Come Sapere Se Si È Cattivi Pagatori E Verificare Se Si È Segnalati

Hai richiesto un finanziamento o una carta di credito e ti è stato detto che sei un “cattivo pagatore”? Non ti aspettavi problemi, ma ora temi che ci sia una segnalazione a tuo carico e vuoi capire come verificarlo?

Essere segnalati come cattivi pagatori può succedere più facilmente di quanto si pensi: un ritardo nel pagamento di una rata, un disguido con la banca, una dimenticanza su un piccolo prestito. Ma le conseguenze possono essere pesanti: ti possono negare mutui, prestiti personali, fidi bancari o anche semplicemente l’apertura di un nuovo conto corrente.

Come si fa a sapere se si è segnalati nelle banche dati? Dove si possono controllare queste informazioni? È possibile “pulire” la propria posizione e tornare ad essere affidabili agli occhi di banche e finanziarie?

Molti non lo sanno, ma esistono registri ufficiali – come CRIF, Experian, CTC, Assilea – dove vengono conservate le informazioni creditizie dei cittadini. Se sei stato segnalato, lì c’è scritto. Tuttavia, ogni banca dati ha tempi, procedure e moduli diversi per fare richiesta di accesso e verificare la propria situazione.

Conoscere la propria posizione è il primo passo per risolvere il problema. Ma attenzione: anche una semplice richiesta mal compilata può essere respinta, e la cancellazione di una segnalazione ingiusta o ormai scaduta richiede competenze precise.

In questa guida, lo Studio Monardo – avvocati specializzati in diritto bancario, segnalazioni e tutela creditizia – ti spiega come sapere se sei segnalato come cattivo pagatore, dove controllare, come interpretare le risposte ricevute e cosa fare se vuoi ottenere la cancellazione.

Hai un sospetto, ma non sai da dove cominciare? O hai già chiesto informazioni, ma non sei riuscito a capirci nulla?

Alla fine della guida puoi richiedere una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo: analizzeremo la tua situazione, individueremo la causa della segnalazione e ti guideremo nella procedura più efficace per recuperare la tua affidabilità finanziaria.

Introduzione

In Italia non esiste una definizione legale univoca di “cattivo pagatore”: il termine viene comunemente usato per indicare chi risulta segnalato con informazioni negative nei sistemi di informazioni creditizie. Tuttavia, essere segnalati in una banca dati creditizia non equivale automaticamente ad essere un “cattivo pagatore”. La Banca d’Italia chiarisce che una segnalazione nel suo archivio Centrale dei Rischi (CR) non significa affatto che il cliente sia inadempiente: indica solo che il suo debito supera le soglie di rilevanza (30.000€ o 250€ nel caso di “sofferenze”). Pertanto è necessario distinguere tra la presenza di un segnale negativo nei dati (ad es. ritardi o default) e la reale situazione di solvibilità complessiva del debitore.

I sistemi informativi creditizi in Italia

Il sistema delle informazioni creditizie in Italia comprende sia sistemi pubblici che privati.

