Cosa Succede Dopo la Procedura di Sovraindebitamento

Hai concluso una procedura di sovraindebitamento o stai per presentare la domanda e ti stai chiedendo: cosa succede dopo? I debiti spariscono davvero? Posso tornare a una vita normale?
Sono domande legittime: dopo anni passati tra solleciti, cartelle, decreti ingiuntivi e paure quotidiane, è normale volersi assicurare che la soluzione funzioni fino in fondo.

La verità è che la procedura di sovraindebitamento, se approvata dal giudice, ti offre una nuova possibilità concreta, tutelata dalla legge: i debiti vengono cancellati o ridotti e da quel momento nessuno potrà più pretendere il pagamento delle somme non incluse nel piano.

Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in diritto della crisi, sovraindebitamento e tutela dei debitori – ti spiega cosa succede dopo l’omologazione del piano o dell’esdebitazione, quali obblighi restano, e cosa puoi (finalmente) fare per tornare libero dai debiti e ripartire davvero.

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Introduzione

L’ordinamento italiano riconosce al debitore non fallibile (persona fisica o piccola impresa) vari strumenti per superare una situazione di crisi finanziaria, con l’obiettivo di ottenere l’esdebitazione – ossia la liberazione dai debiti residui non soddisfatti – al termine della procedura. Dal 15 luglio 2022, il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha riorganizzato le precedenti norme (Legge 3/2012) in quattro procedimenti chiave: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (ex piano del consumatore), il concordato minore (ex accordo di composizione della crisi), la liquidazione controllata del patrimonio e l’esdebitazione del debitore incapiente. Ciascuna procedura si conclude con una omologazione o chiusura, al termine della quale il debitore onesto e meritevole può usufruire del beneficio dell’esdebitazione, secondo il principio della seconda possibilità (favor debitoris).

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

  • Piano del consumatore (artt. 67-73 CCII). Destinato ai debitori consumatori (persone fisiche con debiti non riferiti all’esercizio d’impresa). Il piano è depositato in Tribunale tramite l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e omologato senza voto dei creditori. Permette la ristrutturazione del debito anche tramite riallineamenti con rate pluriennali, dilazioni e sconto dei crediti. All’esito positivo del piano, i debiti residui (incapienti) vengono dichiarati inesigibili per legge: il piano «blocca» le azioni esecutive pendenti, tutela il minimo vitale del debitore e prevede l’esdebitazione automatica dei residui.
  • Concordato minore (artt. 74-83 CCII). Procedura simile al concordato preventivo, riservata ai debitori non consumatori (imprenditori individuali o professionisti con limiti patrimoniali di piccola entità). Il debitore propone un accordo ai creditori, che votano sulla proposta; è richiesta l’approvazione della maggioranza (50%) del passivo ammesso. Si possono prevedere sia soluzioni di continuità aziendale sia (in presenza di conferimenti esterni) piani liquidatori. Una volta omologato, anche nel concordato minore il debitore ottiene l’esdebitazione sui debiti non soddisfatti, a condizione di buona fede e trasparenza (analoghe a quelle richieste al consumatore). Se il concordato non viene omologato per indegnità del debitore o rifiuto dei creditori, il Tribunale può, su istanza, convertire la procedura in una liquidazione controllata dei beni.
  • Liquidazione controllata del patrimonio (artt. 268-277 CCII). Procedura liquidatoria per soggetti sovraindebitati (consumatori o imprenditori) che non è in grado di proporre piani soddisfacenti. Qui il tribunale nomina un liquidatore che gestisce la vendita controllata dei beni. Al termine (o anche dopo 3 anni dall’apertura), i debiti residui sono dichiarati inesigibili: l’art. 282 CCII stabilisce un’esdebitazione di diritto trascorsi 3 anni, a patto che il debitore non abbia utilità da devolvere e abbia agito in buona fede. Anche nella liquidazione controllata è obbligatoria la collaborazione del debitore e la rendicontazione al giudice; alla chiusura, il debitore persona fisica meritevole viene posto in bonis e i residui passivi “cancellati” dallo stato d’insolvenza. È importante notare che non è ammessa la proposta di un concordato all’interno della liquidazione controllata: ciò è stato confermato da recenti pronunce (Trib. Milano 23/7/2024).
  • Esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII). Per i soggetti con assoluta mancanza di patrimonio e redditi (“incapienti”), è prevista una procedura semplificata e totalmente gratuita: anche senza pagamenti ai creditori, il debitore può ottenere lo stesso l’esdebitazione, a patto di aver agito in buona fede. Il giudice verifica l’assenza totale di utilità al momento della domanda; il beneficiario deve però segnalare eventuali nuove risorse maturate nei 4 anni successivi, restituendo almeno il 10% ai creditori se emergono utilità. In pratica, il debitore incapiente ottiene d’ufficio l’esdebitazione come sollievo “di diritto” (no piano da eseguire), garantendo un ultimo sforzo in caso di risorse future.

