Prima Udienza Di Opposizione A Decreto Ingiuntivo: Cosa Succede E Il Verbale

Hai fatto opposizione a un decreto ingiuntivo e adesso ti hanno convocato per la prima udienza? Ti stai chiedendo cosa succede in tribunale e se devi preoccuparti?

Quando si contesta un decreto ingiuntivo, la prima tappa fondamentale del procedimento è proprio l’udienza di prima comparizione, quella in cui le parti si incontrano davanti al giudice per la prima volta. È un momento decisivo, ma anche carico di incertezze: quanto dura? Devi parlare? È obbligatorio andare? Cosa scrivono nel verbale?

La prima udienza non è il “processo vero e proprio”, ma ha un ruolo chiave. In quella sede il giudice verifica se ci sono i presupposti per andare avanti, controlla la regolarità della notifica e decide se concedere o meno la sospensione provvisoria dell’efficacia esecutiva del decreto. Questo significa che, se tutto è fatto correttamente, si può anche bloccare – almeno temporaneamente – l’esecuzione forzata (come pignoramenti o fermi amministrativi).

Il verbale dell’udienza è il documento ufficiale in cui vengono annotate tutte le dichiarazioni, le richieste delle parti e le decisioni del giudice. È un atto fondamentale: da lì si capisce se l’opposizione viene accolta, rinviata o respinta in via provvisoria e quali saranno i prossimi passi del processo.

Serve essere presenti all’udienza? Sì, o comunque deve esserci il tuo avvocato. L’assenza può avere conseguenze serie, soprattutto se non giustificata. Ecco perché è importante prepararsi bene, conoscere la procedura e farsi assistere da un legale esperto.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati specializzati in opposizioni a decreti ingiuntivi e contenzioso civile – ti spiega in modo chiaro cosa accade alla prima udienza, cosa significa il verbale, cosa può decidere il giudice e come tutelarti al meglio sin dal primo incontro in aula.

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Introduzione

L’opposizione a decreto ingiuntivo è un rimedio processuale con cui il debitore (opponente) contesta il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti. Si tratta di un vero e proprio giudizio di cognizione ordinaria, che si svolge davanti allo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo. In tale giudizio l’opponente diventa formalmente attore (presenta atto di citazione), ma sostanzialmente rimane la parte che resiste alla pretesa creditoria, mentre il creditore (resistente) inverte il ruolo formale (diventa convenuto). L’intero processo si svolge con le regole ordinarie del processo civile (compresa la fase istruttoria e decisionale in una sentenza).

Dal punto di vista temporale, il debitore che intende opporsi deve notificare l’atto di citazione entro 40 giorni dalla notificazione del decreto (termine perentorio, art. 641 c.p.c.). Con l’opposizione inizia un nuovo giudizio ordinario di merito: il decreto ingiuntivo perde efficacia di titolo giudiziario vincolante, e spetta al ricorrente (creditore) provare il proprio credito nella contraddittorio. In questa sede il giudice riesamina la fondatezza della pretesa sulla base delle prove ordinarie. Solo se il credito viene accertato in sede di opposizione, il decreto diventa definitivo ed esecutivo (sinché l’opposizione è pendente, invece, può essere concessa o sospesa la provvisoria esecuzione per le somme non contestate). Lo esemplifica la prassi: in caso di accoglimento totale dell’opposizione il decreto viene annullato (tutti gli atti esecutivi eseguiti nel frattempo perdono efficacia), mentre in caso di rigetto il decreto diventa definitivo e acquista efficacia di titolo esecutivo. Un accoglimento parziale comporta che la sentenza di opposizione diviene titolo per la sola parte riconosciuta e mantiene efficaci gli atti già eseguiti nei limiti della somma ridotta.

Quadro normativo di riferimento

La norma base che disciplina l’opposizione a decreto ingiuntivo è l’art. 645 c.p.c. (come integrato dalla riforma del 2013), secondo il quale «l’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto». L’atto di opposizione è notificato al ricorrente (creditore) nei modi dell’art. 638 c.p.c. (cioè con regolamento alle regole ordinarie di notificazione) e va depositato in cancelleria entro 10 giorni dalla notifica. Contestualmente, l’ufficiale giudiziario avvisa il cancelliere del ricorso di opposizione in modo che sia annotato sul fascicolo del decreto. Di conseguenza, una volta introdotto il giudizio di opposizione «il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito».

