Hai dimenticato di pagare una rata alla Agenzia delle Entrate-Riscossione e ora temi di aver perso tutti i benefici? Ti stai chiedendo se puoi ancora rimediare, se c’è una tolleranza e cosa succede in caso di ritardo?
Il pagamento rateale di cartelle esattoriali, rottamazioni o piani di rientro è spesso l’unica via per gestire i debiti fiscali senza soffocare l’attività o il bilancio familiare. Ma può capitare, anche solo per una distrazione, di saltare una scadenza. Ed è proprio in quel momento che iniziano le paure: sto decadendo dal piano? Mi pignorano il conto? Perdo tutto?
Quanto tempo hai per rimediare? Esiste un margine di tolleranza? E cosa succede se non paghi in tempo una sola rata?
La legge prevede una tolleranza di 5 giorni di calendario per ciascuna rata: se paghi entro questo limite, non decadi dal beneficio. Ma attenzione: se superi questo termine, l’intero debito torna immediatamente esigibile, con tutte le sanzioni e gli interessi originari, e il Fisco può riattivare le azioni di riscossione, fino al pignoramento.
In alcuni casi, è possibile chiedere un nuovo piano di rateazione, ma solo se non si è già usufruito della massima flessibilità prevista dalla legge. Oppure, si può valutare un’opposizione legale, se la notifica non è stata corretta o il debito è prescritto.
In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, riscossione e tutela del contribuente – ti spiega cosa fare se sei in ritardo con una rata, quando puoi ancora salvare il piano e quali sono le strategie legali per bloccare azioni aggressive e difendere i tuoi diritti.
Hai saltato una scadenza e temi di essere decaduto dalla rateazione? Non sai se puoi ancora pagare o se è troppo tardi?
Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: verificheremo subito lo stato del tuo piano, i margini per recuperare e ti aiuteremo ad agire rapidamente per evitare la decadenza e fermare ogni rischio di esecuzione.
Introduzione
Quando si aderisce a un piano di rateizzazione con l’Agenzia delle Entrate–Riscossione (AdER, ex Equitalia), il debitore dilaziona il pagamento delle somme iscritte a ruolo. In caso di ritardo o inadempimento, però, si rischia la decadenza dal piano e il recupero immediato dell’intero debito. Negli ultimi anni la normativa fiscale ha subito importanti cambiamenti (definizione agevolata “quater”, riforma della riscossione, ecc.), che hanno ampliato le modalità di rateizzazione, modificato soglie e durate, e introdotto nuove scadenze. Questa guida, aggiornata a giugno 2025, illustra in dettaglio tutte le fattispecie di rateizzazione (ordinarie, straordinarie, rottamazioni, saldo e stralcio), le conseguenze penali, i casi particolari (cartelle INPS, multe, tributi locali) e i rimedi in caso di ritardo o decadenza, con esempi numerici e tabelle riassuntive.
1. Contesto normativo generale
La possibilità di rateizzare le somme iscritte a ruolo (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito INPS, ecc.) è disciplinata dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973. Dal 1° gennaio 2025 tale norma è stata profondamente riformata dal D.Lgs. n. 110/2024, che ha ampliato le condizioni di accesso alla dilazione e il numero massimo di rate concedibili. In base all’art. 19, comma 1, il debitore può presentare istanza di rateizzazione per difficoltà economica temporanea (autocertificata), e AdER valuta la concessione del piano. Fino al 2024 la rateizzazione “ordinaria” consentiva al massimo 72 rate mensili; dal 2025 è prevista una progressive estensione: 84 rate per le domande del biennio 2025-2026, 96 rate per il biennio 2027-2028, e 108 rate dal 2029 in avanti. In tutti i casi, ogni rata deve essere almeno di 50 €.
Per importi contenuti, è prevista una procedura semplificata: dall’estate 2022 è operativa una soglia di €120.000 per richiesta (soglia confermata dal D.Lgs. 110/2024). Ciò significa che debiti fino a €120.000 possono essere rateizzati con una semplice domanda online, senza produrre documentazione aggiuntiva – è sufficiente dichiarare la temporanea difficoltà economica. Oltre tale soglia (o in presenza di gravi difficoltà), il contribuente può chiedere una rateizzazione straordinaria: in tal caso il piano può arrivare fino a 120 rate mensili (10 anni) ma occorre dimostrare la situazione patrimoniale e reddituale (ad esempio con ISEE, bilanci, indici MC, ecc.). In altri termini, le rateizzazioni si distinguono in:
- Ordinaria semplificata: per importi ≤€120.000, concessa su semplice istanza (c.d. “automatico”) e con piano massimo che sale come detto a 84-96-108 rate.
- Ordinaria documentata (o potenziata): per importi >€120.000 o in assenza di semplificazioni, purché il contribuente renda documenti sulla crisi. Anche qui il massimale cresce fino a 120 rate a seconda del periodo di domanda.
- Straordinaria (documentata): dedicata ai casi di “grave e comprovata” difficoltà, sempre fino a 120 rate. È riservata a contribuenti in condizioni particolarmente critiche e richiede l’istruttoria della documentazione.
- Definizioni agevolate (pace fiscale): misure speciali di “rottamazione” o “saldo e stralcio” introdotte dalla legge (c.d. pace fiscale) che consentono di estinguere i debiti con forte sconto di sanzioni/interessi. Ciascuna di queste misure prevede scadenze e regole proprie (es. rottamazione-ter, rottamazione-quater, saldo e stralcio vari).
In sintesi, tutti i debiti (tributari e contributivi) iscritti a ruolo possono essere rateizzati, se non diversamente previsto da specifiche normative. Rientrano, in particolare, imposte erariali (IRPEF, IVA, tributi minori), contributi INPS affidati con avviso di addebito e anche entrate locali (IMU, TARI, sanzioni stradali, ecc.) se il comune/ente territoriale ha affidato la riscossione all’AdER senza escludere la rateazione. Restano escluse, invece, tipologie particolari come sanzioni penali pecuniarie da sentenze (che non sono tributi) o debiti già riservati a forme specifiche di recupero (ad es. proposte di rateazione già decadute gestite prima del ruolo).
2. Tipologie di rateizzazioni
2.1 Rateizzazione ordinaria
Con la rateizzazione ordinaria si intende il piano di pagamento “standard”, concesso in caso di temporanea difficoltà economica del contribuente. Fino al 2024 tale piano ordinario durava al massimo 72 mesi (6 anni). Dal 2025, come visto, la riforma introdotta dal D.Lgs. 110/2024 ha esteso gradualmente questa durata: 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025-2026, 96 rate per quelle del 2027-2028 e 108 rate dal 2029. Ad esempio, chi nel 2025 chiede la rateazione di un debito potrà spingersi fino a 84 rate, anche se spesso l’Agenzia concede il massimo per agevolare il debitore.
