Concordato Minore Agenzia Delle Entrate: Cosa Sapere

Hai accumulato debiti con l’Agenzia delle Entrate e ti è impossibile saldarli tutti? Sei un piccolo imprenditore, professionista o lavoratore autonomo e stai cercando una soluzione concreta per evitare il fallimento e uscire dai debiti legalmente?

Il Concordato Minore è lo strumento previsto dal Codice della Crisi d’Impresa pensato proprio per soggetti come te, che non possono accedere al fallimento ma vogliono negoziare un accordo con i creditori, incluso il Fisco, e ripartire in modo sostenibile.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in procedure di sovraindebitamento, crisi aziendali e trattative con l’Agenzia delle Entrate – ti spiega cos’è il Concordato Minore, come funziona quando tra i creditori c’è il Fisco, e cosa puoi fare per cancellare i debiti in modo ordinato e protetto dalla legge.

Hai debiti fiscali che non riesci a pagare e vuoi sapere se puoi accedere al Concordato Minore per bloccare tutto e ripartire?

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Introduzione

Il concordato minore (o concordato semplificato) è uno strumento di composizione negoziata della crisi da sovraindebitamento introdotto dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) e sostitutivo della vecchia disciplina della legge 3/2012. Si rivolge in particolare a piccoli imprenditori, professionisti, artigiani, startup innovative ed altri debitori non soggetti alle procedure concorsuali maggiori. Lo scopo è consentire al debitore di pagare anche solo parzialmente i debiti (ivi compresi quelli erariali) e di ottenere la liberazione da quanto rimane impagato, salvaguardando – ove possibile – la continuità dell’attività. Tale procedura è disciplinata dal Titolo IV, Capo IV del Codice della Crisi (artt. 74-81 CCII), con modifiche normative successive (tra cui il “decreto correttivo” D.Lgs. 147/2020 e i correttivi legislativi al Codice) che ne hanno aggiornato i requisiti e le modalità attuative. In particolare, dal settembre 2024 è in vigore una disposizione che richiede al debitore di dimostrare un apporto di attivo apprezzabile al patrimonio disponibile.

È importante evidenziare che nel concordato minore non è previsto alcuno strumento di transazione fiscale o contributiva obbligatorio, al contrario di quanto accade nel concordato preventivo ordinario. Come rilevato dalla dottrina, «per il concordato minore non sono previste le forme della transazione fiscale» e la legge favorisce, invece, la più ampia applicazione degli strumenti concorsuali alternativi alla liquidazione coatta. Di conseguenza, anche per i debiti verso l’Agenzia delle Entrate non si pone un obbligo di negoziare una “transazione fiscale” separata: il piano di concordato stesso può prevedere l’abbattimento dei crediti erariali, purché rispettosi delle regole del Codice. In ogni caso, il trattamento riservato ai creditori fiscali è vincolato dal rispetto dell’ordine di prelazione: i debiti tributari iscritti a ruolo generalmente godono del privilegio generale sui beni mobili (art. 2776 c.c.) e non possono essere soddisfatti in misura inferiore rispetto ai creditori con rango minore. In particolare, quando un credito tributario o contributivo è privilegiato, «la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi» di quelli offerti a creditori di grado inferiore. Questo principio (c.d. pari trattamento tra creditori con eguale privilegio) è espressamente sancito dall’art. 88, comma 1, CCII e si applica anche al concordato minore.

Ai fini dell’ammissibilità, il Codice della Crisi richiede che il piano sia fattibile e non fraudolento. L’art. 77 CCII esclude espressamente il concordato in presenza di atti di frode verso i creditori; non è invece richiesto un requisito soggettivo di “assenza di dolo o colpa grave” del debitore. In sostanza, si richiede che l’intento sia onesto (assenza di frode) e che il piano sia sostenibile economicamente. La giurisprudenza recente conferma che il tribunale deve valutare la credibilità della proposta e la condotta del debitore: ad esempio, la Cassazione n. 2963/2024 ha ribadito l’esigenza di un’analisi dettagliata di costi e ricavi nel piano quinquennale, in particolare quando si propone la continuazione dell’attività.

