Hai ricevuto un atto di precetto e sei entrato nel panico? Ti sei chiesto se è troppo tardi per reagire, o se hai ancora margine per difenderti prima che parta il pignoramento?
Il precetto è un’intimazione di pagamento: ti comunica che, se non saldi il debito entro pochi giorni, potranno essere avviate azioni esecutive – come il pignoramento dei conti, dello stipendio o dei beni. Ma la domanda che molti si pongono è: si può fare opposizione? E soprattutto, quanto tempo ho per farlo?
La risposta è chiara: hai solo 20 giorni di tempo dalla notifica per fare opposizione al precetto. Oltre quel termine, l’atto diventa definitivo e il creditore può procedere con l’esecuzione forzata. Tuttavia, in casi particolari – come vizi formali o nullità evidenti – l’opposizione può essere proposta anche oltre i 20 giorni, ma serve una valutazione tecnica approfondita.
Il precetto è legittimo? È stato notificato correttamente? Contiene un titolo esecutivo valido? Queste sono solo alcune delle verifiche fondamentali da fare prima di decidere se e come agire. E attenzione: anche un semplice errore formale può essere sufficiente per annullarlo.
In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in esecuzioni forzate, opposizioni e tutela del patrimonio – ti spiega cosa significa ricevere un precetto, quali sono i termini per opporsi e cosa possiamo fare per aiutarti a bloccare l’azione del creditore prima che sia troppo tardi.
Hai ricevuto un atto di precetto e non sai se è tutto regolare? Vuoi capire se puoi ancora fermare il pignoramento?
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Introduzione
L’opposizione al precetto è il rimedio giurisdizionale con cui il debitore può contestare il precetto intimatogli dal creditore titolare di un titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo, cambiale, assegno, ecc.). Il precetto – disciplinato dall’art. 480 c.p.c. – è l’atto con cui il creditore intima al debitore di adempiere entro un termine (di norma 10 giorni); trascorso inutilmente il termine, il creditore può procedere all’esecuzione forzata (pignoramento). L’opposizione al precetto è il primo atto di difesa del debitore nell’esecuzione: se accolta, blocca l’espropriazione. L’avvocato dell’opponente deposita un atto di citazione davanti al giudice dell’esecuzione (Tribunale) del luogo in cui il precetto è stato notificato, e vi indica le ragioni di fatto e di diritto per cui il precetto (o il titolo su cui si fonda) sarebbe nullo o inefficace. L’inizio del giudizio di opposizione sospende l’esecuzione (art. 480 c.p.c.) e impone la discussione orale della causa (salvo riti semplificati).
Di seguito esaminiamo in dettaglio i termini per proporre opposizione, la sua forma e competenza, i casi speciali (precetto su cambiale/assegno, su decreto ingiuntivo, titoli stranieri, obblighi di fare), le modalità di notifica (PEC, domicilio digitale) e deposito telematico, con riferimenti normativi (codice di procedura civile, norme speciali, Regolamenti UE) e giurisprudenza recente. In calce sono riportate tabelle riepilogative, FAQ e simulazioni pratiche.
Termini generali per l’opposizione al precetto
In base all’art. 617 c.p.c., l’opposizione agli atti esecutivi (di cui il precetto fa parte) deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto. Si tratta di un termine perentorio: decorso infruttuosamente, il debitore decade dal potere di proporre opposizione. Il termine di 20 giorni decorre dal giorno successivo alla data di notificazione. In particolare, prima che l’esecuzione abbia inizio, l’opposizione al precetto si introduce con atto di citazione notificato entro 20 giorni. La citazione va depositata presso il Tribunale sede del giudice dell’esecuzione competente (il Tribunale del luogo in cui è stato notificato il precetto).
In pratica, il debitore ha 20 giorni di tempo per far valere in giudizio i vizi del titolo (o del precetto) che ritiene invalidi. Ad esempio, può contestare la validità del titolo (motivi sostanziali) o la regolarità formale del precetto. La Corte di Cassazione ricorda che l’onere di allegare e provare i motivi di opposizione spetta all’opponente: deve dimostrare che il credito non è dovuto, è estinto, già pagato o infondato. L’opposizione agli atti esecutivi ha natura di accertamento negativo del credito, per cui l’opponente presuppone l’esistenza del titolo e si limita a contestarlo.
