residuo non soddisfatto (circa 400k) al termine del concordato semplificato, analogamente a quanto previsto per il fallimento, e avendo agito con correttezza, è probabile che gliela concedano (questo è un aspetto in evoluzione giurisprudenziale, ma il CCII lascia intendere parità di trattamento sull’esdebitazione). Così potrà ripartire in futuro senza l’ombra di quei debiti.

Anche qui si vede il valore: se Maria non avesse fatto la Composizione Negoziata, sarebbe stata trascinata in fallimento con annessi e connessi (probabilmente qualcuno avrebbe chiesto fallimento già nel 2023 vedendo la situazione). Invece, tentando il percorso negoziale e fallendo, si è guadagnata l’accesso al concordato semplificato che è stato molto più rapido e “soft” verso di lei rispetto al fallimento. I creditori non hanno potuto opporsi efficacemente perché comunque la proposta rispettava la legge e l’esperto ha certificato la sua correttezza.


10. Modelli e Format Utili

In questa sezione conclusiva forniamo alcuni schemi esemplificativi di documenti rilevanti nella Composizione Negoziata. Questi modelli devono essere sempre adattati al caso concreto e non sostituiscono il supporto di professionisti qualificati, ma possono servire come traccia di riferimento.

10.1 Schema di Istanza di Nomina dell’Esperto (richiesta di accesso)

(Questo schema riprende in parte quanto già mostrato al §4.4; va presentato tramite piattaforma in formato digitale.)

  • Intestazione: Istanza di nomina dell’esperto indipendente ex art. 17 D.Lgs. 14/2019 (Composizione Negoziata della Crisi d’Impresa).
  • Richiedente: indicare denominazione impresa, forma (s.r.l., ditta indiv.…), sede legale, C.F./P.IVA, numero REA, rappresentante (nome, codice fiscale).
  • Descrizione dello stato di crisi: spiegare in poche righe la situazione dell’impresa, evidenziando lo squilibrio economico-finanziario e le cause principali. Es.: “La società presenta un indebitamento scaduto di €X verso banche e fornitori, a fronte di un calo di fatturato del Y% nel 2022 per via della perdita di un importante cliente. Tale squilibrio patrimoniale rende probabile lo stato di insolvenza se non si interviene, ma sussistono concrete prospettive di risanamento grazie all’ingresso di un nuovo socio finanziatore attualmente in trattativa.”
  • Richiesta di nomina: “Si chiede la nomina di un Esperto indipendente che assista l’impresa nelle trattative ai sensi dell’art. 17 CCII. (Eventuale: Si segnala sin d’ora il nominativo del dott.…, iscritto all’Elenco degli Esperti di …, quale esperto gradito, attesa la sua esperienza nel settore in cui opera l’impresa).”
  • Misure protettive (facoltativo): se del caso: “Con la presente istanza, l’imprenditore richiede contestualmente l’applicazione delle misure protettive di cui all’art. 18 CCII, in particolare il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sino alla durata delle trattative. A tal fine verrà depositato distintamente ricorso al Tribunale di …, come da documentazione allegata.” (Nella piattaforma c’è campo apposito).
  • Documenti allegati: elenco della documentazione caricata (bilanci, situazione finanziaria aggiornata, elenco creditori, relazione illustrativa, progetto di piano di risanamento secondo check-list, ecc.).
  • Data e firma digitale del richiedente.

(Nota: Nella procedura telematica, molte di queste informazioni sono inserite per campi e la “richiesta” viene generata automaticamente in PDF. È comunque utile aver chiaro il contenuto.)

10.2 Struttura di un Piano di Risanamento (bozza secondo check-list)

Ogni piano varierà in base al caso, ma generalmente un Piano di Risanamento sviluppato per la Composizione Negoziata include le seguenti sezioni:

