Come Funziona l’OCC

Stai pensando di attivare una procedura di sovraindebitamento ma non hai capito bene che ruolo ha l’OCC? Ti sei imbattuto in questa sigla nei documenti, ma ti stai chiedendo cosa fa concretamente e perché è così importante per uscire dai debiti?

L’OCC – Organismo di Composizione della Crisi – è una figura centrale nelle procedure di sovraindebitamento. Senza di lui non si può avviare alcun piano del consumatore, concordato minore o liquidazione controllata. È il primo passo per affrontare legalmente una situazione debitoria fuori controllo.

Ma come funziona davvero l’OCC? Chi lo contatta? E cosa succede una volta che si attiva la procedura?

Tutto inizia con una richiesta formale all’OCC competente per territorio, accompagnata da documenti che raccontano la tua situazione economica: redditi, debiti, beni, contratti in corso. Una volta accettata l’istanza, l’OCC nomina un gestore della crisi, cioè un professionista incaricato di analizzare a fondo il tuo caso.

Sarà il gestore a:

  • Verificare la correttezza e la completezza della documentazione;
  • Dialogare con te (e con il tuo legale, se presente) per definire la strategia migliore;
  • Redigere una relazione dettagliata, da presentare al giudice, e a volte ai creditori;
  • Assisterti durante tutta la procedura, fino all’omologazione del piano o alla conclusione della liquidazione.

L’OCC decide se il piano va approvato? Può rifiutare la domanda?

No, l’OCC non decide in senso stretto, ma ha un ruolo fondamentale: deve verificare la fattibilità del piano o della liquidazione e certificare che tu agisca con trasparenza e buona fede. Senza il suo parere, il giudice non può procedere. Ecco perché è essenziale impostare tutto bene fin dall’inizio, evitando errori o omissioni che potrebbero bloccare il percorso.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in sovraindebitamento, relazioni con l’OCC e diritto della crisi – ti spiega come funziona l’OCC, qual è il suo ruolo in ogni fase della procedura e come possiamo aiutarti a gestire i rapporti con l’organismo in modo efficace e senza rischi.

Hai bisogno di avviare una procedura ma non sai da dove cominciare? Vuoi evitare intoppi con l’OCC e presentare la domanda nel modo corretto?

Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: prepareremo insieme tutta la documentazione, interagiremo direttamente con l’OCC e ti accompagneremo in ogni fase, fino alla piena omologazione del piano o alla cancellazione dei debiti.

Introduzione

L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è l’ente preposto alla gestione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2019). Si tratta di strumenti dedicati ai “debitori non fallibili” (consumatori, professionisti, imprenditori minori, agricoltori, start-up innovative, ecc.) che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, ossia in “uno stato di crisi o di insolvenza” in cui non possono più soddisfare regolarmente i propri debiti. L’obiettivo ultimo di questi strumenti è il risanamento economico del debitore e la sua liberazione dai debiti pregressi (esdebitazione). Questa guida – aggiornata a giugno 2025 – illustra con dettaglio tutte le procedure disponibili, i soggetti ammessi, gli aspetti fiscali e previdenziali, e le principali novità giurisprudenziali, integrando esempi pratici, tabelle di confronto e una sezione FAQ.

1. Quadri normativo e principi generali

Il D.lgs. 14/2019 (riforma Rordorf) ha riunito in un unico codice le norme sulla crisi d’impresa e le nuove procedure di sovraindebitamento. Le regole specifiche sulle procedure OCC si trovano negli artt. 65-83 e 268-283 CCII. In generale, i debitori interessati (art. 2, c.1, lett. c) CCII) possono «proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo». L’OCC svolge le funzioni che in altri casi competevano al commissario giudiziale o al liquidatore. Dal deposito dell’istanza presso l’OCC scatta immediatamente il blocco delle azioni esecutive e cautelari sui beni del debitore, tutelandolo dal rischio di svendita forzata e consentendo di negoziare collettivamente con i creditori.

In virtù del principio “favor debitoris”, le procedure OCC sono pensate per venire incontro alle difficoltà del debitore, pur garantendo il minimo soddisfacimento dei creditori privilegiati. Alla fine del percorso, il debitore meritevole ottiene l’esdebitazione, ossia la cancellazione dei debiti residui anteriori all’apertura della procedura. In tal modo, entro i termini di legge, il debitore può ripartire da zero, a patto di aver osservato la lealtà verso i creditori.

