Hai un debito in corso e temi che i tuoi genitori possano finire nei guai per colpa tua? Ti stai chiedendo se l’Ufficiale Giudiziario può arrivare a pignorare la casa dei tuoi familiari, anche se il debito è solo tuo?
È una delle preoccupazioni più comuni, soprattutto quando si vive nella casa di famiglia o si ha ancora la residenza dai genitori. Ma partiamo da un principio fondamentale: solo il patrimonio del debitore può essere pignorato, non quello dei suoi familiari.
Ma allora perché si sente dire che possono entrare in casa dei genitori? E se trovano dei mobili o degli oggetti di valore, li possono portare via?
Se il debitore ha residenza o domicilio nella casa dei genitori, l’Ufficiale Giudiziario può accedere per eseguire un pignoramento mobiliare, perché presume che i beni presenti siano suoi. In quel momento, tutti i beni trovati possono essere considerati aggredibili, a meno che non si riesca a dimostrare che appartengono ai genitori o ad altri conviventi.
Ecco perché è così importante avere documenti che provino la proprietà dei beni: fatture, scontrini, bonifici o contratti d’acquisto intestati a chi non ha debiti. In mancanza di prove, anche se i beni non sono del debitore, rischiano comunque di essere pignorati.
E la casa? Possono davvero pignorare l’immobile di proprietà dei genitori?
No, la casa dei genitori non può essere pignorata per i debiti del figlio, a meno che lui stesso non ne sia proprietario, comproprietario, o abbia dato in garanzia il bene. Se l’immobile è interamente intestato ai genitori, è fuori pericolo.
In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in esecuzioni forzate e tutela del patrimonio – ti spiega quando può intervenire l’Ufficiale Giudiziario, cosa rischiano davvero i familiari, quali documenti servono per dimostrare la proprietà dei beni e cosa puoi fare per difendere te e chi vive con te.
Vivi con i tuoi genitori e hai paura che i tuoi problemi economici possano coinvolgerli? Vuoi sapere come evitare che subiscano un pignoramento per colpa tua?
Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo la tua situazione, valuteremo ogni bene a rischio e ti aiuteremo a proteggere la tua famiglia da ogni possibile errore o abuso.
Introduzione
Il pignoramento è l’azione giudiziaria con cui un creditore, in possesso di un titolo esecutivo (es. sentenza o ingiunzione di pagamento), può sequestrare e vendere i beni del debitore per soddisfare il proprio credito. In base all’ordinamento italiano, risponde del debito solo il patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.), cioè «tutti i suoi beni presenti e futuri». Pertanto, in linea di principio i genitori non rispondono dei debiti contratti dal figlio maggiorenne. Ciò significa che di per sé la loro casa, se intestata a loro, non può essere pignorata per i debiti del figlio, salvo casi particolari (per esempio fideiussioni o garanzie). La casa dei genitori entra invece nell’esecuzione solo se il figlio è proprietario o se c’è una garanzia reale a suo carico (per esempio un’ipoteca sui beni dei genitori prestata per garantire il debito del figlio).
Principi generali e giurisprudenza di riferimento
La legge (art. 2740 c.c.) stabilisce che il debitore risponde soltanto con il proprio patrimonio e non con quello dei familiari. In assenza di garanzie prestate dai genitori, la responsabilità patrimoniale del figlio rimane personale: i beni dei genitori (compresa la casa di famiglia) non possono essere aggrediti dai creditori del figlio. In particolare, l’ufficiale giudiziario può ricercare i beni pignorabili presso la “casa del debitore”, intesa come l’abitazione in cui il debitore vive stabilmente (art. 513 c.p.c.). Se il figlio non vive nella casa dei genitori o vi ha spezzato il legame (es. ha trasferito la residenza altrove), la casa dei genitori non rientra nella definizione di “casa del debitore”, e non può essere considerata pignorabile. La Cassazione ha più volte confermato che occorre una «stabile e duratura permanenza del debitore presso la casa dei genitori» perché essa sia luogo di espropriazione. Se invece il figlio convive abitualmente con i genitori e lì dimora come casa principale, l’ufficiale giudiziario potrà effettuare la ricerca dei beni pignorabili in quell’immobile, ma potrà sequestrare solo i beni di proprietà del figlio (beni mobili registrati a suo nome, crediti, conti correnti del figlio ecc.), non la casa stessa.
