Si Possono Pignorare I Mobili Di Casa? E Se Sono In Affitto?

Hai ricevuto un preavviso di pignoramento e ti stai chiedendo se l’Ufficiale Giudiziario può portare via i mobili di casa? Vivi in un appartamento in affitto e non sai se questa cosa ti protegge o ti espone comunque al rischio?

È una delle paure più comuni quando si è alle prese con un debito esecutivo: ritrovarsi l’Ufficiale Giudiziario in casa e vedere i propri mobili elencati per essere messi all’asta. Ma la legge prevede regole precise su cosa si può pignorare e cosa invece è tutelato.

Possono davvero pignorare divani, letti, tavoli, elettrodomestici? E se non sono di mia proprietà? O se la casa è in affitto?

Sì, l’Ufficiale Giudiziario può pignorare i mobili presenti nell’abitazione del debitore, ma solo quelli che non rientrano nei beni considerati essenziali. Oggetti di uso quotidiano come frigorifero, cucina, letto o lavatrice sono in parte impignorabili, ma il resto – mobili di valore, televisori, quadri, oggetti di pregio – può essere sequestrato.

Se la casa è in affitto, questo non impedisce il pignoramento, perché l’azione esecutiva riguarda i beni mobili, non l’immobile. Quindi anche chi vive in affitto può subire un pignoramento dei mobili, se si trova nella propria abitazione al momento dell’esecuzione.

Ma cosa succede se i mobili non sono tuoi? Se sono del proprietario, di un coinquilino o di un familiare?

In quel caso, è necessario dimostrare la proprietà con documenti validi: fatture, scontrini, bonifici, contratti di noleggio o lettere d’acquisto intestate a terzi. Senza queste prove, l’Ufficiale Giudiziario presume che tutto ciò che è in casa appartenga al debitore.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in esecuzioni forzate e tutela dei beni personali – ti spiega quando si possono pignorare i mobili di casa, cosa succede se vivi in affitto, quali sono i beni protetti dalla legge e come difenderti prima che sia troppo tardi.

Hai ricevuto un atto e temi che possano pignorare i mobili della tua casa in affitto? Vuoi sapere cosa è davvero a rischio e come proteggerlo?

Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo la tua situazione, verificheremo la provenienza dei beni e ti aiuteremo a difendere la tua abitazione, i tuoi oggetti personali e la tua tranquillità.

Introduzione

Il pignoramento mobiliare è una forma di espropriazione forzata che consente a un creditore di ottenere la soddisfazione del proprio credito aggredendo i beni mobili del debitore. Questa guida approfondisce, con linguaggio giuridico chiaro, i profili normativi e pratici del pignoramento dei beni mobili in un’abitazione, con particolare riferimento alle situazioni in cui l’immobile è in affitto. Vedremo quali beni possono essere aggrediti, quali sono i limiti di impignorabilità stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza, come si svolge passo per passo la procedura, e forniremo esempi pratici, modelli di atti, tabelle riepilogative e una sezione FAQ per i casi più comuni. Le fonti normative e giurisprudenziali (incluse le più recenti al 2025) saranno puntualmente indicate con riferimenti precisi.

1. Nozioni generali di pignoramento mobiliare

Il pignoramento mobiliare è disciplinato dal codice di procedura civile agli artt. 513 e ss. Esso si attua quando, dopo l’ingiunzione (precetto) al pagamento del debito, l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore munito di titolo esecutivo, procede a sottoporre a vincolo i beni mobili del debitore. Nel concreto, l’ufficiale giudiziario ricerca e immobilizza i beni nella residenza o in altri luoghi in cui il debitore ne abbia la disponibilità. Tali beni possono essere oggetti d’arredo, elettrodomestici, capi di abbigliamento, ma anche valori mobiliari (contante, gioielli, titoli) o mezzi di trasporto registrati (con specifiche formalità).

Il pignoramento mobiliare può essere effettuato “presso il debitore” (cioè nella casa o in altri luoghi di sua disponibilità) oppure “presso terzi”, quando i beni del debitore si trovano in possesso di terzi. Ad esempio, se il debitore ha depositato mobili o soldi presso un’amico, questi possono essere oggetto di pignoramento se il terzo possessore li esibisce all’ufficiale. In questa guida ci concentreremo principalmente sul pignoramento mobiliare presso il debitore, ossia sui beni rinvenuti nella sua abitazione, sia che il debitore sia proprietario sia che l’abitazione sia in affitto. Gli aspetti legati ai crediti o alle somme dovute da terzi (ad es. stipendio, pensione, crediti bancari) ricadono invece nel pignoramento presso terzi (artt. 543 ss. c.p.c.) e sono solo sfiorati quando coinvolgono mobili sequestro (ad esempio somme di danaro in giacenza presso terzi).

1.1 Chi può eseguire il pignoramento

La procedura esecutiva mobiliare è condotta dall’Ufficiale giudiziario. Il creditore ottiene dal giudice un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo definitivo, ecc.) e notifica al debitore il precetto (intimazione a pagare). Decorso inutilmente il termine di 10 giorni dal precetto, il creditore può rivolgersi all’ufficiale giudiziario competente per territorio affinché esegua il pignoramento mobiliare. La notifica del precetto ha validità per un periodo limitato (ora 90 giorni) e, in mancanza di richieste esecutive nei termini, il precetto decade. L’ufficiale giudiziario, munito di titolo esecutivo e precetto, ha l’obbligo di procedere con diligenza: può entrare nei locali di pertinenza del debitore (inclusa l’abitazione) e persino procedere a perquisizione personale se necessario. L’intervento dell’autorità di pubblica sicurezza può essere richiesto dal giudice o dall’ufficiale se la situazione lo richiede (es. resistenza del debitore).

