Hai avviato o stai valutando la composizione negoziata della crisi per la tua azienda e ti stai chiedendo come si conclude questa procedura? Cosa succede alla fine? E cosa comporta, in concreto, per l’imprenditore?
La composizione negoziata è uno strumento prezioso per affrontare le difficoltà aziendali senza dover ricorrere subito a una liquidazione o a una procedura concorsuale. Ma è altrettanto importante sapere quali sono gli sbocchi finali di questo percorso e cosa determina il successo o meno della negoziazione.
Quali scenari si possono aprire al termine della composizione negoziata? Tutto si chiude con un accordo? Oppure ci sono altri esiti possibili?
La procedura può concludersi in modi diversi, a seconda di come si sviluppa il confronto tra l’impresa e i creditori:
- Con un accordo: se le trattative vanno a buon fine, si può firmare un’intesa che prevede ristrutturazione del debito, proroghe, rateizzazioni o rinunce parziali, evitando ogni forma di procedura giudiziale.
- Con un piano di risanamento: in alcuni casi, l’imprenditore può presentare un piano sostenibile da solo, senza bisogno dell’accordo formale con tutti i creditori, purché l’esperto indipendente ne certifichi la coerenza e fattibilità.
- Con l’accesso a una procedura concorsuale: se non si raggiunge un accordo o la situazione si aggrava, l’imprenditore può decidere (o essere invitato) a valutare altre strade, come il concordato minore o la liquidazione giudiziale.
- Con l’archiviazione: se non ci sono margini di manovra o l’imprenditore decide di non proseguire, la procedura si chiude senza accordo, ma quanto emerso può comunque essere utile per preparare una nuova strategia.
Cosa comporta tutto questo per l’amministratore o il titolare d’impresa? Ci sono conseguenze anche in caso di insuccesso?
In ogni caso, il fatto stesso di aver attivato la composizione negoziata è una tutela per l’imprenditore: dimostra di aver agito con tempestività e responsabilità, riducendo il rischio di responsabilità personali e proteggendo il proprio patrimonio da azioni future.
In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in crisi d’impresa, ristrutturazioni aziendali e composizione negoziata – ti spiega come può concludersi una composizione negoziata, quali vantaggi comporta in ogni scenario e come possiamo aiutarti a sfruttare al meglio questa opportunità per salvare l’attività o uscire in sicurezza.
Hai avviato la procedura ma non sai cosa aspettarti alla fine? Vuoi capire se ti conviene chiudere, rilanciare o cambiare strategia prima che sia troppo tardi?
Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo insieme l’andamento della tua composizione negoziata, valuteremo le opzioni concrete e ti accompagneremo fino alla conclusione più vantaggiosa e protetta per la tua impresa.
1. Introduzione
La composizione negoziata della crisi è uno strumento volontario, introdotto dal D.L. 118/2021 (conv. in L. 147/2021) e disciplinato dal Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.), che consente all’imprenditore in squilibrio patrimoniale o finanziario di negoziare un piano di risanamento con i creditori sotto la guida di un esperto indipendente. Esso è accessibile a tutte le imprese, sia commerciali sia agricole, senza limiti dimensionali (sopra o sotto soglia). Lo scopo è favorire il salvataggio dell’impresa prima che degeneri in insolvenza, privilegiando accordi stragiudiziali e soluzioni private.
Nel corso degli anni la normativa è stata aggiornata: oltre al D.Lgs. 14/2019 originario, si segnalano il correttivo-bis D.Lgs. 83/2022 (attuativo della direttiva UE 2019/1023) e il correttivo-ter D.Lgs. 136/2024, entrati in vigore il 27 settembre 2024. Le modifiche hanno chiarito e ampliato le possibilità di conclusione della procedura e i benefici correlati (per esempio fiscalità agevolata). In particolare, il correttivo-ter ha introdotto un comma 2‑ter nell’art. 23, consentendo che le soluzioni concordate possano concretizzarsi anche dopo la chiusura formale delle trattative, consentendo la firma dell’esperto in un secondo momento. Inoltre, sono state ampliate le modalità di adesione agli accordi (ad esempio l’accordo con i creditori può essere concluso anche con altre parti interessate al risanamento), e sono state abbassate le maggioranze necessarie per l’omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti (dal 75% al 60%) nei casi in cui la domanda di omologa sia presentata entro 60 giorni dalla relazione finale.
In sintesi, il legislatore ha inteso conferire flessibilità e strumenti promozionali affinché l’imprenditore possa concludere positivamente la composizione con soluzioni concordate, piuttosto che essere costretto a procedure liquidatorie.