  • Centrale dei Rischi (CR) – Banca d’Italia (sistema pubblico). Si tratta di un archivio gestito dalla Banca d’Italia contenente le informazioni aggregate sui debiti delle famiglie e delle imprese verso il sistema bancario e finanziario. Gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza (banche, società finanziarie, ecc.) sono tenuti per legge a comunicare mensilmente alla CR informazioni su finanziamenti, linee di credito e garanzie, con il dettaglio dello stato di pagamento (in regola, in ritardo, sofferenza). I segnali vengono trasmessi se il debito complessivo è superiore a 30.000€ (o 250€ se classificato come sofferenza).
    • Soglie di segnalazione: 30.000€ per la maggior parte dei crediti; 250€ per crediti in stato di sofferenza.
    • Consultazione: I dati conservati dalla CR possono essere richiesti dall’interessato (persona fisica o giuridica) tramite apposita procedura (online SPID/CNS o modulo cartaceo). Il servizio è gratuito e la Banca d’Italia fornisce risposta entro 30 giorni. Le informazioni conservate nel CR non vengono mai cancellate completamente, ma l’accesso degli intermediari è limitato alle ultime 36 mensilità.
    • Effetti sulla “valutazione”: La presenza di dati negativi (ad es. ritardi >90 giorni o insolvenze dichiarate) può influenzare negativamente il merito di credito. Tuttavia la sola segnalazione, in assenza di inadempimenti, non è di per sé qualificabile come “cattiva condotta”. La Banca d’Italia specifica infatti che “essere segnalato in CR non vuol dire essere un ‘cattivo pagatore’”, ma solo che esiste un’esposizione significativa verso un intermediario. Inoltre, l’assenza di segnalazioni (o una bassa esposizione segnalata) non certificherebbe comunque da sola la perfetta solvibilità del cliente.
  • Sistemi Informativi Creditizi (SIC) – privati. Oltre al CR pubblico esistono quattro banche dati private riconosciute dalla Banca d’Italia, gestite da organismi privati: CRIF (Sistema EURISC), Experian, CTC (Consorzio per la Tutela del Credito) e Assilea (banca dati del leasing). Questi sistemi informativi (talvolta ancora detti “centrali rischi private”) raccolgono sia informazioni negative (ritardi nei pagamenti, sofferenze, insoluti) sia informazioni positive (finanziamenti regolari, storie creditizie positive). Sono alimentati su base volontaria dagli istituti finanziari aderenti (le banche che scelgono di farne parte). A differenza della CR della Banca d’Italia, i SIC privati non sono sottoposti a vigilanza bancaria; tuttavia sono regolamentati dal Codice della Privacy e dal “Codice di Condotta per i SIC” del Garante (Provv. 12/9/2019), che stabilisce principi di liceità, necessità e tempi di conservazione.
    • CRIF – EURISC: gestito da CRIF S.p.A., raccoglie dati sui finanziamenti, prestiti, carte di credito, cessioni del quinto, mutui, ecc. delle famiglie e imprese. Informa su richieste in corso, concesso o negato, e tiene traccia di pagamenti puntuali o ritardati. L’accesso ai dati personali avviene tramite richiesta al gestore: il cittadino può compilare il modulo online (o farne richiesta cartacea) per ottenere il proprio credit report. CRIF invia l’esito entro 30 giorni dalla ricezione della domanda completa. In alternativa, CRIF offre servizi commerciali di “credit score” (es. METTINCONTO) per una risposta rapida con valore aggiunto, sebbene il rilascio del report base resti gratuito.
    • Experian: offre un proprio SIC sul modello di CRIF. Anche qui il cliente segnalato può chiedere copia del proprio “credit report” tramite il Servizio Consumatori di Experian. Secondo il sito ufficiale, i soggetti censiti possono verificare gratuitamente la presenza di dati a loro riferiti ed “esigere la correzione di errori”. I dati sono gestiti secondo il Codice di Condotta del Garante (Provv. 12/9/2019). In pratica, ogni consumatore o impresa può inoltrare richiesta scritta (via web o PEC) per accedere, modificare o cancellare i propri dati presenti nel sistema Experian.
    • CTC (Consorzio Tutela del Credito): società consortile (aderente a Banca d’Italia) che gestisce un SIC per banche e finanziarie che operano nel credito al consumo. Contiene informazioni positive/negative simili a quelle di CRIF/Experian. Per l’accesso, il cliente può utilizzare l’area riservata sul sito CTC o inviare istanza firmata (con documento identità) al loro indirizzo PEC; CTC garantisce risposta entro 30 giorni. Anche CTC enfatizza il diritto del soggetto segnalato di esercitare i propri diritti di accesso e rettifica.
    • Assilea (Centrale dei Rischi Leasing – BDCR): banca dati gestita dall’Associazione Italiana Leasing e dedicata esclusivamente alle operazioni di leasing (finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni strumentali). Raccoglie informazioni positive e negative relative a contratti di leasing (non gestisce mutui, prestiti personali, carte ecc.). Vi partecipano le società di leasing associate ad Assilea, che inviano dati mensilmente. Anche in questo caso il soggetto interessato può richiedere il proprio estratto conto BDCR compilando l’apposita procedura online. L’Associazione risponde inviando i dati con l’opzione scelta (email, PEC o posta) entro un termine prefissato. Il sito di Assilea riporta inoltre i termini di conservazione dei dati: ad esempio, ritardi di pagamento inferiori o uguali a 2 rate regolarizzati vengono cancellati dopo 12 mesi dalla regolarizzazione; ritardi maggiori fino a 2 mesi vengono cancellati dopo 24 mesi dalla regolarizzazione. Questi limiti derivano dal Codice di Condotta dei SIC.