1.2 Definizione di “casa del debitore”

Ai fini dell’esecuzione mobiliare, si considera “casa del debitore” il luogo in cui il debitore risiede effettivamente e stabilmente. Questo vale anche se l’immobile è di proprietà di terzi o in affitto: se il debitore vive nella casa (anche come conduttore in locazione) l’ufficiale può comunque eseguire il pignoramento. In altri termini, il contratto di locazione intestato a terzi non impedisce di per sé che i beni mobili nella casa possano essere sottoposti a pignoramento. L’unica differenza pratica è che, in alcuni casi, il terzo (ad es. il locatore o un familiare) potrà far valere le proprie ragioni in opposizione, come vedremo più avanti. In ogni caso la legge presume che i mobili trovati nella casa del debitore siano di sua proprietà, a meno che non venga fornita prova contraria (ad es. atti notarili di donazione, scontrini di acquisto intestati a terzi, ecc.) con data certa anteriore al pignoramento.

1.3 Pignoramento mobiliare vs. altre esecuzioni

Il pignoramento mobiliare si differenzia da altre forme di esecuzione forzata: pignoramento immobiliare (che riguarda beni immobili e può essere richiesto solo per debiti di entità elevata) e pignoramento presso terzi (di cui abbiamo accennato, che riguarda crediti del debitore in capo a terzi). Rispetto a queste, il pignoramento mobiliare è più rapido e meno garantista per il debitore, in quanto l’ufficiale giudiziario entra direttamente nelle cose del debitore. Ne consegue un equilibrio tra il diritto del creditore alla soddisfazione e la tutela della dignità del debitore: ad esempio, l’atto deve avvenire nel rispetto di orari e deve risparmiare i beni impignorabili essenziali.

2. Limiti di impignorabilità dei beni mobili

La legge italiana proteggere i beni essenziali alla vita del debitore e della sua famiglia, nonché strumenti indispensabili di lavoro o beni di particolare valore affettivo. Tali beni non possono mai essere aggrediti né dalla pubblica amministrazione né da privati creditori. Le categorie di beni mobili impignorabili si suddividono in:

  • Impignorabilità assoluta (art. 514 c.p.c.) – sono beni mai pignorabili per legge. Tra questi rientrano, per esempio, l’anello nuziale, gli abiti e la biancheria personale, i letti e i mobili indispensabili alla vita quotidiana (tavolo da pranzo con sedie, armadi guardaroba, frigorifero, forno/cucina anche a gas o elettrica, lavatrice, utensili di casa e cucina, insieme a un mobile idoneo a contenerli). Sono impignorabili anche i cibi e i combustibili necessari al mantenimento per un mese del nucleo familiare. Ancora, non si possono pignorare le armi e gli oggetti che il debitore è tenuto a conservare per pubblico servizio, le decorazioni al valore (medaglie, onorificenze), le lettere e i registri di famiglia, i manoscritti (salvo che non facciano parte di una collezione). Infine, dall’entrata in vigore delle ultime riforme (legge 3/2016, in vigore dal 2019) sono stati esplicitamente inclusi tra i beni assolutamente impignorabili gli animali d’affezione o da compagnia (cani, gatti, conigli, ecc.) e gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza (ad es. cani guida per non vedenti).
  • Impignorabilità relativa (art. 515 c.p.c.) – sono beni che, pur non essendo presi di mira in primo luogo, il giudice dell’esecuzione può escludere dal pignoramento o limitare l’espropriazione su richiesta del debitore. Ad esempio, gli attrezzi agricoli che il proprietario destina alla coltivazione di un fondo possono essere pignorati solo in mancanza di altri beni mobili più redditizi; tuttavia il giudice può escludere dal pignoramento quelli indispensabili alla coltura o permetterne l’uso durante l’esecuzione. Parallelamente, gli strumenti essenziali per l’attività professionale (macchinari, attrezzi, libri necessari all’esercizio dell’arte) possono essere sequestrati solo nei limiti di un quinto del valore, e solo se il credito non può altrimenti soddisfarsi (non si applica il limite se il debitore è una società o se l’attività è capital-intensive). In ogni caso, chi esercita l’azione esecutiva deve indicare in verbale altri beni o suggerire al giudice di limitarne l’espropriazione se ritiene che gli oggetti trovati siano insufficienti o la loro vendita troppo lunga.
  • Altri vincoli normativi – l’art. 517 c.p.c. stabilisce la regola della “scelta delle cose da pignorare”. In pratica, quando l’ufficiale giudiziario seleziona quali beni aggredire, deve privilegiare quelli di più facile e immediata liquidazione. In particolare, vanno preferiti il denaro contante, gli oggetti preziosi (gioielli, oro, argenteria) e i titoli di credito, poiché hanno realizzo più certo e veloce. Tutto ciò riduce il danno al debitore e facilita il soddisfacimento del credito. Dunque, se il debitore ha in casa alcuni mobili poco valorizzabili (ad es. un vecchio tappeto o semplici scarpe), l’ufficiale li trascurerà e si concentrerà su banconote o gioielli, stando entro il limite del valore necessario (creditore più spese).

