Decreto Ingiuntivo: Quali I Tempi Per L’Opposizione

Hai ricevuto un decreto ingiuntivo e non sai cosa fare? Sei preoccupato per le conseguenze, ma soprattutto vuoi capire quanto tempo hai per opporti prima che diventi definitivo?

Ricevere un decreto ingiuntivo può essere un’esperienza destabilizzante. Arriva all’improvviso, spesso tramite ufficiale giudiziario o posta raccomandata, e ti intima di pagare una somma entro pochi giorni. Ma è davvero tutto legittimo? È possibile opporsi? E soprattutto: fino a quando si può agire per bloccarlo?

La buona notizia è che la legge ti riconosce il diritto di fare opposizione, ma solo entro tempi precisi. In genere hai 40 giorni dalla notifica per presentare una difesa formale e contestare il contenuto del decreto. Se non lo fai in tempo, il provvedimento diventa esecutivo e possono partire pignoramenti, blocchi dei conti e altre azioni forzate.

Hai davvero un debito con quella persona o azienda? Il credito è prescritto, gonfiato o ingiusto? È stata seguita la procedura corretta? Sono tutte domande a cui è fondamentale rispondere subito, prima che scadano i termini.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati esperti in opposizioni a decreti ingiuntivi, contenzioso civile e tutela del patrimonio – ti spiega come funziona il decreto ingiuntivo, quali sono i tempi per fare opposizione e cosa possiamo fare per aiutarti a difenderti nel modo più rapido ed efficace.

Hai appena ricevuto un decreto ingiuntivo e temi che sia troppo tardi per agire? O pensi che sia stato emesso senza che tu ne fossi a conoscenza?

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Introduzione

Il decreto ingiuntivo è un provvedimento sommario con cui il giudice ordina a un presunto debitore il pagamento di una somma di denaro o la consegna di una cosa, dopo aver solo vagliato in via preliminare la validità della domanda del creditore (art. 633 c.p.c.). Il decreto ingiuntivo può essere definitivo o provvisoriamente esecutivo in base alla natura della richiesta e degli atti presentati. Una volta emesso e notificato al debitore, è fondamentale conoscere i termini per l’opposizione: se il debitore non si oppone nei termini di legge, il decreto diventa esecutivo e può valere come titolo esecutivo (art. 647 c.p.c.). La presente guida approfondisce in modo completo i termini e le modalità di opposizione al decreto ingiuntivo, con riferimenti alla normativa vigente e alla giurisprudenza più recente, sia nel rito ordinario (cartaceo) sia nel rito telematico.

1. Quadro normativo di riferimento

La disciplina del decreto ingiuntivo è contenuta nel Codice di procedura civile (R.D. 28/10/1940, n. 1443), in particolare negli articoli 643-654 c.p.c. Di seguito si segnalano gli articoli di maggiore interesse per i termini di opposizione:

  • Art. 644 c.p.c. (Mancata notificazione del decreto): stabilisce che “il decreto d’ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio del [paese], […]; ma la domanda può essere riproposta”. In altre parole, il creditore ha 60 giorni per notificare il decreto (nel territorio italiano) pena la sua inefficacia; trascorso tale termine il decreto decade (resta però salva la possibilità di ricorrere nuovamente tramite un nuovo decreto). Se la notifica avviene fuori Italia, si applica un termine più lungo (tradizionalmente 90 giorni).
  • Art. 645 c.p.c. (Opposizione): descrive la procedura di opposizione. Stabilisce che “l’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente”. Il testo aggiornato conferma che l’opposizione è notificata al creditore nei modi di cui all’art. 638 c.p.c. (ossia come un normale atto giudiziario). Dopo l’opposizione, il giudizio si svolge secondo il rito ordinario, con inversione delle parti e ripartizione dell’onere probatorio conforme alla loro posizione sostanziale. L’art. 645 non indica espressamente il termine per proporre opposizione, ma quest’ultimo è fissato implicitamente nel decreto ingiuntivo (vedi oltre) e convenzionalmente è di 40 giorni dalla notifica.
  • Art. 647 c.p.c. (Esecutorietà per mancata opposizione): dispone che “se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l’opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto… lo dichiara esecutivo”. In pratica, se il debitore non oppone tempestivamente, il decreto ingiuntivo diventa titolo esecutivo (equiparabile a sentenza) su istanza del creditore, a meno che non si valga dell’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.).
  • Art. 650 c.p.c. (Opposizione tardiva): consente al debitore di opporsi anche oltre il termine ordinario, qualora provi “di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. L’opposizione tardiva va proposta comunque entro 10 giorni dal primo atto esecutivo. Pertanto, il sistema prevede un rimedio residuale se l’intimato non ha potuto opporsi nei 40 giorni a causa di circostanze a lui non imputabili.

