Quando Vanno In Prescrizione I Debiti Fiscali?

Hai vecchie cartelle esattoriali e ti stai chiedendo se, dopo tanto tempo, quei debiti con il Fisco siano ancora validi? Ti hanno parlato di prescrizione, ma non sai esattamente quando scatta né se vale anche per te?

Molti contribuenti scoprono all’improvviso di avere ancora debiti fiscali “in sospeso” – magari per imposte mai pagate, multe, contributi INPS o vecchie cartelle di Equitalia. Ma pochi sanno che anche i debiti con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non durano per sempre: hanno dei limiti precisi, oltre i quali non possono più essere richiesti.

Ma dopo quanti anni si prescrivono? Da quando inizia a contare il termine? E se nel frattempo è arrivata una raccomandata o un sollecito?

La regola generale prevede che i debiti fiscali si prescrivano in 10 anni, ma per alcuni tributi minori il termine è anche più breve (5 anni per multe stradali, contributi, tasse comunali). Tuttavia, ogni atto interruttivo – come un sollecito, una notifica o un pignoramento – fa ripartire il termine da capo. Per questo è fondamentale verificare ogni singolo atto ricevuto, per capire se la prescrizione è ancora in corso o se puoi far valere i tuoi diritti.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in diritto tributario, riscossione e tutela del contribuente – ti spiega quando vanno in prescrizione i debiti fiscali, quali sono i termini da tenere d’occhio, come leggere le cartelle esattoriali e cosa possiamo fare per aiutarti a cancellare le richieste ormai prescritte.

Hai ricevuto una cartella per un debito di oltre dieci anni fa? Non ricordi nemmeno di cosa si tratti, ma temi che sia troppo tardi per fare qualcosa?

Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: verificheremo la tua posizione debitoria, controlleremo ogni atto notificato e ti aiuteremo – se ne ricorrono i presupposti – a far valere la prescrizione e liberarti da un debito che non esiste più.

Introduzione

La prescrizione è l’istituto che fa estinguere un credito se il creditore non lo esercita entro un dato termine. In ambito tributario, la prescrizione riguarda il diritto dell’Erario o di altri enti (Comuni, INPS, ecc.) di riscuotere tributi, contributi e sanzioni. A differenza della decadenza (perdita del potere di agire per mancato esercizio di un diritto entro un termine perentorio), la prescrizione può essere interrotta o sospesa e deve essere eccepita attivamente dal contribuente. Il Codice Civile disciplina la prescrizione negli art. 2934 e ss.: in linea generale il termine è di 10 anni (art. 2935 c.c.), ma per le obbligazioni di carattere periodico (ad es. canoni, affitti, multe) la durata è ridotta a 5 anni (art. 2948 n.4 c.c.). In ambito tributario, alla base vige questo principio di alternanza tra 10 e 5 anni a seconda della natura del tributo o debito, con numerose eccezioni e specificità.

La disciplina tributaria prevede termini diversi a seconda della tipologia di tributo (imposte statali, tributi locali, bollo auto, contributi previdenziali) e degli oneri accessori (interessi di mora, sanzioni amministrative). In generale, le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP) e indirette (IVA) statali hanno prescrizione decennale, mentre quasi tutti gli altri debiti (tributi locali, multe, sanzioni, contributi previdenziali, interessi moratori) seguono il termine quinquennale. Il bollo auto rappresenta un’eccezione: per legge si prescrive in soli 3 anni. Di seguito analizziamo più nel dettaglio i termini applicabili a ciascuna categoria di debito, le modalità di interruzione/sospensione della prescrizione e le novità legislative più recenti.

