Hai sentito parlare di cancellazioni automatiche o stralci delle cartelle esattoriali e vuoi sapere se anche i tuoi debiti sono stati eliminati? Ti chiedi come verificare la cancellazione delle cartelle e se puoi davvero considerarle chiuse senza doverle pagare?
Negli ultimi anni, il legislatore ha previsto diverse sanatorie e stralci fiscali, in particolare per debiti sotto i 1.000 euro e per contribuenti in difficoltà. Ma attenzione: non tutte le cartelle vengono cancellate automaticamente, e spesso è necessario verificare manualmente la propria posizione con l’aiuto di un legale o di un intermediario fiscale.
Questa guida dello Studio Monardo – avvocati esperti in riscossione tributaria, cartelle esattoriali e difesa del contribuente – ti spiega in modo semplice come controllare se una cartella è stata annullata, quando scatta la cancellazione automatica e come ottenere conferma ufficiale della chiusura del debito.
Hai dei dubbi su cartelle ricevute in passato e vuoi sapere se oggi sono ancora valide o cancellate?
Richiedi in fondo alla guida una consulenza riservata con l’Avvocato Monardo. Verificheremo insieme lo stato aggiornato delle tue cartelle esattoriali, controlleremo se ci sono i presupposti per l’annullamento o la prescrizione, e ti guideremo passo dopo passo per ottenere la cancellazione ufficiale del debito, tutelando il tuo patrimonio e i tuoi diritti.
Introduzione
Le cartelle esattoriali sono atti inviati dall’Agente della Riscossione (Agenzia Entrate-Riscossione, ex Equitalia) per riscuotere somme dovute dai contribuenti (tributi, contributi previdenziali, sanzioni, multe, ecc.). Negli ultimi anni (2023-2025) il legislatore italiano è intervenuto con una riforma fiscale organica e con le Leggi di Bilancio 2024-2025 introducendo importanti novità in tema di annullamento e sospensione dei ruoli. Dal punto di vista del debitore, è fondamentale comprendere come verificare se una cartella è stata cancellata (perché annullata d’ufficio, prescritta, decaduta o definita da provvedimenti di “stralcio”) e quali strumenti utilizzare per controllare la propria situazione debitoria online.
Questa guida, aggiornata a giugno 2025, fornisce un quadro avanzato e completo sulla cancellazione delle cartelle esattoriali. Affronteremo tutte le tipologie di carichi (tributari, contributivi, sanzioni amministrative come le multe stradali) e le nuove disposizioni introdotte dalla Riforma Fiscale 2023-2025 e dalle Leggi di Bilancio 2024-2025. Saranno illustrati i mezzi pratici per verificare online eventuali annullamenti (in particolare tramite il portale dell’Agenzia Entrate-Riscossione) e approfonditi gli aspetti giuridici di prescrizione, decadenza, annullamento e sgravio delle cartelle. Non mancheranno riferimenti alla giurisprudenza recente (Cassazione, Corte Costituzionale, Corti di Giustizia Tributaria regionali) e tabelle riepilogative per sintetizzare la normativa e i casi pratici. Infine, una sezione FAQ risponderà ai dubbi più frequenti, mentre esempi e simulazioni guideranno il contribuente nella verifica e gestione delle proprie cartelle.
L’obiettivo è offrire un vero e proprio manuale operativo dal linguaggio accurato ma divulgativo, utile tanto ai professionisti (avvocati, consulenti) quanto ai privati cittadini e imprenditori che vogliono fare chiarezza sulla cancellazione dei debiti esattoriali e sulle tutele a disposizione del debitore.
Tipologie di cartelle esattoriali e ambito di applicazione
Prima di esaminare le recenti novità normative, è importante capire le tipologie di cartelle esattoriali e come possono variare le regole di cancellazione a seconda della natura del debito sottostante:
- Cartelle per tributi erariali (statali): Riguardano imposte come IRPEF, IVA, IRES, IRAP, ecc., emesse dall’Agenzia delle Entrate o altre agenzie fiscali statali. Questi debiti rientrano nel “perimetro Stato” e seguono normative nazionali unificate.
- Cartelle per contributi previdenziali e assistenziali: Comprendono i crediti degli enti previdenziali (INPS, casse professionali, INAIL). Spesso anch’essi affidati all’Agente della Riscossione, ma regolati da normative specifiche (es. legge n.335/1995 per i termini).
- Cartelle per tributi locali: Derivano da imposte comunali o regionali (IMU, TARI, TASI, bollo auto, ecc.) oppure da sanzioni amministrative locali. Questi carichi sono iscritti a ruolo su richiesta di enti diversi dallo Stato (Comuni, Regioni, ecc.) e possono essere soggetti a regole particolari (come vedremo, le recenti sanatorie hanno spesso trattato differentemente questi enti creditori).
- Cartelle per sanzioni amministrative (multe): Includono le sanzioni per violazioni amministrative, multe stradali (violazioni del Codice della Strada) e altre ammende pecuniarie. Sono considerate crediti di natura non tributaria, e anch’esse possono essere iscritte a ruolo per la riscossione forzata.
Le differenze tra queste categorie incidono su vari aspetti: i termini di prescrizione (ad esempio, le sanzioni amministrative di norma si prescrivono in 5 anni), i termini di decadenza per la notifica delle cartelle (spesso più brevi per tributi locali e contributi), nonché sulle modalità con cui eventuali annullamenti automatici o definizioni agevolate si applicano. Ad esempio, le misure di stralcio introdotte dalla legge hanno previsto per i debiti erariali l’annullamento integrale, mentre per le sanzioni amministrative locali solo l’annullamento degli interessi (lasciando il “capitale” della multa ancora dovuto, salvo decisioni diverse dell’ente locale).
In sintesi, ogni cartella esattoriale va valutata in base alla natura del debito sottostante e all’ente creditore: ciò determina sia i tempi di estinzione per legge (prescrizione/decadenza) sia l’applicazione delle sanatorie o riforme normative recenti. Nelle sezioni seguenti analizzeremo tali disposizioni, riferendo per ciascuna tipologia di cartella come verificare l’eventuale cancellazione dal punto di vista del debitore.
Novità normative 2023-2025: Riforma fiscale e Leggi di Bilancio
Negli anni 2023-2025 vi sono stati interventi legislativi rilevanti in materia di riscossione esattoriale. La Riforma Fiscale 2023-2025 – avviata con la legge delega n. 111/2023 – e le Leggi di Bilancio 2024 (legge n. 197/2023) e 2025 (legge n. 234/2024) hanno introdotto innovazioni sia strutturali (riorganizzazione delle norme sulla riscossione) sia puntuali (condoni, definizioni agevolate, ecc.) riguardanti la cancellazione dei carichi. In questo capitolo esaminiamo esclusivamente le novità di tale periodo, inquadrando come e quali cartelle possono essere annullate o agevolate.
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro (Legge di Bilancio 2023)
La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto un’importante misura di annullamento automatico (cosiddetto stralcio) dei piccoli debiti iscritti a ruolo. In particolare, l’art. 1 commi 222-230 della legge ha stabilito l’annullamento d’ufficio di tutti i carichi fino a 1.000 euro di importo residuo, affidati all’Agente della Riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. Questo “stralcio” è avvenuto senza necessità di domanda da parte del debitore ed è divenuto operativo alla data del 30 aprile 2023 (inizialmente prevista al 31 marzo, poi prorogata al 30/4/2023 dal decreto Milleproroghe).
Tuttavia, la portata dello stralcio varia in funzione della natura del creditore:
- Per i carichi affidati da amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti previdenziali pubblici (il cosiddetto perimetro Stato), lo stralcio è stato automatico e integrale. Ciò significa che l’intero debito fino a 1.000€ (capitale, sanzioni, interessi, aggio) è stato cancellato. Ad esempio, una cartella per IRPEF o INPS del 2012 con importo residuo di 800€ è stata totalmente annullata.
- Per i carichi affidati da enti creditori diversi dallo Stato (enti locali, aziende speciali, ecc.), lo stralcio previsto dalla legge è stato automatico ma solo parziale. In particolare, sono stati annullati automaticamente gli interessi di mora e le sanzioni relativi al debito, ma non il capitale né le spese di esecuzione o notifica. Ad esempio, su una cartella per una multa stradale comunale di 200€ del 2014, sono stati azzerati interessi e maggiorazioni, ma la sanzione base (considerata “capitale”) resta dovuta.
Importante: la legge ha tuttavia dato facoltà a questi enti non statali di estendere lo stralcio anche al capitale. Gli enti locali potevano adottare, entro il 31 marzo 2023, un provvedimento per applicare l’annullamento integrale dei propri crediti sotto 1.000€, inclusa la quota capitale e le spese. In assenza di tale delibera, per quei carichi locali lo stralcio si è fermato ai soli interessi. Molti Comuni hanno scelto di non aderire all’annullamento totale, al fine di riscuotere comunque le somme principali dovute. Pertanto, il debitore potrebbe trovarsi in questa situazione: la sua cartella locale ≤1.000€ risulta ancora dovuta per il solo importo base, mentre le addizionali (maggiorazioni, interessi) risultano annullate.
Verifica della soglia di 1.000€: la soglia si riferisce all’importo residuo al 1° gennaio 2023 del singolo carico iscritto a ruolo (comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione e sanzioni). Se in un’unica cartella sono presenti più “carichi” (ad esempio diverse annualità di imposta), lo stralcio si applica a quelli il cui residuo era ≤1000€, anche se altri superano tale importo. È quindi normale che una medesima cartella possa essere stata annullata solo per alcuni debiti in essa contenuti e non per altri, a seconda degli importi. La data di riferimento per calcolare il residuo è il 1° gennaio 2023, e fino al 30/4/2023 la riscossione di quei carichi è stata sospesa, in attesa dell’annullamento. Le somme eventualmente pagate prima di tale data non sono rimborsate (restano acquisite all’erario).
Implicazioni per il debitore: chi rientrava in questa casistica avrebbe dovuto, dopo il 30 aprile 2023, verificare la propria posizione per vedere l’avvenuto annullamento. In pratica: i debiti stralciati non compaiono più come “da pagare” nella situazione debitoria personale. Più avanti, spiegheremo come controllare online; va tuttavia segnalato che l’Agenzia Entrate-Riscossione ha anche inviato comunicazioni di avvenuto annullamento per informare i contribuenti interessati. Se una parte della cartella (quota capitale di un ente locale) è rimasta invece attiva, il debitore dovrà provvedere al pagamento di quella residua, pena eventuali azioni di recupero sull’importo ancora dovuto.