In sintesi, la legge stabilisce che il debitore ha 40 giorni di tempo dalla notifica del decreto ingiuntivo per presentare opposizione. Se manca l’opposizione nei termini, il decreto si consolida in esecutivo. Solo nelle ipotesi tassative di cui all’art. 650 c.p.c. è possibile un’opposizione tardiva con una diversa decorrenza dei termini. In Tabella 1 sono riepilogati i principali termini (laddove la normativa li prevede in modo esplicito):

Fase proceduraTermine operativiRiferimento normativo
Notifica del decreto60 giorni dalla pronuncia (entro il territorio nazionale)90 giorni (oltre i confini, secondo convenzioni internazionali)Art. 644 c.p.c.
Opposizione ordinaria40 giorni dalla notifica del decreto (termine perentorio soggetto a sospensione feriale)Art. 645 c.p.c. (decreto impugnatore)
Costituzione in giudizioEntro il termine stabilito nella citazione (di norma 20–30 giorni prima dell’udienza)Art. 166 e 168 c.p.c.
Opposizione tardivaDopo 40 giorni, ma entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione (artt. 649, 650 c.p.c.)Art. 650 c.p.c.
  • Nella colonna “Termine operativi” si indica il termine di calendario entro il quale va compiuta ciascuna attività. Ad esempio, 40 giorni dalla notifica per introdurre l’opposizione; decorso tale termine senza opposizione l’ordine di pagamento diventa definitivo ed esecutivo. Il termine di 40 giorni è perentorio (non derogabile) e la legge lo sottrae alla sospensione feriale (ferie estive) solo nelle cause relative ai crediti di lavoro.
  • In particolare, se il decreto ingiuntivo riguarda crediti da lavoro (rapporti subordinati), il termine per l’opposizione è ridotto (in genere a 10 giorni) e non è soggetto a sospensione feriale. Ciò risponde alla particolare urgenza delle controversie lavoristiche (Cass. Civ. n. 1826/2007). In ogni caso, il decreto ingiuntivo deve sempre indicare l’avviso ai sensi dell’art. 644 c.p.c.: “Il decreto deve contenere l’avvertimento che il decreto di ingiunzione deve essere notificato al debitore entro 60 giorni dalla pronuncia” (cfr. anche Cass. n. 17503/2008).
  • Dopo che il creditore ha ottenuto il decreto, questi è tenuto a notificare il provvedimento al debitore nei tempi suddetti. Dal momento della notifica decorre quindi il termine di 40 giorni per l’opposizione. In questa fase, il creditore deve anche depositare in cancelleria l’originale del decreto e segnalare sul processo l’avvenuta opposizione (ex art. 645 c.p.c.).

Nota sulla sospensione feriale: Il termine per l’opposizione (40 giorni) è soggetto a sospensione feriale (agosto) salvo diversa disposizione di legge. In base alla giurisprudenza, i termini dei decreti ingiuntivi ricadono in generale nella disciplina della sospensione dei termini fra il 1° e il 31 agosto. Tuttavia, per i crediti di lavoro la sospensione feriale non si applica. Ad esempio, se la notifica cade il 1° agosto, il conteggio dei 40 giorni riprenderebbe dal 1° settembre.

2. Procedura di opposizione nel rito ordinario

2.1. Atto di opposizione e competenza

L’opposizione al decreto ingiuntivo si introduce con atto di citazione (art. 645 c.p.c.). L’atto introduttivo (citazione per opposizione) deve essere notificato al procuratore costituito del creditore (avvocato che ha chiesto l’ingiunzione). La competenza territoriale è quella del tribunale che ha emesso il decreto ingiuntivo. In pratica, l’opponente (intimato) agisce come attore formale nell’opposizione, che darà luogo a un giudizio ordinario a cognizione piena (comparabile a un processo per decreto).

Nell’atto di citazione di opposizione vanno indicate, a pena di nullità, le parti, l’ufficio giudiziario, il decreto ingiuntivo impugnato e i motivi di opposizione (es.: inesistenza del credito, già pagato, vizi formali nella fase monitoria). Si applicano le regole ordinarie della citazione: deve contenere l’esposizione in fatto e in diritto, l’enunciazione degli atti impositivi e delle prove a favore dell’opponente. Il ricorso va iscritto a ruolo entro 10 giorni dalla notifica.

La citazione di opposizione, una volta notificata, deve poi essere depositata in cancelleria. Il cancelliere annota l’opposizione sul fascicolo del decreto. In sostanza, l’opposizione si trasforma in un nuovo processo di cognizione: l’opponente diventa formalmente attore, mentre il creditore (ingiunto) diventa convenuto nel giudizio di opposizione. L’onere della prova si rialloca secondo la posizione sostanziale (chi afferma qualcosa deve provarla), come disposto dai principi generali e confermato dalla Cassazione.

2.2. Termine per la notifica e iscrizione a ruolo

Perché l’opposizione sia valida, l’atto di citazione deve essere notificato entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo. Una volta notificato l’atto di citazione, l’opponente deve iscriverlo a ruolo entro 10 giorni (termine breve perentorio). Ad esempio, se il decreto ingiuntivo è notificato il 1° luglio, l’intimato ha tempo fino al 10 agosto per notificare l’atto di opposizione (40 giorni), e entro il 20 agosto per depositarlo in cancelleria. Se questi termini non vengono rispettati, l’opposizione è tardiva o tardiva ex art. 650 c.p.c.