2. Esiti della negoziazione (art. 23 CCII)
La legge individua diversi esiti possibili della composizione negoziata: in pratica, le trattative possono terminare con la sottoscrizione di uno o più accordi stragiudiziali o, in alternativa, spingere l’imprenditore verso strumenti formalizzati di ristrutturazione. I principali esiti sono previsti dall’art. 23 CCII e possono essere raggruppati come segue:
- Contratto di risanamento privato (art. 23, co.1, lett. a): è un accordo stragiudiziale con uno o più creditori, finalizzato alla continuità aziendale. Questo contratto non è opponibile ai terzi (ossia non ha effetto verso i creditori non coinvolti), ma impegna le parti che lo sottoscrivono a dilazioni, stralci o altre modifiche ai termini originari dei debiti. In pratica, è un patto negoziale “bilaterale” tra impresa e singoli creditori.
- Accordo di composizione (art. 23, co.1, lett. c): è un accordo stragiudiziale trilaterale sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti (anche non tutti, grazie alle modifiche normative) e dall’esperto. Si tratta di una forma di contratto collettivo di risanamento che riunisce più parti. Come confermato dai dati Unioncamere, questo è l’esito più frequente tra i casi conclusi positivamente (90 casi, pari al 44% dei 205 esiti favorevoli censiti).
- Piano di risanamento attestato (art. 23, co.2, lett. a): consiste in un accordo privato strutturato come un piano di risanamento, accompagnato dall’attestazione di un professionista che ne verifica la fattibilità. Dal punto di vista sostanziale è assimilato a un accordo stragiudiziale: l’imprenditore propone un piano, l’esperto ne attesta la realizzabilità e i creditori possono aderire o meno. Questo strumento non prevede un voto formale dei creditori, ma mira a un’intesa sostanziale.
- Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 23, co.2, lett. b): se nel corso della composizione le parti raggiungono un’intesa sul piano di ristrutturazione, l’imprenditore può depositare in tribunale una domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione (ex artt. 57 e ss. CCII). In questo caso si passa da una gestione privata a una forma semi-giudiziale; il Tribunale verifica la legittimità formale e l’interesse dei creditori aderenti. Il correttivo-ter ha previsto che, se la domanda di omologa è proposta entro 60 giorni dalla comunicazione finale dell’esperto, la soglia di consenso necessaria si riduce al 60% dei creditori (anziché il 75%). Secondo i dati Unioncamere, circa il 12% dei casi positivi termina con questa opzione di omologazione dell’accordo di ristrutturazione.
- Convenzione di moratoria (art. 62 CCII): è uno strumento peculiare soprattutto per le imprese agricole/creditrici (riguarda moratorie bancarie convenzionali). In sostanza, le banche creditrici possono concordare con l’imprenditore agricolo il rinvio dei pagamenti dovuti. Nelle statistiche Unioncamere la “moratoria” compare come esito marginale (circa l’1% dei casi), ma va comunque menzionata perché applicabile in agricoltura.
Se le trattative non producono alcun accordo praticabile, l’esperto archivia la procedura (art. 17 CCII). In tal caso l’imprenditore potrà valutare soluzioni alternative (ad es. presentare un concordato o passare a liquidazione giudiziale). Come mostrato da esempi concreti, a volte la composizione negoziata serve da “anticamera” ad altri strumenti: ad esempio, l’esperto può dichiarare l’esito negativo e l’imprenditore, entro 60 giorni, depositare un concordato semplificato (come nel caso “Beta” qui di seguito).
Di seguito è riportata una tabella riassuntiva degli esiti principali e del relativo inquadramento normativo:
Esito della composizione | Riferimento normativo | Note |
---|---|---|
Contratto di risanamento | Art. 23, c.1, lett. a, CCII | Accordo bilaterale con creditori; non opp. a terzi. |
Accordo stragiudiziale collegiale | Art. 23, c.1, lett. c, CCII | Sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto. |
Piano di risanamento attestato | Art. 23, c.2, lett. a, CCII | Accordo privato con attestazione professionista. |
Accordo di ristrutturazione (ADR) | Art. 23, c.2, lett. b, CCII | Omologazione giudiziale dell’accordo raggiunto (magg. adesioni al 60% con DL 136/24). |
Convenzione di moratoria | Art. 62, CCII | Rinvia pagamenti bancari (tipico in agricoltura). |
Archiviazione (esito negativo) | Art. 17, CCII | Nessun accordo raggiunto; possibile concordato/liquidaz. |
3. Aspetti procedurali e effetti della conclusione
Nel periodo delle trattative, l’imprenditore può richiedere misure protettive (es. sospensione di azioni esecutive e iscrizioni ipotecarie) pubblicandole sul Registro delle imprese (art. 18 CCII). Queste misure bloccano pignoramenti e accumulo di nuovi privilegi dal giorno della pubblicazione fino alla conclusione delle negoziazioni o all’archiviazione. La giurisprudenza conferma che finché persistono le trattative (e le misure protettive sono richieste), non si può aprire una liquidazione giudiziale (o fallimento) salvo revoca delle misure. Inoltre, il tribunale può deliberare la conferma o la revoca delle misure protettive entro breve udienza a seguito dell’intervento dell’esperto.
