L’Ufficiale Giudiziario Avvisa Prima Di Venire?

Hai paura che un giorno l’Ufficiale Giudiziario si presenti all’improvviso alla tua porta? Ti stai chiedendo se è obbligato ad avvisarti prima di venire o se può comparire senza preavviso per pignorare beni o notificare atti?

È una domanda che si pongono in tanti, soprattutto quando si ha un problema di debiti o si è ricevuto un atto giudiziario. La verità è che l’Ufficiale Giudiziario non arriva mai “a sorpresa” senza che ci siano stati prima passaggi obbligatori.

Ma ti avvisa? E come? Cosa succede prima della sua visita? Puoi ancora fare qualcosa per evitarla?

In genere, prima che l’Ufficiale Giudiziario possa procedere con un pignoramento o un’esecuzione forzata, deve esserti notificato un atto esecutivo, come un decreto ingiuntivo diventato definitivo o un precetto. Solo dopo questi passaggi, e rispettati determinati termini di legge, può intervenire. Questo significa che non può venire senza che tu sia stato messo ufficialmente a conoscenza del debito.

In alcuni casi, soprattutto per i pignoramenti mobiliari, può comunque presentarsi anche senza appuntamento o preavviso preciso, ma solo se tutte le condizioni legali sono già state rispettate. Tuttavia, ci sono ancora margini per intervenire: impugnare l’atto, chiedere la sospensione, attivare una trattativa o proporre un piano di pagamento.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in esecuzioni forzate e tutela del debitore – ti spiega quando e come l’Ufficiale Giudiziario può agire, se è obbligato ad avvisare, cosa succede prima della sua visita e soprattutto come puoi difenderti legalmente e con quali strumenti.

Hai ricevuto un precetto e temi che l’Ufficiale Giudiziario possa venire da un momento all’altro? Vuoi sapere se sei ancora in tempo per bloccare tutto?

Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo la tua situazione, controlleremo gli atti notificati e ti aiuteremo a fermare o gestire l’azione esecutiva nel modo più sicuro e rapido possibile.

Introduzione

L’ufficiale giudiziario è un pubblico ufficiale del Tribunale incaricato di eseguire notifiche di atti e provvedimenti, nonché le misure coercitive del procedimento esecutivo. In ambito civile l’ufficiale giudiziario svolge compiti delicati quali la notifica di atti processuali (decreti ingiuntivi, precetti, citazioni, sentenze, ecc.), l’espropriazione forzata (pignoramenti mobiliari e immobiliari), lo sfratto e altre forme di esecuzione coattiva. La sua attività è regolata dal Codice di procedura civile (in particolare dagli artt. 137-143 per le notifiche e dagli artt. 491 e segg. per le esecuzioni) e da norme speciali (art. 608 c.p.c. per lo sfratto, d.lgs. 149/2022 sulla digitalizzazione del processo, ecc.). L’efficacia dei suoi atti implica precise formalità: la violazione delle norme può comportare nullità degli atti eseguiti ed obblighi risarcitori ex art. 60 c.p.c. (responsabilità per dolo o colpa).

Premessa: è importante distinguere il procedimento di notifica (comunicazione di un atto al destinatario) dall’esecuzione forzata (attuazione pratica delle misure coattive). L’ufficiale giudiziario interviene in entrambe le fasi. Nel primo caso, la legge prevede regole precise (artt. 137-156 c.p.c.); nel secondo, la prassi è più articolata e sovente si basa su norme generali (ad es. l’esecuzione inizia con il pignoramento, il debitore deve dichiarare i beni pignorabili, ecc.).

In questa guida approfondiremo il finesse normative e le prassi relative alla domanda tipica: “L’ufficiale giudiziario avvisa prima di venire?”. Illustreremo per ciascun contesto (notifiche, pignoramenti, sfratti, ecc.) se e come è previsto un avviso o un appuntamento. Analizzeremo le modalità operative, i tempi e formalità di notifica/esecuzione e le conseguenze (compresa la responsabilità) per l’ufficiale giudiziario e per il destinatario.

1. Chi è l’ufficiale giudiziario e quali compiti svolge

L’ufficiale giudiziario è un funzionario nominato dal Ministero della Giustizia (d.lgs. 115/2002) che esercita funzioni esecutive e notificatorie a supporto dell’autorità giudiziaria. A differenza dell’avvocato (che può notificare di propria iniziativa nei limiti di legge), l’ufficiale giudiziario agisce sempre per ordine del giudice o delle parti (nei procedimenti esecutivi è spesso nominato dal giudice). Le sue principali mansioni includono:

  • Notifiche di atti giudiziari e stragiudiziali: consegna di copie autentiche di atti (sentenze, ordinanze, citazioni, decreti ingiuntivi, precetti, avvisi di conciliazione, atti di citazione esecutiva, ecc.) presso la residenza, il domicilio o altro indirizzo del destinatario, secondo le regole del Codice di procedura civile.
  • Esecuzioni forzate civili: esecuzione pratica degli atti coattivi disposti dall’autorità giudiziaria, come il pignoramento di beni mobili (art. 494-501 c.p.c.), immobili (artt. 555 e segg. c.p.c.) o crediti presso terzi (art. 543 c.p.c.), lo sfratto per morosità o fine locazione (art. 608 c.p.c.), il sequestro conservativo (art. 670 c.p.c.), l’assegnazione di cose mobili (art. 508 c.p.c.), ecc. In tali atti l’ufficiale giudiziario procede materiali a bloccare, vincolare o consegnare i beni oggetto di espropriazione.
  • Verbalizzazioni: redazione di atti formali (verbalizzazione di consegna, rilascio, sgombero, pignoramento, deposito, ecc.) che attestano l’avvenuta esecuzione di un atto o il mancato compimento per cause esterne.
  • Ruolo di polizia giudiziaria: in caso di resistenza o impedimenti (art. 513 e 614 c.p.c.), l’ufficiale può chiedere l’intervento della forza pubblica per eseguire i suoi ordini (es. ingresso forzoso).
  • Esecuzione di sentenze: dopo l’ultimo grado di giudizio, l’ufficiale giudiziario può essere incaricato di eseguire liberazioni (art. 612 bis c.p.c.) o consegna di cose (art. 530 c.p.c.).