Per tutti questi istituti vale il vincolo di meritevolezza: il debitore non deve aver contratto i debiti in mala fede o frode, deve cooperare con l’OCC e non aver ottenuto esdebitazioni analoghe nel recente passato (la legge oggi prevede un intervallo minimo di 10 anni tra due benefici). Queste condizioni sono analoghe a quelle previste dall’ordinario fallimento e dalla giurisprudenza pregressa.

Effetti post-chiusura della procedura

All’esito della procedura (omologazione del piano o del concordato, o chiusura della liquidazione), il debitore ottiene la liberazione definitiva dai debiti non soddisfatti. Ciò significa che i creditori concorsuali non possono più agire per le somme residue (debiti) verso il debitore divenuto in bonis. In concreto, i debiti residui diventano inesigibili nei confronti del debitore liberato. Tuttavia, l’esdebitazione non elimina gli effetti sui terzi: ad esempio, i coobbligati o garanti del debito rimangono tenuti in solido (il creditore può agire su di essi). In particolare, se il credito era assistito da garanzie reali (ipoteca, pegno) su beni altrui, tali vincoli non si estinguono con l’esdebitazione del debitore principale. In sostanza, l’effetto reale dell’esdebitazione si limita al nucleo del rapporto debitorio verso il debitore insolvente, mentre le posizioni dei creditori privilegiati (banche, erario, previdenza) e dei coobbligati rimangono intatte.

Sul piano sostanziale, l’esdebitazione vale solo per i debiti esistenti al momento di apertura della procedura. Debiti contratti successivamente (nuovi finanziamenti, mutui, ecc.) non rientrano nella procedura di sovraindebitamento. In particolare non entrano nel sovraindebitamento e quindi non vengono mai cancellati obblighi di natura personale e indisponibile, quali debiti di mantenimento verso coniuge/figli (assegni di mantenimento), risarcimenti per danni extracontrattuali, multe e sanzioni penali. In sintesi: dopo l’esdebitazione il debitore non è più obbligato a pagare i debiti inclusi nel piano/riparto, ma rimangono dovuti e recuperabili i crediti per alimenti, per danni da illecito, per sanzioni penali o amministrative, e in generale tutti i debiti esclusi dalla legge.

Dal punto di vista dell’operatività del debitore e dei suoi rapporti economici, l’esdebitazione ristabilisce formalmente la capacità di agire come prima. Ciò significa che l’ex-debitore può teoricamente avviare una nuova attività (se imprenditore), firmare nuovi contratti, ricevere fatture, ecc., senza le restrizioni tipiche della “lista dei falliti”. Nel diritto vigente non esistono più preclusioni permanenti al reinserimento; l’ex-debitore viene equiparato a un soggetto non insolvente per quanto riguarda licenze, concorsi pubblici, iscrizioni professionali, ecc., salvo specifiche normative di settore. Tuttavia, i segni dell’insolvenza rimangono nei sistemi di credito: il debitore risulterà segnalato nella Centrale dei Rischi e negli archivi delle società di informazioni creditizie (es. CRIF) come soggetto in sofferenza o fallito. Queste segnalazioni restano attive fino a 10 anni dall’inizio della procedura. In pratica, anche dopo l’esdebitazione le banche e le finanziarie vedranno la storia fallimentare del cliente e tenderanno a valutare con grande cautela ogni nuova richiesta di credito. In concreto: dopo l’esdebitazione l’ex-debitore potrà (ad esempio) riaprire un conto corrente o ottenere servizi bancari di base, ma difficilmente potrà subito ottenere affidamenti o carte di credito revolving senza solide garanzie. I fidi e mutui pregressi nei fatti si estinguono al passivo; tuttavia, se un mutuo ipotecario non era stato soddisfatto e l’immobile non è stato venduto, l’ipoteca può permanere formalmente finché il debito non è estinto, rendendo necessarie trattative ad hoc con la banca. In definitiva, l’esdebitazione ristabilisce giuridicamente la situazione di solvibilità, ma praticamente il rilascio di nuovo credito impiegherà alcuni anni di “riabilitazione del merito” dopo la procedura.