1. Tributi erariali (fiscali statali): termini di prescrizione e riferimenti normativi

  • Imposte sui redditi (IRPEF, IRES), IRAP e IVA: prescrizione decennale (10 anni). Questi tributi sono imposte erariali e, per orientamento consolidato della giurisprudenza, non rientrano fra le obbligazioni periodiche quinquennali. Di conseguenza, il termine ordinario di prescrizione è di 10 anni (art. 2946 c.c.); in precedenza era stato previsto un termine più breve per i tributi previsti da leggi di stabilità (ex art. 25 D.L. 78/2010), ma tale norma è stata abrogata. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. 23397/2016 e 11676/2024) hanno ribadito che una cartella non impugnata non estende il termine di prescrizione breve, ma lascia salvo il termine ordinario di ciascun tributo.
  • Altre imposte statali (imposta di registro, ipotecarie/catastali, successioni, ecc.): anche queste, essendo tributi statali, seguono ordinariamente il termine decennale. Ad esempio, l’imposta di registro e di successione sono quote tributarie periodiche di natura erariale e si prescrivono in 10 anni dalla notifica della cartella esattoriale o dall’esito definitivo dell’accertamento. Lo stesso vale per il canone RAI (ora Canone Mediaset/RAI a carico dei possessori di TV).
  • Sanzioni amministrative tributarie (artt. 15, 17 e 18 del D.Lgs. 472/1997): prescrizione quinquennale (5 anni). È stabilito espressamente che le sanzioni pecuniarie comminate dall’Agenzia (ad es. multe per omesso versamento d’imposta, sanzioni per dichiarazioni infedeli, ecc.) si prescrivono dopo 5 anni. Ciò significa che anche se l’imposta principale (es. IVA non versata) si prescrive in 10 anni, le relative sanzioni e interessi collegati cadono invece dopo 5 anni dal loro esigibile. Anche la giurisprudenza conferma che in via ordinaria interessi e sanzioni tributarie hanno termine breve quinquennale. Solo se una sanzione è stata convalidata da sentenza passata in giudicato, allora si applica il termine decennale (art. 2953 c.c.) perché diventa «titolo giudiziale definitivo».
  • Interessi di mora: in analogia alle sanzioni, gli interessi di mora calcolati sulle imposte non pagate sono considerati prestazioni periodiche e si prescrivono in 5 anni. L’art. 2948 c.c. (n.4) include infatti gli interessi di ritardato pagamento fra le obbligazioni di durata annuale. Attenzione: dopo la costituzione in mora (cartella o atto analogo) si calcolano interessi diversi dall’ordinario, ma il termine non cambia.
  • Cartella non impugnata ed effetti: secondo la Cassazione, la mancata impugnazione di una cartella non converte il termine di prescrizione breve in quello decennale. Anzi, una cartella che diventa definitiva resta soggetta alla prescrizione ordinaria del tributo originario, come ribadito da Cass. SS.UU. 23397/2016. In pratica: se l’IRPEF 2018 aveva prescrizione 10 anni, resta tale anche se la cartella è divenuta definitiva; se invece si trattava di una sanzione o contributo Inps (vedi oltre), resta valido il termine 5 anni.

Tabella 1: Termini di prescrizione per principali tributi statali

Tipo di tributo/obbligazione fiscaleTermine di prescrizioneRiferimenti legislativi e giurisprudenziali
Imposte dirette (IRPEF, IRES), IVA, IRAP (Erariali)10 anniArt. 2946 c.c.; Cass. SS.UU. 23397/2016, 11676/2024
Imposte di registro/successione (statali)10 anniart. 2946 c.c.; analoghe fonti come sopra
Contributi previdenziali (INPS/INAIL)5 anniL. 335/1995 (art. 3, c. 9-10); Cass. SS.UU. 23397/2016; Cass. 8138/2009
Sanzioni tributarie amministrative (omesso versamento, ecc.)5 anniD.Lgs. 472/1997, art. 20; Cass. 23397/2016; Cass. 25790/2009
Interessi di mora e di legge5 anniArt. 2948 n.4 c.c.; Cass. 25790/2009; Cass. 27055/2022
Canone TV (ex RAI)10 anniArt. 2946 c.c. (prestazione statale)
IVA all’importazione (UE)illimitato (esclusa da stralci/discarico)Diritto UE; esclusa da obliterazioni automatiche

