Un ufficiale giudiziario può pignorare i beni dei familiari del creditore?

Hai ricevuto un atto di pignoramento e ora temi che l’Ufficiale Giudiziario possa portare via anche i beni dei tuoi familiari? Ti stai chiedendo se, vivendo sotto lo stesso tetto, anche loro rischiano qualcosa?

È un dubbio comprensibile, soprattutto quando i debiti sono personali ma si vive in famiglia, magari con beni condivisi o acquistati insieme. La legge, però, è chiara su un punto fondamentale: il pignoramento può colpire solo i beni del debitore, non quelli di parenti, conviventi o familiari, a meno che non esistano condizioni particolari.

Ma se un bene è in casa mia, non lo possono pignorare anche se è di mio fratello o di mia moglie? Come si dimostra di chi è davvero? E cosa succede se l’Ufficiale Giudiziario non ci crede?

In caso di pignoramento presso l’abitazione del debitore, l’Ufficiale Giudiziario presume che i beni presenti siano suoi, a meno che non venga dimostrato il contrario. Questo significa che, per evitare il sequestro di beni appartenenti a un familiare, è necessario provare la proprietà con documenti validi: scontrini, fatture, bonifici, contratti, atti di donazione o dichiarazioni notarili.

Quindi sì, può pignorare anche un bene del familiare, se non è possibile dimostrare che non appartiene al debitore. Ma c’è una soluzione: il familiare può fare opposizione al pignoramento, presentando un atto legale che dimostri la reale titolarità del bene.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in esecuzioni forzate e tutela del patrimonio – ti spiega quando l’Ufficiale Giudiziario può entrare in casa, cosa può pignorare, come difendere i beni dei familiari e quali documenti servono per proteggere ciò che non è tuo.

Temi che un pignoramento colpisca anche oggetti, mobili o beni che non ti appartengono? Vuoi sapere come dimostrarlo e difendere chi vive con te?

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Introduzione

Il principio fondamentale è che solo il patrimonio del debitore è aggredibile dall’esecuzione forzata. L’art. 2740 c.c. sancisce infatti che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri (e non con il patrimonio di terzi). I familiari del creditore (o del debitore) non figurano tra i coobbligati e di norma i loro beni sono inopponibili ai creditori del debitore. Tuttavia, in sede di pignoramento mobiliare (“presso il debitore” o “presso terzi”) possono emergere situazioni complesse quando i beni da aggredire risultino formalmente intestati a soggetti vicini al debitore: coniuge, convivente, figli, parenti ecc. In questi casi occorre verificare il regime patrimoniale di famiglia (comunione legale o separazione dei beni), la natura del bene e la sua connessione con il debito. Solo se il bene è effettivamente riconducibile al debitore (anche se intestato ad altri) potrà essere pignorato: altrimenti il terzo “pretendente” dovrà difendersi con le opposizioni di terzo previste dal codice di procedura civile (art. 619 e ss.).

Sintesi: l’ufficiale giudiziario può pignorare solo i beni del debitore o i beni di terzi che vanto crediti verso il debitore (pignoramento presso terzi). I beni di familiari del creditore o di familiari del debitore non sono pignorabili semplicemente in quanto tali; possono esserlo solo se costituiscono parte del patrimonio del debitore. Di seguito esaminiamo i casi più ricorrenti – coniugi, conviventi, figli, fondo patrimoniale, beni mobili registrati – con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali aggiornati (Cassazione, corti d’appello, dottrina) e con esempi pratici, tabelle riepilogative, FAQ e fac-simile di atti pertinenti.

1. Principi generali sulla responsabilità patrimoniale e limiti al pignoramento

In base all’art. 2740 c.c., il debitore risponde delle obbligazioni contratte con tutto il proprio patrimonio presente e futuro. Ciò implica che il creditore può soddisfarsi solo sui beni del debitore stesso, non su quelli di terzi (familiari inclusi). In un’esecuzione forzata, dunque, l’ufficiale giudiziario può sequestrare beni mobili o crediti intestati al debitore. Se il bene risulta intestato a un familiare (coniuge, convivente, figlio, parente), questi è considerato terzo rispetto all’esecuzione e gode del diritto di opporsi.

  • Opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.): il parente proprietario del bene pignorato può depositare opposizione presso il giudice dell’esecuzione, dimostrando di essere il legittimo titolare del bene. Se l’opposizione avviene prima della vendita, il giudice verificherà la titolarità ed eventualmente annullerà il pignoramento. Se avviene dopo la vendita, il terzo può far valere il suo diritto sulla somma ricavata.
  • Limiti probatori (art. 621 c.p.c.): il terzo opponente non può provare la propria titolarità tramite sola testimonianza, salvo che il suo diritto sia reso verosimile da altri elementi concreti. In pratica, per bloccare il pignoramento è necessaria documentazione (visure, contratti, certificati) che indichi chiaramente la proprietà del bene. Ad esempio, non basta una dichiarazione verbale all’ufficiale giudiziario; spesso è necessario esibire il certificato storico di residenza o lo stato di famiglia che dimostri l’assenza di stretta convivenza fra debitore e possessore (Cass. ord. 10543/2019).