Importi ≤€120.000 possono accedere alla procedura ordinaria “semplificata” con una mera dichiarazione. Per tali importi l’Agenzia delle Entrate-Riscossione concede il piano dietro semplice richiesta del contribuente (auto-dichiarando la difficoltà), senza richiedere documenti integrativi. Se invece il debito supera €120.000, la domanda deve essere corredata di documenti che dimostrino la gravità della crisi (es. attestazioni ISEE, bilanci, ecc.), e l’Agenzia deciderà se accordare un piano fino a 96 o 120 rate.
Requisiti e modalità: Per accedere alla rateizzazione ordinaria non è necessario aver presentato dichiarazioni tributarie, né essere obbligati a versamenti ulteriori; è però vincolante aver ricevuto l’atto di pagamento (cartella o avviso) e non essere esclusi dalla normativa (vedi sotto). La domanda si presenta telematicamente sul portale dell’Agenzia Riscossione ed è valutata in base alla documentazione fornita. Le rate sono di importo costante: per calcolarle si prende il debito residuo (capitale + sanzioni + interessi iscritti) e vi si applica il tasso di dilazione legale (dal 2025 pari al 2,5% annuo). Ogni rata deve essere almeno €50 (quindi importi ridotti di norma implicano un numero di rate minore).
2.2 Rateizzazione straordinaria
La rateizzazione straordinaria è destinata a situazioni di comprovata grave crisi economica e permette di dilazionare fino a 120 rate mensili (10 anni). A differenza della procedura ordinaria semplificata, qui il contribuente deve obbligatoriamente produrre documenti sulla propria difficoltà (bilanci, indicatori di liquidità, ecc.) e l’Agenzia con questo materiale valuta l’accesso al piano straordinario. In generale, se un contribuente documenta la gravità della crisi, la dilazione può raggiungere 120 rate indipendentemente dall’importo, o comunque oscillare tra valori molto elevati fino a 120 rate. Ad esempio, secondo la regola aggiornata, per debiti documentati fino a €120.000 si può ottenere da 85 fino a 120 rate (2025-26) o 97-120 rate (2027-28) o 109-120 rate (dal 2029); per debiti >€120.000 la dilazione può arrivare direttamente a 120 rate indipendentemente dall’anno.
In pratica, il contribuente in condizione critica potrà chiedere una proroga sul numero di rate, estendendo anche oltre i limiti “standard” della procedura ordinaria, dietro verifica documentale.
2.3 Definizioni agevolate (“pace fiscale”)
Oltre alle dilazioni ordinarie, il legislatore ha previsto misure straordinarie di “pace fiscale” (definizioni agevolate) che consentono di estinguere in tutto o in parte i debiti affidati alla riscossione con sconti di sanzioni/interessi. Le principali, entrambe introdotte negli ultimi anni, sono:
- Rottamazione-ter (c.d. “definizione agevolata 2018”) – introdotta dall’art. 3 del D.L. 119/2018 (conv. L. 136/2018). Ha riguardato i carichi affidati nel 2000-2017 (inizialmente 2000-2016) e ha permesso di pagare capitale e spese esecutive senza sanzioni, interessi di mora e aggio. Il pagamento delle somme dovute avveniva in rate prefissate, con prime due rate al 10% e il resto in tre anni (per un totale massimo di 18 rate). La seconda rata era originariamente fissata al 30 novembre 2018, con successive proroghe (es. law 178/2020, 50/2022). Questa misura è stata poi prorogata in vari decreti (salvo slittamenti straordinari) fino al 2024, per includere anche contributi e nuovi ruoli.
- Saldo e stralcio (Legge 145/2018) – misura rivolta a soggetti in difficoltà con ISEE in limite stabilito. Prevede il saldo del capitale in misura ridotta (percentuali variabili a seconda dell’ISEE) e lo stralcio totale delle sanzioni e degli interessi, oppure parziale per i debiti di enti diversi dallo Stato. Esistono diverse versioni (es. la prima per il 2017, una per il 2018, una per il 2021-2022), ma tutte seguono lo schema di ridurre il dovuto. Ad esempio, per i carichi 2000-2015 fino a 1.000 € (stralcio automatico dal 2023), è stato previsto l’annullamento integrale di capitale, interessi e sanzioni per debiti verso Stato e INPS (per i tributi locali, solo sanzioni e interessi).
- Rottamazione-quater (Legge 197/2022) – introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 231-252 L. 197/2022), per i carichi affidati 1/1/2000 – 30/6/2022. Consente di versare solo il capitale e le spese esecutive, senza sanzioni, interessi, mora e aggio, in un piano fino a 18 rate. Chi aderisce ha le prime due rate al 10% del dovuto (31/10/2023 e 30/11/2023) e le restanti 16 rate di pari importo entro il 2024-2027 (28/2, 31/5, 31/7, 30/11 di ciascun anno). La recente legge “Milleproroghe” 2025 (L. 15/2025) ha inoltre riaperto termini per la riammissione dei decaduti (entro 30/4/2025), estendendo una ultima opportunità a chi era decaduto per ritardi.
In tutti i casi di definizione agevolata, il mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini (con 5 giorni di tolleranza) comporta la perdita dei benefici: il piano decade e le somme versate sono considerate mero acconto sulle somme dovute.
3. Scadenze e decadenza
3.1 Termini di pagamento e tolleranza
Per i piani di rateizzazione ordinari e straordinari l’art. 19 del D.P.R. 602/1973 (modificato) prevede una tolleranza di 5 giorni civili oltre la scadenza formale della rata. Ciò significa che, ad esempio, una rata fissata al 30 novembre si considera regolare se pagata entro il 5 dicembre (o entro il primo giorno lavorativo successivo, se cade di festività). Lo stesso principio vale per le definizioni agevolate (rottamazioni e saldo e stralcio), come confermato dall’Agenzia delle Entrate: tutti i termini fissi godono di 5 giorni di mora tollerati.