Aspetti procedurali e operativi

1. Domanda di accesso. Il debitore deve presentare al tribunale competente (di norma quello del luogo del centro degli interessi, ex art. 27 CCII) l’istanza di concordato minore, completa della relazione e del piano. In base all’art. 40 CCII, entro il giorno successivo al deposito la domanda viene iscritta nel Registro delle Imprese e trasmessa al Pubblico Ministero. Contemporaneamente, il tribunale può disporre le misure protettive ex art. 35 CCII (es. sospensione di esecuzioni sui beni del debitore) e nomina l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) competente. La domanda deve essere redatta con cura, allegando tutti i documenti richiesti dall’art. 75 CCII: bilanci e scritture contabili degli ultimi esercizi, relazione economico-patrimoniale aggiornata, elenco completo dei creditori con i relativi importi e privilegi, atti straordinari degli ultimi cinque anni, situazione reddituale del debitore (per valutare la capacità di rimborso) e simili. Il debitore deve farsi assistere da un difensore e da un professionista OCC (nominato fra gli iscritti all’albo dei gestori della crisi o da un commercialista/commissario giudiziale, ex art. 76 CCII).

2. Ruolo dell’OCC. L’OCC agisce come consulente e garante del processo. Deve innanzitutto notificare l’avvio del concordato agli uffici finanziari competenti (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione) entro 7 giorni dalla nomina, i quali hanno 15 giorni di tempo per comunicare gli importi dei debiti accertati. L’OCC esamina la documentazione e predispone una relazione particolareggiata da allegare all’istanza di concordato. La relazione deve indicare le cause del sovraindebitamento e la diligenza del debitore, la fattibilità del piano rispetto all’alternativa liquidatoria, i criteri di formazione delle classi di creditori e le percentuali di soddisfazione proposte. Il ruolo dell’OCC è dunque duplice: da una parte assiste il debitore nella preparazione del piano, dall’altra garantisce la completezza dei dati (come se fosse l’attestatore del concordato preventivo) e valuta la convenienza del piano rispetto al fallimento.

3. Classi dei creditori e maggioranze. Nel concordato minore si costituiscono generalmente due classi di creditori: i creditori privilegiati (ad es. fisco con privilegio sui beni mobili, Istituto di credito ipotecario, crediti per stipendi entro certi limiti, etc.) e i creditori chirografari (senza privilegio). La proposta deve essere approvata, di norma, da una maggioranza sia per classe (50% dei creditori ammessi in ciascuna classe) sia per importo (almeno il 60% dei crediti complessivi ammessi al voto). Se queste soglie non sono raggiunte a causa del dissenso dei creditori pubblici (erariali o previdenziali), il giudice può ricorrere al c.d. cram-down (art. 80, comma 3, CCII) per trasformare in favorevole il voto contrario e omologare comunque il piano, ma solo se ciò è ragionevole e non viola l’interesse pubblico. In particolare, la Corte d’Appello di Venezia (10 ott. 2024) ha chiarito che il cram-down si applica solo quando l’amministrazione finanziaria resta inerte o il voto contrario risulta «oggettivamente ingiustificato». Il giudice deve allora valutare la ragionevolezza del dissenso dell’Agenzia paragonando il trattamento riservato al credito erariale con quello degli altri creditori: risulta abusivo applicare il cram-down quando il concordato è «piegato al raggiungimento di una finalità che va oltre la soluzione del sovraindebitamento» e mira semplicemente ad azzerare il debito verso l’Erario.