Di seguito, in tabella, i termini ordinari e quelli speciali:
Situazione | Termine per fare opposizione | Riferimenti |
---|---|---|
Precetto ordinario (somme di denaro) | 20 giorni dalla notifica del precetto (termine perentorio) | Art. 617 c.p.c.; Cass. 7111/2025 (esigenza formula) |
Opposizione tardiva (notifica irregolare) | Entro 10 giorni dal primo atto esecutivo (p.e. pignoramento) | Art. 650 c.p.c. |
Notifica all’estero (UE o extra UE) | 20 giorni (decorrenza dal deposito dell’atto all’estero + eventuali proroghe UE) | Art. 163 c.p.c., Reg. UE 1393/2007 |
Precetto su assegno o cambiale | 20 giorni (stessi termini ordinari) | Legge Cambiaria RD 1669/1933; Legge Assegni RD 1736/1933 |
Precetto su decreto ingiuntivo (esecutivo) | 20 giorni (stessi termini ordinari) | Cass. 7111/2025 (art. 654 c.p.c. comma 2 non applicabile) |
Precetto per obblighi di fare o di non fare | Entro la chiusura del procedimento esecutivo (verbale di ultimazione) | Cass. 12466/2023 (opp. entro termine di fine esecuzione) |
La tabella riassume i termini: l’opp. ordinaria è sempre di 20 giorni, tranne casi particolari come l’opp. tardiva (art. 650 c.p.c.), che va proposta entro 10 giorni dal primo atto esecutivo. Se la notifica avviene all’estero, il termine si calcola dal deposito dell’atto nella cancelleria italiana (art. 163 c.p.c.); inoltre il Reg. UE 1393/2007 estende generalmente di 30 giorni i termini europei di risposta. In sintesi: chi riceve un precetto in Italia ha in teoria 20 giorni per fare opposizione (non 10!); i 10 giorni previsti dal precetto sono il periodo concesso per adempiere volontariamente, non il termine di opposizione.
Obblighi di fare e di non fare
Nel caso di esecuzione di obblighi di fare o di non fare (artt. 612 e segg. c.p.c.), la procedura è speciale: non si emette un “precetto di fare”, ma il giudice dell’esecuzione ordina l’esecuzione forzata (art. 612 c.p.c.) e, se del caso, nomina un commissario o dispone pene pecuniarie progressive (art. 615 bis). Tuttavia, il debitore può sempre contestare gli atti esecutivi con le normali opposizioni ai sensi degli artt. 615-617 c.p.c.. In particolare, Cass. 12466/2023 ha precisato che ogni questione relativa alla quantità o qualità delle opere (o a pretese risarcitorie collegate) deve essere sollevata con opposizione agli atti esecutivi entro la chiusura del procedimento esecutivo (momento fissato dal verbale di ultimazione lavori). Se tali contestazioni non sono proposte in tempo, non possono essere riproposte con un nuovo rimedio interno. In pratica, nell’esecuzione per consegna o rilascio (Book III, Titolo IV c.p.c.), l’opposizione agli atti esecutivi vale pure per il pignoramento di somme di denaro (anticipate dal creditore per eseguire l’opera), ma deve essere proposta prima del verbale finale.
Modalità di notifica del precetto e dell’opposizione (PEC, domicilio digitale, deposito)
La notifica del precetto segue le regole ordinarie del codice di procedura civile. Può essere effettuata:
- Cartaceamente tramite ufficiale giudiziario, con relata di notifica nella forma dell’art. 480 c.p.c. (contenuto minimo di luogo, data, importo, soggetti, ecc.).
- A mezzo PEC: la riforma Cartabia e le leggi successive hanno istituito il domicilio digitale. In particolare l’art. 3-bis della L. 53/1994 (codificato nell’art. 18 disp. att. c.p.c.) stabilisce che la notificazione telematica si esegue alla casella PEC risultante da registri pubblici (es. INI-PEC per società). La Corte di Cassazione (ord. 5080/2024) ha confermato che è valida la notifica via PEC al domicilio digitale della parte indicato in questi registri, anche se l’indicazione della sede fisica nel messaggio fosse errata. In pratica, avvocati, imprese e molti soggetti giuridici hanno oggi domicilio digitale obbligatorio (l’indirizzo PEC o altro indirizzo elettronico ufficiale), e tutte le comunicazioni notifiche (comprese quelle degli atti di precetto e opposizione) si svolgono via PEC verso quegli indirizzi.