Cassazione e Corte Costituzionale. La giurisprudenza ha ribadito da tempo questi principi. Ad esempio, Cass. civ. n. 7222/2011 ha affermato che la ricerca dei beni da pignorare in casa dei genitori presuppone la dimora stabile e duratura del debitore. Allo stesso modo, ordinanze della Corte Costituzionale (es. n. 95/2009) hanno stabilito che il diritto di proprietà di un genitore su beni nella sua casa (se dimostra la titolarità reale) non può essere ignorato solo in base alla convivenza. In definitiva, a meno di garanzie specifiche (fideiussione o ipoteca) la casa di proprietà dei genitori non può essere pignorata per i debiti del figlio.
Tipologie di pignoramento e differenze operative
Pignoramento da parte di privati (banche, fornitori, cittadini)
Il pignoramento da parte di creditori privati (banche, finanziarie, fornitori, ecc.) segue l’iter previsto dal Codice di procedura civile. Prima di tutto il creditore ottiene un titolo esecutivo – generalmente un decreto ingiuntivo – che può essere opposto dal debitore entro 40 giorni. Trascorso questo termine, il creditore può chiedere l’esecuzione forzata e notificare il pignoramento. I beni pignorati possono essere mobili (stipendio, conto corrente, titoli) o immobili. Nel caso di beni immobili intestati al debitore, viene emessa un’ordinanza di vendita e l’immobile è messo all’asta.
Tuttavia, vale il principio che non esistono limiti assoluti di legge a protezione della “prima casa” da parte di creditori privati. L’unico vincolo esplicito è stabilito per i debiti fiscali, non per i creditori privati. In pratica, però, i tribunali sono spesso riluttanti a disporre la vendita coatta di un immobile unico e essenziale per una famiglia se il debitore non possiede altri beni di valore comparabile. Secondo fonti giuridiche, “un creditore privato può procedere con il pignoramento della prima casa, ma solo se non è l’unico bene del debitore”. In concreto, se un debitore possiede solo la casa di abitazione (senza altri immobili o risparmi significativi), spesso il giudice valuta con prudenza l’espropriazione, soprattutto se ci sono familiari minorenni (Cass. 21524/2019). Resta comunque fermo che il debitore può chiedere la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.), ossia offrire il pagamento dell’intero debito per evitare la vendita forzata dell’immobile, e ha l’onere di proporre opposizioni (art. 615 e 617 c.p.c.) se ravvisa vizi nella procedura.
Pignoramento fiscale (Agenzia delle Entrate – Riscossione)
Il pignoramento fiscale è attuato dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione (ex Equitalia) o da enti pubblici (comuni, INPS, ecc.) per recuperare tributi, cartelle esattoriali, multe o contributi non pagati. Le procedure sono più rapide: dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento non saldata, l’agente della riscossione può procedere direttamente al pignoramento (anche dei conti correnti) con comunicazioni alla banca, senza passare dal giudice.
Cruciale è la tutela “prima casa” introdotta dal legislatore. L’art. 76 del D.P.R. 602/1973 (modificato dal “Decreto del Fare” D.L. 69/2013) stabilisce che il Fisco non può espropriare l’unico immobile di proprietà del debitore adibito ad abitazione principale, purché non sia classificato come lusso (A/8, A/9). La Cassazione, con l’ordinanza n. 32759/2024, ha ribadito questi limiti: se il contribuente ha un solo immobile (residenza principale), l’azione esecutiva immobiliare fiscale non può procedere, e tale tutela si applica anche ai pignoramenti pendenti prima del 2013. In ogni caso il Fisco può sempre iscrivere ipoteca fiscale sull’immobile unico se i debiti superano 20.000 €, bloccando di fatto la vendita finché non sia pagato il debito. Va precisato che queste regole valgono se la casa è nella titolarità del debitore. Se i genitori sono i proprietari, non rientrano neppure nelle condizioni di prima casa del debitore. In sintesi, anche per il pignoramento fiscale: se il figlio non è proprietario dell’immobile, questo non può essere pignorato come “suo unico immobile”.