Giurisprudenza: La Cassazione ha sottolineato che la mancata opposizione entro i termini comporta l’inefficacia del rimedio ordinario. Ad esempio, secondo Cass. civ. n. 17478/2011, l’inefficacia del decreto è legittima solo se la notifica è stata mancante o inesistente nel termine di legge; viceversa eventuali vizi formali possono essere fatti valere con l’opposizione tardiva (art. 650). Analogamente, Cass. civ. n. 21050/2006 afferma che la notifica del decreto oltre 40 giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell’art. 644 c.p.c., l’inefficacia del decreto, permettendo comunque all’opponente di opporsi nel rito di cognizione ordinaria sull’inefficacia stessa.

2.3. Conseguenze del mancato rispetto dei termini

Se l’opponente non notifica l’atto di citazione entro 40 giorni, il decreto ingiuntivo perde efficacia e, su istanza del creditore, viene dichiarato esecutivo. Ciò significa che il decreto assume efficacia di titolo esecutivo (parificato a sentenza di condanna) e diventa titolo per l’esecuzione forzata (pignoramento). Dal punto di vista formale, il giudice deve dichiarare esecutivo il decreto (art. 647 c.p.c.). Se il decreto è stato regolarmente notificato (anche tardivamente), ma è trascorso il termine di opposizione, il creditore chiede in udienza di dichiararlo esecutivo.

Una volta dichiarato esecutivo, l’opposizione ordinaria non è più possibile (salvo quanto previsto dall’art. 650). In altri termini, manca opposizione nei termini e decade il rimedio impugnatorio ordinario, ma rimane in vita il rimedio dell’opposizione tardiva se ricorrono le condizioni di legge. In questo contesto, rilevano le pronunce giurisprudenziali secondo cui la notifica nulla o irregolare può sanarsi con l’opposizione tardiva: Cass. n. 18791/2009 afferma che la notifica del decreto, anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e dunque non costituisce abbandono del titolo, potendo rilevare nell’opposizione tardiva.

3. Rito telematico dell’opposizione

Dal 2014 l’Italia ha introdotto il Processo Civile Telematico (PCT). Ciò significa che quasi tutte le fasi del processo, inclusa l’opposizione a decreto ingiuntivo, avvengono per via elettronica. L’atto di opposizione viene redatto in formato informatico (PDF con firma digitale dell’avvocato) e depositato telematicamente presso la cancelleria del tribunale competente. Altre regole procedurali rimangono invariate: la citazione va notificate via PEC al difensore del creditore entro 40 giorni, e l’iscrizione a ruolo avviene contestualmente al deposito telematico.

Nel rito telematico si utilizza la piattaforma del PCT: l’avvocato dell’opponente deve preparare un fascicolo telematico contenente l’atto di citazione e tutti gli allegati (compreso il decreto ingiuntivo e copia della notifica ricevuta), e deve inviarlo tramite il sistema del ministero. Contestualmente, il sistema notifica l’atto all’avvocato del creditore (firme digitali e marcature temporali garantiscono la data certa). In sostanza, il termine perentorio dei 40 giorni non cambia nel passaggio alla modalità telematica: resta conteggiato dallo stesso giorno di notifica, con lo stesso meccanismo di sospensione feriale se applicabile.

Una differenza tecnica è che, nel rito telematico, il deposito e la notifica sono spesso contemporanei (cioè l’avvocato dell’opponente deposita l’atto via PCT e contestualmente i difensori notificati ricevono l’atto via PEC). Tuttavia, tali aspetti non modificano il computo del termine: ai fini del termine decorre sempre la data di trasmissione/accettazione del file elettronico presso il sistema giudiziario, che equivale alla data di notifica al difensore avverso. In altre parole, che la citazione sia consegnata a mezzo ufficiale giudiziario o recapitata via PEC fa differenza solo nei fatti pratici, ma non prolunga o abbrevia i termini legali.

3.1. Vantaggi e formalità del PCT

Il rito telematico comporta alcune formalità specifiche: l’atto di opposizione deve avere formato e contenuto conformi alle regole del PCT (ad es. deve contenere un sommario digitale e le evidenze di deposito). Tuttavia, esso porta vantaggi pratici: trasparenza immediata dell’avvenuto deposito, riduzione dei costi di cancelleria, e certezza della data di deposito. L’adempimento del termine di 10 giorni per iscrivere a ruolo viene a coincidere con la stessa operazione di deposito telematico, semplificando la procedura. Al contrario, nel rito cartaceo tradizionale il difensore dovrebbe notificare con l’ausilio di un ufficiale giudiziario e poi consegnare il fascicolo in cancelleria entro i termini.

