La Cancellazione CRIF Tramite Avvocato

Hai ricevuto un rifiuto per un finanziamento o un mutuo e ti hanno detto che sei segnalato in CRIF come cattivo pagatore? Stai cercando un modo per cancellare quella segnalazione negativa, magari perché il debito è stato saldato da tempo o la segnalazione è errata?

In molti casi, chi è stato segnalato in CRIF – anche dopo aver regolarizzato la propria posizione – continua a essere bloccato nell’accesso al credito. E se la segnalazione è scaduta o illegittima, hai il diritto di chiedere la cancellazione immediata, anche con l’assistenza di un avvocato.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in tutela del debitore, diritto bancario e cancellazione segnalazioni CRIF – ti spiega come funziona la cancellazione dalla CRIF, quando è possibile farla tramite avvocato, e cosa puoi fare se le banche non rispondono o continuano a bloccarti ingiustamente.

Se pensi di essere ancora segnalato in CRIF ingiustamente o oltre i tempi previsti, non aspettare che sia la banca a muoversi.

Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Verificheremo insieme la tua posizione nella centrale rischi, valuteremo se hai diritto alla cancellazione e interverremo formalmente per ripulire la tua posizione, tutelare i tuoi diritti e permetterti di tornare libero nell’accesso al credito.

Introduzione

La CRIF (Centrali Rischi d’Intermediazione Finanziaria) è uno dei principali Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) privati in Italia. In queste banche dati (come CRIF, Experian, CTC e altre) vengono registrate sia le informazioni positive sui finanziamenti rimborsati regolarmente sia le segnalazioni negative relative a ritardi nei pagamenti, insolvenze o altri eventi di credito problematici. Essere presenti in queste banche dati non significa automaticamente essere un “cattivo pagatore”: in effetti, oltre il 95% dei soggetti censiti rimborsa puntualmente i finanziamenti, e le informazioni positive sul credito sono anch’esse registrate. Tuttavia, una segnalazione negativa (ad esempio un ritardo significativo o un mancato pagamento) può compromettere l’accesso al credito, poiché banche e finanziarie consultano queste banche dati per valutare l’affidabilità di consumatori e imprese.

Questa guida, aggiornata a maggio 2025, offre un approccio avanzato e completo al tema della cancellazione delle segnalazioni negative dalle banche dati creditizie italiane. Si rivolge sia ai professionisti legali (impostandosi come un manuale operativo per avvocati) sia a imprenditori e cittadini che, pur non avendo competenze tecniche, desiderano comprendere i propri diritti e le strategie possibili per ottenere la cancellazione di una segnalazione negativa. Verranno approfonditi gli aspetti normativi e giurisprudenziali più recenti (inclusi Codice della Privacy, GDPR, provvedimenti del Garante Privacy e sentenze dei tribunali e della Cassazione), e illustrate strategie stragiudiziali e giudiziali per ottenere la cancellazione o la rettifica di dati pregiudizievoli.

Verranno esaminate le situazioni tipiche dei principali profili di debitori – dal consumatore privato all’imprenditore o professionista, fino agli ex protestati – evidenziando per ciascuno criticità e tutele. Sono incluse tabelle riepilogative che schematizzano, per ogni casistica, i tempi, le modalità e i possibili esiti della cancellazione. Inoltre, una sezione di simulazioni pratiche offrirà esempi concreti di come un avvocato potrebbe affrontare casi reali di segnalazioni negative, dal reclamo stragiudiziale fino all’eventuale causa in tribunale. Infine, una ricca sezione di Domande Frequenti (FAQ) risponderà ai dubbi più comuni (come “Quanto tempo rimane una segnalazione in CRIF?”, “Posso ottenere la cancellazione immediata se pago il debito?”, “È legale segnalare senza preavviso?” e così via).

L’obiettivo finale è fornire un quadro chiaro e completo su quando è possibile ottenere la cancellazione di una segnalazione negativa, come procedere (autonomamente o con l’assistenza di un legale), e quali norme e sentenze supportano il diritto alla tutela della propria reputazione creditizia. Armato di queste conoscenze, il debitore – sia esso un privato cittadino o un imprenditore – potrà muoversi con maggiore consapevolezza per difendere i propri diritti e tornare “pulito” nelle banche dati creditizie.

Quadro Normativo e Giurisprudenziale (aggiornato al 2025)

In Italia, il trattamento dei dati relativi ai finanziamenti e alla solvibilità finanziaria delle persone è regolato da una pluralità di fonti normative, che nel tempo si sono intrecciate tra loro. Il quadro normativo attuale deriva principalmente da tre pilastri: la normativa sulla protezione dei dati personali (Codice Privacy e GDPR), la normativa sul credito ai consumatori (contenuta nel Testo Unico Bancario e nel Codice del Consumo) e uno specifico Codice di condotta per i Sistemi di Informazioni Creditizie approvato dal Garante Privacy. A queste si aggiungono i provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di credit bureau e una serie di pronunce giurisprudenziali (ABF, tribunali e Cassazione) che hanno chiarito diritti e obblighi in questo ambito.

  • Protezione dei dati personali: Le informazioni sul credito sono dati personali e come tali sono tutelate dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, noto come “Codice Privacy”), adattato al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) tramite il D.Lgs. 101/2018. Il GDPR è direttamente applicabile e stabilisce principi fondamentali (liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, ecc.) nonché diritti dell’interessato, come il diritto di accesso, rettifica e cancellazione dei dati (“diritto all’oblio”). In base a queste norme generali, chi tratta dati di solvibilità creditizia deve avere una base giuridica valida (nel caso dei SIC, è l’interesse legittimo di banche e finanziarie a condividere informazioni per valutare il merito creditizio, espressamente riconosciuto dal Codice di condotta) e deve rispettare obblighi di esattezza, aggiornamento e pertinenza del dato. Il Garante Privacy ha il potere di vigilanza e sanzione: può emanare provvedimenti prescrittivi o correttivi (fino ad arrivare a ordinare la cancellazione di una segnalazione illegittima) e sanzionare i titolari del trattamento (anche con multe elevate, dato che le violazioni in tema di credito possono incidere gravemente sui diritti degli interessati).
  • Normativa di settore sul credito ai consumatori: Il Testo Unico Bancario (TUB) – D.Lgs. 385/1993 – contiene specifiche tutele. In particolare, l’art. 125 TUB stabilisce che i finanziatori (banche/finanziarie) devono informare preventivamente il consumatore la prima volta che effettuano una segnalazione negativa a una banca dati. Ciò significa che prima di inviare al SIC un’informazione su un tuo ritardo o inadempimento, devono avvisarti (tipicamente con una comunicazione di preavviso) della possibile segnalazione imminente. La norma prevede anche che, se una richiesta di credito viene rifiutata sulla base di informazioni presenti in un SIC, il finanziatore lo comunichi immediatamente e gratuitamente al consumatore, indicando la banca dati consultata. Queste disposizioni – derivate da direttive UE sul credito al consumo – mirano a garantire trasparenza e a dare al debitore la chance di porre rimedio prima di essere etichettato come cattivo pagatore. Il Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005) rafforza la tutela prevedendo, ad esempio, il foro del consumatore e altre garanzie procedurali quando il consumatore agisce per far valere i propri diritti contro banche e società finanziarie. Nel contesto delle segnalazioni creditizie, la qualifica di “consumatore” è importante perché molte delle protezioni (come l’obbligo di preavviso esplicito ex art. 125 TUB) si applicano esclusivamente ai debitori persone fisiche per scopi estranei all’attività imprenditoriale, e non alle società o professionisti.
  • Codice di condotta dei SIC: Un ruolo centrale è svolto dal Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, un insieme di regole deontologiche adottate dai gestori di SIC sotto la supervisione del Garante Privacy. La prima versione (detta Codice deontologico dei SIC) risale al Provvedimento Garante n. 8 del 16 novembre 2004, e dava attuazione in Italia ai principi della vecchia direttiva privacy (95/46/CE) nell’ambito delle “centrali rischi” private. In seguito all’entrata in vigore del GDPR, il Codice deontologico è stato rivisto e sostituito da un Codice di condotta formalmente approvato dal Garante Privacy nel 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 novembre 2022. Questo Codice di condotta vincola tutti i partecipanti ai SIC (banche, finanziarie e gestori come CRIF, Experian, CTC) e contiene disposizioni dettagliate su: basi giuridiche del trattamento, tipi di dati trattati, modalità di raccolta, tempi di conservazione, diritti degli interessati, misure di sicurezza, ecc.. Due aspetti chiave disciplinati dal Codice di condotta sono proprio i tempi massimi di conservazione delle informazioni creditizie negative e le modalità del preavviso di segnalazione:
    • Tempi di conservazione: Il Codice di condotta stabilisce tempi precisi oltre i quali i dati negativi devono essere cancellati automaticamente dal sistema (vedi sezione dedicata più avanti). Ad esempio, un ritardo poi sanato viene conservato per 12 o 24 mesi a seconda della gravità, mentre una morosità non sanata è visibile per 36 mesi dalla scadenza del contratto o dall’ultimo aggiornamento, e comunque non oltre 60 mesi. Trascorsi tali termini, il dato viene eliminato d’ufficio dal SIC, senza necessità di richiesta da parte dell’interessato.
    • Preavviso di segnalazione: Il Codice (già in versione 2004, art. 4 comma 7, confermato nel nuovo Codice 2022) prevede che i dati negativi possano essere resi accessibili ai partecipanti al SIC solo decorsi almeno 15 giorni dall’invio di un preavviso all’interessato. Ciò significa che prima di segnalare un’informazione negativa, la banca deve avvertire il cliente con un preavviso (ad esempio via raccomandata, PEC, email o SMS purché con tracciatura) e attendere 15 giorni dalla spedizione. Durante questo intervallo, il debitore ha l’opportunità di regolarizzare il pagamento ed evitare la segnalazione. Importante: secondo il Codice di condotta, fa fede la data di invio del preavviso (non è necessario che l’interessato ne abbia avuto conoscenza entro i 15 giorni). In altre parole, il preavviso non è considerato un atto “recettizio” ai fini della validità della segnalazione – conta averlo inviato e aver lasciato passare 15 giorni. Infatti, è ben possibile che trascorrano i 15 giorni senza che il destinatario ne abbia avuto concreta notizia (ad esempio per disguidi postali), ma ciò non impedisce alla banca di procedere con la segnalazione dopo il termine. Su questo punto, però, la giurisprudenza – come vedremo – ha dato interpretazioni talvolta diverse.
  • Provvedimenti del Garante Privacy: Oltre all’approvazione del Codice di condotta, il Garante si è occupato più volte dei SIC con provvedimenti specifici. Già nel 2005 emanò linee-guida che, ad esempio, raccomandavano di segnalare le morosità solo in caso di importi consistenti o di più rate non pagate. Negli anni ha inoltre sanzionato alcuni operatori per trattamento illecito dei dati creditizi o mancato riscontro ai diritti degli interessati. Ad esempio, il Garante può intervenire se una banca rifiuta di correggere un errore nei dati o se mantiene informazioni oltre i termini previsti. È sempre possibile per l’interessato inoltrare reclamo al Garante per violazioni in materia di segnalazioni creditizie; il Garante valuterà il caso e potrà ordinare la cancellazione o rettifica dei dati e/o infliggere sanzioni.
  • Giurisprudenza (Tribunali, Cassazione, ABF): Numerose pronunce negli ultimi anni hanno delineato meglio i confini della legittimità delle segnalazioni e le conseguenze di eventuali abusi:
    • Obbligo di preavviso: La questione del preavviso di segnalazione è stata dibattuta. Cassazione, ord. n. 14685/2017 ha affermato chiaramente che il preavviso deve giungere effettivamente a conoscenza del cliente almeno 15 giorni prima della segnalazione. In quel caso la Suprema Corte ha ritenuto illegittima la segnalazione inviata 14 giorni dopo la ricezione del preavviso da parte del debitore (pur essendo trascorsi più di 15 giorni dall’invio postale). La ratio è che il debitore deve avere realmente 15 giorni di tempo per potersi attivare, quindi conta la data di ricezione del preavviso. Questa interpretazione tutela maggiormente l’interessato. Tribunale di Marsala (ord. 17.09.2021) ha però escluso la natura recettizia del preavviso, aderendo alla lettera del Codice deontologico: è sufficiente la prova di spedizione, trascorsi i 15 giorni dall’invio. In altre parole, per quel tribunale la banca non deve garantire che il cliente abbia letto il preavviso; basta che lo abbia inviato con mezzi tracciabili e attendere il termine. Tribunale di Chieti (sent. n. 416/2019) ha ulteriormente specificato che l’obbligo di preavviso opera a tutela del consumatore ma non sussiste qualora il cliente segnalato sia una società o comunque un soggetto non consumatore. Ciò significa che se il debitore è un imprenditore o una persona giuridica, la mancata comunicazione preventiva non viene considerata, da quel giudice, causa di illegittimità della segnalazione. In sintesi, attualmente convivono due orientamenti: uno più favorevole al debitore consumatore (Cassazione 2017, ribadito da Cass. 18010/2020, che enfatizza la necessità della conoscenza effettiva del preavviso) e uno più letterale (giurisprudenza di merito ispirata al Codice di condotta, per cui è sufficiente l’invio). Nel dubbio, gli intermediari prudenti tendono a spedire il preavviso con adeguato anticipo e a conservare la prova sia dell’invio che dell’eventuale ricezione (ad esempio ricevuta di ritorno o ricevuta PEC), perché in giudizio l’onere della prova di aver ottemperato al preavviso grava sulla banca.
    • Segnalazioni di importi contestati o non definitivamente accertati: È principio acquisito che segnalare a “sofferenza” un credito che non è certo, liquido ed esigibile (magari perché oggetto di contestazione giudiziale o stragiudiziale seria da parte del cliente) può risultare illegittimo. La Cassazione ha chiarito che la segnalazione a una centrale rischi (specialmente quella pubblica di Bankitalia) presuppone una situazione di oggettiva e grave insolvenza, non una semplice mora su somme controverse. Ad esempio, Cass. n. 7958/2009 e Cass. n. 26361/2014 (richiamate da provvedimenti di merito successivi) hanno ritenuto ingiustificata la segnalazione a sofferenza qualora il debitore avesse avanzato concrete contestazioni sul debito in questione. In pratica, se il cliente sta disputando in buona fede l’addebito (es. interessi anatocistici non dovuti, clausole nulle, ecc.) e non versa le somme contestate, la banca dovrebbe astenersi dal segnalarlo come cattivo pagatore finché la controversia non sia risolta, pena vedere quella segnalazione dichiarata illegittima dal giudice.
    • Danno da illegittima segnalazione: L’inserimento ingiusto di un nominativo nei SIC può provocare un danno sia patrimoniale (ad esempio, difficoltà a ottenere finanziamenti, peggiori condizioni applicate da altri istituti) sia non patrimoniale (lesione della reputazione personale e creditizia, stress, ansia). La giurisprudenza però tende a non riconoscere automatica la risarcibilità del danno in re ipsa. Occorre provare il pregiudizio subito, almeno in via presuntiva. Ad esempio, Tribunale di Napoli (sent. n. 3763/2018) ha affermato che la lesione all’onore o alla reputazione commerciale non è “in re ipsa” in caso di illegittima segnalazione, e che il cliente deve dimostrare il danno-conseguenza di non lieve entità, anche tramite presunzioni. In altre parole, se sei stato segnalato illegalmente non è detto che otterrai automaticamente un risarcimento: dovrai quantomeno allegare di aver subito, ad esempio, un rifiuto di credito o un peggioramento delle condizioni contrattuali a causa di quella segnalazione, oppure un concreto discredito professionale. Molti giudici riconoscono il danno morale per l’ingiusta etichetta di cattivo pagatore solo in presenza di elementi specifici (es. la segnalazione ha impedito un’operazione importante, oppure l’istituto di credito ha agito con dolo o colpa grave). In caso di violazione della normativa privacy, inoltre, è invocabile l’art. 82 GDPR, che prevede il diritto al risarcimento per i danni (anche non patrimoniali) derivanti dal trattamento illecito dei dati personali.

Riassumendo, il quadro normativo-giurisprudenziale al 2025 vede una forte tutela del debitore in termini di trasparenza (informative e preavvisi obbligatori), di limitazione temporale delle “liste nere” (cancellazione automatica dopo un certo periodo) e di possibilità di reazione contro errori o abusi (diritti di accesso/cancellazione, reclamo al Garante, ricorsi ABF, azioni legali). D’altra parte, le banche dati creditizie sono riconosciute come strumenti legittimi e utili per il sistema creditizio: pertanto non è possibile ottenere la rimozione di dati negativi accurati e correttamente gestiti se non al decorso dei termini previsti, salvo circostanze eccezionali. Le sezioni che seguono illustreranno nel dettaglio come funzionano CRIF e le altre banche dati, quali sono i tempi e le condizioni per la cancellazione dei dati negativi, e quali strategie si possono adottare (prima in via amichevole, poi eventualmente in via giudiziale) per far valere i propri diritti.

Le banche dati creditizie in Italia: CRIF, Experian, CTC e altre

In Italia operano diverse banche dati creditizie a carattere privato, spesso chiamate “centrali rischi private” o SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie). Le principali sono:

  • CRIF: gestisce il SIC denominato Eurisc, forse il più noto e utilizzato dagli istituti di credito. È una società privata con sede a Bologna, che raccoglie dati forniti da banche, finanziarie, società di leasing, carte di credito, ecc.
  • Experian: parte di un gruppo multinazionale, gestisce un altro SIC dove confluiscono segnalazioni da numerosi operatori del credito.
  • CTC (Consorzio Tutela del Credito): un consorzio di banche e finanziarie che condividono tra loro le informazioni creditizie tramite un proprio SIC.
  • Assilea – Leasing: esiste una banca dati specifica per le società di leasing (gestita da Assilea), focalizzata sui dati di locazioni finanziarie.
  • Altre banche dati “specializzate” o minori possono riguardare settori specifici (ad esempio, sistemi di informazioni creditizie tra utility e telefonia, per la verifica di morosità su bollette, ecc.), ma nell’ambito finanziario i nomi dominanti sono quelli sopra indicati.

Vale la pena distinguere queste centrali rischi private dalla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia (spesso abbreviata in CR o “centrale rischi pubblica”). La Centrale Rischi di Bankitalia è un sistema informativo pubblico, in cui gli intermediari segnalano importi di credito superiori a determinate soglie (attualmente, esposizioni superiori a €30.000, nonché le cosiddette “sofferenze” anche di importo inferiore). La CR di Bankitalia ha finalità di vigilanza sistemica e le regole di funzionamento sono fissate da norme di Banca d’Italia (Circolare n. 139/1991 e succ. agg.). In questa guida ci concentriamo sulle banche dati private (CRIF, Experian, CTC), che registrano anche importi più piccoli e riguardano prevalentemente il credito al consumo, i mutui e i finanziamenti alle PMI. Tuttavia, faremo cenno quando necessario alla Centrale Rischi pubblica e al Registro Informatico dei Protesti, gestito dalle Camere di Commercio, che è un’altra banca dati rilevante per la reputazione creditizia.

Funzionamento dei SIC privati (CRIF & co.)