Il legislatore del “Decreto del fare” (D.L. 21.6.2013, n.69, conv. L. 98/2013) ha introdotto in art. 645 c.p.c. un ultimo periodo che stabilisce espressamente che il Presidente del tribunale deve fissare «l’udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire» (ossia 30 giorni dopo il termine minimo di 120 giorni da notifica in Italia o 150 in caso di notificazione estera, come previsto dall’art. 163‑bis c.p.c.). Contemporaneamente, l’art. 468 c.p.c. è stato integrato per obbligare il giudice (nella prima udienza di opposizione) a pronunciarsi sulla concessione dell’esecuzione provvisoria. Le novità rendono quindi molto rapida la fissazione dell’udienza di comparizione e vincolano il giudice a decidere in prime cure sulle questioni esecutive.

Sul piano procedurale, l’opposizione adotta l’onere attenuato già presente nella procedura monitoria: il decreto ingiuntivo opposto è basato su prova scritta, ma nella cognizione ordinaria posteriore il giudice esamina il merito autonomamente. In pratica, anche se la domanda era già documentata, spetta ora al creditore dimostrare la fondatezza del diritto richiesto. Viceversa, il debitore opposto deve limitarsi a proporre le sue eccezioni difensive, utilizzando le prove di cui dispone. Va rilevato inoltre che, secondo Cass. SS.UU. n. 19596/2020, negli eventuali procedimenti di mediazione obbligatoria legati alla controversia il dovere di esperire la mediazione spetta al creditore (parte proponente il decreto) e non al debitore; se il creditore omette l’invito alla mediazione, l’opposizione del debitore è dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo viene revocato. Questo orientamento è stato recepito dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), che ha modificato in tal senso l’art. 5 D.lgs. 28/2010.

Infine, esistono norme speciali per casi particolari. Ad esempio, l’art. 646 c.p.c. disciplina l’opposizione in materia di crediti di lavoro: impone di notificare l’atto di opposizione anche all’Associazione sindacale in 5 giorni e prevede che il termine di comparizione decorra dal ventesimo giorno successivo alla notifica dell’opposizione. In materia di locazioni (es. convalida di sfratto o prescrizione crediti di affitto) valgono regole analoghe a quelle ordinarie, ma l’introduzione spesso avviene davanti a giudice di pace o sez. locazioni; l’opposizione segue comunque le medesime fasi. Le opposizioni in sede esecutiva (artt. 615‑619 c.p.c.) costituiscono invece un procedimento distinto: per l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617) il termine perentorio è 20 giorni dalla notifica di ogni atto espropriativo. Tra queste varianti si inseriscono anche gli effetti della mancata comparizione: in opposizione a decreto ingiuntivo vige l’art. 647 c.p.c., che stabilisce che, se manca opposizione nel termine o l’opponente non si costituisce, il giudice dichiara il decreto ingiuntivo esecutivo. Si rinvia a piè di pagina per una tabella riassuntiva delle differenze fra questi riti speciali (ordinario vs. lavoro vs. esecuzione).

Fasi processuali dell’opposizione e prima udienza

Termine e iscrizione a ruolo dell’opposizione

Il debitore deve notificare al creditore l’atto di opposizione entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Tale atto è un atto di citazione (o, nel rito del lavoro, un ricorso) e va depositato (iscritto a ruolo) entro 10 giorni dalla notificazione. Se questo termine decade, il decreto diventa definitivo: il creditore può richiedere in udienza che il giudice ne dichiari l’esecutorietà (art. 647 c.p.c.) e, dichiarato esecutivo, esso acquista efficacia di giudicato. L’unica eccezione è l’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.), ammessa entro 10 giorni dal primo atto esecutivo purché il debitore dimostri di non aver ricevuto conoscenza valida del decreto.