4. Omologazione e effetti. Una volta esauriti i termini per la relazione dell’OCC e per i voti dei creditori (normalmente fissati in udienza di conferma entro alcune settimane dalla comunicazione del decreto di apertura), il tribunale delibera se omologare il concordato. L’omologazione (art. 80 CCII) comporta l’assenso del giudice alla proposta e la conseguente liberazione del debitore dai debiti residui oggetto del concordato. Prima di omologare, il giudice verifica i requisiti di legge: assenza di atti in frode (art. 77 CCII), regolarità procedurale, fattibilità economica, maggioranze raggiunte o idoneità del cram-down. Se tutto è in ordine, pronuncia sentenza di omologa. A quel punto i creditori ricevono quanto stabilito dal piano: i crediti prededucibili (in particolare le spese di procedura) sono soddisfatti integralmente al 100% (come prescrive l’art. 6 CCII); i creditori ipotecari sono pagati integralmente o in base a quanto pattuito; i privilegiati (inclusi quelli tributari mobiliari) possono ricevere una percentuale inferiore al 100% (ad es. 37% nel caso esaminato di Catania), purché il piano sia più conveniente del fallimento e rispetti la scala delle prelazioni. I creditori chirografari, infine, restano soddisfatti a quanto stabilito in proporzione (anche essi possono subire una consistente falcidia, come nel caso al 5%). Una volta omologato, il concordato vincola tutti i creditori ammessi al voto, compresa l’Agenzia delle Entrate, anche se questa ha opposto resistenza, finché non vengono meno le condizioni di legge.

Tabella riepilogativa del procedimento

Fase proceduraleAttività chiaveSoggetti coinvoltiTermine/Scadenze
1. Deposito dell’istanzaPresentazione al tribunale dell’istanza di concordato e documenti (relazione, piano)Debitore, difensore, tribunaleAl momento di avvio dell’istanza
2. Iscrizione e comunicazioniIscrizione al Registro delle Imprese e notifica al P.M. (art.40 CCII). Possibili misure protettive in udienza.Tribunale, cancelliere, PMEntro 1 giorno dal deposito
3. Nomina dell’OCCNomina del professionista OCC (da albo gestori/crisi).Tribunale, Ordine dei CdA/Dott.Comm.Immediatamente dopo l’ammissione
4. Notifica ai creditori fiscaliL’OCC comunica l’avvio della procedura a AE ed Entrate-Riscossione (e agli enti locali). Essi inviano comunicazioni dei carichi accertati entro 15 gg.OCC, Agenzie fiscali7 gg dalla nomina OCC; risposta entro 15 gg
5. Relazione OCCL’OCC redige relazione dettagliata (cause debito, sostenibilità, alternativa liquidatoria).OCC, debitori, creditoriContestuale all’istanza o come integrativa
6. Convocazione udienzaTribunale fissa l’udienza di conferma del concordato (entro alcune settimane).Tribunale, OCC, debitori, creditoriSolitamente entro 2 mesi dall’apertura
7. Votazione dei creditoriCreditori esprimono voto favorevole o contrario. Validità per voti mancanti ex art.79(3). Rilevamento maggioranze (Art.79 CCII).Creditori (Erario, banche, altri)Tipicamente 20 giorni per dichiarazioni di voto
8. Cram-down (se necessario)Se maggioranze mancanti per carenza voto erariale, si valuta il cram-down (Art.80(3) CCII). Il giudice verifica ragionevolezza voto negativo.Tribunale, Agenzia Entrate, OCCIn udienza di conferma (se presenti voti contrari)
9. OmologazionePronuncia della sentenza di omologazione se ricorrono i presupposti di legge.Tribunale, OCCIn udienza di conferma
10. Esecuzione del pianoPagamento delle quote concordate ai creditori (attivo libero, riscossioni future, ecc.).Debitore, creditori, mediatoriSecondo quanto previsto dal piano

Analisi giurisprudenziale

Negli ultimi anni diverse decisioni di tribunali e corti d’appello hanno affrontato casi concreti di concordato minore con debiti fiscali, chiarendo aspetti critici.