Tabella 1 – Beni mobili impignorabili (art. 514 c.p.c.) e categorie simili

Beni impignorabili (esempi)Normativa e note
Essenziali alla vita familiare: indumenti (vestiti, biancheria), mobili indispensabili (letti, armadi, tavolo da pranzo e sedie, frigorifero, fornelli/cucina, lavatrice, utensili da cucina).Combustibili/alimenti per 1 mese (famiglia).Art. 514 c.p.c.; inseriti da riforma 2016 (in vigore dal 2019).
Oggetti religiosi/culto: (es. crocifissi, statue sacre).Art. 514 c.p.c. (punto 1).
Servizi pubblici: armi o strumenti necessari per pubblico servizio (es. divisa o armi di polizia).Art. 514 c.p.c. (punto 5).
Documenti di famiglia: decorazioni al valore, lettere private, registri di famiglia, manoscritti non collezione.Art. 514 c.p.c. (punti 6,6-ter), tutela affetti e privacy.
Animali: animali d’affezione (cani, gatti, ecc.) e animali terapeutici.Art. 514 c.p.c. (introdotti da L. 3/2016).
Strumenti di lavoro essenziali: (macchinari/profili della professione) – limitati come da art. 515: pignorabili solo fino a 1/5 del valore complessivo se altrimenti insufficiente, e facoltativamente esclusi dal giudice se indispensabili all’attività.Art. 515 c.p.c. (comma 3). Non opera se debitore è società o prevale capitale.

In pratica, quasi sempre l’ufficiale giudiziario lascia ai debitori ciò che è indispensabile: rimangono fuori portata gli oggetti quotidiani di uso comune (abiti, arredi di base, cibo, ecc.). Allo stesso modo, non potrà pignorare strumenti di lavoro fondamentali oltre i limiti di legge. Questo schema di protezione è rigido nella sostanza: anche se il debitore possiede altri beni, il tribunale potrà accogliere opposizioni se i mobili pignorati includono voci della tabella sopra riportata.

3. Pignoramento mobiliare presso il debitore: procedura passo per passo

Vediamo ora la procedura di pignoramento mobiliare “presso il debitore”, ossia i passaggi concreti che si susseguono da quando il creditore chiede l’esecuzione fino all’apertura della vendita dei beni. Illustreremo i requisiti formali, i compiti dell’ufficiale giudiziario e i termini essenziali.