Convocazione dell’udienza di comparizione

Una volta iscritta a ruolo l’opposizione, il Presidente del tribunale fissa l’udienza di comparizione delle parti. Per legge (art. 645 c.p.c. combinato con art. 163‑bis) l’udienza deve cadere entro 30 giorni dal termine minimo di comparizione (che è 120 giorni dalla notificazione, 150 se dall’estero). Ciò significa che, in pratica, l’udienza si celebra di norma 120–150 giorni dopo la notifica del decreto, ma comunque entro un mese successivo a tale scadenza. In caso di rito del lavoro, come visto, si calcolano i termini specifici: si denuncia (segna) la presenza sindacale entro 5 giorni, poi la comparizione avviene dopo il ventesimo giorno dal deposito della notificazione dell’opposizione. Nel rito di opposizione all’esecuzione (art. 619 c.p.c.), invece, il termine per la fissazione è di regola molto più breve (solitamente 20 giorni dall’iscrizione della citazione ex art. 618 c.p.c.).

Di prassi il cancelliere del giudice provvede a convocare le parti o i rispettivi difensori tramite decreto, con congruo anticipo. Al contrario di altri procedimenti (es. opposizione agli atti esecutivi che ha un sistema cautelare incidentale), nell’opposizione a decreto ingiuntivo non vi è iscrizione incidentale separata: l’atto di opposizione determina immediatamente l’iscrizione dell’intera causa di cognizione (cui si applica il contributo unificato ordinario, ridotto di metà rispetto al valore a causa dello “sconto” previsto dalla legge).

L’udienza di comparizione delle parti

Alla prima udienza, detta di comparizione, il giudice istruttore esamina preliminarmente la regolarità formale della citazione e delle notifiche, poi procede con il contraddittorio. Si apre dicendo: «Il giudice istruttore, n. …, ha fissato l’udienza di comparizione per l’opposizione al decreto ingiuntivo n. … emesso in data … dal Tribunale di …». Il cancelliere passa quindi a rilevare le presenze: solitamente «Compare l’avv. [NOME] del Foro di …, difensore dell’opponente [nome debitore]; compare l’avv. [NOME] del Foro di …, difensore del resistente [nome creditore]». Se una parte è assente non costituita, viene verbalizzato: ad esempio «Il signor [X], convenuto, è presente. Il signor [Y], creditore resistente, non è costituito ma risulta noto l’avvenuto deposito del suo atto di costituzione (o in alternativa “non vi è sua costituzione in giudizio” per contumacia)».

Tentativo di conciliazione: In principio il giudice può invitare le parti a tentare la conciliazione (art. 185 c.p.c.). Se le parti congiuntamente lo richiedono, l’invito è dovuto; altrimenti è a discrezione del giudice. In aula il giudice può chiedere: «Le parti intendono avvalersi dell’istituto della conciliazione?». Se entrambe accettano (o anche se è il giudice a proporlo), viene fissita apposita udienza di conciliazione o si tenta subito un accordo verbale. In caso di esito positivo, l’accordo viene trascritto nel verbale di udienza e diventa titolo esecutivo (art. 652 c.p.c.). In particolare, in opposizione a decreto ingiuntivo si prevede che il giudice, se le parti transigono, «dichiari o confermi l’esecutorietà del decreto oppure riduca la somma alle parti riconosciuta». Esempio tipico: l’avv. del debitore e quello del creditore rimettono al giudice un verbale in cui concordano un piano di rientro; il giudice firma l’accordo, riduce il credito e dichiara comunque esecutivo il residuo o ratifica il decreto ridotto. In tal caso il verbale conciliare sostituisce la successiva sentenza (rimane valido come titolo). Se non si concilia, il giudizio prosegue ordinariamente.

Richieste istruttorie: Soprattutto se l’opponente intende difendersi, in udienza vengono formulate domande istruttorie. Ad esempio, ciascuna parte può chiedere l’ammissione di nuove prove: testimonianze di dipendenti o terzi, produzione di documenti non allegati, consulenza tecnica, perizia, eventuali ispezioni, interrogatorio formale dell’avversario, ecc. Il giudice valuterà caso per caso quali prove ammettere. In base agli artt. 183 e ss. c.p.c., se le prove non possono esaurirsi nell’udienza stessa, il giudice fissa una nuova udienza istruttoria (indicando quale prova espletare, con relativi termini). Ad esempio, il debitore può dire: «Chiedo di sentire come testimone il Sig. Tizio sulle modalità del pagamento», oppure «deposito in giudizio queste ricevute di pagamento»; il creditore può replicare deposi­tando estratti conto o chiedendo che il pagamento contestato venga verificato da consulente tecnico. Il giudice decide in quel momento quali atti istruttori autorizzare e li trascrive nel verbale. Solitamente il primo decreto del giudice istruttore fissa l’istruzione istruttoria e l’udienza successiva per continuare il processo di prova.