Le scadenze precise variano a seconda del piano. Ad esempio, nel caso della rottamazione-quater 2023 la prima rata doveva essere versata entro il 31 ottobre 2023 (tolleranza al 5/11/2023), la seconda entro il 30 novembre 2023 (tolleranza 5/12), e le restanti 16 rate rispettivamente entro il 28/2, 31/5, 31/7, 30/11 di ciascun anno 2024-2027. Anche per i piani ordinari, ai sensi della riforma, entro il 2024 il termine di prima rata era il 31 dicembre o 28/2 (a seconda del calendario), con le altre rate 31/5, 31/7, 30/11 di ciascun anno successivo. In ogni caso, se il contribuente salda la rata entro i 5 giorni di tolleranza, non è considerato inadempiente.
3.2 Decadenza dal piano di rateizzazione
La decadenza dal beneficio della rateazione si verifica quando il contribuente non rispetta i pagamenti programmati. La soglia di rate non pagate che fa scattare la decadenza dipende dal periodo di concessione del piano. In sintesi:
- Piani in vigore al 8 marzo 2020 (es. ante-Covid): decadenza al non pagamento di 18 rate (anche non consecutive).
- Piani richiesti dall’9 marzo 2020 al 31/12/2021: decadenza al mancato pagamento di 10 rate non consecutive.
- Piani richiesti dal 1/1/2022 al 15/7/2022: decadenza al mancato pagamento di 5 rate non consecutive.
- Piani richiesti dal 16/7/2022 in poi: decadenza al mancato pagamento di 8 rate non consecutive.
Importante: se tra le rate mancate c’è l’ultima rata pattuita, la decadenza si concretizza anche con un numero di rate inferiore a quello indicato (in sostanza basta non pagare l’ultima anche se si sono saltate meno rate). Quando scatta la decadenza, le conseguenze sono l’immediata risoluzione del piano e l’esigibilità integrale del debito residuo. Le azioni esecutive (ipoteca, fermo amministrativo, pignoramenti, ecc.) possono riprendere da subito.
È fondamentale quindi tenere monitorate le rate: una serie di ritardi anche “non consecutive” può portare alla perdita del piano. In caso di decadenza, tutte le rate già corrisposte rimangono valide come acconto sul debito originario (il piano saltato si considera estinto con effetti risarcitori).
3.3 Riammissione dopo decadenza
Dopo la decadenza, il contribuente può tentare di ottenere un nuovo piano di dilazione solo in particolari circostanze. La regola generale è che non è ammessa una nuova rateizzazione per gli stessi carichi decaduti se la richiesta originaria è successiva al 16 luglio 2022. In altre parole, le decadenze intervenute in piani recenti (dall’estate 2022 in poi) impediscono in via ordinaria di rimettere tutto in nuova rateazione per quei debiti. Se invece la richiesta originaria era anteriore al 16/7/2022, è possibile chiedere un nuovo piano sui debiti residui, a patto però di aver saldato tutte le rate scadute del piano precedente al momento della nuova domanda. In pratica, chi è decaduto da un piano “vecchio” (entro il 15/7/2022) può sanare la posizione pagando l’arretrato e ripresentare istanza, mentre chi decada da un piano più recente viene penalizzato dalla legge.
Un’eccezione rilevante si è creata con il DL Milleproroghe 2025 (L. 15/2025), che ha previsto la riapertura dei termini solo per i decaduti dalla rottamazione-quater (non per i piani ordinari generici) entro il 30 aprile 2025. Tale riammissione consente a chi aveva aderito alla c.d. “rottamazione-quater” del 2023 ma era decaduto per inadempienze di ritornare in dilazione e dilazionare quanto residua (con le nuove scadenze fissate, la prima entro il 31/7/2025). In ogni altro caso (piani ordinari o altri decadenze), il debitore decaduto può tentare solo di costituirsi in mora con pagamenti ulteriori o di optare per misure differenti (vedi “Rimedi” infra).
Infine, è possibile che chi impugna con successo l’atto impositivo riesca a sospendere la riscossione. Ad esempio, un contenzioso in commissione tributaria o giudice ordinario, se non deciderà immediatamente sull’efficacia del ruolo, può implicitamente sospendere l’esecuzione della cartella (per i crediti contestati) in attesa del giudizio. Tuttavia, questi sono scenari complessi che esulano dalla mera rateizzazione.
4. Conseguenze del ritardo e pagamenti parziali
4.1 Effetti del pagamento tardivo
Nel dettaglio, il ritardato pagamento di una rata può essere gestito in due modi: se il contribuente salda la rata in ritardo ma entro i 5 giorni di tolleranza comprensivi di interessi di mora e aggio di riscossione pro-rata, la rata si intende regolarmente pagata e non viene conteggiata come “mancata” ai fini della decadenza. In altre parole, anche se fuori termine formale, basta aggiungere gli interessi di mora maturati e l’eventuale quota di aggio per evitare penalizzazioni.
Al contrario, se si paga tardivamente soltanto l’importo originario (ovvero senza aggiungere gli interessi di mora e l’aggio di riscossione), la rata non risulta chiusa e viene considerata come non pagata. Questo vale anche in caso di pagamento parziale: pagare meno di quanto dovuto equivale a non pagare la rata. In tali situazioni, la rata rimane in sospeso e si aumenta il conteggio delle rate perse verso la soglia di decadenza. Ad esempio, se una rata di €1.000 viene pagata dopo il termine senza gli interessi di mora e l’aggio, tale rata si considera ineseguita e può contribuire alla decadenza dal piano.
Perciò, al minimo ritardo è fondamentale corrispondere anche gli interessi di mora. Tali interessi decorrono dal 60° giorno successivo alla notifica della cartella fino al giorno del pagamento. A titolo di esempio, per gli anni recenti il tasso annuale di mora è stato 2,68% (corrispondente a circa 0,00734% al giorno). Quindi un debito residuo di €10.000, se saldato con 10 giorni di ritardo oltre i 60 (oltre la tolleranza), genera un interesse di mora di circa €7,34. Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo al netto delle sanzioni e di eventuali altri interessi già iscritti. L’Agenzia degli Enti locali o l’istituto tesoriere può anche applicare l’aggio di riscossione (vedi infra), mentre spese di notifica fisse (per esempio 5,88 € per cartella) restano dovute.
4.2 Pagamenti parziali e rate residue
Se il contribuente riesce a versare parte del dovuto ma non l’intera rata, la situazione è analoga a quella del pagamento tardivo senza interessi: la rata si considera non saldata. Ad esempio, se la rata stabilita era €1.000 e ne viene versato solo €700 senza coprire interessi e aggio, l’installazione è incompleta. Rimangono pertanto €300 rimasti insoluti, che continuano a gravare sul debito residuo. Nel computo delle rate mancanti, quella rata è trattata come non pagata. In pratica, il debitore deve sempre pagare l’intero ammontare della rata (capitale + interessi di mora maturati + spese/aggio) entro i termini tollerati, altrimenti si scatta la penalità di decadenza.
