Decreto Ingiuntivo Contro Snc E Soci: Cosa Fare

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo indirizzato alla tua Snc (società in nome collettivo) o, peggio ancora, a te personalmente come socio? Ti stai chiedendo cosa significa, cosa rischi davvero e soprattutto come puoi difenderti?

Quando una Snc viene colpita da un decreto ingiuntivo, la situazione è più delicata di quanto sembri. Infatti, a differenza delle società di capitali, nelle Snc i soci rispondono personalmente e illimitatamente dei debiti della società. Questo vuol dire che il creditore, oltre a colpire la società, può agire direttamente contro il patrimonio personale dei soci.

Ma si può bloccare il decreto? È possibile opporsi anche se è già stato notificato? E come si difende un socio in questi casi?

Se il decreto ingiuntivo è infondato, prescritto o contiene errori, può essere impugnato presentando opposizione entro 40 giorni dalla notifica. Se invece si lascia passare quel termine senza agire, il decreto diventa esecutivo e può essere usato per procedere con pignoramenti contro la Snc e contro i singoli soci.

Non basta quindi dire “è la società a dover pagare”: come socio di una Snc, sei personalmente coinvolto e devi valutare subito con un avvocato esperto se fare opposizione, contestare la somma, negoziare un accordo o prepararti a una strategia difensiva.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in diritto societario, contenzioso civile e difesa dei soci – ti spiega cosa fare quando arriva un decreto ingiuntivo contro una Snc, quando e come agire, cosa rischiano i soci e quali sono le mosse legali più efficaci per tutelarti.

Hai ricevuto un decreto come socio e non sai come reagire? Vuoi evitare che il tuo conto o i tuoi beni vengano pignorati per debiti della società?

Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo il decreto, valuteremo se ci sono i presupposti per opporci e costruiremo insieme una strategia solida per difendere sia la società sia la tua posizione personale.

Introduzione

Un decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziario sommario con cui il giudice ingiunge l’adempimento di un credito certo, liquido ed esigibile. Nel contesto delle società in nome collettivo (SNC) – in cui tutti i soci rispondono illimitatamente e in solido per le obbligazioni sociali (art. 2299 c.c.) – il decreto ingiuntivo può rivolgersi sia alla società sia ai singoli soci. Ciò comporta conseguenze specifiche su notifica, opposizione ed esecuzione forzata. Questa guida aggiornata a giugno 2025 approfondisce le fasi del procedimento ingiuntivo, la responsabilità dei soci e le strategie difensive o esecutive. Viene rivolta a avvocati, imprenditori/creditori, soci di SNC e privati in generale, con sezioni dedicate a ciascuno.

Fonti e riferimenti aggiornati: codice civile (es. artt. 2299, 2304 c.c.), codice di procedura civile (CPC: artt. 633-640, 645 e ss., 648 c.p.c. e seguenti), giurisprudenza recente (Cass. 2022 n. 36942, Cass. 2019 n. 15877, Cass. 2016 n. 15376, Tribunali di merito 2019, 2021, ecc.) e dottrina specializzata.

1. Nozioni generali sul decreto ingiuntivo

Il procedimento per ingiunzione (o monitorio) è disciplinato dagli artt. 633-648 c.p.c. ed è concepito per un rapido recupero crediti. L’atto iniziale è il ricorso per decreto ingiuntivo, con cui il creditore dimostra l’esistenza di un credito “certo, liquido ed esigibile” fondato su prova scritta. Il giudice, in composizione monocratica, può emettere subito il decreto senza contradditorio, sulla base dei documenti presentati (art. 634 c.p.c.). Se non ci sono opposizioni entro 40 giorni dalla notifica, o se l’opposizione viene respinta, il decreto diventa titolo esecutivo. In questi casi il creditore può procedere al pignoramento di beni del debitore (art. 474 c.p.c. n.1, richiamato da art. 633 c.p.c.) per soddisfare il proprio credito. Il decreto può essere emesso anche provvisoriamente esecutivo, se la parte ricorrente lo chiede motivando “grave pregiudizio” (art. 642 c.p.c.; esercizio frequente nei crediti salariali).

Condizioni di ammissibilità (art. 633 c.p.c.): il ricorso può chiedere condanna al pagamento di somme di denaro liquidate o determinabili, o alla consegna di beni mobili specifici. Non rientrano nel monitorio obbligazioni di fare o di non fare, né consegne di beni immobili o crediti non determinati nella quantità. Tali requisiti di certezza/liquidità/esigibilità sono ribaditi dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Notifica e comunicazione: il ricorso per ingiunzione non va notificato al debitore preventivamente; solo dopo il decreto il giudice incarica l’ufficiale giudiziario di notificare il provvedimento (art. 639 c.p.c.). Il decreto contiene l’ordine di pagamento (o consegna) e l’intimazione a opporsi entro 40 giorni. Se il debitore non vi provvede o non si oppone, dopo i termini ha la formula esecutiva (art. 639, 474 c.p.c.). Dopo l’opposizione, il giudice con rito sommario (o ordinario se domanda riconvenzionale) decide sul merito (artt. 645-648 c.p.c.).

2. Caratteristiche della società in nome collettivo (S.n.c.)

La società in nome collettivo (S.n.c.) è una società di persone con personalità giuridica, ma caratterizzata dalla responsabilità illimitata e solidale dei soci per i debiti sociali. In particolare:

  • Responsabilità solidale: l’art. 2299 c.c. sancisce che “per le obbligazioni sociali risponde la società, ma ciascun socio risponde illimitatamente e solidalmente anche dei debiti sociali” (salvo patto contrario tra soci, che però non vale verso i terzi). Ciò significa che il creditore della società può rivolgersi indifferentemente alla società o direttamente a uno qualsiasi dei soci.
  • Beneficio di preventiva escussione (art. 2304 c.c.): in linea di principio il socio, pur solidale, può eccepire il diritto di far escutere prima il patrimonio sociale (cioè aggredire i beni della società) e solo in caso di insufficienza rivolgersi al patrimonio personale. Tuttavia, tale beneficio soccombe spesso al momento processuale in cui il creditore ha titolo esecutivo anche nei confronti del socio. Infatti, la Cassazione ha affermato che se il creditore ha fin dall’inizio titolo esecutivo valido anche contro i soci (ad esempio perché l’ingiunzione nomina i soci), il principio di solidarietà prevale e la preventiva escussione viene meno.
  • Litisconsorzio necessario: la natura solidale delle obbligazioni sociali esclude il litisconsorzio necessario nel processo. In pratica, uno stesso decreto ingiuntivo può essere emesso anche nei confronti di alcuni soci e non di altri, senza che manchi la validità. Ciò significa che il creditore non è obbligato a chiamare tutti i soci in causa: notificando anche ad uno solo, considera l’azione soddisfatta in termini di efficacia nei confronti di tutti.
  • Liquidazione della società: l’esistenza di una S.n.c. cessata o in liquidazione non impedisce la costituzione di terzi crediti. Per i crediti anteriori alla cancellazione la responsabilità dei soci permane illimitata; il termine di prescrizione comune (10 anni) può continuare a decorrere anche dopo lo scioglimento, salvo un accordo in altro senso.

3. Decreto ingiuntivo contro SNC e soci: aspetti generali

3.1 Destinatari del decreto

Nel caso di crediti della società, il ricorso per decreto ingiuntivo può essere rivolto a:

  • S.n.c. (la società): il decreto ingiuntivo ordinario si indirizza principalmente all’ente collettivo, notificato al suo domicilio legale. Se il creditore agisce “in nome e per conto della società”, il provvedimento coinvolge la società stessa in primo luogo.
  • Soci illimitatamente responsabili: data la solidarietà, il creditore può chiedere l’ingiunzione anche nei confronti dei singoli soci (tutti o alcuni). In tal caso il decreto sarà notificato separatamente a ogni socio nominato. Il creditore può inserirli nel ricorso iniziale o successivamente intervenire. In generale non è necessaria una preventiva delibera sociale; infatti la responsabilità dei soci verso i terzi è presunta senza bisogno di formalità (art. 2299 c.c.).

La giurisprudenza ritiene che l’ingiunzione emessa contro la S.n.c. “estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”: dunque, di fatto, una volta ottenuto il decreto contro la società, il creditore può esercitare l’esecuzione anche sui patrimoni personali dei soci (cfr. anche art. 477 c.p.c.). Questo principio è rafforzato dall’omogeneità delle obbligazioni solidali: se il credito è certo e non vi è contestazione sulla sua esistenza, l’ingiunzione a favore del creditore sociale comporta una finalità esecutiva comune a tutti i coobbligati.

Tabella: Decreto ingiuntivo e destinatari

Destinatario del decretoEffetti e modalità
Società in nome collettivoDecreti notificato al domicilio legale. In caso di mancata opposizione diventa titolo esecutivo contro la società. Gli effetti si estendono ai soci (art. 2299 c.c.).
Singoli soci illimitatamente responsabiliDecreti notificati al socio presso indirizzo personale. Se non si oppongono nel termine il decreto diventa titolo esecutivo personale. Possono eccepire il beneficio di preventiva escussione (art. 2304 c.c.), salvo che il titolo fosse già emesso nei loro confronti.

3.2 Notifica del decreto

Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice va notificato ai soggetti intimati (società e/o soci) insieme al ricorso originario, entro 60 giorni dalla sua formazione (art. 644 c.p.c.). Se il destinatario è la società, si notifica l’atto alla sede legale o all’eventuale sede secondaria (comma 1). Se il destinatario è un socio, la notifica va fatta secondo le regole ordinarie (persona fisica): se domiciliato in Italia si può notificare al suo domicilio (casa o studio) o, in mancanza, presso un familiare convivente.

Notifica a uno solo dei soci: la Cassazione ha confermato che, anche nei rapporti tributari, basta notificare a uno solo dei soci perché tutti siano raggiunti dall’atto. Ciò si fonda sul principio che gli obbligati solidali possono essere aggrediti indifferentemente. Per un ingiunzione civile si ritiene analogo: notificando all’indirizzo legale della società si raggiungono comunque indirettamente i soci, e notificando a un socio si estende l’effetto a tutti. In ogni caso è buona prassi notificare sia alla società che a uno o più soci, quando lo si ritiene necessario.

Prescrizione e decorso dei termini: una volta notificato il decreto, decorre il termine per presentare opposizione: 40 giorni dalla notifica (art. 645 c.p.c.). Se il soggetto notificato è la società, gli altri soci non notificati non sono formalmente chiamati a quel processo, ma potrebbero essere coinvolti successivamente nell’esecuzione. Il termine quinquennale di prescrizione del credito (art. 2948 c.c., comma 5) inizia a decorrere da tale data di notifica, come nella Cassazione che evidenziava la prescrizione in un caso INPS.

3.3 Effetti dell’ingiunzione e resistenza dei destinatari

Una volta formato titolo esecutivo (per mancata opposizione o opposizione respinta), il decreto ingiuntivo può essere fatto valere esecutivamente sia sui beni della società sia su quelli personali dei soci. Tuttavia, la posizione di ciascun socio è autonoma sul piano processuale: ogni condebitore solidale è coinvolto nel giudizio in modo indipendente.