2. Tributi locali (IMU, TASI, TARI, ecc.) e imposte sostitutive

  • Tributi locali propri (IMU, TASI, TARI, imposte pubblicitarie, ICI, TARSU, ecc.): prescrizione quinquennale (5 anni). La legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, commi 161-163) aveva inquadrato termini decennali per l’accertamento, ma non per la riscossione: nella pratica la giurisprudenza qualifica questi tributi come obbligazioni periodiche di annualità, applicando l’art. 2948 c.c. n.4. La Cassazione odierna (Cass. ord. 31260/2022, Cass. 13683/2020) conferma che anche l’ICI/IMU e altri tributi locali hanno prescrizione quinquennale. L’unico limite è legato ai termini di decadenza per notificare l’atto impositivo: ad esempio, per l’IMU l’ente locale deve emettere l’accertamento entro il 31/12 del quinto anno successivo al pagamento omesso (cd. termine decadenziale). Se l’ente notifica in ritardo l’accertamento e successivamente la cartella, il contribuente può eccepire la decadenza dell’atto presupposto.
  • Bollo auto (tassa automobilistica): prescrizione triennale (3 anni). Il bollo è un tributo regionale speciale disciplinato dal D.L. 2/1986 (art. 5) e successive leggi di conferma, che fissa in tre anni il termine massimo per l’esazione. Di norma il conteggio parte dall’anno successivo alla scadenza del bollo. Ad esempio, un bollo relativo al 2022 si prescrive al 31/12/2025, come illustrato esemplificativamente in figura: il contribuente ha diritto a pagarlo fino a fine 2025, poi decade definitivamente.
  • Altri tributi locali: rientrano nella regola quinquennale anche tasse come l’IMU agricola, le imposte di soggiorno, i diritti camerali (quando iscritti a ruolo), l’addizionale comunale all’IRPEF (che però segue il termine statale di 10 anni in quanto incassata dallo Stato). In assenza di norme speciali, vale in genere la prescrizione di 5 anni. Alcune aliquote speciali (es. canone per l’occupazione suolo COSAP/TOSAP) sono state sostituite dal Canone Unico Comunale e si prescrivono in 5 anni dopo il 2019.

Tabella 2: Termini di prescrizione per tributi locali e bollo

Tributo locale / imposta comunale/regionaleTermine prescrizioneRiferimenti normativi/giurisprudenza
IMU, TASI, TARI/TARSU, altre imposte locali periodiche5 anniArt. 2948 n.4 c.c.; Cass. 31260/2022, Cass. 13683/2020
Canone Unico Comunale (ex COSAP/TOSAP)5 anniArt. 2948 n.4 c.c.; principio analogo ai tributi locali
Addizionale comunale IRPEF10 anni*(È trattenuta statale: si applica 10 anni)
Tassa automobilistica regionale (bollo auto)3 anniD.L. 2/1986, art. 5; Cass. 9091/2018 (conferma tre anni)
Diritti Camerali (quota annuale CCIAA)5 anniArt. 2948 n.4 c.c.; Cass. 22041/2014 (TAR Lazio)

3. Contributi previdenziali (INPS/INAIL)

I contributi previdenziali obbligatori (INPS per dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata, ecc.) hanno termine di prescrizione di 5 anni. Analogamente anche i premi INAIL si prescrivono generalmente in 5 anni. Questa riduzione del termine (originariamente 10 anni, ridotti per legge già dalla L. 335/1995) è stata confermata dalla Cassazione (Cass. SS.UU. 23397/2016). Solo in casi particolari – ad esempio se il mancato versamento è costitutivo di reato e si produce sentenza penale di condanna – il credito previdenziale può divenire titolo giudiziale con prescrizione decennale, ma si tratta di situazioni rarissime. In pratica, se i contributi di gennaio 2019 diventano esigibili (con cartella) nel 2020, l’INPS potrà riscattarli entro il 2025; decorso tale termine senza interruzioni, si estinguono.

4. Cause di interruzione e sospensione della prescrizione

La prescrizione è interrotta da atti formali che manifestano l’esercizio del diritto di credito (art. 2943 c.c.) e sospesa da eventi legali che temporaneamente bloccano la decorrenza (art. 2945 c.c.).