L’ufficiale giudiziario opera dunque in situazioni “delicate” per il destinatario: la sua attività implica spesso la visita imprevista presso il domicilio o l’impresa del debitore/destinatario e comporta effetti giuridici vincolanti (il pignoramento con la sua firma vincola i beni del debitore dall’atto stesso). Per questa ragione, la legge impone formalità rigorose e colpisce eventuali abusi: ogni suo atto è soggetto al controllo del giudice dell’esecuzione e può essere impugnato nei modi previsti (opposizione di terzo, opposizione esecutiva, reclamo ex art. 617 c.p.c., ricorso per Cassazione, ecc.). L’art. 60 c.p.c. dispone che l’ufficiale giudiziario risponde dei danni arrecati per dolo o colpa nell’espletamento dei suoi compiti. La giurisprudenza ha più volte ribadito che l’ufficiale ha una responsabilità diretta verso le parti (creditore e debitore) per ogni abuso o grave inadempimento (ad es. Cass. 12516/1993: rifiuto di consegnare copie aggiuntive, e Cass. 11763/1992: ritardo nella consegna di un plico ricevuto dall’ufficio postale). Viceversa, nelle normali notifiche senza preavviso l’ufficiale non commette alcuna violazione di diritti personali: si considera ordinaria consuetudine che egli si presenti all’improvviso, come vedremo più avanti.

2. Le notifiche degli atti giudiziari

La notifica di un atto è il mezzo formale con cui un documento prodotto da un’autorità (giudice, P.M., ente, privato) viene dato ufficialmente a conoscenza di una controparte o di terzi. In ambito civile le notifiche sono regolate dal Libro I, Titolo III c.p.c. (artt. 137 e ss.), che stabilisce le forme, i tempi e le modalità di esecuzione. Di norma, la notifica si esegue tramite l’ufficiale giudiziario (o l’avvocato delle parti, nei casi consentiti dalla legge). Di seguito riepiloghiamo i principali casi:

  • Notifica in mani proprie (art. 137 c.p.c.): l’ufficiale giudiziario consegna personalmente una copia autentica dell’atto al destinatario, presso la sua residenza, domicilio, dimora o presso un altro luogo previsto dalla legge. Nei casi ordinari non è previsto alcun preavviso: l’ufficiale si reca direttamente all’indirizzo del destinatario e, se lo trova, provvede alla consegna immediata. La legge non prevede che venga fissato un appuntamento né che il destinatario venga avvertito prima dell’arrivo: in effetti, è usanza consolidate che l’ufficiale giudiziario si presenti “a sorpresa”. Se l’ufficiale arriva e il destinatario è presente, questi è invitato a leggere (o far leggere) l’atto e a firmare la relativa relata di notifica.
  • Notifica a persone terze (art. 139 c.p.c.): se il destinatario non è presente nel luogo di notifica, l’ufficiale può consegnare copia dell’atto a persona di famiglia (coniuge, figli, ecc. non minori di 14 anni e non incapaci) o addetta alla casa/dimora, o a un incaricato dello studio professionale o dell’azienda. In tal caso l’atto si considera comunque notificato, ma l’ufficiale deve poi comunicare quanto prima al destinatario l’avvenuta consegna mediante raccomandata A/R. In ogni caso anche qui non vige alcun obbligo di preavviso: se il destinatario non è trovato e l’atto va a familiari o vicini, l’ufficiale lo recapita immediatamente e provvede a informare poi l’interessato a mezzo posta. Se vengono consegnate più notifiche allo stesso destinatario e coabitante, può firmarle chi dei conviventi apre la porta.
  • Notifica per deposito (art. 140 c.p.c.): se non è possibile consegnare l’atto né al destinatario né alle persone di cui sopra (irreperibilità, incapacità o rifiuto di firmare), scatta la notifica per deposito. L’ufficiale giudiziario deposita una copia dell’atto presso la casa comunale (ufficio notifiche del comune) del luogo di notifica, affigge un avviso sigillato sul portone dell’abitazione o dell’ufficio del destinatario e invia quest’ultimo una raccomandata A/R con notizia del deposito. Il deposito in Comune e la successiva pubblicità del suo avvenuto (avviso sul portone + raccomandata) costituiscono un mezzo sostitutivo di notifica a persona (la famosa “notifica in Municipio”). Anche in questa procedura non c’è alcun appuntamento anticipato: l’ufficiale deposita l’atto e affigge l’avviso senza comunicazione preventiva. La Suprema Corte ha confermato in tempi recenti che, in caso di rifiuto o irreperibilità del destinatario, l’art. 140 c.p.c. prevede esattamente questa modalità di notifica con deposito e affissione.

In sintesi, in tutte le situazioni ordinarie di notifica il destinatario non viene avvisato prima dell’arrivo dell’ufficiale giudiziario. Come osservano fonti legali online, “l’ufficiale giudiziario non ti avverte prima di venire a casa, non fissa appuntamenti, non stabilisce un orario definito”. Anche se la legge impone oneri precisi all’ufficiale, non è contemplato alcun obbligo di preavviso da parte sua. Per il destinatario vale infatti l’adagio che la conoscenza dell’atto avviene soltanto al momento della consegna concreta: le notifica possono in teoria avvenire in qualsiasi giorno feriale e nell’orario “legale” previsto (tra le 7:00 e le 21:00, come vedremo), ma senza che l’ufficiale comunichi in anticipo quando verrà.