Tabella: Responsabilità patrimoniale del debitore vs diritti del terzo

SituazionePignorabilità da parte del creditoreRimedio del familiare terzo
Bene del debitorePignorabile (anche presso terzi)N/A
Bene in comunione legale (uno dei due coniugi è debitore)Pignorabile per intero (Cass.150/2023). In concreto si aggredisce l’intero immobile/auto e, dopo la vendita, la quota del coniuge non debitore viene liquidata.Il coniuge non debitore può fare opposizione di terzo e poi richiedere la sua quota sul ricavato.
Bene in separazione dei beni (coniuge debtore)Solo la quota del debitore. Il coniuge non debitore presenta titolo di separazione e il creditore può pignorare al massimo la metà del bene (restituendo la quota del non debitore).Può opporsi dimostrando il regime di separazione (matrimonio) o accordi e recuperare la sua parte.
Bene del coniuge non debitore (comunione o separazione)Non pignorabile in sè, essendo proprietà di altro; il coniuge può opporsi presentando prova del suo diritto (atto matrimonio, atto di separazione).Opposizione di terzo: il coniuge non debitore chiede annullamento/esclusione del bene.
Beni del convivente more uxorio del debitoreIn generale, non pignorabili, salvo prova di effettiva titolarità del debitore.Il convivente può opporsi mostrando certificati (stato di famiglia, residenza, atto di acquisto) a dimostrazione della separazione patrimoniale.
Beni intestati a figli/minoriNon pignorabili perché patrimonio a sé stante. Solo se si prova che il bene è in realtà bene del genitore (donazione simulata o fiduciaria) il creditore potrebbe utilizzare rimedi revocatorî (art. 2901 c.c.).I figli (o genitori, a seconda del caso) possono fare opposizione di terzo dimostrando la titolarità legittima.
Beni in fondo patrimonialeIn generale protetti dall’esecuzione (art. 170 c.c.); possono essere sequestrati solo se il debito non ha finalità familiari e il creditore ne era consapevole. La Cassazione (Cass. n.9789/2024) ha chiarito che al debitore esecutato spetta dimostrare che il creditore sapeva degli scopi estranei alla famiglia.I costituenti del fondo possono proporre opposizione di terzo, valutando gli scopi del debito; al contempo il creditore può chiedere l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. se sussiste abuso (ad es. consilium fraudis).

Le situazioni sopra riassunte saranno illustrate in dettaglio nelle sezioni seguenti, con riferimenti dottrinali e giurisprudenziali aggiornati. In particolare si vedranno i casi tipici di beni in comunione legale, conti correnti cointestati, fondo patrimoniale, beni di figli e conviventi, nonché esempi pratici di opposizioni.

2. Beni in comunione legale e pignoramento

2.1. Principio – In regime di comunione legale (la comunione che opera di default tra coniugi sposati senza accordo diverso), i beni acquistati insieme o separatamente durante il matrimonio rientrano nel patrimonio comune. Giuridicamente la comunione legale è una comunione senza quote, in cui ciascun coniuge è titolare dell’intero diritto sui beni comuni. Di conseguenza, se uno dei coniugi contrae debiti personali, il creditore può aggredire i beni comuni nell’interezza. La Cassazione ha ribadito che, anche se il debito riguarda un solo coniuge, l’immobile (o altro bene) in comunione legale può essere pignorato per intero. In pratica, il pignoramento immobiliare o mobiliare si applica come se il bene fosse posseduto da un unico soggetto, e solo dopo la vendita o assegnazione viene soddisfatta la quota spettante al coniuge non debitore.

  • Esempio: se marito e moglie sono in comunione legale e il marito contrae un debito, il creditore può pignorare e vendere anche l’appartamento di cui entrambi sono comproprietari. Dopo la vendita, sulla somma ricavata la moglie potrà ricevere la metà (la sua quota), mentre il marito (debitore) otterrà l’altra metà per pagare i creditori.

2.2. Cassazione 150/2023 – Con l’ordinanza n. 150/2023 del 4 gennaio 2023 la Corte di Cassazione ha confermato espressamente questo principio: «il bene immobile oggetto della comunione legale può essere espropriato per l’intero». In altre parole, non conta la quota del debitore: si procede sull’intero bene, trattando la comunione legale come un unico patrimonio. Ne deriva che il coniuge non debitore perde il possesso diretto fino a che si conclude la vendita forzata. Solo in fase di liquidazione il tribunale riconoscerà la quota spettante al coniuge non debitore, restituendogliela.