5. Implicazioni penali
Il ritardo o l’inadempimento nei pagamenti in sé non costituiscono reato penale (sono violazioni amministrative). Tuttavia, in alcuni casi particolari il contribuente rischia conseguenze penali:
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000): è un reato tributario che punisce chi, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte dovute, compia atti fraudolenti o simulate alienazioni per rendere inefficace la riscossione. Se, ad esempio, il debitore occultasse beni o li vendesse fittiziamente per evitare che vengano aggrediti da cartelle o ipoteche, potrebbe configurarsi questo reato. La pena va da 6 mesi a 4 anni (1-6 anni se oltre €200.000). In pratica, l’art. 11 prevede la reclusione per chi con artifici sottrae capitali o asset per non pagare tributi, interessi o sanzioni. È un illecito che si verifica solo in caso di condotte dolose e fraudolente attuate in presenza di un debito tributario, non per il mero ritardo di pagamento.
- Reati nel rapporto con la rateizzazione: Atti falsi o simulazioni nel contesto della rateazione possono integrare reati comuni. Ad esempio, dichiarazioni mendaci contenute in istanze o documenti allegati (come attestazioni ISEE false) possono configurare falso ideologico in atto pubblico. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche modelli come l’F24 hanno natura di atto pubblico: compilare l’F24 con dati non veritieri (ad es. attestando falsamente un credito di altri) costituisce reato di falso in atto pubblico ai sensi dell’art. 483 c.p.. Quindi se un contribuente attesta cose false (per esempio nella documentazione per la rateizzazione o nei saldi e stralci che richiedono autocertificazioni) può rischiare sanzioni penali anche gravi.
- Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 D.Lgs. 74/2000): chi omette di versare le ritenute fiscali operate su redditi di lavoro o professionali è punito da questo articolo. Se nell’ambito dell’attività d’impresa il contribuente trattiene imposte dai sostituiti ma poi non le versa al Fisco, potrebbe scattare il reato di omesso versamento di ritenute (art. 10). La pena è reclusione da 6 mesi a 2 anni se l’importo supera 50.000 €. Anche qui, serve il dolo: l’omissione volontaria delle imposte raccolte. (N.B.: questo reato non è direttamente legato alla rateizzazione delle cartelle, ma è sovrapponibile quando i debiti iscritti a ruolo comprendano ritenute non versate).
- Reati tributari connessi: restano poi sempre applicabili altre fattispecie come l’infedele dichiarazione (art. 4 D.Lgs. 74/2000) se si indicano nella dichiarazione componenti di reddito inferiori al vero per ottenere un piano più favorevole, oppure, come detto, il falso in atto pubblico per attestazioni mendaci. Tuttavia, la semplice dilazione di pagamento, anche se scaduta, non è in sé reato.
In breve, la norma penale n. 1 per i ritardi di pagamento è l’art. 11 D.Lgs. 74/2000 (sottrazione fraudolenta). Ma esso richiede condotte attive di frode. Nell’ordinaria dinamica della rateizzazione il principale rischio di incorrere in reato è fare dichiarazioni false per ottenere vantaggi nella procedura (falso in atto pubblico). Per il semplice debitore che non paga, i rischi penali rimangono marginali, mentre per il funzionario pubblico onesto che riceve F24 contraffatti (caso Cass. 18803/2018) la corte ha riconosciuto il reato.
6. Casi specifici
6.1 Cartelle contributive (INPS)
Le cartelle esattoriali per contributi previdenziali (INPS) si comportano sostanzialmente come quelle tributarie. Dal 2020, le dilazioni agevolate e le definizioni fiscali sono state estese anche ai debiti contributivi affidati ad AdER. In particolare, la rottamazione-quater e altre definizioni recenti includono i carichi INPS (es. avvisi di addebito) in pari misura a quelli fiscali. Anche per i contributi vale il criterio: si paga il capitale ridotto senza sanzioni o aggio, se si aderisce a una definizione agevolata. Le rateizzazioni ordinarie permettono di dilazionare anche i contributi affidati (tramite avviso di addebito) fino alle consuete 108/120 rate. In generale, sul profilo amministrativo non c’è distinzione: i contributi affidati ad AdER rientrano nell’ambito oggettivo della rateazione. Le principali differenze sono di natura tecnica (ad es. le modalità di calcolo delle sanzioni contributive o l’Istituto di previdenza come creditore), ma non modificano la sostanza dei rimedi: anche le cartelle INPS decadono dopo un certo numero di rate non pagate e possono partecipare alle definizioni agevolate nei termini previsti.
Tuttavia, esistono vincoli specifici per i contributi INPS: va ricordato che la definizione agevolata-ter originaria non li includeva, ma successivamente i decreti collegati li hanno reintegrati (con rettifiche). Ad oggi, i debiti contributivi affidati fino a fine giugno 2022 sono soggetti alla rottamazione-quater e alle rateizzazioni ordinarie/straordinarie come i tributi. Le sanzioni per violazioni contributive restano però dovute nella loro misura, a meno che un’amnistia dedicata (ad es. sperimentale) non le abbia oggettivamente annullate.
6.2 Multe e sanzioni amministrative
Le cartelle relative a multe stradali o sanzioni amministrative locali iscritte a ruolo presso l’AdER sono trattate in modo analogo a quelle tributarie, con alcune particolarità. Innanzitutto, tali sanzioni non sono tributi, ma vengono addebitate in cartella per comodità di riscossione. Nelle definizioni agevolate, tuttavia, sono previste modalità distinte: ad esempio, la rottamazione-quater 2023 ha stabilito che le sanzioni per violazioni del Codice della Strada o altre sanzioni amministrative (non tributarie né contributive) possono essere oggetto di definizione agevolata senza pagare interessi e aggio. In pratica, il contribuente può estinguere anche questi debiti pagando solo il capitale dovuto (spesso già ridotto) e le spese di notifica, senza dover corrispondere le c.d. maggiorazioni o commissioni di riscossione che per le cartelle ordinarie avrebbero applicazione.