TABELLA 1 – Stralcio automatico Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022, commi 222-230)
Carichi a ruolo 2000-2015 ≤ €1000 | Ente creditore | Annullamento previsto | Riferimenti |
---|---|---|---|
Debiti tributari erariali, contributivi (es. IRPEF, IVA, INPS) | Stato, Agenzie fiscali, Enti previdenziali pubblici | Integrale: annullamento di capitale, interessi, sanzioni, aggio, ecc. | L. 197/2022 art.1 c.227; AE-R circ. 2/2023 |
Debiti verso enti locali o altri enti creditori non statali (es. Comuni per IMU, multe) | Enti locali (Comuni, Regioni) e altri enti diversi da sopra | Parziale: annullamento automatico solo di interessi di mora e sanzioni. Capitale e spese restano dovuti, salvo delibera ente per annullamento totale. | L. 197/2022 art.1 c.228-229; AE-R FAQ 2023 |
Note: Lo stralcio opera su importo residuo al 1/1/2023 ≤ €1000 (per singolo carico). Effettiva cancellazione eseguita il 30/4/2023 (termine prorogato da D.L. 198/2022 conv. L.14/2023). |
Definizione agevolata 2023 (Rottamazione-quater)
Accanto allo stralcio automatico, la stessa Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una nuova “Definizione agevolata” delle cartelle, nota come Rottamazione-quater. Si tratta di una sanatoria su adesione: il debitore poteva presentare domanda entro il 30 giugno 2023 (termine prorogato dal DL 51/2023, conv. L.87/2023) per pagare i debiti affidati tra il 2000 e il 30 giugno 2022 con forti sconti su sanzioni e interessi. In pratica, aderendo alla definizione agevolata, si devono versare solo il capitale e le spese di notifica/esecutive, mentre non sono dovuti gli interessi di mora e le sanzioni (anche le cosiddette “maggiorazioni” delle multe). È stata prevista la possibilità di pagamento in unica soluzione (entro 31 ottobre 2023) oppure rateizzato in max 18 rate in 5 anni (con le prime due rate entro il 31 ottobre e 30 novembre 2023, e le successive a scadenze prefissate ogni febbraio, maggio, luglio, novembre dal 2024 al 2027). Il mancato pagamento di 5 giorni oltre le scadenze fa decadere il beneficio.
Sebbene la rottamazione-quater non sia propriamente una “cancellazione” di cartelle (il debito va comunque pagato, seppur ridotto), la citiamo perché un debitore che ha aderito vedrà le sue cartelle sospese in attesa del pagamento rateale. Se tutte le rate vengono pagate regolarmente, al termine il debito si estingue definitivamente (con “sgravio” finale delle eventuali residue sanzioni condonate). Se invece il debitore decade (non paga una rata nei termini di legge), la definizione agevolata si annulla e la cartella torna pienamente esigibile per l’importo intero originario, dal quale saranno sottratti solo gli importi eventualmente già versati. Notiamo che a inizio 2025 è stata data, tramite decreto Milleproroghe convertito in L. 18/2024, una riapertura straordinaria: i contribuenti decaduti dalla rottamazione-quater per aver saltato pagamenti nel 2023 hanno potuto chiedere la riammissione versando le rate entro il 30 aprile 2025. Questa opportunità ha permesso di “salvare” i benefici per chi era incorso in qualche ritardo nel 2023.
Impatto sulla verifica per il debitore: chi ha una cartella inclusa in rottamazione-quater vedrà, nella propria area riservata, il debito contrassegnato come in “Definizione agevolata” (non da pagare immediatamente, ma soggetto al piano di rate). In caso di riammissione o proroga, i nuovi termini sono stati aggiornati come da norme (es. prime 3 rate spostate al 15 marzo 2024, quinta rata al 15 settembre 2024, ecc. per effetto di L. 18/2024 e D.Lgs. 108/2024). È importante rispettare le scadenze: diversamente, per verificare se la propria rottamazione è decaduta, bisognerà controllare se la cartella ricompare tra i debiti esigibili (lo status cambierà in “da saldare” per l’intero importo originario in caso di decadenza). Questa guida si concentra sulla cancellazione, quindi nei prossimi capitoli tratteremo soprattutto prescrizione e annullamento; tuttavia, il caso pratico 4 più avanti simulerà cosa accade in caso di decadenza da una definizione agevolata.
La Riforma della riscossione (D.Lgs. 110/2024) e Testo Unico 2025
Nell’ambito della più ampia Riforma Fiscale, il Governo ha attuato una riforma della riscossione mirata a rendere il recupero crediti più efficiente e, al contempo, introdurre meccanismi di sollievo per i contribuenti. Il provvedimento chiave è il Decreto Legislativo n. 110/2024, emanato in attuazione della delega fiscale (L. 111/2023). Esso ha disposto un riordino organico della materia, con novità di grande rilievo a partire dal 1° gennaio 2025. Vediamo i punti principali che riguardano la cancellazione delle cartelle:
- Discarico automatico dei crediti dopo 5 anni: a decorrere dall’1 gennaio 2025, tutti i nuovi carichi affidati all’Agenzia Entrate-Riscossione saranno soggetti a un meccanismo di “stralcio automatico” se non riscossi entro il quinto anno successivo all’affidamento. In pratica, la quota iscritta a ruolo che, trascorsi 5 anni (più l’anno di affidamento) non sia stata riscossa, verrà automaticamente “discaricata”, ossia cancellata dal carico della riscossione. Questo rappresenta una svolta: finora un debito non pagato restava potenzialmente esigibile fino alla prescrizione (e comunque rimaneva iscritto a ruolo salvo intervento manuale di sgravio); dal 2025, invece, l’Agente della Riscossione dovrà automaticamente liberarsi dei crediti che giacciono da 5 anni, salvo alcune eccezioni.
- Eccezioni e sospensioni: il discarico automatico a 5 anni non si applica temporaneamente ai carichi che, allo scadere del quinquennio, risultano interessati da provvedimenti di sospensione o rateizzazione in corso. In sostanza, se il debito è oggetto di una sospensione (ad es. perché c’è un contenzioso pendente o un provvedimento di sospensione amministrativa) o di una dilazione attiva, non verrà annullato allo scadere dei 5 anni. Per questi casi, il decreto prevede che il termine di 5 anni decorra dalla fine della sospensione o dalla decadenza della rateizzazione. Così, ad esempio, un debito affidato nel 2025 ma la cui riscossione è sospesa dal 2026 al 2028, inizierà il conteggio dei 5 anni solo dal 2029.
- Riaffidamento e chiusura procedure: analogamente, se un carico è stato riassegnato all’Agente della Riscossione (ad esempio dopo una precedente inesigibilità e riapertura del recupero) o è in corso una procedura esecutiva non conclusa, il discarico automatico opera con termini differiti. Il D.Lgs. 110/2024 disciplina dettagliatamente questi casi per evitare cancellazioni in presenza di attività di recupero in corso.
- Smaltimento del “magazzino” crediti 2000-2024: la riforma non si limita ai nuovi debiti, ma affronta anche lo stock di cartelle pregresse. È prevista una sorta di “pulizia per fasi” dell’enorme magazzino di ruoli accumulati sino al 2024. In base alla delega, si potranno emanare decreti legislativi per discaricare, anche parzialmente, i crediti antecedenti, con scadenze prefissate: ad esempio, il legislatore delegato indicava l’obiettivo di completare il discarico dei carichi 2000-2010 entro il 31/12/2025 e dei carichi 2011-2017 entro il 31/12/2027. Lo stesso D.Lgs. 110/2024 prevede che i carichi affidati fino al 31/12/2024 possano essere sottoposti a verifica da parte degli enti creditori entro il 31/12/2031; quelli non verificati entro il 31/12/2033 saranno automaticamente discaricati a tale data. In altri termini, entro il 2033 si punta a cancellare d’ufficio tutto ciò che è rimasto nel ruolo fino al 2024 e che l’ente creditore non ritiene di dover mantenere (verosimilmente perché irrecuperabile). Questo è un aspetto di grande rilievo per i debitori: oltre quella data, molti vecchi debiti verranno eliminati comunque.
- Testo Unico della Riscossione: contestualmente, è stato predisposto un Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (241 articoli in 9 titoli) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026. Esso riordina le normative vigenti, integra le novità del D.Lgs. 110/2024 e, tra le altre cose, estende formalmente l’impugnabilità dell’estratto di ruolo (tema cruciale per i debitori, di cui diremo tra poco). Il Testo Unico ha perlopiù funzione compilativa, raccogliendo in un corpus unico le regole sulla riscossione spontanea e coattiva, ruoli, cartelle, ecc., eliminando norme obsolete. Per il contribuente, ciò dovrebbe tradursi in maggiore chiarezza e certezza delle tempistiche. Ad esempio, viene chiarito che i riferimenti al “ruolo” o “cartella” valgono anche per atti impositivi similari di enti locali e previdenziali. Inoltre, è confermata normativamente la possibilità di impugnare direttamente il ruolo (quindi contestare un debito in assenza di notifica della cartella) in alcune ipotesi, ampliando quanto già affermato dalla giurisprudenza.
In sintesi, la riforma della riscossione 2024-25 introduce una sorta di “tagliola temporale” di 5 anni oltre la quale i debiti non riscossi vengono cancellati d’ufficio (a regime dal 2025), e fissa un percorso per liberare gradualmente i ruoli pregressi entro il 2033. Ciò significa che il debitore potrà vedere i propri vecchi debiti “sparire” dal portale senza bisogno di cause, qualora effettivamente l’ente rinunci alla riscossione o trascorra il tempo previsto. Naturalmente, la prescrizione legale rimane (e in molti casi il debito sarà già prescritto prima di 5 anni, come vedremo nel prossimo capitolo), ma questo meccanismo impegna l’amministrazione a formalizzare l’inefficacia del credito non riscosso. Dal 2025, dunque, verificare la cancellazione potrebbe diventare più semplice: ad esempio, un contribuente con un debito affidato nel 2025 saprà che, se nulla è stato riscosso né atti interruttivi compiuti, dopo il 31/12/2030 quel carico dovrebbe essere discaricato in automatico. Sarà comunque doveroso controllare sul proprio estratto conto se ciò è avvenuto e, in caso contrario, potrà sollecitare l’ente o far valere la sopravvenuta inefficacia.
Altre novità 2024-2025
Oltre alle misure principali sopra descritte, accenniamo brevemente ad altre novità normative nel biennio 2024-2025 riguardanti le cartelle esattoriali, che pur non incidendo direttamente sull’annullamento, completano il quadro:
- Soglie di importo e pignoramenti: La Legge di Bilancio 2024 (L. 197/2023) ha introdotto semplificazioni per il pignoramento presso terzi e revisioni delle soglie di debito per azioni esecutive, con l’obiettivo di rendere più efficiente la riscossione ma anche più mirata. Ad esempio, sono stati potenziati gli strumenti di pignoramento telematico, mentre per i debitori “minori” resta la tutela del minimo vitale impignorabile (già elevato con precedenti provvedimenti). Tali aspetti non riguardano la cancellazione in sé, ma conoscere le soglie può aiutare il debitore a capire se, ad esempio, un debito residuo non annullato potrà subire azioni (in alcuni casi, per importi modesti, l’ente potrebbe rinunciare al recupero).