2. Debitori ammessi e soggetti legittimati

Possono accedere alle procedure OCC le persone fisiche e giuridiche non già assoggettabili a fallimento o liquidazioni coatte. La legge elenca espressamente i soggetti ammessi:

  • Consumatori: persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, professionale o commerciale. Includono anche soci di imprese (per debiti privati estranei alla società).
  • Professionisti e lavoratori autonomi: con partita IVA, agiscono nell’esercizio di arti e professioni liberali o di impresa individuale.
  • Imprenditori minori: definiti all’art. 2, lett. d) CCII come chi presenta congiuntamente questi tre limiti nei tre esercizi precedenti l’istanza: attivo patrimoniale ≤ €300.000, ricavi ≤ €200.000, debiti ≤ €500.000. Tali soglie possono essere aggiornate periodicamente per decreto del Ministero. L’imprenditore minore non può invece essere ammesso alla liquidazione giudiziale, essendo orientato alle procedure concordate (es. il Concordato minore e la Liquidazione controllata).
  • Imprenditori agricoli: già riconosciuti come soggetto di diritto all’art. 2, lett. b) CCII.
  • Start-up innovative: ai sensi del D.L. n. 179/2012 convertito, assimilate agli imprenditori minori.
  • Altri debitori non soggetti a liquidazione coatta: come enti del Terzo Settore (associazioni, cooperative non profit), enti pubblici non aziendali non espressamente esclusi, ecc. (devono comunque ricorrere ai meccanismi aziendalistici interni o alla fallimentare se applicabile).

In pratica, il codice distingue tra soggetti (chi entra) e procedure (come entrare). Le regole specifiche variano: ad esempio, la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata al solo consumatore, mentre il concordato minore è riservato a imprenditori individuali (minori o agricoli), professionisti e start-up. Tutti gli altri possono eventualmente ricorrere alla liquidazione controllata. Infine, i membri della stessa famiglia (coniugi, conviventi di fatto, parenti fino al quarto grado, affini fino al secondo) possono presentare un’unica procedura comune (art. 66 CCII) nei casi di indebitamento condiviso.

3. Le principali procedure di composizione della crisi

Le procedure OCC si articolano principalmente in: (i) ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”), (ii) concordato minore, (iii) liquidazione controllata, (iv) procedure familiari, più il successivo istituto dell’esdebitazione. Di seguito ne descriviamo i tratti essenziali, evidenziandone presupposti, contenuti e effetti.

3.1 Ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex “piano del consumatore”)

Questa procedura è riservata esclusivamente ai consumatori (privati) che non hanno già usufruito di una esdebitazione nei 5 anni precedenti e non l’hanno già ottenuta due volte. Inoltre, il consumatore non deve aver causato volontariamente o con grave colpa il proprio indebitamento.

Il consumatore sovraindebitato, con l’ausilio dell’OCC e di un gestore della crisi, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione che indichi tempi e modalità di rimborso anche parziale e dilazionato. Il contenuto è molto flessibile: ad esempio, può prevedere rateizzazioni, stralci parziali del debito o combinazioni di prestazioni in natura. Non sono necessarie assemblee dei creditori né maggioranze particolari (il piano è deciso dal giudice verificandone la convenienza).

  • Presentazione: il debitore trasmette all’OCC la domanda di accesso (modulistica ministeriale) con documenti reddituali/patrimoniali. L’OCC valuta i presupposti e nomina un gestore della crisi.
  • Contenuto: il piano deve specificare in dettaglio la consistenza dei debiti e la proposta di pagamento (ad es. percentuale di soddisfazione per ciascun credito, durata e tempi delle rate). Il piano ha contenuto libero e può prevedere anche il sacrificio integrale di alcuni creditori (creditori chirografari, ad es.) o stralci parziali, purché non si violi il principio del non deteriore nei confronti dei creditori privilegiati.
  • Esame e omologazione: il gestore redige una relazione che attesta la fattibilità e convenienza del piano. Il Tribunale (sezione civile) fissa udienza per l’omologazione; non è prevista una vera e propria votazione. Il giudice controlla la liceità, la buona fede del debitore e la meritevolezza. Se il piano è equo rispetto all’alternativa liquidatoria, il Tribunale lo omologa con decreto motivato.
  • Effetti: dall’omologazione derivano due conseguenze principali: (a) estinzione delle procedure esecutive pendenti e (b) sospensione per la durata del piano di eventuali nuove azioni individuali contro il debitore. Il debitore potrà poi pagare le rate concordate. Una volta eseguito il piano, o al termine delle rate, il debitore ottiene la liberazione di tutti i debiti residui (art. 269-270 CCII).