Sul piano fiscale e previdenziale, l’esdebitazione generalmente opera anche su questi debiti: a differenza del passato, non esistono più esclusioni esplicite per tributi e contributi diversi da quelli connessi a frodi penali. La Cassazione ha chiarito che, in mancanza di frode, anche i debiti tributari e previdenziali rientrano nel piano e sono annullati. Solo i debiti fiscali derivanti da condotte fraudolente accertate (es. evasione con sentenza penale) rimangono esclusi dall’esdebitazione. In ogni caso, la dichiarazione dei redditi e gli adempimenti tributari successivi procedono normalmente: l’esdebitazione è un effetto vendicativo verso i creditori (compresi Stato/INPS) non ancora pagati, non un’amnistia fiscale. Eventuali rimborsi futuri (es. IRI, incentivi) potrebbero teoricamente andare ai creditori in sede di esdebitazione “anticipata” (esdebitazione dell’incapiente), ma questa è materia complessa spesso rimescolata da giurisprudenza specifica. In sintesi: la liberazione del debitore dalle obbligazioni concorsuali non lo solleva dagli obblighi fiscali correnti; semmai impedisce all’amministrazione finanziaria di recuperare crediti pregressi non ancora ripagati, salvo prove di frode.

Infine, il nostro ordinamento ha superato il vecchio istituto della riabilitazione civile (ex art. 146 L.Fall.), che concedeva una sorta di “pulizia legale” passati 5 anni di buona condotta. Oggi non esiste più un procedimento autonomo di riabilitazione dopo il fallimento o la liquidazione: l’unico strumento di “seconda chance” è proprio l’esdebitazione. Superati i controlli, il debitore è restituito allo status di soggetto in bonis, senza la necessità di ulteriori decreti riabilitativi.

Tabelle riepilogative delle procedure

  • Piano del consumatore: destinatari principali i consumatori; deposito in Tribunale tramite OCC; omologazione senza voto creditori; durata solitamente 5-7 anni (con possibilità di prolungamento, Cass. 2019 n.27544). Al termine omologazione, esdebitazione automatica sui residui. Vantaggi: blocca pignoramenti, tutela abitazione e minimi vitali; svantaggi: vincolo alla spesa futura e possibili controlli.
  • Concordato minore: imprenditori “piccoli” e professionisti non consumatori; progetto di ristrutturazione sottoposto a voto dei creditori (maggioranza passiva); può essere in continuità d’impresa o liquidatorio con apporto esterno; spesso prevede co-introd. di pagamenti rateali. Se omologato, il debitore ottiene esdebitazione sui residui. Vantaggi: salvaguardia dell’attività imprenditoriale; svantaggi: serve consenso dei creditori e sostanziale fattibilità.
  • Liquidazione controllata: accessibile a tutti i sovraindebitati (inclusi consumatori) che non hanno altri strumenti percorribili. Il liquidatore gestisce la vendita dei beni esistenti. Al termine o dopo 3 anni si ha esdebitazione di diritto. Vantaggi: procedura d’ufficio con possibilità di chiusura rapida in mancanza di attivo; svantaggi: perdita di tutti i beni liquidabili, recupero spesso limitato.
  • Debitore incapiente: come sopra; iter semplificato, esdebitazione senza pagamento; obbligo di comunicare utilità future (10% eventuale) nei 4 anni successivi. È più un “ritorno in bonis” assistito, con poche implicazioni pratiche (non vi è piano da eseguire).