  1. Titolo esecutivo e precetto. Prima di tutto il creditore deve essere in possesso di un titolo esecutivo valido (es. sentenza, decreto ingiuntivo definitivo) e deve far notificare al debitore un precetto con termine di 10 giorni per pagare. Il debitore può chiedere all’ufficiale un’attestazione dell’avvenuta notifica. L’iscrizione del precetto a ruolo (affinché diventi esecutivo) avviene presso la cancelleria del Tribunale competente.
  2. Tempistiche di efficacia. La riforma Cartabia (D.Lgs. 130/2015) ha ridotto a 90 giorni il termine entro il quale il creditore deve avviare l’esecuzione forzata dalla notifica del precetto. Se trascorso questo termine senza che sia iniziata l’esecuzione (notifica di pignoramento all’ufficiale), il precetto decadrà e il credito dovrà essere nuovamente intimato. Una volta avviata l’esecuzione (verbalizzato il pignoramento), il creditore deve iscrivere il procedimento a ruolo entro 15 giorni.
  3. Richiesta di pignoramento e presentazione. In pratica il creditore consegna il titolo esecutivo e il precetto all’ufficiale giudiziario competente per territorio chiedendo il pignoramento. A questo punto l’ufficiale giudiziario fissa giorno e ora per l’esecuzione, rispettando regole di distanza e rispetto: non può entrare in giorni festivi o fuori orario (normalmente dalle 7:00 alle 21:00) se non con autorizzazione straordinaria.
  4. Ricerca dei beni mobili. Nel giorno convenuto, l’ufficiale giudiziario si presenta nell’abitazione (o altro luogo dell’esecuzione) con il precetto, il titolo e un eventuale decreto di autorizzazione (se serve sbloccare porte, ecc.). Egli ha il potere di perquisire tutti i locali di proprietà o disponibilità del debitore, inclusi camera da letto, cucina, box, ecc. L’ufficiale può anche richiedere l’assistenza della forza pubblica in caso di resistenza. Durante questa fase il debitore (e i suoi familiari) hanno il diritto di essere presenti, insieme ai creditori, ma l’esecuzione può proseguire anche in loro assenza. L’ufficiale deve procedere con cura a distinguere i beni pignorabili da quelli impignorabili, privilegiando oggetti di valore (denaro, preziosi). Gli oggetti di scarso valore rimangono probabilmente negli scatoloni.
  5. Verifica del terzo possessore. Se i beni che si vogliono pignorare non sono nella disponibilità immediata del debitore (ad es. una motocicletta lasciata nel garage di un amico), l’ufficiale dovrà chiedere il consenso del terzo possessore. L’art. 513, comma 4 c.p.c. stabilisce infatti che l’ufficiale può pignorare beni del debitore da un terzo solo se questi li esibisce volontariamente. Diversamente, per ottenere l’accesso legale occorrerebbe un decreto autorizzativo ex art. 513 c.3 (quando il debitore può disporre di beni in luoghi non suoi). In ogni caso, va ricordato che i mobili presenti nella “casa del debitore” sono presunti di sua proprietà: un contratto di locazione intestato ad altro non costituisce di per sé prova d’innocenza del debitore.
  6. Redazione del verbale di pignoramento. Una volta individuati i beni, l’ufficiale giudiziario redige il verbale di pignoramento mobiliare. Il verbale è l’atto formale che consegna avvio all’esecuzione forzata. Esso deve contenere tutti i requisiti dell’art. 492 c.p.c. (ingiunzione al debitore di non alienare i beni, avvertimenti sugli effetti del pignoramento, ecc.). In particolare, l’ufficiale riporterà:
    • l’ingiunzione al debitore di astenersi dal sottrarre alla garanzia del credito i beni pignorati (art. 492 c.p.c.); se il debitore è assente, l’ufficiale la consegna alle persone presenti o affigge un avviso sulla porta.
    • la descrizione dettagliata dei beni mobili pignorati: ogni oggetto viene individuato, fotografato o filmato e se possibile stimato in valore. Ad esempio: “Una cassettiera di legno, altezza 1m: buona conservazione, valore stimato €100”. Se presenti oggetti di valore elevato (gioielli, opere d’arte), si procederà con maggior cura alla valutazione.
    • l’indicazione delle condizioni di detenzione (ad es. se il bene è smontato in scatoloni o incustodito).
    • le misure per la conservazione dei beni: l’ufficiale accerta che gli oggetti pignorati restino al sicuro fino alla vendita, e può affidarne la custodia provvisoria (ad esempio da un familiare di fiducia). Queste disposizioni di custodia sono descritte anch’esse nel verbale.
    • la notifica al debitore (e, se presente, al terzo) della futura udienza per l’udienza di assegnazione o vendita (tipicamente fissata 60 giorni dopo la consegna del verbale). In ogni caso, il verbale di pignoramento contiene la citazione del giudice per l’udienza di assegnazione ai sensi dell’art. 501 c.p.c. (art. 517 bis per veicoli).
    In sintesi, il verbale è un atto solenne e dettagliato. Come spiega la dottrina, “l’atto di pignoramento mobiliare si realizza formalmente mediante la redazione del processo verbale a cura dell’ufficiale giudiziario”. Senza il verbale (la consegna fisica dell’atto al creditore), l’esecuzione non è perfezionata: il pignoramento produce i suoi effetti dall’atto di redazione del verbale.
  7. Notifica del verbale e iscrizione a ruolo. Terminata la redazione, il verbale viene consegnato immediatamente al creditore o al suo avvocato. Il creditore ha poi l’onere di depositarlo in cancelleria. È previsto dall’art. 569 c.p.c. che il verbale di pignoramento mobiliare debba essere iscritto a ruolo entro 15 giorni dalla consegna. Questa iscrizione è fondamentale: in sua assenza (o in caso di ritardo) il pignoramento può essere dichiarato inefficace. Contestualmente, il giudice dell’esecuzione nomina un custode (per i beni più voluminosi) e fissa udienza per l’assegnazione dei beni, solitamente da tenersi dopo almeno 60 giorni dalla notifica (termine che consente opposizioni).
  8. Custodia dei beni. Fino alla vendita all’asta, i beni rimangono sotto vincolo e devono essere conservati. Se si tratta di oggetti di poco ingombro, spesso restano nell’abitazione con l’obbligo di custodia a carico del debitore (con vincoli). Per oggetti di maggior valore o pericolosi (es. animali vivi, beni facilmente danneggiabili) l’ufficiale può trasferirli presso un custode nominato (depositi giudiziari, privati autorizzati, ecc.). I costi di custodia e conservazione sono anticipati dal creditore e poi detratti dal ricavato della vendita.
  9. Opposizioni dell’esecuzione. In questa fase il debitore (o i terzi interessati) può proporre opposizioni agli atti esecutivi. Ad esempio, può presentare opposizione a precetto (art. 615 c.p.c.) per vizi del titolo o del precetto stessi, oppure opposizione all’esecuzione (art. 617 c.p.c.) motivata da esecuzione illegittima dei beni. Un terzo (es. il locatore o parente) che rivendichi la proprietà su beni pignorati può invece ricorrere con opposizione ex art. 619 c.p.c. (opporsi e chiedere di essere escusso come terzo). In particolare, come ricorda la giurisprudenza, il terzo opponente deve provare la propria titolarità con atto anteriore al pignoramento. Un semplice contratto di locazione a suo nome non basta a bloccare il pignoramento (cfr. Q&A sotto).
  10. Vendita o assegnazione. Se il debitore non paga entro l’udienza fissata, si procede con la vendita giudiziaria dei beni pignorati (artt. 551-568 c.p.c.) o con l’assegnazione diretta a un creditore (art. 552 c.p.c.) quando richiesto. Il prodotto della vendita viene poi distribuito tra creditori secondo le regole del codice (costi, privilegi, chirografari). La procedura termina con la completa estinzione del debito o con esaurimento dei beni. Se invece il debitore paga l’intero dovuto in qualsiasi momento prima della vendita, l’ufficiale libera i beni dall’espropriazione.

Tabella 2 – Fasi principali del pignoramento mobiliare (c.d. “presso il debitore”)

FaseAttività principaleRiferimenti normativi
PrecettoNotifica al debitore (salvo contratto a ruolo); termine di pagamento 10 giorni.Art. 480 c.p.c.
Ricorso al giudiceRichiesta (di solito tacita) al giudice per competenza se necessario.Artt. 491 e 494 c.p.c.
Richiesta al U.G.Presentazione a ufficiale giudiziario di titolo esecutivo + precetto (entro 90 gg dalla notifica).Art. 480, 492-bis c.p.c. (d.lgs. 130/2015)
Esecuzione materialeU.G. perquisisce casa del debitore, identifica beni pignorabili, affida custodia.Art. 513 co.1 c.p.c.; artt. 492, 518 c.p.c.
Redazione verbaleVerbale di pignoramento mobiliare descrive beni, stato, valore stimato; consegna degli avvisi.Art. 518 c.p.c.; art. 492 c.p.c.
Notifica del verbaleEntro 60 giorni dall’esecuzione (ora 60gg da 2020), deposito in cancelleria e iscrizione a ruolo entro 15 giorni.Art. 569 c.p.c.
Custodia provvisoriaAffidamento beni a custode; misure di conservazione.Artt. 217-224 disp.att. c.p.c.
Udienza di venditaFissazione udienza per vendita o assegnazione (di solito 60gg dopo verbale).Art. 501 c.p.c.
Vendita / AssegnazioneBeni venduti all’asta o assegnati; ricavato distribuito ai creditori in base al titolo.Artt. 552-569 c.p.c.
Estinzione pignoramentoConcluse vendite e distribuzioni, o pagamento integrale da parte del debitore.Artt. 588-590 c.p.c.