Analogamente, nel caso dello Stralcio delle cartelle fino a €1.000 (commi 222-230 L. 197/2022), per le sanzioni stradali e le altre sanzioni amministrative lo stralcio si applica limitatamente agli interessi (compresi gli interessi di mora). Ciò significa che il capitale e le sanzioni restano dovuti per intero verso gli enti locali (Regione, Comune, ecc.), mentre vengono annullati gli interessi corrispondenti. Per i tributi locali (es. IMU, TARI), se l’ente ha deliberato lo stralcio totale entro marzo 2023, si annullano sanzioni e interessi; altrimenti vale lo stralcio parziale (solo sanzioni e interessi). In ogni caso, l’effetto è che chi ha multe o sanzioni affidate all’AdER beneficia di una riduzione (o cancellazione) degli interessi e delle maggiorazioni nella fase agevolata, purché entri nei parametri di reddito oppure nei limiti temporali stabiliti dalla legge.
6.3 Tributi locali (comuni, regioni, ecc.)
I tributi comunali e regionali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione possono anch’essi essere rateizzati e, in generale, rientrano nelle medesime procedure ordinarie. Ciò vale, ad esempio, per l’IMU o la TARI, nonché per altre entrate locali (es. addizionali, sanzioni edilizie, ecc.) affidate al ruolo. L’unica condizione è che l’ente locale abbia firmato convenzione con AdER e non abbia scelto di gestire separatamente il recupero. Se è stato comunicato all’Agenzia di escludere la propria riscossione, quelle cartelle non transitano per AdER. Diversamente, valgono le regole generali: si può chiedere rateazione ordinaria/straordinaria anche per tributi locali, e le procedure di saldo/stralcio (introdotte a livello statale) si applicano se l’ente ha aderito. Ad esempio, nel nuovo Stralcio 2023 gli enti locali che hanno deliberato il blocco del taglio parziale o hanno autorizzato lo stralcio totale, partecipano ai benefici dello stralcio (secondo le norme). In conclusione, cartelle relative a tributi locali affidate ad AdER seguono le stesse modalità di rateazione e definizione agevolata dei debiti statali, fatta salva la volontà delle autonomie interessate.
7. Rimedi in caso di inadempienza
7.1 Pagamento immediato e interruzione dei termini
Il principale rimedio al ritardo è regolarizzare subito la posizione: pagare quanto dovuto, comprensivo di interessi di mora e aggio, entro i termini. Come visto, saldando entro i 5 giorni di tolleranza con gli interessi dovuti si evita la decadenza. Oltre la tolleranza, il pagamento resta valido ai fini civili (il debito viene ridotto), ma il piano decade se le rate non pagate raggiungono il numero soglia. In questo caso, si perde il beneficio della rateazione e il contribuente può comunque pagare le somme residue per intero, calmierate degli oneri eccessivi, o ricorrere al ravvedimento (art. 13 D.Lgs. 472/1997) se intende sanare l’omissione con sanzioni ridotte e interessi legali.
Va ricordato inoltre che la presentazione dell’istanza di rateizzazione interrompe la prescrizione del debito tributario ai sensi della legge. Ciò significa che, finché è pendente una richiesta di rateazione (evadibile o respinta), i termini di decadenza delle riscossioni si bloccano. In caso di semplice pagamento di una rata (anche in ritardo), però, lo scorrere della prescrizione viene sospeso solo fino a 60 giorni dopo la notifica della cartella, quindi il contribuente non acquisisce automaticamente nuovi diritti: è sempre bene formalizzare l’istanza.
7.2 Nuova rateizzazione e procedure alternative
Se il piano decade o non è stato concesso, il contribuente può cercare soluzioni alternative:
- Riammissione / nuova definizione agevolata: come visto, per i piani ordinari decaduti dopo il 16/7/2022 non è prevista la riapertura ordinaria. In casi straordinari come la rottamazione-quater, è stata concessa un’eccezione di riammissione (DL Milleproroghe 2025). Per altri debiti, tuttavia, l’unica strada di regolarizzazione è partecipare a qualunque altra misura agevolata ancora aperta (se esistente) – ad esempio richiedere la definizione agevolata residua nel piano di pace fiscale, oppure nuovi acconti e compensazioni nei termini previsti dalla legge.
- Opposizione e contenzioso tributario: il contribuente può presentare ricorso tributario avverso la cartella entro 60 giorni dalla notifica (o 180 giorni in caso di notifica a Poste Italiane). Se il ricorso è fondato, l’Agenzia dovrà annullare o ridurre il debito, e spesso in sede di giudizio si ottiene la sospensione dell’esecuzione coattiva per la parte contestata. In pratica, un giudizio tributario pendente blocca le azioni di riscossione sui crediti impugnati. Questo è un rimedio strutturale (non dipende dal piano di dilazione) per contestare vizi di notifica o di calcolo del debito. Un’opposizione dell’Agente della riscossione (Tribunale civile) si può presentare anch’essa entro 40 giorni dalla notifica, ma raramente il contribuente interviene in questa sede per istituire un piano.
- Sospensione per contenzioso ordinario: analogamente, se il debitore ha un contenzioso pendente presso la giustizia ordinaria (ad es. opposizione a cartella), le nuove iscrizioni ipotecarie o fermi possono essere impugnati e sospesi fino all’esito (Cass. 17031/2024). Tuttavia questo strumento difensivo richiede una motivazione legale (mancanza di presupposti) e non può di per sé sanare la morosità del piano.
- Accordi e transazioni: con la riforma del 2024 (D.Lgs. 110/2024) è stata potenziata la possibilità per grandi aziende di accordi collaborativi, ma per i contribuenti ordinari resta disponibile l’istituto della transazione fiscale (ex art. 182-bis Tuir) per adeguare i debiti patrimoniali (in caso di crisi aziendale). In teoria si possono pattuire pagamenti differenti con Agenzia o INPS, ma è uno strumento difficile da attivare nella pratica comune.
In sostanza, se si decade dal piano di rateazione, l’unico vero “rimedio” è pagare quanto dovuto al più presto (comunque calcolato secondo le norme), o tentare se possibile di aderire a un’altra agevolazione ancora aperta. In alternativa, bisogna ricorrere agli strumenti di autodifesa (ricorso tributario, opposizione) per prevenire o ritardare l’aggressione del credito, ma questi non ripristinano automaticamente la rateazione.
8. Casi pratici e simulazioni di calcolo
Per chiarire l’impatto di interessi, aggio e spese, consideriamo alcuni esempi numerici (esempi illustrativi, i valori attuali possono variare).