- Divieto di compensazione fiscale con debiti iscritti a ruolo oltre soglia: Sempre dalla manovra 2024 è stato previsto che chi ha debiti a ruolo > €100.000 scaduti non può compensare crediti d’imposta in F24 (norma introdotta per spingere al pagamento dei debiti elevati). Questo spinge i titolari di grossi debiti a regolarizzare, ma qualora il debito venisse annullato (es. perché prescritto o stralciato), il divieto verrebbe meno.
- Rottamazione quater enti locali e prospettive quinquies: Nel 2024 alcuni provvedimenti (ad es. il Decreto Tributi Locali in discussione) hanno aperto alla possibilità di estendere la definizione agevolata anche ai tributi locali, con criteri analoghi a quelli statali, escludendo però alcune entrate (come IRAP regionale). Inoltre, si parla già di una possibile rottamazione-quinquies nel 2026, per sanare i carichi affidati fino al 2023 in una nuova edizione. Sebbene questi interventi non siano ancora legge al giugno 2025, il contribuente deve essere consapevole che il trend legislativo è di offrire periodicamente delle “pacificazioni fiscali” ma con moniti dalla Corte Costituzionale a non eccedere. La Consulta, infatti, nella sent. n. 66/2022, ha ammonito il legislatore a evitare condoni troppo estesi che pregiudicano il dovere tributario costituzionale. Ciò non toglie che nuove opportunità di definizione potrebbero arrivare: dunque, verificare se il proprio debito rientra in una sanatoria è sempre opportuno.
In conclusione, tra il 2023 e il 2025 il panorama normativo della riscossione è molto cambiato: chi ha debiti iscritti a ruolo deve tenere conto delle sanatorie (che hanno potuto cancellare o ridurre il debito), dei nuovi termini massimi introdotti per l’azione di recupero (5 anni dall’affidamento, salvo cause interruttive) e delle usuali cause di estinzione (prescrizione e decadenza, oggetto del prossimo capitolo). Nel seguito della guida spiegheremo come distinguere queste situazioni e come verificare concretamente se una cartella è stata cancellata o meno, utilizzando sia le conoscenze normative sia gli strumenti online.
Prescrizione e decadenza delle cartelle esattoriali
Tra le cause “naturali” di estinzione dei debiti rientrano la prescrizione e la decadenza, istituti giuridici fondamentali per il debitore. Comprendere la differenza tra i due concetti è essenziale: in breve, la decadenza è il termine entro cui un atto deve essere compiuto a pena di inefficacia (ad esempio, l’ente creditore deve notificare la cartella entro un certo tempo), mentre la prescrizione è il termine oltre il quale il diritto di credito si estingue se non esercitato (ad esempio, trascorso un certo numero di anni senza atti interruttivi, il debito non è più esigibile). Vediamo in dettaglio come operano nel contesto delle cartelle esattoriali, distinguendo per tipologia di debito.
Differenza tra decadenza e prescrizione
La decadenza nei tributi è tipicamente prevista da norme che impongono all’amministrazione di compiere atti entro una data perentoria, pena la perdita del potere. Ad esempio, l’art. 25 del DPR 602/1973 (come modificato nel tempo) stabilisce che la cartella di pagamento per imposte sui redditi va notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre di determinati anni successivi a quello di riferimento (il dettaglio varia se trattasi di controllo automatizzato, formale o avviso di accertamento). Se la cartella viene notificata oltre tali termini, è giuridicamente nulla: il contribuente potrà farne dichiarare l’annullamento perché l’ente ha decaduto dalla potestà di riscossione coattiva. La decadenza non è “sanabile” con atti interruttivi né sospendibile: o si compie l’atto in tempo, o il potere si perde. Un esempio: per IRPEF da dichiarazione presentata nel 2020, la cartella da controllo automatizzato deve essere notificata entro il 31/12/2022 (termine di due anni dopo l’anno di presentazione, secondo la norma vigente); notificandola nel 2023, il fisco sarebbe decaduto e la cartella impugnabile per decadenza.
La prescrizione, invece, è il termine oltre il quale, in assenza di atti interruttivi, il debito si estingue definitivamente. A differenza della decadenza, la prescrizione può essere interrotta: ogni atto di messa in mora valido (ad esempio la notifica di una cartella, di un sollecito, di un’intimazione di pagamento) fa ripartire il conteggio da capo. Se però il creditore resta inerte per più di tot anni, perde il diritto di esigere. Diversamente dalla decadenza (che tutela un interesse pubblico alla certezza del termine), la prescrizione tutela la sicurezza dei rapporti giuridici nel tempo e può essere rinunciata dal debitore (quest’ultimo potrebbe volontariamente pagare anche un debito prescritto, ma non può esservi costretto perché l’obbligo è estinto). Per far valere la prescrizione occorre solitamente eccepirla davanti all’autorità giudiziaria se l’ente procede, poiché il ruolo spesso non viene cancellato automaticamente allo scadere del termine (salvo quanto previsto dalla riforma 2024 di discarico automatico, che comunque coincide con tempi di prescrizione in molti casi).
Riassumendo: decadenza = vizio originario dell’atto non tempestivo (cartella annullabile se notificata fuori termine); prescrizione = estinzione sopravvenuta del debito per inerzia prolungata (cartella annullabile se l’azione di recupero è intrapresa dopo troppi anni senza atti validi).
Termini di prescrizione per tipo di debito
I termini di prescrizione delle cartelle variano a seconda della natura del credito sotteso, in base alle norme speciali o al Codice Civile. Negli ultimi anni la giurisprudenza della Cassazione ha consolidato gli orientamenti in materia. Ecco i principali termini:
- Tributi erariali (imposte statali): 10 anni. La regola generale, confermata dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 23397/2016; più di recente SU n. 11676/2024), è che i crediti tributari non periodici hanno prescrizione ordinaria decennale. Si esclude infatti l’applicazione del termine breve quinquennale ex art. 2948 c.c. (previsto per le prestazioni periodiche) alle imposte annuali, in quanto ogni anno d’imposta genera un’obbligazione autonoma, non assimilabile a una rendita periodica. Dunque IRPEF, IVA, IRES, IRAP e simili si prescrivono in 10 anni dal momento in cui il tributo è definitivamente dovuto (ad esempio dalla scadenza per il pagamento dell’avviso bonario o dalla definitività di un accertamento) o dall’ultimo atto interruttivo valido. Esempio: una cartella per IRPEF 2015 (saldo dichiarazione non pagato) notificata nel 2018, se dopo non interviene alcun sollecito o intimazione, si prescrive al decorrere del 2028. Qualora invece nel 2023 venisse notificata un’intimazione di pagamento, la prescrizione si interromperebbe e il termine decennale ripartirebbe da capo dal 2023.
- Interessi e sanzioni su tributi erariali: 5 anni, salvo siano confluiti in giudicato. Pur essendo accessori del tributo, la giurisprudenza li assoggetta a termine breve. In particolare, gli interessi moratori maturati sui tributi seguono la prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. (trattandosi di importi dovuti periodicamente, seppur come accessori). Le sanzioni tributarie (ad es. per omesso versamento) hanno anch’esse termine quinquennale per la riscossione, come previsto dall’art. 20 co.3 D.Lgs. 472/1997. Le Sezioni Unite hanno chiarito che se il contribuente non impugna l’atto sanzionatorio, ciò non “trasforma” la prescrizione in decennale: la mancata impugnazione non equivale a sentenza passata in giudicato, quindi niente applicazione dell’art. 2953 c.c.. In altre parole, una volta scaduti i 5 anni dalla notifica della cartella di sola sanzione (senza ricorso né pagamenti), la pretesa si estingue, e non conta che la cartella sia divenuta definitiva per mancato ricorso (non essendo un titolo giudiziale). Solo se vi fosse un giudicato (es: sentenza definitiva che irroga la sanzione) allora la prescrizione sarebbe decennale dall’evento giudicato per effetto dell’art. 2953 c.c., ma se ci si limita alla cartella non impugnata, resta 5 anni. Esempio: cartella per sanzione IVA not. nel 2019 e mai contestata – il diritto a riscuoterla si prescrive al 2024, salvo atti interruttivi.
- Tributi locali: generalmente 5 anni, salvo eccezioni. Non c’è una norma generale per tutti i tributi locali, ma la giurisprudenza tende ad applicare la prescrizione quinquennale per analogia alle entrate locali ricorrenti annualmente. Ad esempio, per IMU/TARI molti giudici ritengono applicabile il termine di 5 anni (qualificandole come prestazioni periodiche, in quanto dovute annualmente a scadenze fisse). In mancanza di un orientamento monolitico, vale la pena citare che la Cassazione ha spesso ribadito che anche per i tributi locali di tipo impositivo (IMU, TASI) potrebbe valere il ragionamento dei tributi erariali sull’autonomia di ogni anno (che porterebbe al termine decennale). Tuttavia, in pratica, soprattutto per le entrate locali minori (es. tassa rifiuti) la prassi è considerare 5 anni. Inoltre, esistono disposizioni ad hoc: per il bollo auto, ad esempio, la prescrizione è triennale (3 anni dal termine di pagamento). In assenza di atti interruttivi, passato tale tempo il bollo non è più dovuto, e una cartella per bollo oltre i 3 anni è annullabile.
Esempio: un avviso di accertamento TARI 2017 divenuto definitivo, se non riscosso, prescrive nel 2022 (5 anni dalla scadenza 2017). Se però il Comune notifica una cartella nel 2021, interrompe e i 5 anni decorrono da allora. - Contributi previdenziali (INPS, INAIL): 5 anni (dal 1996 in poi). La legge n.335/1995 art.3 comma 9 ha uniformato a 5 anni la prescrizione dei contributi, salvo alcuni casi eccezionali. Le Sezioni Unite Cassazione 23397/2016 hanno confermato che per i contributi alle gestioni pensionistiche obbligatorie si applica il quinquennio, e la mancata opposizione dell’avviso di addebito (che ha sostituito la cartella per INPS dal 2011) non converte il termine in decennale. Dunque, contributi non versati (es. contributi INPS lavoratore autonomo 2018) si prescrivono al 2023 se nessun atto è notificato nel frattempo. Atti interruttivi tipici sono l’avviso di addebito stesso, eventuali intimazioni o PEC di sollecito. Va ricordato che per i contributi esiste anche un termine di decadenza per la notifica dell’atto (spesso 2 anni dall’anno di riferimento, a pena di decadenza, come da legge 335/95 e norme INPS), ma una volta notificato tempestivamente l’avviso, la riscossione è soggetta al termine di prescrizione di 5 anni.