Tutti i SIC privati (CRIF, Experian, CTC, Assilea) condividono il fatto di essere accessibili solo agli intermediari finanziari partecipanti e ai soggetti segnalati. In particolare, nessuno può consultare la posizione di un terzo. Queste banche dati sono riservate e disciplinate dal segreto professionale, come previsto dalla normativa privacy.

Come verificare la propria posizione

Per sapere se si è segnalati nei vari sistemi informativi, il soggetto interessato può seguire queste procedure:

  • Centrale dei Rischi (Banca d’Italia): la CR fornisce un servizio al cittadino per accedere ai propri dati. È possibile inviare richiesta tramite l’apposita piattaforma online della Banca d’Italia (con accesso SPID/CNS/CIE o inviando modulo cartaceo via PEC o posta alle filiali). La richiesta di visura è gratuita e la Banca d’Italia risponde in genere entro 30 giorni. La risposta conterrà il riepilogo dell’esposizione debitoria del richiedente (soggetta alle soglie di segnalazione) e lo stato delle posizioni (performanti, in ritardo, sofferenze). In alternativa, per un accesso “immediato”, in caso di urgenza – ad esempio per concludere una pratica di finanziamento – alcuni intermediari possono rilasciare una visura CR “on the spot” presso le filiali di Banca d’Italia in 30 minuti, firmando un’apposita dichiarazione (vedi Servizi Online della Banca d’Italia).
  • CRIF/Eurisc: per ottenere la propria visura, il consumatore o l’impresa deve rivolgersi direttamente a CRIF. Sul sito CRIF c’è un modulo online (art.9 del Codice di Condotta sui SIC) attraverso cui richiedere gratuitamente l’aggiornamento dei dati. Si compila la richiesta allegando copia di documento di riconoscimento; CRIF invia poi il report al proprio indirizzo email o postale entro 30 giorni. In alternativa, il servizio “METTINCONTO” di CRIF permette di ricevere immediatamente (in 1 giorno lavorativo) un report con indice di affidabilità, previo pagamento di un piccolo contributo. In ogni caso, il cittadino segnalato ha il diritto di accedere gratuitamente almeno una volta all’anno alle proprie informazioni creditizie nei SIC, secondo le norme europee (D.Lgs. 141/2010).
  • Experian: anche Experian mette a disposizione un “Servizio Consumatori”. Dal sito Experian il cliente può richiedere il proprio “credit report” compilando la richiesta online. Esperienza e regole sono analoghe a CRIF: si allegano documenti identificativi e si attende la risposta (normalmente entro 30 giorni). In ogni caso, il sito ufficiale ricorda espressamente che “l’accesso ai dati è consentito – gratuitamente – anche agli stessi soggetti censiti, che possono così verificare se sono presenti nel Sistema, eventualmente segnalare ed esigere la correzione di errori”.
  • CTC: il Consorzio CTC offre un’area riservata online per i consumatori (“Area Clienti”). Il cliente può accedere tramite SPID oppure inviare un’istanza firmata per PEC (all’indirizzo indicato sul sito) contenente i dati richiesti. I diritti sono esercitati gratuitamente e CTC invia risposta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta completa.
  • Assilea (BDCR): Assilea ha predisposto una procedura online dedicata. Il soggetto interessato deve compilare la richiesta di visura BDCR tramite il portale web di Assilea, dichiarando le modalità di ricezione della risposta (email, PEC o posta). Il servizio “BDCR” è riservato ai titolari di rapporti di leasing o ai loro garanti: per accedere bisogna disporre di un indirizzo PEC e (se impresa) di un codice SDI. Assilea fornisce i dati richiesti secondo le opzioni indicate. Se sorgono problemi, è disponibile un supporto telefonico dedicato.