- Calcolo degli interessi di mora: supponiamo una cartella con debito residuo (capitale + interessi già iscritti) di €10.000. Se il contribuente paga la rata con 10 giorni di ritardo oltre la tolleranza di 60 giorni, su quei 10 giorni decorrono interessi di mora al tasso legale vigente. Ad esempio, nel 2023 il tasso di mora era pari a 2,68% annuo (circa 0,00734% al giorno). Quindi gli interessi di mora su €10.000 per 10 giorni sono: 10.000×0,0000734×10 ≈ €7,34. Questa somma va aggiunta al pagamento della rata; in caso contrario, la rata rimarrebbe inadempiuta. Nel 2025 il tasso potrebbe essere leggermente diverso (il tasso legale è oggi 2%), ma il procedimento è analogo: interessi di mora = debito residuo × (tasso di mora / 365) × giorni di ritardo.
- Calcolo dell’agio di riscossione: per i carichi affidati fino al 31/12/2021 si applica l’aggio di riscossione, che è una commissione del 3% sul debito se pagato entro 60 giorni (6% dopo 60 giorni). Ad esempio, per il medesimo debito di €10.000, entro 60 giorni si avrebbe un’aggiunta di €300 (3%×10.000). Dal 2022 in poi l’aggio è stato abolito; chi ha ruoli del 2022 o successivi non paga alcun aggio. Tuttavia, se il piano di dilazione riguarda anche cartelle pregresse fino al 2021, l’agio rimane dovuto. In sede di rateizzazione, AdER può richiederne il pagamento pro-rata: di solito l’aggio viene ripartito per intero sulla prima o sulle prime rate. In sintesi, nell’ammontare di una rata rientra (se dovuto) l’aggio calcolato sul capitale residuo.
- Calcolo del tasso di dilazione: le rate successive alla prima si calcolano applicando il tasso di dilazione legale stabilito dalla legge. Attualmente (dopo il D.Lgs. 110/2024) il tasso di dilazione è pari al 2,5% annuo. Ad esempio, sul debito di €10.000, un piano in 60 rate mensili darebbe una rata costante approssimativa di: R=10.000×(0,025/12)1−(1+0,025/12)−60≈€177,5 al mese. R = \frac{10.000 \times (0,025/12)}{1 – (1+0,025/12)^{-60}} \approx €177,5\ \text{al mese}. In ogni rata sono compresi una quota di capitale e una quota di interessi 2,5% annuo. Questo significa che, senza considerare oneri accessori, la prima rata sarebbe più bassa (meno interessi maturati) rispetto all’ultima.
- Recupero spese di notifica: ogni cartella di pagamento include una spesa fissa di notifica (€5,88 secondo d.m. 21/11/2000). Questo importo può essere richiesto anche nel piano di rateazione. Ad esempio, una cartella consegnata determina una spesa di notifica che l’AdER chiede di versare (in alcuni casi viene ripartita su una singola rata). Sebbene numericamente contenuta, è un costo certo che si aggiunge al debito capitale.
Questi esempi servono a mostrare come a un ritardo si sommino interessi e spese da aggiungere all’importo originario. Nell’ordinaria rateazione occorre tenerne conto per evitare la decadenza. In caso di dubbi sulle somme esatte, si può utilizzare il simulatore online di AdER (“Calcolo rateazione” sul sito ufficiale) per ottenere uno piano dettagliato (verificato sulle ultime normative).
9. Tabelle riepilogative
9.1 Termini e scadenze
Scadenza / Termine | Descrizione |
---|---|
Presentazione domanda ordinaria | Sempre possibile entro 60 giorni dalla notifica della cartella (salvo proroghe). |
Prima rata ordinaria | Se importo ≤€120k, di solito entro 60 gg. Se >120k o documentata, entro 60 gg. Tolleranza 5 gg. |
Massimo rate (2025-26) | 84 rate (ordinaria semplice). |
Massimo rate (2027-28) | 96 rate. |
Massimo rate (dal 2029) | 108 rate. |
Piano straordinario | Fino a 120 rate per ciascuna richiesta (indipendentemente dall’anno). |
Primo acconto rottamazione-quater | 31 ottobre 2023 (prima rata, 10% del debito). |
Secondo acconto rottamazione-quater | 30 novembre 2023 (seconda rata, 10%). |
Restanti rate rottam.quater | 28/2, 31/5, 31/7, 30/11 di ogni anno 2024-27 (16 rate paritarie). |
Tolleranza pagamento | 5 giorni civili dalla scadenza (anticipata dall’art. 1 commi L.197/22). |
Decadenza ordinaria (pre-2020) | 18 rate mancate (anche non consecutive). |
Decadenza (9/3/2020 – 31/12/2021) | 10 rate mancate non consecutive. |
Decadenza (1/1/2022 – 15/7/2022) | 5 rate mancate non consecutive. |
Decadenza (dal 16/7/2022) | 8 rate mancate non consecutive. |
Riattivazione piano (fino 15/7/2022) | Nuova dilazione possibile solo dopo aver versato tutte le rate scadute del piano precedente. |
Riattivazione piano (dal 16/7/2022) | Nuova dilazione per stessi debiti non ammessa. |
9.2 Tipologie di rateizzazioni e requisiti
Tipo di rateizzazione | Destinatari/Requisiti | Durata massima (rate) | Documentazione richiesta |
---|---|---|---|
Ordinaria semplificata | Debito ≤ €120.000, autodichiarazione crisi | 72 → 84 → 96 → 108 | Nessuna (solo istanza online) |
Ordinaria documentata | Debito > €120.000 o autodichiarazioni insufficienti | 72 → 84 → 96 → 108 | Documenti economico-finanziari |
Straordinaria documentata | Grave difficoltà economica comprovata (anche > €120k) | Fino a 120 | Documentazione dettagliata |
Saldo e stralcio (2018) | Reddito ISEE in limiti, carichi Stato/INPS (2017) | Pagamento in 5 anni massimo (riduzioni varie) | Dichiarazione ISEE e moduli agevolati |
Rottamazione-ter (2018) | Debiti 2000-2017, anche contributivi (in parte) | 18 rate (max) | Domanda telematica, moduli Agenzia |
Saldo e stralcio (2020-21) | ISEE in limiti, carichi 2018-2020 | 5-7 rate, varia in base a Legge | ISEE e moduli agevolazione |
Rottamazione-quater (2023) | Debiti 2000-30/6/2022, fiscali e contributivi | 18 rate | Domanda telematica entro 30/6/2023 |
Stralcio €1.000 (2023) | Debiti 2000-2015 ≤€1.000 verso Stato/INPS | Annullamento automatico | Nessuna (annullamento d’ufficio) |
(Le agevolazioni Saldo e stralcio e Rottamazione richiedono specifiche domande/programmi. Le scadenze possono variare per proroghe legislative.)