  • Cassazione, ord. n. 2963/2024 (27 nov. 2024): ha evidenziato l’importanza della verifica della fattibilità economica quando il piano propone la continuità aziendale. In un caso analogo, una società di persone con debiti prevalentemente tributari aveva presentato un piano di continuità privo di un’analisi rigorosa delle prospettive economiche. La Cassazione ha ribadito che «la proposta di concordato in continuità aziendale è inammissibile se non supportata da un’analisi dettagliata dei costi e ricavi del piano quinquennale, che consenta di valutarne la sostenibilità». Inoltre, ha sottolineato che le cause del sovraindebitamento (ad es. debiti erariali accumulate) influenzano l’affidabilità del debitore nel soddisfare i pagamenti futuri, richiamando il principio che le origini del dissesto incidono sulla valutazione complessiva del piano.
  • Tribunale di Ferrara, 27 dic. 2024: ha negato l’omologa di un concordato minore proposto da una società in nome collettivo con 271.000 € di debiti quasi tutti fiscali. Il tribunale ha ritenuto il piano privo dei requisiti minimi di fattibilità e affidabilità, rilevando un comportamento «negligente e reiterato» nel mancato pagamento delle imposte. La decisione si basa sui criteri dell’art. 80 CCII (simili a quelli del concordato preventivo art.48 CCII): il giudice deve verificare regolarità procedurale, sostenibilità economica e condotta del debitore. In particolare, Ferrara ha enfatizzato che una prognosi negativa sull’affidabilità del debitore (ribadita anche dalla Cass. n. 2963/2024) può condurre all’inammissibilità della domanda.
  • Corte d’Appello di Venezia, 10 ott. 2024 (Pres. Passarelli): ha affrontato il caso di un professionista il cui piano concordatario prevedeva di pagare solo il 5,5% dei debiti erariali accertati. L’Agenzia delle Entrate aveva votato contro, ma il Tribunale di Verona (di primo grado) aveva omologato comunque il piano applicando il c.d. cram-down. La Corte d’Appello ha annullato tale omologa, affermando che il cram-down non può scavalcare indiscriminatamente il dissenso dell’Agenzia. Come già riportato, il giudice può impiegare il cram-down «solamente quando gli enti suddetti [amministrazione finanziaria e INPS] sono rimasti inerti oppure quando il voto contrario risulti obiettivamente ingiustificato». In questo caso, l’opposizione dell’Erario non era considerata ingiustificata perché il piano mirava prevalentemente a eliminare i debiti fiscali a vantaggio del professionista, usando il concordato «al solo fine di ridurre il consistente debito nei confronti dell’Erario», cosa ritenuta abnorme. Pertanto, la Corte ha ribadito la posizione della Cassazione secondo cui il giudice deve valutare la ragionevolezza del voto dell’Agenzia.
  • Tribunale di Catania, 20 mag. 2025 (sent. n. 84/2025): ha omologato un concordato minore di due professionisti con debiti totali di circa 310.000 €. La proposta prevedeva un pagamento al 100% delle spese prededucibili (come imposto dall’art. 6 CCII) e al 100% dei debiti ipotecari, ma solo il 37% dei crediti privilegiati (tra cui debiti erariali per €144.000) e il 5% dei chirografari. L’Agenzia delle Entrate aveva contestato la “esiguità” del 37%, denunciando la mancanza di “meritevolezza” dei debitori. Il tribunale ha respinto l’obiezione, richiamando art. 75, comma 2, CCII: il piano può riservare ai creditori privilegiati una soddisfazione parziale, purché non violi l’ordine delle prelazioni. Inoltre, ha precisato che la legge non prevede un requisito soggettivo di onestà astratta: basta l’assenza di atti fraudolenti. Poiché il piano era comunque più conveniente dell’alternativa liquidatoria e rispettava la graduazione fra creditori, l’omologa è stata concessa. Questo caso mostra concretamente che l’Agenzia può essere trattata come gli altri creditori privilegiati e non ha diritto a un’assoluta prelazione (nel piano di Catania essa veniva pagata al 37%).
  • Tribunale di Ancona e altri (2024-2025): pronunce recenti hanno confermato l’accesso al concordato minore anche a imprenditori individuali cessati e cancellati dalla partita IVA. L’art. 33, comma 4, CCII inizialmente sembrava vietarlo, ma i tribunali hanno interpretato tale divieto come applicabile solo alle imprese collettive del tutto estinte. Di conseguenza, ex-imprenditori individuali possono proporre il concordato (purché restino obbligati per i debiti assunti). Ciò è rilevante per i debiti fiscali residui, in quanto consente al singolo professionista cancellato di negoziare anche i tributi rimasti.