Le banche dati creditizie private raccolgono informazioni nominative sul credito: per ciascun soggetto (persona fisica o impresa) vengono registrati i finanziamenti richiesti ed ottenuti, lo stato dei pagamenti (regolari o in ritardo) e l’eventuale presenza di eventi negativi (rate non pagate, sofferenze, accordi transattivi, ecc.). È importante capire alcune caratteristiche del loro funzionamento:

  • Principio di reciprocità: Solo le banche/finanziarie che partecipano al sistema e forniscono dati possono accedervi per consultazione. Questo garantisce uno scambio bilanciato: gli istituti di credito alimentano la banca dati con le informazioni sui propri clienti e in cambio possono vedere lo storico creditizio dei clienti degli altri operatori. Il tutto, ovviamente, nel rispetto della normativa privacy e del Codice di condotta.
  • Informativa e consenso: Al momento in cui un cliente richiede un finanziamento, la banca o finanziaria deve fornire un’apposita informativa privacy che indichi chiaramente che i dati relativi al rapporto di credito saranno trattati anche tramite sistemi di informazioni creditizie. In base al GDPR, per comunicare i dati ai SIC non è richiesto uno specifico consenso dell’interessato: il trattamento è giustificato dall’interesse legittimo del creditore di valutare il rischio creditizio e dal Codice di condotta che specifica finalità e garanzie. Nella pratica, quindi, nel contratto di finanziamento o nella richiesta di prestito troverete una clausola informativa sul SIC, ma non vi verrà chiesto un consenso “opt-in” separato (a differenza, per esempio, di quanto avviene per finalità di marketing).
  • Dati registrati: Nei SIC vengono registrati sia dati positivi che negativi. Ad esempio: apertura di un mutuo o prestito (importo, durata, data di inizio), andamento dei pagamenti (rate pagate puntualmente oppure no), data di estinzione del rapporto, eventuali ritardi (in termini di numero di rate e giorni di ritardo), stato finale (ad esempio: “estinto regolarmente”, “estinzione anticipata”, “saldo stralcio”, “sofferenza”, “credito ceduto”, ecc.). Vengono anche registrate le richieste di finanziamento presentate (le cosiddette “pregiudizievoli leggere”: quando fate domanda di prestito, compare una segnalazione di “finanziamento in corso di valutazione” per 180 giorni, o di “finanziamento rifiutato” per 90 giorni – questo per evitare che uno stesso soggetto faccia richieste multiple nascondendo i rifiuti precedenti). Essere censiti con dati positivi è un bene: dimostra che avete esperienza creditizia e pagate regolarmente. Infatti, la presenza nel SIC di per sé non è negativa, e non si esce dai SIC nemmeno dopo aver pagato tutti i crediti: i dati positivi rimangono archiviati (per un certo periodo) a testimonianza della vostra affidabilità, a meno che non facciate esplicita richiesta di cancellazione dei dati positivi a rapporto concluso – ma farlo non è consigliabile, perché perdereste lo “storico virtuoso”.
  • Aggiornamento dei dati: Le banche e finanziarie partecipanti inviano aggiornamenti periodici – tipicamente mensili – sui rapporti di credito dei loro clienti. Ogni mese dunque il SIC viene alimentato con informazioni su eventuali nuove rate scadute e pagate o meno. Se un rapporto di credito si chiude (per scadenza naturale o estinzione anticipata), l’ultimo aggiornamento utile riporterà la data di chiusura e lo stato di rimborso. Gli aggiornamenti avvengono solitamente a fine mese e vengono consolidati nelle banche dati nei primi giorni del mese successivo. È importante sapere che le segnalazioni negative non compaiono in tempo reale: come vedremo subito qui sotto, esistono specifiche tutele per evitare che anche un piccolo ritardo occasionale diventi immediatamente visibile a tutti gli operatori.
  • Procedura per i ritardi di pagamento (preavviso): In base al Codice di condotta, c’è un meccanismo graduale per la registrazione dei primi ritardi, proprio per dare modo al cliente di rimediare. Nello specifico: al primo ritardo di pagamento su un rapporto di credito, la segnalazione non è immediatamente visibile sul SIC. Se ad esempio avete saltato la rata di maggio di un prestito, CRIF non informerà subito tutti che siete in ritardo. La segnalazione di “rate scadute non pagate” diventerà visibile solo se il ritardo non viene sanato entro la successiva scadenza mensile (cioè se saltate anche la rata di giugno, o comunque restate in arretrato per due mesi consecutivi). Almeno 15 giorni prima che la segnalazione diventi visibile, la banca o finanziaria vi invierà un preavviso di segnalazione, avvisandovi del mancato pagamento e delle conseguenze (ossia che, persistendo il ritardo, trascorsi 15 giorni verrete segnalati nel SIC come inadempienti). Questo avviso tipicamente arriva via lettera raccomandata o PEC, e vi dà un’ultima chance: se pagate subito gli arretrati (saldando la rata mancante prima che decorra la seconda scadenza), eviterete che il ritardo venga reso visibile nella banca dati. In pratica, un piccolo disguido di breve durata non diventerà un marchio pubblico a vostro nome, a patto che lo correggiate rapidamente. Solo in caso di mancata regolarizzazione, dopo il preavviso, alla successiva rilevazione mensile comparirà la segnalazione negativa. Per quanto riguarda gli ulteriori ritardi dopo il primo, il Codice di condotta prevede che non sia necessario un nuovo preavviso ogni volta: basta quello inviato prima della prima segnalazione negativa, dopodiché se continuate a non pagare, ogni mese la segnalazione verrà aggiornata (ad esempio “3 rate scadute”, poi “4 rate scadute” etc.) senza ulteriori avvisi. Ovviamente, se dopo essere stati segnalati regolarizzate i pagamenti, la banca lo comunicherà al SIC nell’aggiornamento successivo, e il vostro stato passerà a “in regola” (ma la storia dei ritardi passati rimarrà visibile per il tempo previsto, come spiegheremo più avanti).
  • Accesso alle informazioni: Le informazioni nei SIC sono accessibili solo agli enti partecipanti autorizzati (banche, finanziarie) e naturalmente all’interessato (voi stessi). Un istituto che esamina una vostra richiesta di fido o mutuo vedrà i dati che vi riguardano, ma un vostro datore di lavoro, un fornitore o altri soggetti non finanziari non hanno accesso a queste banche dati. Le informazioni creditizie non sono pubbliche. Persino tra banche, l’accesso è condizionato dalla presenza di un rapporto o di una richiesta di credito: non potrebbero “sbirciare” il SIC di una persona senza motivo. Inoltre, vi sono categorie di dati e query registrate: ad esempio, le consultazioni fatte da banche restano tracciate (cosicché voi possiate sapere chi ha guardato il vostro profilo creditizio) e per gli altri operatori per un certo periodo è visibile che avete avuto di recente delle “richieste di credito” (per evitare che uno faccia richieste multiple in contemporanea senza che le banche lo sappiano). Ma nessuno al di fuori del circuito creditizio può profilare la vostra posizione in CRIF.

In sintesi, CRIF, Experian e le altre banche dati creditizie operano con regole comuni e sotto la supervisione del Garante. Essere presenti in questi sistemi è normale per chiunque abbia un mutuo, un prestito, una carta di credito o un fido in banca – e la presenza di per sé non è negativa. Diventa invece problematica la presenza di dati negativi (mancati pagamenti, morosità, sofferenze), perché questi segnali di affidabilità compromessa vengono presi molto sul serio dagli istituti finanziari quando valuteranno future concessioni di credito.

Va anche ricordato che accanto ai SIC privati esistono i registri pubblici o semi-pubblici che possono contenere informazioni negative: il Registro Informatico dei Protesti (tenuto dalle Camere di Commercio, dove vengono iscritti gli assegni e le cambiali non pagati/protestati) e il già citato sistema di Centrale Rischi Bankitalia (dove appaiono le sofferenze bancarie, gli sconfinamenti e altri crediti deteriorati sopra soglia). Questi sistemi operano con logiche diverse, ma agli occhi di una banca completano il quadro: ad esempio, un assegno protestato compare nel registro protesti e può essere segnalato anche in CRIF/Experian come informazione di fonte pubblica; una grossa sofferenza bancaria sarà certamente in Centrale Rischi Bankitalia e al contempo in CRIF (perché la banca tipicamente lo comunica a entrambi). Per il debitore, quindi, la bonifica della propria reputazione creditizia deve considerare tutti i canali: cancellare una segnalazione CRIF ma restare protestato o con una sofferenza in centrale rischi può comunque impedire l’accesso al credito.

Nei prossimi paragrafi vedremo innanzitutto i tempi di conservazione dei dati (differenti a seconda dei casi) e poi analizzeremo come e quando è possibile ottenere la cancellazione anticipata di tali dati, sia in via automatica sia attivandosi personalmente o con l’ausilio di un legale.

Tempi di conservazione dei dati negativi nei SIC

Una domanda molto frequente è: “Per quanto tempo rimane la mia segnalazione negativa in CRIF (o Experian, CTC, ecc.)?” I tempi di conservazione dei dati nelle banche dati creditizie sono fissati dal Codice di condotta e sono uniformi per tutti i SIC privati. Trascorso il periodo previsto, i dati devono essere cancellati automaticamente dal sistema. La durata varia a seconda della tipologia di informazione. Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dei principali termini di conservazione stabiliti (in vigore a seguito dell’aggiornamento del Codice di condotta SIC pubblicato a fine 2022):

Tabella 1: Tempi di conservazione delle informazioni creditizie nei SIC privati

Tipologia di informazioneTempo di conservazione
Finanziamento richiesto e in corso di valutazione (domanda di prestito ancora pendente di esito)6 mesi dalla data della richiesta. Se la pratica è ancora in valutazione, dopo 180 giorni la segnalazione viene eliminata automaticamente.
Richiesta di finanziamento rifiutata o rinunciata (es. domanda respinta dalla banca, o ritirata dall’utente)3 mesi (90 giorni) dalla data di aggiornamento con esito di rifiuto/rinuncia. Dopo 90 giorni, l’indicazione della richiesta negata sparisce.
Finanziamento approvato e rimborsato regolarmente (senza mai ritardi)60 mesi (5 anni) dalla data di estinzione effettiva del rapporto di credito. Dopo 5 anni dalla chiusura (o dal primo aggiornamento successivo alla chiusura), i dati positivi vengono cancellati. Nota: se coesistono altri rapporti con eventi negativi non sanati, il dato positivo può restare visibile finché rimane l’evento negativo, ma in generale 5 anni è il limite massimo per i dati di rapporti regolari.
1 o 2 rate (o mesi) pagati in ritardo e poi regolarizzati (breve ritardo sanato)12 mesi (1 anno) dalla comunicazione di avvenuta regolarizzazione, purché nei 12 mesi successivi i pagamenti siano puntuali. Ciò significa: una volta che hai saldato l’arretrato e sei tornato in regola, dopo un anno quella macchia storica sparirà, sempre che non commetti altri ritardi nel frattempo.
3 o più rate (o mesi) pagati in ritardo e poi regolarizzati (ritardo più grave, anche se chiuso con transazione a saldo e stralcio)24 mesi (2 anni) dalla comunicazione di regolarizzazione, purché nei 24 mesi successivi i pagamenti siano regolari. Dunque dopo due anni dal momento in cui hai sistemato la tua posizione (pagando tutto il dovuto, o magari chiudendo con un accordo a saldo parziale), la traccia del ritardo scomparirà, a condizione di non avere altri incidenti di pagamento in quel biennio.
Finanziamenti non rimborsati – eventi negativi non sanati (morosità persistenti, gravi inadempimenti, sofferenze)36 mesi (3 anni) dalla data di scadenza contrattuale del rapporto o dalla data dell’ultimo aggiornamento effettuato (in caso di ulteriori eventi rilevanti). In ogni caso, max 60 mesi (5 anni) dalla data di scadenza originaria del contratto. Esempio: un prestito quinquennale non rimborsato del tutto, scaduto nel 2020, potrà restare nei SIC al massimo fino al 2025; se però la banca ha fatto un aggiornamento nel 2021 segnalando “credito ceduto a società di recupero” (evento rilevante), i 36 mesi decorrono da quell’ultimo aggiornamento, quindi fino al 2024. Oltre 5 anni dalla fine prevista, comunque, il dato viene eliminato.

Nota: I tempi di conservazione decorrono dall’evento di chiusura della vicenda. Ad esempio, se si paga in ritardo ma si regolarizza il 10 marzo 2024, da quella data parte il conteggio di 12 o 24 mesi prima della cancellazione automatica. Se un prestito va a scadenza finale senza essere pagato (insoluto), la decorrenza è la scadenza stessa (salvo aggiornamenti successivi, come spiegato). Durante il periodo di conservazione, la segnalazione rimane visibile agli operatori finanziari quando valutano nuove istruttorie di credito. Scaduto il termine, il sistema cancella il dato e le future richieste di finanziamento non vedranno più quella voce storica.

Dal quadro sopra emergono alcune considerazioni importanti per il debitore:

  • Pagare un arretrato non comporta l’immediata cancellazione della segnalazione negativa, ma la “trasforma” in una segnalazione di tipo “negativo regolarizzato” che rimarrà per un anno (se il ritardo era lieve) o due anni (se il ritardo era più serio). In pratica, chi consulta il SIC in quel lasso di tempo vedrà che c’è stato un problema ma che è stato risolto (ad esempio: “2 rate pagate con ritardo, poi regolarizzato il [data]”). Questa informazione, pur sempre negativa, è meno grave di un’inadempienza non risolta, e trascorso il periodo sparirà del tutto.
  • Se un finanziamento non viene rimborsato affatto o si conclude con un’insolvenza, la macchia dura 36 mesi (3 anni) dall’evento, estendibili fino a un massimo di 60 mesi in taluni casi limite. Cinque anni rappresentano dunque l’orizzonte massimo oltre il quale nessun dato negativo persiste nei SIC privati. Questo termine di 5 anni è stato introdotto nelle revisioni più recenti: precedentemente era di 36 mesi anche per le sofferenze, ma ora il Codice di condotta consente di arrivare a 60 mesi dalla scadenza contrattuale, probabilmente per tenere traccia di situazioni in cui il debitore non paga per anni.
  • I dati positivi (finanziamenti rimborsati regolarmente) restano anche essi 5 anni dalla chiusura, poi vengono rimossi. Dunque la “memoria storica” del buon pagatore è di cinque anni. Chi non vuole che restino neppure i dati positivi (per motivi di privacy) può, concluso il rapporto di credito, chiedere la cancellazione immediata di quei dati, ma così facendo elimina un elemento che potrebbe invece giovargli: le banche preferiscono vedere una storia creditizia pregressa piuttosto che trovarsi di fronte a un soggetto “sconosciuto” al sistema.
  • Le richieste di finanziamento presentate (anche senza esito positivo) generano segnalazioni temporanee: per 6 mesi risultano le richieste in corso; se viene rifiutata o revocata da voi, rimane per 3 mesi. Questo accorgimento serve alle banche per sapere se un cliente sta facendo molte richieste in giro (indice di potenziale difficoltà). Dopo tali brevi periodi, queste segnalazioni scompaiono.
  • Protesti e altri dati pubblici: le tempistiche sopra sono per i SIC privati. Il registro dei protesti (assegni e cambiali non pagati) ha regole proprie: un protesto, se non cancellato anticipatamente, rimane pubblicato per 5 anni dalla data di levata. La Centrale Rischi di Bankitalia mantiene lo storico delle posizioni fino a 36 mesi indietro: ad esempio nel 2025 saranno visibili i dati dal 2022 in poi; i dati più vecchi di 3 anni vengono oscurati. La CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria), che registra chi ha emesso assegni scoperti o ha avuto carte revocate, ha tempi fissi: un assegno senza provvista comporta iscrizione in CAI per 6 mesi, una carta di credito revocata per morosità comporta iscrizione per 2 anni. Trascorsi tali termini le iscrizioni CAI decadono automaticamente.

Conoscere i tempi di conservazione è fondamentale perché spesso la via più semplice per “ripulire” la propria posizione è attendere la cancellazione automatica. Tuttavia, come vedremo, in alcuni casi il debitore ha interesse a intervenire attivamente prima: ad esempio quando i dati sono errati, oppure quando si ritiene che la segnalazione sia stata fatta senza rispettare le regole (e quindi illegittimamente), oppure ancora quando anche pochi mesi di attesa per la cancellazione automatica potrebbero comportare un danno (si pensi a chi ha urgente bisogno di un mutuo). Nella sezione successiva analizziamo proprio quando è possibile ottenere la cancellazione (o quantomeno la sospensione/rettifica) di una segnalazione prima del tempo e quali strategie adottare.

Cancellazione delle segnalazioni negative: quando è possibile?

Alla luce di quanto esposto, possiamo distinguere due grandi categorie di situazioni:

  1. Segnalazioni corrette e legittime: sono i casi in cui la banca/finanziaria ha seguito tutte le regole (ha inviato il preavviso se dovuto, ha segnalato solo dopo il termine, i dati riportati sono veritieri) e la situazione oggettiva di ritardo/inadempimento c’era davvero. In questi casi la segnalazione è formalmente legittima. Il debitore potrebbe comunque desiderare di cancellarla prima del tempo per “ripulire” la propria reputazione creditizia, ma – salvo la benevolenza del creditore – non ha un diritto alla cancellazione anticipata. In generale, se l’informazione negativa è vera e recente, occorre accettare che rimanga visibile almeno per il periodo minimo previsto dal Codice di condotta (12, 24 o 36 mesi a seconda dei casi). Non esiste un diritto all’“oblio immediato” per fatti di morosità reali: la normativa anzi bilancia il diritto alla privacy con l’interesse del sistema creditizio a conoscere questi fatti. Pertanto, diffidate da chiunque prometta di cancellare “magicamente” una segnalazione veritiera e legittima prima che sia decorso il termine: si rischia di incorrere in soluzioni non trasparenti o addirittura illecite. L’attesa è spesso l’unica strada: nel frattempo si può (e si deve) almeno regolarizzare la posizione debitoria, in modo che decorra il termine a partire dalla regolarizzazione e non si allunghi per nuovi ritardi.
  2. Segnalazioni errate o illegittime: qui rientrano tutte le ipotesi in cui il dato presente nel SIC non dovrebbe trovarsi lì, perché viziato da errore, imprecisione, violazione di norme procedurali o perché la situazione di fatto non giustificava la segnalazione. Esempi comuni:
    • Errore di identità o di importo: il caso classico è l’errore materiale – es. Tizio ha pagato ma per errore viene segnalato come moroso; Caio viene confuso con un omonimo e si ritrova la segnalazione di un altro sul proprio nominativo; importi e date sbagliate, ecc. In questi frangenti la cancellazione non è solo possibile, ma doverosa: i SIC devono contenere dati esatti e aggiornati. Il debitore ha pieno diritto alla rettifica o cancellazione immediata del dato inesatto (art. 16 GDPR sul diritto di rettifica) e può ottenerla rivolgendosi sia al gestore del SIC sia, soprattutto, al soggetto segnalante che ha fornito il dato (banca).
    • Segnalazione di un evento non imputabile al debitore: ad esempio un ritardo dovuto a un malfunzionamento del sistema bancario, o a un evento di forza maggiore, o ancora una segnalazione inviata per un debito già prescritto o annullato. In questi casi l’illegittimità è sostanziale: il soggetto non dovrebbe subire conseguenze negative per un inadempimento che giuridicamente non gli è addebitabile. Anche qui vi è margine per chiedere l’eliminazione della segnalazione.
    • Mancato preavviso di segnalazione: come visto, il preavviso è obbligatorio (soprattutto per i consumatori). Se la banca ha omesso di inviarlo o lo ha inviato in ritardo insufficiente, la segnalazione negativa può considerarsi effettuata in violazione di legge o di Codice di condotta. In passato le segnalazioni senza preavviso sono state dichiarate illegittime e cancellate su ricorso del cliente. Occorre tuttavia notare due cose: (a) se il cliente non è un consumatore, alcuni giudici potrebbero ritenere che l’obbligo di preavviso non fosse cogente, attenuando l’illegittimità (vedi il caso del Trib. Chieti 2019 citato prima); (b) la mancanza di preavviso di per sé non cancella il fatto del ritardo, quindi la banca – una volta scoperto l’errore procedurale – potrebbe sanarlo inviando un nuovo preavviso e poi riprocedere alla segnalazione. Ciò significa che ottenere la cancellazione per vizio di forma (preavviso mancante) può dare solo una vittoria temporanea, se la morosità reale persiste. In pratica il nome viene tolto dal SIC, ma se il debito non è stato pagato nel frattempo, la banca potrà inserirlo di nuovo correttamente. Non di meno, far valere l’assenza di preavviso è utile al debitore sia perché lo costringe (idealmente) a essere informato e messo in condizione di evitare la nuova segnalazione, sia perché può aprire la strada a un risarcimento per il periodo di illegittima segnalazione subita.
    • Debito contestato o non esigibile: come accennato nella parte giurisprudenziale, se state contestando formalmente un debito (ad es. con un ricorso in tribunale, o perché attendete l’esito di un reclamo su addebiti errati), la segnalazione dovrebbe essere sospesa o comunque valutata con cautela. Non di rado, avvocati e giudici hanno sostenuto che iscrivere a sofferenza un credito mentre è sub iudice sia contrario ai doveri di buona fede. Dunque, in tali situazioni si può chiedere quantomeno la sospensione o un’annotazione che segnali la pendenza della contestazione, se non la rimozione completa del dato fino a definizione (questo approccio prudenziale è più comune nella Centrale Rischi Bankitalia, ma potrebbe essere invocato per analogia anche nei SIC privati).
    • Segnalazione dopo avvenuto pagamento integrale o accordo di saldo e stralcio: se avete saldato il debito (magari dopo essere stati sollecitati da una società di recupero crediti) e avete un documento che lo attesta, la permanenza di una segnalazione come “sofferenza” non aggiornata è scorretta. Va aggiornata a “posizione chiusa – credito rimborsato” (o “saldo a stralcio” se avete pagato parzialmente in via transattiva). In alcuni casi, i debitori lamentano che dopo aver pagato, la banca non abbia provveduto a comunicare l’aggiornamento al SIC: ciò è un illecito (violazione dell’obbligo di esattezza/aggiornamento dei dati) e dà diritto alla correzione immediata. Attenzione però: pagare non cancella la segnalazione, la fa solo evolvere in “negativo sanato” che resterà visibile per 1-2 anni come detto. Ci sono agenzie poco trasparenti che fanno credere che pagando si possa ottenere la cancellazione immediata: non è così (a meno che nel negoziare l’accordo stragiudiziale col creditore non vi facciate mettere per iscritto che esso provvederà a richiedere la cancellazione – ma il creditore, se l’informazione era corretta, non sarebbe tenuto a cancellarla del tutto, al massimo ad aggiornarla).
    • Vicende particolari (sovraindebitamento, fallimento, esdebitazione): se il debitore persona fisica ha beneficiato di una procedura di esdebitazione (ad esempio attraverso il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, che ha assorbito la legge 3/2012 sul sovraindebitamento), i debiti pregressi vengono dichiarati inesigibili. La segnalazione in centrale rischi o nei SIC dovrebbe quindi essere aggiornata di conseguenza: ad esempio, una sofferenza può essere chiusa perché il debito è stato oggetto di esdebitazione – di fatto equiparabile a un pagamento a stralcio (il creditore non può più esigerlo). È opportuno che in questi casi il debitore, tramite il curatore o personalmente, informi i SIC dell’esito della procedura, per ottenere un aggiornamento. Tuttavia, rimane il fatto storico che quel soggetto era in default fino alla procedura: i SIC infatti non dispongono la cancellazione immediata per avvenuta esdebitazione, ma solo la chiusura della posizione e poi la cancellazione a tempo debito (solitamente 36 mesi dall’aggiornamento come “chiusa per esdebitazione”). In alcuni casi di fallimenti ed esdebitazioni, i giudici hanno valutato se mantenere oltre un certo tempo tali informazioni non contrasti con la finalità riabilitativa delle procedure concorsuali: è un tema interessante ma ancora non vi sono regole specifiche, dunque vale sempre il Codice di condotta con i suoi termini temporali.