(Nota: i termini citati sono di massima e possono subire variazioni di dettaglio; si consiglia sempre verifica puntuale in normativa aggiornata).

4. Pignoramento mobiliare in caso di abitazione in affitto

Un caso pratico molto comune è quando il debitore vive in affitto e non è proprietario dell’immobile. Ci si chiede spesso: il creditore può comunque sequestrare i mobili di casa? La risposta è sì, con alcuni accorgimenti:

  • Pignorabilità dei mobili in affitto. Anche se l’immobile è intestato a un altro (locatore o famigliare), la legge considera casa del debitore l’appartamento in cui egli abita. Ciò significa che l’ufficiale giudiziario può accedere e pignorare i mobili presenti esattamente come farebbe in una casa di proprietà del debitore. Non importa che i beni siano intestati o acquistati da terzi: il contratto di affitto non conferisce al locatore il possesso delle cose mobili nell’appartamento, ma soltanto dell’immobile. I mobili, purché utilizzati dal debitore, rientrano nella sua “disponibilità” ai fini esecutivi.
  • Limitazioni legali. Ovviamente valgono tutti i limiti visti sopra (impignorabilità art. 514-515). Ad es. non potranno mai essere pignorati gli animali domestici o le pentole come tali, neppure se in una casa in affitto. Vale la stessa tabella di esenzioni di prima.
  • Inventario arredi contrattualizzato. Talvolta i contratti di locazione (soprattutto per appartamenti arredati) contengono un inventario dei beni consegnati dal proprietario all’inquilino. Questo documento può influire sul pignoramento. In genere, se l’inventario è stato redatto con data certa anteriore all’atto di precetto, l’ufficiale giudiziario lo prende in considerazione e rispetta la destinazione dei beni (trattando tali mobili come dell’effettivo proprietario). In pratica, un locatore potrebbe elencare nel contratto “questa cucina è di mia proprietà” e, se datata prima del pignoramento, potrà pretendere che quegli oggetti non vengano incamerati nel ricavato dell’esecuzione. Se invece non esiste alcun inventario preventivo, i mobili vengono trattati come di proprietà del conduttore-debitore fino a prova contraria.
  • Proprietà di terzi e opposizione di terzo. Se l’ufficiale giudiziario pignora per errore anche beni che effettivamente non appartengono al debitore (ad es. il tavolo della cucina dono di un parente), il proprietario terzo può tutelarsi con apposita opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.). Come stabilito da Tribunale e Cassazione, è onere del terzo dimostrare il proprio diritto sui beni pignorati con idonea prova scritta anteriore al pignoramento. In altre parole, il locatore che afferma “quello è il mio divano” dovrà produrre ricevute o scritture notarili che lo attestino. In assenza di prova documentale forte, il giudice ammette la presunzione che i mobili rinvenuti nella casa siano del debitore.
  • Effetti sull’occupante (conduttore). Se l’esecuzione travolge l’immobile (ad esempio pignoramento immobiliare e vendita), la legge tutela l’occupante. Anche nel pignoramento mobiliare, se a seguito di vendita dell’appartamento all’asta sopravviene un nuovo proprietario, il locatario non può essere immediatamente sfrattato: deve essere salvaguardato nella disponibilità fino alla scadenza del contratto o al suo rinnovo (se registrato). Il conduttore dunque può opporsi all’esecuzione mostrandone il titolo (contratto regolarmente registrato), obbligando il compratore a rispettarlo fino al termine pattuito.

Tabella 3 – Differenze tra pignoramento in casa di proprietà vs. in casa in affitto

SituazioneBeni mobili pignorabiliNote e riferimenti
Proprietà del debitoreTutti i beni mobili in casa, salvo limiti (art. 514), sono aggredibili. L’Uff. giud. accede liberamente.
Affitto senza inventarioGli stessi beni sono pignorabili anche se appartengono a terzi: l’U.G. considera come “beni del debitore” quelli usati nella casa.Contratto di locazione in altro nome non blocca il pignoramento.
Affitto con inventarioSe esiste inventario arredi datato prima del precetto, esso vincola l’esecuzione (i beni sono lasciati al proprietario effettivo).Documenti privati datati > obbligo di considerazione.
Proprietario (locatore)Non pignorabile come debitore, ma può agire in opposizione se i suoi beni vengono sequestrati.Può proporre opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) per far riconoscere i mobili di sua proprietà. Deve provarne titolo.

4.1 Simulazione pratica: pignoramento in un’abitazione in affitto

Esempio: Mario, unico occupante di un bilocale in affitto, ha debiti e il creditore attiva la procedura. Il contratto di locazione, registrato, non contiene alcun inventario. Il giorno dell’esecuzione, l’ufficiale giudiziario entra nell’appartamento di Mario e ordina di sedersi in cucina. Francesco (creditore) è presente. L’ufficiale mostra il precetto e ingiunge a Mario di non spostare o vendere niente. Poi apre le stanze: trova un divano in pelle (valutato €800), un tavolo in legno (val. €200), una libreria, un televisore LED e qualche utensile da cucina. In camera da letto c’è solo un letto matrimoniale e un piccolo armadio. In salotto Mario ha un piccolo salvadanaio (€50) e una collana d’oro (val. €500). L’ufficiale annota tutto sul verbale, fotografando il televisore e il salvadanaio (beni di valore). Dichiara pignorati: il divano, la libreria, il televisore, la collana, e cash €50 dal salvadanaio. Gli utensili e i vestiti non vengono pignorati.