- Sanzioni amministrative (non tributarie): 5 anni. Le multe stradali e in generale le sanzioni amministrative si prescrivono in 5 anni dal momento in cui il provvedimento sanzionatorio è divenuto definitivo (ad esempio, per le multe CdS, dal giorno successivo ai 60 giorni concessi per il pagamento volontario senza ricorso). Lo prevede l’art. 28 L.689/1981 per le sanzioni amministrative in generale, e lo conferma l’art. 209 del Codice della Strada per le multe. Ciò significa che l’ente (Comune, Prefettura, ecc.) ha 5 anni per procedere con la riscossione coattiva; se in questo periodo non notifica la cartella o altro atto esecutivo, la pretesa si estingue. Atti interruttivi in questo contesto sono la notifica della cartella stessa o di un’ingiunzione fiscale (strumento alternativo usato da alcuni enti locali) o altri atti di esecuzione. Esempio: multa per eccesso velocità elevata nel 2019, divenuta definitiva nel 2020 (nessun ricorso, non pagata): se la cartella esattoriale viene notificata nel 2024, è entro i 5 anni (ok); se arrivasse nel 2026 sarebbe fuori termine e quindi impugnabile per prescrizione.
Riepilogo dei termini di prescrizione (principali):
- Tributi erariali (imposte statali): 10 anni
- Contributi previdenziali obbligatori: 5 anni (ex L.335/95)
- Tributi locali: 5 anni (spesso applicato, tranne casi particolari)
- Sanzioni amministrative e multe: 5 anni
- Interessi e sanzioni accessorie su tributi: 5 anni
(Nota: ove intervenga sentenza passata in giudicato a favore dell’ente – ad es. una condanna del contribuente in commissione tributaria – il credito si consolida in titolo giudiziale e la prescrizione diventa decennale ex art.2953 c.c. dalla definitività della sentenza. Ma se non vi è giudicato, valgono i termini sopra.)
Termini di decadenza per la notifica delle cartelle
Parallelamente ai termini di prescrizione (che guardano al post-cartella), esistono stringenti termini di decadenza che l’Amministrazione deve rispettare prima e fino alla notifica della cartella. Questi termini variano in base alla natura del tributo e al tipo di procedura:
- Imposte sui redditi e IVA: come anticipato, l’art.25 DPR 602/1973 fissa termini diversi. Ad esempio, per somme dovute a seguito di controllo automatizzato (dichiarazione regolare ma con imposte non versate interamente, ex art.36-bis DPR 600/73), la cartella va notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Per somme dovute a seguito di controllo formale (art.36-ter) o di accertamento, scattano altri termini (generalmente il 31 dicembre del terzo anno successivo alla dichiarazione per controlli formali, o termini legati all’anno in cui l’accertamento diviene definitivo). Ad esempio, un avviso di accertamento IRPEF 2018 divenuto definitivo nel 2020 richiede che la cartella (se prevista) sia notificata entro il 31/12/2022. Se tali termini non sono rispettati, la cartella è nulla per decadenza.
- Tributi locali: spesso la legge quadro degli enti locali (L.296/2006) prevedeva che gli accertamenti d’ufficio dei tributi locali fossero notificati entro 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno d’imposta. In alcuni casi particolari (es. omessa dichiarazione, quarto anno). Nel caso in cui l’ente locale utilizzi direttamente la cartella esattoriale senza un accertamento formale intermedio, si tende ad applicare analogicamente lo stesso termine di 5 anni dal fatto generatore. Ad esempio, per la TARI 2020 non pagata, il Comune dovrebbe affidare il ruolo (o notificare ingiunzione) entro il 31/12/2025. Dopo, decadrebbe.
- Contributi previdenziali: le norme prevedono termini brevi: per contributi correnti non versati, l’ente (INPS) deve notificare il primo atto (avviso di addebito) entro l’anno successivo a quello di scadenza. Ad esempio contributi non pagati del 2024, avviso entro fine 2025. Se c’è un accertamento (es. ispezione che quantifica evasione contributiva), avviso entro l’anno successivo alla notifica dell’accertamento. Questi termini di decadenza fanno sì che i crediti contributivi vengano iscritti a ruolo tempestivamente. Una volta emessa la cartella o avviso nei termini, poi si applica la prescrizione quinquennale per la riscossione come visto sopra.
- Multe e sanzioni amministrative: qui “decadenza” assume un significato leggermente diverso. Per le multe stradali, il Codice della Strada prevede che il verbale di accertamento vada notificato entro 90 giorni dall’infrazione (pena decadenza della sanzione stessa); inoltre, se il trasgressore non paga né ricorre, alcuni interpretano che l’iscrizione a ruolo debba avvenire entro 2 anni dalla data in cui la multa è esecutiva, secondo normative transitorie post-Covid (furono concessi 2 anni in più per i ruoli di multe 2019-2020). Di base però, si torna sul piano della prescrizione a 5 anni per l’eventuale cartella. In materia di sanzioni amministrative diverse, la L.689/81 prevede anch’essa che la cartella (o ingiunzione) sia notificata entro 5 anni dalla definitività dell’ordinanza-ingiunzione, termine che coincide con la prescrizione.
Effetti pratici per il debitore: se una cartella arriva fuori termine di decadenza, la si può impugnare per ottenerne l’annullamento. Ad esempio, nel caso comune di Bollo auto: il termine di decadenza per notificare la cartella del bollo omesso è di 2 anni dall’accertamento definitivo (spesso l’accertamento coincide con il termine per pagare volontariamente); se la Regione notifica la cartella oltre il secondo anno, oltre a essere prescritta (dopo 3 anni), è pure decaduta. In un ricorso, si può far valere entrambe le eccezioni. La differenza è sottile ma strategica: la decadenza, essendo “a monte”, rende nulla la cartella indipendentemente da interruzioni successive (perché l’atto è tardivo sin dall’origine). La prescrizione guarda “a valle” e considera l’inerzia successiva.
Il debitore può rilevare la decadenza anche consultando le date: se conosce la data in cui, ad esempio, ha presentato la dichiarazione o l’anno di imposta, può verificare se la cartella è stata notificata oltre i termini di legge. Queste informazioni (anno d’imposta, data affidamento del ruolo, ecc.) sono indicate nella cartella stessa o nell’area riservata online. In caso di dubbio, è consigliabile rivolgersi a un professionista per calcolare i termini esatti, poiché la normativa è complessa e variabile. Nel dubbio, comunque, decadenza e prescrizione devono essere fatte valere con un’azione legale (ricorso tributario o opposizione all’esecuzione) se l’ente insiste nella riscossione. La cartella infatti non “si autodistrugge” per decadenza: occorre una pronuncia (salvo che l’ente in autotutela la annulli).
Annullamento e sgravio delle cartelle: autotutela e altre cause di cancellazione
Oltre alle estinzioni per legge (prescrizione/decadenza) e agli stralci legislativi, un’altra via di cancellazione delle cartelle è rappresentata dagli atti di annullamento o sgravio emessi dall’ente impositore o dall’Agente della Riscossione. Questi possono derivare da varie circostanze: vittoria del contribuente in una causa, errore riconosciuto dall’ente, pagamento effettuato successivamente o altre situazioni che eliminano la pretesa. Dal punto di vista pratico del debitore, è fondamentale capire come avviene lo sgravio e come verificare se una cartella risulta annullata.
- Annullamento in autotutela (da parte dell’ente creditore): è il caso in cui l’ente che ha iscritto a ruolo il debito riconosce un errore (di calcolo, di persona, doppia imposizione, ecc.) oppure accoglie un’istanza del contribuente, e dispone l’annullamento totale o parziale del carico. Questo avviene con un provvedimento formale (ad esempio una determina dirigenziale) con cui l’ente ordina all’Agente della Riscossione di sgravare il ruolo per quella quota. L’autotutela può avvenire su iniziativa d’ufficio oppure su istanza del contribuente (un’istanza in autotutela ben motivata può portare all’annullamento senza dover ricorrere). È da notare che l’autotutela è discrezionale: l’ente non è obbligato a concederla, specie se la pretesa è solo contestata ma non evidentemente illegittima. In caso di annullamento, il contribuente di solito riceve una comunicazione di sgravio da parte dell’ente o dall’Agenzia Riscossione.
- Sgravio a seguito di ricorso vinto: se il contribuente fa ricorso davanti alla Commissione Tributaria o fa opposizione al giudice ordinario (per multe, contributi, ecc.) e ottiene l’annullamento dell’atto presupposto (ad esempio vince contro un accertamento o ottiene l’annullamento della multa), la cartella basata su quell’atto diventa nulla. In questi casi, una volta passata in giudicato la sentenza favorevole al contribuente, l’ente è tenuto a comunicarne l’esito all’Agente della Riscossione, il quale emette lo sgravio del ruolo. Talvolta è il contribuente stesso che, ottenuta la sentenza, deve attivarsi presso l’Agente esibendo la sentenza per ottenere la chiusura del carico. Una volta sgravata, la cartella risulta come annullata e non più dovuta.
- Sgravio per pagamento effettuato all’ente creditore: capita che il contribuente abbia pagato direttamente all’ente (ad esempio tramite ravvedimento operoso o in tesoreria) una somma già iscritta a ruolo. In tal caso, l’ente dovrebbe segnalare all’Agente della Riscossione che il debito è estinto e richiedere lo sgravio. Allo stesso modo, se il contribuente paga una cartella a rate e completa i versamenti, la posizione viene chiusa con sgravio del residuo. È bene conservare sempre le ricevute e verificare che lo sgravio sia registrato, per evitare “code” di ruoli attivi nonostante il pagamento.
- Sgravio per provvedimenti legislativi: quando interviene una norma di stralcio o condono automatico (come lo stralcio 1000 euro), l’Agente della Riscossione procede allo sgravio generalizzato dei carichi interessati. Ad esempio, dopo il 30 aprile 2023, AE-R ha annullato (sgravato) le posizioni ≤1000€ come da legge. In genere questi sgravi “di massa” sono automatici. Il debitore può comunque controllare che ogni suo debito rientrante sia effettivamente sparito dall’estratto (in caso di omissioni, è opportuno segnalare).
- Sospensione e annullamento giudiziale: se è in corso un contenzioso, può esserci una sospensione giudiziale dell’esecuzione (congelando la cartella). In caso di esito definitivo a favore del contribuente, l’annullamento è definitivo (sgravio); in caso di rigetto, la cartella torna esigibile. Anche la Corte di Cassazione, in alcune pronunce, ha ammesso la possibilità di contestare una cartella per un motivo sopravvenuto, come la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma su cui si fondava (annullamento “sopravvenuto”).
Come verificare l’annullamento/sgravio: nella pratica, l’Agenzia Entrate-Riscossione, attraverso l’area riservata online, permette di vedere lo stato di ciascun debito. Quando un debito è annullato/sgravato, compare tipicamente come “annullato” o non è più visibile tra quelli da pagare. Può risultare in una sezione storica dei debiti estinti. Inoltre, AE-R invia spesso una ricevuta di avvenuto sgravio al contribuente, specie se questi ha presentato un’istanza o se era in corso una sospensione da concorso. Se non si dispone dell’area online, è possibile richiedere un “estratto conto debitorio” presso gli sportelli o tramite PEC: in tale documento, ogni partita a ruolo viene indicata con lo stato (sgravata, sospesa, etc.).