  1. Introduzione e quadro attuale: presentazione dell’impresa (storia, settore, organigramma), contesto di mercato, cause della crisi identificate.
  2. Situazione economico-finanziaria dettagliata: analisi dei bilanci degli ultimi 2-3 anni, indicatori chiave (fatturato, margini, indebitamento), descrizione dello squilibrio finanziario attuale (es. mancanza liquidità, eccesso debiti breve termine).
  3. Elenco dei debiti e creditori: tabella riepilogativa di tutti i debiti, distinta per tipologia (banche, fornitori, erario, ecc.), con indicazione di importi, scadenze, eventuali garanzie e se il debito è contestato o meno.
  4. Elenco asset e stima valori: indicazione di beni disponibili (immobili, impianti, magazzino, partecipazioni) con stima del loro valore di mercato e possibilità di dismissione.
  5. Strategia di risanamento:(cuore del piano). Descrizione delle azioni da intraprendere per rimuovere la crisi. Può includere:
    • Ristrutturazione del debito: es. “Rimodulazione esposizioni bancarie su 5 anni con esenzione quota capitale 1° anno”; “Transazione con fornitori prevedendo pagamento del 60% del dovuto in 12 mesi”; “Richiesta di stralcio sanzioni fiscali e pagamento rateale imposte in 5 anni”.
    • Apporto di finanza o capitale: es. “Nuovo finanziamento soci per €… entro …”; “Aumento di capitale di €… sottoscritto da investitore terzo (nome se noto)”.
    • Riorganizzazione aziendale: es. “Chiusura filiale non redditizia”; “Riduzione costo del personale del 20% tramite solidarietà”; “Taglio di linee di prodotto meno profittevoli”.
    • Disinvestimenti: es. “Vendita immobile non strumentale di proprietà per €… attesa entro … (per ridurre indebitamento)”.
    • Altre misure: marketing, sviluppo nuovo mercato, accordi commerciali – se influenzano la ripresa economica.
  6. Proiezioni finanziarie: un piano economico-finanziario a 2-5 anni che mostri il risultato atteso delle misure. Ad esempio: conto economico previsionale, stato patrimoniale e soprattutto il cash-flow per vedere se l’azienda con le nuove condizioni reggerà i pagamenti futuri. Se il risanamento è credibile, queste proiezioni devono evidenziare ritorno all’utile e generazione di cassa sufficiente a sostenere il servizio del debito ristrutturato.
  7. Trattamento dei creditori nella soluzione proposta: spiegare cosa ottiene ciascuna categoria di creditore in base al piano. Esempio: “Le banche A e B: proroga finanziamenti, interessi ridotti, nessuna perdita nominale ma allungamento”; “Fornitori non garantiti: incassano 60% del credito in 6 mesi (stima, soggetto a vendite attese)”; “Erario: pagamento integrale imposte, stralcio sanzioni e interessi per 50%, dilazionato” etc. Questo è fondamentale perché i creditori vogliono capire cosa li aspetta.
  8. Ipotesi alternative e best interest test: il piano dovrebbe indicare anche – per convincere i creditori – quanto essi prenderebbero nello scenario di fallimento (o liquidazione giudiziale) e confrontarlo con quanto propone il piano. Ciò per evidenziare che la proposta è nel loro migliore interesse.
  9. Tempistica di attuazione: cronoprogramma delle azioni: es. “entro 3 mesi ottenimento nuovo fido, entro 6 mesi pagamento fornitori secondo accordo, entro 9 mesi dismissione ramo d’azienda, ecc.”.
  10. Conclusioni e fattibilità: sintetica conclusione che attesta la fattibilità del piano e la ragionevolezza delle assunzioni fatte (questa parte sarà poi oggetto di valutazione da parte dell’esperto e di eventuale attestazione se serve).

Questo schema rispecchia la struttura che la check-list ministeriale richiede. La check-list infatti fa domande su: adeguatezza assetto organizzativo, analisi cause, iniziative di recupero, continuità/cessazione, analisi merito creditizio, ecc. Seguirla punto per punto praticamente genera la bozza del piano con i contenuti di cui sopra.

10.3 Esempio di accordo transattivo con creditore (bozza)

(Supponiamo un accordo con un fornitore chirografario che ha 100.000 € di credito scaduto.)