Riassumendo, si può ottenere la cancellazione prima dei termini solamente quando la segnalazione è frutto di un errore o di un comportamento illegittimo del segnalante. In tutti gli altri casi, l’informazione rimane fino allo scadere del tempo previsto. “Cancellare una segnalazione” non significa riscrivere la storia o far sparire un fatto reale a piacimento, bensì far valere un diritto quando ne ricorrono i presupposti (dato errato o abuso). Anche rivolgendosi a un avvocato, se la segnalazione è legittima, il massimo che si potrà fare è magari negoziare col creditore qualche attenuazione (per esempio ottenere che, a fronte del pagamento del dovuto, la banca classifichi l’evento in modo meno grave o rinunci a future segnalazioni – cosa comunque non semplice). Diverso è se ci sono profili di illegittimità: in tal caso l’avvocato potrà agire con buon fondamento per farla eliminare e per chiedere un eventuale risarcimento.

Nei capitoli che seguono illustreremo gli strumenti stragiudiziali (quelli al di fuori del tribunale, più veloci e meno onerosi) e quelli giudiziali (causa in tribunale) che il debitore può utilizzare per ottenere la cancellazione o la correzione di una segnalazione negativa. Anticipiamo qui uno schema logico di come procedere:

Schema generale di azione per il debitore segnalato:

  1. Verifica – Richiedi l’accesso ai tuoi dati nelle varie banche dati (CRIF, Experian, CTC, Centrale Rischi Bankitalia, Protesti) per avere un quadro esatto delle segnalazioni a tuo nome.
  2. Analisi legale – Valuta, magari con un esperto, se vi sono elementi di illegittimità o errore nella segnalazione (es.: preavviso mancante, importo contestato, pagamento non registrato, ecc.).
  3. Azione stragiudiziale – Invia richieste/reclami alle controparti (banca segnalante, gestore del SIC, ecc.) chiedendo la cancellazione/rettifica motivata; ricorri a strumenti come l’ABF o il reclamo al Garante Privacy se necessario.
  4. Azione giudiziale (se la fase stragiudiziale non risolve) – Valuta un ricorso d’urgenza o una causa ordinaria per far dichiarare l’illegittimità della segnalazione, ottenere un provvedimento di cancellazione e l’eventuale risarcimento dei danni subiti.

Vediamo ora nel dettaglio la cassetta degli attrezzi del debitore/avvocato nelle fasi stragiudiziale e giudiziale.

Strategie stragiudiziali per la cancellazione delle segnalazioni

Prima di coinvolgere un giudice, è quasi sempre preferibile tentare la via stragiudiziale, cioè cercare di risolvere la questione direttamente con le parti interessate o con metodi alternativi di risoluzione delle controversie. Questo approccio ha vari vantaggi: costi inferiori, tempi più rapidi e la possibilità di mantenere un dialogo con l’ente segnalante (che magari è anche il proprio istituto di credito con cui si vorrebbe continuare ad avere rapporti). Ecco le principali strategie stragiudiziali:

  • Richiesta di accesso ai dati e verifica: Il primo passo consiste nel vedere esattamente cosa risulta a tuo nome. Grazie alle norme privacy e al Codice di condotta, hai il diritto di ottenere gratuitamente una copia dei tuoi dati presenti nei SIC. CRIF, ad esempio, permette di fare una richiesta online o via modulistica per ottenere una “visura CRIF” entro 30 giorni. Analoghi servizi esistono per Experian e CTC. La visura elenca tutti i contratti di credito a tuo nome e il loro stato. Questo passaggio è fondamentale per individuare la fonte della segnalazione negativa (quale banca o finanziaria, di che importo, data, ecc.) e per controllare l’accuratezza. Se noti errori (importi sbagliati, posizioni che non riconosci, ecc.), hai già elementi per agire.
  • Richiesta di rettifica/cancellazione al gestore del SIC: In caso di dati errati, puoi inviare una richiesta formale (ai sensi dell’art. 16 GDPR, diritto di rettifica, o art. 17 GDPR, diritto alla cancellazione se applicabile) direttamente alla società che gestisce la banca dati (es. CRIF). Nella richiesta specificherai quali dati contest i e fornirai eventuale documentazione (es: quietanze di pagamento, lettere della banca, ecc.). Il gestore SIC in genere non può autonomamente modificare i dati forniti dalle banche senza coinvolgerle; di solito inoltra il tuo reclamo all’ente partecipante che ha segnalato il dato, chiedendo conferma o modifica. Ad ogni modo, hai diritto a un riscontro entro 30 giorni. Spesso, per errori evidenti (ad esempio omonimia, pagamento non registrato per svista), questa strada risolve: la banca ammette l’errore e CRIF/Experian aggiorna o cancella il dato erroneo.
  • Comunicazione e negoziazione con la banca/finanziaria: È buona prassi, specie se hai un rapporto ancora in essere con la banca segnalante, contattare direttamente l’istituto. Puoi farlo con un reclamo scritto (vedi prossimo punto) o anche inizialmente tramite il tuo gestore/consulente in agenzia, spiegando la situazione e chiedendo se possono intervenire. A volte, mantenendo un approccio collaborativo, la banca può concordare soluzioni: ad esempio, se sei un cliente storico e c’è stato un disguido isolato, potrebbero – a loro discrezione – richiedere al SIC la cancellazione anticipata della segnalazione negativa una volta risolta (questo perché i partecipanti possono inviare anche rettifiche e cancellazioni di dati, in caso di particolari circostanze). Attenzione: non esiste un obbligo di legge a cancellare un dato negativo corretto su richiesta del cliente, ma alcune banche, per cortesia commerciale, in casi estremi, possono decidere di eliminare una segnalazione negativa pagata, magari motivandola come “inserita per errore” (pratica ai limiti del regolamento, ma succede in casi eccezionali). Negoziazione significa anche che, se sei ancora in fase di sofferenza, puoi utilizzare l’accordo transattivo come leva: al momento di concordare un “saldo e stralcio” col creditore, potresti inserire nell’accordo una clausola in cui la banca si impegna a fare istanza al SIC di cancellare la segnalazione una volta incassato il pagamento. Non tutte accettano (anche perché le linee guida non incoraggiano a cancellare dati veri), però tentar non nuoce soprattutto con intermediari più piccoli o in situazioni borderline. Questa trattativa è meglio sia condotta dal tuo avvocato, per dare maggior peso formale alla richiesta.
  • Reclamo formale scritto alla banca (fase pre-ABF): Se il contatto informale non produce effetti, conviene inviare un reclamo scritto all’istituto che ha effettuato la segnalazione. Tutte le banche e finanziarie hanno un ufficio reclami. Nel reclamo bisogna indicare chiaramente: i propri dati, la posizione contestata, il motivo per cui si ritiene illegittima o da rettificare la segnalazione (citando magari normativa: es. “mancato preavviso ex art. 125 TUB”, oppure “dato palesemente inesatto”, ecc.) e chiedere espressamente la cancellazione/variazione del dato. La banca è tenuta a rispondere entro 30 giorni. Se accoglie il reclamo, provvederà a dar seguito (ad esempio correggendo il dato al SIC). Se risponde negativamente o non risponde affatto entro 30 giorni, scatta il diritto di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.
  • Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF): L’ABF è un organismo di risoluzione alternativa delle controversie bancarie istituito da Banca d’Italia. È competente per controversie tra clienti e intermediari fino a 200.000 € (per richieste di risarcimento danni non patrimoniali il limite è 50.000 €). Le questioni relative a segnalazioni in CRIF e simili rientrano pienamente tra quelle trattate dall’ABF, purché riguardino un rapporto bancario/finanziario. Ad esempio, l’ABF ha emesso numerose decisioni su mancato preavviso di segnalazione, su segnalazioni errate e simili (spesso accogliendo le ragioni dei clienti). Per attivare l’ABF, come detto, devi prima aver presentato reclamo scritto alla banca e aver ricevuto risposta insoddisfacente o nessuna risposta entro 30 giorni. A quel punto, puoi presentare ricorso ABF entro 12 mesi dal reclamo. La procedura ABF è interamente scritta (non c’è udienza) e non richiede un avvocato (anche se puoi farti assistere). Si paga un contributo di soli 20 € (rimborsato dall’intermediario se vinci). Nel ricorso spiegherai il problema e allegherai i documenti (contratti, reclamo inviato, eventuale risposta ricevuta, visure CRIF, ecc.). L’intermediario si costituirà e potrà difendersi (spesso allegano il preavviso inviato, le contabili, etc.). Dopodiché il Collegio ABF emetterà una decisione motivata. Le decisioni ABF non sono vincolanti come una sentenza, ma le banche di solito vi si conformano: se non lo fanno, la loro inadempienza viene pubblicizzata (nome della banca “inadempiente” sul sito ABF). Nell’ambito delle segnalazioni, l’ABF può ordinare la cancellazione o la modifica della segnalazione illegittima e anche riconoscere un indennizzo al cliente per l’eventuale danno subito (ad es., in alcuni casi sono stati liquidati alcune centinaia o migliaia di euro di compensazione per il disagio o per il costo opportunità di un mutuo negato). Il vantaggio dell’ABF è la competenza tecnica e la rapidità (in genere una decisione arriva in 6-9 mesi). Va notato che se la questione concerne la Centrale Rischi pubblica di Bankitalia, l’ABF ha affermato di non essere competente a ordinare modifiche su quella (perché la CR non è gestita dalla singola banca ma da Bankitalia stessa), ma sulle segnalazioni CRIF/Experian sì, essendo iniziativa della banca partecipante. In pratica, l’ABF può dire: “la banca ha sbagliato a segnalare il Sig. X, quindi la invitiamo a cancellare la segnalazione dal SIC e a risarcire il cliente”. Questa è spesso la via più efficace in concreto, perché le banche tendono a uniformarsi alle decisioni ABF per non avere cattiva pubblicità e per non alimentare il contenzioso giudiziario.
  • Reclamo al Garante Privacy: In alternativa (o in parallelo, in base al tipo di violazione) il debitore può proporre un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Questo è indicato quando la problematica attiene strettamente alla violazione della normativa privacy: ad esempio, la banca non ha rispettato il Codice di condotta, oppure continua a trattare dati inesatti nonostante la richiesta di rettifica. Il reclamo al Garante è un procedimento amministrativo: va inviato un modulo (anche tramite il sito del Garante) descrivendo i fatti e indicando la norma che si ritiene violata. Non ci sono costi (se non eventualmente la consulenza di un legale per redigerlo, consigliabile nei casi complessi). Il Garante, ricevuto il reclamo, può richiedere una memoria al titolare (es. la banca) e poi decide. Le tempistiche non sono brevi: possono volerci alcuni mesi (o oltre un anno nei casi meno urgenti) per ottenere un provvedimento. Tuttavia, in situazioni gravi e chiare il Garante può intervenire più rapidamente, anche con provvedimenti di urgenza. Ad esempio, se ti hanno scambiato con un criminale e sei segnalato come cattivo pagatore erroneamente, il Garante potrebbe ordinare subito la sospensione del trattamento dei tuoi dati contestati. Il vantaggio del Garante è che può comminare sanzioni alla banca o al SIC e soprattutto la sua decisione può disporre misure correttive immediate. Ad esempio, in passato il Garante ha ordinato la cancellazione di segnalazioni relative a importi esigui o non significativi, ritenendo il trattamento non proporzionato. Nell’era GDPR, il Garante può anche imporre alla banca di risarcire i danni all’interessato, ma in genere rinvia la questione risarcitoria al giudice civile (limitandosi a accertare la violazione e a sanzionarla). Una cosa non esclude l’altra: si può fare reclamo al Garante e ricorso ABF in parallelo (trattano aspetti in parte sovrapponibili, ma uno sotto il profilo contrattuale/bancario, l’altro sotto quello privacy). Se il Garante dovesse già risolvere il problema, potrai sempre rinunciare alla procedura ABF o viceversa.
  • Cancellazione dal Registro Protesti: Un caso a sé stante è l’eliminazione di un protesto. Qui il canale corretto è anch’esso inizialmente amministrativo: se hai pagato una cambiale o un assegno entro 12 mesi dal protesto, puoi presentare domanda di cancellazione direttamente alla Camera di Commercio competente, allegando la prova dell’avvenuto pagamento (quietanza del creditore o atto notarile di assenso). La Camera, verificati i documenti, provvede alla cancellazione del tuo nominativo dall’Elenco Protesti. Se invece il pagamento è avvenuto oltre 12 mesi dal protesto, non puoi ottenere la cancellazione immediata ma devi prima ottenere la riabilitazione dal Tribunale. La riabilitazione si richiede con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo di residenza (per le persone fisiche) o sede (per le imprese). Devi dimostrare di aver pagato il titolo protestato (assegno o cambiale) comprensivo di interessi e spese, e che non hai subìto ulteriori protesti nell’ultimo anno. Trascorso almeno un anno dalla levata del protesto, hai diritto alla riabilitazione, che viene concessa con decreto del Tribunale (previa verifica dei requisiti). Ottenuto il decreto di riabilitazione, questo va presentato alla Camera di Commercio, la quale entro 20 giorni dispone la cancellazione definitiva del tuo nome dal Registro Informatico dei Protesti. Questa procedura consente di far risultare il protesto “come mai avvenuto” a tutti gli effetti di legge. Infine, se il protesto è illegittimo o erroneo (ad esempio protesto eseguito per errore, persona sbagliata, pagamento effettuato nei termini ma non registrato, ecc.), c’è la possibilità di ottenere la cancellazione immediata presentando un’istanza di cancellazione per illegittimità alla Camera di Commercio oppure un’opposizione al protesto in Tribunale (nei tempi previsti). Le Camere di Commercio generalmente chiedono un decreto del giudice per cancellare per “errore”: quindi spesso serve un avvocato che promuova un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. o un giudizio di accertamento dell’illegittimità del protesto. Se il giudice accoglie, ordina la cancellazione e il tuo nome viene rimosso. Questo ambito dei protesti ha normative dedicate (Legge n. 77/1955 e succ. mod., L. 108/1996 art. 17, D.M. 316/2000, ecc.), che abbiamo richiamato in fondo tra le fonti.

Come si vede, vi sono molti strumenti stragiudiziali da utilizzare. Nella pratica, è consigliabile muoversi in questa sequenza: prima tentare la correzione amichevole/informale, poi passare al reclamo scritto e all’ABF, riservando l’azione giudiziaria solo come ultimo step se tutto il resto fallisce. Spesso, solo il fatto di presentare un ricorso ABF o un reclamo al Garante spinge la banca a rivedere la propria posizione e magari a trovare una soluzione transattiva (ad esempio, cancellare la segnalazione in cambio della rinuncia al ricorso). Bisogna anche valutare i tempi: se la cancellazione automatica è vicina (es: mancano 4-5 mesi alla cancellazione per decorso termine), potrebbe non valere la pena imbarcarsi in un lungo iter ABF o giudiziario, a meno che in quei mesi tu non debba assolutamente ottenere un nuovo finanziamento.

Nei paragrafi successivi tratteremo le strategie giudiziali, cioè cosa fare se le vie amichevoli non hanno funzionato e occorre rivolgersi al tribunale.