  • Se solo la società è stata intimata (il decreto non cita i soci), il creditore può comunque chiedere esecuzione contro i soci in un momento successivo, ma dovrà prima rivolgersi al giudice dell’esecuzione (art. 2909 c.p.c.) per far includere i soci come terzi coobbligati. In tal caso, il socio avrà diritto al beneficio di preventiva escussione (art. 2304 c.c.) e potrà eccepire l’inadeguatezza dei beni sociali prima di quelli propri.
  • Se il decreto ingiuntivo è diretto anche ai soci, ognuno potrà opporsi o meno. La Cassazione ha chiarito che, se un singolo socio non si oppone tempestivamente, il decreto diventa definitivo anche nei suoi confronti, indipendentemente dall’esito delle opposizioni di altri soci o della società. Questo significa che il socio inerte è legato dall’ordine di pagamento e il creditore può procedere direttamente su di lui. In altre parole, l’efficacia del decreto è insensibile all’esito delle opposizioni proposte da altri coobbligati.
  • Viceversa, se un socio propone opposizione riuscendo a far revocare l’ingiunzione (ad es. per difetto del titolo o prescrizione), ciò non beneficia automaticamente gli altri soci che non hanno opposto (art. 1306 c.c. stabilisce che i vantaggi del giudizio favorevole si estendono agli altri debitori solo se espressamente dichiarato). Pertanto, l’unico modo per un socio di beneficiare della vittoria di un altro è dichiararlo espressamente nel giudizio (Cass. 2022 n. 36942). Se non lo fa, il giudicato favorevole resta circoscritto a chi ha agito.
  • Opposizione tardiva: se un socio si oppone oltre i termini (spesso 40 giorni), l’opposizione è inammissibile per decorso del termine. Se solo i soci (ma non la società) propongono opposizione, alcuni tribunali ritengono che manchi interesse in quanto il decreto è già esecutivo contro la società (Trib. Perugia 2019). In ogni caso, va posta massima attenzione ai termini: l’opposizione deve essere proposta entro il termine perentorio di 40 giorni, altrimenti il socio perde l’occasione di difendersi e subisce la condanna.

Sintesi pratiche: due principi fondamentali

  • Responsabilità solidale e autonomia dei giudizi: ciascun socio può essere destinatario dell’ingiunzione e deve opporsi in proprio, se vuole evitare la condanna. Una volta che il decreto è emesso nei suoi confronti, acquista efficacia indipendente.
  • Opposizione tempestiva obbligatoria: perché un opposizione frutti, la società e/o il socio devono proporla entro termine. L’accoglimento di una sola opposizione (ad esempio della società) non compromette l’ordine di pagamento nei confronti dei soci inerti.

4. Strumenti difensivi e opposizione al decreto

Quando la società o un socio ricevono il decreto ingiuntivo, hanno 40 giorni di tempo per opporsi (art. 645 c.p.c.). L’opposizione si propone con citazione, con la quale il debitore intima (società o socio) respinge la pretesa (annullando o facendo diventare inefficace il decreto). L’opposizione sospende l’esecutorietà del decreto in tutti i rapporti (art. 642 c.p.c.), finché il giudice non decide. Dopo l’opposizione, si applica il rito ordinario o sommario di cognizione per definire definitivamente la vicenda.

4.1 Opposizione della società

Se la S.n.c. propone opposizione per tempo, chiede al giudice di accertare l’inesistenza o quantomeno la parzialità del credito. Può nel frattempo invocare la provvisoria sospensione dell’esecuzione. Se l’opposizione viene accolta (titolo in giusta ragione per la società), il decreto ingiuntivo viene revocato verso la società. Tuttavia, come visto, i soci potrebbero restare legati in solido: l’efficacia dell’annullamento non si estende automaticamente ai soci se essi non hanno fatto opposizione.

Effetti sul/i socio/i: se il decreto era stato emesso anche contro un socio, l’opposizione della società in sé non significa automaticamente che il socio sia liberato. La giurisprudenza è chiara: “l’accoglimento dell’opposizione avanzata dalla società o da un altro socio non scalfisce l’autorità di giudicato sostanziale che il decreto ingiuntivo acquisisce nei confronti del socio che non abbia proposto tempestiva opposizione”. In pratica, dopo la vittoria della società, il socio inerte rimane condannato secondo la precedente ingiunzione; per liberarsene, avrebbe dovuto contestarla in tempo.

Prescrizione e decadenze: l’opposizione deve eccepire tutti i motivi di merito (mancato credito, pagamento, prescrizione, nullità fatture, ecc.). Importante: se il credito è prescritto (come spesso avviene nei casi INPS di TFR, come nei casi sopra citati), bisogna eccepirlo nell’opposizione. L’art. 2948, n.5 c.c. fissa 5 anni per il TFR da fallimento, motivo per cui in molti casi di escussione INPS i soci opponenti eccepiscono prescrizione.

4.2 Opposizione dei soci

Ogni socio notificato può proporre opposizione entro 40 giorni. L’opposizione di un socio può includere: (a) opposizione per conto proprio come se fosse un debitore singolo; (b) domanda riconvenzionale (ad es. chiedere l’accertamento di un diritto di regresso contro la società o altri soci, art. 63 CC fall., art. 2697 c.c., ecc.). Il socio può sollevare in genere le stesse questioni della società: esistenza del credito, pagamenti, nullità contrattuali, ecc.

Chiamata in causa della società: se solo il socio si oppone, egli può chiedere di chiamare in causa anche la società (art. 106 c.p.c., domanda riconvenzionale). In tal modo evita che l’opposizione sia decisa “in sua assenza” rispetto alla società. Tuttavia, se la società è già stata emanata la formula esecutiva, la chiamata potrebbe risultare tardiva. È opportuno chiamare la società in giudizio tramite riconvenzionale per far valere il diritto di preventiva escussione (art. 2304 c.c.) nel senso di esaurire il patrimonio sociale prima di quello del socio.

Efficacia dell’opposizione: come già detto, un’opposizione proposta da un solo socio, anche se accolta, non travolge automaticamente gli effetti sui soci non opponenti. Così, se il socio A vince l’opposizione, il socio B che non si è opposto resta vincolato dal decreto e potrà essere esecutato indipendentemente. Se si vuole far valere il beneficio di preventiva escussione, il socio deve (nell’opposizione) chiedere formalmente di applicarlo: ciò a volte equivale a sollevare eccezione di incompetenza del giudice a trattare ingiunzione diretta solo al socio senza aver prima escusso la società.

Opposizione congiunta (società+soci): quando la società e tutti i soci si oppongono (o gran parte), il giudice accerta insieme l’opposizione. La sentenza avrà effetti verso chi ha partecipato al giudizio. Se qualche socio non si è opposto, nei suoi confronti il decreto rimane efficace (Cass. 2022 n. 36942).

Tabella: esiti dell’opposizione

Configurazione dell’opposizioneEsito principale
Società oppone per tempoDecreto revocato solo verso la società; i soci opposti restano vincolati se non si oppongono.
Solo alcuni soci oppongonoSocietà non oppone ⇒ decreto esecutivo vs società; soci opposti chiedono sospensione ma possono eseguire contro soci se finalizzato. L’opposizione dei soci non può estendere automaticamente i suoi effetti ai soci non opponenti.
Società + soci oppongono tuttiSe tutte le parti si oppongono, giudizio devolve tutti i crediti e posizioni; decreto può essere revocato in tutto se fondate eccezioni.
Opposizione tardiva di soci (fuori termine)Inammissibile per decadenza; i soci tardivi rimangono condannati come se non avessero opposto.