Accordo transattivo nell’ambito della Composizione Negoziata della crisi

Tra: Alfa S.p.A. (debitrice), con sede in …, C.F…, in persona del legale rappresentante …
E Beta S.r.l. (creditrice), con sede in …, C.F…, in persona di …

Premesso che:

  • Alfa S.p.A. si trova in situazione di squilibrio finanziario e ha avviato in data … la procedura di Composizione Negoziata ex D.Lgs. 14/2019, nominando l’esperto indipendente dott….
  • Beta S.r.l. vanta un credito commerciale di €100.000,00 verso Alfa S.p.A., scaduto il …, relativo a forniture di … (di seguito “Credito Beta”);
  • Le parti intendono definire consensualmente le condizioni di pagamento del suddetto credito nell’ambito e per effetto del piano di risanamento oggetto della Composizione Negoziata, evitando azioni legali onerose e tenendo conto della situazione di difficoltà di Alfa S.p.A.;

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

  1. Riconoscimento del credito: Alfa S.p.A. riconosce che il credito di Beta S.r.l. ammonta a €100.000,00 per capitale (oltre €… per interessi di mora maturati sino al …), e che tale importo è certo, liquido ed esigibile. Beta S.r.l. rinuncia a ogni ulteriore pretesa per interessi di mora eccedenti quanto sopra indicato.
  2. Pagamento parziale a saldo e stralcio: Le parti convengono che Alfa S.p.A. pagherà a Beta S.r.l. la somma complessiva di €70.000,00 (settantamila/00), a titolo di saldo stragiudiziale e stralcio definitivo del Credito Beta, così ridotto di comune accordo di €30.000,00 rispetto all’originario. Beta S.r.l., con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tale importo in via transattiva e rinuncia in via definitiva e irrevocabile alla residua parte del proprio credito (€30.000,00 oltre interessi), condizionatamente al puntuale adempimento di quanto infra.
  3. Modalità e termini di pagamento: Alfa S.p.A. si obbliga a corrispondere l’importo di €70.000,00 secondo il seguente piano:
    • €10.000,00 entro il … (data imminente, ad esempio 30 giorni dalla firma)
    • €15.000,00 entro il … (ad es. 3 mesi dopo)
    • €15.000,00 entro il … (6 mesi dopo)
    • €30.000,00 entro il … (12 mesi dopo – eventuale pagamento finale più consistente, magari con risorse da aumento di capitale previsto nel piano)
      I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario sul c/c di Beta S.r.l. IBAN … con causale “Transazione Composizione Negoziata – saldo e stralcio credito”.
  4. Clausola di salvaguardia (“equa soddisfazione”): [opzionale ma spesso gradita ai creditori] Qualora nell’ambito della soluzione della crisi di Alfa S.p.A. venisse previsto per i creditori chirografari un trattamento più favorevole di quello stabilito nel presente accordo, le parti si incontreranno in buona fede per adeguare proporzionalmente le condizioni pattuite, fermo restando il limite massimo del credito originario di Beta.
  5. Impegni correlati: Beta S.r.l. si impegna, dalla data di sottoscrizione del presente accordo, a non intraprendere né proseguire alcuna azione esecutiva o procedimento giudiziario nei confronti di Alfa S.p.A. relativo al proprio credito, a condizione che Alfa adempia alle obbligazioni di pagamento come sopra convenute. Beta inoltre parteciperà attivamente e in buona fede alle trattative della Composizione Negoziata, astenendosi dal compiere atti che possano pregiudicare il buon esito delle stesse.
  6. Effetti della conclusione della Composizione Negoziata: Le parti concordano che:
    a) In caso di successo della Composizione Negoziata con il raggiungimento di un accordo stragiudiziale globale, il presente accordo rimarrà efficace secondo i suoi termini, salvo quanto previsto al punto 4.
    b) In caso di omologazione di un accordo di ristrutturazione o apertura di concordato preventivo, le obbligazioni qui assunte confluiranno in tali procedure secondo legge (in altri termini: si potrà eventualmente ricomprendere Beta in una classe concordataria con trattamento almeno pari a quanto qui pattuito).
    c) In caso di mancato buon esito della Composizione Negoziata e conseguente apertura di liquidazione giudiziale (fallimento) di Alfa S.p.A., il presente accordo sarà privo di effetto per la parte non ancora eseguita, restando Beta libera di insinuare l’intero proprio credito al passivo (dedotti soltanto gli importi eventualmente già ricevuti).
  7. Clausola risolutiva espressa: Il mancato pagamento anche di una sola delle somme alle scadenze di cui al punto 3, ove non rimediato entro 15 giorni dalla formale diffida di Beta S.r.l., determinerà la risoluzione di diritto del presente accordo. In tal caso Beta S.r.l. riacquisterà il diritto di esigere l’intero credito originario dedotti i pagamenti parziali eventualmente ricevuti, fatto salvo il maggior danno.
  8. Riservatezza: Le parti manterranno riservato il contenuto del presente accordo, fatti salvi gli obblighi di comunicazione nell’ambito della procedura di Composizione Negoziata (es. verso l’esperto e, se richiesto, al Tribunale) e quelli verso eventuali garanti del credito (che dovranno aderire al presente atto per liberare le rispettive garanzie una volta eseguiti i pagamenti concordati).
  9. Spese legali: Ciascuna parte sopporterà le proprie spese legali relative alla negoziazione e sottoscrizione del presente accordo. La presente transazione non comporta alcun pagamento a titolo di spese, competenze o altro se non quanto indicato al punto 3.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo, data …