Tabelle riepilogative

Nelle tabelle seguenti si riepilogano i principali passaggi e soggetti coinvolti nel concordato minore, nonché i termini salienti.

Fase del procedimentoAzione principaleSoggetti coinvoltiTermine/Scadenze chiave
1. Deposito dell’istanzaPresentazione al tribunale di domanda di concordato e documenti (piano, relazioni, atti)Debitore, avvocato, OCC, tribunaleInizio del procedimento; immediato
2. Iscrizione RegistroIscrizione automatica al Registro Imprese e notifica al PM (art.40 CCII)Tribunale, cancelliere, pubblico ministeroEntro 1 giorno dal deposito dell’istanza
3. Nomina OCCNominato professionista OCC (org. compos. crisi)Tribunale, Ordine dott. comm. o Gestori CrisiContestualmente all’apertura
4. Misure protettiveEventuali misure (es. blocco cautelativo su azioni esecutive)Tribunale, creditori (soprattutto Erario)Di norma con il decreto di ammissione
5. Relazione OCCRedazione e deposito della relazione OCC (cause indebit., convenienza)OCC, debitoreEntro il termine fissato (solitamente pochi giorni)
6. Convocazione creditoriComunicazione ai creditori e fissazione udienza di confermaOCC, creditori, tribunaleCreditori: ~20 gg per dichiarare voto (ex art.79)
7. Votazione creditoriEspressione voto favorevole/contrario alle proposteCreditori (Erario, altri pubblici e privati)Tipicamente entro 20 gg dalla comunicazione
8. Cram-down (eventuale)Applicazione del cram-down se creditori pubblici contrari (art.80(3) CCII)Tribunale, Agenzia Entrate, OCCIn udienza di conferma, valutando ragionevolezza voto
9. Omologazione finaleOmologazione del piano se condizioni verificateTribunale, OCC, debitori, creditoriIn udienza di conferma
10. Esecuzione del pianoPagamento quote concordate e cancellazione debiti residuiDebitori, creditori (Erario incluso)Secondo quanto previsto dal piano