2.3. Coniuge in separazione dei beni – Se invece i coniugi hanno optato per il regime di separazione dei beni (o hanno ottenuto una separazione giudiziale dei beni), ciascun coniuge mantiene la proprietà esclusiva dei suoi beni. In questo caso, solo i beni in capo al coniuge debitore possono essere pignorati. I beni intestati al coniuge non debitore rimangono in sua disponibilità e non sono aggredibili (salvo che siano serviti a frodare i creditori). Ad esempio, se in separazione di beni il coniuge debitore possiede un’automobile intestata esclusivamente a sé, quella può essere pignorata; ma se l’auto è intestata al coniuge non debitore, il creditore non può aggredirla (il coniuge non debitore si difenderà con opposizione, allegando il regime separativo).

2.4. Coniuge non debitore e opposizione – Il coniuge non debitore, sia in comunione sia in separazione, ha titolo per opporsi al pignoramento ex art. 619 c.p.c. Se il pignoramento è già trascritto (in caso di immobile) o eseguito (beni mobili), il coniuge non debitore può depositare opposizione di terzo entro i termini di legge. Nel ricorso il coniuge non debitore indicherà le circostanze (matrimonio con comunione o separazione, titolarità esclusiva del bene, ecc.) e produrrà documenti (atto di matrimonio, separazione, certificati catastali) a sostegno. Come detto, in comunione legale l’opposizione non può salvare l’immobile dall’esecuzione, ma consente al coniuge non debitore di ottenere la sua quota dal ricavato dopo la vendita. In separazione dei beni, invece, l’opposizione mira ad escludere l’intero bene dal pignoramento, in quanto di proprietà del coniuge non debitore.

2.5. Regime di comunione vs credito a fini familiari – Si segnala anche che, in caso di fondo patrimoniale, i concetti si intrecciano: un immobile può essere costituente nel fondo patrimoniale pur essendo in comunione legale. In tale ipotesi, le regole sulla comunione valgono come sopra, ma si aggiungono le protezioni ex art. 170 c.c. per i debiti contratti per esigenze familiari (v. sez. 4 infra).

3. Conti correnti e crediti presso terzi intestati a familiari

3.1. Pignoramento di conti cointestati – Spesso il conto bancario del debitore è intestato anche ad altri (coniuge, parente). In tal caso il conto è presunto in comproprietà. L’art. 1298 c.c. disp. 2 stima presunta parità nelle quote dei condebitori. Di conseguenza, la giurisprudenza tradizionale consentiva all’ufficiale giudiziario di bloccare l’intero saldo disponibile del conto cointestato (imponendo poi la quantificazione delle rispettive quote). La recentissima ordinanza Cass. n. 1643/2025 ha richiamato tale regime: la Corte ha ricordato che la presunzione di titolarità paritaria può essere superata solo con prove gravi, precise e concordanti (ad es. documenti che dimostrino che tutte le somme provenivano da uno solo dei cointestatari). In pratica, per il creditore rimane la possibilità di pignorare l’intero conto (presso terzi) nel frattempo, salvo che il co-intestatario “in bonis” riesca a dimostrare che in realtà le somme non gli appartengono.

  • Esempio: marito e moglie hanno conto cointestato. Se il marito è debitore, la banca può bloccare tutto il saldo presente. La moglie non debitore dovrà provare (mediante estratti conto, assegni, bonifici attestanti l’origine delle somme) che il denaro depositato proviene esclusivamente da lei o esclusivamente da lui. Se ad esempio risultano versamenti fatti da assegni circolari intestati al marito (come nel caso concreto della Cass. 1643/2025), ciò smentisce la comproprietà automatica e la moglie potrà recuperare la sua metà effettiva di saldo.

3.2. Conto intestato a familiare (figlio, genitore) – Se il conto è intestato esclusivamente a un familiare minore o maggiorenne, esso non rientra nel patrimonio del debitore, a meno che non si provi il contrario. Normalmente si ritiene che il conto di un figlio minorenne sia impignorabile da creditori dei genitori. Anche un conto intestato a un genitore (o altro parente) è estraneo al debito, salvo casi di frode: ad esempio, se il debitore ha simulato di trasferire disponibilità al familiare per sottrarle all’esecuzione, il creditore può agire in revocatoria (art. 2901 c.c.) o chiedere il sequestro conservativo dei fondi. In assenza di queste fattispecie, il pignoramento di un conto intestato al figlio o alla madre non è legittimo: il titolare del conto eserciterà l’opposizione di terzo indicando la titolarità propria.