Ognuna di queste procedure produce infine l’effetto finale comune: cancellazione dei debiti residui (esdebitazione), purché siano soddisfatte le condizioni di legge (buona fede, ecc.). In caso di violazione grave (frode o distrazione di attivo), l’esdebitazione può venir negata anche dopo la procedura, lasciando il debitore ancora responsabile.

Modelli pratici e documenti chiave

Le procedure di sovraindebitamento richiedono specifici atti e relazioni. In genere devono essere predisposti: la domanda iniziale (ricorso), con dati patrimoniali, redditi, debiti e piano/proposta di rientro; la relazione dell’OCC ai sensi dell’art. 9 CCII (con valutazione della fattibilità); l’attestazione del professionista di cui all’art. 48 L.Fall./290 CCII (sugli aspetti economico-giuridici e sul merito); la documentazione probatoria (bilanci, situazione debitoria, certificati di stipendio/pensione, visure ipotecarie, ecc.). Sebbene non vi siano moduli “ufficiali” universali, molte cancellerie e siti specializzati forniscono fac-simili di istanze e piani da personalizzare. Ad esempio, un fac-simile di domanda (aggiornato alla CCII) può prevedere paragrafi per: esposizione della crisi, prospetto dei creditori e dei rispettivi crediti, piano di rientro con percentuali/appuntamenti di pagamento, dichiarazione di inadempienza irreversibile. Analogamente, vi sono modelli di ricorso ex art. 12 L.Fall./278 CCII per chiedere l’esdebitazione dopo fallimento/liquidazione (non automatica), firmati dal debitore e con pareri di curatore/comitato. L’OCC redige una relazione illustrativa (spesso in forma di relazione professionale) con il quadro economico e la convenienza della proposta, mentre l’attestazione del professionista è un documento separate da allegare all’istanza. In pratica, gli avvocati dedicati alle crisi da sovraindebitamento dispongono di pacchetti documentali precompilati per ogni procedura, da adattare caso per caso. È buona norma inserire sempre un “indice dei documenti allegati” nel ricorso, elencando gli allegati richiesti dalla legge (ad es. art. 9 CCII).

Domande Frequenti (FAQ)