- Deposito telematico: ogni atto di opposizione va depositato in cancelleria in via telematica tramite PCT (Processo Civile Telematico). La Legge 228/2012 (art. 16-bis, d.l. 179/2012 conv. L.221/2012) ha reso obbligatorio, dal 30 giugno 2014, il deposito telematico di tutti gli atti processuali da parte dei difensori. In particolare, anche nel procedimento di opposizione si dovrà sempre procedere a deposito telematico (salvo eccezioni di urgenza). La Cassazione ricorda che, una volta partita l’esecuzione, la regola telematica si applica comunque (comma 2 art. 16-bis c.p.c.).
In breve: la notifica di precetto si può fare via ufficiale giudiziario o PEC (a seconda dell’eleggibilità della parte), ma l’opposizione al precetto deve essere depositata per PEC al cancelleria nel rispetto della normativa sul domicilio digitale e il PCT. Ogni violazione della forma (ad esempio, mancata notifica all’indirizzo PEC accertato) può costituire vizio di nullità sanabile con opposizione.
Casi particolari
Precetto su cambiale o assegno
I titoli cambiari (cambiale tratta, pagherò; assegno bancario o circolare) sono titoli esecutivi di diritto (R.D. 1669/1933 e R.D. 1736/1933). In caso di mancato pagamento dell’assegno o mancata accettazione della cambiale tratto, il possessore può ottenere un provvedimento ex art. 633 c.p.c. o procedere direttamente all’esecuzione con precetto. Termini di opposizione: valgono gli stessi 20 giorni. Tuttavia, la giurisprudenza richiede estrema precisione formale nel precetto su assegno/cambiale. Ad esempio, la Cassazione (sent. 13373/2024) ha stabilito che, nel precetto fondato su un assegno circolare non trasferibile, è necessario riportare integralmente anche il retro del titolo. L’omissione di tale dettaglio (che impedisce di sapere se vi sia una girata) rende nullo il precetto. In generale, il precetto deve contenere i dati minimi del titolo cambiario (luogo, data, importo, emittente, beneficiario, giranti, ecc.) per consentire al debitore di verificarne l’esistenza e la legittima titolarità. Per la cambiale tratta valgono principi analoghi: il precetto deve riportare le clausole e le girate. Se mancasse il protesto o vi fossero vizi nella cambiale, il debitore può sollevarli in opposizione entro i normali termini.
In sintesi, il termine rimane 20 giorni, ma il debitore deve verificare che il precetto incorpori la copia conforme del titolo (fronte e retro). In caso di vizi formali (omissione di dati essenziali) o del titolo (es. decadenza cambiaria, come il decorso dei termini di emissione o mancata prova del protesto), il debitore può proporre opposizione per nullità del precetto o inefficacia del credito.
Precetto su decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
Quando il creditore ottiene un decreto ingiuntivo con formula esecutiva (art. 648 c.p.c.) e il debitore non lo ha opposto, il decreto diventa titolo esecutivo. Il creditore, per avviare l’esecuzione, notifica il precetto sul decreto ingiuntivo, intimando di pagare quanto dovuto. In questo caso, l’opposizione al precetto si svolge con le regole ordinarie: termine di 20 giorni e giudice competente (Tribunale del luogo di notifica).
È importante distinguere questa opposizione dalla opposizione al decreto ingiuntivo (l’azione prevista dall’art. 645 c.p.c. entro 40 giorni dalla notifica del decreto). Se quel termine è ormai scaduto, il debitore può tentare l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (cfr. infra). Ma se vuole contestare nel merito il credito fondato sul decreto, lo fa nell’opposizione all’esecuzione, non già con nuovi mezzi specifici del giudizio monitorio.
Una nota giurisprudenziale utile: la Cassazione (ord. 7111/2025) ha precisato che nei precetti fondati su sentenze o su decreti ingiuntivi, non è richiesto indicare la data di apposizione della formula esecutiva nel titolo. L’art. 654 c.p.c. comma 2 impone infatti di specificare la data della formula solo per i decreti ingiuntivi, ma Cassazione ha chiarito che questa norma non si estende analogicamente ad altri titoli. In pratica, sul precetto di una sentenza (o di un decreto ingiuntivo) non è necessaria la dicitura “come da formula in data…”, purché il titolo sia già definitivo. Ciò allevia un obbligo formale nel precetto e conferma la legittimità del precetto in mancanza di quella indicazione.