3.3. Crediti di lavoro e cedolino del convivente/debitore – In ambito lavorativo i crediti del debitore verso terzi (stipendio, pensione, indennità) sono pignorabili entro i limiti di legge: generalmente fino a 1/5 dello stipendio e con l’autorizzazione del giudice per la parte alimentare (art. 545 c.p.c.). Se il conto corrente su cui giunge la busta paga è intestato al debitore, la procedura di pignoramento presso terzi consente di trattenere le somme secondo i limiti previsti. Se invece lo stipendio converge su un conto intestato a un convivente non debitore, di regola quel conto non è aggredibile (sempre salvo condotte fraudolente). In pratica, il creditore potrà procedere a pignoramento solo del credito (la pensione o stipendio stesso) fino ai limiti, ma non del conto terzo.

3.4. Assegni di mantenimento – Va infine ricordato che l’assegno di mantenimento ai figli ha natura alimentare e non può essere pignorato da terzi (diversa è la sorte dell’assegno di mantenimento all’ex coniuge, che invece è pignorabile). Ciò significa che se il debitore è un genitore che versa l’assegno, i creditori di quest’ultimo non possono aggredire l’assegno dovuto al figlio (che appartiene in via esclusiva al mantenimento dello stesso figlio). Non essendo però questo l’oggetto della domanda, rimane importante sapere che le protezioni per crediti alimentari valgono anche per i crediti del debitore nei confronti di terzi, in particolare in presenza di figli (art. 545 c.p.c., cit.).

4. Fondi patrimoniali e pignorabilità dei beni familiari

Il fondo patrimoniale è un istituto in cui coniugi (o terzi) vincolano beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. I beni conferiti nel fondo, pur rimanendo di proprietà dei coniugi, sono improntati a un vincolo di destinazione che li rende parzialmente immuni dall’esecuzione forzata. L’art. 170 c.c. stabilisce: «L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia». Ciò significa che i debiti contratti per necessità familiari (mantenimento, spese casalinghe, educazione dei figli, ecc.) possono essere soddisfatti anche sul fondo, mentre i debiti contratti per scopi estranei (ad es. finanziamenti a fini speculativi o d’impresa del coniuge debitore) non dovrebbero aggredire i beni vincolati, a meno che il creditore non fosse ignaro di tale vincolo.

La recente ordinanza Cass. n. 9789/2024 (11 aprile 2024) ha precisato la dinamica in caso di contestazione tra le parti. Secondo la Corte, «il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare, anche a mezzo di presunzioni semplici, che il medesimo creditore era consapevole, al momento del perfezionamento dell’atto dal quale deriva l’obbligazione, che questa era contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia». In altri termini, l’onere probatorio spetta al debitore esecutato: egli deve fornire elementi (ad es. pattuizioni contrattuali, finalità dell’investimento, circostanze) dai quali emerga che il creditore sapeva che il debito non era destinato alle esigenze familiari. Se il debitore non riesce a provarlo, il creditore potrà pignorare i beni del fondo (di solito immobili) come se fossero patrimonio comune, ponendo il problema poi di computare le spese familiari in sede di riconoscimento del debito alimentare del genitore.

  • Esempio: due coniugi costituiscono un fondo patrimoniale con un immobile. Il marito contrae un prestito bancario per avviare un’attività imprenditoriale. Se la banca sapeva che quei soldi non erano destinati ai bisogni familiari, non potrà aggredire l’immobile del fondo; il marito (debitore) dovrà dimostrare questa consapevolezza secondo le regole della prova. Al contrario, se il debito era invece per ristrutturare la casa familiare, l’immobile del fondo resta aggredibile.

In sintesi, i beni del fondo patrimoniale sono protetti dall’esecuzione per debiti personali del debitore solo se sussiste la conoscenza del creditore circa la destinazione del debito. In difetto di prova contraria, il procedimento di pignoramento procederà normalmente e i coniugi costituenti potranno esperire opposizione di terzo nei limiti dei loro diritti sul fondo. Va inoltre osservato che la costituzione del fondo patrimoniale, se avvenuta a titolo gratuito con «consilium fraudis», può essere revocata ai sensi dell’art. 2901 c.c.; in tal caso il creditore potrà trascrivere il pignoramento entro un anno dalla costituzione del vincolo (art. 2929-bis c.c.).