Al termine delle trattative, se viene sottoscritto un accordo o contratto finale, questo deve essere adeguatamente formalizzato: di norma l’imprenditore procede alla pubblicazione dell’accordo o contratto di risanamento presso il Registro delle imprese (art. 23, co.1, cc.4-5). Tale pubblicazione costituisce prova dell’intesa e attiva, dove previsto, gli effetti fiscali premiali e di neutralità. Ad esempio, le riduzioni di debito fiscale concordate non costituiscono sopravvenienze attive imponibili e le perdite su crediti da composizione negoziata diventano deducibili. Viceversa, se non si raggiunge un’intesa, l’esperto redige una relazione finale con giudizio negativo e la CCII prevede che la pratica venga archiviata (art. 17, co.4). L’esperto dichiara l’esito negativo e la procedura cessa, consentendo all’imprenditore di affrontare la crisi con altri strumenti (es. concordato).
Sintesi grafica del processo
Per chiarezza, lo schema seguente riassume sinteticamente le fasi finali della procedura di composizione negoziata e i possibili esiti:
- Fase finale (esiti):
- Accordo/Contratto: le parti firmano il piano (art.23), pubblicano e finalizzano l’intesa.
- Omologazione ADR: se si è raggiunto un accordo complessivo, si richiede al Tribunale l’omologa (art.57 e art.61 CCII).
- Esecuzione delle misure concordate: si avvia il piano concordato (p.es. pagamento dilazionato, cessioni, ristrutturazione).
- Esito negativo: l’esperto archivia (art.17 CCII), e l’imprenditore valuta altre opzioni (concordato, liquidazione).
In pratica, qualunque forma finale assuma l’intesa, essa deve essere coerente con l’obiettivo di risanamento dell’impresa. Se invece l’accordo è impossibile (ad es. i creditori non vogliono alcuna rinuncia), la composizione si conclude senza intesa e si archivia.
4. Esiti per settore economico
Le specificità del settore economico possono influenzare le modalità di risanamento e quindi anche la forma dell’esito finale della composizione negoziata. Di seguito si analizzano i settori principali individuati (industria, commercio, edilizia, servizi, agricoltura), illustrando per ciascuno i profili critici dei debiti e le soluzioni tipiche adottate. In ogni caso, la legge e la prassi consentono di modulare l’accordo finale sulle esigenze del settore.
4.1 Industria manifatturiera
Le imprese industriali (soprattutto PMI di medio-grandi dimensioni) hanno spesso piani industriali complessi, con alti debiti bancari e ingenti esposizioni verso fornitori e fisco. In crisi possono generarsi, ad esempio, grandi debiti fiscali (IVA su giacenze invendute, IRES/IRAP su utili evaporati), nonché debiti contributivi dovuti a numerosi dipendenti (talvolta in cassa integrazione). Inoltre molte industrie hanno crediti d’imposta e contenziosi fiscali.
Modalità di conclusione: nelle crisi industriali la composizione negoziata è spesso propedeutica a un accordo di ristrutturazione dell’impresa o concordato preventivo. È comune che al termine delle trattative l’impresa proponga un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 57 CCII, con adesione di gran parte dei creditori (spesso il 75%, recentemente anche il 60% con il correttivo). In sostanza, le parti raggiungono un’intesa su riduzioni e dilazioni, formalizzata in un contratto che viene poi sottoposto al tribunale per l’omologa. I vantaggi fiscali (es. dimezzamento sanzioni per chi aderisce) spingono le banche e l’Erario ad aderire. Solo in alcuni casi in cui il piano è poco complesso, si può concludere con un semplice contratto stragiudiziale (art.23 c.1 lett. a) o con l’accordo trilaterale (lett. c) coinvolgendo anche investitori o soci di maggioranza.
Esempio pratico (industria): “TECNO Alfa S.p.A.” è una fittizia PMI metallurgica con 120 dipendenti che, dopo la perdita di un cliente estero, registra 2 milioni di debiti verso banche, 500k verso fornitori e 300k verso l’Erario. In composizione negoziata l’azienda propone all’Agenzia delle Entrate di pagare il 100% dell’IVA e solo il 30% di IRES/IRAP in 5 anni, allegando un piano industriale con nuovo investitore da 1 milione di euro. L’Agenzia accetta una transazione fiscale con pagamento ridotto (200k su 300k). Con il consenso dell’Erario e l’accordo di banche e fornitori (che si spostano i mutui e accettano un pagamento parziale) l’imprenditore chiede l’omologazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII. Il tribunale lo omologa in quanto i creditori pubblici (Erario e INPS) hanno aderito. In questo caso, la composizione ha portato a un ADR pienamente efficace, con riduzioni di debiti e dilazioni pluriennali che hanno permesso all’azienda di evitare la liquidazione.