Discussione e decisioni immediate: Oltre all’istruttoria, il giudice può decidere in camera di consiglio su questioni sospensive o urgenti. In particolare si esamina la possibile esecuzione provvisoria del decreto (art. 648 c.p.c.). Se il decreto ingiuntivo era già stato dichiarato esecutivo ex art. 642 c.p.c. (cauzione e gravi esigenze del creditore al momento dell’ingiunzione), il debitore può chiedere in udienza la sospensione dell’esecuzione provvisoria ai sensi dell’art. 649 c.p.c.. Viceversa, se l’esecuzione provvisoria non era stata accordata al momento dell’ingiunzione, il creditore può invocarla in prima udienza ai sensi dell’art. 648, chiedendo (o offrendo cauzione) per ottenere l’esecuzione immediata. Secondo l’art. 648 c.p.c., il giudice può concedere provvisoriamente l’esecuzione del decreto opponendo solo la condizione che l’opposizione non sia basata su prova “scritta o di pronta soluzione” (ossia senza bisogno di ascoltare in aula testimoni complessi). Inoltre il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale per le somme non contestate, salvo controversie formali. Se la parte chiede esecuzione ma non offre cauzione, la Cassazione ha riconosciuto che in tal caso non è obbligato a concederla (decidendo su imputazione di legittimità dell’art. 648 c.p.c. – v. Corte Cost. 2 maggio 1984). In ogni caso l’ordinanza di concessione/sospensione dell’esecuzione provvisoria è irrevocabile e rimane valida fino alla sentenza finale. Queste decisioni (di regola) si emettono in camera di consiglio immediatamente al termine della discussione.

Gestione della contumacia

Alla prima udienza può capitare che una parte non si costituisca nonostante sia stata regolarmente convocata. In caso di contumacia dell’opponente (debitorе), ovvero del convenuto formale, il giudice istruttore registra la mancata comparizione e dichiara l’opposizione come non proseguita. L’art. 647 c.p.c. prevede che se l’opponente non si costituisce, «il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza verbale del ricorrente (creditore), dichiari il decreto esecutivo». In tal caso il giudizio di opposizione è dichiarato chiuso e il decreto ingiuntivo diventa titolo esecutivo definitivo (non più opponibile). Prima di dichiararlo esecutivo, se il giudice nota vizi formali nella notificazione iniziale, può ordinare la rinnovazione della notifica (comma 1 dell’art. 647). Se invece l’opponente è presente ma il creditore resistente è contumace, si applicano le regole generali: la mancata costituzione del creditore non comporta estinzione del giudizio. In teoria il giudice potrebbe concedere una volta una proroga per la costituzione, fissare un’ulteriore udienza o procedere anche in sua assenza, ma sempre garantendo l’istruttoria richiesta dall’opponente. In pratica di norma, se il ricorrente (creditore) non si presenta all’udienza, il giudice sospende o rinvia (poiché manca l’autorità di costituzione per fare nulla di decisivo) ma non estingue il processo. Non vi è una norma esplicita come per il contumace debitore; tuttavia, poiché il rito è di cognizione ordinaria, in caso di sua persistente assenza il giudice può semplicemente fissare una nuova udienza, eventualmente con diffida, per consentire al credito di essere rappresentato. In ogni caso, se entrambe le parti fossero contumaci (cosa rara, perché almeno una delle due ha promosso l’azione), il giudice dichiara estinto il processo per sopravvenuta carenza di interesse.

Verbale di prima udienza (modello)

Il verbale della prima udienza contiene l’attestazione delle presenze, il riepilogo delle richieste svolte e le decisioni prese dal giudice. Può essere redatto in forma di brani, ad esempio così:

  • Tribunale di [Città]. Prima udienza di comparizione avanti al Giudice Istruttore dott. [N. Cognome], opposizione ex art. 645 c.p.c. n. X/2025 (decreto ingiuntivo n. Y/2024).
  • Ore XX: il presidente apre l’udienza, nomina il verbalizzante e dà lettura degli oggetti.
  • Presenze: si costituisce l’avv. [Nome] per [Azienda/Persona] (opponente/debitore); compare l’avv. [Nome] per [Persona] (resistente/creditore). Eventuali parti contumaci non costituiscono e ne viene presa nota.
  • Conciliazione: il presidente domanda se le parti intendono tentare la conciliazione secondo l’art. 185 c.p.c.; le parti rispondono negativamente (o positivamente e descrivono brevemente l’accordo).
  • Fase difensiva: l’avv. [del debitore] espone i motivi di opposizione (ad es. difetti di notifica, errori contabili, effettuazione di pagamenti) e presenta (o deposita) documenti integrativi; successivamente l’avv. [del creditore] replica, giustificando l’emissione del decreto ingiuntivo e depositando anch’esso documenti (es. contratti, fatture, quietanze).
  • Richieste istruttorie: le parti formulan domanda istruttorie. Esempio: l’avv. del debitore chiede audizione di testimoni (“Sig. Tizio, Sig.ra Caia”) e/o perizia contabile sul saldo; l’avv. del creditore chiede testimonianze del legale rappresentante e/o una CTU per la verifica della regolarità delle scritture. Il presidente ammette/reputa irrilevanti tali richieste e dispone, ad es. «udienza istruttoria per l’escussione dei testi testimoniali del debitore», fissandola a data successiva. Oppure decide immediatamente su alcune questioni: «rinnova la notificazione all’intimato di un atto del 2018» (in caso di vizio formalizzato) o «ammette la deposizione dei documenti elencati».
  • Decisioni in camera di consiglio: il giudice decide sull’esecuzione provvisoria: ad esempio dichiara l’esecuzione provvisoria per le somme non contestate (art. 648) o, se richiesto dal debitore, ne sospende l’efficacia ex art. 649 c.p.c.. Sospende l’udienza di comparizione e fissa data e ora per l’udienza istruttoria.
  • Contumacia: se l’opponente è contumace il giudice, su richiesta del creditore, dichiara esecutivo il decreto con provvedimento non impugnabile; se il creditore è contumace continua il giudizio in assenza (ordinando eventuale rinvio, ma in genere esaurendo l’istruttoria con le domande poste).
  • Chiusura: il presidente dichiara chiusa l’udienza e ordina che il verbale sia trascritto nei registri, quindi rimanda il processo all’udienza fissata per prosecuzione istruttoria o decisione.

Questo schema (semplificato) fornisce un’idea delle voci essenziali del verbale. Ovviamente nel verbale ufficiale figurano anche la data esatta, l’ora, la firma del giudice e le formalità di rito. In pratica il verbale contiene l’ordine del giorno (iniziativa delle parti, documenti prodotti, richieste di prova) e le pronunce istruttorie o provvisorie adottate dal giudice in quell’udienza.

Differenze tra rito ordinario e riti speciali

Nel diagramma seguente riassumiamo in forma tabellare alcune differenze chiave tra l’opposizione a decreto ingiuntivo ordinaria e alcuni riti “speciali” citati:

AspettoOpposizione in rito ordinarioOpposizione in rito del lavoroOpposizione ad atti esecutivi
Atto introduttivoAtto di citazione (atto di opposizione)Ricorso (al Presidente Lavoro)Citazione (atto di opposizione)
Termine per proporre40 giorni dalla notifica del decreto40 giorni dalla notifica (come ordinario)20 giorni dal primo atto esecutivo (precetto o pignoramento)
Denuncia sindacale– (nessuna)Obbligatoria entro 5 giorni all’associazione sindacale– (non prevista)
Fissazione udienzaDa 120 gg (minimo) a 150 gg (estero), con udienza entro 30 gg dal 120° giornoUdienza di comparizione decorre dal 20° giorno successivo al 20° dalla notifica dell’opposizioneUdienza entro 20 giorni dall’iscrizione della citazione (art. 619 c.p.c.); eccezionale: opposizione tardiva entro 10 gg dal pignoramento
Contributo unificatoMetà del contributo ordinario (perché è fase successiva del monitorio)Idem (ordinario)Nessun contributo per la fase cautelare; contributo ordinario di merito (168€ fisso) per la fase principale
Organo giudicanteGiudice che ha emesso il decreto ingiuntivoSez. Lavoro del Tribunale (in precedenza anche Giudice di Pace Lavoro)Giudice dell’esecuzione (giudice dell’esecuzione forzata)
Effetti mancata comparizioneSe opponente (debitorе) contumace → decreto dichiarato esecutivo; se resistente (creditore) contumace → ordinario sviluppo del processo (il giudice può rinviare o proseguire per prove).Idem art. 647 c.p.c. (non vi è specifica differenza); la mancata costituzione del creditore comporta analoghe conseguenze dell’ordinario.Se opponente (per es. terzo o debitore) contumace dopo regolare notifica → opposizione inammissibile (termine perso), procede esecuzione; se creditore contumace → processo prosegue (va avanti contumace).