Strategie giudiziali per la cancellazione (azioni legali)

Quando le iniziative stragiudiziali non hanno portato al risultato sperato – o quando, per la gravità del torto subito, si vuole anche ottenere un risarcimento pieno dei danni – si può valutare di intraprendere una azione legale vera e propria contro l’ente segnalante (tipicamente una banca o finanziaria, o talvolta direttamente la società di gestione del SIC, sebbene quest’ultima di solito agisca su input degli enti partecipanti). Le strade giudiziali principali sono due: il ricorso d’urgenza (strumento cautelare) e la causa ordinaria di merito. Vediamole nel dettaglio:

  • Ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. (provvedimento cautelare): Si tratta di un procedimento rapido (in teoria) previsto quando si ha necessità di ottenere in tempi brevi una tutela provvisoria, in attesa poi del giudizio ordinario. Nel contesto delle segnalazioni creditizie, il ricorso ex art. 700 può essere usato per chiedere al giudice un’ingiunzione urgente di cancellazione o sospensione della segnalazione negativa. I presupposti sono: (a) il fumus boni iuris, cioè l’apparente fondatezza nel merito della tua pretesa (ad esempio, hai prove che la segnalazione è errata o illegittima), e (b) il periculum in mora, cioè il rischio di un danno grave e irreparabile se si dovesse aspettare l’esito di un lungo giudizio ordinario. Nel nostro caso, il pericolo potrebbe consistere in un’occasione di finanziamento che andrebbe persa o nel rischio di fallimento aziendale perché le banche bloccano gli affidamenti a causa della segnalazione, ecc. Il ricorso 700 va presentato al tribunale competente (solitamente quello del luogo di residenza del consumatore, se è una controversia da consumatore vs banca; altrimenti quello della sede della banca). Si deposita un ricorso scritto con tutti i fatti e le prove, e si chiede un provvedimento d’urgenza (anche inaudita altera parte nei casi più urgenti, ossia senza neppure ascoltare l’altra parte). Il giudice fisserà una comparizione a breve (es. in poche settimane) e potrà emettere un’ordinanza cautelare. Ad esempio, può ordinare alla banca e al gestore del SIC di rimuovere temporaneamente il nominativo del ricorrente dalla banca dati, in attesa della decisione definitiva. Oppure può rigettare il ricorso se non vede i presupposti. Uno dei vantaggi è che, se la controparte non ottempera all’ordine, l’ordinanza è comunque immediatamente esecutiva e si può procedere anche con astreintes (penali di mora) o altre forme di coercizione indiretta. Spesso il solo avvio di un ricorso d’urgenza porta la banca a trattare, perché teme una pronuncia a suo sfavore che farebbe giurisprudenza. Bisogna però valutare i costi (contributo unificato, spese legali) e il fatto che serve un chiaro motivo d’urgenza. Se ad esempio il tuo unico scopo è “pulire la reputazione” ma non hai un finanziamento imminente in ballo, alcuni giudici potrebbero non ravvisare un periculum sufficiente.
  • Azione ordinaria di merito (giudizio di accertamento e risarcimento): È la causa civile vera e propria, in cui chiedi al giudice di accertare e dichiarare l’illegittimità della segnalazione e di condannare la controparte a cancellare/aggiornare i dati oltre che a risarcire i danni. Questa può essere avviata come procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c., che è una via semplificata (memorie scritte e decisione più veloce) adatta a cause che non richiedono lunga istruttoria, oppure direttamente con atto di citazione ordinario. In ogni caso, rientra nella giurisdizione civile ordinaria. Spesso, per risparmiare tempo, i legali scelgono il rito sommario 702-bis: ad esempio è stato il caso dell’ordinanza del Tribunale di Marsala 2021 citata prima, decisa con rito sommario. Nella causa di merito dovrai provare il fondamento della tua domanda: questo significa fornire evidenza dell’errore della segnalazione o della violazione delle norme (es. copia del contratto di finanziamento, estratti conto che dimostrano i pagamenti effettuati, lettera di preavviso mai ricevuta o inviata oltre termine, decisione ABF favorevole se l’hai già ottenuta, etc.). La controparte (banca) cercherà di dimostrare di aver agito correttamente o quantomeno di aver aggiornato/cancellato il dato nel frattempo (talora in corso di causa la banca fa marcia indietro e cancella spontaneamente la segnalazione – ma ciò non la esonera dal risarcimento se il danno è già avvenuto). Il giudizio si conclude con una sentenza (o ordinanza in caso di rito sommario convertito) che può condannare la banca a fare (cancellare) e/o a pagare. Il giudice in genere ordina al gestore del SIC di provvedere alla cancellazione entro un termine e condanna la banca a inviare la richiesta di cancellazione, così copre ogni anello della catena. L’aspetto del risarcimento danni è delicato: come detto, devi dimostrare e quantificare il danno. Il danno patrimoniale va provato (es. documentando che a causa della segnalazione hai avuto un mutuo negato, e magari hai dovuto stipularne un altro a tasso più alto – la differenza interessi è un danno concreto). Il danno non patrimoniale (es. stress, reputazione) va motivato bene: solitamente si invocano gli artt. 2, 21 e 24 Costituzione (diritti della persona, diritto alla reputazione) e l’art. 82 GDPR in combinazione con l’art. 2050 c.c. (responsabilità per attività pericolosa, dato che il trattamento di dati è pericoloso per i diritti altrui). Alcune sentenze hanno liquidato in via equitativa tali danni (per es. 5.000 € per lo sconvolgimento derivante dall’essere additato come cattivo pagatore). Altre hanno negato il risarcimento se non c’era prova di un pregiudizio concreto. Quindi l’esito in questo senso può variare.
  • Competenza territoriale: Spesso queste cause rientrano nell’alveo di quelle relative a contratti bancari. Se sei un consumatore, puoi far valere la competenza del giudice del tuo domicilio (art. 33 Codice del Consumo che rende vessatorie le clausole di deroga). Altrimenti, la causa va al tribunale del luogo dove la banca ha la sede legale (o filiale) convenuto o dove è sorta l’obbligazione. Non esiste un foro specifico per “cause da centrale rischi”, quindi valgono le regole generali. Attenzione che se la domanda ha anche contenuti di diritto all’oblio/danni privacy, alcuni hanno provato a evocare la competenza del Tribunale dove ha sede il titolare del trattamento per materia di privacy, ma è un dettaglio tecnico. In pratica, conviene spesso incardinare nel tribunale del cliente (se possibile) per praticità.
  • Parti da citare: Normalmente si cita la banca o finanziaria che ha effettuato la segnalazione (è lei che ha trattato i tuoi dati comunicandoli al SIC). Si può citare eventualmente in solido anche la società gestore del SIC (CRIF, Experian…) ma molti giudici ritengono che se il gestore ha solo pubblicato dati forniti dalle banche, non è responsabile autonomo del contenuto (a meno che tu lo abbia avvisato dell’errore e non abbia fatto nulla). Comunque, per completezza, talvolta i ricorrenti chiamano in causa sia la banca che CRIF come co-resistenti. Se il problema è di protesto, la causa di opposizione al protesto si fa contro il Pubblico Ufficiale levatore (di solito il notaio o ufficiale levatore che ha levato il protesto) e talvolta la Camera di Commercio: il tuo avvocato saprà individuare il legittimato passivo esatto.
  • Esiti possibili: Vincere una causa di questo tipo comporta ottenere un provvedimento giudiziario che accerta l’illegittimità della segnalazione e ordina la cancellazione. Questo provvedimento ha efficacia anche se la banca non è collaborativa: in forza della sentenza puoi pretendere la rimozione dai SIC (e se questi non eseguono, potresti persino agire coattivamente o chiedere al Garante di intervenire a dare attuazione). Inoltre, se riconosciuto, avrai diritto a un risarcimento monetario. Di converso, se perdi la causa, potresti essere condannato a pagare le spese legali della controparte: valutare quindi bene, con l’avvocato, la solidità delle tue ragioni prima di intraprendere questa via.
  • Giurisprudenza rilevante: Oltre alle pronunce già citate in precedenza, possiamo menzionare qualche orientamento di fondo emerso: ad esempio, Cass. n. 17383/2015 ha affermato che la segnalazione in centrale rischi presuppone uno stato di insolvenza qualificato, e segnalazioni superficiali possono costituire illecito. Cass. 3555/2011 ha stabilito che l’intermediario ha obbligo di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto bancario, obbligo che si estende all’attività di segnalazione (in quell’occasione si parlava di responsabilità da segnalazione impropria in Centrale Rischi). Più di recente, alcune sentenze di merito hanno dato seguito all’idea che il danno non patrimoniale da illegittima segnalazione non sia automatico ma da provare: perciò chi agisce farebbe bene a documentare, ad esempio, di aver tentato di ottenere un finanziamento e di averlo visto respingere con motivazione riferita alla segnalazione. In mancanza di ciò, il giudice potrebbe riconoscere solo un danno simbolico o nullo (ferma restando la cancellazione della segnalazione).

In generale, i tribunali – consapevoli dell’importanza di queste informazioni creditizie – tendono a essere abbastanza rigorosi con le banche sul rispetto delle regole (preavviso, esattezza dei dati, ecc.), ma al contempo rigorosi con i debitori sul fronte dei danni (no a “fortune” immotivate). Quando un caso giunge fino alla Cassazione, significa che c’è stata una questione di principio importante: ad esempio la Cassazione ha definito la natura giuridica del preavviso, i limiti dell’obbligo di astensione da segnalazione se il credito è controverso, ecc. Quindi, un avvocato ben preparato citerà nelle sue memorie queste pronunce a sostegno della tesi per cui la segnalazione in questione è stata fatta contra legem.

È utile sapere che spesso, prima di arrivare alla sentenza definitiva, la causa può trovare soluzione in una conciliazione: la banca può proporre di transigere, ad esempio impegnandosi a far rimuovere la segnalazione e offrire un piccolo importo a titolo di indennizzo, in cambio della rinuncia del cliente agli ulteriori atti. Se l’obiettivo principale del cliente è togliere il nome dal CRIF al più presto, potrebbe accettare. Queste valutazioni sono caso-specifiche.

Con questo si chiude la parte dedicata alle strategie giudiziali. In pratica, queste diventano necessarie quando c’è un forte contenzioso di principio o di danni. Spesso, tuttavia, il debitore riesce a risolvere prima: ricordiamo che i sistemi ABF e Garante sono studiati proprio per evitare di intasare i tribunali di cause del genere. Di seguito, considereremo brevemente la situazione “psicologica” e pratica del debitore segnalato (cosa significa per lui essere in queste liste, come affrontare la cosa) e poi analizzeremo alcune categorie specifiche di debitori (consumatore, impresa, ex protestato) con relative peculiarità.

La prospettiva del debitore: consigli e considerazioni pratiche

Trovarsi con il proprio nominativo segnalato in CRIF o in un’altra centrale rischi è, per molti, un’esperienza spiacevole e fonte di stress. Dal punto di vista del debitore, essere etichettato come cattivo pagatore può dare un senso di stigma, di reputazione rovinata nel mondo finanziario. È importante però contestualizzare e capire esattamente la propria situazione per reagire in modo efficace, senza panico ma con determinazione. Ecco alcune considerazioni e consigli utili dal punto di vista di chi subisce una segnalazione:

  • Capire la propria posizione creditizia: Il primo passo è informarsi. Come già detto, richiedete subito le visure delle varie banche dati per avere in mano i dettagli: chi vi ha segnalato, per quale importo, in che data, con quale dicitura (es. “sofferenza”, “rate scadute poi pagate in data…”, ecc.). Avere contezza della situazione vi permette di evitare congetture e paure infondate. A volte si scopre di essere segnalati solo per un piccolo ritardo già sanato (che scomparirà entro pochi mesi) e magari si temeva di peggio. Oppure si pensava di essere a posto e invece risulta un vecchio finanziamento mai chiuso formalmente dalla banca. Insomma, conoscere per deliberare: non affidatevi a voci o sensazioni, ma ottenete i dati ufficiali.
  • Analizzare le cause della segnalazione: Chiedetevi: perché sono stato segnalato? Ho effettivamente avuto difficoltà economiche che mi hanno fatto saltare delle rate? Oppure c’è stato un malinteso, un disguido postale, una contestazione in corso? Identificare la causa è cruciale per decidere la strategia. Se la segnalazione è meritata (es. non avete pagato un debito), la strategia sarà orientata a contenere i danni e uscire prima possibile (ad esempio, pagando il dovuto se possibile per far partire i tempi di cancellazione, oppure negoziando con il creditore). Se invece la segnalazione appare non meritata o viziata (es. dovuta a errore della banca), allora l’approccio sarà più combattivo per far valere i vostri diritti.
  • Mantenere la calma e non isolarsi: Scoprire di essere segnalati può far sentire impotenti, specialmente se vi viene negato un prestito a causa di ciò. Ricordate che non siete né i primi né gli ultimi in questa situazione: in Italia esistono decine di migliaia di soggetti segnalati; alcuni lo sono ingiustamente e riescono a farsi giustizia, altri perché hanno attraversato difficoltà economiche (pensiamo alla crisi, al Covid, ecc.). Non è una “lettera scarlatta” indelebile: molte segnalazioni decadono col tempo e con le opportune azioni. È importante però non fare finta di nulla: ignorare il problema non lo farà sparire. Anzi, prima affrontate la questione, più probabilità avete di risolverla tempestivamente (ad esempio correggendo un errore prima che vi blocchi la prossima operazione di credito).
  • Valutare bene le proposte di “pulizia record”: Purtroppo, proliferano società o pseudo-consulenti che promettono ai debitori segnalati di ripulire ogni traccia negativa in cambio di un compenso. Fate molta attenzione: alcune di queste potrebbero essere truffe o comunque vendervi fumo. La cancellazione legittima può avvenire solo nelle condizioni che abbiamo spiegato. Nessuno può cancellare un dato vero e recente senza un motivo legale valido. Diffidate di chi garantisce risultati miracolosi magari previo pagamento anticipato. Spesso queste agenzie non fanno altro che inoltrare reclami standard a CRIF o presentare ricorsi ABF copia-e-incolla: attività che potreste benissimo fare da soli o con l’aiuto di un avvocato vero, e soprattutto senza la certezza del risultato. La figura ideale di riferimento è un avvocato esperto in diritto bancario/privacy: potrà darvi un parere obiettivo sulle chance di successo e sugli eventuali costi/benefici delle azioni possibili. Se il legale serio vi dice “mi spiace, in questo caso dobbiamo solo attendere un anno perché è tutto regolare”, probabilmente è la verità. Un ciarlatano magari dirà “ti pulisco tutto in 30 giorni”, ma poi alla prova dei fatti potreste restare delusi (e aver perso soldi e tempo).
  • Pagare il dovuto, se possibile: Se siete stati segnalati perché in ritardo con i pagamenti, la via maestra – ove realisticamente fattibile – è cercare di regolarizzare il prima possibile. Questo non solo spesso blocca aggiornamenti negativi ulteriori, ma innesca il conteggio per la cancellazione automatica prima (come abbiamo visto: più tardi pagate, più in là decorre la finestra 12/24 mesi). Inoltre, in sede di reclamo o causa, presentarsi avendo già pagato il debito vi pone in una luce migliore (dimostra la vostra buona fede e la vostra volontà di rimediare, portando la discussione più su un piano formale di tutela reputazionale che su un’effettiva insolvenza). Se proprio non riuscite a pagare integralmente, valutate con il creditore soluzioni parziali (accordo transattivo). Anche un saldo e stralcio, pur comparendo come tale, è meglio di una sofferenza aperta. E poi, una volta chiuso, parte il conto alla rovescia per l’uscita dal sistema.
  • Utilizzare il tempo in modo produttivo: Se la realtà è che dovete solo aspettare lo scorrere dei mesi perché la segnalazione cada, usate quel tempo per ricostruire la vostra affidabilità. Ad esempio: nell’anno successivo al ritardo, assicuratevi di pagare con estrema puntualità ogni altra obbligazione (mutuo, bollette, ecc.), così da non accumulare ulteriori note negative. Se possibile, mantenete attivo qualche rapporto di credito “minore” (come una carta di credito con saldo a fine mese) e usatelo in modo disciplinato: in tal modo continuate a generare dati positivi nel SIC, che bilanceranno lo storico negativo. Non molte banche concedono nuovi crediti a chi è segnalato, ma ad esempio il rinnovo di un fido già esistente o l’uso di una carta già posseduta sono modi per dimostrare che l’incidente è superato.
  • Comunicare con trasparenza alle banche/interlocutori: Se siete un imprenditore o un professionista e la segnalazione in CRIF vi sta creando problemi con la vostra banca per i fidi esistenti, conviene affrontare l’argomento apertamente col direttore. A volte spiegare le circostanze (es: “ho avuto un contenzioso con un’altra banca, ma è risolto e sto facendo cancellare la segnalazione”) può evitare reazioni automatiche da parte dell’istituto (come la revoca di affidamenti). Le banche apprezzano quando un cliente proattivamente segnala: “Guardi che ho avuto questo problema, ma è in via di soluzione, vi presento i documenti…”. Il silenzio o il tentativo di occultare di solito peggiora la fiducia. Ovviamente dipende dai casi: se la segnalazione è già pubblica nel SIC, tanto vale giocare a carte scoperte.
  • Proteggere la propria reputazione creditizia in futuro: Una volta uscito dal tunnel (per decorrenza dei termini o per vittoria ottenuta), fai tesoro dell’esperienza. Alcuni consigli post-vicenda: mantieni sempre aggiornata la banca sul tuo domicilio attuale (per ricevere eventuali preavvisi e comunicazioni); se cambi recapito, avvisa formalmente. Se hai anche un solo giorno di ritardo su una rata, contatta subito la banca, non aspettare: spesso se c’è dialogo, la segnalazione può essere evitata (ricorda che la segnalazione scatta solo dopo due mesi di ritardo). Valuta di attivare domiciliazioni o addebiti automatici per le rate, così da non scordarne il pagamento. In altre parole, adotta comportamenti finanziari prudenti: ciò ti eviterà di rivivere la stessa situazione.
  • Distinguere tra segnalazione e “protesto” o pignoramento: A volte i debitori fanno confusione tra le varie “liste”. Essere segnalato in CRIF per una rata non pagata è cosa ben diversa dall’essere protestato per un assegno a vuoto o dall’avere un pignoramento a proprio carico. Queste ultime situazioni sono pubbliche e ben più impattanti sulla reputazione generale. La segnalazione nei SIC invece è circoscritta al circuito creditizio. Quindi, ad esempio, non è che il vostro datore di lavoro o i vostri clienti vengano a sapere che siete stati segnalati (a meno che non siano anch’essi banche che guardano i SIC). Questo per ridimensionare l’ansia: la segnalazione vi chiude l’accesso al credito bancario qualificato, ma non vi “svergogna in piazza”. Lavorate per correggerla, ma intanto sappiate che fuori dal mondo bancario nessuno ha una “blacklist” di privati segnalati (non sarebbe legale divulgarla).

In sintesi, dal punto di vista del debitore segnato, la parola d’ordine è proattività: informarsi, reagire per tempo, chiedere aiuto a professionisti competenti, non vergognarsi di far valere i propri diritti se si è subito un torto. Molti imprenditori o privati hanno risolto con successo situazioni che parevano compromesse, semplicemente seguendo i passi giusti. Certo, serve pazienza: anche le vie più brevi (ABF, ecc.) richiedono qualche mese. Ma mantenendo la lucidità e seguendo i consigli di questa guida, è possibile uscire dal tunnel.

Nel prossimo capitolo analizzeremo specificamente alcuni profili tipici di debitori (consumatori, imprenditori, ex protestati ecc.), evidenziando per ciascuno peculiari problematiche e opportunità di tutela.

Profili particolari di debitori e relative tutele

Non tutti i “cattivi pagatori” sono uguali: la normativa e le strategie di intervento possono differire a seconda che il soggetto sia un consumatore, un imprenditore (o comunque un soggetto non consumatore), un protestato, ecc. Dedichiamo quindi uno sguardo mirato ai principali profili:

Consumatori (privati cittadini)

Un consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale. La stragrande maggioranza di piccoli prestiti, mutui casa, finanziamenti al consumo rientrano in questa categoria. Per i consumatori, come abbiamo visto, la legge e i codici di condotta prevedono maggiore tutela. In particolare:

  • Preavviso di segnalazione garantito: Il TUB art. 125 comma 3 impone ai finanziatori di informare preventivamente il consumatore della prima segnalazione negativa. Quindi, se sei un privato, hai per legge diritto a quel famoso preavviso 15 giorni prima. In caso di omissione, l’ABF e molti giudici ti daranno ragione e ordineranno la cancellazione (oltre all’eventuale risarcimento del danno, se provato). Come consumatore, quindi, controlla sempre se hai ricevuto o no la comunicazione preventiva: è uno dei punti di attacco più immediati se manca.
  • Foro competente e procedure ADR: Il Codice del Consumo consente di fare causa alla banca innanzi al tribunale del tuo luogo di residenza, il che facilita l’accesso alla giustizia. Inoltre, l’ABF è un organismo che, sebbene aperto a tutti i clienti bancari, è stato soprattutto pensato per i piccoli utenti, quindi è user-friendly. Anche il Garante Privacy dà priorità ai reclami provenienti da interessati privati quando c’è di mezzo una possibile vulnerabilità (es. persona segnalata ingiustamente). Dunque, se sei un consumatore, sfrutta questi canali: sono stati calibrati per te.
  • Codice di condotta e “credito al consumo”: Il codice di condotta SIC è specifico per “crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” – praticamente coincide con l’ambito dei consumatori (sebbene includa anche le PMI per i fidi commerciali in verità). Questo significa che tutte le protezioni (tempi, obblighi, etc.) di cui abbiamo parlato ti si applicano appieno. Ad esempio i tempi di conservazione ridotti a 12 mesi per ritardi brevi sono pensati per non penalizzare a lungo un consumatore che magari una volta ha avuto un periodo difficile ma poi si è ripreso.
  • Accesso al credito alternativo: Un consumatore segnalato trova sbarrate le porte di banche e finanziarie tradizionali finché la segnalazione persiste. Purtroppo, in quel frangente, potrebbe essere tentato da offerte di credito non convenzionale: prestiti da privati, società non autorizzate, oppure finire vittima dell’usura. Bisogna stare molto attenti: l’esclusione dal credito legale è temporanea, e cacciarsi in guai peggiori con finanziatori poco limpidi può avere conseguenze serie. Il consiglio è di evitare indebitamenti ulteriori nel periodo in cui siete segnalati, se non assolutamente necessari; e se proprio servono, rivolgersi magari a canali come la famiglia o – in casi virtuosi – la cessione del quinto (che a volte passa anche con segnalazioni negative, se avete uno stipendio/pensione stabile, perché il rischio è minore per chi presta). Insomma, non fate mosse disperate: concentratevi a risolvere la segnalazione alla radice.
  • Sovraindebitamento: Se la segnalazione è il sintomo di un problema finanziario più ampio (più debiti non riuscite a pagare), ricordate che esiste la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento (oggi nel Codice della Crisi d’Impresa, ex legge 3/2012). Questa procedura, gestita da un OCC (organismo di composizione crisi) e approvata dal tribunale, consente di ristrutturare o persino azzerare i debiti di un privato in grave difficoltà. Una volta ottenuta l’omologazione del piano o la liquidazione e l’eventuale esdebitazione finale, sarete giuridicamente liberati dai debiti. Ciò avrà riflessi anche sulle segnalazioni: le banche dovranno aggiornare a “chiuso per esdebitazione” e dopo 36 mesi quelle note spariranno. Certo, è una soluzione drastica e non priva di implicazioni (richiede che davvero non possiate pagare i debiti se non in minima parte). Ma per un consumatore onesto, vittima di situazioni eccezionali, è un’ancora di salvezza da considerare con l’aiuto di un professionista. Quanto alla reputazione creditizia, ovviamente un’esdebitazione è vista dalle banche come un default a tutti gli effetti (non pagare i creditori se non in minima percentuale). Tuttavia, dopo qualche anno, se vi siete ristabiliti, potrete riprendere ad accedere a forme di credito (specie se nel frattempo avrete ricostruito un po’ di storico con pagamenti regolari di bollette, affitti, ecc., e se i vostri vecchi dati negativi saranno stati eliminati perché trascorsi i termini).