  • Interruzione automatica per atti di riscossione: la legge fiscale equipara la notifica di una cartella di pagamento o di ingiunzione fiscale a un atto di esercizio del diritto di credito. La Cassazione ha affermato chiaramente che dal momento della notifica della cartella di pagamento il termine di prescrizione si interrompe e riprende a decorrere ex novo. Ciò significa che la cartella (ai sensi dell’art. 25 DPR 602/1973) è atto formale interruttivo: la prescrizione, che aveva iniziato a decorrere prima (generalmente dalla scadenza del pagamento spontaneo), «riparte da zero» dal giorno successivo alla notifica. Lo stesso vale per l’intimazione di pagamento (art. 50 DPR 602/73) o per un atto di pignoramento eseguito nell’ambito della riscossione; ad ogni atto coattivo si riporta il conteggio dei 10 o 5 anni di prescrizione al giorno successivo. In sintesi: solleciti di pagamento, cartelle, intimazioni o pignoramenti intercorrono come atti interruttivi. Un sollecito anche informale (lettera raccomandata o PEC) può avere valore interruttivo se contiene una manifestazione di credito. Al contrario, l’avvio di un contenzioso tributario ordinario (ricorso alla Commissione Tributaria) non sospende o interrompe i termini di prescrizione del credito: la competenza del giudice tributario riguarda solo l’efficacia di diritto delle imposte, non la riscossione coattiva.
  • Interruzioni straordinarie: anche la presentazione di un’istanza di definizione agevolata (rottamazione) o di rateizzazione sospende la prescrizione dall’istanza fino al pagamento dell’ultima rata (art. 3 DPR 46/1999; art. 19 DPR 602/73). Tuttavia, se il contribuente decede dai benefici (mancato pagamento rate) la prescrizione riprende a decorrere dall’avviso di decadenza. In particolare, la legge prevede espressamente che, in caso di omesso o tardivo versamento delle rate di rottamazione, «riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi». Questo principio è desumibile anche dal legislatore: chi salta una rata perde la sanatoria e il termine di prescrizione breve ricomincia a decorrere come se la rottamazione non fosse mai esistita.
  • Sospensioni legali: la normativa emergenziale può sospendere i termini di prescrizione per interi periodi. Ad esempio, le norme anti-COVID (decreti-legge 18/2020, 23/2020, 125/2020) hanno imposto dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 la sospensione delle attività di riscossione coattiva. Ciò ha comportato il congelamento dei termini prescrizionali e decadenziali: in sostanza quel periodo non viene computato nel calcolo del termine. Dal 1° settembre 2021 tutto ha ripreso a decorrere normalmente. Non vi sono altre sospensioni generali in vigore al 2025, salvo misure analoghe in situazioni di guerra o catastrofe, che al momento non si applicano. Infine, la richiesta di rateizzazione o altri strumenti non automaticamente sospendono la prescrizione, a meno che una norma particolare lo preveda esplicitamente.

5. Debiti affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia)

Dal 1° luglio 2017 tutte le attività di riscossione sono gestite da Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER). I debiti affidati ad AdER seguono le regole ordinarie di prescrizione sopra indicate, ma negli ultimi anni sono state introdotte misure speciali:

  • Discarico automatico dei ruoli (dal 2025): il D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 (riordino del sistema della riscossione) ha istituito un discarico automatico dei carichi affidati ad AdER. In base a tale norma, a partire dai ruoli affidati dal 2025, dopo 5 anni dal loro affidamento i carichi non riscossi vengono automaticamente scaricati (senza formale istanza del contribuente) al 31 dicembre del quinto anno successivo. In pratica, se un ruolo viene affidato nel 2025, tutte le quote residue saranno cancellate (e restituite all’ente creditore) al 31/12/2030, salvo i crediti ancora in riscossione coattiva. Il discarico non estingue automaticamente il debito residuo: il contribuente perde però l’azione di riscossione tramite AdER. Rimane sempre ferma la possibilità per l’ente creditore di riconsegnare anticipatamente ad AdER (dopo 24 mesi) o di riscuotere autonomamente con altri strumenti. Per i debiti affidati prima del 2025, permane la disciplina dello stralcio statale (es. stralcio 2021 fino a 1.000€) e continuerà ad applicarsi la caducazione quinquennale prevista dalla legge di bilancio 2020 (L. 160/2019): i ruoli affidati fino al 2024 non riscossi da almeno 5 anni debitamente rilevati vengono azzerati al 31/12/2024 dal decreto attuativo, oppure ricontrollati da commissioni ad hoc.
  • Novità sugli atti e sulla pianificazione: il D.Lgs. 110/2024 prevede che AdER, in convenzione con il MEF, debba pianificare le notifiche delle cartelle e degli atti interruttivi nel modo più tempestivo. Viene inoltre stabilito che alcuni atti dell’Agenzia delle Entrate (es. avvisi bonari, accertamenti esecutivi) possano valere come titoli esecutivi senza necessità di ulteriore cartella (art. 4), amplificando così le possibilità di recupero senza affidamento a ruolo. Tra le misure più rilevanti segnaliamo anche l’aumento delle rateizzazioni ordinarie da 72 a 120 rate, con eventuale proroga di pari durata in caso di deterioramento economico. Queste novità, pur non modificando direttamente i termini di prescrizione, facilitano la riscossione e influenzano indirettamente il tempo utile per notificare nuovi atti interruttivi.
  • Ruolo delle definizioni agevolate: AdER gestisce le fasi esecutive anche dei carichi aderenti alle rottamazioni (definitioni agevolate) e al saldo e stralcio. In tali casi il versamento delle rate sospende i termini di prescrizione fino all’ultimo pagamento; se il contribuente decade per mancato pagamento, i termini riprendono a decorrere. Ad esempio, la rottamazione-ter (L. 193/2016) consentiva di sanare i debiti affidati fino al 2016. La Cassazione e l’Agenzia hanno chiarito che la decadenza dai benefici comporta la ripresa della prescrizione (art. 6 D.L. 193/2016). Le domande di rottamazione-quater (D.L. 3/2020) e di saldo e stralcio (D.L. 119/2018, “pace fiscale”) hanno effetti analoghi: sono atti negoziali che di norma interrompono la prescrizione ex art. 2943 c.c., ma se la richiesta viene respinta o il pagamento non eseguito, il debito si ripresenta nelle sue condizioni originarie, con i termini di prescrizione che riprendono a scorrere. In sostanza, partecipare a un condono non fa maturare automaticamente la prescrizione del debito definito, a meno che non si completi regolarmente il piano di pagamento.