Nella tabella abbiamo messo a confronto: termini di proposizione, forma processuale, organo competente, termini di udienza, contributo unificato, effetti dell’assenza. Ad esempio, nel rito lavoristico l’opposizione si introduce con ricorso ma poi si applicano regole particolari (il Giudice Lavoro fissa l’udienza secondo tempi più brevi, cfr. art. 646 c.p.c.). Nell’opposizione agli atti esecutivi (art. 615 e ss. c.p.c.) il termine perentorio è di 20 giorni dall’atto di esecuzione, con modalità diverse sia nel contributo che nelle fasi cautelari. Nel rito ordinario l’opposizione è considerata fase “terminata” del monitorio (CU a metà) e porta a un giudizio in ordinario di cognizione, mentre negli altri riti i termini e gli effetti procedurali sono modellati sulle esigenze specifiche (es. obbligo sindacale, ulteriore doppia fase cautelare/merito nell’esecuzione).

Simulazioni ed esempi pratici

Dialoghi tipici in udienza: si può immaginare uno scambio del genere in tribunale:

  • Giudice: «Seduta per opposizione a decreto ingiuntivo fissata. Introducetevi».
  • Avv. Rossi (Creditore): «Onorevole, sono qui per il decreto ingiuntivo n. 123/2024 emesso in data 1/3/2024. Resistente il mio assistito ha ad oggi pagato solo €5.000, su un totale ingiunto di €10.000; deposito l’estratto conto e la fattura come prova».
  • Avv. Bianchi (Debitore): «Onorevole, il mio cliente contesta la somma residua: ha già pagato €6.000 e sostiene di avere ricevuto sconti non contabilizzati. Depositiamo ricevute di pagamento e il contratto originale, che dimostrano un accordo diverso».
  • Giudice: «Prendo atto. Le parti intendono depositare ulteriori documenti o indicare prove?».
  • Avv. Rossi: «Si richiede escussione della Sig.ra Tizia (direttore amministrativo) come testimone».
  • Avv. Bianchi: «Si deposita inoltre il contratto scritto».
  • Giudice: «Ricevuto. Disposto l’acquisizione di tutti i documenti prodotti. Fissa nuova udienza istruttoria per audizione dei testimoni (s’intenda d’ufficio i Sig.ri Tizia e Caia). Camera di consiglio.».

Richieste di prova: ad esempio, l’avv. dell’opponente può formulare al giudice richieste di istruttoria: «Chiedo il deferimento di interrogatorio formale del creditore in udienza (art. 247 c.p.c.) e l’escussione di testimoni XXX e YYY sulle attività svolte. Propongo, inoltre, di acquisire come prova documentale le fatture elettroniche di fine anno». Il giudice valuta se accogliere tali richieste: ad esempio concede l’interrogatorio e fissa le deposizioni testimonali alla successiva udienza istruttoria, ma rigetta la richiesta di valutare oneri contrattuali non allegati (rilevandoli irrilevanti).

Gestione della contumacia (esempi): se in udienza l’avv. Bianchi (debitore-opponente) non compare, l’udienza prosegue in sua assenza. L’avv. Rossi può dichiarare «resistente contumace» e chiedere che il decreto divenga esecutivo. Il giudice, constatata la tempestività dell’opposizione, ordina allora la rinnovazione della notifica se ha dubbi sulla conoscenza del debitore; in mancanza di vizi, emette decreto non impugnabile di esecutorietà (art. 647 c.p.c.). Se invece si avesse il caso opposto (creditore contumace), l’udienza istruttoria prosegue con le richieste dell’opponente, lasciando alla successiva udienza l’eventuale contraddittorio in assenza del creditore. In pratica, la contumacia del creditore non preclude all’opponente il prosieguo del giudizio (il decreto non viene revocato, ma si procede comunque).