Casi particolari di comunione o possesso
Di seguito esaminiamo le situazioni più frequenti in cui la casa è in qualche modo collegata al figlio-debitore, ma formalmente intestata ai genitori o soggetta a diritti particolari.
- Casa in comodato d’uso (prestito gratuito): il comodato (art. 1803 c.c.) attribuisce al figlio solo il diritto di usare la casa, ma non trasferisce la proprietà. Pertanto, l’immobile rimane di proprietà dei genitori. In sede di esecuzione forzata non rientra nel patrimonio del debitore: l’ufficiale giudiziario può portare via soltanto beni mobili di proprietà del figlio trovati in casa, non l’immobile stesso. In pratica, la casa in comodato non è pignorabile per i debiti del figlio.
- Casa in usufrutto: l’usufrutto (artt. 981-1004 c.c.) è un diritto reale di godimento vitalizio su un immobile. Se il figlio è usufruttuario di un immobile (i genitori sono nudi proprietari), tale diritto di usufrutto costituisce un suo diritto patrimoniale e potrebbe essere posto in esecuzione (pignorabile come altro bene). Tuttavia, esistono importanti limiti: ad esempio la Cassazione con la ordinanza n. 4357/2024 ha stabilito che l’usufrutto vitalizio dei genitori su un immobile donato al figlio resta inviolabile. In quel caso, i genitori hanno donato la casa al figlio riservandosene l’usufrutto a vita: secondo la Corte, l’espropriazione di tale immobile violerebbe il diritto dei genitori di continuare a goderne. Vale il principio che il diritto di usufrutto riservato al genitore non può essere aggredito; quindi, anche se il credito fosse verso il figlio, i creditori non possono strappare via il diritto di godimento riservato ai genitori. In genere, però, se un figlio gode di un usufrutto (es. se ipotecasse un immobile per garantire debiti), il suo diritto è un bene che i creditori possono pignorare e far vendere (il compratore incasserà l’usufrutto fino alla sua estinzione).
- Casa donata al figlio: con la donazione i genitori trasferiscono la proprietà dell’immobile al figlio. Divenuto patrimonio del debitore, l’immobile potrà essere aggredito dai suoi creditori secondo le regole ordinarie, salvo il caso di prima casa esposto sopra. Se la donazione è recente e fatta in frode ai creditori, questi ultimi possono agire con la revocatoria, chiedendo l’annullamento dell’atto (art. 2901 c.c.). In ogni caso, i creditori del figlio non possono opporsi alla validità dell’atto di donazione stesso salvo che non lo impugnino in via ordinaria. Come detto, se nella donazione i genitori hanno riservato un usufrutto per sé, la Corte ha chiarito che la casa non è pignorabile. Se invece il figlio è diventato pieno proprietario (donazione senza riserva), l’immobile va considerato come suo e può essere pignorato (si noti che il creditore può opporsi all’atto di donazione del creditore solo ai sensi della revocatoria, non può sequestrare “per presunzione” la casa dei genitori).
- Casa acquistata dai genitori e intestata al figlio: se i genitori fanno un atto di concessione (locazione, comodato, patto di famiglia, ecc.) che dia al figlio l’uso della casa intestata a loro o acquistano per lui intestandogliela, si pone il problema dell’asse dei beni. Se esiste solo un titolo notarile di comodato, come detto, la casa resta dei genitori. Se invece i genitori hanno acquistato intestando formalmente l’immobile al figlio (magari per motivi di finanziamento o patto di famiglia), in diritto quel bene appartiene al figlio. In tal caso, pur vivendo con i genitori, il figlio è proprietario: l’immobile entrambe un bene pignorabile (essendo suo), tranne che entri nella categoria di prima casa tutelata come esposto per il Fisco.