Quindi, in caso di precetto su un decreto ingiuntivo esecutivo: vale il termine di 20 giorni (come per ogni precetto) e l’opposizione si propone con atto notificato al Tribunale competente. Nessun termine aggiuntivo speciale è previsto in tal caso, salvo quelli generali illustrati (opposizione tardiva, notifica estera, ecc.).
Precetto basato su titoli esteri (sentenze straniere)
Se il creditore ha in mano un titolo esecutivo straniero (ad es. sentenza civile straniera), la procedura italiana richiede di ottenerne l’esecutività in Italia. Per le sentenze emesse in un altro Stato UE, il Regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I bis) permette l’esecuzione diretta senza exequatur, notificando il titolo come atto straniero. Per i titoli extra-UE vale la procedura di exequatur (legge 218/1995).
Una volta che il titolo straniero è reso esecutivo in Italia, il creditore agisce come se fosse un titolo interno: si notifica il precetto e il debitore può opporsi secondo le regole ordinarie. In linea di massima, il termine resta di 20 giorni dall’avvenuta notifica del precetto. Tuttavia, qui entrano in gioco le norme internazionali: se la notifica al debitore è stata effettuata all’estero, i termini si calcolano alla luce degli accordi applicabili. Ad esempio, per una notifica nell’UE tramite l’autorità centrale, il Regolamento 1393/2007 prevede che al termine di legge debbano aggiungersi 30 giorni (cioè 50 giorni in luogo dei 20 ordinari). Analogamente, la Convenzione dell’Aja sulla notificazione prevede “plus days” quando si usa la via diplomatica. Anche il c.p.c. (art. 163 e segg.) dispone che il termine decorre dal deposito dell’atto convalidato in Italia. In pratica, se riceviamo un precetto dall’estero, verifichiamo sempre le regole del Regolamento UE 1393/2007 o delle norme italiane sugli atti esteri, per calcolare il termine effettivo.
In sintesi: titoli esteri in sé non modificano il termine di opposizione (resta 20 giorni), ma la notifica all’estero può allungare i termini secondo le regole di diritto internazionale (es. +30 giorni UE). L’opposizione si presenta regolarmente al Tribunale italiano competente al solito modo.
Procedura e forma dell’opposizione
- Forma dell’opposizione: L’opposizione deve essere introdotta con atto di citazione (art. 615 c.p.c.) notificato a cura dell’avvocato dell’opponente, contenente l’esposizione dei fatti, la pretesa deduzione delle ragioni di diritto e la richiesta di declaratoria di nullità o inammissibilità del precetto. L’atto di opposizione deve poi essere depositato telematicamente in Cancelleria entro le scadenze di cui sopra.
- Giudice competente: Come detto, il giudice dell’esecuzione è quello individuato dall’art. 480 c.p.c., cioè il Tribunale del luogo di esecuzione (ossia di notifica del precetto). In certi casi, se il precetto è notificato da un terzo (es. Agenzia delle Entrate), l’opposizione va in sede giurisdizionale ordinaria. Un’ordinanza recente (Cass. ord. 22302/2024) ha ricordato le regole territoriali (opposizione proposta davanti al Tribunale in cui è stato notificato il precetto).
- Contenuto: Nella comparsa d’opposizione il debitore deve indicare i vizi dedotti (p.es. difetto di legittimità del titolo, pagamento, compensazione, nullità formale del precetto ecc.) e allegare copia del titolo esecutivo e del precetto notificate. È frequente contestare, ad esempio, l’ammontare del credito, la corretta applicazione di interessi/penali, o difetti nella notifica. Se il precetto non riproduce integralmente i dati del titolo (come nel caso dell’assegno circolare), ciò va eccepito nella comparsa.
- Deposito telematico: L’intero giudizio di opposizione si svolge in via telematica. Come già evidenziato, dal 30/06/2014 il deposito degli atti è obbligatoriamente telematico (art. 16-bis, decreto-legge 179/2012 conv. L. 221/2012). Ciò significa che la citazione di opposizione, memorie e documenti vengono trasmessi alla Cancelleria via PCT. La cartella tradizionale/cartacea non esiste più per gli avvocati. Anche gli adempimenti successivi (verbali d’udienza, relazioni difensive) avvengono per via telematica (art. 16-bis c.p.c.).