5. Esecuzione forzata dopo il decreto ingiuntivo

Quando il decreto diventa titolo esecutivo (per mancata opposizione o opposizione respinta), il creditore può procedere all’esecuzione forzata (art. 474 c.p.c.). In caso di S.n.c. e soci co-obbligati, l’esecuzione può mirare sia al patrimonio sociale sia ai patrimoni personali dei soci. Vediamo le principali modalità:

  • Pignoramento presso terzi o presso società: se il titolo è nei confronti della S.n.c., il creditore può pignorare crediti vantati dalla società presso terzi (art. 543 c.p.c.) o iscrivere ipoteca sui beni immobili intestati alla S.n.c. (artt. 552 e ss.), o ancora pignorare beni mobili (artt. 553 ss.), ecc. Se il titolo è anche nei confronti dei soci, può pignorare i crediti e beni mobili di ciascun socio (es. conto corrente del socio, stipendi, beni mobili); può anche ipotecare beni immobili intestati ai soci (art. 555-bis c.p.c.).
  • Provvedimento di precetto: prima di aggredire il patrimonio (pignoramento), è necessario notificare il precetto (art. 480 c.p.c.), intimando il pagamento entro 10 giorni dalla notifica. Il precetto va notificato al debitore munito di titolo esecutivo: può essere fatto sia alla S.n.c. (in quel caso all’amministratore o in segreteria della società) sia al socio (persona fisica). Se l’ingiunzione è contro più soggetti, il precetto va notificato a ciascuno sull’obbligo solidale (art. 1259 c.c.).
  • Beneficio di preventiva escussione: ai sensi dell’art. 2304 c.c., il socio può esigere che prima si escuta il patrimonio sociale. In esecuzione, ciò si traduce nel far svolgere il pignoramento prioritariamente sui beni sociali. In pratica, se prima della notifica del precetto il creditore ha proceduto direttamente sul socio, quest’ultimo potrà sollevare l’eccezione di escussione preventiva non osservata (Cass. 15376/2016). Tuttavia, se il decreto ingiuntivo era già finalizzato ai soci, alcuni orientamenti ritengono che il beneficio non si applichi perché il titolo riguarda già direttamente il socio.
  • Percorso normale di pignoramento: una volta notificato il precetto, si procede al pignoramento:
    • Mobiliare presso terzi: es. pignorare crediti del debitore su terzi (cassa sociale, conti bancari, stipendi presso un datore di lavoro).
    • Immobiliare: iscrivere ipoteca sui beni immobili intestati a società o a soci. L’asta avrà cadenze differenti se i beni immobili appartengono alla società (art. 566-bis c.p.c. e ss.) o ai soci (art. 565 ff. c.p.c. per gli immobili dei soci).
    • Beni mobili: pignoramento di auto, macchinari, crediti verso soci privati.
    • Crediti dei soci: se un socio ha ricevuto somme dalla società (remunerazioni, rimborsi spese), anche questi crediti possono essere pignorati dal creditore.
  • Intervento dei terzi: un terzo garante (ad es. fideiussore di uno dei soci) può intervenire, ma questo comporta complicazioni processuali ulteriori e richiede azione di regresso (art. 1224 c.c.).

Strategie del creditore: per essere efficace, il creditore può iniziare parallelamente un’esecuzione sia contro la società che contro i soci. A volte è consigliabile “raddoppiare” la richiesta ingiuntiva iniziale contro più soggetti. Ad es., se teme che la società sia insolvente, può inserire i soci sin dall’origine per avere titolo esecutivo sui loro patrimoni contemporaneamente.

Tabella riepilogativa sui pignoramenti

Tipo di attivoColpibileProcedura
Beni sociali (mobiliare)Pignorabile in via principale (bancario, cassa, automezzi intestati alla società)Esecuzione mobiliare (artt. 553-559 c.p.c.) – subasta in 180 gg, 150 gg, 30 gg.
Beni immob. socialiIpotecabili (fabbricati, terreni intestati a S.n.c.)Esecuzione immobiliare (artt. 553-bis, 566-bis). Termine asta: 60 gg pubblicazione+30 gg offerte+10 gg incanto.
Beni personali dei sociMobiliare (conti correnti, stipendi) e immobiliareMobiliare/immobiliare (vedi società). Il socio può eccepire preventiva escussione sociale.
Crediti futuri dei soci(limitatamente a beni o denaro già dovuti)Assegni, crediti verso terzi; pignoramento presso terzi; possibili opposizioni ex art. 615 c.p.c.

6. Aspetti procedurali e scadenze (promemoria)

  • Fasi e termini principali:
    1. Ricorso per ingiunzione: redatto dal creditore (o suo legale) con documenti. Notifica la domanda al debitore con il decreto (art. 644 c.p.c.).
    2. Opposizione: 40 giorni dalla notifica del decreto (art. 645 c.p.c.).
    3. Decisione sull’opposizione: il giudice decide con sentenza nel rito sommario (art. 645-648 c.p.c.).
    4. Diventa esecutivo: se inutilmente decorso il termine per l’opposizione (40 gg), oppure se sentenza di primo o secondo grado dichiara inoppugnato il decreto (art. 474, 647 c.p.c.).
    5. Precetto: notificare a debitore esecutato (società/socio) con termine 10 giorni (art. 480 c.p.c.).
    6. Pignoramento: iniziare procedura esecutiva (mobiliare o immobiliare) entro 3 mesi dal precetto (art. 480 c.p.c.).
  • Termini in sintesi:
    • Opposizione: 40 gg.
    • Impugnazione sentenza ingiunzione: 30 gg dal deposito.
    • Prescrizione del credito sociale: in linea generale 10 anni (art. 2946 c.c.), salvo termini speciali (ad es. 5 anni TFR art. 2948 n.5).
    • Ottemperanza (pagamento dopo decreto): entro 30 gg dal precetto.
  • Competenza: il tribunale competente per il decreto ingiuntivo è di regola quello del luogo in cui è domiciliato il convenuto (s.n.c. o socio), ovvero del luogo dell’adempimento (art. 18 c.p.c.). È sempre possibile il foro di residenza del creditore se previsto da clausola compromissoria.
  • Notifica frazionata: se vi sono più soci intimati, il creditore deve notificare a ciascuno. Non basta notificare alla società se il decreto è anche contro i soci, e viceversa. Le notifiche frazionate aprono termini di opposizione separati per ciascun intimato, sebbene sovrapponibili.

