Hai scoperto di essere segnalato nella Centrale Rischi e ora ti chiedi: quanto tempo ci vuole per essere cancellati? Posso fare qualcosa per accelerare i tempi?
Essere iscritti nelle banche dati come “cattivo pagatore” può diventare un ostacolo pesante: ti chiudono l’accesso al credito, ti rifiutano mutui, prestiti, perfino la possibilità di rateizzare un acquisto. E spesso chi è stato segnalato non sa nemmeno quando potrà finalmente uscire da quella lista.
Ma quanto dura una segnalazione? E soprattutto: la cancellazione avviene automaticamente o bisogna fare richiesta?
La durata della segnalazione dipende da diversi fattori: se hai saldato il debito, in genere la permanenza va dai 12 ai 36 mesi; se invece il debito è ancora aperto, la segnalazione può restare fino a 5 anni. Tuttavia, la cancellazione non è sempre automatica: in molti casi, serve un’azione concreta, una richiesta formale o un intervento legale per ottenere la rimozione nei tempi giusti.
Hai pagato tutto da mesi ma risulti ancora segnalato? Oppure pensi di essere stato inserito per errore o senza essere stato avvisato?
In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in segnalazioni, diritto bancario e riabilitazione creditizia – ti spiega quanto tempo ci vuole per la cancellazione dalla Centrale Rischi, quando scatta automaticamente e quando no, e cosa possiamo fare per aiutarti a uscire definitivamente da questa situazione.
Vuoi tornare a essere affidabile agli occhi delle banche e non sai da dove cominciare? Ti serve chiarezza su tempi e procedure?
Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: verificheremo lo stato della tua segnalazione, valuteremo se è possibile ottenere la cancellazione anticipata e ti guideremo in ogni passo per ricostruire la tua reputazione finanziaria.
Introduzione
La centralizzazione delle informazioni creditizie in Italia avviene principalmente attraverso i Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) gestiti da soggetti privati (CRIF, Experian, CTC) e la Centrale dei Rischi (CR) gestita da Banca d’Italia. Ciascuna di queste banche dati fissa tempi di conservazione diversi per le segnalazioni finanziarie, stabiliti da norme e codici di condotta. Di seguito una panoramica approfondita e aggiornata a giugno 2025 dei termini di cancellazione e delle modalità di rettifica, nonché dei diritti e rimedi del soggetto segnalato.
Tempi di conservazione e cancellazione
Situazione/Segnalazione | SIC privati (CRIF, Experian, CTC) – Tempi di conservazione | Centrale Rischi BI – Tempi/consultazione dati |
---|---|---|
Finanziamento in istruttoria/valutazione | Fino a 180 giorni dalla richiesta | L’intermediario può consultare i dati relativi agli ultimi 36 mesi (oltre questo periodo non accede alle precedenti posizioni del cliente). |
Richiesta rifiutata o rinuncia | 90 giorni dall’aggiornamento con esito di rifiuto o rinuncia | Non contabilizzata come negativo separato: se non contratto, non rimane nel sistema. |
1–2 rate (o mesi) di ritardo, poi regolarizzati | 12 mesi dalla data di regolarizzazione (a condizione che nei 12 mesi successivi non si registrino altri ritardi) | Al termine del rapporto l’intermediario cessa di segnalare; i dati passati rimangono negli archivi della CR ma non sono più aggiornati. L’accesso ai dati storici è comunque limitato agli ultimi 36 mesi. |
≥3 rate (o mesi) di ritardo, poi regolarizzati | 24 mesi dalla regolarizzazione (se nei 24 mesi successivi non ci sono ulteriori ritardi) | Come sopra: cessazione segnalazione al rimborso completo; dati storici disponibili max 36 mesi. |
Finanziamento non rimborsato (morosità grave, sofferenza) | 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento utile (con un termine massimo di 60 mesi complessivi dalla scadenza). In altri termini, dopo 3 anni (fino a 5 anni concesso dal Provv. Garante 438/2017) il dato viene cancellato automaticamente. | La CR non prevede un “termine di cancellazione” automatico: gli intermediari cessano di segnalare il cliente solo quando il debito scende sotto soglia (30.000€ o 250€ per sofferenze). Tuttavia, per legge le posizioni precedenti restano archiviate e, seppur non più visibili oltre i 36 mesi, permangono nel sistema. In altre parole, non vi è eliminazione totale dei dati storici (principio del diritto all’oblio mediato dal Garante). |