- Notifica a mezzo PEC dell’opposizione: L’atto di opposizione deve essere notificato all’avvocato del creditore nei termini di legge (5 giorni prima dell’udienza, salvo riduzione) e la notifica si effettua anch’essa via PEC o tradizionale, a seconda dell’indirizzo fornito. In ogni caso, la scelta del domicilio digitale è vincolante: la notifica via PEC è valida se inviata all’indirizzo indicato dai registri ufficiali.
- Spese di giustizia: In linea generale, il giudizio di opposizione segue l’esborso di contributo unificato, spese ed oneri di avvocato, come in qualsiasi processo civile. Tuttavia, in pendenza di opposizione efficacie per legge, l’esecuzione (pignoramento) è sospesa, e il creditore non può più procedere all’incasso (salvo l’appello dell’opponente).
Tabelle riepilogative
Tipo di opposizione | Termine (giorni) | Norma / Osservazioni |
---|---|---|
Opposizione ordinaria al precetto (somma di denaro) | 20 giorni (perentori) | Art. 617 c.p.c. Termini non sospendibili né prorogabili. |
Opposizione tardiva (vizi notifica) | 10 giorni dal primo atto esecutivo | Art. 650 c.p.c.: ammessa solo per irregolarità, caso fortuito o forza maggiore. |
Notifica all’estero (UE/Hague) | 20 giorni + 30 gg (Reg. 1393/2007) | Decorrenza post-notifica (art. 163 c.p.c.). Reg. UE 1393/2007 +30 gg. |
Precetto su assegno o cambiale | 20 giorni | Regole ordinarie. Verificare regolarità formale del precetto. |
Precetto su decreto ingiuntivo (provvisoriamente esecutivo) | 20 giorni | Art. 654 c.p.c. c.2 vale solo per DI; Cass. 7111/2025: no formula obbligatoria. |
Esecuzione obblighi di fare/non fare | Entro verbale ultimazione (chiusura) | Cass. 12466/2023: opposizioni da proporre prima della chiusura del processo esecutivo. |
FAQ (Domande frequenti)
- Quanto tempo ho per proporre opposizione al precetto? In generale 20 giorni dalla notifica del precetto. Questo termine è perentorio. Tuttavia, per gli atti notificati all’estero possono aggiungersi giorni supplementari (art. 163 c.p.c. e Reg. UE 1393/2007). Se si è ricevuto comunque irregolarmente il precetto (o il titolo), si può proporre opposizione tardiva entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione. Notare la differenza: i 10 giorni del precetto (art.480 c.p.c.) sono il tempo concesso per pagare; l’opposizione ha 20 giorni per legge.
- Cosa succede se deposito l’opposizione oltre i termini? L’art. 617 c.p.c. qualifica il termine di opposizione come perentorio: se scade il termine, l’opposizione è inammissibile per decadenza. Non esistono proroghe o formulari particolari per estendere il termine. Tuttavia, se il precetto o la notifica erano viziati, l’opponente può ricorrere all’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) entro 10 giorni dal pignoramento. Inoltre, se durante il giudizio emerge la nullità della notifica, di norma la causa non viene decisa perché l’opposizione tardiva diventa l’unico rimedio possibile (Cass. n. 9479/2023 su DECRETI INGIUNTIVI).
- Qual è il giudice competente per l’opposizione? L’opposizione va proposta davanti al giudice dell’esecuzione del luogo di esecuzione (in pratica, il Tribunale del domicilio del debitore o del luogo in cui è stato notificato il precetto). Se il precetto è notificato da un ente pignorante (es. Agenzia Entrate), la competenza rimane al Tribunale dell’esecuzione (non al Giudice di Pace). Un recente orientamento conferma che la competenza è sempre territoriale secondo il luogo di notifica.
- Come si presenta l’opposizione? Si deposita un atto di citazione notificato (di regola via PEC) all’altra parte, contenente i motivi di opposizione. Nella citazione si devono allegare copia del titolo esecutivo e copia del precetto notificati. L’atto deve poi essere depositato telematicamente presso il Tribunale competente. Nella citazione si chiede al giudice di dichiarare la nullità (o l’inammissibilità) del precetto e la conseguente sospensione definitiva dell’esecuzione.