7. Simulazioni pratiche

Caso pratico 1: Fornitura non pagata da SNC

Contesto: La ditta A (imprenditore) ha fornito materiali per €50.000 alla B Snc, di cui sono soci M. e N.. I pagamenti erano scaduti, ma la società non paga. A decide di agire.

Passi:

  1. Ricorso monitorio: A, tramite il suo avvocato, deposita ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di competenza, chiedendo il pagamento di €50.000 più interessi e spese. Nel ricorso cita come debitori la B Snc e i due soci M e N in qualità di obbligati in solido per le obbligazioni sociali. Allega fatture, contratti e solleciti come prova scritta della liquidità del credito.
  2. Decreto ingiuntivo: Il tribunale emette il decreto ingiuntivo (in via provvisoriamente esecutiva per evitare ritardi). Il decreto dispone il pagamento di €50.000 a favore di A e ordina la notifica a B Snc, a M e a N.
  3. Notifica: L’Ufficiale giudiziario notifica il decreto alla sede legale della B Snc e agli indirizzi personali di M e N. I termini per opporsi decorrono dal giorno successivo alla notifica.
  4. Reazione dei soci: Il socio M ritiene di non dover nulla perché ha dato disdetta mesi fa; oppone M ipotizza vizi contrattuali. Il socio N non risponde alle intimazioni e ignora il decreto. La società B Snc non muove alcuna opposizione.
  5. Effetti: Entro 40 giorni dalla notifica, M propone opposizione, sostenendo nullità di alcune fatture e prescrizione. La B Snc non oppone, N non oppone. Quindi il decreto, per sua natura provvisoria, rimane definitivo verso la società e verso N, mentre verso M sarà deciso dal giudice.
  6. Sentenza di appello: (facoltativo) dopo opposizione di M, il Tribunale confuta le sue eccezioni e conferma l’ingiunzione, divenuta definitiva anche per M. Così, il credito di A rimane confermato per tutta la somma e spese, per tutta la S.n.c., per M (dopo esito negativo dell’opposizione) e per N (per mancata opposizione).
  7. Esecuzione forzata:
    • A notifica atto di precetto a B Snc e ai soci M e N, intimando il pagamento entro 10 giorni.
    • Dopo 10 giorni, A procede al pignoramento presso terzi: ad esempio pignora i crediti della società presso una banca e iscrive ipoteca sui beni immobili intestati alla B Snc (ufficio c.d. patrimoniale immobiliare). Parallelamente, pignora il conto corrente personale di N (per mancata opposizione) e i conti di M (in esecuzione secondaria, ma M aveva perso l’opposizione).
    • Nella procedura esecutiva, M lamenta addebiti inesatti: secondo art. 2304 chiede di escutere prima i beni sociali. Tuttavia, poiché il decreto ingiuntivo è già definitivo anche verso M, l’eccezione in sede esecutiva viene respinta (Cass. 2016). L’esecuzione procede contro entrambi patrimonio della società e dei soci in solido. A recupera l’intero credito suddividendo il ricavato proporzionalmente (ex art. 1273 c.c.).

Caso pratico 2: Avviso ingiuntivo contro un socio ignaro

Contesto: La società C Snc di X e Y ha contratto un mutuo garantito con fideiussione personale di X. In seguito all’inadempimento, la banca chiede ingiuntivo. Decide di citarli entrambi per sicurezza.

Passi:

  1. Ricorso: l’avvocato bancario chiede decreto a carico di C Snc, e di X e Y come fideiussori e soci; si motiva con contratto di mutuo firmato e fideiussione.
  2. Decreto ingiuntivo: il Tribunale lo emette per €100.000. Notifica il decreto alla sede di C Snc, al domicilio di X e Y (fideiussori e soci).
  3. Opposizioni: C Snc (rappresentata da X) presenta opposizione chiedendo rimborso di somme indebite. Y non riceve subito la notifica (l’indirizzo era errato) e risulta contumace.
  4. Decisione: la sentenza accoglie le eccezioni di C Snc per metà importo (ad es. parte del mutuo era prescritta), e conferma la restante parte. X, come socio opponente, ottiene la riduzione del decreto. Tuttavia, Y non ha opposto: nei suoi confronti, l’ingiunzione originaria di €100.000 rimane efficace nella misura totale (per Cass., è insensibile all’esito parziale dell’opposizione altrui).
  5. Esecuzione: la banca può eseguire su Y per l’intero importo di €100.000 (anche se aveva vinto l’opposizione di X), oltre che su C Snc per €50.000 (mentre X ne è liberato per il resto). In pratica Y è costretto a rispondere per l’intero credito, in virtù della mancata opposizione.

Caso pratico 3: Società cancellata dal registro (Riapertura dei termini)

Contesto: Il fornitore Z ottiene ingiunzione contro D Snc. Nel frattempo la società viene cancellata (sciolta) per volontà dei soci. Z teme che l’azione sia spuntata.

Passi:

  1. Ricorso: Z deposita ricorso per decreto ingiuntivo quando la società esisteva ancora. Il giudice emette l’ingiunzione. Ma l’atto non viene notificato subito perché la società nella ragione sociale cambia e i soci ritardano le consegne.
  2. Cancellazione: intanto D Snc viene cancellata dal registro imprese (per scioglimento).
  3. Notifica: Z provvede a notificare il decreto ingiuntivo presso l’ultima sede nota. Gli eredi degli assetti sociali (gli stessi soci ex S.n.c.) lo ricevono.
  4. Opposizione: nessuno si oppone. Il decreto diventa definitivo.
  5. Esecuzione: la sentenza dell’Ordinanza Cass. 2011 (Cass. 14703/2011) stabilisce che l’ingiunzione, valido titolo, vincola ancora i soci ed eventuali liquidatori. Z procede ad attivare l’esecuzione sia sui residui beni della società cancellata (tramite liquidatore) sia sui soci, come già analogo al caso ordinario. Non è necessario sospendere l’azione per la cancellazione: l’esdebitazione del socio è possibile solo con procedura concorsuale, non automatica per la sola cancellazione.