5. Veicoli e altri beni mobili registrati intestati a familiari

I veicoli (auto, moto, barche) sono beni mobili iscritti in pubblici registri e rientrano tra i beni mobili aggredibili con il pignoramento mobiliare presso il debitore (art. 515 c.p.c.). Tuttavia, se risultano intestati a familiari del debitore, si applicano gli stessi criteri già visti per gli immobili:

  • Se il bene è in comunione legale, l’ufficiale giudiziario può pignorarne l’interezza. Ad esempio, se l’auto è intestata a entrambi i coniugi, non debitore e debitore, può essere sequestrata e venduta e in seguito ripartita la quota della vendita.
  • Se il bene è in separazione dei beni, l’auto intestata al coniuge debitore (anche se convivente) è pignorabile; l’auto intestata al coniuge non debitore non lo è.
  • Se l’auto è intestata a un figlio o altro parente, in generale non pignorabile (patrimonio personale). Il proprietario/possessore dovrà opporsi dimostrando la propria titolarità. Se emergerà che il veicolo è stato donato al familiare proprio per sottrarlo ai creditori, il giudice potrebbe considerare l’atto simulato (azione revocatoria).

Prassi comune è che l’ufficiale giudiziario, trovando in casa un’auto nominativamente non del debitore, ne verifichi il libretto e il certificato di proprietà: se l’intestazione è di un terzo, il pignoramento è illegittimo a meno che si applichi il seguente escamotage: il creditore può iscrivere ipoteca sull’auto (pignoramento mobiliare) come fosse quota del debitore, spesso determinando somme equivalenti alla quota del debitore (anche se di fatto il bene è al 100% di altri). In ogni caso il possessore dovrà denunciare tempestivamente la propria situazione tramite opposizione di terzo.

Simulazione pratica: Mario ha un debito di 10.000€ e vive con la moglie in comunione legale. Loro compagno ha in garage un’auto intestata solo alla moglie, ma acquistata congiuntamente. L’ufficiale giudiziario arriva e tenta di sequestrare l’auto. La moglie può opporsi allegando la visura di proprietà che indica la comunione dei beni. Peraltro, essendo l’auto comune, può comunque essere pignorata per l’intero (Cass.150/2023), quindi l’opposizione non blocca l’atto, ma semplicemente impone di ripartire la vendita: metà dell’incasso (quota della moglie) le sarà restituita. Se invece l’auto fosse stata acquistata da lei dopo il matrimonio e considerata “bene personale” (ad es. ricevuto in successione), allora la moglie avrebbe diritto a far nullificare il pignoramento.

6. Conviventi e altri familiari (non coniugati)

I conviventi more uxorio (partner di fatto senza matrimonio) non hanno diritti patrimoniali comuni per legge. Ognuno conserva il proprio patrimonio individuale. Di conseguenza, se uno dei conviventi contrae debiti, i creditori non possono aggredire i beni intestati all’altro convivente. Ad esempio, il conto corrente del convivente non è aggredibile se appartiene a quest’ultimo e il debitore vi versa solo i soldi percepiti come convivente. Unico strumento rimasto al creditore è dimostrare che il convivente è fittiziamente intestatario di beni del debitore (ad es. il debitore ha pagato ma non appare sul conto) – in tal caso si agisce in revocatoria o il convivente opponendosi.

Se conviventi hanno figli in comune, i beni dati in comunione sono diversi dalla comunione legale matrimoniale. Per i figli naturali, tuttavia, l’assegno mantenimento ha natura alimentare: un eventuale credito di mantenimento verso il figlio convivente (minorenne) è protetto come detto, mentre un’eventuale debito verso il figlio può essere escusso sui beni del debitore fino ai limiti normali ma non sui beni del figlio. Il convivente può sempre opporsi come terzo (art. 619 c.p.c.) se il pignoramento riguarda beni intestati a sé.

Tabella riepilogativa: pignorabilità per tipologia di famigliare

Parentela/famigliarePignorabilità dei beni intestati a lui/leiNote principali
Coniuge in comunionePignorabili (in comune con il debitore)L’intero bene (auto, casa) è aggredibile; con opposizione si salva solo la quota del coniuge non debitore.
Coniuge in separazioneSolo la quota del debitoreIl coniuge debitore risponde solo col proprio patrimonio; i beni del coniuge non debitore sono esclusi dall’esecuzione.
Figli minori o maggiorenniNon pignorabili di per séProtezione alimentare; salvo dolus del debitore (donazioni fittizie) che può essere perseguito con revocatoria.
Convivente (partner di fatto)Non pignorabili di per séNessun vincolo patrimoniale di default; si aggrediscono solo beni che il debitore ha a nome del convivente in frode ai creditori.
Altri parenti (genitori, fratelli)Non pignorabili di per séStesso discorso dei figli. Beni personali non debitori, salvo prova contraria di fiduciaria titolarità del debitore.
Beni in fondo patrimonialePignorabili solo se il debito è “familiare”Art. 170 c.c.: salvo che il creditore ignorasse il vincolo familiare; Cass. 9789/2024 regola l’onere di prova.

