Discarico Automatico delle Cartelle Esattoriali: La Guida Aggiornata

Hai ricevuto cartelle esattoriali vecchie e vuoi sapere se è possibile ottenere il discarico, cioè l’annullamento definitivo del debito? Ti stai chiedendo se quelle somme sono ancora dovute o se, invece, puoi farle cancellare perché prescritte o non più esigibili?

Il discarico delle cartelle esattoriali è uno strumento previsto dalla legge che consente – in determinati casi – di eliminare i debiti iscritti a ruolo, quando sono trascorsi i termini di legge, mancano i presupposti, o non sono stati validamente notificati.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in cartelle esattoriali, diritto tributario e tutela del debitore – ti spiega quando è possibile ottenere il discarico delle cartelle, cosa serve per farlo, e come possiamo aiutarti a cancellare legalmente debiti vecchi o prescritti.

Hai ricevuto cartelle esattoriali vecchie e vuoi sapere se puoi ottenere il discarico e cancellare il debito?

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Introduzione

Il discarico automatico delle cartelle esattoriali è una procedura introdotta nell’ordinamento italiano per cancellare dal carico della riscossione i debiti ritenuti inesigibili, alleggerendo così il cosiddetto “magazzino” delle cartelle non pagate. Si tratta di un meccanismo innovativo entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2025, nell’ambito di una più ampia riforma della riscossione voluta dal legislatore. In sostanza, se una cartella di pagamento non viene riscossa entro un determinato periodo di tempo, essa viene automaticamente eliminata dai ruoli dell’Agente della Riscossione (Agenzia delle Entrate-Riscossione), con la possibilità di un definitivo annullamento del debito nei casi previsti. Questo strumento mira a concentrare le risorse di riscossione sui crediti realmente recuperabili, evitando di inseguire all’infinito posizioni ormai inesigibili (ad esempio perché il debitore è nullatenente, fallito o deceduto).

Il tema è di grande interesse per professionisti e imprenditori, in quanto incide sulla gestione dei debiti fiscali, contributivi e patrimoniali iscritti a ruolo. Questa guida approfondita – destinata principalmente ad avvocati e operatori economici – offre un quadro completo e aggiornato (maggio/giugno 2025) sulla disciplina del discarico automatico delle cartelle. Verranno analizzati:

  • Tipologie di debiti che possono essere oggetto di discarico (dai tributi erariali come IRPEF e IVA, ai contributi previdenziali, dalle multe stradali ai tributi locali, ecc.);
  • Normativa di riferimento, con le evoluzioni legislative fino al 2025 (art. 4 del DL 119/2018, legge di bilancio 2023 e 2024, decreti attuativi e circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia Riscossione);
  • Giurisprudenza aggiornata, comprendente le pronunce più recenti della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte dei Conti in materia di annullamento automatico dei ruoli, prescrizione delle cartelle e legittimità delle sanatorie;
  • Tabelle riepilogative dei termini temporali, importi, condizioni e soggetti inclusi/esclusi dalle varie misure di discarico;
  • Domande e risposte su casi pratici e dubbi frequenti, con simulazioni su come verificare la propria posizione debitoria (estratto di ruolo), interpretare i codici degli atti e comprendere gli effetti concreti del discarico automatico.

Che cos’è il discarico automatico delle cartelle esattoriali?

Il discarico delle cartelle esattoriali è tradizionalmente la procedura con cui l’Agente della Riscossione (ex Equitalia, oggi Agenzia Entrate-Riscossione) restaituisce al creditore originario i ruoli relativi a crediti divenuti inesigibili o definitivamente non recuperabili. In passato tale procedura richiedeva complesse verifiche amministrative e l’intervento della Corte dei Conti, per accertare che l’agente avesse esperito tutti i tentativi di riscossione possibili prima di dichiarare il credito inesigibile. Con la riforma della riscossione attuata nel 2024, questa procedura è stata semplificata e resa automatica: in base all’art. 3 del D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 (decreto attuativo della delega fiscale in materia di riscossione), tutte le cartelle affidate all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2025 in poi verranno discaricate d’ufficio qualora non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento. In altri termini, viene introdotto un limite di 5 anni alla permanenza dei crediti nei ruoli di riscossione: trascorso questo quinquennio senza successo, la cartella “scade” e viene eliminata dai carichi pendenti dell’agente.

È fondamentale chiarire che discarico non significa automaticamente cancellazione definitiva del debito. Infatti, la norma prevede che, una volta discaricata la cartella:

  • Il credito ritorna in capo all’ente creditore originario (ad es. Agenzia delle Entrate, INPS, Comune, ecc.), il quale dovrà decidere il da farsi. L’ente potrà, da un lato, valutare di cancellare o annullare definitivamente il credito se lo ritiene realmente inesigibile (addebitando la perdita a bilancio); dall’altro lato, potrà anche riaffidare nuovamente il carico allo stesso Agente della Riscossione in futuro, nel caso in cui emergano “nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali del debitore” tali da far sperare in un recupero. In alternativa, l’ente potrebbe tentare una riscossione in proprio con mezzi amministrativi, finché il debito non sia prescritto.
  • Il debito in sé non si estingue automaticamente per effetto del discarico. Il discarico incide sul rapporto organizzativo tra ente creditore e agente della riscossione (liberando quest’ultimo dal compito di riscuotere quell’importo), ma non cancella la pretesa tributaria o sanzionatoria sottostante, salvo che l’ente creditore adotti esso stesso un provvedimento di annullamento/sgravio. Dunque il contribuente-debitore non può dare per scontato che trascorsi 5 anni sia libero dal debito: la cartella non verrà più riscossa dall’Agenzia Entrate-Riscossione, ma il credito potrebbe essere riesumato dall’ente se, ad esempio, il debitore torna ad avere sostanze aggredibili o se il debito è ancora nei termini di prescrizione. Questo aspetto distingue il discarico automatico da un condono o uno stralcio definitivo: in questi ultimi casi la legge interviene per annullare il debito, mentre nel discarico quinquennale il debito è semplicemente “accantonato” salvo nuova vita.

La ratio della normativa è duplice: da un lato, efficientare la riscossione concentrando le risorse sulle posizioni solvibili (considerato che la platea di cartelle pendenti è enorme e in larga parte irrecuperabile); dall’altro, garantire certezza e tempi definiti sia per il Fisco sia per i contribuenti. In passato, molte cartelle restavano pendenti per decenni, con importi lievitati da sanzioni e interessi di mora, pur essendo di fatto inesigibili. Ciò creava sia un’illusione contabile per l’Erario (crediti iscritti a ruolo per importi astronomici, ma non incassabili) sia un’alea indefinita sui debitori, formalmente esposti a riscossione perpetua. Ora, dopo 5 anni senza risultati, scatta il “colpo di spugna” procedurale: l’Agente della Riscossione discarica il ruolo e lo restituisce al mittente.

Va evidenziato che il termine di 5 anni per il discarico decorre dall’anno successivo all’affidamento del carico. Ad esempio, una cartella affidata alla riscossione nel marzo 2025 dovrà essere riscossa entro il 31 dicembre 2030; se a tale data il pagamento non è avvenuto (e non sussistono cause di proroga), nel 2031 la cartella sarà automaticamente discaricata. In base alla formulazione normativa, il quinquennio è calcolato “al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento”, uniformando di fatto la scadenza al termine dell’anno solare.

Cause di differimento e discarico anticipato: la regola dei 5 anni non è assoluta, poiché il decreto prevede alcune importanti eccezioni e anticipazioni:

  • Differimento del discarico: se il debitore è coinvolto in una procedura esecutiva (es. pignoramento in corso) o concorsuale (fallimento, concordato preventivo) pendente, oppure ha ottenuto una rateizzazione a lungo termine per comprovate difficoltà economiche, oppure ancora ha aderito a una definizione agevolata (rottamazione, saldo e stralcio) i cui effetti si protraggono, allora il discarico automatico non scatta allo scadere dei 5 anni. In tali casi la riscossione è in qualche modo “attiva” o sospesa per legge, quindi la cartella rimane in essere finché la procedura non si esaurisce. Ad esempio, se il contribuente ha un piano di dilazione che va oltre la soglia dei 5 anni, la cartella non sarà discaricata a metà piano; oppure se è in atto un pignoramento, si attenderà l’esito dell’esecuzione. In sintesi, il quinquennio decorre solo in assenza di eventi che tengano “viva” l’azione di recupero.
  • Discarico anticipato: al contrario, è prevista la possibilità per l’agente della riscossione di anticipare il discarico di una cartella anche prima dei 5 anni, al ricorrere di specifiche condizioni di inesigibilità conclamata. In particolare, l’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 110/2024 consente ad Agenzia Entrate-Riscossione di inviare all’ente creditore, in qualsiasi momento, una comunicazione motivata di discarico anticipato dei carichi (affidati dal 1° gennaio 2025 in poi) nei seguenti casi: (a) accertato fallimento del debitore (o altra procedura concorsuale chiusa senza soddisfacimento del credito); (b) riscontro dell’assenza di beni da pignorare in capo al debitore; (c) constatazione che non esistono nuovi beni aggredibili rispetto a quelli già esecutati senza successo. In tali situazioni, essendo evidente l’infruttuosità della riscossione, l’Agente non dovrà attendere il quinquennio, ma potrà sgravarsi subito del carico trasmettendolo al creditore. Simmetricamente, il comma 3 prevede che anche l’ente creditore possa attivarsi per richiedere la restituzione anticipata di carichi iscritti a ruolo: per i carichi ante riforma (cioè affidati prima dell’8 agosto 2024) l’ente può richiederlo dopo 24 mesi dall’affidamento; per quelli post riforma (affidati dopo l’8/8/2024) può chiederlo tra il 24° e il 30° mese successivo all’affidamento. Ciò consente agli enti di riprendere in carico debiti che reputano immediatamente irrecuperabili, senza attendere i 5 anni.

Esempio pratico: Tizio ha una cartella per IRPEF di €20.000 affidata nel 2025. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione tenta invano di riscuotere (pignoramenti nulla perché Tizio è nullatenente). Nel 2027 Tizio fallisce in una procedura concorsuale: l’agente potrà già nel 2027 comunicare il discarico anticipato all’Agenzia delle Entrate (creditore). A questo punto l’Agenzia Entrate deciderà se il credito, insinuato al passivo fallimentare, è integralmente perduto: presumibilmente lo annullerà per inesigibilità. Se invece nel 2025 Tizio avesse attivato un piano di rateazione decennale per lo stesso debito, il discarico a 5 anni non sarebbe scattato nel 2030, poiché la dilazione (sospensiva) prosegue fino al 2035.

In definitiva, il discarico automatico quinquennale rappresenta uno “stralcio permanente” delle cartelle inesigibili: a differenza delle precedenti sanatorie “una tantum” (condoni, rottamazioni) che operavano su determinate annualità o importi, qui si introduce un meccanismo strutturale e continuo di pulizia del ruolo. Per questo è stato salutato come uno strumento epocale di efficientamento della riscossione. L’attenzione mediatica si è subito concentrata su questa novità, al punto da far parlare di cartelle “al macero dopo 5 anni”. Di contro, occorre evitare equivoci: non è un condono generalizzato a favore dei debitori, perché – come visto – il credito può ancora essere preteso dal titolare e, soprattutto, il discarico si applica solo alle nuove cartelle (affidate dal 2025 in poi). Per le vecchie cartelle (2000-2024) già a magazzino, non scatta automaticamente la regola dei 5 anni, ma è stata prevista l’istituzione di una Commissione ad hoc (composta da Ministero dell’Economia e rappresentanti della Corte dei Conti) incaricata di proporre soluzioni per smaltire quell’enorme arretrato. Si pensi che il magazzino dei crediti iscritti a ruolo ammonta a oltre 1.200 miliardi di euro, distribuiti in circa 163 milioni di cartelle relative a 22 milioni di debitori (19 milioni persone fisiche). Si tratta spesso di importi vetusti e non più recuperabili, la cui presenza nei bilanci pubblici è poco realistica. La Commissione MEF–Corte dei Conti avrà dunque il compito di studiare interventi legislativi per discaricare/rinunciare a tali crediti pregressi, con ogni probabilità mediante nuovi stralci selettivi o condoni mirati.