2.1 Modalità e formalità generali di notifica

  • Forma e orari legali: la notifica deve rispettare determinate regole formali. L’atto di notifica (verbale o relata) deve indicare data, luogo, nominativi e modalità (consegna a persona, deposito, ecc.). Le notifiche non possono essere eseguite prima delle ore 7:00 o dopo le 21:00 (art. 147 c.p.c.). Ciò significa che l’ufficiale giudiziario agisce in orari di ufficio, tipicamente nei giorni feriali e in fascia diurna. La Corte di Cassazione ha precisato che tale limite si applica anche alle notifiche telematiche, ponendo una cerniera tra le 21:00 e le 7:00 del mattino successivo. In pratica, quindi, un documento consegnato alle 22:00 si considera perfezionato alle 7:00 del giorno dopo.
  • Deposito di atti digitali: con la riforma del 2022 (d.lgs. 149/2022), se l’atto da notificare è stato formato in via telematica e il destinatario non dispone di PEC, l’ufficiale giudiziario consegna copia cartacea all’interessato e conserva il documento informatico per almeno due anni. Se il destinatario è reperibile, l’ufficiale deve comunque consegnare copia cartacea (verbale) mentre può ottenere il rilascio anche della copia informatica originale. Inoltre, qualora il destinatario dichiari un indirizzo PEC, l’ufficiale può inviare lì copia dell’atto. Queste norme completano la disciplina telematica delle notifiche (PCT) e non incidono sul quesito del preavviso: infatti, anche in questo caso non vige obbligo di anticipare via mail o simili l’accesso del messo.
  • Responsabilità del destinatario: ai fini della notifica, il destinatario deve risultare in buono stato di presentabilità (ad esempio l’atto non può essere infilato sotto la porta di una porta chiusa che non si può aprire dall’esterno). Se il destinatario o chiunque prenda in consegna l’atto si comporta in modo ostile (nasconde l’atto, impedisce la consegna, rifiuta ingiustificatamente), si possono profilare conseguenze civili e penali. In particolare, l’omessa o falsa dichiarazione resa al momento del pignoramento è sanzionata dal c.p.c.; la resistenza fisica può integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.); l’introduzione non autorizzata nell’abitazione può costituire violazione di domicilio (art. 614 c.p.). Al contrario, l’ufficiale giudiziario gode di un’espansione di poteri: per esempio, in caso di rifiuto di aprire la porta egli può ottenere dal giudice il mandato alle forze di polizia per un ingresso forzoso (art. 513, 612-bis c.p.c.).

3. Pignoramenti mobiliari

Il pignoramento mobiliare (artt. 491-520 c.p.c.) è il mezzo principale con cui il creditore procedente aggredisce i beni mobili del debitore esecutato (denaro, titoli, oggetti personali, ecc.) per soddisfare il proprio credito. L’espropriazione inizia appunto con il pignoramento, che si concretizza nella notifica di un verbale specifico contenente il titolo esecutivo e l’ingiunzione di pagare/immobilizzare i beni. Vediamo le fasi salienti:

  • Titolo esecutivo e precetto: prima del pignoramento vero e proprio, l’atto presuppone un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, atto pubblico etc.) e la notifica del precetto al debitore (artt. 480, 492 c.p.c.). Il precetto intima al debitore di pagare entro un termine (di norma 10 giorni) sotto la minaccia del pignoramento. Scaduto il termine inutile, il creditore può rivolgersi all’ufficiale giudiziario per procedere. Anche qui, l’ufficiale non avvisa il debitore prima di comparire: il pignoramento mobiliare si esegue tipicamente senza appuntamenti, approfittando di un intervento immediato e non concordato.
  • Contenuto del verbale di pignoramento (art. 492 c.p.c.): l’atto di pignoramento consiste in un’ingiunzione rivolta al debitore di astenersi dal compiere atti di disposizione sui beni indicati, specificamente identificati nell’atto stesso. Inoltre, il verbale deve contenere un invito formale al debitore: questi è sollecitato ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio. L’invito ad eleggere domicilio è importante per il futuro svolgimento delle notifiche successive (art. 492 c.p.c.). Ancora, l’atto richiama il diritto del debitore (ex art. 495) di offrire una somma di denaro in sostituzione dei beni pignorati.
  • Invito a indicare beni utili (art. 492, comma 2): se i beni elencati nel pignoramento appaiono insufficienti a soddisfare il credito, l’ufficiale giudiziario invita il debitore a indicare ulteriori beni e i luoghi dove si trovano. In pratica, l’ufficiale comunica al debitore che può segnalare altri beni pignorabili prima di procedere a misure più drastiche. Il debitore deve rispondere con veridicità; in caso di falsa dichiarazione rischia sanzioni (art. 495 c.p.c. prevede la richiesta in denaro di cui all’invito, e un’eventuale multa in caso di dichiarazione mendace). Questa fase, anch’essa svolta al momento dell’accesso, evidenzia che il pignoramento mira anzitutto alla “presa in custodia” dei beni che il debitore non può più alienare. Non si tratta di un ulteriore preavviso, ma di un obbligo previsto dalla legge: l’ufficiale chiede direttamente al debitore di evitare comportamenti elusivi e, se del caso, di indicare altri beni.
  • Effetti del verbale: una volta redatto il verbale di pignoramento e (eventualmente) ottenuta la dichiarazione del debitore, l’atto acquista efficacia. Dalla data dell’atto, i beni mobili indicati risultano immobilizzati a favore del creditore (art. 388 c.p.; sul piano penale sono considerati pignorati agli effetti del vincolo penale) e l’ufficiale giudiziario provvede alla loro custodia. Se il pignoramento riguarda crediti del debitore presso terzi, l’esecuzione si considera perfezionata dal momento della notifica al terzo (su tale ipotesi v. infra).
  • Assenza o irreperibilità del debitore: se al momento del pignoramento il debitore non è presente o non apre la porta, l’ufficiale agisce come in una normale notifica. Può consegnare copia del verbale a familiari o vicini (art. 139 c.p.c. cod.), dopodiché invia al debitore una lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Se neanche la consegna a terzi è possibile (irreperibilità), l’atto si considera eseguito via deposito (art. 140 c.p.c.): l’ufficiale deposita copia del verbale in Comune, affigge un avviso sulla porta e spedisca la raccomandata. In sostanza, anche nel pignoramento mobiliare non esiste alcun preavviso obbligatorio: l’ufficiale si presenta, tenta la consegna, e in caso di impedimenti ricorre alle notifiche “alternative” previste per gli irreperibili.
  • Comportamenti del debitore: la legge impone al debitore di collaborare. Infatti, se l’ufficiale giudiziario rinviene beni pignorabili, il debitore non può sottrarli (altrimenti risponde di dolo/processo farsa). Qualora il debitore tenti di vendere o nascondere un bene pignorato, il creditore può far dichiarare l’invalidità di tali atti (art. 615, 542 c.p.c.) e chiedere eventualmente danni. In caso di totale omissione di beni o false dichiarazioni, il debitore può essere sanzionato: ad esempio, gli oneri e le sanzioni del 492 c.p.c. includono la possibile decadenza dalle opposizioni ex art. 615, nonché profili di responsabilità penale (ad es. falsa testimonianza se dichiarazioni mendaci). L’attività del debitore irregolare non inficia però la validità formale del pignoramento dato che l’atto viene eseguito, ma può aggravare la sua posizione.