Simulazioni pratiche e casi ipotetici

  • Caso 1 – Concordato di continuità con debito fiscale elevato. Immaginiamo un professionista con partita IVA, con debiti tributari iscritti a ruolo per €100.000 (privilegiati) e altri debiti privati per €20.000 (privilegiati). Egli propone un piano di continuità basato sui suoi futuri guadagni, offrendo: pagamento del 100% delle spese di procedura, del 100% dei debiti ipotecari (se presenti), il 50% dei debiti privilegiati erariali (quindi €50.000 all’Agenzia Entrate) e il 10% dei debiti chirografari (ad es. fornitori). I creditori sono chiamati a votare: supponiamo che l’Agenzia voti contro (ritenendo il 50% troppo basso) ma banche e fornitori votino a favore. Per legge il giudice verifica se è possibile utilizzare il cram-down: con il solo voto favorevole di banche e fornitori si raggiungerebbe il 60% dell’importo dei crediti (servirebbe il consenso degli erariali per la maggioranza di credito). Il tribunale valuta se il dissenso dell’Erario è ingiustificato. Se ritiene che il piano offra un beneficio (ad esempio rischierebbe di ottenere zero in liquidazione) e che il 50% sia ragionevole rispetto all’alternativa, può omologare lo stesso piano. L’Agenzia percepirà quindi €50.000 al posto di €100.000, mentre i restanti debiti erariali residui verranno cancellati con l’omologa.
  • Caso 2 – Concordato liquidatorio con debiti mischiati. Un artigiano cessato accumula €100.000 di debiti fiscali (privilegiati) e €30.000 di debiti assistenziali (INPS) e €50.000 di debiti privati. Propone un piano liquidatorio semplificato: vendita di un immobile al valore di mercato (stimato €120.000) e distribuzione del ricavato. Il piano prevede: totale integrale spese procedura, pagamento integrale di un mutuo ipotecario residuo, e poi sodisfazione all’Erario e all’INPS al 40% (quindi l’Agenzia riceve €40.000) e agli altri creditori privilegiati al 40%. I creditori votano: l’Agenzia e l’INPS sono contrari, mentre banche e fornitori favorevoli. Il giudice esamina la sostenibilità: se la vendita produce €120.000 e copre i privilegi ipotecari, resta una somma limitata da distribuire. Se si constata che l’Erario in liquidazione avrebbe ottenuto meno di €40.000 (per via dei privilegi più alti dell’INPS, art. 2776 c.2 cc), il piano può essere omologato nonostante il dissenso. In tal caso, all’Agenzia verrà pagato il 40%, mentre i residui saranno cancellati.
  • Caso 3 – Debiti fiscali esclusivi (unico creditore pubblico). Un professionista ha solo €50.000 di debiti erariali (tutti privilegiati) e nessun altro debito. Propone di pagare il 20% in cinque anni. L’Agenzia vota contro. Qui si pone un problema di ammissibilità: alcuni sostengono che non è possibile accedere se l’unico creditore è pubblico. Tuttavia la dottrina e recenti pronunce affermano che il concordato minore è possibile in questi casi, purché si rispettino i requisiti di legge (assenza di frode, concreta capacità di pagamento). Il giudice verificherebbe il “nucleo concreto” della proposta e la convenienza rispetto alla liquidazione (dove non c’è altro attivo da ripartire). Se ritiene plausibile che il 20% oggi sia ragionevole (es. grazie a futuri redditi del debitore) e si giustifica nell’ambito del concorso con un solo creditore, potrebbe omologare il piano con cram-down****.

Domande frequenti (FAQ)