Questi esempi mostrano come, indipendentemente dalla complessa evoluzione della società, il decreto ingiuntivo può restare efficace contro soci e società, e quanto sia strategico opporvisi nei termini o, se si è creditori, come muoversi rapidamente con ingiunzioni mirate.

8. Consigli per ogni categoria coinvolta

8.1 Avvocati (consulenza e strategie)

  • Verificare la responsabilità sociale: ricordare l’esistenza del vincolo solidale (art. 2299 c.c.) e il beneficium escussionis (art. 2304 c.c.). Quando si consiglia un creditore, valutare se chiedere decreto anche contro i soci. Quando si difende un debitore (società o socio), valutare come rispondere per entrambi.
  • Notifiche e competenze: curare che il decreto sia notificato correttamente a tutti i destinatari (società e soci). Segnalare al cliente che non serve notificare tutti i soci: bastano società e almeno un socio (Cass. 2834/2019).
  • Opposizione tempestiva: far rispettare i termini dell’opposizione. Un errore comune è pensare che se la società si oppone basti; invece ciascun socio difensore deve agire per proprio conto, altrimenti il decreto lo travolge comunque.
  • Domande riconvenzionali: invitare i soci a chiamare in causa la società in opposizione (cioè chiedere di chiamarla nel processo) per far valere la preventiva escussione o eccezioni proprie (art. 106 c.p.c.).
  • Fase esecutiva: pianificare parallelamente pignoramenti su patrimonî differenti. Se la Società appare insolvente, dirigere l’esecuzione fin da subito sui soci (ma senza trascurare la società). Viceversa, se ci sono beni sociali di rilevo, dar precedenza all’azione su di essi per sfruttare l’intero patrimonio disponibile.
  • Prassi prudenziale: in caso di dubbi sulla sussistenza del credito, precisare bene nel ricorso o atto introduttivo che si agisce “in nome e per conto della SNC e dei soci illimitatamente responsabili”. Evitare errori come chiedere ingiunzione solo alla società se poi, in esecuzione, si vorranno aggredire i soci – è preferibile nominare già i soci fin dall’inizio.

8.2 Imprenditori (creditori e debitori)

  • Creditore verso Snc: se sei creditore (fornitore, ente, banca) di una S.n.c., ricorda che puoi rivolgere l’ingiunzione alla società e anche direttamente ai soci. Ciò accelera il recupero crediti, perché puoi chiedere l’ingiunzione nei loro confronti e disporre dei loro beni se la società non paga.
  • Gestione crediti: invia solleciti formali di pagamento prima di agire. Se la società non paga, valuta subito la natura solidale dell’obbligo. Ad esempio, in caso di fornitura di beni, allega fatture e contratti nel ricorso. Se hai dubbi sulla competenza territoriale, verifica sempre l’art. 18 c.p.c. (sede della società/luogo dell’adempimento).
  • Precauzioni contrattuali: anche in passato poteva essere utile far sottoscrivere ai soci una clausola di garanzia. Ormai, anche senza, la responsabilità dei soci sussiste automaticamente: ma se esiste una pattuizione di garanzia o fideiussione, il titolo è più solido.
  • Opporsi a ingiunzioni ricevute: se la tua Snc riceve un decreto ingiuntivo, reagisci subito. La prassi migliore è proporre opposizione entro 40 giorni insieme a tutti i soci che sono stati intimati. Far difendere anche i soci (o il liquidatore) serve a preservare l’effetto domino. Altrimenti, se gli altri soci non si attivano, saranno ugualmente condannati.
  • Rinegoziazione del debito: valuta accordi con il creditore, specie se la sentenza o il decreto fosse ormai prossimo. A volte offrire subito una parziale estinzione o un piano dilazionato evita l’escalation esecutiva.

8.3 Soci (obbligati in solido)

  • Conoscere la propria posizione: come socio illimitatamente responsabile, qualsiasi ingiunzione alla società ti riguarda. Se la società subisce un’ingiunzione, anche a te può essere notificata personalmente, poiché tu sei garante del debito (art. 2299 c.c.). Non ignorare atti notificati ad altri soci; informati sempre se la società è stata citata.
  • Opporsi per evitare il giudicato: se ricevi (come socio) un decreto ingiuntivo, hai l’onere – e il diritto – di opporre nel termine. Senza opposizione, l’ingiunzione diventa irrevocabile e ti impegna al pagamento. Anche se la società oppone, la tua posizione resta autonoma: devi quindi tutelarti in proprio. Se ti opponi tempestivamente ed è accolto (o scarti il credito), potresti anche legittimamente agire in regresso contro gli altri soci o la società per la tua quota.
  • Utilizzare il beneficio di escussione: nel tuo atto di opposizione, puoi invocare espressamente l’art. 2304 c.c. e chiedere che l’esecuzione inizi dai beni sociali. Questo ritarda l’azione sui tuoi beni personali finché la società ha attivi. Ma se l’ingiunzione è già definitivo anche verso di te, tale eccezione vale solo per impedire un’azione impropria del creditore.
  • Collaborazione tra soci: se sei socio e viene emesso decreto, concorda con gli altri soci una linea difensiva comune. È utile proporre opposizioni coordinate per evitare contrasti interni. Se un socio non vuole opporsi (ad es. per ignoranza), ricorda che subirete conseguenze simili: consigliatevi tra voi su come gestire la situazione.
  • Esecuzione: se fallisce l’opposizione, preparati all’espropriazione dei tuoi beni. Analizza prontamente quali beni possiedi (immobili, conti, auto, ecc.) per proteggere eventualmente il minimo vitale. Verifica se puoi ottenere un sequestro conservativo temporaneo (art. 671 c.p.c.) se temi che vengano sottratti gli attivi.