Importante: in nessuna di queste fasi l’ufficiale giudiziario è tenuto a concordare orari o fare preavvisi dell’intervento. Se l’ufficiale bussa alla porta alle 8 del mattino oppure alle 18, non esiste un illecito fine a se stesso. Anzi, come spiega la prassi, “il pignoramento viene posto in essere direttamente e senza notificare un atto specifico”. In altre parole, dal punto di vista temporale e organizzativo il debitore non ha diritto di sapere prima del pignoramento quando l’ufficiale verrà: l’elemento sorpresa è insito nell’istituto. L’unico “anticipo” previsto dalla legge è invece quello relativo allo sfratto (cfr. infra).

4. Pignoramenti immobiliari

Il pignoramento immobiliare aggredisce beni immobili del debitore (case, terreni, capannoni, diritti reali) ed è disciplinato dagli artt. 555 e ss. c.p.c. A differenza del pignoramento mobiliare, qui non si esegue nulla “in loco” se non la notifica, poiché la tradizionale procedura prevede soltanto la consegna dell’atto e la trascrizione presso la Conservatoria. Nello specifico:

  • Forma del pignoramento (art. 555 c.p.c.): l’espropriazione immobiliare si attua mediante notifica al debitore di un atto in cui sono descritti precisamente i beni immobili soggetti a vincolo, e con cui al debitore viene ingiunto di adempire (o di considerarsi formalmente “custode” dei beni, art. 492). Subito dopo la notifica, l’ufficiale giudiziario consegna al competente conservatore dei registri immobiliari copia autentica dell’atto con nota di trascrizione. In pratica, il pignoramento immobiliare si perfeziona in due passi: (1) notifica al debitore, (2) trascrizione in Conservatoria (atto pubblico opponibile ai terzi). La Cassazione ha sottolineato che si tratta di un atto a formazione progressiva, e che soltanto dopo la trascrizione il vincolo immobiliare ha efficacia anche verso i terzi.
  • Intervento dell’ufficiale: l’ufficiale giudiziario di norma non fissa appuntamenti né concorda orari in anticipo: come per qualunque notifica, si reca presso l’abitazione del debitore (o il suo studio/domicilio eletto) e lo sorprende. Se il debitore è presente, l’atto gli viene consegnato in mano (il debitore ha obbligo di ritirare e firmare, eventualmente con l’assistenza del familiare). Se è assente, valgono le stesse regole viste a proposito del pignoramento mobiliare: si consegna a persona di famiglia o addetta, oppure si deposita in Comune con affissione d’avviso. In nessun caso l’ufficiale dà preavviso dell’accesso. Una volta notificato al debitore, l’atto immobiliare viene trascritto: tale formalità (trattandosi di atto pubblico) è conseguente e non richiede un intervento “sul luogo” dell’espropriazione.
  • Tempi e conseguenze: anche qui, non essendo previsto dalla legge alcun preavviso, la notifica avviene “all’improvviso”. L’ufficiale inserisce nella relata i dati dell’atto e fissa l’appuntamento in Conservatoria per la trascrizione (la legge consente che la stessa operazione sia compiuta da un delegato del creditore, art. 555 c.p.c.). Sul piano effettivo, questo significa che il debitore viene portato formalmente a conoscenza del pignoramento soltanto al momento della consegna del verbale. Dopodiché, la trascrizione produce l’effetto di vincolare l’immobile: il debitore non può più trasferirlo (pena inefficacia) e non può opporsi alla vendita salvo eccezioni (ad es. subentro del terzo pignorante). Se il debitore ignora o ignobilmente sottrae gli effetti della notifica, l’atto rimane validamente perfezionato per legge.

Non esistono pertanto casi “speciali” di preavviso per il pignoramento immobiliare. Tuttavia, è bene ricordare che l’atto di sfratto – benché anche esso investa l’abitazione – segue regole diverse (si veda oltre, §6).

5. Pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi (artt. 543-546 c.p.c.) è l’atto con cui il creditore intima al terzo che detiene crediti o beni del debitore di consegnarli al creditore pignorante. In pratica si tratta di una notifica “incrociata” al debitore e al terzo. L’ufficiale giudiziario esegue questa notifica normalmente presso il terzo coinvolto (ad es. datore di lavoro, banca, altro cliente). Anche in questo caso non è previsto alcun preavviso all’esecutato: l’ufficiale si presenta senza accordi, consegna copia dell’atto sia al debitore che al terzo debitore, e fissa al terzo un termine (solitamente 10 giorni) per resistenzioni. Se il terzo non si trova al momento, valgono di nuovo le regole ordinarie (consegna a familiari, deposito in Comune, ecc.). Da ultimo, l’efficacia del pignoramento presso terzi è eventualmente completata dall’iscrizione dell’atto nei registri competenti (ad es. iscrizione ipotecaria su conto corrente bancario; iscrizione in piattaforma per stipendi), secondo le disposizioni speciali (cfr. art. 543).