Esempio 1: Un pensionato, titolare di piccoli debiti personali (bollette, prestiti bancari e qualche fattura), presenta un piano al 30% in 4 anni. L’OCC nomina un gestore che conferma la fattibilità. Il tribunale omologa il piano perché la somma offerta è almeno pari a quanto i creditori otterrebbero in liquidazione. Il debitore paga le rate; al termine ottiene l’esdebitazione e svincola ogni altro suo debito pregresso.

3.2 Concordato minore (ex “accordo del debitore”)

Il Concordato minore (artt. 74-83 CCII) è una procedura di tipo concorsuale volontario per imprenditori individuali (compresi agricoltori), professionisti e start-up (anche soci illimitatamente responsabili) che si trovano in stato di sovraindebitamento. È una specie di mini-concordato preventivo adattato alla crisi “da poveri”. Può essere di due tipi: in continuità (con prosecuzione dell’attività) oppure liquidatorio (cessazione e vendita dei beni). In ogni caso, lo scopo è evitare la liquidazione controllata.

  • Presupposti: può chiedere il concordato minore chi, oltre ai requisiti soggettivi già citati, non è stato esdebitato da meno di 5 anni, non ha già goduto due volte della liberazione, e non ha commesso frodi o gravi colpe nella gestione (art. 283 CCII). I creditori privilegiati (fisco, lavoro, c.c.) devono ricevere almeno quanto avrebbero nella liquidazione (principio del trattamento non deteriore).
  • Proposta: il debitore (assistito da legale e gestore dell’OCC) prepara un piano che prevede, anche per gradi, la soddisfazione dei crediti. In continuità si può prevedere, ad es., la cessione di azienda o l’ingresso di un partner finanziario; in liquidazione si definisce una percentuale di riparto sulle attività vendute.
  • Convocazione assemblea e votazioni: i creditori ammessi al voto (privilegiati e chirografari) sono convocati in assemblea (art. 76 CCII). Per l’approvazione occorre la maggioranza del 60% per valore dei crediti ammessi e la maggioranza per teste. Se c’è un unico creditore (ad es. un solo istituto di credito), si richiede il suo consenso.
  • Omologazione: se l’assemblea approva, il giudice nomina tramite OCC un gestore della crisi che verifica i presupposti formali, quindi emette il decreto di omologazione. Il provvedimento immobilizza (cristallizza) i debiti compresi nel concordato e autorizza il piano esecutivo.
  • Esecuzione e conseguenze: il debitore attua il piano sotto la vigilanza del gestore e con la supervisione giudiziale. All’adempimento finale, il concordato produce effetti analoghi: il debitore è sollevato dai debiti residui (esdebitazione). Se l’assemblea respinge o l’omologa è negata, il tribunale dichiara fallimentare la procedura e può nominare liquidatore.

In sintesi, il Concordato minore è finalizzato a “salvare l’attività imprenditoriale” consentendo al debitore di continuare l’attività o quanto meno di realizzare un passaggio ordinato; come afferma la dottrina, “l’obiettivo del concordato minore è consentire alle categorie di soggetti previste dall’art. 2, co.1, lett. c) di superare la situazione di sovraindebitamento e continuare a svolgere la propria attività imprenditoriale”. Rispetto al passato, le nuove regole CCII hanno introdotto maggiore flessibilità nei pagamenti e confermato la possibilità di piani liquidatori con affidamento del ricavato a un trust (art. 85 CCII) al fine di salvaguardare i creditori pubblici.

Esempio 2: Un artigiano con impresa individuale in crisi propone un concordato minore in continuità: offre ai creditori il pagamento del 50% dei debiti (privilegiati e chirografari) in 6 anni, garantendo il rilancio tramite un partner finanziario. L’assemblea approva (60% dei voti), il tribunale omologa il piano. Il debitore versa le rate pattuite; al termine ottiene l’esdebitazione degli eventuali residui. Questa procedura gli ha consentito di non sospendere l’attività né mettere mano ai beni immobili aziendali.