  • D: Chi può chiedere l’esdebitazione dopo una procedura da sovraindebitamento?
    R: L’esdebitazione spetta al debitore persona fisica meritevole (consumatore o imprenditore non fallibile) che ha completato con esito positivo un piano, un concordato minore o una liquidazione controllata. Nei procedimenti che la prevedono, l’esdebitazione è automaticamente inclusa nella sentenza di omologazione o di chiusura (come nel piano e nel concordato), mentre nella liquidazione controllata deve essere espressamente richiesta, anche se matura di diritto dopo 3 anni. La Cassazione ha ribadito che non serve aver pagato una quota minima di debiti: ciò che conta è la buona fede del debitore, non un dato percentuale.
  • D: Quali debiti restano “in piedi” dopo l’esdebitazione?
    R: Non vengono mai cancellati – nemmeno da piano o esdebitazione – i debiti di mantenimento (alimenti a familiari) e i debiti derivanti da responsabilità civile extracontrattuale (come risarcimenti per incidenti), nonché sanzioni pecuniarie e ammende. In sostanza, obblighi alimentari, multe e multe tributarie penali restano dovuti per legge. Inoltre, eventuali debiti sorti dopo l’apertura della procedura non rientrano nella ristrutturazione e restano a carico del debitore.
  • D: Se il debitore trova nuovi beni dopo l’esdebitazione, che succede?
    R: Nel caso dell’incapiente (esdebitazione senza utilità), il debitore ha l’onere di comunicare all’OCC l’emersione di beni o redditi nei 4 anni successivi. Se risultano utilità tali da permettere almeno un pagamento del 10%, il giudice può revocare parzialmente l’esdebitazione, obbligando il debitore a restituire almeno il 10% complessivo ai creditori. Nelle altre procedure, una volta concesso il beneficio, non vi è un obbligo di restituzione automatica per beni successivi (diversamente dal fallimento di un tempo), perché l’esdebitazione è definitiva. Tuttavia, trovare nuovo patrimonio offre un’opportunità per negoziare volontariamente con i creditori eventualmente rimasti insoddisfatti.
  • D: Quali effetti ha l’esdebitazione sulla situazione bancaria del debitore?
    R: Dopo l’esdebitazione, il debitore non è più formalmente “fallito”: può aprire conti correnti, detrarre carte di debito e fruire dei servizi bancari di base. Tuttavia, nel breve termine le banche lo vedranno come cliente a rischio: la sua segnalazione di sofferenza rimane negli archivi della Centrale Rischi e nei registri privati per anni (fino a 10 anni per una procedura concorsuale). Quindi, pur non essendoci divieti legali, concretamente l’istituto potrebbe offrire solo un conto base senza affidamento e richiedere un saldo positivo costante. Per carte di credito o nuovi prestiti serviranno garanzie aggiuntive o accordi specifici: spesso si ricorre a carte prepagate e finanziamenti cointestati finché non migliora il rating. Con il tempo, una volta trascorsi alcuni anni e normalizzati i flussi, il debitore riabilitato potrà riaccedere gradualmente al credito, purché dimostri affidabilità.
  • D: Che succede con i conti e i fidi preesistenti?
    R: Se nella procedura vi erano conti correnti o affidamenti, di solito al fallimento (o liquidazione) il curatore li ha gestiti fino alla chiusura. Dopo l’esdebitazione, ogni rapporto bancario pregresso è in genere terminato o rinegoziato. Ad esempio, un mutuo ipotecario associato a un immobile venduto in procedura si estingue automaticamente con l’incasso (cadendo anche l’ipoteca). Se un immobile non è stato liquidato, il mutuo residuo normalmente resta iscritto, ma diventa inesigibile; il debitore potrebbe trattare con la banca la cancellazione dell’ipoteca, sebbene la banca formalmente non sia ancora stata pagata. In ogni caso, nessun vincolo formale impedisce al debitore esdebitato di chiedere nuovi mutui o finanziamenti, ma il merito creditizio peserà sulla decisione degli istituti.
  • D: Cosa cambia nel merito creditizio con le banche dati?
    R: L’esdebitazione non comporta la cancellazione immediata del nome dagli archivi creditizi. Le segnalazioni di procedure concorsuali possono permanere fino a 10 anni (ad es. un fallimento del 2018 si vede ancora nei sistemi fino al 2028). Questo significa che gli intermediari sanno dell’insolvenza passata e ciò incide sulle valutazioni di rischio. Al termine del periodo di conservazione (o richiedendo personalmente la visibilità dei propri dati), il soggetto esdebitato può vedere eliminata la segnalazione e migliorare la propria “credit score”. Tuttavia, finché i dati non scompaiono, la linea creditizia rimane più difficile da ottenere.
  • D: La procedura esdebitazione risolve tutto il problema dei debiti?
    R: L’esdebitazione dichiara i residui “insoluti” inesigibili, ma non crea liquidità: se non ci sono utilità, i creditori resteranno con una “perdita”, sebbene non potranno rivalersi ulteriormente sul debitore. È quindi un beneficio a senso unico verso il debitore, nel rispetto del principio di solidarietà sociale. Il debitore esdebitato uscirà dal labirinto dei debiti insoluti, ma dovrà ricostruire la propria affidabilità economica gradualmente. È quindi importante pianificare con l’assistenza di un professionista ogni passo post- procedura (gestione del budget, risparmi, possibili investimenti) per evitare nuove crisi.