6. Modalità di calcolo e simulazioni pratiche

Per capire come operano i termini di prescrizione, serve partire dal “giorno zero” del calcolo, cioè dall’ultimo atto che dà titolo all’esazione del credito. In genere questo è il giorno successivo alla scadenza del pagamento spontaneo, oppure (nel caso in cui si sia passati alla fase coattiva) il giorno successivo al termine concesso dall’atto di riscossione. Ad esempio, in una cartella dell’Agente della Riscossione che dà 60 giorni per pagare, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 61° giorno dopo la notifica. La tabella seguente riepiloga il calcolo in alcuni casi tipici:

  • Caso 1: debito IVA 2015. Un’impresa non versa l’IVA relativa al 2015 (scadenza spontanea ad aprile 2016). L’Agenzia notifica una cartella il 1° marzo 2022 (che concede 60 giorni, quindi il termine per pagare scade il 30 aprile 2022). Il giorno zero per il conteggio della prescrizione dell’IVA è il 1° maggio 2022. Da quella data valgono 10 anni (scadenza 1° maggio 2032). Se entro tale data non intervengono atti interruttivi, l’obbligo di versare l’IVA 2015 si estingue per prescrizione. Le sanzioni e gli interessi indicati nella cartella, invece, si prescrivono dopo 5 anni, ossia entro il 1° maggio 2027 (sempre salvo interruzioni). Se invece l’Agente notificasse un altro avviso (per esempio un sollecito o un intimazione) entro il 2027, la prescrizione ripartirebbe da quel momento.
  • Caso 2: cartella IMU 2008. Un contribuente riceve nel 2014 una cartella per IMU dovuta nel 2008. La prescrizione dei tributi locali è quinquennale. Supponendo che l’IMU 2008 sia divenuto esigibile il 1° gennaio 2009, senza atti interruttivi la prescrizione sarebbe scattata al 2 gennaio 2014. Poiché la cartella è stata notificata proprio nel 2014, occorre verificare la data esatta: se l’atto è stato notificato oltre il 31 dicembre 2013, il termine era già scaduto e il credito comunale è estinto per prescrizione al momento della notifica. In pratica, una cartella locale notificata dopo 5 anni dal pagamento dovuto è nulla per prescrizione (Cass. 31260/2022).
  • Caso 3: contributi INPS 2013. Una società versa in ritardo i contributi INPS di un dipendente per tutto il 2013. L’INPS notifica nel 2018 un avviso di addebito (con valore di titolo esecutivo). Da quella data inizia la prescrizione quinquennale: il termine di 5 anni scade nel 2023. Se entro allora non arriva un atto nuovo (cartella, pignoramento), il debitore può opporre la prescrizione al rigetto dell’atto.
  • Caso 4: tributi locali con interventi interruttivi. Se un Comune notifica un accertamento IMU del 2010 nel 2015 e poi trasmette cartella nel 2019, ogni atto interruttivo (accertamento e cartella) va calcolato separatamente. Il termine quinquennale partirà dall’ultimo atto che rimane ineseguito per 5 anni. In pratica, la decadenza per notificare l’accertamento (5 anni) è distinta dalla prescrizione del credito.