Modello di verbale (estratto):
“Alle ore 9:30 nell’aula X del Tribunale di [Città], innanzi al Giudice Istruttore Dott. [Nome], viene svolta l’udienza di comparizione delle parti nell’opposizione a decreto ingiuntivo n. 123/2024. Presente l’avv. [Nome] per il signor [A], resistente (creditore), e l’avv. [Nome] per il signor [B], opponente (debitore). Il Giudice avvia l’istruttoria: ammette i documenti depositati da entrambe le parti, dispone l’iscrizione di testimoni (specificati) in udienza istruttoria da tenersi in data …, e decide sulla provvisoria esecuzione del decreto. In particolare, concede l’esecuzione provvisoria parziale di Euro 5.000 (somme non contestate) e fissa la sospensione parziale per i restanti motivi contestati. L’udienza viene rinviata alla data successiva per prosecuzione istruttoria”.

FAQ – Domande frequenti

  • D: Quando e come devo notificare l’opposizione a decreto ingiuntivo?
    R: L’opposizione va proposta tramite atto di citazione (o ricorso nel rito del lavoro) entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. L’atto va notificato al creditore e iscritto a ruolo entro 10 giorni dalla notificazione.
  • D: Chi deve promuovere la mediazione obbligatoria?
    R: Secondo la Cassazione a Sezioni Unite n. 19596/2020, nelle controversie (tra cui quelle di opposizione a decreto ingiuntivo) soggette a mediazione obbligatoria, l’onere di esperirla spetta alla parte proponente l’azione monitoria (il creditore). Se il creditore non promuove la mediazione, l’opposizione è dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo revocato. La Riforma Cartabia (2022) ha recepito tale principio, chiarendo che il creditore deve attivare la mediazione se richiesta dal debitore.
  • D: Chi fissa l’udienza di comparizione?
    R: L’udienza viene fissata dal giudice delegato (Presidente del tribunale) entro i termini di legge (entro 30 giorni dal termine minimo di 120 gg). Non spetta alle parti indicare la data; tuttavia, l’evento deve cadere non oltre 30 giorni dopo i primi 120 giorni dalla notifica.
  • D: Cosa succede se una parte non si presenta in udienza?
    R: Se l’opponente (debitore) non si presenta, il processo si estingue con dichiarazione di esecutorietà del decreto su richiesta del creditore (art. 647 c.p.c.). Se il creditore (resistente) non si presenta, non si estingue il processo: l’udienza viene comunque verbalizzata come fissata con legge osservata e il giudice provvede comunque sulle istanze istruttorie in assenza, fissando nuova udienza per la prosecuzione (senza effetti estintivi).
  • D: Che cos’è e come funziona il verbale di conciliazione?
    R: Se in udienza le parti raggiungono un accordo (conciliazione giudiziale, art. 185 c.p.c.), esso viene trascritto nel verbale. Nel verbale si precisa se si conferma l’esecutività del decreto o se si riduce la somma a quella concordata. In quest’ultimo caso, il verbale sostituisce la sentenza: è titolo esecutivo per l’importo concordato e rimangono validi gli atti eseguiti fino a quella somma.
  • D: Cosa comporta chiedere l’esecuzione provvisoria in prima udienza?
    R: L’esecuzione provvisoria consente al creditore di aggredire i beni del debitore anche durante il giudizio di opposizione. In udienza l’opponente può chiederne la sospensione (art. 649) se il decreto era già provvisoriamente esecutivo; il resistente può chiederne la concessione (art. 648). La parola spetta al giudice: può concedere l’esecuzione provvisoria (anche parziale) se ricorrono i presupposti (in particolare l’assenza di prove di “pronta soluzione”), oppure sospenderla se l’opponente dimostra “gravi motivi”. L’ordinanza si pronuncia subito (non è appellabile) e resta valida fino alla sentenza finale.
  • D: Quali prove possono essere richieste in udienza?
    R: In una sentenza di opposizione il giudice istruttore applica le regole ordinarie: le parti possono chiedere produzione di documenti, escussione di testimoni, conferimenti tecnico-consulenziali, ispezioni, interrogatori etc. In udienza vanno richieste verbalmente e il giudice decide se ammettere ciascuna prova. Se ammesse, viene fissata (nello stesso verbale) una nuova udienza istruttoria dedicata all’escussione di testimoni o peritale.
  • D: Cosa scrivere nel verbale di prima udienza?
    R: Il verbale deve contenere, in ordine: presenze (compaiono i difensori delle parti, contumace chi manca), eventuali tentativi di conciliazione, sintesi delle difese e delle domande istruttorie presentate, disposizioni del giudice (es. ammissione di prove, fissazione udienze successive) e pronunce provvisorie (es. concessione o sospensione dell’esecuzione). Nell’esempio riportato sopra abbiamo già indicato i principali elementi di un verbale tipo. È essenziale trascrivere chiaramente nomi, date e decisioni del giudice (in particolare la fissazione di nuove udienze e l’esito su richiesta di esecuzione provvisoria).
  • D: Cosa succede se l’opposizione è rigettata o accolta?
    R: Lo stabilisce l’art. 653 c.p.c.: se l’opposizione è rigettata con sentenza definitiva, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo (se non lo era già) e acquista efficacia di titolo (viene dichiarato esecutivo dal giudice). Se l’opposizione è accolta soltanto in parte, il giudice emette sentenza di accoglimento parziale: la sentenza stessa diventa nuovo titolo esecutivo per l’importo riconosciuto e gli atti già compiuti conservano efficacia limitatamente alla somma residua. In caso di accoglimento totale, il decreto ingiuntivo è annullato (ed anche gli atti esecutivi pregresse decadono).