Alfa S.p.A. (firma …) – Beta S.r.l. (firma …)

(segue accettazione per firma dell’esperto, se vuole attestare l’accordo, o dei garanti se esistenti)


I contratti di questo tipo vanno poi caricati in piattaforma e, se completano la soluzione, pubblicati nel Registro Imprese.

10.4 Comunicazione al Tribunale dell’esito (istanza di omologa concordato semplificato)

(Uno degli atti finali possibili è la domanda di concordato semplificato: ecco uno stralcio di come sarebbe strutturata.)

Tribunale di … – Sezione Impresa
Procedura n. … R.C.C. (Registro delle Composizioni Negoziate) – Impresa …

Oggetto: Domanda di omologazione di Concordato Semplificato per la liquidazione ex art. 25-sexies CCII

Ill.mo Tribunale,
la Società Gamma S.r.l., C.F…, con sede in…, in persona dell’A.U. …,
PREMESSO CHE:

  • In data … la società ha presentato istanza di composizione negoziata della crisi, accettata dall’esperto nominato dott….;
  • In data … l’esperto ha depositato la relazione finale dichiarando l’esito infruttuoso delle trattative, attestando al contempo la correttezza e buona fede delle parti nel corso delle stesse e l’impraticabilità di soluzioni diverse dalla liquidazione del patrimonio;
  • La società intende dunque accedere alla procedura di concordato semplificato per la liquidazione, al fine di evitare la dispersione dei valori aziendali e consentire una soddisfazione più celere ed efficace dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale;

Tutto ciò premesso, la Società Gamma S.r.l., come sopra rappresentata,
PROPONE
ai sensi dell’art. 25-sexies D.Lgs. 14/2019 la seguente PROPOSTA DI CONCORDATO SEMPLIFICATO:

  • La società cederà integralmente il proprio patrimonio ai creditori. In particolare, il complesso aziendale costituito da … verrà trasferito alla società Delta S.p.A. (offerente già individuata) per il corrispettivo di €… (come da contratto preliminare allegato); gli ulteriori cespiti (magazzino, attrezzature) verranno liquidati dal Liquidatore Giudiziale mediante procedura competitiva entro 3 mesi dall’omologazione;
  • Il ricavato, al netto delle spese della procedura, sarà distribuito secondo le norme sulla graduazione dei crediti: in particolare si prevede che i creditori privilegiati (dipendenti, Erario per IVA, banca X su beni mobili) saranno soddisfatti integralmente fino a concorrenza del valore di realizzo dei beni gravati; i creditori chirografari riceveranno un dividendo stimato pari al …% del loro credito, pagabile entro … mesi dalla data di omologazione (a mano a mano che si completeranno le vendite);
  • [Eventuali classi:] I creditori chirografari sono suddivisi in due classi: Classe 1 fornitori trade (che riceveranno il …%) e Classe 2 altri chirografari (soci finanziatori postergati, ai quali non è destinato alcun dividendo).
  • Non è prevista continuità aziendale: l’attività cesserà con effetto dalla data di omologazione, fatti salvi gli atti necessari all’esecuzione del concordato (vendita beni e incasso crediti residui).
  • Si allega il piano di liquidazione, da considerarsi parte integrante della proposta, ove sono dettagliati i beni, i valori di stima e le tempistiche di realizzo.

ATTESTAZIONI:

  • Si attesta che con il ricavato previsto i creditori verranno soddisfatti in misura non inferiore rispetto all’alternativa liquidatoria (come risulta dalla relazione particolareggiata dell’esperto – allegato – che evidenzia come in caso di fallimento il presumibile realizzo sarebbe inferiore del …%).
  • La società dichiara inoltre di aver tempestivamente assolto agli obblighi di leale collaborazione nella precedente composizione negoziata e chiede che ciò sia valutato ai fini della esdebitazione finale.