In sintesi, il discarico automatico introdotto dal 2025 è un processo di revisione del sistema di riscossione che:

  • libera l’Agente della Riscossione dai carichi infruttuosi (dopo un periodo standard di 5 anni),
  • responsabilizza l’ente creditore a decidere del destino del credito (riscuotere in proprio, rieseguire l’affidamento o abbandonare la pretesa),
  • tutela meglio i contribuenti, che non resteranno più esposti per decenni ad azioni esecutive su cartelle dormienti, sapendo che trascorsi cinque anni senza esito l’agente non potrà più attivarle,
  • al tempo stesso non premia i furbi, poiché un debitore capiente non potrà confidare nel mero decorso del tempo: se possiede beni o redditi, l’agente provvederà nei 5 anni agli atti interruttivi e alle esecuzioni (tra l’altro, la riforma prevede anche una pianificazione annuale più efficace dell’attività di riscossione, con obbligo per AdER di tempestiva notifica delle cartelle e atti interruttivi). Inoltre, se emergono beni post-discarico, l’ente può riattivarsi e il termine di prescrizione legale del debito continua a decorrere durante il quinquennio.

Tipologie di debiti potenzialmente oggetto di discarico automatico

Quali sono i carichi iscritti a ruolo che possono beneficiare del discarico automatico (o delle varie forme di annullamento previste dalle norme)? In generale, tutti i tipi di debito affidati all’Agente della Riscossione rientrano nel perimetro, salvo eccezioni specifiche dettate dalla legge. Elenchiamo le principali categorie di crediti che tipicamente danno luogo a cartelle esattoriali, indicando per ciascuna se sono inclusi o esclusi dalle misure di discarico/stralcio:

  • Tributi erariali: imposte dirette e indirette statali come IRPEF, IRES, IVA, addizionali, ritenute, IRAP, ecc. – Inclusi. Questi costituiscono gran parte del carico. Ad esempio, debiti IRPEF risultanti da dichiarazioni o avvisi di accertamento, oppure IVA non versata: se rientrano nelle soglie previste da uno stralcio normativo (ad es. condono fino a €1000), vengono annullati automaticamente. Dal 2025, qualunque tributo erariale non riscosso entro 5 anni dall’affidamento verrà discaricato d’ufficio. Eccezione: l’IVA riscossa all’importazione (dazi e diritti doganali, considerati “risorse proprie UE”) è esclusa dagli stralci automatici per vincolo comunitario. Infatti “le risorse proprie tradizionali UE e l’IVA all’importazione” non possono essere abbuonate dallo Stato membro e sono espressamente escluse sia dallo stralcio 2019 sia dalle nuove norme sul discarico automatico.
  • Tributi locali: imposte e tasse locali come IMU, TASI, TARI, bollo auto (tassa automobilistica regionale), ecc. – Inclusi con particolarità. Le cartelle per tributi locali possono rientrare negli annullamenti automatici, ma il legislatore ha previsto un trattamento differenziato per tutelare l’autonomia finanziaria di enti locali e Regioni. Ad esempio, nello stralcio 2023 (legge di bilancio 2023) i carichi di enti diversi dallo Stato sono stati oggetto di uno stralcio parziale: al 31/03/2023 sono stati azzerati interessi e sanzioni ma non la quota capitale dei tributi locali, salvo che l’ente locale deliberasse di estendere lo stralcio al totale. In particolare, per i Comuni e altri enti territoriali la legge 197/2022 ha disposto l’annullamento automatico solo di interessi di ritardata iscrizione a ruolo, interessi di mora e sanzioni, mentre le imposte (es. il tributo locale dovuto) e le spese di notifica sono rimaste dovute integralmente. Era data facoltà ai Consigli Comunali di non applicare neppure questo stralcio parziale (optando entro il 31/1/2023), mantenendo quindi l’integralità del debito. Molti enti locali, però, hanno aderito allo stralcio parziale di default. Dal 2025, anche i tributi locali affidati ad Agenzia Riscossione saranno soggetti al discarico quinquennale come gli altri crediti (non vi sono esclusioni di principio), ma resta ferma la specificità delle “risorse UE” e “aiuti di Stato” che riguarda anche eventuali crediti locali (ad es. un credito comunale derivante da un aiuto illegittimo non potrebbe essere discaricato).
  • Contributi previdenziali: contributi dovuti a enti previdenziali pubblici (come INPS, INAIL) o a Casse previdenziali professionali. – Inclusi. I contributi non versati, se iscritti a ruolo, seguono le stesse regole: ad esempio, contributi INPS omessi relativi ad anni 2000-2010 fino a €1000 sono stati condonati ex art.4 DL 119/2018; contributi fino a €5000 del 2000-2010 sono stati stralciati nel 2021 se il contribuente rientrava nei limiti di reddito. Allo stralcio 2023 (fino €1000) partecipavano anche i carichi INPS e simili, con annullamento totale se ente pubblico previdenziale (INPS) o parziale se Cassa privata (equiparata ad “altro ente”). Dal 2025, i ruoli contributivi non riscossi entro 5 anni saranno discaricati. Eccezioni: non si applica il discarico (né i condoni) ai contributi che derivano da sanzioni per violazioni in materia previdenziale (es. sanzioni civili per omesso versamento): queste sanzioni seguono le esclusioni generali (come le sanzioni penali, v. oltre). Inoltre, i crediti per premi assicurativi e contributi previdenziali hanno di solito prescrizione quinquennale per legge, quindi spesso verranno meno per prescrizione ancor prima del discarico automatico (si veda la sezione giurisprudenza sulla prescrizione).
  • Multe e sanzioni amministrative: sanzioni per violazioni amministrative, ad esempio multe stradali per infrazioni al Codice della Strada, sanzioni amministrative comminate da autorità varie (Autorità garanti, Prefettura, ecc.). – Parzialmente inclusi. Questa categoria ha ricevuto un trattamento peculiare. Poiché la sanzione pecuniaria in sé (es. l’importo della multa) ha natura punitiva, il legislatore è stato cauto nel cancellarla d’ufficio, per evitare messaggi di impunità. Negli stralci automatici recenti, le multe sono state incluse solo per gli oneri accessori: ad esempio, la legge 197/2022 ha previsto che per le sanzioni amministrative (incluse quelle del CdS) lo stralcio 2023 si applicasse limitatamente agli interessi, compresa la maggiorazione semestrale del 10% prevista dall’art. 27 comma 6 della L. 689/1981, e agli interessi di mora. Non sono stati invece annullati né la sanzione principale né le spese di procedura: queste sono rimaste dovute per intero. In pratica, una multa stradale ≤ €1000 del periodo 2000-2015 ha beneficiato al 31/3/2023 dell’azzeramento degli interessi accumulati, ma il capitale (la multa originaria) è ancora esigibile e il Comune può pretenderlo. Solo se il Comune avesse deliberato di estendere lo stralcio anche al capitale (cosa possibile ma rara), il debito multa sarebbe stato cancellato totalmente. Dal 2025, anche le sanzioni amministrative seguono la regola del discarico quinquennale: dunque se una multa del 2025 rimane impagata e infruttuosa fino al 2030, verrà restituita all’ente (Comune) nel 2031. Ciò non significa automaticamente che la multa è perdonata: il Comune potrebbe decidere di archiviare la posizione se ritiene il trasgressore irreperibile/nullatenente, ma in assenza di un atto formale di annullamento la sanzione resta dovuta (salvo prescrizione). Eccezione importante: le sanzioni penali non rientrano negli stralci. La legge ha sempre escluso espressamente dagli annullamenti automatici le multe, ammende e sanzioni pecuniarie derivanti da sentenze penali di condanna. Quindi, ad esempio, un’ammenda comminata da un tribunale penale o una pena pecuniaria non beneficiano di condono. Anche nel discarico 2025 tali sanzioni penali rimangono fuori (sebbene raramente siano affidate ad AdER).
  • Altre categorie di debiti: rientrano nei carichi a ruolo anche altre tipologie, come indennità di disoccupazione o reddito di cittadinanza indebitamente percepiti da restituire, sanzioni per violazioni tributarie (non penali), spese di giustizia, diritti camerali, ecc. Tendenzialmente, tutto ciò che è affidato ad AdER può essere soggetto a discarico o stralcio, salvo previsioni contrarie. Ad esempio, debiti per spese processuali poste a carico di un imputato sono spesso iscritte a ruolo: non risultano esclusi dagli stralci (se sotto le soglie, sarebbero stati condonati) né dal futuro discarico (verranno discaricati se non riscossi in 5 anni). Eccezioni generali: due categorie fondamentali sempre escluse dai condoni automatici sono:
    • i crediti derivanti dal recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dall’UE (lo Stato ha l’obbligo di recuperarli e non può rinunciarvi per condono);
    • i crediti oggetto di condanne della Corte dei Conti (danni erariali a carico di amministratori o funzionari): anche questi non vengono annullati dalle sanatorie.
      Tali esclusioni erano chiaramente indicate già nell’art. 4 DL 119/2018 e si riflettono nella disciplina attuale. Inoltre, come detto, le “risorse proprie UE” (dazi doganali, IVA import) sono fuori da discarico automatico.

Di seguito, riassumiamo in una tabella i principali provvedimenti di annullamento automatico emanati fino al 2025, con indicazione di ambito di applicazione e categorie di debiti inclusi/esclusi:

Normativa (misura)Carichi a ruolo coinvoltiSoglia importoBeneficiariEsclusioni principaliEffetti dello stralcio
Art. 4 DL 119/2018 (Pace fiscale 2018 – mini condono)Carichi affidati dal 2000 al 2010.Data riferimento residuo: 24/10/2018 (entrata in vigore del DL).≤ €1000 di importo residuo per singolo carico (capitale + interessi ruolo + sanzioni)Tutti i debitori (persone fisiche e non) – nessuna condizione soggettiva.IVA import e dazi UE esclusi.– Recupero aiuti di Stato esclusi.– Condanne Corte dei Conti escluse.– Multe/sanzioni penali escluse.Annullamento automatico totale del debito al 31/12/2018. (Nessuna istanza richiesta al debitore). Importi già versati non rimborsati (se pagati prima del 24/10/18); quelli versati dopo tale data rimborsati se non allocati su altri debiti. Stato rimborsa spese notifica per carichi statali e comunali 2000-2013 (20 rate dal 2020); restanti spese a carico enti creditori.
Art. 4 commi 4-9 DL 41/2021 (Decreto Sostegni 2021)Carichi affidati dal 2000 al 2010.Data riferimento residuo: 23/03/2021 (entrata in vigore DL Sostegni).≤ €5000 di importo residuo (capitale + interessi ruolo + sanzioni).Debitori con reddito imponibile ≤ €30.000:– Persone fisiche (anno d’imposta 2019);– Soggetti diversi (periodo d’imposta in corso al 31/12/2019).Stesse esclusioni del 2018 (UE, aiuti Stato, CdC, penali) presumibilmente applicate. (La norma rinviava alle esclusioni usuali).Annullamento automatico totale del debito, effettuato entro 31/10/2021 (con sospensione attività fino ad allora). Richiesta verifica del requisito reddituale da parte dell’AdER in coordinamento con Agenzia Entrate. Debitori non aventi i requisiti esclusi dallo stralcio.
Art. 1 cc. 222-230 L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023 – “tregua fiscale”)Carichi affidati dal 2000 al 2015.Data riferimento residuo: 1/01/2023 (importo residuo a tale data).≤ €1000 di importo residuo per singolo carico (capitale + interessi ruolo + sanzioni).Tutti i debitori (nessun filtro reddituale).UE risorse proprie escluse (implicitamente, come da norme UE).– Aiuti di Stato esclusi (come da norme generali).– Condanne Corte Conti escluse.– Sanzioni penali escluse.(Sono replicati in sostanza i medesimi ambiti esclusi già previsti nel 2018.)Annullamento automatico al 31/03/2023 (termine poi prorogato al 30/04/2023), con differenziazione:– Carichi di Stato, agenzie fiscali, enti previdenziali pubblici (INPS, etc.): stralcio integrale (capitale+interessi+sanzioni).– Carichi di altri enti (es. Comuni, Regioni, Casse): stralcio parziale – azzeramento solo interessi e sanzioni, ma capitale dovuto. Possibilità per l’ente di deliberare entro 31/1/23 la non applicazione dello stralcio (quindi nessun annullamento neppure di interessi).– Multe stradali e altre sanzioni amm.ve non tributarie: stralcio solo interessi (incl. maggiorazioni), multa capitale esclusa (sempre dovuta).Nessuna azione richiesta al contribuente. Atti di recupero sospesi fino al 31/3/23. Entro il 30/04/23 AdER ha annullato i debiti interessati.
D.Lgs. 110/2024 (Riforma Riscossione)Discarico automatico quinquennaleCarichi affidati dal 1° gennaio 2025 in poi (nuovi ruoli). (Per carichi 2000-2024: prevista Commissione per soluzioni straordinarie).Nessuna soglia fissa di importo. Si applica a tutti i ruoli, indipendentemente dall’ammontare, purché non riscossi entro 5 anni.Tutti i debitori. (Nessuna distinzione per status del debitore: conta solo l’esito infruttuoso della riscossione nel quinquennio).Crediti con procedure esecutive/concorsuali pendenti: esclusi dal conteggio (discarico differito finché la procedura non termina).– Crediti oggetto di accordi di ristrutturazione o rateizzazioni per difficoltà: discarico differito fino a scadenza piani.– Definizioni agevolate in corso (rottamazione, saldo/stralcio): discarico differito finché perdura l’agevolazione.– “Risorse proprie” UE (dazi, IVA import): esclusi dal discarico e non reiscrivibili a ruolo (trattamento separato).– Recupero aiuti di Stato: esclusi dal discarico e non reiscrivibili.– (Confermate implicitamente anche esclusioni sanzioni penali e danni erariali, benché tali casi raramente affidati dal 2025 in poi.)Discarico (sgravio) automatico dall’Agente della Riscossione al creditore dopo 5 anni dall’anno di affidamento se il carico risulta non riscosso al 31 dicembre di detto quinto anno. L’agente trasmette elenco delle quote discaricate all’ente creditore. NON estinzione del debito: il credito ritorna all’ente, che può riaffidare se emergono nuovi elementi patrimoniali, oppure annullare/gestire in proprio. Discarico anticipato possibile prima dei 5 anni in caso di fallimento, nullatenenza etc. accertati. Controllo di MEF ed ente su corretto operato: ente può contestare eventuale prescrizione maturata per inerzia dell’agente. Responsabilità di AdER limitata a dolo o colpa grave in caso di decadenza/prescrizione.

(Legenda: per “interessi per ritardata iscrizione a ruolo” si intendono gli interessi calcolati dall’ente sul debito dall’origine fino all’iscrizione a ruolo; gli “interessi di mora” sono quelli sul ritardato pagamento della cartella, ex art. 30 DPR 602/1973; per “sanzioni” si intendono soprattasse, sanzioni amministrative tributarie o civili aggiuntive; l’aggio di riscossione non è conteggiato nelle soglie perché abolito dal 2022.)

Quadro normativo di riferimento (aggiornato al 2025)

Esaminiamo ora nel dettaglio le fonti normative che hanno disciplinato l’annullamento automatico delle cartelle esattoriali, evidenziando le novità introdotte fino a giugno 2025. Il quadro comprende sia disposizioni legislative (decreti-legge, leggi di bilancio, decreti legislativi) sia atti amministrativi esplicativi (circolari dell’Agenzia delle Entrate e di Agenzia Riscossione).

Pace fiscale 2018 – Art. 4 DL 119/2018 (conv. L.136/2018)

Una prima importante misura di sgravio automatico fu introdotta dal Decreto-Legge 23 ottobre 2018 n. 119 (convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136), noto come “Decreto fiscale 2019” in attuazione della cosiddetta pace fiscale. L’art. 4 di tale decreto, rubricato “Stralcio dei debiti fino a mille euro”, dispose l’annullamento automatico di tutti i debiti di modesto importo iscritti a ruolo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, a condizione che al 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del DL) l’importo residuo dovuto per ciascun carico non superasse €1000. La soglia di €1000 includeva il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e le sanzioni, escludendo invece gli interessi di mora maturati dopo la notifica e l’aggio di riscossione.

Tale stralcio “una tantum” operava ope legis alla data del 31 dicembre 2018, senza necessità per il debitore di presentare alcuna domanda. In pratica, l’agente della riscossione (all’epoca Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a Equitalia) ha provveduto a individuare entro il 2019 tutte le posizioni rientranti nei criteri e ad annullarle d’ufficio. L’operazione fu di ampissima portata: ha riguardato tutti i debiti residui ≤€1000 in quel perimetro temporale, per qualsiasi ente creditore (erario, Inps, Comuni, etc.), con pochi casi eccezionali. L’elenco dei carichi stralciati è stato reso disponibile nel luglio 2019.

Debiti esclusi: la norma escludeva espressamente dallo stralcio alcune categorie sensibili, in linea con precedenti sanatorie: (a) le risorse proprie UE e IVA all’importazione; (b) i debiti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi; (c) i debiti derivanti da condanne della Corte dei Conti; (d) le multe, ammende e sanzioni penali. Oltre a ciò, rimasero esclusi di fatto i ruoli affidati dopo il 2010 e quelli di importo superiore alla soglia.

Effetti per il debitore: i contribuenti interessati si sono visti cancellare completamente i debiti entro fine 2018. Le somme già versate in relazione a tali debiti non sono state rimborsate (se pagate prima del 24/10/2018), mentre eventuali pagamenti eseguiti dopo l’entrata in vigore (ad esempio in pendenza di rottamazione) sono stati imputati ad altri debiti o rimborsati, secondo le regole del comma 2. Ciò significa che se un contribuente aveva effettuato versamenti su una cartella poi oggetto di stralcio, non gli è spettato alcun rimborso per i pagamenti antecedenti la norma, mentre per quelli successivi poteva ottenere rimborso qualora non avesse altri debiti verso AdER.

Effetti per gli enti creditori: l’annullamento ex lege ha comportato per gli enti la rinuncia forzosa ai crediti relativi. Il legislatore ha affrontato anche il tema del rimborso delle spese di notifica ed esecutive sostenute dall’Agente della Riscossione su quei carichi. In particolare, fu stabilito che: per le spese su carichi di Stato ed anche per quelle dei Comuni relative al periodo 2000-2013, l’Agente Riscossione presentasse richiesta di rimborso al MEF entro 31/12/2019, con onere a carico del bilancio statale, rimborsato in 20 rate annuali a partire dal 30/06/2020. Per le spese relative ai carichi degli altri enti (es. Comuni per spese dal 2014 in poi, altri enti non statali), la richiesta andava presentata al singolo ente creditore, che doveva rimborsare con proprie risorse secondo le medesime modalità. Questa disciplina, non chiarissima, generò qualche frizione: all’inizio del 2021 alcuni Comuni si videro recapitare dall’Agenzia Entrate-Riscossione richieste di rimborso per migliaia di euro di spese di notifica annullate, in applicazione dell’art. 17 comma 4 del D.Lgs. 112/1999 (che pone a carico dell’ente le spese in caso di inesigibilità). La questione fu oggetto di interrogazioni parlamentari, con richiesta di “non far pagare ai comuni le spese di riscossione di crediti stralciati” data la situazione finanziaria critica degli enti locali. In definitiva, però, la norma del 2018 aveva già previsto che per i comuni il rimborso delle spese 2000-2013 fosse a carico dello Stato, mentre per eventuali spese successive fosse a carico dei comuni stessi, sebbene dilazionabile.

Circolari esplicative: l’Agenzia delle Entrate fornì chiarimenti con la Circolare 13/E del 2019, mentre l’Agenzia Entrate-Riscossione pubblicò sul sito istituzionale l’elenco dei ruoli annullati e risposte alle FAQ. La giurisprudenza (vedi più avanti) ha confermato la portata generale dello stralcio: ad esempio, è stato affermato che anche le cartelle per le quali il contribuente avesse perso un ricorso in giudizio vengono ugualmente annullate dalla legge (la presenza di un giudicato sfavorevole non impedisce lo stralcio, trattandosi di rinuncia legislativa al credito).

Stralcio DL “Sostegni” 2021 – Art. 4 commi 4-9 DL 41/2021 (conv. L.69/2021)

In piena pandemia Covid-19, con il Decreto Sostegni (DL 22 marzo 2021 n. 41) il governo Draghi introdusse un ulteriore condono automatico di ruoli, questa volta più selettivo. L’art. 4 commi 4-9 del DL 41/2021 (conv. in Legge 21 maggio 2021 n. 69) dispose l’annullamento dei debiti a ruolo di importo fino a €5000 relativi ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ma solo per i debitori con specifici requisiti di reddito. In particolare, beneficiavano dello stralcio:

  • le persone fisiche con reddito imponibile fino a €30.000 nell’anno d’imposta 2019;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società, enti) con reddito imponibile fino a €30.000 nel periodo d’imposta in corso al 31/12/2019.

Questa misura era stata pensata come sollievo per i piccoli debitori colpiti dalla crisi pandemica, ampliando la soglia a 5000 euro ma limitandola a chi avesse redditi medio-bassi. Restavano esclusi i debitori più facoltosi e ovviamente i carichi oltre €5000.

Lo stralcio Sostegni era parzialmente in continuità con quello del 2018: riguardava la medesima finestra temporale (2000-2010), con esclusioni analoghe (come riportato nella circolare attuativa MEF n. 11/2021). Dunque non comprendeva le risorse UE, gli aiuti di Stato da recuperare, ecc.

Procedura: l’annullamento fu previsto entro una data specifica (creata poi con DM MEF). In pratica, l’Agenzia Entrate-Riscossione sospese ogni attività di riscossione sui carichi potenzialmente interessati e procedette ad uno scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate per individuare i contribuenti sotto la soglia di reddito. Entro fine ottobre 2021 l’Agente trasmise agli enti creditori l’elenco delle quote annullate (nel novembre 2021 vi fu comunicazione degli esiti). Tutti i debiti aventi i requisiti furono quindi annullati automaticamente. Se un debitore non rientrava nel limite di reddito, i suoi debiti non furono toccati e la riscossione riprese regolarmente dopo la sospensione.