- Garanzie e ipoteche: se i genitori hanno dato in garanzia la loro casa (con ipoteca o fideiussione) per un prestito del figlio, la casa potrà essere pignorata dal creditore nei limiti della garanzia. Ad esempio, se è stata iscritta ipoteca sui loro beni, l’esecuzione può proseguire sul bene ipotecato fino alla vendita. In pratica, i genitori rispondono del debito del figlio solo se hanno assunto questa responsabilità specificamente (art. 1936 c.c. per la fideiussione). Senza garanzia volontaria, comunque, la casa non rientra automaticamente nell’esecuzione.
Simulazioni pratiche e casi concreti
- Figlio maggiorenne vive con i genitori senza altri beni. Mario, 35 anni, ha contratto debiti con un fornitore. Vive da anni con i genitori nella loro casa, ma non è proprietario dell’immobile. L’ufficiale giudiziario, sulla base di art. 513 c.p.c., può entrare in quella casa (essendo dimora abituale del debitore) e cercare beni a lui attribuibili. Alla fine della ricerca, troverà solo beni dei genitori o oggetti di ignoti: potrà pignorare solo ciò che appartiene a Mario (che non ha nulla), non la casa. La giurisprudenza conferma che, in assenza di stabile residenza differente dal passato, la casa dei genitori non diventa “casa del debitore” ai sensi dell’art. 513 c.p.c. se il figlio non è proprietario. Conclusione: la casa dei genitori non viene pignorata.
- Casa dei genitori gravata da ipoteca per debito del figlio. I genitori di Luca hanno garantito il suo mutuo ipotecando la loro abitazione. Luca non ha pagato le rate e la banca avvia l’esecuzione. In questo caso la casa dei genitori viene pignorata: è l’unica garanzia reale data per il debito. L’immobile va all’asta. Un tipico schema pratico è che un parente (es. fratello di Luca) partecipi all’asta e l’aggiudichi a prezzo di mercato. Questo consente ai genitori di rimanere nell’abitazione (pagando al fratello un affitto o usufrutto) e al fratello di risolvere il debito del povero Luca nei loro confronti. Esempio concreto: «La casa dei genitori è ipotecata per un debito del figlio. Va all’asta. Un altro figlio la compra all’asta, così i genitori possono continuarci a vivere e il figlio debitore estingue il debito verso i genitori».
- Donazione con riserva di usufrutto. I genitori di Anna donano formalmente la casa al figlio, ma si riservano l’usufrutto vitalizio (possono viverci per tutta la vita). Anna non paga più una cartella esattoriale. I genitori temono il pignoramento. Secondo la recente Cassazione (ord. 4357/2024), l’usufrutto vita natural durante dei genitori è inviolabile: l’immobile non può essere pignorato, in quanto ciò violerebbe il diritto dei genitori di continuare ad abitarvi. In sostanza, i creditori di Anna non possono «strappare» via l’usufrutto residuo. Di contro, se i genitori avessero donato a Anna la piena proprietà senza riserva di usufrutto, allora la casa sarebbe diventata suo bene e potrebbe essere aggredita dai creditori come qualsiasi altro immobile del debitore.
- Casa concessa in comodato. I genitori di Paolo gli permettono di abitare gratis nella loro casa (comodato d’uso). Paolo accumula debiti con un ente. Nel caso in cui entri in esecuzione, la casa non entra nel patrimonio di Paolo (art. 1803 c.c.). Saranno pignorati, al massimo, gli oggetti di Paolo trovati in casa. La casa dei genitori non sarà venduta, poiché non appartiene a Paolo. Anche qui vale il principio che la casa “non è la sua” e quindi non è oggetto di pignoramento immobiliare.
- Pignoramento di conto corrente e stipendio. Se il debitore figlio ha un conto corrente presso una banca, anche se vive in casa dei genitori, il creditore privato dovrà ottenere un titolo esecutivo per sequestrarlo. Se invece è l’Agenzia delle Entrate, essa può bloccare immediatamente il conto e prelevarne i fondi con una semplice comunicazione (dopo 60 giorni dalla cartella). Quanto allo stipendio, i privati possono pignorare al massimo il 20% del netto, mentre il Fisco applica percentuali crescenti (10-20%) a seconda dell’importo. Questi beni mobili (conti e stipendi) non coinvolgono la casa dei genitori, a meno che il conto o lo stipendio siano legalmente riconducibili al figlio.