In generale, in tutti questi sistemi il soggetto ha diritto di ottenere copia dei dati personali raccolti, come stabilito dagli artt.15-16 GDPR. I siti ufficiali citati confermano che i consumatori possono accedere ai propri dati in forma anonima presso i SIC (CRIF, Experian, CTC, Assilea).

Diritti di accesso, rettifica e cancellazione

Il trattamento dei dati personali nei sistemi creditizi è regolato dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dal Codice Privacy (D.Lgs.196/2003 e s.m.i.). I dati finanziari sono considerati sensibili nel senso di riservatezza e il soggetto ha diritto di esercitare i poteri previsti dal GDPR:

  • Diritto di accesso (art.15 GDPR): consente di ottenere conferma dell’esistenza di dati personali e di ricevere copia delle informazioni presenti in CR o nei SIC. La visura che si richiede è esattamente l’esercizio di questo diritto.
  • Diritto di rettifica (art.16 GDPR): se si riscontrano errori nei dati (ad es. ammontare sbagliato del debito, pagamenti pagati non registrati, posizione chiusa erroneamente segnalata come aperta) l’interessato può chiederne la correzione. La prassi corretta è contattare l’intermediario segnalante (per la CR della BdI) o il gestore del SIC (CRIF/CTC/Experian/Assilea) per segnalare l’inesattezza e chiedere l’aggiornamento. Nel CR della Banca d’Italia la stessa Banca può intervenire chiedendo alla banca segnalante di verificare eventuali errori.
  • Diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”, art.17 GDPR): in linea di principio il debitore può domandare la cancellazione dei dati quando non sussistono più le ragioni del trattamento (ad es. debito saldato da tempo) o se il trattamento è illegittimo. Tuttavia, nel caso del CR della Banca d’Italia vige la regola dell’immutabilità storica: anche dopo il pagamento di un debito, le segnalazioni non vengono cancellate (così la stessa Banca d’Italia chiarisce). Esse semplicemente non sono più aggiornate negli invii successivi, ma restano negli archivi visibili ai soli operatori finanziari per 36 mesi. Nei SIC privati, invece, il Codice di Condotta fissa dei termini precisi: per esempio Assilea annulla le segnalazioni di ritardo regolarizzate entro 12 o 24 mesi. In generale, se un creditore aveva erroneamente segnalato dati pregiudizievoli, l’interessato può chiedere la loro rimozione, ma la richiesta va valutata caso per caso secondo le norme applicabili (l’art.17 GDPR, l’art.8 del Codice Privacy, il Codice di Condotta SIC).

In ogni richiesta di accesso o rettifica vale la regola del riempimento documentale: occorre allegare copia di documento di riconoscimento e specificare esattamente quali dati si ritiene errati. In base all’art.6 GDPR, il trattamento dei dati creditizi è generalmente basato su obblighi di legge o su legittimo interesse, quindi il consenso non è richiesto. Tuttavia, il diritto di rettifica e cancellazione è sempre attivo. Se la banca o il gestore del SIC rifiuta ingiustificatamente l’aggiornamento o la cancellazione, l’interessato può rivolgersi al Garante Privacy (denuncia/istanza) o intraprendere vie legali.