Rapporti con altri istituti: particolare attenzione fu data al coordinamento con la “Rottamazione-ter” (definizione agevolata 2018-19) e con il “Saldo e stralcio 2019” (riservato a persone fisiche in difficoltà): le somme eventualmente già versate in adesione a quelle definizioni, se relative a carichi poi annullati dal DL Sostegni, non vennero restituite ma rimasero acquisite, analogamente a quanto avvenuto nel 2018.

Impatto: questo stralcio, pur circoscritto, ha consentito di chiudere molte posizioni di valore un po’ più alto (fino a 5 mila euro) rimaste escluse dallo stralcio 2018. Ad esempio, un contribuente con cartella da €4.000 del 2009 non beneficò del condono 2018 (che si fermava a €1000), ma se il suo reddito 2019 era inferiore a 30mila euro, nel 2021 ha visto quel debito cancellato. Viceversa, chi superava la soglia di reddito ha dovuto continuare a pagare anche i debiti sotto 5mila euro.

Legge di Bilancio 2023 – Art. 1 commi 222-230 L.197/2022 (“Tregua fiscale” 2023)

La Legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022 n. 197) ha introdotto un corposo pacchetto di misure definito “tregua fiscale”, tra cui un nuovo stralcio automatico dei debiti fino a €1000 e una nuova “Rottamazione-quater” per debiti di importo maggiore (quest’ultima su domanda). Soffermandoci sullo stralcio automatico: i commi 222-230 dell’art.1 L.197/2022 hanno previsto l’annullamento d’ufficio di tutti i debiti di importo residuo fino a €1000 alla data del 1° gennaio 2023, riferiti a carichi affidati all’Agente della riscossione tra il 2000 e il 2015. In sostanza, si è trattato di prorogare e completare l’opera iniziata con lo stralcio 2018, estendendo la cancellazione automatica anche alle cartelle dal 2011 al 2015 (oltre a riconsiderare quelle precedenti eventualmente rimaste sotto soglia).

Differenze rispetto a 2018/2021: la misura del 2023 ha presentato due differenze chiave: (1) non vi era alcuna condizione di reddito (lo stralcio era per tutti i debitori, come nel 2018); (2) si è introdotta una distinzione tra crediti di enti diversi, con stralcio totale per alcuni e parziale per altri. In particolare:

  • Per i carichi di Amministrazioni statali, Agenzie fiscali ed Enti previdenziali pubblici (INPS, INAIL), lo stralcio ≤€1000/2000-2015 è stato integrale, ossia ha riguardato l’intero importo residuo (capitale, sanzioni, interessi). Ciò significa, ad esempio, che un debito IRPEF 2013 di €800 è stato completamente annullato.
  • Per i carichi degli altri enti creditori (ovvero tutti quelli non rientranti nella categoria sopra: principalmente Enti locali – Comuni, Province, Regioni – e Casse previdenziali professionali), lo stralcio è stato definito “parziale”: in base al comma 227 L.197/2022, si è cancellato al 31/3/2023 solo “l’importo dovuto a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora”, mentre la quota capitale del tributo e le spese di notifica/procedurali sono rimaste dovute. Tale limitazione è stata pensata per ridurre l’impatto sui bilanci locali. Inoltre, il comma 229 ha concesso a questi enti la possibilità di non applicare affatto lo stralcio adottando una delibera entro il 31 gennaio 2023 da comunicare ad Agenzia Riscossione. In caso di delibera “di diniego”, quindi, anche interessi e sanzioni sarebbero rimasti dovuti (lo stralcio si sarebbe azzerato per quell’ente). In assenza di delibera, è scattato lo stralcio parziale di default. Moltissimi enti locali non hanno deliberato il diniego entro la scadenza, aderendo così implicitamente allo stralcio delle sanzioni/interessi. Alcuni comuni invece hanno opposto diniego (ad esempio città preoccupate per mancati incassi, o considerate “virtuose” nel non voler condonare).
  • Un caso particolare è quello delle sanzioni amministrative diverse da tributi e contributi (tipicamente le multe stradali): il comma 228 della legge ha stabilito che per queste sanzioni lo stralcio opera “limitatamente agli interessi, compresi quelli della maggiorazione semestrale (art.27 L.689/81) e agli interessi di mora (art.30 DPR 602/73)”. In pratica è lo stesso regime dei comuni: la sanzione principale (multa) non viene annullata, restando dovuta per intero. Quindi ad es. una multa del 2014 di €200 con €150 di interessi è stata ridotta a €200 (capitale ancora da pagare).

Come per gli stralci precedenti, erano escluse dal perimetro le tipologie di crediti già menzionate (dazi/IVA import, aiuti di Stato, condanne erariali, sanzioni penali). Tali esclusioni non sono ripetute testualmente nel comma 222-230 (poiché già perlopiù non affidate a ruolo in quel range, oppure escluse de facto – es. aiuti di Stato raramente sotto 1000€), ma la circolare attuativa le ha confermate analogizzandole a quelle del DL Sostegni.

Tempistica e modalità: inizialmente la legge fissava al 31 marzo 2023 la data di annullamento dei debiti. Successivamente, con il decreto “Milleproroghe” 2023 (DL 198/2022 conv. L. 14/2023), questo termine è stato prorogato al 30 aprile 2023, per dare più tempo agli enti locali di adottare eventuali delibere di diniego e per consentire all’AdER di gestire operativamente lo stralcio. Fino a tale data (31/3 poi 30/4) le attività di riscossione relative ai carichi potenzialmente stralciabili sono state sospese per legge. Entro fine aprile, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha provveduto a stornare dai propri archivi le posizioni oggetto di annullamento e a comunicare agli enti gli importi abbuonati. L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 27 gennaio 2023 n.2/E, ha fornito chiarimenti applicativi dettagliati, ribadendo il carattere parziale dello stralcio per gli enti diversi dallo Stato.

Impatto pratico: grazie a questa norma, milioni di vecchie cartelle di piccolo importo sono state eliminate. Ad esempio, un contribuente con cinque cartelle da €300 ciascuna (relative a vari anni 2005-2012) ha visto annullare totalmente quelle dei tributi erariali e in quelle di tributi locali gli sono stati azzerati sanzioni/interessi (dovendo ancora pagare però il tributo base). La misura ha sollevato un tema di equità: i contribuenti diligenti che avevano pagato in passato importi simili hanno di fatto subito un trattamento deteriore rispetto a chi non ha mai pagato, ma la finalità dichiarata era di chiudere una volta per tutte le posizioni antiche di scarso valore, il cui recupero spesso costava più del ricavato.

Parallelamente, la stessa legge di bilancio 2023 ha varato la “Rottamazione-quater” (commi 231-252) per i carichi 2000-2022 di qualsiasi importo, consentendo la definizione agevolata con pagamento del solo capitale e interessi da ritardata iscrizione (senza sanzioni né interessi di mora né aggio) in 18 rate fino al 2027. Tale definizione su domanda del contribuente era complementare allo stralcio automatico: chi aveva debiti superiori a €1000 o di periodi successivi al 2015 poteva optare per la rottamazione. Molti contribuenti hanno presentato istanza entro il 30/06/2023. Le prime rate (luglio e novembre 2023) sono state poi differite a 2024 dal DL 51/2023 (conv. L. 87/2023) e dal DL 148/2023 (conv. L. 15/2024). In particolare, il 2024 ha visto slittare la scadenza delle prime due rate al 31/10/2023 e 30/11/2023, poi ulteriormente spostate a 2024 con il c.d. “milleproroghe 2024” (DL 198/2023 conv. L. 14/2023). Inoltre, con la Legge 26 maggio 2023 n. 29 è stata concessa la riammissione per i decaduti dalle vecchie rottamazioni, e da ultimo la Legge 3 maggio 2025 n. 15 ha riaperto i termini per i decaduti dalla rottamazione-quater stessa al 31/12/2024 (domanda di riammissione entro il 30/04/2025). Questi cenni servono a inquadrare che il 2023-2024 ha rappresentato un periodo di ampie sanatorie, combinando condono automatico, definizione agevolata e ravvedimenti speciali.

Legge di Bilancio 2024 – (L. 30 dicembre 2023 n. 213)

La legge di bilancio per il 2024, approvata a fine 2023, non ha introdotto un nuovo condono automatico di cartelle (anche perché era appena avvenuto quello a marzo 2023), ma contiene alcune disposizioni in materia di riscossione e sanatorie che meritano menzione:

  • Proroghe e ritocchi alle definizioni agevolate: come accennato, il Parlamento ha utilizzato il primo veicolo normativo utile (decreto Milleproroghe e legge di bilancio) per alleggerire il calendario dei pagamenti della Rottamazione-quater. La L. 213/2023 ha confermato la possibilità di beneficiare di 5 giorni di tolleranza per i pagamenti rateali e ha stanziato fondi per gestire i mancati incassi temporanei dovuti ai rinvii. Inoltre, ha previsto che i debitori decaduti da precedenti rottamazioni potessero accedere a piani di dilazione ordinaria senza versare arretrati (riapertura dilazioni).
  • Potenziamento della riscossione: la finanziaria 2024 ha introdotto misure per rendere più efficaci i pignoramenti presso terzi da parte di AdER, permettendo all’Agente di accedere a informazioni sui saldi dei conti correnti dei debitori prima di attivare il pignoramento. In attuazione di ciò, si attendeva un decreto MEF per l’implementazione (ancora mancante a inizio 2024). Queste misure indicano la volontà di migliorare il tasso di riscossione coattiva per evitare che si formino nuove sacche di crediti inesigibili.
  • Nessun nuovo stralcio generalizzato: il Governo 2024 ha scelto di non riproporre un altro condono automatico sui ruoli recenti. Piuttosto, l’attenzione si è spostata sulla riforma strutturale della riscossione (arrivata poi con i decreti delegati di metà 2024) e su incentivi per il contribuente collaborativo. Ad esempio, in bilancio 2024 sono state potenziate forme di adempimento spontaneo (come il ravvedimento operoso speciale per le dichiarazioni integrative).
  • Pace contributiva 2024: va segnalato un intervento di natura diversa, talvolta chiamato “pace contributiva”, inserito nella manovra 2024: esso permette a determinate condizioni di regolarizzare posizioni contributive pregresse ai fini previdenziali (es. riscattare periodi non coperti da contribuzione con versamenti agevolati per raggiungere prima la pensione). Tuttavia, ciò attiene più alla sfera previdenziale individuale che alla riscossione esattoriale, e non comporta annullamento automatico dei debiti, ma la loro sanatoria tramite pagamento (seppur agevolato). Lo si cita solo per completezza, trattandosi di misura definita come “pace” in alcuni articoli di stampa.

In sintesi, la legge di bilancio 2024 ha fatto da ponte verso la riforma organica, senza introdurre condoni, ma preparando il terreno (es. autorizzando l’agente a certe prassi di riscossione e predisponendo risorse per eventuali minor gettiti da sanatorie in corso). Contestualmente, ha evidenziato nelle relazioni tecniche come il grosso dei crediti non riscossi necessitasse di un intervento sistematico.

Riforma della riscossione 2024 – D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 (Decreto “Riscossione”)

Come parte dell’attuazione della delega per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023 n. 111), il Governo Meloni ha emanato nell’estate 2024 una serie di decreti legislativi di riordino del sistema tributario. Il D.Lgs. 110/2024, pubblicato sulla G.U. n.184 del 7 agosto 2024, contiene le “Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione”. Esso è entrato in vigore l’8 agosto 2024 ma molte sue disposizioni, tra cui il discarico automatico, hanno efficacia differita al 1° gennaio 2025.