7. Opposizione di terzo all’esecuzione e doveri probatori

Quando l’ufficiale giudiziario pignora un bene che risulta intestato a un familiare del debitore, quest’ultimo è un terzo opponente. Il familiare deve agire rapidamente con opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.), che va depositata al giudice dell’esecuzione prima della vendita o assegnazione dei beni. Nel ricorso di opposizione va indicato il motivo (titolarità esclusiva del bene) e provato il diritto (visura catastale, atto di proprietà, certificato di stato di famiglia, ecc.).

Si ribadisce che il terzo opponente è limitato nella prova: l’art. 621 c.p.c. vieta la prova testimoniale pura per dimostrare la titolarità su beni pignorati nella casa del debitore. Ciò significa che il solo racconto del familiare non basta; bisogna depositare documenti pubblici o privati. Ad esempio, il certificato storico di residenza può dimostrare che il debitore in realtà non convive più presso lo stesso indirizzo, superando eventuali presunzioni di conoscenza dell’atto.

Il creditore, dal canto suo, dovrà provare di aver pignorato un bene effettivamente nella disponibilità del debitore (ad es. dimostrando che il convivente detiene il bene su mandato o che il conto contiene soldi depositati dal debitore). In generale, la giurisprudenza considera aggravanti in favore del debitore: ad esempio, nel rapporto di comproprietà del conto corrente Cass. 12965/2019 e 1643/2025 richiedono prove serie e concordanti per superare la presunzione di titolarità comune.

Schema di opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) – Di seguito un esempio sintetico di struttura di opposizione. Questo modello è meramente illustrativo: ogni caso richiede personalizzazioni:

  • Intestazione: “Al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di [X] – R.G. Esecuzione N. [numero]”.
  • Parti: nome del creditore esecutante, del debitore esecutato, del terzo opponente (es. coniuge/debitore).
  • Esposizione dei fatti: descrivere l’atto esecutivo (pignoramento), il ruolo del terzo (p. es. “il sottoscritto [Nome], dichiara di essere il legittimo proprietario del bene pignorato – immobile/auto/conto – in quanto [descrivere atto di acquisto, donazione, visura catastale, atto notarile, ecc.]”). Specificare data e modalità di acquisizione del bene.
  • Motivi e diritto: invocare gli articoli applicabili (art. 2740 c.c., art. 615-621 c.p.c.) e sottolineare che il bene non appartiene al debitore (ex art. 2697 c.c., onere della prova sulla proprietà). Citare se possibile Cassazioni o leggi (ad es. Cass. 150/2023 per comune coniugi).
  • Richieste: chiedere l’annullamento del pignoramento o, se già venduto, la restituzione della quota di competenza del ricavato.
  • Documenti allegati: visure catastali/bollo, atto di matrimonio o separazione, estratti conto, documento di acquisto del bene, certificati di famiglia, documenti del veicolo, ecc. (tutto ciò che provi la proprietà del terzo).

8. Simulazioni pratiche

  1. Conto cointestato tra coniugi. Laura e Marco sono sposati in comunione. Marco ha debiti e il creditore pignora il loro conto corrente cointestato. La banca blocca €10.000 di saldo. Laura non ha versato nulla su quel conto negli ultimi anni. Con un’opposizione, Laura presenta bonifici e cedolini che dimostrano che gli unici versamenti erano a nome di Marco. La Cassazione 23/01/2025 n.1643 conferma che basta questa documentazione per superare la presunzione di comproprietà. Risultato: il giudice riconosce che quei fondi appartengono interamente a Marco; Laura recupera il suo saldo (se esistente) e Marco viene liberato del debito sugli €10.000.
  2. Immobile in comunione legale. Anna e Roberto vivono in comunione legale. Roberto contrae un mutuo personale e smette di pagare: il creditore chiede l’esecuzione sull’abitazione comune. Il Tribunale trascrive il pignoramento sull’intero immobile. Anna presenta opposizione di terzo, ma la Cass. 150/2023 ribadisce che l’immobile essendo comune è aggredibile per intero. Quindi l’esproprio procede. Dopo la vendita, metà del ricavato (quota di Anna) le viene restituita. Roberto (debitore) copre il suo debito con l’altra metà.
  3. Auto intestata a figlio. Gianni ha un debito e i creditori bussano a casa sua. Lì trovano l’auto del figlio quindicenne, intestata al ragazzo, e tentano di pignorarla. Gianni oppone l’atto spiegando che l’auto non è a suo nome e il figlio non ha alcun rapporto contrattuale col creditore. Il tribunale annulla l’esecuzione sul veicolo, poiché è bene non appartenente al debitore. Il creditore potrà eventualmente rivolgersi a Gianni stesso (difatti padre del minore) se l’auto fosse stata donata con riserva di usufrutto (ma in assenza di ciò la procedura si chiude).
  4. Fondo patrimoniale revocato. Luca e Maria avevano costituito un fondo patrimoniale con la loro casa. Luca accumula debiti d’impresa (estranei ai bisogni familiari) e versa gli ultimi pagamenti con assegni non ancora incassati. Maria chiede l’azione revocatoria, sostenendo il “consilium fraudis” (Cass. 9789/2024). Il tribunale conferma che l’immobile del fondo è pignorabile (quota di Luca) perché l’assegno circolare indicato come pagamento era in realtà un titolo di credito atteso e il credito era d’impresa. Maria si vede annullare il limite d’impignorabilità del fondo solo per la quota di Luca.