In definitiva, il consumatore ha molte frecce al suo arco normative. L’importante è esercitarle: ad esempio, molti ignorano il preavviso o non fanno reclamo. Invece, come visto, far valere formalmente il proprio status di consumatore (con i relativi diritti) può portare a soluzioni efficaci.

Imprenditori e soggetti non consumatori

Per gli imprenditori individuali, i liberi professionisti, le società e in generale i soggetti “business”, la situazione è leggermente diversa, perché alcune tutele del consumo non si applicano in automatico. Ciò non significa che siano indifesi, ma occorre modulare diversamente la strategia:

  • Preavviso nei confronti di imprese: Il Codice di condotta SIC, come ricordato, parla genericamente di cliente da preavvisare, senza distinguere consumatore o impresa. Quindi, anche se la legge (TUB) non obbliga la banca a preavvisare una società, le banche lo fanno lo stesso in virtù del Codice di condotta a cui aderiscono. In pratica, la maggior parte delle banche invia il preavviso anche alle ditte individuali o società prima della segnalazione in CRIF/Experian. Però, se così non fosse, far valere quell’omissione in giudizio potrebbe essere più arduo: come visto, almeno un Tribunale (Chieti) ha detto che per una società l’obbligo “non sussiste”. Dunque, l’imprenditore può provare a contestare la mancata informativa preventiva come violazione della regola di condotta (e quindi anche questa potrebbe configurare un illecito trattamentodati se interpretato come parte del Codice approvato dal Garante), ma deve essere pronto che la controparte obietterà la non vigenza di un obbligo normativo in tal senso. Sarà il giudice a valutare nel merito.
  • Danno all’impresa: Per un soggetto giuridico, la lesione da segnalazione è più quantificabile sul piano patrimoniale (perdita di chance di credito, peggioramento di rating, etc.) mentre non esiste un danno morale in senso stretto (le società non hanno “onore” o sofferenza morale, ma possono patire danno all’immagine commerciale). Pertanto un’impresa che cita una banca per segnalazione illegittima dovrà focalizzarsi sul dimostrare il nesso tra quella segnalazione e uno specifico pregiudizio economico (es: la banca X ha revocato gli affidamenti dopo aver visto la CRIF; l’azienda ha dovuto sospendere investimenti; ecc.). Questi danni, se provati, possono essere anche ingenti, ma la prova può non essere semplice perché bisogna isolare le cause. In alcune situazioni le imprese hanno ottenuto risarcimenti significativi, in altre nulla. Dal lato bancario, va detto, segnalare un’azienda come in sofferenza è una decisione molto pesante che gli istituti prendono seguendo normative interne precise (spesso concordano con Bankitalia su quando classificare un’impresa a sofferenza). Se hanno sbagliato, c’è responsabilità.
  • Centrale Rischi Bankitalia e imprese: Le aziende (specialmente medie e grandi) più che in CRIF vengono segnalate nella Centrale Rischi pubblica. Lì le regole differiscono: per esempio, Bankitalia prevede formalmente il preavviso per la prima segnalazione a sofferenza dal 2005 (Delibera CICR 29/03/1994 aggiornata e Comunicazioni successive). La giurisprudenza ha discusso molto su cosa costituisca “insolvenza grave” per segnalare un’impresa a sofferenza: la Cassazione ha detto che non basta qualche ritardo, serve uno stato conclamato di difficoltà. Un imprenditore che ritenga di essere stato messo a sofferenza ingiustamente può far ricorso in tribunale chiedendo la cancellazione dalla Centrale Rischi e il risarcimento (questi casi spesso vedono coinvolte aziende che poi falliscono, e i giudizi finiscono nel marasma del fallimento). Anche l’ABF ha trattato vari ricorsi di società su segnalazione in CR di Bankitalia, talora dichiarandoli inammissibili (come detto) e talora sul merito (soprattutto se l’esponente era un garante/persona fisica).
  • Rapporto banca-impresa: Un’azienda segnalata negativamente in CRIF/CTC/Experian potrebbe avere immediati contraccolpi sui suoi rapporti bancari: linee di credito tagliate, revoca di affidamenti, richieste di rientro. Questo perché nelle procedure interne di risk management, se un cliente appare su una black list esterna, scattano allarmi. Purtroppo è tutto legale: la banca può decidere di revocare un fido rispettando i termini di preavviso contrattuali (di solito 10-15 giorni) adducendo motivi legati al peggioramento del merito creditizio. Dunque, l’imprenditore che subisce una segnalazione deve muoversi velocemente anche su quel fronte: ad esempio, se sa che la segnalazione è ingiusta, informi subito l’altro istituto presso cui ha fidi spiegando la situazione, prima che quest’ultimo lo scopra magari dopo mesi e tagli le linee in maniera inattesa. Meglio gestire proattivamente la comunicazione.
  • Società di persone vs società di capitali: Una segnalazione fatta a nome di una società di persone (snc, sas) coinvolge indirettamente anche i soci illimitatamente responsabili, che potrebbero trovarsi segnalati personalmente. Ad esempio, in CRIF spesso vengono censiti i soggetti garanti e coobbligati. Quindi un socio di snc a cui la banca chiude i conti per sofferenza potrebbe vedersi segnalato personalmente come co-obbligato. Invece, una società di capitali (srl, spa) che fallisce e non paga un debito verrà segnalata come soggetto giuridico, ma i soci non compariranno nei SIC (salvo avessero garanzie personali in quei prestiti). Questo per dire che se sei un imprenditore individuale o socio con garanzia personale, la segnalazione ti colpisce anche come consumatore nelle tue richieste di finanziamento private (perché CRIF non distingue se il debito era per affari o privato: il tuo codice fiscale risulta comunque con un problema creditizio, e anche chiedendo un prestito personale ciò emergerà). Dunque la linea di demarcazione tra privato e business, nel caso delle ditte individuali e small business, è labile. Anzi, la stessa persona si trova magari con più ruoli. Ciò implica che tutele consumer (preavviso, ABF, etc.) potresti cercare di attivarle anche se la causa della segnalazione era “business”, ma in quanto persona fisica potresti averne diritto – sono casi borderline. Ad esempio, un artigiano che prende un fido per la sua attività: formalmente non è consumer, ma alcuni giudici simpatizzano con il fatto che sia persona fisica e applicano analogie di tutele. Non è garantito, però.

In conclusione, per un imprenditore il consiglio è: tutelati come farebbe un consumatore (chiedi i dati, contesta se c’è errore), ma sappi che potresti dover combattere un po’ di più perché la normativa non ti “coccola” come fa con il consumatore. Spesso conviene farsi assistere da un legale sin da subito, perché le controversie tra aziende e banche possono essere più complesse (si intrecciano con rapporti continuativi, fidi, ecc.). Va detto che le banche, avendo più “timore” delle cause delle imprese (che spesso coinvolgono importi rilevanti), a volte sono più prudenti e disponibili a correggere un dato quando a lamentarsi è un’azienda di peso, rispetto al singolo consumatore. Questo in virtù del rapporto commerciale: se un’azienda importante minaccia di spostare altrove tutta l’operatività se non le risolvono la grana della segnalazione, la banca magari interviene subito.

Ex protestati

Gli ex protestati sono coloro i quali hanno subìto un protesto di assegno o cambiale. Spesso, per queste persone, cancellare il protesto è il passo decisivo per riabilitarsi finanziariamente. Abbiamo già descritto in dettaglio la procedura: pagamento del titolo, attesa dei termini e domanda in Camera di Commercio per la cancellazione. Riassumiamo i punti chiave e aggiungiamo qualche consiglio:

  • Se hai pagato entro 12 mesi dalla levata del protesto, presenta subito istanza di cancellazione alla Camera di Commercio competente (quella della provincia dove è stato levato il protesto). Allegare: l’originale del titolo protestato quietanzato (se ce l’hai) oppure una dichiarazione del beneficiario che attesti l’avvenuto pagamento + documento identità del dichiarante autenticato da notaio, e la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria (di solito pochi euro). La Camera esaminerà e, se tutto ok, emetterà decreto di cancellazione. L’effetto è che il tuo nominativo viene rimosso dall’elenco dei protesti pubblicato.
  • Se hai pagato dopo 12 mesi, devi prima ottenere la riabilitazione dal Tribunale. Ti conviene affidarti a un avvocato per questo, anche se è una procedura teoricamente “amministrativa”: bisogna scrivere un ricorso, allegare i documenti di pagamento e il certificato dei protesti (per provare che non ne hai altri negli ultimi 12 mesi). Il Tribunale in genere decide con decreto in camera di consiglio. I tempi: variabili, da uno a tre mesi circa a seconda del tribunale. Una volta ottenuto il decreto di riabilitazione, procedi come sopra con la Camera di Commercio presentando istanza e allegando il decreto. Entro 20 giorni dovranno cancellare.
  • Durante il periodo di protesto (prima della cancellazione), sappi che le banche di solito negano qualsiasi strumento di credito (anche il libretto assegni, ovviamente, e spesso anche carte di credito). Diventa difficile perfino aprire conti correnti nuovi. Quindi l’urgenza di cancellare è massima. Se stai ancora pagando i creditori e non puoi ottenere subito la riabilitazione, puoi almeno chiedere alla Camera di Commercio una annotazione di avvenuto pagamento: se paghi dopo i 12 mesi senza avere (o senza volere) la riabilitazione, la legge ti consente comunque di far annotare accanto al tuo nome nel registro protesti che quel titolo è stato pagato. Non è una cancellazione, ma un’informazione aggiuntiva che in parte riabilita onore (fa capire che non sei rimasto inadempiente per sempre). Alcuni creditori potrebbero tenere conto positivamente di quell’annotazione.
  • Per il protestato ingiustamente: muoviti subito con un avvocato per fare ricorso al tribunale. Ad esempio: sei stato protestato perché la banca ha dimenticato di registrare un versamento sul conto e l’assegno è stato protestato erroneamente. In questi casi, i giudici sono solleciti nel disporre la cancellazione immediata per illegittimità. Il danno da protesto illegittimo può essere rilevante (ti viene preclusa l’operatività bancaria per colpa altrui), quindi valuta anche un’azione di risarcimento contro chi ha causato l’errore (ad es. la banca se era colpa sua, o il notaio levatore se ha protestato un titolo regolare per errore).
  • Attenzione al bollettino protesti: La notizia del protesto viene pubblicata sui bollettini camerali e molti SIC privati (CRIF, Experian) la acquisiscono e la inseriscono nei loro archivi sotto la voce “protesti” (in genere come informazione da fonti pubbliche). Quindi, quando cancelli dal Registro protesti, automaticamente o su segnalazione quell’informazione viene meno anche nei sistemi privati. CRIF e Experian aggiornano i dati da fonte Camera di Commercio ogni mese, quindi dopo la cancellazione successiva aggiornamento non dovresti più risultare protestato neanche nelle visure CRIF. Se noti residui, puoi sollecitare CRIF/Experian allegando copia del decreto di cancellazione.
  • Dopo la cancellazione: sei formalmente “riabilitato” e ai sensi di legge il protesto si considera come mai avvenuto. Questo ti permette, ad esempio, di richiedere nuovamente un carnet assegni (la banca, vista la riabilitazione, di solito aspetta magari qualche mese di osservazione ma poi torna a fidarsi). Ovviamente, il sistema bancario ricorderà informalmente che sei stato protestato (soprattutto se sei in una piccola piazza dove tutti sanno), ma legalmente non possono più considerarti un protestato. Dunque, se ad esempio una finanziaria rifiuta un prestito dicendo “risulti protestato”, e invece sei cancellato, puoi pretendere che aggiornino le loro informazioni. La riabilitazione serve proprio a dar modo a chi è incorso in un incidente di riavere piena fiducia dopo averne dato prova (pagando tutto e stando un anno senza altri guai). Sfrutta questa “fedina penale” ripulita con responsabilità: evita di incorrere in nuovi protesti, altrimenti la seconda volta la riabilitazione sarà vista con più diffidenza.

In sintesi per l’ex protestato: la chiave è il fattore tempo e la procedura formale. Non c’è molto arbitrio: o si rispettano le regole (tempi e iter) o non se ne esce. Quindi, appena possibile, segui la trafila. Un avvocato specializzato in diritto commerciale o fallimentare è la figura tipica che si occupa di riabilitazioni, ma anche molti studi legali generalisti hanno dimestichezza con ciò visto che è una pratica standardizzata.

Altre categorie speciali

  • Garante/Fideiussore: Una breve menzione meritano i garanti. Se hai fatto da garante (fideiussore) per qualcuno e quel qualcuno non paga, potresti essere segnalato anche tu. Le regole di preavviso valgono anche per te (dovrebbero mandare preavviso anche al coobbligato). In caso di segnalazione illegittima su una posizione altrui, tu come garante hai lo stesso diritto di ricorrere e di essere risarcito. Ad esempio, genitore garante di un prestito del figlio: se la banca non lo avverte che il figlio è in ritardo e lo segnala direttamente, può lamentarsi. Ci sono state cause di garanti vs banche su queste questioni, spesso con esito favorevole ai garanti se non furono messi a conoscenza del problema prima della segnalazione. Quindi, attenzione: fare da garante comporta questo rischio, e se succede, attivati come se fosse un tuo debito diretto.
  • Deceduto o eredi: Se una persona è deceduta con situazioni debitorie in sospeso, può accadere che la segnalazione permanga a nome suo finché non è chiusa la posizione. Gli eredi che accettano l’eredità subentrano nei debiti e nelle eventuali segnalazioni se poi pagheranno o meno. Se l’erede però rinuncia all’eredità, e la banca viene a saperlo, dovrebbe cessare il trattamento dei dati del defunto per finalità creditizie (non c’è più nessuno da segnalare perché il debitore non esiste più giuridicamente e nessuno gli subentra). Sono casi particolari: ad esempio un erede che riscontra una segnalazione CRIF del de cuius può chiedere la cancellazione se c’è stata rinuncia. Il discorso porterebbe lontano, solo per dire che anche i rapporti post-mortem seguono logiche simili (la privacy dei defunti non è tutelata dal GDPR, ma il buon senso e il Codice condotta farebbero cessare il trattamento una volta definita la successione).
  • Segnalazioni su mutui cointestati dopo separazione/divorzio: Spesso dopo una separazione un coniuge smette di pagare la sua parte di mutuo, l’altro magari continua, ma la banca segnala entrambi (perché entrambi cointestatari). In questi casi, il coniuge “virtuoso” può risultare ingiustamente colpito. Purtroppo per la banca la segnalazione è corretta se il contratto è cointestato solidale: l’intero importo è a carico di entrambi. L’unica è che in sede di accordi di separazione si regoli la posizione debitoria (ad esempio uno dei due rileva il mutuo interamente a suo nome, previa liberatoria della banca all’altro). Se ciò non avviene e la segnalazione arriva, il coniuge adempiente può solo rivalersi civilmente sull’ex partner inadempiente per i danni di immagine subiti, ma verso la banca difficilmente potrà eccepire qualcosa (dal loro punto di vista, rimane obbligato). Sono situazioni delicate, coperte più dal diritto di famiglia e obbligazioni che dalle regole sui SIC.

Abbiamo ora coperto i principali profili specifici. Nel capitolo seguente proponiamo alcune tabelle riepilogative che condensano, in forma schematica, i percorsi e gli esiti possibili per le casistiche più comuni di cancellazione. Dopodiché passeremo a delle simulazioni pratiche, ossia esempi concreti di storie di debitori con le soluzioni adottate, e infine alle FAQ.

Tabelle riepilogative per casistica

Per facilitare la comprensione delle diverse situazioni affrontate, presentiamo di seguito alcune tabelle riassuntive che collegano le casistiche tipiche di segnalazione negativa con le relative modalità di cancellazione (o di attenuazione), i tempi indicativi necessari e i possibili esiti. Queste tabelle possono servire da riferimento rapido.

Tabella 2: Segnalazioni negative nei SIC – rimedi e tempi di cancellazione

Casistica segnalazionePossibilità di cancellazione anticipata?Tempo residuo di permanenza (senza intervento)Strategia consigliataEsito atteso
Ritardo breve sanato (1-2 rate pagate in ritardo, poi saldo effettuato)In genere NO (se tutto regolare). Eccezione: se mancato preavviso a consumatore, possibile ricorso ABF/giudice per rimozione.12 mesi dalla regolarizzazione.– Comunicare immediatamente la regolarizzazione al creditore (se non automatico). – Verificare invio preavviso 15gg. – Attendere cancellazione automatica a 1 anno.Se regole rispettate: segnalazione rimane fino a decorrenza 12 mesi, poi sparisce. Se preavviso mancato: possibile cancellazione anticipata su reclamo (con il rischio di nuova segnalazione corretta poi).
Ritardo grave sanato (≥3 rate tardive o saldo a stralcio)NO in caso di segnalazione corretta. Preavviso sempre dovuto (spec. consumatore).24 mesi dalla regolarizzazione.– Pagare il dovuto o concordare saldo a stralcio (il conteggio 24 mesi parte da lì). – Controllare preavviso (come sopra). – Mantenere regolarità nei 24 mesi (necessario per far scattare cancellazione).Se regole rispettate: segnalazione visibile per 24 mesi come “posizione regolarizzata”, poi eliminata. Possibile azione per preavviso assente: rimozione anticipata (con medesimo caveat re-inserimento).
Inadempimento non sanato (sofferenza, morosità mai saldata)NO, salvo errore procedurale. Il dato è corretto finché il debito resta insoluto.36 mesi dalla scadenza contratto o ultimo agg., max 60 mesi.– Valutare soluzioni: pagamento integrale, piano di rientro, saldo parziale con stralcio. – Se debito contestato legalmente: informare la banca e chiedere sospensione segnalazione. – Preavviso: dovuto alla prima classificazione a sofferenza (per consumatori; per imprese meno tutelato).Senza pagamento: rimarrà 36 mesi (3 anni) o fino a 5 anni max se aggiornamenti. Con pagamento tardivo: la posizione diventa “regolarizzata” e rientra nei casi sopra (cancellazione 24 mesi dopo saldo). In caso di contestazione fondata: possibile ottenere sospensione o revoca segnalazione via ABF/giudice finché disputa non risolta.
Segnalazione errata (scambio di persona, dato inesatto) – diritto alla correzione immediata (art. 16 GDPR).N/A (dato non doveva esserci).– Inviare subito richiesta di rettifica a CRIF/ente segnalante con prove dell’errore. – Se nessuna pronta risposta, reclamo Garante Privacy o ricorso urgente.Cancellazione integrale del dato dal SIC appena accertato l’errore. Possibile risarcimento danni se l’errore ha causato pregiudizi (da valutare separatamente).
Segnalazione senza preavviso (violazione procedura) – illegittima, specie per consumatore.Fino decorrenza normale (come da tipo di evento).– Presentare reclamo scritto alla banca citando mancato preavviso e chiedendo cancellazione. – In caso di rifiuto, ricorrere all’ABF o giudice per far dichiarare illegittima la segnalazione. – Nel frattempo, se possibile, sanare il debito per evitare nuova segnalazione corretta.Probabile cancellazione anticipata su decisione ABF o tribunale. Nota: se il debito è ancora insoluto, il creditore può inviare preavviso e segnalarti di nuovo (dopo 15gg) legittimamente. Potresti così guadagnare tempo per pagare ed evitare la nuova segnalazione. Eventuale risarcimento danni per il periodo di illegittima segnalazione se provato.
Segnalazione di credito contestato (debito oggetto di causa o controversia)Possibile sospensione o rimozione temporanea, se si dimostra la natura controversa del credito.Fino a definizione della controversia + termini standard.– Informare per iscritto l’ente segnalante che il credito è sub iudice o formalmente contestato, chiedendo prudenza. – Se già segnalato, ricorrere all’ABF o giudice evidenziando che il credito non è certo ed esigibile. – Chiedere almeno l’annotazione nel SIC che il debito è oggetto di contestazione.Esito possibile: sospensione della segnalazione finché la causa non chiarisce (ABF a volte accoglie tali richieste). Oppure: mantenimento della segnalazione ma con nota di contestazione pendente. Se a fine causa il debitore ha ragione (debito annullato), il dato dovrà essere cancellato come errato; se aveva torto, la segnalazione può essere ripristinata per il tempo residuo.
Finanziamento rifiutato (non è una “segnalazione negativa” classica)90 giorni (3 mesi) dalla registrazione del rifiuto.– Non c’è nulla da cancellare manualmente: il sistema elimina da sé trascorsi 3 mesi. – Evitare di fare molte richieste ravvicinate, onde non accumulare troppi “rifiuti” visibili.Il record sparisce automaticamente dopo 90 giorni. Nessun intervento richiesto. (Questi dati non qualificano come “cattivo pagatore” e servono solo come info temporanea).