Tabelle riepilogative

Procedura / AspettoRito ordinario (monitorio)Rito del lavoroOpposizione esecuzione (atti esecutivi)
Termine per opporsi40 giorni dalla notifica del decreto40 giorni dalla notifica del decreto (con ricorso e denuncia sindacale entro 5 gg)20 giorni dal primo atto di esecuzione (o dal precetto)
Atto introduttivoCitazione di opposizione (atto scritto)Ricorso d’opposizione (consulenza del giudice del lavoro)Citazione (o ricorso, in base al tipo di opposizione)
Giudice competenteTribunale (giudice che ha emesso il decreto)Tribunale, sezione Lavoro (anche Giudice di Pace Lavoro)Giudice dell’esecuzione
Udienza di comparizioneDopo min. 120 gg (150 estero); fissazione entro 30 gg da scadenzaComparizione dal 20° giorno successivo al termine di 20 gg per la denunciaUdienza entro 20 gg dall’iscrizione citazione
Contributo unificato (CU)CU pari a metà di quello ordinario (ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 115/02)Stesso (ordinario)Non previsto nella fase cautelare; 168€ nella fase di merito
Contumacia opponenteDecreto dichiarato esecutivo (art.647 c.p.c.)Stessa disciplina (art.647 c.p.c.)Opposizione inammissibile (termine perso); si prosegue esecuzione
Contumacia ricorrenteProcesso prosegue (si rinvia udienza o si esaurisce istruttoria)Idem (nessun effetto estintivo automatico)Processo prosegue contumace; ricorrente può essere sentito sulla pretesa

Queste tabelle sintetizzano i principali diritti/doveri e le differenze procedurali. In tutti i casi vale il principio che la procedura entra in fase ordinaria di cognizione dopo la comparizione (a eccezione dell’opposizione esecuzione, in cui c’è una fase cautelare presso il giudice dell’esecuzione). Le tabelle evidenziano tempi, forme dell’atto, e conseguenze della mancata comparizione per ciascuna procedura.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Codice di procedura civile, artt. 645-653 (in particolare 645, 648-649, 652-653).
  • Cassazione civ., Sezioni Unite 18/9/2020 n.19596: principio sulla mediazione obbligatoria nel giudizio d’opposizione.
  • Cassazione civ. 7/1/2016 n.60 (richiesta depositare ricorso per opposizione in rito del lavoro).
  • Cassazione civ. 17/11/1994 n.9708 e seg., su efficacia del decreto ingiuntivo e principio del dibattimento nel giudizio di opposizione.
  • Art. 5 D.lgs. 28/2010 (mediazione; mod. D.Lgs 149/2022, recepimento SU 19596/2020).
  • D.L. 21/6/2013, n.69 (conv. L.98/2013): modifica art.645 e art.468 c.p.c. (come sopra).

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