4.2 Commercio (dettaglio/ingrosso)
Nel settore commerciale (negozi al dettaglio, GDO, ecc.) le imprese spesso operano con margini ridotti. In crisi tendono ad accumulare: debiti IVA (dovuta sulle vendite non versata), debiti verso fornitori di merce, imposte dirette arretrate (IRES, IRAP), tributi locali (TARI, IMU). I debiti contributivi sono meno rilevanti se i dipendenti sono pochi, salvo che non si tratti di grandi catene con molti addetti.
Modalità di conclusione: le imprese commerciali concludono tipicamente la negoziazione con un contratto di risanamento (art. 23 c.1 lett. a) con i principali creditori. Ad esempio si può proporre una percentuale di pagamento ai fornitori (che spesso accettano un forte stralcio per evitare fallimento del debitore), parallelamente a una rottamazione fiscale delle cartelle (pagando solo capitale e vedendo cancellati sanzioni e interessi). In pratica, l’accordo finale è un patto stragiudiziale tra azienda e creditori privati, spesso supportato dall’attestato dell’esperto. Se nell’accordo rientrano crediti pubblici (es. Agenzia Entrate), si può innescare l’ADR o comunque beneficiare delle riduzioni automatiche di sanzioni.
Esempio pratico (commercio): “AZZURRA Moda S.r.l.” gestisce una catena di 5 negozi di abbigliamento. Dopo il calo di vendite ha accumulato: 150k € verso fornitori, 50k € IVA, 20k € IRAP/IRES, 15k € TARI. In composizione negoziata bloccano i decreti ingiuntivi dei fornitori e i fermi amministrativi sui mezzi aziendali. L’esperto media un’offerta: Azzurra propone ai fornitori di pagar loro il 40% dei debiti in 24 mesi, spiegando che altrimenti fallirebbe (e darebbe ancor meno). I fornitori, vedendo anche che fisco e Comune sono disponibili a trattare, accettano. Contemporaneamente la società negozia con l’Agenzia delle Entrate: versa i 50k € di IVA in 5 anni chiedendo l’azzeramento delle sanzioni, ottenendo così di pagare IVA piena (50k) ma senza interessi e senza penali. Al termine, la composizione si chiude con un accordo stragiudiziale firmato da Azzurra, dai fornitori aderenti e attestato dall’esperto (art. 23, c.1, lett. a). L’accordo viene pubblicato nel Registro delle imprese. I fornitori deducono le perdite sui crediti (stralcio del 60%), e l’azienda non tassarà come sopravvenienza il debito fiscale ridotto, potendo poi ripartire con costi gestibili.
4.3 Edilizia e costruzioni
L’edilizia è un settore ad alta intensità di manodopera, cicli produttivi lunghi (es. costruzioni di immobili) e fortemente esposto a crisi di liquidità (ritardi di committenti, pause dei cantieri). Le imprese edili accumulano spesso debiti contributivi (INPS, Cassa Edile) a causa degli elevati costi del personale, e debiti IVA consistenti (spesso causati da omessi versamenti). Ci sono inoltre debiti verso l’Erario locale (es. IMU su immobili invenduti) e potenziali sanzioni urbanistiche. Un aspetto cruciale in edilizia è il DURC: se l’impresa resta in regola con i contributi, può partecipare a gare e ottenere pagamenti. La composizione negoziata offre strumenti (rateizzazione decennale, azzeramento sanzioni) per superare i ritardi contributivi e ottenere il DURC.
Modalità di conclusione: anche in edilizia l’esito tipico è un contratto di risanamento (art.23 c.1 lett. a) sottoscritto con banche e fornitori. Spesso gli accordi prevedono la dilazione straordinaria delle cartelle IVA e contributi (fino a 10 anni) e il dimezzamento di interessi e sanzioni, grazie alle misure premiali (ex art. 25-bis CCII). Se nell’accordo entrano anche altri stakeholder (es. proprietari di immobili, soci), si utilizza la fattispecie dell’accordo complesso (lett. c).