Tabelle riepilogative
Situazione dell’immobile | Pignorabilità per creditori privati (banche, fornitori) | Pignorabilità per Agenzia Entrate – Riscossione (Fisco) |
---|---|---|
Casa di proprietà dei genitori, concessa in comodato | No – resta proprietà dei genitori, fuori dal patrimonio del figlio | No – idem (il figlio non è proprietario) |
Casa dei genitori, figlio ivi convivente o residente | Ricerca: Sì (è casa del debitore) – solo oggetti del figlio | Ricerca: Sì (idem) – ma l’immobile è dei genitori, quindi non pignorabile |
Casa dei genitori, figlio non convivente | No – non entra come “casa del debitore” | No – idem (non di proprietà del debitore) |
Casa donata al figlio (piena proprietà) | Sì – il bene è del figlio (pignorabile come ogni altra cosa) | Sì – come suo unico immobile; però se è prima casa principale e unica, è protetta (Cass. 32759/24) |
Casa donata al figlio con riserva usufrutto ai genitori | No – Cassazione: diritto di usufrutto inviolabile | No – idem (usufrutto inviolabile dalla Corte) |
Immobile in usufrutto al figlio (genitori nudi proprietari) | Sì – il figlio ha un diritto reale (usufrutto) pignorabile | Sì – analogo; soggetto alle condizioni di tutela prima casa |
Prima casa del figlio (unica proprietà, abitazione principale) | Tendenzialmente non pignorabile se unica (i giudici tendono a salvaguardare l’unico bene vitale) | No – per legge (art. 76 DPR 602/73) se è unica e residenza principale |
Fonte: elaborazione su norme e giurisprudenza (v. art. 2740, 513 c.p.c.; DPR 602/1973 art. 76; Cass. 32759/2024; Cass. ord. 4357/2024; articoli di prassi).
FAQ – Domande frequenti
- D: I genitori rispondono dei debiti del figlio?
R: No, la responsabilità patrimoniale dei debiti è personale al debitore. Se i genitori non hanno prestato garanzie formali (fideiussioni o ipoteche), i loro beni non rispondono delle obbligazioni del figlio. In altre parole, per legge i creditori non possono aggredire i beni dei genitori per estinguere i debiti del figlio. - D: Se il figlio convive con i genitori, può la casa essere pignorata?
R: Il solo fatto di coabitare non rende automaticamente pignorabile la casa dei genitori. Il creditore può far entrare l’ufficiale giudiziario (essendo luogo di dimora del debitore) e pignorare eventuali beni di proprietà del figlio trovati in casa. Ma la casa stessa, essendo di proprietà dei genitori, non può essere pignorata per i debiti del figlio. La Cassazione infatti dichiara la necessaria «stabile e duratura permanenza» del figlio nella casa dei genitori per considerarla casa del debitore. In sintesi, la casa rimane impignorabile perché non appartiene al debitore. - D: Cosa succede se la casa è intestata al figlio?
R: Se la casa risulta formalmente intestata al figlio, rientra nel suo patrimonio e può essere pignorata come ogni altro bene di sua proprietà. Per i creditori privati è pignorabile, salvo che non sia l’unica casa di abitazione del debitore (casi in cui i giudici sono più cauti). Per il Fisco, invece, se quella è l’unica abitazione del contribuente, il pignoramento è vietato (Cass. n. 32759/2024). Quindi, se i genitori hanno intestato casa al figlio, a meno che non vi siano i presupposti legali di tutela (prima casa, etc.), i creditori potranno far valere il proprio titolo esecutivo sull’immobile di fatto in capo al debitore. - D: Che differenza c’è tra pignoramento fiscale e bancario?