Principali riferimenti normativi

  • TUB (D.Lgs. 385/1993): il “Testo Unico Bancario” disciplina la centralizzazione delle informazioni creditizie. In particolare, l’art.154 stabilisce le finalità della Centrale dei Rischi (stabilità del sistema, merito di credito) e impone agli intermediari l’obbligo di segnalare i dati sull’indebitamento dei clienti (la cui correttezza è sotto la loro responsabilità). L’art.125 TUB (introdotto e modificato da D.Lgs. 141/2010) impone agli intermediari di informare preventivamente il consumatore quando intendono segnalare dati negativi in un archivio (pubblico o privato). Ciò significa che, nel rapporto con un consumatore, la banca deve inviare una comunicazione scritta di preavviso al debitore prima di effettuare la prima segnalazione di inadempimento presso un SIC o la CR. Il mancato rispetto di questo obbligo rende spesso la segnalazione illegittima (cfr. giurisprudenza su questo punto). Altri articoli del TUB (es. art.117-129) trattano aspetti di vigilanza, estinzioni, autorizzazioni degli intermediari ma i punti chiave per il debitore sono quelli sul trattamento dei dati personali e informativi.
  • Privacy e GDPR: i dati personali relativi alla capacità creditizia sono tutelati dal GDPR (Reg. UE 2016/679) e dal Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003, come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018). Le norme generali sul trattamento si applicano anche alle banche dati creditizie. Gli intermediari e la Banca d’Italia, trattando tali dati, non necessitano del consenso del cliente: essi si basano su obblighi di legge (art.6 lett.c GDPR, art.2-ter Codice Privacy) per gli intermediari e su interesse pubblico per la Banca d’Italia (art.6 lett.e GDPR), finalizzato alla stabilità finanziaria. Nonostante ciò, rimangono pienamente operativi i diritti del cliente: informativa (art.13-14 GDPR), accesso (15), rettifica (16), cancellazione/limitatezza (17-18), opposizione (21). Il Codice di Condotta per i SIC privati (Provvedimento Garante 12 settembre 2019) ribadisce i principi di minimizzazione dei dati, sicurezza e soprattutto prevede i limiti di conservazione (ad es. 24 mesi per ritardi di pagamento).
  • Codice del Consumo: il consumatore (persone fisiche in ambito familiare) gode di ulteriori tutele nel TUB (art.125 come visto). Le imprese soggette al D.Lgs. 185/1999 (contratti di credito ai consumatori) devono verificare il merito di credito del cliente (il c.d. “credito responsabile”); ciò è stato enfatizzato da successive disposizioni (D.Lgs. 141/2010) e dalla Circolare Banca d’Italia n.139/91. Tali norme rafforzano il concetto che il cliente deve essere informato delle segnalazioni negative (come anticipato).
  • Giurisprudenza e dottrina: La Corte di Cassazione e i tribunali si sono spesso pronunciati sulla legittimità delle segnalazioni. Ad esempio, la Cass. ord. 13 novembre 2024 n. 29252 ha stabilito che il danno patrimoniale derivante da una segnalazione indebita può essere provato anche per via indiziaria: per un imprenditore può consistere in «un peggioramento della sua affidabilità commerciale» con conseguente difficoltà nell’accesso al credito. In quella pronuncia la Cassazione ha quindi riconosciuto il diritto al risarcimento del danno se la segnalazione si rivela ingiustificata. Viceversa, il Tribunale di Napoli (ordinanza 17/1/2024) ha sottolineato che l’onere della prova sull’esistenza e l’illegittimità della segnalazione spetta al ricorrente: chi denuncia un’errata segnalazione CRIF deve produrre il report che la dimostri. In generale la giurisprudenza (e l’Arbitro Bancario Finanziario) ha ribadito che il consumatore non deve subire segnalazioni prive di fondamento e può ottenere risarcimenti o rettifiche in caso di violazioni (mancato preavviso, dati inesatti, mancata regolarizzazione del debito, ecc.). Negli ultimi anni molti commentatori (es. diritto del risparmio, studiocerbone, ecc.) hanno evidenziato tali orientamenti, confermando l’importanza del rispetto delle regole (ad es. art.125 TUB) per i creditori.