6. Lo sfratto per morosità e a finita locazione

Lo sfratto è la procedura esecutiva che consente al proprietario (o ad altro avente diritto) di ottenere coattivamente il rilascio di un immobile occupato dal conduttore inadempiente. Le fasi cruciali dello sfratto “ordinario” sono:

  1. Intimazione e citazione: il proprietario avvia il procedimento in Tribunale con un atto di intimazione di sfratto e di citazione a convalida (art. 660 c.p.c.), notificato al conduttore moroso insieme a precetto di rilascio (obbligo di lasciare l’immobile entro 10 giorni dall’intimazione).
  2. Udienza di convalida: il Giudice convoca le parti; se il conduttore non contesta validamente, il Giudice emette il decreto di convalida con l’ordine di rilascio; tale decreto è titolo esecutivo, passibile di opposizione in Cassazione (art. 617 c.p.c.).
  3. Decorrenza del termine di rilascio: se il conduttore non lascia spontaneamente l’immobile entro il termine fissato dal giudice (di norma 30 giorni dalla notifica del decreto), il proprietario può chiedere l’esecuzione coattiva dell’ordine di rilascio tramite ufficiale giudiziario.

Nuova procedura (dal 2005): l’art. 608 c.p.c. stabilisce che, prima di qualsiasi accesso per rilascio, deve essere notificato all’inquilino un “avviso di rilascio”. In sostanza, l’ufficiale giudiziario fissa una data e un’ora precisi per la liberazione e ne dà notizia all’intimato almeno 10 giorni prima. Il testo di legge recita: “L’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte (conduttore) il giorno e l’ora in cui procederà”. Questo preavviso serve a dare una “chance” finale al conduttore di lasciare spontaneamente l’immobile. Non si tratta di un appuntamento concordato dall’inquilino, ma di un obbligo stabilito per legge: l’avviso è infatti l’atto formale che apre l’esecuzione di rilascio. Da notare che qui esiste un preavviso minimo (10 giorni) espressamente previsto, a differenza del pignoramento mobiliare o della notifica ordinaria.

Procedura tipica (sfratto per morosità):

  • L’ufficiale giudiziario notifica al conduttore l’avviso di rilascio (ordine di sgombero) con indicazione di data e ora (ad esempio il 15 del mese alle ore 10).
  • Il giorno prestabilito, l’ufficiale si reca all’immobile per constatare il rilascio. Se il conduttore è presente e consegna le chiavi, l’esecuzione si conclude con redazione del verbale di consegna. Se il conduttore è assente o oppone resistenza, la procedura tipicamente continua con un secondo (o terzo) accesso. Infatti, l’art. 612-bis c.p.c. prevede che al primo accesso l’ufficiale contatti le forze di polizia per consentire il rilascio (“accesso interlocutorio”). Il conduttore viene (di norma) invitato a lasciare immediatamente l’alloggio, e in caso contrario l’ufficiale fissa un secondo appuntamento.
  • Al secondo accesso – accompagnato da polizia e da eventuali ausili (ad es. avvocato del locatore, elettricista, fabbro) – l’ufficiale può cambiare le serrature e consegnare l’immobile al creditore. All’esecuzione è redatto verbale di rilascio forzoso (art. 612-bis c.p.c.). Laddove il conduttore abbia effettivamente occupato arbitrariamente l’immobile senza titolo, dovrà rispondere di danni e può anche essere perseguito penalmente (ad es. violazione di domicilio art. 614 c.p.).

In ogni fase dello sfratto, l’unico vero “preavviso” è proprio quello normato: l’art. 608 c.p.c. impone all’ufficiale di notificare l’avviso di rilascio al conduttore con almeno 10 giorni di anticipo. Se questa formalità non viene osservata, l’esecuzione è illegittima. Al contrario, non vengono date ulteriori comunicazioni tra la notifica dell’avviso e il giorno fissato. In definitiva: per lo sfratto, sì, esiste un preavviso obbligatorio (art. 608); per ogni altro pignoramento o notifica civile, no.

7. Esecuzioni forzate generali e divieti di orario

In generale l’ufficiale giudiziario può operare nei giorni feriali, evitando domeniche e festività, e nell’intervallo orario consentito dalla legge. Il Codice di procedura civile (art. 147) vieta di effettuare notificazioni “prima delle ore sette e dopo le ventuno”. Anche se questa norma è stata introdotta per le notifiche tramite posta, la giurisprudenza la applica anche agli atti consegnati di persona. In sostanza, l’ufficiale non effettua notifica a mano né pignoramenti in orario notturno. Come chiarisce la Cassazione (sent. 30766/2017), una notifica eseguita alle 22:00 è considerata perfezionata alle 7:00 del giorno dopo.

Quanto alle tempistiche esecutive, non esistono limiti rigidi per il numero di accessi, salvo prassi consolidate. Ad esempio, nel pignoramento mobiliare l’ufficiale può ripetere più volte il tentativo di accesso fintanto che il pignoramento resti valido (di norma 90 giorni dal precetto). La legge non fissa un numero massimo di tentativi. In concreto, di solito l’ufficiale torna almeno una o due volte se non trova persone presenti, lasciando ogni volta i relativi avvisi (deposito, citazioni successive, ecc.), fino a esaurire il termine di efficacia. Quindi: non c’è un limite legale prefissato; il creditore può insistere fino a quando il titolo esecutivo non decade. Anche nello sfratto l’ufficiale può riprovare più volte (fino a due o tre accessi) e viene aiutato dalla pubblica sicurezza per spingere l’esecuzione.

8. Formalità della notifica e del pignoramento

Per ogni atto eseguito dall’ufficiale giudiziario valgono rigide formalità che il destinatario può verificare:

  • Atto di notifica o di pignoramento: deve essere redatto in forma di atto pubblico o verbale (redatto direttamente dall’ufficiale o da terzi indicati) con la firma dell’ufficiale stesso e deve contenere tutti gli elementi essenziali (nome delle parti, tipo di atto, data, luogo, indicazione delle cose pignorate, inviti al destinatario come previsto dalla legge). La copia consegnata al destinatario è autentica della carta originale conservata dal cancellerie.
  • Relata di notifica/pignoramento: nel caso di notifica la relazione (verbale) deve indicare la modalità di consegna (a chi e come), la data e l’ora, e i riferimenti normativi (art. di riferimento). Nel caso di pignoramento mobiliare, l’atto stesso funge da verbale e deve recare la sottoscrizione del debitore e dei testimoni (se presenti). La relata è un atto pubblicistico che producono l’effetto di notifica e costituiscono prova legale del compimento.
  • Errori e nullità: una notifica è nulla se mancano le formalità essenziali (ad es. inesistenza della firma del pubblico ufficiale, nomi delle parti mancanti, destinatario incerto) o se non è rispettata la persona cui consegnarla (art. 156-157 c.p.c.). In caso di nullità della notifica, l’atto non avrà effetti e dovrà essere rifatto: ciò può generare ritardi o addirittura l’estinzione del processo se i termini di impugnazione decorrono inutilmente. Un pignoramento è annullabile o inefficace se, ad esempio, il verbale non rispetta le formalità (come liste dei beni insufficienti secondo la legge) o se il titolo esecutivo è difettoso. Tuttavia, errori di forma minori sono spesso sanabili dall’autorità giudiziaria. Ogni contestazione sugli atti dell’ufficiale viene di solito affrontata in opposizione agli atti esecutivi o entro i 40 giorni per l’impugnazione straordinaria (art. 617 c.p.c.).