Documenti allegati:

  1. Relazione finale dell’esperto del …
  2. Situazione patrimoniale e elenco creditori aggiornata a …
  3. Piano di liquidazione e relazione illustrativa ex art. 25-sexies co.1 CCII;
  4. Proposta irrevocabile d’acquisto di Delta S.p.A. del … per … (con eventuale cauzione depositata);
  5. [Eventuale] Parere motivato dell’esperto sulle prospettive di realizzo e garanzie offerte (ex art. 25-sexies co.3, se richiesto dal Tribunale);
  6. Certificato dei carichi pendenti tributari e contributivi;
  7. … etc.

Tutto ciò premesso, la Società istante chiede a Codesto Tribunale:

  • Di ammettere la presente proposta di concordato semplificato alla fase di omologazione, disponendone la comunicazione ai creditori ex art. 25-sexies co.2 CCII;
  • Di nominare sin da ora, ai sensi dell’art. 25-septies CCII, un Liquidatore Giudiziale per l’esecuzione del piano di liquidazione (suggerisce il nominativo dott…. che già conosce la situazione in quanto esperto nominato);
  • Di fissare udienza ai sensi dell’art. 25-octies CCII per l’omologazione del concordato, e all’esito, viste le eventuali opposizioni, di omologare il concordato semplificato proposto, dichiarando conseguentemente l’apertura della procedura di concordato con le disposizioni di cui agli artt… e nominando il Liquidatore con i poteri di cui all’art. 25-septies;
  • Di disporre altresì le eventuali misure protettive o cautelari che si rendessero opportune medio tempore (se la procedura successiva lo necessita).

Si riserva di fornire ogni ulteriore informazione e integrazione richiesta.

Luogo, data, firma legale rappresentante e difensore …

(Nota: la domanda di concordato semplificato segue in parte regole proprie, ma molte sezioni ricalcano l’istanza di concordato ordinario – sopra se ne è data un’idea generale.)


Come si vede, il contenuto dei format è piuttosto tecnico e andrebbe maneggiato da legali esperti di crisi d’impresa. Ad ogni modo, l’imprenditore ha un ruolo centrale nel fornire i dati e nel definire le proposte sostanziali.

11. Bibliografia e Normativa di Riferimento

(In questa sezione elenchiamo le principali fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali citate o utili per approfondire il tema della Composizione Negoziata. I riferimenti sono aggiornati a giugno 2025.)

Normativa Italiana

  • D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), come modificato dai D.Lgs. 83/2022 e 136/2024. In particolare, Titolo II (artt. 12 – 25-undecies) sulla Composizione Negoziata, Piattaforma, Concordato Semplificato e segnalazioni precoci.
  • D.L. 24 agosto 2021, n. 118, conv. in L. 147/2021 – Misure urgenti in materia di crisi d’impresa, ha introdotto in via temporanea la Composizione Negoziata e il Concordato Semplificato, confluite poi nel CCII.
  • D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83Modifiche al CCII per attuazione dir. UE 2019/1023. Ha tra l’altro inserito integralmente la disciplina della Composizione Negoziata nel Codice, sostituendo il previgente Titolo II (allerta).
  • D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136Terzo correttivo al CCII. Ha apportato ulteriori integrazioni, tra cui il nuovo art. 23 co.2-bis (accordi fiscali nella Composizione) e modifiche alle misure premiali dell’art. 25-bis.
  • Decreto Dirigenziale Min. Giustizia 28 settembre 2021 – ha definito la prima versione della piattaforma telematica, test pratico e check-list. (Sostituito dal seguente)
  • Decreto Dirigenziale Min. Giustizia 21 marzo 2023 – ha emanato la nuova check-list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e il test pratico aggiornato, in attuazione dell’art. 13, co.2 CCII come modificato.
  • Circolare Agenzia Entrate n. 5/2023 (ipotetica, se emanata) – istruzioni sulle transazioni fiscali nella Composizione Negoziata post D.Lgs. 83/2022. (es. vedi riferimento Agenzia Entrate risposta a interpello su rateizzazione art. 25-bis, se disponibile).
    (Le normative sono disponibili su Normattiva o Gazzetta Ufficiale online.)