3.3 Liquidazione controllata

La liquidazione controllata (art. 268 e ss. CCII) è una procedura di tipo liquidatorio che sostituisce il “vecchio fallimento” per i debitori non fallibili (consumatori, impresa minore, prof., start-up, ecc.). Può essere proposta dal debitore in stato di sovraindebitamento (attraverso l’OCC) ovvero avviata da uno o più creditori (anche in presenza di esecuzioni in corso) se le altre soluzioni concordate non sono praticabili.

  • Presupposti e inizio: non esistono particolari limiti dimensionali (a differenza delle micro-imprese), ma si presuppone che il debitore non sia in grado di evitare la liquidazione. Il debitore presenta ricorso al Tribunale (assistito dall’OCC) chiedendo l’apertura. In caso contrario, anche i creditori possono attivare la procedura (anche per conversione da piano o concordato revocato).
  • Svolgimento: il Tribunale nomina un liquidatore (funzioni dell’OCC). Il liquidatore censisce beni e diritti, li realizza (vendite, aste, cessioni, incassi crediti) e ripartisce il ricavato secondo l’ordine delle cause di prelazione (prima i costi di procedura e lavorativi, poi i creditori privilegiati, quindi i chirografari). In genere la procedura è più snella del fallimento, con meno formalismi, ma mantiene il controllo giudiziale.
  • Effetti: dalla pubblicazione dell’atto di apertura si ha il blocco delle esecuzioni individuali (salvo privilegi speciali) e l’incanto automatico di beni iscritti. Dopo la chiusura della liquidazione, se residuano crediti insoddisfatti il debitore può ottenere l’esdebitazione (anch’essa prevista dall’art. 280 CCII) se ha osservato correttezza. A differenza del Concordato, qui non c’è proposta da soddisfazione; tuttavia, l’esito di comparazione tra ricavi e debiti è cruciale per valutare la convenienza di un piano alternativo in fase preventiva.

Esempio 3: Una piccola impresa artigiana, in crisi irreversibile, viene ammessa dal tribunale alla liquidazione controllata. Il liquidatore vende macchinari e stock, incassa crediti e paga i dipendenti e i fornitori privilegiati. Dopo 1 anno, la procedura si chiude. Essendo i ricavi insufficienti a saldare i debiti verso banche e fornitori, l’imprenditore ottiene in seguito l’esdebitazione (art. 280 CCII) perché ha agito in buona fede e ha collaborato con l’OCC.

3.4 Procedure familiari

L’art. 66 CCII disciplina i casi di crisi condivisa da più debitori legati da vincoli familiari. Se coniugi (o conviventi di fatto), genitori/figli, o altri parenti (fino al 4° grado/2° affini) sono coinvolti da una medesima situazione di indebitamento (ad es. debiti contratti congiuntamente o garanzie reciproche), possono presentare un unico progetto di composizione della crisi. Le due condizioni per l’ammissibilità sono: (i) i debitori vivono nello stesso nucleo familiare; oppure (ii) pur non conviventi, hanno debiti dalla medesima origine (ad es. mutuo cointestato). In pratica, si tratta di una procedura unitaria che coordina i piani individuali. Se tutti i debitori sono consumatori si applicano le regole della ristrutturazione dei consumatori; se almeno uno è imprenditore non consumatore, si segue la disciplina del concordato minore. In ogni caso, i debiti di ciascuno rimangono distinti: si nominano due distinte “masse attive e passive”, ma l’iter (proposta, assemblea, omologazione) è unico. Questa procedura mira ad alleggerire costi e duplicazioni, e a considerare gli interessi della famiglia nel suo insieme.

Esempio 4: Una coppia di coniugi (imprenditore e lavoratrice dipendente) si trova gravata da debiti comuni (mutuo per la casa e prestiti personali). Propongono un unico concordato minore di ristrutturazione: prevedono di pagare il 40% entro 5 anni tramite vendita di un cespite non necessario. L’assemblea unica dei creditori (composta di banche e fornitori) esprime il voto. Il tribunale omologa il piano familiare, riconoscendo che i coniugi condividono un “unico centro di interessi” e possono procedere unitariamente.