In sintesi, nel rito telematico dell’opposizione non mutano i termini sostanziali (40 giorni di decorrenza), ma la procedura di deposito/notifica cambia modo di svolgersi. La Cassazione ha confermato che il PCT non incide sul calcolo dei termini processuali, i quali continuano ad essere regolati dal computo tradizionale. Quindi, un’opposizione depositata telematicamente il trentesimo giorno dopo la notifica è efficace come se fosse notificata su supporto cartaceo il trentesimo giorno.

4. Tempi pratici e computo dei termini

4.1. Calcolo dei 40 giorni

Il termine di 40 giorni per proporre opposizione decorre dal giorno successivo alla data di notifica del decreto (c.d. decorso “giorno per giorno”). Ad esempio, se il decreto ingiuntivo viene notificato il 1° giugno, l’ultimo giorno utile per notificare la comparsa di opposizione sarà il 10 luglio (40esimo giorno). Se il trentesimo giorno o successivo cade in un giorno festivo (sabato, domenica, festività legali), il termine non si sposta (non esiste istituto del termine continuato). In compenso, se il termine include il periodo 1–31 agosto, esso si sospende e riprende il 1° settembre. Per un termine perentorio come questo, non si applica la “proroga di un giorno” in caso di scadenza festiva (salvo diversa norma speciale).

Esempio: Decreto notificato il 15 luglio. In assenza di sospensione (15/7+39=22/8), l’ultimo giorno sarebbe il 22 agosto. Tuttavia, poiché dal 1° al 31 agosto i termini sono sospesi, il conteggio si ferma al 31/7 e riprende dal 1°/9. Pertanto il termine effettivo scade il 30 settembre (31/7 + 31 giorni di sospensione + 22 restanti = 30/9).

Giurisprudenza utile: La Corte di Cassazione conferma che i termini di cui all’art. 645 c.p.c. sono soggetti alla sospensione feriale. Inoltre, se il termine comincia a decorrere prima del 1° agosto, esso si allunga automaticamente di tutto il mese di agosto (Cass. SS.UU. n. 19596/2020, in tema di mediazione, utile per analogia sui termini).

4.2. Eccezioni e prolungamenti del termine

Oltre alla sospensione feriale (che non si applica ai decreti su crediti di lavoro), non esistono meccanismi di proroga o dilazione del termine di 40 giorni previsto dal codice. È un termine assolutamente perentorio: la sua scadenza fa sorgere subito l’efficacia esecutiva del decreto (a istanza del creditore) e l’impossibilità di far valere l’opposizione ritualmente. In particolare, né la notifica tardiva del ricorso per decreto né altre ragioni soggettive del debitore interrompono o sospendono quel termine (salvo che costituiscano causa impedente da provare secondo art. 650 c.p.c.).

Non vale quindi applicare i termini di proroga previsti per altri atti processuali (ad es. “termine commisurato a giorni” dell’art. 155 c.p.c., che prevede un giorno in più se l’ultimo cade in giorno festivo) perché l’art. 645 e segg. prevedono espressamente una scadenza specifica. L’art. 153 c.p.c. sancisce la improrogabilità dei termini perentori, e la giurisprudenza stabilisce che i 40 giorni dell’opposizione sono da considerarsi tali.

4.3. Scadenze speciali

  • Creditori UE o esteri: Se il decreto ingiuntivo viene notificato a un debitore residente o domiciliato all’estero, si applicano le norme internazionali (Convenzione di Lussemburgo 1968 o Reg. UE 1393/2007), che generalmente estendono i termini di cui sopra. Per esempio, l’art. 644 c.p.c. parla di 90 giorni per la notifica “negli altri casi”. In concreto, se la notificazione avviene in uno Stato straniero, il termine può essere superiore (ad es. 60+10 giorni fino a 90, come spesso previsto da convenzioni). Il diritto interno non prevede di per sé un termine diverso per l’opposizione dopo una notifica estera: si tende a ritenere che il decorso inizi dal momento della effettiva conoscenza o dell’avvenuta notifica internazionale, sempre rispettando comunque il termine generale di 40 giorni dall’effettiva consegna.
  • Crediti di lavoro: Come anticipato, se il decreto ingiuntivo tutela un credito derivante da rapporto di lavoro (ad es. stipendi, TFR), la legge fissa termini abbreviati. In particolare, tradizionalmente si è ritenuto che l’opposizione vada proposta in 10 giorni, non 40, e la sospensione feriale non si applica. Questo comporta che i creditori lavoristici ricevono protezione in via sommaria, ma allo stesso tempo il debitore ha il diritto alla verifica documentale rapida. Va comunque citato il decreto con le modalità ordinarie; solo la scadenza utile per l’opposizione è diversa. Alcune pronunce ministeriali/ordinanze di Giudice del lavoro precisano il conteggio di 10 giorni e l’assenza di sospensione. In ogni caso, la Corte di Cassazione ha ammesso l’opposizione tardiva anche in materia di lavoro ove ricorrano cause ostative dell’opponente (anche su decreti ingiuntivi ex lavoro) (cfr. Cass. SS.UU. n. 9479/2023 e segg.).

5. Opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.)

L’opposizione tardiva è un rimedio eccezionale previsto per consentire all’intimato di fare opposizione anche dopo il termine ordinario di 40 giorni, se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per causa a lui non imputabile. In particolare, l’art. 650 c.p.c. dispone che “l’intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto […] se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”. Tali ipotesi includono, ad esempio, la notifica inesistente o nulla, eventi imprevedibili (es. calamità naturali che impediscono la ricezione), o imprese di comunicazione fallite. L’opposizione tardiva deve però essere proposta entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione forzata (es. notifica del pignoramento).

In pratica, se il debitore dimostra che il decreto non gli è mai pervenuto (o è stato notificato a persona legittima incapace, etc.), egli può proporre opposizione tardiva ben oltre i 40 giorni, purché entro 10 giorni dall’atto esecutivo (pignoramento) successivo. La giurisprudenza ha chiarito che l’opposizione tardiva può sanare anche la nullità della notifica: la Cassazione ha affermato che la mancata notifica o l’inesistenza giuridica della stessa rientrano nel novero delle irregolarità ammesse per l’art. 650. D’altra parte, se la notifica è stata regolarmente eseguita (seppur tardiva), il rimedio ordinario dell’art. 644 c.p.c. è inapplicabile (il rimedio è l’opposizione tardiva).

Nota: L’opposizione tardiva è un istituto complesso e non automatico. Non basta dimostrare il ritardo: occorre provare la causa ostativa (e solo entro i 10 giorni dall’esecuzione). Ad esempio, Cass. civ. n. 9938/2005 (S.U.) ha stabilito che la nullità della notifica, una volta configurata come irregolarità, consente l’opposizione tardiva ex art. 650 (inclusa la contestazione giudiziale successiva). Allo stesso modo, il Tribunale ha ritenuto in casi concreti che la notifica del decreto ad erede convivente inabili (di cui sopra) può essere sanata dall’opposizione tardiva avanzata dal tutore del debitore.

6. Profili procedurali e pratici

6.1. Ordine delle attività

Al momento della ricezione del decreto ingiuntivo, il debitore ha in sostanza due opzioni: opporsi entro 40 giorni o adempiere alla ingiunzione. Se intende opporsi, deve agire nei modi seguenti:

  1. Redigere la comparsa di opposizione: l’atto deve contenere i motivi di difesa e deve citare correttamente il decreto opposto. Se la somma ingiunta è pagata o prescritta, la comparsa dovrà includerlo come fatto nuovo.
  2. Notificare la citazione al creditore: va fatto entro 40 giorni dalla notifica del decreto (pena decadenza dell’atto ordinario). La notifica può avvenire tramite ufficiale giudiziario o, nel rito telematico, tramite PEC ad un difensore munito di casella ufficiale.
  3. Depositare/iniscrivere a ruolo la comparsa: entro 10 giorni dalla notifica. In sede telematica, il deposito coincide con l’invio del fascicolo via PCT. In fase ordinaria, il legale fa redigere alla cancelleria la data di iscrizione.

Se il debitore non decide di opporsi, il creditore può chiedere l’esecutività del decreto (art. 647 c.p.c.) e, decorso eventuale termine di “ulteriori dieci giorni” (di norma 10 giorni dalla richiesta ex art. 647 II co.), può dare avvio all’esecuzione (pignoramento) basandosi sul decreto definitivo (titolo esecutivo).

6.2. Modalità telematiche

Con il processo telematico, tutte le attività di cui sopra avvengono in modalità informatica. In particolare:

  • Deposito telematico dell’opposizione: l’avvocato dell’intimato crea il “PDF PA” contenente la citazione, il decreto ingiuntivo impugnato, l’atto di nomina a difesa del creditore, e quant’altro rilevi (perizia, quietanza di pagamento, etc.). Firma digitalmente il file e lo invia al sistema PCT.
  • Notifica via PCT/PEC: il sistema di cancelleria telematica provvede a notificare il fascicolo telematico al difensore del creditore (tramite PEC). Va comunque verificato che la notifica sia effettivamente avvenuta entro i 40 giorni. Eventuali problemi tecnici devono essere documentati (registri di invio PEC, ecc.).
  • Calcolo del termine: come già detto, il termine di 40 giorni decorre dalla data di avvenuta notifica telematica (non dal deposito). In genere, il sistema fornisce data e ora certe di notifica, utile per il conteggio.
  • Registrazione del fascicolo: l’invio telematico al sistema equivale all’iscrizione a ruolo dell’opposizione. Dopo l’invio il sistema attribuisce un numero di ruolo e data di iscrizione. Non occorre recarsi in cancelleria: la contestuale iscrizione a ruolo avviene automaticamente.