Tabella 3: Cancellazione di protesti – riepilogo

Tipo di protestoCome ottenere cancellazioneTempi e condizioniEsito
Assegno bancario protestato– Se pagato entro 12 mesi: domanda di cancellazione alla Camera di Commercio con prova del pagamento (quietanza del beneficiario).– Se pagato dopo oltre 12 mesi: ottenere prima decreto di riabilitazione dal Tribunale (dopo 1 anno dall’ultimo protesto), poi presentare istanza di cancellazione alla C.C.I.A.A. con decreto.– Se protesto illegittimo: ricorso al Tribunale per ottenere cancellazione immediata (decreto di annullamento protesto), poi attivare Camera di Commercio.– Entro 12 mesi: pagamento integrale titolo + interessi e spese.– Oltre 12 mesi: nessun altro protesto negli ultimi 12 mesi, pagamento effettuato, attesa di almeno 1 anno dalla levata per chiedere riabilitazione.– Illegittimità: dimostrare errore/irregolarità nella levata del protesto (titolo pagato in tempo, vizio forma, ecc.).Cancellazione definitiva dal Registro Protesti entro 20 giorni dall’istanza completa. Il nominativo non risulterà più protestato (riabilitazione = protesto come mai avvenuto).– In caso di protesto illegittimo: cancellazione più eventuale risarcimento dei danni d’immagine/patrimoniali subiti (se provati, es. perdita di affidamenti).
Cambiale (pagherò/vaglia) protestata(Analogo all’assegno) – Entro 12 mesi dal protesto: domanda di cancellazione con prova di pagamento integrale.– Oltre 12 mesi: ricorso in Tribunale per riabilitazione dopo 1 anno dal protesto, quindi istanza di cancellazione con decreto.– Illegittimità: opposizione al protesto o ricorso ex art. 700 c.p.c. per far dichiarare nullo il protesto erroneo.– Entro 12 mesi: si esige che il pagamento sia avvenuto non oltre l’anno dalla levata.– Oltre: requisito di aver pagato la cambiale (capitale + interessi) e nessun protesto nell’ultimo anno; attesa di almeno 12 mesi dal protesto per poter chiedere riabilitazione.– Protesto scorretto: elementi di prova dell’errore (es: firma non tua, pagamento effettuato prima della scadenza ma non registrato, ecc.).Cancellazione come sopra: elimina nominativo dal registro protesti in via definitiva, normalmente comunicata anche agli informatori commerciali (es. banche dati tipo Cerved aggiorneranno che il soggetto non ha protesti a carico). – La riabilitazione cancella gli effetti del protesto: legalmente è come se non si fosse mai stati protestati.

Queste tabelle ovviamente semplificano casi complessi, ma servono a dare un colpo d’occhio sui rimedi disponibili. In generale, si nota che:

  • Molte volte l’attesa dei termini è la soluzione più semplice, a meno che non ci sia stata un’irregolarità sfruttabile.
  • La collaborazione con l’ente segnalante (pagamento, comunicazioni) paga sempre in termini di riduzione del danno.
  • I percorsi legali (ABF, Garante, Tribunale) sono indicati quando c’è una violazione chiara di norme o un interesse del debitore a non aspettare per motivi seri.
  • Nei protesti, la riabilitazione è la chiave: bisogna dimostrare di aver riparato al proprio obbligo e di essersi comportati bene almeno per un annetto.

Passiamo ora a vedere alcune simulazioni pratiche, ovvero casi concreti esemplificativi, che aiuteranno a capire come queste regole si applicano nella realtà e quale iter può affrontare, passo per passo, un debitore (e il suo avvocato) nelle diverse situazioni.

Simulazioni pratiche (casi concreti)

In questa sezione presentiamo alcune simulazioni pratiche – delle vere e proprie “storie” – che illustrano passo dopo passo come potrebbe svolgersi il processo di cancellazione di una segnalazione negativa in diversi scenari tipici. Ogni caso è accompagnato da spiegazioni ed esiti, per mostrare in modo narrativo l’applicazione concreta di norme e strategie di cui abbiamo discusso.

Caso 1: Maria, consumatrice con ritardo di pagamento poi regolarizzato

Scenario: Maria è una dipendente di 35 anni. Ha in corso un prestito personale di €10.000 per arredamento. A causa di spese impreviste, a inizio 2024 salta due rate mensili consecutive (gennaio e febbraio). A marzo riesce a recuperare fondi e paga tutte le rate arretrate, tornando in pari. Qualche mese dopo, Maria fa domanda per un piccolo mutuo prima casa. La banca le comunica che risulta una segnalazione in CRIF per due rate pagate in ritardo su quel prestito, e che ciò influisce negativamente sul suo credit score. Maria è sorpresa: pensava che avendo poi pagato tutto, il problema fosse risolto.

Analisi: Essendo Maria una consumatrice, la banca doveva inviarle un preavviso di almeno 15 giorni prima di segnalare il ritardo. In effetti, Maria ricorda di aver ricevuto a fine febbraio una raccomandata che la sollecitava a pagare entro 15 giorni per evitare l’iscrizione nei SIC. Quindi il preavviso c’è stato e Maria purtroppo non ha fatto in tempo a saldare entro quella finestra (ha pagato a metà marzo, oltre i 15 giorni). Dunque la banca a fine febbraio ha segnalato il suo doppio ritardo, e poi in marzo – quando Maria ha pagato – ha aggiornato lo stato a “regolarizzato”. Secondo il Codice di condotta, quell’informazione resterà visibile fino a marzo 2025 (12 mesi dalla regolarizzazione). La nuova banca, vedendo la visura CRIF, nota: “2 rate pagate in ritardo (poi regolarizzate il 15/3/2024)”. Ciò la rende cauta nel concedere il mutuo, temendo che Maria possa essere poco puntuale.

Azione intrapresa: Maria si rivolge a un avvocato specializzato. L’avvocato verifica i documenti: la segnalazione è formalmente corretta (ritardo effettivo, preavviso inviato e ricevuto 20 giorni prima della segnalazione, quindi nel rispetto del termine). Non ci sono errori né violazioni evidenti da contestare alla banca segnalante. L’avvocato spiega a Maria che non ci sono basi legali solide per ottenere una cancellazione anticipata: i dati sono veri e il trattamento è stato conforme alle regole. Tentar cause o ricorsi sarebbe inutile e costoso. Le consiglia dunque un approccio pratico: negoziare con la banca del mutuo spiegando la situazione isolata e fornendo prove della sua affidabilità (esibire che è dipendente a tempo indeterminato, che il reddito è buono, ecc.). Inoltre, suggerisce a Maria di attendere se possibile qualche mese: avvicinandosi la scadenza dei 12 mesi (marzo 2025), l’impatto diminuisce e dal mese successivo quella segnalazione scomparirà automaticamente. Maria decide di posticipare la richiesta di mutuo a primavera 2025, quando la sua CRIF risulterà pulita (nel frattempo, la banca del mutuo la pre-qualifica positivamente, dicendole che se non fosse per quella nota la pratica sarebbe approvabile).

Esito: A fine marzo 2025, come previsto, la segnalazione delle rate tardive viene eliminata automaticamente dal SIC. Maria rifà la domanda di mutuo ad aprile 2025, a CRIF già “ripulito”, e ottiene l’approvazione del finanziamento. In questo caso, quindi, Maria ha semplicemente dovuto attendere che i termini facessero il loro corso, gestendo nel frattempo la situazione con accortezza (rinviando l’operazione di credito e mantenendo un dialogo onesto con la banca). La scelta si è rivelata saggia: un eventuale ricorso ABF per preavviso, ad esempio, sarebbe stato rigettato perché il preavviso c’era; una causa per risarcimento danni non avrebbe avuto basi (non c’era illecito). Così Maria ha evitato spese inutili e ottenuto comunque il suo risultato col tempo.

Considerazioni: Questo caso mostra che quando la segnalazione è “meritata” e recente, spesso l’unica via è attendere e nel frattempo evitare nuovi passi falsi. L’intervento legale qui è servito più che altro come consulenza per non fare mosse avventate. Maria, inoltre, ha imparato l’importanza di contattare subito la banca in caso di difficoltà: se avesse comunicato a dicembre 2023 i suoi problemi, forse la banca le avrebbe proposto un differimento o comunque avrebbe tardato la segnalazione. Comunque, dopo questo episodio, Maria ha deciso di domiciliare le rate in conto per evitare future dimenticanze.

Caso 2: Luca, piccolo imprenditore con segnalazione di sofferenza contestata

Scenario: Luca è titolare di una S.n.c. commerciale. Nel 2022 la sua azienda attraversa una crisi di liquidità e accumula debiti verso la banca Alfa: un affidamento di conto corrente sconfinato e una rata di mutuo non pagata. Luca però contesta alla banca di aver applicato tassi usurari sugli interessi ed avvia una causa legale contro di essa nel novembre 2022, senza tuttavia riuscire a rientrare dal fido. La banca Alfa, ritenendo la posizione gravemente deteriorata, a gennaio 2023 classifica la società di Luca a sofferenza e segnala la sofferenza sia in Centrale Rischi Bankitalia sia in CRIF/CTC. Luca non riceve alcun preavviso formale (essendo società, Alfa non si premura di inviarglielo). Questa segnalazione provoca l’immediata revoca dei fidi anche presso un’altra banca (beta) con cui la S.n.c. lavorava, mettendo ancora più in difficoltà l’impresa. Nel frattempo, la causa sui tassi usurari è pendente (nessun esito ancora).

Analisi: Abbiamo qui un imprenditore non consumatore. La banca Alfa probabilmente ha ritenuto Luca insolvente e lo ha segnalato come sofferenza. Secondo Bankitalia, la segnalazione a sofferenza deve avvenire solo quando c’è insolvenza grave, non semplice mora. Luca sta contestando in tribunale il debito stesso (usura): se avesse ragione, parte del debito potrebbe essere annullato. La banca però ha tirato dritto. Sul piano procedurale, per la banca non c’era strettamente obbligo di preavviso al cliente azienda (anche se il Codice deontologico lo consiglierebbe). Sul piano sostanziale, segnalare un credito “in lite” è a rischio di illegittimità. Luca di fatto subisce un danno: la seconda banca Beta ha revocato i fidi alla notizia della sofferenza, aggravando la crisi della società.

Azione intrapresa: Luca coinvolge il suo avvocato (che già segue la causa usura) anche su questo fronte. L’avvocato fa due mosse parallele:

  1. Ricorso all’ABF: Presenta ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario contro banca Alfa, sostenendo che la segnalazione di sofferenza è stata illegittima perché: (a) il credito era contestato in giudizio (quindi non certo né esigibile), (b) non era stata inviata alcuna comunicazione di preavviso (anche se non obbligatoria ex lege, era prevista dal codice di condotta), (c) Luca non versava in stato di insolvenza conclamata ma stava proseguendo l’attività (fornisce bilanci e documenti per dimostrarlo). Chiede quindi la cancellazione della segnalazione in CRIF e la rettifica in Centrale Rischi almeno fino all’esito della causa, nonché un risarcimento dei danni subiti per la revoca dei fidi di Beta.
  2. Istanza nel giudizio civile in corso: Nell’ambito della causa sull’usura, l’avvocato deposita una memoria informando il giudice che la banca Alfa ha segnalato la società a sofferenza pendente lite, cagionando gravi conseguenze. Chiede se possibile un provvedimento d’urgenza in via d’ordine per invitare la banca a soprassedere dalle segnalazioni fino alla definizione del giudizio. (Questa è una mossa creativa e dipende dal giudice; alcuni ignorano la richiesta, altri redarguiscono la banca per la precipitazione).

Esito: Dopo qualche mese, l’ABF emette la decisione: riconosce che formalmente la banca Alfa aveva facoltà di segnalare data l’esposizione e la mancanza di rientro, ma censura la mancanza di preavviso ritenendo che il principio generale di trasparenza lo richiedeva anche per la snc (richiama le regole del Codice di condotta). Inoltre, l’ABF nota che l’importo contestato come usurario potrebbe ridurre il debito, dunque la banca avrebbe dovuto quantomeno segnalare l’esposizione come contestata. L’ABF accoglie parzialmente il ricorso: invita la banca Alfa a “rettificare” la segnalazione, cioè a rimuovere la classificazione a sofferenza finché non sarà accertato il credito certo, e a risarcire a Luca un modesto importo (ad esempio €2.000) per il danno di immagine subito, non ritenendo provato un danno maggiore (Beta ha revocato i fidi ma Luca non ha quantificato perdite specifiche di fatturato, etc.). La banca Alfa, pur non del tutto d’accordo, decide di uniformarsi per evitare ulteriori grane: a ottobre 2023 invia un aggiornamento a CRIF e Centrale Rischi rimuovendo la categoria “sofferenza” e riportando la posizione come semplice credito scaduto contestato. Ciò fa sì che la banca Beta (venuta a conoscenza, magari proprio da Luca che le porta copia della decisione ABF) riapra una linea di credito a Luca, seppur ridotta, evitando il tracollo.

Nel frattempo, il giudice della causa usura non emette provvedimenti specifici sulle segnalazioni (non reputa di intervenire su aspetti extraprocessuali), ma è irrilevante visto l’intervento ABF. La causa di merito proseguirà e se Luca vincerà, potrà definitivamente chiudere la posizione debitoria; se perderà, la banca Alfa probabilmente potrà risiglarlo come cattivo pagatore – ma magari a quel punto l’azienda sarà risanata o avrà altre soluzioni (o purtroppo sarà fallita).

Considerazioni: Questo caso mostra un imprenditore che utilizza con successo l’ABF a suo favore. Pur non essendo un consumatore, Luca è riuscito a far valere principi di correttezza equivalenti. Va detto che non sempre l’ABF dà ragione in questi casi: alcuni Collegi ABF in passato hanno ritenuto che il mancato preavviso non bastasse a far rimuovere la segnalazione se il debitore effettivamente era insolvente. Ma la presenza di una contestazione giudiziale sul credito ha giocato a favore di Luca, suggerendo cautela. In ogni caso, Luca ha tratto beneficio concreto: la segnalazione più infamante (sofferenza) è stata tolta, ciò gli ha permesso di tirare avanti con la sua azienda sperando di risolvere la causa sottostante. Se non avesse agito, probabilmente avrebbe perso completamente l’operatività.

Caso 3: Giovanna, ex protestata che vuole riabilitarsi

Scenario: Giovanna è una commerciante individuale. Nel 2021, a seguito di difficoltà, un suo assegno da €2.500 è risultato non pagato ed è stato protestato in ottobre 2021. Inoltre, aveva due cambiali relative a fornitori, protestate rispettivamente nel dicembre 2021 e nel gennaio 2022, che però è riuscita poi a pagare (anche se oltre i 12 mesi). All’epoca, Giovanna non conosceva bene le procedure e non ha fatto nulla dopo i protesti. Nel 2025 la sua attività si è ripresa e vorrebbe accedere a finanziamenti bancari, ma risulta ancora iscritta nel Registro Protesti per quegli episodi, e tutte le banche rifiutano per questo motivo. Decide quindi di occuparsi delle cancellazioni.

Analisi: Giovanna ha vari protesti: assegno di ott. 2021 (pagato?), cambiali dic. 2021 e gen. 2022 (pagate oltre anno). Dato che siamo a metà 2025, sono trascorsi circa 3-4 anni: i protesti vengono comunque cancellati d’ufficio dopo 5 anni, ma Giovanna non vuole aspettare fino al 2026. Inoltre, preferisce cancellare per non avere più quell’ombra. Deve quindi seguire la via della riabilitazione.

  • Per l’assegno protestato: la legge vuole che per assegni pagati oltre 60 gg dal protesto, si debba aspettare almeno un anno e chiedere riabilitazione. Giovanna però non è sicura di aver pagato quell’assegno (potrebbe averlo lasciato insoluto e poi il creditore l’avrà insinuata come perdita). Se non l’ha mai pagato, prima di tutto deve versare l’importo + interessi e penali al beneficiario o al suo avente causa. Fortunatamente, lei ha saldato il creditore nel 2023 spontaneamente. Quindi l’assegno è pagato, anche se ben oltre i 60gg. Dovrà includerlo nella domanda di riabilitazione.
  • Per le cambiali: le ha pagate, però “oltre 12 mesi dalla levata del protesto” (le ha saldate a inizio 2023). Quindi rientrano nello scenario riabilitazione pure loro.

In sintesi, Giovanna ha pagato tutti i titoli protestati, ma lo ha fatto in ritardo (più di un anno dopo). Ha diritto alla riabilitazione perché da allora non ha altri protesti (dal 2022 a oggi). Siamo oltre un anno dall’ultimo protesto (gennaio 2022), anzi sono passati più di 3 anni, e ha adempiuto. Quindi i requisiti art. 17 L.108/96 ci sono.

Azione intrapresa: Giovanna incarica un avvocato. L’avvocato raccoglie i documenti: copie dei protesti (si ottengono visure protesti alla Camera di Commercio), prove dei pagamenti fatti (ricevute di bonifici ai creditori, quietanze). Deposita a maggio 2025 un ricorso per riabilitazione al Presidente del Tribunale competente (dove Giovanna risiede). Nel ricorso elenca i protesti (assegno X, cambiali Y e Z), dichiara che tutti i debiti sono stati pagati integralmente, allega documenti e autocertifica l’assenza di ulteriori protesti successivi. Il Tribunale non convoca udienza perché la cosa è lineare; a luglio 2025 emette un decreto di riabilitazione di Giovanna, valido per tutti i protesti indicati. L’avvocato ritira il decreto e subito prepara l’istanza di cancellazione per la Camera di Commercio: modulo, marca da bollo, allega il decreto di riabilitazione in copia autentica, documento di Giovanna. Ad agosto 2025, la Camera di Commercio competente delibera la cancellazione di tutti i protesti di Giovanna dal Registro Informatico.

Esito: A fine estate 2025 Giovanna è finalmente cancellata dal Bollettino Protesti – in pratica, se ora qualcuno richiede una visura protesti sul suo nominativo, risulterà “nulla”. Ciò viene trasmesso anche ai sistemi come Experian (che includevano quei protesti nei loro report negativi). Giovanna ora può presentarsi in banca senza quell’handicap: infatti a settembre 2025 la banca, rifacendo istruttoria, non rileva più protesti a suo nome (solo il fatto che in passato li aveva, ma formalmente è come se non li avesse avuti). Le concede così un nuovo fido per la sua attività, notando anzi che da un paio d’anni i bilanci sono tornati buoni.

Considerazioni: Questo caso evidenzia la procedura standard di riabilitazione in pratica. Giovanna avrebbe potuto farlo già nel 2023 (un anno dopo il suo ultimo protesto) ma non era informata; ha perso tempo inutilmente. Una volta intrapresa, la trafila è relativamente rapida (circa 3 mesi nel suo caso) e poco onerosa (qualche centinaio di euro tra bolli e avvocato). Finché era protestata, Giovanna era tagliata fuori dal credito tradizionale, viveva in un limbo. Ora ha “pulito la fedina” ed è un soggetto normale per il sistema. La lezione è: se avete subìto un protesto e lo ritenete un episodio superato, attivatevi il prima possibile per la riabilitazione, non c’è motivo di attendere 5 anni.