7. Sintesi dei principali atti interruttivi

La tabella seguente riepiloga gli atti che interrompono la prescrizione fiscale e il loro effetto immediato:

Atto interruttivo (o sospensivo)Effetto sulla prescrizioneNote e riferimenti
Cartella di pagamento (DPR 602/1973, art. 25)interrompe la prescrizione; ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del pagamento concessoCass. 25080/2021; si interrompe il computo, non lo si sospende.
Intimazione di pagamento (DPR 602/73, art. 50, e succ.)interrompe la prescrizione dal giorno successivo alla scadenza della intimazioneEquivalente al precetto; atto preparatorio dell’esecuzione. Deve valere come atto interruttivo.
Pignoramento esecutivointerrompe istantaneamente al momento del pignoramentoCass. 12239/2019 conferma effetto interruttivo istantaneo. Se il pignoramento non va a buon fine, vedi intimazione successiva.
Riconoscimento del debito da parte del debitore (istante anche parziale)interrompe (art. 2943 c.c.)Qualsiasi scrittura privata sottoscritta in cui il debitore riconosce il debito, anche una comunicazione spontanea.
Sollecito scritto di pagamento (lettera A/R, PEC con richiesta)può essere considerato atto di costituzione in mora, interrompendo la prescrizioneValutazione caso per caso, ma in genere efficace.
Rateizzazione concordata (domanda e piano approvato)sospende la prescrizione fino all’ultima rata pagata; decadenza dalla rateazione fa ripartire la prescrizioneArt. 19 DPR 602/73 (in deroga, art. 6 c.4 DL 193/2016).
Istanza di definizione agevolata (rottamazione)atto interruttivo; se rigettata o piano non onorato, prescrizione riprendeD.L. 193/2016 art. 6; D.L. 3/2020; D.L. 119/2018 – «pagamento tardivo = riprende prescrizione».
Sospensione COVID-19 (legale)non computato nel termine prescrizionalePeriodo 8/3/2020–31/8/2021 escluso per legge; altro genere di cause di forza maggiore similari.
Istanza di accertamento con adesione, conciliazione, mediazionenon interrompono la prescrizione della riscossioneRiguardano solamente la definizione del tributo, non la riscossione coattiva; Cass. SS.UU. 23397/2016.

8. Effetti delle rottamazioni, saldo e stralcio, pace fiscale

Negli ultimi anni il legislatore ha approvato vari piani di “pace fiscale” per definire agevolmente i debiti tributari. I più rilevanti:

  • Rottamazione-ter (L. 193/2016): hanno potuto aderirvi i debiti iscritti a ruolo fino al 2016. I contribuenti in regola con i pagamenti delle rate non hanno più dovuto versare sanzioni e interessi, ma in caso di decadenza per mancato pagamento i termini di prescrizione sono tornati a decorrere. In sostanza, il mancato o tardivo versamento equivale ad uscita dalla sanatoria: l’agente riprende la riscossione piena e il calcolo della prescrizione ricomincia.
  • Rottamazione-quater (DL 3/2020, L. 51/2020): simile alla ter, ma estesa a carichi fino al 2017. Anche qui la perdita dei benefici riattiva i termini prescrizionali, mentre il pagamento regolare delle rate sospende la prescrizione fino all’ultima. La circolare AE 3/E/2025 (in pubblicazione) ha fornito chiarimenti su questi meccanismi.
  • Saldo e stralcio (DL 119/2018 e L. 145/2018): era riservato a contribuenti in difficoltà economica con reddito basso. La domanda di adesione interrompe la prescrizione (atto riconoscitivo) e, se accolta, porta all’estinzione del debito con sconto; in caso di rifiuto o rinuncia, la prescrizione riprende come per la rottamazione. Da notare che un creditore privato o pubblico può sempre accettare un accordo di saldo e stralcio (transazione) in qualsiasi fase, il quale ha effetto interruttivo del termine (l’accordo stipulato vale come atto negoziale).
  • Altre definizioni agevolate: tra il 2016 e il 2023 sono stati emanati molti “condoni”: ad esempio il condono delle mini-cartelle (stractions automatici di interessi fino a €1.000 negli anni 2017-2020), i cosiddetti “decreti crescita” e altri. Questi intervenivano cancellando interessi e sanzioni di ruoli storici, ma non alteravano la prescrizione (sempre stabilita dalla normativa ordinaria). Un debitore deve sempre controllare che il proprio debito non sia già stato stralciato: in tal caso ogni nuovo atto di riscossione è illegittimo perché il credito è stato sanato.
  • Pace fiscale 2019: il DL 119/2018 (Legge di Bilancio 2019) aveva introdotto una pace fiscale estesa (saldo&stralcio, definizione agevolata ecc.). Questa riforma ha una rilevanza limitata in tema di prescrizione perché ha agito soprattutto sugli interessi e sanzioni passate; i debiti così definiti seguono comunque le regole ordinarie di prescrizione. In pratica, le definizioni agevolate servono a ridurre l’importo dovuto (o a sanare gli arretrati) ma non “congelano” a tempo indeterminato i termini: se si decade dal beneficio, la prescrizione del credito residuo riprende a decorrere normalmente.