  • Chi può accedere al concordato minore? Possono accedere i debitori non soggetti a fallimento (art. 2, lett. c CCII): ad esempio persone fisiche non imprenditori (professionisti, autonomi, garanti di debiti altrui), piccole imprese sotto i limiti di fallibilità (attivo ≤300.000 €, ricavi ≤200.000 €, debiti ≤500.000 €), imprenditori cessati (anche cancellati, come confermato dalla giurisprudenza recente).
  • Qual è la differenza con il concordato preventivo? Il concordato minore è riservato a soggetti più piccoli e ha procedure semplificate: non richiede il controllo giudiziale pieno né le formalità di quello “ordinario”. Non è obbligatoria la transazione fiscale, e gli incentivi legali (favor legis) spingono verso la più ampia applicazione degli istituti alternativi alla liquidazione. A livello sostanziale, però, valgono concetti analoghi: redazione di un piano, voto dei creditori, omologa e cancellazione dei debiti residui.
  • L’Agenzia delle Entrate può proporre un accordo transattivo nel concordato minore? No. Nel concordato minore la legge non prevede né l’istituto della transazione fiscale né altre forme speciali di composizione tributaria. L’Agenzia partecipa semplicemente come creditore privilegiato: riceverà la quota concordata nel piano o il pagamento concordato della parte del debito, senza necessità di formalizzare una conciliazione transattiva. Se l’Agenzia ritiene il piano poco conveniente, può votare contro, ma poi il giudice valuterà il da farsi (cfr. domanda successiva).
  • Cosa succede se l’Agenzia vota contro? In tal caso si applica il meccanismo del cram-down: se il consenso dei creditori ordinari e privilegiati (escludendo l’Agenzia) non raggiunge il 60% di credito o la maggioranza numerica, il giudice può comunque omologare il piano trasformando il voto negativo in favorevole, a condizione che l’opposizione dell’Agenzia non sia «ragionevole». Secondo la giurisprudenza, il Tribunale deve valutare la ragionevolezza del dissenso dell’Amministrazione finanziaria. Se il piano offre all’Erario una soddisfazione almeno pari a quella che otterrebbe in liquidazione (tenendo conto dei privilegi degli altri creditori), il giudice può imporre il cram-down. Altrimenti, potrebbe rifiutare l’omologazione. In ogni caso, il giudice deve accertare che il piano non sia abusivo (cioè non realizzato solo per cancellare i debiti fiscali) e che il debitore non abbia agito fraudolentemente.
  • Quali requisiti formali deve rispettare il piano? Oltre a quelli generali (completezza, onestà), il piano di concordato minore deve contenere almeno: l’indicazione dei beni che concorrono al soddisfo dei creditori, la continuità (o meno) dell’attività, il criterio di formazione delle classi, le percentuali di rimborso per ogni categoria di creditori, e qualsiasi garanzia offerta. Gli articoli 75-80 CCII dettano i contenuti minimi (ad esempio, l’obbligo di versare anticipi non inferiori al 10% del valore concordato, se previsto dal piano) e le condizioni per l’omologa (assenza di frode, raggiungimento delle maggioranze, rispetto delle prelazioni). In caso di debito fiscale, va sempre ricordato che i crediti erariali rientrano nella classe privilegiata e devono essere trattati secondo le regole di prelazione, eventualmente in classe separata.
  • Qual è la soglia di voto richiesta? Per omologare il concordato minore senza cram-down è necessario il voto favorevole di almeno il 60% dell’importo complessivo dei crediti ammessi e della maggioranza (in valore e numero) dei creditori di ciascuna classe. Se manca la maggioranza (ad es. solo voti contrari dei creditori pubblici), si deve ricorrere al cram-down, come visto. I creditori che non partecipano al voto sono considerati favorevoli di diritto (art. 79 c.3 CCII) solo se la loro assenza non provoca un dissenso superiore a quello espresso.
  • Cosa accade se il concordato non viene omologato? Se il tribunale rigetta la domanda (per carenza di maggioranze, frode del debitore, o irragionevolezza del piano) la procedura si conclude e resta l’alternativa liquidatoria giudiziale. Il debitore, quindi, rischia di dover chiudere l’attività e subire la liquidazione forzata dei suoi beni. In alternativa, può valutare altre forme di composizione (piano del consumatore, accordo di composizione della crisi).

Fonti normative e giurisprudenziali

  • Normativa: D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della Crisi e dell’Insolvenza), artt. 74-81 (concordato minore), e norme correlate in materia fallimentare e tributaria (c.c., Lgs. 83/2020, D.Lgs. 147/2020, L. 130/2019, ecc.).
  • Giurisprudenza di merito: Corte d’Appello di Venezia, 10 ott. 2024 (contrasto voto Agenzia – cram-down); Tribunale di Catania, 20 mag. 2025 (sent. n. 84/2025 – piano parziale con pagamenti fiscali al 37%); Tribunale di Ferrara, 27 dic. 2024 (piano rigettato per mancata affidabilità del debitore); Tribunale di Ancona e di Vicenza (luglio 2024-2025) (concordato ammesso a imprenditori cancellati).
  • Cassazione: ordinanza n. 2963/2024 del 27/11/2024 (esame continuità aziendale e piano di fattibilità); sent. Cass. 31/12/2024, n.35085 (fiscalità e potere di omologa con cram-down).

Nota: Tutti i riferimenti normativi e giurisprudenziali sono aggiornati a giugno 2025 e riferiti al contesto italiano. Le disposizioni citate con CCII indicano il Codice della Crisi e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019).

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Conclusione

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