Le principali novità introdotte da questo decreto, per quanto qui interessa, possono essere così riepilogate:

  • Pianificazione annuale dei carichi: l’Agente della Riscossione dovrà concordare col MEF una pianificazione delle attività, raggruppando i crediti per contribuente e garantendo tempestività nella notifica delle cartelle e negli atti interruttivi della prescrizione. Ciò per evitare accumulo di ritardi che favoriscano la decadenza/prescrizione (prima non c’era un obbligo stringente di invio cartelle entro un tempo breve; ora, ad esempio, sembra fissato un target di notifica entro 9 mesi dall’affidamento, come riportato da alcune sintesi divulgative).
  • Discarico automatico quinquennale: è la novità clou già ampiamente descritta. L’art. 3 del D.Lgs. 110/2024 prevede espressamente che i ruoli affidati ad AdER dal 1/1/2025 siano automaticamente discaricati se non riscossi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’affidamento. La norma demanda ad un decreto del MEF (atteso entro fine 2024) le modalità attuative e tecniche della procedura di discarico (flussi informativi tra agente ed enti, rendicontazione, etc.). Nel frattempo, la legge ne delinea linee guida: possibilità di discarico anticipato (v. sopra), cause di sospensione del termine (procedure concorsuali, dilazioni, ecc.), nonché introduce il principio che determinati crediti (dazi UE e aiuti di Stato) non possono essere soggetti a discarico né essere nuovamente iscritti a ruolo, dovendosi gestire a parte.
  • Riaffidamento dei carichi e segnalazione nuovi elementi: il decreto introduce l’istituto del “riaffidamento” di un carico discaricato. Se emergono, tramite le banche dati o le segnalazioni ex artt. 28-ter e 48-bis DPR 602/1973, elementi nuovi (ad es. il debitore acquisisce un immobile o riceve un pagamento) o se allo stesso debitore vengono affidati nuovi carichi, l’agente può chiedere all’ente di riesaminare i carichi già discaricati e ridarglieli in gestione per tentare un recupero. Questo per evitare che un debitore tornato solvibile sfugga perché la sua vecchia cartella era stata archiviata: in tal caso, può essere resuscitata e riscossa (sempre che non prescritta). Il decreto precisa comunque che il discarico non incide sul decorso della prescrizione del credito, la quale continua e può maturare in capo all’ente creditore se questi non agisce.
  • Controlli e responsabilità: per bilanciare l’automatismo dello sgravio, sono previsti controlli sia da parte del Ministero dell’Economia e Finanze sia da parte degli Enti creditori stessi sull’operato dell’Agente. In particolare, l’ente creditore può contestare formalmente all’Agente di aver lasciato decadere o prescrivere un credito (ad esempio, se AdER discarica un ruolo ma l’ente rileva che il diritto si era già prescritto per inerzia dell’agente prima dei 5 anni, oppure che l’agente non ha notificato in tempo la cartella entro termini di decadenza). In tal caso l’Agente della Riscossione può definire la contestazione in via agevolata, pagando all’ente una somma pari a 1/8 dell’importo del credito come sorta di penale transattiva. Se non definisce e non si instaura un giudizio in Corte dei Conti, dovrà pagare 1/3 dell’importo a titolo di risarcimento danno erariale. È comunque stabilito che l’eventuale responsabilità amministrativa/contabile dell’Agente (e dei suoi dipendenti) in questi casi è limitata ai casi di dolo o colpa grave. Si mette dunque al riparo l’Agente da azioni di rivalsa troppo severe per mere negligenze lievi, incentivando però un minimo di diligenza (la sanzione di 1/8 o 1/3 del credito perduto è un incentivo economico a evitare troppi “discarichi per prescrizione”).
  • Commissione MEF – Corte dei Conti per i ruoli 2000-2024: come già spiegato, all’art. 4 il decreto istituisce questa commissione mista con il compito di “individuare possibili soluzioni legislative per i discarichi dei ruoli dal 2000 al 2024”. È una sorta di cantiere del condono, che presumibilmente porterà a una legge (o più leggi) per fare pulizia di parte degli 1.200 miliardi di arretrato. La presenza della Corte dei Conti garantisce una supervisione tecnico-contabile, data la sensibilità del tema (si dovrà decidere quanti crediti cancellare e con quali criteri, bilanciando equità ed efficacia).
  • Estensione piani di rateazione: il decreto recepisce anche l’indirizzo di ampliare le dilazioni standard: la rateizzazione ordinaria dei debiti fiscali passerà gradualmente da un massimo di 72 rate mensili a 120 rate (10 anni). Già dal 1° gennaio 2025 è previsto un massimo di 84 rate (7 anni), elevabili a 120 in caso di comprovato disagio economico del debitore. Ciò è complementare allo spirito del discarico: concedere più tempo e flessibilità a chi vuole pagare, ma d’altra parte porre un limite temporale oltre il quale i crediti vengono eliminati se il pagamento non c’è stato.
  • Altre semplificazioni: vengono ampliate le ipotesi di “concentrazione della riscossione nell’accertamento” (ossia la possibilità che taluni avvisi di accertamento fiscali valgano anche come titolo esecutivo per la riscossione, saltando la fase della cartella separata), e si semplificano le procedure di compensazione tra crediti d’imposta e debiti a ruolo (ad esempio snellendo il meccanismo di blocco dei rimborsi fiscali in presenza di carichi iscritti a ruolo). Tutto ciò per rendere più fluido il sistema.

In conclusione, il D.Lgs. 110/2024 rappresenta la svolta normativa più rilevante nel tema che stiamo trattando, perché istituzionalizza il discarico automatico come parte integrante del sistema di riscossione da qui in avanti. La sua attuazione pratica richiederà ulteriori atti (il decreto MEF attuativo) e un rodaggio organizzativo, ma segna un prima e un dopo: dal “recuperare tutto a ogni costo” al “recuperare il recuperabile e sgravare il resto”.

Giurisprudenza aggiornata su discarico, prescrizione, annullamento e ruoli

L’evoluzione normativa descritta ha sollevato diversi profili giuridici, affrontati dalla giurisprudenza sia di merito sia di legittimità. In questa sezione passeremo in rassegna i principali orientamenti delle Corti (Corte di Cassazione e Corte Costituzionale in primis, nonché la giurisprudenza contabile della Corte dei Conti) inerenti a:

  • la prescrizione delle cartelle esattoriali e la sua interazione con gli stralci/discarichi;
  • la legittimità costituzionale delle sanatorie fiscali e i loro limiti;
  • la possibilità per il contribuente di impugnare ruoli e cartelle ai fini di ottenerne l’annullamento (ad esempio nel caso di mancata notifica);
  • i riflessi di responsabilità per l’Agente della Riscossione in caso di inesigibilità e discarico.

Prescrizione delle cartelle esattoriali

Un tema cruciale è quello della prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, poiché la prescrizione estingue il debito per legge dopo un certo tempo dall’esigibilità, indipendentemente da condoni o discarichi amministrativi. La domanda frequente è: in quanti anni si prescrive una cartella esattoriale? La risposta dipende dalla natura del credito sottostante. La Corte di Cassazione ha consolidato negli ultimi anni alcuni principi chiave:

  • Per i tributi erariali (es. imposte statali come IRPEF, IVA) in assenza di un termine specifico nella legge d’imposta, il termine di prescrizione è ordinariamente di 10 anni (applicandosi l’art. 2946 c.c.). Ciò perché i tributi nascono da legge e non da rapporto contrattuale periodico, salvo diversa previsione. Ad esempio, un’avviso di accertamento IRPEF definitivo genera un credito che la Cassazione ha ritenuto soggetto alla prescrizione decennale, salvo atti interruttivi.
  • Per i tributi locali la giurisprudenza è invece orientata verso la prescrizione quinquennale (5 anni), in quanto assimilabili a prestazioni periodiche o contributi annuali, richiamando l’art. 2948 n.4 c.c. Inoltre spesso leggi specifiche lo prevedono (ad esempio, per la tassa auto alcune leggi regionali o pronunce hanno confermato 5 anni, analogamente l’IMU). Anche molti contributi previdenziali si prescrivono in 5 anni, in forza di disposizioni come l’art. 3 co.9 L. 335/1995. In effetti, la Corte di Cassazione già da tempo (SS.UU. sent. 23397/2016) ha affermato che, salvo diversa indicazione, i crediti contributivi e in genere i crediti dello Stato aventi natura periodica cadono nel termine breve di 5 anni. Questo è stato ulteriormente ribadito per contributi INPS e INAIL: ad esempio, Cassazione ord. n. 15292 del 17/07/2020 ha confermato la prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali, rigettando tesi di un termine decennale per cartelle non impugnate.
  • In materia di sanzioni tributarie (amministrative), la Cassazione ha chiarito che si prescrivono in 5 anni dal momento in cui la sanzione diviene definitiva (notifica dell’atto, o sentenza). Ciò in base all’art. 20 D.Lgs. 472/1997, confermato dall’art. 2948 c.c. Pertanto, ad esempio, una sanzione per infedele dichiarazione IRPEF notificata e non pagata, anche se iscritta a ruolo, non può essere riscossa dopo 5 anni dall’irrogazione (salvo interruzioni). La Cassazione (Sez. Trib.) ha ribadito più volte dal 2018 in poi che “le sanzioni e gli interessi si prescrivono in cinque anni”, salvo eccezioni espressamente normate.
  • Per le multe stradali, vige un termine di 5 anni dal momento in cui la sanzione è divenuta titolo esecutivo (es. dall’ordinanza ingiunzione definitiva o dal verbale non opposto), come previsto dall’art. 28 L. 689/81 e confermato dal CdS. Quindi un Comune non può riscuotere coattivamente una multa notificata 6 anni prima se non ha compiuto atti interruttivi.

Questi principi impattano sugli stralci e discarichi. Ad esempio, molti debiti fino al 2015 di piccolo importo erano già prescritti al 2023: lo stralcio li ha annullati comunque ex lege, ma si trattava spesso di crediti già non esigibili per prescrizione. La Cassazione in generale considera che se un debito è prescritto, il giudice deve dichiararlo tale su eccezione del debitore e ciò prevale anche sul condono (che diventa superfetativo).

La prescrizione quinquennale per la maggior parte dei crediti diversi dalle imposte erariali è stata resa chiara dalle SS.UU. con la sentenza n. 23397/2016 e seguite. Vi era stato contrasto sul se la cartella “non opposta” nei 60 giorni dovesse soggiacere al termine decennale come fosse un titolo giudiziale; ma la Cassazione ha escluso di poter assimilare la cartella a una sentenza passata in giudicato, affermando invece che la cartella mantiene la prescrizione propria del credito sottostante (principio di “pariteticità delle cause di estinzione”). Così, ad esempio, se un contributo INPS si prescrive in 5 anni e viene emessa cartella, questa si prescriverà comunque in 5 anni (e non in 10). Allo stesso modo, una cartella per IVA (che è tributo erariale, 10 anni) resta a 10 anni.

Effetti delle nuove norme sulla prescrizione: con l’introduzione del discarico automatico a 5 anni, di fatto per molte imposte erariali (che avevano prescrizione 10 anni) si crea un “doppio binario”. Ad esempio, un debito IRPEF 2025 avrebbe prescrizione legale al 2035, ma il discarico amministrativo scatterebbe nel 2030 se non pagato. L’ente creditore potrebbe però ancora riscuoterlo autonomamente tra 2030 e 2035, finché la prescrizione non si compie. Questo richiederà attenzione: gli enti dovranno attivarsi, magari con ingiunzioni fiscali proprie, per interrompere la prescrizione anche dopo il discarico, se intendono tenere in vita il credito. Se non lo fanno, al compimento del termine anche l’obbligazione si estingue definitivamente. La Corte dei Conti potrebbe valutare negligente un ente che lascia prescrivere crediti discaricati senza decidere in merito.