9.3 Sanzioni e rimedi ammessi
Violazione / Sanzione | Effetto subito | Rimedi ammessi e note |
---|---|---|
Pagamento oltre 5 giorni tolleranza | Rata considerata non pagata (conta per decadenza) | Pagare interessi di mora + aggio su quanto dovuto per regolarizzare |
Pagamento parziale della rata | Rata non chiusa (conta come non pagata) | Integrare il pagamento; se scaduta, saldare arretrati con interessi |
Rate mancate per soglia (decadenza) | Decadenza dal piano, intero debito residuo esigibile | Se possibile (richiesta entro 15/7/22), rateizzare versando arretrati |
Dichiarazioni false in domanda | Eventuale reato di falso ideologico (art. 483 c.p.) | Evitare falsità; eventuale opposizione giudiziale (ricorso) |
Sottrazione fraudolenta (art.11) | Reclusione 6 mesi–4 anni (oltre €50k) | Rimedio sostanziale: adempiere il debito, cooperare; in ogni caso si tratta di reato penale da dolo |
Omesso versamento ritenute (art.10) | Reclusione 6 mesi–2 anni (oltre €50k) | Regolarizzare la posizione versando le ritenute, pagare eventuali sanzioni penali ridotte (ravvedimento) |
Altre sanzioni penali | (Frodi, infedele dich., ecc.) possono essere configurate se provate condotte dolose. | Prevenzione: fornire dati veri, rispettare gli obblighi formali, consultare un legale in caso di dubbi. |
(La colonna “Effetto” descrive la conseguenza immediata dell’inadempimento; i “Rimedi” indicano le azioni pratiche disponibili.)
9.4 Confronto tra procedure agevolate
Procedura agevolata | Carichi ammessi | Cosa si paga | Interesse / aggio | Note principali |
---|---|---|---|---|
Rottamazione-ter | Debiti affidati 2000-2017 (inizialmente) | Solo capitale + spese di notifica | Niente sanzioni/interessi/mora/aggio | Rateizzabile in max 18 rate (2018-2022), tasso dilaz. 2% (inizio) |
Saldo e stralcio ’19 | Debiti 2017 per ISEE da 0 a €20k | Versamento ridotto su capitale (dal 35% al 10%) + spese | Niente sanzioni/interessi/mora/aggio | (Legge 145/2018) Piani in 5 anni, domanda 2019 |
Saldo e stralcio ’20-21 | Debiti 2018-2020 per ISEE da 0 a €35k | Versamento ridotto su capitale (dal 20% al 35% o intero) + spese | Niente sanzioni/interessi/mora/aggio | Domanda entro 2020-21, piani in 5 anni |
Rottamazione-quater | Debiti 1/1/2000-30/6/2022 (trib./contrib.) | Solo capitale + spese esecutive | Niente sanzioni/interessi/mora/aggio | Consegna in 18 rate su 5 anni (2023-27) a tasso 2%. Riammissione decaduti entro 30/4/2025 possibile |
Stralcio €1.000 (2023) | Debiti 2000-2015 ≤€1.000 | Annullamento del debito | Per STATO/INPS: inclusi capitale + interessi + sanzioni; per altri enti: solo interessi stralciati | Automatico al 30/4/2023. Enti locali possono deliberare stralcio totale o parziale |
Ordinaria semplificata | Tutti debiti affidati, importo ≤€120k | Capitale + sanzioni + interessi maturati (fino ad esito piano) | Agio solo per carichi 2021 (3-6%), poi abolito; interessi di dilazione 2,5% | Durata 84/96/108 rate dal 2025, 50 € rata min. |
Ordinaria documentata | Tutti debiti affidati, importo >€120k | Come ordinaria, con piano in base alla crisi documentata | Stesso tasso dilazione 2,5%; nessun agio per ruoli post-2021 | Durata fino a 120 rate se documentato il dissesto |
Nelle definizioni agevolate (rottamazioni/stralci) il vantaggio principale è la cancellazione di sanzioni, interessi di mora e aggio, mentre i piani ordinari richiedono il pagamento pieno di tutti gli accessori fino a stato del debito estinto. Le colonne della tabella illustrano le differenze in termini di importi dovuti.
10. Domande frequenti (FAQ)
D: Che succede se pago la rata di poco in ritardo?
R: Se il pagamento avviene entro i 5 giorni di tolleranza previsti dalla legge, la rata non decade a condizione che si corrispondano anche gli interessi di mora e l’aggio di riscossione maturati. In pratica, basta saldare l’importo della rata più gli interessi e l’aggio spettanti entro la tolleranza per restare “in regola”. Se invece non si aggiungono gli interessi o si paga dopo i 5 giorni, la rata viene considerata come non pagata, e conterà ai fini della decadenza.
D: Quante rate posso saltare prima di decadere dal piano?
R: Dipende dalla data di concessione del piano. In generale, dal 16/7/2022 in poi si decade al mancato pagamento di 8 rate (anche non consecutive). Prima del 16/7/2022 le soglie erano più alte (ad es. 5 rate per piani 1/1-15/7/2022, 10 rate per piani 2020-21). Se tra le rate non pagate c’è l’ultima rate pattuita, scatta comunque la decadenza anche con un numero inferiore di rate. Alla decadenza segue l’esigibilità immediata dell’intero residuo.
D: Posso rifare un piano di rateizzazione dopo essere decaduto?
R: La norma comune non permette una nuova rateizzazione per gli stessi debiti decaduti se il piano originario è stato richiesto dal 16/7/2022. Se invece il piano decaduto era antecedente al 16/7/2022, si può chiedere un nuovo piano sugli importi residui solo dopo aver pagato le rate scadute del piano precedente. L’unica deroga legislativa recente riguarda i decaduti dalla rottamazione-quater: il decreto Milleproroghe 2025 consente a costoro di presentare domanda di riammissione entro il 30/4/2025 e dilazionare il residuo agevolato in 10 rate. In tutti gli altri casi, il contribuente decaduto può solo pagare subito o impugnare l’atto.
D: Quali sanzioni penali rischio se non pago la rata?
R: Il mancato pagamento in sé non è reato penale, ma può determinare conseguenze civili (decadenza dal piano, recupero coattivo). Ciononostante, esistono reati correlati: sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000) colpisce chi frodi attivamente la riscossione, mentre falso in atto pubblico (art. 483 c.p.) punisce chi attesta fatti falsi in documenti ufficiali. Ad esempio, compilare con dati falsi un F24 o dichiarare mendaci crediti al fine di pagare meno potrebbe configurare il reato di falso. In sintesi, serve uno scopo fraudolento concreto per essere penalmente perseguibili. È invece buona prassi evitare discrepanze o omissioni nelle autocertificazioni per la rateazione, proprio per non incorrere in ipotesi di reato.