Cosa fare in caso di segnalazioni illegittime o obsolete

  1. Verificare i dati: Prima di tutto, ottenere la visura del proprio profilo (come spiegato sopra) per controllare esattamente quali segnalazioni risultano nei vari sistemi. Confrontare gli importi e le date con la propria documentazione (contratti, estratti conto, quietanze di pagamento).
  2. Contestare l’errore al creditore: Se emergono incongruenze o segnalazioni riferite a debiti già saldati o inesistenti, occorre contattare immediatamente l’intermediario segnalante (la banca o finanziaria che ha comunicato i dati). È buona norma inviare una diffida formale via raccomandata A/R o PEC, indicando i dati contestati, spiegando l’errore e chiedendo la rettifica o cancellazione della segnalazione. Citare le norme applicabili – ad es. art.125 TUB (mancato preavviso), GDPR/Privacy (diritto di rettifica) – rinforza la richiesta. È utile allegare documenti che provino il pagamento o la inesistenza del debito (ricevute, estinzione mutuo, ecc.).
  3. Richiedere rettifica presso il SIC privato: Per le segnalazioni nei sistemi privati, si può anche inviare direttamente la richiesta di rettifica al gestore (ad es. CRIF, Experian o CTC). Questi hanno moduli dedicati (di solito online o PEC) per segnalare dati errati o obsoleti. Ad esempio, CRIF fornisce un modulo online ai sensi dell’art.9 del Codice di Condotta dove elencare le correzioni richieste. Il gestore ha l’obbligo di esaminare la richiesta e rispondervi entro 30 giorni. Se la segnalazione è fondata, il gestore deve aggiornare o cancellare i dati difettosi.
  4. Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): Se la banca/finanziaria non risponde entro 60 giorni o rigetta ingiustamente il reclamo, il cliente-consumatore può rivolgersi all’ABF. L’ABF (magari tramite il suo sito) è un collegio arbitrale che decide rapidamente (spese contenute, senza avvocato) sulle controversie tra consumatori e banche. Molte decisioni dell’ABF hanno riconosciuto il risarcimento del danno da segnalazioni illegittime o hanno ordinato la cancellazione di iscrizioni errate.
  5. Azione giudiziaria: In caso di grave inadempimento del creditore (ad es. segnalazioni infondate gravi, comportamenti dolosi) o di domanda di risarcimento del danno, il debitore può adire le vie ordinarie (Tribunale) per far accertare l’illegittimità della segnalazione e ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale subito. Le sentenze citate dimostrano che esistono casi in cui la Cassazione ha dato ragione al debitore segnalato illegittimamente.
  6. Segnalazione al Garante Privacy: Se si ritiene che vi sia stata violazione delle norme sulla privacy (ad es. conservazione di dati oltre i termini consentiti, mancata sicurezza), si può presentare un’istanza o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Il Garante può avviare un’istruttoria e comminare sanzioni al titolare del trattamento (banca o gestore SIC) se accerta violazioni del GDPR.
  7. Controllare i tempi di conservazione: Se la segnalazione è dovuta a un ritardo che è ormai stato regolarizzato, verificare i tempi massimi di permanenza dei dati. Ad esempio, nel CR della Banca d’Italia, anche dopo il pagamento il dato rimane visibile 36 mesi; mentre nei SIC privati il Codice di Condotta prevede cancellazioni automatiche dopo 12–24 mesi se non intervengono altri ritardi. Se i tempi sono scaduti, può essere ragionevole chiedere la cancellazione dei dati da parte del gestore.
  8. Esempi pratici di azioni:
    • Richiesta visura CRIF: Il sign. Rossi vuole controllare la sua posizione. Si collega al sito CRIF, seleziona il modulo “Accesso ai dati ai sensi art.9 Codice Condotta”, compila i propri dati anagrafici e allega copia di un documento (spid, carta d’identità). Invia la richiesta e attende la risposta. CRIF invierà al suo indirizzo il report dei crediti a suo nome.
    • Opposizione a segnalazione CR: La signora Bianchi scopre una segnalazione di sofferenza per un mutuo estinto. Invia una lettera raccomandata al suo istituto di credito, citando art.125 TUB (mancato preavviso) e art.16 GDPR (rettifica dati), allegando copia di quietanze di estinzione mutuo. Chiede la cancellazione immediata della segnalazione errata. Se la banca si rifiuta, Bianchi può fare reclamo all’ABF e, se necessario, querelare in tribunale.