9. FAQ – Domande e risposte pratiche

D: Un ufficiale giudiziario può pignorare beni intestati ai familiari del creditore?
R: No, l’esecuzione forzata riguarda il debitore, non i familiari del creditore. L’eventuale casa o conto del familiare del creditore è irrilevante ai fini dell’esecuzione. L’art. 2740 c.c. copre solo il debitore (e in casi particolari anche determinati beni del suo coniuge/debito in comunione). Se però per errore venissero aggrediti beni di terzi, questi potranno opporsi come terzi opponenti.

D: Possono pignorare il conto cointestato con mia moglie/mio marito?
R: Sì, il conto in comunione (cointestato) può essere congelato per l’intero saldo, ma con diritto di restituzione della quota: ai sensi dell’art. 1298 c.c. si presuppone parità di quote, salvo prova contraria. Se il saldo è generato solo dai versamenti di un coniuge, la Cassazione permette di superare la presunzione. In pratica, la banca tratterrà tutto, ma dopo oppone un ricorso l’altro coniuge può dimostrare la provenienza delle somme e ottenere quanto gli spetta.

D: E se il conto è intestato solo a mio figlio, mentre sono io ad avere il debito?
R: Un conto di terzi (anche se familiare) non è pignorabile per un debito altrui. Il figlio (o il parente) può depositare opposizione di terzo mostrandosi titolare del conto. Solo se si dimostra che l’intestazione è fittizia e serve a nascondere il vero creditore, la procedura esecutiva potrebbe tentare vie diverse (es. azione revocatoria contro eventuali atti simulati).

D: Possono pignorare la casa che è in comunione legale con mio coniuge?
R: Sì. Anche se sei in comunione legale, un immobile comune può essere aggredito per intero da un creditore di uno solo dei coniugi. Il coniuge non debitore perde provvisoriamente il possesso. Dopo la vendita all’asta, quel coniuge riceve la sua parte del prezzo (quota di metà). Se invece fossi in separazione dei beni, la casa intestata al solo coniuge debitore potrà essere aggredita solo per la quota di quest’ultimo.

D: Mio marito ha ricevuto un assegno di mantenimento a nostro figlio. I creditori possono pignorare quell’assegno?
R: No. L’assegno dovuto al figlio minorenne ha natura alimentare e non è aggredibile (mentre l’assegno al coniuge, non essendo alimentare, può esserlo). Quindi se il mantenimento è per i figli, nessun altro creditore può pignorarne le somme.

D: Che cosa devo fare se l’ufficiale giudiziario tenta di sequestrare un bene non mio?
R: Devi opporre al pignoramento presentando opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) prima della vendita. Nel ricorso spiega di essere il legittimo proprietario/avente diritto, allega prove documentali (atto di acquisto, visura, contratto di comodato, certificato di matrimonio/separazione, ecc.). Nella prassi, talvolta è utile accompagnare l’opposizione con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DPR 445/2000) in cui affermi la tua titolarità sul bene. L’autorità giudiziaria valuterà gli elementi e annullerà il pignoramento se il bene non appartenne al debitore.

10. Modelli di atti rilevanti

10.1. Fac-simile: opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.)

Al Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di [Città] – Esec. N. [xxx] RG
Ricorrente opposizione (terzo): [Nome, Cognome], nato a […] il […], C.F. […], residente in […], difeso dall’Avv. […], elettivamente domiciliato in […];
Contro
Creditore procedente: [Nome creditore], rappresentato dal suo difensore;
Debitore esecutato: [Nome debito], C.F. […].