Rapporto chiuso positivamente (tutti pagamenti) | 60 mesi dalla cessazione del rapporto | L’intermediario smette di segnalare una volta estinto il credito o cessata qualsiasi esposizione significativa. Le informazioni storiche, pur archiviate, restano accessibili agli intermediari solo per 36 mesi; il soggetto può comunque ottenerne visura presso Banca d’Italia (come un qualsiasi cliente bancario). |
Questi termini si applicano ai SIC privati ai sensi del Codice di Condotta sui Sistemi di Informazioni Creditizie, approvato dal Garante Privacy e sottoscritto da ABI e operatori finanziari. I dati corretti vengono eliminati automaticamente al decorso dei termini sopra indicati. Ogni segnalazione ha scadenza prestabilita in base all’evento (es. regolarizzazione, estinzione del debito, ecc.). Non è possibile ottenere una cancellazione anticipata “pagando” terzi: la legge e il Codice di Condotta vietano pratiche di questo tipo.
Modalità di rettifica o cancellazione
Il soggetto segnalato ha sempre diritto di ottenere la correzione o l’integrazione dei propri dati quando sono inesatti o incompleti, nonché l’annullamento di una segnalazione illegittima. Le procedure tipiche sono:
- Richiesta al gestore SIC: inviare istanza scritta al provider (CRIF, Experian, CTC) indicando i dati da rettificare e fornendo documentazione comprovante (ad esempio, certificato di estinzione debito). Il gestore inserirà nell’archivio una “annotazione di verificazione” a tutela dell’interessato e contatterà l’ente segnalante per verificare la correttezza. Il gestore risponde entro 30 giorni. Se l’ente segnalante non risponde entro 30 gg, il rapporto contestato viene reso non visibile in CRIF/CTC fino alla chiusura del reclamo.
- Richiesta all’ente segnalante: contattare direttamente la banca o finanziaria che ha comunicato il dato alla centrale. È spesso la via privilegiata: l’istituto, una volta convinto dell’errore o ricevuta la prova di regolarizzazione, trasmetterà al gestore SIC la richiesta di cancellazione.
- Furto di identità e frode: nel caso di finanziamento ottenuto tramite dati altrui, occorre fare denuncia penale alle Forze dell’Ordine e segnalarlo all’istituto segnalante. Quindi inviare al gestore (ad es. CRIF) copia della denuncia tramite l’apposito modulo online. Il gestore provvederà a cancellare quei dati oggetto di frode.
- Esito automatico al decorso dei termini: se i dati sono corretti e il soggetto non chiede rettifiche, nulla può anticipare i termini di cancellazione automatica stabiliti dai Codici di Condotta. In particolare, il pagamento puntuale di un debito non dà diritto alla cancellazione immediata: il saldo viene annotato, ma l’evento negativo permane fino al normale scadere dei termini (es. 36 o 60 mesi).
- Diritti previsti da GDPR/Privacy: a prescindere dall’esito in banca, il privato può esercitare i diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 (artt. 15-22 GDPR) e dall’art. 7 del Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003), quali accesso, rettifica, cancellazione o limitazione dei dati personali trattati. Tali istanze possono essere presentate direttamente al gestore SIC o, in caso di trattamenti congiunti, all’ente segnalante. Il gestore SIC non può rifiutarsi di fornire al cliente copia della propria posizione (visura), né di ricevere richieste di correzione.
Diritti dell’interessato e tutela della privacy
La segnalazione nei database creditizi è legittima perché basata su obblighi di legge (art. 2-ter Codice Privacy) e priva di consenso, ma ciò non spoglia l’interessato dei suoi diritti. In base al GDPR e alla normativa nazionale, il cliente può:
- Richiedere conferma o smentita dell’esistenza di dati a proprio nome nel SIC/CR; ottenere copia delle informazioni come previsto dall’art. 15 GDPR.