Mario protesta che il divano sarebbe regalato da sua sorella: l’ufficiale risponde che finché non produce ricevuta di acquisto o atto notarile, il divano è considerato suo. Infatti, come visto, «i mobili che arredano la casa del debitore si presumono di sua proprietà». Se Mario non paga nelle prossime 2 settimane, il giudice fisserà un’asta (dopo 60 gg). Nel frattempo i mobili rimangono nella sua abitazione con vincolo (Mario non può darli via). Se invece Mario salda il debito di €1.500 prima dell’asta, l’esecuzione cade e il vincolo si estingue.

5. Modelli pratici

Di seguito illustriamo alcuni modelli di atti esecutivi relativi al pignoramento mobiliare. Si tratta di esempi sintetici a scopo illustrativo: il professionista dovrà adattarli al singolo caso, verificando sempre le ultime disposizioni normative e processuali.

Modello – Verbale di pignoramento mobiliare presso il debitore (ex art. 518 c.p.c.)
*L’anno 20XX, il giorno Y del mese M, innanzi a me Dott. [Nome U.G.], Ufficiale Giudiziario del Tribunale di , munito di titolo esecutivo n. ___ (sentenza n. ___ del //__) e relativo precetto notificato in data //___, si è proceduto all’esecuzione forzata mobiliare presso l’abitazione del Sig. Mario Rossi, nato a ____, residente in ___, Via ____, presso cui viene esperito il pignoramento (cfr. artt. 513, 518 c.p.c.). Al momento dell’esecuzione sono presenti i Sigg. __, __ (testimoni), e il debitore. L’esecuzione si svolge in presenza dell’Agente di Polizia [o garante dell’ordine] e del Sig. Creditore (se presente).

Si ingiunge al Sig. debitore di astenersi da qualsiasi atto di disposizione sui beni pignorati e si avverte che l’inosservanza comporta azioni penali per resistenza a pubblico ufficiale. Il Sig. debitore dichiara di risiedere nella casa di [Via X, n. Y] e di non aver presentato istanze di conversione del pignoramento.

Si procede alla ricerca dei beni mobili pignorabili nella casa del debitore. Vengono rinvenuti e descritti i seguenti beni:

  • 1 divano in pelle, col. marrone, largo 2 m (val. stimato €800), in buono stato;
  • 1 televisore a schermo piatto da 50″ (val. stimato €400), funzionante;
  • 1 tavolo da pranzo in legno con 4 sedie (val. stimato €350);
  • 1 libreria in legno massello, altezza 2 m (val. stimato €300);
  • Ogni altro bene presente (elettrodomestici, vestiti, stoviglie) risulta di valore modesto o imprescindibile (indumenti, attrezzi di cucina, ecc.) e quindi non pignorato.

È emerso inoltre un salvadanaio contenente €50 in contanti, anch’essi pignorati. Si descrive lo stato di conservazione di tutti i beni (cfr. foto allegate) e se ne indica il valore presunto di realizzo. Ai sensi dell’art. 492 c.p.c., si avverte il debitore dell’obbligo di non alienazione e dell’inefficacia dell’opposizione proposta dopo vendita. Sono state adottate le seguenti misure di conservazione dei beni: il debitore ha ricevuto formale incarico di custodirli in buono stato fino alla vendita; i beni di maggior pregio (divano, televisore) restano nell’abitazione con guinzaglio giudiziario.

Dal presente verbale decorrono gli effetti sostanziali del pignoramento: si riserva l’iscrizione a ruolo entro 15 giorni e la nomina di custode da parte del giudice. Il debitore è stato informato dell’udienza di assegnazione fissata per il giorno //____ e del diritto di proporre opposizione agli atti esecutivi (artt. 615-619 c.p.c.).

Il sottoscritto Ufficiale Giudiziario [firma e timbro]

Modello – Opposizione all’esecuzione mobiliare (art. 615 c.p.c.)
Sig. Tribunale di [Città] – Cancelleria Esecuzioni – R.G.E. n. ____/20XX.
Il sottoscritto Mario Rossi, elettivamente domiciliato in ___, con il presente atto espone quanto segue e formula opposizione per resistere agli atti esecutivi eseguiti dal Creditore Sig. Giovanni Verdi.
1. Con atto di pignoramento mobiliare del //____ (notificato in data //____) sono stati pignorati beni ubicati presso la mia abitazione di Via X n. Y. Tali beni risultano però appartenere in realtà a terzi (o, diversamente, mi è stato impedito di dimostrare la loro funzione indispensabile), come dettagliatamente illustrato nei successivi punti.
*2. (Qui indicare i motivi dell’opposizione: vizi del titolo/precetto, errori materiali nel verbale, violazione di impignorabilità, spese eccessive, etc.)
3. In particolare, l’oggetto [descrivere bene impugnato] risulta di mia proprietà, come testimoniato da [atto notarile/fattura] in copia allegata, antecedente alla data del pignoramento. Oppure: l’oggetto [descrivere bene] è indispensabile per la mia attività lavorativa, e pertanto, stante l’art. 514 n.4 c.p.c., non pignorabile.
Per questi motivi chiedo che il Tribunale voglia:

  • accertare la nullità/parziale inefficacia dell’atto di pignoramento eseguito;
  • disporre la rimozione del vincolo dal/dei bene/i sopra descritti;
  • ordinare la restituzione dei beni o il loro dissequestro al richiedente, con condanna del creditore alle spese del giudizio.
    Allega: copia dell’atto di pignoramento (r.d. //____), copia del titolo esecutivo, copia del precetto, copia delle fonti di prova (con data certa) sulla proprietà o essenzialità del bene (fatture, contratti, dichiarazione sostitutiva).
    ________, lì //____
    Il debitore-opponente: [firma]