Un concetto collegato è quello di “discarico per inesigibilità”: l’Agente della Riscossione, se non riesce a riscuotere un debito (ad esempio per nullatenenza del debitore) dopo alcuni tentativi, può proporre all’ente creditore il discarico per inesigibilità, chiudendo la posizione. Questo però è un fatto interno tra Agente ed ente, che non estingue formalmente l’obbligo del debitore verso l’ente (lo libera solo dall’azione di quel concessionario). Diversa cosa è invece il discarico automatico di cui alla riforma 2024: quello sì comporta anche l’estinzione amministrativa del debito decorso il tempo, come visto.
Impugnabilità dell’estratto di ruolo: un aspetto giuridico rilevante legato ad annullamento e prescrizione è la possibilità per il contribuente di impugnare direttamente l’estratto di ruolo presso il giudice, senza attendere un nuovo atto esecutivo, per far dichiarare l’inefficacia di una cartella ad esempio prescritta. La Cassazione ha avuto orientamenti oscillanti; attualmente, per effetto di una norma introdotta nel 2021 (art.3-bis D.L. 146/2021) e consolidata dal D.Lgs. 110/2024, si può ricorrere contro il ruolo/cartella non notificata in caso si voglia eccepire ad esempio la prescrizione maturata. In pratica, se scoprite tramite un estratto di ruolo che una vecchia cartella è prescritta, oggi potete fare ricorso immediato per farla annullare, senza dover aspettare un nuovo avviso di intimazione. Questa facoltà è una garanzia in più per ottenere l’annullamento in via giudiziale di partite ormai morte.
Verifica online della situazione debitoria e delle cancellazioni
Passiamo ora alla parte operativa: come un debitore può autonomamente verificare, tramite gli strumenti online, se le proprie cartelle esattoriali risultano cancellate, prescritte o ancora da pagare. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione mette a disposizione un portale telematico ricco di servizi self-service, fruibili tramite autenticazione con credenziali. Questa sezione fornisce una guida all’uso dell’area riservata e alla lettura delle informazioni utili.
Accesso all’Area Riservata AE-R e strumenti disponibili
Per consultare la propria posizione, occorre accedere all’Area Riservata Cittadini e Imprese sul sito dell’Agenzia Entrate-Riscossione. Il percorso per accedere è il seguente:
- Collegarsi al sito web ufficiale dell’Agenzia Entrate-Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it).
- Cliccare sull’icona dell’Area Riservata (generalmente un’icona con un lucchetto o la dicitura “Area riservata” in alto al sito).
- Scegliere il profilo di accesso appropriato: “Cittadini” per le persone fisiche, oppure “Imprese” se state accedendo come azienda o titolare di partita IVA.
- Autenticarsi con le proprie credenziali. L’accesso può avvenire tramite SPID, Carta d’Identità Elettronica (CIE) o CNS (Carta Nazionale Servizi). Dal 2021 lo SPID è il metodo più comune: è sufficiente averlo attivato e scegliere l’identità digitale per entrare. (In alternativa, se ancora presenti, potete usare le credenziali fornite dall’Agenzia Entrate-Riscossione o Fisconline, ma SPID/CIE sono preferibili.)
Una volta autenticati, avrete a disposizione diversi servizi online, tra cui: Consulta la situazione debitoria, Pagamenti, Rateizzazioni, Sospensioni, Delega un intermediario, ecc. Per il nostro scopo, ci concentriamo sul servizio “Situazione debitoria – consulta e paga”, che consente appunto di verificare l’insieme dei debiti iscritti a ruolo dal 2000 in poi e il loro stato. Accedete quindi all’area “Cittadini e Imprese” e cliccate su “Situazione debitoria – consulta e paga”.
All’interno di questa sezione, il sistema vi mostrerà una panoramica di tutti i vostri carichi a partire dall’anno 2000 (data di nascita di Equitalia, oggi AE-R). Potrete visualizzare: i debiti da saldare, i pagamenti effettuati, eventuali piani di rateizzazione, le procedure in corso (come fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti in atto). È uno strumento molto utile, praticamente un estratto conto aggiornato della vostra posizione.
Come leggere la “Situazione debitoria” online
Nella schermata della situazione debitoria, troverete tipicamente un elenco di cartelle/avvisi, ciascuno identificato da un numero (numero di cartella o di atto) e dalla descrizione sintetica del contenuto. Sono presenti colonne che indicano: importo iniziale, importo residuo dovuto, stato o situazione. Analizziamo i possibili stati che indicano se la cartella è cancellata o ancora esigibile:
- “Da saldare”: significa che la cartella (o l’avviso) è ancora attiva e non pagata. Se una cartella risulta “Da saldare”, vuol dire che l’Agente della Riscossione la considera dovuta. In genere cliccando su di essa potrete vedere il dettaglio (i tributi che contiene, l’ente creditore, gli importi di capitale, sanzioni, interessi, aggio). Questa è la sezione chiave: se una cartella sarebbe dovuta essere annullata ma la vedete ancora come “da saldare”, c’è un problema (potrebbe essere che l’annullamento non è stato recepito, oppure che in realtà non rientrava nelle condizioni).
- “Definizione agevolata” o “Rottamazione”: se avete aderito a una rottamazione e questa è in corso, la cartella non comparirà in “Da saldare” ma in una sezione a parte indicante che è oggetto di definizione agevolata. Ad esempio, dopo aver presentato domanda di rottamazione-quater, AE-R ha spostato quei carichi in uno stato particolare e vi è indicato l’importo dovuto secondo la sanatoria. Finché pagate nei termini, quei debiti non risulteranno esigibili. Se però decadranno, torneranno in “Da saldare”.
- “Sospesa”: una cartella può risultare sospesa. Ciò avviene se avete presentato una richiesta di sospensione (ad esempio perché avete un contenzioso in corso o perché rientrava in una sospensione Covid, ecc.) e l’istanza è stata accolta. La sospensione significa che temporaneamente il debito non è esigibile; tuttavia non è cancellato. Una cartella sospesa potrebbe successivamente risultare “annullata” (se ad esempio vincete la causa) oppure tornare in “da saldare” (se la sospensione viene rimossa).
- “Annullata” / “Sgravio”: se la cartella è stata effettivamente cancellata, dovrebbe risultare come annullata. In alcuni casi il portale potrebbe rimuoverla del tutto dall’elenco dei debiti attivi. Ad esempio, i ruoli stralciati con la legge di bilancio 2023 sono stati eliminati dalla situazione debitoria dei contribuenti, quindi semplicemente non compaiono più tra i debiti dovuti. Potrebbe però essere possibile richiamarli tramite una ricerca storica, dove saranno contrassegnati come annullati per legge. Se avete richiesto e ottenuto un annullamento in autotutela, potreste vedere la voce con importo residuo 0 e dicitura “annullato il…”. In generale, l’assenza di una cartella che prima c’era è segno che è stata sgravata.
- “Pagata”/“Definita”: quando saldate una cartella (o ottenete una compensazione) essa viene archiviata come pagata o definita. Anche qui non appare più tra i debiti aperti. Se l’avete pagata integralmente vedrete saldo 0. Se l’avete definita con rottamazione, a fine pagamento dovrebbe risultare “Definita” e saldo 0 sulle sanzioni condonate.
Una funzionalità utile è il filtro “Carichi/Importi da saldare“: cliccando su “Da saldare” il sistema vi mostrerà solo le cartelle ancora aperte. Questo vi dà immediatamente contezza di cosa risulta ancora dovuto. Se un debitore riteneva di aver beneficiato di uno stralcio o di aver avuto una prescrizione, il primo controllo è proprio vedere se quel debito appare ancora tra quelli da saldare. Ad esempio, se avevate una cartella del 2010 da €800 e confidavate nello stralcio automatico 2023, andando in “Da saldare” non dovreste più vederla. In caso opposto (se la vedete ancora), occorre approfondire: magari era una multa comunale e il Comune non ha annullato il capitale, quindi risulta ancora dovuto quell’importo base.
Oltre alla visualizzazione, l’area riservata consente di scaricare documenti utili: potete ottenere la copia della cartella in PDF, le comunicazioni delle somme dovute (per chi ha rottamazioni), e persino una sorta di “estratto conto” stampabile. Vi è anche l’opzione per richiedere online l’estratto di ruolo completo: di solito però il portale stesso fornisce tutte le info senza necessità di ulteriore richiesta. In alcune circostanze (ad esempio per contribuenti decaduti che non riescono ad accedere, o eredi, o persone prive di SPID) è previsto un servizio in cui si compila un form per richiedere l’estratto conto debitorio con delega. Questo servizio genera via email un modulo da firmare e inviare a AE-R, e poi in 15 giorni si ottiene l’estratto via PEC. È un metodo alternativo se non si riesce ad usare l’area riservata. (Nota: in Sicilia, dove opera Riscossione Sicilia, la procedura potrebbe essere diversa, come avvisa AE-R).
Controllare la cancellazione per prescrizione
Un punto delicato: come capire se un debito è prescritto e quindi di fatto annullabile, pur risultando ancora a ruolo? Come visto, l’Agente della Riscossione non elimina automaticamente i debiti prescritti, almeno fino all’entrata in vigore del discarico automatico dopo 5 anni nel 2025. Quindi potrei trovare in “Da saldare” una cartella che però in diritto è prescritta (esempio classico: cartella del 2012 per contributi INPS che non ha mai avuto alcun atto successivo – sarebbe prescritta dopo 5 anni, quindi nel 2017, ma AE-R potrebbe ancora elencarla). In tal caso, il portale non vi segnalerà “prescritta” la cartella, starà a voi dedurre la prescrizione in base alle date e agli atti.
Il portale però vi aiuta perché consente di vedere lo storico degli atti inviati dall’Agente: se cliccate sul dettaglio della cartella, potreste vedere se sono stati emessi solleciti o intimazioni (con date). Se notate che non ci sono stati atti per oltre 5 o 10 anni, e la cartella è di natura tale da rientrare in prescrizione breve, allora probabilmente è prescritta. A quel punto, poiché come detto non potete “autocancellarla”, dovrete valutare un’azione legale o un’istanza in autotutela. AE-R nella sua sezione FAQ specifica che se un contribuente accerta tramite estratto di ruolo che un debito è prescritto, non può impugnare l’estratto stesso, ma deve attendere un eventuale atto dell’Agenzia e contestarlo per prescrizione. Questa era la regola prima del 2022; ora, dopo la modifica normativa, si può in verità agire subito come spiegato (impugnando il ruolo). Ma molti consigliano comunque di attendere un atto esecutivo e fare opposizione allora, se non si vuole aprire un contenzioso “preventivo”.
In alternativa, se ritenete evidente la prescrizione, potete presentare una istanza di sgravio in autotutela per intervenuta prescrizione all’ente creditore (o all’Agente). Alcuni enti la accolgono e dispongono l’annullamento amministrativo. Altri lasciano che sia il giudice a pronunciarsi. Sul portale, fino a quando ciò non accade, quella cartella rimarrà “da saldare”. Quindi è importante non confondere “cancellazione di diritto” (prescrizione) con “cancellazione di fatto nel sistema”. Finché non vedete lo sgravio registrato, il sistema la considera viva.