- Chiedere la rettifica dei dati inesatti (es. ammontare residuo sbagliato), con correzione immediata da parte dell’ente segnalante.
- Chiedere la cancellazione (diritto all’oblio) di dati trattati illegittimamente, ad esempio se mai esistiti o acquisiti senza base legale. Tuttavia, si noti che nei SIC privati la cancellazione per normale scadenza è già regolata da legge (non è un diritto arbitrario di chiunque: la rimozione anticipata è ammessa solo se il dato è manifestamente illegittimo o frutto di frode).
- Opporsi al trattamento per motivi legittimi (ad es. se un errore non viene sanato, si può esercitare il diritto di opposizione al trattamento ai sensi dell’art. 21 GDPR).
- Ricorrere alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR) nel caso delle informazioni creditizie detenute digitalmente (ad es. richiedere trasmissione visura da CRIF a altro soggetto).
- Presentare ogni altra istanza prevista dagli artt. 15-22 GDPR (accesso, limitazione, opposizione, ecc.) direttamente al titolare del trattamento (banca segnalante o gestore del SIC).
Il Codice Privacy (art. 2-ter) disciplina specificamente il trattamento dei dati creditizi, prevedendo che i dati di credito possono essere comunicati e consultati anche in assenza di consenso, per fini di gestione del credito, purché nel rispetto di diritti degli interessati.
Rimedi esperibili
In caso di segnalazione illegittima o erronea, il cliente ha vari rimedi:
- Reclamo all’intermediario: innanzitutto va presentato reclamo all’istituto che ha inviato il dato errato. Entro 60 giorni la banca o finanziaria deve rispondere (obbligo di risposta ex art. 128-quater TUB).
- Arbitro Bancario Finanziario (ABF): in caso di risposta negativa o mancata risposta, il cliente può fare ricorso all’ABF (organo stragiudiziale della Banca d’Italia). Il ricorso è gratuito (20€ cauzionale, restituibile) e deciso senza necessità di avvocato. L’ABF ha emesso numerose decisioni su Centrali Rischi e SIC, consolidando principi (ad es. sull’obbligo di preavviso, sul periculum in mora, sui danni da segnalazione indebita).
- Giudice ordinario: in alternativa o in aggiunta, si può citare in giudizio la banca segnalante per ingiusta segnalazione o per violazione della privacy (danno da trattamento illecito di dati personali). L’azione civile è più lunga e onerosa, ma permette domandare il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito per la segnalazione illegittima.
- Reclamo al Garante Privacy: il soggetto può denunciare all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali comportamenti illeciti (es. segnalazioni senza base giuridica o violazioni delle garanzie dell’interessato). Il reclamo al Garante può essere inviato anche per posta elettronica certificata a protocollo@pec.gpdp.it, oppure per raccomandata alla sede del Garante. Il reclamo serve a far accertare eventuali violazioni del Codice Privacy o del GDPR da parte degli intermediari.
- OdM del Codice di Condotta SIC: per i gestori SIC (CRIF, CTC, Experian), esiste l’Organismo di Monitoraggio (OdM) del Codice di Condotta, cui rivolgere reclamo specifico se si ritiene che il Codice non sia stato rispettato. Tuttavia, la presentazione di esposti all’Autorità giudiziaria o al Garante rende inapplicabile la procedura davanti all’OdM per la stessa questione.
Il soggetto segnalato non assume l’onere di dimostrare di aver sofferto un danno; la cassazione e l’ABF accertano di regola che l’iscrizione indebita stesso costituisce elemento di danno, soprattutto se provoca il rifiuto di nuovi finanziamenti. In ogni caso la prova dell’errore e dei suoi effetti è fondamentale.