9. Responsabilità dell’ufficiale giudiziario

L’ufficiale giudiziario gode di ampi poteri, ma risponde in via civile dei danni derivanti da negligenza o malafede. L’art. 60 c.p.c. stabilisce che cancelliere e ufficiale giudiziario sono responsabili (secondo art. 2043 c.c.) dei danni che arrechino a terzi nello svolgimento dei loro compiti. La giurisprudenza ha ribadito più volte che l’ufficiale risponde direttamente verso il debitore (o il creditore) per dolo o colpa grave nel pignoramento. Ad esempio, la Cassazione ha affermato che l’ufficiale che violi i limiti del pignoramento (pignorando beni non consentiti) risponde con regola extracontrattuale. Tuttavia, tale responsabilità non si estende al creditore procedente: un vizio di forma o di eccesso nell’esecuzione è personale dell’ufficiale, e non gli è mai imputato al creditore (Cass. 3329/1968).

Casi esemplari di responsabilità dell’ufficiale (Cass.):

  • Cass. 11763/1992 – Ritardo ingiustificato nella restituzione del plico di notifica da parte dell’ufficiale (oltre il termine di consegna alla parte) comporta responsabilità ex art. 60.
  • Cass. 12516/1993 – Rifiuto dell’ufficiale a fornire copie aggiuntive di un atto di notifica (es. sentenze) ha integrato responsabilità risarcitoria.
  • Cass. 2984/1972 – Esecuzione con indebito ritardo di un sequestro conservativo (due giorni dopo la richiesta urgente) ha visto l’ufficiale giudiziario ritenuto responsabile per colpa.

Al contrario, l’assenza di un termine espressamente indicato nell’atto può esonerare l’ufficiale da colpa: la Cassazione (ordinanza 24203/2018) ha stabilito che non sussiste responsabilità dell’ufficiale giudiziario per notifiche tardive se l’atto da notificare non indicava un termine entro cui effettuare la notifica (pertanto il ritardo, di per sé, non integra colpa se non vi era termine tassativo). In sintesi, l’ufficiale è responsabile per negligenza grave o abusi (in concreto, i casi in cui agisce fuori dalle norme e causa un danno) e può essere citato in giudizio dall’interessato per il risarcimento.

10. Responsabilità e obblighi del destinatario

Anche il destinatario di un atto ha precisi obblighi, benché le “sanzioni” a suo carico non siano il fulcro della procedura (quelle sono dirette primariamente all’ufficiale o all’istante, in caso di abusi). Comunque, chi riceve un ordine di pignoramento o uno sfratto deve tenersi diligentemente. Se il debitore occultasse beni pignorabili, falsifica dichiarazioni o oppone resistenza alle notifiche, può incorrere in conseguenze civili e penali. Ad esempio:

  • Nel pignoramento mobiliare, il debitore deve consegnare i beni richiesti se presenti. Se mente sul loro possesso, può incorrere in false attestazioni (art. 495 c.p.c. prevede obbligo di deposito e sanzioni) e nelle opposizioni (il giudice può rigettare ogni opposizione basata su dichiarazioni mendaci, Cass. 7893/2015 sulla rilevanza penale e civile delle false attestazioni). In ogni caso, il pignoramento resta valido, ma il debitore subisce rigore maggiore (penale per resistenza a p.u., art. 337 c.p.).
  • Nello sfratto, l’inquilino è tenuto al rilascio in base al precetto e, una volta in rilievo l’ordine esecutivo, la sua resistenza è sanzionabile. In particolare, secondo l’art. 612-bis c.p.c. se non adempie può essere condannato per violenza privata o occupazione abusiva.
  • La legge considera nulli eventuali atti di disposizione posti in essere dal destinatario dopo il pignoramento (art. 495 comma finale c.p.c.: inammissibilità dell’opposizione se avvenuti dopo vendita, salvo fatti sopravvenuti). Quindi, vendere o donar via i beni pignorati comporta l’inefficacia di tali atti (contribuendo automaticamente alla estinzione del debito, art. 495) e può generare azioni risarcitorie.
  • In generale, il destinatario che ostacola l’ufficiale giudiziario (nascondendo l’atto, non consentendo l’accesso, etc.) può essere multato o anche arrestato sul piano penale (art. 337 c.p. sul reato di resistenza). Viceversa, ha facoltà di controdedurre (es. far presente motivi ostativi nella relata, restituire l’atto con adeguata raccomandazione).

In sintesi, il destinatario deve sempre collaborare al buon esito della notifica/pignoramento: ignorarlo non farà annullare l’atto (poiché la legge fornisce rimedi sostitutivi), ma può esporlo a conseguenze più gravi.

11. Domande frequenti (FAQ)

L’ufficiale giudiziario mi deve avvisare prima di venire? – No. Di regola non c’è alcun avviso preventivo. L’ufficiale giudiziario si presenta a sorpresa, senza appuntamenti concordati. Esiste un’unica eccezione normativa: nello sfratto (art. 608 c.p.c.) l’ufficiale deve notificare con almeno 10 giorni di anticipo la data di rilascio. Per tutte le altre notifiche o esecuzioni (pignoramenti mobiliari/immobiliari, pignoramenti presso terzi, esecuzioni su stipendi, ecc.) non è previsto alcun preavviso all’esecutato.