In giurisprudenza recente, segnaliamo: Cass. Sez. Trib. 12/03/2024 n. 7086 (riporta una massima secondo cui “si prescrive in cinque anni il credito per le sanzioni non accertate da sentenza”, confermando l’orientamento su sanzioni amministrative); Cass. 17/07/2020 n. 15292 (già menzionata, su contributi INPS 5 anni); Cass. 13/11/2020 n. 25790 (su interessi e sanzioni tributarie quinquennali). Queste decisioni sono importanti per gli avvocati, perché una eccezione di prescrizione ben sollevata può chiudere la partita del debito senza attendere condoni.

Annullamento automatico dei debiti e questioni di costituzionalità

Le misure di stralcio e rottamazione hanno sollevato dubbi di legittimità costituzionale, principalmente per possibili violazioni degli artt. 3 e 53 Cost. (uguaglianza e capacità contributiva) e per interferenze nelle competenze di Regioni ed enti locali (artt. 117 e 119 Cost.).

Un caso noto è stato il ricorso della Regione Toscana contro la definizione agevolata “Rottamazione-bis” del 2017, in cui la Regione lamentava che lo Stato, concedendo sconti su sanzioni e interessi anche per tributi regionali, ne avesse leso l’autonomia finanziaria. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 51/2019, rigettò il ricorso, affermando che rientra nella competenza statale in materia di “coordinamento della finanza pubblica” prevedere misure di definizione dei carichi pendenti, e che comunque l’impatto su tributi regionali era marginale e giustificato dall’esigenza unitaria di migliorare la riscossione. Questo precedente ha di fatto legittimato i condoni nazionali anche su entrate locali/regionali, purché siano previsti meccanismi di tutela degli enti (come la facoltà di opt-out nel 2023, o il rimborso statale delle spese come nel 2018).

Di recente, è stata sollevata questione di costituzionalità sulla norma (introdotta dal DL 146/2021) che limitava l’impugnabilità immediata delle cartelle e dei ruoli. Ne parliamo nel prossimo paragrafo, ma anticipiamo che la Corte Costituzionale con sentenza n. 190/2023 ha dichiarato l’illegittimità di tali restrizioni, riaffermando il diritto di difesa del contribuente.

Quanto allo stralcio 2023, alcuni commentatori ipotizzarono conflitti con l’art. 3 Cost., sostenendo che annullare solo interessi e sanzioni per alcuni enti (lasciando il capitale) creasse disparità tra contribuenti (quelli con debiti erariali hanno avuto condono totale, quelli con debiti locali solo parziale). Tuttavia, finora non risultano ordinanze di rimessione su questo specifico aspetto. La ragionevolezza della differenza di trattamento potrebbe essere argomentata col diverso impatto sui bilanci locali.

Sul discarico automatico 2025, esso per ora non appare incostituzionale: in realtà non “condona” il debito, quindi non viola l’obbligo contributivo, ma è una scelta amministrativa di efficienza. Bisognerà vedere come la Corte dei Conti valuterà eventuali contestazioni su danno erariale (ma il legislatore ha limitato la responsabilità a dolo e colpa grave).

Impugnabilità dei ruoli e tutela del contribuente (estratto di ruolo)

Un capitolo importante riguarda la possibilità per il contribuente di impugnare cartelle e ruoli anche in assenza di una notifica regolare, per ottenere l’annullamento del debito. In passato c’era dibattito se il contribuente potesse fare ricorso direttamente contro un “estratto di ruolo” (il documento riepilogativo rilasciato da AdER su richiesta, che elenca i debiti a suo carico). La giurisprudenza della Cassazione, da un lato, ha aperto a questa possibilità riconoscendo che se il contribuente viene a conoscenza dell’esistenza di una cartella (magari mai notificata) tramite l’estratto di ruolo, ha diritto di impugnarla immediatamente per far valere irregolarità (Cass. SS.UU. n. 19704/2015). Tuttavia, il legislatore con l’art. 3-bis DL 146/2021 aveva tentato di limitare l’impugnabilità immediata del ruolo, stabilendo che si poteva ricorrere contro il ruolo/cartella solo in ipotesi tassative di “grave pregiudizio” (es. iscrizione di fermo o ipoteca) e previa dimostrazione di attualità del danno, altrimenti bisognava attendere un atto della riscossione (pignoramento).

Questa norma è stata duramente criticata perché di fatto negava tutela a chi scopriva cartelle mai notificate (era costretto ad aspettare magari il pignoramento della casa). Ebbene, la Corte Costituzionale con sentenza 17 ottobre 2023 n. 190 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale previsione. In particolare, la Corte ha sancito che il restringere la facoltà di impugnazione preventiva viola il diritto di difesa (art.24 Cost.) e il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Ha quindi censurato la discrezionalità del legislatore nel limitare l’impugnabilità immediata del ruolo e della cartella, ripristinando di fatto la situazione precedente. Ciò significa che attualmente il contribuente può di nuovo impugnare direttamente una cartella non notificata di cui sia venuto a conoscenza (tramite estratto di ruolo o altri mezzi), chiedendone l’annullamento per difetto di notifica o prescrizione sopravvenuta. Questa pronuncia è di grande rilievo per gli avvocati difensori: ad esempio, se in un estratto di ruolo appare una cartella del 2017 mai notificata e ora prescritta, il contribuente può fare ricorso al giudice tributario (per tributi) o ordinario (per multe) e ottenere dichiarato che nulla è dovuto. Prima della sentenza CC 190/2023, avrebbe dovuto aspettare un atto esecutivo per ricorrere, con maggior rischio.

In giurisprudenza di legittimità, già Cass. SS.UU. n. 7822/2020 aveva annullato una cartella in un caso simile, affermando l’impugnabilità dell’estratto; e più di recente la Cassazione sta uniformandosi alla decisione della Consulta, giudicando ammissibili i ricorsi contro estratti di ruolo per far valere vizi di notifica delle cartelle.

Un altro aspetto: se una cartella viene annullata in autotutela dall’ente o d’ufficio per condono, il contribuente può chiederne l’estinzione del giudizio pendente. Ci sono state pronunce che hanno dichiarato cessata materia del contendere nei processi dove nel frattempo il debito è stato condonato da leggi sopravvenute.

Giurisprudenza della Corte dei Conti e responsabilità erariale

La Corte dei Conti, nel suo ruolo di controllo e giurisdizione contabile, è stata coinvolta principalmente sotto due profili:

  1. Giudizi di responsabilità per discarichi per inesigibilità: nel sistema previgente, quando l’Agente della Riscossione chiedeva il discarico di quote inesigibili (ex D.Lgs. 112/1999), la Corte dei Conti poteva essere adita dall’ente per valutare se l’inesigibilità dipendesse da negligenza dell’agente. Numerose sentenze contabili hanno fissato criteri: ad esempio la Corte dei Conti ha condannato agenti riscossori a risarcire frazioni di crediti perduti se provato che non avevano compiuto atti dovuti (come iscrizioni ipotecarie possibili, ecc.). Ma al contempo la giurisprudenza contabile ha riconosciuto che la massa di ruoli inevasi era dovuta a cause sistemiche, non sempre a colpe individuali, adottando spesso criteri di compensazione in caso di inerzie di modesta entità. Con la riforma 2024, come detto, la responsabilità dell’agente è limitata a dolo o colpa grave, e sono introdotte forme di definizione agevolata delle contestazioni (pagamento 1/8). Questo dovrebbe ridurre il contenzioso contabile. La Corte dei Conti ha espresso parere favorevole sul decreto delegato, auspicando il successo del discarico nel “ripulire” il magazzino crediti ormai fittizi.
  2. Attività consultiva e di referto sul sistema riscossione: la Corte dei Conti spesso analizza nei referti sul rendiconto generale dello Stato l’andamento della riscossione coattiva, evidenziando criticità (ad es. tassi di recupero bassissimi su molte cartelle). Ha segnalato come vi fossero quote inesigibili vetuste che falsavano i bilanci (oltre mille miliardi appunto) e ha suggerito più volte interventi normativi per stralciare questi importi, perché mantenerli a ruolo era inutile. In audizioni parlamentari (come quella del Presidente della CdC nell’indagine conoscitiva 2020) la Corte ha caldeggiato la necessità di distinguere i crediti esigibili dagli inesigibili e concentrarsi sui primi. Possiamo dire che la riforma del 2024 recepisce queste indicazioni.

La Commissione MEF-CdC in via di attivazione è un segnale dell’impegno comune: la Corte dei Conti collaborerà per definire parametri di cancellazione del pregresso (ad esempio si deciderà probabilmente di annullare d’ufficio i crediti ante una certa data, o sotto una certa soglia, o di soggetti falliti, ecc., per i ruoli 2000-2024). Non è escluso che questo porti a una “Operazione saldo e stralcio generalizzato” nel 2025 o 2026, che sarà oggetto di futuri provvedimenti.

In conclusione, dal lato giurisprudenziale: la Cassazione ha consolidato la tutela dei contribuenti su prescrizioni brevi e su impugnabilità dei ruoli; la Corte Costituzionale è intervenuta a garantire il diritto di azione contro i ruoli (sent. 190/2023) e a legittimare in passato i condoni; la Corte dei Conti supporta l’eliminazione delle partite inesigibili e vigila affinché ciò avvenga senza compromettere la responsabilità erariale solo nei casi di negligenza grave.

Domande frequenti (FAQ) e casi pratici

Di seguito, una serie di domande e risposte per chiarire i dubbi più comuni sul discarico automatico delle cartelle esattoriali e sulle misure di stralcio connesse, con riferimenti a situazioni concrete:

D: Ho una cartella esattoriale del 2010 di importo €900 (tributo erariale). Devo ancora pagarla o è stata cancellata automaticamente?
R: Se la cartella rientra nei parametri dello stralcio 2019 (DL 119/2018) – e sembra di sì, poiché €900 < €1000, anno 2010 – allora è stata annullata automaticamente al 31/12/2018. Quindi già dal 2019 non risulta più dovuto nulla. In pratica non dovrai pagarla. Per sicurezza, puoi verificare tramite un estratto di ruolo: dovresti trovare l’indicazione che il carico è stato annullato ai sensi dell’art.4 DL 119/2018 (oppure potresti non trovarlo più nell’estratto perché eliminato). Nota: se per caso avessi pagato qualcosa dopo ottobre 2018 su quella cartella, tali somme avresti potuto chiederle a rimborso (nel caso non avessi altri debiti su cui imputarle).

D: Avevo una multa stradale del 2013 di €200, mai pagata. Risulta affidata a Equitalia (ora AdER). Nel 2023 è stata cancellata?
R: No, il capitale della multa non è stato condonato automaticamente. La tua multa rientrava nello stralcio 2023 (carichi 2000-2015 ≤€1000) ma solo per gli interessi. In base alla legge 197/2022, al 31/3/2023 AdER ha annullato gli interessi di mora e le maggiorazioni maturate su quella multa. Tuttavia, la sanzione base €200 resta dovuta. Dovresti aver ricevuto (o potresti richiedere) una comunicazione dal Comune o dall’AdER con il ricalcolo: in pratica ora devi corrispondere solo i €200 originari più eventualmente le spese di notifica iniziali. Se il tuo Comune ha deliberato di non aderire allo stralcio, allora neppure gli interessi sono stati tolti e l’intero importo resta dovuto. Puoi verificare la posizione sul portale AdER: se entri con SPID e consulti la cartella/multa in questione, dovresti vedere che l’importo dovuto è ridotto (soli €200) oppure rimasto intero a seconda della scelta del Comune. In ogni caso ti conviene pagare il residuo o richiedere una rateazione, perché il capitale multa non va in prescrizione fino a 5 anni dall’ultima notifica/sollecito (che presumibilmente nel tuo caso c’è stato di recente).