- L’opposizione ferma subito l’esecuzione? Sì. La legge (art. 480 c.p.c.) stabilisce che l’opposizione agli atti esecutivi sospende automaticamente l’esecuzione pendente. Ciò significa che, dal deposito dell’atto di citazione, il creditore non può più continuare l’espropriazione (pignoramento) fino alla sentenza. In pratica, il pignoramento rimane congelato: né il debitore paga né il creditore incassa, fino alla decisione sul merito dell’opposizione. Se poi il giudice rigetta l’opposizione, l’esecuzione riprende.
- Cosa posso contestare con l’opposizione? Si possono far valere vizi formali del precetto (es. notifica irregolare, omesse indicazioni obbligatorie, ecc.) o vizi del titolo esecutivo (es. inesistenza del debito, pagamento, compensazione, prescrizione, errori nel conteggio). Non si può invece dilatare il procedimento a questioni estranee al titolo stesso. Ad esempio, in una opposizione al precetto non si può chiedere verifiche costruttive complesse non previste nel titolo. La giurisprudenza chiarisce che l’opposizione consiste in un “accertamento negativo del credito”: spetta all’opponente allegare fatti nuovi (p.es. estinzione del debito) che giustifichino l’annullamento del precetto.
- E se ho perso il termine ordinario? Se l’opposizione entro 20 giorni non è stata fatta, si valuta se ricorrono i presupposti dell’art. 650 c.p.c. (notifica inesistente o irregolare per caso fortuito o forza maggiore). In tal caso è possibile fare un’opposizione tardiva al titolo (di solito al decreto ingiuntivo originario, o al precetto) entro 10 giorni dal pignoramento. Superato anche questo termine, non è più possibile utilizzare alcun rimedio nel giudizio di opposizione. In altre parole, senza ipotesi eccezionali, il titolo diventa definitivo.
- Esempio pratico: se il precetto viene notificato il 1° marzo 2025, il debitore ha tempo fino al 21 marzo 2025 (incluso) per far valere l’opposizione (giorno 1 = 2/3/25; giorno 20 = 21/3/25). Se il 21 marzo fa opposizione, il giudice valuta i motivi. Se li ritiene fondati, dichiara inefficace il precetto e l’esecuzione si estingue. Se invece non oppone nulla, dal 22 marzo il creditore potrà procedere con il pignoramento (entro 90 giorni dalla notifica).
Simulazioni pratiche
- Simulazione 1 – Opposizione ordinaria (somma di denaro): Mario Rossi riceve un precetto il 5 aprile 2025 per €10.000 + interessi, su un decreto ingiuntivo in suo favore. Entro il 25 aprile 2025 (20 giorni) l’avvocato notifica l’opposizione al Tribunale di Roma. Nella citazione si deducono vizi dell’atto (ad es. errore nell’ammontare degli interessi). Se la procedura si svolge regolarmente, il giudice fissa un’udienza entro 60 giorni. Mario deposita entro 5 giorni prima documenti giustificativi (es. ricevute di pagamento). Il giudice all’udienza può sospendere la trattazione in attesa di ulteriori prove o decidere nel merito. Se il giudice accoglie l’opposizione, il precetto viene annullato; altrimenti, l’esecuzione può riprendere.
- Simulazione 2 – Opposizione tardiva (irregolarità notifica): Gianni Bianchi scopre casualmente di un pignoramento sul suo conto corrente il 1° maggio 2025, senza aver mai ricevuto alcun precetto. In effetti il creditore aveva notificato il precetto il 10 marzo 2025 presso l’abitazione sbagliata (vizio di notifica). Gianni avrebbe dovuto ricevere l’atto entro fine marzo, ma è rimasto ignaro. Entro 10 giorni dal primo atto esecutivo (pignoramento, quindi entro l’11 maggio 2025) il suo legale propone opposizione tardiva al precetto presso lo stesso Tribunale di esecuzione. In citazione si contestano l’inesistenza della notifica (art. 650 c.p.c.) e l’erronea iscrizione a ruolo. Il giudice verifica che sussistono i presupposti di irripetibile conoscenza tardiva e sospende definitivamente l’esecuzione accogliendo l’opposizione.