Responsabilità degli intermediari
Gli intermediari finanziari (banche, finanziarie) sono ritenuti titolari del trattamento dei dati segnalati e, in quanto tali, ne garantiscono la correttezza. La Banca d’Italia chiarisce che: “Le banche e le società finanziarie sono responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla CR. Devono correggere gli eventuali errori e trasmettere le correzioni… nel più breve tempo possibile”. In sostanza, il soggetto segnalato collabora nocumento con l’intermediario per sanare imprecisioni; l’intermediario non può accampare formalismi o ritardi ingiustificati.
In caso di segnalazioni illecite o negligenti, l’intermediario può essere chiamato a rispondere anche civilmente. La giurisprudenza ha stabilito che una banca che segnala un cliente arbitrariamente o senza inviare il previsto preavviso può dover risarcire il danno (patrimoniale e morale) subito dal correntista. Ad esempio, la Cassazione con la sentenza n. 3671/2024 ha riconosciuto il diritto al risarcimento della società che era stata cancellata tardivamente dalla Centrale Rischi, sanzionando il ritardo ingiustificato della banca.
Il soggetto segnalato può altresì chiedere al Garante o all’ABF di accertare responsabilità in caso di violazioni sistematiche (es. mancata adozione delle misure di sicurezza, o trattamento non trasparente dei dati personali).
Giurisprudenza recente (fino a giugno 2025)
Negli ultimi anni numerose pronunce hanno chiarito aspetti sostanziali delle centrali rischi:
- Cass. Civ. n. 3671/2024 (Sez. III) – ha condannato una banca per l’“ingiustificato ritardo” nella cancellazione di una società dalla Centrale Rischi dopo estinzione del debito. Ha ribadito che la banca deve tempestivamente comunicare a Banca d’Italia la cessazione del finanziamento.
- ABF Collegio di Torino n. 1101/2025 – ha confermato che la segnalazione in Centrale Rischi senza preventiva informativa al cliente è legittima, superando la pretesa (erronea) di alcuni clienti di essere preavvisati. Ha delineato i casi in cui il cliente non ha diritto a preavviso (in ambito CRBI).
- ABF Collegio Coordinamento n. 4632/2023 (15 mag 2023) – ha affermato importanti principi sui Sistemi di Informazioni Creditizie: in particolare, il corretto ambito del preavviso di segnalazione. Ha infatti stabilito che l’obbligo di preavviso (art. 125 TUB) ricorre solo per i mutui dei consumatori, non per tutte le segnalazioni nei SIC.
- ABF Collegio Coordinamento n. 4519/2023 (10 mag 2023) – ha precisato gli effetti della mancata informativa preventiva nel caso di segnalazioni in Centrale Rischi.
- Cass. Civ. n. 39769/2021 (Sez. I) – ha stabilito che il profilo di legittimità della segnalazione nei SIC legato all’obbligo del preavviso vale solo per i crediti al consumo. In altri casi (c.d. non-consumer) la segnalazione può avvenire senza avviso preliminare al cliente.
- Cass. Civ. n. 28720/2020 (Sez. I) – ha ritenuto legittima la segnalazione alla CR di posizioni “Past Due” (crediti scaduti da più di 90/180 gg), in quanto rientranti nelle inadempienze gravi.
- Cass. Civ. n. 13264/2020 (Sez. VI) – (sentenza Rotolo c. Intesa Sanpaolo) ha precisato i criteri per la prova del danno da errata segnalazione: occorre dimostrare il nesso causale fra segnalazione illegittima e pregiudizio effettivo, esaminando sia il danno patrimoniale che morale del segnalato.
- Cass. 26972/2008 (Sez. Un.) – benché anteriore a 2020, rimane un cardine: stabilì che la Banca d’Italia svolge attività di interesse pubblico nella CR (svolta senza consenso) ma resta soggetta alla normativa privacy con limiti di conservazione e diritti degli interessati.