Casi particolari: cartella non visualizzata e cartella bloccata
Potrebbe capitare che una vecchia cartella non compaia affatto nell’area riservata. In genere, l’area copre dal 2000 in poi, quindi se avete debiti antecedenti non li vedrete (anche perché quelli affidati dal 1999 in giù sono ormai inesigibili o prescritti e comunque non gestiti dal sistema attuale). Se una cartella dal 2000 in poi non appare né tra i saldati né tra i dovuti, le spiegazioni possono essere: o è stata sgravata (cancellata) oppure, raramente, potrebbe essere ancora in carico a un concessionario locale (in Sicilia ad esempio bisogna controllare sul sito di Riscossione Sicilia). Un modo per togliersi il dubbio è richiedere l’estratto conto debitorio ufficiale via PEC: se lì non risulta, probabilmente è stata annullata.
A volte il contribuente vede la cartella ma non può pagarla dal portale, perché c’è un blocco amministrativo. Ciò avviene se, ad esempio, la cartella è sospesa perché in contenzioso o perché inclusa in rottamazione: il pulsante “paga” non sarà attivo, a segnalare che al momento non è esigibile. Questo è un indizio che qualcosa la sta “proteggendo” (temporaneamente o definitivamente).
Infine, ricordiamo la disponibilità dell’App Equiclick (di AE-R) e del servizio via PEC/e-mail: L’app consente con SPID di fare quasi le stesse cose del portale, ovvero consultare i debiti, ottenere bollettini, ecc. Mentre via PEC potete inviare richieste e ricevere assistenza su casi particolari (ogni regione ha la sua PEC di riferimento di AE-R per assistenza).
Suggerimento pratico: effettuate periodicamente un check della vostra situazione debitoria online, specie in occasione di novità legislative. Ad esempio, dopo l’entrata in vigore dello stralcio 2023, sarebbe opportuno controllare se le cartelle fino a 1000€ sono scomparse. Allo stesso modo, allo scadere dei 5 anni dall’affidamento di eventuali nuovi debiti (post-2025), vale la pena verificare se il sistema li ha rimossi (come dovrebbe per legge). Tenere traccia delle proprie cartelle online è uno strumento efficace di autotutela: vi consente di sapere sempre quali debiti risultano pendenti e di intervenire prontamente (con pagamento, ricorso o istanza) in caso di anomalie.
Simulazioni pratiche di verifica e gestione delle cartelle
Passiamo ora ad alcune simulazioni pratiche per illustrare come un contribuente-debitore può affrontare casi concreti di cancellazione o verifica delle cartelle. Queste simulazioni aiuteranno a mettere in pratica le nozioni fin qui esposte, mostrando passo-passo il ragionamento e l’uso degli strumenti disponibili.
Esempio 1: Stralcio di una cartella tributaria inferiore a 1.000€
Scenario: Mario, un contribuente, aveva una cartella esattoriale del 2011 relativa a IRPEF non versata, importo residuo €800. La cartella rientra nei carichi 2000-2015 sotto €1000. Mario ha sentito parlare dello stralcio automatico previsto dalla Legge di Bilancio 2023 e vuole verificare se effettivamente il suo debito è stato cancellato.
Azione: Mario accede all’area riservata AE-R con SPID e consulta la sezione “Situazione debitoria – da saldare”. Prima del 2023, quella cartella compariva come dovuta con importo €800 + interessi. Ora, nel 2025, Mario non la trova più nell’elenco dei debiti da pagare. Per sicurezza, controlla anche nella sezione “Pagati/Definiti”: non appare neppure lì (non avendola mai pagata). Questo conferma che la cartella è stata annullata d’ufficio. Mario ricorda che la cartella era di tipo “tributario erariale” (Agenzia Entrate), dunque la legge prevedeva annullamento integrale. Quindi è corretto che non vi sia più traccia del debito. In caso di dubbio, Mario potrebbe scaricare un estratto conto debitorio ufficiale: troverebbe la riga del ruolo del 2011 con indicazione “annullato ai sensi L.197/2022”. Ma dato che il portale non mostra alcun importo dovuto, egli può ritenersi tranquillo. Esito: cartella cancellata, Mario non deve fare nulla. (Si tenga presente che se invece la cartella fosse stata, poniamo, una multa comunale di €800, Mario l’avrebbe trovata ancora presente magari come €300 dovuti – ipotetico importo originario senza interessi – perché il Comune non ha annullato il capitale. In tal caso, pur essendo sotto €1000, la verifica online avrebbe mostrato un residuo dovuto. Mario dovrebbe allora informarsi se il Comune ha deliberato o no lo stralcio totale. Se non l’ha fatto, quei €300 sono ancora esigibili e Mario dovrà pagarli o eventualmente contestarli se prescritti.)
Esempio 2: Cartella per multa stradale e annullamento parziale degli interessi
Scenario: Anna ha una cartella del 2014 derivante da una multa stradale non pagata di €200, che con interessi e maggiorazioni era arrivata a €350. Questa cartella rientra nello stralcio 2000-2015 ≤1000€, però trattandosi di sanzione Codice della Strada, l’annullamento automatico riguarda solo interessi e maggiorazioni, non la sanzione base. Anna vuole capire quanto deve ancora pagare.
Azione: Accedendo alla sua situazione debitoria online, Anna trova effettivamente la cartella del 2014 ancora presente, ma l’importo residuo ora è inferiore. Prima dello stralcio, vedeva €350 dovuti; dopo aprile 2023, il portale le mostra ad esempio €200 residui. Cliccando sul dettaglio, nota che la voce “interessi di mora” e “maggiorazione ex L.689/81” sono state annullate (probabilmente c’è indicazione di uno sgravio parziale su quelle componenti). Rimane il capitale €200. Anna verifica se il suo Comune abbia deliberato l’annullamento totale: cercando notizie o contattando l’ufficio tributi, scopre che il Comune NON ha adottato il provvedimento facoltativo entro marzo 2023. Quindi è confermato: deve pagare i €200. Anna decide allora di saldare per chiudere la questione. Dal portale stesso, clicca su “Paga” e segue la procedura per pagare online (avrebbe potuto anche generare il bollettino Rav). Dopo il pagamento, nell’area riservata la cartella risulterà “Pagata” o non più presente tra i debiti. Anna scarica la ricevuta e la conserva. Esito: cartella non completamente cancellata dallo stralcio (rimasta la quota capitale), ma Anna, grazie alla verifica, ha compreso correttamente cosa era stato annullato (gli interessi) e cosa no, evitando di ignorare erroneamente la parte ancora dovuta.
(Nota: se Anna avesse ignorato la cartella credendo erroneamente che fosse completamente stralciata, sarebbe andata incontro a possibili nuove azioni di riscossione per i €200 rimasti. La verifica online l’ha invece messa al corrente.)
Esempio 3: Cartella prescritta e come farla annullare
Scenario: Luigi aveva una cartella INPS (contributi) notificata nel 2015, importo €5.000. Luigi non l’ha mai pagata né ha rateizzato. Non ha però neanche mai ricevuto solleciti o pignoramenti in tutti questi anni. Siamo nel 2025: Luigi controlla la sua situazione online e vede che la cartella figura ancora “Da saldare” con €5.000 dovuti. Si chiede: può essere prescritta? I contributi si prescrivono in 5 anni, quindi teoricamente sì, dal 2020 non sarebbero più esigibili, a meno di interruzioni. Luigi verifica nel dettaglio se risultano atti successivi: nulla, l’ultimo (e unico) atto è la notifica del 2015.
Analisi: Giuridicamente, il debito è prescritto. Tuttavia AE-R non l’ha rimosso perché nessuno ha formalizzato ciò. Luigi ha due strade: 1) Aspettare che AE-R tenti un recupero e allora opporsi per prescrizione; 2) Agire proattivamente. Luigi decide di agire ora per risolvere la questione. Presenta quindi un’istanza di autotutela all’INPS (ente creditore) e per conoscenza ad AE-R, allegando documenti e chiedendo lo sgravio per intervenuta prescrizione quinquennale (2015-2020 senza atti). Se l’INPS accoglie, emetterà un provvedimento di annullamento e la cartella sparirà dall’estratto. Supponiamo però che dopo 2 mesi nulla accada. Luigi allora, per chiudere definitivamente, decide di ricorrere al giudice: quando AE-R gli notificherà un probabile “intimazione di pagamento” (atto che spesso precede l’esecuzione e viene usato per riattivare la riscossione), Luigi avrà 20 giorni per fare opposizione avanti al Tribunale (essendo contributi, giurisdizione ordinaria) eccependo la prescrizione. Vincendo la causa, la cartella verrà annullata e AE-R dovrà sgravare il ruolo. Luigi a quel punto vedrà finalmente la sua posizione liberata (o segnata come annullata).
Esito atteso: cartella dichiarata inesigibile per prescrizione e conseguente sgravio. È un percorso più complesso perché la prescrizione, a differenza dello stralcio, richiede l’iniziativa del debitore per tradursi in cancellazione effettiva. In ogni caso, Luigi grazie al portale ha potuto raccogliere le prove (data notifica, assenza di atti successivi) da allegare all’istanza e all’eventuale ricorso.
(Variante: se fosse già stato in vigore il discarico automatico 5 anni del D.Lgs.110/2024, ipotizzando affidamento 2015, la quota avrebbe dovuto essere discaricata entro 31/12/2020. Ma questa norma non vale retroattivamente, quindi Luigi nel 2025 doveva comunque agire come sopra.)
Esempio 4: Decadenza da definizione agevolata e ripristino del debito in ruolo
Scenario: Paola aveva aderito alla Rottamazione-quater nel 2023 per vari debiti (tra cui una cartella di €10.000 di IRPEF). Ha pagato regolarmente le rate di ottobre e novembre 2023, ma poi nel 2024 ha saltato una rata (ad esempio la scadenza del 31/7/2024 non pagata). A maggio 2025 si collega al portale e scopre che nella sua situazione debitoria la cartella IRPEF da €10.000 è tornata in elenco come “Da saldare” per intero, e non c’è più l’indicazione di definizione agevolata. Cosa è successo?
Spiegazione: Paola è decaduta dalla rottamazione per mancato pagamento di una rata oltre i 5 giorni di tolleranza. La legge prevede che in tal caso i benefici cessino e l’intero debito residuo sia di nuovo dovuto, senza possibilità di altra dilazione (se non quella ordinaria, con interessi e aggi). Il portale riflette questa situazione mostrando il debito originario. Paola nota però che tiene conto dei versamenti fatti: infatti l’importo residuo ora dovuto è magari €8.000 (perché i €2.000 pagati nelle prime due rate 2023 sono stati scalati). AE-R solitamente invia anche una comunicazione di decadenza. Paola a questo punto dovrà pagare il dovuto se non vuole subire azioni esecutive, oppure chiedere una rateizzazione standard. Non essendo questo un caso di “cancellazione”, l’esempio serve a evidenziare come il portale segnala i cambi di stato: un debito passato da definizione agevolata a nuovamente esigibile appare di nuovo tra i debiti aperti.