Prassi e Linee Guida

  • Linee Guida del CNDCEC (Consiglio Naz. Dott. Commercialisti) sulla Composizione Negoziata (2021, aggiornate 2022): documenti non vincolanti ma di indirizzo per gli esperti e le imprese, con schemi di accordo, check-list aggiuntive, etc.
  • Protocollo Tribunale di Milano 2022 – indicazioni operative per le misure protettive e rapporto con la composizione (se esistente, citato da prassi).
  • Linee Guida Tribunale di Livorno 2023 – ad esempio, linee guida per procedure di Composizione Negoziata, reperibili sul sito del tribunale, che forniscono istruzioni su invio comunicazioni, coinvolgimento esperto nei ricorsi, ecc.
  • Massimario Ragionato Composizione Negoziata – ilcaso.it (a cura di F. Benassi) – raccolta organizzata di massime giurisprudenziali sulle varie tematiche dell’istituto (misure protettive, esperto, ecc.). Utile per vedere l’orientamento dei tribunali.
  • Unioncamere – Vademecum per l’Imprenditore (2022) – dispensa divulgativa rivolta alle imprese sulle finalità e funzionamento della Composizione Negoziata (spesso pubblicata sui siti delle Camere di Commercio).
  • FAQ Ministero della Giustizia (sito crisi d’impresa) – sezione dedicata con chiarimenti interpretativi emanati dalla Commissione ministeriale o dal Gruppo di lavoro sulla Composizione Negoziata.

Giurisprudenza Selezionata

  • Tribunale di Udine, 26 ottobre 2023 – Ordinanza (Est. Calienno): “La Composizione Negoziata non è procedura concorsuale, nessun obbligo di coinvolgere tutti i creditori né par condicio”. Conferma flessibilità negoziale. Pubbl. su ilCaso.it, 24/07/2024.
  • Tribunale di Milano, 14 maggio 2022 – Decreto: sottolinea il ruolo indispensabile dell’esperto, mediatore imparziale, e l’obbligo del debitore di affidarsi completamente ad esso fornendo tutte le informazioni (pena archiviazione).
  • Tribunale di Verona, 19 giugno 2023 – Decreto in tema di misure protettive: ha ammesso che alcune informazioni del piano possano non essere divulgate ai creditori/esperto inizialmente per riservatezza (nel caso, contratti sensibili) e ciò non impedisce la conferma delle misure.
  • Tribunale di Milano, 22 novembre 2023 – Ordinanza (Est. Barbieri): “Misure cautelari non sovrapponibili a misure protettive”. Rigetto di istanza cautelare che mirava a prolungare il blocco esecutivo oltre i limiti protettivi. Chiarisce distinzione e durata: protettive max 240gg, cautelari non per bloccare crediti. Pubbl. ilCaso.it, 21/12/2023.
  • Tribunale di Verona, 24 aprile 2023 – Ordinanza: ha negato la sospensione dei pagamenti e il divieto di segnalazione in Centrale Rischi richiesti come misure cautelari, ritenendoli “esorbitanti” rispetto alla protezione speciale legislativa e non strumentali perché l’istanza voleva evitare un effetto (allarme centrale rischi) che comunque già deriva dall’iscrizione della composizione. (Commentata da Studio Ginevra RGA).
  • Tribunale di Lodi, 30 maggio 2024 – Ordinanza: in contrario al precedente, ha accolto la sospensione quota capitale mutui bancari e inibito segnalazioni a CR come misure cautelari complementari, per dare respiro all’impresa e non vanificare la sospensione dei pagamenti accordata. (Caso riportato da Studio Ginevra).
  • Tribunale di Napoli, 15 febbraio 2024 (ipotetico): decreto di omologa di concordato semplificato, con indicazioni su come valutare best interest test e ruolo ausiliario nominato. (Citato se fosse disponibile).
    (Altre pronunce rilevanti possono includere: Tribunale di Torino 2022 su conferma misure protettive e coinvolgimento organo di controllo; Tribunale di Roma 2023 su compensi dell’esperto e prededucibilità; Cassazione 2022 su sovraindebitamento vs composizione per professionista. Si cita in base alle occorrenze rilevanti.)

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