Casi studio
- Cancellazione dopo estinzione del debito: Mario ha estinto nel dicembre 2020 un mutuo ipotecario. Il suo Istituto ha segnalato il rimborso a Banca d’Italia nel gennaio 2021. Secondo le regole del CRIF (codice condotta), la segnalazione positiva (estinzione) rimarrà visibile nei SIC privati fino a dicembre 2025 (60 mesi). Invece, Banca d’Italia smette di segnalare da fine 2020, ma ogni sua precedente esposizione (o “debito” residuo) risulta negli archivi e resta consultabile fino a dicembre 2023 (36 mesi dopo l’ultima data disponibile), dopodiché agli intermediari non è più accessibile. Mario otterrà dunque cancellazione automatica dal CRIF/Experian/CTC a fine 2025; nel frattempo può richiedere visure gratuite presso ciascuna centrale per verificare i dati.
- Ritardo saldato: Anna ha mancato due rate del finanziamento auto nel 2022, rimborsando tutto regolarmente nel 2023. CRIF conserverà l’evento negativo per 12 mesi dal perfezionamento della regolarizzazione (es. dalla data in cui ha saldato l’ultima rata), cioè fino al 2024, e solo se nei 12 mesi successivi non si registrano altri ritardi. Se non vi sono nuove inadempienze, dopo un anno l’annotazione sarà cancellata automaticamente. Anna non potrà chiederne rimozione anticipata poiché il dato è corretto; potrà però segnalare a CRIF ed Experian che il suo debito è stato saldato, allegando documenti, per ottenere conferma dell’avvenuta regolarizzazione.
- Segnalazione errata: Pietro riscontra un finanziamento a suo nome nel CRIF, ma lui non ha mai acceso quel mutuo. Contatta immediatamente la banca segnalante, che riconosce l’errore amministrativo (es. dossier sbagliato) e invia al gestore SIC richiesta di cancellazione del dato. Nel frattempo, Pietro può presentare reclamo all’ABF o querela al Garante richiedendo l’annullamento dell’iscrizione per violazione del GDPR. Il gestore del SIC (CRIF) rimuoverà la voce non appena riceve l’ordine dalla banca, entro i termini stabiliti (30 giorni massimo). Inoltre, il soggetto può chiedere al Garante di accertare eventuali responsabilità dei terzi autori dell’errore.
- Frodi e furti d’identità: Laura scopre di avere un prestito a proprio nome mai richiesto. Denuncia subito il fatto alle autorità e segnala la frode alla finanziaria emittente. Successivamente invia a CRIF e CTC copia della denuncia tramite i moduli online dedicati. Le centrali, ricevuta la documentazione, provvedono a cancellare quelle segnalazioni. Laura ha inoltre diritto ad opporre ogni responsabilità civile a chi abbia materialmente inserito i dati falsi.
Questi esempi illustrano il funzionamento pratico dei termini di cancellazione: in generale la regolarizzazione di una posizione (pagamento di ritardi) fa partire i termini di “congelamento” (12 o 24 mesi), dopo i quali l’informazione negativa decade. Se invece si tratta di un dato inesatto o illecito, la via giudiziaria/stragiudiziaria e gli strumenti di privacy consentono di ottenerne la rimozione anche prima della scadenza automatica, dimostrando la violazione di legge.
Domande e risposte frequenti (FAQ)
- Se ho chiuso un finanziamento regolarmente, quando spariscono i dati negativi?
Se il finanziamento è stato estinto con tutti i pagamenti in regola, non avrai dati negativi (morosità) da cancellare, solo una segnalazione positiva di “debito chiuso”. Questa rimane nei SIC privati per 60 mesi dalla cessazione. Dopo cinque anni (o al massimo se entro questo termine vi sono altri rapporti negativi) il dato viene eliminato automaticamente. Nella Centrale Rischi BI, la banca smette di segnalare l’esposizione una volta estinto il debito; le informazioni storiche restano, ma gli intermediari vi accedono solo per 36 mesi (dopodiché non le vedono più). - Posso cancellare subito una segnalazione pagando una somma?
No. Pagare un debito non consente di accelerare la cancellazione: il pagamento viene annotato come regolarizzazione, ma l’evento negativo resta fino alla sua scadenza naturale (12, 24 o 36 mesi secondo il caso). Qualsiasi promessa di “cancellazione immediata a pagamento” va segnalata alle autorità, poiché contraria alle norme. La rimozione anticipata è ammessa solo se il dato è illecito (ad es. inesatto o frutto di frode). - Chi mi deve informare prima di segnalarmi come cattivo pagatore?