4. Aspetti fiscali e previdenziali

Un tema cruciale nelle procedure OCC è il trattamento dei debiti verso Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e INAIL. Contrariamente a una prassi rigida del passato, il CCII ammette espressamente l’inclusione di debiti tributari e contributivi nei piani e nei concordati. In pratica:

  • Inclusione nei piani: nell’ambito di un piano del consumatore o di un concordato minore il debitore può proporre di rimborsare solo una parte dei debiti fiscali (IVA, IRPEF, cartelle esattoriali, ecc.) e contributivi (INPS). Ciò è consentito a condizione che il trattamento proposto non sia “più sfavorevole” di quello che l’Erario e gli enti previdenziali avrebbero nella liquidazione fallimentare (principio del pari grado e del non deteriore). Ad esempio, se dall’immobile messo in vendita in liquidazione si ricaverebbe €30k netti, il piano può offrire €30k all’Erario in 4 anni: l’Agenzia delle Entrate non può opporsi perché riceverebbe la stessa somma.
  • Transazione fiscale e previdenziale: il debitore può attivare lo strumento della transazione fiscale (introdotto nel CCII) anche nelle procedure OCC, soprattutto nel concordato o negli accordi di ristrutturazione. Ciò significa concordare con Fisco e INPS (tramite apposite istanze presso gli uffici competenti) pagamenti parziali o dilazionati. Se l’accordo viene siglato, ha valore di accordo vincolante e cristallizza i debiti inclusi: dal deposito della proposta non sono più possibili nuove azioni di recupero su quei debiti. Ad esempio, se nel piano concordatario si propone all’Erario di pagare il 50% di €200k di debiti, la proposta viene esaminata dall’Agenzia (circa 30 giorni per certificare i crediti). Se l’Agenzia accetta (o non vota contro perché trattata adeguatamente), il provvedimento è omologato e i debiti residui sono condonati definitivamente. La stessa procedura vale per contributi INPS/INAIL: esistono protocolli interni tra Agenzia Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS e INAIL che coordinano le certificazioni e le decisioni di adesione.
  • Certificazioni e calcolo dei debiti: l’OCC/gestore aiuta il debitore a ottenere le certificazioni dei debiti dagli uffici (Agenzia Entrate, Gestione Entrate-Riscossione, INPS, INAIL). Come noto, l’ufficio Entrate impiega circa 30 giorni per rilasciare i decreti di iscrizione a ruolo e la nota informativa. Nel frattempo, gli altri creditori vedono congelati i propri crediti. È fondamentale indicare in istanza tutti i debiti anteprima (fiscali, previdenziali e privati) affinché siano ammessi nella procedura: debiti sorti dopo l’apertura restano estranei e rimangono dovuti al di fuori (secondo la più consolidata dottrina).
  • Creditri pubblici: i crediti verso fisco e INPS godono di privilegi parziali (ad es. previdenziali di art. 2751-bis c.c.), perciò se rientrano nel piano devono comunque essere trattati almeno alla pari degli altri privilegiati. In sintesi, la legge prevede che anche i crediti tributari/previdenziali “privilegiati” abbiano un trattamento minimo garantito pari a quello di altri crediti privilegiati.

Esempio 5: Una ditta individuale propone un concordato minore liquidatorio offrendo all’Erario il 60% di €100k di debiti fiscali e all’INPS il 60% di €50k contributivi, da pagare in 3 anni. Nella liquidazione coatta ottenevano 40k. L’Agenzia delle Entrate e l’INPS, rilevando la convenienza, firmano il protocollo di transazione. La procedura viene omologata: il debitore paga le rate, ed i residui €40k di debito fiscale e €20k di debito contributivo sono stralciati definitivamente.

4.1 Esclusione di alcune categorie di debiti

Va segnalato che non tutti i debiti possono essere cancellati con l’esdebitazione. L’art. 283 CCII dispone esplicitamente che restano preclusi: (a) obblighi alimentari verso familiari (ad es. assegni di mantenimento); (b) danni non patrimoniali derivanti da delitti dolosi o colpa grave (risarcimenti a vittime di reati); (c) sanzioni penali pecuniarie o amministrative di natura penale (multe penali, ammende, e anche risarcimenti in sede penale); (d) debiti fiscali conseguenti a violazioni tributarie dolose accertate in sede penale (ad esempio le tasse non versate accertate con condanna). In sostanza rimangono dovute tutte le obbligazioni di natura pubblicistica o sanzionatoria, anche se inserite nel piano. Ad esempio, le multe stradali pendenti possono essere parte del piano, ma in genere non si estinguono con l’esdebitazione. Tali debiti rimarranno a carico del debitore anche dopo la conclusione della procedura.