Esito: Paola, avvisata dal portale, contatta subito AE-R e richiede una rateizzazione ordinaria sul debito tornato esigibile (se ne ha i requisiti) per evitare misure immediate. Impara che in futuro dovrà essere più attenta alle scadenze oppure valutare altre soluzioni (es. saldo integrale, se possibile, o attendere eventuali future rottamazioni). Purtroppo per questo debito la cancellazione non è avvenuta a causa della decadenza, e anzi la cartella è resuscitata nel sistema.
Queste simulazioni dimostrano l’importanza di monitorare attivamente la propria posizione debitoria e di utilizzare tutti gli strumenti (online e legali) per far valere i propri diritti. Ogni caso ha le sue particolarità, ma la regola generale è: conoscenza delle norme + verifica puntuale = nessuna sorpresa sgradevole. Se un debito risulta annullato, assicurarsene; se risulta ancora dovuto ma non dovrebbe, attivarsi.
FAQ – Domande frequenti sulla cancellazione delle cartelle
D1: Ho sentito che tutte le cartelle sotto i 1000 euro sono state cancellate. Devo fare qualcosa per beneficiarne?
R: Se rientrano nei requisiti (carichi 2000-2015, importo residuo ≤ 1000€ al 1/1/2023), l’annullamento è stato automatico al 30 aprile 2023 per effetto della legge. Non dovevi presentare domanda. Tuttavia, verifica la tua situazione online: se il debito era con un ente locale, potrebbe essere rimasto il capitale da pagare (interessi annullati), a meno che l’ente locale non abbia deliberato l’annullamento totale. In sintesi: controlla l’area riservata, e paga eventualmente solo ciò che risulta ancora dovuto (se rimane). Se non compare nulla, significa che è stato cancellato del tutto.
D2: Una cartella è stata annullata per legge, ma l’avevo già pagata in parte/totalmente. Posso chiedere rimborso?
R: No, le norme di stralcio prevedono che le somme già versate non vengono restituite. Quindi se avevi pagato prima dello stralcio, quel pagamento resta acquisito. Ad esempio, se avevi rateizzato e pagato alcune rate, quelle restano versate (non c’è rimborso), e viene annullato solo l’eventuale importo residuo. In generale i condoni operano sul non ancora pagato, senza restituire il pagato. Puoi però sospendere i pagamenti successivi dal momento in cui la norma entra in vigore (nel caso dello stralcio 1000€, i pagamenti dopo il 1/1/2023 per quei debiti non erano dovuti).
D3: Come faccio a sapere se il mio Comune ha deciso di annullare anche il “capitale” delle multe e tributi locali sotto 1000€?
R: Devi informarti presso il Comune (o l’ente locale creditore). La legge 197/2022 chiedeva agli enti locali di adottare entro il 31/3/2023 un provvedimento se intendevano estendere l’annullamento. Molti comuni hanno pubblicato avvisi sul proprio sito web o deliberazioni del Consiglio/Giunta. Alcuni siti specializzati hanno elenchi dei comuni che hanno aderito o meno. In mancanza di notizie, l’indizio migliore è guardare la tua cartella online: se vedi che è rimasto un importo (esattamente l’importo originario della sanzione) ancora dovuto, vuol dire che quel Comune non ha disposto l’annullamento del capitale. Se invece non la trovi più affatto, può darsi che l’abbia annullata integralmente. In caso di dubbio, contatta l’ufficio tributi del Comune.
D4: Una cartella risultava sospesa per un mio ricorso. Ora ho vinto la causa: scomparirà automaticamente?
R: Dovrebbe. Quando vinci un ricorso in via definitiva (sentenza passata in giudicato), l’ente creditore comunica all’Agente della Riscossione di procedere allo sgravio. Può richiedere qualche settimana o mese. Se vuoi accelerare, puoi portare copia della sentenza all’ufficio locale di AE-R chiedendo l’aggiornamento. Una volta recepito, la cartella risulterà annullata. È buona pratica, a distanza di qualche mese dalla vittoria, controllare l’estratto: se per caso fosse ancora presente, sollecita formalmente l’ente a inviare lo sgravio. Comunque, la sentenza ti tutela: anche se per ipotesi AE-R tardasse e tentasse azioni, opporresti la sentenza di annullamento per bloccarle.
D5: Cosa succede se l’Agente della Riscossione ha pignorato dei soldi (conto corrente, stipendio) per una cartella poi stralciata?
R: Se il pignoramento è stato eseguito prima dell’entrata in vigore dello stralcio e le somme sono state già assegnate all’ente creditore, difficilmente vengono restituite (si applica lo stesso principio del “non si rimborsa il già pagato”). Se però al momento dell’entrata in vigore della norma il pignoramento era in corso e le somme non ancora incassate dal creditore, quella procedura avrebbe dovuto essere estinta per cessata materia del contendere. In pratica, bisognerebbe verificare caso per caso. Nel dubbio, puoi rivolgerti al giudice dell’esecuzione evidenziando che il debito è stato annullato per legge, chiedendo di liberare le somme. Scenario complesso: ma in linea di massima, lo stralcio non prevede rimborsi di somme già acquisite.
D6: Dopo quanti anni devo considerare “prescritta” una cartella se non ricevo nulla?
R: Dipende dal tipo di debito (vedi sezione prescrizione). In generale: 5 anni per multe, contributi, la maggior parte delle sanzioni e anche per tributi locali; 10 anni per tributi erariali. Quindi, ad esempio, se hai una cartella IRPEF e per 10 anni non ti arriva alcuna intimazione, è presumibilmente prescritta. Se hai una multa e passano oltre 5 anni senza atti, altrettanto. Attenzione però: potresti non aver ricevuto atti perché magari inviati a vecchi indirizzi o depositati: verifica sempre presso AE-R se risultano notifiche (possono dirtelo allo sportello o in estratto). Il calcolo della prescrizione non è semplice; se ritieni trascorso il termine, puoi far valere la prescrizione come difesa in giudizio. Nel 2025 in poi, con il discarico automatico 5 anni, molti debiti verranno rimossi proprio scaduto quel termine, facilitando la vita al contribuente.
D7: Ho un debito iscritto a ruolo di recente (anno 2022). Posso sperare che venga cancellato dopo 5 anni?
R: Sì, ma con qualche precisazione. La norma del D.Lgs. 110/2024 sul discarico automatico 5 anni entra in vigore dal 1/1/2025 e si applica ai carichi affidati da quella data. Per i carichi affidati prima (come il tuo del 2022), è previsto un piano di smaltimento entro il 2033. Quindi potrebbe non essere cancellato esattamente dopo 5 anni, ma c’è l’intento di liberare il magazzino entro certe scadenze (per 2018-2024 si menzionava fine 2025 in delega, ma realisticamente entro 2033 dovrà essere valutato). Al di là della norma, comunque, il tuo debito 2022 ha prescrizione ordinaria (5 o 10 anni secondo natura): se l’ente non agirà entro quei termini, potrai comunque ottenere l’annullamento per prescrizione. In pratica: sì, dopo 5 anni se nulla accade il nuovo sistema dovrebbe portare alla cancellazione, ma se non avvenisse automaticamente avrai sempre il rimedio giuridico.
D8: Posso fidarmi solo del fatto che la cartella non compare più online per considerarla cancellata? Serve un certificato?
R: La visualizzazione online fa fede di ciò che risulta nei sistemi dell’Agente della Riscossione. Se la cartella non appare tra i debiti attivi, significa che è stata chiusa (per pagamento o sgravio). Per maggior sicurezza, soprattutto se ti serve per un documento ufficiale (es. DURC, certificato carichi pendenti fiscali), potresti chiedere un prospetto della situazione debitoria all’Agente, o ottenere un “attestato di regolarità fiscale” dall’Agenzia delle Entrate se necessario. In genere però, la scomparsa dall’estratto è sufficiente. AE-R conserva comunque traccia storica: se occorresse, potrebbe confermare che il ruolo è stato annullato. Quindi, a meno che tu non abbia bisogno di prova verso terzi, puoi ritenere la posizione chiusa.
D9: Ho perso le credenziali SPID/CIE e non riesco ad accedere all’area riservata. Come posso verificare i miei debiti?
R: In tal caso, puoi utilizzare i canali alternativi: ad esempio recarti fisicamente a uno sportello dell’Agente della Riscossione con un documento e chiedere un estratto conto. Oppure inviare una PEC all’ufficio territoriale AE-R competente (trovi gli indirizzi sul sito) con richiesta di estratto conto, allegando documento di identità. Esiste anche la modalità via web: compilare il form online di richiesta estratto conto, firmare la delega e inviarla via email/PEC. Entro 15 giorni ti risponderanno con il documento. Infine, puoi utilizzare l’app Equiclick se hai almeno le credenziali Fisconline dell’Agenzia Entrate (ma ormai SPID è lo standard). In extremis, puoi delegare un professionista: nell’area riservata c’è la funzione “Delega un intermediario”, tramite la quale un commercialista o consulente abilitato può accedere ai tuoi dati e fornirti le informazioni.
D10: Se una cartella viene annullata, che fine fanno eventuali ipoteche o fermi amministrativi che erano stati messi per quella cartella?
R: Se il debito non esiste più, decadono anche le misure cautelari collegate. In pratica, l’Agente della Riscossione dovrebbe provvedere a revocare i fermi amministrativi sui veicoli e a cancellare le ipoteche iscritte a garanzia di quel credito. Nella realtà, può volerci tempo e a volte occorre sollecitare. Ad esempio, se ti hanno iscritto un’ipoteca per cartelle che poi sono state stralciate o annullate, dovrai richiedere la cancellazione dell’ipoteca esibendo le prove dell’annullamento (la stessa AE-R potrebbe farlo d’ufficio, ma meglio non contare su automatismi). Per i fermi amministrativi su auto, di solito AE-R invia una comunicazione di cessato fermo al PRA. È opportuno controllare dopo qualche mese: se risulta ancora iscritto, presentare istanza di cancellazione allegando lo sgravio.
D11: Che differenza c’è tra “cartella” e “avviso di addebito” INPS? La guida vale anche per quelli?
R: L’avviso di addebito INPS è un atto che dal 2011 ha sostituito le cartelle per i contributi previdenziali. Ha già esso stesso valore esecutivo e viene emesso direttamente dall’INPS. Tuttavia, per il debitore, gli effetti pratici sono analoghi: l’avviso, se non pagato, viene affidato all’Agente della Riscossione per il recupero forzoso, che applica le stesse regole di cartelle (interessi di mora, eventuali fermi, ecc.). Nel portale AE-R, gli avvisi INPS compaiono allo stesso modo. Anche le regole di prescrizione (5 anni) e di stralcio (sì, rientravano nello stralcio 1000€ se affidati nel periodo giusto) sono le stesse, perché a tutti gli effetti sono carichi a ruolo (sebbene con atto diverso). Quindi questa guida è applicabile anche agli avvisi di addebito. L’unica differenza è che per impugnarli bisogna rivolgersi al giudice del lavoro entro 40 giorni dalla notifica, ma ai fini della verifica cancellazione non cambia.