9. Domande frequenti (FAQ)

  • Quando prescrive un debito fiscale? Dipende dal tipo di tributo. In linea di massima, i tributi statali (IRPEF, IVA, ecc.) si prescrivono in 10 anni dal momento in cui l’Erario può esigere il pagamento (normalmente dal termine per il versamento spontaneo o, se notificata cartella, dal giorno successivo alla scadenza data). Gli altri debiti (tributi locali, bollo auto, multe, contributi INPS, interessi, sanzioni tributarie) hanno termini 5 o 3 anni come visto sopra.
  • Come si calcola la prescrizione se arriva tardivamente la cartella? Il calcolo parte dal “giorno zero” indicato nell’atto di riscossione. Ad esempio, se una cartella di Agenzia Riscossione concede 60 giorni di tempo, allora il termine di prescrizione inizia a decorrere dal 61° giorno dopo la notifica. Se sono stati eseguiti solleciti o intimazioni, occorre considerarli come ulteriori atti interruttivi che riavviano il termine.
  • Una cartella del 2010 notificata nel 2023 è prescritta? Bisogna distinguere per tipologia di tributo. Se si tratta di imposte statali (ad es. IRPEF 2010), 10 anni scadono nel 2020 e il debito è prescritto. Se invece è un tributo locale come IMU 2010, il termine di 5 anni scade nel 2016 e il credito è prescritto molto prima. Solo il bollo auto 2010 (3 anni) è prescritto dal 2014. In ogni caso, il contribuente può eccepire in giudizio la prescrizione, ma deve farlo entro i termini di opposizione (es. nei 60 giorni dall’intimazione di pagamento), altrimenti perde la facoltà di far valere tale difesa.
  • Cosa succede se aderisco ad una rottamazione-ter? Fino al versamento integrale di tutte le rate, la riscossione ordinaria resta sospesa e i termini prescrizionali non corrono. Se paghi regolarmente entro i termini, il debito si estingue con le sanzioni condonate. Se invece salti una rata o la versi in ritardo, perdi i benefici e il calcolo della prescrizione riprende (art. 6 D.L. 193/2016). In pratica, sforare i termini riporta il tuo debito residuo nelle condizioni originali, e da quel momento decollano nuovamente i 5 o 10 anni previsti dalla legge.
  • Come incide la nuova riforma del 2025 sulla prescrizione? La riforma del sistema riscossivo (D.Lgs. 110/2024 e D.Lgs. 33/2025) introduce lo scarico automatico dei debiti residui dopo 5 anni dal ruolo. Ciò significa che, ai fini della riscossione coattiva da parte di AdER, i ruoli affidati dal 2025 saranno considerati in prescrizione (caducati) dopo 5 anni d’ufficio. Tuttavia, questo non estingue formalmente il debito (che resta un’obbligazione naturale). Il contribuente potrà far valere la prescrizione decennale o quinquennale in giudizio se opportuno, ma in ogni caso gli enti avranno perso il potere di riscuotere tramite AdER.
  • Conviene comunque impugnare un intimazione tardiva? Sì. Se ricevi un atto di intimazione di pagamento per un debito di molti anni fa, conviene verificare subito il termine di prescrizione e, se scaduto, impugnare quell’atto entro 60 giorni. Impugnare l’intimazione permette di far valere l’eccezione di prescrizione davanti al giudice tributario prima che partano esecuzioni forzate. Diversamente, se lasci decorrere il termine per ricorrere all’impugnazione, il debitore potrebbe perdere la possibilità di sollevare la prescrizione in sede di opposizione all’esecuzione (Cassazione 2019 e ss.).