Posso concordare un appuntamento con l’ufficiale giudiziario? – In pratica no: l’esecuzione forzata mira spesso ad operare “di sorpresa” (ad esempio, per evitare che il debitore disperda beni). L’ufficiale non è tenuto per legge a concordare tempi e luoghi. In alcuni casi privati (ad es. consegna di una somma di denaro tramite l’ufficiale) si può invitare l’altro a presentarsi, ma nell’ambito giudiziale ordinario le visite dell’ufficiale non sono preannunciate. Anzi, come spiegano gli esperti, “nel caso in cui l’ufficiale giudiziario arrivi senza preventivo non accade nulla, poiché non è obbligato a comunicare il suo arrivo preventivamente”.

Cosa succede se non sono in casa quando arriva l’ufficiale? – Dipende dal contesto:

  • Notifica di atto: se nessuno apre, l’ufficiale applica l’art. 140 c.p.c.: deposita copia dell’atto in Comune, affigge avviso sul portone e invia raccomandata al destinatario. A quel punto la notifica si considera eseguita (come se fosse stata consegnata), in base alle norme sulle notifiche agli irreperibili.
  • Pignoramento mobiliare: similmente, se l’ufficiale non trova il debitore, seguirà le stesse regole di notifica alternativa: può consegnare a familiari e poi inviare raccomandata, o ricorrere al deposito con avviso. In ogni caso lascerà un “avviso di tentata notifica/pignoramento”.
  • Sfratto: se il conduttore non apre o non collabora al primo accesso, di regola l’esecuzione è rinviata: al secondo tentativo l’ufficiale tornerà accompagnato dalla forza pubblica. Se l’immobile è vuoto, l’ufficiale può procedere a sgomberare e cambiare serratura (art. 612-bis c.p.c.), quindi redigere il verbale di consegna.
    Insomma, l’ufficiale non va via “a mani vuote” senza aver preso provvedimenti: lascia sempre documentazione dell’avvenuto tentativo (avviso sul portone o plico in Comune) e procede secondo le norme vigenti.

Quante volte può venire l’ufficiale giudiziario a casa mia? – Non esiste un numero massimo legale di tentativi. In caso di pignoramento mobiliare, l’ufficiale può ripetere l’accesso più volte fintanto che il titolo esecutivo rimane valido (normalmente 90 giorni dal precetto). Nel caso dello sfratto, al massimo si tengono due o tre accessi (il primo interlocutorio e il secondo definitivo). In linea generale, se il debitore/occupante persiste ad ignorare o opporsi, l’ufficiale chiamerà rinforzi (polizia) per imporre la consegna al creditore.

Quali atti porta l’ufficiale giudiziario? – L’ufficiale giudiziario interviene per tutta la documentazione prevista dal giudice. Fra i più comuni ricordiamo: decreti ingiuntivi e altri ordini di pagamento, precetti, pignoramenti mobiliari e immobiliari, atti di citazione o conciliazione, sentenze civili, ordinanze di sfratto. In sostanza, quando ricevete un plico firmato dall’ufficiale giudiziario, esso contiene una copia autentica di un atto giudiziario. (Talvolta l’ufficiale consegna anche il verbale di comparizione per firma, oppure un invito formale previsto dalla legge, ma mai un “richiamo verbale” non previsto).

Qual è l’orario di lavoro dell’ufficiale giudiziario? – Tipicamente le notifiche e gli accessi avvengono in fascia diurna dei giorni feriali. Come detto, le notifiche non possono essere fatte prima delle 7:00 e dopo le 21:00. In alcuni tribunali l’ufficio notifiche riceve atti entro le 9:00-10:00 del mattino (per il deposito di atti in scadenza), ma l’ufficiale è abilitato a lavorare in qualsiasi orario lecitamente possibile. Di fatto, l’ufficiale evita la sera tardi o i festivi perché la legge vieta le notifiche notturne (anche per posta) e perché, fuori orario, gli organi di supporto potrebbero essere chiusi. Ma formalmente, un accesso alle 8:30 o alle 20:30 infrasettimanale è valido. L’importante per gli effetti della notifica è che nel “margine notturno” (dalle 21 alle 7) la notifica si perfezioni soltanto al mattino seguente.

Cosa succede se l’ufficiale giudiziario commette errori procedurali? – Se le formalità richieste non sono state rispettate, l’atto è impugnabile. Ad esempio, se l’ufficiale durante una notifica dimentica di recapitare i documenti obbligatori oppure consegna l’atto a persona non abilitata, ciò può determinare la nullità della notifica. In quel caso il destinatario può chiedere l’annullamento del pignoramento o del provvedimento di sfratto. Se invece l’atto è solo irregolare (mancano alcuni dati ma la consegna è avvenuta), il giudice dell’esecuzione può disporre la regolarizzazione (ad es. riapertura termini). L’importante è sapere che la responsabilità dell’ufficiale può giustificare risarcimenti (art. 60 c.p.c.) ma l’inosservanza delle norme da parte dell’ufficiale non si trasforma automaticamente in un illecito del creditore.

Come esercito un’azione se l’ufficiale non fa bene il suo lavoro? – Qualora si reputi che l’ufficiale giudiziario abbia agito oltre i limiti di legge, si può ricorrere al giudice dell’esecuzione con un reclamo (art. 618 e 619 c.p.c.) o un’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). La decisione del giudice potrà annullare o modificare l’atto notificato/eseguito irregolarmente. Se invece l’errore è di lieve entità, a volte si applica la deroga della conferma; altrimenti l’atto viziato decade e va rifatto.

12. Esempi pratici di procedure

Esempio 1 – Pignoramento mobiliare, debitore assente: Mario ha ricevuto un decreto ingiuntivo contro di sé. Il creditore lo diffida e, dopo il termine, incarica l’ufficiale giudiziario. Questi bussa a casa di Mario, trova la porta chiusa e affigge un avviso (protocollo, data e ora in busta chiusa). Contemporaneamente deposita copia dell’atto presso il Comune (art. 140 c.p.c.). Alcuni giorni dopo Mario riceve per raccomandata notizia dell’avviso. A seguito di ciò contatta l’avvocato, propone opposizione al pignoramento entro il termine di legge (oppure si presenta con un terzo a nominare custode di quei beni). In ogni caso, l’atto di pignoramento è da intendersi perfezionato, anche se Mario non era in casa.