Simulazioni di casi reali

  • Caso 1: Imprenditore individuale terminata Liquidazione Controllata. Marco, artigiano, aveva debiti di €200.000 e ha completato la liquidazione controllata per i suoi beni. Con la chiusura ha ottenuto l’esdebitazione. Che può fare ora? Formalmente, Marco non è più fallito e può riprendere qualsiasi attività commerciale. Può aprire partita IVA, stipulare contratti, iscriversi a enti di categoria. Può riaprire un conto corrente intestato e ottenere uno strumento di pagamento di base. Non esiste ostacolo legale a un nuovo avvio. Tuttavia, le banche ricorderanno il precedente fallimento: per qualche anno gli offriranno solo conti senza affidamenti e potrebbero richiedere una cauzione per ogni carta di credito. I fornitori potrebbero avere timori iniziali, ma non vi è obbligo formale di precludergli credito. In sostanza: Marco può lavorare e crescere, ma deve gestire con prudenza il credit scoring, preferendo transazioni a pagamento anticipato o posizioni semplici finché non si riabilita negli archivi.
  • Caso 2: Socio di SNC con debiti personali e aziendali. Silvia è socia illimitatamente responsabile di una piccola società di persone (debiti aziendali €50.000) e ha anche debiti personali di €20.000 (prestiti, finanziamenti). Vuole liberarsi dalle pendenze. In base alla giurisprudenza, Silvia non può usare il piano del consumatore sui debiti d’impresa. Dovrà ricorrere al concordato minore per ristrutturare i debiti aziendali (con approvazione dei creditori). Per i suoi debiti personali (estranei all’attività), in teoria potrebbe parallelamente avviare un piano del consumatore, ma ciò richiede cautela per evitare conflitti tra piani. Dopo omologazione del concordato minore della SNC, la società potrà riprendere attività se previsto, e Silvia otterrà esdebitazione sia come individuo sia per la quota di socio, liberandosi sia dai debiti aziendali sia da quelli personali pianificati, sempre nel rispetto della sua buona fede.
  • Caso 3: Debitore incapiente (senza casa né reddito). Giovanni ha un debito complessivo di €30.000 ma non possiede redditi o beni (incapiente). Avvia la procedura di esdebitazione dell’incapiente (art.283 CCII). Non paga nulla ai creditori, ma ottiene l’esdebitazione totale perché meritevole. Nei 4 anni seguenti avrà l’obbligo di notificare eventuali guadagni. Dopo l’esdebitazione, Giovanni è libero da ogni debito passato: potrà cercare un lavoro, accettare stipendio, e finanziare spese future, sapendo che il debito di €30.000 non potrà più essere reclamato, a meno che non emergano nuove utilità sostanziali (in tal caso pagherà almeno il 10% ai creditori).

Bibliografia e normativa di riferimento

Normativa:

  • D.Lgs. 14/2019, Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, articoli 65‑83 e 268‑283 (procedure di sovraindebitamento e esdebitazione).
  • L. 3/2012 (ex art. 7-14) – disciplina originaria del sovraindebitamento, abrogata dal Codice.
  • D.Lgs. 83/2022 (correttivo CCII) e D.Lgs. 136/2024 (recepimento Direttiva UE 2019/1023).

Giurisprudenza:

  • Cass. Civ., sez. I, 24 ottobre 2024, n. 27562 – esdebitazione: ribadito criterio del “favor debitoris”, senza soglia minima di pagamento.
  • Cass. Civ., sez. I, 28 ottobre 2019, n. 27544 – piano consumatore oltre 5 anni e principio della “second chance”.
  • Trib. Milano, 23 luglio 2024 – nulla la proposta di concordato in liquidazione controllata (inammissibilità).
  • Corte di Giustizia UE, 8 maggio 2024, C-20/23 – gli Stati membri non possono escludere dall’esdebitazione categorie non previste dalla direttiva (alimentari e penali sono le sole eccezioni ammesse).

Altre risorse utili:

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✔️ Gestore della Crisi – iscritto al Ministero della Giustizia
✔️ Consulente per chi vuole ripartire pulito e protetto

Conclusione

Dopo il sovraindebitamento, non resta il buio. Resta la libertà.
Con la sentenza di esdebitazione, i debiti fanno parte del passato. Ora puoi guardare avanti.

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