Va notato che, nel rito telematico, l’udienza di comparizione sarà fissata dal giudice su convocazione dell’avvocato (o ex officio) come nei processi ordinari. La “tradizionale” sommaria discussione rimane, ma con differenze di notifica (tutte elettroniche). Il codice di procedura civile non distingue termini in base a supporto del processo, quindi i termini del procedimento telematico sono i medesimi di quelli tradizionali.

6.3. Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Termine feriale: Un decreto ingiuntivo viene notificato il 20 luglio 2024. Si calcolano 40 giorni dall’1° agosto al 9 agosto (10 giorni), sospensione feriale per l’intero mese di agosto, ripresa del conteggio dal 1° settembre per altri 30 giorni residui. Termina il 30 settembre 2024.

Esempio 2 – Notifica in UE: Il decreto notificato il 5 giugno 2024 a un debitore domiciliato in Germania. Se si applicano le norme UE (Reg. 1393/2007), il termine di notifica può allungarsi (ad es. +10 giorni). In tal caso, si potrebbe considerare che il termine di 60 giorni interno parta dal 15 giugno 2024 (termine di notifica effettivo), facendo scadere i 40 giorni per l’opposizione il 24 luglio 2024, fatte salve sospensioni. In ogni caso, l’avvocato del debitore verificherà la data di consegna effettiva all’ufficiale tedesco, che produce l’effetto giuridico di notifica.

Esempio 3 – Avv.to telematico e conteggio: Un decreto notificato tramite PEC il 10 ottobre 2024. L’avvocato del debitore deposita l’opposizione in PCT il 15 novembre 2024. Tra il 10 ottobre e il 15 novembre sono trascorsi 36 giorni effettivi (31 ottobre) + 5 giorni di novembre = 36 giorni. L’opposizione è quindi tempestiva (40 giorni non ancora trascorsi). Se viceversa l’invio fosse avvenuto il 25 novembre (46 giorni), sarebbe tardiva.

7. FAQ (Domande frequenti)

  • Quando inizia a decorrere il termine dei 40 giorni? – Dalla data di notifica del decreto ingiuntivo al debitore (giorno successivo alla consegna). Non conta la data di deposito del decreto, ma quella in cui il debitore ne ha effettivamente avuto conoscenza.
  • Il termine di 40 giorni è prorogabile? – No. È un termine perentorio e non si proroga: se scade, il decreto si consolida e si dichiara esecutivo. L’unica sospensione ammessa è quella feriale (gen. agosto) per i decreti ordinari.
  • Cosa succede se notifico l’opposizione oltre i 40 giorni? – L’opposizione ordinaria è inammissibile e il decreto è esecutivo. Si può tuttavia tentare l’opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.), se si prova che il ritardo è dipeso da irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore. L’opposizione tardiva va comunque proposta entro 10 giorni dal primo atto di esecuzione (pignoramento).
  • Con la notifica telematica cambia il calcolo dei termini? – No. Anche nel rito telematico valgono i 40 giorni dalla notifica e la sospensione estiva. L’unica differenza è pratica: si usano i meccanismi del PCT/PEC, ma il computo delle giornate si effettua allo stesso modo.
  • Nel decreto ingiuntivo deve esserci un avviso sul termine di opposizione? – Sì. Per legge il decreto ingiuntivo deve contenere il “foglio di opposizione” con l’avviso: “L’intimato può fare opposizione al presente decreto entro 40 giorni dalla notifica al creditore, a pena di esecuzione forzata”. L’assenza di tale avvertimento può comportare l’inefficacia del decreto per violazione di forma, ma in ogni caso il termine resta quello codificato.
  • Il termine di 40 giorni è lo stesso se il decreto riguarda lavoro? – No. Se si tratta di crediti di lavoro dipendente, di regola il termine è ridotto (generalmente 10 giorni) e non sospeso. Il decreto ingiuntivo emesso in materia lavoristica deve quindi riportare un avviso diverso (10 giorni). La giurisprudenza ha confermato che, in questi casi, vanno rispettati i termini speciali del rito del lavoro.
  • Il procedimento telematico richiede il preventivo deposito del ricorso in cancelleria? – No. Nel rito telematico la notifica attraverso il sistema informatico sostituisce il deposito cartaceo tradizionale. Basta inviare telematicamente il fascicolo e il sistema genera la registrazione.

8. Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Tempi chiave nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo

FaseTermine (decorrenza)Nota
Notifica del decreto60 giorni dalla pronuncia (90 oltre confine)a pena di inefficacia, art. 644 c.p.c.
Opposizione ordinaria40 giorni dalla notifica del decretotermine perentorio; sospeso in agosto
Depositare opposizioneEntro 10 giorni dalla notifica dell’atto di citazionea pena di nullità dell’atto citatorio
Istanza esecutorietàSubito dopo 40 giorni (l’opp. non fatta)art. 647 c.p.c., ulteriori 10 gg. con rinvio
Opposizione tardivaEntro 10 giorni dal primo atto esecutivose provata irreg. notificazione/fortuito