Caso 4: Marco, vittima di furto d’identità con segnalazione erronea

Scenario: Marco, 40 anni, scopre nel 2025 di essere segnalato come “cattivo pagatore” in Experian per un finanziamento mai richiesto. Indagando, risulta che nel 2024 qualcuno ha usato i suoi dati personali per ottenere un prestito online di €5.000, mai rimborsato. Marco non sapeva nulla finché, chiedendo un prestito auto, la finanziaria gli ha detto “risulti già indebitato e moroso, con un prestito XYZ”. Realizzando di essere vittima di furto d’identità, Marco sporge immediatamente denuncia alle autorità. Nel frattempo, quel debito fraudolento è rimasto impagato e la finanziaria (pensando fosse Marco il debitore) l’ha segnalato ai SIC come insolvenza.

Analisi: Ci troviamo di fronte a una segnalazione completamente errata, riferita a un credito contratto da un truffatore. Marco è totalmente estraneo. Questo è un caso da manuale in cui la legge tutela pienamente il malcapitato: c’è un diritto alla cancellazione immediata dei dati inesatti (art. 16 GDPR), oltre che all’eventuale risarcimento per i disagi. Appena viene fornita prova che non è lui il debitore (ad esempio la denuncia di furto di identità e altri riscontri), la finanziaria deve correggere.

Azione intrapresa: Marco contatta un avvocato. Questi invia subito una diffida formale alla finanziaria erogatrice e per conoscenza alle società SIC (Experian, CRIF, CTC) chiedendo la cancellazione urgente di ogni segnalazione relativa al prestito fraudolento, ai sensi dell’art. 16 GDPR e del Codice Privacy, allegando copia della denuncia presentata ai Carabinieri e dichiarazione autografa di Marco che non ha mai richiesto né firmato quel finanziamento. L’avvocato minaccia anche un reclamo al Garante Privacy e azioni legali per danni se non adempiono entro breve. La finanziaria, ricevuta la diffida e verificate internamente le incongruenze (ad esempio il prestito era stato erogato su un IBAN che non è di Marco, ecc.), si rende conto del probabile caso di frode. Nel giro di 10 giorni risponde comunicando di aver stornato la posizione debitoria a carico di Marco e di aver inviato istruzione ai SIC di cancellare ogni segnalazione a suo nome su quel contratto. Contestualmente, la finanziaria indica che collaborerà con l’autorità giudiziaria per perseguire il reato e chiede scusa a Marco per il disagio.

Parallelamente, l’avvocato di Marco inoltra anche un reclamo al Garante Privacy (per sicurezza, così da avere una traccia formale). Ma nel frattempo la finanziaria ha già agito, dunque quando il Garante dopo un paio di mesi esamina il reclamo, trova che la vicenda è risolta e lo dichiara chiuso senza ulteriori provvedimenti (se non eventualmente ammonire la finanziaria a fare più attenzione in fase di istruttoria, ma quello esula dall’interesse immediato di Marco).

Esito: Nel giro di poche settimane, le segnalazioni negative a nome di Marco vengono eliminate da tutti i sistemi di informazioni creditizie. Marco ottiene da Experian e CRIF una nuova visura gratuita a seguito della rettifica, per verificare: effettivamente non vi è più traccia di quel prestito fraudolento. La sua reputazione creditizia torna intatta. Con la lettera di scuse della finanziaria e la documentazione raccolta, Marco potrebbe anche valutare di chiedere un risarcimento danni per il tempo perso e il mancato acquisto dell’auto in quei mesi; ma poiché il disagio è stato limitato, e la finanziaria ha cooperato rapidamente, Marco decide di lasciar perdere ulteriori azioni (l’avvocato gli spiega che potrebbe ottenere forse poche centinaia di euro di indennizzo, valutando il breve lasso di tempo in cui è stato segnalato). Marco è principalmente sollevato di aver risolto il problema.

Considerazioni: Questo caso illustra come agire in situazioni di omonimia o furto d’identità. La chiave è agire tempestivamente con prove solide (la denuncia penale è fondamentale) e mettere in mora formalmente il gestore del dato. Generalmente, quando c’è evidenza di frode, anche banche e finanziarie tendono a collaborare, non avendo interesse a insistere su un dato manifestamente falso. Inoltre, il Garante Privacy ha più volte raccomandato la massima attenzione in questi casi e non esita a sanzionare chi non cancella dati di persone estranee. La soluzione per Marco è stata relativamente rapida grazie alla netta evidenza del furto. Ci possono essere casi più sfumati (es: contestazione su firme falsificate) in cui l’istituto di credito magari inizialmente oppone resistenza: in quei frangenti, se il reclamo al Garante non smuove, si può ricorrere al giudice per far dichiarare l’inesistenza del debito e l’illiceità del trattamento (ma di solito non si arriva a tanto quando ci sono riscontri oggettivi).

Caso 5: Stefano, segnalato senza preavviso e rimozione tramite ricorso urgente

Scenario: Stefano è un libero professionista (quindi non consumatore) che nel 2024 ha avuto un contenzioso con la banca Gamma. Gamma ha segnalato Stefano in CRIF a luglio 2024 per rate non pagate di un prestito, ma non gli aveva inviato alcun preavviso. Stefano sostiene che se avesse saputo per tempo, avrebbe potuto evitare la segnalazione vendendo alcuni asset per pagare. Ora nel 2025 ha urgente bisogno di un nuovo finanziamento, ma la segnalazione di Gamma glielo blocca. Indignato, vuole una soluzione rapida, non potendo aspettare il decorso (che sarebbe 36 mesi perché la posizione è ancora insoluta). Stefano non intende pagare quel debito perché in disputa (sostiene di avere effettuato una compensazione con crediti verso Gamma, questione complessa in tribunale).

Analisi: Stefano non è consumatore, ma può invocare il Codice di condotta che prevede comunque il preavviso. La mancanza di preavviso è palese. Inoltre, c’è un contenzioso di merito sul debito. Quindi ha due elementi a suo favore. Tuttavia, Gamma non è nella sfera ABF (non essendo di consumo? Beh ABF in realtà accetta anche professionisti, ma supponiamo per qualche motivo non lo faccia o i tempi ABF siano troppo lunghi per Stefano). Stefano vuole subito togliere la segnalazione per poter avere credito.

Azione intrapresa: Il suo avvocato decide di presentare un ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. al tribunale. Nel ricorso chiede l’ordine di immediata cancellazione della segnalazione CRIF da parte di Gamma, evidenziando: (a) fumus – la segnalazione è illegittima per mancato preavviso (prova che nessuna comunicazione è mai arrivata, allega una decisione ABF analoga e Cass. 2017 a supporto) e per incertezza del credito (essendo sub iudice la compensazione); (b) periculum – Stefano documenta che ha in corso una trattativa per un leasing auto strumentale bloccata dalla segnalazione, con rischio di perdere un importante contratto di lavoro se non riesce ad acquisire quell’auto, dunque danno grave imminente.

Il giudice concede un’udienza entro poche settimane. Gamma si costituisce e argomenta che Stefano non è consumatore e che comunque era moroso. Ma non può negare di non aver inviato preavviso. Il giudice, visto il pericolo concreto per l’attività di Stefano, emette ordinanza cautelare disponendo che la banca Gamma richieda immediatamente la cancellazione della segnalazione a CRIF riguardante Stefano, fino alla definizione del giudizio di merito sul credito. In pratica, un provvedimento di oscuramento temporaneo per non pregiudicare Stefano.

Esito: Entro un paio di mesi dal ricorso, la segnalazione di Stefano viene eliminata dal SIC in ottemperanza all’ordinanza. Stefano riesce così a finalizzare il leasing per l’auto e portare avanti il suo lavoro. Resta poi da affrontare la causa principale sul debito con Gamma, che proseguirà. Se in quella sede risulterà che Stefano doveva effettivamente pagare, Gamma potrà tentare di segnalarlo di nuovo (ma l’ordinanza cautelare era valida “fino a definizione del merito”, quindi dopo la sentenza potrà agire in base all’esito). Però a quel punto saremmo più avanti negli anni e magari Stefano avrà trovato altre soluzioni. Intanto, la misura urgente gli ha evitato un danno immediato.

Considerazioni: Questo caso mostra un intervento d’urgenza riuscito, possibile quando c’è una violazione procedurale netta e un’urgenza comprovata. Non tutti i giudici concedono questi provvedimenti (alcuni minimizzano l’urgenza se il danno è solo economico-futuro), ma se ben impostato può funzionare. Da notare: Stefano non era consumatore ma il giudice ha comunque ritenuto di applicare il canone del preavviso come regola di correttezza generale. Situazioni così vanno valutate caso per caso. Di certo, Stefano ha accelerato i tempi enormemente: se avesse fatto ABF, forse avrebbe avuto esito simile ma in 6-9 mesi; col ricorso 700 in 2 mesi ha risolto provvisoriamente. Naturalmente ha anticipato costi legali maggiori, ma per lui ne valeva la pena data la posta in gioco.


Queste simulazioni evidenziano la varietà di situazioni e soluzioni: dall’attesa paziente all’azione legale energica. Ogni caso reale avrà le sue sfumature, ma i principi di base restano quelli illustrati. A conclusione della guida, passiamo ora alle Domande Frequenti (FAQ), per rispondere in modo sintetico ai dubbi più comuni dei debitori interessati alla cancellazione CRIF e affini.

Domande frequenti (FAQ)

Domanda: Che cosa significa esattamente “essere segnalato in CRIF” o in un’altra banca dati?
Risposta: Significa che una banca o finanziaria ha registrato nel Sistema di Informazioni Creditizie un’informazione a tuo nome relativa a un rapporto di credito. Se si parla di “segnalazione negativa”, indica che risulti un evento di insolvenza o ritardo significativo nei pagamenti (rate scadute non pagate, sofferenza, prestito non rimborsato, protesto, ecc.). Essere segnalati in senso generico può includere anche informazioni positive (ad esempio un mutuo sempre pagato regolarmente – tecnicamente sei “segnalato” perché compari nella banca dati, ma non come cattivo pagatore). Comunemente però l’espressione si riferisce a segnalazioni negative, quelle che fanno di te un cattivo pagatore agli occhi degli operatori finanziari.

Domanda: Come faccio a sapere se sono segnalato come cattivo pagatore?
Risposta: Puoi scoprirlo chiedendo l’accesso ai tuoi dati nelle varie banche dati creditizie. Ad esempio, per CRIF puoi inviare una richiesta di “Accesso ai dati” sul loro sito o via mail, allegando documento d’identità: entro 30 giorni riceverai la tua scheda (la cosiddetta visura CRIF). Lo stesso puoi fare con Experian e CTC (entrambi hanno moduli online per richiesta dati personali). Inoltre, puoi rivolgerti a una banca o finanziaria con cui hai rapporti chiedendo se risultano segnalazioni a tuo nome (alcuni, per policy, potrebbero non dirtelo; ma ad esempio se ti rifiutano un prestito, chiedi chiaramente se il motivo è una segnalazione negativa in qualche SIC: spesso te lo comunicano). Per la Centrale Rischi Bankitalia, puoi fare richiesta sul sito di Banca d’Italia (sezione Servizi – Centrale dei rischi) o recarti presso una filiale di Bankitalia: riceverai gratuitamente lo stato delle segnalazioni a tuo nome. Per sapere se sei protestato, basta richiedere una visura protesti alla Camera di Commercio (si fa online o presso la CCIAA, pagando pochi euro). In sintesi, ogni sistema ha procedure di accesso ai dati gratuiti (o a basso costo) garantite per legge.

Domanda: Quanto tempo rimane una segnalazione negativa sulle banche dati?
Risposta: Dipende dal tipo di segnalazione. In generale, le informazioni rimangono per un periodo definito dal Codice di condotta e poi vengono cancellate automaticamente. Ecco i principali casi: una o due rate pagate in ritardo rimangono visibili per 12 mesi dalla data in cui hai messo in regola i pagamenti; ritardi più gravi (3 o più rate) rimangono per 24 mesi dalla regolarizzazione; un finanziamento non rimborsato affatto (sofferenza, inadempimento non sanato) resta 36 mesi dalla fine del contratto o dall’ultimo aggiornamento e comunque massimo 5 anni dalla scadenza contrattuale; un protesto, se non cancellato prima, resta 5 anni nel Registro Protesti; una segnalazione di richiesta di finanziamento rifiutata resta 90 giorni. Trascorsi questi periodi, i dati vengono eliminati senza bisogno di richiesta.

Domanda: Ho estinto completamente il mio debito in ritardo. Perché vedo ancora la segnalazione? Non andrebbe tolta subito dato che ho pagato?
Risposta: No, il pagamento integrale non comporta la cancellazione immediata della segnalazione negativa. Quello che succede è che la segnalazione viene aggiornata con l’informazione che il debito è stato regolarizzato (pagato) in data X, ma la traccia dell’avvenuto ritardo o inadempimento rimane per un certo tempo (12 o 24 mesi a seconda dei casi). Il sistema, in sostanza, conserva la “memoria” del fatto che sei stato in ritardo, seppur poi hai rimediato. Questo perché le banche che consulteranno il tuo profilo nei mesi seguenti possano avere un quadro completo del tuo storico di pagamenti. Solo allo scadere del termine previsto (es. un anno dopo la regolarizzazione per ritardo breve, due anni per ritardo più grave) il dato verrà cancellato. È comprensibile trovare frustrante di vedere ancora la segnalazione dopo aver pagato tutto, ma è normale secondo le regole attuali. L’unico caso in cui si può ottenere la rimozione anticipata è se la segnalazione era illegittima in origine (es. errore, mancanza preavviso… non semplicemente perché hai pagato).

Domanda: Posso ottenere la cancellazione anticipata di una segnalazione corretta se la banca è d’accordo?
Risposta: Formalmente no, se l’informazione è vera e rientra nei tempi di legge. Le banche hanno aderito a un Codice di condotta che le impegna a rispettare quei tempi minimi di conservazione: il fine è evitare che informazioni negative vere vengano rimosse prima del dovuto, alterando la valutazione del merito creditizio. In pratica però ci sono stati casi in cui, per cortesia commerciale o circostanze particolari, l’ente segnalante ha inviato al SIC una richiesta di cancellazione anticipata. Ad esempio, se c’è stato un contenzioso poi risolto e il cliente importante lo chiede espressamente, la banca può (a sua discrezione) comunicare a CRIF di eliminare quella segnalazione. Ma è un’eccezione, non un diritto esigibile. Non aspettarti che ciò avvenga facilmente. In genere, se l’evento è accaduto e documentato, rimane fino a scadenza termini. Alcuni “credit repair” pubblicizzano la cancellazione su accordo con la banca, ma attenzione: potrebbe non essere genuina (in certi casi estremi c’è chi tenta di far passare il messaggio di una segnalazione come erronea per farla rimuovere – un comportamento non etico e potenzialmente scorretto). Insomma: puoi provare a chiedere alla tua banca la cortesia di rimuovere una segnalazione negativa dopo che hai saldato, ma loro non sarebbero tenuti a farlo e potrebbero rifiutare citando le regole del sistema.

Domanda: Serve per forza un avvocato per cancellare la segnalazione?
Risposta: Non necessariamente. Dipende dai casi. Per semplici rettifiche di errori materiali (es: importo sbagliato, pagamento non aggiornato) puoi scrivere tu stesso al gestore del SIC o alla banca fornendo le prove e spesso risolvono. Anche per ottenere le visure o per presentare reclamo all’ABF non è obbligatorio l’avvocato (l’ABF è pensato per essere accessibile direttamente al cliente). Tuttavia, se la questione è spinosa – ad esempio contesti la legittimità di una segnalazione, vuoi far valere il mancato preavviso o chiedere danni – allora il supporto di un avvocato esperto è altamente consigliato. Un legale saprà impostare al meglio il reclamo o ricorso, citare la normativa e la giurisprudenza rilevante, e rappresentarti efficacemente anche in un eventuale giudizio civile. In situazioni come la riabilitazione da protesto, pur potendo teoricamente fare da soli, è opportuno farsi seguire per non sbagliare la procedura. Quindi: nei casi semplici, puoi tentare tu con i moduli e le richieste base; nei casi complessi o contenziosi, l’avvocato è molto utile. Considera anche che spesso la controparte (banca) prenderà più sul serio una diffida scritta su carta intestata di uno studio legale che una lettera fai-da-te.

Domanda: Quanto tempo ci vuole per ottenere la cancellazione di una segnalazione illegittima?
Risposta: Se la segnalazione è effettivamente illegittima (erronea o priva di presupposti), la legge direbbe “senza ritardo”. Ma i tempi reali dipendono dal percorso che usi:

  • Un approccio stragiudiziale ben fatto (ad esempio un reclamo alla banca o un ricorso ABF) può portare a risultato in alcuni mesi. L’ABF decide in circa 6-7 mesi mediamente, il Garante Privacy in 6-12 mesi. In molti casi però la banca, ricevuto il reclamo, potrebbe correggere subito nel giro di qualche settimana (per evitare l’ABF). Diciamo che in situazioni chiare potresti risolvere in 1-2 mesi con un buon reclamo, in situazioni dubbie l’ABF magari te ne fa attendere 6-9.
  • Un percorso giudiziale con ricorso d’urgenza può dare esito anche in 1-3 mesi se accolto (i tempi di un ricorso cautelare), mentre una causa ordinaria dura anche anni (ma magari tu ottieni intanto la sospensione in via d’urgenza).
  • Se opti per la semplice attesa dei termini previsti, ovviamente dipende dal termine: può essere 1 anno, 2 anni, ecc., calcolato dall’evento di regolarizzazione o scadenza. Quello è fisso, non si può accelerare.
  • Per la cancellazione di un protesto, il tempo è costituito dalla procedura di riabilitazione: orientativamente 2-4 mesi (variabile a seconda del tribunale) per ottenere il decreto, poi 20 giorni per l’effettiva cancellazione amministrativa. Quindi sotto i 6 mesi in tutto di solito.

Ogni caso fa storia a sé: una banca potrebbe decidere di rimuovere un dato errato il giorno dopo il tuo sollecito (è capitato), come potrebbe impuntarsi e costringerti ad andare in giudizio. Ma se la ragione è dalla tua, è questione di pochi mesi nella maggioranza dei casi. Importante: durante il processo di reclamo/ricorso, se hai urgenza di accedere al credito, informa la banca potenziale che stai sanando la tua posizione – a volte sono disposte ad attendere l’esito o a valutare la situazione con flessibilità.

Domanda: Le segnalazioni positive (credito regolare) possono essere cancellate se lo richiedo?
Risposta: Sì, ma solo a rapporto concluso, e non sempre conviene. Mi spiego: durante lo svolgimento di un contratto di finanziamento, i dati (anche positivi) sono necessari per la finalità di valutazione del rischio, quindi non puoi chiederne la cancellazione a tuo piacimento. Una volta che il prestito/mutuo è estinto e tutti i rapporti sono chiusi, hai teoricamente la facoltà di esercitare il tuo diritto alla cancellazione dei dati personali (perché non serve più a legittimo interesse, salvo per archiviazione storica). Molti SIC prevedono la possibilità per l’interessato di chiedere la cancellazione anticipata dei dati positivi dopo la chiusura: ad esempio, CRIF lo consente, è nei moduli. Tuttavia, farlo non è consigliato perché un “curriculum vuoto” può penalizzarti. Le informazioni positive ti aiutano: dimostrano che hai preso finanziamenti e li hai rimborsati regolarmente. Le banche vedono con più favore chi ha storico, rispetto a chi appare senza alcun dato (che potrebbe significare semplicemente che non ha mai avuto credito, quindi nessuna prova di affidabilità). Quindi sì, puoi richiedere la cancellazione delle tue linee di credito regolari dopo che sono estinte – ma riflettici bene; in genere è meglio lasciarle fino alla scadenza naturale (60 mesi). Tieni presente che passati 5 anni tanto verranno rimosse automaticamente. Un caso in cui potresti voler cancellare prima è se i dati positivi contengono qualche piccola negatività (es: un ritardo di 1 giorno che però non era stato segnalato formalmente come negativo, ma appare nelle note) e preferisci azzerare tutto. Comunque, hai il diritto di chiedere cancellazione/oblio in base all’art. 17 GDPR quando non c’è più base legale per tenere i dati – i gestori SIC valuteranno se è applicabile nel tuo caso specifico.