D: Avevo varie cartelle sotto €1000 tra 2011 e 2015 (tasse locali, bollo auto). Non ho più avuto notizie: posso considerarle annullate?
R: Molto probabilmente sì, in parte. Le cartelle 2011-2015 ≤€1000 sono rientrate nello stralcio di aprile 2023. Se erano bollo auto (tassa regionale) o altre tasse locali, a fine marzo 2023 sono stati azzerati interessi e sanzioni, ma il tributo base è rimasto dovuto. Ciò implica che la cartella formalmente potrebbe risultare “chiusa parzialmente”: AdER avrà comunicato alla Regione/ente locale l’abbuono di interessi. L’ente ora potrebbe ancora richiedere il pagamento del bollo (capitale). In pratica però molti enti locali hanno deciso, una volta tolti interessi, di non procedere oltre per importi minimi di capitale. Dovresti verificare sul tuo estratto di ruolo online: se quelle cartelle compaiono ancora con un importo dovuto (che corrisponde grossomodo al tributo originale), significa che devi pagarle, altrimenti risulteranno come “saldo zero” (annullate del tutto). In sintesi: non dare per scontato che il debito sia sparito al 100%. Controlla caso per caso e, se risulta ancora una somma attiva, valuta se attendere eventuale prossimo condono o saldare. Nota: il bollo auto per anni così lontani (2011-2015) potrebbe anche essere prescritto (termine 3 o 5 anni a seconda della Regione, di solito 3 anni). Quindi se il capitale bollo è ancora iscritto ma sono passati oltre 5 anni dall’ultima notifica valida, potresti eccepire la prescrizione e non dover nulla.

D: Ho una cartella dell’agenzia Entrate del 2018 per IRPEF €500, mai pagata. Non rientrava nello stralcio 2023 (che arrivava al 2015). Cosa succede con la riforma 2025? Si cancellerà dopo 5 anni?
R: La tua cartella del 2018 purtroppo al momento non beneficia di discarico automatico, perché la regola dei 5 anni si applicherà ai carichi dal 2025 in poi. I crediti affidati nel 2018 ricadono ancora nella gestione “vecchio magazzino”. Tuttavia, la Commissione ministeriale istituita nel 2024 dovrà proporre soluzioni anche per questi crediti 2016-2024. È possibile che in futuro prossimo vi sia un condono su larga scala che includerà anche le cartelle 2018 di piccolo importo. Ma ad oggi, nulla è stato ancora approvato. Quindi la cartella IRPEF 2018 da €500 è ancora dovuta integralmente, a meno che non sia prescritta (prescrizione IRPEF di norma 10 anni, quindi no, non lo è). Ti conviene valutarne il pagamento (magari aderendo a una rateazione) o sperare in una sanatoria. Tieni presente che se resterà impagata, dopo 5 anni (quindi nel 2024/2025) l’Agente Riscossione potrebbe attivare la procedura di restituzione anticipata al creditore: il decreto 110/2024 consente agli enti di richiedere all’agente i carichi affidati prima del 8/8/2024 dopo 24 mesi. Quindi l’Agenzia Entrate potrebbe riprendersi il tuo debito e magari notificarti direttamente un’ingiunzione di pagamento. Insomma, non è automaticamente cancellato.

D: Ho aderito alla Rottamazione-quater nel 2023 per alcune cartelle, tra cui ce n’erano due sotto €1000 del 2014. Ma quelle due dovevano essere stralciate automaticamente: come funziona?
R: In effetti, è capitato a molti: la legge sullo stralcio 2023 ha previsto che lo stralcio opera anche se le cartelle erano state incluse in una richiesta di definizione agevolata (rottamazione) già presentata. Quindi, per le due cartelle 2014 ≤€1000, lo stralcio automatico prevale: sono state annullate d’ufficio entro aprile 2023 e tu non dovrai pagarle nell’ambito della rottamazione. In pratica l’AdER, elaborando la tua domanda di rottamazione-quater, avrà escluso quei debiti perché già condonati. Pagherai solo le rate relative agli altri debiti maggiori. Se per ipotesi avessi già versato qualcosa nel 2023 su quelle due cartelle (nonostante fossero da annullare), tali somme saranno riassegnate alle altre cartelle in rottamazione o, se eccedenti, potrai chiederle a rimborso. Assicurati di controllare la “Comunicazione delle somme dovute” che AdER ti ha inviato a suo tempo per la Rottamazione-quater: dovrebbero non comparire più i due debiti piccoli, oppure essere indicati come “annullati per legge”.

D: A seguito di controllo ho scoperto di avere una cartella del 2016 mai notificatami (forse inviata ad un vecchio indirizzo). Posso contestarla ora?
R: Sì. Grazie alle recenti evoluzioni giurisprudenziali, puoi impugnare subito quella cartella eccependo la mancata notifica e l’eventuale prescrizione maturata. In passato c’erano controversie sul punto, ma la Corte Costituzionale nel 2023 ha ristabilito che il contribuente può agire anche solo sulla base dell’estratto di ruolo. Quindi puoi presentare un ricorso al giudice tributario (trattandosi del 2016, presumibilmente un tributo) chiedendo l’annullamento del debito perché la cartella non ti fu mai notificata e ora sono passati quasi 7-8 anni. Il giudice con buona probabilità annullerà la cartella per vizio di notifica e/o prescrizione quinquennale (dipende dal tributo: se IRPEF potrebbe sostenersi 10 anni, ma la mancata notifica inficia comunque la pretesa). In alternativa, potresti attendere il 2025 e sperare che quella cartella rientri nel maxi-stralcio del pregresso, ma non c’è certezza e nel frattempo potresti subire un pignoramento improvviso. Meglio agire in giudizio ora che la legge te lo consente espressamente. Ricorda che dovrai procurarti dall’AdER un estratto di ruolo aggiornato che attesti l’esistenza della cartella e l’assenza di notifiche (a volte annotano le relate di notifica a margine). Un avvocato tributarista potrà gestire la procedura: c’è giurisprudenza uniforme che ammette l’impugnazione dell’estratto per far valere questi vizi.

D: Se una cartella viene discaricata automaticamente dopo 5 anni, il debitore ne viene informato? Come può accorgersene?
R: Al momento, il decreto prevede che l’Agente della Riscossione trasmetta una “comunicazione di discarico” all’ente creditore, ma non menziona obblighi verso il debitore. Probabilmente però, in ottica di trasparenza, l’AdER potrà inserire nell’area riservata del contribuente un aggiornamento. Ad esempio, oggi se un debito è annullato appare come “annullato per provvedimento di legge” oppure sparisce dallo storico. È lecito attendersi che dal 2025 comparirà un’indicazione tipo “discaricato il… (restituito all’ente creditore)”. Inoltre nulla vieta che l’ente creditore, ripreso in carico il credito, informi il debitore della situazione (specie se decide di chiudere il caso). Quindi, per tenere traccia, il debitore può fare periodicamente accesso al proprio estratto di ruolo online e vedere lo status. Se vede la dicitura “Discarico per inesigibilità” o simile, significa che AdER ha smesso di occuparsene. In ogni caso, dopo 5 anni senza comunicazioni, un debitore può ipotizzare che la sua cartella sia stata discaricata, ma deve comunque considerare la prescrizione del credito: finché questa non matura, il debito può teoricamente essere richiesto dall’ente.

D: Come posso verificare il mio estratto di ruolo e capire i codici degli atti riportati?
R: Puoi accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con SPID/CIE, sezione Situazione debitoria – Consulta Estratto conto. Lì troverai l’elenco di cartelle/avvisi a tuo carico. Per ciascun elemento, vengono indicati: il Numero della cartella/atto, la data di affidamento, l’ente creditore, la causale (codice tributo o descrizione) e l’importo (originario e residuo). Inoltre c’è uno stato (ad es. “sospeso da provvedimento”, “definizione agevolata”, “annullato”). I “codici atto” spesso indicano la tipologia: ad esempio, ATI sta per Avviso di Accertamento, cartella pagoPA ha un codice numerico, ecc. Puoi scaricare i PDF delle singole cartelle per vedere i dettagli, compresi i riferimenti ai ruoli (se più debiti su una cartella). Per interpretare gli effetti del discarico: se un debito è stato stralciato per legge, sull’estratto potrebbe essere indicato come “annullato L.197/2022” o “annullato DL119/2018” a seconda del caso. Se è discaricato dopo 5 anni (nuova norma), probabilmente lo troverai segnato come “discaricato art.3 D.lgs 110/2024” oppure semplicemente non più visibile tra quelli attivi (magari apparirà solo in una sezione “archiviati”). In assenza di linee guida precise, ti conviene all’occorrenza contattare il contact center AdER o recarti in uno sportello con il tuo estratto per fartelo spiegare. In generale, quando un importo risulta €0 residuo e la causale dice “annullamento automatico” o simili, significa che non devi pagarlo. Se invece c’è un residuo >0, significa che c’è ancora parte dovuta (ad es. solo capitale).

D: Cosa succede se dopo il discarico automatico emergono beni del debitore?
R: Se dopo che la cartella è stata discaricata (dopo 5 anni) il debitore torna ad avere capacità patrimoniale (ad es. compra casa, ottiene uno stipendio elevato, ecc.), l’ente creditore può decidere di riaffidare il debito all’Agente della Riscossione. Tecnicamente, sarà come iscrivere nuovamente a ruolo il credito, probabilmente con un nuovo numero di partita di ruolo, segnalando che è un “ri-affidamento” post discarico. Questo potrà avvenire solo se il credito non è prescritto e se vi sono elementi nuovi concreti (il decreto parla di “nuovi e significativi elementi reddituali o patrimoniali”). Ad esempio, Tizio nel 2025 aveva nulla e la sua cartella 2025 fu discaricata nel 2031; nel 2032 Tizio riceve un’eredità e compra un immobile: l’Agenzia delle Entrate (suo creditore) potrà segnalare il caso ad AdER che potrà quindi nuovamente notificargli una cartella o un’intimazione sul vecchio debito, avviando pignoramenti. Naturalmente il tutto nei limiti del termine di prescrizione: se la prescrizione era di 10 anni e nel frattempo non era decorso oltre, si può fare; altrimenti l’ente si attiverà prima che scada. Quindi il discarico non è uno scudo definitivo: è un limbo. Diverso è per i debiti oggetto di condono-legge (quelli del 2018, 2021, 2023): lì il debito è proprio estinto per norma primaria, e non può più essere preteso nemmeno se il debitore diventa milionario (a meno che il condono fosse condizionato da un requisito poi decaduto, ma in questi casi erano incondizionati). Invece il discarico 5 anni è reversibile, è come un “fuori ruolo” che però potrebbe tornare “in ruolo” se opportuno.