Modello – Opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.)
Sig. Tribunale di [Città] – Canc. Esecuzioni – R.G.E. n. ____/20XX.
Il sottoscritto Antonio Bianchi, elettivamente domiciliato in ___, nella qualità di proprietario dei beni descritti nel pignoramento eseguito presso l’abitazione di Mario Rossi (come da contratto di comodato/inventario locazione allegato), presenta opposizione ex art. 619 c.p.c. all’esecuzione mobiliare promossa da luogo debiti nei confronti del debitore Mario Rossi.
1. Con verbale di pignoramento mobiliare in data //____ (notificato in data //), l’Ufficiale Giudiziario ha sottoposto a sequestro coattivo i seguenti beni: [descrivere brevemente e/o allegare elenco]. Tali beni, in realtà, non appartengono al debitore ma al sottoscritto (terzo), come comprovato dall’allegato contratto di locazione ad uso abitazione registrato in data // all’Ufficio del Territorio di ___.
2. Sussistono quindi i requisiti dell’art. 619 c.p.c.: il sottoscritto terzo dichiara di essere proprietario esclusivo dei beni pignorati e chiede che siano esclusi dall’esecuzione poiché estranei alle obbligazioni esecutate.
3. Alla luce di quanto sopra, chiedo rispettosamente: (i) di ammettere la presente opposizione di terzo e dichiarare l’inefficacia del vincolo esecutivo sui beni indicati in premessa; (ii) di ordinare la restituzione immediata di tali beni al sottoscritto; (iii) di convalidare il verbale di pignoramento nella parte restante, liquidando le spese di giudizio al creditore procedente.
Alla presente istanza si allegano: copia del verbale di pignoramento, copia del titolo e precetto, copia del contratto di affitto con inventario (data certa) attestante la proprietà terza, copia del documento di identità del sottoscritto.
Luogo, lì //____
Il terzo-opponente: [firma]

Modello – Notifica di atto di pignoramento mobiliare
(sintesi delle informazioni principali presenti nell’atto notificato al debitore)

Oggetto: Notificazione di atto di pignoramento mobiliare.
*Si informa che in data //____ il Sig. Mario Rossi, debitore in esecuzione, è stato sottoposto a pignoramento mobiliare per il credito di € XXXX,00 del Sig. Giovanni Verdi (titolo esecutivo: sentenza del //). Il pignoramento è stato eseguito in Via ___ presso l’abitazione del debitore, con inventario dei beni come da verbale allegato. Si ingiunge al debitore di non compiere atti di disposizione su tali beni e di comparire in Tribunale in data // (art. 501 c.p.c.) per l’udienza di assegnazione. Contro tale esecuzione è ammessa opposizione agli atti esecutivi (art. 615 c.p.c. e ss.) nei termini di legge.
Destinatario: Mario Rossi, Via X n. Y, [CAP] [Città].

Questi modelli illustrano la struttura dei principali atti coinvolti. Devono essere adattati al caso concreto, con attenzione alle specifiche circostanze (ad esempio, per i beni mobili registrati – auto, moto – si applicano particolari formalità di notificazione e trascrizione ex art. 521-bis c.p.c.).

6. Tabelle riepilogative

Per comodità di consultazione, riproponiamo alcune tabelle sinottiche sui temi chiave trattati.

  • Beni mobili pignorabili vs impignorabili: sintetizza quali oggetti possono o non possono essere sequestrati (vedi Tabella 1).
  • Fasi procedurali: riepiloga i passi dell’esecuzione mobiliare (vedi Tabella 2).
  • Affitto vs proprietà: confronta gli effetti del pignoramento in un appartamento di proprietà rispetto a uno in affitto (Tabella 3).

Inoltre, di seguito una tabella riepilogativa dedicata alle garanzie del debitore e alle possibili azioni di tutela (di cui molte sono comuni, di fatto, a tutti i tipi di espropriazione forzata):

Garanzie e tutele del debitore/terziRiferimentiNote
Op. a precetto (art. 615 c.p.c.)Art. 615 c.p.c.Contestazione titolo/precetto prima di esecuzione.
Op. all’esecuzione (art. 617 c.p.c.)Art. 617 c.p.c.Rivolto al giudice per vizi nell’esecuzione.
Op. di terzo (art. 619 c.p.c.)Art. 619 c.p.c.; Cass. 2016Terzo che rivendica proprietà/diritto sui beni pignorati (deve provare il titolo).
Opposizione alla vendita (art. 615-bis)Art. 615-bis c.p.c.Impugnazione della vendita all’asta.
Pagamento integrale del debito (art. 629)Art. 629 c.p.c.Estingue l’espropriazione in ogni momento prima della vendita.
Conversione del pignoramento (art. 495)Art. 495 c.p.c.Per adeguare la misura dell’espropriazione.

7. Domande frequenti (FAQ)

D: Il debitore vive in affitto: l’ufficiale può pignorare comunque i suoi mobili?
R: Sì. Se il debitore risiede stabilmente in un appartamento, quello è considerato la sua “casa” ai fini degli artt. 513 e 621 c.p.c. e i suoi beni mobili lì presenti sono aggredibili. Non conta che la casa sia di proprietà altrui o in locazione. L’unica eccezione è se esiste un inventario legale degli arredi (come elencato in un contratto di locazione arredato) datato prima del precetto, nel qual caso l’ufficiale dovrà rispettare l’elenco.