Tabella 2 – Confronto tra rito ordinario e telematico

AspettoRito ordinario (cartaceo)Rito telematico (PCT)
Redazione attoCartaceo, a penna o dattiloscrittoDigitale (formato PDF-A, firma digitale)
NotificaUfficiale giudiziario (busta cartacea)PEC via sistema PCT
Iscrizione a ruoloDeposito in cancelleria cartaceaAutomatica con deposito telematico
Computo terminiGiorno di consegna atto vale come notificaGiorno ricezione del file PEC
Avanzamento praticaRecapito manuale in cancelleria, vidimazioneImmediato, con ricevuta informatica

9. Giurisprudenza recente

Negli ultimi anni la Corte di Cassazione si è pronunciata su vari aspetti connessi all’opposizione al decreto ingiuntivo e alle sue conseguenze:

  • Cass. Civ., Sez. Un., 31-10-2007, n. 22959: ha stabilito che la notifica del decreto ingiuntivo (anche se nulla) esclude l’abbandono del titolo e rende inapplicabile l’inefficacia di cui all’art. 644 c.p.c.; in tali ipotesi vale l’opposizione tardiva.
  • Cass. Civ., Sez. III, 28-08-2009, n. 18791: ha precisato che la nullità o irregolarità della notifica può essere invocata solo tramite opposizione tardiva (art. 650 c.p.c.) e non tramite ordinaria opposizione, poiché il decreto notificato rimane indice della volontà del creditore di avvalersene.
  • Cass. Civ., Sez. II, 16-01-2013, n. 951: ha confermato l’applicazione del principio sopra citato, cassando la decisione che aveva esteso l’inefficacia del 644 anche al caso di notifica nulla ma effettuata nel termine.
  • Cass. Civ., Sez. I, 28-09-2006, n. 21050: ha affermato che la notifica effettuata oltre i termini (40 giorni) determina l’inefficacia del decreto, ma non incide sulla natura di domanda giudiziale del decreto stesso.
  • Cass. Civ., 12-05-2005, n. 9938 (SS.UU.): in tema di opposizione tardiva, ha stabilito che la nozione di “irregolarità della notificazione” (per art. 650 c.p.c.) comprende anche la nullità della notifica; pertanto, se la notifica è nulla, è ammissibile l’opposizione tardiva.
  • Cass. Civ., Sez. II, 17-08-2023, n. 14692: (riferita a una vicenda di nullità di notifica del decreto) ha ribadito i principi dell’insussistenza di conoscenza tempestiva e dell’opposizione tardiva per cause a terzi imputabili.

10. Domande e risposte (FAQ)

  1. Il termine di 40 giorni si calcola a partire dalla notifica del ricorso per ingiunzione o dalla notifica del decreto? – Il termine decorre dalla notificazione del decreto ingiuntivo al debitore, non dalla notifica del ricorso originario. L’art. 645 c.p.c. (interpretato in combinato disposto con l’avviso del decreto) fissa 40 giorni dalla notifica del provvedimento finale.
  2. Qual è la differenza tra opposizione ordinaria e tardiva? – L’opposizione ordinaria (art. 645) deve essere proposta entro il termine fissato (40 giorni) e si svolge come ordinario giudizio. L’opposizione tardiva (art. 650) può essere proposta fuori termine solo se il debitore dimostra cause oggettive (irregolarità nella notifica, forza maggiore, caso fortuito). Inoltre, l’opposizione tardiva deve essere notificata al creditore entro 10 giorni dalla notifica di un atto esecutivo (ad es. pignoramento) collegato al decreto.
  3. Se il decreto ingiuntivo non è mai notificato, come ci si può opporre? – Se il decreto non viene notificato nei 60 giorni, esso è inefficace di per sé (art. 644). Tuttavia, se l’intimato scopre l’esistenza del decreto (ad es. tramite un precetto o atto esecutivo), potrà proporre opposizione tardiva entro 10 giorni dall’atto esecutivo, facendo valere la mancata notifica come irregolarità.
  4. Posso rinnovare l’opposizione tardiva in appello o cassazione? – No. L’opposizione tardiva riapre il giudizio di merito iniziato con l’opposizione ordinaria. Se il procedimento di opposizione si conclude (per esempio con rigetto) e poi il debitore tenta una nuova opposizione tardiva, ciò non è ammesso perché i termini sono già trascorsi. Le Sezioni Unite (SS.UU. 9479/2023) hanno in effetti precisato che l’opposizione tardiva si radica nel medesimo titolo di merito e non è un rimedio configurabile in sede di appello o cassazione come azione autonoma.
  5. Quali documenti allegare all’opposizione? – Bisogna allegare copia del decreto ingiuntivo opposto (con l’avviso dei termini), la prova della notifica ricevuta (ricevuta di accettazione, se telematica, o relata se cartacea), e ogni atto che giustifichi l’opposizione (ricevute di pagamento, contratti, comunicazioni, perizie). Se si invoca opposizione tardiva, si allegano anche prove della mancata conoscenza (ad es. verbale di notifica nulla, atto esecutivo notificato).
  6. Cosa succede se il creditore non iscrive a ruolo l’atto di opposizione? – L’atto di opposizione è nullo se non è iscritto a ruolo (o depositato telematicamente) nel termine di 10 giorni dall’avvenuta notificazione. In tal caso l’intero giudizio di opposizione può essere dichiarato inesistente. La Cassazione interviene raramente su questo profilo, ma la regola è inderogabile: l’iscrizione a ruolo è parte integrante dell’atto introduttivo.