5. Procedura e fasi operative

Le fasi operative dell’OCC sono coordinate come segue: il debitore presenta all’OCC del tribunale competente un’istanza di composizione (modulo Ministero Giustizia). La competenza territoriale segue di norma il luogo del centro degli interessi (residenza o sede). L’OCC verifica i requisiti (sovraindebitamento, categoria) e – se soddisfatti – nomina un gestore della crisi (professionista iscritto nell’albo). Il gestore raccoglie e analizza la documentazione contabile e patrimoniale, eventualmente acquisendo visure, stipulati di mutui, estratti conto e visure catastali e protesti.

Successivamente il gestore convoca il debitore e gli eventuali creditori, assiste il debitore nella formulazione della proposta di piano o di concordato e ne verifica la fattibilità. Il piano concordatario (o di consumatore) deve contenere un prospetto dettagliato dei debiti e delle modalità di pagamento. Durante tutta la procedura, l’OCC vigila sul rispetto degli adempimenti: ad esempio, impedisce che il debitore distragga beni, occulti conti o spacchi il patrimonio. In caso di tentativi fraudolenti di frodare i creditori, il Tribunale può revocare l’ammissione.

Una volta redatto il piano, il gestore lo deposita al tribunale insieme alla relazione. Se si tratta di concordato, indicono l’assemblea dei creditori (gestore e OCC informano i creditori del piano e delle votazioni). Se si tratta di piano del consumatore, non c’è assemblea: il giudice procede direttamente all’esame. In ogni caso, l’autorità giudiziaria (Giudice delegato/Tribunale) fissa una camera di consiglio per l’omologazione, verifica la completezza e la correttezza della procedura (incluso il deposito della documentazione e il rispetto dei quorum) e decide. Infine, il piano o concordato omologato diventa vincolante per tutti i creditori ammessi.

6. Tabelle riassuntive

Per facilitare il confronto, di seguito due tabelle riepilogano le caratteristiche chiave delle principali procedure OCC.

Tabella 1 – Confronto tra le procedure di composizione della crisi

ProceduraDebitore ammessoContenuto/obiettivoVotazioni/omologazioneEffetti principali
Ristrutturazione del consumatoreSolo consumatore (vedi requisiti)Piano individuale di ristrutturazioneGiudice verifica fattibilità; no assemblea; omologa se meritevoleBlocco esecuzioni; rimborsi secondo piano; alla fine esdebitazione dei residui
Concordato minoreImprenditore minore, agricolo, professionista, start-upAccordo collettivo con i creditori (continuità o liquidazione)Assemblea creditori (magg. 60% per valore e 50% per teste); omologa giudiceBlocco esecuzioni; piano eseguito; eventuale prosecuzione attività; esdebitazione residui
Liquidazione controllataTutti i debitori in sovraindebitamento (in assenza di piani praticabili)Liquidazione giudiziaria semplificataNessuna votazione; decide il tribunale con revoca concordati/ricorso creditoriVendita dei beni; distribuzione proventi ai creditori; dopo chiusura esdebitazione (se meritevole)
Procedure familiariDebitori componenti lo stesso nucleo familiare (coniugi, conviventi, ecc.)Unico piano familiare (se tutti consumatori) o concordato unico (se uno imprenditore)Unica assemblea o udienza unitaria; si applicano regole consumatore o concordato in base alla qualitàBlocco esecuzioni per entrambi; piano coordinato; ciascun debitore esdebitato alla fine se condizioni rispettate
Esdebitazione finalePersona fisica meritevole (una sola volta, salvo revoca)Liberazione legale da tutti i debiti anteriori inclusi nella proceduraDecisa con decreto dal tribunale dopo omologazione/chiusura della proceduraTutti i debiti (chirografari e privilegiati residui) vengono estinti; restano obblighi esclusi (alimenti, sanzioni penali, ecc.)

Note: L’omologazione del piano/concordato produce l’effetto di vincolare tutti i creditori (anche dissenzienti) e di sospendere le esecuzioni individuali. Le percentuali e majoranze riportate sono quelle prescritte dal CCII (concordato minore) o implementate dal correttivo-ter del 2024. In tutti i casi, la procedura mira all’esdebitazione finale, tranne la liquidazione controllata che offre comunque tale beneficio se il debitore rispetta i doveri di legge.