D: Un ente locale può ancora riscuotere un suo credito dopo che AdER l’ha discaricato?
R: Sì, può farlo in proprio. Quando AdER discarica e restituisce il ruolo, l’ente creditore può attivare le proprie procedure (ad esempio, alcuni Comuni hanno potere di emettere ingiunzioni fiscali ex RD 639/1910, che sono titoli esecutivi alternativi alla cartella). Se il Comune ritiene che il debitore sia divenuto solvibile o semplicemente non vuole abbandonare il credito, può emettere un’ingiunzione di pagamento per l’importo residuo e notificarla al debitore anche dopo il discarico. Ovviamente deve farlo entro la prescrizione. In mancanza di strumenti propri, l’ente potrebbe anche appaltare a società di recupero. Tuttavia, va considerato l’aspetto costi-benefici: se AdER non è riuscita, spesso neppure il Comune riuscirà, se non con maggiori spese. Dunque è possibile ma non certo frequente. Un caso tipico: sanzioni del Codice della Strada discaricate da AdER. I Comuni potrebbero decidere di riaffidarle a concessionari privati o di notificarle con ingiunzione entro 5 anni. Sta al Comune valutare se ne vale la pena.

D: Come incide il discarico automatico sulla prescrizione?
R: Il discarico in sé non interrompe la prescrizione del debito, perché è un atto interno tra agente ed ente. Dunque, se un credito aveva prescrizione 5 anni, il fatto che al 5° anno AdER lo discarica e lo restituisce all’ente non “resetta” il termine. L’ente, per mantenere in vita il credito, dovrà fare un atto interruttivo verso il debitore (es. una diffida, un sollecito, un’ingiunzione) prima che la prescrizione maturi. Se non lo fa, magari confidando di poter riscuotere in futuro, rischia di trovarsi il credito prescritto e non più esigibile legalmente. La nuova normativa infatti prevede che l’ente creditore, nel momento in cui riceve il carico discaricato, possa contestare all’agente eventuali prescrizioni già maturate, ma non c’è una previsione esplicita su come interrompere la prescrizione in quel frangente. Probabilmente, un atto di “presa in carico e costituzione in mora” verso il debitore potrebbe essere pensato come interruttivo da parte dell’ente. Questo è un dettaglio procedurale che andrà chiarito. Quindi, in sintesi: discarico non ferma l’orologio della prescrizione. Il debitore può sempre far valere che il tempo è trascorso senza atti interruttivi validi a suo carico.

D: Se un debitore ha più cartelle, come funziona il discarico?
R: Il discarico è previsto per singolo carico/ruolo. Quindi, se un debitore ha 10 cartelle affidate nel 2025 e ne paga magari 5 mentre altre 5 restano insolute, nel 2031 verranno discaricate solo le 5 insolute. Le altre 5 non c’entrano (sono chiuse per pagamento). La norma consente all’agente di fare anche raggruppamenti per codice fiscale nell’azione di recupero, ma il discarico in sé si applica ad ogni carico. Quindi un debitore potrebbe trovarsi con alcune posizioni discaricate e altre no, a seconda delle date di affidamento.

D: Qual è la differenza tra “discarico per inesigibilità” e “sgravio per annullamento d’ufficio”?
R: Spieghiamo i termini: il discarico per inesigibilità è la procedura di cui parliamo – l’agente dichiara inesigibile un credito dopo tentativi infruttuosi (prima su autorizzazione, ora automatico). Lo sgravio per annullamento d’ufficio invece avviene quando l’ente creditore comunica all’agente che il debito va annullato perché, ad esempio, c’è stato un errore o un provvedimento di autotutela. Ad esempio, se il contribuente vince un ricorso in Commissione Tributaria e l’avviso di accertamento viene annullato, l’Agenzia Entrate emette un provvedimento di sgravio e l’Agente Riscossione cancella la cartella. Quindi, nel primo caso l’impulso parte dall’Agente (discarico), nel secondo dall’Ente (sgravio). Entrambi portano alla cancellazione dal ruolo, ma nel primo caso il credito torna all’ente (che può ancora agire), nel secondo il credito si estingue perché l’ente lo annulla. Con i condoni ex lege, in realtà si ha un annullamento d’ufficio per legge – assimilabile allo sgravio perché il debito viene considerato estinto (lo si vede nelle comunicazioni come “annullamento per legge n…”) e l’ente non può più chiederlo. Con il discarico 5 anni invece è più simile a un’inesigibilità (l’ente potrebbe ancora pretendere se vuole).

D: Ho sentito parlare di “cartelle al macero” e di 1200 miliardi di crediti da cancellare. Che significa?
R: Si riferisce al magazzino storico dei ruoli non riscossi, circa 1.200 miliardi come detto. “Cartelle al macero” è un’espressione giornalistica per indicare che tantissime cartelle finiranno per essere fisicamente distrutte o cestinate perché non più esigibili. La Commissione Mef-CorteConti deciderà quali criteri adottare: ad esempio potrebbero proporre di annullare tutte le cartelle affidate fino all’anno X sotto un certo importo, ecc. Già in passato, come visto, si è proceduto gradualmente (2000-2010, poi 2000-2015). È plausibile che il prossimo passo sarà uno stralcio massivo dei crediti 2016-2019 sotto una certa soglia e magari dei crediti più vecchi di importi grandi ma verso debitori falliti deceduti, ecc. Quindi nel linguaggio comune si parla di “macero” in senso figurato: in realtà è un annullamento contabile. Per professionisti e aziende ciò significherà la chiusura di vecchie pendenze croniche. Al momento, comunque, non c’è ancora una legge che disponga questo ulteriore condono generale – si attendono proposte entro fine 2025.

D: Cosa conviene fare a un contribuente debitore in previsione di queste novità?
R: Una domanda più da consulenza che generale, ma in linea di massima:

  • Verificare lo stato delle proprie cartelle (richiedere un estratto di ruolo completo).
  • Valutare la prescrizione: se alcune sono già vecchie e mai notificate, si può agire legalmente per farle annullare subito.
  • Sfruttare le definizioni agevolate in corso: ad esempio, se si è aderito alla rottamazione-quater, rispettare i pagamenti per chiudere quei debiti con sconto.
  • Per i debiti più recenti (2020-2022), tenere a mente che dal 2025 eventuali ruoli non pagati potrebbero essere discaricati nel 2030, ma è comunque un lungo periodo, quindi conviene cercare accordi rateali o transazioni se possibile.
  • Per i debiti ante 2015 non condonati (es. >€1000), considerare che sono possibili candidati a futuri stralci: su questi si potrebbe attendere ancora qualche tempo (sempre valutando la prescrizione!). Se però l’Agente sta procedendo con pignoramenti, occorre difendersi: magari chiedendo una rateazione (blocca azioni) per guadagnare tempo sperando in condono.
  • Imprese fallite o cessate: i debiti residui in carico a loro probabilmente verranno discaricati anticipatamente (fallimento è causa di discarico anticipato già dal 2025). Quindi i curatori o liquidatori potrebbero interloquire con AdER per segnalare formalmente la chiusura procedure e ottenere lo sgravio dei ruoli.

In ogni caso, la strategia migliore è farsi consigliare caso per caso, poiché somme piccole conviene aspettare possibili condoni, somme grandi spesso conviene transare (se possibile) per evitare accumulo di interessi.

Fonti normative, giurisprudenziali e amministrative

Di seguito un elenco delle principali fonti citate o utilizzate in questa guida, per ulteriori approfondimenti:

Normativa primaria:

  • D.L. 119/2018, art. 4 (conv. in L.136/2018): Annullamento automatico dei debiti fino a 1000 euro (2000-2010).
  • D.L. 41/2021, art. 4 commi 4-9 (conv. in L.69/2021): Stralcio debiti fino 5000 euro (2000-2010) per contribuenti con reddito ≤30.000€.
  • Legge 29 dicembre 2022 n. 197, art.1 commi 222-230: Stralcio automatico debiti fino 1000€ (2000-2015) al 31/3/2023.
  • Decreto Legislativo 29 luglio 2024 n. 110 (in attuazione L.111/2023), in particolare art. 3: Riforma riscossione – Discarico automatico dopo 5 anni (carichi dal 2025).
  • Legge 30 dicembre 2023 n. 213 (Bilancio 2024): misure varie in materia di riscossione (rateazione 120 rate, etc.).
  • Legge 3 maggio 2025 n. 15: conversione DL 16/2023, riammissione dei decaduti alla Rottamazione-quater (domanda entro 30/4/2025).

Normativa secondaria e prassi:

  • Circolare Agenzia Entrate n. 2/E del 27 gennaio 2023: chiarimenti sullo stralcio debiti ≤1000€ L.197/2022 (differenze tra enti, esclusioni, esempi).
  • Circolare MEF (Agenzia Entrate) n. 11/E del 22 settembre 2021: chiarimenti sullo stralcio DL Sostegni (requisiti reddito, modalità attuative).
  • Circolare Agenzia Entrate n. 13/E del 1° giugno 2019: chiarimenti sul “saldo e stralcio 2019” e sullo stralcio art.4 DL 119/2018.
  • Linee guida Agenzia Entrate-Riscossione: Faq e comunicati sullo stralcio 2018/2021/2023 (sito istituzionale AdER, sezioni “Definizione agevolata” e “Tregua fiscale”).
  • DPR 602/1973: art. 28-ter (accesso dati finanziari), art. 48-bis (verifica pagamenti PA sopra 5k€), art. 30 (interessi di mora), art. 12 (formazione ruoli) con modifiche DL 146/2021 etc.

Giurisprudenza (Corte di Cassazione):

  • Cass., Sezioni Unite, 17/11/2016 n.23397: principio su prescrizione cartelle conforme al credito sottostante (5 anni per contributi e tributi locali, 10 per tributi erariali salvo legge).
  • Cass., Sezioni Unite, 25/03/2015 n. 19704: riconosce impugnabilità immediata estratto di ruolo per far valere vizi di notifica della cartella.
  • Cass., Sez. VI, 17/07/2020 n. 15292: contributi INPS/INAIL prescrizione quinquennale, anche se cartella non impugnata.
  • Cass., Sez. V, 12/03/2024 n. 7086: sanzioni tributarie non da sentenza – prescrizione 5 anni.
  • Cass., Sez. Unite, 22/02/2021 n. 4090: in tema di rottamazione-ter, su natura giuridica e rinuncia crediti. (Conferma ampia discrezionalità legislatore nel concedere definizioni agevolate).
  • Cass., Sez. II, 13/11/2020 n.25790: interessi di mora su sanzioni – prescrizione quinquennale ex art.2948 n.4 c.c..

Giurisprudenza (Corte Costituzionale):

  • C. Cost. 7/03/2019 n.51: legittimità rottamazione-bis 2017, questione Regione Toscana, coordinate finanza pubblica vs autonomia regionale.
  • C. Cost. 13/07/2022 n. 158: (relativa a una rottamazione-ter) – ha dichiarato inammissibile altra questione di Regione su definizione liti fiscali agevolata, ribadendo potere statale su armonizzazione bilanci.
  • C. Cost. 17/10/2023 n. 190: illegittimità art.3-bis DL 146/21 che limitava impugnazione immediata cartelle/ruoli.
  • C. Cost. 14/12/2022 n. 228: pronuncia citata in GU sulla medesima materia (ordinanza di rimessione).

Giurisprudenza (Corte dei Conti):

  • Corte Conti, Sez. Riunite, delib. n. 2/2019/CC: relazione sul risultato del controllo sulla gestione riscossione coattiva – quantifica crediti inesigibili e suggerisce interventi.
  • Corte Conti, sez. giurisd. Lombardia, sent. n. 85/2020: agente della riscossione condannato per danno erariale per tardiva escussione (esempio di colpa grave).
  • Corte Conti, Sez. Contr. Atti del 2023: parere sulla bozza di D.Lgs. riscossione (documento consultabile sul sito CdC).

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