8.4 Privati (cittadini e professionisti)

  • Soggetti interessati: rientrano in questa categoria i lavoratori dipendenti (che subiscono TFR), i professionisti fornitori di servizi, o qualsiasi creditore con crediti certi. Se hai un credito verso una Snc, le regole sopra si applicano anche a te. Se sei socio in attività occasionale, non imprenditore professionista, la procedura è la stessa.
  • Consulenza legale: un privato nella posizione di creditore dovrebbe valutare con un avvocato quando convenga il decreto ingiuntivo. È un rimedio veloce ed economico rispetto alla causa ordinaria. I vantaggi maggiori si hanno con crediti documentati (es. fatture, contratti scritti).
  • Pagamento e concordato: se sei debitore (società o socio), valuta prima di tutto di saldare o concordare il debito. Paga se puoi, o chiedi dilazione: avviare subito opposizione è la strada opposta, ma devi farlo entro 40 gg. Se ritieni invalido il credito (es. fittizio o già pagato), l’opposizione è obbligatoria. Se ti costituisci difensore privato, segnati subito i termini (40 gg) perché non tornano indietro.
  • Caparra e fideiussioni: se hai prestato una garanzia (fideiussione personale) a titolo di socio per una Snc, e si avvia ingiunzione, la tua posizione giuridica è duplice (socio e garante). Proteggiti chiedendo subito un’assunzione di responsabilità o fideiussione separata se decidi di non far valere il debito in sede sociale.
  • Lavoratori e contributi: nel caso di ingiunzione da parte dell’INPS (es. anticipo TFR fallimentare), un lavoratore soccombente (socio della società) deve agire con particolare cautela: come da Cass. 27.9.2022 n.36942, gli effetti favorevoli della prescrizione invocata da un socio opponente non travolgono i soci inerti. Ciò significa che, se sei socio e non ti sei opposto, non potrai beneficiare automaticamente della prescrizione ottenuta da un altro coobbligato. Rivolgiti a un avvocato del lavoro per tutelare i tuoi diritti contributivi.

9. FAQ (Domande e risposte frequenti)

  • D: Il credito è verso la S.n.c.; posso ottenere decreto ingiuntivo anche contro i soci?
    R: Sì. I soci di una S.n.c. sono responsabili solidalmente delle obbligazioni sociali (art. 2299 c.c.). Puoi chiedere il decreto sia contro la società sia contro i soci, nominando chiaramente ciascuno nel ricorso. Non esiste alcun obbligo legale di notificare a tutti i soci: è sufficiente anche la notifica a uno solo (Cass. 2834/2019). Tuttavia, meglio includerli subito per non doverli inseguire dopo.
  • D: A chi devo notificare il decreto? Società e soci convivono?
    R: Se il decreto è diretto alla S.n.c., notificare all’ufficio sociale (sede legale). Se è anche a soci, notificare a ciascuno individualmente (casa, studio, con un familiare convivente). In mancanza di indirizzo, seguire la disciplina ordinaria della notifica (art. 148 c.p.c. e ss.). Nessuna notifica a tutti i soci è obbligatoria: il principio della solidarietà rende sufficiente la notifica a ciascuno che si vuole colpire.
  • D: Se la società oppone e vince, i soci sono liberati?
    R: No. La Cassazione ha chiarito che l’accoglimento dell’opposizione proposta dalla società (o da un socio) NON annulla in automatico il decreto nei confronti degli altri soci inerti. Ogni socio deve difendersi personalmente. Quindi, anche se la società ottiene la revoca del decreto, un socio che non ha fatto opposizione rimane obbligato al pagamento.
  • D: Se un socio si oppone, devo notificare l’opposizione anche agli altri soci?
    R: No, l’opposizione è partecipa nella causa in cui quel socio è stato intimato. Gli altri soci, che non hanno ricevuto formale notifica in quel giudizio di opposizione, rimangono contumaci. I favori dell’opposizione (es. eccezione di prescrizione accolta) non si estendono automaticamente a loro. Solo una loro formale dichiarazione di adesione (art. 1306 c.c.) li legherebbe al risultato.
  • D: Quali controversie possono contestare i soci nell’opposizione?
    R: Nella fase monitoria, il giudice valuta in via sommaria l’esistenza del credito. I soci possono sollevare questioni di merito (es. inesistenza del debito, errori di calcolo, avvenuto pagamento, prescrizione) e di forma (nullità di titoli di credito, vizi del contratto). Possono anche chiamare in causa la società (art. 106 c.p.c.) con domanda riconvenzionale (p. es. per rivalsa in caso di addebiti all’azienda).
  • D: Società in liquidazione ha ricevuto decreto; i liquidatori cosa fanno?
    R: La liquidazione non esclude l’azione ingiuntiva: i liquidatori possono (e devono) opporsi in rappresentanza della società. Se il decreto non viene opposto, esso impegna la massa liquidatoria e, per effetto dell’art. 2304 c.c., i liquidatori risponderanno prima che i soci (art. 2306 c.c. stabilisce la responsabilità dei liquidatori per il passivo). È dunque fondamentale che la liquidazione incontri resistenza o ricorso adeguato.
  • D: Quali effetti ha l’iscrizione di ipoteca per il creditore?
    R: Una volta titolo esecutivo, il creditore può iscrivere ipoteca sui beni immobili della società e dei soci. Questa misura assicura il credito sul patrimonio immobiliare (art. 555-bis c.p.c.). Alla vendita forzata l’ipoteca garantisce il recupero prioritario del credito (cfr. art. 554 c.p.c.). Tenere presente che in esecuzione immobiliare su bene di un socio, si applicano i termini più brevi del giudizio esecutivo ordinario (ad es. 60+30+10 giorni) rispetto alle aste mobiliari.
  • D: Cosa succede se il titolo (decreto) è provvisoriamente esecutivo?
    R: Se il giudice concede la provvisoria esecutorietà (art. 642 c.p.c.), il decreto vale come titolo esecutivo immediato, anche in pendenza dell’opposizione. In pratica, il creditore può procedere subito all’esecuzione senza attendere 40 giorni. Ciò aggiunge urgenza alla difesa dei soci e impone di fare opposizione ancora più rapidamente.
  • D: Esistono novità normative o interpretazioni recenti (2023-2025)?
    R: La prassi giurisprudenziale recente ha confermato i principi sopra esposti. La Cassazione 2022 n. 36942 ha ribadito la regola dell’autorità di giudicato sostanziale per il socio inerte. Non ci sono state modifiche legislative specifiche sul tema dell’ingiunzione alle SNC, ma l’aggiornamento della giurisprudenza di merito e di legittimità (es. sentenze di Tribunale e Cassazione) mantiene valido il quadro riportato qui. Si consiglia di verificare eventuali decreti legislativi di natura procedurale (es. segnalazioni al Consiglio Nazionale Forense) emessi dopo il 2024.