Esempio pratico (edilizia): “ALFA Costruzioni Srl” è un’azienda di edilizia civile con 50 dipendenti. Fallimento di un grosso committente le ha lasciato 1 milione € di crediti insoluti. Ora ha 200k € di IVA arretrata e 80k € di contributi INPS. Avviata la composizione, il tribunale concede misure protettive: vengono sospesi i mutui bancari e le azioni esecutive (l’INPS si astiene dall’iscrivere ipoteche). Dopo sei mesi di trattative, ALFA propone all’Agenzia delle Entrate una transazione fiscale: pagare il 70% dell’IVA e vedersi abbonato il resto. L’AE, valutando che in caso di fallimento avrebbe recuperato poco, accetta e approva l’accordo transattivo (art. 23, c.1, lett. c). In parallelo ALFA ottiene dall’INPS un piano di rateizzazione in 6 anni per i 80k € di contributi (pagando regolarmente i contributi futuri). Grazie alla sospensione delle esecuzioni e agli accordi, i fornitori concordano di essere pagati il 80% dei loro 300k € di debiti, con quietanza a saldo. In conclusione, ALFA chiude la composizione con un contratto di risanamento firmato da fornitori e banca (art. 23, c.1, lett. a) insieme alla transazione fiscale autorizzata. Entrambi i documenti vengono pubblicati nel Registro delle imprese. Gli effetti fiscali premiali risultano evidenti: i 60k € di IVA cancellati non generano sopravvenienza tassabile, e i fornitori deducono le perdite sui crediti stralciati. ALFA recupera così liquidità, paga i Sal pendenti e può partecipare a nuovi appalti grazie al ripristino del DURC.
4.4 Servizi (ristorazione e pubblici esercizi)
I servizi di ristorazione (bar, ristoranti, catering) sono caratterizzati da imprese spesso piccole e familiari, con conti di esercizio sensibili a fattori esterni (es. pandemia). Le società del food&beverage possono aver accumulato debiti tributari per IVA e ritenute sospese durante il Covid (i cosiddetti “riparti” di IVA e ritenute 2020-21) e debiti verso padroncini o proprietari di locali (affitti non pagati). Essendo spesso ditte individuali o SNC con pochi soci e lavoratori, i debiti contributivi possono riguardare i soci lavoratori (INPS commercianti).
Modalità di conclusione: in questi casi, come anche in altri servizi, l’esito finale tende ad essere un contratto di risanamento con i creditori chiave (es. proprietari dei muri, fornitori alimentari). Ad esempio, si può negoziare un accordo con il padrone di casa per ridurre l’affitto dovuto, parallelamente alla dilazione fiscale decennale dei tributi. La composizione negoziata introduce benefici come la rottamazione delle cartelle previdenziali/tributarie (pagando solo capitale), l’azzeramento delle sanzioni su tributi decennali e la rateizzazione fino a 10 anni dei debiti residui. Questi strumenti incentivano il creditore pubblico a non opporsi all’accordo. L’accordo finale viene spesso stipulato come contratto stragiudiziale (art. 23 c.1, lett. a) sostenuto dall’esperto.
Esempio pratico (ristorazione): “Trattoria Bella Italia SNC” è un ristorante familiare post-Covid con 30k € di affitti arretrati, 20k € di IVA 2020 non versata, 10k € di contributi INPS soci e 15k € di bollette insolute. Attivata la composizione, l’esperto convince il proprietario a sospendere il procedimento di sfratto. I soci ottengono: il proprietario accetta di stralciare il 50% del debito affitti (pagando il restante in 12 mesi); i fornitori alimentari acconsentono a posticipare 6 mesi i pagamenti futuri. Dal lato fiscale, l’Agenzia delle Entrate patteggia la cancellazione delle sanzioni sull’IVA e applica interessi minimi sul residuo, mentre l’INPS accoglie una dilazione quinquennale dei contributi. In esito Trattoria Bella Italia chiude la composizione con un accordo stragiudiziale (art. 23, c.1, lett. a) che include i creditori privati coinvolti e viene pubblicato. L’accordo contiene anche la quietanza a saldo del proprietario. In concreto i soci risparmiano circa 15k € di affitti, 3k € di sanzioni fiscali, e concordano piani di pagamento sostenibili (circa 500€/mese) che permettono al ristorante di continuare l’attività.
4.5 Agricoltura
Nel settore agricolo prevale la stagionalità dei ricavi e la dipendenza da mercati e sussidi pubblici. Le imprese agricole possono accumulare debiti bancari (mutui fondiari per macchinari e terreni), debiti con il fisco (da contributi previdenziali agrari o IVA su produzioni non vendute) e verso i fornitori di sementi e fertilizzanti. Un elemento tipico è la convenzione di moratoria (art. 62 CCII): le banche possono concordare con l’azienda agricola il rinvio dei pagamenti.