11. Simulazioni pratiche

Scenario A: Un creditore ottiene un decreto ingiuntivo il 1º gennaio 2025. Entro il 5 marzo (60 giorni) deve notificare il decreto al debitore. Supponiamo che la notifica avvenga il 20 gennaio 2025. I 40 giorni per l’opposizione decorrono dal 21 gennaio, quindi scadono il 1º marzo 2025 (metà del conteggio cade in febbraio non feriale). L’opponente deve quindi notificare la comparsa di opposizione al creditore entro il 1º marzo e depositarla in cancelleria entro il 11 marzo (10 giorni successivi).

Scenario B: Decreto notificato il 10 agosto 2025 (dunque inizio sospensione feriale). In questo caso, i 40 giorni decorrono dal 11 agosto, si sospendono per tutta la fine di agosto, e riprendono il 1º settembre per 40 giorni netti. L’ultimo giorno utile sarebbe il 10 settembre (ossia 30 giorni a settembre + 10 giorni sospesi). L’opposizione va quindi notificata entro il 10 settembre 2025.

Scenario C (rito telematico): Un decreto ingiuntivo viene depositato in cancelleria il 1º giugno 2024 e il creditore lo notifica via PEC allo studio dell’avvocato debitore il 3 giugno. Il sistema fornisce prova di consegna: il 40° giorno cade il 12 luglio 2024. L’avvocato del debitore prepara la citazione di opposizione e la carica in PCT il 10 luglio. Poiché la notifica telematica del 10 luglio avviene entro i 40 giorni, l’opposizione è tempestiva. Successivamente deposita telematicamente il file e riceve il numero di ruolo (ad es. RG 153/2024).

Scenario D (notifica tardiva del credito): Il creditore notifica il decreto ingiuntivo il 10 gennaio 2025 (oltre i 60 giorni dall’emissione). Il decreto è inefficace di diritto (Cass. 21050/2006) e il debitore ne viene a conoscenza solo successivamente (es. tramite precetto). Il debitore notifica opposizione tardiva al creditore il 15 aprile 2025, allegando prova della tardiva notifica e invocando art. 650 c.p.c.; l’atto è ancora in tempo se entro 10 giorni da un pignoramento notificato (ad es. pignoramento il 10 aprile, opposizione il 15 aprile).

12. Conclusioni

In conclusione, i tempi per l’opposizione al decreto ingiuntivo sono ben definiti dal legislatore: 40 giorni dalla notifica del decreto, pena l’automatica esecutività del provvedimento (art. 647 c.p.c.). La tempistica non cambia tra rito ordinario e rito telematico, sebbene le modalità pratiche di depositi e notifiche differiscano. La sospensione feriale può allungare effettivamente il termine, mentre crediti di lavoro e notifiche estere richiedono calcoli particolari. Le pronunce della Corte di Cassazione ribadiscono che è rigoroso rispettare questi termini perentori, e che eventuali vizi vanno corretti con l’opposizione tardiva (art. 650), sempre entro il nuovo termine di 10 giorni da esecuzione.

Chi deve opporsi dovrà quindi pianificare attentamente i tempi: redigere subito la comparsa, affidarla all’ufficiale giudiziario o notificarla via PEC entro i termini, e curare il deposito. D’altro canto, il creditore che abbia notificato tardivamente il decreto deve prepararsi a vedere il proprio provvedimento inefficace e potenzialmente azzoppato dall’opposizione tardiva. L’orientamento giurisprudenziale più recente (incluso delle Sezioni Unite) conferma l’impostazione rigorosa del legislatore: i termini vanno calcolati con precisione e tutte le violazioni formali rilevano, a seconda dei casi, nell’ambito dell’azione ordinaria o straordinaria di opposizione.

Fonti normative e giurisprudenziali

  • R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443 (Codice di Procedura Civile), artt. 644-650 c.p.c. (disposizioni sul decreto ingiuntivo e opposizione).
  • Corte di Cassazione, civili: sent. n. 22959/2007, n. 21050/2006, n. 18791/2009, n. 17478/2011, n. 9938/2005 (Sez. U.), n. 14692/2023, n. 951/2013 (consolidamento giurisprudenza sui termini e notificazioni).
  • Decreto Legge n. 149/2022 (conversione in legge della riforma della giustizia) e D.Lgs. n. 164/2024 (correttivo Cartabia) – prevedono aggiornamenti procedurali, confermando i termini esistenti.
  • Tribunali di merito (es. Venezia, Siracusa) – linee guida e sentenze su notifiche e opposizioni tardive (fonti non direttamente citabili).

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