D12: Posso “stare tranquillo” che una cartella annullata non torni più?
R: Sì, se è stata annullata formalmente, quel ruolo non può essere più richiesto. Fai solo attenzione a cosa significa annullamento: se è stralcio parziale, la parte residua può ancora tornare (come visto con i tributi locali). Se è annullamento per sentenza, a volte l’ente può fare appello… ma se hai aspettato il giudicato allora è definitivo. Casi particolari potrebbero essere debiti annullati per un vizio formale e poi riemessi dall’ente con una nuova cartella (se ancora nei termini): questo succede quando ad esempio vinci un ricorso per difetto di notifica, l’ente potrebbe reiterare la notifica corretta se non è decaduto. In tal caso la vecchia cartella è annullata, ma dopo ne vedresti comparire una nuova con lo stesso importo (ma numero diverso). Quindi “tranquillo” sì, ma sempre vigile: se il debito in sé non era prescritto e l’ente può riprovarci, potrebbe farlo. Ad ogni modo, il ruolo annullato non viene riattivato magicamente: al massimo ne nasce un altro.
Tabelle riepilogative
TABELLA 2 – Termini di prescrizione e decadenza per varie tipologie di debito esattoriale
Tipologia di debito | Prescrizione | Decadenza (notifica cartella/atto) | Riferimenti normativi/giurisprudenziali |
---|---|---|---|
Imposte erariali (IRPEF, IVA, ecc.) | 10 anni (salvo atti interruttivi). Sanzioni e interessi relativi: 5 anni. | Art.25 DPR 602/1973: cartella entro 2-3 anni dalla dichiarazione (a seconda di liquidazione/controllo) o entro termini dall’accertamento. Varia per anno di riferimento (leggi succedutesi). | Cass. SU n.23397/2016; Cass. SU n.11676/2024. Art.25 DPR 602/73. |
Tributi locali (IMU, TARI, bollo auto, ecc.) | In genere 5 anni (prestazioni periodiche annuali), salvo diverse disposizioni (es. bollo 3 anni). | Di norma 5 anni dall’anno in cui dichiarazione/versamento doveva avvenire (L.296/06). Accertamenti IMU/TARI: 5 anni (3-4 anni se dichiarazione omessa/presentata). | Art.2948 c.c. n.4 applicato ai tributi locali periodici. L.296/2006 (Finanziaria 2007) commi 161-172 per accertamenti locali. Giurisprudenza var. |
Contributi previdenziali (INPS, INAIL) | 5 anni (dal 1996 in poi). Se cartella non impugnata, resta 5 anni (no conversione in 10). | L.335/1995: avviso entro 1 anno dall’omesso versamento (contrib. correnti) o 2 anni da accertamento. Dopo avviso, ruolo entro stesso termine. (Oggi avviso di addebito emesso direttamente). | Cass. SU n.23397/2016; art.3 co.9 L.335/95. |
Sanzioni amm.ve e Multe Codice Strada | 5 anni dalla definitività. (Eccez. se sentenza giudice pace: 10 anni da sentenza) | Verbale multa: notifica entro 90 gg infrazione (art.201 CdS). Iscrizione a ruolo (cartella) per multe: indicativamente entro 2 anni (estensioni Covid hanno aggiunto 2 anni per 2019-20). Ordinanze prefettizie: 5 anni per ruolo. | Art.28 L.689/1981; Art.209 CdS; Cass. civ. n. 2043/2023 (sanzioni tributarie quinquennali). |
TABELLA 3 – Novità Riforma Riscossione e impatto sul debitore
Novità (2023-25) | Descrizione | Impatto per il debitore | Riferimenti |
---|---|---|---|
Stralcio automatico ≤ €1000 (L.197/2022) | Annullamento d’ufficio dei ruoli fino a 1000€ (2000-2015). Integrale per debiti erariali; parziale (solo interessi) per enti locali, salvo adesione ente. Effettivo dal 30/4/2023. | Debiti piccolissimi azzerati o fortemente ridotti senza richiesta. Debitore deve controllare residui con enti locali. Pagamenti già fatti non rimborsati. | L. 197/2022 art.1 cc.222-230; Circ. AE-R 2/2023. |
Rottamazione-quater (2023) | Definizione agevolata carichi 2000-2022: pagamento di soli capitale e spese (sanzioni e interessi abbuonati) a rate fino 5 anni. Domanda entro 30/6/23. | Sgravio delle sanzioni/interessi dopo pagamento integrale rate. Se debitore paga tutte le rate: debito estinto. Se decade: debito ripristinato per intero (al netto versato). | L.197/2022 art.1 cc.231-252; DL 51/2023 (proroga termini). |
Riforma riscossione (D.Lgs. 110/2024) | Discarico automatico dei carichi non riscossi entro 5 anni dall’affidamento (dal 2025). Verifica e discarico graduale stock pregresso (entro 2033). Testo Unico Riscossione (dal 2026) unifica norme. | I debiti affidati dal 2025, se nessuna azione entro 5 anni, saranno cancellati d’ufficio. I debiti più vecchi potranno essere eliminati entro 2033 se non recuperati. Il debitore vedrà “sparire” ruoli dormienti dopo 5 anni (nuovi) o al più tardi 2033 (vecchi). | D.Lgs. 110/2024 (attuazione Delega Fiscale L.111/2023). |
Impugnabilità estratto di ruolo (DL 146/2021 & D.Lgs.110/24) | Codificata la possibilità di ricorrere contro il ruolo non preceduto da notifica cartella, per eccepire vizi sostanziali (es. prescrizione). | Il contribuente non deve più aspettare un nuovo atto per far valere prescrizione o annullamento: può agire subito riducendo i tempi d’incertezza. | Art.3-bis DL 146/2021 conv. L.215/2021; D.Lgs.110/2024 integraz. impugnativa. |
Tregua fiscale locali (2023-25) | Possibilità per enti locali di rottamare ingiunzioni proprie o aderire a definizioni. Norme specifiche in DL “Tributi locali” (in itinere). | Potrebbe estendere benefici simili a rottamazioni su multe e tributi locali non passati da AE-R. Il debitore locale deve verificare bandi/comunicazioni del Comune. | (Proposta in discussione, es. bozza DL Enti Locali 2023). |
Rateizzazione semplificata (L.197/2023) | Elevata soglia per rateizzazione senza prova da 60 mila a 120 mila €, piani fino 72 rate anche oltre. Decadenza da 8 rate non pagate (invece di 5). | Più facile dilazionare i pagamenti, evitare misure esecutive. Non incide su cancellazione, ma aiuta a gestire debiti residui ed evitare prescrizioni interrotte. | L.197/2023 art.1 commi 231-252 (interventi su dilazioni); AE-R news 30/10/2024 (rate dal 2025). |
(Le tabelle sopra semplificano concetti complessi; per casi specifici consultare i testi normativi di riferimento e le circolari esplicative.)
Bibliografia e riferimenti normativi
- Normativa:
- Legge 29 dicembre 2022 n. 197, art. 1 commi 222-230 e 231-252 (Legge di Bilancio 2023 – Stralcio debiti ≤1000€ e Definizione agevolata “Rottamazione-quater”).
- Decreto-Legge 30 marzo 2023 n. 51, conv. in Legge 29 maggio 2023 n. 87 (proroga termini definizione agevolata al 30/6/2023).
- Decreto-Legge 29 dicembre 2022 n. 198, conv. in Legge 24 febbraio 2023 n. 14 (c.d. Milleproroghe 2023 – proroga al 30/4/2023 dell’efficacia stralcio).
- Legge 29 dicembre 2023 n. 197 (Legge di Bilancio 2024) e Legge 23 dicembre 2024 n. 234 (Legge di Bilancio 2025) – disposizioni in materia di riscossione e definizioni (rateazioni, compensazioni, ecc.).
- Legge 9 agosto 2023 n. 111 (Delega fiscale 2023) – principi per riforma riscossione.
- Decreto Legislativo 7 agosto 2024 n. 110 (Riforma della riscossione) pubblicato in G.U. n.184/2024 – discarico automatico quinquennale, norme coordinamento impugnazioni.
- Decreto Legislativo 7 agosto 2024 n. 108 – differimento termini pagamento rate rottamazione-quater (quinta rata al 15/9/2024).
- Decreto-Legge 16 giugno 2023 n. 69, conv. in Legge 11 agosto 2023 n. 100 (c.d. Decreto Alluvioni) – proroghe termini rottamazione per comuni alluvionati.
- DPR 29 settembre 1973 n. 602, art.25 (Termini di notifica cartella a pena di decadenza); DPR 29 settembre 1973 n. 600, artt.36-bis e 36-ter (controlli automatizzato e formale dichiarazioni).
- Codice Civile: artt.2946 (prescrizione ordinaria 10 anni), 2948 n.4 (prescrizione 5 anni per obbligazioni periodiche), 2953 (prescrizione di giudicato 10 anni).
- Legge 24 novembre 1981 n. 689, art.28 (prescrizione quinquennale sanzioni amministrative); Codice della Strada, art.209 (prescrizione quinquennale multe).
- Legge 8 agosto 1995 n. 335, art.3 co.9 (prescrizione quinquennale contributi previdenziali).
- Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), commi 161 e segg. (termini accertamento tributi locali).
- Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n. 146, art.3-bis, conv. in Legge 17 dicembre 2021 n. 215 (impugnabilità estratto di ruolo).
- Giurisprudenza:
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 17 novembre 2016 n. 23397 – prescrizione contributi previdenziali quinquennale, no conversione ex art.2953 c.c. per cartella non impugnata.
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 30 aprile 2024 n. 11676 – termini prescrizione crediti erariali decennali, interessi e sanzioni quinquennali, conferma no conversione in giudicato per mancata impugnazione.
- Corte di Cassazione, Sez. V, ordinanza 24 gennaio 2023 n. 2044 – applicazione art.20 D.Lgs.472/97, prescrizione quinquennale sanzioni tributarie.
- Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 15 aprile 2019 n. 10549 – tributi non periodici, prescrizione ordinaria (richiamata da SU 2024).
- Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 7 novembre 2011 n. 20600 – prescrizione quinquennale sanzioni tributarie dal ruolo.
- Corte di Cassazione, Sez. II, sentenza 18 maggio 2018 n. 12200 – su autonomie periodi d’imposta (richiamata da SU).
- Corte Costituzionale, sentenza 11 marzo 2022 n. 66 – monito su rottamazioni e stralci e dovere tributario.
- Corte di Giustizia Tributaria di II grado (CTR) Basilicata, sentenza su bollo auto 2022 (decadenza cartella 2 anni).
(e altre pronunce minori richiamate nel testo: Cass. 11760/2019, Cass. 11624/2018, Cass. 16713/2016 in tema di periodicità tributi; Cass. 25790/2009 SU interessi; Cass. 27055/2022 su estratto ruolo; etc.)
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