Esempio 2 – Pignoramento mobiliare, debitore presente: Tizio è moroso ed è stato ingiunto di pagamento. L’ufficiale giudiziario bussa e Tizio apre. Il cancelliere gli legge (o fa leggere) il verbale di pignoramento mobiliare, che ingiunge di consegnare certi beni. Tizio (presente) viene poi invitato a segnare la sua residenza. L’ufficiale preleva beni (es. assegni trovati in tasca e li consegna all’avente diritto) e dà inizio all’esecuzione; nulla è stato preavvisato. In giornata l’atto viene anche trascritto, se necessario.

Esempio 3 – Pignoramento immobiliare: Caio ha un debito. Arriva a casa sua l’ufficiale giudiziario, gli consegna il verbale di pignoramento immobiliare, lo fa firmare come ricevuta. Nessuno aveva saputo in anticipo dell’arrivo. Subito l’ufficiale si reca in Conservatoria e trascrive l’atto. A seguito della notifica Caio non può alienare la sua casa, ma può esperire le azioni previste (ad es. chiederne la conversione in denaro).

Esempio 4 – Sfratto per morosità: Bianchi, locatore, ottiene il decreto di sfratto e vuole liberare l’appartamento. Incarica l’ufficiale. L’ufficiale giudiziario notifica all’inquilino Rossi un avviso di rilascio fissato al 20 luglio alle ore 9:00 (oggi è 1° luglio). Nel verbale è scritto: “Rilasciare l’immobile entro il 20/7 ore 9:00”. Rossi vede l’avviso: ha 10 giorni di tempo. Se il 20/7 è presente alle 9 e consegna le chiavi, lo sfratto si chiude. Se invece Rossi non apre o si rifiuta, l’ufficiale fissa un nuovo accesso (con polizia al seguito) e procede forzatamente. In nessun momento l’ufficiale aveva prenotato l’appuntamento; semplicemente ha notificato l’avviso (come richiede la legge).

Tabella di confronto delle situazioni principali:

Tipo di atto/esecuzionePreavviso obbligatorio?Modalità di comunicazione del preavvisoRiferimenti normativi
Notifica ordinaria di attoNoNessun avviso; l’uff. giudiziario consegna l’atto direttamente al destinatarioArt. 137-140 c.p.c. (notifica)
Pignoramento mobiliareNoNessun avviso; l’uff. giudiziario si reca presso il debitore e consegna pignoramento; se il debitore è assente si usano art. 139-140 c.p.c. per consegnare a terzi o depositareArtt. 491-495 c.p.c. (pignoramento)
Pignoramento immobiliareNoNessun avviso; l’uff. giudiziario notifica il verbale (ad es. a domicilio) e trascrive l’atto; se il debitore non è trovato si consegna a terzi o si deposita come primaArt. 555 c.p.c. (pignoramento imm.)
Pignoramento presso terziNoNessun avviso; l’uff. giudiziario notifica simultaneamente al terzo e al debitore senza appuntamentiArt. 543 c.p.c. (pignoramento p. terzi)
Sfratto per morosità/finita loc.Sì (min. 10 gg)Notifica formale dell’“avviso di rilascio” con data e ora esatte (almeno 10 giorni prima)Art. 608 c.p.c. (preavviso rilascio)
Altro (consegna cose mobili, ecc.)Varia (a volte sì)Ad es. nella consegna coatta (art. 530) viene data raccomandata di preavviso con term. 7 gg, ma con notifica già esperita dal provvedimento ingiuntivo.Art. 530 c.p.c. (atto di vendita)

13. Fonti normative e giurisprudenziali

  • Codice di procedura civile, Libro I, Titolo III (artt. 137-156): disciplina generale delle notifiche; Libro III, Titolo II (artt. 491-520): esecuzione forzata mobiliare (pignoramenti); Titolo III (artt. 555-590): espropriazione immobiliare; Capo VIII (artt. 543-549): pignoramento presso terzi. Art. 608 c.p.c. – esecuzione dello sfratto (preavviso di rilascio). Art. 140 c.p.c. – deposito dell’atto e affissione dell’avviso. Art. 60 c.p.c. – responsabilità del cancelliere e dell’ufficiale giudiziario. Art. 147 c.p.c. – divieto di notifiche fuori orario.
  • Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, art. 46 (c.d. decreto Semplificazioni), conv. in L. 11 novembre 2014 n. 162 (modifiche al processo esecutivo immobiliare).
  • Decreto Legislativo 28 agosto 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia): novità sulle notifiche telematiche (PEC).
  • Cassazione civile: tra le pronunce rilevanti si segnalano Cass. 8/10/2018 n. 24203 (no responsabilità per notifiche tardive senza termine prefissato), Cass. 4/5/1993 n. 12516 (liquidazione responsabilità per rifiuto di fornire copie), Cass. 4/5/1972 n. 2984 (responsabilità per ritardo in sequestro conservativo), Cass. 28/2/1963 n. 287 (principio della responsabilità extracontrattuale dell’uff. giud.), Cass. 26/6/1968 n. 3329 (colpa dell’uff. non imputabile al creditore), Cass. 14/3/2024 n. 6892 (opposizione a esecuzione rilascio inammissibile se introdotta con citazione dopo preavviso), Cass. 15/5/2024 n. 33365 (indirizzo processuale sul pignoramento immobiliare), Cass. 30/12/2023 n. 40373 (sospensione a causa di redditi da 15mila).
  • Normativa di settore: Legge 21 gennaio 1994 n. 53 (autorizzazione alla notifica agli avvocati), d.p.r. 115/2002 (codice di procedura civile), d.l. 132/2014 conv. L.162/2014 (sfratti), artt. 50-51 del D.Lgs. 179/2012 e segg. (notifiche telematiche) e successivi aggiornamenti (codice dell’amministrazione digitale).

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