Gli istituti devono comunicare il primo inserimento negativo al cliente solo in casi specifici: ad esempio, nella Centrale Rischi BI, la segnalazione di sofferenza a consumatore richiede un avviso scritto preventivo (art. 125 TUB). Diversamente, per altri tipi di posizioni (ad es. ritardi nei SIC) non c’è obbligo di preavviso al cliente, come ha confermato la Cassazione (solo per il credito al consumo vale il preavviso). - Come posso sapere se risulto segnalato?
Puoi richiedere gratuitamente una visura da ciascun gestore dei SIC (CRIF, Experian, CTC) e a Banca d’Italia per la CR. I gestori prevedono procedure online per ottenere il proprio report informativo. In alternativa, chiedi alla banca o finanziaria erogatrice di fornirti copia della segnalazione (diritto di accesso dati). Non esistono accessi telefonici: occorre fare formale richiesta scritta o online. - Cosa succede se l’intermediario non cancella il dato nei tempi?
Puoi presentare reclamo alla banca, e in mancanza di risposta o se insoddisfatto rivolgerti all’ABF. L’Arbitro può ingiungere la cancellazione e ordinare eventuale risarcimento del danno. Se la violazione riguarda la privacy (es. conservazione di dati oltre il consentito), puoi anche denunciare all’Autorità Garante. In casi estremi, è possibile citare l’intermediario in giudizio per ottenere la cancellazione e il risarcimento danni. - Quali documenti allegare per un’istanza di cancellazione?
Generalmente: documenti che attestino l’inesistenza o la regolarizzazione del debito (es. quietanze di pagamento, estratti conto, sentenze di avvenuta conciliazione, denuncia per frode). Per il GDPR/Privacy, è utile allegare copia di un documento di identità e menzionare gli articoli del GDPR/Codice Privacy violati. I moduli online (CRIF, CTC) guidano l’utente su cosa allegare. - E se pago con ritardo più di due rate, poi rimetto tutto a posto?
In caso di ritardi inferiori o uguali a due rate, la segnalazione negativa decade in 12 mesi dalla regolarizzazione; se sono più di due, il termine è di 24 mesi, sempre a condizione di non avere nuovi eventi negativi nel frattempo. Una volta trascorso il periodo, l’informazione viene cancellata automaticamente; non serve sollecitare, ma puoi richiedere conferma scritta di avvenuta rimozione.
Elenco delle fonti normative e giurisprudenziali
- Legislazione e regolamenti: Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR, artt. 15‑22, 17, 18); D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) art. 2‑ter; D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario), artt. 125, 128‑quater, 128‑sexies e 114‑bis (ABI); Provvedimento del Garante Privacy 6 ottobre 2017, n. 438 (Termini conservazione dati SIC); Codice di Condotta per i SIC approvato dal Garante; Disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia su Centrale Rischi e su sist. informativi creditizi.
- Giurisprudenza selezionata: Cass. civ. sez. III, 9 feb. 2024, n. 3671; Cass. civ. sez. I, 13 dic. 2021, n. 39769; Cass. civ. sez. I, 16 dic. 2020, n. 28720; Cass. civ. sez. VI, 1 lug. 2020, n. 13264; ABF Collegio Torino 29 gen. 2025, n. 1101; ABF Collegio Coordinamento 15 mag. 2023, n. 4632; ABF Collegio Coordinamento 10 mag. 2023, n. 4519; nonché pronunce precedenti (Cass. civ. 24 apr. 2008, n. 26972 – Sezioni Unite; Cass. civ. 29 apr. 1992, n. 3072).
- Fonti istituzionali e dottrina: Banca d’Italia, guide e FAQ sulla CR; siti ufficiali di CRIF, Experian, CTC (informative e Codici di condotta); sentenze e decisioni ABF pubblicate.
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Conclusione
I tempi di permanenza variano, ma spesso puoi ottenere la cancellazione prima della scadenza naturale.
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