Tabelle riepilogative dei sistemi di informazione creditizia

SistemaGestoreTipo (pubblico/privato)Informazioni gestiteSoglie di segnalazioneAccesso del soggettoDurata conservazione
Centrale Rischi (CR)Banca d’ItaliaPubblicoDebiti complessivi di famiglie e imprese verso banche/finanziarie: dettaglio per classi creditizie.≥30.000€ (normali); ≥250€ (sofferenze)Richiesta gratuita alla Banca d’ItaliaDati non cancellati, visibili agli intermediari per 36 mesi
CRIF – EURISCCRIF S.p.A.PrivatoPositivo/negativo: mutui, prestiti, cessioni quinto, carte di credito, fidi bancari, ecc.No soglia minima (tutti i rapporti segnalati dalle partecipanti)Richiesta al gestore (online/con modulo)Cancellazione di ritardi regolarizzati dopo 12–24 mesi (Codice di Condotta)
ExperianExperian ItaliaPrivatoPositivo/negativo simile a CRIF: rapporti creditizi del cliente, inclusi ritardi/pagamenti puntualiNo soglia minimaRichiesta al gestore (Servizio Consumatori online)Cancellazioni secondo Codice di Condotta (fino a 24 mesi per ritardi)
CTCConsorzio Tutela CreditoPrivatoPositivo/negativo: finanziamenti al consumo, prestiti personali, ecc.No soglia (dati dalle banche partecipanti)Richiesta via “Area Clienti” o PECSimile a CRIF/Experian (ritardi regolarizzati fino a 24 mesi)
Assilea (BDCR)Associazione Italiana LeasingPrivatoPositivo/negativo solo operazioni di leasing (macchinari, impianti)No soglia (tutti i leasing segnalati dalle associate)Richiesta online tramite portale AssileaRitardi ≤2 rate: 12 mesi; >2 rate: 24 mesi (se regolarizzati)

Domande frequenti (FAQ)

  • Posso scoprire se sono segnalato anche senza andare in banca? Sì. Puoi chiedere direttamente alle banche dati: la Banca d’Italia (CR) mette a disposizione servizi online, e i SIC privati (CRIF, Experian, CTC, Assilea) offrono procedure web per ottenere il proprio report (art.15 GDPR).
  • Essere in CR significa che sono un cattivo pagatore? No. La segnalazione indica solo un’esposizione rilevante verso un intermediario. Se paghi regolarmente, la segnalazione non comporta altri effetti. Se estingui il debito, la banca cessa di segnalare; ma l’archivio storico conserva il dato fino a 36 mesi.
  • Quanto resta una segnalazione negativa? Nella CR pubblica della Banca d’Italia, i dati restano archiviati anche dopo il pagamento e rimangono visibili per 36 mesi. Nei SIC privati i termini variano (es. fino a 24 mesi dopo la regolarizzazione del ritardo, come nel caso Assilea). Decorsi tali termini, il segnale viene rimosso secondo il Codice di Condotta.
  • Cosa fare se trovo un errore nella visura? Invia una richiesta di rettifica: contatta la banca segnalante e/o il gestore del sistema (CRIF, etc.) chiedendo correzione dei dati errati. Spiega il motivo e allega documenti che lo provino. I gestori SIC e la Banca d’Italia sono obbligati a verificare e modificare i dati inesatti.
  • E se non rimuovono l’errore? Puoi presentare reclamo scritto alla banca entro 60 giorni. Se non ottieni risposta o è negativa, puoi rivolgerti all’Arbitro Bancario Finanziario (costo ridotto) oppure intentare causa in tribunale. Negli ultimi anni i giudici hanno spesso riconosciuto il risarcimento danni per segnalazioni illegittime (cfr. Cass. 29252/2024).
  • Ho diritto all’informativa prima di essere segnalato? Sì, se sei consumatore. La legge (art.125 TUB) impone agli intermediari di informare il cliente in anticipo quando intendono inserire dati negativi in un archivio. Il mancato preavviso può rendere il segnale illegittimo. Se non sei avvisato, sei tutelato per legge. (Attenzione: questa norma non si applica alle società di persone/SPA, che non sono considerate consumatori – come ha stabilito la Cassazione 17848/2017).

Fonti principali

Questa guida si basa su normativa italiana ed europea e fonti giuridiche aggiornate. In particolare si sono utilizzate le disposizioni del T.U. Bancario (D.Lgs. 385/1993), in particolare art.125 e 154, il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003 e D.Lgs.101/2018) e il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). Fondamentali anche il Codice di condotta per i SIC (Provv. Garante 12/9/2019) e circolari Banca d’Italia (ad es. Circ. 139/1991).

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Conclusione

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