**Fatti e diritto:** Il sottoscritto Opponente dichiara di essere l’unico legittimo **proprietario** del seguente bene pignorato: [descrizione dettagliata del bene, es. “autovettura marca…, telaio…, targa…” o “immobile in [indirizzo]” o “conto corrente n. … presso banca …”]. Tale bene è intestato all’Opponente come da documenti allegati (visura catastale, certificato di proprietà, contratto di acquisto, sentenza di divorzio, ecc.).  
Tale bene **non rientra** nel patrimonio del Debitore [indicare eventuali rapporti: coniuge, convivente, figlio etc. del debitore]. Pertanto l’Opponente richiede che il pignoramento venga dichiarato **inammissibile** rispetto al bene indicato.  
In diritto si invocano l’art. 2740 c.c. (responsabilità limitata del debitore), gli artt. 615 e 619 c.p.c. (opposizione di terzo), oltre ogni altra norma applicabile. Si sottolinea che il sottoscritto non è debitore alcuno e detiene il titolo legittimo di possesso/proprietà sul bene. Qualora il pignoramento sia stato trascritto, si chiede l’annullamento della trascrizione.

**Documenti allegati:**  
– [Estratto catastale / certificato di proprietà] del bene;  
– [Atto di matrimonio con regime di separazione/comunione]/[Dichiarazione sostitutiva];  
– [Contratto di vendita / donazione];  
– [Certificato di stato di famiglia e residenza];  
– [Atti notarili o sentenze relativi al bene, se presenti];  
– [Altro, es. documentazione bancaria o fatture relative al bene].

**P.Q.M.** – Si chiede l’accoglimento dell’opposizione con conseguente dichiarazione di nullità del pignoramento in oggetto, in ragione dell’estraneità del bene al patrimonio del debitore. In subordine, qualora si proceda alla vendita, si preveda fin d’ora la restituzione all’Opponente della quota spettante dal prezzo.  
Luogo, data, firma dell’Opponente e di chi lo rappresenta.

10.2. Fac-simile: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per proprietà di bene)
(D.P.R. 445/2000, art. 47)

Il/la sottoscritto/a [Nome Cognome], nato/a a […], il […], residente in […], consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità:  
1) Di essere il/la **proprietario/a unico/a** del seguente bene pignorato dall’Ufficiale Giudiziario in esecuzione del creditore […]: [descrizione dettagliata del bene (immobile, veicolo, conto, ecc.)].  
2) Che tale bene è intestato a me come da regolari documenti pubblici rilasciati da [es. Conservatoria dei Registri Immobiliari, Pubblico Registro Automobilistico, ecc.].  
3) Che il suddetto bene **non appartiene al debitore** [Nome debitore] e non deriva da atti di cui egli è titolare.  
4) (eventuale) Che l’attuale indebitamento riguardante il bene è dovuto **esclusivamente** alla mia responsabilità e non a quella di terzi.  

La presente dichiarazione è resa per far valere i propri diritti nella procedura esecutiva n. [numero] pendente presso il Tribunale di […], in cui il sottoscritto è parte terza opponente.  
[Luogo e data]  
Firma del dichiarante (con apposizione di timbro ove richiesto)

Questi modelli vanno adattati alle specifiche circostanze di caso e completati con gli estremi esatti. Possono essere integrati con ulteriori richieste o documenti a seconda della fattispecie (ad es. impugnazione del decreto ingiuntivo nell’esecuzione, ecc.).

11. Fonti normative, giurisprudenziali e dottrinali

  • Fonti normative (civili e procedurali): art. 2740 c.c. (responsabilità del debitore); artt. 177-181 c.c. (regimi patrimoniali del matrimonio); artt. 167-170 c.c. (fondo patrimoniale, protezione della famiglia); artt. 1298 c.c., 2697 c.c. (proprietà e onere della prova); artt. 515-523 c.p.c. (pignoramento mobiliare presso il debitore), art. 543 ss. c.p.c. (pignoramento presso terzi); art. 545 c.p.c. (crediti impignorabili alimentari); artt. 615-621 c.p.c. (opposizione di terzo all’esecuzione); art. 2901 c.c. (azione revocatoria). DPR 445/2000, art. 47 (dichiarazione sostitutiva).
  • Giurisprudenza principale: Cass. civ. Sez. III, ord. n. 150/2023 (pignoramento immobile in comunione legale); Cass. civ. Sez. III, n. 9789/2024 (pignorabilità beni del fondo patrimoniale, onere della prova); Cass. civ. Sez. I, ord. n. 1643/2025 (conto corrente cointestato, presunzione di comproprietà, prova contraria); Cass. civ. 5698/2020 (natura non alimentare dell’assegno al coniuge); Cass. civ. 13465/2019 (prove sul conto cointestato); Cass. civ. 28994/2023 (provenienza delle giacenze del conto). Cass. civ. ord. 10543/2019 (notificazione e stato di famiglia); varie altre pronunce citate nelle ordinanze sopraccitate.

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Conclusione

L’Ufficiale Giudiziario può pignorare solo ciò che appartiene al debitore.
Se coinvolge beni di familiari, è possibile opporsi e tutelare i loro diritti patrimoniali.

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