Modalità di conclusione: il risanamento agricolo può realizzarsi con un contratto stragiudiziale con i creditori principali (banche e fornitori): ad esempio un patto di rientro sui mutui fondiari e sul debito contributivo, cui può affiancarsi un piano di rientro decennale per l’erario. In alternativa, le banche possono utilizzare la convenzione di moratoria (art. 62), posticipando le scadenze bancarie senza abbattere il capitale. Entrambe le ipotesi sono riconducibili alle categorie di contratto o accordo viste prima. Nelle statistiche Unioncamere la “convenzione di moratoria” compare come esito residuale, segno che viene usata sporadicamente.
(Simulazione ipotetica): un’azienda agricola che ha ereditato terreni e macchinari, con 500k € di mutui fondiari e 100k € di contributi INPS inevasi, potrebbe negoziare: con la banca una dilazione di 10 anni del rimborso (con convenzione di moratoria), e con l’INPS un piano quinquennale (c.d. rateazione contributiva). L’accordo finale, ad es. un contratto art. 23 c.1, lett. a, verrebbe sottoscritto da imprenditore e banche/INPS; grazie alle misure protettive non sarebbero iscritti nuovi privilegi sui beni (praticamente i terreni rimangono liberi da ipoteche aggiuntive) fino alla pubblicazione dell’intesa. Anche i proprietari terrieri (in caso di affitto dei suoli) potrebbero trattare uno sconto parziale degli affitti, analogamente ai casi di ristorazione. In ogni caso, l’intesa finale mirerebbe a garantire la continuità delle coltivazioni.
5. Giurisprudenza aggiornata
La prassi giurisprudenziale sul tema è ancora in via di formazione, ma si segnalano alcuni orientamenti chiave in materia di conclusione della composizione. In particolare:
- Efficacia delle misure protettive fino alla conclusione: il Tribunale di Roma ha chiarito che il divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale, dal giorno della pubblicazione dell’istanza fino alla conclusione delle trattative, è un effetto di legge automatico (non dipende da alcuna conferma del giudice). In altre parole, una volta attivate le protezioni, nessun creditore (nemmeno i lavoratori) può far cadere il blocco prima della chiusura delle negoziazioni.
- Conclusione anticipata se accordo raggiunto con i creditori attivi: Tribunale di Bologna (30/1/2024) ha affermato che, se le trattative con i creditori procedono ed essi esprimono chiaramente la volontà di aderire o meno, la composizione può considerarsi già conclusa per quei creditori. In particolare, se alcuni creditori hanno già dichiarato di non aderire e gli altri hanno raggiunto un accordo, «le trattative sono già concluse con i suddetti creditori e la prosecuzione della composizione negoziata diviene superflua». Ciò significa che non è necessario attendere formalmente i 180 giorni se l’accordo è già negoziato nella sostanza.
- Archiviazione non impedisce altri strumenti: anche dopo l’archiviazione, l’imprenditore può utilizzare le relazioni predisposte durante la composizione. Ad esempio, nel caso pratico “Beta”, pur avendo l’esperto archiviato la negoziazione come negativa, la società ha potuto depositare entro 60 giorni un concordato semplificato (liquidatorio) basandosi proprio sulla documentazione prodotta in composizione. In Gamma, un’altra sentenza di merito (es. Trib. Salerno 2022) ha evidenziato che la composizione può fungere da “diagnosi” che indirizza soluzioni alternative (come iniezione di capitale personale) senza ricorrere al fallimento.
6. Simulazioni pratiche di casi risolti
Esempio 1 (settore edilizia): Impresa “ALFA Costruzioni Srl” (50 dipendenti). Dopo il fallimento di un committente, ALFA si trova con 1 milione € di crediti insoluti, 200k € di IVA arretrata e 80k € di contributi INPS. Avvia la composizione negoziata chiedendo le misure protettive: il Tribunale sospende i mutui e blocca le esecuzioni. Dopo 6 mesi di trattative, ALFA propone all’Agenzia delle Entrate di pagare 70% dell’IVA e abbattere il resto; l’AE accetta la transazione fiscale (vicenda simulata come già realizzata in casi analoghi). L’INPS concede la rateizzazione dei contributi in 6 anni. I fornitori e la banca acconsentono a un contratto di risanamento (pagano l’80% dei loro crediti). Esito: ALFA conclude la composizione con un contratto di risanamento art. 23 c.1 lett. a firmato con fornitori e banca; l’accordo e la transazione fiscale sono pubblicati. Grazie agli sgravi fiscali e alla dilazione, ALFA riprende i lavori con flussi di cassa positivi.