Tabella 2 – Confronto debitori ammessi e requisiti (riassunto)

Categoria debitoreProcedura tipicaRequisiti soggettiviNote
Consumatori (privati)Piano consumatore– Essere consumatore- Non esdebitato da 5 anni- Non due volte esdebitato- No colpa grave/frodePossono proporre solo il piano consumatore; non accedono a concordati minori.
Imprenditore minoreConcordato minore o LC– Rispetta i limiti di fatturato e patrimonio (art.2, lett.d CCII)- Non esdebitato da 5 anni e non due volte (per concordato)- No frodi o colpe gravi sulla crisiPuò optare per concordato in continuità/liquidazione o, se fallisce, per liquidazione controllata.
ProfessionistiConcordato minore o LCCome imprenditori minoriStesse regole di imprenditori individuali; rientrano nell’art.2 c).
Imprenditore agricoloConcordato minore o LCTolleranza su limiti; requisiti analoghi (privilegi contributivi particolari)Anche agricoltori in gestione separata INPS.
Start-up innovativeConcordato minore o LCCategoria speciale (art.2 cc)Rientrano tra i legittimati a trattare i debiti.
Membri famiglia (condivisi)Procedure familiari– Coniugi, conviventi, par.-affini ammessi- Crisi comune (es. debiti cointestati)Se tutti consumatori: piano unico; se uno imprenditore: unico concordato.

7. Domande frequenti (FAQ)

D: Chi può rivolgersi all’OCC?
R: In linea generale possono accedere i consumatori, i professionisti, i piccoli imprenditori (microimprese) non soggetti a fallimento, gli agricoltori e le start-up innovative. Sono esclusi coloro che possono fallire (imprese medio-grandi) o gli enti pubblici aziendali. Un ente del Terzo Settore senza fini di lucro, se ha debiti non coperti e non rientra in procedure liquidatorie specifiche, può ricorrere all’OCC in analogia (ma tale ambito non è dettagliato nel Codice).

D: Quando scatta l’esdebitazione?
R: L’esdebitazione è il provvedimento finale che libera il debitore dai debiti inclusi nella procedura (tipicamente dopo l’omologazione del piano/concordato o la chiusura della liquidazione). Deve essere richiesta espressamente nel ricorso e viene concessa con decreto se il debitore è risultato meritevole (ha rispettato obblighi di informazione, correttezza e non ha occultato dati). Dal 15/7/2022 è abolito il requisito di alcun pagamento ai creditori: non serve soddisfare nemmeno l’1% per ottenere l’esdebitazione, basta dimostrare di non aver frodato i creditori.

D: Quali debiti restano a carico dopo l’esdebitazione?
R: Non si cancellano i debiti di alimenti verso familiari né quelli derivanti da reati dolosi gravi (danni a persone), così come le sanzioni penali pecuniarie (multe, ammende) e i risarcimenti in sede penale. In pratica, obblighi di natura pubblico-sociale o punitiva rimangono a carico del debitore anche dopo la procedura. Tutti gli altri debiti (tributari non fraudolenti, contrattuali, chirografari, ecc.) inclusi nel piano concordatario o nei reati concordatari vengono invece estinti al termine.

D: Cosa succede ai beni ipotecati?
R: Il Codice CCII mantiene il privilegio ipotecario dei creditori fondiari: un creditore con ipoteca su un immobile può continuare a escutere quel bene anche dopo l’apertura della procedura di liquidazione (giudiziale o controllata). In pratica, l’avvio della procedura OCC non “cancella” le ipoteche: il creditore privilegiato può far valere il suo privilegio ex art. 41 TUB (come confermato da Cass. 22914/2024). Nel concordato o piano il debitore deve quindi considerare questi privilegi: in continuità si cerca di trattarli (ad es. monetizzando l’immobile), in liquidazione semplicemente il ricavato va in riparto secondo legge.