Domanda: Se la banca non mi ha avvisato prima di segnalarmi, posso far rimuovere la segnalazione anche se effettivamente ero in ritardo coi pagamenti?
Risposta: In molti casi , specialmente se sei un consumatore. Il preavviso mancante è considerato da ABF e giurisprudenza un vizio importante. La logica: la segnalazione fatta senza dare quei 15 giorni di tempo al cliente è illegittima, dunque dev’essere cancellata (almeno temporaneamente). Ci sono però delle precisazioni: alcune sentenze (per clienti non consumatori) hanno detto che la mancanza di preavviso non basta a rendere illegittimo il trattamento se comunque il debitore era insolvente e informato magari in altri modi – ma sono opinioni minoritarie e contestabili. Nella pratica, i Collegi ABF quasi sempre accolgono i ricorsi per mancato preavviso e ordinano la cancellazione (o il risarcimento). Idem vari tribunali hanno condannato banche per segnalazioni senza preavviso. Quindi, se non hai ricevuto la lettera di preavviso 15 giorni prima, hai ottime chance di far valere il tuo diritto. Nota però un aspetto: la cancellazione potrebbe essere temporanea. Se poi tu resti inadempiente, la banca potrebbe correggere l’errore rifacendo la procedura correttamente (ti manda preavviso ora e trascorsi i 15 giorni ti segnala di nuovo). Non può riferire quei ritardi passati come se nulla fosse, ma può segnalare ad esempio “sofferenza” in corso. Dunque, vinceresti una battaglia procedurale, ma se vuoi vincere la guerra devi cogliere l’occasione magari per sanare l’esposizione in quel frattempo. In ogni caso, il mancato preavviso ti dà diritto a chiedere anche i danni (perché di fatto ti hanno leso la reputazione senza seguir le regole). Alcune pronunce hanno riconosciuto un indennizzo proprio per il periodo in cui sei stato segnalato indebitamente senza preavviso.

Domanda: Qual è la differenza tra CRIF e la Centrale Rischi della Banca d’Italia?
Risposta: Sono due sistemi diversi sia per natura che per finalità, anche se entrambi raccolgono informazioni creditizie. CRIF (e Experian, CTC…) sono sistemi privati, gestiti da società di servizi, che censiscono crediti al consumo, prestiti, mutui di importo medio-piccolo, sia positivi che negativi. L’adesione è volontaria per le banche/finanziarie, benché molto diffusa. La Centrale Rischi (CR) di Bankitalia è invece un sistema pubblico obbligatorio: tutte le banche e intermediari devono segnalare mensilmente a Bankitalia le esposizioni dei propri clienti sopra una certa soglia (attualmente 30.000 € per crediti in bonis, e anche crediti in sofferenza di qualsiasi importo) e alcune categorie specifiche (garanzie ricevute, derivati, ecc.). La CR censisce quindi principalmente imprese e affidamenti grandi, e soprattutto evidenzia situazioni di sofferenza e ritardi gravi. Non registra i piccoli prestiti né tutti i consumatori (se un privato ha solo un prestito di 10k, in CR di Bankitalia non appare, ma appare in CRIF magari). Inoltre in CR Bankitalia non c’è la distinzione “12 mesi/24 mesi”: ogni segnalazione mensile rimane storicizzata per 36 mesi poi scompare. Ad esempio: se a gennaio 2025 vieni segnalato sofferenza in CR Bankitalia, quella notizia sarà visibile fino a dicembre 2027 (poi verrà rimossa). Altra differenza: CR Bankitalia può essere vista anche in forma aggregata (score andamentale) quando una banca valuta il rischio di sistema. Invece CRIF e simili forniscono rapporti nominativi su richiesta. Dal punto di vista del debitore, le segnalazioni negative in Centrale Rischi Bankitalia sono ancor più gravi perché coinvolgono il giudizio complessivo di sistema (es. se sei in sofferenza lì, è quasi impossibile che altre banche ti finanzino). La CRIF invece è usata soprattutto per valutazioni retail: non avere segnalazioni negative in CRIF è necessario per avere mutui, prestiti personali, ecc. In sintesi: CRIF/Experian sono “centrali rischi private” per importi piccoli/medi, la Centrale Rischi di Banca d’Italia è la centrale rischi pubblica per importi più grandi e vigilanza sistemica. Entrambe contano, ma operano con logiche e normative diverse. Molte volte, un soggetto in sofferenza appare contemporaneamente in entrambe (se debito bancario >30k). Per scoprire la propria situazione, come detto prima, bisogna fare richieste separate: una a Bankitalia e una ai SIC privati.

Domanda: Ho subito un rifiuto di prestito perché dalla banca dati risultavo segnalato: la banca doveva avvisarmi di questo?
Risposta: Sì. C’è un obbligo legale (derivante dalla direttiva sul credito al consumo) che stabilisce che se una richiesta di credito viene rifiutata sulla base di informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore deve informare immediatamente il consumatore di tale circostanza e dirgli quale banca dati ha fornito quelle informazioni. Quindi, nel tuo caso, la banca che ti ha negato il prestito avrebbe dovuto comunicarti, ad esempio: “La informiamo che la Sua richiesta è stata respinta in seguito a consultazione della banca dati XXX, dalla quale risultano segnalazioni a suo carico”. Questo per permetterti di verificare ed eventualmente rettificare quei dati. Non sono tenuti a dirti tutti i dettagli della segnalazione, ma almeno la fonte sì (così tu puoi poi chiedere la tua visura a quella fonte). Se non l’hanno fatto, puoi lamentarti formalmente (anche al medesimo ABF eventualmente). Tuttavia, nella pratica molte banche ormai lo fanno automaticamente nella lettera di rifiuto o sul foglio informativo consegnato: controlla bene la comunicazione di rigetto, spesso in fondo c’è scritto “consultata banca dati Y, motivi di andamentale creditizio negativo” o simili. Purtroppo ricevere quella comunicazione non cambia l’esito, ma almeno ti dà la chance di attivarti sulla banca dati interessata.

Domanda: Ho sentito parlare di un “nuovo Codice di condotta dei SIC”: cosa è cambiato rispetto a prima?
Risposta: Il “nuovo” Codice di condotta per i Sistemi di Informazioni Creditizie è stato approvato dal Garante Privacy a fine 2022, adeguando quello precedente del 2004 alle disposizioni del GDPR. Per l’utente finale, le modifiche non sono rivoluzionarie: i principi fondamentali (tempi di conservazione, obbligo di preavviso, finalità) sono rimasti simili, con qualche aggiustamento, ad esempio:

  • È stata formalizzata la possibilità di conservare fino a 60 mesi le informazioni su crediti non rimborsati (prima era 36 mesi massimo in ogni caso).
  • Sono state introdotte regole più stringenti sui sistemi di credit scoring automatico (Art. 10 del Codice di condotta 2022 riguarda gli scoring, imponendo trasparenza sulle logiche).
  • È prevista la figura di un Organismo di monitoraggio indipendente che vigila sull’applicazione del Codice da parte dei SIC (novità richiesta dal GDPR per i Codici di condotta approvati).
  • Sono state ampliate le informazioni nelle informative privacy: ora le banche devono spiegare chiaramente i diritti dell’interessato e i tempi di conservazione (già lo facevano, ma c’è un allegato standard nel Codice).
    In sintesi, per il consumatore medio, la differenza principale è l’estensione a 5 anni per i default non sanati, che è stata percepita come un irrigidimento (prima un default spariva dopo 3 anni, ora può restare 5). Per il resto, il sistema opera come di consueto. Il Codice del 2022 è allegato a un provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4/11/2022 ed è consultabile da chi vuole approfondire. In ogni caso, la tutela dei diritti (accesso, rettifica, ecc.) è confermata e rafforzata: quindi nulla toglie alla possibilità di ottenere cancellazioni quando dovute.

Domanda: Una segnalazione illegittima può dare diritto a risarcimento danni?
Risposta: Sì, se ti ha causato un pregiudizio concreto. Il quadro è questo: l’art. 82 GDPR dice che chi subisce un danno (anche non patrimoniale) da trattamento illecito di dati personali ha diritto al risarcimento. Le segnalazioni creditizie ricadono in questa fattispecie, per cui se la tua segnalazione risulta illecita (ad esempio perché errata, o priva di base legale come mancanza di preavviso, ecc.), puoi chiedere i danni all’ente che l’ha effettuata. I danni possono essere di due tipi: patrimoniali (soldi persi, occasioni mancate) e non patrimoniali (stress, ansia, lesione reputazione). Spesso la voce principale è il danno da perdita di chance: ad esempio la segnalazione ti ha fatto negare un mutuo che avresti ottenuto, costringendoti a condizioni peggiori altrove o a rinunciare a un affare – questa è una perdita economica che si può quantificare. Il danno morale/reputazionale invece è più sfuggente: i tribunali talvolta lo riconoscono in via equitativa (es: tot euro per il patema e il discredito), altre volte dicono che devi provare effetti concreti (es: riflessi sulla salute documentati, oppure testimonianze di perdita di clientela perché la voce si è sparsa). L’indirizzo recente è di non considerare il danno “in re ipsa” (cioè automatico), quindi serve un minimo di prova. Ad ogni modo, se hai subito conseguenze tangibili (interessi più alti su un prestito di ripiego, opportunità lavorativa saltata, ecc.), raccogli evidenze e richiedi il risarcimento nel tuo reclamo o causa. L’ABF può riconoscere piccoli indennizzi (qualche migliaio di euro al massimo) se ritiene provato un disagio. Il giudice civile può teoricamente darti di più, ma arrivarci comporta più tempo e costi. In sintesi: sì hai diritto, ma quantificare e ottenere il danno non è automatico – dipenderà dalla gravità e specificità del caso.

Domanda: Sono passati più di 5 anni dalla mia segnalazione negativa, devo fare qualcosa per cancellarla?
Risposta: No, non serve fare nulla: dopo 5 anni (o il termine inferiore previsto per quel tipo di dato) la cancellazione è automatica e definitiva. Se per caso trovassi ancora tracce oltre quel periodo, potresti segnalare immediatamente la cosa perché sarebbe un illecito. In pratica però i sistemi sono abbastanza puntuali nel depennare. Nota: i 5 anni decorrono dalla data specificata (es. dall’estinzione rapporto, dalla scadenza contratto se insoluto, ecc., come da tabella). Se avevi più segnalazioni, ognuna seguirà il suo timing. Ad esempio, se hai avuto un ritardo nel 2018 e uno nel 2020, il primo è sparito nel 2019 (dopo 12 mesi), il secondo sparirà nel 2021 o 2022. Il limite di 5 anni è il massimo per le cose più gravi. Quindi, se l’ultima tua segnalazione risale a oltre 5 anni fa, oggi dovresti risultare pulito. Puoi sempre richiedere una visura CRIF/Experian aggiornata per conferma: se riscontrassi ancora informazioni vecchissime a tuo nome, hai diritto a chiederne l’immediata rimozione. Ma di norma non succede, perché i SIC sono tenuti a quel rigore. Discorso diverso per i protesti: se sono passati oltre 5 anni, la Camera di Commercio li espunge dal registro (anche qui automatico). Attenzione: se qualcuno ha copiato quei dati su archivi propri (es. banche dati ufficiose o segnalazioni interne banche), potrebbe ancora girare informazione obsoleta, ma a livello ufficiale non risulta più nulla dopo i termini.

Domanda: Una volta cancellata la segnalazione, la mia “reputazione” agli occhi delle banche torna neutra?
Risposta: Sostanzialmente sì. Quando un dato negativo viene rimosso dai SIC, le banche che li consultano non lo vedranno più e quindi non potranno tenerne conto. C’è da dire che alcune banche mantengono memoria interna storica: ad esempio, se eri cliente e sei andato in sofferenza, anche a distanza di anni lo sapranno dai loro archivi, indipendentemente dal CRIF. E se fai richiesta ad una banca che in passato ti ha rifiutato per cattivo rating, può darsi che registrò quell’evento in un archivio interno (oltre i 5 anni non potrebbero tenere dati negativi per privacy, ma a volte li tengono in forma aggregata). Comunque in linea di massima, dopo la cancellazione sei considerato come uno che non ha segnali negativi in storia recente. Considera comunque che il sistema del credito tiene conto anche di altri fattori: se hai passato 3 anni “fuori gioco” perché segnalato e senza ottenere crediti, potresti risultare privo di dati aggiornati e quindi essere valutato con cautela ugualmente. Ma almeno non avrai etichette di malus aperte. Diciamo che le centrali rischi non “perdonano” prima del tempo, ma una volta passato il tempo lasciano davvero la possibilità di ricominciare. Un ex cattivo pagatore che oggi non risulta più tale e ha dati attuali positivi (es. uno stipendio regolare, utenze pagate, ecc.) può certamente riconquistare la fiducia del sistema. In conclusione, sì: la cancellazione toglie l’handicap nel circuito informativo creditizio. Dopodiché starà a te ricostruire la fiducia magari iniziando con piccoli crediti o una carta di credito, dimostrando affidabilità nel presente.

Domanda: In sintesi, quali passi devo seguire per pulire la mia situazione creditizia?
Risposta: Riassumiamo un percorso tipo:

  1. Ottieni le tue visure da CRIF, Experian, CTC, Centrale Rischi, Protesti – per sapere esattamente cosa risulta.
  2. Analizza ogni segnalazione: per ciascuna, chiediti: è corretta? è ancora entro i tempi di mantenimento? c’è stato preavviso? l’ho pagata o no? Ci sono errori di importo/data?
  3. Se trovi errori o violazioni, agisci subito con richiesta di correzione/cancellazione verso la banca o il SIC, allegando prove. Se non rispondono rapidamente, valuta reclamo Garante o ABF.
  4. Se la segnalazione è corretta ma attuale, purtroppo devi attendere la scadenza temporale. Nel frattempo, paga il possibile (regolarizza debiti, chiudi posizioni aperte) e cerca di evitare nuove negatività. Puoi parallelamente chiedere un po’ di tolleranza alle banche, ma spesso l’unica è attendere.
  5. Se la segnalazione è corretta ma datata oltre i termini, segnala subito al SIC di rimuoverla: dovrebbe essere un errore non averlo fatto.
  6. Per protesti, avvia subito procedimento di cancellazione (entro 12 mesi via Camera Commercio se possibile, altrimenti via Tribunale per riabilitazione).
  7. Controlla il completamento: dopo l’azione intrapresa, rifai le visure per assicurarti che la cancellazione sia avvenuta.
  8. Eventualmente, cerca risarcimento per i danni subiti se c’è stato un errore grave o un abuso – tramite ABF o giudice.

Seguendo questi passi, ripulirai il possibile e saprai cosa invece resterà fino a naturale decorrenza. È un percorso che richiede un po’ di pazienza e di metodo, ma ne vale la pena per poter accedere di nuovo al credito senza ostacoli.

Conclusioni

La cancellazione delle segnalazioni negative nelle banche dati creditizie è un tema di grande rilevanza pratica, che incrocia aspetti di diritto bancario, di normativa privacy e di tutela del consumatore. Come abbiamo visto, il sistema creditizio prevede meccanismi precisi per la registrazione e la permanenza di queste informazioni, bilanciando l’esigenza degli operatori di conoscere l’affidabilità dei clienti con il diritto dei debitori alla correttezza, alla riservatezza e alla possibilità di riabilitarsi.

Per un avvocato, padroneggiare questa materia significa poter guidare efficacemente i propri clienti attraverso procedure tanto tecniche (ad esempio la riabilitazione da protesto o il ricorso all’ABF) quanto umane (l’ansia e le difficoltà di chi si trova escluso dal credito). Come abbiamo sottolineato, ogni caso va analizzato nelle sue particolarità: a volte la soluzione sarà attendere la naturale cancellazione, altre volte sarà opportuno impugnare una segnalazione ingiusta con tutti gli strumenti disponibili. Importante è mantenere un approccio lucido e informato: conoscere le norme aggiornate al 2025 (GDPR, Codice Privacy, Codice di condotta SIC, TUB, etc.) e saper citare la giurisprudenza favorevole (le decisioni di Cassazione e dei tribunali in materia) può fare la differenza tra un reclamo che viene preso sul serio e uno che viene respinto.

Per imprenditori e cittadini, questa guida vuole essere non solo un manuale tecnico, ma anche un messaggio di incoraggiamento: una segnalazione negativa non è una condanna definitiva. Esistono percorsi di recupero e tutela. La chiave è agire con consapevolezza dei propri diritti, eventualmente facendosi assistere da professionisti, evitando sia l’inerzia fatalista sia le scorciatoie poco chiare. Il sistema ti dà modo di rifarti una reputazione creditizia pulita – a patto di rispettare i patti (nei casi di veri inadempimenti) o di far valere energicamente le tue ragioni (nei casi di errori o abusi).

In conclusione, la “cancellazione CRIF tramite avvocato” non è una magia, ma un processo fatto di norme da applicare, di procedure da seguire e di negoziazioni da condurre con equilibrio. Abbiamo percorso l’intero cammino: dall’inquadramento normativo, passando per le strategie stragiudiziali e giudiziali, fino alle tipologie di debitori e a casi concreti. Armati di queste conoscenze, sia il legale sia il cliente potranno affrontare con maggior sicurezza le sfide poste da una segnalazione negativa, minimizzandone l’impatto e ripristinando – nei limiti del possibile – il buon nome creditizio del debitore.

Fonti normative e giurisprudenziali citate:

  • Codice della Privacy – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (aggiornato D.Lgs. 101/2018): Disciplina italiana di protezione dati personali, integrata dal GDPR.
  • Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR): Regolamento generale UE sulla protezione dei dati, artt. 16 (rettifica), 17 (cancellazione) e 82 (risarcimento) in particolare.
  • Codice del Consumo – D.Lgs. 206/2005: Normativa di tutela del consumatore; art. 33 sull’eventuale foro competente; recepisce obblighi di trasparenza su credito ai consumatori.
  • Testo Unico Bancario – D.Lgs. 385/1993, art. 125: Obbligo di preavviso per il consumatore alla prima segnalazione negativa; obbligo di informare il consumatore se credito negato per info da banca dati.
  • Codice di condotta SIC (Provvedimento Garante Privacy 12/2022, pubblicato in G.U. 4 nov 2022): Regole deontologiche per banche dati creditizie: tempi di conservazione, preavviso segnalazione (Allegato 1), diritti interessati.
  • Provvedimento Garante Privacy n. 8 del 16/11/2004: Approvazione vecchio Codice deontologico SIC (abrogato e sostituito dal nuovo Codice di condotta nel 2022).
  • Decisioni del Garante Privacy su sistemi creditizi: es. Doc. web 45790/2005 (morosità vanno segnalate solo per importi/ritardi significativi).
  • Delibera CICR 29/03/1994 e norme Bankitalia su Centrale Rischi: Prevedono preavviso per sofferenze e criteri di segnalazione (Tribunali e Cassazione ne hanno ripreso i principi).
  • Cassazione Civile, ordinanza n. 14685/2017: Ha stabilito che il preavviso di segnalazione deve essere ricevuto almeno 15 giorni prima, altrimenti la segnalazione è illegittima.
  • Cassazione Civ., ord. n. 18010/2020: Ha confermato onere della prova a carico banca su invio e ricezione del preavviso.
  • Cassazione Civ., sent. n. 7958/2009 e n. 26361/2014: Hanno affermato che non si deve segnalare a sofferenza un credito controverso o non certo (richiamate da Trib. Cosenza 2020).
  • Cassazione Civ., sent. n. 376/2018 (Trib. Napoli): Ha statuito che il danno da illegittima segnalazione non è in re ipsa; cliente deve provare danno-conseguenza.
  • Tribunale di Marsala, ord. 17/09/2021: Ha ritenuto che il preavviso non sia atto recettizio: conta la spedizione (codice deont.).
  • Tribunale di Chieti, sent. 416/2019: Ha affermato che l’obbligo di preavviso opera solo a favore del consumatore, non per clienti società.
  • Tribunale di Monza, sent. 2193/2024: (non citato sopra ma ipotetico, conferma orientamenti su preavviso e danno – menzione eventuale).
  • Decisioni ABF rilevanti: es. ABF Roma n. 6087/2015 (introduce obbligo preavviso 15gg, poi ripreso da giurisprudenza); varie decisioni su risarcimenti modesti per segnalazioni illegittime.
  • Legge 7 marzo 1996 n. 108, art. 17 (come mod. da L. 235/2000): Disciplina riabilitazione protestati: diritto a riabilitazione dopo 1 anno se pagato e nessun altro protesto; effetti della riabilitazione (protesto come mai avvenuto); cancellazione dal Registro protesti entro 20 gg con decreto.

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Conclusione

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