D: Se trovo dei mobili pignorati che non mi appartengono, come posso reagire?
R: Se sei terzo proprietario di quei beni (ad esempio il locatore o un parente) puoi proporre opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.). Devi dimostrare con documenti (fatture, contratti di donazione, scritture private) che tali beni sono tuoi. È molto importante avere atti con data certa anteriori al pignoramento. Se non produci prove idonee, i mobili saranno presumibilmente considerati del debitore e difficilmente ti verranno restituiti.

D: Posso far valere il contratto di affitto registrato per evitare lo sfratto se la casa viene pignorata e venduta?
R: Sì. L’affittuario può fare opposizione opponendo il contratto di locazione regolarmente registrato. In tal modo il compratore subentrerà nel rapporto di locazione e l’inquilino potrà restare fino alla naturale scadenza del contratto. Quindi anche venduta l’abitazione, il conduttore (acquirente) deve rispettare i suoi diritti di uso fino al termine pattuito.

D: Le scarpe, i libri di seconda mano e altri oggetti di modesto valore sono pignorabili?
R: In teoria sì, ogni cosa può essere pignorata se ritenuta utile alla vendita, ma nella pratica l’ufficiale preferirà sempre beni di maggior valore (denaro, preziosi). Scarpe comuni o libri usati di solito non vengono pignorati perché hanno scarso potenziale di realizzo e l’ufficiale vuole evitare un inventario prolisso di oggetti di poco valore.

D: L’attrezzatura professionale (es. PC, stampante) può essere pignorata?
R: Dipende. Se sei una persona fisica che usa tale attrezzatura per lavoro autonomo, essa rientra nelle “cose indispensabili per l’attività professionale” e quindi vale la regola dell’impignorabilità relativa: può essere pignorata solo entro un quinto del suo valore totale. Se invece sei una società o hai una prevalenza di capitale nella tua impresa, questo limite non si applica. In pratica, l’ufficiale può sequestrare parte di questi strumenti, ma non l’intera dotazione se ciò metterebbe il professionista in condizione di non poter lavorare affatto.

D: Quali sono i beni mobili in assoluto non pignorabili?
R: La lista completa è nell’art. 514 c.p.c. e sintetizzata in Tabella 1. Ricordiamo i più comuni: anello nuziale, abiti e biancheria, mobili indispensabili per il vitto e alloggio (letti, cucine, frigorifero ecc.), alimenti e carburante per un mese, armi di servizio pubblico, oggetti di culto/religiosi, scritture di famiglia, animali domestici e da terapia. Se un oggetto rientra in queste categorie non può mai essere sequestrato.

D: Quanto tempo ho per pagare dopo il precetto?
R: Dal 2020 è fissato in 90 giorni il termine entro il quale il creditore deve iniziare l’esecuzione (arresto del conteggio a 90 gg dalla notifica del precetto). Prima era di 6 mesi, ma ora è ridotto per velocizzare le procedure. Se il creditore avvia l’esecuzione, dopo 15 giorni dal verbale inizia l’udienza di vendita.

D: E se il debitore muore prima della vendita?
R: In questo caso il pignoramento mobiliare vale anche sui beni dell’eredità. L’esecuzione proseguirà nei confronti degli eredi fino a esaurimento del ricavato, nel rispetto dei termini. Tuttavia, se l’erede risiede nella stessa abitazione, continueranno a valere i limiti ordinari (ad es. si esaminerà cosa è indispensabile alla famiglia).

D: La legge italiana tutela anche online il pignoramento digitale?
R: No, il pignoramento mobiliare riguarda solo beni fisici. I crediti digitali (es. criptovalute, conti on-line) possono essere aggrediti come crediti presso terzi se archiviabili o come effetti di vendita di Bitcoin presso istituti abilitati, ma non sono mobili nel senso tradizionale. Sul punto la giurisprudenza resta da consolidare.

8. Conclusioni e fonti normative

Questa guida ha cercato di fornire un quadro completo ed aggiornato (giugno 2025) del pignoramento dei mobili di casa, includendo i casi di abitazione in affitto. Abbiamo trattato sia l’aspetto sostanziale (quali beni è possibile sequestrare e quali no) sia quello procedurale (le formalità da seguire). Le principali fonti normative consultate sono:

  • Codice di procedura civile: artt. 491-524 c.p.c. (parte generale delle esecuzioni mobiliari, in particolare artt. 513-518 sui pignoramenti presso il debitore, art. 543 c.p.c. per i pignoramenti presso terzi; art. 514-516 c.p.c. su beni impignorabili e parzialmente impignorabili). Versione aggiornata con le modifiche intervenute fino al 2025 (Cartabia 2015, DL 137/2010, L. 3/2016, ecc.).
  • Codice civile: art. 812 c.c. (distinzione beni mobili/immobili).
  • Leggi speciali e deleghe: citiamo in particolare la legge 4 gennaio 2016, n. 3 (“Istituzione del reddito di dignità”) che ha aggiornato l’art. 514 c.p.c. inserendo gli animali tra i beni impignorabili. Nonché i decreti legislativi di riforma delle procedure esecutive (d.lgs. 130/2015, d.lgs. 169/2018) che hanno introdotto, tra l’altro, la ricerca telematica dei beni e la limitazione del termine a 90 giorni per l’esecuzione.
  • Giurisprudenza: fra le pronunce rilevanti ricordiamo Cass. civ. n. 2640/2002 (in tema di beni essenziali), Cass. civ. n. 2277/2018 (animali di affezione), Trib. Palermo 18/10/2016 (tutela del terzo in caso di affitto), e altre ordinanze recenti. In particolare, l’ordinanza n. 32759/2024 della Cassazione ha ribadito l’impignorabilità dell’unica abitazione del debitore, rafforzando le tutele sulla prima casa (sebbene ciò riguardi i beni immobili, è segnalata per contesto generale delle esecuzioni).

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