- Simulazione 3 – Opposizione su cambiale: Maria Neri ha una cambiale per €5.000 e riceve precetto per il suo pagamento. Nel precetto il frontespizio della cambiale è riportato, ma il retro (dove potrebbe essere apposta un’eventuale girata) non è allegato. L’avvocato di Maria deposita opposizione entro 20 giorni e solleva l’eccezione: “il precetto è nullo perché omette il retro dell’assegno/cambiale (si perde la clausola di girata)”. In udienza il giudice, richiamando Cass. 13373/2024, dichiara nullo il precetto per violazione dei requisiti di forma (il debitore non poteva verificare la titolarità). L’esecuzione si interrompe e il credito su cambiale dovrà essere riproposto eventualmente con nuovo procedimento.
- Simulazione 4 – Opposizione su titolo estero: Un’impresa italiana riceve notifica del titolo esecutivo (sentenza tedesca) il 1° luglio 2025 tramite il servizio giudiziario UE. Il precetto su questa sentenza viene notificato in Italia il 10 luglio 2025. Il debitore ha quindi 20 giorni (fino al 30 luglio 2025) per opporsi. Se invece la sentenza fosse stata notificata direttamente nella sede tedesca del debitore, al momento del ricevimento in Italia il termine potrebbe risultare esteso (ad es. +30 giorni come previsto dal Regolamento 1393/2007).
- Simulazione 5 – Obblighi di fare: Un costruttore è stato condannato a realizzare opere su un immobile. Il creditore non ha ancora proceduto a pignorare somme: decide quindi di notificare al costruttore precetto in moneta equivalente (a titolo di anticipazione costi). Il costruttore deposita opposizione entro 20 giorni, contestando la quantità di opere. Il giudice dell’esecuzione fissale l’udienza e ordina al creditore di depositare una perizia sulle opere da eseguire. Se emergono difformità, il debitore otterrà riduzione del debito anticipato. Secondo Cass. 12466/2023, tutte le contestazioni sulle opere dovevano essere presentate con l’opposizione agli atti esecutivi entro la chiusura del processo. In questo caso il verbale di ultimazione delle opere sancirà il termine ultimo per proporre simili opposizioni.
Normativa applicabile
- Codice di procedura civile (Libro Terzo, Titolo I e V): in particolare gli artt. 480 (precetto), 617 (termine di opposizione), 650 (opposizione tardiva) e correlati.
- Norme speciali: legge cambiaria (R.D. 1669/1933), legge assegni (R.D. 1736/1933) che dichiarano tali titoli esecutivi di diritto.
- Norme in materia di domicilio digitale e PEC: art. 3-bis L. 53/1994; art. 16-bis c.p.c.; Direttiva 2000/31/CE (commerce elettronico).
- Processo Civile Telematico: D.M. 17.7.2014 n. 55 (Regole tecniche); L. 228/2012, art. 16-bis.
- Normativa europea: Regolamento (UE) 1215/2012 (Bruxelles I-bis, esecuzione giud. UE), Reg. (CE) 1393/2007 (servizio degli atti tra Stati UE), Convenzione dell’Aia (1970) sulle notifiche internazionali.
- Legge 218/1995 (riforma del diritto internazionale privato): artt. 64-65 c.p.c. (riconoscimento ed esecutività delle sentenze straniere).
- Leggi speciali: Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) – disciplina alternative alla procedura esecutiva nel sovraindebitamento (piani di ristrutturazione).
Sezione Fonti e giurisprudenza
- Codice di procedura civile (RD 1443/1940), artt. 480 (precetto), 617 (opposizione in generale), 650 (opposizione tardiva), 654 (decreto ingiuntivo).
- Legge cambiaria R.D. 1669/1933 e Legge assegni R.D. 1736/1933 (titoli esecutivi).
- Cassazione Civile: sent. n. 13373/2024 (assegno circolare – precetto nullo senza retro); ord. n. 7111/2025 (formula del precetto); sent. n. 12466/2023 (esecuzione obblighi di fare – termine entro chiusura); ord. n. 5080/2024 (notifica PEC al domicilio digitale); altre pronunce citate (Cass. n. 5635/2017, 4380/2012, 9479/2023 sezione unite su DI dei consumatori).
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🎓 Le qualifiche dell’Avvocato Giuseppe Monardo
✔️ Avvocato esperto in esecuzioni civili e opposizioni a precetto
✔️ Difensore di cittadini e imprese nei procedimenti esecutivi
✔️ Consulente legale per gestire e prevenire pignoramenti e sequestri
✔️ Gestore della crisi iscritto al Ministero della Giustizia
Conclusione
L’opposizione al precetto è l’ultima occasione per bloccare l’esecuzione forzata.
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