10. Tabelle riepilogative

10.1 Responsabilità e ruoli

AspettoSNC (società)Soci illimitatamente responsabili
Responsabilità sulle obbligazioniLa società è obbligata; paga con il suo patrimonio.I soci rispondono solidalmente con il proprio patrimonio (art. 2299 c.c.).
Beneficio di escussioneIl socio può opporre che vada escusso prima il patrimonio della SNC (art. 2304 c.c.), salvo rinuncia.
Obblighi di notificaDecreti notificati alla sede sociale (o sede di liquidazione).Decreti notificati ad ogni socio nominato (domicilio/convivente).
Autorità di giudicatoL’ingiunzione vale per la società se non si oppone; tutela primaria del creditore.Se non oppone, l’ingiunzione finalizza il suo debito indipendentemente dagli altri (Cass. 2022 n.36942). Se oppone vince per la sua quota, ma non per gli altri.

10.2 Termini e scadenze

  • Ricorso per ingiunzione: deposito presso Tribunale (nessun termine particolare, di norma entro il termine di prescrizione del credito).
  • Notifica decreto: entro 60 giorni dall’emissione (art. 644 c.p.c.).
  • Opposizione: 40 giorni dalla notifica del decreto (art. 645 c.p.c.).
  • Impugnazione sentenza opposta: 30 gg (primo grado) + 30 gg (appello) + 10 gg (ricorso per cassazione).
  • Prescrizione credito: 10 anni (art. 2946 c.c.), salvo casi speciali (es. 5 anni per TFR).
  • Diritto di agire dei soci: perché un socio opponga con successo, deve esercitare l’azione entro il termine di 40 gg dall’ingiunzione; se solo lui lo fa, rischia di pagare comunque per l’altro (Cassazione).

10.3 Possibili strategie

  • Per il creditore:
    • Chiamare in giudizio sia la società che (ove possibile) i soci, per ottenere titoli esecutivi multipli.
    • Richiedere immediata provvisoria esecutorietà per accelerare l’azione di pignoramento.
    • In caso di opposizione, valutare chiamata in garanzia o concambio degli argomenti.
  • Per il debitore/soci:
    • Preparare difesa strutturata (controdeduzioni) e proporre opposizione tempestiva, con analisi di documenti e circostanze di fatto.
    • Individuare il beneficiario di preventiva escussione (far escutere il patrimonio sociale prima del proprio).
    • Se la società è già in dissesto, valutare subito possibilità di concordato o fallimento, per frenarne conseguenze esecutive.

11. Conclusioni

Il decreto ingiuntivo contro società in nome collettivo e soci comporta questioni complesse: si intrecciano le regole sul rito monitorio con quelle sulla responsabilità solidale delle società di persone. In sintesi, il creditore di una Snc può esercitare il proprio diritto direttamente nei confronti di ciascun socio, e deve farlo con cognizione dei termini di opposizione. Gli avvocati devono ricordare che l’ingiunzione contro la società “per scavalcare” i soci non esiste: il decreto o l’opposizione devono riguardare contestualmente i soggetti voluti, altrimenti si perde efficacia. I soci devono opporsi in prima persona, altrimenti l’ingiunzione fa piena giustizia nei loro confronti.

Grazie ai principi consolidati dalla Cassazione (in particolare le sentenze Cass. 15376/2016 e 36942/2022) il quadro giurisprudenziale è chiaro: le obbligazioni in solido producono effetti paralleli e autonomi tra i coobbligati, rendendo efficace il decreto per ciascun socio inattivo. Le strategie migliori dipendono dal ruolo: il creditore mira all’espropriazione rapida, mentre il debitore cerca tempo (escussione preventiva) o di smontare il titolo.

12. Fonti normative e giurisprudenziali

  • Codice Civile: artt. 1273, 1286, 1292, 1306, 1310, 2291-2299, 2304, 2306, 2315 c.c. (obbligazioni sociali, responsabilità soci, beneficio di escussione).
  • Codice di Procedura Civile: artt. 633-640 (procedimento di ingiunzione), 644 (notifica decreto), 645-648 (opposizione), 477 (efficacia titolo esecutivo contro terzi), 480 (precetto), 542-554 (pignoramento mobiliare), 552 ss. (pignoramento immobiliare), 615 (garanzia terzi), 730 (pignoramento presso terzi), 839 (esecuzione presso terzi bancari).
  • Legislazione speciale: art. 2 c.7 L. 297/1982; D.L. 83/2015, n.149 (riforme processuali, innalzamento importi).
  • Giurisprudenza di legittimità: Cass. Civ., Sez. III, 26 lug. 2016, n. 15376; Cass. Civ., Sez. I, 27 sett. 2022, n. 36942; Cass. Civ., Sez. III, 13 giu. 2019, n. 15877 (ord.); Cass. Civ. 17 febb. 2023, n. 5017; Cass. Civ. 28 gen. 2019, n. 2834; Cass. 20 mag. 2003, n. 7881; Cass. 13 mag. 2008, n. 11867; Cass. 29 gen. 2007, n. 1779.
  • Giurisprudenza di merito: Trib. Perugia 18 apr. 2019, n. 628; Trib. Roma 10 giu. 2021, n. 10129; Trib. Milano 2018, Trib. Napoli 2020, Trib. Torino (appello) 2021; Corte d’Appello Torino 2022 (INPS v. Anna Maria e Rosalia).

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Conclusione

Nelle SNC i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per i debiti sociali.
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Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
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