R: Il pignoramento bancario/privato richiede obbligatoriamente un provvedimento giudiziario (decreto ingiuntivo e precetto) e segue i tempi dell’esecuzione civile (mesi). Il pignoramento fiscale (dell’Agenzia Entrate-Riscossione) può essere attivato con 60 giorni di ritardo dalla cartella esattoriale, senza passare per il tribunale. Il Fisco può inoltre bloccare immediatamente conti e stipendi con comunicazioni all’istituto di credito. Per quanto riguarda l’abitazione principale, la legge fiscale (art. 76 DPR 602/73) vieta il pignoramento se l’immobile è l’unico e adibito a residenza principale. Anche Cassazione 2024 lo ha confermato. I creditori privati, invece, non godono di un divieto normativo analogo (anche se nella pratica l’unica casa viene spesso salvaguardata da ragioni di equità). In breve: il Fisco ha procedure più rapide ma limiti più stringenti sulla prima casa; i privati hanno procedura civile ordinaria e meno «protezione legislativa» sulla casa. - D: Cosa fare se ricevo un atto di pignoramento su un immobile che non mi appartiene?
R: Se un creditore tenta di pignorare la casa dei genitori per debiti del figlio, i genitori possono reagire. Devono innanzitutto verificare che la casa non sia intesta al debitore. Possono presentare opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.), dimostrando la propria proprietà e chiedendo l’annullamento o la liberazione del bene pignorato. In pratica, bisogna contattare subito un avvocato e fornire prova che l’immobile è di terzi estranei al debito. L’orientamento giurisprudenziale è nettamente a favore dei terzi proprietari: il mero rapporto di parentela non è sufficiente a far gravare la casa di pignoramento. - D: In caso di asta immobiliare, un familiare può aggiudicarsi la casa?
R: Sì. L’art. 571 c.p.c. stabilisce che «ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l’acquisto dell’immobile pignorato». Quindi parenti ed estranei possono partecipare alla gara. La giurisprudenza conferma che anche figli o fratelli possono fare offerte (purché il genitore non sia deceduto con debiti ereditari). Molto spesso i familiari acquistano all’asta per salvare la casa (rivalendosi poi tra di loro). Ad esempio, «la casa dei genitori è andata all’asta per il debito del figlio. Un altro figlio l’ha comprata all’asta, così i genitori hanno potuto continuare ad abitarci». - D: I figli minori influenzano il pignoramento della casa dei genitori?
R: L’esecuzione forzata non è vietata per legge in presenza di minori, ma i tribunali valutano con particolare attenzione il danno ai familiari (Cass. 21524/2019, Cass. 679/2021). Se nella casa di proprietà dei genitori vive anche un figlio minorenne, il giudice dell’esecuzione può sospendere o modulare l’asta tenendo conto degli interessi del minore (diritto alla famiglia e abitazione, art. 30 Cost.). Tuttavia, questo discorso vale solo se il pignoramento colpisce veramente i genitori-debitori. Se la casa non appartiene al debitore maggiorenne, la questione è già superata: la casa non può essere pignorata a monte (vedi sopra), per cui la presenza di un minore in casa dei genitori debitrici rappresenterebbe comunque un peso in più per il giudice nel caso i genitori stessi vadano all’asta.
Fonti e approfondimenti
- Normativa italiana: Codice Civile (artt. 2740 ss. sulla responsabilità patrimoniale; artt. 1813 e ss. sul comodato; artt. 981 ss. sull’usufrutto), Codice di Procedura Civile (art. 513 c.p.c. sulla ricerca dei beni nella “casa del debitore”; art. 571 c.p.c. sulle regole d’asta; art. 619 c.p.c. sull’opposizione di terzo; artt. 555 ss. c.p.c. sull’espropriazione immobiliare), D.P.R. 602/1973 art. 76 (tutela prima casa dell’esecuzione fiscale).
- Giurisprudenza aggiornata: Corte di Cassazione, ord. n. 4357/2024 (usufrutto inviolabile su immobile donato), ord. n. 32759/2024 (impignorabilità della prima casa unica); Cass. n. 7222/2011 (debitore deve essere stabile in casa del genitore); Cass. n. 21524/2019 e n. 679/2021 (sospensione dell’asta in presenza di minori)
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Conclusione
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