10. Fonti normative e giurisprudenziali

  • Codice Civile: artt. 2935 (prescrizione decennale generale), 2943-2946 (interruzione e sospensione della prescrizione), 2948 n.4 (obbligazioni periodiche quinquennali), 2953 (titoli giudiziali decennali).
  • DPR 29 settembre 1973, n. 602 (Riscossione tributi): art. 25 (termini decadenziali e prescrizione riscossione prima del 2010), art. 26 (notifiche), art. 50 (intimazione di pagamento).
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA): artt. 57 e 78 sul termine di decadenza di accertamento; il regime di prescrizione segue il CC (10 anni).
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (sanzioni tributarie): art. 20 (termini di prescrizione quinquennali per le sanzioni).
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (processo tributario): art. 19 (atti impugnabili quali avviso di mora, intimazione).
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018): disposizioni su definizione agevolata.
  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (stabilità 2015) art. 1 c. 10-11 (determinazione del reddito Imu).
  • Legge 28 gennaio 2011, n. 2 (cd. spending review): misure urgenti di spending, norme varie.
  • Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019): art. 1 c. 239-243 (saldo e stralcio ed estensione rottamazione).
  • Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020): comma 13 (c.d. discarico ruoli dopo 5 anni, solo per crediti esecutivi), commi su tributi locali.
  • Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017): art. 1 c. 165-169 (ripristino termine decennale riscossione per ruoli, c.d. abrogazione dell’abrogazione L.50/2013).
  • Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (convertito L. 21/2017): art. 4-bis, 4-ter (adeguamento della riscossione locale).
  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge bilancio 2018): definizione agevolata (art. 1 c. 194-202).
  • Decreto-Legge 23 ottobre 2018, n. 119 (cd. Decreto Fiscale 2018): riapertura di saldo e stralcio per anni 2000-2017 e definizione agevolata.
  • Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito L. 172/2017): sanatorie tributarie.
  • Decreto Legge 3 febbraio 2020, n. 3 (Milleproroghe 2020): art. 1 (riapertura rottamazione-quater, sospensione termini).
  • Decreto Legge 18/2020, 23/2020, 34/2020, 125/2020 (misure COVID): sospensione riscossioni da 8/3/2020 a 31/8/2021.
  • Decreto Legge 76/2020 (Misure fiscali CdM “relazioni industria 4.0”): art. 6 (proroga avviso bonario e intimazioni).
  • Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023): disposizioni su stralcio tributi locali e sanzioni (azzeramento interessi/maggiorazioni, Art. 1 c. 569-573).
  • Legge 111/2023 (delega per riforma fiscale) e D.Lgs. 29 luglio 2024, n. 110 (riordino riscossione): introduzione del pianificato, discarico automatico 5 anni, estensione rate.
  • Legge 24 marzo 2025, n. 33 (attesa in G.U., testo unico riscossione): coordinamento norme riscossione e versamenti.
  • Cassazione, Sez. Unite, n. 23397/2016 (sent. 17 novembre 2016): prescrizione breve per tributi non trasformata da cartella definitiva.
  • Cassazione, Sez. Unite, n. 11676/2024 (sent. 15 febbraio 2024): conferma prescrizione 10 anni per tributi erariali e 5 anni per tributi locali.
  • Cassazione, sez. unite, n. 25790/2009 (sent. 2009): interessi di mora non interrompono prescrizione.
  • Cassazione, sez. 6 civ., n. 25080/2021 (sent. 11 novembre 2021): cartella di pagamento come atto interruttivo della prescrizione.
  • Cassazione, sez. 3 civ., n. 12239/2019: pignoramento come atto interruttivo istantaneo.
  • Cassazione, sez. 3 civ., n. 9980/2017: modalità di notificazione (vedi “giorno di riporto”).
  • Cassazione, sez. 3 civ., n. 13683/2020: IMU prescrizione 5 anni come obbligazione periodica.
  • Cassazione ord., n. 31260/2022: TARSU/ICI prescrivono in 5 anni.
  • Cassazione, sez. 3 civ., n. 27055/2022: conferma sanzioni/interessi 5 anni.
  • Cassazione, sez. 3 civ., n. 9091/2018: bollo auto 3 anni.
  • Circolari Agenzia Entrate: (es. Circolare 4/E/2017 e 15/E/2018 su definizione agevolata; Circolare 8/E/2020 su intimazioni; Circolare 3/E/2022 su Concordato; Circolare 3/E/2025 su rottamazione quater).
  • Altri: Risposte a interpelli MEF/Entrate, Orientamenti Guardia di Finanza, sentenze TAR/CdS.

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