Esempio 2 (settore commercio): Impresa “AZZURRA Moda Srl” (catena 5 negozi). Debiti: 150k € verso fornitori di merce, 50k € IVA, 20k € IRAP/IRES, 15k € TARI. Avvia la composizione con richiesta di misure protettive: i decreti ingiuntivi dei fornitori e le cartelle TARI sono sospesi. Durante le trattative Azzurra offre ai fornitori il 40% in 24 mesi come soluzione unica; i fornitori accettano vedendo lo sconto fiscale previsto (come nella simulazione di caso). L’Agenzia delle Entrate, nell’esito finale della negoziazione, accorda la cancellazione delle sanzioni (ogni €20k di IRES ne restituirà 10k) e l’AZZURRA beneficia della dilazione decennale su IVA e imposte. Esito: la composizione si chiude con un accordo stragiudiziale firmato da Azzurra, dai fornitori aderenti e attestato dall’esperto (art. 23 c.1 lett. a). L’accordo viene pubblicato e i vantaggi fiscali premiali entrano in gioco: i fornitori deducono le perdite da stralcio e l’azienda non paga tasse sulle riduzioni ottenute. Azzurra riparte con un onere ridotto del 60% sui debiti verso terzi e piani rateali sostenibili verso pubbliche amministrazioni.
Esempio 3 (settore industriale): Impresa “TECNO Alfa S.p.A.” (120 dipendenti, metalmeccanico). Debiti: 2M € banche (mutui ipotecari), 500k € fornitori, 300k € tributi (IVA, IRES), 200k € contributi INPS. Scopo: trovare un nuovo socio. L’esperto mediatore sollecita fisco e INPS: l’AE rilascia le certificazioni debiti e, in composizione, si instaura una trattativa. TECNO propone all’AE di pagare il 100% dell’IVA e solo il 30% dell’IRES/IRAP in 5 anni (appartenendo a livelli ormai irrecuperabili in liquidazione). L’Agenzia accetta la transazione fiscale (ottenendo 200k su 300k complessivi). Contestualmente, l’INPS – rassicurato dall’ingresso del socio – accetta di rateizzare i 200k € contributivi in 5 anni senza opposizione all’accordo. Grazie a questi accordi, TECNO presenta un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII alla corte, con il 75% di adesione dei creditori (Erario e INPS compresi). Il tribunale lo omologa: l’Erario era già convinto dalla transazione e l’INPS ha dato il suo assenso. Esito: ADR omologato, con dimezzamento delle sanzioni pregresse e dilazione pluriennale. L’azienda ottiene capitale fresco dal nuovo socio e torna competitiva con minor indebitamento.
Esempio 4 (settore servizi/ristorazione): Impresa “Trattoria Bella Italia” (n.1 locale familiare). Debiti: 30k € affitti arretrati, 20k € IVA 2020, 10k € contributi INPS, 15k € bollette. In composizione l’esperto chiede le misure protettive e media con il proprietario del locale. Quest’ultimo acconsente a cancellare il 50% del suo credito se pagato in 12 mesi (preferendo questi 15k € subito a un locale sfittato), come nell’ipotesi già descritta. I fornitori estendono le scadenze (6 mesi in più) in cambio dell’impegno della trattoria. L’Agenzia delle Entrate azzera le sanzioni sull’IVA (risparmiando circa 3k €) e fissa interessi minimi sul residuo; i 10k € INPS vengono rateizzati in 5 anni (170 €/mese). Esito: si costituisce un contratto di risanamento ex art. 23 c.1 lett. a tra l’imprenditore, il proprietario e i fornitori, pubblicato nel Registro. L’accordo finale porta benefici concreti: 15k € di affitto stralciati, 3k € di sanzioni fiscali cancellate e piani di pagamento sostenibili che consentono alla trattoria di rimanere aperta e ripagare i debiti gradualmente.
(Un’ulteriore simulazione ipotetica potrebbe riguardare un’azienda agricola, come “GreenFarm Srl”, che chiude la composizione negoziata con un contratto di risanamento includendo le banche (con cui concorda la moratoria sui mutui) e l’INPS (con scadenze dilazionate), consentendo all’impresa di proseguire l’attività evitando la liquidazione).
7. Domande frequenti (FAQ)
- D: Che differenza c’è tra contratto e accordo finale?
R: Il contratto (art. 23 c.1 lett. a) viene stipulato con creditori limitatamente indicati (es. banche, fornitori) e non vincola i terzi. L’accordo (art. 23 c.1 lett. c) coinvolge invece formalmente anche l’esperto e, in teoria, tutti i creditori aderenti (ma con il correttivo-ter basta che aderiscano solo gli “aderenti” alle condizioni concordate). In pratica entrambi possono includere clausole analoghe di stralcio o dilazione dei debiti. L’accordo trilaterale è un atto maggiormente condiviso (firma anche dell’esperto) e di solito sottoposto a controllo più stretto, mentre il contratto può restare più riservato. - D: Cosa succede se un creditore non aderisce all’accordo?