D: Le cartelle INPS rientrano nelle agevolazioni di rottamazione?
R: Sì. Le misure di definizione agevolata introdotte dal 2018 in avanti coprono anche i debiti contributivi INPS affidati ad AdER. Ad esempio, i carichi INPS (avvisi di addebito) 2000-2022 sono ammessi nella rottamazione-quater e nelle rateizzazioni ordinarie/straordinarie. Questo significa che, aderendo alla rottamazione o a un piano di dilazione, il contribuente può regolarizzare anche posizioni contributive. Restano tuttavia in vigore sanzioni e regole proprie del diritto contributivo (che non vengono ammessi a stralcio per ammontari di ISEE, ad es.). In pratica, il trattamento è equiparato: si paga il capitale dei contributi, le sanzioni e gli interessi dovuti, come per le imposte, a meno che norme speciali (come modifiche legislative specifiche) non prevedano altrimenti.
D: In che modo le rateizzazione si applicano alle multe e sanzioni locali?
R: Cartelle per multe stradali o sanzioni comunali possono essere rateizzate se gestite da AdER, seguendo le regole generali. Ciò significa che, salvo diversamente stabilito dall’ente creditore, anche sulle sanzioni è possibile chiedere dilazione (ordinaria o straordinaria) come per tributi ordinari. Nelle definizioni agevolate statali, le multe sono trattate specificamente: ad esempio, nella rottamazione-quater non si pagano interessi e aggio sulle sanzioni amministrative; nello stralcio 1000 euro, le sanzioni (e gli interessi relativi) vengono annullate per i debiti verso lo Stato/INPS e al massimo ridotte in caso di altri enti locali.
D: Come calcolare gli interessi di mora su una cartella?
R: Gli interessi di mora si applicano automaticamente dal 60° giorno successivo alla notifica della cartella fino al giorno del pagamento. L’Agenzia aggiorna trimestralmente il tasso applicato: ad esempio, nel 2023 era del 2,68% annuo. Per calcolarli: si moltiplica l’importo residuo (escluse sanzioni e interessi già iscritti) per il tasso annuo e per i giorni di ritardo, dividendo per 365. In pratica interessi di mora = debito residuo × (tasso_mora/365) × giorni di ritardo. Esistono calcolatori online su siti istituzionali per semplificare il calcolo. È importante sommarsi anche gli interessi di dilazione (2,5% annuo) sulle rate successive alla prima, ma questi si computano nella rata stessa anziché nel ritardo.
D: Quali sono i termini per presentare un ricorso contro la cartella?
R: L’impugnazione tributaria va fatta entro 60 giorni dalla notifica della cartella (15 giorni se si contesta per errore materiale). In caso di ricorso tempestivo, la riscossione è sospesa per la parte di cartella impugnata. Non esiste invece un obbligo di rateizzare in attesa del giudizio: tuttavia, se il ricorso riguarda integralmente la cartella, non vanno versate le rate finché il debito non è definitivamente accertato. Se parte del debito è contestato e parte no, può convenire rateizzare almeno la parte non impugnata (caso rara, dipende dal cliente). In ogni caso, il ricorso non fa decadere i tempi per chiedere la rateizzazione, che rimangono separati (e non interrompono la decadenza già scattata per le rate mancanti, se avvenuta).
11. Fonti normative e prassi
- Costituzione e Codice Civile: art. 1988 (riconoscimento del debito mediante domanda di rateizzazione).
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: art. 16, 17, 19 (rateizzazione) e art. 30 (interessi di mora).
- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74: art. 10 (omesso versamento di ritenute), art. 11 (sottrazione fraudolenta).
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016): commi su pace fiscale, prima rottamazione.
- D.L. 193/2016 (conv. L. 225/2016): articolo 7 – definizione agevolata (prima versione).
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205: proroga e modifica rottamazione/stralcio 2016-2017.
- D.L. 119/2018 (conv. L. 136/2018): “rottamazione-ter” cartelle 2016-2017.
- Legge 11 dicembre 2018, n. 145: commi 184-198 – “saldo e stralcio” cartelle (2017).
- D.L. 34/2019 (conv. L. 58/2019): commi su saldo e stralcio (proroghe e requisiti).
- Legge 21/2019: proroga term e modifica definizioni agevolate.
- D.L. 17/2020 (conv. L. 27/2020): estensione rottamazione-ter anche a contributi; proroghe.
- Legge 178/2020: commi 24-28 – definizione agevolata 2020 (contributi, etc.).
- D.L. 183/2020 (conv. L. 21/2021): rinvio scadenze definizioni agevolate e rate.
- Legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022): abrogazione dell’aggio di riscossione dal 2022; estensione piani; etc.
- D.L. 146/2021 (conv. L. 215/2021): proroghe e misure fiscali, in parte abrogate.
- Legge 30 dicembre 2021, n. 234: da gennaio 2022 aggio abolito.
- Legge 30 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio 2023): commi 231-252 – introduzione rottamazione-quater 2023; commi 222-230 – stralcio cartelle fino a €1.000.
- Legge 14/2023: proroga scadenze stralcio 2023 e definizioni agevolate.
- Legge 24 febbraio 2025, n. 15 (conv. DL Milleproroghe 2025): art. 1, comma 2 – riapertura termini riammissione decaduti rottamazione-quater; proroghe varie.
- D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110: riforma della riscossione (delega fiscale) – nuovo art. 19 DPR 602/1973, aumento dei massimali di rate, conferma soglia €120k, interessi di dilazione 2,5%.
- D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1: “Decreto Adempimenti” – ha previsto, tra l’altro, possibilità di nuova rateazione per decadenze precedenti alla riforma.
- Circolari e prassi AdER: in particolare, le guide e FAQs pubblicate sul portale AdER (sezione “Rateizzazione”), utili per chiarimenti applicativi; le comunicazioni dell’Agenzia (es. 17/01/2025 su rottamazione-quater); D.M. 6 novembre 2013 (decreto liquidazione).
- Cassazione e Corte Costituzionale: Cass. n. 18803/2018 (falsità su modello F24); Corte Cost. n. 46/2025 (soppressione aggio dal 2022 non retroattiva).
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Conclusione
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