D: In che modo l’OCC interagisce con Agenzia Entrate, Riscossione, INPS/INAIL?
R: L’OCC e il gestore assistono il debitore nella gestione dei rapporti con i creditori pubblici. Il debitore deve ottenere certificazioni aggiornate dei debiti tributarî e contributivi dagli uffici competenti. Spesso avvengono protocolli di coordinamento: l’Agenzia delle Entrate ha accordi con INPS/INAIL e Agenzia della Riscossione per esaminare congiuntamente le transazioni fiscali e previdenziali. Dopo l’omologazione del piano, i debiti così compresi vengono “cristallizzati”: l’Amministrazione non può più intimare riscossioni sui debiti già inseriti. In caso di accordo formale (transazione fiscale), il debitore versa le somme pattuite; in assenza di accordo, vale comunque la regola che lo Stato deve ottenere quanto avrebbe in liquidazione. In sintesi, l’OCC facilita la negoziazione con il Fisco, ma non elimina i debiti di per sé: anzi, alla fine essi o sono pagati secondo il piano, o (se rateizzati e poi non pagati) potrebbero decadere o essere riavviati (salvo transazione).

D: Quanto tempo dura una procedura OCC?
R: Non esistono termini fissi: dipende dalla complessità dei debiti e dalle parti coinvolte. In genere un piano del consumatore o concordato minore può richiedere diversi mesi (raccolta documenti, redazione piano, udienze). Alcune scadenze interne sono previste dal regolamento del tribunale, ma non vi è un termine perentorio di chiusura nel codice. L’omologazione (sentenza) può arrivare entro 6-12 mesi dal deposito in situazioni standard. La liquidazione controllata può durare più a lungo, anche 1-2 anni, a seconda della vendita dei beni. Dopo l’omologazione, l’esdebitazione decorre normalmente 4 anni dopo il provvedimento se sopraggiungono utilità (c.d. “devono passare 4 anni in caso di utilizzo di beni successivi” come per il consumatore non incapiente).

D: L’OCC può nominare direttamente un esperto giudice?
R: Sì. Il debitore deve rivolgersi a un OCC iscritto nel circondario del tribunale competente (art. 27, co.2 CCII). Se non vi è alcun organismo iscritto in quel tribunale, il debitore può chiedere al giudice di nominarne uno (un curatore fallimentare o un professionista iscritto nei registri ministeriali). Dunque l’OCC è istituzionalmente il canale principale, ma in sua assenza il giudice può supplire direttamente.

8. Conclusioni

La disciplina della crisi da sovraindebitamento introdotta con il Codice della Crisi (D.lgs. 14/2019) ha creato strumenti articolati per consentire a persone fisiche e piccole imprese di far fronte all’eccesso di debiti attraverso piani di composizione giudiziale. L’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) è il fulcro di queste procedure: mediante il supporto di un gestore professionista, il debitore può elaborare proposte che prevedono ristrutturazioni parziali, concordati semplificati o liquidazioni assistite, sempre con l’obiettivo ultimo di ottenere l’esdebitazione finale.

Le procedure OCC puntano a bilanciare gli interessi del debitore (che in buona fede chiede una seconda chance) e dei creditori (che devono ricevere un trattamento almeno pari all’alternativa liquidatoria). La normativa recente (inclusi i correttivi del 2020-2024) ha rafforzato la flessibilità, ad esempio consentendo la negoziazione fiscale e prevedendo esdebitazioni automatiche a favore del debitore meritevole senza contributo minimo richiesto.

In questo contesto, avvocati, commercialisti e debitori devono prestare particolare attenzione a:

  • redigere proposte credibili e complete, includendo tutte le passività esistenti,
  • coinvolgere subito l’Agenzia delle Entrate e INPS quando possibile,
  • documentare la meritevolezza del debitore (mancanza di frodi o occultamenti),
  • e adottare la procedura più idonea alla categoria giuridica del soggetto (es. non far richiedere a un consumatore un concordato).

La giurisprudenza più recente (es. Cass. 27562/2024, Cass. 22914/2024) ha chiarito aspetti chiave, riducendo incertezza e ampliando i benefici per il debitore. In definitiva, l’OCC rappresenta oggi un’importante via legale per risolvere le crisi da sovraindebitamento, accompagnando il debitore verso la ripresa economica nel rispetto delle regole concorsuali.

9. Fonti e approfondimenti

  • Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n.14) – Capo II, Titolo IV (artt. 65-83, 268-283, 280).
  • Cassazione civile, Sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27562 – Requisiti esdebitazione: nessuna quota minima di pagamento richiesta.
  • Cassazione civile, Sez. I, 19 agosto 2024, n. 22914 – Applicabilità del privilegio fondiario anche nella liquidazione controllata.

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Conclusione

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