R: Non è necessario ottenere il consenso unanime di tutti i creditori. Se un creditore (anche bancario o fiscale) rifiuta l’offerta, le trattative proseguono con gli altri. La giurisprudenza (Trib. Bologna 2024) ha chiarito che, se alcuni creditori hanno già deciso di non aderire e con gli altri si è raggiunto l’intesa, la composizione si può considerare già conclusa per quelli che hanno collaborato. I creditori dissenzienti rimangono liberi di rivalersi sulle proprie garanzie al di fuori dell’accordo, ma l’imprenditore avrà comunque evitato di coinvolgerli in trattative se inutili. - D: La composizione negoziata è opponibile ai terzi?
R: No. Gli accordi/concordati finali non sono iscritti nel registro delle imprese come gli accordi di concordato: la pubblicazione di cui all’art. 23 servono a legittimare i benefici fiscali, ma non crea effetti inibitori verso terzi non firmatari. Pertanto creditori non coinvolti (o non aderenti) possono agire sui beni a loro favore, a meno che l’imprenditore non abbia richiesto e ottenuto misure protettive (che bloccano temporaneamente le azioni esecutive di chiunque). - D: Cosa succede se non viene raggiunto alcun accordo?
R: L’esperto archivia la procedura come esito negativo (art. 17 CCII). L’impresa può però utilizzare la documentazione finale per altri fini: ad es. passare a un concordato semplificato (per liquidazione controllata), come nel caso “Beta” dove, a seguito dell’archiviazione, la società ha presentato un concordato e lo ha ottenuto con successo. In altri casi l’imprenditore può iniettare capitali freschi o accordarsi stragiudizialmente con i creditori al di fuori di ogni procedura. L’importante è che i creditori vedano concretamente che non ci sono prospettive ulteriori nella composizione, così come illustrato nell’esempio “Gamma”. - D: Quanto dura la procedura?
R: Il Codice prevede un termine ordinario di 180 giorni per la composizione (art. 17, co.7), ma è implicita la possibilità di proroghe ragionevoli in relazione agli esiti. In ogni caso, se entro quel termine non è raggiunto alcun accordo definitivo, l’esperto dovrà archiviare (o chiedere proroghe motivandole). In passato si è rilevato che la composizione tenda a chiudersi “in fretta” (pochi mesi), segno che un allungamento oltre i 6 mesi giustifica difficoltà concrete nelle trattative. - D: Il giudice interviene nella fase finale?
R: Solo in misura limitata. Durante la composizione non c’è voto giudiziale dei creditori (a differenza di concordato). Il giudice può intervenire solo per confermare le misure protettive (art. 18 CCII) oppure per omologare un ADR se richiesto (art. 61 CCII). Nel caso di un semplice accordo stragiudiziale finale (contratto o accordo art. 23 c.1), non è prevista omologa giudiziaria: basta la pubblicazione dell’accordo stesso per avere effetto verso l’Agenzia delle Entrate e gli altri enti (es. per ottenere i benefici fiscali e la rateazione massima di 120 mesi). Pertanto la conclusione avviene “ex lege” a seguito della firma e pubblicazione, senza ulteriori passaggi in tribunale. - D: Quali sono i vantaggi fiscali del concludere la composizione?
R: Con la sottoscrizione di un accordo finale (contratto di risanamento o di ristrutturazione) scattano le agevolazioni “premiali” previste dal Codice: esenzioni dal pagamento di imposte sostitutive, dimezzamenti di sanzioni su cartelle tributarie se è prevista un’omologa, deducibilità immediata delle perdite su crediti da ristrutturazione, e assoggettabilità allo “statuto fiscale” neutro delle perdite patrimoniali. Ad esempio, nel contratto di ALFA il risparmio sulle imposte ha reso sostenibile il piano. Tali benefici, se da un lato agevolano l’impresa, dall’altro aumentano l’appeal dell’accordo verso i creditori pubblici.
8. Fonti normative e giurisprudenziali
La trattazione si fonda sulle seguenti fonti legislative, dottrinali e giurisprudenziali:
- Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019 e s.m.i.), in particolare gli artt. 23 e 25-bis (benefici fiscali);
- Legge 147/2021 (conv. D.L. 118/2021) – istituzione della composizione negoziata;
- D.Lgs. 83/2022 (correttivo-bis) e D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter) – novellazioni dell’istituto;
- Giurisprudenza: Tribunali specializzati e d’impresa (es. Trib. Palermo 26/11/2021; Trib. Roma 3/2/2022; Trib. Treviso 18/7/2022; Trib. Bologna 30/1/2024) sui limiti della procedura e sulla conclusione della negoziazione; Corte d’Appello di Firenze 21/3/2023 (tutela delle misure protettive); decisioni sul concordato semplificato con atti ex-composizione.
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Conclusione
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